Disciplinare di gara
Disciplinare di gara
Progetto “Italia login – la casa del cittadino” - Servizi di supporto specialistico all’Agenzia per l’Italia Digitale per le attività di analisi e valutazione delle licenze software nell’ambito degli ecosistemi.
CIG: 7491811603 CUP: C51H16000080006
Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” Asse 1, Azione 1.3.1 e Asse 2 Azione 2.2.1 - Fondi FESR e FSE
Sommario
1.2 Importo a base di gara e importo dell’appalto 3
2. Requisiti di partecipazione 4
3. Documentazione di gara e termini di presentazione offerta e per eventuali chiarimenti 4
6. Dichiarazione sostitutiva – Documento di Gara Unico Europeo 7
6.1 Dichiarazioni integrative 9
7. Documentazione comprovante il pagamento della contribuzione dovuta, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’ANAC 10
9. Criterio e modalità di aggiudicazione 12
9.1. Modalità di espletamento della procedura di valutazione 13
9.2 Verifica di anomalia delle offerte 16
9.3. Modalità di aggiudicazione 17
10. Adempimenti per la stipula del contratto 17
12. Fatturazione e pagamenti 19
15. Trattamento dei dati personali e riservatezza 20
16. Divieto di cessione del contratto 20
18. Finalità del trattamento 21
19. Codice di comportamento /Piano triennale di prevenzione della corruzione/Patto di integrità 22
PREMESSA
Con il presente Disciplinare si dà avvio alla procedura per l’acquisizione di servizi di supporto specialistico analisi e valutazione delle licenze software nell’ambito degli ecosistemi nel progetto “Italia Login – La casa del cittadino”, finanziato dal Programma Operativo Nazionale (PON) “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020”, a valere sull’Asse 1 Azione1.3.1. A tal fine si ricorre alla piattaforma xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx gestita da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 36, comma 6 e 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (nel seguito “Codice”).
L’ufficio dell’AgiD competente dell’istruttoria è l’Area “Soluzioni per la Pubblica Amministrazione”.
Quale Responsabile Unico del procedimento (RUP) è nominato il xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx e quale Direttore dell’Esecuzione è nominata la dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del Codice.
1. Oggetto del servizio
1.1 Oggetto dell’appalto
La presente RDO è finalizzata all’affidamento di servizi di supporto specialistico per le attività di analisi e valutazione delle licenze software nell’ambito degli ecosistemi, da attuare nell’ambito del progetto “Italia login – la casa del cittadino”.
Oggetto dell’appalto sono le seguenti attività:
1. analisi del contesto e individuazione delle metodologie di analisi, in riferimento alla gestione delle licenze software nell’ambito degli ecosistemi;
2. modelli di razionalizzazione: predisposizione di uno o più modelli di razionalizzazione delle licenze, realizzazione di documentazione e tool a supporto delle Pubbliche Amministrazioni e dell’Agenzia;
3. supporto alle PP.AA. pilota nell’adozione del modello/dei modelli e verifica dei risultati;
4. estensione del modello alle altre PP.AA. e supporto all’integrazione di questi elementi nell’ambito degli ecosistemi.
Le prestazioni richieste saranno svolte secondo quanto dettagliatamente descritto nelle modalità e nei termini di cui al Capitolato tecnico al quale si fa interamente rinvio.
1.2 Importo a base di gara e importo dell’appalto
L’importo complessivo a base di gara e l’importo contrattuale massimo spendibile (contratto a misura) è di € 204.000,00 IVA esclusa - oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, pari a zero - sul quale verrà applicato l’eventuale ribasso proposto, e la durata del contratto sarà di 18 mesi con decorrenza dalla data di stipula.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che l’AgID ha stimato in € 106.701,00 (euro centoseimilasettecentouno/00).
Inoltre, nei 18 mesi di durata contrattuale ed entro il limite dell’importo contrattuale massimo spendibile di 204.000,00, IVA esclusa, l’Agenzia si riserva di richiedere a propria discrezione, riconoscendo il relativo corrispettivo, ulteriori giornate lavorative rispetto a quelle indicate in sede di gara, con ripartizione tra le figure professionali richieste.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.
2. Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento del servizio i soggetti indicati all’art. 45 del Codice.
Per la partecipazione, gli operatori concorrenti devono possedere i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale richiesti da CONSIP al momento dell’abilitazione sulla piattaforma del mercato elettronico per l’iniziativa “Servizi”, categoria “Servizi di supporto specialistico”, bando “Bando per l’abilitazione dei prestatori di servizi al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione”.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Gli operatori economici possono partecipare in una qualunque forma associata (come Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b), c) ed e), come Raggruppamento temporaneo di Imprese o come Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica ovvero Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune), purché tutti gli operatori facenti parte dell’aggregazione ovvero - in caso di Rete – tutte le imprese retiste che intendono partecipare alla RDO siano a loro volta già abilitati/e al MePA al momento della presentazione dell'offerta.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Saranno esclusi i soggetti che si trovano nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
3. Documentazione di gara e termini di presentazione offerta e per eventuali chiarimenti
La documentazione di gara consiste in:
− il Disciplinare di gara;
− il Capitolato tecnico (Allegato n. 1 al Disciplinare di gara);
− lo schema di Offerta tecnica, di cui al successivo paragrafo 4 (Allegato n. 2 al Disciplinare di gara);
− lo schema di Offerta economica, di cui al successivo paragrafo 5 (Allegato n. 3 al Disciplinare di gara);
− il modello di Dichiarazione sostitutiva (DGUE), di cui al successivo paragrafo 6 (Allegato n.
4 al Disciplinare di gara);
− le dichiarazioni integrative di cui al successivo paragrafo 6.1;
− Il modello di Patto di integrità, di cui al successivo paragrafo 19 (Allegato n. 5 al Disciplinare di gara).
Tale documentazione verrà caricata dalla Stazione appaltante negli appositi spazi resi disponibili dalla piattaforma elettronica del MePA. Gli operatori economici invitati dovranno compilare e caricare nuovamente, negli appositi spazi resi disponibili dal MePA:
- il modello di Dichiarazione sostitutiva (DGUE), compilato in ogni sua parte secondo quanto indicato al paragrafo 6 e debitamente sottoscritto digitalmente da parte del legale rappresentante o da persona munita dei poteri di firma. In caso di R.T.I. già formalmente costituito, deve essere prodotta copia scannerizzata dell’atto costitutivo;
− le dichiarazioni integrative di cui al successivo paragrafo 6.1;
- lo schema di Offerta tecnica, compilata entro i limiti temporali indicati attraverso l’apposita funzione della piattaforma digitale;
- lo schema di Offerta economica, compilata entro i limiti temporali indicati attraverso l’apposita funzione della piattaforma digitale.
Agli eventuali quesiti, presentati in forma scritta (formato.doc, pdf o rtf e comunque anche in formato word editabile) ed entro il termine di riferimento indicato attraverso l’apposita funzione della piattaforma digitale, sarà data risposta, in forma anonima, a tutti gli operatori economici invitati, almeno 6 (sei) giorni prima del termine di scadenza della presentazione delle offerte.
Si precisa che eventuali richieste di chiarimenti, elaborate dagli operatori economici sul presente Disciplinare o sul Capitolato tecnico, nonché il relativo riscontro fornito da AgID, fanno parte integrante della documentazione di gara.
Si rappresenta che il termine di presentazione delle offerte è di venti giorni dalla data di invio della RdO sulla piattaforma elettronica del MePA.
4. Offerta tecnica
Ciascun operatore economico concorrente deve produrre un’Offerta tecnica, a pena di esclusione dalla gara, consistente in una Relazione tecnica redatta secondo lo “Schema di Offerta tecnica” allegato (Allegato n.2), nella quale dovranno essere indicate le modalità con le quali l’offerente intende svolgere le attività che l’AgID richiede e le caratteristiche del personale offerto.
La Relazione tecnica, che non dovrà superare le 30 pagine, grafici inclusi (esclusi copertina e indici), numerate, in formato A4 – interlinea 1,15 e carattere Arial 10 - sarà tesa ad illustrare i seguenti contenuti:
▪ esperienze pregresse;
▪ qualità della proposta progettuale;
▪ piano di progetto;
▪ gruppo di lavoro;
▪ proposte migliorative e/o aggiuntive.
Si intende per pagina un foglio formato da due facciate.
L’Offerta tecnica dovrà essere comunque predisposta al fine di consentire alla Commissione giudicatrice (nominata dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 77 del Codice, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte) la valutazione della stessa, sulla base dei criteri di valutazione di cui al presente Disciplinare.
In allegato, il concorrente dovrà fornire obbligatoriamente i curricula delle risorse che verranno impiegate. Tali curricula, da considerarsi eccedenti le 30 pagine della Relazione di cui sopra, dovranno essere prodotti in formato europeo (europass), dovranno essere sintetici (massimo 3 pagine) e dovranno indicare le competenze, le funzioni e le attività svolte in contesti operativi analoghi a quelli richiesti dal Capitolato tecnico, evidenziando l’anzianità professionale.
L’Offerta tecnica, redatta in lingua italiana, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta con firma digitale in corso di validità da chi è autorizzato a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa (se procuratore, va allegata la copia autentica della procura speciale).
L’Offerta tecnica, pena l’esclusione dalla procedura di gara, non dovrà contenere alcun riferimento diretto o indiretto all’Offerta economica ovvero a elementi riferibili al prezzo offerto.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, l’Offerta tecnica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta:
▪ se non ancora costituito: congiuntamente dai legali rappresentanti di tutti i soggetti raggruppanti (se procuratore, allegare copia autentica della procura speciale);
▪ se già costituito: dal legale rappresentante della sola mandataria (se procuratore, allegare copia autentica della procura speciale).
5. Offerta economica
Ciascun operatore, a pena di esclusione, deve formulare la propria Offerta economica elaborando il prezzo di riferimento secondo i criteri contenuti nello “Schema di Offerta economica” (Allegato n.3), riportando in cifre ed in lettere i prezzi offerti (validi anche ai fini contrattuali).
Non sono ammessi preventivi parziali, né preventivi il cui importo complessivo massimo sia pari o superiore alla base di gara di € 204.000,00 IVA esclusa.
Ogni concorrente dovrà produrre una sola offerta, che dovrà rimanere fissa ed invariabile; essa è vincolante, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, per i 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, l'operatore deve indicare nell’Offerta economica la stima dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. L’Agid procede alla valutazione di merito circa l’adeguatezza dell’importo in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, l'operatore deve indicare nell’Offerta economica la stima dei propri costi della manodopera. L’Agid procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lettera d), del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta oppure prima dell’aggiudicazione.
Nel formulare il prezzo complessivo, l’operatore economico dovrà, inoltre, tener conto di quanto segue:
a) la quotazione offerta si intende, ove non altrimenti specificato, IVA esclusa;
b) l’importo complessivo dell’offerta deve essere comprensivo di tutte le prestazioni (servizi, fornitura materiali, mano d’opera, ecc.), e di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, necessari per l’esecuzione del servizio in questione;
c) il personale deve attenersi strettamente alle norme di sicurezza, ai sensi del D.lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i., in vigore nei locali dell’AgID; a tal fine verranno fornite all’impresa cui sarà affidato il servizio in oggetto dettagliate ed esaurienti informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti interessati alle attività in questione e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
d) a copertura della garanzia degli obblighi derivanti dal contratto, l’AgID richiede idonea cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice (si rimanda ai successivi paragrafi 10 e 11);
e) la presentazione dell’Offerta economica comporta l’accettazione, anche se non esplicitamente sottoscritte, delle condizioni tutte contenute nel presente Disciplinare e suoi allegati.
L’Offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta con firma digitale da chi è autorizzato a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa (se procuratore, allegare copia autentica della procura speciale).
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, in merito alla sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti, vale quanto riportato al paragrafo precedente.
Si precisa, inoltre, che:
● in relazione all’Offerta economica presentata, in caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, prevarrà quanto più favorevole all’Amministrazione;
● non sono ammesse offerte alternative. La presentazione di offerte plurime o alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara determinerà l’esclusione di tutte le offerte presentate dall’operatore economico;
● non dovranno essere apportate modifiche di alcun genere allo schema di Offerta economica (Allegato n. 3).
6. Dichiarazione sostitutiva – Documento di Gara Unico Europeo
L’operatore economico dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva, successivamente verificabile, resa dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia autentica della procura speciale), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore), redatta compilando il Documento di Gara Unico Europeo – DGUE, di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016, adattato alla legislazione nazionale (compilare Allegato n. 4) – con la quale, tra le altre cose, attesta:
1. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g), commi 2,4,5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) e comma 12, del Codice (compilare, in ogni sua parte, la Parte III “Motivi di esclusione” del DGUE);
Si rappresenta che la dichiarazione sull’assenza della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 e comma 2, del Codice, dovrà essere riferita per tutti i soggetti (in carica e cessati) che rivestono le cariche di cui all’art. 80, comma 3, del Codice. Si precisa che, nel DGUE, parte II “Informazioni sull’operatore economico”, Sezione B, tale dichiarazione dovrà essere riferita ai seguenti soggetti, ed in particolare:
- al titolare e al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- ai soci e al direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- ai soci accomandatari e al direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
• ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;
• ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza (tra questi rientrano i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori e gli institori ex art. 2203 cc), di direzione o di controllo;
• al direttore tecnico;
• al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (si precisa in proposito che, nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall’art. 80, del Codice, devono essere riferite per entrambi i suddetti soci);
- ai soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e comunque fino alla presentazione dell’offerta.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione della presente RDO.
2. l’iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore, con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese il concorrente è iscritto, degli estremi d’iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell’attività per la quale il concorrente è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento (compilare Parte IV “Criteri di Selezione”, Sezione A, n. 1, del DGUE);
3. l’assenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della Stazione appaltante (AgID);
4. l’intenzione, o meno, di ricorrere al subappalto nei limiti di legge. In caso di ricorso al subappalto compilare la parte II, sezione D, del DGUE e allegare:
a) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, e alla parte VI.
Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità del concorrente (di cui all’art. 80, commi 1 e 5 del Codice, sulla base delle indicazioni eventualmente rese nelle Linee
guida dell’ANAC) o siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione appaltante (AgID) ogni opportuna valutazione.
Si precisa che in caso di RTI o in Consorzio un DGUE, sottoscritto da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’operatore nella presente procedura, dovrà essere prodotto:
i) da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi;
ii) dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice.
In caso di concorrenti che partecipano in forma associata dovranno essere allegati i seguenti documenti:
▪ per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;
- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per proprio conto.
▪ nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:
- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta;
- dichiarazione in cui si indicano ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.
▪ nel caso di consorzio ordinario già costituito:
- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
▪ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti: dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
- l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi;
- le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice.
6.1 Dichiarazioni integrative
L’operatore economico dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva, successivamente verificabile, resa dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia autentica della procura speciale), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore), con la quale:
a) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f- ter) del Codice;
b) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
c) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
1) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
2) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
d) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 000 xxx xxx XX 00 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare)
d) dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell’impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. b), e dell’art. 110, comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale di
……………….; nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6, della legge fallimentare: in tal caso produrre i documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5 del citato art. 186-bis).
Per gli operatori economici che partecipano in forma associata, la suddetta dichiarazione integrativa dovrà essere prodotta con le modalità indicate al precedente paragrafo 6.
7. Documentazione comprovante il pagamento della contribuzione dovuta, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’ANAC
Ai sensi della deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1300 del 20 dicembre 2017, i concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, per un importo pari ad € 20,00 (come stabilito, in relazione alla fascia di importo del presente appalto, dall’art. 2 della citata deliberazione), in una delle modalità sotto- indicate secondo le nuove istruzioni in vigore dal 1° gennaio 2018.
L’operatore economico che intende partecipare ad una procedura di scelta del contraente, deve versare, ove previsto dalla delibera in vigore, la contribuzione per ogni singolo lotto a cui intende partecipare, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista dall’avviso pubblico, dalla lettera di invito ovvero dalla richiesta di offerta comunque denominata.
Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi.
L’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
▪ on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo “certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all’offerta) all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi;
▪ in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L’operatore economico al momento del pagamento deve verificare l’esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all’offerta.
La ricevuta del pagamento del contributo ANAC deve essere inviata all’AgID. La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, l’AgID procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005.
8. Soccorso istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, del DGUE e delle restanti dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti l’offerta tecnica ed economica, potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza
in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria, si assegnerà al concorrente un termine di dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l’eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
9. Criterio e modalità di aggiudicazione
La Commissione giudicatrice procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente la Commissione di gara procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare di cui ai punti 6, 6.1 e 7;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 8;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) comunica al RUP le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara.
La stazione appaltante provvederà agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
N.B: la Commissione giudicatrice, avvalendosi degli Uffici competenti, procede alla verifica della documentazione amministrativa in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi che comprendono la qualità e il prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10-bis, del Codice, la Stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta individuando criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili
tecnici. A tal fine, il tetto massimo per il punteggio economico non supera il limite del 30 per cento e, pertanto, il punteggio massimo attribuibile all’Offerta tecnica è pari a 70 punti, mentre il punteggio massimo attribuibile all’Offerta economica è pari a 30 punti.
Le offerte saranno valutate da apposita Commissione giudicatrice nominata dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 77 del Codice, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
Per gli adempimenti in caso di anomalia delle offerte, si rimanda al sottoparagrafo successivo.
9.1. Modalità di espletamento della procedura di valutazione Valutazione dell’Offerta tecnico/economica
Alle offerte saranno attribuiti specifici punteggi secondo i criteri di seguito enunciati. La valutazione delle offerte presentate avverrà mediante la seguente formula:
C(a) = Ctec(a) + Cecon(a)
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a) ≤ 100; Ctec(a) = indice di valutazione Offerta tecnica (a) ≤ 70;
Cecon(a) = indice di valutazione Offerta economica (a) ≤ 30.
Offerta tecnica (≤ 70 PUNTI)
Verranno attribuiti specifici punteggi, determinati attraverso la formula di seguito indicata:
Ctec(a) = Σn [Wi * V(a)i]
dove:
n = 13 = numero totale dei requisiti;
Wi = punteggio massimo attribuito al requisito (i) secondo la tabella 1, sotto riportata;
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra il valore 0 (zero) e il valore 1 (uno), determinato, attraverso la media dei coefficienti attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari, come da tabella 2, sotto riportata; Σn = sommatoria.
Criteri di valutazione e pesi
Verranno attribuiti specifici punteggi tenendo conto dei sotto indicati requisiti di valutazione:
OFFERTA TECNICA | Punteggio Wi (MAX=70) | |
Esperienze pregresse | 12 | |
1 | Affidabilità nello svolgimento del servizio, intesa come possibilità di riutilizzo a valore aggiunto per il servizio, derivante da pregresse esperienze inerenti le attività oggetto del servizio | 12 |
Qualità della proposta progettuale | 30 | |
2 | Analisi del contesto e individuazione delle metodologie di analisi | 9 |
3 | Modelli di razionalizzazione | 8 |
4 | Supporto alla PA pilota | 7 |
5 | Estensione del modello alle altre PP.AA | 6 |
Piano di progetto | 10 | |
6 | Organizzazione e gestione del progetto | 4 |
7 | Piano di realizzazione (es.: articolazione, prodotti, risorse e milestones) | 4 |
8 | Cronoprogramma | 2 |
Gruppo di lavoro | 10 | |
9 | Numero e tipologie di figure professionali proposte oltre a quelle specificate dalla Stazione Appaltante | 3 |
10 | Esperienze e competenze del Project Manager | 3 |
11 | Esperienze e competenze del Consulente Senior | 2 |
12 | Esperienze e competenze del Consulente | 2 |
13 | Proposte migliorative e/o aggiuntive | 8 |
Tabella 1 – Criteri di attribuzione di punteggi
I coefficienti V(a)i dei requisiti sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la tabella sotto riportata. Ciascun componente della Commissione giudicatrice esprimerà un unico giudizio sintetico (coefficiente V(a)i) per
ciascuno dei criteri, tenendo conto, ai fini dell’attribuzione del giudizio sintetico (da negativo - - ad ottimo) come specificato nella tabella 2, delle seguenti caratteristiche (solo per la Relazione tecnica):
− chiarezza;
− completezza;
− originalità della soluzione proposta.
Successivamente, sarà calcolata la media aritmetica dei valori espressi da ciascun componente della Commissione giudicatrice, ottenendo, per ciascun criterio, il valore di V(a)i.
GIUDIZIO | COEFFICIENTI RELATIVI |
NEGATIVO | 0,00 |
SCARSO | 0,25 |
SUFFICIENTE | 0,50 |
BUONO | 0,75 |
OTTIMO | 1,00 |
Tabella 2 – Coefficienti di giudizio attribuiti dai membri della Commissione giudicatrice
Offerta economica (≤ 30 PUNTI)
Sarà preso in considerazione, ai soli fini dell’aggiudicazione della gara, il prezzo di riferimento offerto.
Per l’assegnazione del relativo punteggio sarà utilizzato il criterio della proporzionalità diretta rispetto al prezzo di riferimento, applicando la seguente formula:
Cecon = (P.AGG min / P.AGG off) * 30
dove:
Cecon = punteggio attribuito al concorrente per il prezzo di riferimento offerto P.AGG min = prezzo più basso tra tutti i prezzi di riferimento offerti
P.AGG off = prezzo di riferimento offerto.
Nei conteggi per l’attribuzione di tutti i punteggi si terrà conto delle prime due cifre decimali senza arrotondamenti. Non sono ammesse offerte alla pari, in aumento, indeterminate, varianti, parziali, plurime, condizionate, incomplete, pari a zero.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino:
● offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel Capitolato tecnico;
● offerte che siano sottoposte a condizione o che sostituiscano, modifichino le predette condizioni specificate nel Capitolato tecnico;
● offerte incomplete e/o parziali;
● offerte che non risultino conformi rispetto alle caratteristiche minime ed essenziali stabilite nel presente Disciplinare e nel Capitolato tecnico.
9.2 Verifica di anomalia delle offerte
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa (ex art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice), il RUP, con il supporto della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse, procedendo anche attraverso le funzionalità presenti sul MePA ed in linea con le norme vigenti e Linee guida ANAC, osservate dall’AgID in tema di appalti.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Nello specifico:
1. il RUP richiede per iscritto all’offerente la presentazione delle spiegazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo offerto, nonché relative agli altri elementi di valutazione dell’offerta. A tal fine, assegna un termine di 20 (venti) giorni dalla richiesta;
2. l’offerente dovrà presentare le spiegazioni per iscritto, entro il termine fissato dal RUP, che in particolare potranno riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per ogni singolo prezzo unitario offerto i seguenti elementi:
a) l’economia del processo dei servizi prestati;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per prestare i servizi;
c) l’originalità dei servizi proposti dall’offerente.
Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può richiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti assegnando un termine di n. 7 giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP escluderà l’offerta solo se la prova fornita dall’offerente non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi e di costi proposti e se viene accertato, con le sopraindicate modalità, che l’offerta è anormalmente bassa, e quindi inaffidabile, in quanto non rispetta quanto stabilito dalle lettere a), b), c), d), del comma 5 dell’art. 97 del Codice, nonché quanto stabilito dal successivo comma 6, secondo cui non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
Si evidenzia il fatto che, essendo i servizi in oggetto basati principalmente su prestazioni lavorative, il concorrente dovrà dimostrare la congruità dei costi del personale che sarà coinvolto nel presente appalto, avuto riguardo sia al contratto collettivo di lavoro applicato ai propri dipendenti (allegare il relativo CCNL di categoria), sia alle caratteristiche del personale utilizzato
nell’appalto.
9.3. Modalità di aggiudicazione
La richiesta di Offerta tecnico-economica non costituisce alcun impegno per l’AgID, che si riserva il diritto di:
a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12, del Codice;
b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
c) sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente;
d) non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
La Commissione giudicatrice procede, attraverso la piattaforma elettronica o con il supporto del punto istruttore, alla formulazione e dichiarazione della graduatoria provvisoria di gara, disponendo una proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Prima di procedere all’aggiudicazione definitiva, il RUP verifica e approva la proposta di aggiudicazione tenuto conto dei verbali della Commissione giudicatrice.
Sarà aggiudicatario della gara l’Operatore concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale più alto, dato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione tecnica e agli elementi di valutazione economica. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato, la graduatoria provvisoria sarà scorsa a favore dell’operatore successivo.
L’atto di aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara a cura del RUP. Qualora il RUP richieda la stipula per motivi d’urgenza, resta fermo che l’esito negativo delle verifiche condotte sul possesso dei requisiti in capo all’Aggiudicatario comporterà la facoltà di risoluzione del contratto e la sospensione di tutti i pagamenti nonché la comunicazione all’ANAC e la segnalazione alle autorità competenti delle irregolarità rilevate come meglio indicato nel successivo paragrafo 18.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
La Commissione giudicatrice, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al precedente punto 9.2.
10. Adempimenti per la stipula del contratto
Ai sensi dell’art. 76 del Codice, il RUP provvede a comunicare l’avvenuta aggiudicazione all’aggiudicatario e agli altri concorrenti della gara entro 5 giorni.
A partire dalla ricezione di tale comunicazione, viene richiesto all’aggiudicatario di inviare al xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx.xx, nel termine di 15 giorni, all’attenzione del RUP, all’Ufficio Contabilità, Finanza e Funzionamento e all’Ufficio Affari Giuridici e Contratti, quanto di seguito indicato:
▪ l’autocertificazione resa ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e dai soggetti indicati dall’art. 85 del medesimo D.lgs.;
▪ la dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010. L’aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai su richiamati dati;
▪ la cauzione definitiva (in originale o in copia autentica e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente) conforme alle prescrizioni di cui all’art. 103 del Codice.
Dopo le verifiche amministrative sulle dichiarazioni fornite in sede di gara dall’Aggiudicatario e le verifiche sul possesso dei requisiti, svolte dal RUP, divenuta efficace l’aggiudicazione, si procederà attraverso le funzionalità del MePA alla stipula del contratto di appalto.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione e alla segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).
Il documento di stipula generato dal Mercato elettronico è assoggettato all’imposta di bollo (€ 16,00 ogni 4 facciate/100 righe). L’aggiudicatario procede con l’invio della copia del relativo modello F23, causale 456T.
In linea con la normativa vigente e con le condizioni generali del MePA, il fornitore aggiudicatario è tenuto a inviare apposita comunicazione, tramite il xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx.xx, al RUP, all’Ufficio Contabilità, Finanza e Funzionamento e all’Ufficio Affari Giuridici e Contratti, dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo all’atto del perfezionamento dell’ordine sulla piattaforma.
Successivamente dovrà essere comunicato al RUP dallo stesso Xxxxxxxxxx, un responsabile dell’esecuzione del contratto che potrà coincidere anche con il Project Manager indicato in sede di offerta.
11. Garanzia definitiva
Come sopra indicato, dopo l’aggiudicazione definitiva, ai fini del perfezionamento del contratto, saranno richiesti con apposita lettera, la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo. Qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non
ancora costituiti, la garanzia dovrà essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento.
L’importo della garanzia definitiva è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall’art. 93, comma 7, del Codice, per le percentuali ivi indicate.
Si precisa che:
a) in caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l’aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione;
b) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del Contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto stesso.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il prestatore dovrà provvedere al reintegro secondo quanto ex lege previsto.
12. Fatturazione e pagamenti
Per quanto riguarda la fatturazione e i relativi pagamenti, si fa rinvio a quanto stabilito all’ Art. 4.6 del Capitolato tecnico.
13. Penali e Risoluzione
Per quanto riguarda i livelli di servizio e le relative penali, si fa rinvio a quanto stabilito agli Artt. 3.2 e 4.3 del Capitolato tecnico.
14. Personale
I profili delle risorse professionali offerte dal Prestatore devono corrispondere ai requisiti minimi di esperienza e conoscenza professionale definiti nel Capitolato tecnico all’art. 3.1, nonché a quelli proposti dal Prestatore in sede di offerta.
Il Prestatore è tenuto ad osservare tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti, o disposizioni di legge che dovessero intervenire, durante la vigenza del contratto, in materia di sicurezza, assicurazioni, previdenza e assistenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere altresì all’amministrazione e a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro della competente categoria.
15. Trattamento dei dati personali e riservatezza
Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli altri principi e regole contenute nel D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., secondo le istruzioni impartite dall’AgID in qualità di titolare del trattamento.
L’AgID si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui il personale sia venuto a conoscenza in relazione al presente Disciplinare e ad adottare tutte le misure necessarie a tutelarne la riservatezza.
16. Divieto di cessione del contratto
In base a quanto disposto dall’art. 105 del Codice, il Prestatore non può cedere in nessun caso il contratto a terzi in qualunque modo sia effettuata la cessione.
In caso di cessione del contratto, il contratto sarà risolto per causa e in danno del Prestatore, senza riconoscimento alcuno delle prestazioni effettuate, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo e salva la facoltà dell’AgID di richiedere tutti i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione stessa.
17. Subappalto
Ai sensi dell’art. 105 del Codice, è ammesso il subappalto delle prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione dell’AgID, purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) il concorrente abbia indicato all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell’importo contrattuale complessivo.
Il subappaltatore può essere anche un’impresa non abilitata al MePA.
Il subappaltatore deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE.
Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice in capo al subappaltatore indicato comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.
Si stabilisce che la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del codice, per l'appaltatore e i subappaltatori, avverrà in via autonoma, acquisendo le relative certificazioni anche attraverso procedure telematiche, prima della stipula del contratto stesso. Ai fini dell’individuazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'art. 80 del predetto codice, si farà riferimento a quanto indicato nelle Linee guida dell’ANAC n. 6.
L’AgID procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art.105, comma 13, del Codice. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere all’AgID, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai
subappaltatori.
L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del Codice, alle seguenti condizioni:
a) il concorrente deve aver indicato in fase di gara le attività e/o i servizi che intende subappaltare, producendo il relativo DGUE;
b) dopo la stipula del contratto, il Prestatore deve depositare presso l’AgID originale o copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate;
c) il Prestatore, unitamente al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, commi 7 e 18, del Codice, deve produrre:
- la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 c.c. con il titolare del subappalto. Nel caso in cui l’aggiudicatario (Prestatore) sia un RTI o un consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del RTI o del consorzio;
- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dalla lettera di invito in relazione alla prestazione subappaltata;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
18. Finalità del trattamento
I dati forniti vengono acquisiti dall’Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per l’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.
I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall’Amministrazione ai fini della stipula del contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall’aggiudicazione.
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. d) ed e), D.lgs. n. 196/2003.
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.
I dati potranno essere:
● trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara;
● comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza all’Amministrazione;
● comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei
limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
● comunicati all’ANAC in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10 gennaio 2008.
I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione della fornitura, potranno essere diffusi tramite il sito internet dell’Amministrazione in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D. L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012); i contratti ed alcuni dati relativi agli stessi (nominativo, partita IVA/codice fiscale, importo, ecc.), potranno essere pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet dell’Amministrazione.
Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del D.lgs. n. 196/2003.
Titolare del trattamento è l’Agenzia per l’Italia Digitale, Via Xxxxx n. 21 – Roma alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003.
19. Codice di comportamento /Piano triennale di prevenzione della corruzione/Patto di integrità
Il committente informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 21 del 30/01/2015 quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione", documento che integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013.
Le norme contenute nel Codice si applicano, per quanto compatibili, ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell’Agenzia.
Tutti i fornitori, quali soggetti terzi sono tenuti nei rapporti con il Committente, ad uniformare la loro condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto del Committente di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.
I fornitori dovranno altresì, attenersi a quanto previsto dal DPR 16.04.2013, n. 62: “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165” che al comma 3 dell’art. 2 stabilisce che le pubbliche amministrazioni estendono gli obblighi di condotta previsti dal presente codice nei confronti di imprese fornitrici di beni e servizi.
Nel caso di violazione degli obblighi derivante dal citato codice, il committente potrà procedere alla risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.
L’operatore economico aggiudicatario accetta inoltre sin d’ora il Piano di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPC) 2017-2019 approvato con determina del D.G. n. 18 del
31/01/2017.
L’operatore economico si impegna a rispettare, infine, il Patto di integrità sottoposto da Consip e firmato in sede di abilitazione al Mercato Elettronico.
Si allega, inoltre, lo schema del Patto di integrità (Allegato n.5), che deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione automatica dalla gara.
20. Disposizioni finali
L’Agenzia per l’Italia Digitale si riserva il diritto, in qualsiasi momento e per motivate ragioni, di sospendere o revocare la procedura, di non dare corso all’aggiudicazione o di non procedere alla sottoscrizione del contratto e le unità concorrenti non avranno nulla a pretendere. L’AgID resta esonerata da ogni responsabilità relativa agli obblighi derivanti da leggi e regolamenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali.
L’AgID si riserva altresì la facoltà di recedere dall’appalto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza oneri per l’AgID, con un preavviso di almeno un mese (da comunicare via PEC), fatto salvo il riconoscimento delle prestazioni richieste e regolarmente eseguite.
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite per l’avvio dell’esecuzione del Contratto; qualora l’esecutore non adempia, l’AgID ha facoltà di risolvere il Contratto.
Sono a carico della ditta aggiudicataria le imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti al Contratto a qualsiasi titolo, ivi inclusa l’imposta di bollo e l’eventuale tassa di registro.
Il presente Disciplinare, con i rispettivi allegati, viene inviato sulla piattaforma elettronica del MePA. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione per ragioni di pubblico interesse, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Qualora venga accertata la realizzazione, nella presente gara, di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile – ivi inclusi gli articoli 101 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 – l’AgID si riserva la relativa valutazione, ai sensi dell’art. 80, comma 5, del Codice, e dell’art. 68 del R. D. 827/1924, anche al fine di motivare l’esclusione alla partecipazione delle successive procedure di gara indette dall’AgID stessa e aventi il medesimo oggetto della presente gara. L’AgID si riserva, altresì, di segnalare alle Autorità competenti eventuali elementi che potrebbero attestare la realizzazione, nella presente gara, di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso. L’AgID provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10 gennaio 2008.
Allegati:
a) Allegato 1 Capitolato tecnico;
b) Allegato 2 Schema di offerta tecnica;
c) Allegato 3 Schema di offerta economica;
d) Allegato 4 DGUE;
e) Allegato 5 Patto di integrità.