Azienda Sanitaria Locale di Taranto
Azienda Sanitaria Locale di Taranto
Approvato con deliberazione n. 561 del 30.3.2016
SOMMARIO
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI 3
Art. 1 Campo di applicazione 3
Art. 2 Norme generali 3
Art. 3 Gestione e controllo del procedimento 3
Titolo II DONAZIONI 4
Art. 4 Tipologie di donazione 4
Art. 5 Donazioni di apparecchiature medicali e beni non medicali 5
Art. 6 Pareri 6
Art. 7 Donazioni di denaro e di beni di modico valore 7
Titolo III COMODATO 7
Art. 8 Condizioni del comodato 7
Art. 9 Procedura di accettazione 8
Art. 10 Contratto di comodato ed adempimenti successivi 9
Titolo IV BENI IN PROVA/VISIONE 9
Art. 11 Condizioni 9
Art. 12 Procedura d’accettazione 10
Titolo V DISPOSIZIONI FINALI 11
Art. 13 Monitoraggio 11
Art. 14 Disposizioni finali 11
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Campo di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento d’accettazione di donazioni di beni mobili e di somme di denaro, l’acquisizione di beni mobili concessi in comodato d’uso gratuito, nonché l’acquisizione di beni in prova/visione e gli adempimenti conseguenti al fine di fornire linee aziendali omogenee e trasparenti in materia.
Art. 2 Norme generali
1. Per le donazioni si richiamano le norme di cui agli artt. 769 e ss. del Codice Civile.
2. Per l’acquisizione dei beni in comodato d’uso gratuito si richiama la disciplina dettata dagli artt. 1803 e ss. Codice Civile.
Art. 3 Gestione e controllo del procedimento
1. L’Azienda può accettare donazioni, comodati, beni in prova/visione a seguito di una valutazione multidisciplinare che tenga conto delle necessità, della congruità dell’oggetto, degli effetti dei sopra citati atti in termini economici ed organizzativi.
2. La gestione ed il controllo del procedimento d’accettazione di donazioni di beni mobili e di somme di denaro, nonché l’acquisizione di beni concessi in comodato d’uso gratuito, sono di competenza delle Strutture destinatarie dei beni, come anche il procedimento d’acquisizione dei beni in prova/visione. Alle predette Strutture spetta in particolare:
- la preparazione degli atti istruttori, quali la ricezione delle proposte e la raccolta dei pareri;
- la predisposizione degli atti necessari all’espletamento del procedimento di cui trattasi.
3. Sono di seguito individuati gli adempimenti propri delle Strutture competenti per materia che intervengono nel procedimento:
Struttura | Comodato | Donazione | Prova/Visione |
Area Gestione Tecnica Ingegneria Clinica | Parere preventivo | □ Parere preventivo □ Verifica di accettazione e presa in carico per manutenzione e verifiche (Apparecchiature Biomedicali); | Parere preventivo |
Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi Aziendali | Parere preventivo | □ Parere preventivo □ Presa in carico per manutenzione (Apparecchiature Informatiche e software); | Parere preventivo |
Area Gestione del Personale | □ Parere preventivo (per somme finalizzate all’assunzione di |
risorse umane) | |||
Struttura alla quale il bene è destinato | Presa in carico per utilizzo | □ Presa in carico per utilizzo o gestione della somma di denaro attraverso una puntuale rendicontazione da inviare a fine anno all’A.G.R.E.F. per la riconciliazione degli importi; □ Presa in carico per utilizzo (Attrezzature non biomediche e non informatiche) | Presa in carico per utilizzo |
Direzione Sanitaria Ospedaliera o Distrettuale | Parere preventivo | Parere preventivo | Parere preventivo |
Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale | Profili di sicurezza ai sensi della DLGS.81/08 e s.i.m. | Profili di sicurezza ai sensi della DLGS.81/08 e s.i.m. | Profili di sicurezza ai sensi della DLGS.81/08 e s.i.m. |
Area Gestione del Patrimonio | - Inventariazione del bene; - Gestione registro di carico/scarico | Inventariazione del bene | - Inventariazione del bene; - Gestione registro di carico/scarico |
Area Servizio Farmaceutico | Parere preventivo | Parere preventivo |
Titolo II DONAZIONI
Art. 4 Tipologie di donazione
1. Le tipologie di donazione disciplinate dal presente regolamento riguardano:
a. apparecchiature medicali
b. beni non medicali
c. erogazione di denaro
d. beni di modico valore
e. lasciti testamentari di opere d’arte, xxxxxx, xxxxxxxx e di beni di modico valore
2. Il procedimento d’accettazione delle donazioni dovrà concludersi entro 60 giorni per le donazione di beni ed entro 20 giorni per le donazioni di denaro.
3. Sono consentite donazioni di beni o somme di denaro destinate all’acquisto di determinate attrezzature soltanto se esiste un mercato concorrenziale per l’acquisto dei materiali di
consumo e dei servizi di assistenza e qualora i beni rientrino negli atti di programmazione aziendale.
Art. 5 Donazioni di apparecchiature medicali e beni non medicali
1. La proposta di donazione dovrà pervenire al Direttore Generale della ASL TA, anche per il tramite della Struttura destinataria e con essa la società, l’ente, l’associazione e/o il privato cittadino manifestano la disponibilità a donare un bene.
2. La proposta deve indicare l’oggetto della donazione, nonché eventualmente la Struttura destinataria del bene ed il valore del bene stesso. Qualora la donazione sia vincolata ad una determinata finalità, essa deve essere espressamente indicata nella proposta di donazione.
3. Inoltre dovrà essere dichiarato, laddove l’oggetto della donazione sia un’apparecchiatura medicale quanto segue:
- se la donazione determina la fornitura di materiale di consumo (dispositivi medici, diagnostici, reagenti o farmaci) di produzione esclusiva;
- se la donazione richieda l’acquisto di particolari ulteriori apparecchiature per il funzionamento;
- il valore commerciale o stimato del bene ai fini dell’inventariazione dello stesso;
- tipo di bene, modello, marca e matricola;
- tutte le caratteristiche tecniche del bene;
- la rispondenza alle vigenti norme di sicurezza;
- la disponibilità del donante a fornire all’Azienda tutte le parti di ricambio per almeno dieci anni successivi all’istallazione;
- se la donazione è di modico valore in relazione al valore del patrimonio del donatore;
- l’impegno a consegnare insieme al bene tutti i manuali operativi in lingua italiana necessari per l’uso ed i manuali di service, completi di schemi elettrici e/o meccanici, necessari per l’esecuzione della manutenzione correttiva e preventiva;
- l’impegno a far eseguire dal donante regolare collaudo alla presenza del personale della S.S.D. Ingegneria Clinica che provvederà ad effettuare le opportune verifiche in relazione alla presenza delle certificazioni, manualistica e quanto altro previsto come per legge e di verifica di sicurezza elettrica secondo le norme CEI di riferimento. Al collaudo dovranno inoltre essere presenti anche le eventuali altre Strutture preposte in relazione al bene donato.
4. Se l’oggetto della donazione è un bene non medicale dovranno essere rese le seguenti dichiarazioni:
- che la donazione del bene non comporta alcun obbligo consequenziale da parte dell’Azienda nei confronti del donatore;
- che l’eventuale materiale di consumo necessario al funzionamento del bene è comunemente reperibile sul mercato a livello concorrenziale, cioè non è prodotto in esclusiva da un singolo fornitore anche se diverso dal fornitore del bene;
- che la donazione del bene è di modico valore rispetto al patrimonio del donatore (c.c. art. 783, titolo V, capo III);
- se l’accettazione della donazione richieda l’acquisto, per il proprio funzionamento, di ulteriori apparecchiature;
- Insieme al bene dovranno essere consegnati tutti i manuali operativi necessari per l’uso ed i manuali di service, completi di schemi elettrici e/o meccanici, necessari per l’esecuzione della manutenzione correttiva e preventiva. Dovrà essere allega la
dichiarazione di rispondenza del bene, sottoscritta dal Produttore, alle norme di sicurezza ed alle leggi vigenti in materia.
5. La proposta di donazione del Donante è protocollata ed assegnata alla Direzione Amministrativa della Struttura destinataria, la quale è responsabile dell’istruttoria, ed in particolare provvede a:
- verificare la completezza della proposta di donazione;
- acquisire, tutti i pareri di cui all’art. 6;
- trasmettere la pratica completa a norma del presente Regolamento all’Area Gestione del Patrimonio.
6. L’Area Gestione del Patrimonio – U.O. Inventario, ricevuta la pratica, redige la proposta di Deliberazione ed indica le altre Strutture coinvolte nel procedimento alle quali sarà destinata copia del provvedimento per le rispettive competenze.
7. Per i beni rivenienti da lasciti testamentari di cui alla lett. e) dell'articolo 4, questi saranno acquisiti, sulla base dell’atto testamentario, con atto deliberativo proposto dall'Area Gestione del Patrimonio ed inventariati a cura della stessa Area.
8. L’URP redige la lettera di accettazione a firma del Direttore Generale con i doverosi ringraziamenti e ne cura la trasmissione al donatore.
Art. 6 Pareri
1. I pareri previsti dal presente articolo devono essere trasmessi alla Struttura competente per l’istruttoria entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. I pareri sono resi per iscritto e sono relativi a:
- Parere del Responsabile del Dipartimento interessato, circa la rispondenza del bene alle necessità del Dipartimento, specificando la metodica diagnostica o terapeutica ottenibile con l’utilizzo di tale bene, la congruità della stessa alle necessità del Dipartimento e le eventuali necessità in termini di risorse umane aggiuntive per il funzionamento del bene. Il responsabile del Dipartimento interessato dovrà inoltre indicare la Struttura destinataria del bene.
- Parere dell’Area Gestione Tecnica per competenza:
- Della S.S.D. Ingegneria Clinica, per Apparecchiature Biomedicali, sulla regolarità e compatibilità tecnica del bene.
- ufficio Manutenzioni, per Apparecchiature non Biomediche e non Informatiche, sulla regolarità e compatibilità tecnica del bene.
- Parere dell’U.O.C. Direzione Sanitaria Ospedaliera, per i comodati, sulla congruità con gli indirizzi aziendali.
- Parere dell’Area Servizio Farmaceutico, sulla congruità e correttezza riguardo al materiale di consumo di propria competenza.
- Parere della Direzione Sanitaria Aziendale in ordine all’accettazione della donazione, in particolare se il bene rientra negli atti di programmazione aziendale e, nel caso si tratti di un bene di particolare rilevanza tecnologica o economica che implica il potenziamento dell’attività aziendale, se la sua accettazione è coerente con gli atti di programmazione regionale. La Direzione Sanitaria, valuta la sussistenza o meno d’ipotesi di conflitto d’interessi per l’Azienda avvalendosi anche del supporto delle Strutture ritenute utili a tal fine. Il parere della Direzione Sanitaria può essere reso anche in sede di adozione dell’atto deliberativo di accettazione.
- Parere della S.S.D. Sistemi Informativi Aziendali, per Apparecchiature Informatiche e/o Software, circa la conformità dell’apparecchiatura al progetto di informatizzazione aziendale.
2. La mancata formulazione del richiesto parere entro il termine di cui al punto 1. del presente articolo, si intende quale “nulla osta” all’acquisizione del bene.
3. I beni donati, qualora trattasi di beni inventariabili, saranno inventariati dall’Azienda nell’ apposito registro.
Art. 7 Donazioni di denaro e di beni di modico valore
1. Le proposte di donazione di cui al presente articolo dovranno pervenire al Direttore Generale e con esse la società, l’ente, associazione e/o il privato cittadino manifestano la disponibilità a donare una determinata somma di denaro o beni di modico valore.
2. Nell’ipotesi di donazione di denaro di rilevante entità, vincolata ad una specifica utilizzazione, la Struttura destinataria acquisisce i pareri dalle Strutture indicate all’art. 6, nonché, qualora la somma sia finalizzata all’acquisizione di risorse umane, il parere dell’Area Gestione del Personale in ordine alla fattibilità e/o compatibilità di eventuali acquisizioni di risorse umane o attività da svolgere con prestazioni orarie finalizzate da parte del personale dipendente.
3. Nell’ipotesi di donazioni di beni di modico valore o di somme di denaro di modica entità (valore non superiore a € 500,00) la Struttura destinataria acquisisce i pareri di cui all’art. 6 solo ove lo ritenga necessario.
4. Nell’ipotesi di donazione di denaro non vincolata a specifica utilizzazione il Responsabile dell’U.O. della Struttura destinataria formulerà proposte in ordine all’utilizzo delle somme donate e attiveranno le procedure conseguenti.
5. L’Area Gestione del Patrimonio, ricevuta la pratica dalla Struttura destinataria, provvede all’accettazione delle donazioni di cui al presente articolo mediante proposta di Deliberazione, indicando le altre Strutture coinvolte nel procedimento alle quali sarà destinata copia del provvedimento per le rispettive competenze. Successivamente all'adozione dell'atto deliberativo, l' Area Gestione delle Risorse Finanziarie provvede all’incameramento della somma e alle prescritte registrazioni contabili.
6. L’URP redige la lettera di accettazione a firma del Direttore Generale con i doverosi ringraziamenti e ne cura la trasmissione al donatore.
Titolo III COMODATO
Art. 8 Condizioni del comodato
1. Il comodato di attrezzature è consentito di norma per poter svolgere sperimentazioni di comune interesse del comodante e del comodatario.
2. Il comodato di beni può anche costituire oggetto accessorio del contratto concernente la fornitura dei relativi materiali di consumo. E’ vietato il comodato di beni o attrezzature che prevedano consumabili simili a quelli aggiudicati in pubbliche gare.
3. Le condizioni contenute nel contratto di comodato d’uso gratuito devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
- la cessione del bene non deve comportare alcun obbligo da parte del Comodatario nei confronti del Comodante, salvo quelli previsti dal c.c.;
- il bene deve essere in perfetto stato di conservazione e di funzionamento;
- il contratto deve essere redatto in base alle disposizioni di cui agli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile;
- la proprietà dell’attrezzatura resta a favore del comodante ed il comodatario si obbliga a custodirlo e conservarlo con diligenza ed a servirsene per un uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa;
- il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa, ha però diritto ad essere rimborsato delle spese straordinarie per la conservazione della cosa se queste erano necessarie ed urgenti;
- le spese di trasporto, imballaggio e montaggio restano a carico del comodante, come pure quelle conseguenti alla sua restituzione;
- nel contratto che regola il rapporto tra le parti deve obbligatoriamente farsi menzione della durata del contratto;
- l’eventuale materiale di consumo necessario al funzionamento del bene potrà essere a carico dell’Azienda solo qualora sia comunemente reperibile sul mercato a livello concorrenziale, cioè non deve essere prodotto in esclusiva da un singolo fornitore anche se diverso dal fornitore del bene;
- la cessione del bene non deve richiede nessun intervento di modifica agli ambienti e/o agli impianti del reparto di destinazione.
4. La concessione dell’uso del bene a titolo di comodato deve essere preceduta da una proposta, che segnala la disponibilità a fornire il bene oggetto di comodato.
Art. 9 Procedura di accettazione
1. La proposta di comodato dovrà pervenire al Direttore Generale della ASL TA, anche per il tramite della Struttura destinataria e con essa la società, l’ente l’associazione e/o il privato cittadino manifestano la disponibilità a fornire un bene in comodato d’uso.
2. Nella proposta deve essere indicato:
- l’oggetto del comodato;
- la durata del comodato;
- la Struttura destinataria del bene;
- se il comodato determina o meno la fornitura di materiale di consumo di produzione esclusiva;
- se il comodato richieda l’acquisto di particolari ulteriori apparecchiature per il funzionamento;
- il valore commerciale o stimato del bene ai fini dell’inventariazione dello stesso;
- tipo di bene, modello, marca e matricola;
- tutte le caratteristiche tecniche del bene;
- dichiarazione di rispondenza alle vigenti norme di sicurezza;
- che la manutenzione ordinaria del bene (attività routinarie di controllo, manutenzione e pulizia descritte nel manuale d’uso da effettuarsi a cura dell’operatore) sarà a completo carico del comodatario;
- che la manutenzione straordinaria del bene (interventi di ripristino del corretto funzionamento in seguito a guasti) sarà a completo carico del comodante;
- l’impegno a far eseguire dal donante regolare collaudo alla presenza del personale della S.S.D. Ingegneria Clinica che provvederà ad effettuare le opportune verifiche in relazione alla presenza delle certificazioni, manualistica e quanto altro previsto come per legge e di verifica di sicurezza elettrica secondo le norme CEI di
riferimento. Al collaudo dovranno inoltre essere presenti anche le eventuali altre Strutture preposte in relazione al bene donato.
3. La proposta di comodato è protocollata e trasmessa Struttura destinataria la quale:
- verifica la completezza della proposta;
- provvede ad acquisire, tutti i pareri di cui all’art. 6;
- trasmette la pratica completa a norma del presente Regolamento, all’Area Gestione del Patrimonio.
4. L’Area Gestione del Patrimonio – U.O. Inventario, ricevuta la pratica, redige la proposta di Deliberazione ed indica le altre Strutture coinvolte nel procedimento alle quali sarà destinata copia del provvedimento per le rispettive competenze.
5. L’accettazione del comodato avviene successivamente l’adozione dell’atto deliberativo con la sottoscrizione del contratto di cui al successivo art. 10.
6. Il procedimento d’accettazione dovrà concludersi entro 60 giorni, il termine decorre dal ricevimento della proposta di comodato.
7. I beni oggetto di comodato, saranno gestiti dall’U.O. Inventario Beni Mobili in apposito registro di carico/scarico.
Art. 10 Contratto di comodato ed adempimenti successivi
1. A seguito dell’ accettazione del comodato il Comodante e l’ Azienda stipulano il relativo contratto, nonché il verbale di consegna del bene.
2. Il verbale viene sottoscritto dal Responsabile della Struttura destinataria del bene insieme al comodante all’atto di consegna. Il Responsabile della Struttura diviene pertanto consegnatario, rispondendo del bene affidato, nonché di qualsiasi danno che possa derivare all’Azienda per azioni od omissioni in merito. Il responsabile ha inoltre l’onere di segnalare alle UU.OO. competenti qualsiasi esigenza di manutenzione del bene. Copia del verbale di consegna dovrà essere trasmessa all’Area Gestione del Patrimonio, U.O. Inventario Beni Mobili.
3. Alla scadenza del termine stabilito nel contratto o comunque nelle ipotesi contemplate dalla legge di richiesta di restituzione del comodante, lo stesso sarà invitato mediante lettera raccomandata al ritiro del bene.
4. All’atto della restituzione verrà redatto un verbale di riconsegna del bene.
5. Copia del verbale di riconsegna dovrà essere trasmessa all’Area Gestione del Patrimonio,
U.O. Inventario Beni Mobili, per gli adempimenti di competenza.
Titolo IV BENI IN PROVA/VISIONE
Art. 11 Condizioni
1. Le consegne di beni effettuate in prova o visione sono contraddistinte, una volta conclusa la procedura d’accettazione, da uno specifico accordo tra le parti in base al quale il Dirigente Responsabile dell’U.O., con il nulla osta del Direttore Sanitario ed Amministrativo di Presidio Ospedaliero o del Direttore di Distretto/Dipartimento/Struttura Sovradistrettuale, dopo aver preso visione del bene o averlo provato per un determinato periodo di tempo lo restituisce alla Ditta.
2. I beni consegnati in prova/visione possono essere trattenuti dalla Struttura interessata per un periodo di tempo non superiore a 60 giorni, salve particolari deroghe ed eccezioni, motivate ed autorizzate dal Dirigente competente al rilascio del nulla osta, potranno protrarsi fino ad un massimo di 180 giorni.
3. Fermo restando i contenuti del presente Regolamento, l'autorizzazione alla presenza di beni in visione non deve comportare, a carico dell’Azienda, alcuna spesa di trasporto, installazione, manutenzione, materiale di consumo, fatta eccezione per acqua, gas, ed energia elettrica.
Art. 12 Procedura d’accettazione
1. Con la proposta di prova/visione, la ditta manifesta la disponibilità a fornire un bene per un determinato periodo di tempo.
2. Nella proposta il consegnatario, dovrà indicare:
- i propri dati;
- l’oggetto della prova visione;
- la sede di destinazione del bene;
- che la cessione del bene non comporta alcun obbligo da parte dell’Azienda nei confronti della ditta;
- che l’eventuale materiale di consumo necessario al funzionamento del bene sarà a completo carico della ditta;
- che la manutenzione ordinaria e straordinaria del bene sarà a completo carico della ditta;
- la durata prevista della prova/visione;
- che la durata della prova/visione non sarà superiore a 60 giorni dalla data della consegna;
- che la ditta si fa carico dell’addestramento del personale dell’Azienda e della supervisione sul corretto utilizzo del bene;
- che gli eventuali danni a terzi derivanti dal cattivo funzionamento del bene resta a completo carico della ditta con esclusione di ogni responsabilità dell’Azienda. Inoltre dovrà allegare:
- scheda con le caratteristiche tecniche del bene, redatta dal Produttore, nelle quali si evidenziano in modo dettagliato le necessità che dovrà presentare l’ambiente di installazione (alimentazione elettrica, idrica, gas, dimensioni, portanza, etc….);
- la dichiarazione di rispondenza del bene, sottoscritta dal Produttore, alle norme di sicurezza ed alle leggi vigenti in materia;
- la dichiarazione contenente precise indicazioni per quanto riguarda l’assicurazione per la responsabilità civile.
- la dichiarazione contenente precise indicazioni per quanto riguarda l’assicurazione del prodotto.
3. L’U.O. Direzione Amministrativa Ospedaliera – Distretto – Dipartimento – Struttura Sovradistrettuale, provvede a far vistare la proposta dal Responsabile della Struttura dove dovrà essere effettuata la prova visione, segue l’istruttoria acquisendo i pareri di cui all’art.6 ed inviando contemporaneamente la proposta di prova /visione alla S.S.D. Prevenzione, Protezione e Sicurezza Aziendali per i profili di sicurezza ai sensi della L.81/08 e s.m.i.", se previsti. I pareri devono essere resi per iscritto. Per le apparecchiature elettromedicali concesse in visione resta valido quanto comunicato con nota prot.n.41/G.T. del 21.01.2008.
4. Sarà cura dell’U.O.C. Direzione Sanitaria Ospedaliera – Distretto – Dipartimento – Struttura Sovradistrettuale, dare comunicazione dell’accettazione o meno alla ditta e al Responsabile della Struttura interessata per gli adempimenti conseguenti.
5. Una copia di tutti i documenti che costituiscono il procedimento del conto prova/visione, deve pervenire all’Area Gestione del Patrimonio - U.O. Inventario Beni Mobili ai fini della tenuta dell’apposito registro di carico/scarico, nel quale devono essere obbligatoriamente riportate tutte le informazioni necessarie alla gestione dei beni in prova/visione (data di presa in carico, destinazione, data di restituzione, ecc.). Alla scadenza del comodato sarà cura della Struttura comunicare la conclusione del procedimento allegando il relativo documento di trasporto.
6. Sarà altresì cura della suddetta Struttura garantire la restituzione del bene allo scadere del termine.
Titolo V DISPOSIZIONI FINALI
Art. 13 Monitoraggio
1. Il monitoraggio del procedimento d’accettazione delle donazioni, nonché dell’acquisizione di beni concessi in comodato d’uso è effettuato dall'Unità Controllo di Gestione ed ha ad oggetto l’analisi delle donazioni, dei comodati, distinte per oggetto, tipologia, destinazione, modalità e rispetto dei tempi assegnati di coloro che devono esprimere pareri e rispetto dei termini entro i quali la procedura deve essere conclusa. Le strutture che hanno ricevuto la donazione devono inviare dopo l’effettivo impiego una relazione sull’utilizzo delle risorse ricevute al Direttore Generale.
2. Per le prove/visione tale monitoraggio è curato dall’U.O. Direzione Amministrativa Ospedaliera che trasmette la relativa relazione al Direttore Generale.
Art. 14 Disposizioni finali
1. La presente regolamentazione entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di adozione dell’atto di approvazione del Direttore Generale ed ha validità fino all’adozione di nuove disposizioni.
2. E’ abrogata ogni altra disposizione regolamentare previgente in materia.
3. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet aziendale nell’area relativa nell’area Regolamenti Aziendali.