Contratto di assicurazione sulla vita di tipo Unit Linked
EURO-POSTE PRIMO
Il presente Fascicolo informativo contenente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa,
le Condizioni di Assicurazione e il Glossario deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione.
Contratto di assicurazione sulla vita di tipo Unit Linked
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.
EURO-POSTE PRIMO
Per ogni ulteriore informazione potete contattare il nostro Numero Verde
800.316.181
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Indice
Scheda Sintetica Euro-Poste Primo PAG.3
Nota Informativa .............................................................................................................. PAG.6
Premessa ................................................................................................................................ PAG.6
SEZIONE A - Informazioni sull’impresa di assicurazione.................................................. PAG.6
1. Informazioni relative a Poste Vita S.p.A. .......................................................................... PAG.6
2. Conflitto di interessi .......................................................................................................... PAG.6
SEZIONE B - Informazioni sulle prestazioni assicurative e sui rischi finanziari ............ PAG.6
3. Rischi finanziari.................................................................................................................. PAG.6
4 Informazioni sull’impiego dei premi.................................................................................... PAG.7
5 Prestazioni assicurative .................................................................................................... PAG.7
5.1 Durata ........................................................................................................................ PAG.7
5.2 Prestazione alla scadenza .......................................................................................... PAG.7
5.3 Prestazioni in caso di decesso .................................................................................. PAG.7
6. Valore della quota .............................................................................................................. PAG.7
7. Opzioni di contratto ............................................................................................................ PAG.8
SEZIONE C - Informazioni sul Fondo a cui sono collegate le prestazioni assicurative ...... PAG.8
8. Fondo .............................................................................................................................. PAG.8
SEZIONE D - Informazioni sui costi, sconti e regime fiscale ............................................ PAG.9
9. Costi .................................................................................................................................. PAG.9
9.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente ...................................................................... PAG.9
9.1.1 Costi gravanti sul premio........................................................................................ PAG.9
9.1.2 Costi per riscatto .................................................................................................... PAG.9
9.2 Costi gravanti sul Fondo EURO-POSTE PRIMO .............................................................. PAG.9
10. Regime Fiscale .................................................................................................................. PAG.9
SEZIONE E - Altre informazioni sul contratto .................................................................... PAG.10
11. Modalità di perfezionamento del contratto, di pagamento del premio
e di conversione del premio in quote ................................................................................ PAG.10
12. Lettera di conferma di investimento del premio ................................................................ PAG.10
13. Riscatto .............................................................................................................................. PAG.10
14. Diritto di recesso ................................................................................................................ PAG.10
15. Documentazione da consegnare all’Impresa per la liquidazione delle prestazioni .......... PAG.11 16. Legge applicabile al contratto ............................................................................................ PAG.11 17. Lingua in cui è redatto il contratto .................................................................................... PAG.11 18. Reclami .............................................................................................................................. PAG.11 19. Ulteriore informativa disponibile per il Contraente ............................................................ PAG.11 20. Informativa in corso di contratto ...................................................................................... PAG.12
SEZIONE F - Dati storici sul Fondo EURO-POSTE PRIMO................................................ PAG.12
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Estratto del Prospetto Informativo completo del Fondo EURO-POSTE PRIMO PAG.13
Nota Integrativa dettagliata .............................................................................................................. PAG.13
Regolamento Fondo EURO-POSTE PRIMO .......................................................................... PAG.19
Condizioni di Assicurazione .......................................................................................... PAG.22
Art. 1 - Caratteristiche del contratto ...................................................................................... PAG.22
Art. 2 - Prestazioni assicurative ............................................................................................ PAG.22
Art. 3 - Premio........................................................................................................................ PAG.22
Art. 4 - Durata del contratto .................................................................................................. PAG.22
Art. 5 - Conclusione del contratto ed entrata in vigore ........................................................ PAG.22
Art. 6 - Diritto di recesso ........................................................................................................ PAG.22
Art. 7 - Prestazione a scadenza ............................................................................................ PAG.23
Art. 8 - Riscatto ...................................................................................................................... PAG.23
Art. 9 - Capitale in caso di decesso ...................................................................................... PAG.23
Art. 10 - Opzioni in rendita ...................................................................................................... PAG.23
Art. 11 - Documentazione da consegnare a Poste Vita S.p.A. per la liquidazione ................ PAG.23
Art. 12 - Beneficiari delle prestazioni ...................................................................................... PAG.24
Art. 13 - Cessione del contratto .............................................................................................. PAG.24
Art. 14 - Pegno e Vincolo ........................................................................................................ PAG.24
Art. 15 - Xxxxx e imposte ........................................................................................................ PAG.24
Art. 16 - Foro competente........................................................................................................ PAG.24
Art. 17 - Riferimento a norme di Legge .................................................................................. PAG.24 Informativa ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/2003 .................................................. PAG.25 Glossario dei termini principali ................................................................................ PAG.28
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Euro-Poste Primo
Scheda Sintetica
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.
1. Informazioni generali
1.a Impresa di Assicurazione
Poste Vita S.p.A. appartiene al Gruppo Poste Italiane ed ha la sua Sede Sociale in Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx 00 - 00000 Xxxx - XXXXXX, telefono 00.000000, sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx
1.b Denominazione del contratto
Il contratto è denominato Euro-Poste Primo.
1.c Tipologia del contratto
Le prestazioni previste dal contratto sono espresse in quote del Fondo EURO-POSTE PRIMO, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finan- ziarie di cui le quote sono rappresentazione. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all’andamento del valore delle quote.
1.d Durata
La durata del contratto è il periodo tra la data di decor- renza (data di sottoscrizione) e quella di scadenza (16 gennaio 2014) indicate nel documento di polizza.
È possibile esercitare il diritto di riscatto purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza della polizza.
1.e Pagamento dei premi
Il premio deve essere corrisposto in un’unica soluzione. L’importo minimo del premio è pari a Euro 1.500,00.
2. Caratteristiche del contratto
La polizza di assicurazione sulla vita Euro-Poste Primo soddisfa un’esigenza di risparmio su un perio- do di 8 anni, e permette al sottoscrittore di consegui- re un rendimento legato al rialzo o alla stabilità dei mercati azionari mondiali senza assumere il rischio di subire perdite sul capitale o di non conseguire alcun rendimento. Il prodotto prevede inoltre una integrazio- ne assicurativa in caso di morte dell’Assicurato.
Come indicato alla sezione D della Nota Informativa, una parte del premio versato viene trattenuta da Poste Vita S.p.A. e utilizzata per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità) e agli altri costi del contratto; pertanto, tale parte non concorre alla formazione del capitale che sarà paga- to alla scadenza del contratto.
3. Prestazioni assicurative
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
a) Prestazioni in caso di vita
Il 16 gennaio 2014 (scadenza del contratto), in caso di vita dell’Assicurato, sarà riconosciuto a quest’ultimo un importo pari al numero delle quote attribuite al contratto moltiplicato per il valore unitario della quota a scadenza.
Il valore unitario della quota a scadenza è pari al Valore Unitario di Riferimento maggiorato del rendi- mento ottenuto dal Fondo EURO-POSTE PRIMO. Il Valore Unitario di Riferimento è pari al valore massimo raggiunto dalle quote del Fondo EURO- POSTE PRIMO nel periodo compreso fra il 14/11/2005 (incluso) ed il 16/01/2006 (incluso).
b) Prestazioni in caso di decesso
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, Poste Vita S.p.A. liqui- derà ai Beneficiari designati il controvalore delle quote ottenuto moltiplicando il valore unitario della quota per il numero di quote attribuite, rile- vato come indicato al paragrafo 5.3 della Nota Informativa.
c) Opzioni contrattuali
È prevista la conversione del capitale a scadenza in una rendita erogabile in una delle tre seguenti formule: vitalizia, certa o reversibile.
Condizione necessaria per la conversione in rendita è che l’importo della prima annualità di rendita sia almeno pari a Euro 3.000,00.
Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative sono regolate dagli articoli 7 e 9 delle Condizioni di Assicurazione.
4. Rischi finanziari a carico del Contraente
Poste Vita S.p.A. non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto il con- tratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all’andamento del valore delle quote. Come indicato alla Sezione B della Nota Informativa, il Fondo prevede l’impegno di IXIS Corporate & Investment Bank a restituire a scadenza il Valore Unitario di Riferimento maggiorato del rendimento
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ottenuto dal Fondo EURO-POSTE PRIMO (ossia il valore unitario della quota a scadenza).
Il pagamento delle prestazioni da parte del Fondo EURO-POSTE PRIMO è condizionato alla solvibilità di IXIS Corporate & Investment Bank, il cui rating, alla data di redazione della presente Scheda Sintetica (18/10/2005), è pari a AAA per Fitch e Standard & Poor’s e Aaa per Moody’s.
4.a Rischi finanziari a carico del Contraente
In relazione alla struttura del Fondo EURO-POSTE PRIMO a cui sono collegate le polizze il Contraente si assume i seguenti rischi finanziari:
- il rischio che il valore di riscatto sia inferiore al premio versato
- il rischio che il capitale in caso di morte dell’Assicurato sia inferiore al premio versato.
4.b Profilo di rischio del Fondo
Il contratto presenta un profilo di rischio finanziario e un orizzonte minimo consigliato di investimento legato al Fondo EURO-POSTE PRIMO.
Nella successiva tabella è riportato, in base alla classificazione indicata dall’Isvap, il profilo di rischio del Fondo EURO-POSTE PRIMO.
Profili di rischio
Basso
Medio Basso
Fondo
EURO-POSTE PRIMO
Medio
Medio Alto
Alto
Molto Alto
5. Costi
Poste Vita S.p.A., al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione D.
I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dal Fondo EURO-POSTE PRIMO riducono l’ammon- tare delle prestazioni. Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo crite- ri stabiliti dall’ISVAP, l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”.
Il “Costo percentuale medio annuo” indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.
A titolo di esempio, se ad una durata dell’opera- zione assicurativa pari a 10 anni il “Costo percen- tuale medio annuo” è pari all’1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell’1% per ogni anno di durata.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate, sullo specifico Fondo di seguito rappre- sentato ed impiegando un’ipotesi di rendimento del Fondo che è soggetta a discostarsi dai dati reali.
Il “Costo percentuale medio annuo” è stato deter- minato sulla base di un’ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall’ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell’imposizione fiscale.
Indicatore sintetico
“Costo percentuale medio annuo”
Fondo EURO-POSTE PRIMO
Profilo di rischio medio
Premio Unico: € 5.000,00 Età: qualunque
Durata dell’operazione assicurativa | Costo percentuale medio annuo |
5 | 1,83% |
8 | 1,19% |
Premio Unico: € 15.000,00 Età: qualunque
Durata dell’operazione assicurativa | Costo percentuale medio annuo |
5 | 1,76% |
8 | 1,14% |
Premio Unico: € 30.000,00 Età: qualunque
Durata dell’operazione assicurativa | Costo percentuale medio annuo |
5 | 1,74% |
8 | 1,13% |
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Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.
6. Illustrazione di alcuni dati storici di rendimento del Fondo
Il Fondo EURO-POSTE PRIMO è di nuova costitu- zione pertanto non sono disponibili dati storici ine- renti al suo andamento. Durante la vita del contrat- to questi dati saranno inviati al Cliente con cadenza annuale attraverso l’invio di un estratto conto.
7. Diritto di ripensamento
Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contrat- to. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota Informativa.
Poste Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.
"originale firmato"
Il Rappresentante legale Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Direttore Generale
Poste Vita S.p.A.
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Euro-Poste Primo
Nota Informativa
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP
PREMESSA
Il prodotto Euro-Poste Primo è un’assicurazione sulla vita a premio unico di tipo Unit Linked in cui l’entità delle somme dovute da Poste Vita S.p.A. è direttamente collegata al valore delle quote del Fondo EURO-POSTE PRIMO.
La Nota Informativa si articola in 6 sezioni:
A. Informazioni sull’impresa di assicurazione.
B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sui rischi finanziari.
C. Informazioni sul Fondo a cui sono collegate le prestazioni assicurative.
D. Informazioni sui costi, sconti e regime fiscale.
X. Xxxxx informazioni sul contratto.
F. Dati storici sul Fondo.
SEZIONE A
Informazioni sull’impresa di assicurazione
1. Informazioni relative a Poste Vita S.p.A.
Poste Vita S.p.A. appartiene al Gruppo Poste Italiane ed ha la sua Sede Sociale in Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx 00
- 00000 Xxxx - XXXXXX, telefono 00.000000, sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx
È stata autorizzata all’esercizio dell’assicurazione sulla vita con provvedimento dell’ISVAP n. 1144 del 12 marzo 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 68 del 23 marzo 1999. La società di revisione di Poste Vita S.p.A., alla data di redazione della presente Nota Informativa (18/10/2005), è Price waterhouseCoopers S.p.A. che ha sede in Xxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx 00.
2. Conflitto di interessi
Si richiama l'attenzione dei sottoscrittori sulla circo- stanza che il soggetto Collocatore, Poste Italiane, ha un proprio interesse alla promozione ed alla distribu- zione delle polizze vita, sia in virtù dei suoi rapporti di gruppo con Poste Vita S.p.A., sia perché percepisce quale compenso per l’attività di distribuzione parte delle commissioni che Poste Vita S.p.A. trattiene dal premio versato. Si precisa che in ogni caso Poste Vita S.p.A., nell’adempimento dei propri obblighi deri- vanti dal contratto di assicurazione, anche in presen- za di conflitto di interesse, opererà in modo da non arrecare pregiudizio ai Contraenti.
SEZIONE B
Informazioni sulle prestazioni assicurative e sui rischi finanziari
La presente Nota Informativa descrive un’ assicurazione
sulla vita di tipo “Unit Linked” a premio unico di durata pre- stabilita. I contratti di assicurazione Unit Linked sono con- tratti con prestazioni (ovvero le somme dovute da Poste Vita S.p.A.) direttamente collegate al valore delle quote di un Fondo. In particolare per quanto riguarda il prodotto Euro-Poste Primo le prestazioni assicurate sono diretta- mente collegate al valore delle quote del Fondo EURO- POSTE PRIMO. Il valore delle quote dipende dalle oscil- lazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.
Poste Vita S.p.A. non presta alcuna garanzia di rendimento minimo né di rimborso del capitale a scadenza. Il Contraente si assume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote.
3. Rischi Finanziari
In relazione alla struttura e alla politica di investi- mento del Fondo EURO-POSTE PRIMO a cui sono collegate le somme dovute, la stipulazione della presente assicurazione comporta per il Contraente gli elementi di rischio propri di un inve- stimento azionario e di un investimento obbligazio- nario, ed in particolare:
a) il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), colle- gato alla variabilità dei loro prezzi, i quali risentono sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico della società (rischio speci- fico) sia delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali tito- li sono negoziati (rischio generico sistematico);
b) il rischio di controparte: tipico dei titoli di debi- to (es. obbligazioni), connesso all’eventualità che le controparti del Fondo o gli emittenti dei titoli in cui il Fondo investe, per effetto di un deterioramento della propria situazione patrimo- niale, non siano in grado di adempiere alle pro- prie obbligazioni; il valore dei relativi crediti risentirà di tale rischio, variando al modificarsi delle condizioni creditizie dell’Emittente; al riguardo, si precisa che il pagamento delle pre- stazioni a scadenza da parte del Fondo EURO- POSTE PRIMO è condizionato alla solvibilità di IXIS Corporate & Investment Bank (IXIS CIB), il cui rating è, alla data di redazione della presen-
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te Nota Informativa, pari a AAA per Fitch e Standard & Poor’s e Aaa per Moody’s;
c) il rischio di interesse: tipico dei titoli di debito, col- legato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi d’interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentua- to, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quan- to più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo dei titoli e viceversa;
d) rischio di liquidità: la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasfor- marsi prontamente in moneta senza perdita di valo- re. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui lo strumento finanziario è trattato.
4.Informazioni sull’impiego dei premi
Il premio corrisposto dal Contraente, al netto dei costi di cui al paragrafo 9.1.1, sarà investito in quote del Fondo EURO-POSTE PRIMO.
Come indicato alla sezione D, una parte del premio versato viene trattenuta dall’impresa e utilizzata per far fronte ai rischi demografici previsti dal con- tratto (rischio di mortalità) e agli altri costi del con- tratto; pertanto, tale parte non concorre alla forma- zione del capitale che sarà pagato alla scadenza del contratto.
5.Prestazioni assicurative
5.1 Durata
La durata del contratto è il periodo tra la data di decorrenza (data di sottoscrizione) e quella di sca- denza (16/01/2014) indicate nel documento di polizza.
5.2 Prestazioni alla scadenza
Alla scadenza contrattuale, il 16 gennaio 2014, il pre- sente contratto corrisponderà un importo pari al nume- ro delle quote attribuite al contratto moltiplicato per il valore unitario della quota a scadenza.
Il valore unitario della quota a scadenza è pari al Valore Unitario di Riferimento maggiorato del rendi- mento ottenuto dal Fondo EURO-POSTE PRIMO. Il Valore Unitario di Riferimento è pari al valore massimo raggiunto dalle quote del Fondo EURO-POSTE PRIMO nel periodo compreso fra il 14/11/2005 (inclu- so) ed il 16/01/2006 (incluso).
Il Fondo EURO-POSTE PRIMO prevede l’impegno di IXIS CIB a restituire a scadenza il Valore Unitario di Riferimento maggiorato del rendimento ottenuto dal Fondo EURO-POSTE PRIMO (ossia il valore unitario della quota a scadenza).
Per ulteriori informazioni sul contenuto finanziario
dell’accordo tra il Fondo EURO-POSTE PRIMO e IXIS CIB e per il calcolo del valore unitario della quota a scadenza si rinvia all’estratto del Prospetto Informativo Completo del Fondo EURO-POSTE PRIMO a pag. 13.
Attenzione: l’impegno di IXIS CIB nei confronti del Fondo EURO-POSTE PRIMO non costituisce garanzia di rendimento o di restituzione del capi- tale investito da parte di Poste Vita S.p.A..
Per informazioni sui costi relativi all’impegno di XXXX CIB si rimanda al paragrafo 9.2.
5.3 Prestazioni in caso di decesso
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale Poste Vita S.p.A. liquiderà ai Beneficiari designati un importo pari al controvalore delle quote ottenuto moltiplicando il valore unitario della quota per il numero di quote attribuite. Il valo- re unitario della quota è quello rilevato il giovedì (o se non disponibile si considera la prima data di valo- rizzazione successiva) della settimana successiva alla data di ricevimento da parte di Poste Vita S.p.A. della comunicazione del decesso dell’Assicurato.
È opportuno sottolineare che l’importo liquidabi- le potrebbe essere inferiore al premio investito, in conseguenza della volatilità del valore delle quote del Fondo EURO-POSTE PRIMO.
Qualora il controvalore delle quote risultasse infe- riore al premio versato, sarà aggiunta da Poste Vita
S.p.A. una somma pari alla differenza tra premio versato ed il controvalore stesso; in ogni caso tale integrazione non potrà essere superiore a Euro 5.000,00.
6. Valore della quota
Questo contratto si distingue dalle forme assicurative tradizionali in quanto il capitale viene espresso in quote del Fondo EURO-POSTE PRIMO.
Il valore unitario della quota ad una certa data si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo alla data di valorizzazione per il numero delle quote in essere alla stessa data. Il valore unitario iniziale della quota (al 14/11/2005) è pari a Euro 100,00.
Il valore unitario della quota del Fondo EURO- POSTE PRIMO viene determinato giornalmente dal Gestore, ad eccezione dei giorni festivi ai sensi del Codice del lavoro francese e dei giorni di chiusura della Borsa di Parigi. Tale valore, pubblicato sul quo- tidiano “IL SOLE 24 ORE”, è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo.
Tuttavia per il calcolo delle prestazioni dovute per recesso, riscatto e in caso di decesso, il valore uni- tario della quota utilizzato sarà solo ed esclusiva- mente quello del giovedì (o se non disponibile si con- sidera la prima data di valorizzazione successiva).
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Tale valore è pubblicato anche sul sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx.
7. Opzioni di contratto
L’Assicurato ha la possibilità di convertire la somma disponibile alla scadenza, in una rendita rivalutabile che può essere vitalizia, certa o eventualmente reversibile ad altra persona. Poste Vita S.p.A. si impegna a fornire per iscritto all’avente diritto - al più tardi 60 giorni prima della data prevista per l’esercizio dell’opzione - una descrizione sintetica dell’opzione esercitabile.
Tale possibilità è consentita anche ai Beneficiari in caso di decesso dell’Assicurato.
Condizione necessaria per la conversione del capi- tale in rendita è che, per ogni persona, l’importo della prima annualità di rendita sia almeno di Euro 3.000,00. Nel caso in cui il capitale disponibile non sia sufficiente, è consentito il versamento di un premio integrativo.
SEZIONE C
Informazioni sul Fondo a cui sono collegate le prestazioni assicurative
Profilo di rischio del Fondo: Il profilo di rischio del Fondo EURO-POSTE PRIMO dipende da numerosi fat- tori tra cui la categoria di appartenenza del Fondo, la volatilità delle quote ed altri fattori di rischio quali ad esempio il rischio specifico e sistematico, il rischio di con- troparte, il rischio di interesse e il rischio di liquidità.
Per maggiore dettagli sul profilo di rischio del Fondo si rimanda all’estratto del Prospetto Informativo Completo del Fondo EURO-POSTE PRIMO a pag. 13.
Profili di rischio basso | Volatilità media annua 0% - 1% |
medio basso | 1% - 8% |
medio | 8% - 12% |
medio alto | 12% - 20% |
alto | 20% - 25% |
molto alto | > 25% |
Un’analisi esemplificativa del grado di rischiosità può essere comunque effettuata considerando la volatilità delle quote del Fondo. Nella tabella seguente ai profili di rischio indicati dall’ISVAP sono associati determinati intervalli di volatilità al fine di avere un’indicazione del livello di rischio del Fondo EURO-POSTE PRIMO:
8.Fondo
Denominazione: EURO-POSTE PRIMO, Fondo
La volatilità media annua
attesa del Fondo EURO-
comune di investimento (FCI) di diritto francese autorizzato da Authorité des Marchés Financiers (AMF, l’Autorità dei mercati finanziari francese) il giorno 22/07/2005 e armonizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e inte- grazioni; codice ISIN FR0010210823.
Xxxxxx: 8 anni e 2 mesi, dal 14 novembre 2005 al 16 gennaio 2014, salvo quanto previsto dal Titolo IV del Regolamento del Fondo a pag. 20.
Categoria del Fondo: Fondo francese con formula che prevede un apposito impegno da parte di IXIS CIB a restituire a scadenza il Valore Unitario di Riferimento maggiorato del rendimento ottenuto dal Fondo EURO-POSTE PRIMO (ossia il valore unita- rio della quota a scadenza).
Valuta di denominazione: Euro
Finalità del Fondo: l’obiettivo del Fondo è di otte- nere a scadenza, il 16/01/2014, un valore pari al Valore Unitario di Riferimento aumentato di un rendimento variabile tra un minimo di 16% ed un massimo di 78,6%.
Orizzonte temporale minimo consigliato: pari alla durata del contratto.
POSTE PRIMO è pari a 8,75%, pertanto il profilo di rischio associato è medio.
Composizione del Fondo e Stile Gestionale: la politica di gestione del Fondo prevede nel periodo ini- ziale, che intercorre tra il 14/11/2005 e il 16/01/2006, l’investimento principalmente in strumenti finanziari del mercato monetario.
Successivamente la strategia del Fondo punterà alla costruzione di un portafoglio di strumenti finanziari tali da consentire la restituzione a scadenza del Valore Unitario di Riferimento e il conseguimento di un ren- dimento legato all’andamento dei mercati azionari, variabile tra un minimo di 16% ed un massimo di 78,6% in base a determinate condizioni previste dal Prospetto Informativo Completo.
Per maggiori dettagli si rimanda all’estratto del Prospetto Informativo Completo del Fondo EURO- POSTE PRIMO a pag.13.
Parametro di riferimento: lo stile di gestione adottato, avente come obiettivo la restituzione a scadenza del Valore Unitario di Riferimento e il conseguimento di un rendimento prefissato, non consente di individuare un benchmark significativo di riferimento come base di confronto del Fondo.
Destinazione dei proventi: il Fondo EURO-
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POSTE PRIMO è un fondo comune di investimento a capitalizzazione; le somme distribuibili vengono interamente capitalizzate ogni anno, a eccezione di quelle che sono per legge oggetto di distribuzione obbligatoria.
Modalità di valorizzazione delle quote del Fondo:
giornaliera, come riportato al paragrafo 6 di pag. 7.
Società di Gestione del Fondo EURO-POSTE PRIMO: Sogéposte, Société Anonyme à directoire et Conseil de Surveillance, autorizzata dalla COB (Commission des opérations de Bourse) il 27-12- 1995 con il GP 95-15 in qualità di società di gestio- ne di portafoglio, 00-00 xxxxxx Xxxxxxxx X. Xxxxxxxxx 00000 Xxxxxx, Xxxxxxx.
Società di revisione del Fondo EURO-POSTE PRIMO: Xxxxxx-Xxxxx Xxxxxxx & Associes, 0-00 xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, 00000 Xxxxxxxxx - Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx
SEZIONE D
Informazioni sui costi, sconti e regime fiscale
9. Costi
9.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente
9.1.1 Costi gravanti sul premio
Al premio unico versato dal Contraente viene applica- to un costo fisso di 26,00 Euro e un costo percentuale pari al 5,0% del premio versato al netto del costo fisso.
Costi gravanti sul premio
Euro 26,00 Spese di emissione del contratto
• Remunerazione della rete di vendita 5,0% • Gestione amministrativa del contratto
• Prestazione aggiuntiva in caso di decesso
9.1.2 Costi per riscatto
Il costo applicato in caso di riscatto è pari all’1,0% del controvalore delle quote attribuite ed è trattenu- to direttamente dal Fondo EURO-POSTE PRIMO.
9.2 Costi gravanti sul Fondo EURO-POSTE PRIMO Posto che i costi che gravano sul Fondo non ne ridu- cono il rendimento prefissato, calcolato in base a quanto previsto nel Prospetto Informativo Completo del Fondo, si evidenzia che nel determinare tale rendimento prefissato si è tenuto conto di tali costi, che gravano quindi indirettamente sull’Assicurato. Sul Fondo EURO-POSTE PRIMO gravano i seguenti costi annui per spese e commissioni, pagabili semestralmente e calcolati in base al numero medio delle quote nel semestre di riferi- mento moltiplicato per il Valore Unitario di
Riferimento della quota (nel periodo compreso tra il 14/11/2005 e il 16/01/2006 al posto del Valore Unitario di Riferimento della quota si considera il valore iniziale della quota pari a 100,00 Euro):
• Remunerazione della Società di Gestione del Fondo
0,06%: quale remunerazione per l’attività di gestione del Fondo.
Il Fondo EURO-POSTE PRIMO può investire in Fondi comuni di investimento per i quali le spese di gestione non potranno essere supe- riori allo 0,3% all’anno.
• Altri costi
0,035%: quale costo relativo all’impegno del Garante del Fondo (IXIS CIB) a restituire a scadenza il Valore Unitario di Riferimento mag- giorato del rendimento ottenuto dal Fondo.
0,064%: quale costo massimo amministrativo per le attività di custodia di titoli e fondi, le spese di revisione e le altre attività amministra- tive collegate al Fondo.
Si precisa che il Prospetto Informativo Completo del Fondo prevede, sotto la voce “Spese di funziona- mento e di gestione”, costi fino ad un massimo dello 0,5% annuo del patrimonio netto del Fondo. Trattasi dei medesimi costi meglio esplicitati nel presente paragrafo e che, per espresso accordo con la Società di Gestione del Fondo, sono stati limitati a quanto indicato in questo paragrafo.
10. Regime fiscale
a) Detrazione fiscale
Il premio versato per assicurazioni aventi per ogget- to il rischio di morte dà diritto nell'anno in cui è stato corrisposto, ad una detrazione di imposta sul reddi- to delle persone fisiche dichiarato dal Contraente (IRE) alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Si precisa che non tutto il premio versato è detraibile ma solo la parte di premio indicata nel documento di polizza relativa alla “garan- zia in caso di decesso”.
Alla data di redazione della presente Nota Informativa (18/10/2005) il Contraente può detrar- re, nella dichiarazione dei redditi (IRE), il 19% dei premi versati sino ad un massimo di Euro 1.291,14, indipendentemente dal reddito dichiara- to (Decreto del Presidente della Repubblica n.917/86 e successive modificazioni).
Inoltre il Contribuente deve essere sia Contraente che Assicurato. La detrazione è ammessa anche se il Contraente è diverso dall' Assicurato purchè quest'ultimo sia soggetto fiscalmente a carico del Contraente stesso, fermo restando il tetto massimo detraibile di Euro 1.291,14.
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b) Tassazione delle somme assicurate
Il seguente paragrafo si riferisce alle norme in vigo- re alla data di redazione della presenta Nota Informativa e non intende fornire una descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali che potreb- bero rilevare in relazione all’acquisto delle polizze. Le somme pagate da Poste Vita S.p.A. sono sog- gette a diverse forme di tassazione in base alla causa di pagamento:
• alla scadenza del contratto, o in caso di opzio- ne in rendita vitalizia, o di riscatto, la differen- za, se positiva, tra il valore di rimborso e il pre- mio pagato è soggetta all’imposta sostitutiva del 12,50% (applicata secondo i criteri previsti dal Decreto legislativo n. 47/2000 e successive modificazioni);
• in seguito alla morte dell’Assicurato il capitale è esente da IRPEF (Art. 34 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 601/73);
• in caso di opzione in rendita vitalizia l’importo annuo pagato non è soggetto ad imposizione IRPEF, salvo i rendimenti maturati in ciascun periodo d’imposta durante l’erogazione della rendita (Art. 47, comma 1, lettera h; Art. 41, comma 1, lettera g-quinquies; Art. 42, comma 4- ter, del Decreto del Presidente della Repubblica
n. 917/86 e successive modificazioni).
SEZIONE E
Altre informazioni sul contratto
11. Modalità di perfezionamento del contratto, di pagamento del premio e di conversione del premio in quote
Il contratto è concluso nel momento in cui il docu- mento di polizza, firmato da Poste Vita S.p.A. viene sottoscritto dal Contraente. L’assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio, alle ore 24 del giorno indicato nel docu- mento di polizza.
Il premio deve essere corrisposto in un’unica solu- zione e il pagamento può essere effettuato, secon- do le vigenti disposizioni di BancoPosta, tramite: addebito sul Conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale, in contanti, assegno circolare, assegno bancario o postale. L’importo minimo del premio è pari a Euro 1.500,00.
Le prestazioni di cui al paragrafo “Prestazioni Assicurative” decorrono dal primo giorno di sotto- scrizione del contratto.
Il premio unico corrisposto dal Contraente, al netto dei costi di cui al paragrafo 9.1.1 (premio investi- to), verrà convertito in quote del Fondo EURO- POSTE PRIMO.
N° quote attribuite =
Premio investito Valore unitario della quota
Il valore unitario per la conversione del premio in quote sarà quello relativo al giovedì (o se non disponibile si considera la prima data di valorizza- zione successiva) della settimana successiva alla data di sottoscrizione del contratto. Il numero di quote viene indicato fino alla 5a cifra decimale.
12. Lettera di conferma di investimento del premio Poste Vita S.p.A. provvede a inviare al Contraente, entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazio- ne delle quote, l’ammontare del premio di perfezio- namento lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza del contratto, il numero delle quote attribuite, il loro valore unitario, nonché la data di valorizzazione.
13. Riscatto
Il Contraente può richiedere il riscatto del contratto purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza. La richiesta deve essere inoltrata a Poste Vita S.p.A. a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il valore di riscatto è pari al numero di quote attri- buite moltiplicato per il valore unitario della quota rilevato il giovedì (o se non disponibile si conside- ra la prima data di valorizzazione successiva) della settimana successiva alla data di perveni- mento a Poste Vita S.p.A. della richiesta di riscat- to da parte del cliente, diminuito dei costi di cui al paragrafo 9.1.2.
Eventuali richieste sul valore di riscatto devono essere inoltrate a:
Poste Vita S.p.A. Direzione Tecnica Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx 00 00000, Xxxx
n° fax: 00.00.00.00.00
e-mail: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
oppure contattando
il numero verde 800.316.181.
È opportuno sottolineare che l’importo liquida- bile potrebbe essere inferiore al premio investi- to, in conseguenza della volatilità del valore delle quote del Fondo EURO-POSTE PRIMO.
14.Diritto di recesso
II Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto e di versamento del premio. La volontà di recedere deve essere comunicata a Poste Vita S.p.A. per
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mezzo di lettera raccomandata con avviso di rice- vimento, alla quale devono essere allegati il docu- mento di polizza e le eventuali appendici, indiriz- zata al seguente recapito:
Poste Vita S.p.A. Ufficio Recessi
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, 00 00000 Xxxx
In virtù del recesso dal contratto, le Parti sono libere da qualsiasi obbligo da esso derivante a partire dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso attestata dal timbro postale di invio.
Poste Vita S.p.A., entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa, rimborserà un importo pari al numero di quote attribuite per il valo- re unitario della quota rilevata il giovedì (o se non disponibile si considera la prima data di valorizzazio- ne successiva) della settimana successiva alla data di pervenimento a Poste Vita S.p.A. della richiesta di recesso, aumentato dei costi gravanti sul premio. Rimangono trattenute da Poste Vita S.p.A. le spese sostenute per l’emissione del contratto pari a Euro 26,00. Si precisa che al Contraente viene ricono- sciuto il controvalore delle quote sia in caso di incre- mento che di decremento delle stesse.
15.Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni
Per tutti i pagamenti di Poste Vita S.p.A. debbono essere preventivamente inviati alla stessa, con raccomandata con avviso di ricevimento, i docu- menti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.
In particolare, per riscuotere le somme dovute:
• in caso di recesso il Contraente deve inviare a Poste Vita S.p.A.:
a) la richiesta di recesso firmata dal Contraente;
b) l’originale di polizza;
c) le eventuali appendici;
• a scadenza, l’Assicurato, deve inviare a Poste Vita S.p.A.:
a) la richiesta di pagamento per scadenza fir- mata dal Contraente;
b) l’originale di polizza;
c) le eventuali appendici;
• in caso di riscatto il Contraente deve inviare a Poste Vita S.p.A.:
a) la richiesta di riscatto firmata dal Contraente;
b) l’originale di polizza;
c) le eventuali appendici;
• in caso di decesso dell’Assicurato i Bene- ficiari devono inviare a Poste Vita S.p.A.:
a) la richiesta di pagamento firmata dai Beneficiari;
b) l’originale di polizza;
c) le eventuali appendici;
d) il certificato di morte dell’Assicurato;
e) l’atto di notorietà da cui risulti l’esistenza o meno di testamento e in caso affermativo, copia autentica del testamento pubblicato;
f) il decreto del Giudice Tutelare nel caso in cui tra i Beneficiari vi siano soggetti minori o incapaci;
g) per ogni Beneficiario: la copia di un docu- mento identificativo e il codice fiscale.
L’Art. 2952 del Codice Civile dispone che, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti deri- vanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno da quando si è verificato l’evento su cui il diritto si fonda.
Poste Vita S.p.A. effettua i pagamenti entro trenta giorni dalla data di ricevimento di tutta la docu- mentazione completa indicata per ogni causale di liquidazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.
16.Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
17.Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto viene redatto in lingua italiana.
18.Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattua- le o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla società
Poste Vita S.p.A. Ufficio Reclami
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, 00 00000 Xxxx
nr. fax 00.0000.0000
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscon- tro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolger- si all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, telefono 06.42.133.1, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Poste Vita S.p.A. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
19.Ulteriore informativa disponibile per il Contraente
Poste Vita S.p.A. si impegna a rendere disponibile
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sul sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx l’ultimo rendiconto della gestione del Fondo EURO-POSTE PRIMO. Trattandosi di un Fondo di nuova costituzione il rendiconto sarà disponibile a partire dal 28/02/2007.
20.Informativa in corso di contratto
Poste Vita S.p.A. fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le informazioni relative agli elementi essenziali del contratto, qualo- ra subiscano variazioni per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile. Inoltre si impegnerà a trasmettere, entro 60 giorni dalla chiu- sura di ogni anno solare, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa, unitamente all’aggior- namento dei dati storici del Fondo di cui alla suc- cessiva sezione F e alla sezione 6 della Scheda Sintetica, contenente le seguenti informazioni:
a) il premio versato, il premio investito, il numero di quote attribuite e il controvalore delle quote alla fine dell’anno di riferimento e al 31 dicembre dell’anno precedente;
b) Valore Unitario di Riferimento.
Inoltre, qualora il controvalore delle quote subisca una riduzione di oltre il 30% rispetto al premio inve- stito, Poste Vita S.p.A. provvederà ad informare per iscritto il Contraente entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui l’evento si è verificato. Analoga comuni- cazione verrà effettuata per ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.
SEZIONE F
Dati storici sul Fondo EURO-POSTE PRIMO
Il Fondo è di nuova costituzione pertanto non sono disponibili dati storici inerenti al suo andamento.
Durante la vita del contratto questi dati saranno inviati ai clienti con cadenza annuale attraverso l’invio del- l’estratto conto.
Poste Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
"originale firmato"
Il Rappresentante legale Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Direttore Generale
Poste Vita S.p.A.
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Estratto* del Prospetto Informativo Completo del Fondo EURO-POSTE PRIMO
Nota integrativa dettagliata
Omissis
Descrizione della formula e modalità della garanzia
La garanzia concessa da IXIS Corporate & Investment Bank è una garanzia conferita al FCI e relativa al valo- re della quota al 16 gennaio 2014. Questo valore sarà pari al Valore di Riferimento maggiorato della somma, applicata al Valore di Riferimento, di otto Rendimenti Annui, così calcolati:
- 9,825% se il Valore Finale di ciascun Indice è pari o superiore al 115% del suo Valore Iniziale,
- 5,5% se il Valore Finale dell’Indice che ha registrato la performance meno favorevole è compreso tra il 105% (incluso) e il 115% del suo Valore Iniziale,
- 4% se il Valore Finale dell’Indice che ha registrato la performance meno favorevole è compreso tra il 95% (incluso) e il 105% del suo Valore Iniziale,
- 2% se il Valore Finale di almeno uno degli Indici è inferiore al 95% del suo Valore Iniziale.
I Rendimenti Annui sono calcolati al termine di ciascun anno. Questo valore garantito è troncato al secondo decimale. Il Valore di Riferimento è definito come il valore della quota più elevato rilevato tra il 14 novembre 2005 (incluso) e il 16 gennaio 2006 (incluso), al netto delle commissioni di sottoscrizione.
Il Valore Iniziale è, per ciascun Indice, la media arit- metica delle quotazioni di chiusura rilevate nei giorni 17, 18, 19 e 20 gennaio 2006.
Il Valore Finale rappresenta, per ciascun Indice:
- per il primo anno, la media delle quotazioni di chiu- sura rilevate nei giorni 11, 12, 15 e 16 gennaio 2007,
- per il secondo anno, la media delle quotazioni di chiu- sura rilevate nei giorni 11, 14, 15 e 16 gennaio 2008,
- per il terzo anno, la media delle quotazioni di chiusu- ra rilevate nei giorni 13, 14, 15 e 16 gennaio 2009,
- per il quarto anno, la media delle quotazioni di chiu- sura rilevate nei giorni 12, 13, 14 e 15 gennaio 2010,
- per il quinto anno, la media delle quotazioni di chiu- sura rilevate nei giorni 11, 12, 13 e 14 gennaio 2011,
- per il sesto anno, la media delle quotazioni di chiu- sura rilevate nei giorni 11, 12, 13 e 16 gennaio 2012,
- per il settimo anno, la media delle quotazioni di chiu- sura rilevate nei giorni 11, 14, 15 e 16 gennaio 2013,
- per l’ottavo anno, la media delle quotazioni di chiusura rile- vate nei giorni 31 dicembre 2013, 2, 3 e 6 gennaio 2014. Indice: designa i sei indici seguenti: DJ Eurostoxx 50
(zona euro), SMI (Svizzera), FTSE 100 (Gran Bretagna), Nikkei 225 (Giappone), Standard & Poor’s 500 (Stati Uniti), Hang Seng (Hong Kong).
1+∑ Rendimentoannuo(i)
8
i=1
Il valore della quota al 16 gennaio 2014 sarà pertanto pari a: VLR x
VLR è il Valore di Riferimento, cioè il valore della quota più elevato rilevato tra il 14 novembre 2005 (incluso) e il 16 gennaio 2006 (incluso), al netto delle commissio- ni di sottoscrizione.
Rendimento Annuo (i) (per i = 1 a 8) è pari al: 9,825% se Perfmin i ≥ 115%
5,5% se 115% > Perfmin i ≥ 105%
4% se 105% > Perfmin i ≥ 95%
Indice (j,i) Indice (j,0)
2% se Perfmin i < 95%
6
i
dove Perf min = Min
j=1
Dove Indice(j,0) è, per ogni Indice j, il Valore Iniziale, e cioè la media aritmetica delle quotazioni di chiusura rilevate nei giorni 17, 18, 19 e 20 gennaio 2006.
Dove Indice(j,i) è, per ogni Indice j, il Valore Finale, e cioè
- per il primo anno, la media delle quotazioni di chiu- sura rilevate nei giorni 11, 12, 15 e 16 gennaio 2007,
- per il secondo anno, la media delle quotazioni di chiu- sura rilevate nei giorni 11, 14, 15 e 16 gennaio 2008,
- per il terzo anno, la media delle quotazioni di chiusu- ra rilevate nei giorni 13, 14, 15 e 16 gennaio 2009,
- per il quarto anno, la media delle quotazioni di chiu- sura rilevate nei giorni 12, 13, 14 e 15 gennaio 2010,
- per il quinto anno, la media delle quotazioni di chiu- sura rilevate nei giorni 11, 12, 13 e 14 gennaio 2011,
- per il sesto anno, la media delle quotazioni di chiu- sura rilevate nei giorni 11, 12, 13 e 16 gennaio 2012,
- per il settimo anno, la media delle quotazioni di chiu- sura rilevate nei giorni 11, 14, 15 e 16 gennaio 2013,
- per l’ottavo anno, la media delle quotazioni di chiusura rile- vate nei giorni 31 dicembre 2013, 2, 3 e 6 gennaio 2014.
Si attira l’attenzione dei sottoscrittori sul fatto che:
(i) la garanzia é concessa per un numero massimo di quote uguale a 4.000.000
(ii) in nessun caso si potrà richiedere alla Società di Gestione l’applicazione della garanzia qualora la liquidazione, dissoluzione o fusione del FCI inter- venga prima del 16 gennaio 2014.
(iii) La garanzia di IXIS CIB si riferisce a importi calco- lati al lordo di eventuali oneri fiscali o di qualsiasi altra natura a carico dei sottoscrittori ai sensi delle vigenti normative in materia. La garanzia pertanto è intesa al lordo di oneri fiscali o di qualsiasi altra natura, i quali dedotti dalla medesima saranno a carico dei sottoscrittori. Questi ultimi non potranno reclamare il pagamento di alcuna indennità com- pensativa da parte di IXIS CIB. La garanzia viene
*Traduzione dell’Estratto tratto dal “Prospectus Complet” del Fondo EURO-POSTE PRIMO
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concessa ai sensi delle norme e disposizioni legi- slative in vigore alla data di creazione del FCI.
Ogni modifica della garanzia dovrà essere sottoposta all’approvazione dell’Autorité des Marchés Financiers.
Omissis
Strategia di investimento:
Strategie impiegate
La strategia di investimento consiste nella costituzione di un portafoglio destinato a consentire il rispetto della garanzia. Alla conclusione del periodo di commercia- lizzazione il FCI sarà investito essenzialmente in titoli di debito in particolare attraverso operazioni di pronti contro termine, e concluderà swap di performance “over the counter” che gli consentano di rispettare la garanzia del valore della quota al 16 gennaio 2014.
Tecniche e strumenti impiegati
Attivi (eccettuati i titoli che contengono derivati)
- Il FCI può investire in titoli di debito e in strumenti del mercato monetario. Alla fine del periodo di commer- cializzazione, il portafoglio sarà soprattutto investito in questo tipo di strumenti. Questi strumenti sono titoli di stato ovvero emissioni del settore privato, senza ripartizione definita tra titoli di stato e di emit- tenti privati. Al momento della loro acquisizione, questi titoli sono classificati come categoria “invest- ment grade”, vale a dire con un rating minimo BBB-
/ Baa3 attribuito da una delle seguenti agenzie di rating: Standard&Poor’s, Moody’s e Fitch. I titoli senza rating, non potranno rappresentare più del 10% del patrimonio netto del FCI.
- Il FCI può investire in azioni dei paesi dell’OCSE di qualsiasi settore e di qualsiasi capitalizzazione.
- Il FCI può anche essere investito per oltre il 50% in quote o azioni di OICVM monetari francesi o europei conformi alla direttiva.
Il FCI si riserva la possibilità di acquisire quote o azioni di OICVM gestiti da Sogéposte o da una consociata.
Strumenti finanziari derivati
Il FCI ricorrerà a swap di performance “over the coun- ter” soprattutto a fini di esposizione e di copertura del rischio azionario e di copertura del rischio di tassi: que- sti strumenti verranno utilizzati anche per consentire il rispetto della garanzia. Questi swap verranno conclusi con controparti di primaria importanza specializzate in questo tipo di transazione.
Il FCI potrà anche ricorrere a future e opzioni negozia- ti su mercati regolamentati, organizzati o “over the counter”, soprattutto per controbilanciare l’esposizione e la copertura del rischio di tassi e di azioni. L’esposizione globale risultante da questa operazione sarà limitata a una volta il valore del patrimonio del FCI.
Titoli che contengono derivati: non presenti.
Depositi
Il FCI si riserva la possibilità di operare su depositi, soprattutto a fini di gestione della liquidità del FCI, nei limiti del 100% del patrimonio del FCI.
Prestiti
Il FCI si riserva la possibilità di contrarre prestiti entro un limite massimo del 10 % del patrimonio del FCI per far fronte alle richieste di riscatti.
Operazioni pronti contro termine
Il FCI può effettuare operazioni pronti contro termine (cessione o acquisizione temporanea di titoli). La finalità di queste operazioni è in particolare quella di consentire il rispetto della garanzia e a fini di gestione della liqui- dità. Informazioni complementari sono disponibili alla voce “spese e commissioni”. Queste operazioni saran- no realizzate con controparti di primaria importanza.
Profilo di rischio
• Rischio di minor rendimento: essendo il rendimento limitato a un massimo del 78,60%, ossia un tasso di rendimento annuo composto del 7,51%, esso può risultare sensibilmente inferiore al rendimento realiz- zato dai sei indici.
• Xxxxxxx legato alle caratteristiche della formula: beneficiano della garanzia del capitale i soli detento- ri che abbiano sottoscritto prima del 16 gennaio 2006 e che conservino le loro quote fino al 16 gennaio 2014. Esiste pertanto un rischio patrimoniale non quantificabile per i detentori costretti a riscattare le loro quote prima della scadenza.
• Rischio di mercato: durante la vita del FCI, il valore della quota è soggetto all’andamento dei mercati. I principali rischi ai quali è esposto l’investitore nel corso della durata di vita del fondo sono:
- il rischio azionario legato alle variazioni dei sei indici di borsa,
- il rischio di tasso legato alle variazioni dei tassi di interesse,
- il rischio di volatilità dei sei indici di borsa,
- il rischio di correlazione tra gli indici sottostanti e tra questi indici e la loro divisa di riferimento,
- il rischio di credito legato alle variazioni di spread delle emissioni private, rischio esistente solo se si verifica il rischio di controparte di cui al capoverso successivo, che è peraltro ridotto in misura significa- tiva dalle regole di diversificazione del portafoglio.
• Rischio di controparte: il rischio di controparte legato agli swap e alle operazioni pronti contro termine rea- lizzati dal FCI; il FCI è pertanto esposto al rischio che le controparti non siano in grado di onorare i loro impegni relativamente a questi strumenti.
• Rischio legato all’inflazione: il detentore è esposto attraverso il FCI al rischio di erosione monetaria.
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IV – Regole di investimento
In applicazione del Codice Monetario e Finanziario – Parte Regolamentare, il FCI rispetterà i seguenti limiti regolamentari:
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ RISPETTO AL PATRIMONIO NETTO | LIMITI DI INVESTIMENTO |
DEPOSITI E LIQUIDITÀ | |
Depositi bancari, rispettando le cinque condizioni fissate dal Codice Monetario e Finanziario – Parte Regolamentare. Detenzione di liquidità a titolo accessorio nei limiti assoluti delle esigenze legate alla gestione ordinaria. | Fino al 100%. Fino al 20% del patrimonio per i conti aperti presso lo stesso istituto di credito. La liquidità è inclusa nel limite del 20%. |
AZIONI, TITOLI DI DEBITO, QUOTE E TITOLI DI DEBITO EMESSI DA “FONDS COMMUNS DE CREANCES” (FCC) | |
Strumenti finanziari seguenti disciplinati dal diritto francese o di diritto estero: a) le azioni e altri titoli che danno o possono dare diritto di voto o partecipazione diretta o indiretta al capitale sociale, trasferibili mediante iscrizione o usi analoghi; b) i titoli di debito rappresentanti ciascuno un diritto di credito nei confronti del soggetto emittente, tra- sferibili mediante iscrizione o usi analoghi, esclu- si gli “effets de commerce”; c) le quote e i titoli di debito emessi da FCC. • Questi strumenti finanziari sono: - ammessi alla negoziazione su un mercato regola- mentato la cui sede legale si trova in uno Stato che fa parte dell’accordo sull’Area Economica Europea, o - ammessi alla negoziazione su un altro mercato funzionante regolarmente, che non sia stato esclu- so dall’AMF, o - strumenti finanziari non ancora ammessi alla nego- ziazione su un mercato regolamentato di strumen- ti finanziari qualora ne sia stata richiesta ammis- sione. Tuttavia, questa estensione cessa di avere effetto un anno dopo l’emissione se a tale data non è stata ottenuta l’ammissione al listino, o - titoli di debito negoziabili, emessi in base al diritto francese o a un diritto estero, sottoposti al control- lo di organismi di tutela dei detentori di questi titoli e rispondenti a ognuna delle quattro condizioni fis- sate con l’ articolo R. 214-2 II del Codice Monetario e Finanziario. Obbligazioni specifiche. - strumenti finanziari emessi o garantiti da un Paese | Fino al 100%, ma con le seguenti limitazioni: - l’OICVM non può investire più del 5% in titoli emessi dallo stesso emittente. - questa percentuale può essere pari al 10% per una singola società e al 20% per un gruppo emittente se il valore totale dei titoli oltre il limite del 5% non supe- ra il 40% del patrimonio del fondo. Tuttavia, per un periodo di sei mesi dopo la data dell’au- torizzazione dell’OICVM, non si applica il limite del 40%. - Gli investimenti sottostanti ai contratti a termine sono utilizzati per il calcolo della percentuale del 5%/10% - 20%/40%, eccettuati i contratti su indici riconosciuti dall’AMF. - Lo stesso dicasi per i pronti contro termine. Il limite del 5% è portato al 35%. |
membro dell’OCSE, dagli enti locali di un Paese membro della Comunità Europea o facente parte dell’accordo sull’Area Economica Europea o da un ente internazionale a carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Paesi membri della Comunità Europea o facenti parte dell’accordo sull’Area Economica Europea, o se si tratta di titoli emessi dalla CADES; - obbligazioni fondiarie emesse dalle società di cre- dito fondiario ai sensi del 2° capoverso I dell’artico- lo L.515-13 del CMF o obbligazioni europee assi- milabili emesse da un istituto di credito il cui ogget- to esclusivo è il rifinanziamento degli effetti cam- biari o conformi alle disposizioni degli articoli L. 313-42 a L.313-49 del CMF, emessi per smobiliz- zare crediti a lungo termine, rappresentanti mutui immobiliari a condizione che le obbligazioni stesse abbiano caratteristiche identiche ai suddetti crediti. | Esiste tuttavia la possibilità di portare questo limite al 100% se i suddetti strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno degli enti elencati a fianco, e prove- nienti da almeno sei emissioni diverse, ciascuna delle quali non superi il 30% del patrimonio dell’OICVM. Il 25% di ogni singola emissione se l’insieme di queste obbligazioni non supera l’80% del patrimonio. |
QUOTE E AZIONI DI OICVM O DI FONDI DI INVESTIMENTO | |
OICVM di diritto francese o europeo, conformi alla direttiva, o azioni e quote di fondi di investimento. | Fino al 100%. |
ALTRI TITOLI AMMISSIBILI | |
Altri titoli ammissibili: 1.buoni di sottoscrizione; 2.buoni di cassa ; 3.effetti cambiari ; 4.titoli ipotecari; 5.azioni o quote di fondi di investimento di diritto estero rispondenti ai criteri fissati dal regolamento generale dell’ Autorité des Marchés Financiers; 6.azioni o quote di FCPR, di FCIMT, di OICVM o di fondi di investimento francesi o esteri che investono più del 10% in quote o azioni di OICVM o di fondi di investimento, di OICVM “feeder”, di OICVM con regole di investimento semplificate, di OICVM con procedura semplificata e di OICVM contrattuali; 7.strumenti finanziari non negoziati su mercati regola- mentati o TCN che non rispettano ciascuna delle quattro condizioni di ammissibilità fissate dall’articolo R. 214-2 II del Codice Monetario e Finanziario. Sono inoltre inclusi nella percentuale “Altri titoli ammissibili” gli OICVM o fondi di investimento inve- stiti a loro volta per oltre il 10% in quote o azioni di OICVM o di fondi di investimento. | Nei limiti del 10% del patrimonio. |
STRUMENTI FINANZIARI A TERMINE E PRONTI CONTRO TERMINE | |
Strumenti finanziari a termine - mercati regolamentati e assimilati: • questi contratti sono conclusi sui mercati a termine regolamentati, di cui all’articolo L. 214-42 del Codice Monetario e Finanziario ed elencati dal decreto del 6 settembre 1989 e successive modifiche; | Esposizione ≤ una volta il patrimonio. |
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• questi strumenti finanziari sono dei contratti a ter- mine su mercati le cui regole definiscono le condi- zioni di funzionamento, le condizioni di accesso e di contrattazione, che funzionano regolarmente e dispongono di una camera di compensazione che preveda esigenze a livello di margini di garanzia quotidiani; - operazioni “over the counter”: Quando non sono conclusi su uno dei mercati menzionati ai due capoversi precedenti, questi contratti devono rispondere a ciascuna delle 3 con- dizioni fissate per decreto. - Strumenti finanziari strutturati che integrano parzial- mente o interamente uno strumento finanziario a termine: Operazioni di pronti contro termine • Operazioni di pronti contro termine di strumenti finanziari (prestito di titoli ...). • Operazioni di pronti contro termine di strumenti finanziari (acquisizione di titoli, ...). | L’elenco dei mercati a termine è fissato con decreto del ministro dell’economia. Finora non sono stati pubblicati elenchi. Eccettuati i contratti di indici riconosciuti dall’AMF, i sot- tostanti di questi contratti vengono presi in considerazio- ne per il calcolo del limite di 5%/10% - 20%/40%. Lo strumento finanziario a termine sottostante va preso in considerazione nel: - calcolo della percentuale del 5% e sue deroghe - calcolo del rischio di controparte dello strumento finanziario - calcolo dell’esposizione - rispetto delle condizioni di fondo e di forma legate al contratto in strumenti finanziari a termine. Fino al 100%. Le operazioni di pronti contro termine di strumenti finan- ziari vanno prese in considerazione per l’applicazione delle regole generali di composizione del patrimonio, delle percentuali di detenzione, delle regole relative al rischio di controparte e delle regole di esposizione. Fino al 10%. Il limite è portato al 100% nel caso di operazioni di pronti contro termine, a condizione che i relativi stru- menti finanziari non siano oggetto di operazioni di ces- sione anche temporanea o di deposito in garanzia. I titoli acquisiti temporaneamente dall’OICVM (prestiti di titoli o pronti contro termine), devono rispettare il limite del 10% del patrimonio. |
ASSUNZIONE E CONCESSIONE DI PRESTITI IN CONTANTI | |
Concessione di prestiti in contanti Assunzione di prestiti in contanti | Vietati. Massimo 10% del patrimonio. |
RISCHIO DI CONTROPARTE CON LO STESSO CONTRAENTE | |
Il rischio di controparte verso lo stesso contraente è pari al valore di mercato dei contratti diminuito delle garanzie costituite, se del caso, a favore della controparte. | L’esposizione al rischio di controparte con lo stesso contraente, risultante da strumenti finanziari a termine e da operazioni di pronti contro termine, è limitata al 10% del patrimonio. |
RISCHIO CUMULATO SULLO STESSO SOGGETTO | |
Impiego cumulato verso lo stesso soggetto, in: - azioni e altri titoli che danno o possono dare diritto di voto o partecipazione diretta o indiretta al capitale sociale, trasferibili mediante iscrizione o usi analoghi; - titoli di debito rappresentanti ciascuno un diritto di credito nei confronti del soggetto emittente, trasferi- bili mediante iscrizione o usi analoghi esclusi gli “effets de commerce”; - quote e titoli di debito emessi da fondi comuni di credito; - depositi; - rischio di controparte definito negli articoli R. 214-2 I e II del Codice Monetario e Finanziario . | Fino al 20% del patrimonio. In caso di investimento in obbligazioni specifiche o garanzie, la percentuale del 20% può essere portata al 35% sullo stesso emittente; tuttavia, nel caso di titoli provenienti da almeno sei emissioni diverse nessuna delle quali superi il 30% del patrimonio dell’OICVM, questo limite non è applicabile. |
LIMITI DI INVESTIMENTO RISPETTO AL PASSIVO DELLO STESSO EMITTENTE | |
Strumenti finanziari con diritto di voto dello stesso emittente. Strumenti finanziari menzionati ai punti a) e d) del 2° capoverso dell’articolo R. 214-1 del Codice Monetario e Finanziario, con partecipazione diretta o indiretta al capi- tale sociale dello stesso emittente (azioni, azioni privile- giate, certificati di investimento, buoni di sottoscrizione, obbligazioni convertibili, scambiabili in titoli che danno direttamente o indirettamente accesso al capitale…). Strumenti finanziari menzionati ai punti b) e d) del 2° capoverso dell’articolo R. 214-1 del Codice Monetario e Finanziario, che conferiscono direttamente o indiretta- mente un diritto di credito generale sul patrimonio dello stesso emittente, come i titoli partecipativi, obbligazioni convertibili, obbligazioni scambiabili o subordinate che conferiscono direttamente o indirettamente un diritto di credito generale sul patrimonio…). Quote o azioni dello stesso OICVM (insieme dei comparti). Valore delle quote emesse da un FCC, per gli OICVM sotto il controllo di o che dipendono da un istituto di credito che abbia ceduto dei crediti al FCC. | Non oltre il 10%. Non oltre il 10%. Non oltre il 10%. Non oltre il 25%. Non oltre il 5%. |
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Regolamento del Fondo EURO-POSTE PRIMO
TITOLO I
PATRIMONIO E QUOTE
Art. 1 Quote di comproprietà
I diritti dei comproprietari sono espressi in quote, ogni quota corrisponde a una determinata frazione del patrimonio del FCI. Ogni detentore di quote dispone di un diritto di comproprietà sul patrimonio del FCI pro- porzionale al numero di quote detenute.
La durata del FCI è di 8 anni e 2 mesi, ossia fino al 16 gennaio 2014, salvo nei casi di scioglimento anticipa- to o di proroga prevista dal presente Regolamento.
Le quote sono frazionate in centomillesimi denomina- ti frazioni di quote.
Le disposizioni del Regolamento che disciplinano l’e- missione e il riscatto delle quote sono applicabili alle frazioni di quote il cui valore sarà sempre proporzio- nale a quello della quota che esse rappresentano. Tutte le altre disposizioni del Regolamento relative alle quote si applicano alle frazioni di quote senza che occorra specificarlo, salvo diversa disposizione.
Infine, il directoire della società di gestione può, a sua discrezione, procedere alla divisione delle quote mediante creazione di nuove quote attribuite ai deten- tori in cambio delle vecchie quote.
Art. 2 Importo minimo del patrimonio
Non si potrà procedere al riscatto delle quote se il patrimonio del FCI diventa inferiore a 300.000 euro; in questo caso e a meno che nel frattempo il patrimonio ritorni ad essere superiore al predetto ammontare, la società di gestione adotterà le misure necessarie per procedere alla fusione o allo scioglimento del FCI entro trenta giorni.
Art.3 Emissione e riscatto delle quote
Le quote vengono emesse in qualsiasi momento su richiesta dei sottoscrittori e in base al loro valore mag- giorato, se del caso, delle commissioni di sottoscrizione. I riscatti e le sottoscrizioni sono effettuati nelle condi- zioni e secondo le modalità precisate nel prospetto informativo semplificato e nella nota integrativa detta- gliata.
Le quote del FCI possono essere ammesse al listino secondo la normativa vigente.
Le sottoscrizioni devono essere integralmente versa- te il giorno del calcolo del valore della quota. Esse possono essere effettuate in contanti e/o mediante conferimento di valori mobiliari. La società di gestione ha il diritto di rifiutare i titoli proposti e, a tale effetto, dispone di un termine di sette giorni dal deposito per rendere nota la sua decisione. In caso di accettazio- ne, i titoli conferiti vengono valutati secondo le regole
fissate all’Art. 4 e la sottoscrizione è realizzata sulla base della prima quotazione successiva all’accetta- zione dei titoli di cui trattasi.
I riscatti sono effettuati esclusivamente in contanti salvo nel caso di liquidazione del FCI quando i deten- tori di quote hanno espresso il loro accordo per esse- re rimborsati in titoli. Essi vengono versati dal deposi- tario entro un massimo di cinque giorni dal giorno di valutazione della quota.
Tuttavia se, in caso di circostanze eccezionali, il rim- borso richiedesse la previa realizzazione di attivi del FCI, questo termine può essere prorogato, senza eccedere comunque i trenta giorni.
Salvo in caso di successione o di donazione-divisio- ne, la cessione o il trasferimento di quote tra detento- ri, o da detentori a terzi, è assimilata a un riscatto seguito da una sottoscrizione; se si tratta di un terzo, l’importo della cessione o del trasferimento deve, se del caso, essere completato dal beneficiario per rag- giungere almeno quello della sottoscrizione minima richiesta, indicata nel prospetto informativo semplifi- cato e nella nota integrativa dettagliata.
In applicazione dell'art. L. 214-30 del codice moneta- rio e finanziario, il riscatto da parte del FCI delle quote, come l’emissione di nuove quote, possono essere sospesi a titolo provvisorio, dalla società di gestione, quando lo esigono circostanze eccezionali o quando lo impone l’interesse dei detentori.
Il FCI può cessare di emettere quote, in applicazione dell’Art. L. 214-30 secondo capoverso del codice monetario e finanziario, nelle situazioni obiettive che implicano la chiusura delle sottoscrizioni, quali: rag- giungimento del numero massimo di quote o di azioni emesse, dell’importo massimo di patrimonio o sca- denza di un periodo di sottoscrizione determinato. Queste situazioni obiettive sono definite nella nota integrativa dettagliata del FCI.
Art. 4 Calcolo del valore della quota
Il calcolo del valore delle quote viene effettuato tenen- do conto delle regole di valutazione riportate nella nota integrativa dettagliata del prospetto completo.
TITOLO II FUNZIONAMENTO DEL FCI
Art. 5 La società di gestione
La gestione del FCI è espletata dalla società di gestio- ne in conformità con l’orientamento definito dal FCI. La società di gestione agisce in ogni occasione per conto dei detentori di quote ed è l’unica a potere eser- citare i diritti di voto associati ai titoli compresi nel FCI. La società di gestione si impegna a non effettuare nessuna modifica della nota dettagliata, del prospetto informativo semplificato e del presente regolamento senza l’accordo esplicito di IXIS Corporate & Investment Bank.
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Art. 5 bis Regole di funzionamento
Gli strumenti finanziari e depositi in cui può investire il FCI nonché le regole di investimento sono descritti nella nota integrativa dettagliata del prospetto completo.
Art. 6 Il depositario
Il depositario espleta la conservazione del patrimonio del FCI, esegue gli ordini della società di gestione concernenti gli acquisti e le vendite nonché quelli rela- tivi all’esercizio dei diritti di sottoscrizione e di attribu- zione associati ai valori compresi nel FCI. Effettua gli incassi e i pagamenti.
Il depositario deve verificare la regolarità delle deci- sioni della società di gestione. Se del caso, deve prendere le misure cautelari giudicate opportune. In caso di controversia con la società di gestione, ne informa l'Autorité des Marchés Financiers.
Art. 7 La società di revisione e certificazione contabile
Previo accordo dell'Autorité des Marchés Financiers , il consiglio di amministrazione o il directoire della società di gestione designa una società di revisione e certificazione contabile con incarico valido per sei esercizi.
La società di revisione e certificazione contabile ese- gue le verifiche e i controlli previsti dalla legge e certi- fica in particolare, ogni qualvolta sia richiesto, la veri- dicità e la regolarità dei conti e le indicazioni di natura contabile contenute nella relazione di gestione.
Alla scadenza dell’incarico la società di revisione e certificazione contabile può essere riconfermata.
La società di revisione e certificazione contabile porta a conoscenza delle Autorité des Marchés Financiers e della società di gestione del FCI le irregolarità e le ine- sattezze rilevate nell’espletamento del proprio incarico. Le valutazioni degli attivi e la determinazione delle parità di concambio nelle operazioni di trasformazione, fusione o scissione, sono effettuate sotto il controllo della società di revisione e certificazione contabile.
Essa valuta i conferimenti in natura e stabilisce sotto la propria responsabilità una relazione relativa alla valutazione e alla sua remunerazione.
La società di revisione e certificazione contabile atte- sta l’esattezza della composizione del patrimonio e degli altri elementi prima della pubblicazione.
Gli onorari della società di revisione e certificazione contabile sono fissati di comune accordo tra la stessa e il consiglio di amministrazione o il directoire della società di gestione in base a un programma di lavoro che precisa le mansioni giudicate necessarie.
In caso di liquidazione, la società di revisione e certi- ficazione contabile valuta l’importo degli attivi e redige una relazione sulle condizioni di tale liquidazione.
Essa attesta le situazioni in base alle quali si procede alla distribuzione di acconti.
Gli onorari della società di revisione e certificazione contabile sono compresi nelle spese di gestione.
Art. 8 Xxxxxxxx e relazione di gestione
Alla chiusura di ogni esercizio, la società di gestione elabora il bilancio e redige una relazione sulla gestio- ne del FCI nell’esercizio trascorso.
Il valore d’inventario viene certificato dal depositario e tutti i documenti di cui sopra sono controllati dalla società di revisione e certificazione contabile.
La società di gestione conserva questi documenti a disposizione dei detentori di quote per quattro mesi dopo la chiusura dell’esercizio e li informa dell’impor- to dei redditi ai quali essi hanno diritto: questi docu- menti sono inviati per posta su richiesta esplicita dei detentori di quote o messi a loro disposizione presso la società di gestione o presso il depositario.
TITOLO III
MODALITÀ DI DESTINAZIONE DEGLI UTILI
Art. 9
Il risultato netto dell’esercizio è pari alla somma di interessi, arretrati, dividendi, premi e gettoni di pre- senza nonché di qualsiasi altro introito relativo ai tito- li che compongono il portafoglio del FCI e degli inte- ressi sulla liquidità, meno le spese di gestione e gli oneri dei prestiti contratti.
Le somme distribuibili sono pari al risultato netto del- l’esercizio a cui si aggiungono i riporti a nuovo o si aggiungono o si deducono i ratei e risconti attivi o passivi dell’esercizio.
Le somme distribuibili vengono interamente capitaliz- zate ogni anno ad eccezione di quelle che sono per legge oggetto di distribuzione obbligatoria.
TITOLO IV
FUSIONE - SCISSIONE - SCIOGLIMENTO
- LIQUIDAZIONE
Art. 10 Fusione - Scissione
La società di gestione può conferire una parte o la totalità degli attivi del FCI ad un altro OICVM gestito dalla società stessa oppure scindere il FCI in due o più altri fondi comuni di cui espleterà la gestione.
Queste operazioni di fusione o di scissione possono essere realizzate solo un mese dopo averne informa- to i detentori. Esse daranno luogo all’emissione di una nuova attestazione precisante il numero di quote detenute da ciascun detentore.
Art. 11 Scioglimento - Proroga
Se gli attivi del FCI restano per un periodo di trenta giorni inferiori all’importo fissato dal precedente Art. 2, la società di gestione ne informa l'Autorité des Marchés Financiers e procede, salvo operazione di fusione con un altro Fondo Comune di Investimento,
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alla dissoluzione del FCI.
La società di gestione può sciogliere in anticipo il FCI; essa informa i detentori di quote della sua decisione e, da questa data in poi, le domande di sottoscrizione o di riscatto non vengono più accettate.
La società di gestione procede anche allo scioglimen- to del FCI in caso di richiesta di riscatto di tutte le quote, di cessazione dell’incarico del depositario, in mancanza di designazione di altro depositario, o alla scadenza della durata del FCI, se quest’ultima non è stata prorogata.
La società di gestione invia all'Autorité des Marchés Financiers - per corriere - una comunicazione scritta indicando la data e la procedura di scioglimento pre- vista. Quindi invia alle Autorité des Marchés Financiers la relazione della società di revisione e cer- tificazione contabile.
La proroga di un FCI può essere decisa dalla società di gestione di comune accordo con il depositario. Tale decisione va presa almeno tre mesi prima della sca- denza della durata prevista per il FCI e portata a conoscenza dei detentori di quote e dell’Autorité des Marchés Financiers.
Art. 12 - Liquidazione
In caso di scioglimento, il depositario o la società di gestione vengono incaricati delle operazioni di liqui- dazione. Essi sono investiti a tale effetto dei più este- si poteri per realizzare gli attivi, pagare gli eventuali creditori e suddividere il saldo disponibile tra i deten- tori di quote in contanti o in titoli.
La società di revisione e certificazione contabile e il depositario continuano a esercitare le rispettive funzio- ni fino alla conclusione delle operazioni di liquidazione.
TITOLO V CONTESTAZIONI
Art.13 Competenza giurisdizionale - Elezione di Domicilio
Le contestazioni relative al FCI che sorgano durante il periodo di funzionamento di quest’ultimo o al momen- to della sua liquidazione, sia tra detentori di quote che tra detentori di quote e la società di gestione o il depo- sitario, saranno demandate alla giurisdizione del foro competente.
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Euro-Poste Primo
Tariffa mista a premio unico di tipo Unit Linked
Condizioni di Assicurazione
Art. 1 Caratteristiche del contratto
Euro-Poste Primo è un contratto di assicurazione sulla vita in forma mista a premio unico (tariffa 03UL), in cui le prestazioni sono direttamente collegate al valore delle quote del Fondo EURO-POSTE PRIMO. Il valore delle quote dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono una rappresentazione. Poste Vita S.p.A. investirà il premio unico versato dal Contraente (diminuito dei costi riportati al paragrafo
9.1.1 a pag. 9) nel Fondo EURO-POSTE PRIMO (in seguito denominato “Fondo”), un fondo comune di investimento di diritto francese con formula.
Poste Vita S.p.A. corrisponderà all’Assicurato, alla scadenza del contratto, un ammontare pari al numero di quote attribuite al contratto con il versamento del premio, moltiplicato per il valore unitario della quota a scadenza (come previsto all’Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione).
Il valore unitario della quota a scadenza è pari al Valore Unitario di Riferimento maggiorato del rendi- mento ottenuto dal Fondo EURO-POSTE PRIMO. Il Valore Unitario di Riferimento è pari al valore massimo raggiunto dalle quote del Fondo EURO- POSTE PRIMO nel periodo compreso fra il 14/11/2005 (incluso) ed il 16/01/2006 (incluso).
Il valore unitario della quota ad una certa data si ottie- ne dividendo il patrimonio netto del Fondo alla data di valorizzazione per il numero delle quote in essere alla stessa data.
Il valore unitario per la conversione del premio in quote sarà quello relativo al giovedì (o se non dispo- nibile si considera la prima data di valorizzazione suc- cessiva) della settimana successiva alla data di sotto- scrizione del contratto.
Il valore unitario della quota del Fondo EURO-POSTE PRIMO viene determinato giornalmente dal Gestore, ad eccezione dei giorni festivi ai sensi del Codice del lavoro francese e dei giorni di chiusura della Borsa di Parigi. Tale valore viene pubblicato sul quotidiano “IL SOLE 24 ORE”.
Tuttavia per il calcolo delle prestazioni dovute per recesso, riscatto e in caso di decesso, il valore unitario della quota utilizzato sarà solo ed esclusiva- mente quello del giovedì (o se non disponibile si considera la prima data di valorizzazione successiva). Tale valore è pubblicato anche sul sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx.
Art. 2 Prestazioni assicurative
Alla data di scadenza indicata nel documento di poliz- za il capitale liquidabile all’Assicurato, se in vita, sarà dato dal numero di quote attribuite moltiplicato per il valore unitario della quota a scadenza, come descrit- to all’Art. 7.
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della dura- ta contrattuale Poste Vita S.p.A. liquiderà ai Beneficiari designati il controvalore delle quote ottenuto moltipli- cando il valore unitario della quota per il numero di quote attribuite come descritto al successivo Art. 9.
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.
Art. 3 Premio
Le prestazioni, indicate all’articolo precedente, sono fornite a fronte del pagamento, da parte del Contraente, di un premio, che deve essere corrispo- sto in unica soluzione alla data di sottoscrizione della polizza. L’ammontare del premio versato non può essere inferiore a Euro 1.500,00.
Art. 4 Durata del contratto
La durata del contratto è il periodo che intercorre tra la data di decorrenza e quella di scadenza indicate nel documento di polizza.
Art. 5 Conclusione del contratto ed entrata in vigore
Il contratto è concluso nel momento in cui il docu- mento di polizza, firmato da Poste Vita S.p.A., viene sottoscritto dal Contraente.
L’assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio unico, alle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di polizza.
Art. 6 Diritto di recesso
Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è stato concluso, cioè dalla data di sottoscrizione del contratto e di versamento del premio, tramite lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, inviata a
Poste Vita S.p.A. Direzione Tecnica - Ufficio Recessi
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxx
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L’invio della comunicazione, alla quale deve essere allegato il documento di polizza e le eventuali appen- dici, libera entrambe le Parti da qualsiasi obbligo deri- vante dal contratto con effetto dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione stessa, quale risul- ta dal timbro postale di invio.
Poste Vita S.p.A., entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa (richiesta scritta, docu- mento di polizza ed eventuali appendici), rimborserà al Contraente un importo pari al numero di quote attri- buite per il valore unitario della quota rilevata il giovedì (o se non disponibile si considera la prima data di valorizzazione successiva) della settimana successiva alla data di pervenimento a Poste Vita
S.p.A. della richiesta di recesso, aumentato dei costi gravanti sul premio. Rimangono trattenute da Poste Vita S.p.A. le spese sostenute per l’emissione del contratto pari a Euro 26,00.
Art. 7 Prestazione a scadenza
Poste Vita S.p.A. corrisponderà all’Assicurato, alla scadenza del contratto, un ammontare pari al numero di quote attribuite al contratto moltiplicato per il valore unitario della quota a scadenza.
Il valore unitario della quota a scadenza è pari al Valore Unitario di Riferimento (valore massimo raggiunto dalle quote del Fondo EURO-POSTE PRIMO nel periodo compreso tra il 14/11/2005 e il 16/01/ 2006 inclusi) mag- giorato del rendimento ottenuto dal Fondo.
Il Fondo prevede l’impegno di IXIS CIB a restituire a sca- denza il Valore Unitario di Riferimento maggiorato del rendimento ottenuto dal Fondo EURO-POSTE PRIMO.
Art. 8 Riscatto
Il Contraente può richiedere il riscatto del contratto purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza.
La richiesta deve essere inoltrata a Poste Vita S.p.A. a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il valore di riscatto è pari al numero delle quote attri- buite moltiplicato per il valore unitario della quota rile- vato il giovedì (o se non disponibile si considera la prima data di valorizzazione successiva) della setti- mana successiva alla data di pervenimento a Poste Vita S.p.A della richiesta di riscatto, diminuito dei costi indicati nella Nota Informativa al paragrafo 9.1.2.
Art. 9 Capitale in caso di decesso
In caso di liquidazione in seguito al decesso dell’Assicurato, la somma che sarà pagata ai Beneficiari sarà pari al controvalore delle quote ottenuto moltipli- cando il valore unitario della quota per il numero di quote attribuite. Il valore unitario della quota è quello rilevato il giovedì (o se non disponibile si considera la prima data di valorizzazione successiva) della setti- mana successiva alla data di ricevimento da parte di
Poste Vita S.p.A. della comunicazione di decesso dell’Assicurato.
Qualora il controvalore delle quote risultasse inferiore al premio versato, sarà aggiunta una somma pari alla dif- ferenza tra il premio versato ed il controvalore stesso; in ogni caso tale integrazione non potrà essere superiore a Euro 5.000,00.
Art. 10 Opzioni in rendita
Alla scadenza iI Contraente ha facoltà di richiedere, tramite comunicazione scritta inviata con un preavviso di almeno 180 giorni, la conversione del capitale liqui- dabile in una rendita rivalutabile che può essere vitali- zia, certa o eventualmente reversibile ad altra persona, in base alle condizioni e ai coefficienti che saranno in vigore a tale epoca.
Tale opzione è consentita anche ai Beneficiari in caso di decesso dell’Assicurato.
Condizione necessaria per la conversione del capitale liquidabile in rendita è che l’importo della prima annua- lità di rendita, spettante a ciascun Beneficiario, non sia inferiore a Euro 3.000,00; nel caso in cui il capitale disponibile non sia sufficiente a raggiungere il predetto minimo, è consentito il versamento di un premio inte- grativo determinato applicando il tasso d’inventario.
Art. 11 Documentazione da consegnare a Poste Vita S.p.A. per la liquidazione
Per tutti i pagamenti di Poste Vita S.p.A. debbono esse- re preventivamente inviati alla stessa, con raccoman- data con avviso di ricevimento, i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.
In particolare, per riscuotere le somme dovute:
• in caso di recesso il Contraente deve inviare a Poste Vita S.p.A.:
a) la richiesta di recesso firmata dal Contraente;
b) l’originale di polizza;
c) le eventuali appendici;
• a scadenza l’Assicurato deve inviare a Poste Vita S.p.A.:
a) la richiesta di pagamento per scadenza firmata dal Contraente;
b) l’originale di polizza;
c) le eventuali appendici;
• in caso di riscatto il Contraente deve inviare a Poste Vita S.p.A.:
a) la richiesta di riscatto firmata dal Contraente;
b) l’originale di polizza;
c) le eventuali appendici;
• in caso di decesso dell’Assicurato i Beneficiari devono inviare a Poste Vita S.p.A.:
a) la richiesta di pagamento firmata dai Beneficiari;
b) l’originale di polizza;
c) le eventuali appendici;
d) il certificato di morte dell’Assicurato;
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e) l’atto di notorietà da cui risulti l’esistenza o meno di testamento e, in caso affermativo, copia autentica del testamento pubblicato;
f) il decreto del Giudice Tutelare nel caso in cui tra i Beneficiari vi siano soggetti minori o incapaci;
g) per ogni Beneficiario: la copia di un documento identificativo e il codice fiscale.
Poste Vita S.p.A. esegue il pagamento entro 30 gior- ni dal ricevimento presso la propria sede della docu- mentazione completa.
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto. I pagamenti sono effettuati, tranne il caso di decesso dell’Assicurato per il quale è previsto esclusivamente l’assegno postale, tramite accredito su conto BancoPosta o libretto di risparmio postale, ovvero con assegno postale secondo le indicazioni del Contraente.
Art.12 Beneficiari delle prestazioni
Il Contraente designa il Beneficiario e può, in qualsia- si momento, revocare o modificare tale designazione. La designazione non può essere revocata o modifica- ta nei seguenti casi (Art. 1921 del Codice Civile):
a) dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto a Poste Vita S.p.A., rispetti- vamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accetta- zione del beneficio;
b) dopo la morte del Contraente;
c) dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Poste Vita S.p.A. di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo della polizza richiedono l’assenso scritto del Beneficiario.
La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto a Poste Vita S.p.A., a mezzo di lettera racco- mandata con avviso di ricevimento, o disposte per testamento.
Art. 13 Cessione del contratto
Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto, secondo quanto disposto dall’Art. 1406 Codice Civile.
La richiesta dovrà essere sottoscritta dal Contraente cedente e dal Contraente cessionario presso l’Ufficio Postale, previa l’identificazione ai fini della vigente normativa antiriciclaggio (legge 197/91) e inviata a Poste Vita S.p.A. tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Poste Vita S.p.A. provvederà ad emettere una comu- nicazione di ratifica. Poste Vita S.p.A. può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto, secondo quanto previsto dall’Art. 1409 Codice Civile.
In caso di decesso del Contraente, a condizione che sia persona diversa dall’Assicurato, la contraenza della polizza si intende trasferita all’Assicurato.
Art. 14 Pegno e Vincolo
Il Contraente può dare in pegno a terzi il credito deri- vante dal presente contratto.
Al ricevimento della comunicazione, effettuata per iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e firmata dal Contraente, dell’avvenuta costituzione in pegno Poste Vita S.p.A. effettua la relativa annotazione su apposita appendice.
In conformità a quanto disposto dall’Art. 2805 Codice Civile, Poste Vita S.p.A. può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente sulla base del presente contratto.
Il Contraente può vincolare le somme assicurate.
Al ricevimento della comunicazione, effettuata per iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e firmata dal Contraente, della costituzio- ne di vincolo, Poste Vita S.p.A. effettua la relativa annotazione su apposita appendice.
Art. 15 Tasse e imposte
Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed eventuali aventi diritto.
Art. 16 Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del Comune di residenza o di domicilio del Contraente o degli aventi diritto.
Art. 17 Riferimento a norme di Legge
Per tutto quanto non è espressamente regolato dal pre- sente contratto, valgono le norme della Legge italiana.
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Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003
In applicazione del D. Lgs. 196/2003 (di seguito deno- minato Codice), La informiamo sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti(1).
Trattamento dei dati personali per finalità assicurative(2)
Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti(3) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di Legge(4) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione.
Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbo- no essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all’estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa”(5).
I Suoi dati potranno, peraltro, essere comunicati e trattati all’interno della “catena assicurativa” dai pre- detti soggetti.
Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assi- curativi citati.
Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali
Le chiediamo di esprimere il consenso per il tratta- mento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clien- tela e di effettuare ricerche di mercato e indagini sta- tistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.
Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati a società del Gruppo Poste Italiane: il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti effettuati da tali soggetti.
Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.
Pertanto, secondo che Xxx sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati nello spazio ad esso dedicato del modulo contrattuale.
Modalità di uso dei dati personali
I dati sono trattati(6) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia accon- sentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all’estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trat- tarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella pre- sente informativa e conformi alla normativa.
Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipen- denti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzio- ni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indi- cate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informati- va a cui i dati vengono comunicati.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia
- operanti talvolta anche all’estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzati- va(7); lo stesso possono fare anche i soggetti già indi- cati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Diritti dell’interessato
Titolare del trattamento è Poste Vita S.p.A., che si avvale di Responsabili. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso il titolare del trattamento o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento(8).
Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati presso
Poste Vita S.p.A. Servizio Privacy
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, 00 00000 Xxxx
Fax 06/00.00.00.00(9)
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NOTE
1) Come previsto dall’art. 13 del Codice (decreto legi- slativo 30 giugno 2003, n. 196).
2) La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicura- zione; coassicurazione; prevenzione e individuazio- ne delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio o difesa dei diritti dell’assicu- ratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicu- rativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti Assicurato, Beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, assicuratori ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 5, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 5, sesto e settimo trattino).
4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
5) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicu- razione e di riassicurazione, produttori, ed altri cana- li di acquisizione di contratti di assicurazione; ban- che, società di gestione del risparmio, sim; legali;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liqui- dazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nel- l’invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall’interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbu- stamento, trasporto e smistamento delle comuni- cazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servi- zi per il controllo delle frodi; società di recupero
crediti; (v. tuttavia anche nota 7);
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assi- curatrici, per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, noti- zie e dati strumentali all’esercizio dell’attività assi- curativa e alla tutela dei diritti dell’industria assicu- rativa rispetto alle frodi;
- organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le impre- se di assicurazione consorziate, alle quali i dati pos- sono essere comunicati -, quali:
Consorzio Italiano per l’Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT, per la valutazione dei rischi vita tarati, per l’acquisizione di dati relativi ad assi- curati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorzia- te, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l’assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tute- la de i diritti dell’industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati, per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;
- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, la quale, in base alle specifiche normati- ve, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della stra- da, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione e altri Consorzi costi- tuiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agri- coli, le quote delle cessioni legali delle assicurazio- ni vita; commissari liquidatori di imprese di assicu- razione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137;
- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi, ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all’art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni, ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 21 aprile
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1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell’economia e delle finanze - Anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magistratura; Forze dell’ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
L’elenco completo e aggiornato dei soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.
6) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: rac- colta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comuni- cazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.
7) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsa- bili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di tratta- mento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicu- rativa” con funzione organizzativa (v. nota 5, secondo trattino).
8) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguarda- no i dati trattati in violazione di legge. Per l’integra- zione occorre vantare un interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del mate- riale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposi- zione presuppone un motivo legittimo.
9) L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l’elenco delle categorie dei sog- getti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuita- mente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.
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Glossario dei termini principali
Assicurato: la persona fisica sulla cui vita è stipula- to il contratto. Se in vita alla scadenza riscuote il capi- tale assicurato. In caso di decesso il capitale assicu- rato viene pagato al Beneficiario.
Benchmark: parametro oggettivo di mercato compa- rabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione.
Beneficiario: la persona fisica o giuridica che viene designata dal Contraente a ricevere le prestazioni previste dal contratto in caso di decesso dell’Assicurato in corso di contratto.
Contraente: la persona fisica che firma il contratto, versa il premio, nomina ed eventualmente modifica i Beneficiari. È il Contraente che ha il diritto di recede- re o riscattare il contratto prima della scadenza.
Controvalore delle quote: importo ottenuto moltipli- cando il numero delle quote possedute dal Contraente ad una determinata data, per il valore uni- tario della quota alla stessa data.
Data di valorizzazione: giorno di riferimento per il calcolo del valore unitario della quota del Fondo.
Diritto di recesso: il diritto del Contraente a recede- re dal contratto entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso.
Diritto di riscatto: il diritto del Contraente di scioglie- re il contratto in qualsiasi momento dopo il primo anno.
Durata del contratto: l’intervallo di tempo tra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto.
Fondo comune di investimento (FCI): organismo d’investimento che gestisce patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di sottoscrittori e che consente in ogni momento a questi ultimi la liquidazione della propria quota.
Fondo francese con formula: Fondo di diritto fran- cese che presenta delle specifiche, in termini di fun- zionamento e di tecniche di gestione, legate ad una formula di valorizzazione.
Garante del Fondo: IXIS Corporate & Investment Bank, società che si impegna a restituire a scadenza il Valore Unitario di Riferimento maggiorato del rendi- mento ottenuto dal Fondo EURO-POSTE PRIMO.
Gestore: Sogéposte, soggetto che agisce in qualità di Società di Gestione del Fondo EURO-POSTE PRIMO.
ISVAP: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. È l’Ente pubblico incaricato di vigilare sulle attività delle compagnie di assicurazione.
Nota Informativa: il documento che contiene le infor- mazioni sul contratto e sulle sue implicazioni secon- do le indicazioni dell’ISVAP.
Poste Vita S.p.A.: la compagnia assicurativa di Poste Italiane.
Premio investito: premio versato al netto delle componenti di costo, impiegato per l’acquisto di quote del Fondo EURO-POSTE PRIMO.
Premio versato: l’importo pagato dal Contraente in un’unica soluzione all’atto di sottoscrizione della polizza.
Quota (UNIT): ciascuna delle parti di uguale valore in cui il fondo è virtualmente suddiviso.
Rendita: la conversione del capitale a scadenza può prodursi in una rendita vitalizia (pagabile fino a che l’Assicurato sia in vita), una rendita certa (pagabile in modo certo per un determinato numero di anni), una ren- dita reversibile (pagabile fino al decesso dell’Assicurato e successivamente a favore di un’altra persona).
Valore unitario della quota: (NAV - Net asset value): Valore ottenuto dividendo il patrimonio netto del Fondo per il numero di quote in essere ad una certa data. Rappresenta il valore di ogni quota in cui è sud- diviso il Fondo.
Valore Unitario di Riferimento: valore massimo rag- giunto dalle quote del Fondo EURO-POSTE PRIMO nel periodo compreso fra il 14/11/2005 (incluso) ed il 16/01/2006 (incluso).
Volatilità: misura statistica che esprime il grado di variazione dei prezzi di uno strumento finanziario in un determinato arco temporale ed è utilizzata per indicare il livello di rischio dell'investimento.
Poste Vita S.p.A. • 00144 Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, 00 • Tel.: x00 00 000000 Fax: x00 00 00000000 • Cod. Fisc. 07066630638 • Part. IVA 05927271006
Mod. 0150 Ed. 14/11/2005
• Cap. Soc. € 405.000.000 di cui versato € 340.000.000 • Registro delle Imprese n. 29149/2000 • REA n. 934547 • Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Provv. dell’ISVAP n. 1144 del 12/03/1999 • Pubb. sulla G.U. n. 68 del 23/03/1999