ACCORDO DI LAVORO TRA EUROJUST E L’ASSOCIAZIONE IBEROAMERICANA DEI PUBBLICI MINISTERI
ACCORDO DI LAVORO TRA EUROJUST E L’ASSOCIAZIONE IBEROAMERICANA DEI PUBBLICI MINISTERI
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Progetto di accordo di lavoro con finalità strategiche AIAMP-EUROJUST
ACCORDO DI LAVORO TRA EUROJUST E L’ASSOCIAZIONE IBEROAMERICANA DEI PUBBLICI MINISTERI
Eurojust, rappresentata ai fini del presente accordo di lavoro da Xxxxxxx Xxxxxx, vicepresidente di Eurojust
e
l’Associazione iberoamericana dei pubblici ministeri [in appresso: AIAMP, Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos], rappresentata ai fini del presente accordo di lavoro da Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, Fiscal Nacional de la Nación de Colombia e presidente dell’AIAMP, alla presenza di Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Fiscal Nacional de Chile ed ex presidente dell’AIAMP.
(in appresso denominati congiuntamente le «parti» o individualmente la «parte»),
visto il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (in appresso «il regolamento Eurojust»), in particolare l’articolo 47, paragrafi 1 e 3, e l’articolo 52, paragrafi 1 e 2,
visto lo statuto dell’Associazione iberoamericana dei pubblici ministeri del 2017,
considerando che il 27 giugno 2022 il comitato esecutivo di Eurojust è stato consultato in merito all’intenzione dell’Agenzia di concludere un accordo di lavoro con l’AIAMP e ha espresso parere favorevole, e che il 5 luglio 2022 il collegio ha approvato la sua conclusione,
considerando l’approvazione data dall’assemblea generale dell’AIAMP alla conclusione di un accordo di lavoro,
considerando l’interesse tanto da parte dell’AIAMP quanto di Eurojust a sviluppare una cooperazione stretta e dinamica per far fronte alle sfide presenti e future poste dalle forme gravi di criminalità, in particolare dalla criminalità organizzata e dal terrorismo;
rispettando i diritti e principi fondamentali sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente accordo di lavoro mira a incoraggiare e sviluppare la cooperazione strategica tra le parti nella lotta contro le forme gravi di criminalità, in particolare la criminalità organizzata transnazionale, il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani, la criminalità informatica e il terrorismo, nonché nel settore della protezione delle vittime. Ai sensi del presente accordo, saranno scambiati soltanto dati personali amministrativi, ossia i dati di contatto dei punti di contatto dell’AIAMP e delle sue reti permanenti specializzate, nonché delle autorità nazionali degli Stati membri dell’UE e dei paesi dell’AIAMP. Qualsiasi scambio di dati personali operativi è escluso dall’ambito di applicazione del presente accordo.
2. La cooperazione tra le parti non estenderà né oltrepasserà il mandato corrispondente e può comprendere in particolare:
a. lo scambio di informazioni giuridiche, strategiche e tecniche, compresi i risultati dell’analisi strategica, le informazioni riguardanti la legislazione e le pratiche penali sostanziali e procedurali, le difficoltà pratiche, le migliori pratiche e gli insegnamenti tratti nella cooperazione giudiziaria in materia penale;
b. la partecipazione ad attività di formazione, compresi contributi allo sviluppo di corsi, seminari, conferenze, visite di studio, programmi di scambio, ecc.;
c. l’invito reciproco a eventi di sensibilizzazione e di sviluppo delle conoscenze in merito a questioni relative al rispettivo mandato;
d. il miglioramento della cooperazione internazionale nel settore della giustizia penale agevolando la comunicazione tra le autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea e l’AIAMP;
e. l’assicurazione della comprensione reciproca e della familiarizzazione con i requisiti della cooperazione in relazione a forme gravi di criminalità, in particolare la criminalità organizzata transnazionale, il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani, la criminalità informatica e il terrorismo, nonché nel settore della protezione delle vittime;
f. lo scambio di migliori pratiche nella lotta contro le forme di criminalità più gravi.
Articolo 2
Relazione con altri strumenti internazionali
Il presente accordo di lavoro non pregiudica eventuali altri obblighi derivanti da eventuali accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra l’AIAMP e l’Unione europea o uno dei suoi Stati membri che contengano disposizioni che disciplinano la cooperazione internazionale in materia penale.
CAPO II – MODALITÀ DI COOPERAZIONE
Articolo 3 Punti di contatto
1. Le parti designano uno o più punti di contatto incaricati di coordinare la cooperazione tra le parti e di garantire che le informazioni pertinenti siano prontamente condivise con le autorità/gli uffici nazionali competenti di ciascuna parte.
2. Tali nomine sono debitamente notificate per iscritto all’altra parte. Le parti si informano reciprocamente e senza indugio in merito a qualsiasi modifica relativa a tali nomine.
3. I punti di contatto si consultano in merito a questioni strategiche di interesse comune ai fini della realizzazione dei loro obiettivi e del coordinamento delle loro attività. In particolare, nei limiti dei loro rispettivi quadri giuridici, le parti si informano reciprocamente e regolarmente in merito alle attività e alle iniziative che possono interessare l’altra parte.
4. Le parti garantiscono la possibilità per i punti di contatto di scambiare informazioni senza indebito ritardo e l’AIAMP garantisce che i suoi punti di contatto siano in grado di scambiare informazioni senza indugio con le autorità giudiziarie nazionali competenti. Il presente accordo non consente la comunicazione formale di informazioni operative o di strumenti di cooperazione giuridica internazionale, che seguono i rispettivi canali di comunicazione formali previsti negli accordi di cooperazione giudiziaria internazionale applicabili.
Articolo 4
Collaborazione con le reti specializzate permanenti dell’AIAMP
1. Le reti specializzate permanenti istituite dall’AIAMP, quali quelle menzionate in appresso, faciliteranno la comunicazione tra le autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea e i membri dell’AIAMP attraverso Eurojust, al fine di instaurare una più stretta collaborazione tra loro:
- rete di cooperazione in materia penale dell’AIAMP (REDCOOP);
- rete contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (REDTRAM);
- rete sulla criminalità informatica;
- rete dei pubblici ministeri antidroga (RFAI);
-rete iberoamericana dei pubblici ministeri contro la corruzione;
- rete specializzata sulla parità di genere (REG);
- rete per la protezione dell’ambiente.
2. Ciascuna rete specializzata, soggetta al coordinamento dell’AIAMP, designa uno o più punti di contatto, il cui compito è coordinare la cooperazione tra la rete specializzata ed Eurojust e garantire che le informazioni pertinenti siano prontamente condivise con le autorità/gli uffici nazionali competenti di ciascuna parte.
CAPO III – SCAMBIO DI INFORMAZIONI
Articolo 5 Finalità e utilizzo
Articolo 6 Trasmissione successiva
Articolo 7 Riservatezza
Le parti sono soggette all’obbligo di riservatezza per quanto riguarda le informazioni ricevute nel contesto dell’attuazione del presente accordo. Sono rispettate eventuali restrizioni imposte dalle parti, dai membri dell’AIAMP o dalle autorità nazionali dell’UE in merito all’uso delle informazioni trasmesse.
CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 8 Modifiche
Il presente accordo può essere modificato per iscritto, in qualsiasi momento, di comune accordo tra le parti.
Articolo 9 Spese
Le parti si fanno carico delle proprie spese che possono insorgere nel corso dell’attuazione del presente accordo di lavoro, salvo accordo diverso caso per caso.
Articolo 10 Composizione delle controversie
1. Qualsiasi controversia che possa emergere in relazione all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo di lavoro è risolta mediante consultazioni e negoziati tra i rappresentanti delle parti al fine di trovare una soluzione equa.
2. Qualora una delle parti sia gravemente carente nell’adempimento delle disposizioni di cui al presente accordo di lavoro, o qualora una parte ritenga che tali carenze possano verificarsi nel breve termine, ciascuna parte può sospendere temporaneamente l’attuazione del presente accordo.
Articolo 11 Valutazione della cooperazione
Almeno una volta ogni due anni ciascuna parte riferisce all’altra in merito all’attuazione del presente accordo di lavoro e propone metodi di miglioramento.
Articolo 12 Risoluzione
1. Ciascuna parte può recedere dal presente accordo di lavoro mediante notifica scritta con un preavviso di tre mesi.
2. In caso di risoluzione, le parti raggiungono un accordo, secondo le condizioni stabilite nel presente accordo di lavoro, in merito alla prosecuzione dell’utilizzo e dell’archiviazione delle informazioni scambiate tra loro. In caso di mancato accordo, ciascuna parte ha il diritto di chiedere la cancellazione delle informazioni trasmesse.
Articolo 13 Entrata in vigore
Il presente accordo di lavoro entra in vigore il primo giorno successivo alla sua firma.
Fatto a Cartagena de Indias (Colombia), il 29 luglio 2022, in duplice copia, in lingua inglese e spagnola. In caso di discrepanza, prevale il testo in lingua inglese.
Per l’Associazione iberoamericana dei pubblici ministeri | Per Eurojust | |
Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxx Skrlec | |
Presidente | Vicepresidente |
Per l’Associazione iberoamericana dei pubblici ministeri |
Xxxxx Xxxxx Xxxxxx |
Ex presidente |
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI
1. Contesto e titolare del trattamento dei dati
Stabilire stretti contatti tra Eurojust e le reti e associazioni giudiziarie di altre regioni del mondo è uno strumento prezioso per migliorare la cooperazione tra gli Stati membri dell’Unione europea e altri paesi.
Il trattamento di dati personali è soggetto all’applicazione del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (in appresso: «il regolamento (UE) 2018/1725»).
Il titolare del trattamento dei dati personali amministrativi dell’AIAMP e dei punti di contatto delle reti specializzate dell’AIAMP è il capo dell’Ufficio Affari istituzionali (xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xxxxxx.xx).
Il titolare del trattamento dei dati personali amministrativi dei membri delle procure degli Stati membri dell’UE e dei paesi dell’AIAMP è il collegio di Eurojust (xxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxxxxx.xx).
2. Quali dati personali raccogliamo, per quali finalità, secondo quale base giuridica e con quali dispositivi tecnici?
Tipi di dati personali
I dati personali trattati sono i seguenti: nome, cognome, funzione, indirizzo di lavoro, numero di telefono aziendale, fax aziendale e indirizzo di posta elettronica aziendale.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali mira a mantenere e aggiornare un elenco di punti di contatto nominati dall’AIAMP e dalle reti specializzate dell’AIAMP, nonché a scambiare dati personali dei pertinenti membri delle procure degli Stati membri dell’UE e dei paesi dell’AIAMP al fine di rafforzare la cooperazione giudiziaria in materia penale tra le autorità competenti degli Stati membri dell’UE e i membri dell’AIAMP.
Base giuridica
Gli interessati hanno prestato il loro consenso al trattamento dei loro dati personali per le finalità di cui agli articoli 1, 3 e 4 dell’accordo di lavoro concluso tra Eurojust e l’AIAMP.
Dispositivi tecnici
Raccogliamo tali informazioni tramite posta elettronica e/o in formato cartaceo. I moduli elettronici sono conservati in un ambiente sicuro delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di Eurojust, con accesso limitato ai titolari di posti di lavoro di Eurojust sulla base della necessità di sapere. I moduli cartacei sono conservati in un armadietto chiuso a chiave accessibile soltanto al capo dell’ufficio Affari istituzionali.
3. Chi ha accesso ai dati personali e a chi vengono divulgati?
I membri degli uffici nazionali di Eurojust, il rappresentante della Danimarca presso Eurojust, i membri del personale di Eurojust debitamente autorizzati dell’Ufficio Affari istituzionali e del dipartimento Operazioni, nonché le procure nazionali nei paesi dell’UE e dell’AIAMP avranno accesso ai dati per le finalità di cui sopra.
Trasferimenti verso paesi terzi/organizzazioni internazionali
I dati relativi ai membri pertinenti delle procure degli Stati membri dell’UE saranno trasmessi alle procure dei paesi dell’AIAMP.
4. In che modo vengono protetti e salvaguardati i dati?
Le informazioni dei punti di contatto dell’AIAMP e delle reti specializzate dell’AIAMP sono archiviate elettronicamente nel sistema di gestione dei dati di Eurojust, una rete protetta. Tutti gli strumenti informatici di Eurojust sono sviluppati secondo una serie standard di norme di sicurezza e sono testati approfonditamente di conseguenza, al fine di garantire solidità e affidabilità. Gli archivi cartacei sono conservati in armadietti protetti e distrutti conformemente alle procedure di sicurezza.
Le informazioni dei membri delle procure degli Stati membri dell’UE non saranno conservate presso Eurojust.
5. Per quanto tempo vengono conservati i dati personali?
I dati contenuti nell’elenco dei contatti sono riesaminati periodicamente (una volta l’anno). Non appena Eurojust riceve la notifica di cambiamenti di posizione di una persona, i dati dell’elenco sono aggiornati o, laddove non più necessari, cancellati.
I dati relativi ai membri delle autorità nazionali degli Stati membri dell’UE o dei paesi dell’AIAMP saranno cancellati dai membri degli uffici nazionali di Eurojust che li hanno trasmessi immediatamente al momento della trasmissione all’autorità richiedente, cancellando il messaggio di posta elettronica dalla casella di posta elettronica.
6. In che modo gli interessati possono verificare, modificare o cancellare i propri dati?
Agli interessati spetta il diritto di accesso, di rettifica o di limitazione del trattamento in relazione ai propri dati personali o, se del caso, il diritto di opporsi al trattamento o il diritto alla portabilità dei dati in linea con il regolamento (UE) 2018/1725. Qualsiasi richiesta di questo tipo deve essere inviata al titolare del trattamento dei dati utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xxxxxx.xx oppure xxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxxxxx.xx.
7. Informazioni di contatto
In caso di domande in merito al trattamento di dati personali:
il responsabile della protezione dei dati di Eurojust può essere contattato tramite posta elettronica: xxx@xxxxxxxx.xxxxxx.xx.
8. Ricorso
Gli interessati hanno il diritto di rivolgersi al Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) tramite posta elettronica: xxxx@xxxx.xxxxxx.xx oppure visitando il sito web: xxxxx://xxxx.xxxxxx.xx/xxxx-xxxxxxxxxx/xxx-xxxx-xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx_xx.