CAPITOLATO SPECIALE
Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Metropolitano Settore Investimenti
Il direttore
COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA
CAPITOLATO SPECIALE
EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI PROCESSATORI PER CAMPIONI ISTOLOGICI E LA FORNITURA DI REAGENTI/MATERIALE DI CONSUMO PER ATTIVITA’ DI PROCESSAZIONE PER L’ANATOMIA PATOLOGICA DELL’OSPEDALE MAGGIORE DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA – DURATA 5 ANNI
CIG : 78988186D0
Servizio Acquisti Metropolitano Azienda USL di Bologna
Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx
Tel. x00.000.0000000…fax x00.000.0000000 Tel. x00.000.0000000 fax x00.000.0000000
Xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx Codice fiscale e Partita Iva 02406911202
INDICE
Allegato 1: clausole vessatorie 2
Articolo 1 Oggetto della fornitura 3
Articolo 2 Importo e durata della fornitura 3
Articolo 3 Quantitativi 4
Articolo 4 Conformità a disposizioni e norme 4
Articolo 5 Obiettivi della fornitura 5
Articolo 6 Caratteristiche della fornitura 5
Articolo 7 Modalità di consegna del materiale di consumo 5
Articolo 8 Consegna, installazione e messa in funzione delle apparecchiature 6
Articolo 9 Collaudo di accettazione della’apparecchiatura 7
Articolo 10 Formazione e addestramento 7
Articolo 11 Assistenza post vendita 7
Articolo 12 Privacy 7
Articolo 13 Periodo di prova 8
Articolo 14 Acquisto in danno 8
Articolo 15 Notifica di rischi e richiami 8
Articolo 16 Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro 9
Articolo 17 Acquisto di prodotti non assegnati in gara 9
Articolo 18 Obbligo di riservatezza dei dati 9
Articolo 19 Penalità 10
Articolo 20 Risoluzione del contratto 11
Articolo 21 Recesso dal contratto 11
Articolo 22 Responsabilità 11
Articolo 23 Contratto 11
Articolo 24 Fatturazione, Pagamento, Ordini e documento di trasporto 12
Articolo 25 Modifiche del contratto e subappalto 14
Articolo 26 Clausole contrattuali di cui all’Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna 14
Articolo 27 Referenti delle attività 16
Articolo 28 Segnalazione all’Ente Certificatore 16
Articolo 29 Segnalazione sui certificati di buona esecuzione 16
Articolo 30 Segnalazione all’ANAC 17
Articolo 31 Controversie e Foro competente 17
Allegato 1: clausole vessatorie
Articolo 1 Oggetto della fornitura
Il presente Capitolato Speciale disciplina la fornitura in service, per una durata di 5 anni di processatori per campioni istologici e la fornitura di reagenti/materiale di consumo per attività di processazione per le necessita’ dell’anatomia Patologia dell’Ospedale Maggiore dell’Azienda USL di Bologna.
il Service prevede:
• Fornitura installazione e gestione per tutta la durata del contratto del processatore in noleggio
• Assistenza post-vendita sul processatore proposto per tutta la durata del contratto
• Fornitura di un eventuale processatore di backup
• Fornitura del materiale di consumo/reagenti
• fornitura in - sconto merce - di materiale di supporto necessario al mantenimento in condizioni ottimali della strumentazione fornita.
La fornitura si intende costituita da attrezzature e dispositivi di ultima generazione e nuovi di fabbrica , dal materiale di consumo(reagenti, ecc.) necessari per l’esecuzione delle pro cessazioni dei campioni istologici come indicato nell’Allegato A “Capitolato Prestazionale”, nulla escluso e da quanto previsto nel presente Capitolato.
Resta salva la facoltà dell’Azienda Sanitaria di acquistare dalla Ditta Aggiudicataria prodotti non richiesti in sede di offerta ma riferibili alla categoria merceologica/tipologia aggiudicata, usufruendo del listino depositato e applicando la percentuale di sconto offerto in sede di gara.
Inoltre la fornitura si intende “chiavi in mano”; pertanto la ditta dovrà precedere eventuali allacciamenti e/o posizionamenti particolari così come indicato nell’Allegato A “Capitolato Prestazionale”,.
Articolo 2 Importo e durata della fornitura
La fornitura in oggetto avrà la durata di 5 anni eventualmente rinnovabile di ulteriori 2 anni previo interpello della Ditta aggiudicataria, per un importo complessivo quinquennale di € 350.000,00 IVA esclusa;
Alla scadenza del contratto di fornitura l’Azienda USL si riserva la facoltà di prorogarne la durata per un periodo ulteriore di tempo, che di regola non potrà superare il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione del nuovo concorrente.
Nel caso in cui sia in corso di svolgimento una nuova procedura concorsuale, tale termine dovrà coincidere con quello relativo al subentro del nuovo fornitore. Durante tale periodo, la ditta aggiudicataria è impegnata ad eseguire la fornitura alle stesse condizioni e modalità previste del presente capitolato speciale.
Allo scadere della fornitura, la Ditta Aggiudicataria dovrà ritirare a proprie spese tutte le apparecchiature installate, fatte salve diverse indicazioni da parte dell’ Ingegneria Clinica dell’Azienda USL .
L’importo complessivo della fornitura in oggetto, comprensivo delle opzioni previste all’art. 106 del Codice degli Appalti è di € 665.000,00 IVA esclusa così suddiviso:
Tabella riepilogativa dell’appalto
n. | Descrizione beni | CPV | P (principale) S (secondari a) | Importo oneri fiscali esclusi |
1 | Fornitura processatori per campioni istologici, reagenti/materiale di consumo per | 33140000-3 | P | € 350.000,00 |
attività di processazione per una durata di 5 anni | ||||
2 | Modifiche ai sensi dell’art.106, comma 1, del Codice lett.a) | 33140000-3 | P | € 175.000,00 |
3 | Modifiche ai sensi dell’art.106, comma 11, del Codice (facoltà di rinnovo per 2 anni) | 33140000-3 | P | € 140.000,00 |
3 | Modifiche ai sensi dell’art.106, comma 11, del Codice (proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente) | 33140000-3 | P | € 35.000,00 |
Importo totale a base di gara, ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice | € 700.000,00 |
Articolo 3 Quantitativi
I quantitativi si riferiscono al fabbisogno annuale :
• N.1 processatore comprensivo di assistenza tecnica full risk per un importo annuale del canone di noleggio pari a € 45.000,00 Iva esclusa, tale da assicurare la produttività giornaliera stimata di in n. 600 blocchetti/giorno ;
• N.1 eventuale processatore di backup a canone noleggio pari a € 0(zero);
• Materiale di consumo/reagenti pari a € 25.000,00/anno Iva,esclusa tali da garantire la produttività giornaliera stimata in n. 600 blocchetti/giorno( n. 135.000 blocchetti anno);
Il prezzo totale proposto dovrà essere “omnicomprensivo” ed includere, quindi, sulla base dei fabbisogni indicati la quota per il materiale di consumo/reagenti, le attrezzature, l’assistenza tecnica “full risk” e quant’altro richiesto nel presente capitolato per l’intera durata contrattuale. Pertanto, qualora nel corso della valutazione, la Commissione dovesse verificarne l’incompletezza sia per i quantitativi che per la tipologia dei materiali di consumo offerti, l’offerta sarà ritenuta non valida e pertanto esclusa dalla gara.
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi:
a) in caso di aumento di trattamenti allo stato attuale non assolutamente prevedibili;
b) in caso di adesione da parte delle altre Aziende Sanitarie dell’AVEC
In tal caso la modifica non potrà superare l’importo indicato nella specifica tabella di cui al precedente articolo di € 175.000,00
Articolo 4 Conformità a disposizioni e norme
Tutti i dispositivi offerti devono essere conformi alla legislazione vigente specificata nelle Allegato A –
Capitolato prestazionale e nell’Allegato B-Requisiti tecnici e funzionali.
Devono essere conformi alla Direttiva Europea ed essere iscritti nel Repertorio Ministeriale.
Il fornitore dovrà dichiarare espressamente nell’offerta che le apparecchiature proposte sono costruite a perfetta regola d’arte.
Articolo 5 Obiettivi della fornitura
Gli obiettivi della fornitura sono specificati nelle Allegato A – Capitolato prestazionale;
Il progetto proposto dalla Ditta Partecipante deve pertanto fornire soluzioni che consentano di rispettare gli obiettivi di carattere generale sopra indicati.
Articolo 6 Caratteristiche della fornitura
Le caratteristiche della fornitura sono specificati nelle Allegato A – Capitolato prestazionale e nell’Allegato B-Requisiti tecnici e funzionali;
Articolo 7 Modalità di consegna del materiale di consumo
Le modalità di consegna della fornitura sono specificati nelle Allegato A – Capitolato prestazionale.
La Ditta Aggiudicataria deve provvedere:
- a fornire le certificazioni di conformità a norme tecniche e legislative, ove obbligatorie al momento dell’offerta e l’impegno a conformarsi ad esse ove divengano obbligatorie nel corso della durata del contratto;
- a sostenere a proprio carico tutte le spese di imballo, trasporto e consegna a terra, con mezzi e personale a carico della Ditta ;
- ad assicurare la corrispondenza dei codici indicati sul documento di trasporto con quelli riportati sui prodotti consegnati. In caso di reagenti/materiale di consumo composti da vari prodotti, il codice deve essere riportato sull'imballaggio, il codice del kit. In caso di discordanza tra quanto indicato nei documenti trasporto (DDT) di accompagnamento e quanto contenuto nei colli consegnati, farà fede quanto accertato dagli operatori incaricati al loro ricevimento;
- a dare tempestiva comunicazione delle variazioni di codice prodotto al Servizio di ordinante;
- a fornire agli utilizzatori, su richiesta dell’Azienda, qualora nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx dalla stessa immessi sul mercato nuovi prodotti tecnicamente più avanzati, i nuovi prodotti senza variare i prezzi convenuti.
La consegna deve essere effettuata in ogni caso nel rispetto tassativo delle seguenti condizioni:
- la merce deve essere consegnata, entro 15 giorni solari continuativi dalla data dell’ordine, presso il locale denominato “ Casamatta” della Farmacia dell’Ospedale Maggiore a cura del fornitore con propri mezzi e personale nei tempi concordati eventualmente anche con il Servizio ordinante dell'Azienda;
- la Ditta Aggiudicataria dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d'ordine;
- la merce al momento della consegna deve avere una validità pari almeno ai quattro/quinti della validità complessiva del prodotto; la Ditta si impegna a consegnare prodotti di recente fabbricazione e senza alterazioni di sorta nella confezione originale garantendone l'ottimale conservazione fino al momento della consegna.
I documenti di consegna devono obbligatoriamente indicare:
- luogo di consegna della merce
- numero di riferimento dell'ordine
- data dell'ordine
- descrizione quali-quantitativa dei prodotti
- numero e data di scadenza del lotto dei prodotti inviati
In mancanza di tali dati non si accetteranno reclami da parte del Fornitore qualora la merce venga respinta.
Nell'esecuzione della fornitura e nella consegna dei materiali la Ditta Aggiudicataria ha l'obbligo del rispetto dei regolamenti igienici, delle norme prescritte per la buona conservazione delle merci anche durante le fasi di trasporto e di ogni norma di carattere antinfortunistico esistente. Per qualunque fatto connesso a quanto sopra, l'Aggiudicatario è obbligato al risarcimento degli eventuali danni cagionati a terzi, fra i quali è compresa l’ Azienda USL.
Il Fornitore assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura.
Nell'ipotesi di restituzione della merce al Fornitore da parte dell' Azienda USL a qualsiasi titolo (merce non conforme all'ordine, materiale prossimo alla scadenza ecc.) il contraente è tenuto a ritirarla, previo accordo, entro il termine indicato nella richiesta del magazzino. Trascorso inutilmente tale termine e in assenza di eccezioni da parte del Fornitore in merito alla non accettazione del bene, trascorsi inutilmente ulteriori 10 giorni l’ Azienda USL si riterrà autorizzata allo smaltimento del prodotto con recupero a carico del Fornitore delle spese sostenute per tale operazione.
Articolo 8 Consegna, installazione e messa in funzione delle apparecchiature
Le modalità di consegna della fornitura sono specificati nelle Allegato A – Capitolato prestazionale. Nel contratto si intendono compresi:
a. il trasporto, l’installazione e il collegamento, la messa in funzione e manutenzione ordinaria e
straordinaria dell’attrezzatura;
b. l’assistenza tecnica e tutto quanto attinente al normale funzionamento del sistema in oggetto;
c. gli aggiornamenti tecnologici del sistema che riguardano nuovi release di programma e revisioni strumentali;
Trascorso il termine dilatorio, fatti salvi le disposizioni di cui all’articolo 32 commi 10 e 11 del Codice dei Contratti Pubblici e eventuali indicazioni da parte dell’ Ingegneria Clinica, sarà comunicato alle ditte la data di inizio sia della consegna dei sistemi sia delle procedure di stipula del contratto da parte dell’ Azienda USL.
La Ditta Aggiudicataria è tenuta a provvedere, a sua cura e spese, al collaudo tecnico delle apparecchiature, in presenza di un funzionario incaricato dell’Ingegneria Clinica e dei Responsabili delle U.O utilizzatrici. Esso deve verificare che l'apparecchiatura fornita sia completa in tutte le sue parti, e conforme al tipo o al modello descritto nell’offerta e che sia in grado di svolgere le funzioni richieste. Il collaudo dovrà, inoltre, accertare che l’attrezzatura sia stata regolarmente installata, sia regolarmente funzionante e che soddisfi le esigenze operative tecniche, conformemente alle indicazioni contenute nei documenti di gara.
Non vi è disponibilità di magazzini di stoccaggio, pertanto sarà necessario che la consegna e l’installazione ove richiesta dall’Azienda USL siano contestuali. Inoltre la Ditta dovrà provvedere a proprie spese, al ritiro e smaltimento di tutti gli imballi e/o contenitori resisi necessari per la consegna del/i bene/i. Il ritiro dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile comunque entro e non oltre il periodo di installazione delle attrezzature.
La consegna delle apparecchiature, perfettamente corrispondenti ai modelli aggiudicati in sede di gara, dovrà essere effettuata a cura e spese (trasporto, imballo, spese doganali) della Ditta Aggiudicataria entro i tempi indicati nel Capitolato, a meno di diversa indicazione da parte dei referenti Aziendali.
La Ditta Aggiudicataria dovrà consegnare, al momento della fornitura delle attrezzature, una copia del manuale d'uso in lingua italiana per ogni tipologia di apparecchiatura; dovrà, inoltre, fornire a proprie spese tutto il materiale (materiale di consumo e quant’altro occorra) necessario all’installazione dei sistemi.
L’installazione dovrà essere effettuata da personale tecnico specializzato nel pieno rispetto delle norme CEI e della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Sarà obbligo della Ditta Aggiudicataria adottare tutte le cautele necessarie a garantire l’incolumità degli addetti ai lavori, nonché di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati. Sono a carico della Ditta Aggiudicataria le verifiche di sicurezza ed i controlli di qualità prestazionali e funzionali.
Qualora la Ditta Aggiudicataria non riesca ad ottemperare a quanto sopra entro i tempi ivi indicati le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria le penali specificata nell’art.19.
Articolo 9 Collaudo di accettazione della’apparecchiatura
Le modalità di collaudo sono indicate nell’Allegato A- Capitolato prestazionale.
In caso di esito negativo del collaudo, la Ditta Aggiudicataria è tenuta agli adempimenti indicati in Capitolato. L’Azienda USL si riserva di annullare l’aggiudicazione della fornitura alla Ditta Aggiudicataria e di procedere con l’aggiudicazione alla Ditta Partecipante seconda in graduatoria o di indire una nuova gara. Sulla base delle risultanze delle verifiche effettuate dall’ Ingegneria Cliniche, l’azienda USL provvederà a trasmettere alla Ditta Aggiudicataria l’esito del collaudo di accettazione e gli eventuali provvedimenti derivanti da quanto previsto in Capitolato.
Quanto comunicato si riterrà accolto dalla Ditta Aggiudicataria stessa qualora non pervengano richieste scritte di chiarimenti entro 15 giorni solari dalla data di trasmissione del collaudo.
Per qualsiasi anomalia riscontrata durante la fase di collaudo, anche inerente alla installazione o alle opere ed impianti eseguiti, sarà richiesto un intervento alla Ditta Aggiudicataria che dovrà provvedere alla risoluzione senza oneri aggiuntivi e secondo le indicazioni fornite dai servizi tecnici suddetti.
Articolo 10 Formazione e addestramento
I requisiti minimi richiesti per l’addestramento sono indicati nell’Allegato A- Capitolato prestazionale.
Qualora la Ditta Aggiudicataria non rispettasse tali impegni, l’Azienda USL si riserva la facoltà di applicare le penali specificate dal successivo art.19.
Articolo 11 Assistenza post vendita
I requisiti minimi richiesti per l’assistenza sono indicati nell’Allegato A- Capitolato prestazionale.
La valutazione dell’assistenza tecnica fornita verrà effettuata sulla base di quanto riportato nell’Allegato B questionario -Assistenza tecnica, la cui compilazione è OBBLIGATORIA. Deve essere compilata la scheda in ogni sua voce, senza fare riferimento ad allegati non richiesti.
Qualsiasi documento fornito che contenga elementi in contrasto con quanto indicato e sottoscritto nell’Allegato B sarà considerato nullo agli effetti della trattativa.
Articolo 12 Privacy
Tutti i dispositivi offerti dovranno consentire il trattamento dei dati personali in adempimento alle prescrizioni previste dal Decreto Legislativo 196/03 e successive modifiche ed integrazioni.
La Ditta Aggiudicataria, su richiesta della Stazione Appaltante , dovrà specificare nel dettaglio le procedure operative adottate per adempiere a tali prescrizioni. In particolare, la Ditta Aggiudicataria dovrà descrivere come vengono gestite, se applicabili:
• Le credenziali e la procedura di autenticazione;
• Il sistema di Autorizzazione;
• La sicurezza contro le intrusioni;
• L’aggiornamento del software;
• L’antivirus;
• La crittografia e l’archiviazione;
• Le politiche di back-up;
• L’archiviazione legale.
Articolo 13 Periodo di prova
L’impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di 3 mesi a far data dall’inizio effettivo delle attività/fornitura. Qualora, durante tale periodo, l’esecuzione della prestazione/la consegna della fornitura non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e/o all’offerta tecnica proposta dall’impresa in fase di gara, la Stazione appaltante comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.
Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con lettera raccomandata A/R, e di aggiudicare il servizio/la fornitura all’impresa che segue in classifica, senza che l’Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (Art. 1456 Clausola risolutiva espressa).
In tal caso la ditta aggiudicataria:
a) dovrà proseguire nella fornitura/nel servizio fino alla data comunicata dall’Azienda interessata;
b) avrà diritto esclusivamente al pagamento del materiale di consumo fino a quel momento ordinati.
Articolo 14 Acquisto in danno
Qualora l’Azienda USL riscontrasse , anche in sede di prima fornitura, la non conformità, sia nella qualità sia nella quantità, della merce ai requisiti richiesti e pattuiti e qualora non venissero rispettati i termini di consegna previsti nel Capitolato speciale e nell’allegato A -Capitolato prestazionale , invierà formale contestazione con specifica delle motivazioni e con invito a conformarsi nel termine che sarà ritenuto congruo.
Inoltre l’Azienda USL avrà il diritto di acquistare presso altre ditte i prodotti occorrenti a danno del fornitore inadempiente; resterà cioè a carico dell’inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all’ Azienda a causa dell’inadempienza stessa.
Articolo 15 Notifica di rischi e richiami
La Ditta Aggiudicataria si impegna a notificare, a mezzo pec, all’ Ingegneria Clinica e ai Referenti Vigilanza Aziendali(che verranno successivamente comunicati) dell’ Azienda USL ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente inclusi nella fornitura entro 5 giorni solari dal primo annuncio in qualsiasi Nazione a meno di diverse indicazioni introdotte dal Regolamento Unico Dispositivi Medici Diagnostici in vitro 2017/746.
Eventuali interventi correttivi dovranno essere concordati con l’unità operativa utilizzatrice ed effettuati senza ulteriori aumenti dei tempi di fermo macchina rispetto a quelli previsti dal contratto.
In caso di inadempimento a tale prescrizione, la Ditta Aggiudicataria incorrerà nelle penalità specificate all’ Art.19
Articolo 16 Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro
Le Aziende Sanitarie come previsto dall’art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, forniscono alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; tali fascicoli sono disponibili sui siti delle Aziende:
Azienda USL di Bologna: xxx.xxxx.xxxxxxx.xx/ sezione informazioni per operatori economici e gare d’appalto – documentazione,
L’AUSL di Bologna, allegato al contratto d’appalto, invierà alla ditta aggiudicataria il documento Unico di Valutazione dei rischi Interferenti(D.U.V.R.I)
Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.
Articolo 17 Acquisto di prodotti non assegnati in gara
L’ Azienda sanitaria si riserva di acquistare dalla Ditta aggiudicataria prodotti non richiesti in sede di offerta ma riferibili alla categoria merceologica/tipologia aggiudicata, usufruendo del listino depositato e applicando la percentuale di sconto offerto in sede di gara.
Articolo 18 Obbligo di riservatezza dei dati
Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L’obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell’Azienda per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
In caso di inosservanza degli obblighi descritti l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell’Azienda.
Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell’Azienda attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell’Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.
Il Fornitore s’impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’interessato, ad attuare nell’ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d’accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.
Articolo 19 Penalità
La fornitura derivante dal presente Capitolato speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all’applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali.
In particolare, le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito:
Condizione | Riferimento | Evidenza | Penale | ||
Ritardo nella consegna, Installazione, messa in servizio | offerta aggiudicataria | ditta | Data consegna Verbale di Installazione | riduzione del 0,05% del canone di noleggio complessivo per ogni giorno di ritardo | |
Consegna di dispositivi non corrispondenti a quelli offerti | offerta aggiudicataria | ditta | Verbale di installazione | ritiro immediato. Penale su eventuale ritardo nelle consegna e messa in servizio definitiva | |
Carenze che hanno portato a collaudo positivo con riserva | art. 8 e art. 9 dell’ Allegato A - Capitolato prestazionale | verbale di collaudo | riduzione del 1% del canone di noleggio complessivo fino alla risoluzione delle carenze evidenziate | ||
Carenze nell'addestramento del personale | offerta aggiudicataria | ditta | segnalazione scritta Anatomia Patologica | riduzione 0,01% del canone noleggio fino a risoluzione carenza attestata da Anatomia Patologica | |
Ritardo sul tempo di intervento e risoluzione | offerta aggiudicataria | ditta | segnalazione scritta Anatomia Patologica | riduzione 1% canone relativo alla mensilità per cui è stato segnalata la carenza segnalata | |
Mancato rispetto della programmazione MPP e verifiche periodiche | offerta aggiudicataria | ditta | segnalazione scritta Anatomia Patologica | ||
Mancata MPP | esecuzione | offerta aggiudicataria | ditta | verifica annuale DEC | esecuzione MPP e riduzione dello 0,1% canone per 12 mesi |
Ripetuti fermi macchina che compromettono la produttività giornaliera | offerta aggiudicataria | ditta | segnalazione scritta Anatomia Patologica | riduzione dello 0,5% canone noleggio complessivo fino alla completa risoluzione del problema attestata dalla Anatomia Patologica | |
Ritardo sul tempo di consegna del materiale di consumo | offerta aggiudicataria | ditta | segnalazione scritta Farmacia con riferimento ordine e bolla consegna | segnalazione alla ditta. Alla seconda segnalazione penale 200€ per ogni giorno di ritardo |
Oltre all’applicazione delle penali, qualora la frequenza e/o la tipologia delle non conformità lo rendesse necessario, l’Azienda USL si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto.
Ai sensi dell’articolo 113 bis comma 2, l'entità delle penali legate al ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento.
La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’azienda USL a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
L’ Azienda si riserva la facoltà di stornare dagli ordini relativi ai canoni strumentali le quote derivanti dalle eventuali penali applicate.
Articolo 20 Risoluzione del contratto
L’Azienda appaltante avrà la facoltà di risolvere “ipso facto et jure” il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all’art.108 del Codice e nelle seguenti ipotesi:
a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall’art.1671 c.c.;
b) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell’atto dispositivo;
c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
d) in caso di cessazione dell’attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell’aggiudicatario;
e) in caso di cessione del contratto senza comunicazione all’Azienda USL;
f) in caso di subappalto non autorizzato dall’Azienda USL;
g) qualora l’Azienda capofila notifichi n.2 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
h) in caso di violazione dell’obbligo di riservatezza
i) in caso di inosservanza della normativa nazionale e degli indirizzi regionali e locali in tema di informazione e pubblicità dei farmaci regolarmente comunicati.
In caso di risoluzione del contratto l’Azienda USL applicherà quanto previsto all’art.110 del Codice.
Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità o altro) l’Azienda Sanitaria incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.
Articolo 21 Recesso dal contratto
Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l’Azienda USL, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l’assegnazione ad altra ditta.
L’Ente Appaltante potrà altresì recedere dal contratto ai sensi dell’art.109 del D.lgs 50/2016.
Articolo 22 Responsabilità
L’Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.
La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’Azienda USL che fin da ora s’intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.
Articolo 23 Contratto
La stipulazione del contratto avverrà, da parte dell’azienda USL , secondo le modalità stabilite dal Decreto Legislativo n. 50/16 e successive modifiche ed integrazioni.
Il contratto avrà una durata di 5 anni.
L’inizio del periodo contrattuale decorrerà dalla data di collaudo positivo da parte della Ingegneria Clinica.
Il pagamento decorrerà dalla data di collaudo positivo dell’intera fornitura da parte della Ingegneria Clinica/struttura tecnica preposta a tale attività.
Il termine del contratto verrà spostato alla fine del mese in cui è avvenuto il collaudo (es. di contratto quinquennale = collaudo 15.5.2019 durata contratto = 15.5.2019-31.5.2024)
CANONE DI LOCAZIONE
I canoni di locazione/assistenza (di norma trimestrali posticipati) decorreranno dal 1° del mese successivo al collaudo (ad es. collaudo 15.5.2019 decorrenza dal 01.06.2019).
Alla naturale scadenza quinquennale del contratto (ad es: attivazione contratto 01.06.2019 con scadenza 31.05.2024), il canone di locazione inerente la quota parte noleggio apparecchiatura è da intendersi azzerato.
In caso di rinnovo verrà pagata solo la quota relativa alla manutenzione che non dovrà essere superiore al 50% del canone
I prezzi dei reagenti/consumabili decorreranno dalla data del collaudo dell’apparecchiatura di nuova installazione.
Articolo 24 Fatturazione, Pagamento, Ordini e documento di trasporto
Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all’ Azienda USL esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).
L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.
Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:
Azienda USL di Bologna :
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG
Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:
AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA
Codice fiscale: 02406911202
Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX
Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:
• Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
• Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti).
Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.
Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:
- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine
- indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato
I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l’articolazione prevista dall’ordine nella sua specificazione in righe d’ordine, importo unitario e importo totale.
Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario.
A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).
L’applicazione dello splyt payment non si applica ai fornitori esteri.
Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.
Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0000000000 per l’Azienda USL di Bologna.
L’ Azienda USL procederà ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.
La Ditta aggiudicataria di un contratto di somministrazione non dovrà opporre eccezioni al fine di ritardare o evitare la prestazione dovuta anche in caso di ritardato pagamento.
Oppure
La Ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.
La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l' Azienda USL è portatrice.
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:
- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73.
La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuattivi, l’Azienda USL di cui alla presente gara deve emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica.
Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.
Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.
In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione.
Le spese di bonifico applicate dall’Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.
Articolo 25 Modifiche del contratto e subappalto
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art.106 del Codice, secondo i prospetti riportati nel Disciplinare di gara all’art. 2 ).
E’ ammesso il subappalto nei limiti del 30% e con le modalità previste dall’art.105 del D.Lgs.50/2016.
Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:
Art. (…..)
(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente (…).
Articolo 26 Clausole contrattuali di cui all’Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna
Clausola n. 1
L’impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l’altro consultabile al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
L’impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell’esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’art. 3, lett. a) dell’Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all’art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l’avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.
Clausola n. 3
L’impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alle prestazioni eseguite.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 7
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall’art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l’accordo per l’affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all’aggiudicazione.
Clausola n. 8
La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del
contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.
Clausola n. 9
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p.,
346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p”.
Clausola n. 10
La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell’altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.
Clausola n. 11
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale
Articolo 27 Referenti delle attività
L’Ingegneria Clinica costituisce l’interfaccia di natura tecnica tra l’ Azienda USL e la Ditta Aggiudicataria. Tutta la documentazione di consegna e di installazione dovrà essere consegnata ad un tecnico dell’Ingegneria Clinica per le verifiche di competenza. Il nominativo ed i riferimenti di tale tecnico verranno comunicati dal referente dell’Ingegneria Clinica alla Ditta Aggiudicataria dopo la stipula del contratto.
La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare all’ Azienda USL i propri referenti.
Il Servizio Acquisti Metropolitano costituisce l’interfaccia di natura giuridico – amministrativa tra l’Azienda USL e la Ditta Aggiudicataria.
Articolo 28 Segnalazione all’Ente Certificatore
All’accertamento delle seguenti inadempienze contrattuali, l’Azienda Sanitaria provvederà a segnalare la non conformità e il comportamento dell’impresa aggiudicataria all’Ente che ha rilasciato la certificazione qualità dell’impresa:
✓ Non conformità indicate nell’art. 19, dai quali sia derivata l’applicazione di una penale;
✓ Risoluzione del contratto, cosi come stabilito dall’ art. 20 del presente Capitolato Speciale;
✓ In caso di mancata assistenza tecnica nell’ambito per il periodo temporale riportato nell’Allegato B. La segnalazione sarà, contestualmente e per conoscenza, inviata anche alla stessa impresa.
Articolo 29 Segnalazione sui certificati di buona esecuzione
Tutte le inadempienze contrattuali dai quali deriva l’applicazione di una penale, saranno riportate nella posizione dell’impresa sull’Anagrafe Fornitori Aziendale.
Tutte le segnalazioni riportate sull’Anagrafe Fornitori Aziendale, saranno successivamente riportate nei certificati rilasciati dalle Aziende Sanitarie, su richiesta dell’impresa.
Articolo 30 Segnalazione all’ANAC
In caso di false dichiarazioni rilasciate dall’impresa aggiudicataria in sede di gara, emerse durante la fase della consegna, del collaudo ed esecuzione dei lavori, l’Azienda USL procederà alla segnalazione all’ANAC (articolo 80 del D.Lgs 50/2016 Codice degli appalti) per l’adozione dei provvedimenti che riterrà di dover applicare. Alla segnalazione all’Autorità, l’Azienda Sanitaria procederà ad incamerare il deposito cauzione definitivo.
Qualora le false dichiarazioni attengano ai requisiti di ammissione alla procedura di gara, l’Azienda Sanitaria procederà inoltre, oltre a quanto sopra indicato, alla risoluzione del contratto ed all’applicazione di ogni altra azione prevista dal presente Capitolato Speciale per i casi di risoluzione del contratto.
Articolo 31 Clausola di adesione
Le condizioni contrattuali della presente gara, qualora se ne ravvisi la necessità, potranno essere estese anche alle altre Aziende Sanitarie dell’AVEC. L’adesione contrattuale potrà essere effettuata entro i limiti indicati nel Disciplinare di gara punto 3).
Articolo 32 Controversie e Foro competente
Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.
Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione della fornitura/servizio è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l’Azienda Sanitaria che è parte in causa.
Per accettazione