BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO
COMUNE DI UDINE
Servizio Entrate e Servizi Sociali
U.O. Abitare sociale
BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO
AD INQUILINI IMPOSSIBILITATI A PAGARE I CANONI DI LOCAZIONE E/O GLI ONERI ACCESSORI PER L’ANNO 2022 A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19
TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
29 Aprile 2022
Art. 1 – Oggetto del Bando
1. Il presente Bando, approvato con determinazione dirigenziale n. 240 del 23/02/2022, disciplina la concessione di un CONTRIBUTO STRAORDINARIO ai titolari di contratti di affitto di immobili di proprietà privata o pubblica adibiti ad uso abitativo, che si trovino impossibilitati al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori, dell’anno 2022, a causa dell’emergenza COVID-19.
Gli alloggi di edilizia sovvenzionata, agli alloggi di servizio e quelli ad uso foresteria si intendono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Bando.
2. Fonti normative: art. 11 della L. 431/1998 (disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo); art. 19 della L.R. 1/2016 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D. Pres. Reg. n. 066/Pres del 15/04/2020,
D.M. 12 agosto 2020, D.M. 19 luglio 2021.
3. Atto di indirizzo approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 59 del 22/02/2022.
Art. 2 – Risorse utilizzate per la concessione del contributo
1. Gli interventi di cui al presente bando sono finanziati dal Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'art. 11 della L. 431/1998.
Art. 3 – Requisiti necessari per la presentazione della domanda di contributo
1. Xxxxxxx presentare la domanda diretta ad ottenere il contributo di cui al presente Bando:
• i cittadini italiani;
• i cittadini o familiari di cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Xxxxxx, xx xxxxx xxx X. Xxx. 00/00/0000, x 00;
• i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. 08/01/2007, n. 3;
• i cittadini stranieri di cui all'art. 41 del D. Lgs. 25/07/1998 n. 286 (stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno).
2. Gli interessati dovranno essere in possesso, al momento della presentazione della domanda dei seguenti requisiti:
A – requisito soggettivo inerente alla residenza continuativa da almeno 24 mesi nel territorio regionale
Gli interventi a sostegno delle locazioni di cui al presente Bando sono attuati in favore di soggetti residenti continuativamente da almeno 24 mesi nel territorio regionale:
- il suddetto requisito soggettivo è richiesto per tutti gli aspiranti beneficiari, italiani, comunitari ed extracomunitari;
- per i corregionali all'estero - di cui all'art. 2, comma 1 della L.R. 7/2002 - i periodi di permanenza all'estero sono utili al fine del computo del periodo di residenza sul territorio regionale;
- i cittadini extracomunitari, oltre al requisito soggettivo di cui sopra, devono essere in possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno di durata non inferiore all’anno.
B – ulteriori requisiti soggettivi di cui il richiedente deve essere in possesso alla data di presentazione della domanda:
1. essere maggiorenne;
2. avere la residenza anagrafica nel Comune di Udine;
3. essere conduttore, alla data di presentazione dell’istanza, di un alloggio in base ad un contratto di locazione ad uso abitativo, per il quale si richiede il contributo;
L’unità immobiliare oggetto del contratto di locazione:
• deve essere posta sul territorio regionale
• essere adibita dal richiedente a propria abitazione e residenza anagrafica, con dimora abituale
• può essere di proprietà sia privata che pubblica, con esclusione di quelli ad edilizia sovvenzionata
• non deve essere inclusa nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in villa), A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), a meno che non sia locata sulla base degli accordi territoriali di cui al comma 3, art. 2 della L. 431/1998.
Il contratto di locazione:
• deve essere efficace e regolarmente registrato
• non deve riferirsi a sole quote di alloggi
• non deve essere stipulato tra coniugi, parenti e affini entro il secondo grado
• dev’essere stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 1 (c.d. 4 + 4) oppure ai sensi dell’art. 2 comma 3 (c.d 3 + 2) della L. 431/1998; può anche essere stipulato ai sensi dell’art. 5, comma 1 (c.d. transitori ordinari), purchè nel contratto sia contenuta una specifica dichiarazione che individui l’esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore, compresa tra quelle previste dall’Accordo territoriale; restano invece esclusi i contratti stipulati ai sensi dell’art. 5, comma 2 (c.d. transitori per universitari)
4. non essere proprietario, nudo proprietario o usufruttuario di altri alloggi, anche per quote, all’interno del territorio nazionale e all’estero, con esclusione:
• degli alloggi dichiarati inagibili o sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate;
• delle quote di proprietà di alloggi, inferiori al 100%, ricevute per successione ereditaria, purchè la somma delle rispettive quote non corrisponda all’intera unità immobiliare;
• della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado
• della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d’uso gratuito, da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado
• della proprietà di xxxxxxx, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge convivente di fatto o parte dell’unione civile
Detto requisito deve essere posseduto da ciascun componente il nucleo familiare alla data di presentazione della domanda.
5. non essere stato condannato, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all’art. 633 c.p., nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e 179 del c.p.
C – requisiti economici:
a) appartenere ad un nucleo familiare con un I.S.E.E. 2022 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a € 35.000,00;
b) aver subìto, a causa dell’emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF
• superiore al 20% nel 2020 (rispetto al 2019) e/o
• superiore al 25% nel 2021 (rispetto al 2020)
come risultante dall’ISEE CORRENTE 2022 o, in alternativa, dalle dichiarazioni fiscali 2019/2020 o 2020/2021 dell’intero nucleo familiare;
c) non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori per l’anno 2022.
Art. 4 – Determinazione dell’importo del contributo e modalità di erogazione dello stesso
1. Il contributo riconosciuto è pari a tre mensilità del canone di locazione, oneri accessori esclusi.
2. Il contributo viene erogato sulla base della graduatoria, che verrà formulata in ordine crescente di ISEE 2022
A parità di ISEE la posizione in graduatoria è determinata con i seguenti criteri:
primo criterio: maggior incidenza del canone corrisposto sul valore ISEE del nucleo familiare (rapporto canone mensile/ISEE 2022);
secondo criterio: numerosità della composizione del nucleo familiare (prevale il nucleo più numeroso)
Al secondo criterio si ricorre solo nel caso in cui sussista parità di punteggio anche dopo l’applicazione del primo criterio.
3. Il contributo verrà erogato fino alla concorrenza del fondo disponibile.
4. Beneficiario del contributo è il richiedente titolare del contratto di locazione.
5. Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007, come modificato con L. 208/2015, art. 1, comma 898, per i pagamenti di importo pari o superiori ad € 1.000,00 sarà possibile procedere soltanto mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali, con esclusione di pagamento per contanti. A tal fine il richiedente dovrà indicare in domanda un conto corrente bancario o postale a lui intestato, riportandone gli estremi ed il codice IBAN. Non è possibile indicare un conto corrente non intestato al richiedente. E’ ammessa la comunicazione del conto corrente successivamente all’assegnazione del contributo
Art. 5 – Prescrizioni, modalità e scadenze stabilite per la presentazione delle domande di contributo
1. Prescrizioni particolari relative alla domanda di contributo:
▪ è ammessa un’unica domanda di contributo per nucleo familiare;
▪ nel caso che una medesima unità immobiliare sia utilizzata da due o più nuclei familiari distinti, con contratto cointestato, ogni cointestatario dovrà presentare un’autonoma domanda di contributo per la quota di spettanza;
▪ la domanda dovrà essere sottoscritta esclusivamente dal titolare del contratto di locazione. Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la documentazione indicata nel successivo art. 6;
▪ il canone di locazione dichiarato NON deve comprendere le spese di condominio, luce, gas, acqua, portiere, ascensore, riscaldamento e simili (c.d. oneri accessori come indicati all’art. 9 della L. 392/1978 e ss.mm.ii.) eventualmente incluse nel canone.
2. Le domande dovranno essere presentate, a pena di inammissibilità, nel periodo compreso tra lunedì 7 marzo 2022 e venerdì 29 aprile 2022 (data improrogabile di scadenza), utilizzando ESCLUSIVAMENTE la modalità qui di seguito illustrata:
Compilazione ON LINE della domanda e invio telematico, dal sito del Comune, nella pagina dedicata al CONTRIBUTO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID PER LOCAZIONI
Sul sito del Comune (xxx.xxxxxx.xxxxx.xx), nella pagina dedicata al CONTRIBUTO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID PER LOCAZIONI, c’è il link per la compilazione e l’invio on line della domanda. A fianco è presente anche un link con le relative istruzioni per la compilazione on line e l’invio telematico. Inoltre, il Comune mette a disposizione un gruppo di operatori telefonici dedicato all’aiuto nella compilazione della domanda da parte dell’utente, con le modalità indicate al successivo comma 4.
3. Non saranno ammesse alla procedura di concessione del contributo le domande presentate oltre il termine di scadenza.
4. Il Comune mette a disposizione un gruppo di operatori telefonici dedicato sia alle informazioni, che all’aiuto nella compilazione on line della domanda da parte dell’utente. Gli orari in cui si potrà ricevere le suddette informazioni telefoniche sono i seguenti:
GIORNO | DALLE ORE | ALLE ORE |
LUNEDÌ | 08:30 | 12:30 |
MARTEDÌ | 08:30 | 12:30 |
MERCOLEDÌ | 08:30 | 12:30 |
GIOVEDÌ | 08:30 | 12:30 |
VENERDÌ | 08:30 | 12:30 |
Il numero unico telefonico da contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore
12.30 per ricevere informazioni è il seguente:
0432-127.31.32
5. E’ anche possibile inviare la richiesta di informazioni attraverso una e-mail all'indirizzo di posta elettronica
xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx specificando la tipologia di contributo.
Art. 6 – Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda
Il richiedente dovrà allegare obbligatoriamente alla domanda on line:
1. fotocopia del documento di identità personale del richiedente il contributo (cioè di colui che ha firmato la domanda di contributo e che è l’intestatario del contratto di locazione), PENA L’ESCLUSIONE;
2. (in caso di stranieri cittadini di uno Stato non aderente all'Unione europea) fotocopia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità; se tale ultimo documento risulta scaduto, dovrà essere allegata anche fotocopia della documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di xxxxxxx. Prima della liquidazione del contributo dovrà essere trasmessa all'ufficio Abitare sociale copia del permesso di soggiorno rilasciato. Il permesso di soggiorno deve avere una durata non inferiore a 12 mesi.
Art. 7 – Integrazioni ed esclusioni
1. Successivamente alla data del 29/04/2022 le domande non saranno ammesse al contributo.
2. Saranno escluse, inoltre, tutte quelle domande relative ai casi in cui il richiedente:
• non sia il titolare del contratto di locazione per il quale viene richiesto il contributo;
• non sia in possesso dei requisiti soggettivi ed economici previsti dal presente Bando;
• abbia un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;
• abbia omesso la presentazione del permesso di soggiorno e, nonostante la richiesta degli uffici comunali, perseveri nel comportamento omissivo;
• nel caso in cui la domanda venga estratta o comunque scelta per il controllo a campione di cui al successivo articolo 9, abbia omesso la presentazione di uno o più dei documenti fra quelli ivi indicati e richiesti dagli uffici comunali, impedendo così a questi ultimi di istruire o effettuare i controlli di legge sulla domanda;
3. Non saranno prese in considerazione e quindi non saranno ammesse alla fase istruttoria le domande:
• presentate oltre il termine di scadenzo o con modalità diversa da quella on line indicata all’art. 5, comma 2
• prive di sottoscrizione
• prive di documento di identità personale del dichiarante
4. Nel corso dell'attività istruttoria, il Comune potrà chiedere il rilascio di dichiarazioni, l'integrazione di dichiarazioni incomplete e l'esibizione di altri documenti a completamento dell'istruttoria.
Art. 8 – Casi particolari
1. Sentenze di separazione e assegnazione della casa familiare: in tema di separazione dei coniugi, qualora il giudice abbia assegnato l’abitazione nella casa coniugale ad uno dei coniugi e l’altro sia stato costretto ad assumere un’abitazione in locazione passiva, quest’ultimo potrà presentare domanda di contributo, sempre che nel frattempo abbia provveduto a trasferire la residenza nel nuovo alloggio.
2. Coabitazione: nel caso di contratto di locazione cointestato a due o più distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio, i nuclei familiari devono fare domanda di accesso al contributo separatamente; il Comune considererà la loro situazione economica disgiuntamente, dividendo l’importo del canone tra i nuclei coabitanti.
3. Decesso del richiedente successivamente alla presentazione dell’istanza: in caso di decesso del richiedente successivamente alla presentazione della domanda la stessa verrà archiviata.
4. Utilizzatore diverso dall’intestatario del contratto: qualora l’effettivo utilizzatore dell’immobile in locazione sia persona diversa dall’intestatario del contratto, l’utilizzatore, per poter partecipare al presente bando, dovrà provvedere alla voltura del contratto di locazione prima della presentazione dell’istanza.
5. Impedimento alla sottoscrizione: in caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione, la domanda può essere sottoscritta dai soggetti e nei modi indicati agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii..
6. Variazione di indirizzo del richiedente o variazione estremi conto corrente: qualora il richiedente, dopo la presentazione della domanda, dovesse variare il proprio indirizzo o cambiare Istituto bancario o ufficio postale è tenuto a comunicarlo tempestivamente all’Ufficio Abitare Sociale alla mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx L’Amministrazione comunale non è responsabile in caso di disguidi dovuti alla mancata o tardiva comunicazione della variazione di indirizzo.
Art. 9 – Controllo a campione
Nel caso di controllo delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 11, comma 2, potrà essere richiesta ai nominativi estratti la seguente ulteriore documentazione:
1. ISEE CORRENTE 2022 o, in alternativa, dichiarazioni fiscali 2019/2020 o 2020/2021 di tutti i componenti il nucleo familiare, a dimostrazione della perdita di reddito IRPEF;
2. fotocopia del contratto di locazione per il quale viene richiesto il contributo;
3. copia della registrazione fiscale iniziale;
4. (nel caso di contratto prorogato) documentazione comprovante l’ultima proroga (ultima registrazione fiscale o, nel caso di cedolare secca, ultimo modello RLI di comunicazione di proroga)
5. (in caso di separazione) copia dell'atto di separazione tra coniugi
Nel caso la documentazione sopra elencata non venga prodotta all’amministrazione, il richiedente decadrà dal beneficio, come disposto all’art. 11.
Art. 10 – Istruttoria delle domande
1. Stante la necessità di erogare il contributo con celerità, vista la finalità, i controlli amministrativi sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate nell’istanza saranno SUCCESSIVI alla liquidazione del contributo. L’elenco dei beneficiari verrà inviato alla Guardia di Finanza per i controlli di competenza.
2. L’Ufficio Abitare sociale procederà all’istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità, provvedendo, altresì, a tutti gli altri adempimenti previsti dal regolamento di esecuzione dell’art. 19 della L.R. 1/2016, concernente gli interventi a sostegno delle locazioni.
3. Ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b, della L. 241/90, è data possibilità al richiedente di partecipare al procedimento amministrativo mediante presentazione di memorie scritte e documenti.
4. Entro il 31/05/2022 il Comune invierà alla Regione Friuli Venezia Giulia l’elenco delle domande provvisoriamente ammesse al beneficio e alle graduatorie complete.
Art. 11 – Controlli e sanzioni
1. Tutte le dichiarazioni di cui al presente bando, compresa la domanda di contributo, si intendono rese con le formule dell’autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000. La firma in calce alla domanda deve essere apposta per esteso e in forma leggibile.
2. Ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 l’Amministrazione Comunale potrà procedere ad idonei controlli a campione e/o in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, in percentuale non inferiore al 3%. Nel caso di estrazione a campione, questa sarà effettuata mediante utilizzo di procedure informatiche, debitamente verbalizzate. L’elenco di tutti i beneficiari del presente contributo verrà comunque inviato alla Guardia di Finanza, per i controlli di competenza.
3. Ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo risulti accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L’Amministrazione Comunale provvederà al recupero del contributo indebitamente liquidato gravato degli interessi legali, riservandosi altresì di richiedere, se del caso, il risarcimento dell’eventuale danno.
Art. 12 – Liquidazione contributo e termine per il ritiro dello stesso
1. Il Comune declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della comunicazione di avvenuta liquidazione imputabile al richiedente per erronea o incompleta indicazione dell’indirizzo o per mancata comunicazione del cambio di residenza e/o domicilio ovvero per disguidi postali. Gli importi non riscossi saranno restituiti alla Regione, decorso il termine di prescrizione ai sensi di legge.
Art. 13 – Cumulabilità dei contributi
1 I contributi di cui al presente Xxxxx non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del “Reddito di cittadinanza” (di cui al D.L. 4/2019). Pertanto, fermo restando il diritto dei percettori del reddito di
cittadinanza di presentare istanza, le quote del presente contributo verranno compensate direttamente dall’INPS.
2. Relativamente al contributo Fondo affitti, l’importo liquidato del presente contributo dovrà essere dichiarato nel bando 2023, ai fini dello scorporo dai canoni di locazione pagati.
Art. 14 – Disposizioni finali – riferimenti normativi e regolamentari – privacy
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento:
• alla L. n. 431/1998 e ss.mm.ii., concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo;
• al decreto del Ministero dei LL.PP. del 7/06/1999;
• all'art. 19 della L.R. n. 1/2016, concernente gli interventi a sostegno delle locazioni;
• al Regolamento di esecuzione dell'art. 19 della L.R. n. 1/2016, approvato con D.P.Reg. n. 066/Pres. del 15/04/2020;
• ai D.M. 12 agosto 2020 e 19 luglio 2021;
• alla L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.
2. I dati acquisti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal T.U. sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003).
3. Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della responsabile dell'Unità Operativa Abitare Sociale, dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx. Il responsabile dei provvedimenti finali inerenti al procedimento è il responsabile del Servizio, dott.ssa Xxxxxx Xx Xxxxxxxxx, la quale è anche il responsabile del trattamento dei dati raccolti a seguito della presentazione delle domande di cui al presente Bando.
Udine, 23 Febbraio 2022
La Dirigente del Servizio
x.xx xxxx.xxx Xxxxxx Xx Xxxxxxxxx