CODICE DI AMMISSIONE DELL'IHF PER I GIOCATORI DI PALLAMANO
CODICE DI AMMISSIONE DELL'IHF PER I GIOCATORI DI PALLAMANO
1. Principio
Ogni giocatore di pallamano deve rispettare il Codice di ammissione dell’IHF.
Ogni Federazione membro stabilisce le disposizioni relative all'ammissione dei suoi giocatori, che non devono essere in contraddizione con quelle della IHF.
2. Status del Giocatore
I giocatori delle Federazioni nazionali affiliate alla IHF sono:
a) giocatori senza contratto
b) giocatori a contratto (o professionisti)
3. Giocatori senza contratto
3.1 I giocatori che non hanno un ingaggio scritto con la loro Società o Federazione e non percepiscono alcuna indennità per la loro partecipazione alle competizioni, al di fuori delle normali spese, vengono considerati giocatori senza contratto.
3.2 3.2 Le spese normali, che tutti i giocatori possono ricevere senza alcun effetto sul loro status, comprendono quelle relative a viaggio, vitto
ed alloggio in occasione di una gara, abbigliamento sportivo, assicurazione e partecipazione agli allenamenti. Contributi finanziari che non si riferiscono a spese normali saranno considerati come remunerazioni per l’attività di giocatore di pallamano.
4. Giocatori a contratto
4.1 4.1 Il giocatore che percepisce una indennità superiore all'ammontare fissato al punto 3 viene considerato come giocatore a contratto.
Un accordo/contratto scritto che fissa diritti e doveri tra le parti interessate deve essere sottoscritto.
4.2 La Federazione nazionale entro il 31 dicembre di ogni anno deve procedere alla registrazione centrale di tutti i giocatori a contratto che rientrano nella sua giurisdizione.
4.3 Prima del 28 febbraio di ogni anno ogni Federazione nazionale deve comunicare alla Federazione continentale il registro centrale di tutti i giocatori a contratto. Le Federazioni continentali sono tenute a registrare i giocatori a contratto presso la IHF prima del 31 marzo.
4.4 La IHF o la Federazione continentale ha il diritto di determinare autonomamente lo status del giocatore e la relativa richiesta può essere inoltrata dalla Federazione nazionale, dal giocatore o da un club.
4.5 L’accordo/contratto tra il giocatore ed il club dovrà includere tutte le clausole che regolano i reciproci diritti e doveri e dovrà essere valido per un periodo determinato.
Le clausole menzionate nel contratto originale (vedere la pubblicazione IHF) sono considerate come elementi di un accordo/contratto tra un giocatore ed il club. Le parti interessate sono libere di regolamentare ulteriori clausole nel rispettivo accordo/contratto che non devono contravvenire il contratto originale
4.6 In caso di controversie, una copia di ogni contratto deve essere messa a disposizione su richiesta dell'IHF o della Federazione continentale responsabile.
4.7 Le Federazioni nazionali hanno il diritto di includere proprie autonome disposizioni nei contratti con i giocatori. Queste disposizioni, tuttavia, non devono essere in contrasto con il Codice di ammissione dell'IHF.
5. Giocatori professionisti
5.1 Sono considerati giocatori professionisti coloro i quali svolgono come attività lavorativa quella di giocatore di pallamano.
5.2 Agli stessi si applicano le disposizioni di cui al punto 4.
6. Autorizzazione a giocare
6.1 Soltanto i giocatori in possesso di una autorizzazione a giocare possono partecipare agli incontri ed alle competizioni organizzati dalla Federazione nazionale corrispondente.
6.2 Un’ autorizzazione a giocare può essere rilasciata da una Federazione nazionale se:
a) il giocatore è già in possesso di una autorizzazione a giocare non limitata nel tempo da parte di una Società della federazione nazionale in questione.
b) il giocatore al momento del trasferimento è in possesso di una autorizzazione internazionale di trasferimento (vedi Regolamento per i trasferimenti).
6.3. Un’autorizzazione a giocare può essere rilasciata da una Federazione nazionale nei casi previsti al punto 6.3. a) e 6.3. b), soltanto dopo l’autorizzazione scritta della IHF o della Federazione continentale a seguito della relativa richiesta:
a) se il giocatore è riconosciuto come rifugiato o persona avente asilo politico e dispone del certificato di soggiorno del Paese della Federazione nazionale interessata.
b) se il giocatore, nel corso degli ultimi 24 mesi, non ha avuto l'autorizzazione a giocare in alcuna Federazione nazionale
7. Giocatori di squadra nazionale
I giocatori convocati nella squadra nazionale devono rispettare le seguenti condizioni:
a) devono avere la nazionalità del Paese per il quale giocano
b) non devono aver giocato nella squadra nazionale di un altro Paese nei tre anni precedenti la convocazione nella squadra nazionale in questione.
c) devono possedere da almeno dodici mesi l'autorizzazione a giocare nel Paese in questione.
8. Partecipazione ai Giochi Olimpici
Per essere ammesso a partecipare ai Giochi Olimpici un giocatore deve rispettare il codice di ammissione del CIO e quello dell'IHF.
8.1 Tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici devono:
a) rispettare lo spirito di fair-play e di non violenza nei comportamenti sul campo di gioco.
b) astenersi dal fare uso di sostanze e procedure proibite dai regolamenti del CIO e dell'IHF.
c) rispettare il codice medico del CIO e conformarsi a tutti i suoi aspetti.
8.2 Nessun partecipante ai Giochi Olimpici deve consentire che la sua persona, il suo nome, la sua immagine o le sue prestazioni sportive siano sfruttate per fini pubblicitari durante lo svolgimento dei Giochi Olimpici stessi.
8.3 L'iscrizione o la partecipazione di un partecipante ai Giochi Olimpici non può essere subordinata ad alcuna contropartita finanziaria.
9. Sospensioni
Le sospensioni pronunciate dall'IHF o da una Federazione continentale sono valide per lo stesso lasso di tempo per gli incontri che si svolgono in seno alle Federazioni membro.
REGOLAMENTO DELL'IHF PER I TRASFERIMENTI
Principio
§1
1. 1. Ogni giocatore deve rispettare il Regolamento per il trasferimento tra Federazioni della IHF, come pure le eventuali disposizioni specifiche della Federazione continentale competente.
2. 2. Ogni Federazione nazionale deve organizzare le procedure per i suoi trasferimenti interni con la pubblicazione di un regolamento interno. Un regolamento emesso da una Federazione per i trasferimenti interni non può, tuttavia, essere in contraddizione con il Regolamento per il trasferimento tra Federazioni della IHF e con le disposizioni specifiche emesse dalle Federazioni continentali.
3. 3. Il presente regolamento definisce come trasferimento il passaggio di un giocatore da una Federazione membro dell'IHF ad un'altra Federazione membro dell'IHF.
4. 4. Nel presente regolamento la nozione di "giocatore" deve intendersi riferita ad entrambi i sessi, uomo e donna.
CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI TRASFERIMENTO
§2
1. 1. Salvo disposizioni contrarie contenute nel presente regolamento, di regola ogni giocatore ha il diritto al trasferimento internazionale.
2. 2. Il trasferimento tra Federazioni diviene valido solo dopo l’emissione di un Certificato di trasferimento completo e legalmente firmato, confermato dall'IHF (in caso di trasferimenti tra continenti) o dalla Federazione continentale competente (in caso di trasferimenti nello stesso continente)
3. 3. Per l'autorizzazione alla cessione ad altra Federazione, è obbligatorio utilizzare il Certificato ufficiale per il trasferimento internazionale.
§3
1. 1. Il giocatore che è o era autorizzato a giocare per un club di una Federazione, può ricevere l'autorizzazione a giocare per il club di un'altra Federazione solo se quest’ultima è in possesso di un Certificato di trasferimento internazionale emesso dalla Federazione cedente e confermato dalla IHF o dalla rispettiva Federazione continentale.
2. 2. La validità di un Certificato di trasferimento Internazionale non deve essere limitata ad un determinato periodo di tempo. Eventuali clausole in tal senso che compaiano su un Certificato Internazionale di Trasferimento devono essere considerate nulle e non valide. Sono permesse eccezioni soltanto nei casi specificati all'art. 10.1.
3. 3. Per l'emissione di un Certificato di trasferimento Internazionale le Federazioni nazionali possono far pagare spese o diritti solo in base a quanto stabilito dall'IHF (per i trasferimenti tra continenti) o dalla competente Federazione continentale (per trasferimenti nello stesso continente).
§4
1. 1. Il diritto a richiedere il necessario Certificato di Trasferimento Internazionale è di esclusiva competenza della Federazione nazionale di appartenenza del club per cui il giocatore desidera tesserarsi. La richiesta deve essere indirizzata alla Federazione nazionale in possesso dei diritti di trasferimento. Lo stesso giorno una copia di tale richiesta deve essere spedita all'IHF (in caso di trasferimenti tra continenti) o alla competente federazione continentale (in caso di trasferimento nello stesso continente).
2. 2. Nel caso vi siano dubbi su quale Federazione sia in possesso dei diritti di trasferimento del giocatore, le Federazioni nazionali hanno il diritto di richiedere chiarimenti all'IHF o alla Federazione continentale competente.
3. 3. Il Certificato di trasferimento deve essere emesso dalla Federazione cedente entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento, salvo il caso in cui esistano dei motivi validi per opporsi a tale cessione.
4. 4. La Federazione cedente deve prendere in considerazione ogni diritto preesistente di una eventuale terza Federazione. In tal caso una copia del certificato di trasferimento deve essere messa a disposizione anche di questa terza Federazione.
5. 5. Se entro 30 giorni dalla data della richiesta da parte della Federazione ricevente, la Federazione cedente non si preoccupa di emettere un Certificato di Trasferimento Internazionale o omette di fornire le ragioni che motivano il suo rifiuto, la Federazione ricevente può richiedere direttamente alla IHF (nel caso di trasferimenti tra continenti) o alla Federazione continentale competente (in caso di trasferimento nello stesso continente) di emettere un Certificato di trasferimento.
6. 6. Qualsiasi ragione di rifiuto addotta dalla Federazione nazionale cedente non può essere in contraddizione con il Regolamento per i trasferimenti tra Federazioni dell'IHF o con altri regolamenti pubblicati dalle Federazioni continentali.
7. 7. Rispetto alle richieste di trasferimento spedite via fax o e-mail il periodo dei 30 giorni inizia il giorno stesso in cui la richiesta di trasferimento è trasmessa dalla nuova Federazione nazionale ricevente.
Per quanto concerne le richieste di trasferimento spedite per posta il periodo dei 30 giorni inizia 7 giorni dopo l'emissione della richiesta di trasferimento da parte della nuova Federazione nazionale ricevente.
8. 8. Una copia del Certificato di trasferimento, confermata dalla Federazione nazionale cedente, deve essere fornita alla Federazione nazionale che ha richiesto il Certificato di trasferimento. Un'altra copia del Certificato di trasferimento deve obbligatoriamente essere indirizzato rispettivamente all'IHF (in caso di trasferimenti tra continenti) o alla Federazione continentale competente (in caso di trasferimenti nello stesso continente).
9. 9. Il Certificato di trasferimento, confermato, deve essere notificato alla Federazione ricevente e rispettivamente all'IHF (in caso di trasferimento intercontinentale) ed alla Federazione continentale competente (in caso di trasferimento continentale) entro 30 giorni dalla data di richiesta.
10. 10. La IHF o la Federazione continentale competente possono decretare il rilascio di un Certificato di trasferimento da parte di una Federazione o prendere una decisione sussidiaria e redigere esse stesse un Certificato di trasferimento. In questo ultimo caso la validità di questa decisione può essere limitata nel tempo.
§ 5
Il Certificato di Trasferimento non deve essere usato come strumento per imporre condizioni e/o richieste finanziarie, eccetto nei casi regolamentati dal § 7.
§6
1. 1. Nel caso in cui un giocatore sia stato sospeso dalla Federazione nazionale cedente, o se esistono procedimenti disciplinari in atto contro lo stesso, la Federazione nazionale cedente può emettere un Certificato di trasferimento nel quale la prima data possibile per l'autorizzazione del trasferimento sia il primo giorno dopo la scadenza della sospensione.
2. 2. Nel caso in cui la Federazione nazionale ricevente abbia dei dubbi sulla legittimità della sospensione del giocatore, essa può richiedere all'IHF o alla Federazione continentale competente, dei chiarimenti in merito.
§ 7
1. 1. Una Federazione nazionale può richiedere il pagamento di una tassa amministrativa stabilita dalla IHF o dalla Federazione continentale competente per l'emissione di un Certificato di trasferimento per giocatori che sono e rimangono giocatori senza contratto.
2. 2. Una Federazione nazionale può richiedere al club ricevente il pagamento di una tassa amministrativa stabilita dalla IHF o dalla Federazione continentale competente per l'emissione di un Certificato di trasferimento per giocatori che sono o diventeranno giocatori a contratto.
3. 3. Una Federazione nazionale può richiedere al club ricevente il pagamento di una tassa amministrativa stabilita dalla IHF o dalla Federazione continentale competente, per l'emissione di un Certificato di trasferimento per giocatori che possiedono lo stato di giocatori a contratto e assumono lo stato di giocatori non a contratto.
4. 4. La IHF (in caso di trasferimenti intercontinentali) o la Federazione continentale competente (in caso di trasferimenti continentali) ha il diritto di richiedere al club ricevente, o alla rispettiva Federazione, una tassa amministrativa per la procedura di trasferimento di giocatori, in conformità agli articoli 7.1, 7.2 e 7.3.
5. 5. Il ritorno di un giocatore alla Federazione competente, al termine di un trasferimento limitato nel tempo (prestito), deve essere eseguito senza pagamento di spese amministrative.
In caso di ritorno del giocatore alla Federazione competente prima del termine del prestito (ritorno anticipato) sarà dovuta la tassa amministrativa.
6. 6. Il prolungamento di un prestito alla stessa Federazione nazionale ricevente sarà eseguito dalla IHF o dalla Federazione continentale competente senza pagamento di tasse amministrative.
DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI PER I GIOCATORI A CONTRATTO
§ 8
Una Federazione nazionale ha il diritto di rifiutare il rilascio di un Certificato di Trasferimento Internazionale se:
Il giocatore che desidera lasciare la Federazione nazionale non ha tenuto fede agli obblighi specificati nel contratto con il suo club attuale o precedente.
Esiste un motivo valido per impedire il trasferimento dal club che cede il giocatore al club di un'altra Federazione con cui il giocatore intende firmare o ha firmato un contratto.
Sono da considerare motivi validi:
Disaccordo sull'ammontare dell'indennizzo che deve essere pagato dal club ricevente al club cedente. Sospensioni in vigore o procedimenti disciplinari in corso.
Se viene rifiutata l'emissione di un Certificato di Trasferimento Internazionale le ragioni di tale rifiuto devono essere spiegate per iscritto e comunicate alla Federazione ricevente e alla IHF o alla Federazione continentale competente entro 30 giorni dalla data della richiesta (vedi art. 4)
GIOCATORI A CONTRATTO
§ 9
1. 1. Il giocatore che riceve un compenso, che è superiore alle spese di cui alla Sezione 3 del Codice di ammissione dell'IHF, deve possedere un contratto scritto con il suo club. Tale contratto deve essere regolarmente firmato e deve definire diritti e doveri delle parti contraenti.
2. 2. Componenti essenziali di tale contratto, come specificato all'art. 9.1, sono la durata del contratto (inizio e fine) così come le disposizioni concernenti le condizioni per la rescissione del contratto da ciascuna delle parti.
3. 3. Per ogni stagione agonistica, il club deve comunicare, con un formulario che deve essere inoltrato entro il 31 dicembre di ogni anno alla sua Federazione nazionale, i nomi dei giocatori con i quali ha stipulato un contratto. Per i giocatori non a contratto che stipulano un contratto durante la stagione il club deve darne comunicazione alla Federazione nazionale entro 7 giorni.
4. 4. Ogni Federazione nazionale deve far pervenire un elenco di tutti i giocatori a contratto di sua pertinenza, alla Federazione continentale interessata, entro il 28 febbraio di ogni anno. I giocatori che concludono contratti durante la stagione dovranno essere segnalati alla Federazione continentale dalla Federazione nazionale entro 7 giorni.
Le Federazioni continentali registreranno i giocatori a contratto e comunicheranno la lista completa all'IHF, entro il 31 marzo.
OPZIONI PER IL TRASFERIMENTO
§ 10
Di norma ci sono tre possibilità per il trasferimento di giocatori a contratto:
1. 1. Il prestito fatto sulla base di un contratto in corso.
E’ possibile ogni qual volta si desideri nel corso della durata del contratto, i diritti di trasferimento restano di proprietà della Federazione nazionale cedente. Durante il periodo del prestito il contratto tra il club ed il giocatore resta in vigore. Il giocatore deve dare il suo consenso.
2. 2. Trasferimento con cessione dei diritti di trasferimento.
Il trasferimento con la cessione dei diritti di trasferimento alla Federazione nazionale ricevente sulla base di un contratto in corso valido. Tale trasferimento deve essere effettuato con il consenso del club cedente, del giocatore, e del club ricevente.
3. 3. Trasferimento a scadenza contratto
Il trasferimento a scadenza di contratto con passaggio dei diritti di trasferimento alla Federazione nazionale ricevente.
PROCEDURA DI TRASFERIMENTO
§ 11
1. 1. Quando viene firmato un contratto tra un giocatore ed un club di un'altra Federazione il nuovo club ha l'obbligo di contattare il club cedente che può avere diritto ad un indennizzo in conformità al presente regolamento e deve notificargli la stipula del contratto.
2. 2. La richiesta di trasferimento dovrà essere presentata dalla Federazione nazionale ricevente alla Federazione nazionale cedente per iscritto.
3. 3. Contemporaneamente, una copia della domanda di trasferimento deve essere spedita all'IHF (in caso di trasferimenti intercontinentali) o alla Federazione continentale (in caso di trasferimento continentale).
4. 4. Il Certificato di trasferimento, confermato dalla Federazione nazionale cedente, deve essere notificato alla Federazione nazionale ricevente così come alla IHF ed alla Federazione continentale competente.
5. 5. Soltanto a ricevimento, da parte della Federazione nazionale ricevente, del Certificato di trasferimento internazionale confermato dalla IHF o dalla Federazione continentale competente il giocatore sarà autorizzato a giocare con la Federazione nazionale ricevente, a partire dalla data di cessione specificata sul Certificato di trasferimento.
6. 6. Una Federazione nazionale può rifiutare il rilascio di un Certificato di trasferimento soltanto in base agli art. 6 e 8 del presente regolamento.
7. 7. Un giocatore può richiedere l'emissione di un Certificato di trasferimento attraverso la competente Federazione nazionale anche mentre è sotto contratto nel caso provi, con sentenza di un tribunale civile o in altro modo che il club non ha rispettato gli obblighi contrattuali presi nei suoi confronti.
8. 8. Nel caso in cui un Certificato di trasferimento internazionale venga rifiutato, verrà applicata la procedura specificata nell'art. 8.
§12
1. 1. Se un giocatore conclude due o più contratti per lo stesso periodo di tempo (eccetto in caso di prestito), sarà valido solo il primo contratto firmato con la competente Federazione nazionale.
2. 2. In tal caso la IHF o la Federazione continentale competente avvieranno una procedura disciplinare.
3. 3. Un giocatore a contratto ha il diritto di concludere un nuovo contratto con un nuovo club per il periodo susseguente alla scadenza del contratto in corso con il suo attuale club.
4. 4. Un giocatore non più cambiare club fino al momento in cui il suo contratto è in vigore.
Una modifica o rescissione del contratto non può avvenire senza l'accordo scritto delle due parti contraenti.
PRESTITO DI UN GIOCATORE
§13
1. 1. In conformità al presente regolamento, il prestito di un giocatore da parte di un club ad un altro, è considerato come un trasferimento. Pertanto deve essere emesso un Certificato di trasferimento se un giocatore lascia una Federazione nazionale per giocare per la Federazione nazionale del club al quale è stato dato in prestito.
2. 2. Dopo la scadenza del periodo di prestito il giocatore ritorna automaticamente al suo club di origine che lo ha dato in prestito.
3. 3. I termini relativi al prestito di un giocatore a contratto (durata del prestito, obblighi che ne derivano etc )
devono costituire oggetto di un accordo scritto separato da allegare al Certificato di trasferimento. Non sono consentite clausole riferite a questo argomento sul Certificato di trasferimento. che pertanto sarebbero considerate nulle.
4. 4. Non c'è nulla che impedisca un ulteriore prestito di un giocatore che è già in prestito, a meno che in questo regolamento non esistano disposizioni diverse.
5. 5. La durata di qualsiasi prestito non può oltrepassare la durata del contratto originale che rimane valido tra il giocatore ed il suo club.
6. 6. In caso di prestito, la Federazione alla quale il giocatore è stato prestato, alla fine del periodo di prestito, ha 14 giorni di tempo per notificare all'IHF o alla Federazione continentale competente eventuali sospensioni inflitte al giocatore interessato.
INDENNIZZO
§14
Quando un giocatore a contratto conclude un contratto con un nuovo club, il suo club precedente ha il diritto di richiedere un indennizzo a meno che la materia sia trattata in maniera diversa da particolari accordi internazionali.
§ 15
1. 1. Se non esiste un accordo tra il club cedente ed il club ricevente circa l'ammontare dell'indennizzo, la Federazione cedente può rifiutare l'autorizzazione a giocare.
Questo costituisce un motivo pertinente per il rifiuto dell'emissione di un Certificato di trasferimento.
2. 2. Dopo il termine di 12 mesi dalla scadenza dell'ultimo contratto tra il giocatore ed il club, il giocatore diviene automaticamente giocatore senza contratto.
Il trasferimento di tale giocatore è regolato quindi dalle disposizioni esistenti nel presente regolamento, riferite a giocatori senza contratto.
DISPOSIZIONI CONCERNENTI I GIOCATORI SENZA CONTRATTO
§ 16
1. 1. Alla scadenza di un contratto, un giocatore a contratto può essere autorizzato a giocare come giocatore senza contratto.
2. 2. Entro 12 mesi, al massimo, dopo la scadenza del suo ultimo contratto, un giocatore riceve automaticamente lo status di giocatore senza contratto.
§17
1. 1. Un giocatore in base al presente regolamento è considerato giocatore senza contratto fintanto che esistono le condizioni specificate nella sezione 3 del Codice di ammissione dell'IHF, e non esistono le condizioni specificate nel §
9.1 del presente regolamento.
2. 2. I giocatori che hanno o ricevono lo status di giocatori senza contratto nella Federazione cedente e/o nella Federazione ricevente devono essere trasferiti senza alcun limite di tempo.
3. 3. In caso di trasferimento di un giocatore senza contratto il club cedente può richiedere un indennizzo di formazione soltanto nei casi in cui il giocatore interessato abbia avuto uno status di giocatore a contratto nel club cedente.
4. 4. Dopo l'emissione del Certificato di trasferimento da parte della competente Federazione cedente e l'invio di comunicazione da parte di quest'ultima alla Federazione ricevente, il giocatore senza contratto è autorizzato a giocare per questa Federazione.
5. 5. Una copia del Certificato di trasferimento deve essere inviata anche all'IHF (nel caso di trasferimenti intercontinentali) e alla Federazione continentale competente (in caso di trasferimenti continentali).
6. 6. Nel caso in cui un giocatore trasferito con lo status di giocatore non a contratto (giocatore non a contratto in entrambe le Federazioni interessate cedente ed acquirente) firmi un contratto/accordo entro 12 mesi dal trasferimento. Il club che ha concluso il rispettivo contratto/accordo è obbligato a comunicare questa variazione , entro 14 giorni, alla competente Federazione nazionale. La comunicazione della variazione dovrà essere comunicata dalla Federazione nazionale interessata alla IHF o alla competente Federazione continentale.
In tali casi, la tassa amministrativa per il trasferimento determinata agli articoli 7.2 e 7.4 , sarà dovuta alla data del completamento del contratto. Qualsiasi errore nella comunicazione del completamento del contratto sarà penalizzato in accordo con il Regolamento IHF e quello della competente Federazione continentale.
§ 18
1. 1. Un club che lascia un giocatore a contratto ha diritto a richiedere un indennizzo (confronta § 15 del presente regolamento) a meno che il giocatore diventi un giocatore senza contratto nella Federazione in cui egli è autorizzato a giocare per la squadra nazionale.
2. 2. Se un giocatore precedentemente a contratto firma un nuovo contratto entro 36 mesi dopo la fine del contratto, il club che ha avuto per ultimo il giocatore a contratto ha il diritto di richiedere un indennizzo.
L'ammontare di tale indennizzo sarà definito alla scadenza dell'ultimo contratto e deve comparire su un allegato del Certificato di trasferimento.
§ 19
1. 1. Se un club per il quale il giocatore ha giocato per ultimo come giocatore a contratto è in dubbio circa lo status del giocatore nel suo nuovo club, questo club ha il diritto di richiedere alla IHF o alla Federazione continentale competente dei chiarimenti e prendere le misure necessarie.
RILASCIO DEI GIOCATORI PER SQUADRE NAZIONALI
§ 20
1. 1. I giocatori che sono chiamati a giocare in squadre nazionali devono attenersi alle condizioni specificate nella Sezione 7 del Codice di ammissione dell'IHF.
2. 2. Un club che ha un giocatore straniero a contratto deve mettere il giocatore a disposizione della sua Federazione nazionale nel caso in cui il giocatore sia chiamato a prendere parte a manifestazioni della squadra nazionale di questa Federazione.
3. 3. Un club deve mettere il giocatore a disposizione della sua squadra nazionale come previsto dal § 20.2 nei seguenti casi:
3.1 Giochi Olimpici, campionati del mondo, campionati continentali:
Il permesso deve essere limitato al periodo che inizia 15 giorni prima dell'inizio della competizione e finisce un giorno dopo la fine della competizione.
3. 2 Partite e tornei di qualificazione per le competizioni di cui al punto 3:1:
Il permesso deve essere limitato al periodo che inizia 2 giorni prima dell'inizio delle gare e finisce il giorno dopo la fine delle gare stesse.
3. 3 Altre attività della squadra nazionale:
Il permesso deve essere limitato a 15 giorni per stagione (inclusi i giorni di viaggio di andata e ritorno).
4. 4. Nel rispetto del § 20.3 le Federazioni nazionali ed i club interessati sono liberi di prendere accordi diversi per iscritto.
5. 5. Le date per mettere a disposizione i giocatori nel rispetto del § 20.3 devono essere comunicate per iscritto alle Federazioni nazionali competenti al più tardi 60 giorni dall'inizio delle manifestazioni cui prenderà parte la squadra nazionale.
Una copia di tale richiesta di messa a disposizione per una manifestazione della squadra nazionale deve essere spedita all'IHF così come alla Federazione continentale competente.
§21
Un club che mette a disposizione un giocatore della squadra nazionale in conformità al § 20 non potrà reclamare alcun indennizzo.
§ 22
1. 1. Nel caso non esistano altri accordi scritti, una Federazione che convoca il suo giocatore per le attività della sua squadra nazionale deve assumere a proprio carico gli oneri di viaggio e di alloggio del giocatore stesso.
2. 2. Il club per il quale il giocatore è autorizzato a giocare deve stipulare una copertura assicurativa in favore del giocatore nel caso di danni alla persona e delle relative conseguenze per il periodo in cui il giocatore è stato chiamato a svolgere le manifestazioni della Federazione che l'ha convocato.
§ 23
1. 1. Un giocatore a contratto che non possa aderire alla convocazione della sua Federazione nazionale a causa di malattia o infortunio può essere visitato da un medico scelto dalla Federazione, nel caso in cui quest'ultima lo desideri.
2. 2. Nel caso un giocatore non sia in grado di soddisfare una chiamata a partecipare all'attività della sua Federazione in conformità a § 20.3, egli non potrà essere autorizzato a giocare per il suo club durante il periodo che va da due giorni prima a cinque giorni dopo il periodo della competizione.
3. 3. Nel caso il giocatore durante tale periodo continui a giocare per il suo club, su richiesta della Federazione nazionale competente potrà essere sospeso dalla IHF o dalla Federazione continentale per le partite del suo club, per un periodo di sei mesi.
4. 4. Un club che, violando il presente regolamento, rifiuti o impedisca la messa a disposizione di un giocatore convocato dalla sua Federazione nazionale e che sia abile a giocare, sarà penalizzato in conformità ai regolamenti disciplinari della IHF e della Federazione continentale competente.
PROCEDURA AMMINISTRATIVA DEI TRASFERIMENTI E CONTROVERSIE
§ 24
1. 1. Le Federazioni Continentali hanno diritto di includere, nel regolamento per le procedure di trasferimento, punti che regolamentino la definizione, i diritti ed i doveri dei cosiddetti procuratori.
§ 25
1. La Federazione continentale competente è responsabile della procedura amministrativa nel caso di controversie che possono sorgere tra Federazioni, club e giocatori della Federazione continentale in questione.
2. 2. La Federazione continentale ha il diritto di emettere dei regolamenti supplementari basati sul presente regolamento dell'IHF.
3. 3. I regolamenti disciplinari della Federazione continentale costituiscono legge.
4. 4. La IHF è responsabile per la procedura amministrativa dei trasferimenti tra continenti e nel caso di dispute che sorgano tra Federazioni, club o giocatori di diversi continenti. La Federazione continentale interessata sarà informata con copia della decisione dell'IHF.
VALIDITA'
§ 26
Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° marzo 2001.
Nel caso in cui trattati internazionali siano in opposizione con le disposizioni del presente regolamento, i relativi punti all’interno del trattato internazionale troveranno applicazione.
COME SI SVOLGE IL TRASFERIMENTO
sommario
Accordo tra il giocatore ed il nuovo club
Iscrizione del giocatore presso il nuovo club
Il club richiede alla Federazione nazionale rispettiva una autorizzazione per il giocatore
Domanda di rilascio del Certificato internazionale di trasferimento da parte della Federazione ricevente alla Federazione cedente Contemporaneamente invio all'EHF di una copia della domanda di trasferimento
Il club ricevente versa alla Federazione cedente e all'EHF dei diritti di trasferimento pari a 10.000 Scellini Austriaci (dal 1.1.2002 EUR 750) (vedi anche Regolamento per il trasferimento dell'IHF §7 e Regolamento interno dell'EHF relativo ai trasferimenti § 3.1)
La Federazione cedente deposita la domanda presso il club cedente e risponde entro 30 giorni alla Federazione ricevente
Nel caso in cui allo scadere del termine non ci sia ancora una risposta, la Federazione ricevente presenta all'EHF una documentazione della domanda
(Formulario di richiesta e conferma dell'invio della domanda) Dopo aver controllato i documenti, la EHF può confermare il certificato
Internazionale di Trasferimento.
(vedi Catalogo delle Sanzioni stabilite nel regolamento arbitrale della EHF § 2.4)
Rilascio del Certificato Internazionale di trasferimento da parte della Federazione cedente e notifica all'EHF ed al Club ricevente.
Verifica dei documenti ed inserimento del trasferimento nella banca dati dei giocatori presso l'EHF
Conferma da parte dell'EHF
Notifica del Certificato Internazionale di Trasferimento confermato dall'EHF alla Federazione cedente ed alla Federazione ricevente.
Deposito del certificato da parte dell'EHF TUTTI I GIOCATORI GIOCATORI A CONTRATTO
REGOLAMENTO INTERNO DELL'EHF RELATIVO AI TRASFERIMENTI
1. Contenuto
Il regolamento interno dell'EHF relativo ai trasferimenti organizza la gestione dei trasferimenti (cambiamenti di Federazione) dei giocatori di pallamano nell'ambito della Federazione Europea di Pallamano.
In Europa l'EHF è competente per tutti i trasferimenti di giocatori a contratto, conformemente al Codice dell'IHF per l'ammissione dei giocatori, ossia per l'organizzazione amministrativa del trasferimento, l'inserimento nella banca dati dei giocatori dell'EHF, il deposito del certificato di trasferimento, il rilascio dell'autorizzazione a giocare, così come il regolamento per le controversie risultanti dal cambiamento di Federazione e/o nel caso in cui i giocatori non vengano messi a disposizione delle squadre nazionali.
L'EHF ha l'archivio di tutti i certificati di trasferimento di giocatori senza contratto e si assume la responsabilità del regolamento sulle controversie relative ai cambiamenti di Federazione.
2. Principio
Il regolamento interno dell'EHF relativo ai trasferimenti ha quale base i regolamenti della Federazione Internazionale di Pallamano e della Federazione Europea di pallamano
Codice dell'IHF per l'ammissione dei giocatori (valido a partire dal 1/3/2001) Regolamento dell'IHF per i trasferimenti (valido a partire dal 1/3/2001) Regolamento di Arbitrato dell'EHF (valido dal 1/4/2000)
Questioni e procedure in sospeso sono regolamentate con l'applicazione degli Statuti e dei regolamenti dell'EHF.
3. Commenti
3.1 La gestione amministrativa della procedura di trasferimento all'interno dell'Europa è assicurata dalla Segreteria generale dell'EHF.
I diritti di trasferimento, conformemente al Regolamenti di Trasferimento dell'IHF § 3.3 e § 7 sono fissati come segue e devono essere regolati rispettivamente dalla Federazione ricevente e dal suo club.
Diritto di trasferimento alla Federazione cedente ATS 10.000 per trasferimento (dal 1.1.2002 EUR 750) Diritto di trasferimento all'EHF ATS 10.000 per trasferimento (dal 1.1.2002 EUR 750)
3.1.1. Un giocatore senza contratto ha il diritto di giocare per la nuova Federazione dal momento in cui viene messo a disposizione dalla Federazione cedente.
(vedi anche Regolamento di trasferimento dell'IHF, § 17.4, 17.5). La EHF ha titolo di imputare le spese per il trasferimento di un giocatore senza contratto in particolari casi motivati (giocatore senza contratto che resta giocatore senza contratto).
3.1.2. Un giocatore a contratto ha il diritto di giocare per la nuova Federazione appena ricevuta conferma del trasferimento da parte dell'EHF (con copia indirizzata alla Federazione ricevente e cedente)
(vedi anche regolamento di trasferimento dell'IHF §11.5)
3.2 I ricorsi contro l'organizzazione della procedura e contro le decisioni di prima istanza amministrativa sono trattati e decisi in seconda ed ultima istanza dalla Corte di Appello dell'EHF, contro versamento di un diritto di ricorso di ATS
10.000 (dal 1.1.2002 EUR 750)= (vedi anche Regolamento di Arbitrato dell'EHF § 14) e rimborso delle spese effettivamente sostenute.
4. Procedura di trasferimento
4.1 Accordo tra il giocatore ed il nuovo club (nel caso di giocatore a contratto interviene con la firma del contratto) e domanda del club alla Federazione nazionale, relativa ad una autorizzazione al tesseramento del giocatore. (vedi anche Regolamento di trasferimento dell'IHF §11.1)
4.2 Domanda di rilascio del Certificato di trasferimento indirizzata per iscritto dalla Federazione ricevente alla Federazione cedente. Nello stesso tempo invio all'EHF di una copia della domanda di trasferimento .
(vedi anche Regolamento interno dell'EHF relativo ai trasferimenti - formulario di domanda - e Regolamento di Trasferimento dell'IHF § 11.2 11.3)
4.3 Versamento dei diritti di trasferimento dalla Federazione o club ricevente alla Federazione cedente e all'EHF (vedi Regolamento interno dell'EHF relativo al trasferimento § 3.1 e Regolamento di Trasferimento dell'IHF §§ 7.2, 7.3 e 7.4)
4.4 Risposta della Federazione cedente alla domanda di trasferimento internazionale, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda di trasferimento (con copia all'EHF) e rilascio del Certificato di trasferimento da parte della Federazione cedente nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della domanda di trasferimento; consegna del Certificato di trasferimento, confermato, all'EHF ed alla Federazione ricevente (vedi anche Regolamento di trasferimento dell'IHF § 4.6,8,11.4 e Regolamento interno dell'EHF relativo ai trasferimenti - Certificato di trasferimento)
4.4.1 Giocatori senza contratto: consegna del Certificato di trasferimento confermato dalla Federazione cedente all'EHF ed alla Federazione ricevente. (vedi anche Regolamento per trasferimento dell'IHF 17.4, 17.5)
4.2.2. Giocatori a contratto: consegna del Certificato di trasferimento da parte della Federazione cedente all'EHF ed alla Federazione ricevente.
(vedi anche Regolamento di trasferimento dell'IHF § 11.4)
4.5 Trattamento amministrativo del Certificato di trasferimento da parte dell'EHF.
4.5.1. Giocatori senza contratto
- giocatore senza contratto che resta giocatore senza contratto
Incorporazione del trasferimento nella banca dati dei giocatori ed archiviazione del Certificato di trasferimento da parte dell'EHF.
4.5.2. Giocatori a contratto
- giocatore a contratto che resta giocatore a contratto
- giocatore a contratto che diviene giocatore senza contratto
- giocatore senza contratto che diviene giocatore a contratto Rilascio dell'autorizzazione a giocare da parte dell'EHF a seguito di:
- ricevimento dei diritti di trasferimento
- certificazione dell’avvenuto versamento
- invio della copia del Certificato di trasferimento alle Federazioni, cedente e ricevente.
- Incorporazione del trasferimento nella banca dati dei giocatori dell'EHF
- Archiviazione del certificato a cura dell'EHF
5. Controversie
5.1. In caso di controversie relative ai trasferimenti ed alla messa a disposizione di giocatori per le squadre nazionali (§ 20 - 23 del Regolamento per i trasferimenti dell'IHF) è la Segreteria Generale dell'EHF che delibera e decide in prima istanza amministrativa.
I ricorsi contro le delibere e le decisioni di prima istanza amministrativa saranno definiti e deliberati dalla Corte di Appello dell’EHF come Orano di seconda e definitiva istanza a fronte di un versamento per diritto di appello di 10.000 scellini austriaci ed un rimborso delle spese effettive sostenute.
5.2 In conformità all'art. 3.9 del Regolamento di Arbitrato dell'EHF, i ricorsi in materia di trasferimenti non hanno un effetto sospensivo.
6. Validità
Il presente regolamento interno sui trasferimenti entrerà in vigore a partire dal 2 marzo 2001.
REGOLAMENTO DI ARBITRATO
1. DISPOSIZIONI GENERALI
1.1 Oltre alle disposizioni statutarie ed agli altri regolamenti, le competenze arbitrali in seno all'EHF sono specificate nel presente Regolamento.
1.2 Vengono sanzionate tutte le azioni contrarie ai Regolamenti, così come i comportamenti non sportivi, violenti all’interno e fuori dal campo di gioco dei giocatori, accompagnatori, arbitri e membri di società o Federazioni appartenenti alle Federazioni membro dell'EHF.
1.3 1.3 Le Federazioni e le Società sono responsabili del comportamento dei loro giocatori, dirigenti e di qualsiasi altra persona che eserciti un
funzione durante una gara per conto della Federazione o della Società
1.4 1.4 Questo Regolamento troverà applicazione sia in materia generale di arbitrato che per provvedimenti disciplinari:
Qualsiasi provvedimento di arbitrato che non comporta sanzioni e non ha effetti come violazione dello Statuto o dei Regolamenti sarà considerato come atto di arbitrato generale.
1.5 1.5 Le azioni commesse prima, durante,dopo una gara o nel corso di un viaggio da/per il luogo della manifestazione o durante il soggiorno
porteranno a violazioni del Regolamento particolarmente se tali comportamenti porteranno discredito allo sport della pallamano ed alla EHF.
2. MATERIE SOGGETTE AD ARBITRATO
2.1 Materie di comportamento.
Materie indicate nei Regolamenti IHF ed EHF.
2.2 Provvedimenti disciplinari
La lista delle sanzioni indicata nell’allegato è parte integrante di questo Regolamento ; inoltre troveranno applicazione anche i provvedimenti disciplinari contenuti nei vari Regolamenti.
3. SANZIONI E PROVVEDIMENTI
La EHF riconosce le seguenti sanzioni:
a) a) avvertimento;
b) b) sospensione temporanea;
c) c) multa; sanzioni amministrativa
d) d) cancellazione della gara e ripetizione se necessario;
e) e) perdita di alcuni o di tutti i punti acquisiti nella manifestazione interessata; multa
f) f) esclusione dalle correnti o future competizioni;
g) g) squalifica del campo o supervisione degli incontri
4. VALUTAZIONI DELLE SANZIONI ED EFFETTI DELLE DECISIONI
4.1 Le sanzioni enunciate in precedenza possono essere pronunciate individualmente o cumulate.
4.2 Delle sospensioni temporanee possono essere pronunciate in caso di:
a) comportamento altamente antisportivo;
b) vie di fatto o insulto contro gli arbitri, dirigenti, giocatori o spettatori
c) utilizzo di giocatori non autorizzati o squalificati;
d) d) comportamento non sportivo delle squadre, dei dirigenti o di altre persone che partecipano alla partita
4.3 4.3 Le squalifiche comminate nel corso di procedimenti disciplinari possono
essere sospese per particolari ragioni e per un periodo di prova che deve essere specificato qualora l’obiettivo può essere raggiunto in altra maniera.
4.4 4.4 Squalifica internazionale di giocatori , funzionari, dirigenti ed arbitri troveranno applicazione sia nella società di appartenenza che a livello di squadra nazionale.
4.5 4.5 Qualsiasi ritardo nel produrre relazioni o insufficienti pagamenti alla IHF saranno soggetti a sanzioni amministrative fino a 30.000 Scellini Austriaci (Euro 2250 dal 1.1.2002) a meno che non sia diversamente regolato.
5. REGOLE DI PROCEDURA
5. 5. Livelli di giurisdizione
5.1 5.1 A meno che previsto diversamente nei regolamenti applicabili (specificatamente nei regolamenti dei campionati europei e delle coppe europee) il primo arbitrato nelle materie riguardanti le regole di gioco sarà esercitato dalla commissione gare, nei tornei di qualificazione dal delegato EHF ed in tutti gli altri casi dal Comitato Esecutivo
5.2 5.2 Il Comitato Esecutivo può delegare la dichiarazione di sanzioni amministrative e raddoppiare le multe nei casi di mancato pagamento alla EHF.
5.3 5.3 I procedimenti di appello saranno condotti dalla Corte di Appello sia in materia riguardante le competizioni correnti/attività di affari cosi come infrazioni disciplinari.
5.4 5.4 Per ascoltare casi ed emettere decisioni, la Corte di Appello sarà costituita da tre persone. Sarà presieduta dal Presidente, un Vice Presidente o, se necessario 1 Membro. Chi presiederà ed i Membri saranno designati dal Presidente caso per caso.
6. ORGANIZZAZIONE – PRINCIPI PROCEDURALI
6.1 6.1 La Corte di Appello è composta da un Presidente, due Vice-Presidenti e cinque Membri del Congresso.
6.2 6.2 La partecipazione di rappresentanti amministrativi senza potere decisionale è possibile in procedimenti con due istanze di giudizio.
6.3 6.3 Gli Organi di Arbitrato ed i loro Membri sono indipendenti e non sono legati ad alcuna istruzione.
6.4 6.4 Nei casi in cui siano parti interessate la Federazione, club, dirigente, giocatore del Paese di provenienza i Membri degli Organi di Arbitrato saranno considerati di parte.
7. AVVIO DEI PROCEDIMENTI
7.1. 7.1. I procedimenti hanno inizio a seguito di domanda o protesta delle squadre o delle Federazioni in causa così come sulla base di rapporti inoltrati dagli arbitri e dai dirigenti EHF.
7.2. 7.2. I Dirigenti EHF e gli arbitri hanno l’obbligo di relazionare per iscritto alla EHF incidenti ed azioni di un certo rilievo.
7.3. 7.3. Se la EHF è informata da terzi di fatti che possono avere rilevanza per l’avvio di un procedimento, sarà verificata la veridicità e presi i corrispondenti provvedimenti (anche nei casi di competizioni che non sono sotto l’egida EHF).
7.4. 7.4. Su richiesta delle persone o parti in causa gli Organi di Giustizia EHF possono dirimere controversie tra Federazioni Nazionali oppure tra Federazione ed un proprio club o giocatore se tale procedimento appare indicato.
7.5. 7.5. Nei casi in cui una Federazione Nazionale/Società/giocatore induce un’altra Federazione/club/giocatore attraverso una falsa dichiarazione o un’azione contraria ai Regolamenti EHF, la Federazione/Società/giocatore ha il diritto di chiedere che la situazione sia chiarita e che la EHF prenda una decisione a riguardo.
7.6. 7.6. L’apertura del procedimento è comunicata per iscritto.
8. PROCEDURE
8.1 8.1 I Membri degli Organi di Arbitrato prenderanno le loro decisioni sulla base dei documenti in loro possesso. Se alcuna decisione può essere presa sulla base di questi documenti, altre testimonianze utili possono essere utilizzate (riprese televisive, registrazioni, ecc.); inoltre possono richiedere alle parti interessate una dichiarazione scritta od orale sulla propria posizione.
8.2 8.2 Le decisioni ed i provvedimenti presi dagli arbitri sul terreno di gioco sono definitivi. Sono accettate eventuali revisioni qualora si evidenzi un errore rilevante sulla base del rapporto arbitrale o nel caso in cui siano fornite prove rilevanti come ad esempio il rapporto del dirigente EHF, immagini televisive o registrazioni video.
8.3 8.3 Nei casi in cui non sia stata rilevata un’azione violenta che avrebbe dovuto essere sanzionata con l’espulsione definitiva del giocatore colpevole, i Membri degli Organi di Arbitrato possono procedere per una successiva sanzione utilizzando gli strumenti indicati nel paragrafo 1.
8.4 8.4 Nei procedimenti di appello le parti così come l’Organo di Arbitrato hanno il diritto di richiedere una procedura orale oppure una udienza scritta/orale.
9. DECISIONI
9.1 9.1 La decisione degli Organi di Arbitrato sono prese a maggioranza semplice.
9.2 9.2 In linea di principio le decisioni in entrambi i livelli di giurisdizione sono prese per iscritto tranne nei casi in cui la procedura orale sia richiesta dalle parti conformemente all’art. 8.4 o che sia ritenuta necessaria dall’Organo di Arbitrato.
9.3 9.3 Nei casi che riguardano operazioni commerciali di ordinaria amministrazione si può decidere o meno di entrare nel merito.
9.4 9.4 Rivendicazioni economiche/debiti tra le parti che risultano da una decisione definitiva possono essere imposte dalla EHF.
9.5 9.5 Se una parte non viene trovata colpevole il procedimento deve essere sospeso.
9.6 9.6 Quando il procedimento è condotto per iscritto, la decisione proposta dovrà essere presentata ai Membri.
9.7 9.7 Quando i procedimenti sono condotti oralmente, dopo che le parti ed i testimoni sono stati ascoltati, è consentito deliberare e decidere in assenza delle parti interessate.
9.8 9.8 Eccetto i casi di sanzioni amministrative (art. 3.c) le decisioni includeranno i seguenti punti:
a) a) la composizione dell’Organo che ha preso la decisione;
b) b) la materia oggetto del procedimento;
c) c) i nominativi delle parti;
d) d) una breve esposizione dei fatti;
e) e) la decisione;
f) f) i costi;
g) g) i motivi;
h) h) la firma dei Membri dell’Organo di Arbitrato che può essere posta posta, se necessario, dalla persona che redige il documento;
i) i) informazioni sul diritto di appello.
9.9 9.9 La notifica delle decisioni è assicurata dalla EHF. Le decisioni che riguardano Società e persone fisiche saranno notificate alle rispettive Federazioni Nazionali ma, nei casi in cui si ritenga necessario o su richiesta, possono essere anche inoltrate alla Società o alla persona interessata.
9.109.10 Le decisioni possono essere pronunciate oralmente in presenza delle parti. In linea di principio le decisioni saranno comunicate e inoltrate via telefax o lettera protocollata. Una decisione sarà ritenuta notificata appena giunta sotto la sfera di influenza o nel campo di responsabilità della parte.
10. DECISIONI TEMPORANEE
10.1 10.1 Per garantire e rispettare i diritti delle parti, gli Organi di Arbitrato possono ritenere necessario emettere decisioni temporanee.
10.2 10.2 Nei casi disciplinari gravi, il Presidente del procedimento può emettere una decisione di sospensione per un massimo di due mesi.
11. COSTI
11.1 11.1 Tutti i costi dei procedimenti, incluse le spese di viaggio e soggiorno dei Membri degli Organi di Arbitrato e dei testimoni ascoltati, saranno a carico, totalmente o in parte, della parte perdente e della parte che risulterà colpevole.
11.2 11.2 Se nei procedimenti di appello le parti richiedono una procedura orale/udienza pubblica, i costi per questa procedura saranno totalmente a carico della parte richiedente tranne i costi della parte perdente in conformità all’art. 11.1.
12. RISARCIMENTO DANNI
Il risarcimento danni può essere richiesto alla parte responsabile di azioni contrarie ai Regolamenti, come nel caso di ritiro di una squadra o ripetizione di un incontro. La relativa decisione verrà pressa seguendo la procedura ordinaria.
13. LE PARTI
Sono considerate parti tutte le persone fisiche o giuridiche che possono far valere, in maniera credibile, un interesse giuridico sui fatti in questione.
14. APPELLI
14.1 14.1 Salvo disposizioni contrarie, qualsiasi appello scritto avverso una decisione presa dall’Organo di prima istanza dovrà essere ricevuto dalla EHF non oltre sette giorni dalla sua notifica ed accompagnato dal versamento di una tassa di 10.000 Scellini Austriaci (dal 1.1.2002 EUR 750). Il pagamento dovrà essere dimostrato (ordine di pagamento). E’ ammesso l’inoltro del ricorso via fax o telex.
14.2 14.2 In caso di perdita del ricorso in appello, la tassa sarà incamerata dalla EHF; in caso di vittoria sarà rimborsata.
14.3 14.3 Se un ricorso di appello giunge oltre i termini,, la Corte di Appello non esaminerà il ricorso e la tassa sarà incamerata dalla EHF.
14.4 14.4 Salvo disposizioni contrarie contenute nel presente Regolamento e nella Lista delle Sanzioni, il ricorso ha un effetto sospensivo.
14.5 14.5 I ricorsi in materia di trasferimento non hanno effetti sospensivi.
14.6 14.6 In caso di disaccordo sulla presenza o meno delle condizioni di esclusione degli effetti sospensivi, il Presidente del procedimento avrà il compito di decidere.
14.7 14.7 Le decisioni prese in appello possono confermare, annullare, rinviare o modificare le decisioni di prima istanza. La domanda delle parti non influenza l’istanza giuridica.
14.8 14.8 Nei casi in cui una decisione adottata sia stata condizionata da gravi errori, inclusa la presentazioni di documenti non pertinenti o falsificati, le parti possono domandare alla EHF l’annullamento della decisione (riapertura della procedura).
15. ESECUZIONE
15.1 15.1 La EHF applicherà le decisioni prese dagli Organi di Arbitrato.
15.2 15.2 Salvo disposizioni contrarie nella sentenza, le sanzioni e le ammende amministrative devono essere pagate entro due mesi dalla notifica della decisione.
15.3 15.3 Il mancato pagamento di una sanzione o ammenda amministrativa entro due mesi dalla notifica sarà punito con un’ammenda di 10.000 ATS (a partire dal 1.1.2002 EUR 750) sino al doppio e, nei casi di sanzioni maggiori, in conformità all’art. 2.6 della Lista delle Sanzioni.
Se trascorsi due mesi il pagamento non è stato ancora effettuato, la Federazione/Società/giocatore in causa sarà sospeso/a ed escluso/a sia dalle Competizioni Nazionali che a livello Europeo sino al pagamento del dovuto.
La Federazione nella quale è affiliata la Società inadempiente non avrà il diritto di votare al Congresso EHF ma potrà parteciparvi.
15.4. Le Federazioni Nazionali saranno Responsabili in solido, secondo quanto enunciato al punto 3., in caso di sanzioni, ammende amministrative, costi di procedimento e richiesta danni contro giocatori, dirigenti e Società.
16. DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI
16.1 16.1 La persona Responsabile della direzione della Corte di Appello è designata quale Presidente. Quando un Presidente, un Vice Presidente o un Membro assume la direzione di un Organo di Arbitrato, questa persona sarà nominata Presidente del Collegio.
16.2 16.2 Dirigenti EHF sono tutte le persone che intervengono nelle manifestazioni ufficiali in rappresentanza della EHF.
17. TERMINI
17.1 17.1 I termini fissati nei Regolamenti non sono generalmente soggetti a prolungamento a meno che i motivi di tale prolungamento non siano definiti esplicitamente.
17.2 17.2 Un termine si considera rispettato una volta dimostrato che l’inoltro (timbro postale, rapporto di invio in caso di telefax) sia stato effettuato entro le ore ventiquattro dell’ultimo giorno consentito.
17.3 17.3 Nel caso in cui per ragioni o eventi indifferibili, una parte vede impedito il rispetto dei termini e può spiegare credibilmente le motivazioni, il termine riprenderà nel momento in cui verrà a cessare
l’impedimento. L’ Organo di Arbitrato competente avrà il compito di verificare la veridicità delle motivazioni.
18. PRESCRIZIONE
18.1 18.1 Il termine di prescrizione per la prosecuzione e l’esecuzione in materia disciplinare o commerciale è di due anni.
18.2 18.2 La data di riferimento per la prescrizione è quella dell’atto illecito per prosecuzione e quello della sentenza per l’esecuzione.
18.3 18.3 L’inizio di un procedimento interrompe la prescrizione.
19. ALTRO
19.1 19.1 La Segreteria Generale EHF è a disposizione degli Organi di Arbitrato per le questioni amministrative ed organizzative.
19.2 19.2 La Lista delle Sanzioni allegata è parte integrante del presente Regolamento.
20. ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento di Arbitrato sarà adottato dal Congresso EHF del 6/7 aprile 2000 ed entrerà in vigore dal 1 maggio 2000.
Xxx Xxxx /xxxxxx 0000
XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
come da Regolamento di Arbitrato della EHF (conforme al punto 5.5) Istruzioni per l'imposizione di ammende amministrative e sanzioni salvo diverse disposizioni del Regolamento
1. Sanzioni Generali
1.1 In caso di infrazioni all'ordine o alla disciplina prima, durante e dopo la partita: da 2.000 (dal 1.1.2002 Euro 150) a 100.000 Scellini Austriaci (dal 1.1.2002 Euro 7.500).
1.2 In caso di comportamento scorretto di una squadra o di un giocatore (come ad esempio lasciare il campo di gara per protesta o rifiutarsi di uscire dal campo di gioco etc.) oppure di un dirigente o tecnico: da 2.000 (dal 1.1.2002 Euro 150) a 100.000 Scellini Austriaci (dal 1.1.2002 Euro 7.500).
1.3 Interruzione di una partita a causa di una squadra o di un club da 50.000 (dal 1.1.2002 Euro 3750) a 200.000 Scellini Austriaci (dal 1.1.2002 Euro 15.000) oltre al risarcimento delle spese su presentazione dei documenti giustificativi, sospensione valida per le partite internazionali per un massimo di un anno ed esclusione dalla successiva competizione della EHF.
1.4 Mancanza di disciplina sul campo di gioco e insufficiente protezione degli arbitri o della squadra ospite: da 10.000 (dal 1.1.2002 Euro 750) a 200.000 Scellini Austriaci (dal 1.1.2002 Euro 15.000).
1.5 Infrazioni gravi agli Statuti ed ai Regolamenti dell'EHF: da 2.000 (dal 1.1.2002 Euro 150) a 200.000 Scellini Austriaci (dal 1.1.2002 Euro 15.000).
2. Sanzioni contro le Federazioni nazionali
2.1 Contraffazione dei documenti da parte di una Federazione: fino a 100.000 Scellini Austriaci (dal 1.1.2002 Euro 7.500). E' possibile una sospensione per un periodo massimo di tre anni.
2.2 Rilascio di autorizzazioni a giocare non autorizzate: fino a 100.000 Scellini Austriaci (dal 1.1.2002 Euro 7.500). E' possibile una sospensione per un periodo massimo di tre anni.
2.3 Informazione intenzionalmente sbagliata sui dati personali di giocatori, in caso di un trasferimento: fino a
100.000 Scellini Austriaci (dal 1.1.2002 Euro 7.500); in caso di recidiva sino a 300.000 Scellini Austriaci (dal 1.1.2002 Euro 22.500). E' possibile una sospensione per un periodo massimo di due anni.
2.4 Non rispetto del termine di 30 giorni in caso di trasferimento: la prima volta fino a 10.000 Scellini Austriaci (dal 1.1.2002 EUR 750); prima ripetizione dell'infrazione: fino a 30.000 Scellini Austriaci (dal 1.1.2002 Euro 2.250); ulteriori ripetizioni dell'infrazione: fino a 100.000 Scellini Austriaci (dal 1.1.2002 Euro 7.500).
2.5 Mancanza di informazioni all'EHF su trasferimenti conclusi (sanzione per la Federazione ricevente): la prima volta fino a 10.000 Scellini Austriaci (dal 1.1.2002 Euro 750); in caso di prima ripetizione dell'infrazione: fino a 30.000 Scellini Austriaci (dal 1.1.2002 Euro 2.250); in caso di ulteriori ripetizioni: fino a 100.000 Scellini Austriaci (dal 1.1.2002 Euro 7.500).
2.6 Non rispetto del termine per i pagamenti dovuti all'EHF (somme che superano i 50.000 Scellini) (dal 1.1.2002 Euro 3.750); la prima volta: fino a 10.000 Scellini Austriaci (dal 1.1.2002 Euro 750); nel caso di prima ripetizione
3. 3. Sanzioni contro i giocatori
3.1 Informazioni sulla propria persona intenzionalmente errate: da 50.000 Scellini Austriaci (dal 1.1.2002 Euro 3.750) a 400.000 Scellini Austriaci (dal 1.1.2002 Euro 30.000) e sospensione fino a 2 anni.
3.2 Firma di due o più contratti per lo stesso periodo: da 50.000 Scellini Austriaci (dal 1.1.2002 Euro 3.750) a
400.000 Scellini Austriaci (dal 1.1.2002 Euro 7.500) e sospensione fino a 3 anni.
4. Sanzioni contro i Clubs
Informazioni su dei giocatori intenzionalmente errata; per la prima infrazione: 50.000 Scellini Austriaci (dal 1.1.2002 Euro 3.750) e sospensione fino a due anni; in caso di ripetizione dell'infrazione: 100.000 Scellini Austriaci (dal 1.1.2002 Euro 7.500) e sospensione fino a tre anni.
5. 5. Sanzioni in caso di doping
Oltre alle sanzioni disciplinari dirette (vedi regolamento anti-doping) pronunciate dalla rispettiva Commissione Disciplinare locale della corrispondente competizione dell'EHF, le infrazioni al regolamento antidoping vengono punite con le seguenti sanzioni:
5.1 Nel caso di colpa attribuita a un giocatore una sospensione internazionale e nazionale di almeno due anni.
5.2 Nel caso di colpa attribuita a due o più giocatori di una squadra in occasione di una partita:
5.2.1 di un Campionato Europeo:
oltre alla sospensione personale (vedi 5.1) la squadra nazionale interessata si vedrà infliggere la sospensione internazionale da due a tre anni per la squadra nazionale interessata e l'esclusione dal prossimo Campionato Europeo dell'EHF della stessa categoria , per il quale il Paese in questione si sarebbe qualificato, oltre ad una multa da 50.000 (dal 1.1.2002 Euro 3.750) a 600.000 Scellini Austriaci (dal 1.1.2002 Euro 45.000) pagabile dal Paese membro interessato.
5.2.2 di una competizione di Coppa Europea:
oltre alla sospensione personale rispettiva (vedi 5.1) la squadra interessata si vedrà infliggere una sospensione internazionale da due a tre anni nelle competizioni EHF e l'esclusione dalla competizione della Coppa Europea successiva.
Inoltre al club interessato verrà inflitta una multa da 50.000 (dal 1.1.2002 Euro 3.750) a 600.000 Scellini Austriaci (dal 1.1.2002 Euro 45.000) pagabili dal club interessato..
Direttive per sospensioni da pronunciarsi contro giocatori/dirigenti
Pertanto le eventualità sotto indicate devono essere annotate nel referto di gara e, se necessario, motivate in un rapporto ad hoc specificando contro chi è stata commessa l'infrazione .
Direttive per sospensioni Queste direttive devono essere solo di orientamento. Sono possibili modifiche del quantum delle sanzioni , verso il basso o verso l'alto.
In ogni caso è possibile una sospensione temporanea.
Numero delle partite
1. Squalifiche per comportamento antisportivo nei confronti dei dirigenti o arbitri dell' EHF)
1-4
2. Espulsione 1-6
Una espulsione comporta la sospensione per la partita successiva senza alcun’altra particolare disposizione.
Formulario di richiesta per un trasferimento internazionale da inoltrare obbligatoriamente alla F.I.G.H. - Ufficio Tesseramento
Società richiedente: (cod. n. )
Federazione straniera a cui dovrà essere inoltrata la domanda:
La Federazione Italiana dovrà richiedere per conto della Società …………….
trasferimento illimitato limitato al ………………….
Il giocatore Cognome Nome
…………………………………………….……… Xxxx Xxxxx
Data di nascita giorno/mese/anno
…………………..
Nazionalità ………………………………….
Numero di passaporto …………………………………………….
Società attuale ………………………………………………………
Status nella Società di provenienza
giocatore a contratto giocatore non a contratto
Il contratto con la Società di provenienza avrà scadenza il ………………………………..
Società italiana richiedente ………………………………………..
Status nella Società italiana
giocatore a contratto giocatore non a contratto
Inizio del contratto
…………………….
Fine del contratto