CONTRATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO
CONTRATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO
PER L’AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN FABBRICATI SITI NEL COMUNE DI REGGIO XXXXXX
APPALTO N. 06 / a – CONDOMINIO “SARA”
CUP H86B07000060004 / 06a
In Reggio Xxxxxx, in data ,
TRA
IL CONDOMINIO “SARA”, di seguito denominato Condominio, con sede in Xxxxxx Xxxxxx, Xxx Xxx Xxx 0, codice fiscale 91021740351, rappresentata dal legale rappresentante pro tempore Sig. Xxxxx Xxxxxxx, nato a San Paolo del Brasile il 15.07.1958, in esecuzione di delibera dell’Assemblea Condominiale del 30.1.2009,
E
L’Impresa , di seguito per brevità denominata Impresa, con sede in , Via n. , codice fiscale e/o partita IVA , rappresentata dal Sig.
, nato a il , nella sua qualità di ;
PREMESSO:
- CHE l’Assemblea Condominiale, con propria delibera n. 1 all’ordine del giorno del 30.1.2009, approvava i lavori di rifacimento della copertura;
- CHE nella medesima sede il Condominio conferiva all’Azienda Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx, nel seguito detta ACER, l’incarico di Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, affidando alla stessa il compito di curare l’intero iter dei lavori a partire dalla scelta dell’Impresa attraverso procedura concorrenziale sino al definitivo collaudo dell’opera;
- CHE, vista la particolarità dei lavori da appaltare, si è scelto di appaltare i lavori medesimi a misura mediante offerta a prezzi unitari (art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006);
- CHE l’importo totale dei lavori ammontava ad € 33.814,49 più € 7.731,05 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
- CHE, trattandosi di importo inferiore ai 40.000 euro, ACER ha provveduto a richiedere n. 3 offerte ad altrettante imprese, risultando più vantaggiosa l’offerta dell’Impresa , che ha offerto un ribasso pari al % sull’Elenco prezzi unitari;
- CHE il Dirigente dell’Area Tecnica di ACER, con propria determina n.
del , ha approvato l’affidamento dei lavori;
- CHE l’Impresa ha prodotto il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese contenente la dicitura “fallimentare”;
- CHE nulla osta, quindi, alla stipulazione del presente contratto;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Si conviene e si stipula quanto segue.
ART. 1) PREMESSE ED ALLEGATI
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.
ART. 2) OGGETTO DEL CONTRATTO
Il contratto ha per oggetto l'esecuzione delle opere, in fabbricati siti nel Comune di Reggio Xxxxxx, di seguito descritte:
LOCALIZZAZIONE (Reggio Xxxxxx) | DESCRIZIONE LAVORI |
Xxx Xxx Xxx 0 | Xxxxxxxxxxx copertura |
ART. 3) RIFERIMENTI NORMATIVI - DEFINIZIONI
Ai fini delle presenti norme e condizioni si intendono:
− per Codice, il Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
− per Capitolato Generale, il "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici" approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19.4.2000 n. 145;
− per Regolamento, il regolamento approvato con D.P.R. 21.12.1999 n. 554, per quanto ancora in vigore.
ART. 4) AMMONTARE DEL CONTRATTO
Il corrispettivo “a misura” del presente contratto che ammonta a Euro
(euro ) più IVA, è stato determinato a seguito di richiesta di offerte, mediante ribasso sull’elenco prezzi presentato dall’impresa in data e approvato dal Dirigente dell’Area Tecnica di ACER con determina n. del .
L'importo relativo ai costi per la sicurezza, compreso nel precedente corrispettivo, non soggetto al ribasso d’asta ammonta a Euro 7.731,05 (settemilasettecentotrentuno/05).
Il prezzo del contratto deve intendersi comprensivo di ogni lavoro occorrente per dare la copertura del fabbricato completamente finita in ogni parte, in conformità a quanto previsto dal progetto. Sono a carico dell’impresa le opere di allacciamento alle reti dei servizi forniti dalla Aziende erogatrici, mentre restano a carico dell’Azienda committente i contributi di allacciamento da corrispondere alle Aziende stesse.
In caso di dubbia interpretazione, l’Impresa ha l'obbligo di richiedere chiarimenti al Direttore dei Lavori prima dell'inizio delle varie opere.
ART. 5) DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
Formano parte integrante ed essenziale del contratto, anche se non materialmente allegati:
1. il Capitolato Speciale;
2. il Capitolato Generale;
3. gli Elaborati Grafici e Progettuali di cui all’elenco allegato al presente documento;
4. nonchè tutti i documenti prodotti dall’Appaltatore in sede di gara.
ART. 6) SPESE A CARICO DELL'IMPRESA
Sono a carico dell'Impresa:
- le spese per la copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto;
- le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro a norma dell'art. 112 del Regolamento;
- gli oneri relativi alle operazioni di collaudo ai sensi dei successivi artt. 27 e 28.
ART. 7) CAUZIONE E GARANZIE
L’Impresa ha presentato la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice,
cauzione costituita da fideiussione
rilasciata da .
n.
del
Il pagamento della rata di saldo è subordinato a presentazione di garanzia fidejussoria, ai sensi del successivo art. 8.
E’ inoltre a carico dell’Impresa esecutrice l’onere di contrarre una polizza assicurativa che tenga indenne il Condominio da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia per la responsabilità civile per danni a terzi durante l’esecuzione di lavori, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori e validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è stabilito in 3.000.000,00 di Euro.
ART. 8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIREZIONE DEI LAVORI
Il Condominio ha affidato ad ACER il compito di curare l’intero iter dei lavori a partire dalla scelta dell’Impresa attraverso procedura concorrenziale
- per la quale ha nominato il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del Codice - sino al definitivo collaudo dell’opera, conferendo alla medesima l’incarico di Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza, che sarà adempiuto mediante proprio personale specializzato. L’Impresa dovrà pertanto attenersi a tutte le indicazioni impartite da ACER per l’esecuzione dei lavori, come nel seguito meglio specificato.
ART. 9) PAGAMENTI IN ACCONTO, RITENUTE E PAGAMENTI A SALDO
Durante il corso dei lavori l’Impresa avrà diritto ad un pagamento in acconto, in corso d'opera, allorquando il suo credito, al netto del ribasso
d'asta, delle eventuali penali e delle prescritte ritenute, raggiunga il 90% dell’importo contrattuale.
Sulla rata di acconto è operata una ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, salute, sicurezza, assicurazione dei lavoratori.
Tale ritenuta è svincolata nei tempi ed alle condizioni stabilite dall'articolo 7 del Capitolato Generale.
La restante rata di saldo, pari al 10% dell’importo contrattuale, verrà corrisposta all’emissione del certificato di regolare esecuzione, previa garanzia fidejussoria, da prestare nella misura e nei modi previsti dall'articolo 102 del Regolamento. Tale garanzia verrà svincolata decorsi due anni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.
ART. 10) MODALITÀ DI PAGAMENTO E DI RISCOSSIONE
I pagamenti verranno effettuati mediante bonifici bancari per ristrutturazione edilizia disposti dall’Amministratore Condominiale. I pagamenti medesimi, sia per quanto attiene allo Stato Avanzamento Lavori che alla rata di saldo concessa, avverranno nel rispetto delle tempistiche massime prescritte all’art. 29, rispettivamente commi 1 e 2, del Capitolato Generale.
Gli avvisi dell'avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno inviati presso la sede dell'Impresa.
L'Impresa dovrà notificare al Condominio la persona o le persone autorizzate a riscuotere o gli estremi dell’istituto bancario e del conto corrente presso il quale verranno effettuati i bonifici di pagamenti.
L’Impresa si impegna a notificare immediatamente al Condominio eventuali cambiamenti delle persone e/o dell’istituto bancario e/o del conto corrente come sopra comunicati; in difetto di tali notifiche, nessuna responsabilità può essere attribuita al Condominio per pagamenti effettuati a soggetti non più autorizzati, a norma dell’art. 3 del Capitolato Generale.
ART. 11) CESSIONE DI CREDITO
La cessione del credito da corrispettivo di appalto è disciplinata dall'art. 117 del Codice.
ART. 12) ESECUZIONE DELLE OPERE E VARIANTI AL PROGETTO
Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, in conformità al progetto redatto da ACER ed approvato dal Condominio, con il rispetto di tutte le prescrizioni del capitolato speciale. L’Impresa si obbliga ad eseguire i lavori sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze che potranno derivare anche a terzi.
Il Committente si riserva la facoltà di apportare al progetto tutte le varianti, aggiunte o soppressioni che ritenesse opportuno, munendosi delle approvazioni di legge, mediante compilazione del verbale relativo ai nuovi prezzi concordato con l’Impresa, senza che questa possa pretendere ulteriori compensi o indennizzi di sorta.
Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere apportata dall’Impresa, se non è disposta dal Direttore lavori.
Il mancato rispetto da parte dell’Impresa del divieto di apportare variazioni al progetto, comporta l’obbligo di rimessa in pristino a carico e spese dell’Impresa stessa, secondo le disposizioni del Direttore Lavori.
È fatta salva la facoltà di proporre, da parte dell'Impresa le varianti migliorative in diminuzione, secondo la disciplina dettata dall'art. 11 del Capitolato Generale.
Le varianti apportate al progetto, da parte del Committente, saranno disciplinate da quanto disposto dall’art. 132 del Codice e dall'art. 134 del Regolamento.
Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'art. 132 del Codice, il Committente può ordinare l'esecuzione di lavori in misura inferiore rispetto alle previsioni di contratto, nei modi e nei limiti determinati dall'art. 12 del Capitolato Generale.
ART. 13) CONSEGNA DEI LAVORI - TERMINE PER L'ULTIMAZIONE
ACER comunicherà all'Impresa il giorno ed il luogo in cui dovranno incontrarsi per la consegna dei lavori, nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 129 del Regolamento.
Dalla data di detto verbale decorreranno i termini di ultimazione dei lavori fissati in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi.
L’Impresa deve comunicare per iscritto al Direttore dei Lavori l’ultimazione degli stessi.
L’Impresa che per cause a lei non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori in tempo utile, può richiedere una proroga, ai sensi dell'art. 26 del Capitolato Generale.
ART. 14) OBBLIGHI DELL'IMPRESA PREORDINATI ALL'INIZIO DEI LAVORI
− Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’IMPRESA dovrà consegnare ad ACER, ai sensi dell’art. 131, comma 1, del Codice:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell’art. 100, co. 5, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.,
b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento.
Si precisa che le gravi e ripetute violazioni dei piani di cui ai precedenti punti da parte dell’Impresa, previa formale costituzione in mora della stessa, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
− Prima dell’inizio dei lavori, ovvero in corso d’opera, l’Impresa potrà presentare al coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento predisposto da ACER, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
− L’Impresa è tenuta a curare il coordinamento di tutte le eventuali imprese subappaltatrici operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano generale di sicurezza. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le eventuali imprese subappaltatrici impegnate nell’esecuzione dei lavori.
− L’impresa è tenuta a presentare la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, assicurativi ed infortunistici prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna. Dovrà altresì comunicare per iscritto al Direttore dei Lavori e al Responsabile del Procedimento, i numeri delle posizioni aperte presso i predetti Enti. Il direttore dei lavori, in corso d’opera, procederà alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) al fine dell’emissione dei certificati di pagamento relativi ai S.A.L. e del certificato di pagamento relativo al saldo finale.
ART. 15) ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ogni impresa presente in cantiere, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla legge a carico dell’appaltatore, ha l’obbligo di tenere nell’ambito del cantiere stesso e di mettere a disposizione del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro tecnico incaricato, la seguente documentazione:
a) estratto del Libro Unico del lavoro (l’originale del Libro unico potrà essere sostituito da fotocopia autenticata mediante autocertificazione, conservando l’originale presso la sede aziendale), con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere. Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tali adempimenti sarà segnalato dalla Direzione Lavori alla Direzione Provinciale del Lavoro-Servizio Ispezioni del Lavoro;
b) registro delle presenze debitamente vidimato dall’INAIL. In tale documento vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore
lavorative, ordinarie e straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata;
c) fotocopia delle comunicazioni di assunzione;
d) copia delle denunce e dei versamenti mensili INPS;
e) estremi del CCNL e del Contratto Integrativo Provinciale (C.I.P.) applicati ai dipendenti;
f) attestazione della formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere;
g) copia dei contratti di subappalto e fornitura con posa in opera.
Qualora le imprese che svolgono attività nel cantiere oppongano rifiuto alla presentazione della suddetta documentazione, dopo formale richiamo e diffida, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro tecnico incaricato effettuerà la segnalazione al R.U.P./Responsabile dei Lavori che, a sua volta, provvederà a comunicare la situazione agli uffici competenti per gli accertamenti di legge.
Tali violazioni saranno considerate grave inadempimento, consentendo l’eventuale blocco dei pagamenti dei SAL o dello Stato finale dei lavori, nonché l’attivazione del procedimento previsto dall’art. 136 del D. Lgs. n. 163/2006 che comporta, in caso di mancata regolarizzazione, la risoluzione contrattuale.
Tutti i lavoratori presenti nel cantiere per ogni tipo di intervento, indipendentemente dal loro numero complessivo e compresi i lavoratori autonomi, saranno dotati di una tessera di riconoscimento, rilasciata dall’impresa di appartenenza e che riporti:
− nome e cognome,
− fotografia,
− impresa di appartenenza e Codice Fiscale dell'impresa,
− numero di iscrizione al libro unico del lavoro aziendale,
− numero di iscrizione dell’impresa al R.E.A. della CCIAA. Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che la rendono necessaria, sarà effettuata, da parte del Coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione o di altro incaricato dal Responsabile del Procedimento, l’identificazione dei lavoratori presenti in cantiere. Ove risultasse che qualcuno di essi non fosse regolarmente indicato nell’elenco delle maestranze che operano in cantiere, trasmesso prima dell’inizio del cantiere e integrato a ogni assunzione, e/o non fosse regolarmente registrato sul libro unico del lavoro e/o sul libro presenze, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro incaricato dallo stesso, provvederà alla segnalazione al Committente della situazione riscontrata, attuando quanto previsto al comma 1 lettera e) dell’art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.. L’Impresa si impegna a rilasciare, a semplice richiesta del Condominio o di ACER, dichiarazione sostitutiva attestante la regolarità dei rapporti di lavoro all’interno del cantiere.
ART. 16) PROCEDURE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI
A tutela della sicurezza e della prevenzione infortuni dei lavoratori, l'Impresa appaltatrice si dovrà parimenti impegnare ad attivare un’opportuna procedura di verifiche, in collaborazione con ASE - Associazione per la Sicurezza in Edilizia - costituito dalle rappresentanze degli Imprenditori Edili e delle Organizzazioni Sindacali di categoria. Questo organismo paritetico opera sul territorio di Reggio Xxxxxx e provincia attraverso la propria struttura che svolge attività di consulenza e verifiche gratuite in materia di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro per le imprese iscritte alla CEMA ed alla Cassa Edile di Reggio Xxxxxx.
ASE ha il compito di promuovere la prevenzione, anche con azioni finalizzate alla tutela ed alla sicurezza dei lavoratori, svolgendo azione di consulenza ed informazione alle imprese operanti nel settore edile, per la valutazione e risoluzione di problemi generali e specifici inerenti la prevenzione degli infortuni, necessaria alla pianificazione della sicurezza di cantiere.
Per ogni fase prevista dalle operazioni di cantiere dovranno essere effettuate le verifiche da parte di ASE, con visite periodiche con propri tecnici, i quali
rilasceranno sul cantiere verbale di sopralluogo e motiveranno gli eventuali provvedimenti da prendere per garantire la sicurezza in cantiere.
In particolare, il verbale del sopralluogo sarà conservato in originale presso il cantierie, mentre ne sarà consegnata copia all’impresa esecutrice nonché copia ad ACER, nella persona del Coordinatore, come meglio specificato infra.
Il Coordinatore in fase di esecuzione assieme al rappresentante dell'Impresa (capo cantiere o direttore tecnico), assisterà e collaborerà ad ogni sopralluogo effettuato in cantiere; ad esso dovranno pervenire copia delle eventuali note redatte da parte di ASE a seguito delle verifiche tecniche sul cantiere.
Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., per tutta la durata del cantiere inerente all’opera in appalto il coordinatore per l’esecuzione dei lavori provvederà a:
• Verificare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione delle disposizioni contenute nei piani di cui al D.Lgs sopraccitato e delle relative procedure di lavoro;
• Verificare l’idoneità del Piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare e di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento assicurandone la coerenza con quest’ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo dell’opera di cui all’art. 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
• Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
• Verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
• Segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alla imprese e lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95, 96 del D.Lgs. 81/2008, e alle prescrizioni del piano e proporre la sospensione, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per la sicurezza in esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza all’Azienda sanitaria locale territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del lavoro;
• Sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Il Coordinatore per l'esecuzione svolgerà, comunque, tutte le funzioni previste dall'art. 127 del Regolamento.
ART. 17) SUBAPPALTO
Ogni eventuale subappalto, da richiedere conformemente alla modulistica predisposta da ACER, dovrà essere sempre preventivamente autorizzato da quest’ultima nel rispetto dei presupposti delle prescrizioni e delle procedure di cui alla vigente normativa in materia, in particolare dell'art. 118 del Codice. Copia del contratto di subappalto dovrà essere presente in cantiere. L’Impresa, all’atto del deposito del contratto di subappalto, dovrà produrre il DURC della subappaltatrice, anche se lavoratore autonomo.
L’Impresa potrà comunque subappaltare solo le seguenti opere, indicate in sede di offerta:
− opere
− opere .
In caso di subappalto anche le imprese subappaltatrici saranno tenute a sottoporsi ai sopralluoghi di ASE, in forza di clausole appositamente inserite nei rispettivi contratti.
È fatto obbligo all’Impresa di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
ART. 18) SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI
Le sospensioni dei lavori potranno essere ordinate dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del Procedimento nei casi e con le modalità previste dagli artt. 133 del Regolamento e 24 del Capitolato Generale e non daranno diritto a risarcimento alcuno a favore dell’Impresa, fatto salvo quanto previsto dal Capitolato Generale, art. 25.
ART. 19) TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALITÀ PER RITARDI
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori decorrerà dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la esecuzione dei collaudi.
Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dell’intero lavoro sarà applicata a carico dell’Impresa una penale nella percentuale dell’uno per mille sull’importo netto contrattuale; il calcolo e l'eventuale applicazione della penale saranno effettuati nei limiti di cui all'art. 117 del Regolamento e dell'art. 22 del Capitolato generale.
ART. 20) DETERMINAZIONE NUOVI PREZZI
Se nel corso dell'esecuzione dei lavori si rendessero necessarie opere compiute, prestazioni e forniture non previste e/o per le quali mancassero i relativi prezzi si procederà, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l’Impresa, alla determinazione di nuovi prezzi da formalizzare con relativi verbali, sottoscritti dalle parti e approvati secondo le modalità di cui all’art.
136 del Regolamento, tenendo comunque conto dello sconto offerto dall’Impresa.
ART. 21) CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi dovranno essere denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza del diritto di risarcimento, nel termine di 5 giorni dal verificarsi dei danni stessi. La procedura di accertamento dei danni e di riconoscimento dell'indennizzo è disciplinata dall'art. 139 del Regolamento e dall'art. 20 del Capitolato Generale.
ART. 22) ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA
Fanno carico all’Impresa i seguenti oneri ed obblighi:
− La custodia del cantiere con particolare riferimento alle attrezzature ed ai materiali e/o beni a piè d’opera;
− la fornitura di acqua ed energia elettrica occorrenti per i lavori a carico dell'Impresa che dovrà richiedere ed effettuare, a suo carico e spese, tutte le opere di presa e derivazione;
− la recinzione della zona di cantiere, nel rispetto di eventuali prescrizioni previste nel piano di sicurezza;
− la manutenzione delle opere fino al rilascio del certificato di regolare esecuzione, sempre con le avvertenze di cui all’art. 24;
− le prove di carico relative alle opere strutturali e di consolidamento di competenza dell'Impresa;
− lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, nonché i necessari ripristini;
− la fornitura di manovalanza e di mano d’opera, nonché l'esecuzione delle assistenze murarie, per la realizzazione delle opere scorporate.
I lavori dovranno essere eseguiti in modo tale da recare i minori disagi possibili alle famiglie abitanti gli alloggi presenti nel fabbricato oggetto dell’intervento.
A lavori ultimati, l’Impresa sarà tenuta a provvedere a propria cura e spese, anche mediante il ricorso a ditta specializzata, ad un’accurata pulizia dei locali oggetto dell'intervento. Il Servizio Tecnico dell’ACER provvederà tramite proprio personale specializzato alla verifica dell'adempimento di tale obbligo.
ART. 23) INVARIABILITÀ DEI PREZZI
I prezzi dell’elenco prezzi si intendono fissi ed invariabili.
Non è, peraltro, ammessa la revisione prezzi ai sensi dell'art. 133 - comma 2
- del Codice.
ART. 24) MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Sino a che non sia rilasciato, con esito favorevole, il certificato di regolare esecuzione delle opere, la manutenzione delle stesse sarà fatta a cura e spese dell'Impresa.
Per tutto il periodo corrente tra l'ultimazione dei lavori ed il rilascio del predetto certificato, e salvo le maggiori responsabilità sancite dall'Art. 1669 del Codice Civile, saranno a carico dell'Impresa tutte le sostituzioni ed i ripristini che si renderanno necessari.
Durante il periodo in cui la manutenzione é a carico dell'Impresa, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo l'Impresa stessa, di volta in volta, alle riparazioni e sostituzioni necessarie, senza che occorrano particolari inviti da parte dell'ACER.
Qualora l'Impresa non vi provvedesse nei termini fissati per iscritto dall'ACER, quest'ultima eseguirà direttamente le riparazioni e sostituzioni occorrenti, addebitando il relativo importo all'Impresa stessa.
ART. 25) CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
All'ultimazione dei lavori, l'ACER eseguirà l’accertamento qualitativo e quantitativo delle opere, provvedendo alle verifiche, prove e contestazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possono essere prese in consegna con facoltà d'uso, pur restando a completo carico dell'Impresa la manutenzione delle opere stesse.
Il conto finale dei lavori verrà emesso, contestualmente al certificato di regolare esecuzione, entro e non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione lavori e dovrà essere sottoscritto dall'Impresa nel termine di 30 giorni dall'invito del Responsabile del Procedimento.
Se, in sede di verifica, venissero riscontrati difetti e manchevolezze, l'Impresa verrà invitata a dare detti lavori finiti a perfetta regola d'arte entro un termine stabilito, secondo le modalità previste dall'art. 197 del Regolamento. In difetto, l'ACER farà eseguire da altra ditta i lavori contestati, addebitandone l'importo all'Impresa.
Qualora i lavori relativi alla eliminazione dei difetti riscontrati all'atto della verifica comportassero comunque danni ad altre opere già eseguite od in corso di esecuzione, l'Impresa sarà tenuta al ripristino, a regola d'arte, di tutte le opere danneggiate, oppure alla rifusione di tutte le spese incontrate dall'ACER qualora questa avesse preferito fare eseguire dette opere di ripristino da altra ditta.
L' ACER non resterà comunque gravata da onere alcuno.
In ogni caso il rilascio del certificato di regolare esecuzione non esonera l'Impresa dalle responsabilità sancite dal vigente Codice Penale.
Fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione, l’Azienda Appaltante ha facoltà di procedere a nuove verifiche, ai sensi dell'art. 209 del Regolamento.
Con l'emissione del certificato di regolare esecuzione si procederà alla corresponsione all'Impresa del saldo risultante dalla relativa liquidazione, con le garanzie fideiussorie di cui all’art. 8.
Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione (art. 141 comma 3 del Codice).
Sono a carico dell'Impresa gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ai sensi dell'art. 193 del Regolamento e dell'art. 37, comma 2°, del Capitolato Generale.
ART. 26) PENALI CONTRATTUALI
In caso di omissioni o violazioni accertate agli oneri previsti in capo all’Impresa nella fase di esecuzione del contratto si procederà all’applicazione di penali, da trattenere sugli importi contrattualmente dovuti o sulla cauzione dovuta, nella misura:
− da € 100,00 a € 1.000,00 per ogni violazione al 1° comma dell’art. 15 e per ogni violazione degli obblighi in materia di subappalto.
− € 50,00 per ogni lavoratore sprovvisto di tesserino di riconoscimento. La gradualità della penale è commisurata al numero complessivo degli addetti occupati dalla singola impresa sul cantiere, e/o alla durata del singolo rapporto di lavoro per ogni addetto occupato dall’impresa sul cantiere.
I compiti di verifica sono affidati al Responsabile del Procedimento che potrà esercitarli tramite propri delegati.
In caso di gravi inadempimenti il Condominio e/o l’ACER invieranno segnalazione agli organi competenti.
ART. 27) DEFINIZIONE CONTROVERSIE
Per la definizione delle controversie non si darà luogo a giudizio arbitrale. Le parti contraenti eleggono come foro competente esclusivo quello di Reggio Xxxxxx.
Tutti gli elaborati tecnici progettuali sono di proprietà dell’ACER di Reggio Xxxxxx che tutelerà i propri diritti a norma di legge.
ART. 28) REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
La registrazione del presente contratto avrà luogo in caso d’uso, a cura della parte interessata. In tal caso le spese di registrazione saranno a carico della parte inadempiente.
ART. 29) RINVIO
Per tutto quanto non disciplinato nel presente contratto si rinvia alla normativa vigente ed in particolare: al Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.), al Regolamento (D.P.R. 21.12.1999 n. 554, per quanto ancora in vigore), al Capitolato Generale (Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 19.4.2000 n. 145), al Testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).
Letto, confermato e sottoscritto.
p. l’Impresa:
il legale rappresentante
Sig.
p. il Condominio:
il Legale rappresentante pro tempore
Sig.
APPROVAZIONE SPECIFICA
Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole: Art. 6 (Spese a carico dell'impresa), Art. 8 (Responsabile del Procedimento e Direzione dei Lavori), Art. 9 (Pagamenti in acconto, ritenute e pagamenti a saldo), Art. 13 (Consegna dei lavori - Termine per l'ultimazione), Art. 18 (Sospensioni e riprese dei lavori), Art. 19 (Tempo utile per l'ultimazione dei lavori e penalità per ritardi), Art. 23 (Invariabilità dei prezzi), Art. 24 (Manutenzione delle opere sino al collaudo), Art. 26 (Penali contrattuali), Art. 27 (Definizione controversie), Art. 28 (Registrazione del contratto).
p. l’Impresa:
il legale rappresentante
Sig.
p. il Condominio:
il Legale rappresentante pro tempore
Sig.