Contract
Regolamento di Ateneo per il conferimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti a professori e ricercatori universitari, e per il conferimento di contratti per attività di insegnamento.
(Emanato con decreto rettorale n. 65 del 31 gennaio 2013)
Titolo I – Ambito applicativo
Art. 1 – Oggetto e finalità
Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per il conferimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti mediante incarichi, affidamenti e contratti per attività di insegnamento nei corsi di studio attivati presso l’Università degli Studi di Camerino a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e/o professionali in attuazione dell’art. 6 “Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo”, commi 2, 3 e 7, e dell’art. 23 “Contratti per attività di insegnamento”, commi 1 e 2, della Legge 30.12.2010 n. 240.
Il presente regolamento prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici. Il presente regolamento disciplina inoltre le modalità per l’autocertificazione e la verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti da parte dei professori e ricercatori di ruolo, a tempo pieno ed a tempo definito, e dei ricercatori a tempo determinato anche in relazione all’assunzione da parte dei docenti di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca.
Art. 2 –Definizioni
Per Scuola di Ateneo si intende la struttura autonoma responsabile della ricerca e della formazione. Per Corsi di Studio si intendono i Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e a ciclo unico, le Scuole di Specializzazione, i Tirocini Formativi Attivi, i Dottorati di Ricerca, i Corsi di Perfezionamento ed i Master di Ateneo.
Per didattica curriculare si intendono le attività didattiche di tipo frontale, nonché le ore di didattica curriculari pratiche (esercitazioni) che danno luogo alla assegnazione di CFU previsti dal regolamento didattico del Corso di Studio. L’attività didattica di tipo frontale prevede la presenza del docente in aula o in laboratorio.
Per didattica integrativa si intendono attività di tipo seminariale, esercitazioni in aula, attività di supporto nei laboratori, lavori di gruppo guidati e ogni altra attività di supporto alla didattica in strutture dell’Ateneo, ivi incluse le attività di recupero e propedeutiche, previste nell’ambito di un insegnamento e complementari rispetto alle ore di didattica curriculare, anche se coordinate dal titolare dell’insegnamento o del modulo.
Per supporto alla didattica si intende ogni attività strumentale alla didattica, quale la tenuta in efficienza di un laboratorio didattico, la preparazione di materiale per l’attività didattica, l’assistenza allo studente nell’utilizzo delle apparecchiature, nonché l’attività tutoriale a favore degli studenti svolta nelle strutture.
Per altre attività si intendono: tesi di laurea, tutoraggio, stage, orientamento, incarichi istituzionali, gestionali e di ricerca.
Art. 3 ‐ Compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori
I professori di ruolo riservano annualmente non meno di 350 ore, se a tempo pieno, o 250 ore, se a tempo definito, a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento, ed il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento, secondo gli standard minimi e le modalità definiti successivamente.
I professori di I e II Fascia di ruolo sono tenuti a svolgere attività didattica curriculare ed integrativa secondo le esigenze dell’Ateneo, nelle Scuole di afferenza o in altre Scuole con l’affidamento di uno o più incarichi di insegnamento o moduli del proprio settore scientifico disciplinare o, con il loro assenso, del settore concorsuale di appartenenza, con priorità agli insegnamenti di base e caratterizzanti.
Il numero minimo di ore di didattica curriculare che un professore è tenuto ad erogare come compito didattico nei Corsi di Studio è fissato secondo gli standard definiti nell’art. 6. Nella fase di programmazione il Consiglio della Scuola di afferenza attribuisce i compiti didattici e di servizio agli studenti fino al raggiungimento delle ore previste dall’ art. 6.
Nel caso in cui un corso non venga attivato o si renda necessario rivedere la programmazione definita, il Consiglio della Scuola provvede a riassegnare ulteriori compiti didattici, fino al raggiungimento delle ore previste dall’art. 6.
Il numero delle ore settimanali e la loro distribuzione sono determinate in relazione alla programmazione degli insegnamenti e alle esigenze di funzionalità del calendario didattico.
Art. 4 ‐ Compiti didattici e di servizio agli studenti dei ricercatori
I ricercatori di ruolo (RU) riservano annualmente da un minimo di 250 ore fino ad un massimo di 350 ore, in regime di tempo pieno, o da un minimo di 150 ore fino ad un massimo di 250 ore, in regime di tempo definito, allo svolgimento di attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento, ed il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento, secondo gli standard minimi e le modalità definiti all’art. 6.
I ricercatori a tempo determinato (RTD) di cui alla Legge 240/2010 riservano annualmente 350 ore in regime di tempo pieno, e 200 ore, in regime di tempo definito, per lo svolgimento delle attività di didattica curriculare, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e comunque, in ordine alle attività di didattica curriculare, nei limiti di quanto previsto nel contratto di assunzione individuale. Ai ricercatori di ruolo, sia a tempo pieno, che a tempo definito, previo loro consenso e di regola tramite bandi interni, possono essere assegnati corsi e moduli curriculari nei Corsi di Studio, a parziale o totale sostituzione delle attività didattiche integrative secondo gli standard minimi e le modalità definiti all’art. 6.
In questo caso ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per l’anno accademico in cui si svolgono tali corsi e moduli.
All’inizio di ogni anno accademico, il Consiglio della Scuola attribuisce ad ogni ricercatore l’attività integrativa da svolgere.
Art. 5 – Svolgimento e verifica dei compiti didattici e dei servizi agli studenti dei professori e dei ricercatori
I professori ed i ricercatori di ruolo, a tempo pieno e a tempo definito, sono tenuti ad assicurare la loro presenza, nel corso dell’anno accademico, per lo svolgimento dell’attività didattica curriculare (se prevista) ed integrativa, di servizio agli studenti, di supporto alla didattica e delle ore di ricevimento degli studenti, stabilita dal Consiglio della Scuola secondo un calendario accessibile al pubblico.
Devono pertanto essere garantite un congruo numero di ore dedicato al ricevimento degli studenti, distribuito in maniera omogenea e continuativa nel corso dell’intero anno accademico.
La verifica dei giorni di presenza previsti dal calendario reso pubblico, verrà effettuata, al termine del periodo di riferimento, attraverso l’autocertificazione prodotta dal professore o dal ricercatore che compila on line il “Diario Docente” delle attività svolte ed il “Registro Lezioni” ai sensi dell’art. 8 del presente regolamento.
Presenta inoltre, anche ai fini della valutazione, una sintetica “Relazione annuale sui compiti didattici e di servizio agli studenti”.
Il Direttore della Scuola verifica, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, la corrispondenza delle ore di attività didattica complessiva del corso di insegnamento al numero di ore previste nel regolamento didattico del Corso di Studio e lo svolgimento delle altre attività autocertificate dal docente.
In caso di esito positivo della verifica provvede a vistare ed a chiudere la procedura del “Diario Docente” e del “Registro Lezioni” on line.
In caso di esito negativo segnala tempestivamente al Rettore le inadempienze registrate per i provvedimenti del caso. Il Rettore dispone la verifica, anche a campione, delle autocertificazioni prodotte dai docenti e convalidate dal Direttore della Scuola.
Ciascun docente ha il dovere di proporre un certo numero di tesi, sulla base di un’equa ripartizione del carico didattico effettuata in sede di programmazione didattica.
Ai professori che risultino inattivi secondo i criteri ministeriali di rilevazione dell’attività di ricerca può essere assegnata una ulteriore quota compensativa, non retribuibile, di attività didattica di tipo frontale fino ad un incremento massimo del 50% delle ore così come definito dall’art. 6.
La “Relazione annuale sui compiti didattici e di servizio agli studenti” ed i risultati delle connesse verifiche confluiranno nella relazione triennale di cui al comma 14 dell’art. 6 della Legge 240/2010.
Art. 6 –Programmazione delle attività formative e attribuzione dei compiti didattici
In sede di programmazione didattica di ogni anno accademico, i Consigli delle Scuole, definiscono le relative attività formative dei Corsi di Studio per i quali si è deliberata, da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, l’attivazione per il successivo anno accademico. La programmazione deve essere effettuata prima dell’approvazione del Manifesto degli Studi (di norma entro il 30 giugno di ogni anno) secondo le scadenze stabilite dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione e nell’ambito di quanto disposto, in materia di didattica e delle risorse finanziarie assegnate, dall’Ateneo.
I Consigli delle Scuole stabiliscono in particolare gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, alla attribuzione dei compiti didattici ed organizzativi di professori e dei ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di orientamento, di tutorato e di stage.
Le Scuole, per l’espletamento delle attività formative, debbono avvalersi prioritariamente dei Professori di I e di II fascia e dei ricercatori a tempo determinato L. 240/2010 nel rispetto delle previsioni di cui al rispettivo contratto e dei seguenti standard orari minimi per la didattica curriculare:
Professori di I Fascia 150 ore; Professori di II Fascia 120 ore;
Ricercatori a tempo determinato Legge 240/2010 art. 24 lettera a) n. 60 ore; Ricercatori a tempo determinato Legge 240/2010 art. 24 lettera b) n. 100 ore;
Ricercatori a tempo determinato Legge 230/2005 n. 80 ore, previo loro consenso (comma 14 art. 1 della Legge 230/2005);
Ricercatori a tempo indeterminato 100 ore, previo loro consenso (comma 4 art. 6 Legge 240/2010). I Professori di I e II Fascia ed i Ricercatori (RU+RTD) che si rendono disponibili possono svolgere un carico didattico curriculare superiore a quanto sopra previsto.
Gli insegnamenti o moduli che risultano vacanti possono essere affidati, mediante avviso di vacanza e domanda dell’interessato, ai ricercatori universitari (RU+RTD) afferenti alla Scuola o di altra Scuola dell’Ateneo.
Qualora i Ricercatori a tempo indeterminato accettino di svolgere attività didattica curriculare a titolo gratuito, le ore di insegnamento verranno computate all’interno delle ore riservate annualmente dal comma 1 dell’art. 4; nel caso invece di accettazione dell’incarico a titolo oneroso,
le ore di insegnamento devono intendersi aggiuntive rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 4.
In ogni caso il ricercatore a tempo indeterminato che non ha dato la sua disponibilità per un incarico didattico curriculare, gratuito o oneroso, non può presentare domanda per gli altri insegnamenti risultati vacanti.
La retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari viene ogni anno determinata sulla base dei criteri e modalità stabilite dal presente regolamento dal Consiglio di Amministrazione nei limiti della disponibilità di bilancio.
Il Consiglio di Amministrazione, sempre nei limiti della disponibilità di bilancio, ogni anno può determinare ulteriori forme di incentivazione per i ricercatori di ruolo che accettano di svolgere attività curriculare gratuita.
Le Scuole, al fine di valutare la competenza e la qualità del servizio didattico erogato, stabiliscono, ex ante ed ex post, procedure definite e trasparenti sulla base delle linee guida indicate dall’Ateneo. Tali procedure prevedono in primo luogo una specifica e puntuale analisi del grado di soddisfazione complessivo da parte degli studenti su ogni singola attività formativa erogata attraverso la apposita scheda di valutazione.
Ogni Scuola, coordinandosi con le strutture di Ateneo preposte alle attività di valutazione e programmazione, è tenuta a svolgere azioni di monitoraggio e valutazione per tutte le attività formative e di servizio agli studenti.
Per la copertura degli insegnamenti o moduli che risultano vacanti le Scuole procedono come di seguito indicato:
a) verifica, della presenza in Ateneo di professori di I e II fascia del medesimo settore scientifico‐disciplinare che non raggiungano rispettivamente le 150 ore e le 120 ore di didattica curriculare nei Corsi di Studio. In caso di esito positivo i responsabili delle strutture interessate di concerto attribuiscono l’affidamento medesimo. Il professore designato non può rifiutare l’incarico didattico attribuito nello stesso settore scientifico disciplinare o settore concorsuale.
b) Emanazione del bando per l’affidamento degli insegnamenti o moduli vacanti a titolo gratuito ai Professori di I e II fascia, ai ricercatori a tempo determinato L. 240/2010, ricercatori 230/2005, ai ricercatori di ruolo, ai tecnici laureati di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell’articolo 12 della Legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, in servizio nell’Ateneo.
c) Affidamento dell’insegnamento o modulo vacante mediante:
c1 ‐ attribuzione di un contratto di insegnamento ai sensi del comma 1, art. 23 della Legge 240/2010 a titolo gratuito o oneroso a specifiche professionalità esterne a cui affidare gli incarichi di insegnamento con le annesse attività di didattica integrativa e tutoriali, quali esercitazioni, esami, assistenza e ricevimento studenti da retribuire nell’ambito di risorse appositamente stanziate ed assegnate alle Scuole;
o mediante
c2 ‐ emanazione di un bando per l’affidamento, a titolo gratuito o oneroso, dell’insegnamento o modulo a Professori di I e II fascia, ricercatori a tempo determinato ex L. 240/2010, ricercatori di ruolo, assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell’articolo 12 della Legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonché ai professori incaricati stabilizzati in servizio presso altro Ateneo.
d) Emanazione di un bando di selezione per la stipula di un contratto di insegnamento a titolo oneroso ai sensi del comma 2 dell’art. 23 della Legge 240/2010.
Al fine di favorire il decentramento dell’attività didattica e per conseguire il raggiungimento degli obiettivi didattici previsti, nonché per potenziare la relativa offerta formativa, i Consigli delle Scuole annualmente definiscono eventuali ulteriori iniziative didattiche (Corsi di compensazione, Corsi intensivi, Corsi di supporto, etc.).
Le Scuole, attraverso i manager didattici, inseriscono nel sistema informatico ESSE 3:
a) i nominativi dei titolari delle attività didattiche curriculari e integrative e il relativo impegno orario per quanto attiene all’anno accademico cui si riferisce la programmazione didattica, ivi inclusi i nominativi dei destinatari di contratto di insegnamento, a titolo oneroso, ai sensi del comma 1, art. 23 della Legge 240/2010 con professori o ricercatori in quiescenza proposti ai fini dell’assolvimento dei requisiti necessari nel rispetto della normativa vigente;
b) la programmazione didattica prevista per l’intero ciclo dei corsi di cui si propone l’attivazione del primo anno, ai fini della verifica dei requisiti necessari da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo.
Art. 7 ‐ Riduzioni per incarichi istituzionali, gestionali e di ricerca
Ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell’art. 6 della Legge 240/2010 e s.m.i. ai professori e ricercatori di ruolo che svolgono incarichi istituzionali e gestionali possono essere attribuite riduzioni relative ai compiti didattici fino ad un massimo del 50% delle stesse. Il Senato Accademico può deliberare, su proposta della Scuola di afferenza del docente, riduzioni parziali dei compiti didattici di tipo frontale in Corsi di Studio in relazione al coordinamento di progetti di ricerca di particolare rilevanza, fino ad un massimo del 50% delle ore.
Art. 8 ‐ Autocertificazione dell’effettivo svolgimento delle attività didattiche
Per ogni anno accademico, l’autocertificazione dell’attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori è effettuata tramite la compilazione del “Diario Docenti” e del “Registro Lezioni” on‐line.
Le attività di didattica curriculare, integrativa, di recupero e propedeutiche sono registrate con riferimento giornaliero mediante indicazione della fascia oraria e del contenuto dell’attività espletata.
Lo svolgimento delle altre attività didattiche, quali quelle di servizio agli studenti e di verifica dell’apprendimento è autocertificata dal docente, sotto la propria responsabilità, al momento della chiusura del registro mediante la compilazione di apposito spazio nel registro stesso.
La registrazione delle attività didattiche è effettuata con cadenza almeno quindicinale, al fine di consentirne il monitoraggio da parte degli organi competenti dell’Ateneo e la consultazione on line da parte del pubblico.
La chiusura del registro, mediante procedura informatica, deve essere effettuata entro il 31 ottobre successivo all’inizio dell’anno accademico di riferimento.
In qualsiasi momento, il Direttore della Scuola di afferenza del docente può, con il supporto delle strutture di Ateneo, procedere alla verifica dell’attività certificata e qualora riscontri delle inadempienze rispetto alle attività programmate per ogni singolo docente, il Direttore della Scuola redige apposita relazione da trasmettere al Rettore entro il termine di 30 giorni per i provvedimenti di competenza.
Per le attività didattiche svolte presso strutture diverse da quella di afferenza, ai fini del controllo di cui al comma precedente deve essere acquisito il visto preventivo dei responsabili delle strutture interessate.
Gli esiti della verifica sull’attività didattica e di servizio agli studenti, come sopra disciplinato, concorrono alla valutazione complessiva delle attività dei professori e dei ricercatori di cui al comma 7 dell’art. 6 della Legge 240/2010 anche ai fini e per gli effetti di quanto dispone il comma 8 dell’art. 6 della Legge 240/2010.
Art. 9 ‐ Sanzioni
In caso di inadempimenti rispetto alle attività programmate per ogni singolo docente, il Rettore avvierà le procedure sanzionatorie previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 8 dell’art. 6 della Legge 240/2010 e alla eventuale responsabilità disciplinare nei confronti del docente e dall’art. 29 dello Statuto.
Nel caso risulti svolto un numero di ore connesse ai compiti didattici inferiore a quello assegnato annualmente dalla Scuola senza giustificato motivo, il costo corrispondente, calcolato moltiplicando il numero di ore mancanti per il costo orario standard previsto, verrà trattenuto in sede di erogazione dello stipendio.
Titolo II Contratti per attività di insegnamento
Art. 10 – Modalità di conferimento dei contratti per attività di insegnamento
Gli incarichi di cui al presente regolamento sono attribuiti nel rispetto del Codice etico, delle linee di indirizzo deliberate annualmente dagli Organi di governo dell’Ateneo e della programmazione didattica deliberata da ciascuna Scuola competente, nonché, con esclusivo riferimento ai contratti stipulati a titolo oneroso, nei limiti degli stanziamenti iscritti annualmente a bilancio.
L’attribuzione dei contratti per attività di insegnamento potrà avvenire tramite:
a) affidamento diretto esclusivamente nei casi previsti dagli artt. 11 e 12 del presente regolamento;
b) espletamento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
Art. 11 – Conferimento diretto a esperti di alta qualificazione (art. 23 comma 1 Legge 240/2010) Gli incarichi di cui al presente regolamento possono essere attribuiti direttamente, a titolo gratuito ovvero oneroso di importo coerente con i parametri stabiliti con DM n. 313 del 21.7.2011, ad esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. L’importo è stabilito dal Consiglio della Scuola nell’ambito degli stanziamenti assegnati annualmente nel budget.
L’individuazione degli esperti di elevata qualificazione di cui al presente articolo è demandata alla Scuola competente che procede al conferimento dell’incarico, ferma restando la verifica della congruità del curriculum scientifico e professionale da parte del Nucleo di valutazione dell’Ateneo. I contratti di cui al presente articolo sono stipulati dal Rettore o da un suo delegato su proposta delle competenti strutture.
Gli incarichi di cui al presente articolo possono altresì essere conferiti a titolo gratuito, sulla base di convenzioni con enti pubblici ed istituzioni di Ricerca ovvero sulla base di specifiche disposizioni normative (D.Lgs. n. 502/92). In tal caso, l’individuazione del titolare dell’incarico avverrà sulla base di modalità concordate tra l’Università e l’ente o l’istituzione di ricerca che dovranno garantire il soddisfacimento dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente.
Gli incarichi hanno la durata di un anno e sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, previa valutazione positiva dell’attività svolta e motivata verifica della persistenza delle esigenze didattiche che hanno determinato il ricorso all’incarico.
Su proposta delle Scuole e con l’assenso degli interessati, l’Università, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali e tenuto conto della particolare esperienza professionale acquisita dall’interessato in determinati o specifici ambiti e ove lo richieda l’efficiente andamento dei servizi, può stipulare contratti a titolo gratuito o oneroso per lo svolgimento di attività didattica con professori di ruolo e con ricercatori universitari a tempo indeterminato in quiescenza nel rispetto delle normative vigenti.
Art. 12 – Affidamento diretto di incarichi a docenti, studiosi o professionisti stranieri di xxxxxx xxxx (art. 23 comma 3 Legge 240/2010)
Al fine di favorire l’internazionalizzazione, gli incarichi di cui al presente regolamento possono essere attribuiti direttamente e nell’ambito delle disponibilità di bilancio dell’Ateneo o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.
Il trattamento economico è stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base di adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee.
La proposta dell’incarico è formulata dal Rettore al Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato Accademico e sentita la Scuola di afferenza. Il curriculum del candidato deve essere pubblicizzato sul sito istituzionale dell’Ateneo.
Art. 13 ‐ Conferimento di incarichi didattici mediante procedura selettiva (art. 23 comma 2 Legge 240/2010)
Gli incarichi di insegnamento o moduli curriculari non attribuiti dal Consiglio dalla Scuola a
docenti e ricercatori dell’Ateneo, ovvero non conferiti direttamente ai sensi degli artt. 11 e 12 del presente regolamento, sono affidati previa selezione pubblica, che assicura la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, bandita dalla Scuola, a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.
Le modalità di conferimento degli incarichi e le relative procedure selettive sono definite nel bando di selezione della Scuola che verrà pubblicizzato sul sito Web di Ateneo e della Scuola. Il bando deve indicare:
‐ l’anno accademico di riferimento;
‐ il Corso di Studio presso il quale si svolge l’attività didattica, la tipologia dell’attività oggetto dell’incarico (insegnamento, modulo, didattica integrativa);
‐ il SSD e il settore concorsuale di riferimento;
‐ le modalità di svolgimento dell’incarico;
‐ l’impegno orario di didattica frontale;
‐ la durata del contratto;
‐ i doveri del titolare dell’incarico;
‐ il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione;
‐ le modalità di pubblicizzazione della graduatoria;
‐ i termini per proporre ricorso;
‐ il compenso previsto commisurato alle ore di lezione da svolgere;
‐ i criteri e le modalità relativi alla valutazione comparativa dei candidati (da valutare se dettagliarli);
‐ i requisiti per la partecipazione;
‐ l’obbligo per il vincitore della procedura selettiva, qualora sia pubblico dipendente, di produrre il nulla osta dell’Ente di appartenenza ai fini della stipula del contratto;
‐ il rinvio al presente regolamento per quanto non previsto espressamente dal bando.
Alla Selezione può partecipare anche il personale tecnico amministrativo di UNICAM in possesso di adeguato curriculum scientifico e professionale.
Gli incarichi affidati a personale tecnico amministrativo non possono essere superiori a n. 60 ore. Tutta l’attività didattica, ivi compresa l’attività didattica frontale, l’assistenza agli studenti e gli esami, deve essere svolta al di fuori dell’orario di servizio.
I predetti contratti possono essere stipulati esclusivamente a titolo oneroso nell’ambito delle disponibilità di bilancio dell’Ateneo assegnate alle singole Scuole e previa verifica da parte del Senato Accademico. L’importo, coerente con i parametri stabiliti con DM n. 313 del 21.7.2011, è
stabilito dal Consiglio della Scuola nell’ambito degli stanziamenti assegnati annualmente nel budget.
La Scuola può nominare Commissioni ristrette (3 membri) di docenti di ruolo per le procedure di valutazione. La Commissione nomina al proprio interno il Presidente e il Segretario. Durante la prima riunione, la Commissione, presa visione dell’elenco dei partecipanti alla selezione, sottoscrive una dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità tra i propri membri ed i candidati come previsto dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile. Al fine di evidenziare le valutazioni effettuate, la Commissione redige la graduatoria di merito. La valutazione dovrà contenere motivato giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale dei candidati. Per ciascun candidato viene predisposta una scheda riepilogativa, che fa parte integrante del verbale, nella quale vengono menzionati i titoli posseduti relativamente alle varie tipologie.
La graduatoria ha validità esclusivamente per l’anno accademico per il quale si è svolta la procedura selettiva. Nel caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno accademico, l’incarico può essere conferito ad altro soggetto individuato secondo l’ordine di graduatoria.
La Scuola trasmette all’Amministrazione centrale gli incarichi definiti per il completamento della procedura amministrativa e per l’emissione degli atti conseguenti.
Art. 14 – Durata dei contratti
Gli incarichi di cui al presente regolamento sono conferiti attraverso contratti di diritto privato cui si applicano le disposizioni relative alle collaborazioni coordinate e continuative ovvero libero‐professionali o alle prestazioni occasionali.
I contratti di cui al presente regolamento possono essere rinnovati annualmente per una durata massima complessiva di:
1) cinque anni per i contratti stipulati in applicazione dell’art. 23 comma 1 Legge 240/2010;
2) tre anni per i contratti stipulati in applicazione dell’art. 23 comma 2 Legge 240/2010;
previo accertamento della copertura finanziaria, della valutazione positiva dell’attività svolta e su richiesta della Scuola competente che deve motivare la persistenza delle esigenze didattiche che hanno determinato il ricorso all’incarico.
Art. 15 – Diritti e doveri dei titolari di incarichi
I titolari di incarichi di cui al presente regolamento svolgono le attività formative previste dall’insegnamento e sono tenuti al ricevimento e all’assistenza agli studenti durante l’intero arco dell’anno. Partecipano, per tutte le sessioni dell’anno accademico di riferimento, alla commissione per gli appelli d’esame previsti per la verifica del profitto degli studenti, relativamente all’insegnamento di cui sono titolari in qualità di presidenti. Possono inoltre essere nominati quali membri delle commissioni per il conseguimento del titolo di studio. Possono essere loro richiesti ulteriori e specifici impegni orari per attività di orientamento, assistenza e tutorato, anche con modalità telematiche.
Il titolare dell’incarico può essere invitato dal Direttore della Scuola a partecipare come uditore alle sedute del consiglio della Scuola presso cui si svolge l’incarico.
Il titolare dell’incarico è tenuto a compilare il registro delle lezioni inserendo i dati relativi ad ogni lezione. Il registro verrà approvato dal Direttore della Scuola al termine dell’incarico e sarà quindi utilizzato per riscontrare il numero di ore effettuate.
Con riferimento ai contratti per lo svolgimento di attività didattica di moduli integrativi, il docente incaricato è tenuto a svolgere la propria attività nel rispetto degli orari e secondo le modalità concordate preventivamente con il docente titolare dell’insegnamento di riferimento.
Per i soggetti di cui al presente regolamento, il titolo di “professore”, eventualmente utilizzato in virtù del conferimento dell’incarico di insegnamento, deve essere obbligatoriamente riportato dalla dicitura:
“docente a contratto in……..[nome insegnamento] presso la Scuola didattica (indicare quale)
………… per l’a.a ”.
Art. 16 – Svolgimento delle attività di ricerca
I titolari degli incarichi di cui al Titolo II possono altresì svolgere attività di ricerca nonché partecipare a gruppi e progetti per la ricerca, ai sensi di quanto stabilito comma 5, lett.d) dell’art. 18, della Legge n. 240/2010.
Tali attività sono svolte senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo, nel rispetto della normativa vigente e della regolamentazione interna di Ateneo in materia di tutela della proprietà intellettuale e brevettuale.
Art. 17 – Regime di incompatibilità e autorizzazioni
Gli incarichi di cui al presente regolamento sono incompatibili con le ipotesi previste dall’art. 13 del
D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni.
I contratti di cui al presente regolamento non possono essere conferiti a coloro che abbiano un rapporto di coniugio e un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Rettore, il Direttore generale, un componente del Consiglio di amministrazione ovvero un professore appartenente alla Scuola che attribuisce l’incarico.
Nel conferimento dei contratti di insegnamento si terrà conto anche di quanto previsto dal Codice Etico.
Qualora il soggetto incaricato sia dipendente delle Amministrazioni pubbliche, di cui al D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, il contratto è stipulato previa acquisizione dell’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza, in applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
Fatto salvo l’integrale assolvimento dei propri compiti, il docente a contratto può svolgere altre attività purché le stesse non comportino un conflitto di interessi con la specifica attività didattica svolta in ambito universitario e, comunque, non arrechino pregiudizio all’Ateneo.
Art. 18 ‐ Compenso e modalità di pagamento
Con esclusivo riferimento ai contratti a titolo oneroso, il compenso minimo è determinato dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di parametri definiti dagli Organi accademici e in conformità al Decreto Miur n. 313 del 21.7.2011(GU 254 del 31.10.2011) e nell’ambito del budget assegnato per tale finalità alle Scuole.
La liquidazione del compenso di cui al precedente comma è effettuata in due soluzioni, 50% al termine delle lezioni e 50% al termine dell’anno accademico, previa consegna del registro delle lezioni debitamente controfirmato dal Direttore della Scuola interessata. Il compenso verrà corrisposto a partire dal mese successivo alla data di avvenuta consegna del registro.
Nel caso in cui le ore svolte siano inferiori a quelle previste, previa verifica del Direttore della Scuola, il compenso verrà riparametrato in base alle ore effettivamente svolte.
Art. 19 – Trattamento previdenziale ed assicurativo
Ai rapporti costituiti con i contratti di cui al presente regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all’art. 2, comma 26 e seguenti della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’Università, limitatamente al periodo della prestazione, provvede alle coperture assicurative espressamente previste dalla normativa vigente in materia.
Art. 20 – Decadenza e risoluzione del rapporto
Decadono dal diritto alla stipula del contratto coloro che, senza giustificato motivo, non lo sottoscrivano entro il termine fissato dall’Ateneo.
Il contratto si risolve automaticamente in caso di violazione del regime delle incompatibilità di cui all’art. 17 del presente regolamento ovvero qualora il titolare dello stesso non inizi a svolgere le attività di cui al presente regolamento, nel termine stabilito dal contratto.
Il contratto si intende altresì risolto di diritto nei casi previsti dalla legge, o qualora sopraggiungano motivi di oggettiva impossibilità nell’adempimento della prestazione. In tal caso è dovuto il corrispettivo pari alla parte di incarico effettivamente eseguita e attestata dal Direttore della Scuola didattica.
Qualora il docente a contratto si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze tali da pregiudicare l’utilità dell’intera prestazione, il contratto può essere risolto con motivato atto adottato dal Rettore, su richiesta del Direttore della Scuola che attribuisce l’incarico.
Il contratto si risolve altresì, prima della naturale scadenza, in caso di disattivazione dell’insegnamento (modulo, attività didattica integrativa) dovuta a motivata esigenza della Scuola didattica che attribuisce l’incarico.
Titolo III – Norme transitorie e finali – Entrata in vigore
Art. 21 Norme transitorie e finali
Il presente regolamento disciplina i compiti didattici e di servizio agli studenti dei Professori di I e II Fascia e ricercatori e la normativa per il conferimento di contratti per attività di insegnamento.
Ai ricercatori a tempo determinato assunti ai sensi della Legge 230/2005 si applica quanto previsto dal contratto individuale di lavoro e dalle norme previgenti il presente regolamento.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente, ove compatibile. A far data dall’entrata in vigore, le disposizioni del presente regolamento sostituiscono tutte le disposizioni in materia di conferimento di incarichi didattici mediante contratti di diritto privato contenute in previgenti atti regolamentari o deliberativi.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sull’Albo ufficiale dell’Ateneo.