VERBALE DI DELIBERAZIONE
Copia Albo
COMUNE DI VOLPIANO Città Metropolitana di Torino |
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 205 DEL 28/12/2017
OGGETTO:
Legge 9 dicembre 1998, n° 431 - Contratti di locazione a canone concordato - Determinazioni in merito all'ACCORDO TERRITORIALE di riferimento per la stipula di tali tipologie di contratti.
L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti per la trattazione del presente punto all’O.d.G. i sottoelencati Signori:
Cognome e Nome | Presente |
1. DE XXXXXX Xxxxxxxx - Xxxxxxx | Sì |
2. XXXXXXX Xxxxx - Xxxxxxxxx | Sì |
3. XXXXXXXXXX Xxxxxxxx - Xxxxxxxxx | Xxxxx. |
4. XXXXXXX Xxxxxx - Vice Sindaco | Sì |
5. XXXXXXXX Xxxxx - Assessore 6. XXXXXXXXX Xxxxx - Xxxxxxxxx | Xxxxx. Sì |
Totale Presenti: | 4 |
Totale Assenti: | 2 |
Assiste all’adunanza il Segretario Generale Xxxxxx XXXXXXXX Xxxx. Xxxxx il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
DELIBERA G.C. N. 205 DEL 28/12/2017
OGGETTO:
Legge 9 dicembre 1998, n° 431 - Contratti di locazione a canone concordato - Determinazioni in merito all'ACCORDO TERRITORIALE di riferimento per la stipula di tali tipologie di contratti.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la Legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, che di fatto ha sostituito le precedenti normative dell'equo canone e dei patti in deroga;
Rilevato che la predetta Legge n. 431/1998 prevede, tra l’altro, benefici fiscali per i proprietari di abitazioni ubicate nei Comuni cosiddetti ad alta tensione abitativa, così come indicati dal decreto legge 30 dicembre 1988 n° 551, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 1989 n° 61e a favore dei conduttori a condizione che vengano stipulati contratti di locazione ai sensi dell’art. 2 – comma 3 della Legge stessa, definendo il valore del canone, la durata del contratto, così come indicato dalla stessa, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative;
Visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti D.M. 16/01/2017 ad oggetto: Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge. Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 2017, n. 62, che stabilisce all’art. 1 comma 11 che le disposizioni si applicano sia agli accordi territoriali sottoscritti nei comuni di cui all’art. 1 del decreto legge 30 dicembre 1988 n° 551 che a quelli sottoscritti negli altri Comuni e all’art. 1 comma 12 prevede che, in caso di inesistenza di accordo a livello locale, i valori di riferimento sono quelli definiti dalle condizioni previste dal decreto ministeriale di cui all’art. 4, comma 3 della richiamata L. 431/98;
Richiamato l’art. 1 – comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14/7/2004 che ha stabilito per i Comuni per i quali non siano mai stati definiti accordi ai sensi dell’art. 2 comma 3 della L. 431/98, si fa riferimento all’Accordo vigente nel Comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale;
Richiamata la delibera di G.C. n. 14 del 11/02/2017 con la quale la Giunta ha espresso la volontà di aderire al Fondo Morosità Incolpevole – Annualità 2016, presentando apposita domanda in Regione e che ai fini della stipula dei contratti a canone concordato potrà essere preso come riferimento l’accordo Territoriale del Comune di Settimo X.xx, sottoscritto il 17/03/2016, rinviando ad apposito atto la definizione delle zone;
Considerato che l’articolo 1 comma 54 della Legge 28/12/2015 x.xx 208 (legge di stabilità 2016) ha introdotto un’agevolazione nei confronti dei proprietari/conduttori di immobili locati a canone concordato: l’aliquota stabilita dal Comune a titolo di Imposta Municipale Propria (I.M.U.) e Tributo sui servizi indivisibili (TASI) è ridotta al 75 per cento; inoltre lo stesso DM. 16/1/2017 all’art. 5 ribadisce le agevolazioni fiscali a beneficio dei proprietari e degli inquilini che stipulano i contratti a canone concordato;
Preso atto che il Comune Volpiano non ha mai definito gli accordi di cui sopra, tuttavia anche ai fini di dare attuazione alle disposizioni che permettono l’assegnazione dei contributi previsti dal F.I.M.I Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli a favore dei cittadini individuati con decreto interministeriale 30 marzo 2016, si rende necessario stabilire a quale accordo territoriale sottoscritto fare riferimento;
Rilevato che da una ricognizione degli accordi stipulati nei comuni limitrofi, è emerso che i Comuni di Settimo Torinese, Borgaro Torinese e Leinì hanno già sottoscritto accordi territoriali, ma sulla base dei dati rilevabili nella banca dati delle quotazioni immobiliari che indica i valori di mercato delle abitazioni civili di Volpiano e di Leinì sostanzialmente simili (per lo stato conservativo NORMALE) nonché la classe demografica e la distanza territoriale, è emerso che l’accordo territoriale del Comune di Leinì – stipulato il 4/5/2015, risulta essere il più adeguato come riferimento dei valori locativi, oltre ad essere demograficamente il più simile a Volpiano;
Considerato inoltre che, in ordine alla compatibilità finanziaria del presente provvedimento:
- potranno prodursi effetti, sugli equilibri di bilancio, da minori entrate fiscali; effetti procurati dall’applicazione delle misure di promozione a favore dei canoni a canone concordato;
- gli effetti non si produrranno nell’esercizio corrente, che ormai volge al termine;
- per gli esercizi a partire dal 2018, non è possibile, ad oggi, valutarne la consistenza, se non a partire dalla seconda metà dell’anno 2019, allorché sulle banche dati della fiscalità locale se ne avrà riscontro;
- sulla base di comune esperienza – e tenendo conto del principio contabile della prudenza (allegato 1 al D Lgs 118/’11 e s.m.i, n 9), si ritiene che l’impatto delle misure in parola sia, almeno in prima applicazione, trascurabile;
Ritenuto opportuno avvalersi di quanto disposto dal D.M. 14/07/2004, individuando quale comune demograficamente omogeneo di minore distanza il Comune di LEINI’, avente caratteristiche similari ed in cui è stato stipulato l’Accordo Territoriale in data 04/05/2015; tale accordo non prevede la suddivisione del territorio in zone, ma individua una sola area come “Zona unica”;
Ritenuto altresì opportuno stabilire che l’Ufficio Casa del Comune effettui il monitoraggio dei contratti di locazione a canone concordato, attraverso informazioni acquisite dai proprietari che stipuleranno tali contratti, richiedendo l’invio di una comunicazione di avvenuta registrazione, contenete altresì i dati dell’inquilino e il canone applicato;
Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnico/amministrativa del Responsabile del Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale e contabile del Responsabile servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 (T.U. Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i., allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese
DELIBERA
1) Di Individuare, ai sensi dell’art. 1 – comma 2 del D.M. 14/07/2004, il Comune di Leinì quale comune demograficamente omogeneo di minore distanza da Volpiano ed adottare, ai fini e per gli effetti di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’Accordo territoriale stipulato in
quest’ultimo per la regolamentazione dei contratti di locazione a canone concordato previsti dall’art. 2, comma 3 della Legge 9/12/1998 n, 431 e s.m.i. (allegato alla presente);
2) di confermare l’individuazione del territorio di Volpiano in una sola area come “Zona unica” come peraltro indicato nell’accordo del Comune di Leinì che non prevede la suddivisione in zone omogenee;
3) di stabilire che l’Ufficio Casa del Comune effettui il monitoraggio dei contratti di locazione a canone concordato stipulati per immobili siti in Volpiano, attraverso informazioni acquisite dai proprietari che stipuleranno tali contratti, richiedendo l’invio di una comunicazione di avvenuta registrazione, contenete altresì i dati dell’inquilino e il canone applicato.
Inoltre con successiva votazione unanime e favorevole resa in forma palese per alzata di mano, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L) e s.m.i.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente Firmato Digitalmente DE XXXXXX Xxxx. Xxxxxxxx | Il Segretario Generale Firmato Digitalmente DEVECCHI Dott. Xxxxx |