REGIONE TOSCANA
REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Xxxxx Nuova n. 1 – 00000 Xxxxxxx
DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
Numero della delibera | |
Data della delibera | |
Oggetto | |
Contenuto | Stipula convenzione in regime di area a pagamento con Fitness Club S.r:l. di Firenze per la regolamentazione dei rapporti con il servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale (SIMT) dell’Azienda USL TC per la produzione e l’utilizzo di emocomponenti per uso non trasfusionale, ai sensi della DGRT n. 1081/2016 e della DGRT n. 1421/2016. |
Dipartimento | DIPARTIMENTO RISORSE UMANE |
Direttore Dipartimento | XXXXXXX XXXXXXX |
Struttura | SOS ATTIVITA` LIBERO PROFESSIONALE |
Direttore della Struttura | XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X.X. |
Responsabile del procedimento | XXXXXXXXXX XXXXXXXXX |
Conti Economici | |||
Spesa | Descrizione Conto | Codice Conto | Anno Bilancio |
Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | ||
Allegato | N° pag. | Oggetto |
A | 10 | Schema di convenzione |
B | 8 | Protocollo operativo |
C | 1 | Tariffario |
“documento firmato digitalmente”
IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)
Vista la Legge Regionale Toscana n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”;
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;
Richiamati:
- la legge del 21 ottobre 2005, n. 219, (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati);
- il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 “Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE”;
- il D.lgs 9 novembre 2007, n. 207 “Attuazione della Direttiva 2005/61/CE che applica la Direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi”;
- il D.lgs 9 novembre 2007, n. 208 “Attuazione della Direttiva 2005/62/CE che applica la Direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali”;
- il D.lgs 20 dicembre 2007, n. 261 “Revisione del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti”;
- il D.lgs 25 gennaio 2010, n. 37, “Attuazione della direttiva 2007/47/CE che modifica le direttive 90/385/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative a dispositivi medici impiantabili attivi, 93/42/CE concernente i dispositivi medici e 98/8/CE relativa all’immissione suo mercato dei biocidi”;
- la delibera GRT 589 del 21/06/2016 (Recepimento Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra servizi sanitari pubblici, di cui alla Conferenza Stato Regioni, seduta del 20 ottobre 2015, Repertorio Atti n.168 del 20 ottobre 2015);
- il D.M. 02/11/2015 (Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti), che prevede l'adeguamento della normativa al progresso tecnico-scientifico in materia trasfusionale, per allineare la medicina trasfusionale italiana agli standard di qualità e sicurezza internazionali ed uniformare l’operatività delle strutture trasfusionali;
Visto, in particolare, l'articolo 20 del citato D.M. 02/11/2015, nel quale si stabilisce che:
- l’utilizzo degli emocomponenti ad uso non trasfusionale risponde a criteri di appropriatezza stabiliti sulla base delle evidenze scientifiche consolidate disponibili;
- la produzione di emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale al di fuori dei servizi trasfusionali può essere effettuata in strutture sanitarie pubbliche e private, accreditate o non accreditate, nell’ambito della convenzione con l’Azienda sanitaria in cui opera il servizio trasfusionale di riferimento, nel rispetto di quanto indicato nell’Allegato X, punto E del citato D.M. 02/11/2015, nel quale si specifica che la produzione di emocomponenti autologhi da utilizzare per uso non trasfusionale possa essere effettuata in strutture sanitarie pubbliche e private, accreditate o non accreditate, con le seguenti modalità:
a) esistenza di specifica convenzione stipulata tra l’Azienda sanitaria dove opera il servizio trasfusionale e le strutture sanitarie pubbliche e private, accreditate e non accreditate prive di servizio trasfusionale;
b) definizione, sulla base di riferimenti scientifici consolidati, di protocolli operativi relativi alle modalità di produzione e applicazione;
c) prelievo di sangue periferico di piccola entità, con volume non superiore a 60 ml per singola procedura;
d) applicazione del prodotto preparato immediatamente dopo la sua preparazione;
Considerato che ai sensi della Legge n. 219 del 21/10/2005 e del D.Lgs n. 261 del 20/12/2007 il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) svolge il ruolo di governo della produzione, distribuzione e assegnazione degli emocomponenti per tutte le strutture sanitarie ad esso afferenti;
Considerato inoltre che il richiamato D.M. 02/11/2015, art. 20, comma 7, prevede che le Regioni e le Provincie autonome definiscano specifiche indicazioni per la stipula delle convenzioni tra l’Azienda sanitaria in cui opera il SIMT e le strutture sanitarie pubbliche e private, accreditate e non accreditate;
Vista
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/03/2000, avente ad oggetto “ Atto di indirizzo e coordinamento concernente l’attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale”;
Considerato che ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente in materia di attività libero professionale, ed in particolare della disciplina recata dall’art. 115 e dall’art. 117 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, Area Sanità, sottoscritto in data 19/12/2019, è possibile svolgere attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all’Azienda, fuori dall’orario di lavoro, sia all’interno che all’esterno delle strutture mediante apposita convenzione;
Vista la delibera della Giunta Regionale Toscana del 02/04/2001, n. 355, avente ad oggetto “Disciplina in materia di attività libero professionale della dirigenza sanitaria”;
Vista la delibera della Giunta Regionale Toscana del 23/07/2007, n. 555, avente ad oggetto “ Linee di indirizzo in materia di attività libero professionale intramuraria della dirigenza sanitaria; cronoprogramma iniziative delle Aziende Sanitarie per la riconduzione dell’attività libero professionale in spazi aziendali. Approvazione”;
Vista la delibera della Giunta Regionale Toscana del 01/07/2013, n. 529, avente ad oggetto “ Linee di indirizzo in materia di attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria: approvazione”;
Visto il Contratto Collettivo Integrativo Aziendale dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria dell’Azienda USL Toscana Centro sottoscritto in data 08/11/2017, avente ad oggetto “Criteri generali per la definizione del Regolamento per la disciplina delle modalità organizzative dell’attività libero professionale intramuraria e per la disciplina dell’area a pagamento del personale medico e veterinario e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario”, ed in particolare l’articolo 5 “Attività aziendale organizzata in area a pagamento” così come integrato e modificato in data 17/04/2019;
Visto il “Regolamento per la disciplina delle modalità organizzative dell’attività libero professionale intramuraria e per la disciplina dell’area a pagamento del personale medico e veterinario e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario”, DOC.DRU.01 ed in particolare la parte III “Attività professionale aziendale a pagamento” approvato con delibera del Direttore Generale n. 1427 del 04/10/2018, così come integrato e modificato con delibera del Direttore Generale n. 566 del 07/05/2020;
Richiamata la determinazione dirigenziale del Dipartimento Amministrazione, pianificazione e controllo di gestione, n. 1841 del 07/11/2018 avente ad oggetto “Definizione del costo di alcuni dei componenti delle tariffe per attività organizzata in regime di libera professione intramuraria ed area a pagamento aziendale;
Richiamata la delibera n. 704 del 07/05/2019 avente ad oggetto “Adozione della procedura aziendale codice PA.DS.02 “Gestione attività aziendali a pagamento”;
Richiamata l’istruzione operativa “Gestione Programmi e Convenzioni in area a pagamento” codice IO.AG.01 del 21 gennaio 2019;
Richiamata la nota prot. 66590 del 11/05/2017, in atti, con la quale l’Azienda USL Toscana Centro individua il Dr. Xxxxxx Xxxxxxx, in quanto dirigente medico componente della Commissione dei verificatori, per le richieste di convenzionamento ai sensi della DGRT 1081 /2016;
Vista la nota del 15/12/2020, in atti, della struttura Fitness Club S.r.L. di Firenze, con la quale viene richiesto il rinnovo della convenzione per la produzione e l’utilizzo di emocomponenti per uso non trasfusionale;
Preso atto
quote semestrali di euro 1.100,00 entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa da parte dell’Azienda;
Ritenuto di approvare la tariffa per l’erogazione dell’attività di cui all’oggetto, come da allegato di lettera C), parte integrante e sostanziale del presente atto;
Considerato che per la predisposizione della tariffa per l’attività di cui all’oggetto, come da allegato di lettera C), si è proceduto ad applicare i costi definiti dal Dipartimento Amministrazione, pianificazione e controllo di gestione, con determina dirigenziale n. 1841 del 07/11/2018;
Ritenuto di erogare l’attività di cui all’oggetto secondo la tariffa definita nell’allegato di lettera C), parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per l’Azienda essendo i costi aziendali interamente coperti dai ricavi derivanti dalla tariffa definita nell’allegato di lettera C), parte integrante e sostanziale del presente atto;
Preso atto che il Dirigente titolare dell’Incarico Professionale presso la SOS Attività Libero Professionale, Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata in qualità di Responsabile del Procedimento;
Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento Risorse Umane, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx, che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo;
Su proposta del Dirigente titolare dell’Incarico Professionale presso la SOS Attività Libero Professionale, Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;
Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, correlati all’esigenza di garantire continuità all’attività di cui al presente atto, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42 comma 4 della LRT n. 40 del 24/02/2005;
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa:
1. di stipulare apposita convenzione di cui all’allegato di lettera A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, tra l’Azienda USL Toscana Centro e la struttura Fitness Club S.r.L. di Firenze per la produzione e l’utilizzo di emocomponenti per uso non trasfusionale;
2. di richiamare il Protocollo operativo di cui all’allegato di lettera B) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, sottoscritto dall’Azienda USL Toscana Centro e la struttura Fitness Club S.r.L. di Firenze, così come previsto dall’articolo 1 dello schema tipo di convenzione di cui alla delibera GRT 1421/2016;
3. di approvare la tariffa per l’erogazione dell’attività di cui all’oggetto, come da allegato di lettera C), parte integrante e sostanziale del presente atto, definita sulla base dei costi definiti dal Dipartimento Amministrazione, pianificazione e controllo di gestione, con determina dirigenziale n. 1841 del 07/11/2018;
4. di svolgere l’attività di cui alla convenzione in oggetto, secondo la tariffa definita nell’allegato di lettera C), parte integrante e sostanziale del presente atto;