CONTRATTO DI RICERCA
ATTENZIONE!
Il Responsabile scientifico, consultati gli uffici di segreteria del proprio Dipartimento ed eventualmente il Liaison Office dell’Area Ricerca, concorda quali opzioni scegliere per perfezionare tale documento.
Si ricorda che tutte le informazioni mancanti devono essere completate prima di procedere all’invio del contratto alla parte contraente, avendo cura di eliminare le parti evidenziate e in corsivo.
TRA
Il Dipartimento di _____________ presso l’Università degli Studi di Verona (d’ora innanzi Dipartimento) con sede legale in via dell’Artigliere 8, partita IVA 01541040232, codice fiscale 93009870234, in persona del Prof. ____________ in qualità di Direttore del Dipartimento di __________ autorizzato alla stipula del presente atto.
E
La Società/Ente ____________ (d’ora innanzi chiamata Parte Committente) con sede legale in ___________, via ___________, C.F. e P.Iva ___________ in persona del legale rappresentante Sig. /Dott. ____________; (aggiungere altri partner se necessario)
PREMESSO CHE
il presente Contratto è disciplinato dal “Regolamento contratti e convenzioni per attività conto terzi” (D.R. n. 924 del 31/05/2017) e si riferisce alle tipologie previste all’art. 3 co. 3 lett. b): Contratto di ricerca e Contratti di ricerca congiunta, di cooperazione nella ricerca, associazioni temporanee di scopo, cooperazioni consortili;
il presente Contratto è inoltre disciplinato dal “Regolamento per l’incentivazione delle attività di ricerca in progetti competitivi e nel conto terzi” (D.R. n. 954 del 31/05/2017);
la Parte Committente ha interesse a che siano effettuate le attività di Ricerca descritte nel Programma di Ricerca che saranno eseguite dal Dipartimento;
TUTTO CIÒ PREMESSO,
CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATTO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto del contratto
La Parte Committente affida al Dipartimento, che accetta, l’esecuzione della Ricerca dal titolo “____________” (d’ora innanzi Ricerca), da svolgersi presso gli spazi e le strutture dipartimentali secondo quanto previsto e concordato tra le Parti nel Programma della Ricerca (d’ora innanzi Programma), descritto nel documento allegato al presente Contratto (Allegato A).
Nel caso in cui allo stesso vengano apportate modifiche rilevanti decise di comune accordo tra le Parti, le eventuali variazioni formeranno oggetto di atto aggiuntivo ed integrativo al testo del presente Contratto, a seguito di approvazione scritta dei rispettivi organi competenti.
Inoltre, previo comune accordo tra le Parti, il presente Contratto potrà essere rinnovato o prorogato sulla base di un atto scritto unitamente al relativo Programma, approvato dai rispettivi organi competenti, in considerazione degli sviluppi della Ricerca e dei risultati ottenuti.
Art. 2 – Programma della ricerca: inizio, luogo, durata ed esecuzione
La Ricerca avrà inizio alla sottoscrizione del presente Contratto a cura del Dipartimento e della Parte Committente e terminerà in data ____________ (oppure avrà la durata di ____________).
La Ricerca verrà eseguita nei laboratori e nelle strutture di ricerca (d’ora innanzi locali) di volta in volta concordemente definiti dai Responsabili scientifici delle Parti.
Il datore di lavoro della sede ospitante assolve, nei confronti del proprio personale che si reca in questi locali, tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza, ivi compresa la sorveglianza sanitaria.
Art. 3 – Responsabili della ricerca
I Responsabili designati dalle Parti Contraenti per la gestione del presente Contratto sono:
il Prof./Dott. ___________________________________, per il Dipartimento, quale Responsabile Scientifico dell’esecuzione della Ricerca;
il Sig./Dott. ____________________________________, per la Parte Committente, quale Responsabile/Referente per ogni attività o questione inerente all’esecuzione della Ricerca.
L’eventuale sostituzione del Responsabile Scientifico della Ricerca del Dipartimento, nonché la sostituzione del Responsabile/Referente del Committente dovrà essere approvata dalla controparte per iscritto.
Art. 4 – Corrispettivo della ricerca
La Parte Committente si impegna a versare al Dipartimento per l’esecuzione della Ricerca, un corrispettivo complessivo di € ____________ +IVA. Tale somma è da intendersi come costo comprensivo di tutte le spese che il Dipartimento dovrà sostenere per la sua esecuzione.
Per l’esecuzione del Programma, sotto la supervisione del responsabile scientifico di Dipartimento, potranno essere attivate borse di ricerca, ai sensi del vigente “Regolamento per l’attivazione e l’attribuzione di borse di ricerca finanziate da enti pubblici e soggetti privati”.
Art. 5 – Modalità di pagamento
La Parte Committente corrisponderà al Dipartimento la somma di cui al precedente art. 4 con le seguenti modalità:
(Scegliere HP1 o HP2 e cancellare quello non utilizzato)
HP1 – in caso di scansione temporale predefinita
Il ____ % dell’ammontare totale del Contratto al momento della sottoscrizione;
Il____ % dell’ammontare totale del Contratto al ____;
Il restante ____ % al ____.
HP2 – in caso di stato avanzamento lavori definito da Workpackage o Obiettivi intermedi
Il ____ % dell’ammontare totale del Contratto al momento della sottoscrizione;
Il____ % dell’ammontare totale del Contratto alla realizzazione del/dei WP __
Il____ % dell’ammontare totale del Contratto alla realizzazione del/dei WP __
Il restante ____ % al ____.
Il Dipartimento procederà con l'emissione di apposito avviso di fatturazione e rilascerà regolare fattura a pagamento ricevuto.
Art. 6 – Riunioni, relazioni e documentazione
Allo scopo di facilitare l’esecuzione e lo sviluppo della Ricerca le Parti organizzano riunioni secondo un calendario e presso le sedi da definire di comune accordo, di cui verrà redatto apposito verbale.
Per verificare l’andamento ed i risultati della ricerca il Responsabile scientifico redige e consegna, secondo le tempistiche e nei modi concordati con il responsabile della Parte Committente, delle relazioni sull’attività svolta e sui risultati ottenuti compresa la relazione finale.
Il Responsabile della Parte Committente può chiedere al responsabile scientifico chiarimenti o integrazioni a tali relazioni, compresa la relazione finale, entro i successivi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, trascorsi i quali le relazioni si intendono approvate dalla Parte committente a tutti gli effetti.
Il responsabile scientifico dovrà consegnare alla Parte Committente al termine della Ricerca, in assenza di rinnovo del contratto ed a seguito dell’approvazione della relazione finale, copia della documentazione inerente la stessa.
Art. 7 – Informazioni riservate
(Scegliere HP1 o HP2 per il primo comma e cancellare quello non utilizzato. Gli altri commi rimangono)
HP1 – Da entrambe le Parti Ciascuna Parte è tenuta a osservare il segreto, nel periodo di vigenza del Contratto, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata da entrambe le Parti per quanto riguarda fatti, attività, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero state comunicate in virtù del presente Contratto e che non ne costituiscono l’oggetto o acquisite nel corso dello stesso Contratto ai sensi dell'art. 98 del Codice della Proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30).
HP2 – Da parte solo del Dipartimento Il Dipartimento, nella persona del Responsabile Scientifico e dei suoi collaboratori è tenuto ad osservare il segreto, nel periodo di vigenza del Contratto, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dalla Parte Committente per quanto riguarda fatti, attività, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero state comunicate in virtù del presente Contratto e che non ne costituiscono l’oggetto o acquisite nel corso dello stesso Contratto ai sensi dell'art. 98 del Codice della Proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30).
Le Parti convengono che tutte le informazioni di natura tecnica, commerciale, amministrativa, finanziaria e di mercato di cui al presente Contratto e che sono state oggetto di scambio e trasmissione tra le Parti sono riservate e confidenziali e rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che le rivela e pertanto la Parte che le riceve si impegna a non rivelarle o comunicarle in alcun modo a terzi, salvo ai dipendenti o collaboratori al fine dell’esecuzione della Ricerca oggetto del presente Contratto, salvi i casi previsti dalla legge o a meno che non espressamente autorizzati dall’altra Parte.
Le Parti adotteranno, secondo le disposizioni normative in materia, tutte le misure ragionevolmente adeguate a mantenere il segreto anche sulle informazioni o cognizioni di carattere tecnico o commerciale che, benché estranee al Progetto, esse abbiano ritenuto di scambiarsi per il miglior conseguimento degli obiettivi della Ricerca. Le Parti si impegneranno a far osservare tale obbligo anche a soggetti esterni allo staff di ricerca che, per ragione del loro ufficio, possano venire a conoscenza di dati segreti (personale amministrativo, collaboratori occasionali od autonomi, managers e tecnici di imprese controllate).
In particolare sono “Informazioni Riservate” tutte le informazioni, in qualunque forma rivelate da ciascuna delle Parti all’altra o identificate per iscritto come “riservate”, che siano relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l’impresa, la ricerca, lo sviluppo, attività commerciali, i prodotti, i servizi, le pubblicazioni, i registri, i rendiconti, i business plan, le proposte, le intese, le analisi di qualsiasi natura, le banche dati, le conoscenze tecniche ed i know-how di ciascuna delle due Parti. Sono ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, informazioni riguardanti prodotti e servizi anche non ancora pubblicamente annunciati, informazioni su clienti, agenti, progetti, piani, o sull’organizzazione degli stessi e così via.
In particolare, nulla nel presente Contratto potrà vietare o limitare l’uso delle Informazioni Riservate ricevute se fosse dimostrabile che le stesse fossero in alternativa:
di pubblico dominio;
diventate di pubblico dominio per qualsiasi causa che non costituisca violazione degli impegni di riservatezza assunti dalle Parti con il presente Contratto;
rivelate da xxxxx non vincolati da un accordo di riservatezza;
note alla Parte ricevente prima della sottoscrizione del presente Contratto e in assenza di vincoli di riservatezza;
sviluppate indipendentemente dalla Parte ricevente senza utilizzare le Informazioni Riservate. Le Parti convengono di obbligare allo stesso livello di confidenzialità i propri dipendenti nonché eventuali soggetti terzi (es.: consulenti, fornitori, investitori, ecc.) che, per qualsiasi ragione, dovessero entrare in contatto con le informazioni in questione.
Ciascuna Parte è obbligata a restituire all’altra e comunque a distruggere le Informazioni Riservate, a meno che la distruzione non sia oggettivamente attuabile da un punto di vista materiale, alla conclusione del rapporto tra le Parti, a qualunque causa essa sia riconducibile, o alla richiesta scritta formulata dall’altra Parte.
Le Parti sono Responsabili per ogni danno che possa derivare dalla violazione dell’obbligo di cui al presente articolo, a meno che non provino che tale violazione si è verificata nonostante l’uso della migliore diligenza in relazione alle circostanze.
Art. 8 – Responsabilità civile e accesso ai locali e strumentazioni
Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e alla normativa sulla sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Contratto.
Il Dipartimento consente al personale della Parte Committente, incaricato del coordinamento della Ricerca oggetto del presente Contratto, il libero accesso ai locali adibiti allo svolgimento della Ricerca medesima.
Per le stesse finalità sarà consentito al personale del Dipartimento incaricato dell'esecuzione della Ricerca in questione, l'accesso alle sedi della Parte Committente limitatamente alle aree che verranno individuate di volta in volta nel rispetto delle disposizioni e dei regolamenti vigenti nelle predette sedi. In particolare, il Dipartimento è obbligato a compiere tutte le azioni necessarie e/o opportune affinché il proprio personale dipendente o equiparato ai sensi di legge, nonché quello di eventuale personale esterno autorizzato, si attenga scrupolosamente alle istruzioni della Parte Committente.
Qualora la Ricerca in oggetto dovesse richiedere l’utilizzo di attrezzature di proprietà della Parte Committente, queste saranno concesse in uso al Dipartimento per la durata del presente Contratto nei limiti strettamente necessari allo svolgimento della Consulenza medesima.
Art. 9 – Utilizzazione dei risultati e proprietà intellettuale
Il Dipartimento darà completa informazione alla Parte Committente dei risultati conseguiti nel più breve tempo possibile. Nel caso di risultati ritenuti innovativi ai fini della brevettazione, il Dipartimento dovrà darne comunicazione per iscritto alla Parte Committente.
Le relazioni e/o i risultati della Ricerca di cui all’art. 6 del presente Contratto potranno essere utilizzati, in tutto o in parte, da entrambe le Parti ai fini di pubblicazione scientifica, salvo che non vi ostino ragioni inerenti al regime di segreto o di tutela della proprietà intellettuale. L’accertamento di queste ragioni e il conseguente rilascio o diniego dell’autorizzazione alla pubblicazione andrà preso di comune accordo scritto dai Responsabili delle due Parti. Tale autorizzazione non sarà necessaria per tutte le cognizioni già disponibili in letteratura e trascorsi 5 (cinque) anni dal termine della Ricerca.
Ogni e qualsiasi utilizzo del nome e del logo dell'Ateneo per la diffusione dei risultati, anche parziali, in qualunque modo riferiti o riferibili alle Ricerche sia in corso di svolgimento sia già concluse, dovrà avvenire con richiesta specifica da parte del committente, come previsto dal regolamento per la concessione del patrocinio di Ateneo e per la licenza all’utilizzo del logo. L’utilizzo dei segni distintivi della società/ente è consentito solo previa autorizzazione scritta del rispettivo titolare del segno.
Nelle pubblicazioni deve essere esplicitamente dichiarato che la Ricerca è stata eseguita nell’ambito del presente Contratto.
Le Parti riconoscono sin d’ora un diritto reciproco di utilizzazione, non esclusivo e gratuito, dei rispettivi Background ai soli fini della realizzazione della Ricerca oggetto del presente Contratto e limitatamente alla durata dello stesso, con la precisazione che il diritto reciproco di utilizzazione non comprende, salvo diverso accordo, la facoltà di sub licenziare a terzi.
Ciascuna Parte resterà titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:
al proprio “background”, intendendosi tutte le conoscenze e le informazioni detenute e/o sviluppate a qualsiasi titolo in modo autonomo da ciascuna delle Parti in un momento precedente alla sottoscrizione del presente Contratto;
al proprio “sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze che, sia pur attinenti al medesimo campo scientifico oggetto del presente Contratto, siano state sviluppate e/o conseguite durante lo svolgimento del presente Contratto ma al di fuori ed indipendentemente dallo stesso.
(Scegliere HP1 - HP2 o HP3 e cancellare quelli non utilizzati. I commi da 1 a 6 rimangono)
HP1 – Proprietà intellettuale in capo al Committente Le Parti danno atto e riconoscono che viene riservata alla Parte Committente la piena ed esclusiva proprietà di tutte le cognizioni, ancorché non brevettabili, nonché dei brevetti e di ogni altro diritto di privativa industriale risultanti dalla Ricerca oggetto del presente Contratto, fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore ai sensi delle vigenti leggi.
Il Dipartimento è tenuto esclusivamente nei confronti della Parte Committente a fornire alla stessa tutta la documentazione scientifica necessaria per l’ottenimento dei suddetti brevetti.
Nel caso in cui le attività oggetto del presente Contratto portassero al deposito di domande di brevetto, la Parte Committente sarà tenuta a comunicare al Dipartimento immediatamente l’avvenuto deposito della domanda di brevetto, con indicazione della data e del numero della stessa.
La Parte Committente avrà cura di indicare nella domanda di brevetto il nome dell’inventore e l’ente da cui dipende.
HP2 – Proprietà intellettuale in comunione Le Parti sono titolari in pari quota dei diritti di brevetto sul risultato inventivo eventualmente raggiunto attraverso l’attività di Ricerca.
Nel caso in cui le attività oggetto del presente Contratto potessero portare al deposito di domande di brevetto, ciascuna Parte è tenuta ad informare tempestivamente l’altra ed a concordare la decisione di procedere al deposito nonché i modi e i termini del deposito medesimo.
Entrambe le Parti sono tenute ad indicare nella domanda di brevetto il nome dell’inventore e l’ente da cui dipende.
Al fine di regolare il rapporto di comunione sui diritti di brevetto, le Parti stabiliranno di comune accordo apposito regolamento di comunione.
HP3 - Proprietà intellettuale in capo all’Università L’Università per conto del Dipartimento ha la facoltà di chiedere la titolarità del brevetto sui risultati sostenendo le relative spese e avendo cura di indicare nella domanda il/i nome/i dell’inventore/i.
Nel caso in cui le attività oggetto del presente Contratto portassero al deposito di domande di brevetto, l’Università per conto del Dipartimento sarà tenuta a comunicare alla Parte Committente immediatamente l’avvenuto deposito della stessa.
Art. 10 – Recesso unilaterale dal contratto
Le Parti possono recedere unilateralmente dal presente Contratto mediante comunicazione da trasmettere tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 30 giorni.
Nel caso di recesso della Parte Committente, questa rimborserà al Dipartimento le eventuali spese sostenute ed impegnate, in base al Contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso, e verserà una somma a titolo di indennizzo pari al 10% (o percentuale da definire tra le Parti) dell’importo totale del contratto.
Art. 11 – Clausola risolutiva espressa
Le Parti si riservano di risolvere il Contratto nel caso di inadempimento in relazione alle rispettive obbligazioni di cui agli artt. 4 (“Corrispettivo della Ricerca”), 7 (“Informazioni riservate”), 9 (“Utilizzazione dei risultati e Proprietà intellettuale”) del presente Contratto.
Art. 12 – Trattamento dei dati personali
I dati personali scambiati per la stipula del presente Contratto ed in esecuzione dello stesso saranno trattati dalle Parti nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (“Regolamento”) e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Il Committente risulta titolare del trattamento dei dati personali e delle informazioni oggetto di elaborazione, nell’utilizzo dei servizi del Dipartimento per l’Attività sopra indicata, ai sensi degli artt. 24 e ss. del Regolamento: le informative su finalità dei trattamenti, destinatari dei dati e esercizio dei loro diritti verranno predisposte e debitamente rese note dallo stesso agli eventuali interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento.
L’Università degli Studi di Verona ricopre il ruolo di responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, limitatamente ai trattamenti dei dati personali e delle informazioni oggetto di elaborazione per le Attività sopra indicate; si impegna quindi a fornire, a richiesta del Committente, idonee garanzie d’aver messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a che il trattamento dei dati conferitigli soddisfi i requisiti del Regolamento.
Art. 13 – Controversie
Il presente Xxxxxxxxx si intende perfezionato in Italia ed è sottoposto alla legge ed alla giurisdizione italiana.
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione, esecuzione o applicazione del presente contratto.
(Scegliere HP1 o HP2 e cancellare quello non utilizzato. Gli altri commi rimangono)
HP1 – Foro Venezia Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà in via esclusiva quello di Venezia.
HP2 – Arbitrato Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, la controversia sorta in relazione al presente Contratto verrà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi dell’art.806 e ss. del codice di procedura civile. L’arbitrato avrà sede a Verona. Il collegio arbitrale sarà composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle Parti ed il terzo, che fungerà da Presidente, di comune accordo tra le Parti, oppure, in caso di disaccordo tra le stesse o di mancata nomina del proprio arbitro, dal Presidente del Tribunale di Verona.
L’eventuale invalidità o inefficacia di singole clausole del presente Contratto, se derivante da norme imperative in vigore o sopravvenute, non produrrà l’invalidità o l'inefficacia dello stesso.
Le Parti si impegnano a sostituire quanto prima le clausole viziate con altre clausole valide ed efficaci e che abbiano un contenuto il più possibile idoneo a soddisfare la ratio e i concreti interessi sottesi alle clausole sostituite.
Art. 14 – Disposizioni relative alle variazioni contrattuali
La Parte Committente si impegna a notificare al Dipartimento ogni variazione del legale rappresentante e le eventuali modifiche all’assetto societario quali fusioni, scissioni, incorporazioni di società, trasformazione o modificazione della ragione sociale della ditta.
La Parte Committente, sentito il Dipartimento, avrà diritto di cedere il presente Contratto in caso di cessione di un ramo di azienda interessato dal progetto ovvero di perfezionamento di qualsivoglia operazione di scissione o joint venture che inerisca al ramo di azienda interessato.
Ogni parte, in qualsiasi momento prima della scadenza del Contratto, può proporre altre modifiche di singole clausole che appaiano opportune o necessarie per il miglior esito del rapporto o siano suggerite dalla natura e consistenza dei risultati della Ricerca nel frattempo conseguiti.
Art. 15 – Oneri fiscali
Il presente Contratto è soggetto a imposta di bollo. È prevista l’imposta di registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, II comma, D.P.R 26.4.1986, n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.
Letto, confermato e sottoscritto.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA Direttore del Dipartimento di _________________ Prof. __________________________ Responsabile Scientifico della Ricerca Prof./Dott. __________________________
Verona, lì ____________________
|
Società/Ente ____________________ Il Legale Rappresentante __________________________ Responsabile/Referente
Sig./Dott. ______________________ |
Allegato 1 – Contratto di Ricerca 7