CUP G51F22010560006 – CIG A020229D32
Capitolato di appalto di fornitura di servizi informatici
CUP G51F22010560006 – CIG A020229D32
Oggetto: Capitolato d’appalto per l’affidamento dei servizi relativi al bando “Misura 1.3.1 “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI”" - Finanziamento Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 - Componente 1 – Investimento 1.3 “Dati e interoperabilità” - CUP G51F22010560006 – CIG A020229D32
TITOLO 1 - FINALITÀ E OGGETTO
Art. 1 Premesse e finalità
1. Il Comune di Fiorano Modenese ha presentato istanza di finanziamento all’Avviso per la presentazione di proposte a valere su “PNRR M1C1 Investimento 1.3 “Dati e interoperabilità” Misura 1.3.1 “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI” Comuni (Ottobre 2022), a seguito della quale è risultato beneficiario di finanziamento. Con il presente contratto si intende perseguire il raggiungimento degli obiettivi richiesti dall’avviso sopra citato, nell’ambito della trasformazione digitale e nel contesto del PNRR, Missione 1.
Art. 2 Oggetto
1. Il contratto ha per oggetto lo sviluppo di sistemi e servizi in maniera interoperabile, nonché l'esposizione per ogni servizio delle relative API volte a fornire un insieme di strumenti specifici per l’espletamento di sviluppi informatici e informativi da parte di terzi attraverso accordi di servizio, conformemente alle Linee Guida sull’interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni: “Linee Guida sull’infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l’interoperabilità̀ dei sistemi informativi e delle basi di dati”, adottate da AgID con determinazione n. 679 del 15 dicembre 2021 e modificate con determinazione n. 26 del 3 febbraio 2022, riguardanti i servizi afferenti l’Avviso 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" Comuni Ottobre 2022, pubblicato su piattaforma xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx0000.xxx.xx/ in data 20/10/2022:
2. Il servizio dovrà essere reso in modalità REST API e dovrà essere messo in produzione attraverso un descrittore OpenAPI v. 3 o OGC API per Feature contenente il dettaglio di tutti gli endpoint che lo compongono. Per ogni endpoint andranno indicati tutti gli HTTPS methods implementati. Il formato del descrittore dovrà essere JSON o YAML.
3. Fa parte del servizio anche l’inserimento nell’architettura di un componente di middleware (API Manager).
Art. 3 Disposizioni sui dati
1. I dati oggetto del servizio sono presenti presso il data center di Lepida S.c.pcA. Lepida fornisce l’hardware, lo storage, le interfacce di rete ed i backup.
Art. 4 Descrizione
1. Il servizio oggetto dell’affidamento ha come obiettivo il setup e l’utilizzo di sistemi software il più possibile interoperabili e aperti che garantiscano elevate possibilità di integrazione e interazione e che consentano di rispondere in maniera più efficiente agli obblighi previsti dalle normative, consentano di rendere più snella ed efficace l’azione amministrativa del nostro Ente, consentano di rendere trasparente l'attività e maggiormente interattivo il rapporto con l’esterno, la connessione tra diversi applicativi anche se forniti da terzi, avviando contestualmente un processo di razionalizzazione complessiva della spesa ed innalzando la qualità dei servizi erogati. La pubblicazione da parte di AGID del “Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2022-2024”, che individua tra gli elementi principali della trasformazione al digitale principi quali “Cloud First”, “Once Only” e “interoperabilità” rafforza ulteriormente la direzione intrapresa e cioè quella di dotarsi di sistemi informatici che scongiurino la ripetizione e il reinserimento di documenti, anagrafiche e contenuti già gestiti e resi disponibili da sistemi e soggetti terzi sia interni che esterni al Comune.
2. In particolare, il servizio ha lo scopo di permettere al Comune di Fiorano Modenese di fare l’integrazione con la PDND di API in ambito GIS con i relativi endpoint, che saranno messe a disposizione dalla piattaforma WebSit per essere poi registrate all’interno del catalogo PDND.
3. Fanno parte del contratto anche le attività ausiliarie che servono per l’attivazione dei servizi sulla piattaforma PDND, dall’adesione dell’Ente (il cosiddetto onboarding) alla definizione dei parametri più tecnici che riguardano il livello di servizio offerto.
4. Il fornitore dovrà inserire nell’architettura del sistema che eroga le API un componente di middleware noto generalmente come API Manager. Tale componente costituisce un gateway di accesso alla logica delle API vere e proprie, intercettando le richieste ed eseguendo le attività di corredo necessarie.
5. Il Comune di Fiorano Modenese metterà a disposizione del fornitore le risorse del proprio data center (hardware, storage e sistema operativo) ma le attività di installazione e i software eventualmente necessari saranno offerti dal fornitore.
6. Le API da realizzare e integrare non hanno l’ambizione di essere esaustive rispetto alle esigenze di interoperabilità del Comune di Fiorano Modenese; nel medesimo contesto tecnologico proposto dovrà essere possibile approntare via via ulteriori API.
7. Il servizio oggetto del presente contratto comprende può essere diviso in due macro categorie:
a. Attività di startup finalizzate a predisporre il sistema per l’erogazione delle API nel Catalogo API PDND da parte del Comune di Fiorano Modenese.
b. Attività per il mantenimento e la manutenzione dell’infrastruttura per tutta la durata del contratto, secondo le indicazioni specificate art. 3 del presente allegato tecnico.
8. Il Servizio richiesto comprende anche le seguenti attività:
● Progettazione, definizione e configurazione dell’infrastruttura server dedicata.
● Installazione dell’API Manager
● Sviluppo di plugin o estensioni del API Manager per il rispetto dei requisiti del modello di interoperabilità non coperti nativamente dal componente.
● Realizzazione delle API richieste in ambito GIS.
● Supporto all’Ente alla valutazione delle reali prestazioni del dispiegamento delle API al fine di stimare gli SLA da dichiarare nella fase di adesione al PDND.
● Supporto nelle attività di adesione e on-boarding nella piattaforma PDND.
● Effettuare l’upload delle chiavi e dei certificati necessari alla comunicazione con PDND, come indicato nei manuali operativi disponibili su xxxxx://xxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxx- 1/funzionamento-generale;
● Pubblicazione delle API sulla piattaforma PDND di test corredate di:
o attributi di accesso al servizio, come indicato nel manuale utente
o documentazione tecnica (Il formato del descrittore dovrà essere JSON)
o documentazione sui requisiti di sicurezza per l’accesso
● Effettuare attività di UAT (Test di Accettazione) in ambiente di Test;
● Una volta superate le attività di Test nella piattaforma di Test, pubblicare le API in piattaforma di produzione ripercorrendo tutti i passi effettuati per la piattaforma di Test.
● Assistenza per le evoluzioni che potrebbero rendersi necessarie nelle prime fasi di effettiva fruizione delle API (richieste di dati o endpoint aggiuntivi da parte dei fruitori, supporto per la risoluzione di problemi sistemistici…).
● Formazione del personale tecnico del Comune di Fiorano Modenese. Inoltre, sono richieste anche le seguenti funzionalità:
● throttling, cioè la possibilità di limitare il numero di richieste alle API che arrivano al
server per preservarlo da un eccessivo carico per il quale non è stato dimensionato;
● raccolta di metriche, cioè di indicatori di utilizzo delle API.
● possibilità di ricevere notifiche (in modalità pull)
● sistema di accounting che mantenga log dettagliati degli accessi degli operatori e delle operazioni effettuate. Questa registrazione deve avvenire in maniera conforme alle normative sulla privacy.
Le API possono essere modificate nel tempo, mantenendo o meno la retrocompatibilità. Per questo motivo è necessario gestire la loro versione ed una gestione corretta della loro pubblicazione o revoca.
La progettazione del sistema deve essere effettuata tenendo conto dei seguenti requisiti:
● limitare al massimo il carico sui componenti condivisi con il sistema gestionale.
● Scalabilità dell’infrastruttura dedicata alle API
Art. 5 Formazione
1. Oltre allo svolgimento delle attività per l’attivazione del sistema descritte nell’allegato tecnico, il fornitore dovrà farsi carico dell’addestramento del personale dell’Ente. La fornitura comprende anche l’erogazione di attività di formazione così strutturate:
a. attività di formazione specialistica ICT orientata all’amministrazione del sistema;
b. attività di formazione ordinaria per il personale operativo dell’amministrazione eventualmente coinvolto nel progetto.
2. Entro 90 giorni dalla stipulazione del contratto, il Fornitore presenterà un proprio piano generale di formazione, in accordo con il Responsabile di Progetto indicato dall’Amministrazione.
3. Viene considerata come “giornata di formazione” un periodo giornaliero di sei ore.
4. La fruizione delle giornate di formazione sarà concordata compatibilmente con la disponibilità degli uffici comunali rimanendo comunque nei tempi previsti per l’avvio della soluzione.
Le giornate di addestramento potranno essere diversamente modulate tra le aree oggetto di intervento, a seconda delle esigenze del personale e mantenendo inalterato il numero complessivo di giornate di addestramento offerte.
5. Le modalità di erogazione dovranno prevedere:
i. Sessioni teoriche;
ii. Sessioni pratico-applicative da svolgere con le modalità tipiche del “training on the job”,
affiancando direttamente sul posto di lavoro un gruppo di utenti, funzionalmente omogeneo;
iii. Manuale utente.
6. I corsi di formazione ed addestramento saranno finalizzati quindi al trasferimento delle competenze in relazione all’amministrazione, alla gestione e alla conduzione operativa delle componenti applicative sopra dettagliate.
7. Il fornitore mette a disposizione un Responsabile di Progetto che coordinerà le attività di avviamento e addestramento e dovrà indicare il personale che verrà coinvolto nell’addestramento relativo ad ogni singolo modulo, fermo restando che dovranno essere consegnati all’Amministrazione i curricula di tale personale che dimostrino la dovuta professionalità.
8. L’Amministrazione individuerà un Responsabile del Progetto di Informatizzazione e ne darà comunicazione al Fornitore.
Art. 6 Assistenza, manutenzione e continuità del servizio
E’ obbligo del fornitore eseguire tutte le attività per il mantenimento, la manutenzione e la buona gestione dell’infrastruttura e dei servizi oggetto del presente affidamento.
Sono pure obblighi dell’appaltatore quelli di seguito individuati:
A. ASSISTENZA E MANUTENZIONE (Service Level Agreement)
Il Fornitore, nel periodo contrattuale, dovrà garantire opportuna assistenza funzionale tramite gli strumenti e con le modalità di seguito individuate:
● Help Desk di primo livello tramite ticketing Web per usufruire dell’assistenza sulle procedure. Il sistema dovrà consentire di contattare il servizio di assistenza attraverso la compilazione di una form preimpostata con la quale inoltrare, mediante la rete internet, la richiesta. Del ticket aperto deve essere data contezza tramite un invio di e-mail sia all’indirizzo del richiedente sia ad un indirizzo e-mail fornito dall’Amministrazione.
● Il Fornitore indicherà l’URL da dove sarà possibile accedere alla form di richiesta di intervento.
● Il servizio di help desk di primo livello dovrà essere raggiungibile 24 ore al giorno per sette giorni la settimana e per 365 giorni l’anno.
E’ tollerata una percentuale di down inferiore all’1%.
L’help desk dovrà dare riscontro alla presa in carico della segnalazione di un disservizio con l’apertura di un trouble ticket entro un’ora dalla segnalazione,
fornendo all’Amministrazione il numero del ticket aperto. Il Fornitore dovrà interfacciarsi costantemente con l’Amministrazione durante le fasi di lavorazione di un trouble ticket, aggiornandolo sull’avanzamento dei lavori necessari alla risoluzione del disservizio segnalato, concordando preventivamente eventuali interventi presso le sedi dell’Amministrazione stessa e formalizzando tempestivamente la proposta di chiusura del ticket.
● Help Desk di secondo livello, erogato tramite assistenza telefonica. Per risolvere rapidamente problematiche tecniche o ottenere supporto informatico o qualora i ticket aperti con l’help desk non diano risposte entro le SLA convenute (descritte di seguito) è necessario, da parte del Fornitore, mettere a disposizione tecnici specializzati che garantiscano assistenza Help Desk telefonica per tutti i settori dell’Amministrazione. Il servizio dovrà essere attivo nei giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle ore17.00 per tutta la durata del contratto.
● Il Fornitore dovrà comunicare all’Amministrazione uno o più numeri telefonici da contattare per ottenere l’assistenza di secondo livello.
B. MANUTENZIONE CORRETTIVA
La manutenzione correttiva comprende tutte le attività volte alla diagnosi e quindi alla rimozione delle cause e degli effetti del malfunzionamento delle procedure e dei programmi in esercizio, comunque verificatesi, garantendo nei tempi previsti il completo ripristino delle funzionalità degli applicativi oggetto dell’appalto anche attraverso attività di supporto.
Sono altresì oggetto di interventi di manutenzione correttiva i malfunzionamenti derivanti da difetti (errori presenti nel software, latenti finché non rilevati, che danno luogo a malfunzione) presenti nel codice sorgente e non rilevati durante il ciclo di sviluppo, collaudo e test della specifica applicazione.
Per malfunzioni derivanti da difetti non imputabili al software applicativo ma ad errori tecnici, operativi (utilizzo scorretto dell’applicativo) o ad altre componenti tecnologiche infrastrutturali (ad es ͘ software di base, d’ambiente, rete) i servizi di manutenzione correttiva dovranno comunque assicurare un valido supporto all’attività diagnostica sulla causa della specifica malfunzione, la cui soluzione è comunque demandata ad altre strutture.
C. MANUTENZIONE ADEGUATIVA
La manutenzione adeguativa comprende tutte le attività di manutenzione volte ad assicurare la costante aderenza degli applicativi alla evoluzione dell’ambiente tecnologico del sistema informativo ed al cambiamento dei requisiti (organizzativi, normativi, d’ambiente) ed include in maniera indicativa ma non esclusiva:
1. Costante aggiornamento delle componenti software/firmware all’ultima release disponibile sul mercato e dei sistemi e dei moduli già realizzati, collaudati e in produzione, nel caso di modifiche e aggiornamenti normativi;
2. Adeguamenti dovuti a seguito di cambiamenti di condizioni al contorno (ad esempio
per variazioni al numero utenti, miglioramenti delle performances, aumento delle dimensioni delle basi dati, etc.);
3. Costante allineamento delle procedure e dei programmi alla evoluzione dell'ambiente tecnologico della soluzione, come ad esempio l’innalzamento dei livelli di software di base (cambi di versione dei SO) o l’introduzione di nuove apparecchiature, in un contesto generale di compatibilità con l’esistente, o l’introduzione di nuovi prodotti o modalità di gestione del sistema;
4. Migrazioni di piattaforma;
5. Adeguamenti dovuti a seguito di cambiamenti organizzativi, nuove disposizioni di legge, regolamenti, direttive in ambito nazionale o sovranazionale da effettuarsi nei tempi utili affinché il sistema informativo sia sempre a norma e consenta agli uffici la normale e completa erogazione dei servizi ad essi afferenti;
Relativamente agli interventi di manutenzione adeguativa a seguito di nuove disposizioni di legge e/o regolamenti e/o direttive in ambito nazionale o sovranazionale, si precisa che comunque il Fornitore, anche in assenza di esplicita richiesta da parte dell’ente è tenuto a:
1. Tenersi aggiornato sulle modifiche di normativa;
2. Darne comunicazione alla Stazione Appaltante;
3. Realizzare entro i termini stabiliti per legge gli interventi in questione, precisando che in tale fattispecie la mancata realizzazione dei necessari interventi di manutenzione adeguativa è in ogni caso responsabilità dell’aggiudicatario;
4. Tali interventi di manutenzione adeguativa saranno totalmente a carico del Fornitore fino ad interventi quantificabili singolarmente in una durata non superiore alle 5 giornate lavorative;
Si precisa comunque che tutti i moduli/componenti oggetto della fornitura si intendono coperti da manutenzione per il periodo contrattuale.
Art. 7 Fasi di realizzazione del progetto
A. AVVIO DEL SISTEMA
1. Nella fase di avvio del sistema il Fornitore dovrà garantire la esatta esecuzione delle prestazioni di elencate nell’Allegato Tecnico art. 2 comma B “Attività di startup”.
2. La fase di avvio dovrà essere completata entro 120 giorni consecutivi dalla firma del contratto e, solo per cause di forza maggiore e dopo autorizzazione del Responsabile di Progetto dell’Ente, le attività potranno proseguire oltre tale termine, ma dovranno in ogni caso concludersi entro 5 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.
3. Le attività della fase di avvio dovranno essere svolte ordinariamente durante gli orari di apertura degli uffici comunali. Potranno essere concordati tra le parti interventi da effettuarsi al di fuori degli orari di lavoro e in giorni festivi, nei casi in cui in questo modo si diminuiscano i tempi di fermo degli uffici. Il Fornitore si impegna a rispettare incondizionatamente le indicazioni dell’Ente e tali attività non comporteranno per l’Ente alcun onere aggiuntivo.
4. L’Amministrazione, qualora necessario, si impegna a garantire l’accesso e la permanenza nei locali secondo la pianificazione delle attività concordata con il Fornitore.
5. Le attività di avvio del sistema, così come tutte le attività previste dal presente contratto, non
dovranno interrompere le normali attività lavorative svolte dal personale dell’Ente. Deve quindi essere garantita la continuità operativa di tutti gli uffici interessati.
6. Il Fornitore presenterà un piano di attività entro 30 giorni lavorativi dalla stipula del presente contratto contenente il cronoprogramma dettagliato delle attività necessarie per mettere a regime l’applicativo. Il piano è approvato dal Responsabile del Progetto incaricato dalla Amministrazione il quale potrà fornire indicazioni alle quali il Fornitore è tenuto ad adeguarsi.
7. Al termine della fase di avvio verrà eseguita la verifica di conformità della soluzione e verrà redatto verbale. In caso di verifica positiva partirà la fase di esercizio, altrimenti il Fornitore dovrà porre in atto tutte le attività necessarie alla eliminazione degli impedimenti alla messa in regime nei tempi indicati dal Responsabile del Progetto dell’Amministrazione.
B. VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLA FORNITURA
1. All’esito della messa in esercizio del sistema sarà eseguita la verifica di conformità per tutti i sistemi forniti e resi operativi. A tal fine il Fornitore si impegna a fornire tutta la documentazione necessaria (manuali, schemi, …).
2. La verifica di conformità sarà effettuata da un soggetto designato dalla Amministrazione ai sensi dell’art. 116 del D.lgs. n. 36 del 2023 ed è tesa a verificare, per ciascun componente fornito, la conformità alle caratteristiche tecniche descritte nel presente contratto e le condizioni di funzionamento sulla scorta di tutte le funzionalità a cui devono ottemperare i singoli applicativi/componenti, coerentemente con quanto contenuto nei documenti di asseverazione pubblicati dal Dipartimento Trasformazione Digitale per l’avviso proposte a valere su “PNRR M1C1 MISURA 1.3.1 “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI” COMUNI (Ottobre 2022).
3. Qualora le prove funzionali e diagnostiche indichino anomalie, il Fornitore dovrà eliminarle entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione dell’amministrazione, inviata tramite PEC, nella quale sono indicati i difetti riscontrati e l’invito ad eliminarli.
4. Nel caso di esito positivo verrà redatto apposito verbale e avrà inizio la fase di esercizio.
C. CESSAZIONE DEL SERVIZIO E ATTIVITÀ DI FINE CONTRATTO
1. A fine contratto, il Fornitore presterà l’assistenza necessaria a trasferire la gestione dei servizi e delle forniture all’amministrazione, coordinandosi, ove necessario o richiesto dall’amministrazione con l’eventuale nuovo contraente (cd. fase di Exit management).
2. L’Exit Management è finalizzato, da una parte, alla prosecuzione dei servizi contrattualmente previsti, con il mantenimento dei livelli di servizio di cui contratto e, dall'altra, a fornire al personale tecnico indicato dall’Ente tutti gli strumenti e competenze necessarie ad un efficace subentro nei servizi in questione.
3. Per tale ragione, il Fornitore si impegna nei confronti dell’Amministrazione e del Fornitore subentrante a garantire un completo passaggio delle consegne e a fornire tutta la documentazione e il supporto necessari a consentire un agevole avvio del nuovo ciclo di servizio
4. A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto, il Fornitore trasmetterà all'Amministrazione un piano di subentro. Le attività previste nel piano di subentro dovranno terminare entro la scadenza del termine contrattuale.
5. La fase di Exit Management, disciplinata dal piano di subentro, contempla almeno i seguenti aspetti:
● fornitura del servizio e delle modalità di garanzia di continuità nella fase di trasferimento;
● gestione del processo di trasferimento: ruoli, responsabilità, autorizzazioni e risorse da assegnare;
● definizione della documentazione e dei contenuti da trasferire all’Aggiudicatario che subentra, nonché la definizione delle altre obbligazioni e penalità previste;
● contratti e licenze;
● trasferimento knowledge base da sistemi di Trouble Ticketing;
● trasferimento delle nozioni necessarie per il mantenimento degli adeguati livelli sicurezza del sistema informativo;
● consegna di una copia della banca dati e della relativa documentazione ad intervalli regolari
da concordare con l’Ente (a semplice richiesta dell’ente durante tutta la validità del contratto)
6. Il piano di subentro dovrà inoltre disciplinare i seguenti aspetti:
● fase di programmazione del passaggio di consegne
● predisposizione e raccolta della documentazione per il passaggio di consegne (procedure, report, strumenti, ecc.);
● riunione preparatoria con il personale tecnico dell’Ente;
● fase di affiancamento;
● consegna dei dump e della documentazione per il passaggio di consegne;
● effettuazione degli incontri finalizzati al passaggio delle consegne;
● training on the job (affiancamento) del personale subentrante per consentire la prosecuzione dei servizi senza significativi decadimenti di qualità.
TITOLO 2 - OBBLIGHI E CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
Art. 8 Obblighi e condizioni
A. RESPONSABILE DEL PROGETTO DEL FORNITORE
1. Al fine di attuare, controllare e coordinare le attività di realizzazione del servizio, prima dell'inizio delle attività, entro cinque giorni dalla stipulazione del contratto, il Fornitore designa, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione, un Responsabile di Progetto, il quale avrà specifico compito di rappresentare ed impegnare il Fornitore per tutte le attività inerenti alla fornitura della soluzione oggetto di affidamento.
2. Il Responsabile di Progetto del Fornitore sarà l’unico interlocutore e referente del Responsabile di Progetto dell’Amministrazione (RUP) e dei suoi assistenti ogni qualvolta si presentino problematiche relative alla fornitura.
3. Il Fornitore dovrà anche comunicare i nominativi del personale tecnico di riferimento per i vari moduli che fanno parte della soluzione proposta. Tale personale indicato dovrà avere conoscenze specifiche relativamente alla gestione dei moduli a cui sono preposti.
B. OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE
1. Il Fornitore si impegna anche a:
a. effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessari per la realizzazione dello stesso secondo quanto precisato nel presente contratto.
b. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza (manuali operativi interni e sistemi di sicurezza gestione dati).
c. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall’Amministrazione.
d. comunicare tempestivamente all’Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
e. fornire un recapito cellulare del Responsabile di Progetto.
f. comunicare all’Amministrazione un indirizzo di PEC attraverso il quale l’Amministrazione potrà inviare comunicazioni ufficiali al Fornitore, incluse contestazioni e reclami.
C. CODICE DI COMPORTAMENTO
1. Il fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.
2. Il Fornitore si impegna a far rispettare il Codice di comportamento dell’ente appaltatore ai propri collaboratori.
3. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 sopra richiamato, può costituire causa di risoluzione del contratto.
4. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto al fornitore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali
controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
D. OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.
5. Il Fornitore si obbliga a rispondere dell’osservanza di quanto sopra previsto da parte degli
eventuali subappaltatori, sub-affidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto loro affidato.
E. PROPRIETA’ DEI PRODOTTI
1. Il Fornitore resterà proprietario delle soluzioni software utilizzate per l'erogazione del servizio richiesto.
2. Le informazioni contenute nella banca dati del servizio resteranno di proprietà dell'Amministrazione.
F. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
1. Il Fornitore si assume ogni responsabilità per l’uso di dispositivi, software o per adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi e diritti d’autore).
2. Qualora venga da terzi promosso nei confronti dell’Amministrazione un procedimento giudiziario in cui si affermi che una o più delle soluzioni e/o l’uso di esse costituisca violazione di un diritto di proprietà industriale, ovvero analoga violazione sia altrimenti contestata all’Amministrazione, quest’ultima dovrà darne avviso al Fornitore, utilizzando l’indirizzo PEC fornito dallo stesso, entro 180 giorni dalla notificazione dell’atto introduttivo dell’azione giudiziaria o dalla notizia della contestazione.
3. In tal caso, sarà obbligo del Fornitore intervenire in giudizio o in ogni altra sede, tenendo indenne e manlevata l’Amministrazione rispetto ad ogni possibile conseguenza pregiudizievole.
4. Xxxxx, in ogni caso, gli obblighi del Fornitore di risarcire il danno subito dall’Amministrazione, nonché di corrisponderle il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in giudizio, ove con sentenza (anche non definitiva) o con accordi transattivi, venga inibito l’uso, da parte dell’Amministrazione, della soluzione hardware/software oggetto di gara o di parti di essa per violazione di brevetto o altro diritto di proprietà industriale di terzi, il Fornitore dovrà, a proprie spese, a scelta insindacabile dell’Amministrazione ed entro il termine da essa assegnato, alternativamente:
a. Procurare all’Amministrazione il diritto di continuare ad usare le soluzioni oggetto della sentenza o transazione;
b. Sostituirle o modificarle così da eliminare l’accertata violazione.
G. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.
3. L’obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengono di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.
5. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali.
Art. 9 Durata
1. Il contratto ha una durata che va dalla firma del contratto fino a tutto il 31/12/2024.
2. Non è previsto il rinnovo.
Art. 10 Importo della fornitura
1. L’importo del contratto è di euro 8.000,00 IVA esclusa.
Art. 11 Pagamenti e Fatturazione
1. Il pagamento dell’intero importo contrattuale avverrà a seguito della positiva asseverazione del progetto da parte del Dipartimento per la Transizione Digitale.
2. Il fornitore potrà procedere all’emissione della fattura previa verifica della regolarità dell'esecuzione delle prestazioni.
2. Le fatture dovranno necessariamente recare il CUP G51F22010560006 e il CIG A020229D32 e dovranno essere intestate al Comune di Fiorano Modenese.
3. Si precisa che nelle fatture dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Progetto finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU – Missione 1 (digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo) – Componente 1 (digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA) – Investimento 1.3 (dati e interoperabilità) – Misura 1.3.1 “Piattaforma Digitale Nazionale Dati”.
4. Il pagamento dell’importo di ciascuna fattura, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate, avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica.
5. Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all’acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti.
Art. 12 Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Art. 3 della L. n. 136/2010 e si impegna a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.
2. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione ed alla Prefettura
- Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il presente Xxxxxxxxx verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla
legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.
Art. 13 Revisione dei prezzi
omissis.
Art. 14 Modifiche e varianti in corso d’opera.
1. Le modifiche e le varianti in corso d’opera sono ammesse alle condizioni di cui all’Art.120 del d.lgs. n. 36 del 2023.
2. L’Amministrazione si riserva di esercitare, nel corso della durata del Contratto:
• la facoltà di richiedere al Fornitore di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell’Art. 120, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023, ai medesimi termini e condizioni contrattuali;
• limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, la facoltà di prorogare il Contratto ai sensi dell’articolo 120, comma 10 del D.lgs. n. 36/2023, agli stessi prezzi, patti e condizioni, riservandosi di richiederne di più favorevoli.
Art. 15 Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito
1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
3. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall’Art. 120 c. 12 del D.lgs. n. 36/2023.
Art. 16 Subappalto e sub-affidamenti
1. È ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle richiamate norme di legge, previa indicazione in sede di offerta da parte dell’Appaltatore delle prestazioni che intende subappaltare e previa autorizzazione del Committente. In ogni caso le attività oggetto del presente appalto devono essere eseguite in proprio dall'aggiudicatario - la quota subappaltata non può cioè essere tale da tradursi in una sostanziale elusione del divieto di cessione del contratto.
TITOLO 3 - NORME SPECIFICHE PER IL PNRR
Art. 17 Obblighi derivanti dal PNRR
1. Il Fornitore è tenuto al rispetto delle norme e degli obblighi previsti dal Piano Nazionale per la Resistenza e Resilienza e pertanto dovrà
a. osservare le indicazioni di cui all’Art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il rispetto del principio di “Non arrecare un danno significativo – Do No Significant Harm” (di seguito, “DNSH”) a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
b. rispettare tutte le specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, al fine di contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità;
c. rispettare i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging);
d. garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire all’Amministrazione di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un’informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell’attuazione delle attività oggetto del Contratto.
2. Il Fornitore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile adottato dall’Amministrazione, conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR.
3. Il Fornitore è tenuto a rispettare l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati all’intervento con la produzione di tutta la documentazione probatoria pertinente.
4. Il Fornitore si obbliga a manlevare l’Amministrazione da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall’inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato dall’Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato italiano.
5. Il Fornitore non dovrà altresì concorrere ad attività che comportino irregolarità essenziali non sanabili oppure violare leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.
Art. 18 Rispetto del principio di non arrecare danno significativo (DNSH)
1. In base alla previsione del Decreto del Capo Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, x. 000/0000 xxxxxxx “Modifica dell’Allegato 4 (DNSH) degli Avvisi, pubblicati sulla Piattaforma PA digitale 2026, a valere sull’Investimento 1.2 e sulle Misure 1.3.1, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5 della Missione 1 Componente 1 del PNRR a titolarità del Dipartimento per la trasformazione digitale”, e al conseguente “Allegato 4 - Aggiornamento dicembre 2022 NON APPLICABILITA’ M1C1 1.3 - 1.4” che richiama la Circolare del 13 ottobre 2022 “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)” della Ragioneria Generale dello Stato, le parti danno atto che per le misure 1.3.1, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4 e 1.4.5 non è necessaria la compilazione delle Checklist DNSH.
Art. 19 Parità di genere e generazionale
1. Nel caso in cui il Fornitore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), il Fornitore stesso è obbligato a consegnare all'Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all’articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
2. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per il Fornitore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).
3. Nel caso in cui il Fornitore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), il Fornitore stesso è obbligato a consegnare all’Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all’articolo 47, co. 0 xxx, xxx X.X. x. 00/0000 (x.x., (x) certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
4. Il Fornitore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, il Fornitore nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione), che all’occupazione femminile.
TITOLO 4 - RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE
Art. 20 Danni e responsabilità
1. Il Fornitore è responsabile dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto. Si obbliga all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, di regolamenti concernenti il servizio stesso nonché di quelle previste nel presente contratto.
2. Il Fornitore solleva l’Amministrazione da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun
ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell’Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente servizio. Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, all’Amministrazione ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente diffuse dal Fornitore nell’ambito dell’erogazione dei servizi di cui all’oggetto.
Art. 21 Penali
1. L’inadempimento degli obblighi posti a carico del Fornitore dagli art. 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17 e 18 comporta l’applicazione di penali ai sensi degli articoli 1382 e seguenti del codice civile.
2. La penale per inadempimento è quantificata in una somma di denaro pari ad euro 500 nei casi di cui agli art. 3, 4, 5, 7 e in una somma di denaro pari ad euro 2.000 nei casi di cui all’art. 6.
3. In ogni caso l’importo annuo complessivo delle penali non potrà mai superare il 10% dell’importo annuo contrattualmente previsto per l’affidamento.
4. La penale per inadempimento viene disciplinata come segue:
a. l'inadempimento sussiste quanto il Fornitore non esegue esattamente, in tutto o in parte, le obbligazioni assunte; l’inadempimento è tale anche se non assume il carattere della definitività;
b. la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno;
c. rimane comunque risarcibile, indipendentemente ed autonomamente rispetto alla penale come sopra convenuta, il danno ulteriore causato da dolo o colpa grave del soggetto obbligato;
d. presupposto per l’applicazione della penale è l’imputabilità dell’inadempimento al debitore, rimanendo esclusa la sua applicazione laddove l’inadempimento derivi da impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore;
e. in caso di inesattezza dell’adempimento, la penale è comunque dovuta nella misura come sopra fissata, salva diversa valutazione da effettuarsi d’accordo tra le parti o, in mancanza, l’eventuale riduzione ai sensi dell’articolo 1384 del codice civile;
f. la penale è dovuta, a seguito del verificarsi degli eventi sopra descritti, anche in difetto di formale costituzione in mora del debitore;
g. a seguito del verificarsi dell’inadempimento come sopra descritto la penale è immediatamente esigibile e da tale momento decorreranno, sulla medesima penale come sopra quantificata, gli interessi moratori sin d’ora determinati ai sensi dell’Art. 5 del D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.
1. In caso di ritardo, la penale è quantificata ai sensi dell’art. 126, del D.lgs. 36/2023 [in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale]; l’accettazione della prestazione tardiva non fa venir meno il diritto alla penale.
2. Nel caso di violazione degli obblighi previsti dagli artt 16,17 e 18 (obblighi specifici per il PNRR) si applicano le seguenti disposizioni:
a. In caso di violazione dell’obbligo previsto all’art. 18 (produrre la relazione di cui all’art.
47, comma 3, del D.L. n. 77/2021) è prevista l’applicazione di una penale pari allo 0,6 per mille (in lettere zerovirgolasei per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo. La violazione dell’obbligo di produzione della relazione di genere comporta inoltre l’impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC;
b. In caso di violazione dell’obbligo previsto all’art. 18 (produrre la certificazione di cui all’art. 47, comma 3-bis del D.L. n. 77/2021) è prevista l’applicazione di una penale pari allo 0,6 per mille (in lettere zerovirgolasei per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;
c. In caso di mancato rispetto della quota minima del 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, è prevista l’applicazione di una penale pari all’1 per mille (in lettere uno per mille) dell’importo contrattuale per ogni punto percentuale non rispettato.
3. In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 47, comma 9, del D.L. 77/2021, l’Amministrazione provvederà alla pubblicazione sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del d. lgs. 50/2016, e contestualmente alla comunicazione ai Ministri o autorità delegati per le pari opportunità e la famiglia, per le politiche giovanili e il servizio civile universale, per le politiche in favore della disabilità, dei rapporti e delle relazioni di cui all’art. 47, commi 2, 3 e 3-bis del D.L. 77/2021.
4. Ai sensi dell’art. 47 comma 9 del D.L.77/2021 i rapporti e le relazioni di cui ai commi 2,3 e 3 bis del medesimo articolo 47 saranno altresì pubblicati sul profilo Amministrazione Trasparente dell’Ente.
Art. 22 Risoluzione
1. Costituiscono condizioni di risoluzione di diritto o clausola risolutiva espressa le seguenti cause: il mancato rispetto dei termini di intervento e realizzazione servizio; il mancato adeguamento agli obblighi di conformità della fornitura del servizio; nel caso in cui sia stato verificato che l’Operatore economico non esegue la prestazione con le modalità stabilite nel presente contratto; la reiterata violazione delle norme del presente contratto; in caso di collaudo della fornitura costituisce motivo di risoluzione l’esito negativo per più di 2 tentativi di collaudo. Resta inteso che, comunque, il mancato collaudo comporta l’applicazione di una penale pari al 20% dell’importo contrattuale, che potrà essere riassorbita dalla penale complessiva maturata a causa del ritardo ove la penale complessiva sia maggiore delle penali maturate a causa di mancata accettazione; il mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori della ditta fornitrice.
2. Sono cause di risoluzione espressa del contratto l’accertamento delle condizioni previste dall’art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, previo espletamento delle procedure ivi indicate.
3. Qualora l’Amministrazione proceda a dare esecuzione alla clausola risolutiva espressa deve darne comunicazione in maniera inequivocabile con lettera raccomandata a.r. o pec all’indirizzo dichiarato (in sede di gara). È – in ogni caso – motivo di risoluzione espressa:
1. l’accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara e nell’esecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e speciali, salva e impregiudicata l’applicazione dell’articolo 76, del D.P.R. n. 445/2000;
2. la violazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscali dei propri dipendenti;
3. il mancato avvio dell’esecuzione del contratto nei termini e secondo le modalità indicate dal Responsabile unico del procedimento;
4. il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, ovvero l’accertamento che nei contratti dell’Operatore economico con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, non sia inserita una clausola sull’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero la mancata comunicazione dell’inadempimento del subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell’articolo 3, commi 8 e 9, della legge n. 136/2010;
5. il ritardo grave nell’adempimento della fornitura qualora l’importo della penale superi il 20%
per cento dell’importo contrattuale).
4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto qualora le piattaforme e/o gli applicativi messi a disposizione comportino l’impossibilità di realizzazione dell’oggetto negoziale o risultino inadatti alla loro destinazione; diversamente può chiedere l’eliminazione dei difetti a spese dell’Operatore economico o la riduzione del prezzo (ex artt. 1668 e 2226 c.c.).
Art. 23 Recesso
1. L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con PEC, nei casi di:
a. giusta causa;
b. mutamenti di carattere organizzativo dell’Amministrazione, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni;
c. reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Fornitore.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore e salvo che la prosecuzione dell’esecuzione del Contratto non sia comunque possibile sulla base della normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica;
b. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione dei servizi effettivamente eseguiti, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Codice Civile.
4. Dalla data di efficacia del recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali con modalità tali da garantire tuttavia che tale cessazione non
comporti danno alcuno alla Amministrazione o causare interruzioni di funzioni e servizi.
5. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi del presente articolo, l’Amministrazione ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore tramite PEC. In tal caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione.
6. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 5, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente ed a regola d’arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto, nonché a quant’altro previsto dall’articolo 123 del Codice.
TITOLO 5 - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 24 Definizione delle controversie
1. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Modena, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
Art. 25 Pantouflage
1. Il Fornitore dichiara di ben conoscere l’Art. 1338 del Codice Civile e che non sussistono le cause di nullità di cui all’Art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 190/2012 che prevede il divieto del cosiddetto “pantouflage – revolving doors”.
Art. 26 Rinvio alla normativa vigente
1. Per quanto non previsto nel presente Contratto si fa riferimento al D.lgs. 31/03/2023, n. 36 - “Codice dei Contratti Pubblici”, al Regolamento di Esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con D.P.R. n. 207 del 10/10/2010 nelle sue parti attualmente in vigore, al D.M. 07/03/2018 n. 49, al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e di tutte le Leggi e Norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri, al Codice delle Leggi Antimafia D.lgs. 06/09/2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, al Codice Civile, alle altre Norme vigenti in materia e alle altre disposizioni di Legge in vigore.
Art. 27 Trattamento dei dati personali
1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l’utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto nonché in adempimento di precisi obblighi di legge, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta
individuati.
2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
3. L’Amministrazione, relativamente alle attività di cui al presente Contratto, è Titolare del trattamento.
4. Il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento (UE) 679 del 27 aprile 2016," del trattamento dei dati personali in relazione all’erogazione delle forniture nel quadro dell’esecuzione del contratto con il titolare, ai patti e alle condizioni indicate nella nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati.
5. Si precisa, altresì, che l’Amministrazione dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.
Art. 28 Informativa sul trattamento dei dati del Fornitore
1. Per la esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto, con riferimento ai dati ed alle informazioni fornite dal Fornitore all’Amministrazione, anche sotto forma documentale, e che rientrano nell’ambito di applicazione del D.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali, si precisa quanto segue:
- Finalità del trattamento - In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
a. I dati comunicati vengono acquisiti ai fini della esecuzione delle prestazioni disciplinate nel presente contratto e, in particolare, ai fini della esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché in adempimento di precisi obblighi di legge, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;
b. Categorie particolari di dati personali (cd. Dati sensibili di cui all’art. 9, comma 1, Regolamento UE 2016/679): i dati forniti dal Fornitore non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”;
- Modalità del trattamento dei dati - Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
- Diritti del Fornitore - Relativamente ai suddetti dati, al Fornitore, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato decreto legislativo. Acquisite le suddette informazioni con la sottoscrizione del Contratto ed eventualmente nella fase di esecuzione dello stesso, egli acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.
2. Si precisa, altresì, che l’Amministrazione dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.
Art. 29 Clausole di chiusura.
1. Ogni forma di integrazione e/o modificazione del presente contratto può avvenire ed essere provata solo in forma scritta.
2. Ogni comunicazione s’intende notificata alla Parte con l’arrivo presso l’indirizzo dichiarato in premessa oppure, mediante PEC ...).
3. Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, sono a totale carico del Fornitore senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell’IVA verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed aggiunte.