CONTRATTO PER LA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI INTERROMPIBILITÀ DI EMERGENZA SU BASE MENSILE
“CONTRATTO PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI INTERROMPIBILITÀ DI EMERGENZA CON CADENZA MENSILE”
CONTRATTO PER LA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI INTERROMPIBILITÀ DI EMERGENZA SU BASE MENSILE
Con il presente contratto
TRA
La società Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A., con sede legale in Xxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx 00, iscritta nel registro delle imprese di Roma, partita IVA e Codice fiscale 05779661007 capitale sociale 440.199.936 Euro i.v., nella persona del suo legale rappresentante Dott. Xxxxxxxxx Xxx Xxxxx, in qualità di Direttore Dispacciamento e Conduzione, nel seguito, per brevità “Terna” da una parte
e
………………..con sede legale in………….., iscritta nel registro delle imprese di ……., partita IVA e Codice fiscale ……………. capitale sociale ………., nella persona del suo legale rappresentante pro tempore ………….in qualità di , nel seguito, per brevità: Assegnatario del servizio
d’interrompibilità o Assegnatario, dall’altra;
Premesso che
a) con delibera del 15 dicembre 2006 n. 289/06, come successivamente modificata e integrata (di seguito: delibera 289/06), l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) ha dettato “Disposizioni per l’approvvigionamento e la remunerazione delle risorse in grado di garantire l’interrompibilità istantanea o con preavviso dei prelievi di energia elettrica a decorrere dal 1°gennaio 2007”;
b) la delibera n. 289/06 prevede che Terna definisca nelle Regole di dispacciamento di cui al Capitolo 4 del Codice di rete:
• i requisiti minimi tecnici e funzionali degli impianti nei punti di prelievo;
• le prestazioni minime richieste per le risorse interrompibili istantaneamente e di emergenza, con riferimento al valore nominale di potenza per cui la risorsa viene resa disponibile (di seguito: potenza interrompibile di emergenza) e le modalità per la verifica da parte di Terna delle medesime prestazioni;
• le condizioni contrattuali che regolano il rapporto tra Terna e i soggetti che prestano la risorsa;
c) la delibera 289/06 prevede altresì che Terna si approvvigioni, per un periodo che non superi il 2010, delle risorse interrompibili istantaneamente o di emergenza attraverso procedure trasparenti e non discriminatorie, approvate dall’Autorità;
d) Terna ha predisposto su richiesta dell’Autorità, un regolamento per la gestione su base mensile del servizio di interrompibilità istantanea e tale regolamento è stato approvato dall’Autorità con Xxxxxxxx ARG/elt 21/09 in data 23 Febbraio 2009
e) Terna ha pubblicato il regolamento di cui al punto d) sul proprio sito Internet in data 25 Febbraio 2009;
f) Terna ha integrato il regolamento di cui alla lettera d) in relazione alle modalità di gestione, su base mensile, della potenza interrompibile di emergenza in base a quanto disposto dall’Autorità con lettera del 22/5/2009; il regolamento così aggiornato (nel seguito: Regolamento) è stato pubblicato sul sito Internet di Terna in data 23 Giugno 2009;
g) l’Assegnatario, in seguito alla partecipazione alla procedura disciplinata dal Regolamento, è risultato aggiudicatario del servizio d’interrompibilità di emergenza su base mensile (nel seguito servizio o servizio di interrompibilità su base mensile) per i siti e per gli impianti indicati nelle comunicazione di aggiudicazione inviata da Terna a seguito dell’assegnazione su base mensile;
h) tra gli obblighi derivanti dalla partecipazione alla procedura è incluso l’obbligo per l’Assegnatario di sottoscrivere un contratto con Terna per la regolazione del servizio di interrompibilità su base mensile, in conformità al modello allegato al Regolamento;
i) l’Assegnatario è in possesso dei requisiti previsti per l’idoneità a prestare il servizio di interrompibilità, come definiti nel Codice di rete, e ha fornito a Terna la documentazione attestante tali requisiti;
j) l’Assegnatario ha assolto gli oneri ed effettuato gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di allacciamento e accesso alla rete di trasmissione nazionale e alle reti di
distribuzione ed uso delle stesse;
k) l’Assegnatario dà atto che le prestazioni oggetto del presente contratto sono disciplinate altresì dal Regolamento, dal Codice di rete nonché da ogni altra disposizione prevista dalla normativa vigente in materia di allacciamento, accesso alla rete di trasmissione nazionale ed uso della rete stessa nonché alle reti di distribuzione che dichiara di conoscere e di accettare, senza alcuna condizione o riserva;
l) l’Assegnatario è Utente del dispacciamento per i punti di prelievo (direttamente o tramite un soggetto terzo) indicati nelle comunicazioni di aggiudicazione inviate da Terna a seguito delle assegnazioni mensili (nel seguito anche comunicazioni di aggiudicazione) e dà atto che la corretta esecuzione del contratto di dispacciamento per punti di prelievo costituisce condizione necessaria per la prestazione del servizio di interrompibilità e per la conseguente remunerazione dello stesso;
m) l’Assegnatario dà atto che Terna ha diritto di verificare con l’esercente il servizio di trasporto la sussistenza di tutte le condizioni indicate nei precedenti alinea;
n) il servizio di interrompibilità reso disponibile da parte dell’Assegnatario sarà gestito in ordine alle esigenze di funzionamento in sicurezza del sistema elettrico nazionale, sia in fase di programmazione sia nel tempo reale. Pertanto, Terna si riserva la facoltà di non considerare i carichi interrompibili come risorsa programmabile all’interno della programmazione settimanale e giornaliera.
Tanto premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 Premesse
1.1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.
Articolo 2 Definizioni
2.1. Ai fini e agli effetti del presente contratto si applicano le seguenti definizioni:
- Potenza contrattuale: valore di potenza messa a disposizione dall’Assegnatario in esito alle procedure di assegnazione del servizio di interrompibilità di emergenza su base mensile;
- Potenza media mensile minima: prodotto tra la potenza contrattuale interrompibile di emergenza e il coefficiente definito in ciascun mese dell’anno nella tabella 1 allegata alla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas n. 289/06;
- Potenza media mensile: media dei prelievi orari di ciascun mese al netto delle ore di attivazione dell’interrompibilità.
Articolo 3 Oggetto
3.1 Oggetto del presente contratto è la regolazione del servizio d’interrompibilità di emergenza su base mensile, che l’Assegnatario è tenuto a prestare a Terna attraverso gli impianti e per i quantitativi di cui è risultato assegnatario in esito alle procedure concorsuali di cui al paragrafo 2 del Regolamento e specificati nelle comunicazioni di aggiudicazione.
Articolo 4 Obblighi dell’Assegnatario
4.1 L’Assegnatario è tenuto a prestare il servizio di interrompibilità per i siti e i quantitativi specificati nelle comunicazioni di aggiudicazione in esito alle procedure concorsuali di cui al paragrafo 2 del Regolamento.
4.2 L’Assegnatario è tenuto a prestare il servizio di interrompibilità in ottemperanza a quanto definito nelle Regole di dispacciamento di cui al Capitolo 4 del Codice di rete e ai documenti allegati, in particolare: Allegato A.40 “Prescrizioni tecniche integrative per la connessione al Banco Manovra Interrompibili”, Allegato A.41 Unità periferica distacco carichi – Guida alla realizzazione”, Allegato A.42 “Unità periferica distacco carichi – Profilo del protocollo IEC 000-0-000”.
4.3 Nel caso in cui l’Assegnatario durante la vigenza del contratto esegua interventi sui propri impianti è tenuto ad informarne Terna mediante comunicazione via fax prima dell’esecuzione degli interventi e si impegna al termine degli stessi a presentare, su eventuale espressa richiesta di quest’ultima, l’attestazione aggiornata rilasciata da apposito istituto di certificazione accreditato circa l’idoneità degli impianti a prestare il servizio di interrompibilità.
4.4 L’Assegnatario è tenuto a fornire a Terna un riferimento operativo continuativo, 24h su 24h, reperibile per mezzo di: fax, telefono fisso, cellulare, e-mail. Inoltre, deve monitorare l’apparato Unità Periferica Distacco del Carico (UPDC) mediante un sistema di supervisione ed allarmistica; in particolare deve poter rilevare la presenza di segnalazioni invalide, anomalie di apparato, colloquio con Terna non attivo, canale di comunicazione guasto. La presenza di una delle suddette anomalie comporta l’immediata segnalazione del disservizio da parte dell’Assegnatario a Terna ai seguenti numeri di telefono e mail e fax (Terna-Accoe: tel: 00.0000.0000, fax: 00.0000.0000, e-mail: xxxxx@xxxxx.xx). L’Assegnatario è tenuto a risolvere prontamente il disservizio. Il completo ripristino deve avvenire comunque entro 3 gg. lavorativi dal malfunzionamento.
4.5 L’Assegnatario accetta preventivamente che Terna verifichi, a consuntivo, l’effettivo avvenuto distacco. In caso di esito negativo di tale verifica tutto il periodo di non funzionamento del sistema di teledistacco, ovvero dal momento del mancato distacco al ripristino della funzionalità comprovata da prove congiunte, è computato, ai fini del calcolo della potenza media mensile, come un prelievo di potenza pari a 0 (zero). L’Assegnatario si impegna inoltre a mantenere sempre in servizio e alimentati correttamente sia l'apparato UPDC, che il router ad esso collegato. Ciò anche nei casi di chiusura dello stabilimento o della linea produttiva, indipendentemente dalla durata del periodo.
4.6 L’Assegnatario inoltre:
a. assume la piena responsabilità di tutte le conseguenze dirette e indirette derivanti dall’applicazione dell’interruzione della fornitura di energia elettrica;
b. dichiara che il distacco non comporta in nessun caso rischio alle maestranze, all’ambiente e agli impianti produttivi;
c. accetta senza riserva alcuna che Terna possa verificare presso i suoi impianti l’effettiva predisposizione degli strumenti d’attuazione e di misura e che Terna possa effettuare in ogni momento ispezioni e verifiche per l’accertamento dei requisiti per il servizio di interrompibilità;
d. si impegna a sostenere i costi di adeguamento degli impianti e l’onere per l’annualità intera di noleggio relativo alle linee di comunicazione per l’acquisizione delle misure e/o l’invio degli ordini di distacco;
e. si impegna a mantenere i requisiti per la fornitura del servizio per l’intera durata del presente contratto.
4.7 L’Assegnatario ha fornito a Terna la attestazione da parte di istituto accreditato del superamento delle prove di collaudo dei circuiti di smistamento attestante la presenza della sigillatura e la misura dei tempi di attuazione del segnale di distacco o, in alternativa, si impegna a fornire a Terna detta attestazione entro il giorno 15 del mese di validità della potenza assegnata su base mensile. A tal riguardo Terna si riserva di effettuare ispezioni e verifiche presso gli impianti per l’accertamento di tali requisiti. Qualora le verifiche diano esito negativo, il presente contratto si intende automaticamente risolto relativamente agli impianti in questione. In tal caso l’Assegnatario è tenuto a riconoscere a Terna quanto già incassato nei mesi precedenti per il servizio di interrompibilità oggetto del presente contratto.
Articolo 5 Remunerazione del servizio d’interrompibilità di emergenza
5.1 Per il periodo di validità del presente contratto, il servizio è remunerato per ciascun singolo sito in misura pari al prodotto tra la potenza contrattuale del sito in oggetto e il corrispettivo unitario mensile definito per ciascun sito e tipologia di remunerazione in esito alle procedure concorsuali di cui al paragrafo 2 del Regolamento. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in unica mensilità.
5.2 Qualora uno degli impianti assegnatari in esito alle procedure concorsuali di cui al paragrafo 2 del Regolamento risulti asservito sia al servizio di interrompibilità a remunerazione piena che al servizio di interrompibilità assegnata con offerte al ribasso su prezzo base d’asta, la potenza media mensile ai fini della determinazione di ciascuna remunerazione è calcolata ripartendo la potenza media mensile complessiva del sito proporzionalmente rispetto al valore di potenza contrattuale per le due tipologie di remunerazione.
Articolo 6 Inadempimenti e penali
6.1 Terna con cadenza mensile rileva la potenza media assorbita dal singolo carico interrompibile di emergenza, nella disponibilità dell’Assegnatario e asservito all’ UPDC, valutata sulla base delle misure rilevate dalla medesima UPDC e determina la Potenza
media mensile per ciascun sito. Qualora in esito a tali rilevazioni la Potenza media mensile del singolo sito interrompibile risulti essere inferiore alla Potenza media mensile minima, Terna riduce la quota del corrispettivo di cui all’Articolo 5. In particolare, riconosce all’Assegnatario, per la potenza assegnata al singolo sito interrompibile per quel mese, il pagamento, se positivo, del corrispettivo unitario mensile di cui all’ Articolo 5, moltiplicato per un coefficiente di riduzione, dato dal rapporto tra la Potenza media rilevata e la Potenza media mensile minima.
6.2 Per gli impianti che prestano sia il servizio di interrompibilità a remunerazione piena che il servizio di interrompibilità assegnata con offerte al ribasso su prezzo base d’asta, quanto previsto ai precedenti commi si applica alla Potenza media mensile riferita alla specifica tipologia di remunerazione secondo quanto previsto all’articolo 5.2.
6.3 Qualora per un sito assegnatario su base mensile la “Potenza media mensile” scenda al di sotto del 70% della “Potenza media mensile minima”, fermo restando quanto previsto all’articolo 7:
a) all’Assegnatario non sarà consentita la partecipazione alle assegnazioni della potenza interrompibile con validità mensile nella sessione di assegnazione immediatamente successiva per il sito considerato;
b) la remunerazione della capacità assegnata su base mensile sarà pari a zero.
Articolo 7 Risoluzione
7.1 Il presente contratto è risolto di diritto con effetti retroattivi qualora:
a) risultino non sussistenti i requisiti contenuti nelle Regole di dispacciamento di cui al Capitolo 4 del Codice di rete e nei documenti allegati, in particolare: Allegato A.40 “Prescrizioni tecniche integrative per la connessione al Banco Manovra Interrompibili”, Allegato A.41 Unità periferica distacco carichi – Guida alla realizzazione”, Allegato
A.42 “Unità periferica distacco carichi – Profilo del protocollo IEC 000-0-000;
b) risultino non sussistenti i requisiti richiesti da Terna nel Regolamento;
c) l'Assegnatario non adempia agli impegni previsti nel medesimo Regolamento relativi alla produzione della documentazione di cui all’ Articolo 4 del presente contratto.
7.2 Il presente contratto si intende, inoltre, risolto di diritto qualora venga risolto il contratto di dispacciamento e, comunque, limitatamente agli impianti interessati qualora:
a. la potenza media mensile dovesse scendere al di sotto del limite del 70% della potenza media mensile minima
b. il numero dei mancati distacchi del carico interrompibile a seguito di richiesta di distacco da parte di TERNA e delle successive verifiche effettuate da TERNA che diano esito negativo sia superiore a tre volte anche non consecutive nel periodo di validità del presente contratto. Resta inteso che anche in tale caso all’Assegnatario non sarà consentita la partecipazione alle assegnazioni della potenza interrompibile con validità mensile nella sessione di assegnazione successiva per il sito considerato.
Articolo 8 Decorrenza e durata del contratto
8.1 Il presente contratto ha efficacia nel periodo di validità del Regolamento e in corrispondenza delle assegnazioni mensili di cui al paragrafo 2 del Regolamento.
Articolo 9 Fatturazione e pagamenti
9.1 La periodicità della fatturazione è mensile e calcolata pari all’importo mensile di cui all’Articolo 5, fatte salve le eventuali riduzioni nel mese di riferimento di cui all’Articolo 6.
9.2 Terna entro il giorno 10 del mese n+1 comunica all’Assegnatario i dati necessari per la quantificazione della remunerazione del mese di riferimento “n” e, trascorsi 5 (cinque) gg senza rilievi da parte dell’Assegnatario, quest’ultimo emette fattura nei confronti di Terna.
9.3 Il termine di scadenza della fattura “Data di Pagamento“ è fissato nel terz’ultimo giorno lavorativo bancario nella città di Roma, del mese n+2.
9.4 Terna provvederà al pagamento con valuta beneficiario la Data di Pagamento - accreditando gli importi sul conto corrente bancario (completo di cod. IBAN) indicato in fattura dall’Assegnatario.
9.5 In caso di mancato pagamento totale o parziale o in caso di ritardato pagamento delle fatture sono dovuti, sugli importi fatturati, non debitamente pagati o pagati in ritardo, interessi moratori per ogni giorno effettivo di ritardo, calcolati al tasso della BCE ( Banca centrale Europea ) maggiorato di 3 (tre) punti percentuali per tutto il periodo di inadempienza.
9.6 Ogni reclamo relativo alla fattura dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della stessa tramite raccomandata.
9.7 In caso di ritardato pagamento ciascuna parte avrà il diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1194 codice civile, di imputare i pagamenti ricevuti a copertura in via preventiva degli interessi maturati alla data dell’incasso, nonché delle eventuali spese e successivamente in conto capitale, indipendentemente da una diversa imputazione indicata dall’altra Parte all’atto del pagamento.
9.8 Sui pagamenti effettuati successivamente a causa della mancanza di disponibilità della specifica raccolta non saranno riconosciuti interessi moratori.
9.9 In ogni caso, Terna provvederà ai pagamenti solo a seguito della presentazione da parte dell’Assegnatario della attestazione o autocertificazione di cui all’Articolo 4 da parte di istituto accreditato e comunque in conformità ai provvedimenti emanati dalla Autorità circa le modalità di copertura degli oneri per il servizio di interrompibilità.
9.10 L’Assegnatario non può cedere i crediti nascenti dalla fatturazione né procedere a compensazioni di cui agli artt. 1241 e seguenti del Codice Civile senza il preventivo consenso scritto di Terna.
Articolo 10 Elezione di domicilio e dati societari
10.1 Le parti eleggono domicilio ai fini del presente contratto rispettivamente:
a. per Terna: presso Terna Spa – Direzione Dispacciamento e Conduzione, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx;
b. per l'Assegnatario: presso ;
Articolo 11 Norme per la risoluzione di controversie, arbitrato, foro competente
11.1 Le controversie che dovessero insorgere tra le parti sull'interpretazione o esecuzione del presente contratto che non si siano potute risolvere con l'accordo diretto dei contraenti sono deferite, se non vi si oppone una delle parti, ad arbitrato.
11.2 Il collegio arbitrale è costituito a norma degli artt. 806 e seguenti c.p.c. ed è composto da tre arbitri nominati uno da Terna, uno dall'Assegnatario ed il terzo con funzioni di Presidente, dai primi due, ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente della Corte di Appello di Roma su istanza di una delle parti.
11.3 La parte che intende deferire una controversia agli arbitri deve notificare alla controparte un atto contenente i propri quesiti e la nomina del proprio arbitro.
11.4 Ove, entro sessanta giorni dalla ricezione di tale atto, l’altra parte non notifichi un atto contenente i propri quesiti e la nomina del proprio arbitro la domanda si intende respinta.
11.5 Il collegio arbitrale ha sede a Roma ed esprime la sua decisione a maggioranza entro 90 giorni dall'accettazione del terzo arbitro, salvo proroga concessa d'accordo tra le parti.
11.6 Il collegio arbitrale sceglie la procedura che ritiene più opportuna per giungere alla decisione, salvo quanto stabilito dall'articolo 816 c.p.c.
11.7 Gli arbitri decidono secondo le regole di diritto.
11.8 Qualora la controversia non venga deferita ad arbitrato secondo quanto previsto ai precedenti commi, le parti convengono che il foro competente per ogni controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione del presente contratto è esclusivamente il foro di Roma.
Articolo 12 Oneri fiscali e vari eventuali altri oneri
12.1 Gli oneri fiscali e gli eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili per legge o per disposizione dell’Autorità al contratto sono a carico dell’Assegnatario, salvo che non siano espressamente a carico di Terna senza possibilità di rivalsa.
Articolo 13 Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito
13.1 Terna è responsabile dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave e siano prevedibili alla data di stipula del presente contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti di Terna, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.
13.2 Qualora si verifichi un caso di forza maggiore e/o di caso fortuito, quali eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato dall’autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale o atti di autorità pubblica, la parte che ne subisca le conseguenze informerà l’altra parte del verificarsi dell’evento e dei suoi effetti sulle possibilità di dar corso alle pattuizioni contrattuali. In tal caso le parti si incontreranno per adottare le azioni necessarie per annullare o per ridurre l’effetto dell’evento. A solo titolo esemplificativo, e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, le parti si danno reciprocamente atto che costituiscono cause di forza maggiore e/o caso fortuito:
a. scioperi;
b. guerre o altri atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni ed altre agitazioni civili;
c. blocchi o embarghi;
d. fenomeni naturali avversi, compresi i fulmini, terremoti, cedimenti, incendi, inondazioni, siccità, accumuli di neve o ghiaccio, meteoriti ed eruzioni vulcaniche;
e. collisione di veicoli, aerei, nonché gli effetti delle onde causate da oggetti viaggianti a velocità supersonica;
f. esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
g. atti o omissioni delle autorità che non siano determinati dal comportamento doloso, negligente o omissivo della parte che la invoca.
13.3 Per l’intero periodo in cui l’evento di forza maggiore e/o caso fortuito, o i suoi effetti permangano la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le obbligazioni e la parte adempiente potrà astenersi dall’eseguire le proprie.
13.4 Le parti convengono, inoltre, che non costituiscono causa di forza maggiore e/o caso fortuito (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo):
a) assemblee sindacali;
b) l’indisponibilità degli impianti per cause tecniche nonché le indisponibilità per manutenzione programmata o accidentale, qualora, l’indisponibilità sia dovuta a non corretta manutenzione del sito da parte dell’Assegnatario;
c) le variazioni delle condizioni di approvvigionamento dei combustibili;
d) fuori servizio di macchinari di lavorazione legati a fine della vita utile dei macchinari medesimi o di parte di essi;
e) fuori servizio di breve durata di tutte le apparecchiature elettriche che consentono lo svolgimento dei processi produttivi;
f) fuori servizio legato al mancato riavvio degli impianti a seguito di fermate produttive;
g) interventi sugli impianti legati al medesimo servizio di interrompibilità, incluse attività di modifica, certificazione, ispezione salvo quanto già previsto all’art. 4 del presente contratto;
h) malfunzionamento del canale di trasmissione dati utilizzato per l’invio delle misure.
Articolo 14 Reclami e decadenze
14.1 L’Assegnatario comunica a Terna, a pena di decadenza, ogni reclamo o pretesa di risarcimento entro e non oltre quindici giorni lavorativi dal giorno in cui lo stesso ha avuto conoscenza del prodursi dell’evento dannoso, o avrebbe dovuto averne conoscenza usando l’ordinaria diligenza, fornendo contestualmente una precisa indicazione delle circostanze nelle quali l’evento dannoso ed i danni si sono prodotti. La relativa documentazione di supporto è comunicata a Terna entro e non oltre venti giorni lavorativi dal giorno in cui l’Assegnatario ha avuto conoscenza del prodursi dell’evento dannoso, o avrebbe dovuto averne conoscenza usando l’ordinaria diligenza.
14.2 Terna riferisce all’Assegnatario, con la massima celerità. La risposta è motivata e contiene, in caso di accoglimento, anche la disposizione delle misure necessarie per rimediare ai fatti denunciati.
14.3 In caso di mancata contestazione nei termini indicati l’Assegnatario decade dal diritto.
14.4 L’Assegnatario non può in nessun caso rifiutare o sospendere l’esecuzione delle proprie obbligazioni salvo il caso di forza maggiore e caso fortuito.
Articolo 15 Riservatezza
15.1 L’Assegnatario ai sensi di quanto previsto dagli articoli 23 e 24 della decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 dichiara di essere stato informato di quanto previsto dagli articoli 7 e 13 del suddetto decreto legislativo e, a tal fine, consente a Terna il trattamento e la comunicazione dei dati rinvenienti dal presente contratto nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali alla causa del contratto.
Articolo 16 Rinvio
16.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno rinvio alle disposizioni contenute nel Regolamento, nel Codice di rete nonché, in quanto applicabili, a quelle contenute nel Codice Civile.
16.2 Si intendono automaticamente inserite nel presente contratto eventuali modifiche dovute a successive deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Roma, lì ………………….
Per Terna: [firma] Assegnatario: [firma]
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XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Il sottoscritto (indicare Nome e Cognome rappresentante Assegnatario) dichiara di avere preso conoscenza di quanto precede e di approvare in particolare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., i seguenti articoli: 4 (Obblighi dell’Assegnatario); 6 (Inadempimenti e penali); 7 (Risoluzione e riduzione del servizio); 9 ( Fatturazione e pagamenti), 11 (Norme per la risoluzione di controversie, arbitrato, foro competente), 13 (Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito); 14 ( Reclami e decadenze).
Assegnatario: [firma]
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