ACCORDO
ACCORDO
tra
Il Ministero dell’Economia e Finanze (di seguito indicato come "MEF"), con sede in Roma, Via XX Settembre, n. 97, nella persona del Capo Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi, Cons. Xxxxx Xxxxxxx
e
la SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE (di seguito SNA) con sede in Roma,
Via dei Robilant, n. 11, nella persona del Presidente, prof. Xxxxxxxx Xxxx di seguito congiuntamente definite "Parti"
PREMESSO CHE
- l'art. 21, comma 1, del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, pubblicato sulla GURI Serie generale n. 144 del 24 giugno 2014, ha disposto la soppressione, tra gli altri organismi, anche della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze (SSEF), con conseguente trasferimento delle funzioni alla SNA;
- l'art. 21, comma 3, del succitato Decreto, fissa un termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione per l'adeguamento dell'ordinamento della struttura organizzativa della SNA allo svolgimento delle funzioni trasferite;
- l’art. 21, comma 5, prevede che il personale in servizio presso gli organismi soppressi rientra nelle amministrazioni di appartenenza entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione;
- le risorse finanziarie e strumentali necessarie all'esercizio delle predette funzioni, ai sensi del comma 6 del citato articolo 21, sono individuate e trasferite alla Presidenza del consiglio dei Ministri con DPCM;
- l'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, disciplina lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune tra amministrazioni pubbliche;
- sono stati sentiti il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ed il Dipartimento delle Finanze con particolare riferimento agli art. 4, 6 e 8 del presente accordo, che non hanno formulato osservazioni;
- l’art. 8 comma 1 del DM 17 luglio 2014, attualmente in fase di registrazione presso gli organi di controllo recita “Fino alla completa attuazione dell’art. 21 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 che prevede, tra l’altro, la soppressione della Scuola superiore dell’economia e delle finanze, svolgono provvisoriamente le residue funzioni della Scuola superiore dell’economia e delle finanze 3 posizioni di livello dirigenziale non generale”.
CONSIDERATO CHE
- dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 e nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento della SNA e dell'adozione del DPCM che individua e trasferisce le risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite è necessario assicurare il funzionamento e la gestione dell’attività di ordinaria amministrazione dell'organismo soppresso, anche con riferimento alle attività formative in corso e ai procedimenti ad esse connessi e funzionali;
- per garantire il soddisfacimento delle suddette esigenze, le Parti intendono stabilire, in via transitoria e fino all'adozione del DPCM sopra menzionato nonché degli atti di adeguamento dell'ordinamento della SNA, una collaborazione che assicuri l'assolvimento dei compiti e delle funzioni sopra richiamate;
- la Corte dei Conti, con deliberazione n. SCCLEG/2/2014/PREV, ha ritenuto conformi a legge, nelle more dell'adozione di atti organizzativi di rango adeguato, i provvedimenti finalizzati a dare pronta attuazione alle disposizioni normative che prevedono il trasferimento di funzioni tra amministrazioni;
- le parti concordano sulla necessità e sull'urgenza di definire congiuntamente la disciplina transitoria sorta a seguito dell’entrata in vigore del Decreto legge n. 90/2014;
Tutto ciò premesso LE PARTI
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1 (Oggetto e definizioni)
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo, con il quale le parti si impegnano alla più ampia e proficua collaborazione per garantire, dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 e fino all’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto al comma 6 dell’art. 21 del Decreto Legge 90/2014 la continuità delle attività amministrative e formative in corso.
Per uffici della soppressa SSEF si intendono gli uffici esistenti alla data di sottoscrizione del presente accordo e successivamente all’entrata in vigore del DM 17 luglio 2014 citato nelle premesse, quelli individuati dall’art. 8 comma 1 del medesimo DM, attualmente in fase di registrazione.
Art. 2 (Finalità)
Il presente Accordo ha la finalità di definire modalità condivise tra le Parti di gestione delle attività e dei procedimenti amministrativi relativi alle funzioni attribuite alla SNA ai sensi dell’art. 21, comma 1,
D.L. n. 90/2014, in coerenza con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.
Art. 3
(Corsi di formazione)
I corsi di formazione avviati o programmati, anche sulla base di convenzioni con Amministrazioni o Enti terzi, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 90/2014, sono gestiti dagli uffici della soppressa SSEF. A tal fine, la ricognizione degli stessi, con indicazione del progetto o programma formativo e della loro scadenza, dei costi e del relativo impegno di spesa, è svolta a cura degli uffici della soppressa SSEF, e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. L’Amministrazione ha cura di indicare alla SNA i corsi programmati per i quali si appalesi l’opportunità della loro prosecuzione o soppressione, fermo restando la prosecuzione di quelli già avviati.
Il Presidente della SNA sottopone al Comitato di gestione, la suddetta programmazione, nei limiti delle risorse finanziarie previste dall'art. 21, comma 1, del D.L. n. 90/2014.
A seguito dell’approvazione, il Presidente della SNA autorizza gli uffici della soppressa SSEF alla gestione dei corsi e delle attività formative non erogate direttamente dalla SNA, fra quelle ad essa attribuite ai sensi dell’art. 21, D.L. n. 90/2014. Detti corsi e attività sono erogati nelle sedi e nei locali della soppressa SSEF ovvero nelle aule delle sedi del Ministero ad essi adibiti e destinati.
Art. 4
(Risorse finanziarie e strumentali)
Dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 e nelle more dell'emanazione del DPCM, di cui al comma 6 del citato art. 21, che individua e trasferisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle predette funzioni, resta ferma la gestione contabile degli uffici della soppressa SSEF.
In via transitoria, e fino alla completa attuazione delle disposizioni di cui sopra, è mantenuto il conto corrente intestato alla soppressa SSEF.
Art. 5
(Rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione)
La Scuola soppressa effettua la ricognizione dei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa e di progetto in essere alla data di entrata in vigore del D.L. n. 90/2014, indicando la natura del rapporto, la durata ed il compenso lordo, nonché tutti gli altri costi diretti ed indiretti collegati al rapporto stesso. Tale ricognizione è parte integrante e sostanziale del presente Accordo. La corresponsione dei compensi relativi ai rapporti di lavoro di cui sopra è gestita dagli uffici della soppressa SSEF.
L'erogazione delle somme corrispondenti è a carico del bilancio della soppressa SSEF, nei limiti delle risorse finanziarie già stanziate necessarie alla copertura dei suddetti oneri e fino alla loro naturale scadenza, come disposto dal comma 1, art. 21, del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90.
Art. 6
(Altri oneri finanziari)
L'erogazione di emolumenti diversi da quelli di cui agli articoli precedenti da corrispondere a qualsiasi titolo a favore del personale non docente, anche successivi al presente Accordo, in base a titoli giustificativi risalenti ad attività, accordi, determinazioni, impegni della soppressa SSEF, nelle more dell'attuazione del comma 5, art. 21, del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, è gestita dagli uffici della
soppressa SSEF, nei limiti delle disponibilità di bilancio della soppressa SSEF e previa verifica del titolo giustificativo.
Art. 7
(Docenti ordinari e ricercatori dei ruoli a esaurimento)
La gestione dello stato giuridico e del trattamento economico dei docenti ordinari e dei ricercatori dei ruoli ad esaurimento della soppressa SSEF, determinati secondo quanto previsto dal comma 4, art. 21,
D.L. n. 90/2014, è assunta dalla SNA.
L'erogazione del trattamento economico spettante al medesimo personale , fino all'adozione del DPCM di cui al comma 6 del citato art. 21, continua ad essere effettuata, in qualità di ordinatore secondario della spesa, dall’ ufficio del MEF già preposto allo svolgimento di tale attività, previa verifica del titolo giustificativo.
Art. 8
(Impegni contrattuali e finanziari)
Gli impegni contrattuali assunti fino all'adozione del DPCM di cui al comma 6, del citato art. 21 del D.L. 90/2014, sotto forma di appalti di lavori, servizi e forniture o in altra forma normativamente prevista relativi a spese di funzionamento, sono gestiti dalla uffici della soppressa SSEF secondo le modalità di cui all’art. 4, nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo individuate concordemente tra le Parti all'interno del bilancio della soppressa SSEF, senza nuovi o maggiori oneri per l'Amministrazione.
Art. 9 (Comunicazioni)
La comunicazione via web avviene mediante il sito istituzionale della soppressa SSEF, fino all'adeguamento dell'ordinamento della SNA e del suo sito alle nuove funzioni trasferite.
Le comunicazioni concernenti le materie trattate della soppressa SSEF sono inviate agli uffici e ai recapiti indicati sul sito istituzionale dello stesso organismo. Dette comunicazioni sono assunte al protocollo di riferimento che resta operativo e separato rispetto a quello della SNA, fino all'adeguamento dell'ordinamento della SNA e del suo sito alle nuove funzioni trasferite.
Art. 10 (Modifiche)
Il presente Accordo potrà essere modificato e/o integrato durante il periodo di vigenza solo mediante nuovo accordo sottoscritto dalle Parti e solo in relazione a nuove e indifferibili esigenze legate alla temporanea gestione delle attività e al funzionamento transitorio degli uffici della soppressa SSE
Art. 11 (Impegni delle Parti)
In applicazione delle disposizioni del presente Accordo e per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, le Parti si impegnano reciprocamente alla più ampia e proficua collaborazione. In particolare, il Ministero dell’Economia e delle Finanze si impegna, per la soppressa SSEF a:
- garantire l'operatività e il funzionamento degli uffici e delle relative risorse umane e strumentali per il corretto espletamento delle funzioni individuate col presente Accordo;
- monitorare l'andamento delle attività e tenere aggiornata la SNA su eventuali disfunzioni o problematiche che comportino nuovi o maggiori oneri per le Parti o richiedano determinazioni comuni;
- non intraprendere nuove iniziative di formazione diverse da quelle funzionali e necessarie all’assolvimento delle funzioni transitoriamente affidate all’organismo soppresso ai sensi del presente Accordo;
- individuare un referente per le comunicazioni con la SNA e comunicarne qualifica e generalità;
La Scuola nazionale dell'amministrazione, nelle more del definitivo adeguamento del proprio ordinamento e del trasferimento delle risorse di cui al comma 6, art. 21 del D.L. 90/2104, si impegna a:
- individuare e comunicare i recapiti del referente per i rapporti con gli uffici della soppressa SSEF;
- assicurare la propria disponibilità ad un continuo e diretto confronto su eventuali questioni di straordinaria amministrazione o comunque diverse da quelle su cui si è già raggiunta una determinazione comune.
Art. 12 (Responsabilità)
È esclusa ogni forma di responsabilità della SNA per le attività ed i procedimenti non contemplati e/o autorizzati congiuntamente dalle Parti, ai sensi del presente Accordo.
Art. 13 (Disposizioni transitorie e finali)
Gli uffici della soppressa SSEF continuano a gestire il Centro ricerche e documentazione economica e finanziaria, anche secondo le competenze attribuite alle strutture organizzative dal d.P.C.M. 67/13 e successive modifiche e integrazioni, anche in deroga all’art. 4 del presente Accordo.
Il presente Accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione delle Parti ed è pubblicato sui siti della SNA, del MEF e della soppressa SSEF .
Il presente Accordo Quadro è composto da n. 13 (tredici) articoli e viene redatto in duplice originale, uno per la Scuola nazionale dell'amministrazione e uno per il Ministero dell’Economia e delle Finanze per la soppressa SSEF.
Letto e approvato per la soppressa SSEF Letto e approvato per la SNA
Il Capo Dipartimento Il Presidente
Cons. Xxxxx Xxxxxxx Prof. Xxxxxxxx Xxxx