SCHEMA DI ACCORDO QUADRO E CAPITOLATO SPECIALE TRA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER SOLARIS S.R.L. DELLA DURATA DI MESI 27, DAL 01/02/2022 AL 30/04/2024
CIG
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO E CAPITOLATO SPECIALE TRA
la società Solaris srl, con sede in Xxxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxx (XX), Xxx Xxxxxxx 00/00, codice fiscale e partita iva 02701751204, iscritta al RI della Camera di Commercio di Bologna, REA Bologna n. 460405 nella persona di , nato/a a ( ) il , domiciliato/a per la carica ove sopra, da una parte, in esecuzione della deliberazione dell’Amministratore Unico del di seguito per brevità indicata come “Società utilizzatrice”;
E
l’agenzia per il lavoro con sede legale in , Via/Piazza
- Codice Fiscale e Partita IVA n. , iscritta presso
la C.C.I.A.A. di
Repertorio Economico Amministrativo (REA)
- Ufficio Registro delle Imprese - con il numero di
il / / ,
nonché iscritta all’Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro istituito presso il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali e titolare dell’autorizzazione ministeriale definitiva n.
del
/ / , di seguito denominata “Fornitore” , la quale interviene per mezzo del Sig./Sig.ra , nato/a a in data / / , domiciliato/a per la carica presso la sede legale di , nella qualità di , giusta , che si allega, dall’altra parte
Premesso che:
a) Solaris s.r.l., con Delibera dell’Amministratore Unico del 07/09/2021, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione del Fornitore per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro;
b) Con la medesima delibera l’Amministratore Unico ha designato quale Responsabile del procedimento Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxx
c) Con provvedimento prot. del il Responsabile del Procedimento ha disposto l’avvio della procedura di affidamento del succitato accordo quadro attraverso procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., affidando la gestione della medesima alla Centrale Unica di Committenza (CUC) del Nuovo Circondario Imolese, sulla base della convenzione sottoscritta con la stessa in data 02/09/2020;
d) la CUC con determina n. del ha aggiudicato l’accordo quadro in oggetto
a (C.F. e P.IVA
) con sede legale in , Via
appalto relativo all’affidamento dell’accordo quadro relativo al servizio di
somministrazione lavoro temporaneo per Solaris S.R.L., alla
per aver presentato l'offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa come motivato nella citata determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva
e) Con atto prot. / il RUP ha preso atto della aggiudicazione, definitiva ed efficace, dell’appalto di cui trattasi;
f) che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Accordo quadro sussiste fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile (valore massimo dell’Accordo quadro), nei modi e nelle forme disciplinati dal presente Accordo quadro e da tutta la documentazione di gara, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;
g) che i singoli contratti attuativi dell’Accordo Quadro verranno conclusi a tutti gli effetti dalla società utilizzatrice, Solaris s.r.l., da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, attraverso la stipulazione di apposite scritture private, in forma cartacea o nelle forme equipollenti riconosciute dalla legge;
h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto del presente Accordo Quadro ed eseguire i contratti attuativi, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
j) che il Fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa, tecnica e l’offerta economica ai fini della stipula del presente Accordo Quadro;
k) che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara e lo stesso ha presentato quanto previsto nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati per la stipula dell’Accordo Quadro;
l) che il Fornitore ha presentato l’autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all’articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i., nonché l’ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Accordo Quadro;
m) che il presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazioni per la Società utilizzatrice Solaris s.r.l. nei confronti del Fornitore, che nasceranno solo con la stipula dei contratti attuativi i quali, nei limiti ivi previsti, saranno fonte di obbligazione.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si stipula e conviene quanto segue:
ARTICOLO 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto e tutti gli atti posti a base della procedura di affidamento, l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica (sottoscritte dalle parti e conservate agli atti per formare parte integrante e sostanziale del presente atto) sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Accordo Quadro.
ARTICOLO 2 DEFINIZIONI
Nell’ambito del presente Atto si intende per:
• Società utilizzatrice: Solaris s.r.l.;
• Accordo Quadro: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;
• Fornitore: l’Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o il Consorzio o la Rete di Imprese risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive il presente Accordo Quadro, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e, comunque, ad eseguire i contratti attuativi;
• Contratto attuativo: il documento che verrà sottoscritto con scrittura privata tra il Fornitore e la società utilizzatrice, con il quale questi ultimi comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, impegnando il Fornitore all’esecuzione del contratto attuativo;
ARTICOLO 3 NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE
L'erogazione dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro e i contratti attuativi sono regolati:
a) dalle clausole del presente Atto, dall’Offerta Tecnica e dall’Offerta Economica del Fornitore, sottoscritte dalle parti e conservate agli atti per formare parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro e dai contratti attuativi;
b) dal D.Lgs. 165/2001 xx.xx.;
c) dal D.Lgs. 81/2015 e dal D.L. 87/2018 c.d. "Decreto Dignità", convertito con modificazioni dalla L. 9/08/2018 n. 96;
d) dal CCNL delle Agenzie di somministrazione lavoro;
e) dal CCNL Federcasa attualmente in vigore;
f) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 xx.xx. e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
g) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
h) da ogni altra eventuale disposizione normativa e regolamentare, di fonte nazionale e regionale, destinate a disciplinare l’attività oggetto dell’Appalto in relazione al contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nell’Accordo Quadro, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell’Amministrazione e degli Enti, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nell’Accordo Quadro.
Le clausole del presente Atto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Il Fornitore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potessero essere emanate in corso dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi.
ARTICOLO 4 OGGETTO, FINALITÀ E IMPORTO MASSIMO DELL’ACCORDO QUADRO
Oggetto del presente Accordo Quadro è il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo da impiegare presso la società utilizzatrice Solaris s.r.l.
La finalità dell’Accordo Quadro è di fornire uno strumento dinamico con cui consentire l'impiego temporaneo di prestatori d’opera in relazione ad esigenze contingenti, non fronteggiabili con il personale degli enti di cui sopra.
Durante il corso dell’Accordo quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dei Servizi utilizzatori a fornire i servizi, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi connessi secondo le modalità indicate nel presente Accordo Quadro, nell’Offerta Tecnica, nell’Offerta Economica e nei contratti attuativi, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile (valore massimo dell’Accordo quadro).
Il valore massimo stimato dell’Accordo è pari ad € 870.370,39, IVA esclusa, comprensivo del costo dei lavoratori come da CCNL in vigore e del corrispettivo per la remunerazione della somministrazione lavoro (Moltiplicatore unico), il cui valore posto a base di gara è pari a 1,620. Il valore stimato è così ripartito:
- € 709.204,39 per la durata stabilita del contratto;
- € 141.840,88 per eventuale estensione di un quinto;
- € 19.325,12 per gli eventuali 6 mesi di proroga prevista.
L’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per la società utilizzatrice nei confronti del Fornitore. Conseguentemente la società utilizzatrice non è tenuta a formalizzare contratti attuativi, escludendosi espressamente che il Fornitore possa avanzare diritti o pretese di sorta. Non è, pertanto, previsto alcun importo minimo garantito in favore del Fornitore. La società utilizzatrice non è in alcun modo vincolata a garantire l’avvio di un numero minimo di rapporti di lavoro, così come il numero e le ore delle figure professionali avviate possono subire variazioni e finanche cessare in funzione di mutamenti organizzativi e/o l’espletamento di procedure concorsuali di assunzione senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità a carico della società utilizzatrice e senza che il Fornitore possa vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta nel corso di somministrazione mancata o inferiore a quella indicata nei documenti di gara e di contratto.
Il contratto di Accordo Quadro si risolverà prima della decorrenza del periodo previsto qualora venga raggiunto prima di tale data l’importo massimo spendibile di cui al precedente paragrafo, fermo restando la possibile durata ulteriore dei singoli contratti applicativi, eventualmente ancora in essere, fino alla scadenza stabilita nei rispettivi contratti.
La durata dei singoli contratti applicativi sarà stabilita di volta in volta, a seconda delle necessità della Società utilizzatrice.
Il corrispettivo mensile spettante al Fornitore è determinato dal prodotto aritmetico fra il costo delle ore lavorative effettivamente prestate per il moltiplicatore offerto per il numero dei lavoratori temporanei fornito. Il moltiplicatore indicato in offerta si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di convenienza del Fornitore.
L’aspetto fiscale del servizio è così articolato:
a) l’attività di lavoro del personale somministrato compensata con i suddetti costi orari ordinari è esente IVA, ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 633/1972 e s.m.i.;
b) il corrispettivo dovuto per la remunerazione del servizio di intermediazione, dell’utile d’impresa e per la copertura delle spese generali, sarà assoggettato ad IVA al 22%, derivante dall’applicazione del moltiplicatore offerto al costo orario;
Le tariffe orarie previste dal CCNL del comparto Federcasa si intendono riferite alle categorie indicate ed alle posizioni di accesso iniziali; si precisa che dovranno essere corrisposti ai lavoratori somministrati trattamenti retributivi non inferiori a quelli stabiliti dal CCNL dei dipendenti della società utilizzatrice con pari inquadramento.
La tariffa oraria derivante dall’applicazione del moltiplicatore unico offerto in sede di gara al costo orario indicato, per ciascuna categoria professionale, nelle schede allegate al presente Accordo Quadro, comprende tutti i seguenti elementi, I.V.A. esclusa:
1. retribuzione base oraria di categoria per ogni singolo profilo
2. indennità di vacanza contrattuale
3. oneri previdenziali dovuti dalle APL INPS
4. oneri assicurativi INAIL
5. rateo ferie considerate su 5/6 giorni lavorativi settimanali
6. rateo ferie ex festività
7. TFR
8. ratei 13a mensilità
9. ratei 14a mensilità
10. Fondo Formatemp
11. diritti sindacali come previsto dal CCNL dei lavoratori in somministrazione
12. corrispettivo per la remunerazione della somministrazione lavoro
Il contributo ASPI non viene ricompreso tra le voci di cui sopra in quanto verrà aggiunto alla tariffa offerta solo nel caso in cui sia dovuto, a fronte di contratti a termine di carattere non sostitutivo (pertanto nell’offerta economica la tariffa oraria finita e, di conseguenza, il moltiplicatore unico offerto, non dovrà tenere conto di tale voce di spesa).
Il costo orario non dovrà ricomprendere le seguenti voci, che saranno corrisposte se e in quanto dovute:
- eventuali prestazioni di lavoro straordinario;
- eventuali indennità previste dal vigente CCNL riconosciute ai dipendenti e non contabilizzate nel costo mensile;
- maggiorazioni orarie per festività di legge infrasettimanali e festività cadenti di domenica ivi compresa la festività del Santo Patrono;
- assenze quali permessi a vario titolo (permessi di studio, congedi straordinari, permessi per lutto, permessi sindacali, ecc);
- premi di risultato, ai sensi dell’art. 71 del CCNL Federcasa;
- rateo maturato per le ferie godute nel mese;
Potrà essere richiesta l’effettuazione di ore di lavoro straordinario che saranno remunerate sulla base di quanto previsto dal CCNL Federcasa. Il lavoro straordinario sarà fatturato con applicazione della tariffa base oltre al margine di agenzia, più le maggiorazioni orarie senza margine. Non saranno riconosciute ore di lavoro straordinario non esplicitamente e preventivamente richieste ed autorizzate.
Il Fornitore dovrà comunicare alla società utilizzatrice, prima dell’avvio del servizio, i costi orari così definiti, dandone giustificazione con prospetti riportanti la costruzione del costo orario rispetto alle voci di spesa considerate.
Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il moltiplicatore offerto in sede di gara tutti gli altri oneri, non espressamente richiamati, nessuno escluso. In particolare, a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, gli oneri relativi a:
− assenteismo dovuto a malattia, infortuni, ferie e maternità;
− gestione e organizzazione, quali: ricerca e selezione del personale, eventuale assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi ed all’utilizzatore, formazione, visite mediche ed accertamenti preliminari all'assunzione espletati nel rispetto della vigente normativa, oneri contrattuali per la sicurezza;
− costi amministrativi e finanziati per richiedere il certificato penale del casellario giudiziale e per la verifica del possesso degli altri requisiti;
− utile di impresa, costi generali e tutto ciò non ricompreso nei costi orari sopra espressi del presente articolo.
Il computo delle ore effettuate dal lavoratore somministrato sarà rilevato a mezzo badge dal sistema informatico di rilevazione presenze assenze, vigente presso la società utilizzatrice. Tramite apposita comunicazione effettuata a mezzo mail entro il giorno 3 di ogni mese, o diversa tempistica concordata tra le parti, il soggetto incaricato per la società utilizzatrice trasmetterà al Fornitore la scheda delle ore effettivamente lavorate.
La società utilizzatrice corrisponderà all’Impresa esclusivamente il corrispettivo pari alle ore di servizio effettivamente prestate.
In caso di assenza per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela (es. malattia, maternità, infortuni, permessi di studio, permessi sindacali, ecc.) al lavoratore dovrà essere corrisposta la retribuzione dovuta a carico dell’Impresa.
In caso di rinnovi contrattuali per i lavoratori di pari categoria del CCNL applicato dall’Ente utilizzatore, i medesimi aumenti saranno automaticamente applicati anche ai lavoratori somministrati.
La società utilizzatrice si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti e alle condizioni stabilite nel presente Atto. In particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto nei termini posti dall’ art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50 del 2016 ss.mm.ii.
Xxxxx restando quanto sopra, la società utilizzatrice potrà altresì, nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo 106 D.lgs. n. 50 del 2016 ss.mm.ii.
Per la parte riferita al solo costo del lavoro, la revisione periodica del prezzo è ammessa unicamente in riferimento a variazioni conseguenti l’applicazione di eventuali incrementi di costo che si venissero a determinare successivamente, in conseguenza degli adempimenti retribuitivi e normativi previsti dalla contrattualistica nazionale, territoriale e aziendale, corrisposti ai dipendenti dei Servizi utilizzatori dell’Ente e dovuti al lavoratore somministrato.
Il valore del moltiplicatore formulato in sede di gara resterà fisso ed invariabile per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
Qualora nel periodo di vigenza dell’Accordo Quadro non siano disposti aumenti contrattuali per il personale, ovvero sia prevista la sola corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale, si applicano, alla sola parte riferita al costo del servizio di intermediazione, le disposizioni in materia di revisione periodica dei prezzi.
La revisione sarà operata a seguito di richiesta scritta da parte del Fornitore, all’esito di una istruttoria condotta sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai rilevato al 31 dicembre dell’anno precedente all’annualità cui si applica la rivalutazione.
Ai fini della migliore istruttoria revisionale, in caso di istanza di revisione richiesta dal Fornitore, che comunque dovrà eventualmente avvenire dal secondo anno di vigenza dell’Accordo Quadro, lo stesso sarà tenuto a trasmettere alla società utilizzatrice tutta la documentazione necessaria ad operare la revisione, ivi comprese le fonti ufficiali da cui desumere le oscillazioni dei prezzi di mercato e le relative giustificazioni
Il Fornitore non avrà diritto ad ulteriori revisioni del compenso o a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.
ARTICOLO 5 DURATA
Fermo restando l’importo massimo spendibile di cui all’articolo 4, comma 3, il presente Accordo Quadro avrà durata dal 01/02/2022 al 30/04/2024, per un totale di mesi 27.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 xx.xx. e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi.
Se, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia dell’Accordo Quadro o di ogni singolo contratto attuativo, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a operatori diversi dal medesimo Fornitore.
ARTICOLO 6 CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
Nell’esecuzione dell’appalto il Fornitore dovrà rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabili dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’Allegato X del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.
Il Fornitore provvederà sia all'attività di reclutamento e formazione del personale, sia alla sua gestione, sia all’attività di monitoraggio dei servizi espletati e della relativa contabilizzazione.
6.1 - Modalità di attivazione del servizio
Successivamente alla sottoscrizione del contratto attuativo, la società utilizzatrice comunicherà al Fornitore le proprie necessità indicando:
- descrizione della professionalità richiesta, del livello retributivo (compresa eventuale retribuzione accessoria) e del CCNL applicato;
- settore di specializzazione e grado di esperienza necessario;
- modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
- sede e orario giornaliero/settimanale di lavoro;
- dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori del soggetto fruitore;
- eventuali requisiti professionali specifici quali patenti di guida, attestati, ecc.…
- eventuale erogazione buoni pasto.
Il Fornitore dovrà presentare almeno 3 curriculum vitae (fatte salve oggettive e motivate difficoltà di reperimento) relativi a candidati in possesso dei requisiti sopra indicati entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta da parte della società utilizzatrice. In caso di urgenza o per sostituzioni necessarie ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi, il Fornitore sarà tenuto ad inviare al alla società utilizzatrice il lavoratore entro 24 ore dalla richiesta. Per sostituzioni brevi non programmabili e urgenti, con la stessa procedura di cui sopra sarà identificato un gruppo di operatori da chiamare al bisogno con effetto immediato. Nel caso in cui nella prima rosa di tre candidati non ve ne sia uno che soddisfi le chieste prescritte, dovranno essere presentati altri 3 curricula fino all’individuazione del soggetto ritenuto idoneo.
La società utilizzatrice si riserva la facoltà di convocare i candidati per un colloquio propedeutico alla somministrazione.
Il Fornitore si impegnerà ad adottare procedure analitiche ed esaustive di selezione del personale da avviare in somministrazione.
Il Fornitore è tenuto a presentare copia del contratto tra il medesimo ed il prestatore di lavoro prima dell’inizio dell’attività e, comunque, non oltre 10 giorni dalla data di stipulazione, alla società utilizzatrice, al fine della tutela in ordine alle responsabilità solidali previste dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 81/2015.
I lavoratori somministrati sono sottoposti ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo dell'Agenzia di somministrazione di lavoro. In caso di mancato superamento del periodo di prova, ovvero in qualsiasi momento dell’intero periodo contrattuale, qualora l’Ente utilizzatore ravvisasse l’opportunità di procedere ad una sostituzione, ne darà comunicazione scritta al somministratore il quale a sua volta provvederà ad informare il lavoratore.
Il lavoratore ha diritto a prestare la propria opera per l’intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o sostituzione. Prima della stipulazione del contratto attuativo, il Fornitore è tenuto, su richiesta della società utilizzatrice, a fornire a questa un prospetto di quantificazione dei costi rapportati alla durata del contratto, evidenziandone ogni voce e il relativo corrispettivo comprensivo d’IVA.
6.2 - Svolgimento del servizio
La società utilizzatrice potrà chiedere in qualsiasi momento la sostituzione dei lavoratori che abbiano tenuto atteggiamenti o comportamenti gravemente inadeguati anche dopo il periodo di prova, formalmente rilevati da superiori gerarchici; inoltre la Società utilizzatrice si riserva la facoltà di interrompere il rapporto di lavoro per cause di forza maggiore o giustificato motivo: in tal caso il Fornitore avrà il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo solo per le ore di lavoro effettivamente rese sino alla interruzione.
Il Fornitore provvederà ad informare i prestatori di lavoro di tutti i rischi connessi all’attività che gli stessi presteranno presso i servizi dell’Ente utilizzatore, erogando ad ogni lavoratore una formazione generale in materia di salute e sicurezza secondo i criteri del D. Lgs. n. 81/2008 xx.xx.
Rimane invece in capo alla società utilizzatrice, l’obbligo di informare i lavoratori somministrati sui rischi specifici dei singoli luoghi di lavoro. Pertanto essa osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione connessi all’attività lavorativa, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m. Il lavoratore sarà dotato degli eventuali necessari dispositivi di protezione individuale ove adottati per gli altri lavoratori. L’onere economico per questi adempimenti è a carico della società utilizzatrice.
Il lavoratore somministrato avviato in servizio potrà essere eventualmente sottoposto ad apposita visita preassuntiva di idoneità alla mansione. Tale eventuale visita preassuntiva sarà effettuata dal medico competente della società utilizzatrice, al medesimo costo applicato per i dipendenti dell’ente, a carico del Fornitore.
Il lavoratore dovrà effettuare le prestazioni contrattuali con massima cura e diligenza e dovrà mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non divulgarli e non farne oggetto di sfruttamento.
L'orario di lavoro e le turnazioni di ogni singolo lavoratore saranno distribuite sulla base dell'orario di servizio dei dipendenti dell’Ente utilizzatore presso cui sono funzionalmente assegnati e potranno subire variazioni nel corso del singolo contratto applicativo sia estemporanee sia sulla base delle necessità di Solaris s.r.l., previa comunicazione scritta e senza che questo costituisca variazione contrattuale.
È fatta salva la facoltà per la società utilizzatrice di richiedere orari di lavoro part-time, secondo l'articolazione oraria, di volta in volta prevista, e sulla base delle necessità di Solaris s.r.l.
È facoltà della società utilizzatrice durante l’esecuzione del contratto attuativo dell’Accordo Quadro, qualora se ne ravvisi la necessità per cause di forza maggiore/pubblico interesse, disporre che i somministrati vengano assegnati temporaneamente e/o definitivamente ad altro servizio rispetto a quello di prima destinazione, previa preventiva comunicazione al Fornitore.
Nella conduzione delle attività il lavoratore somministrato è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza, nonché ad agire in ogni occasione con diligenza professionale.
Il lavoratore somministrato è, altresì, tenuto a conoscere e ad attenersi a quanto previsto dal Codice Etico adottato dalla Società Solaris, ai regolamenti, alle procedure, alle linee guida, ai protocolli e alle modalità operative in uso presso Solaris s.r.l.
6.3 - Profili professionali
I profili professionali che potranno essere oggetto di richiesta di somministrazione in relazione alla presente procedura di gara, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono i seguenti:
- Categoria B1 Ingegnere
- Categoria B1 Amministrativo
- Categoria C2 Amministrativo
- Categoria C2 Cuoco
- Categoria D1 Aiuto Cuoco
- Categoria D1 Custode/Necroforo
Il servizio dovrà essere espletato con personale in possesso di tutti i requisiti formativi e professionali propri del profilo di appartenenza, che verranno esplicitati all’interno della richiesta di attivazione della somministrazione.
L’attività del lavoratore è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità, in quanto applicabili.
I lavoratori saranno adibiti alle mansioni relative ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dal CCNL ed eventuali contratti decentrati integrativi e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.
Potranno essere concordate anche figure professionali diverse o ulteriori rispetto a quelle sopra descritte, in relazione alle effettive esigenze della Società utilizzatrice. Nell’eventualità, sarà cura della Società fornire al Fornitore la scheda aggiornata dei costi di dette figure, qualora non fossero state incluse nelle schede allegate al presente accordo quadro, fermo restando l’aggio di aggiudicazione.
6.4. – Retribuzione dei lavoratori somministrati
Il trattamento giuridico ed economico del lavoratore somministrato sarà corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL Federcasa per i lavoratori dipendenti di pari categoria dell’Ente utilizzatore ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dai rinnovi contrattuali futuri. Ai lavoratori che verranno inseriti in unità che operano su turni spetterà inoltre l’indennità di turno contrattualmente prevista, sulla base del turno effettuato.
Il fornitore si impegna a procedere al pagamento della retribuzione dovuta ai lavoratori somministrati in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento nei termini previsti, nonché al
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge. Gli obblighi retributivi devono essere assolti in applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di categoria vigenti con obbligo di adeguamento automatico in ragione delle modificazioni che detti contratti subiscono nel corso del tempo.
In ipotesi di mancato pagamento del trattamento economico dovuto ai prestatori di lavoro a tempo determinato, Solaris s.r.l. provvederà al pagamento dei suddetti, provvederà al pagamento diretto del trattamento economico dovuto agli interessati, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l’Agenzia Aggiudicataria da esercitarsi attraverso l’incameramento del deposito cauzionale o il mancato pagamento delle spettanze dovute all’Agenzia aggiudicataria.
Il Fornitore si impegna a fornire, dietro richiesta dell’Ente utilizzatore, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata ed ogni altra informazione che si ritenga utile dover reperire per la verifica del servizio.
6.5 – Obblighi del Fornitore
Il Fornitore si obbliga ad effettuare l’attività di reclutamento e selezione del personale in possesso di tutti i requisiti, idoneità, abilitazioni, titoli, di cui sopra, secondo criteri di trasparenza, imparzialità e merito e comunque tenuto conto dei bisogni esplicitati della società utilizzatrice.
Il Fornitore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della società utilizzatrice e di terzi autorizzati.
Il Fornitore si obbliga a mettere a disposizione della società utilizzatrice il personale richiesto entro i termini da questa indicati e in base ai criteri di cui al presente Atto e alla Relazione Tecnica.
Il Fornitore si impegna ad assolvere ogni compito legato alla instaurazione e gestione del rapporto di lavoro con il personale somministrato in qualità di soggetto giuridico titolare del rapporto di lavoro ed assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali, e assicurativi, retributivi, nonché di tutte le previsioni discendenti da leggi e contratti vigenti in materia di somministrazione, ivi comprese le previsioni del CCNL applicabile.
Il Fornitore provvederà ad informare i prestatori di lavoro di tutti i rischi connessi all’attività da svolgere.
Il Fornitore si impegna nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori il Codice di comportamento approvato dalla società.
La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per la società utilizzatrice la facoltà di richiedere al Fornitore l’immediata sostituzione del personale inadempiente e avrà la facoltà di risolvere il contratto attuativo in caso di reiterazione della violazione degli obblighi di comportamento da parte del personale inviato, previo espletamento di una procedura che garantisca il contradditorio.
Sono a carico del Fornitore tutti gli obblighi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m.ii.
Oltre a quanto sopra indicato il Fornitore si obbliga specificatamente a:
a) eseguire tutti i servizi oggetto dell’Accordo quadro, dettagliatamente descritti nel presente Xxxx, nei contratti attuativi e nell’Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Atto e negli Atti di gara;
b) garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
c) erogare i servizi oggetto dell’Accordo quadro e dei contratti attuativi ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Atto e negli Atti di gara, nonché predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire agli enti utilizzatori di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nel presente atto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
d) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra
e) su richiesta scritta della società utilizzatrice, presentare la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno;
f) uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio oggetto del presente Atto;
g) effettuare l’attività di reclutamento e selezione del personale in possesso di tutti i requisiti, idoneità, abilitazioni, titoli, così come specificati nel presente Atto e nella documentazione di gara, secondo criteri di trasparenza, imparzialità e merito e comunque tenuto conto dei bisogni esplicitati della società utilizzatrice;
h) fornire alla società utilizzatrice per ciascun lavoratore somministrato, qualora richiesti, gli attestati relativi alla partecipazione ad interventi formativi sui contenuti generali relativi alla sicurezza, con particolare riferimento ai rischi connessi alle lavorazioni nella categoria produttiva di riferimento ed eventualmente, qualora già posseduti, gli attestati di primo soccorso e di antincendio, nonché quelli relativi alla formazione di cui sopra, per legge, a carico del Fornitore;
i) fornire e/o sostituire il personale da assegnare ai Servizi utilizzatori dell’Ente per cui viene formulato il contratto attuativo nei tempi e modalità stabilità, nel rispetto di quanto previsto nell’Accodo Quadro e nell’Offerta Tecnica ove migliorativa;
j) eseguire i contratti attuativi in conformità alle richieste pervenute dalla società utilizzatrice, pena l’applicazione delle penali di cui oltre;
k) essere consapevole che la società utilizzatrice mantiene il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quei lavoratori che, a suo insindacabile giudizio, non ritengano essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento della prestazione e a sostituirli;
l) assicurare la costante disponibilità telefonica di uno o più referenti, come minimo, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 17,30, comunicando alla società utilizzatrice nominativi e modalità per contattarli in modo tempestivo e garantendo, altresì, un servizio di assistenza attivo in caso di urgenze;
m) provvedere su richiesta della società utilizzatrice, alla tempestiva comunicazione e sostituzione dei lavoratori assenti per infermità temporanea e/o infortunio entro 24 ore dalla data di insorgenza degli stessi, e dei lavoratori che siano risultati inidonei alla mansione, entro 24 ore dalla data di ricevimento della comunicazione di inidoneità;
n) garantire l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto dell’Accordo quadro e/o dei singoli contratti attuativi;
o) dare immediata comunicazione alla società utilizzatrice di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al presente atto e ai singoli Contratti attuativi;
p) predisporre e trasmettere su richiesta in formato elettronico tutti dati e la documentazione di rendicontazione.
Nell’attribuzione di incarichi di lunga durata (ad esempio quelli riferibili all’intero anno scolastico per il personale di cucina), hanno la precedenza i lavoratori con una maggiore esperienza pregressa nel servizio utilizzatore.
Le copie dei contratti di lavoro tra il Fornitore ed i singoli lavoratori dovranno essere trasmesse alla società utilizzatrice, la quale si riserva di richiedere in qualsiasi momento l’esibizione del modello DM 10 e delle buste paga. Qualora il Fornitore non risulti in regola con gli obblighi inerenti la disciplina del lavoro, la società utilizzatrice procederà rispettivamente alla risoluzione del contratto attuativo e dell’Accordo Quadro ed all’affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria, in danno del somministratore inadempiente, fatta comunque salva la responsabilità per eventuali fatti illeciti o per l’eventuale violazione di norme penali.
Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
Restano ad esclusivo carico del Fornitore gli eventuali maggiori oneri che per legge sono a carico dello stesso, derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Amministrazione e della Società utilizzatrice, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
Il potere disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo è riservato al Fornitore, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/2015. L’ente utilizzatore comunica tempestivamente al Fornitore tutti gli elementi che formeranno oggetto della contestazione.
Il Fornitore è tenuto a comunicare alla società utilizzatrice secondo le disposizioni del vigente CCNL, l’eventuale adozione del provvedimento disciplinare, assumendo ogni onere anche economico relativi alla procedura, compresi gli oneri economici conseguenti all’impugnazione del provvedimento da parte del lavoratore interessato. La società utilizzatrice si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere motivatamente la sostituzione del lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare.
6.6 – Obblighi a carico della società utilizzatrice
La società utilizzatrice si impegna ad assicurare la corretta ed efficace esecuzione del servizio di somministrazione e ad utilizzare la prestazione dei lavoratori somministrati nel rispetto della normativa vigente e del contratto collettivo di categoria applicabile.
In particolare, si impegna altresì a:
a) inviare all’Agenzia aggiudicataria entro il terzo giorno del mese successivo i riscontri/le rilevazioni delle ore effettivamente prestate dal lavoratore in servizio, ai fini della formazione della busta paga;
b) comunicare all’Agenzia aggiudicataria gli estremi del CCNL da applicare e i relativi trattamenti retributivi previsti, comprese eventuali variazioni e differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto;
c) comunicare all'Agenzia aggiudicataria ogni informazione utile inerente allo svolgimento dell'attività del personale somministrato, che possa essere necessaria all'aggiudicatario nella conduzione del rapporto giuridico di lavoro (variazioni di sede di lavoro, di orario ecc.)
d) nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansione superiore, dare immediata comunicazione scritta all'Agenzia e copia al lavoratore interessato;
e) corrispondere all'Agenzia aggiudicataria il compenso per il servizio nella misura determinata in sede di offerta economica. All'Agenzia spetta il compenso per le ore effettivamente lavorate: pertanto in caso di assenza del lavoratore per malattia, infortunio, congedi, ferie e comunque per tutti i permessi previsti dal CCNL di riferimento, nessun corrispettivo è dovuto all'Agenzia;
f) versare direttamente, in caso di inadempimento del somministratore, al prestatore di lavoro e all'ente previdenziale le retribuzioni e i contributi dovuti, rivalendosi sulle eventuali somme dovute all'aggiudicatario e non ancora versate e sulla cauzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
g) comunicare tempestivamente gli elementi utili all'eventuale contestazione disciplinare a carico del lavoratore ai sensi dell'art. 7 della L. 300/1970;
h) osservare nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e
s.m.i. e fornire gli stessi di tutti i dispositivi di protezione e le attrezzature necessari per l’espletamento della prestazione.
6.7– Contabilizzazione del servizio
Per il servizio oggetto della presente procedura, ciascuno dei Servizi utilizzatori dell’Ente corrisponderà al Fornitore quanto stabilito al precedente art. 4 e seguenti.
Per le ore di lavoro straordinario verrà rimborsato un incremento sulla tariffa oraria calcolato secondo quanto stabilito dal vigente CCNL degli enti utilizzatori in cui sono funzionalmente assegnati i lavoratori somministrati.
In caso di rinnovo della parte economica dei CCNL di riferimento, sarà rimborsato al Fornitore il solo aumento per le ore effettuate dal prestatore del lavoro che saranno contabilizzate in fattura.
L’Ente utilizzatore corrisponderà al Fornitore unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori rimanendo a carico del Fornitore ogni assenza, a qualsiasi titolo effettuata, da parte dei lavoratori medesimi senza giustificazioni.
In caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscano una tutela al lavoratore, il Fornitore provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.
ARTICOLO 7 CORRISPETTIVI
Per quanto attiene il corrispettivo mensile spettante al Fornitore, si richiama quanto disposto all’art. 4 del presente Accordo Quadro.
La quota di produttività da corrispondere effettivamente ai lavoratori sarà comunicata al Fornitore con riferimento a quanto erogato al personale assunto presso la società utilizzatrice.
La società utilizzatrice si impegna a rimborsare eventuali altre indennità contrattualmente previste, purché preventivamente autorizzate.
Per le ore di lavoro straordinario verrà rimborsato un incremento sulla tariffa oraria calcolata secondo quanto stabilito dal vigente CCNL Federcasa.
Eventuali rimborsi spese per trasferte spettanti al lavoratore saranno comunicati al Fornitore che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte della società utilizzatrice.
La società utilizzatrice corrisponderà al Fornitore unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori rimanendo a suo carico ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi senza giustificativi. In caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscano una tutela al lavoratore, il Fornitore provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.
ARTICOLO 8 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di fattura o nota pro-forma (codice univoco di Solaris s.r.l.: M5UXCR1), previa attestazione di regolare esecuzione del servizio, secondo i termini di legge.
Le fatture dovranno obbligatoriamente essere emesse secondo il meccanismo dello “split payment” e riportare la dicitura “OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI – IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL’ART. 17-TER DPR 633/72”.
Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dalla società utilizzatrice, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo, con bonifico bancario a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
Il Fornitore si obbliga a presentare le fatture mensilmente così compilate:
a) nominativo del lavoratore;
b) numero ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione;
c) tariffa oraria, così come derivante dall’offerta economica e dalla prestazione resa; retribuzione accessoria e costo unitario della stessa;
d) IVA secondo la normativa vigente;
e) importo totale della fattura.
Il Fornitore si impegna al pagamento diretto ai lavoratori della retribuzione dovuta in base alla categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge.
Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell’art. 1283 c.c.
La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell’aggiudicatario e di eventuali subappaltatori di quanto prescritto negli atti di gara e nel contratto, oltre che alla verifica del rispetto degli obblighi di regolarità contributiva ai sensi dell’art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nell’Accordo Quadro e nei singoli contratti attuativi.
In caso di riscontrate irregolarità, la Stazione appaltante sospenderà i pagamenti delle fatture successive a quella per la quale è stata chiesta la regolarità contributiva e chiederà all’aggiudicatario la regolarizzazione della sua posizione, pena la rescissione del contratto.
Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto attuativo e il presente Atto si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC.
ARTICOLO 9 OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Fornitore assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Accordo quadro e dei contratti attuativi.
Il conto corrente di cui settimo capoverso dell’art. 9 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.mm.ii.
Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Società le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.mm.ii.
Qualora le transazioni relative ai singoli contratti attuativi inerenti il presente Accordo quadro siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Accordo quadro e i contratti stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.mm.ii.
In caso di nuovo conto corrente dedicato, gli estremi identificativi e le generalità delle persone delegate ad operare su di esso, dovrà essere comunicato entro sette giorni dalla sua accensione.
Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.mm.ii
Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla società utilizzatrice, all’Amministrazione e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bologna.
La società utilizzatrice verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.mm.ii.
Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Ente utilizzatore, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016 xx.xx., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della società utilizzatrice richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.mm.ii.
ARTICOLO 10 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
Nei confronti dei prestatori trovano applicazione tutte le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti, ivi comprese quelle a tutela dell’occupazione del personale somministrato in conformità alla contrattazione collettiva vigente.
La società utilizzatrice osserva, altresì, nei confronti dei medesimi prestatori tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti e sono responsabili per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, la società utilizzatrice ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.ii.
La società utilizzatrice osserva nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di informazione e formazione, connessi all’attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa.
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016 xx.xx., a salvaguardia dell’adempienza contributiva e retributiva.
ARTICOLO 11 SCIOPERO DEL PERSONALE
In caso di sciopero il Fornitore deve porre in atto tutte le misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto dell’Accordo quadro e dei contratti attuativi e comunque deve essere assicurato un servizio di emergenza, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di sciopero.
In caso di inottemperanza, la Società utilizzatrice potrà procedere all’esecuzione d’ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l’eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.
Ogni sciopero deve essere comunicato dal Fornitore a ciascun alla Società con un anticipo di almeno 7 giorni.
Le fatture relative al mese nel quale la/le giornate di sciopero sono state svolte saranno decurtate di 1/26 del canone mensile per ciascuna delle giornate stesse.
ARTICOLO 12 CLAUSOLA SOCIALE
Come disciplinato dall’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 xx.xx. ed ai sensi dell’art. 31 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro, il Fornitore è tenuto a garantire il mantenimento in organico dei lavoratori già utilizzati in precedenza, rilevando, per quanto possibile e ai sensi della normativa vigente in materia, il personale alle dipendenze del precedente fornitore della società utilizzatrice, garantendogli il medesimo trattamento maturato. Pertanto il Fornitore, salvo cause ostative per legge o per volontà dei lavoratori interessati, privilegerà l’avviamento al lavoro di personale che abbia già prestato servizio presso la Società utilizzatrice al fine di garantire la continuità delle competenze e le conoscenze già specificatamente acquisite. L’inadempimento, da parte del Fornitore, agli obblighi derivanti dalla presente clausola sociale rappresenta violazione dei doveri che incombono sull’impresa subentrante.
ARTICOLO 13 VERIFICHE SULL’ESECUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI
Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D. Lgs. n. 50/2016 xx.xx., il Fornitore si obbliga a consentire alla società utilizzatrice, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti attuativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Nel caso siano contestate al Fornitore la non conformità nell’esecuzione del servizio, le stesse devono essere risolte in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque alla società utilizzatrice competente la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte. In attesa della risoluzione della non conformità, la fattura riferita al servizio contestato non deve essere emessa e, se già emessa, non sarà liquidata. Qualora le contestazioni non vengano risolte in xxx xxxxxxx, xx società utilizzatrice procede ad applicare le penalità previste nei successivi articoli.
Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla società utilizzatrice.
ARTICOLO 14 DUVRI
In base a quanto stabilito dall’art. 26 comma 3 e 3-bis del D. Lgs. n. 81/2008 e dalla determinazione AVCP
n. 3/2008, ai fini della valutazione dei rischi da interferenza, l’Amministrazione, oltre ad aver valutato che non sussistono rischi interferenziali non è tenuta alla predisposizione del DUVRI in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale. Pertanto, i costi della sicurezza derivanti dall’eliminazione dei rischi da interferenza risultano essere pari a zero.
Nel caso comunque in cui, nel corso dell’esecuzione contrattuale possano emergere rischi da interferenza, anche su segnalazione del Fornitore, Ente utilizzatore procederà alla redazione del DUVRI.
È comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi (DVR) e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso.
ARTICOLO 15 RISPETTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO EX D.LGS.
231/2001, E CODICE ETICO
Nell’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato, l’affidatario dichiara di aver preso conoscenza dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D.Lgs 231/2001 e dei reati di corruzione ex L. n. 190/2012, nonché dei principi contenuti nel Codice Etico della società utilizzatrice, disponibile sul sito internet istituzionale, e si impegna a non porre in essere alcun comportamento in violazione dei medesimi o che induca in qualsiasi modo i destinatari a violarli.
ARTICOLO 16 INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
In caso di interruzione del rapporto per causa di forza maggiore, il somministratore avrà diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino al momento dell’interruzione del servizio.
Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o al somministratore, lo stesso dovrà sostituire il lavoratore immediatamente e comunque entro 24 ore
ARTICOLO 17 TRASPARENZA
Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo quadro;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo quadro stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Accordo quadro rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo quadro, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
ARTICOLO 18 RISERVATEZZA
Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati, inclusi i sensibili, e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo quadro e contratti attuativi.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo quadro.
L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la società utilizzatrice ha facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo quadro ed i singoli contratti attuativi, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
Il Fornitore può citare i termini essenziali dell’Accordo quadro nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs.
n. 51/2018 in materia di riservatezza, osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni. Il Fornitore dovrà, altresì, garantire che i servizi forniti rispettino i Provvedimenti specifici in materia emanati dall’Autorità Garante per la protezione di dati personali.
Il personale assegnato in somministrazione dal Fornitore dovrà mantenere il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto notizie durante l’espletamento o comunque in funzione dello stesso; non dovrà divulgarli in alcun modo e in nessuna forma e non dovrà farne oggetto
di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della prestazione, restando quindi vincolato al segreto professionale.
Il Fornitore dovrà ottemperare ed assicurare l’osservanza delle norme sulla tutela della riservatezza ai sensi della vigente normativa, su fatti e circostanze acquisiti durante l’espletamento del servizio.
ARTICOLO 19 GARANZIA DEFINITIVA
Con la stipula dell’Accordo Quadro ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore dell’Ente di importo pari al 10% del valore dell’Accordo Quadro, in base a quanto disposto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 xx.xx.
La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza dell'affidamento e la conseguente aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 D. Lgs.
n. 50/2016 ss. mm. ii. per la garanzia provvisoria.
La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei suoi contratti attuativi e garantire l’Ente utilizzatore di cui ai contratti derivanti dall’Accordo Quadro. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base dei singoli contratti attuativi in corso emessi.
La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi ricevuti.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali, e, pertanto, resta espressamente inteso che sia la società utilizzatrice che l’Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti
e dall’Accordo quadro; pertanto, la garanzia sarà svincolata, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
La cauzione è progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%, secondo quanto previsto all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. A tal fine gli enti utilizzatori trasmettono al RUP del procedimento i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque
inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione del contratto attuativo emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’escussione parziale di parte della somma garantita, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Ente.
In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la società utilizzatrice ha la facoltà di dichiarare risolto rispettivamente il singolo contratto attuativo e l’Accordo quadro.
ARTICOLO 20 DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA
Il Fornitore è tenuto a stipulare, e mantenere in vigore per tutta la durata del presente Accordo Quadro un’adeguata polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO), in relazione allo svolgimento di tutte le attività di cui all’Accordo quadro ed ai singoli contratti attuativi, nessuna esclusa né eccettuata; detta copertura deve tenere indenni i dipendenti diretti del Fornitore, nonché i suoi collaboratori, impiegati nella gestione della commessa.
ARTICOLO 21 SUBAPPALTO
Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 50% dell’importo di ogni singolo contratto attuativo.
Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Ente, o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli contratti attuativi i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
Il subappalto è autorizzato dalla società utilizzatrice. Il Fornitore si impegna a depositare presso la stessa, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la società utilizzatrice non autorizzerà il subappalto.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Ente, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Ente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla società utilizzatrice entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, i servizi utilizzatori dalla società utilizzatrice sospendono il successivo pagamento a favore del Fornitore.
In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, i servizi utilizzatori potranno risolvere i contratti attuativi, l’Ente potrà risolvere l’Accordo quadro e, di conseguenza, tutti i vigenti contratti attuativi, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.
ARTICOLO 22 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo quadro e i singoli contratti attuativi, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.
È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della società utilizzatrice, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.
La cessione di credito soggiace, in ogni caso, alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.ii.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la società utilizzatrice, ha la facoltà di dichiarare risolto rispettivamente il presente atto e i singoli contratti attuativi.
ARTICOLO 23 PENALI
La società utilizzatrice ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che si ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l’efficacia dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all’applicazione del/i contratto/i.
Ove si verifichino inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nell’Accordo quadro, non imputabili agli enti utilizzatori ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, potranno essere applicate le penali di cui al presente articolo.
Le penali applicate saranno stabilite in misura giornaliera pari allo 0,7 per mille dell'ammontare mensile del singolo contratto attuativo relativo al mese in cui si è verificata la fattispecie da cui si genera l’applicazione della penale.
Oltre a quanto stabilito genericamente al precedente comma, ci si riserva di applicare la seguente penalità:
a) per mancata sostituzione del lavoratore somministrato entro i termini richiesti dall’Ente utilizzatore:
€ 250,00 per ogni giorno lavorativo di mancata sostituzione (salvo diversi accordi con il soggetto fruitore);
b) per eventuale avviamento di personale non in possesso dei requisiti previsti e richiesti per la mansione da svolgere: € 500,00;
c) mancato rispetto di uno degli elementi che in sede di valutazione dell’offerta tecnica hanno portato all’acquisizione di punteggi: € 100,00 per ogni inadempimento riscontrato, con intimazione di ripristino delle condizioni contrattuali entro il termine di 3 giorni lavorativi dalla richiesta, fatto salvo, in ogni caso quanto prescritto all’art. 23 per la risoluzione contrattuale.
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Accordo quadro e nei contratti attuativi nella documentazione nella stessa richiamata; in tali casi gli enti applicano al Fornitore le penali
di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dalla società utilizzatrice; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell’Ente, che avrà richiesto l’applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Potranno essere applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore di ciascun contratto attuativo; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto del relativo contratto attuativo e dell’Accordo Quadro. In tal caso l’Ente ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
ARTICOLO 24 RISOLUZIONE
A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e del presente Accordo quadro, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente atto, con conseguente decadenza di tutti i contratti attuativi in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo quadro e negli atti e documenti in essa richiamati.
In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa dal Servizio utilizzatore, per porre fine all’inadempimento, il Servizio utilizzatore stesso ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto attuativo, nonché l’Ente ha facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo quadro con conseguente decadenza/risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m., l’Ente e la società utilizzatrice possono risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., rispettivamente l’Accordo Quadro e i contratti attuativi, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, l’Accordo Quadro nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016 xx.xx.;
b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo 19 “Garanzia definitiva”;
d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo contratto attuativo, ai sensi dell’articolo 20 “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
e) mancato rispetto del modello di organizzazione, gestione, controllo ex d.lgs. 231/2001 e del codice etico della società utilizzatrice, di cui all’articolo 15;
f) nei casi previsti dall’articolo 9 “Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari”;
g) nei casi di cui all’articolo 18 “Riservatezza”;
h) nei casi di cui all’articolo 21 “Subappalto”;
i) nei casi di cui all’articolo 17 “Trasparenza”;
l) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
La risoluzione dell’Accordo quadro legittima la risoluzione dei singoli contratti attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo quadro stesso. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio.
In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo quadro e/o del/degli contratti attuativi, l’Ente e/o la Società utilizzatrice hanno diritto di escutere la cauzione prestata per la parte percentualmente proporzionale all’importo del contratto attuativo risolto.
Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto del singolo ente al risarcimento dell’ulteriore danno.
Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare l’Accordo quadro o il contratto attuativo. In tal caso, per le parti di rispettiva competenza, possono risolvere l’Accordo quadro o il contratto attuativo.
Nel caso di risoluzione dei contratti attuativi, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del singolo contratto attuativo.
ARTICOLO 25 RECESSO
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la società utilizzatrice, per quanto di proprio interesse e competenza, si riserva il diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente rispettivamente dall’Accordo Quadro e dai singoli contratti attuativi, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante PEC.
Dalla data di efficacia del recesso il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla società utilizzatrice.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) la condanna, per fatti successivi alla conclusione del contratto, di uno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore tecnico dell’Operatore economico, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
b) il venir meno, per fatti successivi alla conclusione del contratto, di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 80 del codice
La società utilizzatrice in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti i medesimi, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, possono altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte dal presente atto/contratti attuativi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC.
Nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.
La società utilizzatrice può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, dall’Accordo Quadro/ciascun contratto attuativo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la società utilizzatrice.
ARTICOLO 26 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DEL FORNITORE O IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
In caso di fallimento del fornitore o di risoluzione dell’accordo quadro e/o dei singoli contratti attuativi per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. N. 50/2016 e Ss.mm.ii.
ARTICOLO 27 RESPONSABILE DEL SERVIZIO E REFERENTE DEL FORNITORE
Successivamente alla stipula del contratto di Accordo quadro, prima di dare corso ai contratti attuativi, il Fornitore dovrà comunicare ai servizi competenti degli enti utilizzatori il nominativo ed i recapiti del Responsabile del Servizio con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale sarà il Referente nei confronti dell’ente utilizzatore e svolgerà il ruolo di interfaccia per tutte le attività ed eventuali problematiche inerenti al servizio.
ARTICOLO 28 TRATTAMENTO DEI DATI
Con la sottoscrizione del presente Accordo quadro, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell’Accordo quadro medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato. In particolare il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Accordo quadro, le informazioni di cui all’art. 13 del
Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione dell’Accordo quadro stesso e dei contratti attuativi, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è Solaris con sede in Xxx Xxxxxxx 00/00 Xxxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxx.
La Società ha designato quale proprio Responsabile della Protezione dei dati, Data Protection Officer c.d. DPO, lo studio Legale Wild Side Associati con sede in Piazza dei martiri 1943-1945 n1/2, 00000 Xxxxxxx contattabile al seguente indirizzo e-mail xxx@xxxxxxxx.xxxxx e/o tramite il seguente numero di Tel. 051/0000000.
L’Ente, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione dell’accordo quadro, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell’Ente, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
Con la sottoscrizione dell’Accordo quadro il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione dell’Accordo quadro e dei contratti attuativi.
I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’ art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
Qualora, in relazione all’esecuzione del presente Accordo quadro, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l’Ente risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
Il Fornitore qualora venga nominato “Responsabile del trattamento” si impegna inoltre a:
• adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall’art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
• tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall’art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire all’Amministrazione di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
• predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
• dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali
• dell’interessato;
• trasmettere all’Ente, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino riscontro scritto, in modo da consentire all’Ente stessa di dare riscontro all’interessato nei termini;
• nel fornire altresì all’Amministrazione tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
• individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;
• consentire all’Ente, in quanto Titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei dati personali.
ARTICOLO 29 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Il presente Accordo quadro viene stipulato nella forma pubblica amministrativa con firma digitale.
Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative all’Accordo quadro, ai contratti attuativi che verranno sottoscritti mediante scrittura privata da ciascun Ente utilizzatore, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i diritti di segreteria, i bolli, le tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all’Amministrazione e agli Enti utilizzatori per legge.
ARTICOLO 30 FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine all’esecuzione del contratto, e le controversie o vertenze inerenti all’esecuzione ed all’interpretazione del presente documento, sono devolute alla giurisdizione esclusiva dal Foro di Bologna.
ARTICOLO 31 CLAUSOLA FINALE
Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo Quadro o dei singoli contratti attuativi (o di parte di essi) da parte della società utilizzatrice non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
Con il presente Xxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio i contratti attuativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
ALLEGATI
Allegato A - Schede categorie professionali