ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE
ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE
PER IL SERVIZIO RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE DERIVANTI DALLA FATTURAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
DA PARTE DELLA VALLE UMBRA SERVIZI S.p.A.
CAPITOLATO D’ONERI
Il Direttore Area Comm.le
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE
PER IL SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE DERIVANTI DALLA FATTURAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
DA PARTE DELLA VALLE UMBRA SERVIZI S.p.A.
Stazione appaltante
Valle Umbra Servizi S.p.A. – sede legale: Via X. Xxxxxxx 38/40 – 06049 Spoleto (PG) tel. 0000-00000/fax 0000-00000 – xxx.xxxxxx.xx ; xxxxxx@xxx.xx
(di seguito semplicemente VUS)
Responsabile del Procedimento
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx email – xxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xx
Tel. 0742 - 346271 / fax 0742 - 359746
Direttore del Contratto
Dott. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx email – xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xx tel. 0742 - 346224 / fax 0000- 000000
CIG : 536429329F
PARTE PRIMA – NORME AMMINISTRATIVE PREMESSA : OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
L’accordo quadro è del tipo con “un unico operatore economico” (comma 4, art. 59 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163) ed ha per oggetto il servizio di recupero crediti stragiudiziale derivanti dalla fatturazione del servizio idrico integrato da parte della Valle Umbra Servizi s.p.a.
Il presente Capitolato stabilisce:
- la tipologia di prestazioni affidabili;
- la durata dell’Accordo Quadro;
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i servizi.
Il presente Capitolato stabilisce inoltre tutte le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’accordo quadro.
I servizi richiesti dalla VUS durante la vigenza dell’Accordo Quadro dovranno essere commissionati mediante Ordine scritto (intendendosi per tale anche il messaggio di posta elettronica).
I servizi affidati saranno remunerati mediante l’applicazione del prezzo offerto in sede di gara. La stipula dell’Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la VUS nei confronti dell’Impresa aggiudicataria (di seguito appaltatore), in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di esecuzione dei singoli Ordinativi e non impegna in alcun modo la VUS ad appaltare servizi nei limiti di importo definiti dall’accordo stesso. L’Accordo Quadro individua l’obbligo dell’appaltatore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell’importo massimo
stabilito, gli ordinativi di esecuzione del servizio emessi dalla VUS nel periodo di validità e di efficacia dell’Accordo.
Art. 1. OGGETTO E IMPORTO DEL SERVIZIO
L’appalto ha per oggetto il servizio di recupero stragiudiziale dei crediti di VUS e in particolare:
a) attività di sollecito di pagamento (messa in mora tramite raccomandata a/r) dei clienti individuati da VUS;
b) attività di sollecito telefonico e domiciliare;
c) attività di rintraccio del debitore moroso tramite l’accesso a banche dati esterne (anagrafe tributaria, catasto, anagrafe, camera di commercio ecc..);
d) rendicontazione e report statistici delle attività svolte;
e) valutazione oggettiva e soggettiva della solvibilità del debitore;
f) fornitura di note d’esito aventi valore di certificazione ai fini fiscali.
L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 76.320,00 (euro settantaseimilatrecentoventi/00) oltre IVA di legge. Non sono previsti oneri e costi della sicurezza. Le prestazioni richieste all’appaltatore si riferiscono a morosità del servizio idrico di importo compreso per singola posizione tra € 50,00 ed € 10.000,00. I crediti si riferiscono a fatture di recente emissione, comunque non anteriori all’anno 2008.
L’importo del servizio è stimato sulla base di una stima sommaria dell’aggio (massimo = 15%) riconosciuto all’appaltatore a base d’asta per una percentuale di recupero stimata nel 40% dell’importo complessivo dei crediti da recuperare e della durata del contratto (24 mesi), come di seguito specificato:
Importo contrattuale stimato:
importo affidato (2 anni) euro | numero clienti | % riscosso | importo riscosso euro | spese di spedizio ne euro (A) | aggio % | aggio euro (B) | costo totale (A) + (B) |
1.100.000 | 2.400 | 20% | 220.000,00 | 10.320 | 8% | 17.600 | 27.920 |
1.100.000 | 2.400 | 35% | 385.000,00 | 10.320 | 12% | 46.200 | 56.520 |
1.100.000 | 2.400 | 40% | 440.000,00 | 10.320 | 15% | 66.000 | 76.320 |
L’importo contrattuale si riferisce all’aggio sulle partite riscosse ed alle spese documentate relative al costo delle raccomandate a/r di sollecito sostenute, che saranno rimborsate a piè di lista dalla VUS. Per il rimborso delle spese delle raccomandata a/r non sarà comunque rimborsato un costo maggiore di quello applicato da PPTT.
Come remunerazione del servizio e’ previsto un aggio differenziato (sull’intero capitale affidato) in base alla percentuale di riscossioni rilevate alla fine del periodo contrattuale, come da tabella seguente:
Riscossioni fino al 20,00% dell’intero capitale affidato | 8% |
Riscossioni dal 20,01% fino al 35,00% dell’intero capitale affidato | 12% |
Riscossioni oltre il 35,01% dell’intero capitale affidato | 15% |
A titolo di esempio, l’importo effettivamente riconosciuto al Fornitore a fine periodo di affidamento, sarà così determinato :
- se a fine periodo contrattuale il Fornitore ha riscosso crediti per una percentuale totale rispetto all’intero capitale affidato inferiore al 20%, a fine periodo verrà riconosciuto un aggio dell’8% sull’intero capitale affidato
- se a fine periodo contrattuale il Fornitore ha riscosso crediti per una percentuale totale rispetto all’intero capitale affidato superiore o uguale al 20 % ma inferiore al 35%, a fine periodo verrà riconosciuto un aggio dell’12%
- se a fine periodo contrattuale il Fornitore ha riscosso crediti per una percentuale totale rispetto all’intero capitale affidato superiore o uguale al 35%, a fine periodo verrà riconosciuto un aggio dell’15%
Modalità di fatturazione : Le fatturazioni mensili verranno conteggiate dal Fornitore iniziando con l’applicazione dell’aggio iniziale dell’ 8%. In occasione dell’eventuale superamento delle diverse soglie di riscossione ( superamento della soglia del 20% e del 35%), adeguatamente rendicontate, si procederà alla fatturazione del conguaglio dell’aggio riconosciuto.
Il concorrente dovrà offrire un ribasso percentuale unico sulle percentuali di aggio a base d’asta sopra specificate (ad esempio un ribasso del 50% determina una misura dell’aggio del 4% - 6% - 7,5% in luogo di quelle sopra esposte a base d’asta).
Art. 2 – CONDIZIONI, MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nella parte seconda del presente capitolato .
Art. 3 – DURATA DELL’APPALTO E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
La durata dell’Accordo Quadro è di mesi 24 (ventiquattro) dalla data della relativa stipula. L’appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni di cui al precedente art. 1, rideterminati in forza del ribasso d’asta formulato in sede di gara, fino alla concorrenza dell’importo dell’Accordo Quadro. I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili, per tutta la durata dell’appalto. L’accordo Xxxxxx potrà quindi ritenersi completato qualora:
a) sia stata esaurita la disponibilità economica per la quale l’Accordo è stato stipulato;
b) sia decorso il termine di mesi 24 (ventiquattro) dalla di stipula dell’Accordo. La VUS non è obbligata a garantire all’appaltatore nessun tipo di continuità e nessuna quantità minima di prestazioni durante l’esecuzione temporale dell’Accordo, il quale, per tale motivo, non potrà avanzare pretese di qualsiasi sorta.
Dall’affidamento del servizio non discende in favore dell’appaltatore nessun vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, restando facoltà della VUS di rivolgere l’affidamento di servizi analoghi o complementari in favore di altri soggetti economici o di eseguire le prestazioni tramite il proprio personale senza che per questo, competa all’ appaltatore alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno.
Art. 4 – LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il luogo di esecuzione del servizio di recupero crediti è il territorio della Repubblica Italiana.
Art. 5 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi pubblici. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..
Art. 6 – SUBAPPALTO
Per il presente appalto non è ammesso il subappalto.
ART. 7 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
E’ vietato, da parte del fornitore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del “Codice”, pena la nullità del contratto e salvo il diritto di VUS al risarcimento del danno. La cessione del credito derivante dal contratto di appalto è consentita nei limiti di cui all’art. 117 del Codice.
Art. 8 – RESPONSABILITA’
L’appaltatore è responsabile nei confronti della VUS dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, sia per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente alla VUS e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. L’appaltatore assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle attrezzature e mezzi utilizzati per l’esecuzione del contratto. A fronte di quanto sopra l’appaltatore manleva la VUS da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art. 1381
C.C. assumendosi l’onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.
Art. 9 – PERSONALE
L’appaltatore si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.
L’appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della VUS l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. In caso di successiva verifica che comporti il mancato riscontro dei predetti requisiti, il contratto si intenderà risolto di diritto.
L’appalto dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni, secondo le modalità indicate nella parte seconda del presente capitolato. L’appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, a seguito di specifica segnalazione da parte del Direttore del contratto.
La VUS ha inoltre la facoltà di chiedere l’allontanamento dal servizio dei dipendenti dell’appaltatore che durante lo svolgimento dell’appalto abbiano dato motivo di lagnanza, o abbiano posto in atto comportamenti non adeguato alle mansioni da svolgere.
Tutto il personale impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione del servizio dovrà munito di apposito tesserino di riconoscimento con fotografia che indichi la ragione sociale dell’appaltatore, gli estremi della committente (VUS) e i dati anagrafici del dipendente dell’appaltatore.
Art. 10 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
L’appaltatore si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con VUS vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali). La VUS e l’appaltatore con la sottoscrizione del contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003. VUS e l’appaltatore daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l’ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.
L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la VUS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla VUS.
Art. 11 – PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
L’appaltatore in caso di inadempienza e/o ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, è tenuto al pagamento di una penale pecuniaria pari a:
1. “ritardo nell’avvio del servizio“ rispetto ai tempi stabiliti nel presente Capitolato, applicazione di penale pari ad Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
2. “mancato versamento entro il 10 di ogni mese delle somme riscosse il mese precedente” euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo;
3. “mancata presentazione del report di riepilogo entro il giorno 10 del mese successivo” delle fatture riscosse euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo;
4. “mancata consegna entro 90 gg. dall’affidamento delle pratiche da parte dell’appaltatore dei pdf delle note d’esito” e relativa documentazione delle pratiche da considerarsi inesigibili euro 10,00 (dieci/00) a posizione.
Le penalità e le maggiori spese eseguite dalla VUS in danno dell’appaltatore saranno prelevate dai crediti contrattuali maturati dall’appaltatore, e, ove mancasse il credito da parte dell’appaltatore stesso, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione definitiva. L’appaltatore, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di quindici giorni da quella del prelievo, sotto pena di decadenza dal contratto e della perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di alcun atto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi, verranno contestati all’appaltatore per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del Contratto. L’appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell’esecuzione del Contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte a giudizio della VUS ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’aggiudicatario le penali sopra indicate.
La VUS si riserva il diritto di risolvere il presente contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore. In tal caso la VUS avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Le penalità non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456
C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri degli obblighi contrattuali previa dichiarazione da comunicarsi all’appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti generali richiesti dall’art. 38 del Codice;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della VUS;
- nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: personale, obblighi di riservatezza, assicurazione, divieto di cessione del contratto e cessione del credito.
In caso di risoluzione del presente contratto la società si impegna, sin d’ora, a fornire alla VUS tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
A seguito di eventuali disposizioni emanate dagli Organismi e istituzioni preposti a tutela della qualità del servizio verso i clienti, la VUS spa modificherà le penali di cui sopra aggiungendovi l’importo determinato, a qualsiasi titolo, dagli stessi organismi.
Art. 12 – RECESSO E RISOLUZIONE
La VUS si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico e a tutela della propria autonomia amministrativa, di recedere in ogni momento dal presente contratto, spettando in tale caso all’appaltatore le voci di cui all’art. 134 del D.Lgs. 163/2006.
Si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) quando la VUS e all’appaltatore del servizio per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l’appaltatore, ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
b) per cessione del contratto da parte dell’appaltatore del servizio; la VUS incamera la cauzione definitiva;
c) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, la VUS incamera la cauzione definitiva, salva l’applicazione delle previste penali e l’ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo;
d) qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell’importo contrattuale, la VUS incamera la cauzione definitiva, salvo l’ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo;
e) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.
f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio da parte dell’appaltatore del servizio; la VUS incamera la cauzione definitiva.
g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul luogo del servizio e le assicurazioni obbligatorie del personale da parte del appaltatore del servizio; la VUS incamera la cauzione definitiva .
h) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; la VUS incamera la cauzione definitiva .
i) perdita, da parte dell’appaltatore del servizio, dei requisiti che ne hanno permesso di concorrere alla gara.
j) esecuzione delle transazioni finanziarie inerenti il presente appalto eseguite dall’appaltatore senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.a. non garantendo quindi la tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010); la VUS incamera la cauzione definitiva.
k) sentenze passate in giudicato per reati di usura e riciclaggio nei confronti dei soggetti dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1 lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006, n. 163 o dai procuratori speciali muniti di apposita procura qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o dell’offerta; la VUS incamera la cauzione definitiva .
In tutti i casi di risoluzione del contratto per causa dell’appaltatore del servizio, la VUS ha la facoltà di affidare a terzi il servizio, ai sensi e nelle forme di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006. All’appaltatore del servizio inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla VUS rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime l’appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In caso di recesso unilaterale dell’appaltatore del servizio, il
medesimo sarà obbligato a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento, e la VUS è titolata ad incamerare, la cauzione definitiva fino alla concorrenza del danno accertato. Si precisa che in tutti i casi sopra precisati la cauzione definitiva sarà incamerata per intero salvi gli eventuali conguagli
Art. 13 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
Il soggetto aggiudicatario si obbliga:
a) ad adottare durante l’espletamento dell’appalto ad adottare tutte le cautele necessarie per le esigenze di sicurezza rispondendo dei danni avvenuti per colpa sua o dei suoi dipendenti ed effettuando la pronta riparazione dei danni causati dal proprio personale e in difetto al loro risarcimento;
b) ad organizzare ed effettuare il contratto a suo completo rischio ed onere assumendo a proprio carico le spese relative alla mano d’opera;
c) alla fornitura degli strumenti e delle attrezzature necessarie all’espletamento del servizio nonché la formazione del proprio personale sullo svolgimento del servizio;
d) all’adozione, nell’esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme sulla sicurezza in vigore necessarie a garantire la vita e l’incolumità del suo personale comunque addetto al servizio e dei terzi.
Art. 14 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
La stipulazione del contratto avrà luogo, ai sensi dell’art. 11 comma 10 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., decorsi 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79 c. 5-bis del D. Lgs. 163/06 e
s.m.i. Qualora il l'aggiudicatario non si presentasse alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito potrà essere dichiarato decaduto dalla scelta, restando a suo carico la rifusione del danno derivante alla VUS per il conseguente ricorso ad altra soggetto economico a condizioni anche più onerose di quelle di aggiudicazione della gara, impregiudicati restando i diritti di rivalsa della VUS per i danni che potranno derivare dal ritardo nel conseguimento delle prestazioni contrattuali. Il contratto a scrittura privata, che sarà stipulato tra la VUS e l’appaltatore sarà soggetto, ai sensi D.P.R. n. 131/1986 a registrazione in caso d’uso, con spese a carico dell’appaltatore stesso.
Art. 15 – RICHIAMO ALLE LEGGI
Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigenti normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di servizi.
Art. 16 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del presente Capitolato d’Oneri, dal Bando di Gara, del Contratto o comunque da esse derivate, è competente, in via esclusiva, il Foro di Spoleto.
Art. 17 – RISERVE
La VUS, a tutela della propria autonomia amministrativa, si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo all’apertura e valutazione delle offerte senza che i concorrenti possano
accampare alcuna pretesa al riguardo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. I concorrenti non potranno nulla a pretendere, qualora la VUS, a suo insindacabile giudizio, non proceda all’affidamento del presente appalto.
ART. 18 – VIGILANZA E CONTROLLI
La VUS ha la facoltà di verificare, tramite il Direttore dell’esecuzione del contratto, in qualsiasi momento, durante l’esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. I controlli saranno di tipo sistematico o a campione. Qualora il Responsabile dell’esecuzione del Contratto rilevi delle carenze nella esecuzione delle prestazioni, ne darà comunicazione all’ appaltatore, il quale dovrà immediatamente colmare le lacune lamentate. Se ciò non dovesse avvenire in maniera soddisfacente, la VUS si riserva il diritto di applicare le penali previste dal presente Capitolato ed eventuale altri provvedimenti restrittivi previsti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.
Art. 19 – ASSICURAZIONE
E’ obbligo dell’appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del contratto, con massimale per sinistro non inferiore ad € 100.000,00.= (centomila/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto. In alternativa alla stipulazione di tale polizza, l’appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il contratto svolto per conto della VUS, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri , e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 100.000,00= (centomila/00). Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora L’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Art. 20 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
L’appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (di seguito semplicemente Codice). In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo, in copia autenticata da un’autorità amministrativa o da un notaio, la relativa certificazione di qualità qualora non presentata già in sede di gara. Si precisa che in caso di RTI la riduzione
della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.
L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.
Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito mediante garanzia fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs.
n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 – 40 – Spoleto (PG).
La garanzia dovrà avere validità temporale conformemente all’art 113 c.5 del Codice Appalti.. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la VUS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Ai sensi del comma 5 dell’art. 113 del Codice, la cauzione definitiva cessa di avere efficacia all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione o del certificato di conformità.
Lo svincolo progressivo della suddetta garanzia verrà eseguito secondo quanto stabilito al comma 3, art. 113 del Codice, così come modificato dal d.l. nr. 179/2012.
PARTE SECONDA – NORME TECNICHE
Art. 21 - CATEGORIA CPV DELL’APPALTO
categoria n° 27 dell’allegato II B del Codice – Altri Servizi
Art. 22 - MODALITA’ TECNICHE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.
La VUS trasmetterà, periodicamente (di norma ogni trimestre) all’appaltatore il file riepilogativo (formato excel) delle fatture che risultano insolute.
Il file comprenderà i seguenti dati:
• nome e cognome dell'intestatario del contratto (cliente);
• indirizzo di fornitura;
• eventuale indirizzo di recapito;
• numero di fattura, importo, data di emissione e data di scadenza;
• ogni altro dato utile allo scopo di cui la VUS è in possesso (es. numero di telefono, codice fiscale, partita iva).
Per ogni affidamento sarà stipulato un “verbale di consegna”, datato e controfirmato da entrambe le parti (vedi allegato “A”).
L’Appaltatore, entro 15 gg dalla data di ricezione dei dati da parte di VUS, procederà ad inviare all’utente inadempiente una comunicazione di “Diffida - Costituzione in mora” come da testo di cui all’allegato “B”, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, per un invito alla conciliazione bonaria, avvertendo lo stesso soggetto che in caso di mancato pagamento entro il termine di 10gg dalla data di ricezione della lettera, la VUS avrà facoltà di procedere al recupero coattivo del credito. La raccomandata a/r dovrà contenere tutti i riferimenti e le informazioni relative alla natura del debito e potrà essere spedita dopo la formale verifica e autorizzazione da parte di VUS.
La diffida dovrà contenere oltre al dettaglio delle fatture inevase e tutti i dati relativi al contratto:
- l’importo degli interessi di mora calcolato dalla data di scadenza della fattura alla data di spedizione della diffida in base al TUR maggiorato di 3.5 punti percentuali;
- le spese di spedizione della raccomandata a/r.
Tale xxxxxxx non dovrà contenere alcun altro onere a carico del debitore, né l’appaltatore potrà prevedere costi aggiuntivi di alcun tipo.
L’appaltatore dovrà attivare un contact center con numero verde dedicato e dovrà fornire al cliente finale tutte le informazioni richieste anche interagendo se necessario con gli ufficio commerciali VUS. L’appaltatore sarà l’unico referente nei confronti del cliente finale e dovrà dotarsi di una struttura organizzativa adeguata alla gestione delle pratiche.
Trascorsi 10 gg dal ricevimento della lettera di diffida da parte del cliente senza che lo stesso abbia provveduto al pagamento, sarà cura dell’appaltatore al fine di ottenere il pagamento del credito contattare il medesimo soggetto attraverso la propria rete di funzionari esattori utilizzando nei confronti del medesimo i metodi più idonei, ivi compresa la visita domiciliare, i
quali dovranno pur sempre essere caratterizzati dalla massima professionalità e cortesia. I solleciti sopra indicati dovranno rispettare rigorosamente le scansioni temporali sopra riportate. Nel periodo di affidamento delle pratiche l’appaltatore è l’unico referente per il cliente.
L’appaltatore può concordare un pagamento rateale delle somme dovute con il cliente finale entro i termini di affidamento .
Qualora il debitore sia irreperibile, l’appaltatore dovrà effettuare tutte le attività di rintraccio necessarie tramite l’accesso a banche dati esterne compiendo attività di bonifica di dati anagrafici incompleti ed errati e valutazione soggettiva ed oggettiva sulla solvibilità del debitore procedendo, una volta bonificati i dati ad una ulteriore messa in mora.
Mensilmente, l’appaltatore dovrà fornire il report (formato excel) delle riscossioni effettuate suddiviso per data e lotto di affidamento, con indicazione del nome del cliente, codice anagrafico, numero/anno di fattura, importo affidato e importo riscosso. Dovrà essere fornito anche un ulteriore dettaglio delle riscossioni a titolo di sorte, interessi, spese di spedizione (vedi Allegato “C”). A semplice richiesta anche via e-mail di VUS, l’appaltatore dovrà fornire anche report statistici da cui si evincano le attività svolte e le performance raggiunte. Qualora i clienti procedano al pagamento del credito a favore dell’appaltatore, quest’ultima liquiderà tali somme alla VUS entro il giorno 10 del mese successivo dall’incasso.
Di tutte le diffide dovrà essere fornita la lista delle spedizioni timbrata dall'ufficio postale. La fase di recupero stragiudiziale non sarà superiore a 90gg e terminerà con il versamento dell’intero importo, o con adeguata relazione sui motivi dell’eventuale inesigibilità come di seguito indicata. Tutte le pratiche con esito negativo verranno restituite dall’appaltatore accompagnate da una relazione d’esito sulle cause dell’insuccesso con valore di certificazione di inesigibilità ai fini fiscali e contenente eventuali proposte per il recupero giudiziale. Alle suddette relazioni dovrà essere allegata copia della raccomandata spedita o l’originale nel caso sia ritornata al mittente, la ricevuta di ritorno e qualsiasi altro documento (visure, certificati, ecc.) atto a dimostrare che sia stata svolta ogni attività necessaria al recupero del credito; per ogni posizione (cliente) dovrà essere trasmesso singolo fascicolo in formato pdf; tutti i fascicoli dovranno essere ordinati e consegnati in ordine alfabetico.
In tale fase l’appaltatore dovrà fornire a VUS tutte le notizie necessarie per valutare la solvibilità del debitore: chiusura dei locali dell’impresa, irreperibilità del creditore, mancanza di beni mobili e immobili da pignorare,ecc.. fornendo dimostrazione anche della non convenienza economica a procedere con azioni legali che sarebbero infruttuose.
Art. 23 – ATTIVAZIONE CANALI DI RISCOSSIONE PER CONTO VUS
L’appaltatore dovrà procedere alla apertura di apposito conto corrente per il versamento di quanto intimato che permetta quanto meno il pagamento diretto presso gli sportelli postali, pagamenti online, bonfici, ecc.
Sarà concessa a VUS apposita password ed username per accedere, tramite web alla consultazione del conto corrente al fine di poter visualizzare quotidianamente le riscossioni intercorse.
Art. 24 – ATTIVAZIONE PIATTAFORMA WEB
L’appaltatore effettuerà la gestione integrale dei pagamenti eseguiti sui canali di incasso a
disposizione dei clienti.
L’ appaltatore si obbliga a mettere gratuitamente a disposizione di VUS una piattaforma web aggiornata in tempo reale con gli incassi pervenuti, sullo stato delle pratiche e su ogni notizia utile a verificare le azioni intraprese.
La piattaforma dovrà permettere anche l’eventuale discarico/annullamento delle pratiche da parte di VUS in tempo reale.
In ogni caso i report statistici, così come la rendicontazione dei pagamenti dovranno essere forniti su semplice richiesta di VUS dall’appaltatore nei modi di cui all’art. 22.
Al termine del periodo contrattuale e senza costi aggiuntivi per VUS, saranno ceduti/trasferiti il software/procedura di gestione con le relative licenze d’uso.
ART. 25 – FATTURAZIONE, PAGAMENTI E FINANZIAMENTO
Il credito dell’appaltatore derivante dall’esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto è determinato dalle attività effettivamente eseguite per l’aggio percentuale offerto in sede di gara dall’appaltatore (come esposto all’art 1 precedente). Saranno rimborsate da VUS a piè di lista i costi sostenuti, esclusivamente documentati dall’appaltatore per la spedizione delle raccomandate a/r.
Il credito maturato dall’appaltatore sarà contabilizzato dalla VUS con cadenza mensile.
L’ appaltatore si obbliga a trasmettere al Direttore dell’esecuzione del Contratto, prima di ogni fatturazione, le copie dei documenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
La liquidazione delle relative fatture sarà eseguita da VUS in 30 gg. d.f.f.m.
Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla:
Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540)
Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00/00 00000 - Xxxxxxx (XX)
e dovranno indicare il codice CIG dell’appalto.
L’appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di VUS. Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79 convertito in Legge 28/05/97 n. 140, non è ammessa l’anticipazione contrattuale.
Nel caso di ottenimento da parte de RUP del documento di regolarità contributiva (DURC) che segnali inadempienze dell’appaltatore o di eventuali sub-appaltatori, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e la VUS dispone il pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore direttamente agli enti previdenziali (art. 4 del Regolamento).
Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la VUS per singoli pagamenti superiori ad € 10.000 (euro diecimila) è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente
previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La VUS si impegna a dare all’appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, l’appaltatore si obbliga a comunicare alla VUS alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 l’appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
L’appaltatore, alla fine di ogni mese, presenterà al Responsabile del contratto della VUS uno stato di avanzamento del servizio dal quale risulterà l’andamento delle riscossioni conseguite per versamenti eseguiti dai clienti. Entro e non oltre il 10 di ogni mese l’appaltatore dovrà versare le somme riscosse nel mese precedente.
I versamenti relativi alle riscossioni affluiranno direttamente all'appaltatore, il quale dovrà mensilmente fornire alla VUS un dettaglio analitico delle somme riscosse in formato cartaceo ed elettronico (excel).
Sarà riconosciuto l’aggio anche per eventuali riscossioni effettuate direttamente da VUS se conseguenti all’attività dell’appaltatore. Non sarà riconosciuto alcun aggio per fatture richiamate da VUS a seguito di annullamenti o errori di fatturazione, ma saranno rimborsate a piè di lista i costi delle raccomandate inviate e documentate.
Il finanziamento dell’appalto è eseguito con fondi di bilancio della VUS.
ART. 26– INDENNITA’ DI MORA
Ferma restando la facoltà dell’applicazioni delle penali di cui all’art. 11, per il ritardato versamento delle somme dovute alla VUS da parte dell’Appaltatore come previsto al precedente art. 25 , si applica un’indennità di mora pari al tasso legale vigente maggiorato del quattro per cento annuo sulle somme non versate.
ART. 27– ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DEL SERVIZIO
È fatto divieto all'appaltatore di emettere atti successivamente alla scadenza del contratto. Nel caso in cui si verifichino versamenti sui conti intestati all'appaltatore, quest’ultimo è obbligato a riversare alla VUS tali importi con le stesse modalità e tempi previsti dall’art. 25 anche dopo la scadenza del contratto.
Al termine del contratto l'appaltatore dovrà comunque consegnare alla VUS tutte le pratiche con esito negativo accompagnate da una relazione d’esito sulle cause dell’insuccesso con valore di certificazione di inesigibilità ai fini fiscali e contenente eventuali proposte per il recupero giudiziale secondo le specifiche dell’art. 22
ART. 28 – DOMICILIO E SEDE DELL’APPALTATORE
Per tutta la durata del contratto l'aggiudicatario dovrà eleggere il proprio domicilio presso la propria Sede Legale.
ART. 29 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
La VUS, ai sensi dell’art. 325 del D.P.R. 207/2010 da luogo all’emissione dell’Attestazione di Regolare Esecuzione emessa dal Responsabile del procedimento non oltre 45 (quarantacinque) giorni dal’ultimazione dell’esecuzione del contratto. Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione del contratto la VUS procederà al pagamento del saldo dei crediti contrattuali e allo svincolo della cauzione definitiva prestata dal fornitore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Per quanto non previsto dal presente articolo si procederà come stabilito dal Regolamento.