COMUNE DI MISTERBIANCO
COMUNE DI MISTERBIANCO
(PROVINCIA DI CATANIA)
8° Settore Funzionale - Tel. 095/0000000 - Fax 095/0000000
Rep. del
REPUBBLICA ITALIANA-REGIONE SICILIANA
CONCESSIONE < MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO> DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA COSTRUZIONE E DELLA GESTIONE
DI UN IMPIANTO CREMATORIO
ALL’INTERNO DELL’AREA DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE
SCHEMA di CONTRATTO
Introduzione
L’anno duemila…………… il giorno ………...……….. del mese di in
Misterbianco e nel mio Ufficio, sono comparsi avanti a me ,
Segretario Generale del Comune di Misterbianco, autorizzato al rogito dei contratti in forma pubblica amministrativa nell’interesse dell’Ente ai sensi delle disposizioni in materia vigenti in Sicilia,
per una parte
l’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, funzionario responsabile della P.O. dell’8° Settore Funzionale dell’Ente, nato a Misterbianco il 20.06.1960 ed ivi domiciliato, il quale interviene per conto e nell’interesse del Comune di Misterbianco, in prosieguo chiamato “Comune”, che ha codice fiscale n. 80006270872, ai sensi della L.R. 23/12/2000, n. 30 e della Circolare Ass. Enti Locali R.S. 13/04/2001, n. 2, di seguito denominato “Concedente”
per l’altra parte
Il sig. ………………………………..., domiciliato per la carica in ,
il quale dichiara di agire e di intervenire nel presente atto nella sua qualità di
………………..…………………della Società denominata ………………………. con sede in …………………………….., codice fiscale ……………………..….., Capitale sociale Euro ………………………… (Euro …………………………….) iscritta al Registro delle Imprese presso la CC.I.AA. di ………………………… al numero ,
a quanto infra autorizzato, con delibera del Consiglio di Amministrazione del ,
la quale delibera, per estratto certificato conforme dal Libro Verbali Consiglio della Società, eseguito in data …………………………, si allega sotto la lettera …… al presente atto, d’ora innanzi denominata “Concessionario”.
Premesse
a) con deliberazione n. 58 del 19 settembre 2012 il Consiglio Comunale ha approvato l'inserimento nella programmazione triennale delle opere pubbliche per il triennio 2012/2013/2014 dell'intervento denominato: Costruzione di un impianto crematorio all'interno dell'area di ampliamento del cimitero comunale, da realizzarsi mediante l'istituto della finanza di progetto, ai sensi dell'art. 153 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni, recepito nell'ordinamento della regione Sicilia per effetto del rinvio dinamico alla disciplina statale in materia di appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, operato dal legislatore regionale ai sensi dell'art.1, comma primo, della legge regionale 12 luglio 2011, n.12;
b) con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 18 luglio 2013 è stato approvato l'aggiornamento annuale del Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2013/2014/2015 e l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2013, in cui è stata confermata la previsione relativa all'attuazione dell'intervento di cui sopra;
c) con determinazione settoriale n. ……del è stata indetta la gara
per l’affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione di un impianto crematorio all'interno dell'area di ampliamento del cimitero
comunale, mediante l'istituto della finanza di progetto <con risorse totalmente a carico del soggetto proponente>, ai sensi dell'art.153, commi 1-14 <gara unica> del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
d) l’Amministrazione aggiudicatrice ha provveduto alla pubblicazione del bando di gara con le modalità di cui all’art. 122, comma 5, primo e secondo periodo, del decreto legislativo
n. 163/2006 e successive modificazioni;
e) con provvedimento …………………… n. ….. del è stata nominata apposita
commissione giudicatrice, i cui componenti sono stati selezionati nei termini e con le modalità stabilite dall’art. 8 della L.R. n. 11/2012 e degli artt. 12 e 13 del D.P. n. 13/2012;
f) in esito alla citata procedura concorsuale, con determinazione settoriale n. …….……..
del …………….……. , la Concessione è stata aggiudicata alla
……………………………….., come dalle risultanze dei verbali di gara rispettivamente in data ;
g) a carico dell’Aggiudicatario non risultano cause di esclusione, giusta documentazione fornita ai sensi dalle norme vigenti;
Tutto ciò premesso
I Contraenti sopraindicati convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 - Norme applicabili
Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
Al presente Xxxxxxxxx si applicano tutte le disposizioni di legge espressamente richiamate nel testo, oltre alle disposizioni della Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12 “Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni”, del Codice Civile nonché, ove
applicabile, del Capitolato Generale approvato con D.M. 145/2000.
Articolo 2 - Oggetto del Contratto: beni e prestazioni
Il presente Contratto ha per oggetto e disciplina l’affidamento in concessione da parte del Concedente della progettazione definitiva ed esecutiva, della realizzazione di un impianto crematorio e delle necessarie strutture pertinenziali, da realizzarsi all’interno dell’area di ampliamento del Cimitero Comunale di Misterbianco, nonché la relativa gestione funzionale ed economica, con relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, per un investimento a carico del Concessionario di Euro …………………………………………………………….
(euro ) oltre ad IVA;
In particolare il Concedente affida al Concessionario:
a) La progettazione definitiva e la progettazione esecutiva, sulla base di quanto previsto nel progetto preliminare redatto e proposto dal Concessionario in sede di gara ed approvato dal Concedente;
b) I servizi connessi di architettura ed ingegneria (coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di costruzione ex Decreto Legislativo n. 81/2008, accatastamento dell’opera), attività ed oneri per la Direzione e Contabilità dei lavori, gli adempimenti volti a consentire l’acquisizione di tutte le autorizzazioni e nulla osta, comunque denominati, rilasciati dagli organismi a ciò preposti (Enti Pubblici, VV.FF., ASP, ENEL, telefonia ecc.), gli oneri conseguenti all’attività del Responsabile Unico di Procedimento e del Collaudo statico e Tecnico-Amministrativo;
c) La Costruzione;
d) La Gestione funzionale ed economica globale degli immobili e degli impianti;
e) La Manutenzione ordinaria e straordinaria.
Articolo 3 - Durata del Contratto - Termini della progettazione e della esecuzione delle Opere
Fatta salva la facoltà di revisione o di recesso come disciplinate nei successivi articoli, le Parti convengono che la durata della Concessione regolata dal presente Contratto è di anni ………….. (……………..) come indicato dal Concedente in sede di gara, decorrenti dalla data del verbale di consegna definitiva dell’area tramite apposito Verbale di Consegna di cui al successivo articolo 12.
I termini contrattuali di realizzazione e presentazione della progettazione al Concedente delle opere, di esecuzione delle opere e di gestione delle opere medesime, che il Concessionario si impegna a rispettare, risultano essere così suddivisi:
a) giorni ………………… (…………………..) per la progettazione definitiva come proposto dal Concessionario in sede di gara e disciplinato dall’articolo 11 che segue, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Contratto;
b) giorni ………………… (…………………..) per la progettazione esecutiva come proposto dal Concessionario in sede di gara e disciplinato dall’articolo 11 che segue, decorrenti dalla comunicazione del Responsabile Unico di Procedimento di avvenuta approvazione del progetto definitivo;
c) giorni …………….. ( ) per la realizzazione dell’impianto crematorio e
delle necessarie strutture pertinenziali, da realizzarsi all’interno dell’area all’uopo destinata all’interno dell’ampliamento del Cimitero Comunale di Misterbianco, decorrenti dalla data di consegna delle aree;
d) le opere realizzate verranno gestite per anni ……………… ( )
decorrenti dalla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio o comunque decorsi 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo le eventuali proroghe concordate tra le Parti.
La durata del presente Contratto potrà essere esteso secondo quanto disciplinato dall’articolo 143, comma 8 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, nonché ove previsto dal
presente Contratto.
Entro e non oltre mesi 6 (sei) dal termine del Contratto il Concessionario dovrà a propria cura e spese avviare la procedura di restituzione delle Opere con la predisposizione da parte di un Tecnico abilitato dello stato di consistenza delle Opere in contraddittorio con il Responsabile Unico di Procedimento.
Al termine del Contratto, il Concessionario restituirà al Concedente le Opere ed ogni altra pertinenza di essa, il tutto in buono stato di conservazione e manutenzione.
La restituzione delle Opere verrà effettuata con apposito verbale di constatazione redatto a cura del Responsabile Unico di Procedimento.
La procedura di riconsegna dell’immobile da parte del Concessionario al Concedente, sarà formalizzata con apposito verbale di riconsegna sottoscritto dalle parti, che indicherà la riconsegna di tutti gli immobili e delle dotazioni impiantistiche in essi presenti il cui stato manutentivo dovrà risultare eguale - salvo il naturale decadimento delle prestazioni - a quello rilevato con il verbale di fine lavori.
Il verbale di riconsegna, redatto in contraddittorio, conterrà tutte le indicazioni operative, le pratiche (consegna delle chiavi, indicazioni aggiornate sulla conduzione impianti, prescrizioni particolari e circostanziate sull’uso degli immobili, avvertenze, ecc....) utili e necessarie a mettere il Concedente nelle migliori condizioni di gestore dell’impianto di cremazione.
Articolo 4 - Società di Progetto - Dichiarazioni e garanzie del Concessionario
Il Concessionario ha la facoltà di costituirsi in Società di Progetto ai sensi dell’articolo 156 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 con un capitale sociale di Euro ……………..…… ( ) interamente sottoscritto e versato.
I soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare al Concessionario sino all’ottenimento dell’ultimo certificato di Xxxxxxxx, così come previsto
dall’articolo 156 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
Fermo restando quanto previsto al periodo che precede, la partecipazione di ciascuno dei soci potrà essere trasferita:
a) qualora il nuovo socio intenda entrare nella compagine azionaria del Concessionario anteriormente alla data di ottenimento dell’ultimo certificato di Xxxxxxxx a condizione che possegga i requisiti richiesti dal Bando di gara, nessuno escluso, posseduti dal socio uscente in misura non inferiore e comunque senza elusione dell’obbligo di partecipazione al capitale da parte dei soci originari;
b) a condizione che il trasferimento sia comunicato per iscritto al Concedente almeno 60 (sessanta) giorni prima della data prevista per esso, indicando il nominativo del socio subentrante e producendo tutta la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al paragrafo (a) che precede e comunque sempre previo gradimento del Concedente;
c) in caso di insolvenza di un socio o dichiarazione di fallimento o assoggettamento a procedure concorsuali dello stesso.
Articolo 5 - Autorizzazioni
5.1. Ottenimento delle Autorizzazioni
Il Concessionario si attiverà, con onere a proprio carico, presso gli Organi ed Enti competenti ai fini dell’ottenimento di tutte le Autorizzazioni richieste dalla normativa vigente, ponendo in essere a proprie spese tutta l’attività a tal fine strumentale, nel rispetto di quanto stabilito nel Cronoprogramma.
Fatte salve le formalità e gli adempimenti per legge non delegabili a terzi da parte del Concedente, il Concessionario si impegna ad ottenere anche le Autorizzazioni di competenza del Concedente in suo nome e per suo conto.
A tal fine, il Concedente, impregiudicati gli impegni di cui al successivo articolo 6,
conferisce mandato al Concessionario per il compimento, in suo nome e per suo conto, di ogni attività necessaria od opportuna ai fini della presentazione delle istanze di richiesta delle relative Autorizzazioni.
Il Concedente, fermo restando quanto previsto al presente punto, si impegna a fornire al Concessionario la massima collaborazione e tutto il supporto necessario ai fini dell’ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per la realizzazione delle Opere ai sensi del presente Contratto ed a porre in essere le formalità e gli adempimenti per legge non delegabili ai fini dell’ottenimento delle Autorizzazioni.
Il Concessionario può richiedere la collaborazione del Concedente mediante il ricorso all’istituto della Conferenza di Servizi disciplinato dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dalle norme vigenti in materia nella Regione Siciliana in merito alle norme sul procedimento amministrativo, come meglio disciplinato al successivo articolo 11.
5.2. Ritardato o mancato rilascio di Autorizzazioni
Qualora il ritardato o mancato rilascio di una o più Autorizzazioni sia imputabile a terzi, tale evento è da ritenersi convenzionalmente riconducibile ad un evento di Forza Maggiore con la conseguente applicabilità della disciplina di cui all’art. 22 e seguenti del presente Contratto. In caso di ritardo nel rilascio di una o più Autorizzazioni per circostanze obiettivamente riscontrabili che siano direttamente imputabili al Concedente per un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni dalla data prevista dalla legge, il Concessionario avrà diritto ad una proroga della durata del Contratto per un periodo pari a quello intercorso fra la data prevista per il rilascio della relativa Autorizzazione e la data di effettivo ottenimento.
Articolo 6 - Obblighi del Concessionario
Senza pregiudizio per gli obblighi assunti dal Concessionario ai sensi di altre previsioni del presente Contratto, il Concessionario si impegna a:
a) elaborare la progettazione definitiva ed esecutiva delle Opere, ai sensi dell’articolo 11 che segue;
b) realizzare le Opere a propria cura e spese, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 12 che segue ed in conformità alla progettazione definitiva ed esecutiva come approvata dal Concedente;
c) rilasciare a favore del Concedente tutte le cauzioni, garanzie e coperture assicurative previste dalla legge e dall’articolo 8 del presente Contratto;
d) fornire al Concedente il software su data base relazionale per l’analisi economica e finanziaria degli investimenti della Concessione e dell’equilibrio economico finanziario del Piano Economico Finanziario come meglio precisato al successivo articolo 21 del presente Contratto;
e) fornire al Concedente il rapporto semestrale della gestione e della manutenzione delle Opere in concessione con quantificate le tariffe praticate in relazione ai servizi effettivamente prestati, come meglio precisato al successivo articolo 21;
f) provvedere, per tutta la durata della Concessione, alla gestione funzionale globale a propria cura e spese ed altresì alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle Opere ai sensi del successivo articolo 20;
g) adempiere a tutte le prescrizioni previste dal Decreto Legislativo n. 81/2008, in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
h) rimborsare le spese sostenute dal Concedente per la pubblicazione del Bando di gara e degli avvisi previsti nella procedura, per le attività di consulenza giuridica ed economica di supporto, per le attività della Commissione Giudicatrice, i costi dei collaudi e l’importo relativo all’incentivo di cui al comma 5 dell’articolo 92 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, dell’importo complessivo di Euro ………………..……………….
( ) da corrispondere nel seguente modo:
…% alla stipula del presente Contratto;
…% all’approvazione del Progetto Definitivo;
…% all’approvazione del Progetto Esecutivo;
…% alla data di di Ultimazione dei Lavori;
…% all’emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio di tutte le Opere.
Fatti salvi i casi di Forza Maggiore e i fatti imputabili al Concedente, il Concessionario si impegna, altresì, a:
▪ rispettare i tempi di esecuzione delle prestazioni come risultanti da quanto offerto in sede di gara e secondo quanto specificato nel Cronoprogramma;
▪ osservare e fare osservare, nell'esecuzione delle Opere, le disposizioni del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 Codice dei Contratti Pubblici, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, come recepiti dalla Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 11;
▪ rispettare e far rispettare le disposizioni che in fase esecutiva potranno essere impartite dal Concedente, per il tramite degli incaricati alla sorveglianza, onde pervenire alla buona esecuzione dei lavori stessi;
▪ ad osservare l’obbligo di riservatezza in ordine agli atti o notizie di cui venga a conoscenza nell’espletamento dell’incarico ed, in particolare, a non fornire alla stampa o comunque rendere in qualsiasi modo pubbliche informazioni o notizie relative al presente Contratto;
▪ a fornire al Responsabile Unico di Procedimento, su sua richiesta, le informazioni concernenti le attività di cui al presente Contratto, anche attraverso apposite relazioni scritte, ed a partecipare a tutti gli incontri ed ai sopralluoghi che si rendessero necessari, a discrezione del Responsabile Unico di Procedimento, per verificare o illustrare il Progetto
Definitivo e/o Esecutivo agli Enti o Amministrazioni interessati nonché alle eventuali Conferenze di Servizi convocate per l’acquisizione di intese, concerti, nulla osta od assensi prescritti ai fini della costruzione dell’edificio;
▪ ad informare il Concedente, non appena ne venga a conoscenza, in relazione ad ogni evento o circostanza che possa ragionevolmente apparire idonea a dar luogo a sospensione o interruzione dei lavori per un periodo superiore a 15 (quindici) giorni, rispetto a quanto previsto nei Documenti di progettazione e nel Cronoprogramma, con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per limitare ulteriori danni e ritardi;
▪ ad informare il Concedente, non appena ne venga a conoscenza, in relazione all’instaurazione dei procedimenti giudiziali o arbitrali da parte o nei confronti del Concessionario ove ne possa conseguire l’impossibilità o incapacità del Concessionario di adempiere le obbligazioni di cui al presente Contratto e circa eventuali contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei Lavori.
Si intendono altresì comprese nella realizzazione delle Opere e perciò a carico del Concessionario le spese per:
▪ l’impianto, le vie di accesso, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;
▪ il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
▪ gli attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
▪ le opere provvisorie impiantistiche e di costruzione con carattere di temporaneità necessarie allo svolgimento delle fasi lavorative di costruzione;
▪ i rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio;
▪ la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la Direzione Lavori, adeguatamente attrezzato per l’accesso a connessione internet onde garantire un costante aggiornamento sullo stato dei lavori;
▪ il passaggio, occupazioni temporanee, per depositi od estrazioni di materiali;
▪ la custodia e la conservazione delle Opere fino all’emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio emesso ai sensi dell’articolo 16 che segue;
▪ gli oneri derivanti dalla progettazione delle Opere ivi inclusi quelli relativi alla validazione dei progetti stessi da operare a cura del Responsabile Unico di Procedimento, della Direzione dei Lavori, dal coordinamento per la sicurezza durante la fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, nonché gli oneri per le prestazioni relative al Collaudo statico, tecnico ed amministrativo, che sarà effettuato ai sensi del successivo articolo 15.
Il Concessionario, inoltre:
▪ è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e del nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207;
▪ deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori;
▪ deve far sì che tutti gli interventi edilizi, impiantistici, stradali, logistici, sulle reti tecnologiche, per il trattamento e lo smaltimento di reflui e rifiuti solidi, sia urbani che speciali, vengano realizzati nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge esistenti in materia;
▪ si impegna a provvedere a propria cura e spese, entro 60 (sessanta) giorni dall’emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio ai sensi dell’articolo 16 che segue,
all’accatastamento e aggiornamento della mappa catastale degli immobili realizzati e/o modificati, fermo restando l’obbligo per il Concedente di fornire tempestivamente al Concessionario, su richiesta di quest’ultimo, ogni e qualsiasi atto o documento in suo possesso necessario od occorrente al predetto fine.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Contratto, purché documentate e preventivamente approvate dal Concedente e fermo restando l’obbligo del Concessionario di recepire le stesse in fase di progettazione e/o durante l’esecuzione dei lavori, comportano, in caso di alterazione dell’equilibrio economico finanziario, la revisione della Concessione ai sensi di quanto stabilito dal successivo articolo 21.
Articolo 7 - Obblighi del Concedente - Regime delle aree e Proprietà delle Opere
Senza pregiudizio per gli obblighi assunti dal Concedente ai sensi delle altre previsioni del presente Contratto, il Concedente si impegna nei confronti del Concessionario a:
▪ attivare, se necessario, apposita Conferenza di Servizi nei modi e nelle forme previste dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dalla legislazione regionale vigente in materia in merito alle norme sul procedimento amministrativo;
▪ esaminare ed approvare il Progetto Definitivo ed il Progetto Esecutivo entro i termini di cui all’articolo 11 che segue;
▪ mettere ad integrale disposizione del Concessionario le aree necessarie per la realizzazione delle Opere entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, libere da ogni occupazione e costruzione diverse da quelle risultanti dal Progetto Preliminare, da ogni opera e vincolo, e da ogni servitù e diritto di terzi che possano costituire un ostacolo alla realizzazione dei lavori.
Le Parti danno atto che la sottoscrizione del presente Contratto fa sorgere in capo al Concessionario le facoltà configuranti diritti soggettivi assimilabili ai diritti reali di
godimento su cosa altrui per tutta la durata dello stesso Contratto, sui seguenti sedimi:
un terreno della superficie di circa ………….. mq., ubicato a Misterbianco, catastalmente individuato al Catasto Terreni al Foglio …………. con le particelle , di proprietà
del Comune di Misterbianco.
Su tali sedimi il Concessionario esercita i diritti reali limitati di sfruttamento tecnico, economico-finanziario e fiscale previsti dalla legge per tutta la durata della Convenzione determinata ai sensi del precedente articolo 3.
Il rapporto concessorio si intenderà automaticamente estinto alla data di cessazione del presente Contratto ovvero anticipatamente in caso di ricorrenza di motivi previsti dal Contratto ivi comprese le ipotesi di risoluzione anticipata, revoca e/o recesso.
Le Parti convengono che, analogamente agli effetti di cui all’articolo 952, primo e secondo comma, del Codice Civile, il Concessionario, per tutta la durata del presente Contratto avrà il possesso di ogni opera esistente e/o che verrà realizzata sulle predette aree in esecuzione dello stesso Contratto.
La proprietà dell’Opera resta in capo al Concedente. Sotto il profilo fiscale le eventuali esigenze del Concessionario di ammortamento dell’investimento della costruzione dell’Opera potranno essere soddisfatte ricorrendo alle disposizioni dell’articolo 104 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 in merito alla approvazione del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR -, che disciplina l’ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili tra cui rientrano anche le Opere Pubbliche realizzate da Operatori Privati a seguito della stipulazione del contratto di concessione di costruzione e gestione, anche con procedura di project financing come precisato dalla risoluzione n. 232/E del 22 agosto 2007 dell’Agenzia delle Entrate.
Tale disposizione normativa dispone che per le Opere Pubbliche gratuitamente devolvibili alla scadenza della concessione è consentito, in luogo dell’ammortamento standard previsto dagli articoli 102 e 103 del TUIR per i beni materiali e immateriali, una deduzione ai fini
fiscali di quote costanti di ammortamento finanziario determinate dividendo il costo delle Opere realizzate nell’ambito della procedura di concessione e gestione o di project financing, diminuito degli eventuali contributi erogati dal Concedente al Concessionario, per il numero degli anni di durata della concessione.
Ove il rapporto concessorio dovesse interrompersi per eventi indipendenti dalla volontà delle Parti ovvero per l’avverarsi di una delle cause di risoluzione, recesso e revoca previste dal presente Contratto, le aree oggetto del contratto di concessione e gli edifici in esse realizzati torneranno nella piena e indisturbata disponibilità al Concedente.
In tal caso il rapporto concessorio costituito a favore del Concessionario si estinguerà, senza che il Concessionario nulla abbia a che pretendere circa il possesso, l’uso, il godimento o la proprietà delle aree e degli edifici medesimi, escludendo qualsiasi valorizzazione incidente delle aree.
Qualora per qualsivoglia ragione sussistessero impedimenti alle lavorazioni o venisse pregiudicato l’accesso ai sedimi oggetto delle prestazioni previste nel Progetto, il Concedente si obbliga ad emettere i provvedimenti liberatori di competenza ed a notificarne l’esito al Concessionario non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla avvenuta segnalazione da parte di quest’ultimo dello stato impeditivo.
Qualora l’interruzione delle lavorazioni si protraesse per il termine massimo di 90 giorni naturali e consecutivi dalla segnalazione di indisponibilità del sito, il Concessionario potrà invocare di diritto la risoluzione del presente Contratto con le modalità di cui all’articolo 25, salvo una proroga di pari tempo proposta dal Concedente.
Eventuali danni materiali che dovessero essere arrecati a cose e persone nell’ambito dei sedimi concessi in diritto di superficie sono a totale carico del Concessionario, così pure restano a suo totale carico le attività di sminamento, bonifica, allontanamento di eventuali ordigni bellici rinvenuti durante le lavorazioni.
Parimenti il Concessionario provvederà a riconsegnare al Concedente le Opere, comprensive di tutte le loro dotazioni in efficienza e perfetto stato di conservazione, fatto salvo il normale degrado d’uso, rimanendo a carico del medesimo ogni onere per riparazioni o sostituzioni qualora, in sede di accertamento dello stato di consistenza, si riscontrassero difetti o rotture determinati da qualsiasi causa.
A tal fine, e quale condizione per lo svincolo delle garanzie prestate, entro il termine di 120 (centoventi) giorni antecedenti la cessazione del rapporto concessorio, il Concessionario dovrà avviare la procedura per la riconsegna di tutte le Opere con l’obbligo della redazione a proprio carico di un “Verbale di consistenza e consegna” da presentare al Concedente entro e non oltre 60 (sessanta) giorni antecedenti la cessazione dello stesso rapporto concessorio. Il Concedente a sua volta avrà 60 (sessanta) giorni di tempo a disposizione per sollevare eventuali contestazioni.
Articolo 8 - Cauzioni ed Assicurazioni
8.1. Cauzione relativa alla fase di realizzazione delle Opere
A garanzia del corretto adempimento degli obblighi relativi alla fase di realizzazione delle Opere il Concessionario, in sede di stipula del presente Contratto, ha provveduto a consegnare al Concedente a garanzia degli obblighi contrattuali ed ai sensi dell’articolo 113 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, la polizza fideiussoria n di
Euro………………….. (……………………..) stipulata presso la ………………………….
La suddetta garanzia sarà progressivamente e automaticamente svincolata - nel limite massimo del 50 (cinquanta) % - a misura dell’avanzamento dell’esecuzione secondo quanto previsto nel Cronoprogramma allegato al presente Contratto e cesserà alla data di emissione del Certificato di Collaudo Definitivo delle Opere ai sensi dell’articolo 15, come pure nel caso di recesso del Concessionario, revoca della Concessione e di risoluzione per inadempimento del Concedente.
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Concessionario, il Concedente si rivarrà di autorità sulla suddetta cauzione. La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che si sia proceduto alla sua escussione, anche parziale, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta.
8.2. Cauzione relativa alla fase di gestione delle Opere
Ai sensi del comma 13 dell’art. 153 del Decreto Legislativo 163/2006, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi relativi alla fase di gestione il Concessionario consegnerà al Concedente, entro 10 (dieci) giorni dall’emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio di cui all’articolo 15 che segue, una garanzia a prima richiesta, pagabile entro 15 (quindici) giorni dalla domanda, in favore del Concedente per un importo pari al 10 (dieci) % del costo annuo operativo di esercizio e pari a Euro ………………( ),
valida per tutta la durata della medesima gestione con le modalità di cui all’articolo 113 del Decreto Legislativo 163/2006; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
8.3. Assicurazioni
Il Concessionario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che esso dovesse arrecare al Concedente o a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo.
A tale scopo il Concessionario, ai sensi dell’articolo 129 comma 1 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e articolo 125 del Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, provvederà a propria cura e spese ed in nome e per conto proprio, a costituire apposita polizza di assicurazione, presso un primaria compagnia, per la copertura dei danni che il Concedente, i suoi dipendenti e/o i suoi consulenti, potrebbero subire a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale
di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori per la somma pari, ai sensi del 1° comma dell’art. 125 del D.P.R. 207/2010, all’importo del contratto e pertanto pari a Euro………………………….. (Euro /00).
Tale polizza dovrà, inoltre assicurare il Concedente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un importo non inferiore, ai sensi del 2° comma dell’art. 125 del D.P.R. 207/2010, a Euro < 5% somma prevista per
le opere - min 500.000 - max 5.000.000> ( ).
Le coperture assicurative di cui sopra dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e cesseranno alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio emesso ai sensi dell’articolo 15 che segue o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal Certificato di Ultimazione dei Lavori emesso ai sensi dell’articolo 14 che segue.
Alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio le coperture assicurative dovranno essere sostituite da altre polizze che tengano indenne il Concedente da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle Opere in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
Oltre alle polizze fin qui previste il Concessionario dovrà inoltre stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esecuzione della Concessione, per un importo non inferiore al 20 (venti) % del valore delle Opere realizzate. Il Concessionario dovrà consegnare, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula della presente Convenzione, copia della polizze stipulate ai sensi del presente articolo, unitamente al relativo certificato di assicurazione.
Il Concessionario dovrà consegnare ogni anno al Concedente copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della polizza.
In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Concedente potrà provvedere
direttamente al pagamento, avvalendosi delle cauzioni di cui al presente articolo.
8.4. Polizza di responsabilità civile professionale per l’incarico di progettazione
Ove la copertura dei rischi di cui al presente articolo non fosse già ricompresa nelle polizze di cui sopra, all’atto della stipula del presente contratto dovrà essere presentata una dichiarazione di una compagnia di assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo responsabilità civile generale contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile di cui all’art. 111 del Decreto Legislativo 163/2006 per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, con specifico riferimento ai lavori progettati. Detta polizza dovrà essere trasmessa unitamente al Progetto Esecutivo dal Concessionario al Concedente, in originale o in copia autenticata conforme all’originale, stipulata dall’incaricato dell’attività di progettazione a favore del Concedente (nel caso il Concessionario si avvalga di progettisti esterni alla propria organizzazione) e del Concessionario, a garanzia degli oneri di progettazione di cui al presente Contratto, nonché degli obblighi previsti dall’articolo 269 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207.
La polizza dovrà prevedere un massimale di importo pari, ai sensi del 1° comma dell’art. 111
del Decreto legislativo 163/2006, ad Euro 300.000,00 (Euro trecentomila/00) al netto dell’I.V.A. e dovrà coprire i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo, che abbiano determinato per il Concedente nuove spese e/o maggiori costi, anche per le varianti di cui all’art. 132, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, resesi necessarie in corso di esecuzione; dovrà coprire, altresì, tutti i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza dell’incaricato della progettazione, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio.
Ove la copertura dei rischi di cui al presente articolo non fosse già ricompresa nelle polizze di cui sopra, il Concessionario, prima dell’avvio dell’attività di progettazione esecutiva, dovrà produrre al Concedente una dichiarazione di una Compagnia di Assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale”, nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare al soggetto incaricato dell’attività di progettazione, la polizza di responsabilità civile professionale di cui sopra, con specifico riferimento ai lavori progettati.
Articolo 9 - Cronoprogramma
Al presente Xxxxxxxxx viene allegato il Cronoprogramma delle attività, redatto per la partecipazione alla gara e rivisto dal Concessionario con le eventuali prescrizioni ed indicazioni fornite dalla Commissione Giudicatrice e recepite dal Concedente.
Il Cronoprogramma definisce il piano analitico dei tempi previsti dal Concessionario per la redazione del Progetto Definitivo, per l’acquisizione di tutti i permessi, nulla osta e autorizzazioni necessari per la realizzazione delle Opere, per la redazione del Progetto Esecutivo, per la revisione degli stessi Progetti, per la realizzazione di tutte le fasi dei lavori, nonché per le attività di Xxxxxxxx e di messa in funzione delle Opere.
Il Cronoprogramma dovrà altresì indicare le attività di istruttoria, controllo, approvazione e validazione dei Progetti da parte del Concedente.
Il Concessionario si impegna a rispettare il Cronoprogramma in ogni sua parte.
Articolo 10 - Responsabile Unico di Procedimento - Direttore Lavori
L’individuazione del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione sarà effettuata dal Concessionario secondo le indicazioni di cui al Codice dei Contratti Pubblici inerenti gli affidamenti di incarichi di opere in concessione con onere a proprio carico.
La Direzione Lavori sarà costituita dal Direttore dei Lavori e dai suoi assistenti, ai sensi delle
disposizioni del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e del Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207.
Il Concessionario affiderà tali incarichi alle stesse figure professionali indicate in sede di gara nel Gruppo di Lavoro e oggetto di valutazione in base a quanto stabilito dal Bando.
Dette nomine dovranno avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla approvazione del Progetto Esecutivo e comunque prima dell’effettivo inizio di tutti i lavori, con obbligo del Concessionario della comunicazione al Concedente.
Il Direttore dei Lavori sarà responsabile dell’assistenza e contabilità dei lavori e si atterrà, nello svolgimento delle sue funzioni, alle previsioni di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e del Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 .
L’approvazione dei materiali e la loro accettazione nella costruzione delle Opere dovrà avvenire da parte della Direzione Lavori.
Il Concedente svolgerà la funzione di sorveglianza su tutte le attività del Concessionario e di controllo sulla Direzione Lavori attraverso il Responsabile Unico di Procedimento che ha sottoscritto il presente Contratto.
Qualora il Concedente intenda avvalersi di figure diverse dal Responsabile Unico di Procedimento, provvederà a nominare entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente Contratto un Responsabile del Procedimento per le fasi della progettazione e dell’esecuzione dei lavori fino al Collaudo e messa in funzione delle Opere.
Allo stesso modo il Concedente potrà procedere per la fase della gestione con nomina del Responsabile del Procedimento entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal Certificato di Ultimazione dei Lavori emesso ai sensi dell’articolo 14 che segue. Il Responsabile del Procedimento si avvarrà di proprio personale e saranno a carico del Concessionario gli oneri economici per l’ufficio e l’esercizio delle funzioni del Responsabile
Unico di Procedimento e del personale di quest’ultimo.
Il Direttore dei Lavori, o un suo delegato, dovrà trasmettere al Responsabile del Procedimento un rapporto, di norma mensile, sullo stato dei lavori e dovrà essere disponibile ad incontri almeno settimanali con il Responsabile del Procedimento, o chi dal Responsabile medesimo venga delegato, per una verifica in contraddittorio sull’andamento dei lavori.
Articolo 11 - Progetto Definitivo, Progetto Esecutivo e Piano di Manutenzione
11.1. Il Concessionario si obbliga ad elaborare la progettazione definitiva e quella esecutiva delle Opere in conformità al Progetto Preliminare presentato in sede di gara ed approvato dal Concedente, mediante le stesse figure professionali indicate in sede di gara nel Gruppo di Lavoro e oggetto di valutazione in base a quanto stabilito dal Bando.
L’individuazione dei Progettisti e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione sarà effettuata dal Concessionario secondo le indicazioni di cui al Codice dei Contratti Pubblici inerenti gli affidamenti di incarichi di opere in concessione con onere a proprio carico.
11.2. Progetto Definitivo
La redazione della progettazione definitiva delle Opere in concessione dovrà iniziare per tutte le opere contestualmente alla data di stipula del presente Contratto.
Il Progetto Definitivo, composto dai documenti di cui agli articoli 24 e successivi del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, dovranno essere redatti e presentati al Concedente nei termini definiti dal Cronoprogramma presentato in gara dal Concessionario.
Il Concedente procederà entro 30 (trenta) giorni da tale consegna, all’istruttoria del Progetto Definitivo per verificare la sua conformità al Progetto Preliminare, alle risultanze della gara di appalto e quanto disciplinato dal presente Contratto, oltre a riscontrare la completezza dei
documenti secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di Lavori Pubblici e di Valutazione di impatto ambientale.
Trascorso tale termine il Concedente comunicherà formalmente le risultanze di tale istruttoria al Concessionario che avrà l’obbligo di modificare ed integrare il Progetto Definitivo secondo quanto prescritto entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.
Il Concessionario procederà quindi sulla base del Progetto Definitivo eventualmente modificato ed integrato secondo le prescrizioni del Concedente, alla acquisizione entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi di tutti i permessi, nulla osta e autorizzazioni necessari per la realizzazione delle Opere, compreso l’esito favorevole della procedura per la Valutazione dell’Impatto Ambientale.
Qualora il Concessionario richieda la collaborazione del Concedente mediante il ricorso all’istituto della Conferenza di Servizi disciplinato dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 in merito alle norme sul procedimento amministrativo, si impegna a garantire l’espletamento della procedura fornendo al Responsabile Unico di Procedimento la necessaria documentazione tecnica e progettuale da inviare con la lettera di convocazione alle Amministrazioni, Enti, Soggetti Pubblici e Privati competenti per Legge al rilascio delle autorizzazioni, pareri e nulla osta richiesti dalle norme vigenti in materia per la realizzazione delle Opere in concessione.
Il Concessionario deve tenere in debito conto nella predisposizione del Cronoprogramma di cui al precedente articolo 9 che la procedura della Conferenza di Servizi per l’acquisizione dei pareri impegna le Parti per un periodo della durata definita degli articoli 14 e successivi della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
Il Progetto Definitivo deve altresì acquisire l’autorizzazione alla emissione in atmosfera ai sensi del Decreto Legislativo 14 aprile 2006 n. 152 .
Il Concessionario sarà tenuto a definire con l’Autorità Sanitaria la procedura per l’acquisizione della autorizzazione alla emissione in atmosfera richiesta per Legge, valutando se del caso l’obbligo di assoggettare il Progetto Definitivo alla Valutazione di Impatto Ambientale o alla Autorizzazione Integrata Ambientale oppure infine ad altro provvedimento amministrativo da parte dell’Autorità Competente utile allo scopo.
Se a tale scopo il Concessionario richiederà la collaborazione del Concedente mediante il ricorso alla Conferenza di Servizi disciplinata dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 in merito alle norme sul procedimento amministrativo, deve tenere in considerazione che la durata dei lavori della stessa Conferenza di Servizi viene disciplinata dagli articoli 14 e successivi della stessa Legge n. 241/1990.
Il Concessionario sarà tenuto ad apportare al Progetto Definitivo le modifiche e/o variazioni richieste dalle varie Amministrazioni, Enti, Soggetti Pubblici e Xxxxxxx competenti per Legge al rilascio delle autorizzazioni, pareri e nulla osta richiesti dalle norme vigenti in materia per la realizzazione delle Opere in concessione.
In caso di ricorso all’istituto della Conferenza di Servizi il Concessionario sarà tenuto ad apportare al Progetto Definitivo le modifiche e/o variazioni richieste dal Responsabile Unico di Procedimento entro il termine di 30 (trenta) naturali e continuativi dalla data di efficacia delle determinazioni finali della Conferenza di Servizi di cui sopra.
Una volta ricevuto il Progetto Definitivo modificato ed integrato come detto, completo delle autorizzazioni, pareri e nulla osta richiesti dalle norme vigenti in materia per la realizzazione delle Opere in concessione, oltre al Cronoprogramma aggiornato se del caso, il Concedente si impegna ad istruirlo ed approvarlo nel termine di 60 (sessanta) giorni naturali e continuativi dalla data di consegna di tutta la documentazione.
Il Cronoprogramma presentato in gara dal Concessionario deve tenere conto di tutti gli aspetti trattati e quanto disciplinato nel seguente punto per la predisposizione del Progetto
Definitivo, il cui termine viene riportato alla lettera a) del precedente articolo 3 del presente Contratto.
11.3. Progetto Esecutivo
Il Progetto Esecutivo composto dai documenti di cui agli articoli 33 e successivi del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, tra cui un Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti redatto in conformità di quanto previsto dall’articolo 39 dello stesso D.P.R. 207/2010, dovranno essere redatti e presentati al Concedente nei termini definiti dal Cronoprogramma, come indicati al sopra riportato articolo 3 del presente Contratto.
Il Concedente procederà all’istruttoria del Progetto Esecutivo ovvero proporrà eventuali modifiche ai Progetti Esecutivi entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla consegna all’Ente.
Il Concedente procederà entro 30 (trenta) giorni da tale consegna, all’istruttoria del Progetto Esecutivo per verificare la sua conformità al Progetto Definitivo approvato, oltre a riscontrare la completezza dei documenti secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di Lavori Pubblici e di Valutazione di impatto ambientale.
Trascorso tale termine il Concedente comunicherà formalmente le risultanze di tale istruttoria al Concessionario che avrà l’obbligo di modificare ed integrare il Progetto Definitivo secondo quanto prescritto entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.
Il Concessionario procederà quindi sulla base del Progetto Esecutivo eventualmente modificato ed integrato secondo le prescrizioni del Concedente, ad avviare le attività di verifica ai sensi degli articoli 44 e successivi del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 che dovrà essere completata con la collaborazione del Concessionario per quanto di seguito riportato, entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi con la validazione del Responsabile Unico di Procedimento.
Contestualmente all’avvio delle attività di verifica e una volta ricevuta da parte del Concessionario la necessaria documentazione tecnica e progettuale da inviare con la lettera di convocazione secondo le indicazioni del Responsabile Unico di Procedimento, il Concedente indirà ai sensi dell’articolo 58 del Regolamento di esecuzione ed attuazione n. 207/2010 la Conferenza di Servizi disciplinata dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 in merito alle norme sul procedimento amministrativo, per l’esame da parte delle Amministrazioni, Enti, Soggetti Pubblici e Xxxxxxx competenti per Legge del recepimento nel Progetto Esecutivo delle autorizzazioni, pareri e nulla osta acquisiti e delle eventuali osservazioni e prescrizioni avanzate sul Progetto Definitivo, compreso l’esito favorevole della procedura per la Valutazione di Impatto ambientale.
Il Concedente deve tenere in debito conto nella predisposizione del Cronoprogramma di cui al precedente articolo 9 che la procedura della Conferenza di Servizi impegna le Parti per un periodo della durata di almeno 90 (novanta) giorni continuativi dall’invio della lettera di convocazione, ricordando che vanno xxxxxxxxx xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni per insediare la Conferenza di Servizi, altri 30 (trenta) giorni per la organizzazione dei suoi lavori e predisporre il relativo verbale da trasmettere ai Soggetti convocati per ogni eventuale modifica o integrazione e altri 30 (trenta) giorni per ottenere l’efficacia delle determinazioni finali della Conferenza di Servizi ai sensi degli articoli 14 e successivi della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
Con l’efficacia delle determinazioni finali della Conferenza di Servizi indetta sul Progetto Esecutivo e l’acquisizione di tutti i pareri richiesti dalle norme vigenti in materia per la realizzazione delle Opere in concessione, il Concedente attraverso il Responsabile Unico di
Procedimento completerà le attività di verifica relative al Progetto Esecutivo entro 30 (trenta) giorni continuativi.
Trascorso tale termine il Concedente comunicherà formalmente le risultanze delle attività di verifica al Concessionario che avrà l’obbligo di modificare ed integrare il Progetto Esecutivo secondo quanto prescritto entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.
Il Concedente sulla base delle risultanze delle attività di verifica o una volta ricevuto il Progetto Esecutivo eventualmente modificato ed integrato secondo le prescrizioni comunicate, procederà entro 30 (trenta) giorni continuativi con la validazione da parte del Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento di esecuzione ed attuazione n. 207/2010 e con la successiva approvazione del Progetto Esecutivo da parte dell’Organo competente.
Il Cronoprogramma presentato in gara dal Concessionario deve tenere conto di tutti gli aspetti trattati e quanto disciplinato nel seguente punto per la predisposizione del Progetto Definitivo, il cui termine viene riportato alla lettera a) dell’articolo 3 del presente Contratto. Con l’approvazione del Progetto Esecutivo anche il Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti diventa vincolante e verrà reso esecutivo dal Concessionario entro 15 (quindici) giorni da tale approvazione da parte del Concedente.
Resta inteso che nell’ambito della predisposizione di eventuali adeguamenti del Progetto Esecutivo, il Concessionario avrà la facoltà di sottoporre al Concedente revisioni (varianti, complementi, opzioni, etc.) e/o integrazioni che siano ritenute necessarie per la migliore funzionalità delle Opere.
Le eventuali modifiche e/o integrazioni proposte dal Concessionario, dovranno comunque garantire condizioni di servizio, di sicurezza e di durata almeno equivalenti alle soluzioni originarie, e non potranno essere adottate e realizzate se non previa approvazione del
Concedente, che dovrà avvenire, da parte del Concedente, entro e non oltre 30 (trenta) giorni continuativi dalla presentazione delle modifiche da parte del Concessionario.
Articolo 12 - Esecuzione dei lavori
L’avvio dei lavori dovrà avvenire nel rispetto delle modalità indicate nel Cronoprogramma allegato al presente Contratto e comunque entro 30 (trenta) giorni continuativi dalla avvenuta Validazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento.
Anche le aree necessarie per la realizzazione delle Opere dovranno essere messe a disposizione del Concessionario entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di Validazione del Progetto Esecutivo.
Le aree interessate dalla Concessione dovranno essere consegnate al Concessionario liberi da ogni occupazione e costruzione diverse da quelle risultanti dal Progetto, da ogni opera e vincolo, e da ogni servitù e diritto di terzi che possano costituire un ostacolo alla realizzazione delle i lavori.
L’avvio dei lavori con la consegna delle aree per la realizzazione delle Opere in concessione sarà certificato dal Responsabile Unico di Procedimento mediante il Verbale di Consegna redatto in contraddittorio con il Direttore dei Lavori e con il legale rappresentante del Concessionario o un suo delegato.
La consegna dei terreni e delle aree interessate per l’esecuzione delle Opere avverrà a seguito di un sopralluogo preliminare compiuto dalle Parti sugli immobili stessi, all’esito del quale sarà redatto e sottoscritto un verbale di consegna dal quale risulti che il Concessionario ha preso visione di dette aree e ne accetta la consegna da parte del Concedente, parte integrante del Verbale di Consegna.
Tutti i lavori saranno eseguiti a cura del Concessionario in conformità agli elaborati progettuali regolarmente approvati.
In caso di ritardo, e/o di consegna parziale delle aree, imputabile al Concedente, il
Concessionario avrà diritto, ove ne ricorrano i presupposti ad invocare la procedura di riequilibrio Economico-Finanziario di cui all’articolo 21.5, nonché la contestuale proroga dei termini di ultimazione delle Opere in concessione indicate nel Cronoprogramma.
Saranno a carico del Concedente tutti i ricorsi, le azioni e le pretese fondati su titoli sorti in data anteriore alla data di redazione del Verbale di Consegna, ovvero, le azioni e le pretese fondati su titoli sorti in data posteriore alla data di redazione del Verbale di Consegna che siano fondati o connessi ad un fatto del Concedente, da chiunque esercitati sui terreni ed aree concesse o sulla loro utilizzazione e sfruttamento economico da parte del Concessionario, in conformità ai termini del Contratto.
Il Concedente ha l’onere e la responsabilità di condurre tutte le fasi di eventuali contenziosi in modo che essi non incidano negativamente sui tempi e sulle modalità previsti per la realizzazione delle Opere e per giungere ai Collaudi Definitivi.
Xxxxx restando quanto disciplinato al paragrafo che precede, saranno a carico del Concessionario tutti i ricorsi, le azioni e le pretese fondati su titoli sorti in data successiva alla data di redazione del Verbale di Consegna, da chiunque esercitati sui terreni ed aree concesse o sulla loro utilizzazione e sfruttamento economico da parte del Concessionario.
I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nei tempi e secondo le modalità previste dal presente Contratto e dal Cronoprogramma, in conformità al Progetto Esecutivo, con tutte le cautele, le protezioni e quant'altro necessario per la sicurezza del personale e dei mezzi impiegati, il tutto ai sensi e nei limiti di legge.
Articolo 13 - Varianti in corso d’opera
Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, sentito il Direttore dei Lavori ed il Responsabile Unico di Procedimento esclusivamente qualora ricorra uno dei casi di cui all’articolo 132, primo comma, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163:
a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) cause impreviste ed imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal D.P.R. 5 ottobre 2010
n. 207, intervenuta impossibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle Opere o di sue parti e sempre che non alterino l’impostazione progettuale;
c) presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall’articolo 1664, secondo comma, del Codice Civile;
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del Progetto Esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione delle Opere ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il Responsabile Unico di Procedimento ne dà immediatamente comunicazione all’Osservatorio e al Progettista.
Nelle ipotesi di cui ai punti a), b), c) e d), le varianti in corso d’opera potranno essere richieste dal Concedente al Concessionario o proposte dal Concessionario.
In tali ipotesi, entro 30 (trenta) giorni o altro termine concordato tra le Parti, il Concessionario provvederà a comunicare gli interventi ritenuti necessari con l’indicazione delle relative quantità e materiali, degli elaborati progettuali da predisporre in conformità a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e del Regolamento di esecuzione ed attuazione n. 207/2010, dei tempi di progettazione e di realizzazione connessi agli interventi e la valutazione dell’importo di ciascuna variante, effettuata sulla base dell’elenco dei prezzi unitari contenuto nel Progetto Esecutivo.
Nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione da parte del Concessionario, il Concedente comunicherà al Concessionario le determinazioni in merito alla autorizzazione della variante.
Ricevuta tale autorizzazione il Concessionario provvederà a predisporre la progettazione della variante in corso d’opera nei tempi indicati da consegnare al Concedente che avrà 30 (trenta) giorni di tempo per la sua formale approvazione.
Il Concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo ad eccezione dell’importo relativo ai maggiori costi da sostenere per la progettazione, l’esecuzione dei nuovi lavori e per l’ottenimento delle relative autorizzazioni.
Al fine di garantire il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario, le Parti potranno procedere all’adeguamento del Corrispettivo, del Canone al Concessionario ovvero all’estensione della durata del presente Contratto, con effetto dalla data di Collaudo delle Opere in cui sono ricomprese le varianti autorizzate.
Nell’ipotesi di cui al punto e) il Concessionario è tenuto a sopportare i costi della nuova progettazione nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno o pregiudizio da questi subito in relazione agli errori o omissioni progettuali, come definiti al comma 2 dell’articolo 132 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% e che non comportino un aumento dell’importo dei lavori.
Sono, infine, ammesse, nel limite del 5% dell’importo indicato per la realizzazione delle Opere, nell’esclusivo interesse del Concedente, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento delle Opere e alla sua funzionalità, a condizione che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del presente Contratto.
A tal fine il Concedente dovrà dare tempestiva comunicazione al Concessionario, indicando le varianti richieste con l’adeguata motivazione ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
In tal caso il Concessionario dovrà adeguare le Opere, ivi compresi gli impianti, concordando con il Concedente, prima di realizzare tali lavori il relativo importo, calcolato sulla base dell’elenco dei prezzi unitari contenuti nel Progetto Esecutivo.
Resta inteso che, qualora l’approvazione delle varianti subisse un ritardo a seguito del necessario previo ottenimento di eventuali autorizzazioni ad essa prodromiche, il Concessionario avrà diritto, ove ne ricorrano i presupposti ad invocare la procedura di riequilibrio Economico-Finanziario di cui all’articolo 21.5, nonché la contestuale proroga dei termini di ultimazione delle Opere in concessione indicate nel Cronoprogramma.
Non sono ammesse varianti in corso d’opera che non rientrino nei casi sopra specificati cosicché l’eventuale esecuzione delle stesse da parte del Concessionario comporterà, oltre al risarcimento del danno, l’obbligo, su richiesta del Concedente o del Collaudatore di eliminare le stesse a cura e spese del Concessionario, senza che lo stesso possa pretendere alcun rimborso.
Articolo 14 - Termine per l'ultimazione dei lavori
I lavori dovranno essere ultimati entro ……………………. ( ) giorni
consecutivi e naturali come indicato al precedente articolo 2 del presente Contratto e decorrenti dalla data di consegna delle aree (“Data di Ultimazione”), fatti salvi eventuali ulteriori maggiori tempi necessari per le approvazioni da parte del Concedente dei Progetti Definitivo ed Esecutivo, nonché quelli derivanti dal ritardo nella messa a disposizione da parte del Concedente delle aree in oggetto.
Nella data di effettiva ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori procederà all’emissione del Certificato di Ultimazione dei Lavori.
Il Concessionario dovrà avviare la gestione delle Opere, ivi inclusa la manutenzione ordinaria e straordinaria, nella data di effettiva ultimazione dei lavori come risultante dal Certificato di Ultimazione dei Lavori.
Il Concessionario entro 30 (trenta) giorni continuativi dal Certificato di Ultimazione dei Lavori deve fornire al Concedente il Progetto come costruito da sottoporre alle attività di collaudo.
Articolo 15 - Collaudo
Il Collaudo tecnico ed amministrativo dei lavori sarà effettuato in corso d’opera ai sensi della normativa vigente da parte del Collaudatore nominato dal Concedente.
Come riportato nell’articolo 6, tutti gli oneri relativi alle operazioni di collaudo sono a carico del Concessionario che dovrà provvedere anche alla assistenza delle necessarie operazioni in sito.
Alle condizioni e nei termini di cui all’articolo 230 del nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione n. 207/2010, per le sole ipotesi di consegna anticipata, il Concedente potrà richiedere che il Collaudatore verifichi in corso d’opera l’esistenza delle condizioni che consentano l’utilizzo di singole parti ultimate delle Opere, in particolare accertando che l’utilizzo dell’infrastruttura, ovvero di parte della stessa, avvenga nei limiti della sicurezza.
In ogni caso, l’eventuale consegna anticipata non costituirà accettazione della buona esecuzione dei lavori e delle Opere e, pertanto, non solleverà il Concessionario dalle relative responsabilità.
Al Collaudatore potrà essere conferito anche l’incarico del collaudo statico di cui all’articolo 7 della Legge n. 1086/1971.
Il Certificato di Xxxxxxxx sarà emesso entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dall’ultimazione dei lavori ed avrà carattere provvisorio (il “Certificato di Collaudo Provvisorio”).
Trascorsi 2 (due) anni dalla data dell’emissione, esso diverrà Definitivo.
In caso di mancata adozione dell’atto formale di approvazione del Collaudo entro i due mesi successivi, il Collaudo si intenderà tacitamente approvato.
Al Certificato di Ultimazione dei Lavori verrà allegato il Progetto come costruito predisposto dal Concessionario e tutta la documentazione di Direzione Lavori da sottoporre alle attività di Xxxxxxxx e per il rilascio del Certificato di agibilità da parte del competente Ufficio del Concedente delle Opere in concessione.
Il Concessionario dovrà presentare la documentazione necessaria per il rilascio del Certificato di agibilità entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio.
Con la firma del Certificato di Ultimazione dei Lavori il Concessionario assume l’impegno di fornire tutte le prestazioni, i servizi e le attività descritte nel Capitolato Speciale Prestazionale e nella parte gestionale e manutentiva dell’Offerta Tecnica dal medesimo presentata senza che possa trovare giustificazione alcuna.
Nel verbale di consegna verrà descritto lo stato degli immobili in forma esauriente al fine di consentire alla parti di eliminare ogni dubbia interpretazione sulle pattuizioni contrattuali previste, ovvero verranno evidenziati eventuali vizi d’opera che dovranno essere tempestivamente eliminati a completo carico del Concessionario.
In ogni caso qualora vi fossero interpretazioni diverse tra Concessionario e Concedente, resta inteso e confermato che il Concessionario ha l’obbligo di mantenere lo standard di funzionalità dei plessi nello stato in cui sono stati realizzati risanando tutti gli eventuali vizi d’opera, garantendo sempre e comunque le prestazioni minime, preservando il livello funzionale nel tempo.
Articolo 16 - Verifiche in corso d’opera
In conformità alle vigenti normative, il Concedente, e per esso il Responsabile Unico di Procedimento, nonché il Collaudatore di cui all’articolo 15 potrà compiere qualsivoglia verifica in corso d'opera, senza necessità di alcun preavviso.
Tali verifiche e/o ispezioni saranno comunque effettuate in modo da non arrecare
irragionevoli pregiudizi al Concessionario.
Il Concedente darà tempestiva comunicazione al Concessionario di ogni irregolarità che dovesse accertarsi durante le verifiche o ispezioni specificando, per quanto possibile, le ragioni della accertata irregolarità.
Entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento di una qualsiasi segnalazione in tal senso, il Concessionario dovrà adottare tutte le misure idonee a rimediare, a sue spese, alle irregolarità rilevate dandone conferma scritta al Concedente.
I verbali di tali verifiche o prove, se sottoscritti dal Concessionario o comunque redatti secondo le previsioni dell'attuale normativa, faranno piena prova tra le parti anche ai fini del Collaudo.
Articolo 17 - Mutamenti normativi
Qualora, nel corso della realizzazione delle opere, intervengano mutamenti legislativi, regolamentari o di altra normativa applicabile, che stabiliscano nuove condizioni per l’esercizio delle attività previste nella Concessione (inclusi mutamenti relativi ad innovazioni tecnologiche che impongano l’utilizzo di materiali, strumenti e/o tecniche diversi da quelli installati e adottati dal Concessionario) e che determinino una modifica dell’equilibrio Economico Finanziario, il Concedente ed il Concessionario potranno procedere alla revisione della Concessione ai sensi di legge, secondo quanto indicato all’articolo 21.5 della presente Convenzione.
Qualora, invece, sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari rendano necessarie modifiche al Progetto Esecutivo approvato, si osservano le disposizioni di cui all’articolo 132, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
Articolo 18 - Proprietà della documentazione progettuale
L’intera documentazione, costituita da elaborati progettuali, studi, ricerche, piani di sicurezza, da consegnare al Concedente a cura del Concessionario sia in formato cartaceo che
informatico modificabile, e quant’altro si renda necessario per la completa illustrazione e cantierabilità delle Opere in concessione resterà di proprietà piena ed assoluta del Concedente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, dopo l’esecuzione delle Opere:
▪ introdurvi, informando il professionista che ha curato la redazione, nei modi e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie e senza che dal professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta;
▪ riprodurre gli elaborati nelle copie ritenute necessarie, a proprio uso e per i fini previsti dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 in merito alle nuove norme sul procedimento amministrativo.
Per le ipotesi contemplate dal presente articolo, il Professionista del Concessionario non solleverà eccezioni di sorta, né gli spetterà alcun compenso ma, in ogni caso, sarà tutelato ai sensi di legge per i diritti d’autore.
Articolo 19 - Subappalto
Il subappalto dei lavori è ammesso nei limiti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e del Regolamento di esecuzione ed attuazione n. 207/2010, secondo quanto dichiarato nella Offerta.
Il Concessionario è tenuto a rispettare tutte le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedono obblighi di affidamento dei lavori a soggetti terzi, fermo restando che le Opere in concessione dovranno comunque essere eseguite solo da soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per la categoria dei lavori indicati nel Bando di gara.
Non integrano gli estremi del subappalto i lavori affidati direttamente dal Concessionario ai propri Soci, precisandosi che i lavori così affidati si intendono realizzati in proprio dal Concessionario, a condizione che i Soci siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
Articolo 20 - Gestione delle Opere e Manutenzione
20.1. Il Concessionario provvederà alla gestione e manutenzione delle Opere in Concessione per tutta la durata della medesima, nell’osservanza delle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale Prestazionale allegato al presente Contratto.
Il Concessionario non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni ai servizi richiesti, ovvero descritti nella sua Offerta Tecnica.
Il Concessionario ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dal Concedente che questi gli abbia ordinato, purché non mutino essenzialmente la natura dei servizi e delle prestazioni ricomprese nella Concessione.
20.2. Modalità di prestazione dei servizi
La gestione dei Servizi da garantire al Concedente prenderà avvio entro 15 (quindici) giorni
dalla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio delle Opere in concessione.
20.3. Modalità di prestazione e qualità dei servizi
I Servizi che il Concessionario si obbliga a garantire al Concedente, ai sensi del Contratto, sono dichiarati di pubblica utilità, pertanto, essi dovranno essere prestati con la massima diligenza, senza ingiustificate interruzioni, anche in presenza di controversie o contestazioni con il Concedente.
Il Concessionario è tenuto a svolgere i Servizi garantendo tutte le prestazioni ed il livello di qualità previsti, anche provvedendo ad adeguare il servizio offerto alle eventuali normative entrate in vigore successivamente alla stipulazione del presente Contratto, fino alla data di scadenza della Concessione.
In particolare il Concessionario, con la sottoscrizione del presente Contratto, ferme restando tutte le obbligazioni di cui al Capitolato Speciale Prestazionale, assume:
▪ l’obbligo di mantenere sui luoghi adibiti al servizio una severa disciplina improntata ad una osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni e direttive impartite;
▪ l’obbligo di utilizzare, per le attività del servizio affidato, personale munito di idonea preparazione professionale, di eventuali titoli, ove richiesti, e di conoscenze tecniche adeguate all’esigenza di ogni specifico servizio e tali, comunque, da permettere ai vari addetti di conoscere le procedure amministrative, contabili, il funzionamento degli impianti, delle attrezzature e dei componenti che sono chiamati a gestire e di cui sono chiamati ad effettuarne la relativa manutenzione.
Lo stesso personale è tenuto a conoscere le norme antinfortunistiche ed è tenuto all’osservanza delle norme aziendali e delle disposizioni che sono impartite dal Concedente;
▪ l’obbligo di applicare le vigenti disposizioni in materia di rispetto della privacy (Decreto Legislativo n. 196/2003) e del trattamento dei dati in ogni rapporto ed adempimento conseguente e comunque connesso all’esecuzione dei servizi affidati;
▪ la responsabilità di adozione, nell’espletamento di tutti i servizi, dei procedimenti e cautele di qualsiasi genere, atti a garantire l’incolumità degli operai, e delle altre persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati;
▪ l’obbligo di provvedere all’organizzazione e all’esecuzione di tutti i servizi previsti con l’impiego di personale e mezzi in numero sufficiente e adeguato;
▪ l’obbligo di prestare e rinnovare le garanzie di cui all’articolo 8 per tutta la durata della Concessione;
▪ l’obbligo di osservare, alla data di effettuazione dei Servizi, tutte le normative vigenti sulla gestione e manutenzione delle Opere.
Contestualmente alla presentazione del Progetto Esecutivo, il Concessionario dovrà altresì presentare al Concedente nel Piano di Manutenzione, un Piano di gestione dettagliato relativo agli aspetti organizzativi e qualitativi di ciascun Servizio, nel rispetto degli obblighi stabiliti ai precedenti commi e nell’Offerta del Concessionario.-
20.4. Manutenzione
Il Concessionario, provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle Opere in concessione, delle infrastrutture e degli impianti realizzati, curando il mantenimento, l’efficienza e il buon funzionamento degli stessi, mediante gli interventi descritti nel Piano di Manutenzione del Progetto Esecutivo di cui all’articolo 11.3.
Il Concessionario fornirà in particolare tutta la manodopera, le attrezzature ed i mezzi d’opera e quant'altro necessario per l'esecuzione ed il mantenimento in buono stato delle Opere in concessione e delle infrastrutture ed impianti realizzati.
Articolo 21 - Condizioni economico-finanziarie
21.1. Tariffe
A titolo di corrispettivo per le obbligazioni assunte nel presente Contratto, al Concessionario viene attribuito il diritto di gestire le Opere realizzate per tutta la durata della Concessione, ricevendo a fronte di tale gestione, le tariffe da quantificare in relazione ai servizi effettivamente prestati.
Tutte le definizioni economiche e le poste contabili riconducibili al presente articolo sono contenute nel Piano Economico Finanziario quale allegato integrante e sostanziale del presente atto, e contribuiscono a determinare l’equilibrio economico e finanziario della Concessione.
Con la sottoscrizione del presente Contratto il Concessionario si impegna a fornire al Concedente il software su data base relazionale per l’analisi economica, finanziaria, di bancabilità e sostenibilità della Concessione.
Tale software da utilizzare su piattaforme Windows e Macintosh e che viene allegato al Contratto assieme al Piano Economico Finanziario, deve permettere al Concedente di controllare sulla base dei rapporti di cui al successivo punto, di verificare con le necessarie simulazioni il rispetto delle condizioni dell’equilibrio economico finanziario dello stesso Piano Economico Finanziario mediante l’analisi dei flussi di cassa e dei principali indicatori
quali il VAN, TIR, DSCR, LLCR, ecc…
21.2. Rapporti periodici
Con la sottoscrizione del presente Contratto il Concedente deve fornire tutte le informazioni periodiche dello stato di avanzamento e degli sviluppi delle attività, oltre alle informazioni sull’andamento del mercato le cui conseguenze possono provocare scostamenti dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l’equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione che costituiscono parte integrante del presente Contratto.
A tale scopo il Concessionario è tenuto a produrre il rapporto semestrale della gestione e della manutenzione delle Opere in concessione con quantificate le tariffe praticate in relazione ai servizi effettivamente prestati, oltre ad indicare le eventuali variazioni delle condizioni di mercato quali l’inflazione, i tassi di interesse, tasse ecc…che possono incidere sul rispetto dell’equilibrio economico finanziario del Piano Economico Finanziario.
21.3. Matrice dei rischi
Con la sottoscrizione del presente Contratto le Parti danno atto che nel Piano Economico Finanziario, l’analisi e la matrice dei rischi predisposte dal Concessionario e accettate dal Concedente come parte integrante e sostanziale dell’atto, disciplineranno la individuazione, la valutazione e la mitigazione dei possibili rischi della Concessione, con la loro allocazione tra Concessionario e Concedente.
21.4. Analisi di sensitività
Le Parti danno atto che nel Piano Economico Finanziario vengono allegate come parti integranti anche le tre analisi di sensitività predisposte dal Concessionario con l’utilizzo del software su data base relazionale per l’analisi economica, finanziaria, di bancabilità e sostenibilità della Concessione, accettate dal Concedente.
21.5. Equilibrio economico finanziario e revisione
Le Parti danno atto e riconoscono che l’equilibrio economico-finanziario è assicurato dagli elementi indicati nel Piano Economico Finanziario (PEF) allegato al presente Contratto.
Le Parti prendono atto che l’equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione e manutenzione delle Opere dovrà permanere per tutta la durata della Concessione, sussistendo l’interesse pubblico al mantenimento del corretto equilibrio tra investimenti e gestione.
Le Parti prendono inoltre atto che l’equilibrio economico finanziario è determinato dai presupposti e dalle condizioni di base contenuti nel PEF allegato al presente Contratto, compresi a titolo esemplificativo: i tempi per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni di cui al Cronoprogramma, i tempi previsti per l’esecuzione dei lavori ai sensi sempre del Cronoprogramma, l’importo delle tariffe, la durata della Concessione, le caratteristiche e l’entità dei servizi nella fase di gestione, fermo restando che gli eventi modificativi dell'equilibrio economico non possono in ogni caso essere eventi che siano conseguenza diretta o indiretta dì scelte gestionali e/o imprenditoriali del Concessionario.
Il Concedente ed il Concessionario convengono di procedere ad una revisione della Concessione nelle seguenti fattispecie:
▪ mutamento, per fatto del Concedente, dei presupposti e delle condizioni di base, richiamati nelle premesse del presente Contratto, che determinano l’equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione nonché entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l’esercizio delle attività previste nella Concessione, secondo quanto stabilito dal comma 8 dell’articolo 143 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
▪ richiesta di innovazione e/o modifica delle modalità di prestazione dei Servizi, avanzata dal Concedente;
▪ il manifestarsi di un rischio disciplinato dall’analisi e dalla matrice allegati al Piano Economico Finanziario;
▪ il venire in essere di un evento di Forza Maggiore di cui al successivo articolo.
Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario dovrà essere effettuata a vantaggio del Concedente.
21.6. Procedura di revisione
Al verificarsi di una delle circostanze delineate al precedente punto, la Parte che intende attivare la procedura di revisione ne darà comunicazione per iscritto all’altra con l’esatta indicazione dei presupposti e delle ragioni che comporterebbero una alterazione dell’equilibrio del Piano Economico Finanziario.
L’altra parte dovrà comunicare per iscritto le proprie determinazioni in merito alla richiesta di revisione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa.
La revisione potrà prevedere, in via alternativa o congiunta:
▪ il pagamento di importi (una tantum o periodici) a titolo di indennizzo;
▪ l’anticipazione o proroga del termine di scadenza della Concessione sino a ripristinare l’equilibrio economico finanziario in modo che i parametri finanziari vengano ricondotti ai livelli rilevati in relazione alla data antecedente il verificarsi della lesione dell’equilibrio del Piano Economico Finanziario, ai sensi del comma 8 dell’articolo 143 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
In caso di disaccordo in merito ai presupposti di revisione della Concessione, ed in assenza di un accordo bonario tra le Parti, è consentita l’attivazione della procedura di risoluzione delle controversie di natura tecnica ai sensi del successivo articolo 27.
Qualora entro un periodo di 60 (sessanta) giorni non sia raggiunto un accordo bonario tra le parti in merito alle condizioni di revisione della Concessione, il Concessionario potrà
recedere dal Contratto ai sensi e con gli effetti di cui al comma 8 dell’articolo 143 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
Articolo 22 - Forza Maggiore
22.1. Comunicazione
La Parte Impossibilitata dovrà inviare all’altra Parte, con copia agli Enti Finanziatori, una comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, circa il verificarsi dell’evento di Forza Maggiore, immediatamente e in ogni caso non oltre 48 (quarantotto) ore dal momento in cui ha avuto, notizia del verificarsi di tale evento.
Tale Parte dovrà altresì fare tutto quanto sia possibile per riprendere l’adempimento delle sue obbligazioni non appena l’evento di Forza Maggiore sia cessato.
Alla ricezione di tale informativa, impregiudicato quanto previsto al successivo punto 22.2. Disciplina, il Concedente ed il Concessionario individueranno in contraddittorio possibili azioni comuni di mitigazione degli effetti causati dalla Forza Maggiore e la eventuale ripartizione dei costi aggiuntivi.
Le parti sono tenute a prestare la propria collaborazione al fine di rimuovere le cause ostative.
22.2. Disciplina
Qualora un evento di Forza Maggiore determini una sospensione dell’attività di costruzione e/o di gestione, per un periodo superiore a 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data di ricezione dell’informativa di cui al precedente punto, il Concessionario avrà diritto ad una automatica proroga dei termini di realizzazione delle opere e/o di gestione delle opere per un periodo pari a quello della sospensione.
Qualora un evento di Forza Maggiore, a prescindere dalla sua durata, sia tale da comportare un’alterazione dell’equilibrio del Piano Economico-Finanziario, è data facoltà al Concessionario di attivare la procedura di revisione della Concessione ai sensi del precedente articolo 21.
Qualora un evento di Forza Maggiore determini l’impossibilità definitiva di realizzazione delle Opere e/o determini l’impossibilità definitiva di gestione delle Opere in concessione, il presente Contratto sarà automaticamente risolto, in conformità a quanto previsto dagli articoli 1463 e successive del Codice Civile relativi alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
In caso di risoluzione per inadempimento del Concedente il Concessionario avrà diritto alla corresponsione dell’importo di cui al comma 1 lettere a), b) e c) dell’articolo 158 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
La Parte Impossibilitata dovrà comunicare all’altra Parte immediatamente e in ogni caso non oltre 24 (ventiquattro) ore dal momento in cui ne ha avuto conoscenza:
▪ la cessazione dell’evento di Forza Maggiore;
▪ il venir meno degli effetti di tale evento, il ripristino del godimento dei suoi diritti o dell’adempimento delle obbligazioni poste a suo carico dal presente Xxxxxxxxx, non appena ne sia venuto a conoscenza.
Articolo 23 - Cessione
Il presente Contratto non può essere ceduto, a pena di decadenza.
Articolo 24 - Risoluzione del Contratto per fatto del Concessionario
24.1. Clausola risolutiva espressa
Il Concedente potrà risolvere la Convenzione ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
▪ abbandono dei lavori di costruzione per fatti oggettivamente imputabili al Concessionario e/o sospensione dello svolgimento dei Servizi per fatti oggettivamente imputabili al Concessionario;
▪ si verifichi lo stato di grave e ripetuta insolvenza del Concessionario;
▪ la Concessione venga anche parzialmente ceduta a terzi;
▪ siano stati accertati in capo al Concessionario i reati di cui dell’articolo 135 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
24.2. Altri casi di inadempimento
In ogni altro caso di grave e reiterato inadempimento il Concedente formulerà la contestazione degli addebiti al Concessionario mediante lettera raccomandata di messa in mora ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile, nella quale il Concedente assegnerà al Concessionario un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni entro il quale il Concessionario dovrà rimuovere le cause di risoluzione.
Qualora entro il termine assegnato, il Concessionario non provveda a rimuovere le cause di risoluzione, il Concedente comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R al Concessionario, la propria intenzione di risolvere il presente Contratto.
24.3. Conseguenze della risoluzione
In caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, il Concedente si riserva di esercitare tutti i diritti discendenti dal presente Contratto salvo comunque il risarcimento da parte del Concessionario dei danni conseguenti al Concedente per effetto della decadenza della Concessione.
Articolo 25 - Risoluzione del Contratto per fatto del Concedente Revoca della Concessione
25.1. Qualora il Concedente non adempia agli obblighi assunti ai sensi dell’articolo 7 che precede, il Concessionario potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.
25.2. Altri casi di inadempimento
In ogni altro caso di grave e reiterato inadempimento del Concedente, il Concessionario formulerà la contestazione degli addebiti al Concedente mediante lettera raccomandata di messa in mora ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile, nella quale il Concessionario
assegnerà al Concedente un termine perentorio non inferiore a 120 (centoventi) giorni entro il quale il Concedente dovrà rimuovere le
cause di risoluzione.
Qualora entro il termine assegnato, il Concedente non provveda a rimuovere le cause di risoluzione, il Concessionario comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R al Concedente, la propria intenzione di risolvere il presente Contratto.
Qualora il rapporto di Concessione sia risolto per inadempimento del Concedente ovvero quest'ultimo revochi la Concessione per motivi di pubblico interesse, sarà corrisposto al Concessionario, entro e non oltre 1 (un) anno dalla comunicazione della risoluzione ovvero della revoca per motivi di pubblico interesse un indennizzo calcolato ai sensi delle lettere a),
b) e c) dell’articolo 158 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163:
▪ il valore delle Opere realizzate o delle porzioni di Opere realizzate, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti;
▪ ovvero, nel caso in cui le Opere non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
▪ le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione con particolare riguardo ai costi derivanti dall’applicazione della Contratto di Finanziamento;
▪ un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% per cento del valore della porzione di Opera ancora da eseguire valutata sulla base del Piano Economico-Finanziario.
▪ Articolo 26 - Reperimento del finanziamento
Il Concessionario può reperire, presso istituti finanziatori, i finanziamenti allo stesso occorrenti per la realizzazione delle attività di progettazione ed esecuzione dei lavori, nonché per la manutenzione e gestione dei Servizi di cui al presente Contratto.
Articolo 27 - Controversie
27.1. Bonaria composizione delle controversie
Ogni contestazione o pretesa che il Concessionario intenda formulare a qualsiasi titolo in relazione all’oggetto del presente Contratto dovrà essere avanzata mediante comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento, entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui il Concessionario ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione o pretesa, ovvero dal ricevimento del documento oggetto di contestazione o pretesa.
La contestazione o pretesa potrà essere illustrata e documentata nei 15 (quindici) giorni successivi alla detta comunicazione al Responsabile del Procedimento.
Per le contestazioni e pretese di natura contabile o finanziaria i predetti termini sono raddoppiati.
Qualora la natura e l’oggetto della controversia insorta tra le Parti siano tali da poter essere agevolmente risolte con il supporto tecnico specialistico di un terzo, è data facoltà alle Parti di comporla amichevolmente, rimettendone la risoluzione al terzo nominato di comune accordo.
La decisione del terzo sarà in tal caso vincolante per le Parti.
27.2. Transazione
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione o dall’interpretazione del presente Contratto possono essere risolte mediante transazione in forma scritta a pena di nullità nel rispetto del Codice Civile.
Al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento dell’Accordo Bonario, si procede secondo quanto stabilito Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
27.3. Accordo Bonario
Qualora il Concessionario avanzi contestazioni e pretese di natura contabile o finanziaria tali che l’importo economico delle Opere in concessione possa variare in misura sostanziale e in
ogni caso non inferiore al dieci per cento dell’importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un Accordo Bonario disciplinati dall’articolo 240 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
27.4. Mancato raggiungimento dell’Accordo Bonario
In caso di mancato raggiungimento dell’Accordo Bonario le controversie saranno risolte presso Il Tribunale di Catania.
Il presente Contratto non contiene la clausola compromissoria.
Articolo 28 - Modifiche alla Convenzione e patti integrativi e aggiuntivi
Qualsiasi modifica alla presente Convenzione nonché ai relativi allegati concordata tra le parti non avrà efficacia se non apportata per iscritto.
Articolo 29 - Comunicazioni
Tutte le comunicazioni previste dalla presente Convenzione dovranno essere inviate a mezzo di lettera raccomandata A/R ai seguenti indirizzi:
Se al Concedente: ……………………………………………………………………………
Se al Concessionario: ………………………………………………………………………..
Articolo 30 - Registrazione
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nella presente Convenzione sono soggetti al pagamento dell’IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.
Articolo 31 - Spese, imposte, tasse e trattamento fiscale
Tutte le spese della presente Convenzione sono a carico del Concessionario.
Ai sensi del comma 3 dell'articolo 139 del Regolamento di esecuzione ed attuazione n. 207/2010 sono altresì a carico del Concessionario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio.
Il Concedente, ai sensi dell’articolo 18 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003,
informa l’appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi.
Art. 32 - Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.
L’Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.
Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta e puntuale conoscenza.
E richiesto, io Segretario rogante ho ricevuto questo atto scritto da persona di mia fiducia e in parte a mano da me, del quale ho dato lettura ai comparenti che a mia richiesta lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, ed in segno di accettazione con me lo sottoscrivono.
Il presente atto consta di numero fogli uso bollo, scritti con mezzi elettronici,
dei quali sono occupate con la scritturazione ………………..…… facciate intere …………
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Concedente …………………………………………………………..
Il Concessionario ……………………………………………………….
Il Segretario Generale ………………………………………………….
Allegati:
A. Piano Economico Finanziario
B. Cronoprogramma