Verbale di Accordo 29 luglio 2020
Verbale di Accordo 29 luglio 2020
tra Poste Italiane S.p.A. e
SLC/CGIL, SLP/CISL, UILposte, FAILP/CISAL, CONFSAL Xxx.xx, FNC UGL Xxx.xx
Premesso che
• Con l’Accordo del 13 giugno 2018, in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano Industriale, le Parti hanno individuato per il periodo 2018/2020 le azioni di Politiche Attive del Lavoro ed in particolare: assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori che abbiano reso prestazione lavorativa con contratto di lavoro a tempo determinato, trasformazioni da Part Time a Full Time, piani di mobilità volontaria territoriale, definendo al contempo le numeriche relative al 2018 e rinviando a successive intese la definizione delle disponibilità per il 2019 e 2020;
• Con le successive intese dell’8 marzo, dell’8 maggio e del 17 luglio 2019, sono state individuate le numeriche degli interventi di Politiche Attive del Lavoro da realizzare nel corso dei due semestri del 2019, rinviando ad un momento successivo la definizione delle disponibilità per l’anno 2020;
• Con il Verbale di Accordo del 14 gennaio 2020 sono stati inoltre previsti interventi - ulteriori rispetto a quelli residuali del II semestre 2019 - mirati a rafforzare le strutture di front end di Mercato Privati, temporaneamente sospesi per effetto dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 ed ora in corso di finalizzazione;
• Per l’anno 2020, ferma restando l’esigenza di garantire la piena operatività delle attività, si rende necessario da una parte individuare le leve di politiche attive e le relative numeriche valide per l’anno in corso e dall’altro rivedere le modalità operative.
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue
A partire dal mese di settembre 2020, l’Azienda avvierà le azioni di Politiche Attive previste per il corrente anno, le cui numeriche sono riportate nell’Allegato 1.
In considerazione dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Coronavirus, che ha determinato l’esigenza di intervenire prioritariamente sugli aspetti connessi alla salute e sicurezza sul lavoro e conseguentemente di differire la definizione degli interventi di PAL per il 2020, le Parti condividono che per l’anno in corso le azioni non potranno essere ripartite in due tranches semestrali, ma saranno realizzate nell’ambito di un’unica manovra, secondo l’ordine definito dall’accordo del 13 giugno 2018 e dalle successive intese in materia, il cui schema è riportato nell’Allegato 2.
Fermo restando quanto sopra, con riferimento alle disponibilità in ambito MP e PCL e alla relativa ripartizione al 50% sulla mobilità nazionale e al 50% sulle conversioni da Part Time in Full Time (provinciali, regionali e nazionali), di cui verrà fornita preventiva informativa alle XX.XX., le Parti convengono che per le province in cui una delle due leve non risulti attivabile, le relative numeriche saranno rese sin da subito disponibili per l’altra leva, al fine di massimizzare i risultati e di ridurre le tempistiche di realizzazione.
Con riferimento ai lavoratori che, nell’ambito delle stabilizzazioni per attività di recapito di cui al punto 1, lett. B), dell’intesa del 13 giugno 2018, siano stati assunti a tempo parziale con articolazione della prestazione lavorativa dal 15 giugno al 15 settembre e dal 15 novembre al 15 febbraio, l’Azienda conferma che entro il 15 dicembre 2020 sarà offerta a tutti i dipendenti che non convertano il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno la possibilità di modificare la propria articolazione part time, con collocazione della prestazione nel periodo aprile-settembre o ottobre- marzo, presso uno dei Centri presenti nella provincia o, laddove necessario e in xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.
A tal fine, i lavoratori interessati saranno inseriti in graduatorie provinciali, ordinate secondo il criterio della maggiore anzianità aziendale e, in subordine, della maggiore anzianità anagrafica e, attraverso un apposito applicativo aziendale, potranno indicare i centri di proprio interesse, riportandoli in ordine di priorità. L’applicativo procederà quindi all’abbinamento tra il singolo lavoratore ed il CD, in funzione del posizionamento in graduatoria e delle preferenze espresse.
L’Azienda conferma che al fine di soddisfare le esigenze operative di flessibilità nell’ambito delle attività di Recapito ricorrerà prioritariamente all’istituto della Clausola Elastica Speciale di cui all’art. 23, comma X, del vigente CCNL.
Relativamente alle 200 stabilizzazioni su attività di smistamento (pari a 100 FTE), Azienda e XX.XX. condividono che per le stesse saranno utilizzati i criteri definiti dagli accordi del 13 giugno 2018 e seguenti, fatta salva la priorità che, a parità di punteggio, verrà attribuita al personale che abbia maturato una maggiore anzianità nell’attività di smistamento, fermi restando gli ulteriori successivi criteri di ordinamento delle graduatorie provinciali.
Le Parti convengono inoltre sull’opportunità di consentire la partecipazione al processo di assunzione a tempo indeterminato per attività di produzione anche alle risorse, già convocate nell’ambito del percorso di stabilizzazione su attività di recapito, che non abbiano superato la prova motomezzo, purché risultino in possesso degli ulteriori requisiti previsti in fase assunzionale (anche relativi alla produzione della documentazione richiesta per l’iter selettivo), ivi inclusa la piena idoneità alla mansione specifica accertata dal Medico Competente nell’ambito della visita preassuntiva, ferma restando la preventiva/contestuale sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale (ex artt. 410 e ss. c.p.c. e 2113 c.c.) di cui a pag. 7 dell’Accordo del 13 giugno 2018.
Resta ferma l’esclusione di tutti i lavoratori che, avendo manifestato la disponibilità per una provincia nell’ambito delle precedenti tranches di stabilizzazioni PAL per attività di recapito (punto 1, lettere A e B, dell’accordo del 13 giugno 2018), abbiano esplicitamente o per fatti concludenti (ad esempio non presentandosi alla convocazione senza giustificato motivo) rifiutato la proposta di assunzione a tempo indeterminato effettuata dall’Azienda nell’ambito della medesima provincia, come tali considerati rinunciatari.
In merito ai processi di sportellizzazione che saranno realizzati nel presente anno, fermo restando quanto previsto dall’accordo del 14 gennaio 2020, le Parti confermano che per i candidati per i quali l’Azienda abbia riscontrato problemi tecnici nello svolgimento da remoto dei test attitudinali, è stato previsto il reinvio del test medesimo.
Anche in relazione ai previsti interventi di progressivo efficientamento delle attività del settore Trasporti, le Parti condividono di attivare sin da subito il processo di mobilità volontaria territoriale e nazionale del personale addetto a tale mansione, in coerenza con le procedure in atto e con le esigenze organizzative.
Analogamente, si procederà tempestivamente all’attivazione della mobilità volontaria relativa al personale con ruolo di Specialista Consulente, per almeno 70 risorse.
Con riguardo alle altre figure professionali inserite nelle graduatorie di mobilità nazionale, sarà effettuato uno specifico incontro entro il mese di ottobre 2020.
Con riferimento alla funzione DTO ed in particolare in ambito Servizi al cliente, si conviene sulla opportunità di procedere, compatibilmente con le esigenze organizzative, alla trasformazione in full time del personale attualmente in regime di part time.
Le Parti, inoltre, convengono che nell’incontro di cui al capoverso che segue, verrà analizzata la situazione della struttura di Servizi Back Office, al fine di verificare la possibilità di operare conversioni a full time anche in tale ambito.
Azienda e XX.XX. si incontreranno entro il 6 novembre 2020 per effettuare un monitoraggio rispetto allo stato di avanzamento delle azioni di cui alla presente intesa, al fine di verificarne l’implementazione e la relativa efficacia.
Nel corso di tale incontro le Parti firmatarie della presente intesa avvieranno il confronto in ordine alle diverse leve di politiche attive del lavoro per il triennio 2021-2023; tra le altre tematiche, le Parti definiranno, i criteri per le assunzioni a tempo indeterminato che potranno intervenire nel prossimo triennio - ivi inclusa la disciplina relativa al diritto di precedenza, in deroga a quella di cui all’art. 24 del D.Lgs. 81/2015, per i lavoratori che svolgeranno attività di portalettere o di addetto allo smistamento con contratto di lavoro a tempo determinato in essere o con decorrenza successiva alla data del 1 gennaio 2021, ferma restando la validità di quanto definito al paragrafo 1 “Assunzione a tempo indeterminato di Lavoratori che abbiano reso prestazione lavorativa con contratto a termine” di cui all’accordo del 13 giugno 2018 per le stabilizzazioni che saranno avviate entro il 31 dicembre 2020.
per Poste Italiane S.p.A | per le XX.XX. |
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (originale firmato) | SLC-CGIL X. Xx Xxxxxx; X. Xxxxxxxxx; X. Xx Xxxxxx (originale firmato) |
Xxxxxxx Xxxxx (originale firmato) | SLP–XXXX X. Xxxxxxxxxx; X. Xxxxxx; X. Xxxxxx (originale firmato) |
Xxxxxxxxx Xxxxxxx (originale firmato) | UILposte X. Xxxxxxxx; X. Xxxxxxxx (originale firmato) |
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx (originale firmato) | FAILP-CISAL X. Xxxxxxxx; X. Xxxxxxxxxx; X. Xxxxxxxxxx; I. Navarra (originale firmato) |
Xxxxx Xxxxxxx (originale firmato) | CONFSAL Xxx.xx X. Xxxxxxx (originale firmato) |
FNC UGL Xxx.xx X. Xxxxxxx, X. Xxxxxx (originale firmato) |