CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Net RC e Tutela Legale
Contratto multirischi di durata annuale a protezione del nucleo familiare
IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:
• IL DIP DANNI
• IL DIP AGGIUNTIVO DANNI
• IL GLOSSARIO
• LE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.
DATA DI REDAZIONE DEL PRESENTE SET INFORMATIVO 04/2022
Mod. NET/0224/01 - Ed. 04/2022
“PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI PRECONTRATTUALI”
Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplice e Chiari”.
Contratto di Assicurazione Multirischi a Premio Annuo.
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni Impresa che realizza il prodotto: Net Insurance S.p.A.
Prodotto: Net RC e Tutela Legale
Data realizzazione: 04/2022
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di Assicurazione è?
Questa polizza multigaranzia tiene indenne l’Assicurato ed il suo Nucleo Familiare da richieste di risarcimento danni per responsabilita civile verso terzi e garantisce le spese legali da sostenere per i fatti della vita privata.
Che cosa è assicurato?
Sezione Responsabilità Civile verso Terzi
Garanzia Responsabilità Civile della vita privata – Garanzia Base
L’Assicuratore tiene indenne l’Assicurato e/o il suo Nucleo Familiare, per la somma che deve risarcire (capitale, interessi e spese), se civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di Xxxxx involontariamente causati a terzi per:
• morte, lesioni personali;
• distruzione o deterioramento di Cose;
• Danni ad animali;
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata e della proprietà dell’Abitazione abituale, situata nel territorio della Repubblica Italiana,
Garanzia Responsabilità Civile della proprietà “seconda casa” – Garanzia facoltativa
L’Assicuratore tiene indenne il proprietario dell’Abitazione assicurata indicata in Polizza e diversa da quella Abituale, per la somma che deve risarcire (capitale, interessi e spese), se civilmente responsabile ai sensi di Xxxxx, di Xxxxx involontariamente causati a terzi per:
• morte, lesioni personali;
• distruzione o deterioramento di Cose;
• Danni ad animali;
in conseguenza di un fatto accidentale che derivi dalla proprietà delle Abitazioni indicate nella Polizza, diverse da quella Abituale, situate nel territorio della Repubblica Italiana, comprese le parti del Fabbricato costituenti proprietà comune di Abitazioni in Fabbricati plurifamiliari.
Sezione Tutela Legale e Cyber Risk – Garanzie base Garanzia Tutela Legale Vita Privata ed Immobile
Se l’Assicurato è coinvolto in una vertenza, l’Assicuratore, nei limiti stabiliti dalla polizza, copre alcune spese ad esempio quelle di giustizia e/o quelle dell’organismo di mediazione.
Garanzia Tutela Legale Cyber Risk
Copre le spese sostenute per i sinistri relativi all’utilizzo del
web e dei social o media network nel corso della vita privata.
Che cosa non è assicurato?
Sezione Responsabilità Civile verso Terzi
sono esclusi i danni: ai soggetti non considerate terzi ai sensi di polizza; alle cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo; derivanti dalla proprietà di animali da sella; derivanti dall’esercizio della caccia e della pesca subacquea; causati da esercizio di attività professionali o comunque retribuite.
Sezione Tutela Legale e Cyber Risk
le prestazioni non sono valide per sinistri relativi a: al pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; per Controversie connesse alla circolazione stradale; a casi di adesione a class action.
Ci sono limiti di copertura?
Sono previste franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.
Sezione Responsabilità Civile verso Terzi: Le garanzie Responsabilità Civile della Vita Privata e Responsabilità Civile della Proprietà “Seconda Casa” sono sottoposte ad una franchigia di € 150,00 per ogni sinistro a Cose.
Per la garanzia Responsabilità Civile della Proprietà “Seconda Casa” sono esclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i danni cagionati dolosamente e/ o i danni da furto.
Sezione Tutela Legale e Cyber Risk: Le spese legali sono coperte per l’intervento di 1 (un) avvocato per ogni grado di giudizio; nel caso di vertenze fra assicurati le garanzie operano unicamente a favore del contraente;
Per la Garanzia Tutela Legale Vita Privata e Immobile, la garanzia vertenze contrattuali copre le spese sostenute se il valore in lite è pari o superiore a € 250; la garanzia anticipo cauzione penale opera con il limite di massimale di € 15.000 per sinistro.
Per la Garanzia Tutela Legale e Cyber Risk, la garanzia acquisti sui portali copre le spese sostenute se il valore in lite è pari o superiore a € 200; la garanzia vertenze con i fornitori di servizi web copre le spese sostenute se il valore in lite è pari o superiore a € 200 .
Le garanzie, a titolo esemplificativo e non esaustivo, non operano per sinistri relativi a fatti dolosi degli assicurati.
Dove vale la copertura
• Le garanzie sono operanti a condizione che le Abitazioni assicurate e il loro Contenuto siano ubicati in Italia.
• Le garanzie per le quali non sono previste limitazioni territoriali sono valide in tutto il mondo.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza, il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno, ovvero il diritto di rivalsa per i danni risarciti obbligatoriamente a terzi.
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso all’Assicuratore tempestivamente e fornire la
documentazione richiesta e conservare le tracce e gli indizi del sinistro fino al sopralluogo del perito incaricato.
Quando e come devo pagare?
Il premio annuale viene corrisposto dal Contraente - contestualmente alla conclusione del contratto/emissione della Polizza - tramite addebito diretto sul proprio conto corrente. Resta ferma la possibilità di richiedere il frazionamento mensile del Premio. Il pattuito frazionamento non esonera il Contraente dall'obbligo di corrispondere l'intero Premio annuo, da considerarsi a tutti gli effetti uno ed indivisibile e ciò anche in caso di cessazione del Rischio nel corso del periodo di durata dell’Assicurazione.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Il contratto ha durata annuale con tacito rinnovo.
Il contratto di assicurazione si conclude nel momento in cui l'Assicuratore emette la Polizza o nel momento dell'adesione
telefonica del Contraente (Conclusione dell’assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza).
Se il contratto di assicurazione è concluso:
▪ il Periodo di efficacia dell’Assicurazione decorre dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata in Polizza se il Premio è stato già pagato;
▪ il Periodo di efficacia dell’Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del Premio.
Come posso disdire la polizza?
Puoi impedire il rinnovo automatico della polizza inviando all’Assicuratore la richiesta di disdetta mediante lettera
raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.
Contratto di Assicurazione Multirischi a Premio Annuo.
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Impresa che realizza il prodotto: NET INSURANCE S.p.A. Prodotto: Net RC e Tutela Legale
Data realizzazione: 04/2022
Il DIP aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazioni prima della sottoscrizione del contratto.
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami danni di cui ai Provvedimenti IVASS n. 1756 del 18/12/2000, n. 2131 del 4/12/2002, n.2444 del 10/7/2006, n. 3213000422 del 9/4/2013 e n. 231077 del 20/12/2017. Iscritta all’Albo delle imprese IVASS n. 1.00136
Il patrimonio netto di Net Insurance S.p.A. ammonta a € 77,9 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a € 17,5 milioni e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammontano a € 60,4 milioni.
Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) ammonta a € 38,2 milioni; il requisito patrimoniale minimo (MCR) ammonta a
€ 13,7 milioni e i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità ammontano a € 77,2 milioni. L’indice di solvibilità per il requisito patrimoniale di solvibilità (solvency ratio) è pari a 203,88%.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che Cosa è assicurato? |
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni. Sezione Responsabilità Civile verso Terzi La garanzia RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA VITA PRIVATA opera in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata e della proprietà dell’Abitazione abituale. Sono altresì garantiti: - Proprietà e conduzione dell’abitazione; - Vita quotidiana; - Tempo libero; - Famiglia con i figli; - Proprietà o uso di animali domestici La garanzia RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA PROPRIETA’ “SECONDA CASA” opera per i danni derivanti dalla proprietà dell’Impianto fotovoltaico e/o Impianto solare termico. Sono altresì comprese le pertinenze quali: dipendenze, recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, giochi ed attrezzature sportive, piscine, parchi, alberi e strade private, purché realizzati nell’Abitazione e negli spazi ad essa adiacenti. In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato e/o di altra persona appartenente al suo Nucleo Familiare con altri soggetti, l’Assicuratore risponderà soltanto per la quota di pertinenza degli stessi, con esclusione, quindi, di quella parte di Xxxxx che dovesse ricadere su di loro in virtù del vincolo di solidarietà. Sono compresi in Garanzia: |
- i Danni fisici involontariamente causati, nello svolgimento delle loro mansioni, ai Collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby-sitter), sino alla concorrenza del 50% del Massimale indicato in Polizza;
- l’attività di baby sitter se è svolta dai genitori (nonni materni o paterni) o dai fratelli e sorelle dell’Assicurato; la presente copertura è estesa alla loro personale responsabilità;
- i figli minori dell’Assicurato sono considerati terzi fra di loro quando accidentalmente fratello o sorella si causino una lesione corporale da cui derivi un’Invalidità permanente; l’Indennizzo è prestato fino a € 50.000,00 per Sinistro e per Anno assicurativo, e con l’applicazione di una Franchigia di € 1.500,00 per Sinistro. Non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite;
- la Responsabilità Civile dell’Assicurato per i Danni materiali e diretti causati alle Cose di terzi da Incendio, Implosione,
Esplosione e Scoppio che derivino:
▪ • dalla proprietà dell'Abitazione abituale e delle Abitazioni saltuarie indicate in Polizza e dei relativi Contenuti;
▪ • dalla conduzione dell'Abitazione abituale, delle Abitazioni saltuarie indicate in Polizza e dei Locali di Villeggiatura, inclusi i Danni ai locali stessi ed al relativo Contenuto se di terzi;
▪ • dall’utilizzo di camere d’albergo e dalla pratica di campeggio svolta all’interno di camping regolarmente autorizzati. Tale condizione particolare opera sia per la Garanzia A. RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA VITA PRIVATA sia per la Garanzia B. RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA PROPRIETA’“SECONDA CASA”. Per questi Danni la Garanzia è prestata fino a concorrenza dell’importo di € 300.000,00 per Sinistro e per Anno assicurativo;
- la Responsabilità Civile dell’Assicurato da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, conseguenti a Sinistri indennizzabili in base alla presente copertura; per questi Danni, resta a carico dell’Assicurato, uno Scoperto pari al 10% con il minimo di € 500,00 per Sinistro; il limite dell’Indennizzo, per Sinistro e per Anno assicurativo, è pari a € 50.000,00. Tale condizione particolare opera sia per la Garanzia RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA VITA PRIVATA sia per la Garanzia RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA PROPRIETA’“SECONDA CASA”;
- la Responsabilità Civile dell’Assicurato quale committente dei lavori di Manutenzione ordinaria e/o Manutenzione Straordinaria dell’Abitazione, ad esclusione dei lavori che espongono i lavoratori a rischi di caduta dall’alto da altezza superiore a 2 mt o a rischi di seppellimento o sprofondamento a profondità superiore a 1,5 mt o a rischi di lavori in pozzi, purché siano stati designati i responsabili dei lavori quando e come previsto dalle Leggi in vigore;
- i Xxxxx conseguenti a inquinamento accidentale dell’acqua e/o del suolo provocati da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Il limite di Indennizzo per Sinistro e per Anno assicurativo è pari a € 50.000,00;
i Danni derivanti dall’uso di animali da sella, non di proprietà degli Assicurati.
Sezione Tutela Legale e Cyber Risk
Per la garanzia TUTELA LEGALE VITA PRIVATA ED IMMOBILE, l’Assicuratore copre le seguenti spese:
- compensi dell’avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della Vertenza
- compensi dell’avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione
- compensi dell’avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale
- compensi dell’avvocato xxxxxxxxxxxxxx, se indicato da ARAG
- spese di soccombenza poste a carico dell’Assicurato
- spese di esecuzione forzata, fino a due tentativi per Xxxxxxxx
- spese dell’organismo di mediazione, se la mediazione è obbligatoria
- spese per l’arbitrato, sia dell’avvocato difensore che degli arbitri
- compensi dei Periti
- spese di giustizia
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale Sono altresì coperte le spese sostenute per:
- delitti colposi o contravvenzioni;
- delitti dolosi;
- danni subiti;
- danni causati;
- vertenze contrattuali;
- locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali;
- assistenza di un interprete;
- traduzione di verbali o di atti;
- anticipo cauzione penale;
- atti di volontaria giurisdizione;
È compresa inoltre la consulenza telefonica con ARAGTEL
Per la garanzia TUTELA LEGALE CYBER RISK, sono coperte le spese sostenute per:
- delitti colposi o contravvenzioni;
- delitti dolosi;
- danni subiti;
- acquisti sui portali;
- vertenze con i fornitori di servizi web;
È compresa inoltre la consulenza telefonica con ARAGTEL.
Che Cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni. Le coperture non sono operanti in caso di danni causati da: Sezione Responsabilità Civile verso Terzi: Sono esclusi i Danni: - cagionati dolosamente; - alle Cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed alle Cose altrui che derivino da Incendio, Implosione, Esplosione o Scoppio. Sono in ogni caso esclusi i Danni ai locali ed al Contenuto dell’Abitazione abituale in affitto; - da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore; - da proprietà ed uso di natanti o unità naviganti; - da furto; - derivanti dalla proprietà di Abitazioni e di altri immobili diversi da quelli assicurati; - derivanti dalla proprietà o uso di animali non domestici, salvo quanto previsto per gli animali da sella; - provocati a terzi, se l’uso e la proprietà dell’animale da sella sono esercitati in violazione alle disposizioni di legge; - provocati a terzi da cani non iscritti all’Anagrafe Canina; - provocati a terzi da cani per i quali l’ente locale, a seguito di segnalazione del “servizio veterinario”, ha predisposto misure di prevenzione in seguito ad episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di criteri di rischio; - provocati a terzi da animali da sella o cani se conseguenti ad uso professionale degli stessi; - derivanti dall’esercizio della caccia e della pesca subacquea; - verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se sono effettuati non a carattere amatoriale o prevedano l’impiego di veicoli a motore; - verificatisi nella pratica del paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere; - causati da esercizio di attività professionali, od attività comunque retribuite, svolte dall’Assicurato e/o dal proprio Nucleo Familiare; - conseguenti a inadempimenti di natura contrattuale o tributaria; - derivanti da impiego di aeromobili; - derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; - verificatisi in relazione alla proprietà e conduzione dello studio professionale; - causati da presenza, detenzione di amianto, di prodotti di amianto o contenenti amianto o da questo derivanti; - derivanti da campi elettromagnetici; - conseguenti ad attività di volontariato di natura medico-infermieristica; - conseguenti a: ▪ inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo diverso; ▪ deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d’acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento; |
▪ trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusion nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; - a Cose dei Collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter); - verso i Collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di Legge; - causati dai Collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di Legge; - derivanti dall’esecuzione in proprio di lavori di Manutenzione straordinaria; - derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; - derivanti dalla violazione intenzionale di Leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili; - da spargimenti di acqua conseguenti a usura o ammaloramento degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento - da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica. Sezione Tutela Legale e Cyber Risk: Se l’assicurato è coinvolto in una vertenza, la Società non copre le seguenti spese: - compensi dell’avvocato determinati tramite patti quota lite; - compensi dell’avvocato domiciliatario, se non indicato da ARAG; - spese per l’indennità di trasferta; - spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro; - imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia; - multe, ammende; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’assicurato nei procedimenti penali; - spese non concordate con ARAG; - ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione; - spese recuperate dalla controparte; La Società inoltre non copre: - nella garanzia delitti dolosi: le spese sostenute nei casi di estinzione del reato diversi da assoluzione con decisione passata in giudicato, derubricazione da doloso a colposo e archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non sussiste; - le spese sostenute per la fase stragiudiziale se non è gestita da ARAG; - le spese sostenute per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l’intervento del perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG. Per la Garanzia Tutela Legale Vita Privata e Immobile - nella garanzia danni causati: ▪ le spese sostenute a primo rischio; ▪ le spese sostenute se la polizza di responsabilità civile non esiste oppure in assenza del riscontro da parte dell’assicuratore di responsabilità civile in merito alla copertura del sinistro. - nella garanzia atti di volontaria giurisdizione, per il ricorso al tribunale per ottenere l’omologazione della separazione consensuale tra coniugi e per la successiva domanda di divorzio: le spese sostenute se il matrimonio non è stato celebrato in Italia e se il ricorso non è presentato congiuntamente dai coniugi senza l’assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo tra i coniugi; - nella garanzia atti di volontaria giurisdizione, per l’eventuale successiva domanda di divorzio: ▪ le spese sostenute senza l’assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo tra i coniugi; ▪ le spese sostenute se la separazione consensuale non è avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa della polizza e non ha originato un sinistro regolarmente insorto e gestito da ARAG; ▪ le spese sostenute se non c’è continuità della copertura assicurativa nel periodo di tempo intercorrente tra l’omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio. |
Per la Garanzia Tutela Legale Cyber Risk - nella garanzia danni subìti della sezione Cyber Risk: le spese sostenute nei casi di mancato rinvio a giudizio del terzo; Le prestazioni non sono valide per Sinistri relativi: - al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; - alla materia fiscale, tributaria, amministrativa o previdenziale; - a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive; - ad attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall’Assicurato; - a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme; - ai diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d’asta, concorrenza sleale o normativa antitrust; - a proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche; - fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente; - compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare; - costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti; - immobili diversi da quello indicato in polizza; - immobile indicato in polizza ma non direttamente utilizzato dagli assicurati; - fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare; - prestazioni mediche con finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva; - esercizio di attività lavorativa, subordinata o parasubordinata, di libera professione o di attività d’impresa; - vertenze con la Società o con il soggetto che intermedia il presente contratto; - adesione ad azioni di classe (class action); - difesa penale per abuso di minori. - vertenze aventi ad oggetto contenuto pornografico, pedopornografico, violento, discriminatorio o che violi la dignità umana - vertenze per acquisti effettuati nel corso della vita privata su portali di e-commerce (commercio elettronico) di: ▪ animali e vegetali; ▪ gioielli e/o beni preziosi, oggetti d’arte, argenteria; ▪ oggetti intangibili con valore monetario come a titolo di esempio: azioni, obbligazioni, titoli, denaro, assegni, bonds, certificati statali, francobolli, travellers cheques, biglietti per eventi di vario genere (salvo i biglietti di viaggio); ▪ beni deperibili, cibo e bevande, medicinali, armi; ▪ materiale digitale scaricato on-line; ▪ oggetti per uso industriale; ▪ beni non consegnati per cause imputabili a disservizi del vettore (es. corrieri, servizio postale); ▪ acquisti effettuati tramite aste on-line; ▪ veicoli a motore e natanti; ▪ beni non nuovi. |
Ci sono limiti di copertura? |
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni. Sezione Responsabilità Civile verso Terzi: Franchigia: Le Garanzie sono prestate con l’applicazione di una Franchigia di € 150,00 per ogni Sinistro a Cose. Resta inteso che, per i casi specifici indicati in questo paragrafo, verrà applicata la Franchigia prevista. Persone non considerate terzi: Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori dell’Assicurato, i genitori del coniuge, i figli dell’Assicurato, il convivente di fatto, l’unito civilmente, le persone iscritte nello stato di famiglia dell’Assicurato, e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente. Massimale Il Massimale indicato in Polizza per singolo Sinistro deve intendersi anche quale massima esposizione dell’Assicuratore per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Anno Assicurativo. I Massimali di un Anno Assicurativo non si cumulano in nessun caso con quelli di un precedente o successivo Anno Assicurativo, né in conseguenze di proroghe, rinnovi o sostituzioni di contratto, né per il cumularsi dei Premi pagati o da pagare. In caso di evento che interessi contemporaneamente più Garanzie, l’esposizione massima dell’Assicuratore non potrà essere comunque superiore al Massimale per Sinistro e per Anno Assicurativo indicato in Polizza. Le Garanzie sono prestate fino a concorrenza per ciascun Sinistro, del Massimale convenuto, qualunque sia il numero delle persone che abbiano riportato lesioni corporali o abbiano sofferto Danni a Cose ed animali di loro proprietà. I Massimali relativi alle Garanzie stabilite in Polizza per Sinistro e per Anno Assicurativo, costituiscono il massimo esborso a carico dell’Assicuratore anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Per richiedere informazioni su come denunciare un sinistro (ad eccezione della Garanzia Tutela Legale e Cyber Risk), ricevere informazioni su un sinistro già aperto o per inviare il modulo di denuncia sinistro, allegando i documenti richiesti: • e-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx • numero verde 800 180997 dal lunedì al venerdì 8.00 - 18.00 • per posta: Net Insurance S.p.A. x/x Xxxxxxx Xxxxxxx 000, 00000 XXXXXXX - Xxxxxx • fax x00 00 00 000 000 Per la Garanzia Tutela Legale e Cyber Risk: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (di seguito denominata ARAG) Xxxxx xxx Xxxxxxxxx x.00 - 00000 Xxxxxx alla quale l’assicurato può rivolgersi direttamente. Tel: 000.0000000 mail per invio nuove denunce di sinistro: xxxxxxx@XXXX.xx fax per invio nuove denunce di sinistro: +39 045.8290557 mail per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: xxxxxxxx@XXXX.xx fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: +39 045.8290449 |
Assistenza diretta in convenzione: Le prestazioni che l’assicurato riceve da soggetti, enti o strutture diverse dall’Assicuratore sono quelle del personale che interviene in forza della garanzia “Tutela Legale e Cyber Risk” (si veda il riquadro successivo). | |
Gestione da parte di altre imprese: Net Insurance S.p.A. ha affidato la gestione dei Sinistri Tutela Legale e Cyber Risk ad ARAG S.E. | |
Prescrizione: si rammenta al Contraente che i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono, in base al codice civile, in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Eventuali dichiarazioni false o reticenti relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. |
Obblighi dell’impresa | Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, l’Assicuratore determina l’indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni. |
Quanto e come devo pagare? | |
Premio | Il premio annuale viene corrisposto dal Contraente - contestualmente alla conclusione del contratto/emissione della Polizza - tramite addebito diretto sul proprio conto corrente. Resta ferma la possibilità di richiedere il frazionamento mensile del Premio. Il pattuito frazionamento non esonera il Contraente dall'obbligo di corrispondere l'intero Premio annuo, da considerarsi a tutti gli effetti uno ed indivisibile e ciò anche in caso di cessazione del Rischio nel corso del periodo di durata dell’Assicurazione. |
Rimborso | Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, l’Assicuratore rimborsa al Contraente il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Il contratto ha durata annuale con tacito rinnovo. Il contratto di assicurazione si conclude nel momento in cui l'Assicuratore emette la Polizza o nel momento dell'adesione telefonica del Contraente (Conclusione dell’assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza). Se il contratto di assicurazione è concluso: ▪ il Periodo di efficacia dell’Assicurazione decorre dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata in Polizza se il Premio è stato già pagato; ▪ il Periodo di efficacia dell’Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del Premio. |
Sospensione | Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Il Contraente ha comunque facoltà di recedere dalla copertura assicurativa, nei 30 giorni successivi alla data del primo addebito del Premio, comunicando all’Assicuratore la propria volontà, a sua scelta: •a mezzo lettera raccomandata; •a mezzo posta elettronica certificata. L’Assicuratore rimborsa al Contraente l’eventuale Premio addebitato al netto delle imposte con le stesse modalità definite per il pagamento dei Premi entro 30 giorni dal ricevimento. Della cpmunicazione. In caso di vendita mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza, il Contraente può recedere dalla copertura assicurativa nei 14 giorni successivi al pagamento del premio. |
Risoluzione | Non sono previsti casi in cui il Contraente ha il diritto di risolvere il contratto. |
A chi è rivolto questo prodotto |
Il contratto è rivolto a coloro che vogliono assicurare i propri beni (abitazione e relativo contenuto) da eventi gravi ed imprevisti che possono comprometterne l’integrità (incendio) ed il possesso (furto) ed i propri capitali dalle richieste di risarcimento danni di terzi e dalle spese legali da sostenere per i fatti della vita privata. |
Quali costi devo sostenere? |
Sul Premio pagato, incidono i seguenti costi per l’intermediazione assicurativa, a carico del Contraente: - quota parte del premio imponibile in valore percentuale, percepita in media per l’intermediazione assicurativa pari al 30,00% |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | I reclami, intesi come una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un’impresa di assicurazione o di un suo agente e relativi dipendenti o collaboratori, riguardo ad un contratto o ad un servizio assicurativo (Regolamento ISVAP n. 24 del 2008, art. 2 lett. t bis), devono essere inoltrati, in forma scritta, tramite posta, fax o e-mail, a: Net Insurance S.p.A. - Ufficio Reclami Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 0 - 00000 Xxxx Fax: 06 89326.570 Pec: xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx Al fine di un’ottimale gestione dei reclami devono essere forniti i seguenti dati: • nome, cognome e domicilio del reclamante ed eventuale recapito telefonico e/o indirizzo email; • numero di polizza; • numero di sinistro, qualora aperto; • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • ogni documentazione utile a sostegno della lamentela unita in allegato. L’Assicuratore, ricevuto il reclamo, ha 45 giorni (termine che può estendersi per un massimo di ulteriori 15 giorni nel caso di reclamo relativo al comportamento di un agente o relativo dipendente o collaboratore, laddove l'impresa richieda a quest'ultimo documentazione integrativa per la gestione del reclamo) per fornire un riscontro motivato al reclamante, in un linguaggio semplice e facilmente comprensibile. Si ricorda che non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto. |
All’IVASS | Qualora il diretto interessato, anche tramite i suoi rappresentanti, non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o non abbia ricevuto risposta nel termine massimo di 45 giorni (prorogabile per un massimo di ulteriori 15 giorni nel caso sopra indicato), prima di interessare l’Autorità giudiziaria, può rivolgersi a: 000000000 – Fax 00.00000000 – 42133353 La richiesta dovrà essere redatta in forma scritta e contenere le seguenti informazioni: • dati anagrafici del reclamante (nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo email - se disponibile anche indirizzo PEC, eventuale recapito telefonico; • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. |
Per la presentazione del reclamo all’IVASS, sul sito dell’Autorità è presente un apposito modulo da utilizzare per fornire tutti gli elementi necessari alla trattazione del reclamo. Devono essere inoltrati direttamente all’IVASS: • i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e relativi regolamenti attuativi; • i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 6 settembre 2005 n. 206 (vendita a distanza); • i reclami già presentati direttamente all’impresa di assicurazione o agli agenti, che non hanno ricevuto risposta entro il termine previsto dal Regolamento ISVAP n. 24/2008 da parte dei soggetti interessati o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente; • i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere. | |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Tutte le controversie relative ai contratti di assicurazione stipulati con la Net Insurance S.p.A. sono soggette alla giurisdizione italiana, pertanto resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni) deferendo la controversia esclusivamente a organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (xxx.xxxxxxxxx.xx). Per i prodotti ove previsto è possibile l’utilizzo dell’Arbitrato, nella forma e nella modalità previsti dalle condizioni di assicurazione. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami per cui si sia già adita l’Autorità Giudiziaria o per i quali presso quest’ultima sia pendente un procedimento. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’imprese che ha stipulato il contratto (rintracciabile all’indirizzo xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/), o all’IVASS che provvede all’inoltro dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Sommario
NORME DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTE LE COPERTURE 7
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio. 7
Art. 2 – Conclusione del Contratto di assicurazione - Effetto, durata e disdetta del contratto - Premio 7
Art. 3 – Effetto e recesso del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza 7
Art. 4 - Modifiche dell’Assicurazione 7
Art. 5 - Forma delle comunicazioni 7
Art. 6 - Aggravamento del Rischio 8
Art. 7- Diminuzione del Rischio 8
Art. 8 - Recesso in caso di Sinistro 8
Art. 9 - Riduzione dei capitali assicurati 8
Art. 10 - Cambiamento dell’Abitazione 8
Art. 11 - Validità territoriale 8
Art. 14 - Assicurazione per conto altrui – Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dalla Polizza 8
Art. 16 - Altre assicurazioni 9
Art. 17 - Limite massimo dell’Indennizzo 9
Art. 18 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente 9
Art. 20 - Restrizioni Internazionali – Inefficacia del contratto 9
Art. 21 - Rinvio alle norme di Legge – Glossario 9
SEZIONE 1 – RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI 10
COSA E’ ASSICURATO 10
Art. 22 - Oggetto dell’Assicurazione 10
LE GARANZIE 10
Art. 23 - Garanzia Responsabilita’ Civile della Vita Privata 10
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA COPERTURA 12
Art. 24 - Garanzia Responsabilita’ Civile della Proprieta’ “Seconda Casa” 12
Art. 25 - Condizioni particolari sempre valide ed operanti 12
COSA NON E’ ASSICURATO 13
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ E LIMITI DI COPERTURA 14
Art. 27 - Persone non considerate terzi 14
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 15
Art. 29 - Cosa fare in caso di Sinistro 15
Art. 30 - Gestione delle vertenze 15
SEZIONE 2 – TUTELA LEGALE E CYBER RISK 16
Art. 31 – Spese coperte dall’Assicurazione 16
Art. 33 – Ambito di operatività delle Garanzie 16
Art. 34 – Garanzia Tutela Legale Vita Privata ed Immobile 17
Art. 35 – Garanzia Tutela Legale Cyber Risk 18
COSA NON E’ ASSICURATO 19
Art. 36 – Spese non coperte 19
CONDIZIONI DI OPERATIVITA’E LIMITI 20
Art. 38– Operatività delle Garanzie in presenza di polizza di Responsabilità Civile 20
Art. 39 – Limiti di copertura 21
Art. 40 – Estensione territoriale 21
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 21
Art. 41 – Quali obblighi ha l’Assicurato 21
Art. 42 – Cosa fare in caso di Sinistro 22
Art. 43 – Gestione del Sinistro, scelta dell’avvocato e pagamento delle spese 22
Art. 44 – Restituzione delle spese 23
Art. 45– Disaccordo con l’Assicuratore in merito alla gestione del Sinistro e conflitto di interesse 23
Art. 46 – Quando sono coperti i Sinistri 23
Art. 47 – Quando avviene il Sinistro 23
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 1
PREMESSA
Net RC e Tutela Legale è una Polizza multigaranzia dedicata alla protezione dei Rischi attinenti il patrimonio della famiglia.
Il prodotto è suddiviso in 2 Sezioni secondo lo schema seguente:
1. SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
a. Garanzia Responsabilità Civile della Vita privata – Garanzia base
b. Garanzia Responsabilità Civile della Proprietà “Seconda Casa”- Granzie facoltativa
2. SEZIONE TUTELA LEGALE E CYBER RISK – Garanzie base
a. Garanzia Tutela legale Vita privata e Immobile
b. Garanzia Tutela legale Cyber risk
Le garanzie della Sezione Tutela Legale e Cyber Risk sono sempre operanti congiuntamente.
Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine seguenti formano parte integrante della Polizza sottoscritta dal Contraente. L’Assicurazione vale esclusivamente per le Garanzie riportate a stampa sul modello di Polizza, ed è prestata per i Capitali assicurati e/o i Massimali ivi indicati e/o nelle presenti Condizioni di Assicurazione per le singole Garanzie, fatte salve altresì le Franchigie e i limiti di Indennizzo che siano riportati in Polizza o all’interno delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Le coperture assicurative indicate sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo Premio.
GLOSSARIO
Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione, consultare il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono.
Definizioni
Abitazione
I locali destinati a civile abitazione ed a studio privato se coesistente, comprese eventuali quote di fabbricato di proprietà comune, che possono formare:
a) appartamento, cioè locali fra loro comunicanti facenti parte di un condominio o di uno stabile costituito da più appartamenti tra loro contigui, sovrastanti o sottostanti, ma non comunicanti, ciascuno con proprio accesso all’interno del condominio o dello stabile, ma con accesso comune dall’esterno;
b) villa a schiera o casa unifamiliare, cioè locali fra loro comunicanti facenti parte di un fabbricato costituito da più abitazioni adiacenti, sovrastanti o sottostanti, ognuna con propri accessi indipendenti dall’esterno;
c) villa, cioè complesso di locali con una o più porte individuali di accesso dall’esterno, isolata da altri fabbricati.
Abitazione abituale
L’abitazione ove l’Assicurato dimori abitualmente per la
maggior parte dell’anno, purché posta in territorio
italiano.
Abitazione “seconda casa”
Le abitazioni, fino ad un Massimo di 4, ove l’Assicurato non dimori abitualmente, purché poste in territorio italiano.
Acquisti via web
Tutti i contratti aventi per oggetto beni stipulati tra un professionista e un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dal professionista, nei quali il soggetto che effettua l’acquisto sia una persona fisica che, in relazione ai contratti, agisce per scopi non riferibili all’attività professionale eventualmente svolta. Il bene deve essere consegnato tramite corriere espresso ovvero con sistemi similari che permettano la tracciabilità della spedizione.
Animali domestici
Cani, gatti, uccelli, pesci, criceti, conigli, tartarughe.
Anno assicurativo
Periodo calcolato in anni interi a partire dalle ore 24.00 della data di effetto.
Arbitrato
Le Parti, di comune accordo, rinunciano al ricorso all’Autorità Giudiziaria ordinaria per risolvere controversie che riguardano l’interpretazione o l’esecuzione del contratto. Esso può essere rituale, quando la decisione degli arbitri (lodo) ha efficacia pari alla sentenza di un giudice, oppure irrituale quando gli arbitri regolano senza particolare formalità il rapporto controverso e la loro decisione è vincolante solo tra le Parti.
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicuratore
Net Insurance S.p.A.
Assicurazione
Il presente contratto di assicurazione.
Capitale Assicurato
L’importo massimo che l’Assicuratore indennizza in
caso di sinistro ed è riportato in Polizza.
Carenza
Periodo successivo alla stipula dell’assicurazione
durante il quale non è operante la copertura.
Collaboratori
Prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici compresi badanti e baby-sitter.
Contenuto
Il contenuto dell’abitazione assicurata e dell’eventuale studio privato coesistente ovvero l’insieme dei seguenti beni:
a) arredamento, mobilio in genere dell’abitazione e studio privato compresi l’archivio e documenti personali; quadri e tappeti, abbigliamento personale e quanto serve per uso di casa e personale, e le opere di miglioria ed addizionali apportate alla casa dall’Assicurato locatario;
b) oggetti particolari, quali apparecchi fonici e televisivi (radio, autoradio, televisori, videoregistratori, DVD, complessi stereofonici, registratori e simili), apparecchi ottici (macchine fotografiche, cineprese, videocamere, proiettori, binocoli, telescopi e simili), apparecchi elettronici (computer, stampanti, apparecchi fax, apparecchi telefonici portatili, sistemi di prevenzione e allarme con le loro parti esterne e simili), nonché parabole e/o antenne TV singole, armi da fuoco ed orologi in metallo non prezioso;
c) oggetti pregiati, quadri e tappeti, arazzi, sculture, collezioni in genere, oggetti d’arte ovvero quelli riportati su catalogo ufficiale (esclusi gioielli), pellicce, oggetti e servizi di argenteria;
d) xxxxxxxx e valori;
e) arredamento nelle dipendenze e nel box
pertinenziale, provviste di famiglia e quant’altro di inerente l’abitazione od in uso all’Assicurato, comprese attrezzature sportive, cicli e ciclomotori ed esclusi oggetti particolari e pregiati, gioielli e valori.
Contraente
Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione a favore degli Assicurati.
Controversia / Vertenza
S’intende il primo atto scritto dal quale deriva in capo all’Assicurato la necessità di assistenza legale o anche il primo atto scritto dal quale deriva in capo all’Assicurato il proprio diritto in termini di “assistenza legale”.
Cose
Gli oggetti materiali e, limitatamente alla sola garanzia di Responsabilità Civile, anche gli animali.
Danni
I danni indennizabili ai sensi di Legge in conseguenza di morte o lesioni causate a persone o in conseguenza di distruzione o deterioramento di cose oppure a seguito di danneggiamento provocato ad animali.
Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Fabbricato
Intero edificio o parte di esso con strutture fuori terra ed eventuali opere di fondazione e/o interrate, escluso il terreno. Si intendono inclusi:
a) impianti fissi al servizio del fabbricato quali: impianti elettrici, telefonici (esclusi apparecchi portatili), videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d’aria, ascensori, montacarichi e scale mobili, antenne centralizzate ed ogni altro impianto od installazione considerata fissa per natura e destinazione (esclusi gli impianti fotovoltaici e solari termici che possono essere assicurati come cosa a se stante rispetto al fabbricato); sono considerati parte del Contenuto gli impianti di allarme, le parabole e/o antenne TV singole;
b) recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, porte, finestre, tappezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti, pareti divisorie, controsoffittature, affreschi e statue non aventi valore artistico. Sono esclusi parchi, giardini, alberi e strade private;
c) dipendenze (box, cantine, soffitte, centrale termica, piscine, giochi ed attrezzature sportive) comunque costruite purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate (articoli 817, 818 C.C.);
d)
e) in caso di condominio, anche la quota delle parti di proprietà comune.
Fase Giudiziale
La fase della vertenza che si svolge davanti all’autorità
giudiziaria.
Fase Stragiudiziale
La fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l’intervento dell’autorità giudiziaria.
Fatto Illecito
L’azione o l’omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge.
Franchigia
Il numero di giorni o l’importo (espresso in valore assoluto o in percentuale sul capitale/massimale assicurato) dedotti dal danno indennizzabile, che l’Assicurato tiene a suo carico.
Garanzia
La copertura assicurativa, per la quale, in caso di sinistro, l’Assicuratore procede al pagamento dell’indennizzo e per la quale sia stato pagato il relativo premio.
Impianto fotovoltaico
Un impianto fotovoltaico è costituito da un insieme di apparecchiature che consentono di trasformare direttamente l’energia solare in energia elettrica. Si compone di modulo solare (celle fotovoltaiche) che genera corrente continua da energia solare, inverter che trasforma questa corrente continua in corrente alternata, quadri di campo, quadri di interfaccia, cablaggio e strutture di sostegno, contatori che misurano la corrente immessa in rete.
Impianto solare termico
Si compone di moduli solari che forniscono calore per il
riscaldamento dell’acqua.
Implosione
Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
Incendio
Combustione, con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
Indennizzo / Indennità
La somma dovuta dall’Assicuratore in caso di sinistro.
Locali di villeggiatura
Dimora stagionale presso la quale l’Assicurato alloggia saltuariamente nel corso dell’anno.
Manutenzione ordinaria
Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria,
quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Manutenzione straordinaria
Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico- sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.
Massimale
La somma stabilita nella Polizza, fino alla concorrenza della quale, per ciascun sinistro e anno assicurativo, l’Assicuratore presta la garanzia.
Nucleo Familiare
L’insieme delle persone legate da vincolo di parentela, di affinità o di fatto con l’Assicurato e con lui stabilmente conviventi, compreso convivente more uxorio, figli adottivi, minori in affido.
Parte/i
L'Assicuratore ed il Contraente, quando riferiti singolarmente o congiuntamente.
Perito
L’esperto incaricato da una delle parti (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d’ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).
Pertinenze
Cantine, soffitte, box, compresi recinzioni, cancellate, alberi ed altre cose destinate in modo durevole al servizio od ornamento del fabbricato, presenti nella relativa Mappa Catastale.
Polizza
Il documento che prova l’Assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente all’Assicuratore.
Prescrizione
L’estinzione di un diritto che avviene se il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge.
Reato
I reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell’arresto e/o dell’ammenda.
Responsabilità contrattule
La responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell’altra parte contrattuale.
Responsabilità extracontrattuale
La responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto.
Rischio
La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sanzione amministrativa
La sanzione prevista per la violazione di una norma giuridica in ambito amministrativo.
Scoperto
La parte di danno, indennizzabile a termini di Polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna dei fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del ”colpo di ariete” non sono considerati scoppio.
Sinistro
Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata
l’Asicurazione.
Sinistro di Tutela legale e Cyber risk
L’insorgere della controversia.
Spese di giustizia
Le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002.
Spese di soccombenza
Le spese che il giudice con la sentenza che chiude il processo pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.
Tecniche di Comunicazione a Distanza
Qualunque strumento che, senza la presenza fisica e simultanea dell’Assicuratore e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del Contratto di dette Parti.
Transazione
Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
Valori
Denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo: buoni pasto, francobolli, marche da bollo, carte bollate).
Vertenza
Il conflitto di pretese tra assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.
NORME DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTE LE COPERTURE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa
cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Il contratto di assicurazione si conclude nel momento in cui l'Assicuratore emette la Polizza o nel momento dell'adesione telefonica del Contraente (Conclusione dell’assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza).
Se il contratto di assicurazione è concluso:
▪ il Periodo di efficacia dell’Assicurazione decorre dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata in Polizza se il Premio è stato già pagato;
▪ il Periodo di efficacia dell’Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del Premio.
L’Assicurazione ha una durata pari ad un anno ed in mancanza di disdetta comunicata da una delle Parti e, pervenuta all’altra Parte almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente.
Il contratto prevede il pagamento di un Premio da corrispondersi tramite addebito sul conto corrente bancario del Contraente con cadenza annuale, il cui importo è indicato in Polizza.
Il Premio annuo è frazionabile, su volontà del Contraente, in rate mensili senza oneri aggiuntivi.
Il pattuito frazionamento del Premio non esonera il Contraente dall'obbligo di corrispondere l'intero Premio annuo, da considerarsi a tutti gli effetti uno ed indivisibile e ciò anche in caso di cessazione del Rischio nel corso del periodo di durata dell’Assicurazione.
Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art. 1901 c.c.
Art. 3 – Effetto e recesso del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza
A parziale deroga di quanto disposto dell’Art. 2 - “Effetto, durata e disdetta del contratto - Premio”, qualora il contratto sia stato concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, lo stesso decorre dalle ore 24 del giorno stesso in cui l’Assicuratore ha raccolto la volontà del Contraente di concludere il presente contratto (data di effetto del contratto): a partire da tale momento, fermo l’obbligo del Contraente al pagamento del Premio, l’Assicuratore garantisce all’Assicurato le prestazioni oggetto del presente contratto, salvo il diritto di recesso consentito al Contraente dalla Legge. Il Contraente ha comunque facoltà di recedere dalla copertura assicurativa, nei 14 giorni successivi alla data del primo addebito del Premio, comunicando all’Assicuratore la propria volontà, a sua scelta:
▪ a mezzo lettera raccomandata;
▪ a mezzo posta elettronica certificata;
L’Assicuratore rimborsa al Contraente l’eventuale Premio addebitato, senza trattenuta alcuna, con le stesse modalità
definite per il pagamento dei Premi. Fermo il resto.
Art. 4 - Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modificazioni al contratto di Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni –- alle quali il Contraente o l’Assicurato sono tenuti, salvo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali anche in termini di utilizzo di sistemi e documenti informatici, nonché di posta elettronica, devono essere effettuate per iscritto e spiegano effetti dal momento in cui pervengono all’Assicuratore, all’indirizzo corrispondente alla sede legale, oppure alla filiale presso la quale è stato emesso il contratto.
Art. 6 - Aggravamento del Rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni aggravamento del Rischio. Gli
aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dall’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale
del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 c.c.
Art. 7- Diminuzione del Rischio
Nel caso di diminuzione del Rischio l’Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 c.c., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 8 - Recesso in caso di Xxxxxxxx
Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, le Parti, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, possono recedere dall’Assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni.
In caso di recesso esercitato dall’Assicuratore, quest’ultimo, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.
Art. 9 - Riduzione dei capitali assicurati
In caso di Xxxxxxxx, i Capitali assicurati con le singole Garanzie di Polizza ed i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del Danno rispettivamente indennizzabile senza corrispondente restituzione del Premio.
Art. 10 - Cambiamento dell’Abitazione
In caso di variazione di residenza (risultante dal certificato anagrafico relativo) e/o di cambiamento dell’Abitazione indicata in Polizza, il Contraente deve comunicarlo all’Assicuratore, entro le ore 24 del 30° giorno dalla data della variazione; analoga comunicazione è dovuta a seguito di cambiamento di proprietà dell’Abitazione indicata. Decorso tale termine, in caso di mancata comunicazione, le Garanzie rimangono sospese fino a quando il Contraente ne abbia dato notizia all’Assicuratore, fermo il disposto dell’art. 1898 c.c.
Art. 11 - Validità territoriale
Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole coperture, l’Assicurazione è valida in tutto il
mondo.
L’Assicurazione è efficace, anche per i Danni determinati da colpa grave dell’Assicurato.
L’Assicurazione è efficace per i Sinistri cagionati per colpa grave delle persone delle quali l’Assicurato debba
rispondere a norma di Xxxxx.
L’omissione della comunicazione, da parte del Contraente, di una circostanza eventualmente aggravante il Rischio successiva alla stipulazione della presente Polizza, non pregiudica il diritto al risarcimento dei Danni, sempreché tale omissione sia avvenuta in buona fede, e con l’intesa che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere all’Assicuratore il maggior Premio proporzionale al maggior Rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non
possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 c.c.
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.
Il Contraente o l’Assicurato è esonerato dal comunicare all’Assicuratore l’esistenza o la stipulazione di altre assicurazioni, fermo restando che in caso di sinistro si applica quanto previsto dall’art.1910 del Codice Civile.
Art. 17 - Limite massimo dell’Indennizzo
Salvo quanto espressamente previsto alle singole Garanzie, nonché dall’art. 1914 c.c., a nessun titolo l’Assicuratore
potrà essere tenuto a pagare somma maggiore di quella assicurata, in ragione dei limiti e delle condizioni stabilite
per le singole Garanzie.
Art. 18 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente
Tutte le Controversie relative alla presente Assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di Controversia tra le Parti, è possibile adire l’Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni deferendo la Controversia esclusivamente ad organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (xxx.xxxxxxxxx.xx). Qualora successivamente si ricorra all’Autorità Giudiziaria, foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo dell’Assicurato o del Contraente.
La Legge applicabile al contratto è quella italiana.
Art. 20 - Restrizioni Internazionali – Inefficacia del contratto
In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna Indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o Indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America, ove applicabili in Italia.
Art. 21 - Rinvio alle norme di Legge – Glossario
Il Glossario è parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione. Per quanto non diversamente regolato dalle presenti condizioni di assicurazione, valgono le norme di Legge.
SEZIONE 1 – RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
Le seguenti Garanzie sono valide se è richiamato in Polizza il relativo Massimale e se è stato pagato il relativo Premio
COSA E’ ASSICURATO
Art. 22 - Oggetto dell’Assicurazione
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato e/o i componenti del suo nucleo familiare di quanto siano tenuti a pagare per Xxxxx fisici o materiali, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accaduto nell’ambito della vita privata oppure riconducibile alla proprietà o alla conduzione dell’abitazione (garanzia Responsabilità civile verso terzi).
LE GARANZIE
Art. 23 - Garanzia Responsabilita’ Civile della Vita Privata
L’Assicuratore tiene indenne l’Assicurato e/o il suo Nucleo Familiare, per la somma che deve risarcire (capitale, interessi e spese), se civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di Xxxxx involontariamente causati a terzi per:
• morte, lesioni personali;
• distruzione o deterioramento di Cose;
• Danni ad animali;
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata e della proprietà dell’Abitazione abituale, situata nel territorio della Repubblica Italiana, non escluso da quanto previsto dall’Art. 26 - “Esclusioni”, e fermo quanto riportato nell’Art. 25 - “Persone non considerate terzi”.
La copertura per i fatti della vita privata opera nel mondo intero.
In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato e/o di altra persona appartenente al suo Nucleo Familiare con altri soggetti, l’Assicuratore risponderà soltanto per la quota di pertinenza degli stessi, con esclusione, quindi, di quella parte di Xxxxx che dovesse ricadere su di loro in virtù del vincolo di solidarietà.
A titolo esplicativo e non esaustivo sono garantiti i fatti di seguito elencati:
PROPRIETA’ E CONDUZIONE DELL’ABITAZIONE
a) la conduzione dell’Abitazione abituale e dell’Abitazione “seconda casa” nonché delle relative Pertinenze situate nel territorio della Repubblica Italiana;
b) la proprietà dell’Abitazione abituale e relative Pertinenze, situata nel territorio della Repubblica Italiana, comprese le parti del Fabbricato costituenti proprietà comune di Abitazioni in Fabbricati plurifamiliari;
sono compresi i Danni derivanti:
1. dallo spargimento d’acqua, conseguente a rottura accidentale, anche se dovuta a gelo, di pluviali, grondaie,
impianti idrici,igienici, di riscaldamento o al servizio di elettrodomestici;
2. dalla caduta di antenne radio-televisive;
3. dalla proprietà dell’Impianto fotovoltaico e/o Impianto solare termico di pertinenza dell’Abitazione;
4. dalla proprietà di giardini, piante, piscine, strade private, attrezzature per giochi ed attrezzature sportive, di
pertinenza dell’Abitazione;
5. da caduta di neve e ghiaccio non rimossi a tempo dai Xxxxx e dalle coperture del Fabbricato;
6. dalla conduzione di parchi alberati e giardini, strade private, marciapiedi, piani di calpestio di pertinenza del Fabbricato, aree scoperte non gravate da servitù pubblica, cortili, piazzali e piscine;
VITA QUOTIDIANA
c) l’uso di apparecchi domestici in genere;
d) l’attività dei Collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti), per fatti inerenti alle loro mansioni;
e) la somministrazione di cibi e bevande che provochi intossicazione o avvelenamento degli ospiti;
f) l’organizzazione di feste familiari o tra amici;
g) la proprietà o l’uso di biciclette, Biciclette elettriche, o velocipedi in genere;
TEMPO LIBERO
h) la conduzione di camere d’albergo, di Locali di villeggiatura;
i) la pratica di campeggio;
j) la detenzione o l’uso autorizzato di armi e relative munizioni nel rispetto delle norme vigenti, escluso l’impiego per la caccia e la pesca subacquea come indicato all’Art. 26 - “Esclusioni”;
k) la pratica di sport, l’attività di bricolage, giardinaggio, pesca e di hobby in genere;
l) la proprietà e l’uso di imbarcazioni a vela o senza motore lunghe fino a 6,50 mt. (per esempio barche a remi);
m) l’attività di volontariato, escluse quelle di natura medico-infermieristica come indicato all’Art. 26 - “Esclusioni”;
FAMIGLIA CON FIGLI
n) il fatto di figli di età non superiore a 26 anni, di cui i genitori debbano rispondere, anche quando sono all’estero per studio; qualora l’Assicurato sia separato o divorziato, la Garanzia è comunque operante per il fatto dei figli di età non superiore a 26 anni, che non vivono stabilmente con lui (ad esempio i figli affidati all’altro genitore o in affidamento congiunto, anche nel caso in cui vivano prevalentemente presso l’altro genitore);
o) la partecipazione, in qualità di genitore, agli organi collegiali scolastici ed alle attività autorizzate dalle autorità
scolastiche per gite, manifestazioni sportive, manifestazioni ricreative nell’ambito del centro scolastico;
p) l’utilizzo di appartamenti o camere in affitto, al di fuori del comune di residenza, da parte di figli studenti
universitari iscritti nello stato di famiglia dell’Assicurato, al momento del Sinistro;
q) l’attività di baby sitter, per fatti che riguardano le loro mansioni;
r) l’uso di ciclomotori, motoveicoli, autovetture, natanti, sia di proprietà sia di terzi, da parte di minori non aventi i requisiti di Legge per la loro guida, all’insaputa dei genitori, a condizione che i veicoli (o natanti) siano assicurati con una specifica polizza di responsabilità civile per la circolazione;
s) qualora l’Assicurato si occupi temporaneamente, a titolo gratuito e di cortesia, della vigilanza dei figli minori di persone non componenti la famiglia anagrafica dell’Assicurato stesso, l’Assicurazione è estesa anche alla Responsabilità Civile dei genitori del minore. L’assicurazione è valida esclusivamente per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato o ai genitori del minore, ai sensi di Xxxxx, per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati e per morte o lesioni personali, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale del minore. L’Assicurazione è limitata al periodo di vigilanza da parte dell’Assicurato - sono in ogni caso esclusi - i Danni provocati dal minore all’Assicurato. Si applicano a tali persone le norme di cui all’Art. 26 - “Esclusioni” e 27 - “Persone non considerate terzi”.
PROPRIETA’ O USO DI ANIMALI DOMESTICI
t) la copertura opera per i Xxxxxx derivanti da proprietà o uso di animali da sella e da traino di calessi, di animali domestici, diversi dai cani, compresa la responsabilità di terzi soggetti che abbiano temporaneamente in affido gli animali per ragioni di cura e/o mantenimento e a condizione che tale attività non sia svolta per professione;
u) da proprietà di cani, anche in consegna temporanea presso terzi, per conto dell'Assicurato, purché detti terzi non svolgano per professione tale attività. Qualora l’Assicurato non sia in regola con la vigente normativa per la proprietà, il possesso o la detenzione del cane la garanzia è operante con uno scoperto del 20% con un massimo comunque di 5.000,00 euro.
FRANCHIGIA
La Garanzia A. RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA VITA PRIVATA, è prestata con l’applicazione di una Franchigia di € 150,00 per ogni Sinistro a Cose.
Resta inteso che, per i casi specifici indicati nell’Art. 24 - “Condizioni particolari”, verrà applicata la Franchigia prevista.
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA COPERTURA
Art. 24 - Garanzia Responsabilita’ Civile della Proprieta’ “Seconda Casa”
L’Assicuratore tiene indenne il proprietario delle abitazioni indicate in Polizza come “Seconda Casa” e diversa da quella Abituale fino ad un massimo di 4 proprietà, per la somma che deve risarcire (capitale, interessi e spese), se civilmente responsabile ai sensi di Legge, di Xxxxx involontariamente causati a terzi per:
• morte, lesioni personali;
• distruzione o deterioramento di Cose;
• Danni ad animali;
in conseguenza di un fatto accidentale che derivi dalla proprietà delle Abitazioni indicate nella Polizza, diverse da quella Abituale, situate nel territorio della Repubblica Italiana, comprese le parti del Fabbricato costituenti proprietà comune di Abitazioni in Fabbricati plurifamiliari.
Sono compresi i Danni derivanti dalla proprietà dell’Impianto fotovoltaico e/o Impianto solare termico.
Sono comprese le Pertinenze quali: dipendenze, recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, giochi ed attrezzature sportive, piscine, parchi, alberi e strade private, purché realizzati nell’Abitazione e negli spazi ad essa adiacenti.
La Garanzia non opera per Fabbricati in rovina.
In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato e/o di altra persona appartenente al suo Nucleo Familiare con altri soggetti, l’Assicuratore risponderà soltanto per la quota di pertinenza degli stessi, con esclusione, quindi, di quella parte di Xxxxx che dovesse ricadere su di loro in virtù del vincolo di solidarietà.
FRANCHIGIA
La Garanzia B. RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA PROPRIETA’ “SECONDA CASA” è prestata con l’applicazione di una Franchigia di € 150,00 per ogni Sinistro a Cose.
Resta inteso che, per i casi specifici indicati nell’Art. 25 - “Condizioni particolari”, verrà applicata la Franchigia prevista.
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
Art. 25 - Condizioni particolari sempre valide ed operanti
a) Sono compresi in Garanzia i Danni fisici involontariamente causati, nello svolgimento delle loro mansioni, ai Collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby-sitter), sino alla concorrenza del 50% del Massimale indicato in Polizza;
b) è compresa l’attività di baby sitter se è svolta dai genitori (nonni materni o paterni) o dai fratelli e sorelle
dell’Assicurato; la presente copertura è estesa alla loro personale responsabilità;
c) i figli minori dell’Assicurato sono considerati terzi fra di loro quando accidentalmente fratello o sorella si causino una lesione corporale da cui derivi un’Invalidità permanente; l’Indennizzo è prestato fino a € 50.000,00 per Sinistro e per Anno assicurativo, e con l’applicazione di una Franchigia di € 1.500,00 per Sinistro. Non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite. La Garanzia deroga quanto riportato nel successivo Art. 25 - “Persone non considerate terzi”.
d) è compresa la Responsabilità Civile dell’Assicurato per i Danni materiali e diretti causati alle Cose di terzi da Incendio, Implosione, Esplosione e Scoppio che derivino:
• dalla proprietà dell'Abitazione abituale e delle Abitazioni saltuarie indicate in Polizza e dei relativi Contenuti;
• dalla conduzione dell'Abitazione abituale, delle Abitazioni saltuarie indicate in Polizza e dei Locali di Villeggiatura, inclusi i Danni ai locali stessi ed al relativo Contenuto se di terzi;
• dall’utilizzo di camere d’albergo e dalla pratica di campeggio svolta all’interno di camping regolarmente autorizzati.
Tale condizione particolare opera sia per la Garanzia A. RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA VITA PRIVATA sia per la
Garanzia B. RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA PROPRIETA’“SECONDA CASA”.
Per questi Danni la Garanzia è prestata fino a concorrenza dell’importo di € 300.000,00 per Sinistro e per Anno assicurativo;
e) è compresa la Responsabilità Civile dell’Assicurato da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, conseguenti a Sinistri indennizzabili in base alla presente copertura; per questi Danni, resta a carico dell’Assicurato, uno Scoperto pari al 10% con il minimo di € 500,00 per Sinistro; il limite dell’Indennizzo, per Sinistro e per Anno assicurativo, è pari a € 50.000,00.
Tale condizione particolare opera sia per la Garanzia A. RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA VITA PRIVATA sia per la
Garanzia B. RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA PROPRIETA’“SECONDA CASA”;
f) è compresa la Responsabilità Civile dell’Assicurato quale committente dei lavori di Manutenzione ordinaria e/o Manutenzione Straordinaria dell’Abitazione, ad esclusione dei lavori che espongono i lavoratori a rischi di caduta dall’alto da altezza superiore a 2 mt o a rischi di seppellimento o sprofondamento a profondità superiore a 1,5 mt o a rischi di lavori in pozzi, purché siano stati designati i responsabili dei lavori quando e come previsto xxxx Xxxxx in vigore (compreso il D.Lgs. n. 81/2008 e successive eventuali modificazioni o integrazioni).
La presente Garanzia risulta subordinata ai seguenti requisiti essenziali:
• designazione dei responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro (responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008);
• i predetti responsabili siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalle Leggi vigenti ed assicurati al momento del Sinistro con valida copertura assicurativa per la Responsabilità Civile dell’attività;le imprese esecutrici dei lavori siano regolarmente iscritte all’Albo di categoria ed assicurate al momento del Sinistro con valida copertura assicurativa per la Responsabilità Civile dell’attività.
Tale condizione particolare opera sia per la Garanzia A. RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA VITA PRIVATA sia per la
Garanzia B. RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA PROPRIETA’“SECONDA CASA” ;
g) sono compresi i Xxxxx conseguenti a inquinamento accidentale dell’acqua e/o del suolo provocati da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Il limite di Indennizzo per Sinistro e per Anno assicurativo è pari a € 50.000,00;
h) sono compresi i Danni derivanti dall’uso di animali da sella, non di proprietà degli Assicurati.
FRANCHIGIA
Le Garanzie sono prestate con l’applicazione di una Franchigia di € 150,000 per ogni Sinistro a Cose. Resta inteso che, per i casi specifici indicati in questo paragrafo, verrà applicata la Franchigia prevista.
COSA NON E’ ASSICURATO
Art. 26 - Esclusioni Sono esclusi i Danni:
1. cagionati dolosamente;
2. alle Cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed alle Cose altrui che derivino da Incendio, Implosione, Esplosione o Scoppio, diversi da quelli previsti nell’Art. 236 - “Condizioni particolari sempre valide ed operanti” alla lettera d). Sono in ogni caso esclusi i Danni ai locali ed al Contenuto dell’Abitazione abituale in affitto;
3. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, tranne quanto
previsto nell’Art. 22 - “Oggetto dell’Assicurazione” alle lettere g) e r);
4. da proprietà ed uso di natanti o unità naviganti diversi da quelli descritti all’Art. 22 - “Oggetto dell’Assicurazione” alla lettera l);
5. da furto;
6. derivanti dalla proprietà di Abitazioni e di altri immobili diversi da quelli assicurati;
7. derivanti dalla proprietà o uso di animali non domestici, salvo quanto previsto per gli animali da sella;
8. provocati a terzi, se l’uso e la proprietà dell’animale da sella sono esercitati in violazione alle disposizioni di legge;
9. provocati a terzi da cani non iscritti all’Anagrafe Xxxxxx;
10. provocati a terzi da cani per i quali l’ente locale, a seguito di segnalazione del “servizio veterinario”, ha predisposto misure di prevenzione in seguito ad episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di criteri di rischio;
11. provocati a terzi da animali da sella o cani se conseguenti ad uso professionale degli stessi;
12. derivanti dall’esercizio della caccia e della pesca subacquea;
13. verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se sono effettuati non a carattere
amatoriale o prevedano l’impiego di veicoli a motore;
14. verificatisi nella pratica del paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;
15. causati da esercizio di attività professionali, od attività comunque retribuite, svolte dall’Assicurato e/o dal
proprio Nucleo Familiare;
16. conseguenti a inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;
17. derivanti da impiego di aeromobili;
18. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
19. verificatisi in relazione alla proprietà e conduzione dello studio professionale;
20. causati da presenza, detenzione di amianto, di prodotti di amianto o contenenti amianto o da questo derivanti;
21. derivanti da campi elettromagnetici;conseguenti ad attività di volontariato di natura medico-infermieristica;
22. conseguenti a:
• inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo diverso da quanto previsto nell’Art. 236 - “Condizioni particolari sempre valide ed operanti” alla lettera g);
• deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d’acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
• trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusion
nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
23. a Cose dei Collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter);
24. verso i Collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di Legge;
25. causati dai Collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di Legge;
26. derivanti dall’esecuzione in proprio di lavori di Manutenzione straordinaria;
27. derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
28. derivanti dalla violazione intenzionale di Leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili;
29. da spargimenti di acqua conseguenti a usura o ammaloramento degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento
30. da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica.
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ E LIMITI DI COPERTURA
Art. 27 - Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori dell’Assicurato, i genitori del coniuge, i figli dell’Assicurato, il convivente di fatto, l’unito civilmente, le persone iscritte nello stato di famiglia dell’Assicurato, e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.
Il Massimale indicato in Polizza per singolo Sinistro deve intendersi anche quale massima esposizione
dell’Assicuratore per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Anno Assicurativo.
I Massimali di un Anno Assicurativo non si cumulano in nessun caso con quelli di un precedente o successivo Anno Assicurativo, né in conseguenze di proroghe, rinnovi o sostituzioni di contratto, né per il cumularsi dei Premi pagati o da pagare.
In caso di evento che interessi contemporaneamente più Garanzie, l’esposizione massima dell’Assicuratore non potrà essere comunque superiore al Massimale per Sinistro e per Anno Assicurativo indicato in Polizza.
Le Garanzie sono prestate fino a concorrenza per ciascun Sinistro, del Massimale convenuto, qualunque sia il numero delle persone che abbiano riportato lesioni corporali o abbiano sofferto Danni a Cose ed animali di loro proprietà.
I Massimali relativi alle Garanzie stabilite in Polizza per Sinistro e per Anno Assicurativo, costituiscono il massimo
esborso a carico dell’Assicuratore anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Art. 29 - Cosa fare in caso di Sinistro
L’Assicurato deve avvisare in forma scritta l’Assicuratore, entro 9 giorni da quando è venuto a conoscenza del
Sinistro, (come indicato dall’art. 1913 c.c.) comunicando la descrizione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il
nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del Sinistro. Deve, inoltre, far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, astenendosi in ogni caso da qualsiasi valutazione inerente la propria responsabilità.
Il mancato rispetto degli obblighi sopra indicati può determinare la perdita totale o parziale del diritto
all’Indennizzo ai sensi dell’art. 1915 c.c.
Art. 30 - Gestione delle vertenze
L’Assicuratore assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a
comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.
L’Assicurato deve trasmettere all’Assicuratore l’atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della Controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.
Nel caso in cui l’Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla Legge, l’Assicuratore si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell’Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.
Sono a carico dell’Assicuratore le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda risarcitoria. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Xxxxxxxxx, le spese verranno ripartite fra l’Assicuratore e l’Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. L’Assicuratore non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende o delle spese di giustizia penale.
SEZIONE 2 – TUTELA LEGALE E CYBER RISK
Le seguenti Garanzie sono valide se è richiamato in Polizza il relativo Capitale assicurato e se è stato pagato il relativo Premio
PREMESSA DI AFFIDAMENTO
L’Assicuratore per la gestione e liquidazione dei Sinistri di Tutela legale e Cyber risk si avvale di:
ARAG SE
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (di seguito denominata ARAG) Xxxxx xxx Xxxxxxxxx x.00 - 00000 Xxxxxx
Principali riferimenti:
Telefono centralino: +39 000.0000000,
mail per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro: xxxxxxxx@XXXX.xx fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro +39 045.8290449
alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente.
COSA E’ ASSICURATO
Art. 31 – Spese coperte dall’Assicurazione
Se l’Assicurato è coinvolto in una Vertenza rientrante nei casi indicati nella presente Polizza, l’Assicuratore, nei limiti stabiliti dalla Polizza, copre le seguenti spese:
1. compensi dell’avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della Vertenza
2. compensi dell’avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione
3. compensi dell’avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale
4. compensi dell’avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG
5. Spese di soccombenza poste a carico dell’Assicurato
6. spese di esecuzione forzata, fino a due tentativi per Xxxxxxxx
7. spese dell’organismo di mediazione, se la mediazione è obbligatoria
8. spese per l’arbitrato, sia dell’avvocato difensore che degli arbitri
9. compensi dei Periti
10. Spese di giustizia
11. spese di investigazione difensiva nel procedimento penale
Le spese legali sono coperte per l’intervento di 1 (un) avvocato per ogni grado di giudizio.
Le prestazioni vengono garantite a tutela dei diritti dei soggetti Assicurati di seguito identificati:
• il Contraente;
• il coniuge o partner convivente del Contraente;
• i componenti del suo Nucleo Familiare presenti nel certificato di stato di famiglia.
Nel caso di Vertenze fra Assicurati con la stessa Polizza le prestazioni vengono garantite unicamente a favore del Contraente.
Art. 33 – Ambito di operatività delle Garanzie
Le Garanzie operano per:
• i Sinistri relativi alla vita privata, compresi anche i Sinistri:
- relativi alla proprietà di animali domestici
- connessi all’utilizzo del web e dei Social o media network nella vita privata
Le Garanzie non operano per i Sinistri relativi all’attività lavorativa svolta dagli Assicurati e per i Sinistri relativi alla circolazione stradale di veicoli soggetti ad assicurazione obbligatoria.
• i Sinistri relativi alla proprietà o conduzione di immobili direttamente utilizzati dagli Assicurati adibiti ad abitazione abituale, saltuaria o stagionale
Art. 34 – Garanzia Tutela Legale Vita Privata ed Immobile
Le prestazioni vengono garantite nei seguenti casi:
1. DELITTI COLPOSI E CONTRAVVENZIONI
Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa.
La Garanzia opera anche prima della formulazione ufficiale della notizia di Xxxxx. La Garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
2. DANNI SUBITI
Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subìti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.
La Garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
3. LOCAZIONE, DIRITTO DI PROPRIETA’ E ALTRI DIRITTI REALI
Sono coperte le spese sostenute per le Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relative agli immobili direttamente utilizzati dagli Assicurati.
In materia di usucapione, l’avvenimento della Vertenza coincide con la data della prima contestazione della richiesta
di usucapione, se la richiesta è avvenuta durante l’esistenza del contratto.
La Garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
4. COLLABORATORI DOMESTICI
Sono coperte le spese sostenute per le Vertenze di lavoro con i Collaboratori domestici regolarmente assunti. La Garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
5. PEDONE, CICLISTA E TRASPORTATO
Sono coperte le spese sostenute per la richiesta risarcimento per danni extra contrattuali subìti per fatti illeciti di terzi relativi ad incidenti stradali che coinvolgono gli Assicurati in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di un qualsiasi veicolo pubblico o privato; compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.
La Garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
6. VERTENZE CONTRATTUALI RELATIVE ALL’IMMOBILE
Sono coperte le spese sostenute per le Vertenze contrattuali relative all’immobile, se il valore in lite è pari o superiore
a € 300 (trecento).
La Garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
7. VERTENZE CONTRATTUALI RELATIVE ALLA VITA PRIVATA
Sono coperte le spese sostenute per le Vertenze contrattuali relative alla vita privata, se il valore in lite è pari o
superiore a € 150 (centocinquanta).
La Garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
Le prestazioni vengono garantite nell’ambito della vita privata, anche in relazione agli Animali domestici di proprietà degli Assicurati, nei seguenti casi :
8. DELITTI COLPOSI O CONTRAVVENZIONI
Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa.
La Garanzia opera anche prima della formulazione ufficiale della notizia di Xxxxx.
La Garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
9. DANNI CAUSATI
Sono coperte le spese sostenute per resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dagli Animali Domestici di proprietà degli Assicurati.
La garanzia opera solo a secondo rischio, quindi dopo l’esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto
dall’assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell’Art. 1917 c.c..
L’operatività della Garanzia è subordinata all’esistenza della polizza di responsabilità civile e al riscontro da parte
dell’assicuratore di responsabilità civile in merito alla copertura del Sinistro.
La Garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
Art. 35 – Garanzia Tutela Legale Cyber Risk
Le prestazioni vengono fornite agli Assicurati esclusivamente quali utenti web e di Social e Media Network, nei seguenti casi:
1. DELITTI COLPOSI O CONTRAVVENZIONI
Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni. La Garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
2. DELITTI DOLOSI
Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi.
La Garanzia opera se:
a. l’Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato
b. il Reato è derubricato da doloso a colposo
c. il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di Reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come Reato
d. il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il Reato si estingue per prescrizione
La Garanzia non opera nei casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa.
ARAG rimborsa le spese sostenute dagli Assicurati nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione.
Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del Reato da doloso a colposo, l’Assicurato ha l’obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG.
L’Assicurato ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.
La Garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
3. DANNI SUBITI
Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subìti per fatti illeciti di terzi.
La Garanzia opera solo nei casi di rinvio a giudizio del terzo.
Sono coperte anche le spese necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva dei diritti
dell’Assicurato su pagine web e su Social e Media Network.
La Garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
4. ACQUISTI SUI PORTALI
Sono coperte le spese sostenute per le Vertenze contrattuali relative agli acquisti effettuati nel corso della vita privata su portali di e-commerce (commercio elettronico), successivi alla data di effetto della presente Polizza, se il valore in lite è pari o superiore a € 200 (duecento).
La Garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
5. VERTENZE CON I FORNITORI DI SERVIZI WEB
Sono coperte le spese sostenute per le seguenti Vertenze contrattuali, se il valore in lite è pari o superiore a € 200 (duecento):
a. con il fornitore del servizio di connessione internet degli Assicurati
b. con il fornitore del servizio di posta elettronica e/o di posta certificata degli Assicurati
La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
COSA NON E’ ASSICURATO
Se l’Assicurato è coinvolto in una Vertenza, l’Assicuratore non copre le seguenti spese:
▪ compensi dell’avvocato determinati tramite patti quota lite conclusi tra l’Assicurato e l’avvocato
▪ compensi dell’avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede
penale
▪ compensi dell’avvocato domiciliatario, se non indicato da ARAG
▪ spese per l’indennità di trasferta
▪ spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per Xxxxxxxx
▪ spese dell’organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria
▪ imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle Spese di giustizia
▪ multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere
▪ spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali
▪ spese non concordate con ARAG
▪ ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione
▪ spese recuperate dalla controparte
L’Assicuratore inoltre non copre:
1. nella Garanzia TUTELA LEGALE VITA PRIVATA, per i danni causati in ambito Animali Domestici:
▪ le spese sostenute a primo rischio
▪ le spese sostenute se la polizza di responsabilità civile non esiste e se manca il riscontro da parte
dell’assicuratore di responsabilità civile in merito alla copertura del Sinistro
2. nella Garanzia TUTELA LEGALE CYBER RISK, per i delitti dolosi in ambito web: le spese sostenute nei casi di estinzione del Reato diversi da assoluzione con decisione passata in giudicato, derubricazione da doloso a colposo e archiviazione per infondatezza della notizia di Reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come Reato
3. nella Garanzia TUTELA LEGALE CYBER RISK, per i danni subìti in ambito web: le spese sostenute nei casi di mancato rinvio a giudizio del terzo
4. le spese sostenute per la Fase stragiudiziale se non è gestita da ARAG
5. le spese sostenute per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la transazione della Vertenza e per
l’intervento del Perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG
Salvo quanto diversamente previsto, le prestazioni non sono valide per Sinistri relativi a:
a) diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
b) materia fiscale, tributaria, amministrativa o previdenziale;
c) fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
d) attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall’Assicurato, salvo il caso di sinistri conseguenti a trattamenti medici;
e) fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
f) diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d’asta, concorrenza sleale o normativa
antitrust;
g) fusioni, modificazioni o trasformazioni societarie;
h) compravendite di quote societarie o a Vertenze tra amministratori e/o soci e/o tra questi e l’azienda contraente;
Vertenze derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, anche qualora viaggino su tracciato veicolato o su funi metalliche, di aeromobili, di imbarcazioni da diporto, di navi da diporto e di natanti da diporto (ai sensi dall’art. 3 del D. Lgs. 171/2005). Le prestazioni non sono valide anche per Sinistri occorsi in occasione dell’uso
i)
professionale dei mezzi assicurati;
j) fatti dolosi delle persone assicurate;
k) fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
l) Controversie connesse alla circolazione stradale;
m) fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni automobilistiche/motociclistiche/motonautiche e relative prove;
n) fatti derivanti dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta;
o) esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, dipendente, professionale o imprenditoriale svolte
dall’Assicurato o da cariche sociali rivestite dallo stesso, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;
p) esercizio della professione medica, dell’attività medica o di operatore sanitario;
q) esercizio della libera professione o dell’attività d’impresa;
r) fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare;
s) a immobili o parte di essi non costituenti l'Abitazione abituale, saltuaria o stagionale;
t) Controversie derivanti da prestazioni mediche aventi finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva;
u) compravendita, permuta di immobili e leasing immobiliare;
v) costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;
w) trasformazione, ristrutturazione dell’immobile assicurato o di sue parti con o senza ampliamento di volumi, salvo gli interventi di cui al Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020 e dei relativi decreti attuativi;
x) casi di adesione a class action;
y) Reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nell’ambito professionale;
z) difesa penale per abuso di minori; aa) Vertenze con l’Assicuratore;
bb) Vertenze con la banca se intermedia il presente contratto;
Sono, inoltre, escluse dalla Garanzia TUTELA LEGALE CYBER RISK:
cc) in relazione all’Art. 35 puntI 1. DELITTI COLPOSI O CONTRAVVENZIONI e 2. DELITTI DOLOSI, le Controversie aventi ad oggetto contenuto pornografico, pedopornografico, violento, discriminatorio o che violi la dignità umana;
dd) in relazione all’Art. 35 punto 4. ACQUISTI SUI PORTALI, si specifica inoltre che sono esclusi dall’operatività della Garanzia nell’ambito dell’e-commerce, gli acquisti relativi a:
1. animali e vegetali;
oggetti intangibili con valore monetario come a titolo di esempio: azioni, obbligazioni, titoli, denaro, assegni, bonds, certificati statali, francobolli, travellers cheques, biglietti per eventi di vario genere (esclusi
2. Gioielli e/o beni preziosi, oggetti d’arte, argenteria; 3.
i biglietti di viaggio);
4. beni deperibili, cibo e bevande, medicinali, armi;
5. materiale digitale scaricato on-line;
6. oggetti per uso industriale;
7. beni non consegnati per cause imputabili a disservizi del vettore (es. corrieri, servizio postale);
8. acquisti effettuati tramite aste on-line;
9. veicoli a motore e natanti;
10. beni non nuovi.
CONDIZIONI DI OPERATIVITA’E LIMITI
Art. 38– Operatività delle Garanzie in presenza di polizza di Responsabilità Civile
Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell’Assicurato, le Garanzie previste in Polizza operano a secondo rischio, quindi dopo l’esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall’assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.
1. Le spese legali sono coperte per l’intervento di 1 (un) avvocato per ogni grado di giudizio
2. Nel caso di Vertenze fra Assicurati le Garanzie operano unicamente a favore del Contraente
3. La Garanzia VERTENZE CONTRATTUALI RELATIVE ALL’IMMOBILE copre le spese sostenute se il valore in lite è
pari o superiore a € 300 (trecento)
4. La Garanzia VERTENZE CONTRATTUALI RELATIVE ALLA VITA PRIVATA copre le spese sostenute se il valore in
lite è pari o superiore a € 150 (centocinquanta)
5. La Garanzia ACQUISTI SUI PORTALI copre le spese sostenute se il valore in lite è pari o superiore a € 200
(duecento)
6. La Garanzia VERTENZE CON I FORNITORI DI SERVIZI WEB copre le spese sostenute se il valore in lite è pari o
superiore a € 200 (duecento)
7. Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell’Assicurato, le garanzie
previste in polizza operano a secondo rischio
Art. 40 – Estensione territoriale
In relazione alla GARANZIA TUTELA LEGALE VITA PRIVATA ED IMMOBILE, le prestazioni per:
• DELITTI COLPOSI E CONRAVVENZIONI
• DANNI SUBITI
• DANNI CAUSATI
• VERTENZE CONTRATTUALI RELATIVE ALLA VITA PRIVATA
valgono per i Sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l’Ufficio Giudiziario competente che si
trovi nei territori di seguito indicati:
Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
Le prestazioni per:
• LOCAZIONE, DIRITTO DI PROPRIETA’ E ALTRI DIRITTI REALI
• VERTENZE CON I COLLABORATORI DOMESTICI
• VERTENZE CONTRATTUALI REALTIVE ALL’IMMOBILE
valgono per i Sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l’Ufficio Giudiziario competente che si trovi in Italia.
In relazione alla GARANZIA TUTELA LEGALE CYBER RISK, le prestazioni valgono per i Sinistri che siano insorti in tutto il Mondo sempreché l’Ufficio Giudiziario competente si trovi in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Art. 41 – Quali obblighi ha l’Assicurato
1. Nei delitti dolosi
▪ se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del Reato da doloso a colposo, l’Assicurato ha l’obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese sostenute da ARAG
▪ l’Assicurato ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva
2. Nella fase di denuncia del Sinistro:
▪ la denuncia del Sinistro deve essere presentata tempestivamente all’Assicuratore e/o ad ARAG nel momento in cui l’Assicurato ne ha conoscenza o comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione della Polizza o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio
▪ l’Assicurato ha l’obbligo di informare l’Assicuratore e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro e ha l’obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative
▪ il contraente ha l’obbligo di fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una polizza
precedente di tutela legale
3. Nella fase di gestione del Sinistro, per valutare la copertura assicurativa della Fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l’idoneità delle prove e argomentazioni che l’Assicurato ha l’obbligo di fornire
4. L’Assicurato ha l’obbligo di restituire tutte le spese che sono state sostenute da ARAG:
▪ se ha diritto di recuperarle dalla controparte
▪ nei delitti dolosi: se dopo l’archiviazione il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da
assoluzione o derubricazione del Reato da doloso a colposo
5. L'Assicurato è esonerato dall’obbligo di comunicare all’Assicuratore e/o ad ARAG l'esistenza di altre polizze per lo stesso Xxxxxxx, fermo l’obbligo di dare avviso dei Sinistri a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese
Art. 42 – Cosa fare in caso di Sinistro
L'Assicurato rendendosi Parte diligente del contratto deve immediatamente denunciare all’Assicuratore e/o ARAG qualsiasi Sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dalla presente Assicurazione.
La denuncia del Sinistro deve pervenire all’Assicuratore e/o ARAG nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione dell’Assicurazione. Qualora la presente Xxxxxxx sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una Polizza precedente dell’Assicuratore, il termine di denuncia dei Sinistri decorre per tutte le Polizze dalla data di scadenza della Polizza più recente.
Esclusivamente in relazione agli interventi di cui al Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020 e dei relativi decreti attuativi, la denuncia del sinistro deve pervenire alla Società e/o ARAG nel termine massimo di 10 anni dalla data di cessazione del contratto.
L’Assicurato può denunciare i nuovi Sinistri utilizzando la mail xxxxxxx@xxxx.xx oppure il numero di fax +39 000.0000000; invece, per inviare la successiva documentazione relativa alla gestione dei Sinistri, può utilizzare la mail xxxxxxxx@xxxx.xx oppure il numero di fax +39 000.0000000
L’Assicurato deve informare l’Assicuratore e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l’eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.
In mancanza, l’Assicuratore e/o ARAG non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del Sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.
Art. 43 – Gestione del Sinistro, scelta dell’avvocato e pagamento delle spese
Ricevuta la denuncia del sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell’Assicurato. La Fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la Vertenza con l’accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta anche avanti ad organismi di mediazione.
Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescano, per valutare la copertura assicurativa della Fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l’idoneità delle prove e argomentazioni che l’Assicurato ha l’obbligo di fornire.
Per la Fase giudiziale l’assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all’albo:
▪ dell'ufficio giudiziario competente per la Vertenza
▪ del proprio luogo di residenza o sede legale; nel caso di domiciliazione, ARAG indica l’avvocato domiciliatario
L’incarico all’avvocato o al Perito, che operano nell’interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall’Assicurato, pertanto ARAG non è responsabile del loro operato.
Le spese per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la transazione della Vertenza e per l’intervento del
Perito o del consulente tecnico di parte sono coperte solo se preventivamente autorizzate da ARAG.
ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l’importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.
Se l’Assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.
Il pagamento delle spese coperte dalla Polizza avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.
Art. 44 – Restituzione delle spese
L’Assicurato ha l’obbligo di restituire le spese che sono state sostenute e/o anticipate da ARAG:
▪ se ha diritto di recuperarle dalla controparte
▪ nei delitti dolosi: se, dopo l’archiviazione, il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da quella
di assoluzione o di derubricazione del Reato da doloso a colposo
Art. 45– Disaccordo con l’Assicuratore in merito alla gestione del Sinistro e conflitto di interesse
Nel caso di disaccordo tra l'Assicurato e ARAG in merito alla gestione del Xxxxxxxx, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali quale che sia l'esito dell'arbitrato.
In via alternativa è possibile adire l’autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.
L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.
Art. 46 – Quando sono coperti i Sinistri
1) La prestazione assicurativa viene garantita per i Sinistri che siano insorti:
a. durante il periodo di effetto dell’Assicurazione, se si tratta di Danno o presunto Danno extracontrattuale causato o subito dall’Assicurato o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa;
b. trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto dell’Assicurazione, in tutte le restanti ipotesi.
Qualora la presente Xxxxxxx sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una Polizza precedente di Tutela legale, la Carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la Polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con la presente Assicurazione. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di Xxxxxxxx, fornire idonea
2)
documentazione atta a comprovare l’esistenza di una Polizza precedente di Tutela legale.
Art. 47 – Quando avviene il Sinistro
1. Ai fini della presente Assicurazione, la data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l’evento a seguito
del quale insorge la Vertenza.
L’evento, in base alla natura della Vertenza, è inteso come:
▪ il Danno o presunto Danno extracontrattuale subìto o causato dall’Assicurato;
▪ la violazione o presunta violazione del contratto;
▪ la violazione o la presunta violazione della norma di legge;
In materia di usucapione, la data di avvenimento del Sinistro coincide con il giorno è quella della prima contestazione della richiesta di usucapione, purché questa richiesta sia avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.
Ai fini dell’individuazione della data di avvenimento, le Vertenze relative a contratti di appalto/subappalto hanno natura esclusivamente contrattuale.
In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del Sinistro si fa riferimento alla data del verificarsi del primo evento dannoso.
Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come unico Sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.
In caso di pluralità di Assicurati coinvolti in un unico Sinistro, la prestazione viene garantita con un unico Massimale per Sinistro che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del Sinistro il Massimale per Xxxxxxxx risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra gli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Informazioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016
La società Net Insurance S.p.A. (più avanti, anche l’“Assicuratore”, “Net”, la “Società”) con sede legale in via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 4 – 00000 Xxxx, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (più avanti, anche il “Regolamento”), ed in coerenza del principio di trasparenza e consapevolezza delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati, rende le presenti informazioni.
1) Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento è la Società Net Insurance S.p.A., con sede legale in via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 4 – 00000 Xxxx, alla quale l’interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.
2) Tipologia e fonte dei dati
I dati personali trattati da Net Insurance S.p.A., a seconda della tipologia di polizza da lei sottoscritta, sono i dati personali Suoi, dei Suoi familiari, degli assicurati e di terzi beneficiari (ove applicabile) o aventi titolo sui beni assicurati, da Lei forniti nel xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx Xxxxxxx (xxx nella fase di valutazione del rischio, sia nella successiva fase liquidativa).
Tali dati personali potranno includere, a titolo esemplificativo, dati identificativi, anagrafici e professionali, stato civile, informazioni finanziarie (inclusi i premi), dati bancari e dati relativi a documenti personali e qualsiasi altro beneficiario, nonché eventualmente dati giudiziari, quali dati idonei a rilevare provvedimenti giudiziari a Suo carico ovvero sanzioni dipendenti da reato o la sua qualità di indagato o imputato in processi penali.
Il mancato conferimento di tali dati, essendo necessario e/o strumentale all’esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l’esecuzione del/dei contratto/i di assicurazione.
Può accadere, inoltre, che nel corso della durata del/dei contratto/i che Lei intende sottoscrivere in data odierna ovvero di altri eventuali ulteriori contratti di assicurazione che dovesse sottoscrivere in seguito (di seguito anche “il/i Contratto/i) al fine dell’esecuzione di specifiche operazioni, la Società venga in possesso di categorie particolari di dati (quali, ad esempio, dati idonei a rivelare lo stato di salute). Per il trattamento di tali dati la legge richiede il Suo consenso da manifestarsi in modo esplicito e per iscritto. Il mancato conferimento del consenso per le categorie particolari di dati, essendo necessario e/o strumentale all’esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l’esecuzione del/i Contratto/i.
3) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati
Net tratterà i Suoi dati personali, ivi ricomprese categorie particolari di dati e dati giudiziari per le seguenti principali finalità:
- finalità connesse all’emissione del/i Contratto/i, finalità connesse all’esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto assunti dalla Società (ad esempio gestione amministrativa del rapporto, gestione dei sinistri, gestione dei premi e di eventuali richieste di indennizzo). La base giuridica di tali attività di trattamento si riviene nella necessità di dare esecuzione e gestire il Contratto di cui Lei è parte o le misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; per le sole categorie particolari di dati la base giuridica si individua nel Suo consenso;
- finalità connesse all’adempimento di obblighi previsti da leggi (es. normativa Antiriciclaggio, prevenzione del terrorismo), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartire da Autorità a ciò legittimate dalla Legge e da Organismi di Vigilanza e Controllo. La base giuridica è individuata dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale a cui la Società è soggetta;
- finalità di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali ovvero difendere in fase stragiudiziale e giudiziale i diritti della Società. La base giuridica si individua nel perseguimento del legittimo interesse della Società alla prevenzione dei fenomeni di frode in materia assicurativa e nella tutela dei diritti della Società derivanti dalla legge o dai contratti di cui è parte.
Il conferimento dei dati personali ed il trattamento degli stessi da parte della Società per le finalità di cui ai punti precedenti è necessario ed in mancanza la Società non potrà dar seguito alla conclusione del Contratto o all’esecuzione di attività connesse alla sua esecuzione, ivi inclusa la liquidazione dei sinistri.
Inoltre, la Società tratterà i suoi dati personali ad esclusione di quelli di natura particolare e giudiziari:
- previo consenso specifico, anche per finalità di marketing e/o profilazione, realizzate sia con modalità automatizzata (es. email, sms, fax) sia con modalità non automatizzate (es. posta ordinaria, telefono con operatore) di contatto, quali a mero titolo esemplificativo, ricerche di mercato, indagini statistiche, anche intese a rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, invio di comunicazioni personalizzate su prodotti e servizi della Società o di Società appartenenti al Gruppo, anche sulla base delle Sue abitudini e dei Suoi interessi. Il conferimento dei dati per tali finalità è del tutto facoltativo e la decisione di non concedere tali consensi non inficerà l’esecuzione del rapporto con la Società, precludendole solo la possibilità di ricevere materiale commerciale e promozionale. La base giuridica del trattamento di questi trattamenti si individua nel Suo consenso espresso.
4) Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli di natura particolare:
a. è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate nel Regolamento;
b. avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi;
c. è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e/o da altri soggetti in qualità di responsabili e/o autorizzati
al trattamento.
5) Destinatari dei dati
a. I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 3 - ad altri soggetti della filiera assicurativa, quali coassicuratori, riassicuratori, società di archiviazione, società di gestione dei sinistri, fiduciari peritali e legali, enti di controllo (IVASS, CONSAP, UIF, Banca d’Italia), Autorità Giudiziaria ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per legge o per la finalità di conclusione / esecuzione del contratto assicurativo.
b. Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al punto 3, a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate,) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
c. I dati personali potranno essere comunicati, ove necessario, a soggetti facenti parte della c.d. “catena assicurativa” e che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento (in particolare canali di acquisizione di contratti di assicurazione e loro collaboratori, assicuratori, coassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati, medici, periti ed altri consulenti, strutture sanitarie, agenzie investigative, servi di spedizione etc.,), banche e organismi associativi e consortili del settore assicurativo (ANIA e conseguentemente le imprese di assicurazioni ad essa associate), IVASS, UIF ed altre Autorità Pubbliche nonché persone, società, associazioni che svolgono servizi di assistenza e/o consulenza per Net (es. in materia contabile, amministrativa, finanziaria), società o soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società.
L’elenco dei soggetti a cui i dati potranno essere comunicati o che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento è disponibile, su richiesta, all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx ovvero presso la sede della Società.
I dati non sono generalmente trasferiti fuori dall’unione europea; tuttavia, ove per specifiche esigenze connesse alla sede dei servizi resi dai fornitori, fosse necessario trasferire i dati verso Paese situati fuori dallo Spazio economico Europeo, anche in Paesi che non offrono protezione adeguata, Net si impegna a garantire livelli di tutela e salvaguardia anche di carattere contrattuale adeguati secondo le norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di clausole contrattuali tipo (si potrà richiedere al DPO/Responsabile per la protezione dei dati personali – all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx ovvero con lettera raccomandata indirizzata alla Società – copia degli impegni assunti dai terzi nel contesto di tali clausole nonché l’elenco dei Paesi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo dove sono trasferiti i dati).
6) Periodo di conservazione dei dati
L’Assicuratore, fatta salva la gestione di eventuale contenzioso e la vigente normativa fiscale e tributaria, è obbligato a conservare i dati personali:
• riguardo ai contratti assicurativi, per cinque anni dalla data in cui il contratto ha cessato di avere effetto e per cinque anni dalla data di eliminazione senza pagamento di indennizzo o del pagamento di tutti gli importi dovuti a titolo di risarcimento e di spese dirette (Art. 8 del Regolamento ISVAP n.27/2008);
• riguardo ad ogni altro documento / contratto, per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione (art. 2220 del
Codice Civile).
7) Diritti dell’Interessato
7.1) Il Regolamento conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti in relazione ai dati personali comunicati,
che potranno essere esercitati nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla normativa:
• Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15 );
• Diritto di rettifica (art. 16);
• Diritto di cancellazione (diritto all’oblio) (art. 17);
• Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
• Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
• Diritto di opposizione (art. 21);
• Diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all’esercizio dei diritti derivanti dal Regolamento. Il DPO può essere contattato come indicato nel successivo punto;
7.2) Per esercitare i diritti, può scrivere a: NET INSURANCE S.p.A.
Responsabile Protezione Dati
Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 0, 00000 Xxxx
XxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxXxxx@xxxxxxxxxxxx.xx XxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxXxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
7.3) Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziale, Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità a cui è demandato il controllo del rispetto del regolamento; per l’Italia: il Garante per la protezione nelle seguenti modalità:
a. raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Xxxxxx Xxxxxxx,00 - 00000 Xxxx
b. messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx
Condizioni di Assicurazione Net RC e Tutela Legale
Contratto multigaranzia di durata annuale a protezione della Famiglia
CONTATTI UTILI
PER DENUNCIARE UN SINISTRO RELATIVO ALLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI:
NET INSURANCE X.x.X
x/x Xxxxxxx Xxxxxxx 000 - 00000 XXXXXXX - Xxxxxx e-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
Fax x00 0000000000
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSISTENZA RELATIVO ALLA SEZIONE TUTELA LEGALE E CYBER RISK:
ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, Xxxxx xxx Xxxxxxxxx x.00 - 00000 XXXXXX
Telefono centralino: 000.0000000,
fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro 045.8290449
PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI
Numero Verde 000 000000 (Contact Center) Sito: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx
E-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx Fax + 00 00 00000000
PER INOLTRARE UN RECLAMO
Net Insurance S.p.A. - C.A. Xxxxxxx Xxxxxxx – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 XXXX Fax x00 00 00000000
PEC xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Contatti Utili - pagina 1 di 1