Accordo di Programma Quadro per la gestione dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico
CAPITOLO 1 – I SOGGETTI
Il presente ACCORDO di Programma Quadro (d’ora in poi per brevità “ACCORDO”) è sottoscritto
tra
ANCI, sistema di rappresentanza dei Comuni, di cui promuove lo sviluppo e la crescita, e ne tutela e rappresenta gli interessi, anche nei rapporti con le altre istituzioni e amministrazioni
e
CONAI, consorzio costituito dalle imprese utilizzatrici e produttrici di imballaggi ai sensi dell'articolo 224 del D.lgs. 152/2006 per il raggiungimento, in nome e per conto dei propri consorziati, degli obiettivi globali di riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio
(d’ora in poi per brevità “LE PARTI”)
al fine di garantire l’attuazione del principio di corresponsabilità gestionale dei rifiuti di imballaggio tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 224, comma 5, del d.lgs. 152/06.
CAPITOLO 2 – OGGETTO DELL’ACCORDO
A. Il presente ACCORDO segue quelli già precedentemente sottoscritti tra LE PARTI in data 8 luglio 1999, 14 dicembre 2004, 23 dicembre 2008 e 1 aprile 2014 e, come previsto dal richiamato art. 224, comma 5, del D.lgs 152/2006 stabilisce:
l’entità dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio da versare alle competenti pubbliche amministrazioni, determinati secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza di gestione del servizio medesimo, nonché sulla base della tariffa di cui all'articolo 238 del D.lgs 152/2006, dalla data di entrata in vigore della stessa;
gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle PARTI contraenti;
le modalità di raccolta dei rifiuti di imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e recupero.
B. Al pari degli Accordi precedenti, anche il presente ACCORDO vuole contribuire:
1. a garantire una gestione efficace, efficiente, economica e trasparente dei rifiuti di imballaggio in linea con la gerarchia dei rifiuti di cui all’art.4 comma 1 della Direttiva 98/2008/CE;
2. a favorire il passaggio dal concetto di rifiuto a quello di risorsa contribuendo allo sviluppo del segmento industriale del recupero e del riciclo dei rifiuti di imballaggio;
3. a favorire il riutilizzo nonché la riciclabilità degli imballaggi immessi sul mercato;
4. a conseguire e superare, a livello nazionale, gli obiettivi di recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio fissati dalla normativa;
5. ad agevolare i Comuni che effettuano la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio e la successiva valorizzazione economica dei materiali sui mercati di riferimento;
6. all’impegno dei Comuni e dei soggetti gestori dei servizi nell’adeguare i servizi ai più elevati standard qualitativi posti per i rifiuti di imballaggio da conferire al sistema CONAI.
C. La durata dell’ACCORDO è di cinque anni a decorrere dal momento della sua sottoscrizione.
D. LE PARTI danno peraltro atto che il 4 luglio 2018 sono entrate in vigore le direttive europee 851/2018/UE (che modifica la direttiva europea 98/2008/CE relativa ai rifiuti) e 852/2018/UE (che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio), parte integrante del pacchetto europeo sull’economia circolare, che dovranno essere recepite, nell’ordinamento nazionale, entro il 5 luglio 2020.
E. Le PARTI danno atto che nelle more del recepimento delle direttive europee da parte dello Stato italiano è comunque necessario procedere alla regolazione dei rapporti tra ANCI/CONAI per la gestione dei rifiuti di imballaggio secondo quanto previsto dalla D.lgs 152/2006.
F. Se parti del presente ACCORDO dovessero divenire necessariamente inapplicabili per effetto della legge, questo non avrà l’effetto di causare la nullità dell’insieme dell’ACCORDO stesso, né di alterare la validità ed il carattere obbligatorio dell’insieme delle parti non modificate dalle nuove disposizioni di legge. In tal caso, infatti, Le PARTI si accorderanno per apportare al presente ACCORDO le modifiche necessarie al fine di garantirne la coerenza con le nuove disposizioni normative. Tale attività dovrà essere completata entro il termine perentorio di sei mesi, decorsi i quali si provvederà in base alle disposizioni vigenti in materia.
CAPITOLO 3 – I PRINCIPI NORMATIVI
Il presente ACCORDO si ispira ai principi sanciti dalla normativa ambientale europea (direttive europee 851/2018/UE e 852/2018/UE) e nazionale (D.lgs. 152/2006 e s.m.i.), al fine di favorire una gestione efficace, efficiente, economica, e trasparente dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico, garantire l’incremento delle percentuali di rifiuti di imballaggio raccolti avviati a recupero di materia e la conseguente riduzione dei quantitativi da avviare a recupero energetico e smaltimento nel rispetto del principio di gerarchia nella gestione dei rifiuti, anche stimolando la riduzione del quantitativo complessivo di rifiuti di imballaggio prodotti in un’ottica di proiezione verso un’economia circolare e di sviluppo sostenibile.
Il quadro normativo di riferimento del presente ACCORDO è costituito dal decreto legislativo 3 aprile 2006
n. 152, che rappresenta la disciplina nazionale vigente di riferimento in materia, disponendo tra l’altro:
a) che l’attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio deve essere ispirata all’osservanza dei principi comunitari;
b) che in ogni Comune o ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani nelle percentuali minime indicate dalla legge;
c) che i Comuni devono adottare appositi regolamenti in cui, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, stabilire tra l’altro: le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero e il riciclaggio degli stessi; le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare; i criteri per l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo le regole generali stabilite dalle norme vigenti;
d) che i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e che agli stessi è fatto obbligo di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio fissati dalla legge, nonché di adempiere agli obblighi di ritiro dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;
e) che il CONAI ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori di imballaggi il corrispettivo per i maggiori oneri della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, nonché gli oneri per il riciclaggio e per il recupero di tali rifiuti conferiti al servizio di raccolta differenziata;
f) che il CONAI e l’ANCI possono stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale per definire i corrispettivi da riconoscere alle pubbliche amministrazioni per i maggiori oneri della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, determinati secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza di gestione del servizio;
g) che l’ACCORDO di programma quadro di cui sopra è sottoscritto anche dai Consorzi di filiera costituiti ai sensi di legge, in relazione alle specifiche condizioni tecniche ed economiche relative al ritiro dei rifiuti di imballaggio gestiti;
h) che il CONAI elabora un Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che, in riferimento alle singole tipologie dei materiali, individua linee di intervento idonee al raggiungimento di obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio fissati dalla legge oltre a favorire obiettivi di prevenzione, riutilizzo e riciclabilità dei prodotti immessi sul mercato;
i) che, nel caso siano superati, a livello nazionale, gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio indicati nel Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi di cui sopra, il CONAI adotta, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, forme particolari di incentivo per il
ritiro dei rifiuti di imballaggi nelle aree geografiche che non abbiano ancora raggiunto gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalla legge, entro i limiti massimi di riciclaggio stabiliti dalla stessa legge.
LE PARTI riconoscono la rilevanza della richiamata normativa europea tesa, per quanto qui di rilievo, a:
j) diminuire la produzione dei rifiuti rafforzando l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, che si articola in prevenzione, preparazione al riutilizzo, riciclaggio, recupero e smaltimento;
k) incentivare le autorità locali a potenziare i sistemi di raccolta differenziata e introdurre sistemi di tariffazione puntuale;
l) sensibilizzare i cittadini sulla corretta gestione dei rifiuti di imballaggio anche in relazione al tema della dispersione dei rifiuti e alle misure di prevenzione anche attraverso l’applicazione di sistemi di tariffazione puntuale;
m) assicurare il conseguimento di obiettivi elevati di riciclo dei rifiuti di imballaggio, fissati nel 65% al 2025 e nel 70% al 2030, con i seguenti target diversificati per materiale:
– entro il 31 dicembre 2025 il 50% per la plastica, il 25% per il legno, il 70% per i metalli ferrosi, il 50% per l’alluminio, il 70% per il vetro e il 75% per carta e cartone;
– entro il 31 dicembre 2030 il 55% per la plastica, il 30% per il legno, l’80% per i metalli ferrosi, il 60% per l’alluminio, il 75% per il vetro e l’ 85% per la carta e per il cartone.
n) garantire che le organizzazioni che attuano gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore abbiano una copertura geografica non limitata alle aree in cui la raccolta e la gestione dei rifiuti sono più proficue;
o) assicurare che i contributi finanziari, versati dai produttori insieme ad eventuali ricavi per la cessione dei materiali presi in carico in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, coprano almeno l’80% dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi effettuata secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità, del loro trasporto e del trattamento degli stessi necessari per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, nonché i costi dell’informazione da fornire ai detentori di rifiuti e della raccolta e della comunicazione dei dati.
CAPITOLO 4 – I CONDIVISO E GLI IMPEGNI DELLE PARTI PER LA LORO ATTUAZIONE
A. Con il presente ACCORDO LE PARTI riconoscono come fondamentali:
1. il rispetto delle autonomie delle PARTI con conseguente esclusione dai contenuti operativi del presente ACCORDO di quanto attiene, ai sensi delle disposizioni di legge, alla specifica competenza di ciascuna di esse;
2. la sussidiarietà dell’ACCORDO rispetto alla valorizzazione sui mercati di riferimento dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata;
3. la garanzia della prestazione universale del servizio di ritiro degli imballaggi conferiti al servizio pubblico da parte di tutti i soggetti che, per conto dei produttori, adempiono agli obblighi in materia di responsabilità condivisa/estesa dei produttori e degli utilizzatori;
4. l’impegno a perseguire obiettivi di prevenzione dei rifiuti di imballaggio e di riduzione degli impatti ambientali legati all’intero ciclo di vita degli imballaggi;
5. la qualità delle raccolte che deve massimizzare il successivo avvio a riciclo a condizioni economicamente e ambientalmente sostenibili, in considerazione dell'obiettivo di effettivo avvio a riciclo dei materiali e della loro valorizzazione economica;
6. il riconoscimento dell’impossibilità di avviare a riciclo materiali non conformi ai requisiti qualitativi minimi previsti dall’Accordo;
7. il sostegno al miglioramento e all’omogeneizzazione dei livelli di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio a livello nazionale;
8. la valorizzazione di modalità di gestione locali particolarmente efficaci, efficienti, economiche e trasparenti al fine di individuare modelli replicabili sull’intero territorio nazionale;
9. la semplificazione dell’Accordo e dei suoi allegati tecnici e una maggiore omogeneità delle regole che disciplinano il funzionamento delle diverse filiere;
10. la necessità di garantire una maggiore trasparenza e tracciabilità dei dati tecnici ed economici relativi alla filiera dei rifiuti di imballaggio dalla raccolta differenziata fino all’effettivo riciclo, recupero e smaltimento con particolare attenzione al sistema delle deleghe anche attraverso la predisposizione di idonei strumenti volti ad acquisire e sistematizzare i dati relativi ai flussi di rifiuti in ingresso ed in uscita dagli impianti e i relativi costi di trattamento/smaltimento;
11. l’opportunità di adoperarsi per garantire agli scarti di selezione dei materiali provenienti dalle raccolte differenziate una destinazione certa e prioritaria, rispetto ad altri rifiuti speciali, presso termovalorizzatori o discariche, al fine di scongiurare possibili criticità logistiche legate alle difficoltà del loro avviamento a recupero e/o smaltimento;
12. la presenza sul territorio nazionale di una adeguata capacità impiantistica per il trattamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi al fine di garantire il trattamento finalizzato al riciclo delle frazioni raccolte, ridurre le distanze, i costi e gli impatti ambientali legati al trasporto, e l’economicità del servizio e garantire il ritiro dei rifiuti nei tempi concordati come definiti negli allegati tecnici;
13. l’incentivare il concetto di prossimità di impianti idonei per il conferimento dei rifiuti di imballaggio finalizzati al riciclo, nel rispetto dei principi di concorrenza e libera circolazione delle merci;
14. l’oggettività, la rappresentatività, la trasparenza, l’imparzialità e indipedenza delle operazioni di verifica della qualità; la verifica e il controllo in materia di tracciabilità dei rifiuti di imballaggio conferiti in convenzione da parte degli Enti locali;
15. l’attività di formazione e informazione rivolta in primo luogo alle amministrazioni comunali sui contenuti e le opportunità dell’accordo, sui modelli di gestione più efficaci ed efficienti, nonché di
ascolto sulle criticità riscontrate. Nel merito le PARTI concordano sulla necessità di favorire la mappatura, il monitoraggio e il trasferimento delle buone pratiche e la realizzazione di servizi ai Comuni in materia di gestione dei rifiuti di imballaggio secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e fattibilità tecnico-economica;
16. la realizzazione , in concomitanza al recepimento delle direttive 2018/851/CE e 2018/852/CE, di un approfondimento tecnico sulle modalità di raccolta più economiche, efficienti ed efficaci e la predisposizione di strumenti e indicatori per la definizione dei costi a carico dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi (ex art. 218, lettere r) ed s) del D.Lgs 152/06) e del grado di copertura garantito dai corrispettivi del presente Accordo. A tale scopo le PARTI – ricordata la premessa (24) della direttiva 2018/851/CE e l’art. 1, comma 527 della Legge 205/2017 – contribuiranno a definire in collaborazione con ARERA, IFEL, ISPRA e Università ed Enti di riconosciuta competenza in materia, nonché con le associazioni maggiormente rappresentative delle aziende che operano nel settore della gestione dei rifiuti, le seguenti voci di costo ex art. 8 bis della direttiva 2008/98/CE: costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio e del loro successivo trasporto, compreso il trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi quantitativi rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore. In tale evenienza, ovvero in conseguenza del recepimento delle direttive 2018/851/CE e 2018/852/CE, le PARTI in applicazione di quanto condiviso al punto F) del Capitolo 2 del presente Accordo condividono sin d’ora di procedere ad una revisione anche dei corrispettivi in funzione di quanto previsto dalla norme di recepimento delle predette direttive europee e delle risultanze dello studio di cui sopra;
17. l’attività di informazione ai consumatori ed agli operatori interessati con particolare riguardo alle modalità di gestione dei rifiuti di imballaggio, ai processi a valle dei sistemi di raccolta, alle diverse caratteristiche di riciclabilità delle diverse tipologie di imballaggio, alle misure di prevenzione e al tema della dispersione dei rifiuti. Nel merito le parti concordano sull’opportunità di realizzare una piattaforma nazionale di comunicazione ANCI-CONAI e di predisporre format/kit di comunicazione personalizzabili a disposizione dei Comuni/Enti di governo d’ambito;
18. che CONAI persegua una politica di diversificazione contributiva in modo tale da prevedere una più efficace leva economica per orientare produttori e utilizzatori verso soluzioni riutilizzabili e riciclabili e massimizzare il recupero di materia;
19. la definizione di modalità di conferimento in convenzione ai Consorzi di filiera coinvolti dei rifiuti di imballaggio in acciaio, alluminio, carta, vetro e plastica raccolti in modo congiunto (raccolte “multimateriale leggera” e “vetro-metalli”);
20. la salvaguardia delle scelte gestionali effettuate dai Comuni e dai loro delegati riguardo le modalità di raccolta tenuto conto dei risultati raggiunti e della loro efficacia, efficienza ed economicità;
21. la definizione di un sistema di fasce di qualità in modo tale da favorire il conferimento diretto di rifiuti di imballaggio e massimizzare il loro avvio a riciclo;
22. il conferimento diretto della raccolta alle piattaforme di selezione, al fine di migliorare in maniera stabile la qualità della raccolta, creare una cultura della raccolta differenziata finalizzata al riciclo, migliorare l’impatto ambientale di una gestione basata su impianti intermedi, aumentare la tracciabilità del rifiuto e da ultimo limitare i costi per il sistema;
23. la previsione di meccanismi a garanzia dei convenzionati per evitare che lo sforamento dei tempi di ritiro previsti dagli allegati tecnici si riflettano negativamente sui convenzionati;
24. l’attuazione da parte dei Comuni di adeguati sistemi di raccolta dei rifiuti organici e l’informazione ai consumatori sul corretto conferimento dei rifiuti di imballaggio in materiale biodegradabile e compostabile;
25. la gestione dei rifiuti urbani effettuata in modo omogeneo su bacini di adeguate dimensioni territoriali. LE PARTI riconoscono infatti che in questo modo è possibile organizzare una gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, funzionale al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalla legge;
26. la condivisione, in attesa dell’emanazione degli opportuni decreti in materia, che gli allegati tecnici disciplinino in modo dedicato la corresponsione per i rifiuti di imballaggio di provenienza non domestica assimilati ai rifiuti urbani, in relazione all’estensione dell’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani oltre limiti che ne snaturino il principio, determinando modalità di gestione non compatibili con i servizi di gestione dei rifiuti urbani.
B. Resta altresì riconosciuto da entrambe LE PARTI del presente ACCORDO che:
27. nell’ambito dei principi indicati dalla normativa vigente, la raccolta differenziata attuata dai Comuni, dalle loro forme associative o da loro delegati, è la fonte necessaria di rifiuti di imballaggio concorrenti al raggiungimento degli obiettivi nazionali di riciclo e recupero;
28. i rifiuti di imballaggio ritirati sulla base degli specifici Allegati Tecnici dell’ACCORDO, unitamente ai rifiuti di imballaggio avviati a recupero energetico e a tutti i rifiuti di imballaggio comunque avviati a riciclo, i cui dati devono essere trasmessi al CONAI dagli operatori coinvolti, concorrono a tutti gli effetti al raggiungimento degli obiettivi nazionali di riciclo e recupero;
29. gli Enti locali territoriali e/o i gestori dei servizi di competenza dei predetti Enti hanno provveduto, in attuazione delle disposizioni in materia e/o sulla base di convenzioni attuative dei precedenti Accordi Quadro, ad organizzare dei sistemi di raccolta differenziata adottando le necessarie metodiche operative;
30. sul CONAI e sui Consorzi di filiera non devono gravare gli oneri relativi alla gestione dei rifiuti di imballaggio di competenza di altri compliance scheme (EPR);
31. i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio devono fornire a CONAI i dati di riciclaggio e di recupero dei predetti rifiuti di imballaggio;
32. è importante favorire l’accesso degli scarti non riciclabili derivanti dalle operazioni di recupero e riciclo dei rifiuti urbani negli impianti di recupero e/o smaltimento al fine di ridurre gli stoccaggi e il rischio di saturazione degli impianti. Al fine di ridurre il conferimento in discarica, in linea con la gerarchia nella gestione dei rifiuti, le PARTI convengono reciprocamente sull’importanza di favorire la priorità dell’ingresso di detti scarti negli impianti di termovalorizzazione;
33. il progetto Banca dati ANCI CONAI e l’Osservatorio permanente degli Enti locali, iniziative da confermare e sviluppare per migliorare la trasparenza, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati sensibili, e la tracciabilità dei dati tecnici ed economici relativi alla gestione dei rifiuti di imballaggio dalla raccolta differenziata fino all’effettivo riciclo, recupero o smaltimento, anche avvalendosi delle informazioni fornite periodicamente dalle banche dati istituite a livello regionale e nazionale, promuovendo l’integrazione tra di loro.
C. LE PARTI, con la sottoscrizione del presente ACCORDO, sulla base dei punti precedenti, stabiliscono i reciproci impegni come segue.
1. I Comuni, anche in forma associata, realizzano adeguati sistemi di raccolta differenziata delle diverse frazioni merceologiche, attraverso i rispettivi regolamenti comunali, i bandi di individuazione del gestore della raccolta o trattamento e definizione del contratto di servizio, adottando modalità di raccolta dei rifiuti di imballaggio in relazione alle esigenze delle successive attività di riciclaggio previste dal presente Accordo Quadro e dagli allegati tecnici, e comunque
secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e fattibilità tecnico ed economica di gestione del servizio;
2. Il CONAI assicura, tramite i Consorzi di filiera, il ritiro dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata effettuata dagli Enti Locali in forma singola o associata, ed eventualmente da altre modalità di intercettazione che presentino caratteristiche di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità, sulla base del proprio Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Il CONAI garantisce che i Consorzi di filiera corrispondano, sulla base della quantità e della qualità dei rifiuti di imballaggio raccolti e conferiti, il pagamento di corrispettivi per i maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;
3. A tal fine ogni Comune, anche in forma associata, può chiedere ai Consorzi di filiera di sottoscrivere una convenzione attuativa del presente ACCORDO e dei relativi Allegati tecnici, che disciplina le modalità tecniche per il ritiro degli imballaggi per ciascuna filiera, gli altri impegni reciproci dei contraenti la convenzione, conformemente a quanto contenuto nella parte generale del presente ACCORDO. Qualora siano rilevate delle incongruità le parti danno atto che la parte generale del presente Accordo ha rilevanza di grado superiore e un’efficacia vincolante rispetto a quanto contenuto negli allegati tecnici e nelle convenzioni;
4. Resta ferma la possibilità per i Comuni di non sottoscrivere le convenzioni di cui al precedente paragrafo conferendo quindi i propri rifiuti di imballaggio ad altri soggetti;
5. LE PARTI, ai fini del contenimento dei costi e dell’ottimizzazione delle rese di raccolta e conseguente riciclo, si impegnano a promuovere e ad incentivare, nell’ambito dei rispettivi ruoli e competenze, la diffusione di linee guida condivise dei modelli organizzativi della raccolta differenziata;
6. Al fine di agevolare l’omogeneità applicativa della normativa rispetto all’affidamento del servizio, nonché di garantire la corretta applicazione dei termini del presente Accordo è necessario che i bandi e capitolati speciali d’appalto, nonché i contratti di servizio, redatti dal competente Organo contengano le norme e la disciplina di cui al presente Accordo;
7. Per i materiali per i quali sia funzionale la raccolta differenziata promiscua di rifiuti di imballaggio e frazioni merceologiche a questi similari, gli allegati tecnici al presente ACCORDO potranno stabilire modalità gestionali che favoriscano un riconoscimento economico, per le frazioni merceologiche similari, da parte di soggetti terzi. Resta salva la facoltà per i Comuni e/o i loro delegati di commercializzare direttamente le frazioni merceologiche similari una volta separate dalle frazioni di rifiuto di imballaggio;
8. LE PARTI si danno reciprocamente atto di prevedere l’effettuazione di ispezioni e bilanci di massa presso qualsiasi nodo della filiera, dalle operazioni di raccolta all’avvenuta preparazione per il recupero. L’effettuazione di tali audit e le relative dettagliate modalità operative saranno ratificate dal Comitato di Verifica su richiesta di una delle PARTI, e alle successive operazioni potranno presenziare un rappresentante di CONAI, un rappresentante per ciascuno dei Consorzi di filiera coinvolti e fino a tre rappresentanti per i convenzionati. I risultati degli audit saranno trasmessi al Comitato di Verifica che li valuterà proponendo eventuali azioni conseguenti;
9. Le PARTI si impegnano a istituire fondi specifici a beneficio di attività e iniziative per il miglioramento della gestione dei rifiuti di imballaggio;
10. Le PARTI valuteranno inoltre iniziative congiunte per promuovere lo sviluppo di un sistema impiantistico a supporto delle filiere del riciclo che abbia caratteristiche di industrializzazione, di innovazione e di prossimità, soprattutto nelle aree con carenze industriali;
11. Le PARTI si impegnano a utilizzare le risorse e le opportunità previste dal presente Accordo mantenendo una particolare attenzione a tutte quelle situazioni nelle quali si registra un ritardo
rispetto alle eccellenze del Paese, al fine di ridurre la divaricazione dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità della gestione dei rifiuti nelle diverse realtà territoriali;
12. L’ANCI, al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto nel presente Accordo Quadro provvederà a costituire, al suo interno, una Struttura Tecnica di Gestione dell’Accordo Quadro ANCI CONAI (d’ora in poi “Struttura Tecnica”).
La Struttura Tecnica, oltre alla gestione operativa dell’Accordo Quadro, assicurerà l’assistenza ai territori per sostenerli nelle delicate e fondamentali attività per la redazione dei progetti di servizio e di elaborazione dei capitolati di appalto per la sola parte relativa alla gestione degli imballaggi.
Le parti concordano che l’obiettivo primario sarà l’incentivazione all’adozione di soluzioni tecnico operative e amministrative ottimali, rispetto alle peculiarità dei territori, il tutto finalizzato alla massimizzazione della raccolta e dell’avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggi, all’ottimizzazione della qualità dei materiali e conseguentemente al raggiungimento delle migliori performance in termini di opportunità economiche derivanti dalla corretta applicazione dell’accordo quadro.
La Struttura Tecnica avrà altresì il ruolo di fornire assistenza per la partecipazione ai vari bandi previsti dall’Accordo, oltre ad assicurare assistenza nell’elaborazione delle Linee Guida.
All’interno delle Linee Guida potrà essere inserita anche una raccolta di migliori pratiche già esistenti sui territori, che la Struttura Tecnica validerà, attraverso indicatori di performance allo scopo individuati, e alle quali i soggetti interessati potranno attingere.
Su richiesta degli Enti Locali o Autorità di Governo la Struttura Tecnica potrà inoltre fungere, per la sola sezione relativa alla gestione degli imballaggi, da organo consultivo nella revisione dei capitolati di appalto.
La Struttura tecnica è costituita da ANCI – presso la sua sede – entro i primi sei mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo e comunicata a CONAI.
I costi di funzionamento della Struttura Tecnica saranno garantiti dall’Accordo ANCI CONAI.
CAPITOLO 5 – LE CONVENZIONI CON I CONSORZI DI FILIERA
LE PARTI, per l’attuazione del presente ACCORDO, stabiliscono altresì la seguente regolamentazione
5.1 Accesso alle convenzioni e modalità operative
A. Le convenzioni con i Consorzi di filiera possono essere sottoscritte dal Soggetto che governa l’ambito ottimale indicato dalle Regioni, se istituito ed operativo, ovvero dai Comuni in forma singola o associata. Gli stessi soggetti possono rilasciare apposita delega a sottoscrivere le convenzioni alle condizioni riportate nell’apposito punto C).
Le Parti, fatto salvo il convenzionamento dei Comuni in forma singola come sopra previsto, auspicano preferibilmente il convenzionamento dei Comuni di piccole dimensioni in forma associata, considerando che il convenzionamento diretto di Comuni di piccole dimensioni, con le conseguenti difficoltà economico gestionali connaturate alla ridotta produzione di rifiuti di imballaggio, determina difficoltà nel ritiro e nel successivo avvio a riciclo dei materiali.
B. I Consorzi di filiera formalizzano la sottoscrizione della convenzione entro 90 giorni dalla richiesta. La sottoscrizione delle convenzioni con uno specifico Consorzio, salvo diverse indicazioni contenute negli allegati tecnici, impegna il Comune a conferire tutti i rifiuti di imballaggio, se rispondenti ai requisiti minimi previsti dagli allegati tecnici, che attengono al relativo Consorzio secondo le modalità previste dallo specifico Allegato Tecnico, parimenti impegnando i Consorzi di filiera al ritiro dei medesimi rifiuti e al riconoscimento dei corrispettivi per i maggiori oneri della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, oltre ad eventuali prestazioni aggiuntive, oneri di movimentazione e/o trasporto, anche fuori ambito, per il conferimento dei rifiuti di imballaggio ai centri e/o impianti di trattamento indicati in convenzione.
C. Le convenzioni prevedono il conferimento dei rifiuti di imballaggio ai rispettivi Consorzi di filiera con modalità monomateriale, ab origine oppure a valle di selezione, o con modalità multimateriale, secondo le indicazioni contenute negli allegati tecnici di ciascuna filiera e nel rispetto del principio di trasparenza e tracciabilità quantitativa ed economica. Le convenzioni prevedono inoltre che all’atto del conferimento dei rifiuti di imballaggio ai rispettivi Consorzi di filiera, tutti i materiali diversi dall’oggetto delle rispettive convenzioni siano considerati frazioni estranee, fatti salvi i rifiuti di imballaggio di competenza di diversi Consorzi di filiera, a condizione che sia possibile separarli e conferirli con livelli qualitativi minimi ai rispettivi Consorzi di filiera.
D. Una specifica convenzione, che coinvolgerà i rispettivi Consorzi di filiera competenti, disciplinerà il conferimento diretto ai predetti Consorzi della cosiddetta raccolta “multimateriale leggera”, ovvero la raccolta congiunta di imballaggio in acciaio, alluminio, carta e plastica o sotto raggruppamenti di essi; verrà altresì definita una specifica convenzione per la raccolta “vetro –metalli”;
E. Le Convenzioni con i singoli Consorzi di filiera devono contenere una facoltà di recesso in capo al Convenzionato esercitabile, a partire dal secondo anno di vigenza della Convenzione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC inviata al Consorzio di filiera di volta in volta interessato e disciplinata secondo quanto concordato negli specifici allegati tecnici. L’esercizio della facoltà di recesso non osta ad una successiva sottoscrizione di una nuova Convenzione secondo quanto specificato negli Allegati Tecnici. Gli Allegati tecnici definiscono modalità e tempi di entrata/uscita dalle convenzioni dando la maggiore flessibilità possibile ai Convenzionati, tenuto conto delle esigenze di programmazione dei singoli Consorzi di filiera.
F. L’esercizio della facoltà di recesso non libera il convenzionato dall’obbligo di trasmettere alla Banca Dati Anci-Conai e ai Consorzi di filiera interessati i dati relativi alla raccolta dei relativi rifiuti di imballaggio per tutta la residua durata dell’Accordo Quadro.
G. I soggetti che hanno sottoscritto le convenzioni conferiscono i rifiuti di imballaggio oggetto della convenzione ai Consorzi di filiera secondo le modalità riportate nei rispettivi allegati tecnici che disciplinano quindi il conferimento ai Consorzi di filiera dei rifiuti di imballaggio provenienti da raccolta differenziata individuando le modalità più opportune utili a garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi di materiale;
H. La trasparenza dei flussi, quantitativi ed economici, deve essere garantita lungo tutta la filiera, dalle operazioni di raccolta, all’avvenuta preparazione per il recupero, comprendendo quindi tutte le fasi e le operazioni intermedie. I dati relativi alla tracciabilità devono essere forniti dai Convenzionati e dai Consorzi di filiera alla Banca dati Anci-Conai.
5.3 - Criteri per la definizione della qualità dei rifiuti di imballaggio conferiti in convenzione
A. Gli allegati tecnici al presente Accordo disciplinano le caratteristiche qualitative delle raccolte differenziate e le modalità e condizioni delle attività di controllo, anche a sorpresa garantendo comunque la rappresentatività statistica, la trasparenza, l’oggettività e l’indipendenza dei campionamenti e delle successive analisi merceologiche. Dovrà inoltre sempre essere garantito il contraddittorio tra le PARTI.
B. Le PARTI condividono che il perseguimento di quanto riportato al precedente punto A è conseguibile affidando ad un soggetto istituzionale, scelto in modo condiviso, l’individuazione di un soggetto terzo (d’ora in avanti in questo punto B, “soggetto terzo”) incaricato di provvedere a sua volta alla individuazione, mediante procedura competitiva e in funzione di linee guida tecniche e operative condivise tra ANCI, CONAI e i Consorzi di filiera ciascuno per la filiera di interesse, delle società qualificate ad eseguire le analisi merceologiche per i rispettivi materiali (d’ora in avanti in questo punto B, “aziende operative”).
Le aziende operative così individuate vengono quindi contrattualizzate dai rispettivi Consorzi di filiera ai fini della effettuazione delle analisi merceologiche che saranno eseguite in conformità alle linee guida tecniche già richiamate nel precedente capoverso.
Le società di analisi presentano la rendicontazione relativa alle prestazioni svolte e i conseguenti importi al soggetto terzo, il quale provvede alla validazione. Sulla scorta della validazione del soggetto terzo, le società di analisi presentano le fatture ai Consorzi di filiera i quali provvedono alla liquidazione.
Il soggetto terzo dovrà avere a disposizione apposite risorse economiche a valere sul presente Accordo Quadro, la cui entità sarà condivisa con ANCI, che potrà utilizzare in totale autonomia sia per verifiche nei confronti delle attività delle aziende operative, sia per verifiche nei confronti dei rapporti tra tali aziende e i rispettivi Consorzi di filiera. A tal proposito il soggetto terzo dovrà avere accesso a tutti gli atti e ad altra qualsivoglia applicazione dei rapporti tra le aziende operative e i Consorzi di filiera.
Il soggetto terzo dovrà riportare formalmente e tempestivamente al Comitato di Coordinamento eventuali criticità riscontrate.
Il soggetto terzo dovrà inoltre in ogni caso trasmettere al Comitato di Coordinamento e al Comitato di Verifica, con cadenza annuale, un rapporto sulle attività supervisionate.
C. Le Parti si impegnano ad individuare il soggetto istituzionale di cui al precedente punto B entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro. Nelle more della definizione di dettaglio del
sistema descritto al precedente punto B, ai fini di garantire una soluzione di continuità nei servizi di analisi merceologiche, si applicano le modalità di certificazione previste dal precedente Accordo Quadro ANCI CONAI.
5.4 Deleghe
A. La delega alla sottoscrizione della convenzione rilasciata dal Comune o dal Soggetto che governa l’ambito ottimale indicato dalle Regioni dovrà essere redatta, a pena di nullità, in conformità all’Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente ACCORDO e dovrà essere comunicata, a cura del delegante, al/ai Consorzio/i di filiera di volta in volta interessato/i a mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC). Il Soggetto delegato non può cedere in tutto o in parte la propria delega ad altro soggetto salvo che per giustificati motivi che devono essere disciplinati e approvati nei singoli allegati tecnici. I Consorzi di filiera non procederanno alla sottoscrizione della Convenzione con il Soggetto delegato in mancanza delle predette comunicazioni da parte, rispettivamente, del delegante e/o del delegato ovvero in caso di comunicazioni effettuate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
B. Le convenzioni con i Consorzi di filiera dovranno rispettare i seguenti requisiti:
a) la loro durata non può essere superiore a quella del presente ACCORDO: l’eventuale previsione di una durata superiore dovrà ritenersi nulla di diritto per la parte eccedente la durata del presente ACCORDO;
b) le deleghe attualmente in corso di validità, all’entrata in vigore del presente ACCORDO, dovranno, a pena di decadenza, recepire i contenuti dell’Allegato ed essere comunicate al/ai Consorzio/i di filiera di volta in volta interessato/i con le modalità di cui sopra nel termine di 6 mesi dall’entrata in vigore del presente ACCORDO;
c) l'indicazione delle modalità, dell'oggetto e dei tempi in merito all'obbligo di comunicazione dei dati relativi all'attuazione del presente ACCORDO è contenuta nella convenzione;
d) il delegato, o in sua vece il sub delegato ove previsto, pena la decadenza della delega, invia semestralmente al Comune e all’Ente di governo dell’ambito ottimale ove costituito un rapporto contenente il valore dei corrispettivi ricevuti per le singole filiere, e le destinazioni finali dei materiali, in base a un modello definito allegato al presente Accordo Quadro;
e) i Consorzi di filiera non saranno coinvolti e non potranno essere ritenuti responsabili della corretta e completa trasmissione dei dati di cui al precedente punto d).
5.5 Corrispettivi
A. Gli Allegati Tecnici riportano i corrispettivi che CONAI garantisce siano riconosciuti dai Consorzi di filiera ai Comuni o loro delegati, per i servizi resi, per le diverse fasi di gestione dei rifiuti di imballaggio, dalla raccolta al conferimento alle strutture operative indicate nelle convenzioni attuative dell’ACCORDO.
B. I corrispettivi sono definiti in ragione della necessità di riconoscere i maggiori oneri, ovvero gli oneri aggiuntivi, derivanti dalla raccolta differenziata degli imballaggi conferiti al sistema pubblico, che rispondano ai criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza e che siano relativi a modelli che garantiscono le performance qualitative necessarie per il successivo avvio a riciclo dei materiali. I corrispettivi devono peraltro tener conto che al decrescere delle caratteristiche qualitative decresce più che proporzionalmente la sostenibilità del successivo avvio a riciclo dei materiali. Per tali ragioni l’articolazione dei corrispettivi deve premiare i conferimenti che garantiscono il successivo avvio a riciclo dei materiali economicamente sostenibile e penalizzare i conferimenti con elevati livelli di scarti.
Gli allegati tecnici dovranno necessariamente prevedere un’articolazione dei corrispettivi che garantisca l’attuazione dei principi riportati nel presente paragrafo.
C. I corrispettivi sono oggetto di revisione annuale. La revisione dei corrispettivi viene effettuata applicando ai corrispettivi dell’anno precedente un coefficiente di revisione pari all’indice NIC relativo all’anno precedente. Coefficienti di revisione inferiori all’1% non vengono applicati e vengono recuperati l’anno successivo.
D. Gli adeguamenti saranno ratificati dal Comitato di Verifica previsto dal presente ACCORDO.
CAPITOLO 6 – GLI IMPEGNI PER LO SVILUPPO DELLE QUANTITÀ E DELLA QUALITÀ DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
LE PARTI condividono l’opportunità di realizzare attività e iniziative legate allo sviluppo delle quantità e della qualità della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, alla diffusione dei modelli di raccolta efficaci, economici ed efficienti, e perseguendo una omogeneizzazione dei risultati sull’intero territorio nazionale.
Le Parti si impegnano, altresì, a rendere pubbliche le informazioni relative ai progetti finanziati con i fondi di cui al presente capitolo, anche attraverso la pubblicazione annuale sui propri siti istituzionali.
6.1 Banca Dati ANCI CONAI, Osservatorio Enti Locali e Struttura Tecnica
A. Le PARTI condividono l’opportunità di proseguire la Banca dati ANCI CONAI e l’Osservatorio permanente degli Enti locali. La Banca dati ANCI CONAI raccoglierà i dati a livello nazionale, coordinandosi ove possibile con le banche dati istituite a livello Regionale, sulla raccolta differenziata. L’Osservatorio Enti Locali, a seguito della elaborazione di tutti gli elementi numerici pervenuti, restituirà ai Comuni indicatori e parametri utili alla determinazione del bilancio ambientale ed economico complessivo sulla gestione dei rifiuti. Le PARTI condividono l’opportunità di rendere pubblicamente disponibili a chiunque a mezzo web tutti i dati sopra citati e, in particolare, i corrispettivi ricevuti dai singoli convenzionati e gli altri dati contenuti nei rapporti semestrali di cui al precedente paragrafo 5.4, lettera B, punto d).
B. La Banca dati ANCI CONAI rappresenta uno strumento per il controllo della qualità e della tracciabilità dei rifiuti di imballaggio, ex art. 6 bis, comma 3, direttiva 94/62/CE.
C. A tal fine ANCI e CONAI possono sottoscrivere una specifica Convenzione, avente la medesima durata del presente Accordo, che prevede l’affidamento del servizio di gestione della Banca dati ANCI CONAI ad ANCI che ne definisce le modalità e le condizioni di utilizzo, assicurando la tutela e la riservatezza dei dati, e rende disponibili gli strumenti informativi, in ambiente internet, per la trasmissione dei dati.
D. I Consorzi di filiera e i soggetti con essi convenzionati, saranno obbligati a trasmettere i dati contenuti nei format, inclusi negli Allegati Tecnici.
E. Il mancato invio dei dati e delle informazioni da parte dei convenzionati secondo le modalità ed i tempi indicati negli allegati “B” e “C” della Convenzione locale tipo (allegato), ferme restando le conseguenze ivi previste, sarà segnalato dal Comitato di Verifica al Comitato di Coordinamento, che valuterà gli opportuni provvedimenti da adottare.
F. Al fine di garantire la copertura economica delle operazioni di gestione della Banca Dati ANCI CONAI, dell’Osservatorio per gli Enti Locali e della Struttura Tecnica di cui al precedente capitolo 4, lettera C, punto 12, CONAI destinerà un finanziamento annuo forfettario di 650.000 euro.
6.2 Misure di sostegno per lo sviluppo di modelli economici, efficaci ed efficienti, per lo sviluppo della raccolta e per le attività di prevenzione
A. Le Parti, riconosciuta l’opportunità di realizzare lo sviluppo e la diffusione dei modelli di raccolta che entrambe riconoscono atti a garantire i criteri di efficacia, efficienza ed economicità richiamati dal legislatore, si impegnano ad analizzare i modelli più diffusi sul territorio al fine di verificarne le effettive performance in termini di costi e benefici, nonché a promuovere specifiche forme di sostegno sia in termini di comunicazione che in termini di finanziamento degli investimenti necessari per le realtà
territoriali che dovessero migrare verso modelli di raccolta che promuovano oltre alla quantità dei materiali raccolti e conferiti anche la loro qualità.
B. Le Parti, riconosciuta la necessità di realizzare un miglioramento e una omogeneizzazione dei livelli di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio a livello nazionale, si impegnano a promuovere e ad incentivare lo sviluppo della raccolta differenziata sia in termini quantitativi che in termini qualitativi con particolare riferimento alle aree in ritardo del Paese.
C. Le Parti, riconosciuta la necessità di ridurre la quantità di rifiuti di imballaggio, si impegnano a promuoverne e ad incentivarne la riduzione dell’impatto ambientale.
D. Le linee guida per gli interventi di cui al capoverso che precede saranno condivise nell’ambito del Comitato di coordinamento di cui al successivo capitolo 7 ferme restando la condivisione anche dal punto di vista finanziario dei progetti territoriali, la conformità delle dimensioni territoriali a criteri di ottimizzazione dei costi e il perseguimento di standard omogenei nelle attrezzature e nelle apparecchiature. Le linee guida dovranno prevedere sia progetti territoriali destinati a interventi specifici sui servizi di raccolta locali, sia progetti e iniziative proposte da soggetti pubblici e privati quali, a titolo esemplificativo, istituzioni, fondazioni, associazioni, organizzazioni che in relazione alla loro attività si occupano di problematiche volte direttamente o indirettamente allo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio. Le linee guida dovranno garantire priorità di intervento ai progetti territoriali nelle aree in ritardo nella raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio.
E. Le Parti, riconosciuta la necessità di promuovere lo sviluppo della qualità delle raccolte differenziate, condividono l’opportunità di promuovere specifiche iniziative in tal senso.
F. CONAI destinerà agli interventi di cui a punti precedenti un finanziamento annuo fino a 3.000.000 di euro.
6.3 Misure di sostegno per la formazione
A. Le Parti, riconosciuta l’opportunità di promuovere sull’intero territorio nazionale un’adeguata formazione dei tecnici e degli amministratori della pubblica amministrazione sui temi della gestione dei rifiuti urbani, con particolare riferimento alla diffusione dei contenuti del presente Accordo, si impegnano a realizzare cicli annuali di seminari sulla gestione dei rifiuti su ambiti territoriali provinciali o regionali.
B. A tal fine ANCI e CONAI potranno sottoscrivere una specifica Convenzione di durata annuale, che preveda l’affidamento dell’organizzazione e della realizzazione dei predetti seminari ad ANCI.
C. Al fine di garantire la copertura economica delle attività di formazione, CONAI destinerà un finanziamento annuo fino a 200.000 euro.
6.4 Misure di sostegno per la comunicazione locale
A. LE PARTI, riconosciuta l’opportunità di sostenere le campagne di comunicazione locali che i Comuni, o i soggetti da essi delegati, effettuano per sensibilizzare i cittadini alla raccolta differenziata informandoli dei servizi a disposizione, condividono di:
- prevedere, tra gli strumenti messi a disposizione nei progetti territoriali di cui al paragrafo “Misure di sostegno per lo sviluppo della raccolta”, la partecipazione all’ideazione e alla realizzazione delle campagne di comunicazione locali utili all’informazione in merito ai servizi oggetto del progetto territoriale stesso;
- prevedere il co-finanziamento delle campagne di comunicazione locali effettuate in autonomia dai Comuni o dai soggetti delegati. Le linee guida per l’individuazione di tali campagne e che contengono gli indirizzi e i principi generali che devono ispirare le campagne e le attività
informative, saranno condivise nell’ambito del Comitato di Coordinamento di cui al successivo capitolo 7;
- definire format di campagne di comunicazione da mettere a disposizione dei Comuni per la loro attuazione locale.
B. Tutte le attività di comunicazione, informazione ed educazione dovranno essere ispirate ai principi della prevenzione e di minimizzazione della produzione dei rifiuti, della corretta e sostenibile gestione dei rifiuti di imballaggio prodotti, con particolare riferimento alla qualità dei materiali già in fase di raccolta, e dovranno essere finalizzate ad accrescere la conoscenza e la consapevolezza della problematica presso il pubblico, gli enti locali e gli operatori economici interessati, al fine di favorire la partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel ciclo prodotto/rifiuto in applicazione del principio della responsabilità condivisa. Le iniziative di comunicazione e di formazione sostenute dovranno comunque prevedere la co-partecipazione dei soggetti beneficiari ai costi di realizzazione.
C. CONAI destinerà per tali misure – fatta eccezione della misura ri-compresa al paragrafo “Misure di sostegno per lo sviluppo della raccolta”, un finanziamento annuo di 1.500.000 euro, che si aggiunge alla quota del budget della comunicazione all’uopo destinata dai Consorzi di filiera.
6.5 Risorse non assegnate
Una volta esaurite le risorse economiche in corso d’anno e qualora si evidenziasse la necessità di sostenere iniziative condivise e finalizzate a superare le criticità che verranno annualmente segnalate, o per sviluppare altre progettualità che saranno di comune accordo ritenute opportune, verranno messe a disposizione le somme provenienti dalle eventuali economie rispetto agli stanziamenti iniziali per i progetti e le misure di cui ai paragrafi precedenti. Il Comitato di Coordinamento provvederà alla destinazione di tali somme.
CAPITOLO 7 – LA GOVERNANCE DELL’ACCORDO
LE PARTI concordano altresì quanto segue
7.1 COMITATO DI COORDINAMENTO
Al fine di garantire un’attuazione coordinata del presente Accordo, LE PARTI concordano di attribuire ad un Comitato paritetico di coordinamento e monitoraggio (Comitato di Coordinamento), costituito da sei esperti designati dall’ANCI e sei esperti designati dal CONAI.
In particolare il Comitato di Coordinamento provvederà a:
a) proporre eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Accordo;
b) individuare, anche con l’ausilio di qualificati esperti esterni, alcuni modelli base di organizzazione della raccolta differenziata e delle apparecchiature e segnaletiche relative, promuovendone l’adozione da parte dei Comuni e/o dei soggetti da essi delegati attraverso opportuni incentivi e sostegni, anche economici, nella comunicazione locale, nella progettazione esecutiva, nella formazione, come previsto al capitolo precedente;
c) definire, sulla base di quanto riportato al capitolo precedente, le linee guida generali per le attività di informazione, comunicazione, sensibilizzazione dei cittadini ed educazione e le linee guida per il sostegno allo sviluppo della raccolta, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo in attuazione del principio comunitario della responsabilità condivisa e degli obiettivi di riciclo, sulla base di specifiche esigenze territoriali, con particolare riguardo alle aree in ritardo;
d) esprimere proprie valutazioni in relazione al programma di comunicazione CONAI, suggerendo eventuali iniziative che possano essere attuate congiuntamente da ANCI e CONAI;
e) proporre al CONAI iniziative di formazione in conformità a quanto riportato nel capitolo precedente;
f) promuovere le azioni volte alla prevenzione e minimizzazione nella produzione di rifiuti, alla sensibilizzazione, all’informazione e alla comunicazione in materia;
g) approfondire temi di interesse comune e proporre interventi mirati;
h) istituire un tavolo paritetico per la valutazione delle tematiche connesse al tema dell’assimilazione;
i) effettuare il monitoraggio e l’analisi dello stato e delle modalità di attuazione dell’Accordo sul territorio nazionale, acquisendo anche le informazioni di settore già disponibili in forma organizzata;
j) proporre, in relazione all’evolversi del presente Accordo, laddove fossero evidenti discrasie o anomalie rispetto all’applicazione dei dettami tecnici dello stesso, e su richiesta di una delle PARTI, correttivi e/o modifiche agli allegati tecnici, in relazione ad appositi incontri tra LE PARTI;
k) elaborare proposte per gli eventuali atti di indirizzo e modelli di semplificazione volti ad agevolare l’attuazione dell’Accordo stesso;
l) dirimere eventuali questioni non risolte all’interno del Comitato di Verifica;
m) agire quale supporto agli enti locali e alle loro forme associative nelle materie oggetto del presente Accordo;
n) approvare, sulla base delle relative istruttorie trasmesse dal Comitato di Verifica, le sanzioni previste dal capitolo “Sanzioni”.
Il Comitato di Coordinamento è presieduto alternativamente, di anno in anno, da un rappresentante CONAI e da un rappresentante ANCI e si riunirà almeno una volta ogni due mesi, o su richiesta di una delle PARTI.
La Segreteria del Comitato di Coordinamento ha sede presso il CONAI in xxx Xxxxxx Xxxxx x. 0 x Xxxxxx. Le spese di funzionamento di detto Comitato e/o delle iniziative concordate sono sostenute dal CONAI.
7.2 COMITATO DI VERIFICA
Al fine di verificare la corretta applicazione dell'Accordo, LE PARTI concordano di confermare il Comitato di Verifica composto da sette esperti designati dal CONAI e sette dall'ANCI.
Al Comitato di Verifica spetta:
a) monitorare l’andamento dell’operatività dell’Accordo anche attraverso l’analisi di report semestrali che saranno elaborati dalla Banca Dati ANCI CONAI secondo le indicazioni del Comitato stesso e che conterranno
- un quadro delle convenzioni sottoscritte (numero di convenzioni, Comuni convenzionati e loro abitanti, ecc.);
- un quadro dei dati quali-quantitativi relativi ai conferimenti ai Consorzi di filiera delle singole frazioni merceologiche dei rifiuti di imballaggio;
- un quadro sul corretto invio dei dati e delle informazioni da parte dei convenzionati al soggetto affidatario del servizio - Banca Dati - Accordo Quadro Anci-Conai, tenendo conto che i soggetti inadempienti saranno segnalati al Comitato di Coordinamento, per gli opportuni provvedimenti da adottare.
b) dirimere eventuali contenziosi nell’attuazione delle diverse fasi dell’Accordo. In caso di mancato accordo la vertenza verrà sottoposta all’esame del Comitato di Coordinamento per i provvedimenti del caso;
c) valutare l’applicabilità delle sanzioni secondo quanto definito al capitolo “Sanzioni” e trasmettere la relativa istruttoria al Comitato di Coordinamento;
d) proporre al Comitato di Coordinamento modifiche/integrazioni all’Accordo;
e) ratificare la revisione annuale dei corrispettivi in base ai meccanismi di rivalutazione secondo quanto disposto dal presente Accordo;
f) trasmettere semestralmente al Comitato di Coordinamento un report riepilogativo sull’operatività dell’Accordo e sui principali accadimenti del periodo;
g) proporre al Comitato di Coordinamento forme di standardizzazione sia dei modelli organizzativi della raccolta sia delle attrezzature sia dell’idonea segnaletica
h) monitorare la problematica nazionale relativa alla disponibilità di impianti di smaltimento a servizio dell’intero ciclo delle attività di raccolta, selezione e avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio.
Il Comitato di Verifica opera sulla base di un regolamento definito tra LE PARTI.
Il Comitato di Verifica è presieduto alternativamente, di anno in anno, da un rappresentante CONAI e da un rappresentante ANCI e si riunirà almeno una volta ogni tre mesi o su richiesta di una delle PARTI.
La Segreteria del Comitato ha sede presso il CONAI in xxx Xxxxxx Xxxxx x. 0 x Xxxxxx.
CAPITOLO 8 – SANZIONI
LE PARTI, da ultimo, disciplinano come segue.
A. Negli allegati tecnici sono stabilite le sanzioni, a carico dei convenzionati inadempienti, che i Consorzi di filiera applicano in autonomia. I Consorzi di filiera sono tenuti a comunicare al Comitato di Verifica le sanzioni applicate.
B. La mancata formalizzazione delle convenzioni da parte dei Consorzi di filiera entro 90 giorni dalla richiesta del Comune o del soggetto delegato comporta una sanzione pari al montante dei corrispettivi calcolato sulla stima dei conferimenti medi del soggetto richiedente nella fascia di qualità più remunerata per un periodo di tre mesi. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta la completezza della documentazione trasmessa dal richiedente e, quindi, la consistenza dell’inadempienza del Consorzio di filiera e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria. La sanzione, qualora applicata, si protrae nel tempo fino all’avvenuta formalizzazione della convenzione. Eventuali proventi delle sanzioni comminate vengono utilizzate dal Comitato di Coordinamento per attività di comunicazione, formazione e informazione secondo i principi riportati nel capitolo “Gli impegni per lo sviluppo delle quantità e della qualità della raccolta differenziata”.
C. Gli allegati tecnici prevedranno sanzioni specifiche a carico dei Consorzi di filiera per il mancato ritiro dei materiali, in difformità ai tempi previsti nelle specifiche convenzioni. Gli allegati tecnici disciplineranno le penalità relative. Nei casi più gravi ovvero qualora i gestori dei servizi di raccolta dei rifiuti dovessero avvalersi di altri impianti per evitare il blocco delle raccolte, qualora il Soggetto terzo, così come definito al capitolo 5.3 lettera B, riconosca che ciò è avvenuto per dolo o colpa grave dei Consorzi di filiera, ad essi saranno imputati per intero i maggiori costi, debitamente rendicontati, sostenuti dal gestore. A tal proposito, il Soggetto terzo comunica le proprie deliberazioni al Comitato di Coordinamento e al Comitato di Verifica. È fatto comunque obbligo ai Consorzi di comunicare tempestivamente e comunque entro 5 giorni al Comitato di Verifica, lo sforamento dei tempi di ritiro.
D. La mancata collaborazione dei soggetti che operano nel settore dei rifiuti di imballaggio per l’acquisizione dei dati di raccolta, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio comporta sanzioni nell’ambito del campo di applicazione del presente Accordo. In particolare:
- i soggetti che, recedendo dalla convenzione, non comunicano ai Consorzi di Filiera i dati relativi alla raccolta e avvio a recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio sono interdetti dalla possibilità di sottoscrivere la convenzione con qualsiasi Consorzio di filiera per tutta la durata del presente Accordo;
- ai soggetti convenzionati che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con XXXXX per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti, viene sospeso il riconoscimento di tutti i corrispettivi;
- i soggetti che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con CONAI per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti sono esclusi da ogni forma di sostegno e promozione prevista dal presente Accordo. Il Comitato di Coordinamento valuterà inoltre l’opportunità di segnalare agli enti competenti la mancata collaborazione anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 152/06.
E. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta le specifiche situazioni e, quindi, la consistenza dell’inadempienza dei soggetti e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria.
CAPITOLO 9 – LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE
A. Con l’entrata in vigore del presente Accordo e dei relativi allegati tecnici tutte le convenzioni in essere si considerano automaticamente rinnovate, fatta salva per il convenzionato la facoltà di recedere con decorrenza immediata, attraverso apposita comunicazione scritta da inviarsi entro i successivi 30 giorni.
B. Per le convenzioni stipulate con atto di delega, il rinnovo automatico è subordinato alla conformità di tale atto all’allegato del presente Accordo, ovvero al relativo adeguamento entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.
CAPITOLO 10 – ARBITRATO
A. Le Parti faranno ogni ragionevole sforzo per comporre in via amichevole ogni disputa che possa tra loro insorgere comunque derivata o occasionata dal presente Accordo.
B. Nel caso in cui sia impossibile raggiungere una soluzione amichevole, la disputa sarà deferita, entro 20 giorni dalla richiesta di arbitrato effettuata da una delle Parti, ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati, uno dall’ANCI, uno dal CONAI e il terzo dal Presidente del Tribunale di Roma.
C. L’arbitrato avrà sede a Roma e dovrà rispettare i seguenti criteri:
(i) gli arbitri pronunceranno il lodo entro 180 giorni dalla data dell’ultima accettazione di nomina;
(ii) gli arbitri decideranno in conformità al Codice di procedura civile (arbitrato rituale) e secondo diritto;
(iii) il lodo indicherà anche i costi dell’arbitrato secondo le Tariffe allegate al Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale presso l’Ordine degli Avvocati di Roma e stabilirà quale Parte e in quale proporzione dovrà sostenerli;
(iv) il lodo sarà definitivo e vincolante e non sarà appellabile.