PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE QUADRO PER LA FORNITURA ORDINARIA, CONTINUATIVA, SENZA VINCOLO DI ESCLUSIVA DI FARMACI, PARAFARMACI E DI TUTTI GLI ALTRI GENERI EROGABILI NEL NORMALE CICLO DISTRIBUTIVO DELLE FARMACIE...
Direzione generale della Centrale regionale di committenza Servizio spesa comune
PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE QUADRO PER LA FORNITURA ORDINARIA, CONTINUATIVA, SENZA VINCOLO DI ESCLUSIVA DI FARMACI, PARAFARMACI E DI TUTTI GLI ALTRI GENERI EROGABILI NEL NORMALE CICLO DISTRIBUTIVO DELLE FARMACIE COMUNALI DI GIBA E NARCAO
CIG 90195521C6
DISCIPLINARE DI GARA
Indice
1 PREMESSA 4
2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5
2.1 Documenti di gara 5
2.2 Chiarimenti 6
2.3 Comunicazioni 7
2.4 Dotazione informatica per partecipare alla procedura 7
3 OGGETTO DELL’APPALTO ED IMPORTO 8
4 DURATA DELLA CONVENZIONE, OPZIONI E RINNOVI 10
5 DUVRI E ONERI DELLA SICUREZZA 11
6 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 11
7 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 14
7.1 Requisiti generali 14
8 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 15
8.1 Requisiti di idoneità 15
8.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 15
8.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 17
9 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE, CONSORZI ORDINARI AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 17
10 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI 18
11 AVVALIMENTO 19
12 SUBAPPALTO 21
13 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 21
14 GARANZIA PROVVISORIA 22
15 TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 28
15.1 Documentazione Amministrativa - ”Busta di Qualifica” 30
16 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (ALLEGATO 2A) 35
17 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 36
18 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 39
18.1 Dichiarazioni integrative 39
19 SOCCORSO ISTRUTTORIO 40
20 OFFERTA ECONOMICA – “BUSTA ECONOMICA” 42
20.1 Schema di offerta economica (conformemente all’Allegato 3) 42
21 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 44
22 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 45
22.2 Apertura della BUSTA ECONOMICA 46
22.3 Verifica dell’anomalia delle offerte 47
23 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DELLA CONVENZIONE QUADRO 47
24 MESSAGGISTICA 51
25 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 51
26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 52
1 PREMESSA
La Direzione Generale della Centrale regionale di committenza, in qualità di soggetto aggregatore, con Determinazione prot. n. 10177 rep. n. 725 del 21 dicembre 2021, ha indetto una procedura aperta finalizzata alla stipula di una Convenzione quadro (di seguito: Convenzione) per la fornitura ordinaria, continuativa, senza vincolo di esclusiva, di farmaci, parafarmaci e di tutti gli altri generi erogabili nel normale ciclo distributivo alle Farmacie Comunali di Giba e di Narcao, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico, nelle appendici e nei relativi allegati.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 4, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici (in seguito Codice), trattandosi di beni con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato.
Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio della Regione Sardegna [codice NUTS ITG2] Il bando di gara è stato:
- inviato alla Gazzetta Ufficiale della comunità europea in data 21/12/21;
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell’art. 2, comma 6 del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.01.2017, n. 20);
- pubblicato sul profilo del committente xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx, xxx.xxxxxxxxxxx.xx;
- inviato per la pubblicazione su 2 quotidiani a rilevanza nazionale e su 2 quotidiani a rilevanza nazionale
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, la procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all’appalto per l’aggiudicazione della Convenzione.
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il dott. Xxxxxxxx Xxxxxxx, ferma restando la competenza delle singole Amministrazioni contraenti di Giba e Narcao in ordine alla necessità di nominare il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti del citato articolo, relativamente al singolo Ordinativo di fornitura.
Nella presente gara la Centrale regionale di committenza della Regione Autonoma della Sardegna (d’ora in poi “Centrale regionale”), svolge le funzioni di soggetto aggregatore ai sensi dell’art. 9 del
D.L. 66/2014, ed opera nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in
materia di appalti pubblici.
Ai sensi dell’art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione di cui al paragrafo 2.4 del presente disciplinare.
Nel periodo di validità delle Convenzioni, ciascuna Amministrazione, previa registrazione sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx potrà emettere Ordinativi di fornitura (i.e. contratti), sottoscritti da persona autorizzata (Punto ordinante) ad impegnare l’Amministrazione stessa, fino a concorrenza dell’importo massimo spendibile.
Le prestazioni contrattuali saranno in concreto determinate dagli ordinativi di fornitura emessi dalle Amministrazioni contraenti, secondo le modalità disciplinate dal Capitolato tecnico.
Il valore dell’Ordinativo di fornitura sarà impegnativo per le singole Amministrazioni fatto comunque salvo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Gli Ordinativi di fornitura devono essere inviati e/o trasmessi dalle medesime Amministrazioni attraverso la piattaforma SardegnaCAT. Le registrazioni delle Amministrazioni al sistema non implicano una verifica, da parte della Centrale regionale, dei poteri di acquisto attribuiti a ciascun punto ordinante; la Centrale regionale non risponde quindi di Ordinativi di fornitura (contratti) sottoscritti da punti ordinanti non autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza.
Le Amministrazioni che effettuano acquisti facendo ricorso a centrali di committenza nominano, per ciascuno di detti acquisti, un responsabile del procedimento, oltre all'eventuale direttore dell'esecuzione. Il responsabile del procedimento dell’Amministrazione aderente, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente, in ordine al singolo Ordinativo di fornitura, i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni.
2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 Documenti di gara
La documentazione di gara comprende:
• Bando di gara,
• Disciplinare di gara,
• Allegato 1 – Capitolato tecnico,
• Allegato 2A – Domanda di partecipazione,
• Allegato 2B – DGUE,
• Allegato 3 – Schemi di offerta economica,
• Allegato 4 – Schema di Convenzione,
• Allegato 5 – Patto di integrità,
• Allegato 6 – Condizioni generali di registrazione,
• Allegato 7 – Istruzioni di gara,
• Allegato 8 – Informativa privacy,
La sopra elencata documentazione è disponibile sul sito internet xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx e xxx.xxxxxxxxxxx.xx, nelle apposite sezioni dedicate alla procedura di gara.
La presente procedura di gara ha ad oggetto mere forniture, pertanto, ai sensi dell’art. 26, comma 3- bis, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto non sussiste l’obbligo di cui all’art. 26, comma 3, del decreto sopra citato. Resta inteso che, qualora l’Amministrazione contraente ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà l’Ordinativo di fornitura.
È comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso.
2.2 Chiarimenti
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo pec: xxxx.xxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx entro le ore 13:00 del giorno del 14 gennaio 2021.
Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile
verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione in forma anonima sui siti xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx e xxx.xxxxxxxxxxx.xx nella sezione sezione “Servizi alle imprese – bandi e gare d’appalto”.
Non sono ammesse richieste di chiarimento telefoniche.
Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è possibile contattare la casella di posta elettronica xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx o consultare il documento di istruzioni di gara allegato alla procedura.
2.3 Comunicazioni
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto dal presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC xxxx.xxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
La comunicazione di avvenuta stipulazione della Convenzione si intende attuata, ad ogni effetto di legge, con la pubblicazione del medesimo sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
2.4 Dotazione informatica per partecipare alla procedura
La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016.
Per partecipare alla presente procedura l’impresa concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:
• firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005;
• dotazione hardware e software minima è riportata nella homepage del Portale all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xxxxxx-xxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx.xxx
Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l’abilitazione al portale SardegnaCAT. Con il primo accesso al portale (“Sezione Fornitori” disponibile alla Home Page del sito) all’impresa concorrente è data la possibilità di compilare un questionario di registrazione; salvando i dati inseriti nel questionario l’impresa riceverà via e-mail una user-id ed una password per effettuare i successivi accessi al sistema. A tal fine, l’impresa concorrente ha l’obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto, i propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (i Dati di Registrazione) secondo le modalità indicate nel documento “Istruzioni di gara”. In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell’impresa mandataria.
Alle imprese non ancora registrate sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, si consiglia di effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
Si raccomanda alle imprese concorrenti di verificare che nel processo di registrazione al portale , sia stato selezionato il fuso orario corretto (per le imprese aventi sede in Italia (GMT + 1:00) CET(Central Europe Time), Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris, Rome).
Le imprese che partecipano alla procedura esonerano espressamente la stazione appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte di gara. Nell’ambito del presente disciplinare si intendono per istruzioni di gara, il documento contenente le istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, nel quale sono definiti i dettagli inerenti l’utilizzo della piattaforma telematica e le modalità di presentazione della documentazione di gara.
3 OGGETTO DELL’APPALTO ED IMPORTO
L’appalto riguarda la fornitura ordinaria, continuativa, senza vincolo di esclusiva, di farmaci,
parafarmaci e di tutti gli altri generi erogabili nel normale ciclo distributivo alle Farmacie Comunali di Giba e di Narcao.
Con l’emissione di Ordinativi di Fornitura da parte delle singole Amministrazioni contraenti, il Fornitore sarà tenuto a prestare il servizio di fornitura comprensivo di ogni qualsiasi spesa di trasporto, imballaggio, magazzino e/o altro onere.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 51 del D. Lgs. 50/2016, la presente procedura è articolata in un unico lotto in quanto si è ritenuto opportuno, in considerazione di: caratteristiche territoriali (vicinanza geografica dei Comuni di Giba e Narcao) e caratteristiche funzionali (stessa composizione, ripartizione percentuale e scontistica applicata delle forniture richieste dalle medesime amministrazioni) non suddividere l’iniziativa in più lotti, al fine di consentire all’operatore economico aggiudicatario di conseguire economie di gestione nell’espletamento della fornitura.
L’appalto è pertanto riassunto nel seguente schema:
Oggetto dell’appalto | Importo | CIG | CPV | Prestazione P (principale) o S (secondaria) |
Fornitura ordinaria, continuativa, senza vincolo di esclusiva, di farmaci, parafarmaci e di tutti gli altri generi erogabili nel normale ciclo distributivo alle Farmacie Comunali di Giba e di Narcao | € 3.700.000,00 | 90195521C6 | 33680000 | P |
L’importo totale a base d’asta è di € 3.700.000,00 al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno eventualmente quantificati da ciascuna Amministrazione contraente in sede di adesione alla convenzione.
Si precisa che il valore della Convenzione è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Amministrazioni contraenti di Giba e di Narcao che utilizzeranno la Convenzione stessa nell’arco temporale di validità della stessa. Pertanto la predetta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante né per la Centrale di committenza né per le Amministrazioni contraenti.
Con l’aggiudicatario (di seguito anche solo “Fornitore”) verrà stipulata una Convenzione con la quale il fornitore medesimo si obbliga ad accettare gli Ordinativi di fornitura (i.e. contratti), emessi dalle singole Amministrazioni di Giba e di Narcao, per l’erogazione delle forniture oggetto della stessa.
Lo Schema di Convenzione (Allegato n. 4) disciplina le condizioni di esecuzione del servizio e ad esso si rimanda per i dettagli.
La gara ed i rapporti contrattuali dalla stessa derivanti sono regolati:
a) dalle norme contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare, nel Capitolato tecnico e in tutti gli atti in essi richiamati;
b) dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
c) dal codice civile e dalle altre leggi e regolamenti statali e regionali.
Le imprese che partecipano alla procedura esonerano espressamente la Centrale regionale ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema.
4 DURATA DELLA CONVENZIONE, OPZIONI E RINNOVI
La durata della Convenzione è di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa.
Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni contraenti possono emettere Ordinativi di fornitura, vale a dire, stipulare contratti con il Fornitore.
Gli Ordinativi di fornitura emessi dalle singole Amministrazioni contraenti avranno durata sino al 48° mese dalla loro emissione
La Centrale Regionale di committenza si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la Centrale medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nell’Accordo quadro medesimo.
La Centrale di Committenza, durante il periodo di efficacia della Convenzione stipulata, si riserva la possibilità di chiedere al Fornitore l’incremento dell’importo massimo spendibile fino alla concorrenza di un quinto, alle stesse condizioni, con le modalità di cui all’articolo 106, comma 12, del Codice, nell’ipotesi in cui nel periodo di efficacia della Convenzione tale importo sia esaurito.
La durata degli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Fermo restando quanto sopra, la stazione appaltante potrà, nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo.
Ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato comprensivo delle opzioni previste è pari a €4.440.000,00 al netto dell’Iva e/o di altre imposte e contributi di legge così determinato:
Importo a base di gara IVA esclusa | Opzione 1/5 contrattuale IVA esclusa (Art. 106 c. 12) | Valore Xxxxxxx Xxxxxxx, comprese opzioni (IVA esclusa) |
€ 3.700.000.00 | € 740.000,00 | € 4.440.000,00 |
5 DUVRI E ONERI DELLA SICUREZZA
Tenuto conto che la presente procedura di gara ha ad oggetto mere forniture, ai sensi del comma 3bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste l’obbligo di cui al comma 3 dell’art. 26 del Decreto sopracitato.
È comunque onere del fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso.
6 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile. Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti sulla base di univoci elementi che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ovvero coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.
Secondo quanto previsto dalla deliberazione AGCM del 18/9/2013, in caso di anomalie comportamentali, che possono essere indizio di fenomeno anticoncorrenziali, tra cui la partecipazione in RTI di imprese in grado di partecipare alla gara singolarmente, la Centrale regionale procederà a segnalare alle Autorità tali fenomeni.
La delibera è consultabile all’indirizzo:
xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxxx/Xxxxxxxx_x_Xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx.xxxx.
7 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
7.1 Requisiti generali
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.
Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, del Codice. In particolare si precisa che:
- tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 (di cui all’art. 80, comma 5, lett. a), rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, per condotte poste in essere nell’esercizio delle funzioni conferite dall’operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall’operatore economico è rimessa alla stazione appaltante;
- le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del Codice sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell’A.N.A.C., salve le modifiche apportate dal Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135. Si precisa che i concorrenti sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall’AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell’alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti.
La Stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.
Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self-cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
8 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
8.1 Requisiti di idoneità
Gli operatori economici concorrenti dovranno indicare:
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
b) Possesso di regolare autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso dei medicinali ai sensi dell’art 100 del D.Lgs. 219/2006.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito
Per la comprova dei requisiti la Centrale di Committenza acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
8.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria
Al fine della partecipazione alla presente procedura di gara è richiesto il possesso ne seguente requisito di capacità economica e finanziaria:
Fatturato specifico medio annuo nel settore oggetto della gara, riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore all’80% della base d’asta annuale e, pertanto, pari a 740.000,00 euro.
Il settore di attività è: prestazione di forniture di farmaci e parafarmaci e di tutti gli altri generi erogabili nel normale ciclo distributivo alle Farmacie
Tale requisito è richiesto per la seguente motivazione: assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare, attraverso la presente procedura di gara, operatori economici dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore annuo della Convenzione, tale da garantire la congruità della capacità dell’impresa fornitrice a far fronte all’impegno prescritto dalla Convenzione aggiudicata.
Qualora il fatturato sia stato realizzato in raggruppamenti temporanei di imprese, nonché consorzi di imprese e reti di imprese, ai fini della dimostrazione del requisito ciascun concorrente dovrà indicare la quota parte e il relativo importo (IVA esclusa) – (da dichiarare nel DGUE);
La comprova del requisito richiesto per la realizzazione del fatturato è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte I, del Codice, mediante presentazione di:
- (per le società di capitali) mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, corredati della nota integrativa, in formato pdf;
- (per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone) mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA che consentano di evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, corredati della nota integrativa, in formato pdf;
ovvero
dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l’attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del concorrente;
Da detta documentazione dovrà risultare in modo chiaro l’oggetto delle attività e gli importi fatturati.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Centrale di Committenza.
8.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale
Per la partecipazione alla presente procedura di gara non è richiesto il possesso di requisiti di capacità tecnica e professionale.
9 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE, CONSORZI ORDINARI AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 8.1 lett. a) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al possesso di regolare autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso dei medicinali di cui al punto 8.1 lett. b) deve essere posseduto da:
✓ ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
✓ ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito di capacità economica di cui al paragrafo 8.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso e la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria in senso relativo.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
Le imprese concorrenti che intendano presentare un’offerta per la presente gara in RTI o con l’impegno di costituire un RTI, ovvero in Consorzi o in Rete di Imprese, fermo restando i requisiti richiesti, dovranno osservare le seguenti condizioni:
• la registrazione e l’abilitazione al sistema avviene da parte della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell’impresa mandataria;
• con riferimento al contenuto della Busta di qualifica (Documentazione amministrativa), le dichiarazioni sostitutive di cui al paragrafo 15.1, devono essere prodotte e firmate digitalmente secondo le modalità di cui ai successivi paragrafi 16, 17 e 18.
10 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 8.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito relativo al possesso di regolare autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso dei medicinali di cui al punto 8.1 lett. b) deve essere posseduto direttamente dal consorzio medesimo.
I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 8.2, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
• per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), direttamente dal consorzio medesimo;
• per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può far ricorso, oltre ai propri requisiti, anche a quelli delle proprie consorziate quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché dell’organico medio annuo sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese
11 AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico finananziaria e carattere tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto e degli Ordinativi di fornitura
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo
contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
L’impresa concorrente che intende ricorrere a tale istituto dovrà compilare la Parte II, lett. C “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (Avvalimento)” del DGUE. In particolare dovrà barrare la casella “SI” e dovrà indicare la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.
Ciascuna impresa ausiliaria dovrà altresì compilare e firmare un DGUE distinto con le informazioni richieste nelle sezioni A e B della parte II, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
L’impresa concorrente dovrà inoltre allegare a sistema la seguente documentazione:
1. una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente la concorrente;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
3. copia del contratto corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e dell’impresa ausiliaria con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’Appalto.
In luogo del legale rappresentante le dichiarazioni di cui ai precedenti punti possono essere rese da soggetto munito dei poteri di firma, comprovati da copia autentica dell’atto di conferimento dei poteri medesimi. La stazione appaltante trasmetterà all’ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento.
Si specifica che l’Amministrazione, ai sensi del comma 9 dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016, esegue in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.
L’assenza della dichiarazione di avvalimento o la mancata osservanza dei limiti, formalità e condizioni di cui al citato art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, comportano l’impossibilità di usufruire dell’avvalimento.
12 SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare con specificazione dell’incidenza percentuale sull’importo complessivo del contratto. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Tali informazioni dovranno essere indicate nella parte II lettera D del DGUE.
Il concorrente, dopo la stipula della Convenzione potrà subappaltare le prestazioni unicamente a soggetti in possesso di requisiti di idoneità, ovvero iscrizione al registro delle imprese per attività coerenti ai servizi oggetto di subappalto.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
L’aggiudicatario è responsabile in via esclusiva nei confronti della Centrale di Committenza e delle Amministrazioni contraenti ed è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Le richieste di autorizzazioni al subappalto, corredate dalla documentazione prescritta dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, dovranno essere inoltrate alla Centrale e da quest’ultima saranno rilasciate le autorizzazioni.
13 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, pubblicata sulla GURI n. 37 del 13/02/2021, nonché sul sito dell’ANAC e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
Il contributo dovuto è pari a 140 euro.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
14 GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1. Una garanzia provvisoria come definita dall’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016 di importo pari all’2% dell’importo posto a base d’asta e precisamente pari a € 74.000,00
A tale importo potranno essere applicate le riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del Codice come di seguito specificate.
La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - VIALE TRENTO, 69 – 09123 – CAGLIARI – Codice fiscale: 80002870923.
2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione della Convenzione, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (euro 2.000), le modalità di presentazione della cauzione possono essere:
• tramite il Sistema pagoPA ai sensi dell’articolo 65, comma 2, del D.Lgs n. 217 del 13 dicembre 2017, con le seguenti modalità:
link: xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx (NON E’ NECESSARIA L’AUTENTICAZIONE);
selezionare ente : Regione Autonoma della Sardegna
selezionare tipologia di pagamento : Entrate e recuperi vari ed eventuali (Regione Autonoma della Sardegna)
compilare correttamente tutti i campi della videata (N.B. : indicare partita iva e ragione sociale)
indicare nel campo causale: EC613.013 - 00.01.09.06 – garanzia provvisoria – CIG 90195521C6
ovvero
• tramite versamento in contanti o assegni circolari agli sportelli del Tesorerie regionale, attualmente presso tutte le filiali del Banco di Sardegna
• tramite bonifico bancario:
INTESTATARIO: REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
IBAN: XX00X0000000000000000000000
SWIFT: obbligatoria solo per i soggetti esteri
• Dentro AREA SEPA XXXXXX00
• Fuori AREA SEPA XXXXXX00
Causale: EC613.013 - 00.01.09.06 – garanzia provvisoria
Dovrà, inoltre, essere presentata a sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso.
Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto sopra menzionata, ove il concorrente risultasse aggiudicatario;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19/01/2018 n° 31;
4. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5. prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
6. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, a pena di esclusione, ove rilasciata dal medesimo garante;
7. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della Centrale di Committenza per ulteriori 240 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del X.Xxx. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (realizzati attraverso la digitalizzazione mediante sistemi OCR o semplice digitazione del testo), sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata da parte dell’operatore economico (Linee guida sulla conservazione dei documenti informatici richiamate al comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82);
- copia per immagine su supporto informatico di documento analogico (realizzata mediante scansione di documento cartaceo in TIFF o JPG) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).
L’operatore economico dovrà inserire a sistema, unitamente alla cauzione provvisoria e alla dichiarazione di impegno, anche una autodichiarazione sottoscritta digitalmente, resa ai sensi degli artt.46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore della cauzione dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante, oppure, in alternativa, un’autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritta con firma digitale ai sensi del su richiamato Decreto.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice come di seguito indicato.
L’importo della cauzione provvisoria e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% per le imprese alle quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. (Parametro R1).
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% (venti per cento) per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. (Parametro R2)
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% (cinquanta per cento) del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. (Parametro R3)
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. (Parametro R4)
Per fruire delle riduzioni suindicate, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta allegando le relative certificazioni e documentazioni.
L’importo della cauzione è individuato con la seguente modalità: ogni riduzione prevista dalla norma sopra citata si applica al valore della garanzia, che deriva dall’applicazione della riduzione precedente, in ragione della formula seguente:
C = Cb x (1-R1) x (1-R2) x (1-R3) x (1-R4)
Dove:
C = cauzione
Cb = cauzione base
R1, R2, R3 e R4 = Parametri di sconto, come sopra indicati.
Si precisa che, in caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente valore di R1, R2, … nella formula sopra riportata sarà posto pari a 0.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% (trenta per cento), non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
In caso di partecipazione di soggetti associati la cauzione e il relativo impegno dovranno essere presentate:
• in caso di RTI costituito dall’impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
• in caso di RTI costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio;
• in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo.
Il fideiussore dovrà richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese, identificandole singolarmente e contestualmente garantendo ogni obbligo derivante dalla partecipazione alla gara delle stesse.
La/e certificazione/i per la riduzione della garanzia provvisoria dovranno essere presentate, in caso di
R.T.I. costituito o costituendo, da ogni componente dello stesso e da ogni consorziato in caso di Consorzio di cui alla lettera b) e c) del richiamato art. 45, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 nelle modalità previste nei successivi paragrafi.
15 TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 82/2005.
L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 31/01/2022 pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.
L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere composta dai seguenti documenti:
• Documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 15.1;
• Offerta economica, di cui al successivo paragrafo 20.
Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente deve:
1. accedere al Portale. xxx.xxxxxxxxxxx.xx;
2. inserire le chiavi di accesso (username e password) per accedere all’area riservata;
3. accedere all’area “Gare in Busta chiusa (RDO)”;
4. accedere alla sezione “Gare in Busta chiusa (RdO) per tutti”;
5. cliccare sull’evento di interesse;
6. cliccare “Elenco RdO in busta digitale”, per esprimere l’interesse all’inserimento della documentazione amministrativa e confermare cliccando su “OK”;
7. cliccare sull’evento corrispondente al lotto per cui si intende presentare un’offerta;
8. cliccare “Elenco RdO in busta digitale”, per esprimere l’interesse all’inserimento dell’offerta per il lotto selezionato e confermare cliccando su “OK”.
Per una più completa descrizione delle modalità di registrazione al sistema e inserimento delle offerte si rimanda all’Allegato 7 – “Istruzioni di gara”.
Le offerte devono essere redatte in lingua italiana.
Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 100 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica.
Tutti i file relativi all’offerta tecnica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 100 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Tecnica.
Tutti i file relativi all’offerta economica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 100 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Economica.
La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar) fatta eccezione per le schede tecniche.
L’impresa concorrente ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale nella sezione riservata alla presentazione di documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora
di inizio e la data e ora di chiusura della procedura, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.
Ai sensi di quanto stabilito all’articolo 32, comma 4, D.Lgs. 50/2016, ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative.
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell’offerta sulla piattaforma SardegnaCAT e di non procedere alla collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.
15.1 Documentazione Amministrativa - ”Busta di Qualifica”
Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” della RdO dovranno essere allegati i sotto elencati documenti:
a) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante conforme al modello Allegato 2A (si rimanda al par. 16 per la descrizione);
b) documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea, che costituisce un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, firmata digitalmente dal legale rappresentante (si rimanda al par. 17 per la descrizione).
c) allegato 5 “Patto di integrità”, sottoscritto digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. In caso di RTI/consorzio già costituito, dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa mandataria; in caso di RTI/consorzio costituendo, dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascun’impresa. In caso di Consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) dovrà essere firmato dal legale rappresentante de Consorzio. Per le reti di impresa ai fini della sottoscrizione valgono le regole dei raggruppamenti. Si specifica che dovrà essere sottoscritto digitalmente il file “Patto d’integrità” in formato p7m, già firmata del RUP della procedura di gara. Tale documento (costituito da un unico file sottoscritto da tutti i soggetti suindicati), dovrà essere inserito a sistema nella Busta di qualifica nella Sezione dedicata all’impresa mandataria /impresa singola;
d) allegato 6 “Condizioni generali di registrazione” compilato e firmato digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. In caso di RTI le condizioni generali di registrazione dovranno essere presentate solo dall’impresa mandataria;
e) cauzione provvisoria e dichiarazione di impegno ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 di importo pari al 2% dell’importo massimo complessivo posto a base d’asta (si rimanda al paragrafo 14 per la descrizione);
f) eventuali certificazioni per la riduzione della cauzione provvisoria;
g) (eventuale) procura: l’impresa concorrente deve produrre la procura firmata digitalmente ovvero allegare a sistema la scansione firmata digitalmente della procura attestante i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile. La stazione appaltante si riserva di richiedere all’impresa, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all’originale della procura;
h) (in caso di avvalimento) la documentazione richiesta dal paragrafo 11 del presente disciplinare;
i) in caso di concorrenti che abbiano dichiarato la sussistenza di una situazione di controllo ex art. 2359 codice civile, idonea documentazione atta a dimostrare che debba essere esclusa l’unicità del centro decisionale;
j) pagamento del contributo all’ANAC di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice identificativo di gara (si rimanda al paragrafo 13 per la descrizione);
k) allegare copia scansionata del Mod. F23 che attesti l’avvenuto versamento dell’imposta di Bollo, inerente la domanda di partecipazione, pari a € 16,00. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato dalla sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti. In riferimento alla compilazione occorre precisare che:
- Sez. Dati Anagrafici, al punto 4, deve essere inserita la ragione sociale di chi effettua il versamento, ovvero dalla sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti;
- Sez. Dati Anagrafici, al punto 5, devono essere riportati i seguenti: Ragione sociale: Regione Autonoma della Sardegna,
Comune: Cagliari, viale Trento 69 Provincia: CA
Codice fiscale: 80002870923
- Sez. Dati del versamento, al punto 6 “Ufficio/Ente”, deve essere riportato il codice TWD
- Sez. Dati del versamento, al punto 10 “Estremi dell’atto o del documento” deve essere riportato l’anno di riferimento della gara 2021 e nella parte riferita al numero deve esser inserito il CIG relativo alla gara a cui il concorrente partecipa
- Sez. Dati del versamento, al punto 11 “Codice tributo” deve essere riportato il num. 456T
- Sez. Dati del versamento, al punto 12 “Descrizione” deve essere riportato la dicitura Imposta di bollo
- Sez. Dati del versamento, al punto 13 “Importo” deve essere indicato il valore in cifre e in lettere di € 16,00 (euro sedici/00)
Inoltre, in caso di soggetti associati:
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, in termini di prestazione e in termini percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, in termini di prestazione e in termini percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, in termini di prestazione e in termini percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, in termini di prestazione e in termini percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, in termini di prestazione e in termini percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo
comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, in termini di prestazione e in termini percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio, in termini di prestazione e in termini percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Inoltre, ai sensi dell’art. 80, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la Centrale regionale di Committenza ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in
considerazione della rilevanza e della gravità dei fatti oggetto della falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’Offerta Economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.
16 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (ALLEGATO 2A)
La domanda di partecipazione, sottoscritta digitalmente, utilizzando preferibilmente il modello di cui all’allegato 2A contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
L’allegato 2A - domanda di partecipazione deve essere presentata:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dalle consorziate individuate quali esecutrici del servizio;
La domanda è sottoscritta digitalmente:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente, eventualmente, allega copia conforme all’originale della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, dovrà essere resa la dichiarazione sostitutiva del procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
17 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
Al fine della partecipazione alla procedura di gara, il concorrente compila il DGUE (Allegato 2B) secondo quanto di seguito indicato e lo sottoscrive digitalmente.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1. DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5. PASSOE dell’ausiliaria.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo “Requisiti generali” del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE dichiara altresì, nell’Allegato 2A “Domanda di partecipazione” il possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 1 lett. b-bis, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando la sezione
«α» e compilando quanto segue:
a) la sezione A “Idoneità” punto 1 per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui al par. 8.1;
b) la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria di cui al par. 8.2;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica- professionale di cui al paragrafo 8.3 lett. b). Il possesso del requisito potrà essere dichiarato nel punto 13 di tale sezione del DGUE (dichiarazione integrativa da rendere anche nel Allegato 2A);
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica- professionale di cui al paragrafo 8.3. lett. a) .
N.B. L'operatore economico non può dichiarare di possedere tutti i requisiti richiesti barrando la sezione α della Parte IV del DGUE “Criteri di selezione” ma deve compilare tutte le sezioni richieste sopra dettagliate.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
18 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
18.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni utilizzando preferibilmente il modello di cui all’allegato 2A, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:
1. fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 lett. b-bis, comma 4 (ivi incluse le violazioni non definitivamente accertate, ex art. 1, lett. n) del D.L. n. 32/2019 e del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020), comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione della Convenzione nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. indicano i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste per la Domanda di partecipazione.
19 SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle
afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
20 OFFERTA ECONOMICA – “BUSTA ECONOMICA”
Secondo le modalità indicate nell’Allegato 7 “Istruzioni di gara”, le imprese concorrenti devono:
1. indicare nella sezione “Offerta economica”, nel campo “Prezzo complessivo offerto per le prestazioni oggetto di gara”, l’operatore economico dovrà inserire il valore totale offerto, calcolato mediante utilizzo dell’Allegato 3 – Schema di Offerta economica e risultante dalla sommatoria dei valori dell’offerta per tutte le tipologie di prodotti espresse con un numero di decimali non superiore a 2 (che dovrà corrispondere all’importo complessivo offerto nel medesimo ’Allegato 3 di cui al punto 20.1);
2. produrre e allegare a sistema nella sezione “Documentazione economica” della Busta Economica l’Allegato 3 – Schema di offerta economica, debitamente compilato e firmato digitalmente.
20.1 Schema di offerta economica (conformemente all’Allegato 3)
Le imprese concorrenti, secondo le modalità indicate nell’Allegato 7 - Istruzioni di gara devono produrre e allegare nella sezione “Documentazione economica” della Busta Economica della RdO lo schema di offerta economica, da redigersi secondo l’allegato “Schema di offerta economica – Allegato
3. In tale Schema, l’operatore economico concorrente dovrà inserire nelle colonne “Percentuale di sconto offerta (in cifre)” e “Percentuale di sconto offerta (in lettere)” le percentuali di sconto offerte, superiori alla percentuale minima indicata per ciascuna delle seguenti tipologie di prodotti richiesti:
A) specialità medicinali classe A B) specialità medicinali classe C
C) farmaci equivalenti/generici classe A D) farmaci equivalenti/generici classe C
E) specialità medicinali veterinarie F) specialità medicinali omeopatiche
G) farmaci SOP/OTC H) prodotti cosmetici
I) articoli ortopedici e sanitari J) tutti gli altri parafarmaci*
K) galenici
* Per “parafarmaco” si intende tutto ciò che non rientra nelle categorie espresse in tabella.
Di seguito si riportano le percentuali di sconto minime previste per ciascuna categoria di prodotti e l’incidenza percentuale di ciascuna di essa sul totale della fornitura:
Cat. | Tipologia | Compos. % fornitura | % minima di sconto | Importo presunto della fornitura |
A. | Specialità su ricetta fascia A | 40 | 31,50% | € 1.480.000,00 |
B. | Specialità su ricetta fascia C | 18 | 32,50% | € 666.000,00 |
C. | Generici/equivalenti fascia A | 7 | 38,30% | € 259.000,00 |
D. | Generici/equivalenti fascia C | 2 | 80,00% | € 74.000,00 |
E. | Specialità veterinarie | 2 | 33,00% | € 74.000,00 |
F. | Specialità omeopatica | 1 | 35,00% | € 37.000,00 |
G. | OTC/SOP | 10 | 35,00% | € 370.000,00 |
H. | Cosmetici | 4 | 34,00% | € 148.000,00 |
I. | Articoli ortopedici e sanitari | 2 | 34,00% | € 74.000,00 |
J. | Tutti gli altri parafarmaci | 13 | 34,00% | € 481.000,00 |
K | Galenici | 1 | 50,00% | € 37.000,00 |
Totale | 100 | € 3.700.000,00 |
Si precisa che non saranno ammesse offerte che presentino ribassi inferiori a quelli minimi indicati nella soprastante tabella.
L’offerta economica deve altresì contenere l’impegno a tenere ferma l’offerta per un periodo non inferiore a 180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa.
Si precisa, inoltre, che lo schema di offerta, Allegato 3, compilato, dovrà essere allegato a sistema in formato excel (si invita a non modificare il formato) e dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnarla. In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore i cui poteri non siano riportati nel certificato camerale, dovrà essere prodotta la procura che andrà allegata nella busta di qualifica contenente la documentazione amministrativa.
L’offerta non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal Capitolato tecnico e dal Disciplinare. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o condizionate.
21 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice. L’aggiudicazione, pertanto, avverrà in favore del concorrente che avrà proposto il miglior prezzo complessivo per l’intera fornitura, desunto dalla sommatoria dei prezzi delle singole categorie di farmaci a seguito dell’applicazione dei rispettivi ribassi offerti, come meglio indicato nello schema di cui all’Allegato 3.
Si precisa che le percentuali di incidenza di cui alla tabella indicata nel precedente paragrafo 20.1, essendo rilevanti ai soli fini dell’aggiudicazione della gara, non sono vincolanti per le Amministrazioni contraenti. Pertanto, se nello svolgimento dell’appalto le stesse si rivelassero non rispondenti a realtà, il fornitore nulla potrà pretendere quale riconoscimento economico a suo favore pur restando lo stesso comunque obbligato a fornire tutto quanto ordinato dalle medesime Amministrazioni.
L’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dalla Centrale regionale.
In caso di offerte anormalmente basse, troverà applicazione quanto stabilito all’art. 97, Codice. Saranno altresì esclusi i concorrenti che presentino:
• offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate negli atti della procedura;
• offerte che siano sottoposte a condizione;
• offerte incomplete e/o parziali;
• offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura;
• offerte di prodotti/servizi che non possiedano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico e relativi allegati;
• offerte in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
• offerte che siano giudicate anormalmente basse.
Si considerano inammissibili e pertanto verranno escluse dalla gara le offerte delle concorrenti che non hanno i requisiti di qualificazione necessaria;
22 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
22.1 Apertura della BUSTA DI QUALIFICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 01.02.2022 alle ore 10:30.
A tale seduta potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
In ottemperanza alle misure di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e in ossequio alla delibera ANAC n. 312 del 09.04.2020, la Centrale regionale di Committenza effettuerà le sedute pubbliche in video conferenza.
Alle sedute pubbliche potrà partecipare ogni ditta concorrente collegandosi da remoto, tramite la propria infrastruttura informatica, al sistema di videoconferenza dedicato della Regione attraverso la piattaforma CISCO WEBEX Meetings.
Per essere invitate al collegamento in videoconferenza, le ditte concorrenti dovranno inviare tramite la messaggistica del portale SardegnaCAT il riferimento della persona individuata a presiedere alla seduta.
Tramite lo stesso portale verrà trasmesso l’invito e le relative modalità di partecipazione. Tale richiesta dovrà pervenire dopo le ore 13.00 ed entro le ore 18:00 del 31.01.2022.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite la funzionalità “messaggistica” del portale SardegnaCAT almeno 3 giorni prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite le stesse modalità di cui sopra
La stazione appaltante procederà, nella prima seduta pubblica, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76, del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.
22.2 Apertura della BUSTA ECONOMICA
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, in seduta pubblica virtuale, si procederà allo sblocco delle offerte economiche e alla formulazione della graduatoria finale e ad effettuare la verifica della presenza di offerte anormalmente basse secondo quanto previsto all’art. 97, comma 2 e comma 2-bis, del Codice, procedendo nella medesima seduta al sorteggio tra i metodi di cui ai medesimi commi 2 e 2-bis.
Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
In caso di sospetta anomalia, si procederà in base a quanto previsto al successivo paragrafo 22.3.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, la Centrale procederà a richiedere agli offerenti a pari merito offerta migliorativa. In ipotesi di inutile
espletamento della trattativa migliorativa, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica virtuale.
All’esito delle operazioni di cui sopra, il RUP, in seduta pubblica virtuale, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 23.
22.3 Verifica dell’anomalia delle offerte
Successivamente alle attività di cui ai precedenti paragrafi di verifica della documentazione economica ed amministrativa e disposte le eventuali esclusioni, il RUP procederà ad effettuare la verifica delle offerte risultate anormalmente basse secondo quanto previsto dall’art. 97, comma 2, 2-bis e 2-ter, del Codice, utilizzando il metodo di calcolo in essi riportato.
Resta fermo che, ai sensi dell’art. 97, comma 3-bis, il suddetto calcolo sarà effettuato solo nel caso in cui il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a 5.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, commi 2, 2-bis, 2-ter, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante, avvalendosi del RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con l’eventuale supporto della Commissione di esperti, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
La stazione appaltante esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo.
23 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DELLA CONVENZIONE QUADRO
All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo alla stazione appaltante tutti gli atti e documenti della procedura ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della Convenzione, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare la Convenzione/i.
Ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la Convenzione/i di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui la gara non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, essa verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
L'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Bando. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione
appaltante e opera di diritto. Il termine di cui al presente comma è comunque da intendersi come non perentorio.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs n 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.
La stipulazione della Convenzione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.
Fino al 30 giugno 2023 (termine prorogato con D.L. 77/2021), per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3 dell’articolo 3 del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, il cui termine di applicazione è stato prorogato al quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c) , del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula della Convenzione; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
La Convenzione, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulata prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Entro 20 giorni dalla richiesta della Centrale di Committenza successiva all’efficacia dell’aggiudicazione, l’aggiudicatario deve presentare la seguente documentazione:
- la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
L’aggiudicatario, inoltre, dovrà dimostrare di possedere una polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), e con validità non inferiore alla durata dell’appalto. In tal caso, dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche la fornitura svolta per conto delle Amministrazioni contraenti, con il medesimo massimale e con validità non inferiore alla durata dell’appalto.
Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
In caso di aggiudicazione ad un RTI, dovrà essere presentata la seguente documentazione:
• Garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del codice e polizza assicurativa R.C., presentata dall’impresa mandataria a seguito di costituzione del Raggruppamento e intestata a tutte le società componenti il raggruppamento medesimo;
• copia autentica dell’atto costitutivo del RTI, con mandato speciale irrevocabile di rappresentanza all’Impresa capogruppo;
• dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, dell’Impresa mandataria che attesti in coerenza con l’offerta presentata, anche in termini percentuali e per tipologia di attività, le prestazioni che verranno fornite dalle singole Imprese raggruppate.
Le disposizioni che precedono relative ai RTI o consorzi ordinari costituiti/non costituiti trovano applicazione anche nel caso di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art.
Le Convenzioni saranno stipulate in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016.
La Convenzione è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017
n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari complessivamente a € 12.000,00. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione della Convenzione.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
24 MESSAGGISTICA
È facoltà della stazione appaltante inviare comunicazioni ad una o più imprese concorrenti partecipanti alla procedura ed è facoltà degli stessi inviare comunicazioni alla stazione appaltante tramite le funzionalità della piattaforma (Messaggistica), accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara.
Detta funzione è attiva durante il periodo di svolgimento della procedura.
La presenza di un Messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata via e-mail al concorrente stesso. Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione “Messaggi”. È onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti.
La funzione “Messaggi” sarà utilizzata dalla stazione appaltante per tutte le comunicazioni e le richieste in corso di gara.
25 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cagliari, rimanendo espressamente
esclusa la compromissione in arbitri.
26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (nel seguito anche “Regolamento UE”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.
Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Stazione appaltante e dall’Amministrazione delegante in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy (aggiornato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018,
n. 101) e dal Regolamento UE.
Nell’ambito dell’esecuzione del contratto, l’aggiudicatario assumerà il ruolo di Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE.
Si rimanda a quanto stabilito nell’allegato 9 “Informativa privacy”.
XXXXXXX XXXXXXXXX 22.12.2021
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