Rep. 5562 del 16 luglio 2015
Rep. 5562 del 16 luglio 2015
Ministero della giustizia – Dipartimento amministrazione penitenziaria
Contratto in forma pubblica amministrativa per la fornitura di n. 50 autoveicoli furgonati, finestrati, esclusivi per il trasporto di n. 2 detenuti in celle singole Mod. Fiat Nuovo Scudo Combi 2.0 Multijet 16v 165cv Lh1 Colore blu. CIG 6196172AE1.
L’anno duemilaquindici il giorno 16 del mese di luglio, in Roma, nella sede del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria di Roma, in Xxxxx Xxxxx Xxxx, 0, innanzi a me dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Ufficiale Rogante, delegata alla ricezione dei contratti nell’interesse del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria sono presenti:
1. la dott.ssa Xxxxxx Xxxxx, nata a Roma il 30 dicembre 1968, dirigente penitenziario, in qualità di rappresentante dell’Amministrazione penitenziaria - domiciliata, agli effetti del presente contratto nella sede dell’Amministrazione predetta;
e
2. il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, nato a Torino il 31 luglio 1968, che interviene al presente atto nella sua qualità di procuratore della ditta FCA Fleet & Tenders S.r.l,.con sede legale in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, 000, come risulta come risulta dal certificato della camera di commercio di Torino estratto in data 12 maggio 2015, documento che rimane depositato presso l’Ufficio appaltante;
Premesso:
a. che con delibera del Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi n. 002148 del 24 marzo 2015, è stato disposto di esercitare il diritto di opzione previsto nel bando GU/S60 26/03/2013
n. 100334-IT per la fornitura di n. 50 veicoli, non protetti, furgonati finestrati per il trasporto di n. 2 detenuti in celle singole;
b. che con nota 0130180 del 14 aprile 2015 l’Amministrazione ha comunicato alla ditta l’intenzione di esercitare il diritto di opzione;
c. che la ditta Fiat Auto Var S.r.l. comunicava, con nota datata 16 dicembre 2014, “che in data 9 dicembre 2014 la Fiat Auto Var S.r.l con sede legale in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, 000 ha deliberato la modifica della propria denominazione sociale in FCA Fleet & Tenders Srl (abbreviato FCA F&T Srl) lasciando invariati tutti gli altri dati societari”, come risulta dal certificato della camera di commercio di Torino estratto in data 12 maggio 2015, numero REA TO-821172;
d. che dovendosi ora addivenire alla stipula del contratto, le parti dichiarano il rispettivo codice fiscale, domicilio e indirizzo di posta elettronica certificata:
1. Ministero della giustizia – Dipartimento amministrazione penitenziaria – Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi - Codice fiscale 80184430587, Xxxxx Xxxxx Xxxx, 0, PEC: xxxxxxx0.xxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxx.xx in appresso denominato più brevemente “Amministrazione”;
2. Ditta FCA Fleet & Tenders Srl, Codice fiscale 00224830133, Xxxxx X. Xxxxxxxxxxx, 000, 00000 Xxxxxx, PEC: XXX.Xxxxx.xxx.Xxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xxx, in appresso denominata più brevemente “ditta”;
Tutto ciò premesso
i comparenti come innanzi costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che dichiarano parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 - Significato delle abbreviazioni
Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto:
Codice: Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 - Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e successive modificazioni e integrazioni;
Regolamento generale: Decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
Articolo 2 - Oggetto del Contratto
La dott.ssa Xxxxxx Xxxxx, nell’accennata qualità, conferisce al xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, che accetta in nome e per conto della ditta da lui rappresentata, l’appalto per la fornitura di n. 50 autoveicoli furgonati, finestrati, esclusivi per il trasporto di n. 2 detenuti in celle singole mod. FIAT NUOVO SCUDO COMBI 2.0 MULTIJET 16V 165CV LH1- colore blu già in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria, aventi i requisiti tecnici conformi a quelli descritti nelle specifiche tecniche e nella descrizione tecnica “Allestimento per trasporto di n. 2 detenuti in celle singole su automezzi furgonati finestrati: veicolo Fiat scudo combi passo lungo 5 posti vetrato (cat. M1)” allegate al bando n 2013/S 060-100334-IT del 26/03/2013, che sebbene non allegate formano parte integrante del contratto e che rimangono depositati presso l’Ufficio appaltante.
Articolo 3 - Importo del contratto
Il prezzo di ogni singolo automezzo comprensivo dell’allestimento e delle dotazioni ammonta a Euro 38.825,00 (trentottomilaottocentoventicinque/00) per un totale di Euro 1.941.250,00 più Euro 427.075,00 per I.V.A. al 22%, per complessivi Euro 2.368.325,00 (duemilionitrecentosessantottomilatrecentoventicinque/00).
Resta convenuto che il prezzo contrattuale rimarrà fisso e invariato anche nel caso in cui intervengano variazioni di prezzo di listino al momento della consegna degli automezzi.
Articolo 4 - Regime IVA
Il presente contratto, ai sensi del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, è soggetto a IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi della normativa vigente.
Alla fornitura in argomento sarà applicata l’aliquota IVA nella misura del 22%.
Articolo 5 - Tempi di esecuzione
Il termine per l’esecuzione della fornitura è fissato:
• 150 (centocinquanta) giorni solari per un primo lotto di 25 automezzi;
• 210 (duecentodieci) solari per un secondo lotto di 25 automezzi;
tali termini decorreranno dal giorno successivo alla ricezione della lettera raccomandata A.R., ovvero della PEC, con la quale l’Amministrazione comunica l’avvenuto visto del contratto da parte degli organi competenti, ferma restando la facoltà, per l’Amministrazione, di disporre l’esecuzione anticipata del contratto.
Entro gli stessi termini dovrà essere comunicata a questa Stazione Appaltante e al Direttore dell’Esecuzione nella persona dell’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, all’indirizzo PEC xxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxx.xx, la conclusione delle attività di produzione. Il Direttore dell’esecuzione, personalmente ovvero tramite persone all’uopo delegate, provvederà ad accertare, con ogni mezzo, l’effettiva conclusione delle attività
di produzione e il rispetto dei termini prescritti. Successivamente all’esito positivo dei predetti controlli, dichiarerà verificabile la fornitura e ne darà comunicazione al RUP, il quale ne informerà la Stazione Appaltante, la Ditta e la Commissione incaricata perché vengano avviate, entro venti giorni dalla predetta comunicazione, ai sensi dell’art. 313, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010, le attività di verifica della conformità.
Il decorso dei predetti termini è sospeso dal 5 al 31 del mese di agosto.
Articolo 6 - Verifica della conformità
Una volta concluse le operazioni preliminari di cui all’articolo che precede, l’Amministrazione provvederà alla verifica della conformità della fornitura a mezzo di una commissione da essa stessa designata.
Alla verifica della conformità, finalizzata ad accertare la regolare esecuzione rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente contratto nonché ai documenti citati all’articolo 2, dovrà presenziare uno dei legali rappresentanti della ditta o altra persona munita di apposita delega, che dovrà sottoscrivere per presa visione e avvenuta notifica l’esito della verifica risultante dal verbale redatto dalla suddetta commissione.
La verifica consisterà nei vari controlli e accertamenti e nelle prove di natura tecnica tendenti a riscontrare la perfetta efficienza strutturale e funzionale degli automezzi le cui parti, accessori e componenti speciali si intendono nuovi di fabbrica.
Gli automezzi saranno, quindi, sottoposti a un esame generale per accertare che gli stessi siano perfettamente messi a punto e che presentino i requisiti fissati nelle specifiche tecniche; essi dovranno essere provati su strada con difficoltà di percorso per l’accertamento della frenata, dell’accelerazione, della tenuta di strada e di quanto altro attiene alla sicurezza di marcia.
La Commissione per la verifica di conformità potrà accettare la merce alla pari o con adeguata riduzione di prezzo ovvero rifiutarla o, ancora, dichiararla rivedibile.
Il deliberato di rivedibilità può essere emesso esclusivamente per gli automezzi che presenteranno difetti di lieve entità, cioè non risultanti perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche contrattuali, sempre che esse possano ricondursi nelle condizioni volute in contratto.
L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di accettare con adeguata riduzione di prezzo la merce non corrispondente, in parte non essenziale, alle caratteristiche di capitolato ove le deficienze siano tali da diminuirne il valore in minima misura e comunque tali da non alterare le risultanze di gara e sempreché la fornitura sia pienamente utilizzabile allo scopo prefissato.
La reintegrazione della fornitura dichiarata rivedibile e la sostituzione di quella rifiutata dovrà aver luogo entro la metà del termine concesso per l’esecuzione di cui all’art. 5 del presente contratto.
Il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui la Ditta avrà ricevuto la notifica dell’esito della verifica di conformità da farsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata.
La reintegrazione per rivedibilità o per sostituzione in seguito a rifiuto non potrà aver luogo che una sola volta a meno che non venga esplicitamente autorizzata dall’Amministrazione una nuova sostituzione della merce rifiutata o una nuova concessione di rivedibilità.
Anche in questo caso, la reintegrazione o la sostituzione devono aver luogo entro la metà del termine concesso per la fornitura previsto all’articolo 5 del presente contratto.
La verifica di conformità non esonera la ditta dagli obblighi di garanzia.
Le conclusioni della Commissione per la verifica di conformità diverranno definitive solo dopo la regolare
introduzione dell’intera fornitura nel sito designato dall’Amministrazione - essendo necessario accertare che quanto consegnato non abbia subìto danneggiamenti e corrisponda esattamente alla merce collaudata - e l’approvazione finale da parte della Direzione Generale delle Risorse materiali, dei Beni e dei Servizi.
Tenuto conto della natura della fornitura e attesa la necessità di procedere alla verifica di conformità attraverso accertamenti e prove di natura tecnica, anche a salvaguardia dell’operato della Ditta, le parti espressamente concordano, per l’effettuazione dell’attività di verifica di conformità e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 316 del D.P.R. n. 207/2010, il termine di giorni sessanta dall’ultimazione delle prestazioni contrattuali certificate dal Direttore dell’esecuzione. Tale termine è sospeso, in analogia a quanto previsto per la fase di produzione, dal 5 al 31 agosto. Il predetto termine è, altresì, sospeso per il tempo necessario all’introduzione dei veicoli presso il sito indicato dall’Amministrazione, come meglio indicato nell’articolo che segue. Qualora per i tempi necessari all’espletamento delle prove tecniche non sia oggettivamente possibile concludere le operazioni di verifica della conformità nei termini indicati, le parti, previo contraddittorio, potranno concordare un diverso e nuovo termine che risulti equo nel bilanciamento degli interessi contrapposti.
Art. 7 - Tempi di consegna
Gli automezzi saranno consegnati, entro 30 giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello del positivo deliberato della Commissione di verifica, presso il Polo di Rebibbia – sede logistica e autorimessa
– Xxx xxx Xxxxxx xx Xxx Xxxxxxx, 000 – 00000 Xxxx, previo congruo preavviso al sito interessato.
La Ditta dovrà eseguire tutte le operazioni di introduzione a propria cura e spese con proprio personale. L’emissione del titolo di pagamento avverrà solo successivamente all’introduzione dei mezzi presso il sito sopra indicato, all’approvazione della verifica di conformità da parte della Direzione Generale delle Risorse materiali, dei Beni e dei Servizi e in base all’effettivo valore del contratto a completa esecuzione.
Articolo 8 - Penali
In caso di esecuzione o consegna oltre i termini stabiliti dai precedenti articoli 5 e 7, la ditta sarà assoggettata al pagamento delle penali di cui all’articolo 145 del d.p.r. 207/2010 nella misura giornaliera dello 0,3‰ dell’ammontare netto contrattuale, comunque non superiore al 10%.
Trascorse le cinque decadi, l’Amministrazione penitenziaria avrà facoltà, indipendentemente dall’applicazione delle penali sopraindicate, di dichiarare decaduto il fornitore dal diritto di proseguire il contratto, di incamerare l’intera cauzione nonché di far eseguire, a conto e rischio del fornitore stesso, anche a trattativa privata o in economia, la provvista appaltata non eseguita, senza che occorra alcun avviso di costituzione in mora o giudiziale diffidamento, previo avviso di avvio del procedimento.
L’Amministrazione penitenziaria, qualora non ritenga di seguire tale procedimento, dopo aver assegnato alla ditta un termine perentorio della durata che sarà da essa stessa insindacabilmente stabilito, potrà con semplice atto amministrativo, permanendo l’inadempimento, dichiarare risolto il contratto, fatte salve le altre facoltà di cui al precedente comma.
Resta, inoltre, convenuto che nel caso in cui la Commissione di verifica dovesse dichiarare rivedibili gli automezzi, per il tempo impiegato per l’eliminazione delle anomalie riscontrate sarà applicata una penale nella misura giornaliera dello 0,3‰ dell’ammontare netto contrattuale degli automezzi ritenuti rivedibili costituendo, il suddetto periodo, ritardo con cui l’Amministrazione penitenziaria entrerà in possesso dei beni.
Per garantirsi in modo efficace, l’Amministrazione penitenziaria potrà sospendere il pagamento alla ditta che sia anche parzialmente inadempiente fintantoché non si sia messa in regola con i suoi obblighi contrattuali.
Le penalità previste nel presente articolo non saranno applicabili qualora il ritardo dipenda da causa di forza maggiore da valutarsi dall’Amministrazione penitenziaria.
Il decorso del termine è sospeso dal 5 al 31 del mese di agosto.
Articolo 9 - Garanzie
La ditta garantisce gli automezzi e gli accessori per un periodo di 24 mesi dopo il collaudo favorevole, come previsto nelle specifiche tecniche sopra citate. A garanzia di tale obbligo, l’Amministrazione penitenziaria, in caso di inadempimento, può sospendere i pagamenti dovuti alla ditta.
Articolo 10 - Apparato Radio
La ditta si obbliga a fornire gli apparati veicolari marca OTE modello VMP3160, ovvero in alternativa gli apparati veicolari marca Hytera-Mobilfunk modello MD785G e per quanto riguarda l’installazione e la remotizzazione degli stessi la ditta si atterrà alle prescrizioni di cui al punto 3.5.1 delle specifiche tecniche.
Articolo 11 - Centri di assistenza
La ditta si obbliga a garantire, per la durata di 24 mesi dalla consegna dei veicoli, la presenza di almeno un centro di assistenza (proprio, autorizzato o convenzionato) nell’ambito delle singole provincie così come previsto al punto 6 delle specifiche tecniche già citate.
In caso di chiusura del centro ovvero di revoca dell’autorizzazione o della convenzione la Ditta si impegna a ripristinare entro il termine di giorni 30 il servizio. Per ogni giorno di ritardo nella riattivazione del servizio verrà applicata una penale pari a 0,1‰ dell’ammontare netto contrattuale, comunque complessivamente non superiore al 10%. Il ritardo oltre il 90° giorno verrà valutato ai fini della risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione.
Articolo 12 - Pagamenti
Il pagamento verrà effettuato dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, con ordinativo intestato alla ditta appaltatrice, su presentazione di regolare fattura, dopo che i furgoni saranno stati collaudati verificati nella conformità e consegnati con esito favorevole definitivo. Il pagamento della fattura avverrà sul conto corrente dedicato di cui al successivo articolo 20.
In caso di pagamento del corrispettivo da parte dell’Amministrazione oltre il termine stabilito per legge spettano al fornitore gli interessi di mora secondo quanto previsto all’articolo 5 del d.lgs. 231/2002.
Resta inteso che l’Amministrazione penitenziaria non potrà procedere al predetto pagamento, ancorché sia stata trasmessa tutta la documentazione necessaria, nel periodo in cui il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dichiarerà chiuso l’esercizio finanziario. La Ditta esenta l’Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti alle persone decadute dall’incarico, anche se ciò avvenga “ope legis” o per fatto previsto nell’atto di società e ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, ove la medesima Xxxxx non ne abbia dato tempestivamente notizia all’Amministrazione appaltante a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero PEC.
Articolo 13 - Notifiche alla Ditta
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto sono fatte dal Direttore dell’esecuzione o dal Responsabile unico del procedimento ovvero dall’Amministrazione/stazione appaltante. La ditta s’impegna a portare a conoscenza per iscritto (per posta elettronica certificata) ogni variazione di domicilio, del numero del fax e dell’indirizzo di posta elettronica certificata.
Articolo 14 - Osservanza di leggi e norme
La fornitura è soggetta alle condizioni stabilite nel presente contratto e relativi allegati. Per quanto non previsto e comunque non specificato dal capitolato tecnico e dal contratto, l'appalto è soggetto alle leggi, alle norme e ai regolamenti di seguito riportati, che si intendono integralmente richiamati, conosciuti e accettati dalla ditta aggiudicataria:
1. codice civile;
2. decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni (codice contratti pubblici);
3. decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento generale del codice dei contratti pubblici);
4. decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
5. legge 13 agosto 2010, n. 136;
6. unificazioni UNI rese obbligatorie con decreti emanati anteriormente alla data della commessa;
7. altre unificazioni che pur non essendo state ancora rese obbligatorie siano già concordate alla data anzidetta;
8. vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
9. leggi, decreti e circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione del servizio e normativa di settore;
Articolo 15 - Lavoratori dipendenti e loro tutela - Documento unico di regolarità contributiva La Ditta deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
Qualora il D.U.R.C. riporti inadempienze, il Responsabile del procedimento agirà secondo quanto previsto all’articolo 4 del Regolamento generale. Si richiama, a tale riguardo, quanto disposto all’articolo 6, comma 8 del Regolamento generale nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva dovesse risultare negativo per due volte consecutive.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Ditta, il Responsabile del procedimento provvederà in base all’articolo 5 del Regolamento generale.
Articolo 16 - Adempimenti antimafia – Interferenze illecite – Xxxxx di integrità
Si dà atto che è stata presentata richiesta di informativa antimafia alla competente Prefettura – Ufficio territoriale del Governo con nota n. 199115 del 5.6.2015 e che, non essendo intervenuto riscontro nei termini di cui all’articolo 92 del decreto legislativo medesimo, si procede a stipula, fatto salvo il diritto di recesso nei casi indicati dall’ articolo 92 citato.
INTERFERENZE ILLECITE - La Ditta si impegna a dare immediata notizia alla Prefettura di ogni tentativo
di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei propri confronti e nei confronti dei componenti la propria compagine sociale nonché dei rispettivi familiari.
La Ditta si impegna, altresì, a denunciare all’Autorità giudiziaria o agli Organi di polizia ogni illecita richiesta di danaro, di prestazioni o di altra utilità o, comunque, ogni illecita interferenza nell’esecuzione della prestazione formulatagli anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti.
Dei fatti sopra richiamati la Ditta darà immediata notizia – in qualunque forma (anche verbale) e in xxx xxxxxxxxx - x xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx (Xxxx Dipartimento e/o Direttore Generale delle Risorse materiali, dei Beni e dei Servizi).
PATTI DI INTEGRITA’ – La Ditta, conformando il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, si impegna a rilasciare, per tutta la durata del procedimento e ogni qualvolta richiesta dall’Amministrazione, apposita dichiarazione attestante l’insussistenza dei fatti sopra richiamati che, qualora fossero accertati dall’Amministrazione con qualunque mezzo, potranno determinare la risoluzione del contratto in danno, per violazione di obblighi essenziali.
La Ditta, non avendo nulla da eccepire, dichiara espressamente di accettare le su estese condizioni, fornendo con la firma del presente atto ogni più ampia liberatoria affinchè l’Amministrazione possa rivalersi sulla cauzione prestata.
Articolo 17 - Sicurezza e salute nel posto di lavoro
La Ditta s’impegna:
• ad applicare e rispettare tutte le norme in vigore in materia di igiene e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
• ad applicare e rispettare tutte le misure di sicurezza dettate a tutela dell’integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori.
Articolo 18 - Cauzione definitiva a garanzia del contratto
A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento del contratto, la ditta ha costituito una garanzia complessiva pari a Euro 194.125,00 (centonovantaquattromilacentoventicinque/00), mediante polizza - fidejussione n. ---OMISSIS---.
Resta convenuto che l’Amministrazione penitenziaria ha facoltà di valersi della cauzione nel modo ravvisato più conveniente ai propri interessi per risarcimento di danni derivanti da inesecuzione totale o parziale del contratto o per pagamento di penalità in cui la ditta dovesse incorrere, salvo in ogni caso ogni maggior diritto per i titoli di cui sopra.
Articolo 19 - Svincolo cauzione definitiva
Eseguita la fornitura, una volta constatato che dalla ditta fornitrice nulla sia dovuto e che non ci sia nessuna pendenza in corso, l’Amministrazione darà il proprio consenso allo svincolo della cauzione.
Articolo 20 - Modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto e generalità delle persone delegate ad operare sul conto corrente
Il corrispettivo della fornitura sarà accreditato sul conto corrente intrattenuto dalla ditta presso --- OMISSIS---.
Le persone delegate ad operare sul predetto conto corrente sono: ---OMISSIS---.
Il pagamento avverrà previa richiesta del Documento unico di regolarità contributiva (articolo 6 del Regolamento generale) e della verifica prevista dall’articolo 48bis del d.p.r. 29 settembre 1973, 602, secondo le modalità di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 18/1/2008, n.40 (Equitalia).
La ditta s’impegna a comunicare tempestivamente per iscritto gli eventuali cambiamenti circa le modalità di riscossione e i relativi estremi, tenendo conto di quanto previsto dalla già richiamata legge 136/2010. La ditta dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
Articolo 21 - Tracciabilità dei flussi finanziari – Articolo 3 legge n. 136/2010
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge 136/2010, la ditta si obbliga a rispettare, senza eccezione alcuna, quanto previsto dalla predetta normativa in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato puntuale adempimento a tale obbligo comporta la nullità assoluta del presente contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della citata legge 136/2010. Le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. comporta l’automatica risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, senza bisogno di assegnare ulteriore termine per l’adempimento.
La ditta si obbliga, a mente di quanto previsto dall’articolo 3, comma 8 della legge 136/10, ad inserire nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, a pena nullità assoluta, l’obbligatorietà della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
Tutte le parti, siano esse appaltatori e/o sub-contraenti procedono, nell’ipotesi in cui vengano a conoscenza dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità, all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informando contestualmente questa Amministrazione e l’Ufficio territoriale del Governo competente. Nell’ipotesi di sub-contratti l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione oltre alle informazioni previste dalla normativa vigente (articolo 118 comma 11 del codice di contratti) e dal presente contratto, anche copia conforme del sub-contratto per le verifiche di cui al presente articolo.
Articolo 22 - Controversie
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’articolo 240 del codice, l'Amministrazione appaltante esclude la competenza arbitrale intendendo adire, in via esclusiva, l'Autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente è esclusivamente quello di Roma.
Articolo 23 - Efficacia del contratto
Il presente contratto, vincolante per la ditta fin dalla sua sottoscrizione, impegnerà l'Amministrazione solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.
L’efficacia del presente contratto è subordinato alle verifiche, attualmente in corso, dei requisiti di ammissibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Articolo 24 - Risoluzione
Oltre ai casi di risoluzione già contemplati nei precedenti articoli, l’Amministrazione può di diritto risolvere il presente contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c, nei seguenti casi:
• presenza di situazioni previste agli articoli 135 e 136 del d.lgs. 163/2006;
• accertata inadempienza rispetto alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
• abusivo subappalto o sub-contratto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
• xxxxxxx, da parte della ditta dei requisiti di partecipazione quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
• penalità superiori al 10% dell’importo del contratto.
• mancata presentazione, rinnovo o reintegrazione della cauzione e della polizza assicurativa nei casi in cui è previsto;
• cessione dei crediti in violazione delle disposizioni di legge;
• casi espressamente indicati nelle specifiche tecniche;
• altri casi previsti dalla normativa vigente.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.
Gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già eseguite ai sensi dell’articolo 1458 c.c.
Articolo 25 - Ulteriori clausole risolutive espresse
L’irrogazione nei confronti della Ditta di sanzioni interdittive o di misure cautelari di cui al decreto legislativo 231/01 e s.m.i., che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione, comporta l’immediata risoluzione di diritto del presente rapporto contrattuale che è altresì condizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi della vigente normativa (d.p.r. 445/2000 e d.lgs. 159/2011).
Articolo 26 - Anticorruzione
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Ditta dichiara di non avvalersi dell’attività lavorativa o professionale di dipendenti pubblici cessati dall’incarico da meno di tre anni e/o di dipendenti pubblici che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo.
Articolo 27 - Spese di contratto, di bolli per la gestione del servizio
Sono a carico della ditta tutte le spese inerenti alla stipulazione ed esecuzione del presente atto, registrazione fiscale, bolli, diritti di segreteria, copie di atti, spese postali e di cancelleria e ogni altra spesa, comprese quelle eventualmente richieste dall'Impresa per sopralluoghi, liquidazioni di conti, certificati, ecc.
Articolo 28 - Norma di chiusura
Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle specifiche tecniche, alla descrizione tecnica, a quanto allegato al presente atto e alle norme e regolamenti vigenti.
Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente contratto, da me redatto su n. 18 pagine e n. 21 righe della presente pagina oltre le sottoscrizioni e l’approvazione espressa di xxxxxxxx, e a chiara ed intelligibile voce ne ho dato lettura alle parti contraenti, le quali avendolo riconosciuto conforme alla loro
volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono, apponendo inoltre le prescritte firme marginali sui fogli e sugli allegati.
Il rappresentante dell’Amministrazione La Ditta
L’Ufficiale Rogante
Approvazione espressa di clausole
La ditta dichiara di conoscere e di espressamente approvare, a norma dell’art. 1341 codice civile, le seguenti clausole:
- | art. 6, con particolare riferimento ai tempi di esecuzione della verifica di conformità; |
- | art. 8, con particolare riferimento alla decadenza del fornitore dal proseguire il contratto trascorse |
le cinque decadi di ritardo sulla consegna, se lo disporrà l’Amministrazione con conseguente | |
facoltà per l’Amministrazione di far eseguire in danno della ditta, a terzi, le prestazioni non | |
eseguite; | |
- | artt. 8 e 9, con riferimento alla facoltà, per l’Amministrazione, di sospendere il pagamento in caso |
di inadempimento, anche parziale, della ditta rispetto agli obblighi contrattuali; | |
- | art. 11, con riferimento alla specifica ipotesi di risoluzione contrattuale; |
- | art. 12, con particolare riferimento all’impossibilità di dare corso al pagamento nel periodo di |
chiusura dell’esercizio finanziario decretato dal M.E.F.; | |
- | art. 16, con riferimento alla risoluzione del contratto in danno nelle ipotesi ivi specificate; |
- | art. 23, che subordina l’efficacia del contratto alla regolarità delle verifiche sui requisiti di ordine |
generale della ditta; | |
- | art. 24, con riferimento alle ipotesi di risoluzione del contratto. |
La Ditta