REGOLAMENTO SPECIALE DELLE BIOMASSE SOLIDE
REGOLAMENTO SPECIALE DELLE BIOMASSE SOLIDE
Adottato dalla Deputazione Nazionale con delibera n. 6/2011 del 18 aprile 2011
Aggiornato dalla Deputazione Nazionale con le delibere n. 1/2014 del 12 giugno 2014 e n. 4/2016 del 7 aprile 2016
COMITATO DI FILIERA DELLE BIOMASSE SEDE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PISA
(CON IL SUPPORTO DEL SOTTO COMITATO DI FILIERA PER IL CIPPATO CON SEDE PRESSO LA C.C.I.A.A. DI CAMPOBASSO)
Art. 1 - Oggetto del Regolamento – categorie di prodotto negoziabile
Biomasse solide ed in particolare i seguenti prodotti:
- Cippato (transato in peso) (in sigla “Cippato in peso”)
- Cippato (transato in volume) (in sigla “Cippato in volume”)
- Pellet di legno (in sigla “Pellet legno”)
- Xxxxxxxxxx xx xxxxx (in sigla “Xxxxxxxxxx xxxxx”)
- Mais allo stadio di maturazione cerosa (in sigla “Mais ceroso”)
- Mais ad uso energetico (in sigla “Mais ad uso energetico”)
- Triticale allo stadio di maturazione cerosa (in sigla “Triticale ceroso”)
- Sorgo allo stadio di maturazione cerosa (in sigla “Sorgo ceroso”)
- Sorgo ad uso energetico (in sigla “Sorgo ad uso energetico”)
- Frumento ad uso energetico (in sigla “Frumento ad uso energetico”)
- Semi o granella di cereali (in sigla “Semi o granella di cereali”)
Il lotto minimo negoziabile per il cippato = 10 tonnellate se transato in peso; 40 metri steri se transato in volume Incrementabile: di 1 tonnellata alla volta se transati in peso; di 1 metro stero alla volta se transato in volume Importo minimo per le variazioni di prezzo per il cippato = 0,01 euro/ton ; 0,01 euro/metro stero
Il lotto minimo negoziabile per il pellet di legno = 1 tonnellata Incrementabile di 1 tonnellata alla volta
Importo minimo per le variazioni di prezzo per il pellet di legno = 0,01 euro/ton
Il lotto minimo negoziabile per il nocciolino di oliva = 10 tonnellate Incrementabile di 1 tonnellata alla volta
Importo minimo per le variazioni di prezzo per il nocciolino di oliva = 0,01 euro/ton
Il lotto minimo negoziabile per il mais allo stato ceroso, il triticale allo stato ceroso, il sorgo allo stato ceroso, semi o granella di cereali, mais ad uso energetico, sorgo ad uso energetico e frumento ad uso energetico = 30 tonnellate Incrementabile di 1 tonnellata alla volta
[1]
Importo minimo per le variazioni di prezzo per il mais allo stato ceroso, il triticale allo stato ceroso, il sorgo allo stato ceroso, semi o granella di cereali, mais ad uso energetico, sorgo ad uso energetico e frumento ad uso energetico = 0,01 euro/ton
Art. 2 - Descrizione caratteristiche qualitative dei prodotti
Le caratteristiche qualitative delle diverse tipologie di biomasse solide sono quelle indicate nelle schede informative delle singole proposte di transazione.
Per quanto riguarda i termini e le modalità per l’individuazione delle diverse caratteristiche si fa riferimento a quanto riportato nella norma UNI EN 14961-1:2010. In via generale un prodotto viene identificato in base alla Natura e provenienza, all’ Aspetto esteriore e alle Proprietà.
Nel caso di certificazioni volontarie di prodotto o di processo si fa riferimento alle specifiche normative e alla documentazione rilasciata dall’organismo terzo di certificazione.
Nel caso di transazioni riferite al mais, al sorgo e al triticale allo stadio di maturazione cerosa, il prodotto oggetto di scambio è l’intero apparato vegetativo della pianta, raccolto allo stadio di maturazione cerosa. Per stadio di maturazione cerosa, secondo la definizione di uso comune, si intende quello nel quale le cariossidi del prodotto possono essere incise con l’unghia.
Il nocciolino di oliva oggetto di transazione può essere solo quello prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica delle olive.
Art. 3 - Scheda informativa dei prodotti
Il Soggetto Abilitato all’Intermediazione all’interno della Scheda Informativa dovrà compilare dei campi obbligatori e potrà anche redigere dei campi facoltativi.
3.1. Cippato
Proposte di vendita
3.1.1. Campi obbligatori riguardanti le caratteristiche del prodotto
- Ente certificatore nel caso di prodotto o processo di ottenimento del prodotto certificato (se il prodotto non è certificato il proponente riporterà la dicitura “nessuna certificazione”)
- Numero di certificazione nel caso di prodotto o processo di ottenimento del prodotto certificato (se il prodotto non è certificato il proponente riporterà la dicitura “nessuna certificazione”)
- Materia prima di origine (conifere o latifoglie; con corteccia o senza corteccia; da bosco o da prima lavorazione)
- Dimensione dell’75% della massa in peso
- Umidità
3.1.2. Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche del prodotto
- Data di effettuazione della cippatura (mese e anno)
[2]
- Modalità di stoccaggio (all’aperto; sotto copertura)
- Ceneri
- Potere calorifico inferiore
- Classi (essiccato artificialmente, essiccato all’aria, non essiccato)
- Dimensione della frazione fine
- Dimensione della frazione grossolana
- Comune di produzione della biomassa (Comune di produzione della biomassa da filiera corta ai sensi del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 marzo 2010)
- Altre caratteristiche
3.1.3. Campi facoltativi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale
- Scambio campioni : sì/no (Disponibilità allo scambio di campioni del prodotto per visionarne le caratteristiche prima della conclusione del contratto/prestabilito di contratto)
- Specifiche di consegna e ritiro
- Tempi e modalità di pagamento
- Modalità di risoluzione delle controversie
- Fornita documentazione per tracciabilità: sì/no (Disponibilità alla fornitura della documentazione relativa alla tracciabilità della biomassa da filiera corta ai sensi del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 marzo 2010)
- Altre modalità
Proposte di acquisto
3.1.1. Campi obbligatori riguardanti le caratteristiche del prodotto
- Materia prima di origine (conifere o latifoglie; con corteccia o senza corteccia; da bosco o da prima lavorazione)
- Dimensione del 75% della massa in peso
- Umidità
3.1.2. Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche del prodotto
- Data di effettuazione della cippatura (mese e anno)
- Modalità di stoccaggio (all’aperto; sotto copertura)
- Ceneri
- Potere calorifico inferiore
- Classi (essiccato artificialmente, essiccato all’aria, non essiccato)
[3]
- Dimensione della frazione fine
- Dimensione della frazione grossolana
- Comune di produzione della biomassa (Comune di produzione della biomassa da filiera corta ai sensi del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 marzo 2010)
- Altre caratteristiche
3.1.3. Campi facoltativi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale
- Specifiche di consegna e ritiro
- Tempi e modalità di pagamento
- Modalità di risoluzione delle controversie
- Richiesta documentazione per tracciabilità: sì (Richiesta della fornitura della documentazione relativa alla tracciabilità della biomassa da filiera corta ai sensi del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 marzo 2010)
- Altre modalità
3.2. Pellet di legno
Proposte di vendita
3.2.1. Campi obbligatori riguardanti le caratteristiche del prodotto
- Ente certificatore nel caso di prodotto o processo di ottenimento del prodotto certificato (se il prodotto non è certificato il proponente riporterà la dicitura “nessuna certificazione”)
- Numero di certificazione nel caso di prodotto o processo di ottenimento del prodotto certificato (se il prodotto non è certificato il proponente riporterà la dicitura “nessuna certificazione”)
- Materia prima di origine (conifere o latifoglie)
- Diametro
- Lunghezza
- Umidità
- Ceneri
- Potere calorifico inferiore
- Confezionamento (sfuso, sacchi, big bag)
3.2.2. Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche del prodotto
- Densità
- Utilizzo di agenti leganti (solo amido di mais)
- Comune di produzione della biomassa (Comune di produzione della biomassa da filiera corta ai sensi del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 marzo 2010)
- Altre caratteristiche
3.2.3. Campi facoltativi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale
[4]
- Scambio campioni: sì/no (Disponibilità allo scambio di campioni del prodotto per visionarne le caratteristiche
prima della conclusione del contratto/prestabilito di contratto)
- Specifiche di consegna e ritiro
- Tempi e modalità di pagamento
- Modalità di risoluzione delle controversie
- Fornita documentazione per tracciabilità: sì/no (Disponibilità alla fornitura della documentazione relativa alla tracciabilità della biomassa da filiera corta ai sensi del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 marzo 2010)
- Altre modalità
Proposte di acquisto
3.2.1. Campi obbligatori riguardanti le caratteristiche del prodotto
- Materia prima di origine (conifere o latifoglie)
- Diametro
- Lunghezza
- Umidità
3.2.2. Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche del prodotto
- Ceneri
- Potere calorifico inferiore
- Confezionamento (sfuso, sacchi, big bag)
- Densità
- Utilizzo di agenti leganti: sì/no (è ammesso come legante solo l’amido di mais)
- Comune di produzione della biomassa (Comune di produzione della biomassa da filiera corta ai sensi del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 marzo 2010)
- Altre caratteristiche
3.2.3. Campi facoltativi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale
- Specifiche di consegna e ritiro
- Tempi e modalità di pagamento
- Modalità di risoluzione delle controversie
- Richiesta documentazione per tracciabilità: sì (Richiesta della fornitura della documentazione relativa alla tracciabilità della biomassa da filiera corta ai sensi del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 marzo 2010)
[5]
- Altre modalità
3.3. Nocciolino di oliva
Proposte di vendita
3.3.1. Campi obbligatori riguardanti le caratteristiche del prodotto
- Ente certificatore nel caso di prodotto o processo di ottenimento del prodotto certificato (se il prodotto non è certificato il proponente riporterà la dicitura “nessuna certificazione”)
- Numero di certificazione nel caso di prodotto o processo di ottenimento del prodotto certificato (se il prodotto non è certificato il proponente riporterà la dicitura “nessuna certificazione”)
- Umidità
- Confezionamento (sfuso o in sacchi)
3.3.2. Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche del prodotto
- Ceneri
- Potere calorifico inferiore
- Comune di produzione della biomassa (Comune di produzione della biomassa da filiera corta ai sensi del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 marzo 2010)
- Altre caratteristiche
3.3.3. Campi facoltativi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale
- Specifiche di consegna e ritiro
- Tempi e modalità di pagamento
- Modalità di risoluzione delle controversie
- Fornita documentazione per tracciabilità: sì/no (Disponibilità alla fornitura della documentazione relativa alla tracciabilità della biomassa da filiera corta ai sensi del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 marzo 2010)
- Altre modalità
Proposte di acquisto
3.3.1. Campi obbligatori riguardanti le caratteristiche del prodotto
- Umidità
3.3.2. Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche del prodotto
- Confezionamento (sfuso o in sacchi)
- Ceneri
- Potere calorifico inferiore
- Comune di produzione della biomassa (Comune di produzione della biomassa da filiera corta ai sensi del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 marzo 2010)
[6]
- Altre caratteristiche
3.3.3. Campi facoltativi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale
- Specifiche di consegna e ritiro
- Tempi e modalità di pagamento
- Modalità di risoluzione delle controversie
- Richiesta documentazione per tracciabilità: sì (Richiesta della fornitura della documentazione relativa alla tracciabilità della biomassa da filiera corta ai sensi del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 marzo 2010)
- Altre modalità
3.4. Mais allo stato ceroso, Triticale allo stato ceroso, Sorgo allo stato ceroso, Semi o granella di cereali, Mais ad uso energetico, Sorgo ad uso energetico e Frumento ad uso energetico.
Proposte di vendita
3.4.1. Campi obbligatori riguardanti le caratteristiche del prodotto
- Ente certificatore nel caso di prodotto o processo di ottenimento del prodotto certificato (se il prodotto non è certificato il proponente riporterà la dicitura “nessuna certificazione”)
- Numero di certificazione nel caso di prodotto o processo di ottenimento del prodotto certificato (se il prodotto non è certificato il proponente riporterà la dicitura “nessuna certificazione)
3.4.2. Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche del prodotto
- Comune di produzione della biomassa (Comune di produzione della biomassa da filiera corta ai sensi del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 marzo 2010)
- Altre caratteristiche
3.4.3. Campi facoltativi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale
- Specifiche di consegna e ritiro
- Tempi e modalità di pagamento
- Modalità di risoluzione delle controversie
- Fornita documentazione per tracciabilità: sì/no (Disponibilità alla fornitura della documentazione relativa alla tracciabilità della biomassa da filiera corta ai sensi del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 marzo 2010)
- Altre modalità
Proposte di acquisto
3.4.1. Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche del prodotto
- Comune di produzione della biomassa (Comune di produzione della biomassa da filiera corta ai sensi del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 marzo 2010)
[7]
- Altre caratteristiche
3.4.2. Campi facoltativi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale
- Specifiche di consegna e ritiro
- Tempi e modalità di pagamento
- Modalità di risoluzione delle controversie
- Richiesta documentazione per tracciabilità: sì (Richiesta della fornitura della documentazione relativa alla tracciabilità della biomassa da filiera corta ai sensi del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 marzo 2010)
- Altre modalità
Art. 4 - INTEGRAZIONI/DEROGHE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI
Campionamento (integrazione alla Parte III delle disposizioni generali)
E’ previsto il campionamento obbligatorio per i seguenti prodotti oggetto di transazione: cippato, pellet di legno e nocciolino di oliva. L‘onere e l’obbligo del prelevamento dei campioni sigillati, competono al venditore per le vendite “franco partenza” ed al compratore per le vendite “franco arrivo”. Il campionamento deve essere effettuato, salvo patto contrario, nel luogo di consegna della merce in almeno quattro esemplari per ogni singolo ricevimento, in contradditorio fra chi riceve e chi effettua la consegna (siano essi il venditore o il compratore, oppure, in mancanza di questi, il vettore, il quale, anche senza alcuna specifica autorizzazione, rappresenterà ad ogni effetto, nel campionamento, la Parte che gli ha affidato il mandato di trasporto) e dovranno essere conservati diligentemente dalle Parti il luogo fresco e asciutto. I campioni debbono essere confezionati in idonei contenitori da laboratorio in plastica a chiusura ermetica e sigillati, con peso netto di almeno 1 (uno) Kg, se non diversamente specificato. In caso di rifiuto ad effettuare il campionamento in contradditorio, la Parte diligente, dandone immediata comunicazione alla controparte, procede al prelevamento e sigillatura dei campioni. I campioni dovranno essere muniti di etichetta nella quale deve essere riportato almeno il numero e la data del contratto/prestabilito di contratto.
Art. 5 - LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Nel caso in cui le parti abbiano convenuto di deferire le proprie controversie in arbitrato si applicheranno le seguenti regole:
1) le Parti potranno convenire, prima dell’instaurazione del procedimento arbitrale, che esso venga regolato secondo uno dei seguenti regolamenti arbitrali e amministrato dalla rispettiva istituzione arbitrale:
- Regolamento della Camera Arbitrale di Verona;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Milano;
- Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Bologna;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Pisa;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Roma;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Ancona;
- Regolamento della Camera Arbitrale del Molise;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Napoli;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Bari;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Catanzaro;
[8]
- Regolamento della Camera Arbitrale di Palermo;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Cagliari.
2) le Parti potranno in ogni caso convenire, entro il termine sopra detto, che la controversia sia deferita alla cognizione di uffici o istituzioni arbitrali diverse da quelle sopra richiamate e regolato dal codice di procedura civile in materia di arbitrato ovvero dal regolamento arbitrale dell’istituzione prescelta.
[9]
3) nel caso in cui le Parti non raggiungano un accordo su quanto sopra, l’arbitrato sarà regolato dal Regolamento dell’istituzione arbitrale, tra quelle indicate sopra al punto 1), più vicina al luogo di consegna/ritiro della merce e sarà amministrato dall’istituzione che ha adottato tale Regolamento.