CONVENZIONE TRA LA REGIONE MARCHE ED IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI PER L’IMPIEGO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO NELL’AMBITO DELLE COMPETENZE REGIONALI
CONVENZIONE TRA LA REGIONE MARCHE ED IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI PER L’IMPIEGO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO NELL’AMBITO DELLE COMPETENZE REGIONALI
Tra la Regione Marche rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Xxxx Xxxxx Xxxxxx, nato a , nato a Fabriano (AN) il 16 febbraio 1953, domiciliato per la carica in Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, x. 0, Xxxxxx, autorizzato alla sottoscrizione della presente Convenzione con deliberazione della Giunta Regionale n. 1287 del 9 settembre 2010, ed il Comandante regionale del Corpo Forestale dello Stato Xxxxxxx Xxxxxx, nato a Castelfranco di Sopra (AR) il 06/04/1947, domiciliato per la carica in Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, x. 000, Xxxxxx, autorizzato alla sottoscrizione della presente Convenzione dal Capo del Corpo Forestale dello Stato con nota prot. n. 11584 del 10 maggio 2010,
Premesso che:
la Regione Marche è titolare delle funzioni nelle materie trasferite ai sensi del D.P.R. n. 616/77, dei decreti legislativi nn. 143/97 e 112/98, nell’ambito dei propri generali poteri normativi, di programmazione, di indirizzo e coordinamento, di vigilanza e di controllo;
ai sensi della legge n. 36 del 6 febbraio 2004, il Corpo Forestale dello Stato è forza di polizia dello Stato, ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio agro- forestale italiano e nella tutela dell’ambiente, del paesaggio, dell’ecosistema e concorre nell’espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica nonché nel controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane. Svolge altresì attività di polizia giudiziaria e vigila sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse agro-ambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, nonché la sicurezza agro-alimentare, prevenendo e reprimendo i reati connessi. Il Corpo Forestale dello Stato è altresì struttura dello stato operativa nazionale di protezione civile;
nel capoluogo della Regione opera il Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato con circoscrizione regionale ove è preposto il Comandante Regionale. Nei capoluoghi di provincia operano i Comandi Provinciali ove sono preposti i Comandanti Provinciali. Nei Parchi Nazionali operano i Coordinamenti Territoriali per l’Ambiente con circoscrizione limitata all’area del Parco ove sono preposti i Coordinatori Territoriali. Nelle sedi comunali operano i Comandi Stazione Forestali con circoscrizioni anche sovracomunali. Nella regione operano altresì il Servizio Certificazione CITES (Convenzione sul Commercio Internazionale Tutela Specie fauna e flora in via di Estinzione) ed il Nucleo Operativo CITES. I Comandi Provinciali, i Coordinamenti Territoriali, il Servizio certificazione CITES ed il Nucleo Operativo CITES dipendono gerarchicamente dal Comando Regionale. I Comandi Stazione Forestale e dipendono gerarchicamente dai Comandi Provinciali o dai Coordinamenti Territoriali competenti per territorio,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE,
Art. 1
(Finalità e obiettivi)
La presente convenzione, ai sensi dell’Accordo Quadro Nazionale di cui all’art. 4, comma 1, della legge n. 36/2004, approvato dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome (da questo momento Accordo Quadro Nazionale) nella seduta del 15 dicembre 2005, repertorio atti n. 2397, disciplina i rapporti tra la Regione Marche (da questo momento Regione) ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per la collaborazione del Corpo Forestale dello Stato delle Marche con la Regione. E’ garantito il rispetto dell’autonomia, dell’unitarietà e dell’organizzazione gerarchica e funzionale del Corpo Forestale dello Stato (da questo momento C.F.S.), della sua natura giuridica ed ordinamentale di forza di polizia dello Stato, nonché dei compiti, delle funzioni e delle dipendenze funzionali assegnate al Corpo dalla L.36/2004 e da ogni altra legge o regolamento dello Stato.
La presente convenzione, nello spirito di comuni principi di sussidiarietà, di completezza, di efficienza ed economicità, di autonomia organizzativa e di cooperazione individua e promuove forme di collaborazione per il raggiungimento dei fini istituzionali di servizio alle popolazioni, di tutela del territorio e delle risorse ambientali.
Art. 2
(Articolazione dei rapporti convenzionali)
I rapporti convenzionali di cui all’art. 1 per l’espletamento delle attribuzioni e dei compiti successivamente elencati, sono articolati ai seguenti livelli:
sul piano istituzionale i rapporti intercorrono tra il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Presidente della Regione o loro delegati;
sul piano funzionale i rapporti vengono definiti all’interno della commissione paritetica di cui al successivo art. 5;
sul piano operativo i rapporti intercorrono tra il Comandante Regionale del C.F.S. o un suo delegato ed i singoli dirigenti delle strutture regionali coinvolti dalla presente convenzione in funzione delle rispettive competenze.
Per tutte le attività esercitate per conto della Regione, il C.F.S. presenta alla Regione medesima, entro il primo trimestre di ogni anno, una relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti nell’anno precedente.
Art. 3
(Ambiti di impiego del Corpo forestale dello Stato)
Il C.F.S., ai sensi dell’Accordo Quadro Nazionale, collabora con la Regione e con ASSAM, ARPAM, e ASUR per lo svolgimento delle attività di controllo, monitoraggio e protezione civile di rilevanza regionale, nonché per lo svolgimento delle attività di cui alle successive lettere A), B), C) e D).
Le attività di cui alla presente Convenzione sono considerate a tutti gli effetti servizio d’istituto.
A) - Sorveglianza e vigilanza ambientale
Il C.F.S. collabora con la Regione per lo svolgimento di specifiche attività di sorveglianza, di vigilanza e di controllo nei settori agricoltura e foreste, ambiente, urbanistica, assetto del territorio e difesa del suolo, aree protette e paesaggio, ritenute strategiche a livello regionale o intraregionale; a tale livello vengono definiti gli standard operativi da applicare e gli obiettivi da perseguire. In particolare, la specifica attività e la collaborazione del C.F.S. è espletata nei seguenti ambiti:
A.1) - Agricoltura e foreste
⮚ L.R. n. 6/2005 “Legge forestale regionale”;
⮚ boschi e foreste, selvicoltura e conduzione dei terreni agrari e pascolivi, del paesaggio agrario e di attività agro-silvo-pastorali;
⮚ violazione alle prescrizioni emanate contestualmente alle autorizzazioni rilasciate in materia di vincolo idrogeologico e utilizzazioni boschive nonché alla vigilanza sul rispetto della normativa relativa al vincolo idrogeologico e al vincolo per altri scopi;
⮚ Foreste Demaniali Regionali;
⮚ piani di coltura e conservazione relativi ad interventi di forestazione di iniziativa pubblica o a carico dell’ente pubblico e ad interventi di forestazione di iniziativa privata, realizzati con incentivazioni pubbliche;
⮚ modalità della compensazione ambientale e della dichiarazione di fallimento a carico dei rimboschimenti;
⮚ tutela delle formazioni vegetali;
⮚ miglioramenti fondiari e conduzione dei terreni agricoli in zone non vincolate;
⮚ adempimenti connessi all’attuazione della direttiva CEE n. 105/1999, nel rispetto del d.lgs. n. 386/2003 riguardante la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione;
⮚ normative di tutela e valorizzazione dei funghi e tartufi;
⮚ collaborazione alla redazione di documenti tecnici in materia di foreste e di forestazione,
⮚ controllo e verifica dei lavori inseriti negli aiuti previsti dai regolamenti comunitari nel settore agro-forestale e ambientale.
A.2) - Veterinaria e sicurezza alimentare
attività in materia di:
⮚ polizia veterinaria e disciplina della riproduzione animale;
⮚ detenzione e commercio degli animali esotici,
⮚ coesistenza tra colture transgeniche-convenzionali e biologiche.
⮚ OGM destinati all’alimentazione umana e animale.
⮚ anagrafe bovina e canina.
A.3 ) - Ambiente, urbanistica e difesa del suolo
attività in materia di:
⮚ paesaggio;
⮚ aree naturali protette di rilevanza regionale (parchi, riserve e aree floristiche), nazionali (parchi e riserve), comunitarie (rete Natura 2000) e aree di connessione ecologica;
⮚ cave, torbiere e miniere;
⮚ flora e fauna ;
⮚ caccia e pesca;
⮚ polizia idraulica, difesa del suolo, risorse idriche;
⮚ ciclo dei rifiuti;
B) - Protezione civile e incendi boschivi
Il C.F.S. collabora con la Regione per specifiche attività connesse all’assetto del territorio, alla difesa del suolo, alla prevenzione, previsione e riduzione dei rischi connessi a fenomeni naturali o calamitosi. In particolare è impiegato nei seguenti settori:
⮚ attività di previsione, prevenzione, coordinamento dell’attività antincendio boschivo (A.I.B.) e lotta attiva agli incendi boschivi, compreso l’utilizzo di mezzi aerei e direzione delle operazioni di spegnimento, nelle forme stabilite da specifici accordi di programma;
⮚ collaborazione per la predisposizione e revisione del piano regionale per la programmazione dell’attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (art. 3, comma 1 e art. 8 c.1. L. n. 353/2000);
⮚ censimento e perimetrazione delle superfici percorse dal fuoco in funzione dell’aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco.
⮚ collaborazione per la comunicazione, informazione e promozione di iniziative dirette a favorire una più diffusa consapevolezza in materia di tutela del patrimonio boschivo e naturale e formazione del personale e delle componenti volontaristiche del sistema sulle tematiche della lotta contro gli incendi boschivi e della tutela ambientale;
⮚ concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della previsione, prevenzione, e riduzione dei rischi connessi a fenomeni naturali o antropici a supporto di compiti di protezione civile di rilievo regionale, anche tramite la condivisione di un sistema informatizzato di gestione dei dati riguardanti la mappatura del territorio regionale.
⮚ attuazione di interventi di soccorso in occasione di eventi calamitosi in collaborazione con le altre componenti del sistema della protezione civile della Regione;
⮚ collaborazione per la definizione degli interventi tecnico-amministrativi nelle materie relative alla tutela dell’ambiente ed allo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti nelle situazioni di crisi.
⮚ prevenzione e informazione del rischio idrogeologico (settore neve e valanghe);
⮚ collaborazione e diretta partecipazione in occasione dei Grandi Eventi sul territorio regionale;
⮚ l) collaborazione nelle attività di emergenza sanitaria, e veterinaria.
C) - Monitoraggio
Il C.F.S. collabora con la Regione nel monitoraggio dei fenomeni naturali ed antropici afferenti ai settori di cui ai punti precedenti di competenza regionale; collabora altresì nella ricerca e nella sperimentazione con riguardo in particolare alle tematiche di tutela ambientale e di minaccia all’ambiente e al paesaggio, quali:
⮚ trasformazioni del paesaggio e degli usi del suolo con particolare riferimento alle aree vulnerabili a rischio di erosione e dissesto idrogeologico;
⮚ all’individuazione e alla tutela delle risorse per la lotta alla siccità e alla desertificazione.
⮚ segnalazioni ai servizi fitosanitari regionali delle avversità fitopatologiche a carico della vegetazione naturale e ornamentale;
⮚ localizzazione e consistenza serbatoi naturali ed artificiali di carbonio atmosferico;
⮚ revisione ed aggiornamento del censimento e dell’elenco delle formazioni vegetali monumentali (FVM);
⮚ habitat naturali, biodiversità animale e vegetale;
⮚ inquinamenti delle risorse idriche, comprese le idropotabili e le aree di loro protezione;
⮚ siti con rifiuti abbandonati.
D) - Ulteriori compiti
Il C.F.S., qualora sia espressamente chiamato da leggi regionali alla espressione di pareri o alla formulazione di altri atti amministrativi attinenti a materie di rilevante valenza ambientale (attività estrattive, procedure di Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) etc.) è impiegato per l’analisi degli aspetti connessi all’assetto del territorio, ai vincoli ambientali presenti, alla compensazione e alla ricomposizione ambientale, alla tutela della flora, della fauna, e del paesaggio.
Il C.F.S. può essere altresì impegnato per il supporto formativo ed informativo rispetto agli interventi selvicolturali, alla gestione delle superfici demaniali, alle utilizzazioni boschive, al rimboschimento, alla compensazione ambientale, alla tutela degli elementi diffusi del paesaggio agrario e delle formazioni vegetali protette, per il supporto alle attività connesse con la pianificazione in materia forestale; può essere altresì impegnato per l’informazione e per la divulgazione in materia ambientale.
Il personale del Corpo può essere chiamato a far parte di commissioni o comitati istituiti dalla Regione per le materie di cui alla presente convenzione.
Art. 4
(Formazione e aggiornamento del personale nelle materie convenzionate)
Il personale del C.F.S. può partecipare ai corsi e stage, organizzati dalla Regione, attinenti la formazione e l’aggiornamento nelle materie oggetto della presente convenzione.
Il personale del Corpo può effettuare attività di docenza nei corsi organizzati dalla Regione.
Art. 5
(Commissione paritetica)
Per quanto previsto dalla presente convenzione è istituita la commissione paritetica di cui all’art. 2, comma 4 dell’Accordo Quadro Nazionale formata da 2 (due) rappresentanti della Regione e 2 (due) rappresentanti del C.F.S.. Entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione le amministrazioni nominano i propri rappresentanti individuandone altresì il referente.
La commissione opera attraverso regolamento interno approvato nella prima riunione concordata tra i due referenti.
Oltre ai compiti espressamente attribuiti alla stessa dall’Accordo Quadro Nazionale predetto la commissione, sentiti i dirigenti delle Strutture regionali competenti per le materie di cui alla
presente convenzione e il Comandante Regionale del C.F.S., definisce entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio della Regione il programma annuale delle attività oggetto della presente convenzione, definendone gli obiettivi e le priorità. Il programma viene sottoposto all’approvazione dei rispettivi organi.
Il programma prevede interventi relativi alle materie indicate nell’art. 3 fino alla concorrenza degli importi stanziati.
La commissione, in relazione all’evoluzione istituzionale e normativa, definisce integrazioni o modificazioni alle attività oggetto della convenzione, definite dal livello istituzionale, ai sensi del precedente articolo 2.
Nel caso in cui si determinassero divergenze relative ai rapporti tra il C.F.S. e la Regione non risolvibili dalla Commissione paritetica, la questione sarà rimessa e risolta a livello istituzionale ai sensi del precedente articolo 2.
Art. 6
(Oneri finanziari)
La Regione, ai sensi dell’Accordo Quadro Nazionale, provvede al funzionamento delle sedi del Comando regionale e dei Comandi provinciali mediante il pagamento delle spese di locazione, delle utenze e dei servizi connessi, nei limiti dello stanziamento annuale del bilancio regionale. La Regione provvede, per ciascun anno, alla messa a disposizione delle risorse finanziarie per gli oneri relativi alle attività convenzionate da inserire nel programma annuale delle attività di cui al precedente articolo.
Le spese relative al programma annuale delle attività sono spese dirette dell’Amministrazione regionale; la scelta del contraente spetta alla Regione e le relative fatture saranno intestate alla Regione stessa.
Gli oneri attinenti le spese del personale del Corpo Forestale dello Stato potranno soltanto riguardare il trattamento accessorio: spese di missione e straordinario. Dette spese, nella misura massima prevista nel programma annuale di attività, saranno liquidate, a titolo di contributo, allo Stato, con le modalità che saranno indicate dal Corpo Forestale dello Stato.
Le risorse strumentali, ed ogni altra fornitura di beni e servizi eventualmente necessaria per l’espletamento delle attività inerenti la presente Convenzione, saranno acquistate dalla Regione in attuazione del programma annuale delle attività e inventariate tra i beni della Regione e date in comodato d’uso per lo svolgimento delle attività convenzionate.
Anche le fatture relative alle riparazioni ordinarie e straordinarie degli automezzi, all’acquisto del carburante e dei pneumatici saranno intestate alla Regione, ancorché relative ad automezzi dello Stato.
La scelta del contraente per l’acquisto dei beni e dei servizi è riservata alla Regione Marche.
Le spese sia per importo che per tipologia dovranno rientrare negli importi previsti nel programma annuale di attività.
Per l’attuazione, in aggiunta alle attività previste nel programma annuale di attività, di programmi, intese, accordi o progetti specifici riferiti agli ambiti della presente convenzione, siglati tra le due amministrazioni ai sensi dell’articolo 15 della L. n. 241/90 od in attuazione di norme vigenti, le singole strutture regionali individuano le risorse aggiuntive per la copertura delle relative spese, con le modalità di cui sopra.
Art. 7
(Efficacia e durata della Convenzione)
La precedente Convenzione, stipulata tra la Regione Marche ed il Ministero dell’Agricoltura e Foreste in data 18 dicembre 1984, non esplica più alcun effetto a far data odierna, perché viene integralmente sostituita dalla presente che ha validità biennale salvo formale disdetta di una delle parti da notificarsi alla controparte almeno sei mesi prima della scadenza e che potrà essere rinnovata alla scadenza con atto formale.
Ancona, …………………………
il Presidente della Giunta regionale il Comandante regionale del Corpo delle Marche Forestale dello Stato
(Xxxx Xxxxx Xxxxxx) (Xxxxxxx Xxxxxx)