Contract
Convenzione per l’associazione in Centrale di Committenza delle attività relative al settore dell'igiene urbana della città di Napoli
TRA
IL COMUNE DI NAPOLI, con sede in Napoli, Piazza Municipio, C.F. 80014890638, in persona del Dirigente del servizio Igiene e decoro della città, arch. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Maratea (PZ) il 16/03/1965, abilitato alla stipulazione dei contratti per il Comune di Napoli (C.F.: 80014890638), ai sensi dell'art.107 co. 3 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ed in esecuzione dell'art. 48 co. 2 dello Statuto Comunale, e domiciliato per la carica in Napoli in Piazza Municipio, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Napoli in esecuzione di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 423 del 3 agosto 2017, di approvazione dello schema di convenzione per la gestione associata in Centrale di Committenza delle attività relative al settore dell'igiene urbana della città di Napoli
E
ASIA NAPOLI SPA, società in house del comune di Napoli interamente partecipata (C.F.: 07494740637), in persona dell’ Amministratore Unico, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx nato a Napoli il 16/05/1974, e domiciliato per la carica in Xxxxxx xxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx 00/X, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della società, in esecuzione di quanto previsto dalla determinazione AU n. 7 del 9 agosto 2017 di approvazione dello schema di convenzione per la gestione associata in Centrale di Committenza delle attività relative al settore dell'igiene urbana della città di Napoli;
PREMESSO CHE
a. tra le attività del Comune di Napoli vi è quella di acquisizione di mezzi e forniture nonché di lavori per la realizzazione di impianti per l’incremento ed il miglioramento del servizio di raccolta differenziata avviamento al recupero e/o smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
b. la società ASIA Napoli spa, iscritta all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, in qualità di soggetto affidatario del servizio di igiene urbana, svolge, tra le altre, le medesime attività di acquisizione di mezzi e forniture nonché di lavori per la realizzazione di impianti per l’incremento ed il miglioramento del servizio di raccolta differenziata avviamento al recupero e/o smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in virtù dello statuto e del contratto di servizio stipulato per notaio Xxxxxxx rep. n. 131424 del 22 dicembre 2014, sottoscritto ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 267/2000;
c. ASIA Napoli spa, in qualità di soggetto affidatario del servizio di igiene urbana, è in possesso di specifiche competenze di settore sia in relazione alle caratteristiche tecniche di automezzi, attrezzature e impiantistica, sia per la conoscenza approfondita del segmento di mercato di riferimento;
d. il Comune di Napoli è beneficiario di diversi finanziamenti pubblici finalizzati all’incremento, al potenziamento ed al miglioramento del servizio di raccolta, trasporto, avvio al recupero e/o smaltimento dei rifiuti soliti urbani;
e. l’art. 37, comma 10 del D. Lgs. 50 del 18 aprile /2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE” prevede che “due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell’appalto o della concessione, sono responsabili in solido dell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice. Le stazioni appaltanti provvedono altresì ad individuare un unico responsabile del
f. per la qualificazione delle stazioni appaltanti nonché delle centrali di committenza il Codice Contratti rimanda alla emanazione di due decreti ministeriali di cui agli artt.37 c.5 e 38 c.2, nelle more della loro emanazione si applica il seguente art.216 c.10: “Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”.
g. al fine di ottimizzare il sistema di acquisizione di lavori, servizi e forniture per l’igiene urbana é opportuno associare le reciproche competenze attraverso associandosi in centrale di committenza tra Comune di Napoli e Asia Napoli spa, anche avvalendosi delle procedure di un accordo quadro, di cui entrambe le stazioni appaltanti possono rispettivamente avvalersi;
h. la centrale di committenza per quanto concerne le attività correlate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture del settore igiene urbana della città di Napoli agisce in nome e per conto dei soggetti aderenti che hanno approvato lo schema della presente convenzione;
i. alla luce di quanto precede, il Comune di Napoli e Asia Napoli (di seguito, congiuntamente, le Parti) intendono disciplinare, i termini e le modalità con le quali associarsi in Centrale di Committenza per le attività e le finalità di cui alle precedenti premesse al fine della realizzazione di specifici interventi previsti dal presente atto all’art.2 (di seguito, Convenzione).
TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – Premesse ed allegati. Finalità.
1. Le premesse e gli allegati al presente Accordo formano parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. Con la sottoscrizione della presente convenzione si disciplina l’associazione in Centrale di Committenza (CdC), tra il Comune di Napoli ed ASIA Napoli spa, ai sensi dell’art. 37, comma 10, del
D. Lgs. 50/2016, delle attività per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture relative agli interventi nel
settore dell'igiene urbana della città di Napoli individuati in premessa.
3. La CdC avrà sede presso ASIA Napoli spa, in xxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx 00/X – Napoli, individuata quale Capofila.
ART. 2 – Oggetto.
1 Oggetto della presente convenzione è l’associazione in centrale di committenza per specifici appalti relativi alla:
a. Fornitura di mezzi ed attrezzature per l'igiene e la raccolta differenziata nel centro storico e in tutto il territorio cittadino al fine di estendere la raccolta differenziata con il sistema del porta a porta (PaP);
b. Realizzazione di impianti per il trattamento dei rifiuti differenziati.
2 L’attività di cui alla lettera a) del comma precedente sarà espletata in particolare anche attraverso lo strumento dell’accordo quadro, i cui ordinativi potranno essere effettuati rispettivamente da entrambe le parti, a condizione che abbiano esaurito il valore di un eventuale contratto in corso relativo ad accordi quadro aventi il medesimo oggetto.
ART. 3 – Attuazione della Convenzione
Le parti convengono che
1. Compiti della Capofila:
a. indire e gestire le procedure volte alla aggiudicazione dei contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture finalizzati alla realizzazione dei singoli Interventi, laddove ogni contratto pubblico aggiudicato verrà stipulato direttamente dalla singola parte e l’operatore economico aggiudicatario del contratto stesso;
b. supportare la definizione della documentazione tecnica da porre a base di gara secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii;
c. supportare la definizione della documentazione necessaria alla redazione del contratto fino alla stipula secondo la normativa vigente e i regolamenti delle parti;
d. la CdC, inoltre, fermo restando quanto previsto dall’art. 77 del Codice dei Contratti Pubblici e fino all’istituzione dell’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 78 del medesimo Codice dei Contratti Pubblici, si riserva sin d’ora la facoltà, nell’ambito della singola procedura di gara gestita di nominare ai sensi dell’articolo 77, co. 12, del Codice dei Contratti Pubblici, quale membro della Commissione di aggiudicazione, almeno un soggetto, dotato delle professionalità richieste per le attività di valutazione, che sarà designato dalla parte interessata.
2. Attività di competenza della stazioni appaltante:
a. individuazione congiunta del Responsabile della CdC
b. nomina del responsabile unico del procedimento (RUP);
c. acquisizione del CUP;
d. determinazione a contrattare con la quale è individuato il criterio di selezione del contraente e sono approvati i documenti a base di gara;
e. nomina della commissione di collaudo;
f. provvedimento di aggiudicazione;
g. stipula dei contratti.
ART. 4 – Risorse finanziarie.
1. La centrale di committenza si avvarrà di risorse umane e strumentali delle Parti, pertanto nessun onere economico potrà essere richiesto per il suo funzionamento.
2. Tutti gli oneri economici necessari a garantire l’esecuzione delle obbligazioni rinvenenti dal contratto pubblico aggiudicato dalla CdC, saranno a carico della parte interessata, intendendosi per oneri economici il corrispettivo dovuto all’appaltatore, le imposte e le tasse dovute per legge dal committente, nonché ogni altro onere economico dovuto per legge in relazione alla realizzazione dell’appalto pubblico.
3. Eventuali costi o spese strumentali alla aggiudicazione della gara saranno direttamente a carico dei quadri economici, la CdC si impegna a produrre copie conformi all’originale di tutta la documentazione necessaria ai fini della rendicontazione all’ente finanziatore delle spese sostenute.
ART. 5 – Proprietà dei beni acquistati
1. La proprietà dei beni acquistati o realizzati è posta in capo all’ente beneficiario dei finanziamenti.
2. I beni in proprietà al Comune di Napoli saranno trasferiti, con successivo atto, in uso gratuito ad ASIA Napoli che si impegna a custodirli e mantenerli nello stato di conservazione in cui si trovano, fatto salvo il normale deperimento d’uso. Il trasferimento in uso gratuito dei beni avrà durata fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza del contratto si servizio tra il Comune di Napoli ed ASIA, salvo eventuali proroghe di quest’ultimo. In caso di proroga o di sottoscrizione di nuovo contratto con ASIA Napoli, il Comune di Napoli si obbliga a mantenere i mezzi e le attrezzature nella disponibilità di ASIA Napoli ai
fini dello svolgimento del servizio di igiene urbana. Allo scadere del contratto di servizio di cui sopra ovvero nel caso di recesso di cui al successivo articolo 7 i beni saranno riconsegnati all’Ente Aderente, in qualità di proprietario.
ART. 6 – Definizione delle controversie.
1. Per ogni controversia tra le parti afferente o relativa alla presente Convenzione sarà competente, in via
esclusiva, l’Autorità Giudiziaria del Foro di Napoli.
ART. 7 – Durata e proroga. Diritto di recesso e risoluzione. Modifiche.
1. La presente Convenzione ha durata sino al 31dicembre 2018, salvo successiva proroga, previo espresso accordo scritto delle Parti.
2. Le Parti possono recedere in qualunque momento dalla presente Convenzione, qualora a loro giudizio, nel corso della esecuzione delle attività oggetto della stessa intervengano fatti o provvedimenti tali da rendere impossibile o inopportuna, ovvero non più di interesse per l’Ente medesimo, la esecuzione delle attività summenzionate.
3. Qualora sopravvengano mutamenti normativi che rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, la convenzione può essere risolta anticipatamente.
4. Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere espressamente convenute tra le Parti per iscritto, anche al fine di assicurarne, ove necessario, una efficace ed efficiente esecuzione.
ART.8–Spese di convenzione
1. La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 16, tabella allegato “B” del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
2. Tale atto potrà essere registrato in caso d’uso, a cura e spese del richiedente, ai sensi dell’articolo 1
della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131.
ART. 9 – Tutela della privacy
1. I dati di cui la CdC verrà in possesso nell’espletamento delle attività di cui alla presente convenzione saranno finalizzati all’espletamento delle procedure di gara, compresi gli atti connessi e consequenziali, e saranno trattati nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa di riferimento.
2. Titolare del trattamento dati è il Responsabile della CdC ai sensi del D.lgs. 196/2003.
ART. 10 – Norme finali
1. Le parti danno atto che le comunicazioni per la gestione della presente convenzione tra il comune di Napoli, ASIA Napoli spa e la CdC avverranno con Pec - posta elettronica certificata - che ogni soggetto comunicherà.
La presente Convenzione è formata su supporto digitale in unico originale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti.
Napoli, 6 settembre 2017
per il COMUNE DI NAPOLI
Xxxxxxxx Xxxxxxx
per ASIA NAPOLI SPA
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Documento sottoscritto con firma digitale da XXXXXXXX XXXXXXX ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del
D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.
Documento sottoscritto con firma digitale da XXXXXXXXX XXXXXXXXX ai sensi del X.Xxx. 7 marzo 2005, n. 82 e del
D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.
Rep. n. del
Proroga Convenzione per l’associazione in Centrale di Committenza delle attività relative al settore dell'igiene urbana della città di Napoli TRA
il Comune di Napoli con sede in Napoli, Piazza Municipio, C.F. 80014890638, in persona del Dirigente del Servizio Igiene della città, dr. Xxxxxxx Xxxx nata a Napoli il 18 marzo 1960, abilitata alla stipulazione dei contratti per il Comune di Napoli (C.F.: 80014890638), ai sensi dell'art.107 co. 3 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ed in esecuzione dell'art. 48 co. 2 dello Statuto Comunale, e domiciliata per la carica in Napoli in Piazza Municipio, la quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Napoli
E
ASIA NAPOLI SPA, società in house del Comune di Napoli interamente partecipata (C.F.: 07494740637), in persona dell’Amministratore Unico, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx nato a Napoli il 16 maggio 1974, e domiciliato per la carica in Xxxxxx xxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx 00/X, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della società.
Congiuntamente definite Parti Premesso
1) che in data 6 settembre 2017 il Comune di Napoli ed ASIA Napoli hanno sottoscritto la convenzione per l’associazione in Centrale di Committenza, ai sensi dell’art. 37, comma 10 del D. lgs n. 50/2016, finalizzata alla gestione delle procedure di gara per l’acquisto di lavori servizi e forniture per l’igiene urbana;
2) che nello specifico l’oggetto della convenzione è l’associazione in centrale di committenza per specifici appalti relativi:
a) alla fornitura di mezzi ed attrezzature per l'igiene e la raccolta differenziata nel centro storico e in tutto il territorio cittadino al fine di estendere la raccolta differenziata con il sistema del porta a porta (PaP);
b) alla realizzazione di impianti per il trattamento dei rifiuti differenziati;
3) che l’art. 7 fissa la durata della convenzione fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza del contratto di servizio, a rogito del Notaio Xxxxx Xxxxxxx (Rep. 131424) del 22 dicembre 2014, con il quale il Comune di Napoli ha affidato il servizio di igiene urbana ad ASIA Napoli spa;
4) che il medesimo art. 7 della convezione del 6 settembre 2017 prevede la possibilità di prorogare la durata della stessa, previo espresso accordo scritto delle parti;
5) che il Comune di Napoli, con delibera di G.C. n. 657 del 28 dicembre 2018, ha approvato la proposta al Consiglio Comunale di confermare “l’organizzazione dell’affidamento del servizio di igiene urbana mediante il rinnovo per le prossime annualità 2019-2033 dell’affidamento in house del medesimo servizio” ad ASIA Napoli S.p.A.;
6) che il Dirigente del Servizio Igiene della Città, con comunicazione del 1 febbraio 2019 (prot.
2019.0099637), ha disposto che ASIA Napoli spa assicuri “il servizio pubblico di igiene urbana con modalità e condizioni già praticate”;
7) che inoltre il Comune di Napoli, con delibera di Consiglio Comunale n4 del 13 febbraio 2019, ha approvato il rinnovo per le prossime quindici annualità 2019-2033 dell'affidamento in house del servizio di igiene urbana ad ASIA Napoli S.p.A.;
8) che al fine di garantire l’acquisizione di lavori, servizi e forniture per l’igiene urbana per il tramite della Centrale di committenza di cui alla convezione del 6 settembre 2017, è intenzione delle Parti
prorogare, ora per allora, la durata della medesima convenzione fino alla stipula del nuovo contratto di servizio e comunque fino al 30 giugno 2020, giusta delibera di Giunta Comunale n.117 del 22.03.2019; Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue
ARTICOLO 1 – OGGETTO
1.1 Con la presente scrittura il Comune di Napoli ed ASIA Napoli S.p.A. convengono di prorogare, in ossequio a quanto previsto dall’art. 7, comma 1, della convenzione per l’associazione in Centrale di Committenza delle attività relative al settore dell'igiene urbana della città di Napoli, sottoscritta tra le medesime Parti in data 6 settembre 2017, fino alla stipula del nuovo contratto di servizio e comunque fino al 30 giugno 2020.
1.2 Per il resto, le Parti rinviano a quanto pattuito nella convenzione 6 settembre 2017, le cui clausole e pattuizioni devono intendersi integralmente trascritte nel presente atto.
Napoli, 27.03.2019
Comune di Napoli Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A. dr. Xxxxxxx Xxxx Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.