ACCORDO n. ……….
ACCORDO n. ……….
Codice Unico di Progetto (CUP)
PER
“XXXXXXXXXXXXXX”
TRA
L'Agenzia Spaziale Italiana (d'ora innanzi indicata come ASI) con sede in Xxx xxx Xxxxxxxxxxx xxx, 00000 Xxxx - Codice Fiscale 97061010589 - rappresentata dal Direttore Generale XXXXXXXXXXXXXX
E
xxxxxxxxxxxxx - (d’ora innanzi denominata Y) con sede in xxxxx, Via xxxxxxxxxxxxxxx, (CAP xxxx) – Codice Fiscale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rappresentato dal Direttore Generale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Il presente Accordo consta:
• di n. xx articoli, per complessive pagine xx;
• di un Allegato Tecnico-Gestionale per complessive n. xx pagine;
• PSS A2 riepilogativi per offerente e totale per complessive n. xx pagine;
• PSS A3 per offerente per complessive n. xx pagine.
• Dettaglio “Altri costi” e “Dettaglio Viaggi”
SOMMARIO
PREMESSE
NORMATIVA APPLICABILE
ART. 1– OGGETTO DELL’ACCORDO ART. 2 – DURATA
ART. 3 – PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ ART. 4 – SPESE
ART. 5 – NORME DI GESTIONE ART. 6 – ONERI FISCALI
ART. 7 – PERSONALE ART. 8 – CONTROLLI ART. 9 – MODIFICHE
ART. 10 – UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI ART. 11 – ASSICURAZIONI
ART. 12 – SICUREZZA
ART. 13 – PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI ART. 14 – RISOLUZIONE E RECESSO
ART. 15 – CONTROVERSIE
ART. 16 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
PREMESSE
Premesso che:
• ASI, ai sensi dell'art. 1 del proprio Statuto, ha il compito di promuovere, sviluppare e diffondere, con il ruolo di agenzia, la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale e nell'attuazione dei suoi compiti favorisce forme di sinergia tra gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie ed il mondo delle imprese;
• CONSIDERATO che ASI, ai sensi dell'art. 4 del proprio Statuto, può stipulare accordi e convenzioni;
• CONSIDERATO che ASI ha pubblicato in data … una Call for ideas destinata ad Università ed Enti di ricerca pubblici per la realizzazione congiunta di progetti di interesse comune nell’ambito del Programma di «Attività di ricerca scientifica a supporto dello sviluppo delle missioni di Osservazione della Terra» atti ad aumentare il valore dello SRL delle missioni in via di sviluppo;
• CONSIDERATO che la proposta progettuale presentata da …. è stata considerata idonea in base alla graduatoria approvata con decreto DG ASI n … del …;
• CONSIDERATO che ASI e Y sono Pubbliche Amministrazioni;
• CONSIDERATO che ASI e Y concordano sull’utilità e sull’importanza di contribuire reciprocamente alla realizzazione congiunta con ASI del progetto………di interesse comune;
• VISTO l’art. 15 della Legge 7.8.90, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, che disciplina lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni,
Le parti tutto ciò premesso convengono e stipulano quanto segue.
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
NORMATIVA APPLICABILE
L'attività di cui al presente Accordo è disciplinata, per quanto non previsto dalle clausole in esso riportate, nell’ordine:
a) dalla vigente normativa applicabile in materia;
b) dalle previsioni fissate nella Call for Ideas;
c) dalla documentazione presentata in risposta alla Call for Ideas;
d) dalle disposizioni contenute nell’Allegato Tecnico e di Gestione;
e) [eventuale ulteriore documentazione approvata tra le parti].
ART. 1 - Oggetto dell’Accordo
1. L’oggetto della presente collaborazione consiste in……………….. Le relative attività sono descritte nell’Allegato Tecnico e di Gestione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Tali attività vengono così ripartite: l’ASI:
assicura…………..
…………
…………
Y assicura………..
………………
……………..
ART. 2 - Durata
1. L’Accordo entra in vigore con la sua sottoscrizione dalla data dell’ultima firma apposta digitalmente ed avrà una durata di …… dalla data della Riunione Iniziale.
2. La durata potrà essere prorogata, previo accordo scritto tra le Parti.
ART. 3 - Programma delle attività
1. Nell’ambito del programma/progetto di cui al presente Accordo sono identificati i seguenti eventi chiave:
a. Riunione Iniziale, da tenersi entro XX giorni dalla sottoscrizione;
b. Riunione di Avanzamento n. 1, da tenersi entro X mesi dalla Riunione iniziale
c.…………………………………………..
d.…………………………………………..
e. Riunione Finale, da tenersi entro XX mesi dalla riunione Iniziale.
ART. 4 - Spese
1. Il costo complessivo del programma/progetto di cui al presente Accordo è pari a
€…………………. di cui € relativi ad apporti “in kind” delle Parti
ed € relativi alla copertura di spese vive sostenute dalle Parti per
la corretta esecuzione delle attività.
Tutti i propri costi indiretti (costi di struttura e risorse strumentali legate al funzionamento) saranno sostenuti da ciascuna parte a titolo di apporto in-kind.
In particolare il valore degli apporti in kind è così ripartito:
• ASI: (descrizione sintetica attività correlata ………………………
€… (eventuali costi specifici sostenuti da ASI nell’ambito del
progetto - ad esempio acquisto di HW e/o SW - messi a disposizione del progetto):
• Costo personale ASI messo a disposizione del progetto pari a € ……;
• strutture e attrezzature proprie dell’Ente messo a disposizione del progetto per un costo pari a € ……
• Y: (descrizione sintetica attività correlata ………………………
€……………………. (eventuali costi specifici sostenuti da Y nell’ambito del progetto - ad esempio acquisto di HW e/o SW- messi a disposizione del progetto)
• Costo personale Y messo a disposizione del progetto pari a € ……;
• strutture e attrezzature proprie dell’Ente messo a disposizione del progetto per un costo pari a € ……
Le spese vive sopra citate sono così ripartite:
ASI: costo della retribuzione del personale direttamente impiegato nel progetto, spese di missione, acquisti di beni e servizi, collaborazioni e pubblicazioni per un costo massimo pari ad Euro……..
Y: costo della retribuzione del personale direttamente impiegato nel progetto, spese
di missione, acquisti di beni e servizi, collaborazioni e pubblicazioni per un costo massimo pari ad Euro……..
L'ASI (o Y nei casi in cui sia ASI a ricevere fondi) si impegna, a corrispondere a Y (o ASI), in relazione alla parziale copertura delle spese vive per l’esecuzione delle attività ad esso afferenti, l’importo massimo di € XXXX,00 (fuori dal campo di applicazione dell’IVA). La somma messa a disposizione dall'ASI (Y) dovrà essere utilizzata per spese vive che si riferiscono al periodo di durata del presente Accordo e concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto dell’Accordo stesso. Tali spese sono indicate, per tipologia e importo, nei “PSS” allegati.
In occasione di ogni evento di cui all'art. 3 successivo alla Riunione Iniziale, Y (o l’ASI, nel caso sia l’ASI a ricevere i fondi) trasmetterà ad ASI (o Y), con autocertificazione, il rendiconto finanziario (impegni di spesa e spese effettuate) sottoscritto dal proprio Responsabile Amministrativo. Le spese sostenute sino alla scadenza dell’accordo - Riunione Finale - potranno essere rendicontate, con le medesime modalità, entro i successivi tre mesi. Il rendiconto sarà relativo a
- tutte le spese vive ammissibili sostenute e sarà accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio comprovante l'utilizzo di dette risorse;
- valorizzazione dell’apporto in kind nel periodo di riferimento
Analogamente ASI (o Y) darà evidenza della valorizzazione delle proprie attività eseguite in kind eventualmente previste rispetto al programma/progetto di cui al presente Accordo.
Ad ogni rendicontazione, ASI e Y potranno richiedere presso gli uffici stessi o presso i propri uffici, a campione o integralmente, gli originali o copia conforme dei giustificativi di spesa (fatture, mandati, etc.) riportati nella rendicontazione.
ASI e Y, pertanto, si impegnano a conservare presso le proprie sedi i relativi giustificativi (fatture, mandati, etc.) a disposizione dell’altra parte
La data ultima per l’ammissibilità delle spese coincide con la data di scadenza del presente accordo o dell’eventuale proroga; le spese sono considerate ammissibili se pertinenti e sostenute entro i limiti temporali dell’accordo.
2. Il Responsabile di Progetto/Programma ASI autorizzerà l’emissione della richiesta di pagamento connessa al rendiconto finanziario delle spese effettuate presentato da Y in occasione di ciascuno degli eventi di cui all’art. 3 successivi alla riunione iniziale, con esclusione di quella Finale. L’importo autorizzato non potrà essere superiore a:
- evento 3.1 b) xxxxxx
- evento 3.1 c) yyyyyyy
- ………….
- evento RF 3.1.x) xxxxxx
Gli importi dovranno essere corrisposti entro 30 gg dalla data di ricezione da parte dell’ASI della richiesta di pagamento.
Eventuali importi residui rispetto a quanto pianificato per ciascun evento potranno essere utilizzati per spese oggetto di rendicontazione in occasione degli eventi successivi.
L’eventuale differenza tra le somme corrisposte e quelle rendicontate ad ogni riunione di avanzamento, soggetta ad autorizzazione del relativo Responsabile, potrà essere resa spendibile e rendicontabile negli eventi successivi.
L’importo da corrispondere a saldo (RF) sarà autorizzato dal Responsabile di Progetto/Programma ASI entro 3 mesi dalla data della riunione finale, comunque dopo l’effettuazione dei necessari controlli amministrativi sui rendiconti presentati e fatta salva l’eventuale verifica sui giustificativi contabili a disposizione dell’ASI presso le strutture di Y di cui al successivo art. 8 e dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dall'emissione dal ricevimento della richiesta di pagamento. Così è congruente con quanto scritto 3 punti fa
3. Tutte le richieste di pagamento dovranno riportare il CUP (Codice Unico di Progetto). Y comunicherà all’ASI gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso/i con l’invio della richiesta relativa al primo pagamento.
Nel caso sia l’ASI a ricevere rimborsi l’articolo dovrà essere adeguato specularmente.
ART. 5 - Norme di gestione
1. Nello svolgimento delle attività e per l’effettuazione delle relative spese, le Parti opereranno in piena autonomia e secondo le norme di legge ed i propri regolamenti.
Y, inoltre, si assume la completa responsabilità della gestione delle attività di propria competenza nell’ambito del presente accordo ivi incluse le modalità di
effettuazione della relativa spesa. Nel caso sia l’ASI a ricevere rimborsi il comma dovrà essere adeguato specularmente.
2. ASI incarica, per la gestione del presente Accordo, un Responsabile di Progetto/Programma e le ulteriori figure come individuate nell’ATG
3. Y incarica, per la gestione del presente Accordo ……………….
ART. 6 - Oneri fiscali
1. Le attività oggetto del presente Accordo non sono configurabili come prestazioni verso corrispettivo e, pertanto, sono da considerarsi fuori dal campo di applicazione dell’IVA così come individuato dall’art. 2 comma 3 lett. a) e dall’articolo 3 comma 1 del D.P.R. 633/1972);
2. Il presente Accordo verrà registrato solo in caso d’uso a cura e spese della Parte interessata. L’imposta di bollo, il cui costo è posto a carico di entrambe le parti in egual misura, è assolta in formato virtuale dall’ASI, che si fa carico dell’assolvimento, con autorizzazione n. 85429 in data 26/09/2017, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II, Ufficio Territoriale Roma 7 di Acilia, Repertorio ASI n. XX. (Il numero di repertorio verrà fornito da ACF a CTR).
ART. 7 - Personale
1. Lo svolgimento delle attività del progetto/programma per le quali Y si è impegnato, sarà affidato al personale che verrà scelto ed impegnato ad esclusiva cura di Y stesso, in conformità a quanto concordato in sede di Tavolo Negoziale e riportato in Allegato al presente Accordo, secondo le norme di legge, senza che
per detto personale (ivi compresi eventuali collaboratori esterni) derivi alcun rapporto con l'ASI.
2. A tutti gli obblighi riferiti ai soggetti di cui sopra farà fronte Y senza possibilità di rivalsa, anche solo parziale, nei confronti dell'ASI.
3. Eventuali variazioni del personale di cui al precedente comma 1 nel corso di esecuzione dell’Accordo, dovranno essere concordate preventivamente.
4. Y esonera e tiene indenne l'ASI da qualsiasi impegno, onere e responsabilità ed a qualsiasi titolo che possa derivare nei confronti di terzi durante l'esecuzione delle attività concernenti l'oggetto dell’Accordo.
5. Lo svolgimento delle attività del progetto/programma per le quali ASI si è impegnato, sarà affidato al personale che verrà scelto ed impegnato ad esclusiva cura di ASI stesso, in conformità a quanto concordato in sede di Tavolo Negoziale e riportato in Allegato al presente Accordo secondo le norme di legge, senza che per detto personale (ivi compresi eventuali collaboratori esterni) derivi alcun rapporto con Y.
6. A tutti gli obblighi riferiti ai soggetti di cui sopra farà fronte ASI senza possibilità di rivalsa, anche solo parziale, nei confronti di Y.
7. Eventuali variazioni del personale di cui al precedente comma 5 nel corso di esecuzione dell’Accordo, dovranno essere concordate preventivamente. ASI esonera e tiene indenne Y da qualsiasi impegno, onere e responsabilità ed a qualsiasi titolo che possa derivare nei confronti di terzi durante l'esecuzione delle attività concernenti l'oggetto dell’Accordo.
ART. 8 - Controlli
1. I Responsabili di Progetto/Programma dell’ASI e di Y hanno il compito di verificare la corrispondenza in qualità, quantità e tempi delle attività svolte a quanto stabilito nell’Allegato Tecnico e di Gestione. L’ASI può inoltre comunicare il nominativo di un Project Scientist, che potrà anche curare il coordinamento delle attività relative al presente Accordo con altri progetti dell’ASI, come stabilito dall’Allegato Tecnico e di Gestione (eliminare nel caso i cui non venga nominato).
2. Il Responsabile di Progetto/Programma dell'ASI, per tutta la durata dell’Accordo, esegue verifiche sullo stato delle attività, sull'ammissibilità delle spese rendicontate, sull'utilizzazione delle apparecchiature e dei materiali acquistati e può convocare riunioni.
A tal fine il Responsabile di Progetto/Programma e/o le strutture dedicate di Y si impegnano a prestare la dovuta collaborazione.
Tutti i giustificativi contabili restano a disposizione dell'ASI, per l'eventuale verifica, presso il Responsabile di Progetto/Programma e/o le strutture di Y.
Nel caso sia l’ASI a ricevere rimborsi il comma dovrà essere adeguato specularmente.
ART. 9 - Modifiche
1. Potranno essere introdotte, previo consenso scritto delle Parti, eventuali modifiche rese necessarie ai fini di una migliore realizzazione del progetto di cui al presente Accordo.
2. È facoltà in ogni momento dell’ASI o di Y richiedere o proporre modifiche tecniche, gestionali e di programmazione durante l'esecuzione dell’Accordo.
3. Qualora le modifiche di cui al presente articolo o le proroghe di cui al precedente articolo 2 comportino l’adeguamento degli impegni economici, saranno oggetto di apposito Addendum al presente Accordo.
ART. 10 - Utilizzazione dei risultati
1. Poiché l’attività è partecipata, tutti i risultati conseguiti sono di proprietà comune tra le Parti in relazione all’ammontare della rispettiva quota di partecipazione.
2. Per quanto attiene alle cognizioni ed ai brevetti, si applica quanto previsto dall’art. 2588 del codice civile e dall'art. 65 del d. lgs. 30 del 2005.
3. I dati utilizzati per le attività di studio e di sperimentazione e quelli che costituiscono il risultato dell’attività svolta in esecuzione al presente accordo, non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo delle Parti e, qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, in mancanza di autorizzazione scritta dell'amministrazione interessata. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto – in occasione di presentazioni pubbliche -dei risultati conseguiti in collaborazione o, in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo. Le Parti, al termine dell’attività e dopo la scadenza dell’accordo, consegneranno copia di tutte le pubblicazioni scientifiche realizzate per la divulgazione;
4. I contenuti dei comunicati relativi alle attività congiunte verranno concordati
preventivamente fra le Parti.
ART. 11 - Assicurazioni
1. Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
ART. 12 - Sicurezza
1. Il personale dell'ASI o di Y, o altri da essi delegati, sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 81/08.
ovvero
ART. 12 - Salute e Sicurezza
1. Il personale dell'ASI o di Y, o altri da essi delegati, sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, secondo quanto prescritto dal D. Lgs. n. 81 del 2008.
2. In merito alle misure di prevenzione e protezione, sarà cura di ASI sottoporre il proprio personale alla relativa Sorveglianza Sanitaria, tenuto conto di quanto riportato nella valutazione dei rischi di cui al punto d), mentre sarà a cura di Y:
a) sottoporre il personale ASI alla formazione ed informazione in merito ai rischi specifici individuati per le mansioni affidate al personale stesso;
b) dotare il personale ASI dei relativi Dispositivi di Protezione Individuale;
c) vigilare sul corretto operato del personale ASI in conformità con quanto riportato nelle procedure del laboratorio;
d) informare l’ASI dei rischi specifici cui saranno esposti i dipendenti ASI e indicare le misure preventive e protettive, inclusa la Sorveglianza Sanitaria, cui gli stessi dovranno essere sottoposti.
ART. 13 - Permessi e autorizzazioni
1. È a carico di ciascuna Parte l'ottenimento di permessi e delle autorizzazioni che siano necessari all'attuazione dei rispettivi impegni assunti in base al presente Accordo, in conformità con le disposizioni in vigore nel luogo in cui devono essere effettuate le attività e per gli scopi a cui le stesse sono destinate.
ART. 14 - Risoluzione e recesso
1. L’Accordo sarà risolto anticipatamente nei seguenti casi:
- qualora una delle Parti si trovi nell'impossibilità, a qualsiasi causa dovuta, di attendere agli obblighi di cui al presente Accordo;
- qualora emergano gravi irregolarità nella gestione dell’Accordo stesso;
- per decisione consensuale tra le parti;
- per recesso unilaterale, nei termini descritti al successivo comma 2.
2. Ciascuna parte avrà diritto di recedere motivatamente dal presente Accordo previa comunicazione da inviarsi tramite PEC al rappresentante legale dell’altra Parte. Il recesso avrà efficacia a partire dal …… ° giorno del giorno successivo alla data della comunicazione di cui sopra; entro tale data dovranno essere definiti e concordati, in appositi atti, i termini e le modalità del recesso, la regolarizzazione degli impegni,
anche di carattere finanziario, e le responsabilità delle Parti, in particolare di quella recedente.
ART. 15 - Controversie
1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall’interpretazione e attuazione del presente Accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un’amichevole composizione della controversia, la stessa sarà devoluta al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. n. 133 del Codice del processo amministrativo ed in particolare al TAR del Lazio – Roma.
Art. 16 - Trattamento dati personali
1. Ai sensi di quanto previsto del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 per l’adeguamento alle disposizioni del Regolamento UE n. 679/16 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, e tutta la normativa nazionale in materia di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell’utilizzo dei dati personali nell’ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente Accordo. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.
2. Ai sensi della normativa di cui al comma precedente, tali trattamenti saranno
improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di
sicurezza.
3. Sottoscrivendo il presente Accordo le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla richiamata normativa, xxx comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento. Il presente Accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del
C.A.D. – codice dell'Amministrazione digitale – Decreto Legislativo 7 marzo 2005,
n. 00 x xx.xx.xx.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX L’Agenzia Spaziale Italiana Il Direttore Generale Il Direttore Xxxxxxxx
XXXXXXXX XXXXXXX