SCHEMA
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CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO PROVINCIALE, CON ANNESSA AREA VERDE ATTREZZATA, SITO NELLA XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XX XXXXXXX.
CIG [0000000000]
..........o..........
L’anno duemila , il giorno del mese di (---/---/ ), in
Messina, presso la sede della Provincia Regionale;
SONO PRESENTI
-PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, codice fiscale 80002760835,
con sede in Messina, corso Cavour, n. 87, rappresentata dall’arch. Xxxxxxxx Xxxxx, nato a Torregrotta l’ 8 ottobre 1950, codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X, dirigente responsabile del 9° Ufficio Dirigenziale «Valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare», domiciliato presso la Provincia Regionale per la carica, il quale dichiara di intervenire in questo atto in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente da lui rappresentato in forza degli artt. 4, 16 e 17 del d.lgs. 165/2001;
-SOCIETÀ SPORTIVA (ASSOCIAZIONE SPORTIVA - CONSORZIO -
ENTE), codice fiscale/Partita I.V.A. ----------------------, con sede in -----------
, via , n. , rappresentata dal Sig.
, nella qualità di , che interviene in nome, per conto e nell’interesse dell’Affidataria da lui stesso rappresentata in forza del .
Detti comparenti della cui identità personali, qualità e capacità giuridica a
contrarre io, Segretario Generale della Provincia, sono personalmente certo e che dichiarano di essere in possesso dei codici fiscali sopra annotati, di comune accordo mi chiedono di ricevere questo atto.
PREMESSO
-che con deliberazione n. 30 del 26 febbraio 2001 il Consiglio Provinciale ha approvato il «Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi della Provincia Regionale di Messina»;
-che, sulla base delle indicazioni dell’Amministrazione Provinciale, con determinazione dirigenziale n. del ---/---/ , a firma del Responsabile
dell’U.D. suddetto, è stata indetta apposita selezione pubblica per l’affidamento in concessione della gestione dell’impianto sportivo di proprietà provinciale, sito nella Frazione Ponteschiavo del Comune di Messina, con annessa area verde attrezzata, e sono stati approvati i relativi bando pubblico di gara e schema di contratto;
-che con successivo verbale di gara del ---/---/----- e determinazione dirigenziale n. --------- del ---/---/----- a firma dello stesso dirigente, è stata aggiudicata la selezione per l’affidamento in gestione dell’impianto sportivo di che trattasi.
Ciò premesso, le parti, come sopra costituite, si accordano per stipulare quanto appresso:
ART. 1
Oggetto del contratto
La Provincia Regionale di Messina, nel prosieguo semplicemente denominata Ente, Provincia o Provincia Regionale, affida alla Società Sportiva/AssociazioneSportiva/Consorzio/Ente ,
nel prosieguo semplicemente denominata anche Affidataria o Concessionaria, la gestione del seguente impianto sportivo: «Impianto sportivo provinciale, con annessa area verde attrezzata, sito nella Frazione Ponteschiavo del Comune di Messina» lungo la Xxxxxx Xxxxxxx x. 000 Xxxxxxx - Xxxxxxx, individuato catastalmente alla particella n. 7 del foglio n. 197 del Comune di Messina, insistente su un’area complesiva di circa mq 4.450,00 destinata in parte a verde attrezzato e in parte a campo polivalente di basket - volley – calcetto, a condizione che l’impianto stesso e l’area verde attrezzata di cui è dotato, siano a disposizione di tutti i cittadini, secondo le modalità stabilite nel presente contratto e nel Regolamento provinciale sopra richiamato inteso integralmente qui riportato ed allegato.
Gli immobili costituenti l’«Impianto sportivo di Ponteschiavo» sono consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, che l’Associazione dichiara di avere verificato e di trovare di proprio gradimento. All’atto della consegna dell’impianto verrà comunque redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale di ricognizione ed un inventario dei beni mobili, unitamente allo stato di consistenza degli immobili, degli spazi e delle attrezzature relativi.
ART. 2
Durata del contratto e canone annuo
La durata della concessione è fissata in nove anni a decorrere dalla data di stipula del contratto. Decorso tale periodo, a richiesta e nell’osservanza da parte dell’Affidataria delle clausole previste dal presente atto, l’affidamento potrà essere prorogato per ulteriori tre anni previo aggiornamento del canone
concessorio nella misura non inferiore all’indicizzazione ISTAT relativa agli anni precedenti.
Il canone annuo di concessione è pari ad € (euro
) quantificato in base alla percentuale offerta in aumento sull’importo a base d’asta di € 7.200,00/annui. L’importo del canone determinato in sede di gara verrà, con inizio dall’anno successivo, regolarmente aggiornato secondo l’indicizzazione ISTAT in vigore.
Il pagamento di ogni annualità dovrà essere effettuato in unica soluzione entro e non oltre il mese di settembre dell’anno successivo. A richiesta dell’Associazione, il suddetto pagamento potrà essere effettuato in due rate: 50% nel primo quadrimestre di ogni anno e 50% entro il successivo nono mese.
ART. 3
Obblighi dell’Associazione
L’Associazione dovrà provvedere, a propria cura e spese:
1)-alla eventuale messa a norma dell’impianto sportivo secondo progetto redatto/autorizzato dalla Provincia Regionale e a seguito di tutti gli altri visti e autorizzazioni previsti dalla legge. I lavori relativi alla messa a norma, qualora necessari, dovranno essere effettuati entro e non oltre mesi quattro dalla sottoscrizione del presente atto.
2)-al pagamento del canone annuo di utilizzo secondo quanto sopra stabilito. 3)-alla manutenzione ordinaria delle strutture e degli annessi spazi esterni tale da garantirne la normale funzionalità ed il buono stato di conservazione, eccetto la normale usura del tempo.
Alla scadenza del presente contratto l’impianto dovrà essere restituito in buone condizioni, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso ed alla vetustà; pertanto l’Affidataria si obbliga ad utilizzare l’impianto con riguardo e cautela onde evitare danni di qualsiasi genere. L’Affidataria terrà comunque sollevata la Provincia da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose.
4)-alla stipula di polizza assicurativa che sollevi la Provincia da ogni responsabilità civile e penale nei confronti di terzi, secondo le più dettagliate indicazioni del successivo Art. 11 del presente contratto.
5)-all’apertura e chiusura dell’impianto nonché alla pulizia del campo di gioco, dei servizi igienici ed accessori, alla preparazione del campo di gioco per le gare agonistiche.
6)-alla custodia idonea ad assicurare la normale e corretta fruizione da parte degli utilizzatori e dell’eventuale pubblico. Sono a carico dell’Affidataria tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell’intero complesso; in ogni caso, della mancata o carente sorveglianza e delle eventuali conseguenze, risponde esclusivamente l’Affidataria.
Le parti danno atto che ad oggi la capacità ricettiva presso l’impianto è quella ammessa dalla Commissione comunale per il pubblico spettacolo e/o dall’Ufficio competente dei Vigili del Fuoco. L’Affidataria si impegna, comunque, a limitare l’accesso ad un numero adeguato di utenti e di pubblico, in base alla capacità ricettiva dell’impianto sportivo.
Sono invece a carico del soggetto organizzatore di partite o di altre manifestazioni con presenza di pubblico, tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. L’Affidataria, pertanto, è tenuta a controllare il
rispetto della suddetta normativa e di tutte le prescrizioni impartite dagli Uffici competenti in materia di sicurezza.
7)-al pagamento delle utenze varie (energia elettrica, acqua e telefono, ecc.) assumendo a proprio carico le relative intestazioni ed oneri;
8)-alla gestione e manutenzione di tutti gli impianti tecnologici (elettrici, termoidraulici, di riscaldamento, ecc.) nel rispetto della normativa di riferimento in materia;
9)-alla riparazione dei danni prodotti agli impianti da terzi o da propri dipendenti, salvo rivalsa verso i responsabili;
10)-alla vigilanza sul corretto utilizzo delle strutture segnalando immediatamente agli uffici competenti della Provincia eventuali danni o semplici negligenze addebitabili all’utente autorizzato;
11)-ad accertare il possesso da parte degli utilizzatori delle necessarie autorizzazioni amministrative previste dalla legge;
12) -all’applicazione ed al rispetto delle disposizioni contenute nel vigente
«Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi della Provincia Regionale di Messina»;
13)-L’Affidataria si impegna a garantire alla Scuola (Istituto Agrario
«Cuppari») un periodo di utilizzo gratuito dell’impianto sportivo nelle ore antimeridiane (dalle 9,00 alle 13,00), per almeno 3 (tre) ore giornaliere, per 3 (tre) giorni a settimana, per n. 36 ore mensili, per n. 10 (dieci) mesi di ogni anno e, quindi, per complessivi n. 480 ore nel corso di ogni anno di gestione, fatti salvi diversi accordi autonomi con i dirigenti scolastici interessati;
14)-l’Affidataria si impegna, inoltre, a garantire la messa a disposizione, in forma gratuita, della Provincia in forma singola o associata, di un massimo
di giorni 12 (dodici) per ogni anno solare, da destinare ad attività e/o eventi direttamente organizzati dall’Ente, in periodi e orari concordati con l’Affidataria.
ART. 4
Obblighi della Provincia
Sono a carico della Provincia le spese di manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo nel suo complesso, purché non causate da inottemperanza da parte dell’Affidataria o comunque da incuria. La manutenzione straordinaria dell’impianto potrà avvenire, purché regolarmente autorizzata dai competenti uffici dell’Ente in linea tecnica ed amministrativa, anche a cura dell’Associazione e a spese della Provincia qualora le spese siano contenute entro i limiti monetari del canone concessorio annuale. In tale caso verrà effettuata operazione di conguaglio fra il dare e l’avere. L’Ente provvederà, inoltre, a mantenere la copertura assicurativa dell’impianto per le responsabilità inerenti e derivanti dalla proprietà dell’immobile.
ART. 5
Diritti dell’Affidataria
A fronte dei compiti e degli oneri assunti a proprio carico, l’Affidataria, oltre che alla riscossione dell’eventuale dovuto di cui al precedente art. 4, avrà diritto a:
-Introitare tutti i proventi conseguenti il pagamento delle tariffe d’uso da parte degli utilizzatori, negli importi annualmente stabiliti in accordo con l’Amministrazione Provinciale, tenuto conto, tuttavia, che per tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio, il cui uso dovrà avvenire nelle
ore antimeridiane o altrimenti concordato, saranno previste tariffe direttamente commisurate alle spese sostenute dall’Affidataria per il tempo di utilizzo dell’impianto, fatto salvo quanto già previsto all’articolo 3 punto 13);
-Introitare eventuali proventi derivanti dalla gestione dei punti di ristoro, ove presenti, e dalla gestione della pubblicità nell’impianto;
-Introitare i proventi conseguenti agli incassi relativi alla vendita dei biglietti di ingresso in occasione di partite, competizioni o manifestazioni consentite dal tipo di struttura, eventualmente organizzati o disputati dall’Affidataria.
ART. 6
Calendario d’uso
L’Associazione, sulla base delle richieste pervenute per l’utilizzo dell’impianto sportivo (campo di gioco con i relativi servizi), dovrà predisporre il calendario d’uso e il tariffario che intende applicare. Il calendario e il tariffario dovranno essere concordati con la Provincia.
Il calendario delle attività unitamente al tariffario in vigore dovranno essere esposti all’ingresso dell’impianto sportivo in luogo ben visibile ai frequentatori. L’Affidataria, prima di ammettere l’ingresso agli impianti di utilizzatori, deve accertarsi che esistano, qualora richiesti, le abilitazioni, le autorizzazioni, i permessi, gli accertamenti sanitari e ogni altra cosa prevista dalla legge relativi all’attività da svolgere.
L’Affidataria inoltre è obbligata alla regolare tenuta di apposito registro nel quale sono giornalmente riportati i seguenti dati: le ore di effettivo utilizzo della struttura, la società o scuola o ente o il singolo atleta che utilizza gli impianti.
Nello stesso registro dovranno essere rilevati anche gli eventuali danni che si dovessere riscontrare ad opera dei soggetti fruitori.
L’Ente si riserva la facoltà di utilizzare l’impianto per non oltre dodici giorni di ogni singolo anno di gestione; il calendario di dette utilizzazioni verrà concordato con l’Affidataria con un preavviso di almeno un mese prima di ogni singolo evento.
ART. 7
Manifestazioni sportive pubbliche
Ogni adempimento amministrativo o federale necessario allo svolgimento delle manifestazioni pubbliche all’interno dell’impianto dovrà essere assicurato dalla Affidataria ovvero dal soggetto promotore. Del che ne deve essere data prova, qualora richiesto, alla Provincia Regionale.
ART. 8
Personale
L’Affidataria è tenuta alla completa osservanza, nei riguardi del personale in servizio alle proprie dipendenze o prestatore d’opera a qualunque titolo, di quanto prescritto dai relativi Contratti Nazionali di Lavoro nonché dalle normative vigenti in merito a ciascuna posizione e concernenti gli adempimenti fiscali, amministrativi, assicurativi e previdenziali ed espressamente solleva l’Amministrazione Provinciale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie, nonché alle assicurazioni sul personale suddetto. L’Affidataria si obbliga, altresì, ad operare in piena osservanza con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
ART. 9
Divieto di cessione a terzi
È vietata la cessione a terzi, anche solo in parte, della gestione dell’impianto nel suo complesso.
ART. 10
Sospensione dell’attività
La Provincia Regionale può in qualsiasi momento sospendere lo svolgimento dell’attività all’interno dell’impianto per motivi di sicurezza ed igienici senza che per questo l’Affidataria possa far rivalsa nei confronti della Provincia medesima.
ART. 11
Responsabilità
Tutte le responsabilità civili e penali inerenti a ciò che avviene all'interno dell’impianto sportivo polivalente e dell’annessa area verde attrezzata sono a carico dell'Affidataria che si obbliga con il presente atto al rispetto di tutti gli adempimenti di legge previsti per la sicurezza nell’esercizio degli impianti sportivi. L'Affidataria terrà comunque sollevata la Provincia Regionale da ogni responsabilità per danni a persone o cose connessi alla gestione delll’impianto nella sua interezza. A tal fine compete alla medesima Affidataria di stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi relativa alla attività di gestione per il massimale previsto dalla
legge per la fattispecie, pertanto pari ad € 00 (euro
/00), ove sia apposta la clausola che la Provincia Regionale è considerato terzo. Copia di detta polizza dovrà essere rimessa alla Provincia alla sottoscrizione del presente atto.
La richiesta di ulteriori licenze necessarie per l'esercizio dell'attività com- pete all’Affidataria e alle varie associazioni che utilizzeranno gli impianti stessi.
ART. 12
Addizioni e varianti
Nessuna variante, addizione e miglioramento potranno essere eseguiti sugli immobili e sulle attrezzature, senza la preventiva autorizzazione scritta degli uffici competenti della Provincia.
Le opere di miglioria realizzate dall’Affidataria al termine del contratto resteranno di proprietà della Provincia Regionale senza alcun diritto di indennizzo da parte dell’Affidataria medesima.
ART. 13
Possibilità di disdetta
In caso di grave e insanabile inadempienza rispetto agli obblighi previsti nel presente atto, si farà luogo alla risoluzione del contratto con esclusione di ogni formalità legale convenendosi solo un preavviso di un mese a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo di cui al successivo art. 21.
ART. 14
Cauzione
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti da parte dell’Affidataria, la stessa ha presentato cauzione definitiva, con polizza fidejussoria della , n. del ---/---/ dell’importo risultante
dalla duplicata sommatoria di tutte le annualità di cui al presente contratto. Resta comunque salvo per l’Amministrazione Provinciale l’esperimento di
ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfo degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.
ART. 15
Controversie
Competente di qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Messina.
ART. 16
Elezione di domicilio
L’Associazione dichiara che il proprio domicilio legale è eletto in
. Tutte le intimazioni, le notifiche e le comunicazioni dipendenti dal presente contratto saranno fatte al Legale Rappresentante dell’Affidataria presso la suddetta sede.
ART. 17
Spese contrattuali
Il presente contratto, redatto sotto forma di scrittura privata, è immediatamente impegnativo per le parti all’atto della sottoscrizione, e sarà registrato solo in caso d’uso con spese a cura del richiedente.
ART. 18
Trattamento dati personali
Ai sensi della Legge n. 196/2003, si informa che i dati forniti dall’Affidataria saranno trattati, con strumenti cartacei ed informatici, esclusivamente per le finalità connesse all’accordo pattuito con il presente atto. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia Regionale di Messina.
ART. 19
Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, art. 3, commi 7 e 8, l’Affidataria assume espressamente l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto; a tal fine con nota del ---/---/-----
prot. n. del ---/---/ , ha espressamente comunicato quanto segue:
1) Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato su cui verranno effettuati tutti i pagamenti: ;
2) Le persone delegate ad operare su di esso: ; Resta inoltre espressamente inteso che il presente contratto si intende risolto di fatto e di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.-
L’Affidataria assume altresì gli obblighi:
a) A far utilizzare l’apposito conto corrente dedicato da parte di subappaltatori e di subcontraenti che verranno comunicati alla Provincia Regionale con raccomandata R.R. entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, rimanendo inteso che sino a tali comunicazioni l’Amministrazione Provinciale e/o l’Affidataria non potranno procedere ad eseguire alcun pagamento ovvero incasso;
b) A trasmettere alla Provincia Regionale copia conforme dei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell’impresa a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi ed alle forniture di cui al presente appalto, nei quali deve essere inserita una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
L’appaltatore, il subappaltatore o il contraente che ha notizia dell’inadempi- mento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria pro- cede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone conte- stualmente la stazione appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo competente.
ART. 20
Realizzazione di interventi integrativi e di completamento
La Provincia Regionale si riserva la facoltà di effettuare interventi integrativi e/o di completamento al fine di rendere fruibili ovvero maggiormente efficienti ulteriori parti dell’impianto, in relazione alle disponibilità economiche del bilancio dell’Ente. Detti interventi non dovranno essere di nocumento all’Affidataria e pertanto non dovranno costituire impedimento alla completa fruibilità della struttura. I predetti interventi dovranno essere in ogni caso concertati fra la Provincia e l’Affidataria.
In relazione alle opere che potrebbero essere effettuate, l’Affidataria non potrà richiedere alcun indennizzo o riduzione del canone corrisposto. Può, tuttavia, avendo interesse all’esecuzione degli interventi concertati con la Provincia, sostituirsi all’Ente effettuando i lavori o le forniture, o parte di essi, a sua cura e spese. In tal caso il costo delle opere e/o delle forniture verrà decurtato nell’arco dei vari anni dal canone corrisposto fino alla concorrenza delle somme necessarie a pagare le opere/forniture commissionate, sempre sotto la direzione ed il controllo dell’Ufficio Tecnico dell’Ente.
ART. 21
Obbligo per l’Affidataria di dotarsi di P.E.C.
L’Affidataria è obbligata a dotarsi di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) che dovrà essere attivata alla sottoscrizione del presente atto e che qui di seguito si riporta: . Ogni variazione della suddetta P.E.C. deve essere prontamente notificata al dirigente dell’ufficio responsabile della Provincia per raccomandata ovvero tramite l’indirizzo di P.E.C. dell’Ente: xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx.xx; la comunicazione di variazione deve essere effettuata contestualmente alla variazione medesima. In caso di inosservanza del suddetto obbligo, verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo che dovrà essere versata alla Provincia entro il mese successivo alla data della mancata comunicazione.
Letto, confermato e sottoscritto in triplice originale.
LA PROVINCIA REGIONALE L’AFFIDATARIA