REPUBBLICA ITALIANA
Repertorio n° 55.052 Raccolta n° 14.936 CONTRATTO D'AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaquindici
il giorno cinque del mese di maggio
5 / 05 / 2015
in Cavalese, nel mio studio in Via Fratelli Bronzetti n°25.
Innanzi a me Dottor XXXXXXX XXXX Xxxxxx in Cavalese, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Trento e Rovereto,
sono presenti:
XXXXXXXX XXXXXXX nato a Cavalese il 17 maggio 1964, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della "Società per l'Amministrazione e la Gestione di impianti turistico-sportivi e culturali - S.A.G.I.S. S.R.L." so- cietà con unico socio, con sede in Cavalese, Xxx Xxxxxxx xx0, xxxxxxxx sociale Euro 71.400,00 (settantunmilaquattrocento virgola zero zero) versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Trento 00483170221, di seguito indicata come "società concedente", autorizzato in forza dello Statuto Sociale nonché giusta verbale del Consiglio di Ammini- strazione di data 5 marzo 2015;
XXXXXXXX XXXXX nato a Londra il giorno 1 agosto 1970, residente a Xxxx- xxxx, Xxxxxx Xxxxxxx xx00, codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di imprenditore individuale con preciso riferimento all'impresa da lui gestita sotto la denominazione omonima, corrente in Cavalese, Via Xxxxxxxxxxx n°1, partita I.V.A. n° 01412530220.
Comparenti
della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, i quali mi richiedono di ricevere il presente atto, mediante il quale stipulano e conven- gono quanto segue.
ARTICOLO 1) - La "Società per l'Amministrazione e la Gestione di im- pianti turistico-sportivi e culturali - S.A.G.I.S. S.R.L." (di seguito indicata come "società concedente"), come sopra rappresentata, concede in affitto al signor XXXXXXXX XXXXX (di seguito indicato come "affittuario") che accet- ta, il ramo d'azienda avente ad oggetto l'esercizio dell'attività di bar, all'inse- gna "Bar al Parco" sito presso i campi da tennis ubicati in Cavalese, Passeg- giata Xxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx, xx0, comprensivo dell'immobile in cui viene esercitata l'attività, tavolarmente identificato con le pp.ed.1134 e 1135 c.c.Cavalese, costituito da un edificio ad uso bar, completamente arredato ed attrezzato, come da inventario che verrà redatto di comune accordo tra le par- ti.
Le pp.ed.1134 e 1135 c.c.Cavalese, risultano censite al Comune Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, xxxxxx 0:
* particella 1134, Via Cavigiola, p.T., categoria E/9, rendita Euro 46,69;
* particella 1135, Via al Parco, categoria E/9, rendita Euro 96,68.
Al termine del contratto di affitto, sia l'immobile che tutte le attrezzature, do- vranno essere riconsegnati nello stato iniziale, salvo normale deperimento d'u- so; eventuali differenze tra la consistenza di inventario all'inizio ed al termine dell'affitto, anche se eccedenti il normale deperimento d'uso, saranno regolate in denaro, sulla base dei valori correnti di mercato al termine dell'affitto, ai sensi dell'articolo 2561 del Codice Civile.
ARTICOLO 2) - Le parti, in proprio e come sopra rappresentata, dichiarano di essere state adeguatamente informate dal Notaio rogante in merito alla normativa di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n°192 (come modifi- cato dal Decreto Legge 4 giugno 2013 n°63, convertito nella Legge 3 agosto 2013 n°90) ed al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giu- gno 2009, (come modificato dal D.M. 22 novembre 2012) ed in particolare in merito agli obblighi di impiego delle norme tecniche previste dall'articolo 11 del citato D. Lgs. 192/2005, nonché di dotazione e di consegna dell'attestato di prestazione energetica degli edifici.
A tal uopo, in relazione al disposto dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 192/2005:
- l'affittuario dà atto di avere ricevuto dalla società concedente le informazioni e la documentazione comprensiva dell'attestato di prestazione energetica, re- datto in data 4 maggio 2015 dall'ingegner Xxxxxx Xxxxxx, iscritto all'elenco certificatori di Odatech con il n°AA00083, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" omessane la lettura per espressa dispensa avutane dai comparen- ti;
- il signor XXXXXXXX XXXXXXX, quale legale rappresentante della Società per l'Amministrazione e la Gestione di impianti turistico-sportivi e culturali -
S.A.G.I.S. S.R.L., da me Notaio ammonito sulle conseguenze penali delle di- chiarazioni false o reticenti, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445, dichiara che l'attestato di prestazione energetica sopracitato è tuttora valido per avere scadenza il 3 maggio 2025, e per essere state rispettate le prescrizioni relative al controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici, ed in genere tutte le prescrizioni di cui al comma 5 dell'articolo 6) so- pra citato.
ARTICOLO 3) - L'immissione in possesso di quanto affittato viene data da oggi, ed a partire da oggi vantaggi ed oneri saranno a profitto ed a carico dell'affittuario.
La società concedente, come sopra rappresentata, garantisce che il ramo d'a- zienda affittato è di sua piena ed esclusiva proprietà ed in libera sua disponibi- lità, che non è stato prima d'ora ceduto o dato in pegno, e che non è colpito da sequestri, pignoramenti o vincoli di sorta.
ARTICOLO 4) - La durata del presente contratto è stabilita dalla data odier- na sino al 31 ottobre 2021, data alla quale il presente contratto si intenderà ri- solto senza formalità alcuna.
E' in facoltà dell'affittuario di recedere anticipatamente dal presente contratto, dandone comunicazione scritta alla società concedente, a mezzo lettera rac- comandata A.R., con preavviso di almeno dodici mesi.
Le parti si danno reciprocamente atto che il ramo d'azienda è pienamente av- viato, e che alla scadenza del contratto non sarà dovuto alcun indennizzo per avviamento o per qualsiasi altro titolo.
ARTICOLO 5) - Il canone di affitto viene di comune accordo determinato ed accettato in complessivi Euro 7.100,00 (settemilacento virgola zero zero) an- nui oltre ad I.V.A., da versarsi in tre rate costanti, scadenti rispettivamente il 30 giugno, il 30 agosto ed il 30 ottobre di ogni anno; a fronte di ogni paga- mento, la società concedente provvederà a rilasciare regolare fattura compren- siva di I.V.A.
L'affittuario non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone oltre i termini stabiliti dalle disposizioni del presente contratto, e non potrà far valere
alcuna azione o eccezione, se non dopo eseguito il pagamento delle rate sca- dute; il mancato pagamento anche di una sola rata contrattualmente prevista, costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto per fatto e colpa dell'af- fittuario, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con conseguente risar- cimento dei danni ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.
Nell'ipotesi in cui la società concedente non si avvalga della facoltà risolutiva concessale dall'articolo 1456 del Codice Civile, il ritardato pagamento del ca- none produrrà la messa in mora dell'affittuario, a far data dal giorno di sca- denza, con l'obbligo da parte di quest'ultimo di corrispondere gli interessi nel- la misura legale, per tutta la durata della mora.
ARTICOLO 6) - Le spese di ordinaria manutenzione dell'immobile e delle attrezzature saranno a carico dell'affittuario, mentre rimangono a carico della società concedente le spese di straordinaria manutenzione, impegnandosi la medesima ad effettuare gli interventi di sua competenza nel più breve tempo possibile.
La società concedente, d'accordo con l'affittuario, potrà effettuare nuovi inve- stimenti che comporteranno la rinegoziazione del canone di affitto; tale clau- sola non sarà applicabile in caso di sostituzione di macchinari esistenti, dovu- ta a normale deterioramento o a rottura accidentale per cause non imputabili all'affittuario.
ARTICOLO 7) - L'affittuario si obbliga a praticare il periodo e l'orario mi- nimi di apertura e chiusura degli adiacenti campi da tennis.
Si impegna inoltre ad avere cura dell'installazione denominata Baby Little Home, di proprietà del Comune di Cavalese ed ubicata in prossimità dell'eser- cizio concesso in affitto, messa a disposizione dei genitori che necessitano di un luogo appartato e sicuro per provvedere all'igiene dei bambini, allattare o riscaldare il biberon. L'affittuario sarà custode delle chiavi e provvederà al controllo ed alla pulizia periodica della struttura.
ARTICOLO 8) - Sono escluse dal canone di affitto le spese per l'energia elet- trica, telefono, smaltimento rifiuti ed altri servizi dell'immobile, nonché tutte le tasse, imposte ed assicurazioni relative alla conduzione del ramo d'azienda, che saranno a carico dell'affittuario, fatta eccezione per i premi di assicurazio- ne e le imposte che per legge sono a carico della società proprietaria.
ARTICOLO 9) - E' fatto esplicito divieto all'affittuario di procedere a tra- sformazioni, aggiunte, modifiche, migliorie degli enti affittati, senza il pre- ventivo consenso scritto della società concedente la quale, in ogni caso, alla fine del rapporto contrattuale, avrà diritto alla remissione in pristino a spese dell'affittuario o di ritenere le opere effettuate senza corrispondere alcun com- penso.
La remissione in pristino potrà essere richiesta anche nel corso dell'affitto, qualora le opere o le aggiunte siano state eseguite senza il preventivo consen- so della società concedente.
ARTICOLO 10) - L'affittuario si impegna ad utilizzare l'immobile e le at- trezzature correttamente, con cura e diligenza, nonché a svolgere il servizio con efficienza, avendo cura della clientela, sia nel suo interesse che in quello di avviamento del locale a favore della società concedente.
ARTICOLO 11) - La società concedente avrà il diritto di ispezionare l'im- mobile affittato e di controllare in ogni tempo le modalità d'uso delle attrezza- ture e degli impianti in genere, al fine di constatare lo stato di efficienza e di manutenzione.
ARTUCOLO 12) - E' fatto divieto all'affittuario di subaffittare o dare in co- modato, in tutto o in parte, il ramo d'azienda affittato, senza il consenso scritto della società concedente; essa dovrà gestire il ramo d'azienda affittato (senza modificarne la destinazione), mantenendo l'efficienza gestionale dell'organiz- zazione aziendale ai sensi dell'articolo 2561 del Codice Civile.
ARTICOLO 13) - La società concedente, come sopra rappresentata, si impe- gna a consentire il rilascio delle autorizzazioni amministrative a nome dell'af- fittuario, per la durata dell'affitto .
Le autorizzazioni rimangono vincolate ai locali e l'affittuario si obbliga a ri- nunciarvi a favore della società concedente o dei suoi aventi causa, al termine del rapporto contrattuale.
ARTICOLO 14) - L'affittuario si impegna a stipulare idonea polizza, con vincolo a favore della società concedente, per l'assicurazione contro i danni dell'incendio, completa delle usuali garanzie accessorie sull'arredamento, sulle pareti interne mobili, sui macchinari e le attrezzature, nonché contro eventuali guasti alle macchine.
ARTICOLO 15) - L'affittuario, cui saranno intestate le autorizzazioni ammi- nistrative, è il solo e unico responsabile di fronte ai terzi ed all'autorità di Pubblica Sicurezza per la gestione e custodia dell'azienda e dichiara fin d'ora di garantire la società concedente da ogni pretesa per tale diritto, da chiunque azionata.
ARTICOLO 16) - A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrat- tuali, l'affittuario si obbliga a prestare una fidejussione bancaria o assicurativa dell'importo di Euro 7.000,00 (settemila virgola zero zero) per la durata del contratto.
ARTICOLO 17) - L'inosservanza anche di una sola delle clausole riportate nel presente atto, ed in particolare di quanto previsto dal precedente articolo 13, produrrà la facoltà per la società concedente di ritenere risolto il contratto, a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile, con conseguente risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.
ARTICOLO 18) - Per eventuali controversie, le parti si rimetteranno al giu- dizio inappellabile di un Arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dot- tori Commercialisti di Trento.
L'Xxxxxxx deciderà senza formalità procedurali e secondo equità, impegnando- si le parti ad accettare la decisione arbitrale quale espressione della loro stessa volontà anche ai fini transattivi. L'Arbitro determinerà inoltre le spese della procedura e deciderà quale parte dovrà sostenere le spese o la quota di spet- tanza di ogni parte.
ARTICOLO 19) - A cura del Notaio rogante, nei termini previsti dalla Legge 12 agosto 1993, n°310, verranno trasmessi al Questore di Trento, del presente contratto i dati identificativi delle parti, l'oggetto e, di quest'ultimo, il valore dichiarato anche ai fini fiscali.
ARTICOLO 20) - Ai fini fiscali le parti dichiarano che il presente atto è sog- getto all'imposta di registro nella misura dell'1,00% (uno percento) ai sensi del comma 10-quater dell'articolo 35 della Legge 4 agosto 2006 n°248.
Le spese del presente atto e dipendenti, comprese quelle derivanti dal rilascio delle autorizzazioni amministrative in capo all'affittuario, sono a carico del medesimo.
ARTICOLO 21) - A tutti gli effetti del presente contratto, ivi compresa la notifica di atti esecutivi ai fini della competenza giudiziaria, l'affittuario di-
chiara di essere domiciliato presso il ramo d'azienda affittato.
ARTICOLO 22) - Tutte le clausole del presente contratto costituiscono un unico inscindibile contesto e quindi, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Ci- vile, la violazione anche di una sola o di parte di esse, produrrà la risoluzione del presente contratto in danno o a spese della parte inadempiente.
ARTICOLO 23) - Per tutto quanto non specificato nel presente contratto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed in mancanza, agli usi e consuetudini vigenti nella Provincia di Trento.
Richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto da me letto ai comparenti, che in- terpellati lo approvano e con me lo sottoscrivono qui in calce ed a margine dei fogli intermedi alle ore dodici.
Consta di tre fogli scritti da persona di mia fiducia e da me completati a mano su nove pagine e quanto sin qui della decima, escluse le sottoscrizioni.
X.xx: XXXXXXXX XXXXXXX X.xx: XXXXXXXX XXXXX
X.X.X.xx: XXXXXXX XXXX XXXXXX