CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI
Città metropolitana di Roma Capitale
“Servizi e beni mobili e strumentali – Economato”
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx Tel. 06/67665542-5522-4643
E-mail: xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI
ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LA SEDE UNICA DI VIALE XXXXXXX XXXXXXX N. 41 (E RELATIVE ACCESSIONI E PERTINENZE) DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE – IMPORTO A BASE DI GARA € 2.757.000,00 IVA ESCLUSA – CODICE CIG 8462861DD0
Oggetto, durata e valore stimato dell’accordo quadro
1. Il presente Capitolato ha per oggetto l’accordo quadro per il servizio quadriennale di vigilanza e gestione dei relativi impianti , con specifico riferimento all’organizzazione e gestione della Control Room e degli ingressi, da effettuarsi presso la sede unica (e relative accessioni e pertinenze) della Città metropolitana di Roma Capitale, ubicata in xxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00- Xxxx, per un IMPORTO POSTO BASE DI GARA PARI ad € 2.757.000,00 oltre IVA (compresi i costi della sicurezza necessari per l’eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze), così suddiviso:
a) importo del servizio quadriennale € 2.751.000,00 oltre IVA, di cui € 2.392.141,68 per costi della manodopera (ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per l'espletamento del servizio (preventivati dalla Stazione Appaltante);
b) importo dei costi della sicurezza necessari per la eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze € 6.000,00 oltre IVA non soggetti a ribasso (art. 26 - comma 3 - del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii).
2. L’operatore economico aggiudicatario della gara d’appalto dovrà garantire ed assicurare, nei tempi, nei modi e nelle forme stabilite dal capitolato, dal presente disciplinare e dal DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), la piena, diligente, tempestiva e corretta esecuzione del contratto, al prezzo stabilito nella propria offerta economica, in esso tutto compreso – nessuna prestazione esclusa o riservata – senza alcun onere aggiuntivo per la Città metropolitana di Roma Capitale a qualsivoglia titolo richiesto.
3. L’accordo quadro sarà stipulato con un unico operatore individuato nella ditta aggiudicatrice della presente gara e avrà la durata di quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’accordo quadro.
4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre la ripetizione del servizio ai sensi dall’art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, entro il triennio successivo alla stipulazione del contratto dell’accordo quadro. L’importo totale previsto per la determinazione del valore complessivo dell’accordo, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. è pari a € 5.514.000,00 oltre IVA (compresi i costi della sicurezza necessari per l’eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze).
6. E’ previsto il ricorso alla proroga tecnica per il periodo massimo di sei mesi.
7. Il contratto giunge a scadenza senza necessità di preavviso e senza possibilità di proroga tacita, fatto salvo quanto previsto all’art. 106 comma 11, del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50, ovvero, qualora richiesto dalla stazione appaltante, la Ditta nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, è tenuta alla prosecuzione del servizio nella misura strettamente necessaria all’espletamento delle procedure di gara, e alle stesse condizioni tecniche ed economiche.
Articolo 1 bis Attività minima garantita
1. La Città metropolitana di Roma Capitale garantisce le prestazioni di cui al Capitolato relative al servizio di vigilanza armata e di gestione dei relativi impianti , con specifico riferimento all’organizzazione e gestione della Control Room e degli ingressi per il primo anno, per un importo indicativo stimato a base d'asta pari a € 499.000,00 oltre l'IVA, (compresi i costi della sicurezza necessari per a eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze – ex art. 86, commi 3 bis e 3 ter del D.Lgs. 163/2006) così suddiviso:
a) importo del servizio € 497.000,00 oltre IVA di cui € 431.814,42 per costi della manodopera (ex art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii) per l’espletamento del servizio (preventivati dalla Stazione Appaltante);
b) importo dei costi della sicurezza necessari per la eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze (ex art. 86, commi 3 bis e 3 ter del D.Lgs. 163/2006) € 2.000,00 oltre l’IVA non soggetti a ribasso.
2. La Città Metropolitana di Roma Capitale potrà chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.
Articolo 2
Disciplina normativa dell’accordo quadro
1. I rapporti tra la Città metropolitana di Roma e il contraente aggiudicatario del presente accordo quadro sono regolati:
- dal D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalle disposizioni di cui al presente Capitolato Speciale d’Oneri e relativi allegati;
- dalle disposizioni di cui al Disciplinare di gara;
- dalle disposizioni di cui al bando di gara;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 843/29 del 18.07.2007, avente ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dalle legge n. 123/2007;
- dal D.Lgs 81/2008.
- Tulps (RD 18 giugno 1931, n. 773)
- Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 635/1940), così come modificato dal DPR 153 del 2008;
- Decreto 269 del 2010 così come modificato dal DM 56 del 2015;
- D.M. 115 del 2014
- D.M. n. 49 del 07/03/2018
- L. n. 136/2010
Articolo 3 Specifiche tecniche
1. Il servizio di vigilanza armata e di gestione dei relativi impianti, con specifico riferimento all’organizzazione e
gestione della Control Room e degli ingressi e control room, dovrà essere svolto secondo quanto previsto dal
D.M. 1 ottobre 2010, n. 269 recante «Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell’ambito degli stessi istituti» e dovrà essere espletato presso la Sede Unica della Città metropolitana di Roma, ubicata in xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00, Xxxx (e relative accessioni e pertinenze), tramite Guardie Particolari Giurate.
Dovranno essere garantite le seguenti prestazioni minime:
1. Organizzazione e gestione della “control room” da svolgersi tramite n. 3 GPG, H 24, dal Lunedì alla Domenica e festivi inclusi;
2. Piantonamento e controllo degli accessi da svolgersi tramite n. 2 GPG di cui n. 1 GPG, H 13, dal Lunedì al Venerdì e n. 1 GPG, H 8, dal Lunedì al Venerdì;
3. Gestione delle emergenze e delle situazioni straordinarie.
Il servizio di vigilanza armata e di gestione dei relativi impianti , con specifico riferimento all’organizzazione e gestione della Control Room e degli ingressi e control room, che rientra nell’attività minima garantita, dovrà essere espletato presso la Sede Unica della Città metropolitana di Roma ubicato in xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00, Xxxx (e relative accessioni e pertinenze) garantendo le seguenti prestazioni minime da svolgersi tramite Guardie Particolari Giurate:
1. Organizzazione e gestione della “control room” da svolgersi tramite n. 2 GPG, H 24, dal Lunedì alla Domenica e festivi inclusi;
2. Piantonamento e controllo degli accessi da svolgersi tramite n. 2 GPG di cui n. 1 GPG, H 13, dal Lunedì al Venerdì e n. 1 GPG, H 8, dal Lunedì al Venerdì;
3. Gestione delle emergenze e delle situazioni straordinarie.
La Control Room ha un ruolo centrale nella gestione e nel coordinamento di tutte le attività di vigilanza svolte presso la Sede oggetto di gara e rappresenta in particolare:
- il “focal point” di ogni informazione, controllo e coordinamento del servizio presso la Sede;
- l’organo di governo di tutti gli impianti di sicurezza (antintrusione, TVCC….) e di building automation (elettrici, climatizzazione…) presenti nella Sede;
- il principale gestore di qualsiasi tipo di emergenza dovesse verificarsi nel corso del servizio, sia essa legata alla sicurezza sia essa legata alle anomalie agli impianti tecnologici;
Il Servizio dovrà essere predisposto ed erogato al fine della custodia e conservazione delle strutture, infrastrutture e dei beni materiali della Sede indicata, della prevenzione e riduzione del rischio di danni materiali, derivanti da qualsiasi evento, dell’incolumità fisica dei dipendenti della Città metropolitana di Roma. In particolare il servizio di base consisterà nello svolgimento delle seguenti attività:
1. piantonamento e controllo degli accessi ai fini della sorveglianza dell’immobile per la sicurezza dei luoghi e prevenzione di eventuale intrusione di persone estranee, nonché di situazioni che possano creare pericolo
a persone e/o cose;
2. mantenimento costante di contatti con i referenti dell’Amministrazione appaltante, segnalando fatti e/o
circostanze ritenute rilevanti;
3. verbalizzazione quotidiana del servizio svolto ed invio al referente della CMRC per la gestione dell’appalto
de quo entro e non oltre le 24 ore dalla richiesta;
4. verbalizzazione immediata e contestuale invio al referente della CMRC per la gestione dell’appalto de quo di ogni e qualunque infrazione rilevata e/o anomalia riscontrata durante l’espletamento del servizio;
5. controllo finalizzato a prevenire l’introduzione di materiali, oggetti e quant’altro possa apparire sospetto;
6. contatto immediato con la propria Centrale Operativa e/o richiesta di intervento delle Forze dell’Ordine
in caso di pericolo;
7. chiusura della sede da effettuare con un giro ispettivo di “bonifica” e di controllo, comprensivo degli spazi esterni, al fine del controllo di tutti i locali per accertarsi che non siano presenti persone nell’edificio, dello spegnimento delle luci, della chiusura di porte, finestre e cancelli, della chiusura dei rubinetti dei bagni;
8. rimozione di qualsiasi anomalia o irregolarità che possa arrecare danno allo stabile stesso ed a tutte le sue apparecchiature ed impianti;
9. inserimento dei sistemi antiintrusione.
L’organizzazione dei servizi oggetto di gara è suscettibile di variazioni relativamente agli orari ed alla modalità di espletamento, nonché ai luoghi di svolgimento degli stessi.
Articolo 4
Obblighi del personale e qualifiche professionali
1. Il servizio dovrà essere svolto da personale dipendente dell’appaltatore, esperto, formato e abilitato, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia (art. 138 TULPS e ss.mm.ii.) e qualificato come Guardia Particolare Giurata armata in possesso della prescritta licenza di porto d’armi in corso di validità (art. 42 TULPS e ss.mm.ii.) e dovrà essere idoneo sotto il profilo psico-fisico, allo svolgimento del servizio de quo.
L’Appaltatore deve garantire che il personale addetto ai servizi oggetto del presente affidamento sia in possesso dei requisiti professionali, psico-attitudinali e di integrità morale idonei allo svolgimento del Servizio, che abbia capacità di gestire le emergenze, nonché le strumentazioni tecniche ed informatiche in dotazione.
Il personale preposto allo svolgimento dei Servizi di Vigilanza dovrà comportarsi conformemente a quanto nel seguito descritto:
- mostrare sempre la massima disponibilità, mantenendo un comportamento decoroso ed irreprensibile;
- indirizzare la clientela/visitatori nei vari uffici di competenza;
- evitare che la clientela possa accedere nei luoghi non autorizzati;
- attendere che tutti i clienti/visitatori siano usciti dai locali, dopo la chiusura serale;
- rapportarsi e riferire al Referente di Struttura secondo gli accordi;
- indossare la regolare divisa da mantenere costantemente in condizioni decorose;
- indossare un tesserino, ben in evidenza, che rechi sul fronte la fotografia, il numero del decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata e l’Istituto di Vigilanza dal quale il lavoratore dipende, e nel retro le generalità del lavoratore;
- essere idoneo per efficienza e civile comportamento.
- durante la permanenza nei locali della CMRC il personale addetto alla vigilanza dovrà esprimersi correttamente in lingua italiana e mantenere un contegno irreprensibile sia nei confronti del personale della CMRC sia nei confronti del pubblico che accede agli uffici e attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dall'Ente stesso.
Il personale dell’Appaltatore adibito ai servizi ha l’obbligo di riservatezza e dovrà osservare e mantenere il più scrupoloso segreto, in merito a quanto può venire a sua conoscenza durante l’espletamento dei servizi, con particolare riferimento alle informazioni relative al personale e a fatti e circostanze concernenti l’organizzazione
o la sicurezza degli spazi oggetto del servizio.
Nello specifico l’Appaltatore deve:
• mantenere la più assoluta riservatezza su documenti, informazioni ed altro materiale;
• non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attività.
L’Appaltatore deve perciò impiegare personale che osservi diligentemente le norme e le disposizioni della Stazione Appaltante impegnandosi a sostituire quegli operatori che diano motivo di fondata lamentela da parte della CMRC. L’Appaltatore risponde civilmente e penalmente dei danni procurati a terzi, siano essi utenti che dipendenti della CMRC, derivati da comportamenti imputabili a negligenza dei propri dipendenti.
Il personale deve essere in grado di utilizzare le apparecchiature tecnologiche di controllo esistenti e/o di futura installazione della CMRC, delle quali deve segnalare immediatamente all’Ente ogni guasto o malfunzionamento, sopperendo comunque alle carenze tecnologiche con idonee misure di prevenzione. In caso di malfunzionamento di qualunque apparato preposto alla sicurezza dell’immobile e dei beni in esso contenuti, il personale provvede a mettere in sicurezza l’edificio, dandone immediatamente informativa all’Ente.
Le guardie giurate devono adempiere ai seguenti obblighi:
a) devono essere adibite esclusivamente alla vigilanza ed alla custodia di beni mobili ed immobili ovvero in altre attività espressamente previste da specifiche disposizioni di legge o di regolamento;
b) prima dell’inizio del servizio devono:
- essere a conoscenza delle direttive che lo regolano e ricevere dall’istituto di vigilanza le pertinenti disposizioni scritte di carattere generale e particolare, con l’obbligo di esibirle agli organi deputati al controllo;
- assicurarsi dell'idoneità dell'equipaggiamento tecnico operativo in dotazione segnalando, per iscritto, eventuali anomalie riscontrate.
- In particolare, prima dell’inizio di ciascun turno di servizio devono controllare:
• l’efficienza dell’arma utilizzata in servizio;
• l’efficienza degli apparati radio-rice-trasmittenti, sia portatili che veicolari;
c) non possono essere distratte dal loro servizio e devono aderire ad ogni richiesta loro rivolta dagli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza o di Polizia Giudiziaria, come disposto dall'art. 139 del T.U.L.P.S.;
d) sono obbligate ad esibire i documenti attestanti la loro qualità a richiesta degli Ufficiali ed Agenti di pubblica sicurezza;
e) hanno l'obbligo di usare la massima diligenza nella custodia delle armi, delle dotazioni di servizio e dei titoli autorizzatori in loro possesso, adoperando ogni cautela necessaria ad impedire che si danneggino o che altri se ne impossessino.
2. Le Guardie Giurate che svolgono il servizio di vigilanza armata devono essere in possesso del relativo porto d’armi.
Per l'addestramento all'uso delle armi, le guardie giurate devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, come previsto dalla normativa vigente.
Ogni guardia giurata per l’espletamento dei servizi sarà dotata della divisa approvata dal Prefetto che ha rilasciato la licenza dell’Istituto o del distintivo se previsto, e svolgerà il servizio armato esclusivamente con una sola arma (pistola o revolver) di sua proprietà e regolarmente denunciata, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
Gli Istituti di vigilanza privata provvedono affinché le guardie giurate per l'espletamento dei singoli servizi abbiano la disponibilità delle dotazioni previste dal progetto organizzativo e tecnico-operativo ed indicate dal Regolamento di servizio dell’Istituto, che devono essere efficienti, funzionanti ed in buono stato di manutenzione, in modo che sia sempre garantita la sicurezza degli operatori e l'efficienza dei servizi.
3. IL TITOLARE DELL’ISTITUTO DI VIGILANZA, o in sua vece l’institore, il direttore tecnico ovvero le figure professionali che esercitano poteri di direzione, amministrazione o di gestione anche parziale dell’istituto, deve:
a) comunicare alle guardie giurate i turni di servizio e tenerli a disposizione dell’Autorità di pubblica sicurezza per 2 anni, anche su supporto informatico non modificabile;
b) inviare al termine di ciascuna giornata lavorativa al Questore della Provincia interessata un foglio notizie sui fatti costituenti reato, di cui le guardie hanno avuto cognizione nel corso dell’espletamento del servizio, nonché ogni altra informazione degna di particolare attenzione per l'ordine e la sicurezza pubblica. Le relazioni di servizio redatte dalle guardie giurate sui medesimi fatti, sono custodite agli atti dell’istituto di vigilanza privata, presso la sede interessata, per essere esibiti a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza;
c) impiegare le guardie giurate esclusivamente nei servizi per i quali l’istituto è autorizzato e previsti dal vigente dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da istituti di vigilanza privata, d’ora in avanti indicato come C.C.N.L., non potendo impiegare le stesse in servizi diversi dalla tutela dei beni patrimoniali;
d) accertare che le guardie particolari giurate dipendenti abbiano la disponibilità dei mezzi previsti e necessari all'efficiente espletamento dei servizi nonché della modulistica necessaria per le diverse incombenze; fornire alle stesse disposizioni scritte per particolarità e/o specificità in ordine ai compiti e le modalità di esecuzione dei servizi medesimi quando siano difformi dalle disposizioni di servizio dalle stesse acquisite con la formazione d’ingresso e dai periodici aggiornamenti forniti. Tali atti devono essere archiviati e conservati per due anni presso la sede dell’istituto, anche su supporto informatico;
e) non adibire ai servizi operativi guardie particolari giurate che non abbiano superato i previsti percorsi di formazione tecnico - professionale, fatte salve quelle assunte per cambio d’appalto, prelevate dall’elenco delle guardie giurate di cui all’art. 252 bis del Regolamento o comunque quelle che abbiano prestato almeno un anno di servizio in altro Istituto superando un corso di formazione;
f) impiegare solo veicoli rispondenti ai requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia, che siano efficienti per lo svolgimento del servizio ed in buono stato di manutenzione, avendo cura di segnalare al Questore della provincia in cui l’istituto ha la sede principale, e per conoscenza ai Questori delle province in cui intende operare, i mezzi, con le relative caratteristiche, indicati nel progetto e le eventuali variazioni intervenute;
g) osservare, nell’organizzazione del lavoro, le vigenti norme in materia di sicurezza del personale ed in particolare quelle del C.C.N.L. di categoria e quelle previste dal X.Xxx. 9 aprile 2008, n. 81, recante “attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
h) osservare nel ricorso al lavoro straordinario i limiti previsti dalla legge in base alle regole sottoscritte dalle parti sociali nei CCNL e/o negli integrativi di 2° livello;
i) per le ipotesi di raggruppamenti temporanei di istituti di vigilanza o loro consorzi, ovvero per le altre forme di associazione previste dall’art. 257-sexies del Regolamento di esecuzione, deve essere data comunicazione al Questore della Provincia in cui l’istituto di vigilanza ha la sede principale e per conoscenza ai Questori interessati, dell'assunzione dei relativi servizi di vigilanza trasmettendo copia del contratto stipulato. In ogni caso nello svolgimento di tali servizi è vietata la surroga o qualsiasi altra forma di sostituzione da parte di istituti o di altri soggetti privi dell’autorizzazione di cui all’art. 134 del T.U.L.P.S., nonché l'impiego promiscuo di personale e mezzi di un istituto di vigilanza per l'espletamento dei servizi assunti da altro Istituto anche se facente parte dello stesso raggruppamento temporaneo o altre forme di associazione di imprese, fatta eccezione per i sistemi tecnologici utilizzati in comune e preventivamente comunicati al Prefetto;
l) inviare al Questore, e per conoscenza al Prefetto, della Provincia in cui l’istituto di vigilanza ha la sede principale, per le finalità di cui all’art. 257-ter, comma 3, ultimo capoverso del DPR 153 del 2008 e per l’aggiornamento della banca dati nazionale degli operatori di sicurezza privata, annualmente e comunque almeno 30 giorni prima della scadenza della licenza, una dettagliata relazione sull'attività svolta, nonché sulla consistenza dell’organico, degli automezzi, degli equipaggiamenti in dotazione, nonché dell’elenco abbonati ai servizi di vigilanza. In particolare dovranno essere indicati dettagliatamente i seguenti elementi:
• le tipologie dei servizi espletati nel corso dell’anno;
• eventuali variazioni della composizione societaria;
• l’insorgenza di eventuali situazioni debitorie per mancato versamento di contributi previdenziali ed assicurativi, ovvero di oneri Fiscali o Tributari, provvedendo in caso affermativo ad illustrare le iniziative intraprese per eliminare tali irregolarità. Resta fermo l’obbligo di esibizione al Prefetto del documento unico di regolarità contributiva, nonché della certificazione dell’ente bilaterale nazionale della vigilanza privata, di cui all’art. 257- ter, comma 4, del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S., ovvero di certificare altrimenti, con pari garanzia di terzietà, l’adempimento degli obblighi contrattuali rilevanti, ed è in facoltà degli interessati
esibire le risultanze del sistema informativo dell’anagrafe tributaria;
• le risorse tecnico-logistiche, le caratteristiche e le misure di difesa passiva dei furgoni blindati e dei veicoli utilizzati per il servizio di trasporto valori e lo stato d’uso degli stessi;
• le comunicazioni riguardanti i corsi organizzati per la formazione e l'aggiornamento professionale delle guardie giurate.
m) inviare ai Questori territorialmente competenti ed al Questore della Provincia in cui l’istituto di vigilanza ha la sede principale, annualmente, il numero totale degli obiettivi, specificando la tipologia dei
servizi, l’elenco degli abbonati e dei Comuni in cui viene svolto il servizio;
n) custodire per almeno 2 anni a disposizione dell’Autorità di pubblica sicurezza presso la sede principale, ed eventualmente in copia presso le sedi operative dell’istituto, su supporto informatico non modificabile, tutta la documentazione riguardante l'attività svolta, nonché quella relativa alle guardie giurate, ed esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, consentendone la consultazione e l'acquisizione di copie.
o) rendere edotte le guardie particolari giurate dipendenti delle disposizioni del Regolamento di servizio redatto dall’istituto e approvato, ai sensi del R.d.l. 26 settembre 1935, n. 1952 e R.d.l. 12 novembre 1936, nr.2144, dal Questore della provincia in cui l’istituto di vigilanza ha la sede principale d’intesa con i Xxxxxxxx competenti, facendo sottoscrivere a ciascuna una dichiarazione di presa visione da custodire nel fascicolo personale dell’interessato.
4. Nell'ambito di ciascun rapporto di fornitura, l’Appaltatore individua:
IL RESPONSABILE DELL’APPALTATORE, ossia la persona a cui è demandato il compito di interfaccia unica verso il Direttore dell’Esecuzione. Al Responsabile dell’Appaltatore sono attribuite in particolare due funzioni:
- coordinamento di tutte le attività operative e quindi ricevimento di ordini, segnalazioni e chiamate dal punto ordinante e/o la proposta di interventi al punto ordinante stesso;
- controllo delle attività svolte dagli addetti al coordinamento e controllo;
- controllo relativamente alle attività effettuate ed alle fatture emesse, e la fornitura di informazioni e reportistica.
UN ADDETTO AL COORDINAMENTO E CONTROLLO, per le sole fasce orarie di servizio e quando, che può anche coincidere con l’operatore del centro di comunicazioni e/o della centrale operativa.
L’Addetto al coordinamento e controllo deve avere la qualifica di guardia giurata, mansioni adeguate e coordinerà direttamente il servizio di vigilanza.
La Stazione Appaltante provvederà invece a nominare:
UN DIRETTORE DELL’ESECUZIONE, il quale svolgerà, tra l’altro, le funzioni di supervisione, di gestione delle richieste, oltre agli altri compiti espressamente previsti dalla normativa vigente, relativamente a tutte le sedi di svolgimento del servizio oggetto del presente appalto.
Articolo 5
Responsabilità dell’esecutore del contratto
1. L’esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.
2. L’esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all’Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell’esecuzione del contratto.
3. L’esecutore del contratto è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull’Amministrazione in conseguenza dell’inosservanza, da parte dell’impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.
4. In caso di subappalto, si applica l’articolo 105 del D.lgs. 50/2016, commi 3 e 4. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’appaltatore.
5. Nell’ipotesi in cui, nel corso della esecuzione del rapporto contrattuale, vengano accertate, in capo all’impresa appaltatrice, violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la stazione appaltante può trattenere fino al 20% sulla fattura.
Articolo 6
Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento.
1. I servizi acquisiti ai sensi del presente Capitolato sono soggetti a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste.
2. A seguito dell’esito positivo della verifica di cui al comma precedente, il responsabile appone il visto di liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento fiscale.
3. La Città metropolitana di Roma Capitale eserciterà le funzioni di verifica e di controllo del servizio, effettuando periodici controlli presso la Sede di viale Xxxxxxx Xxxxxxx 41-43, per constatare la correttezza del servizio prestato e la sua conformità al Disciplinare stesso, al Capitolato e all’Offerta tecnica presentata.
4. A questo scopo l'Amministrazione si avvarrà di personale interno ovvero di professionisti esterni all’uopo
individuati.
5. La Città Metropolitana di Roma Capitale verificherà, attraverso specifiche ispezioni, l'esecuzione del servizio e, qualora riscontrasse deficienze o inadempienze da parte dell’Impresa, si riserva il diritto di sospendere il pagamento delle fatture ed eventualmente di risolvere il contratto nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla vigente normativa
6. Il pagamento del corrispettivo del servizio avverrà ai sensi della normativa vigente. L'Amministrazione non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti alla mancata o tardiva ricezione della documentazione succitata (fattura o altro idoneo documento). Resta inteso che nulla sarà dovuto all’appaltatore nell’ipotesi in cui il servizio non sia stato eseguito nel rispetto delle obbligazioni nascenti dall’avvenuta stipulazione del contratto e/o previamente autorizzato per iscritto dalla Città metropolitana di Roma Capitale.
7. Le spettanze a favore dell’appaltatore verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 40 sulle “Modalità di attuazione dell’art. 48 bis del D.p.r. 29 settembre 1973
n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.
Articolo 7 Clausole penali
1. La Stazione appaltante si riserva il diritto di effettuare verifiche e controlli sull’attività svolta dall’Appaltatore. In presenza di qualsiasi anomalia riscontrata o lamentela ricevuta sulla qualità dei servizi prestati e qualora si rilevi che gli stessi vengano eseguiti senza la necessaria cura e puntualità secondo le prescrizioni del presente Capitolato e previste nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario, la Stazione Appaltante invierà una comunicazione scritta di contestazione alla ditta aggiudicataria, assegnando alla stessa un congruo termine, comunque non superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi, per provvedere ad eliminare la causa dell’anomalia riscontrata. L’Appaltatore dovrà provvedere a proprie spese, nel più breve tempo possibile, a porre rimedio a tale mancato o inesatto adempimento, eliminando le cause e ripristinando il livello qualitativo dei servizi rispondente al criterio della diligenza professionale.
2. In mancanza di intervento e/o eliminazione dell’anomalia da parte dell’Appaltatore entro il termine fissato
dalla Stazione Appaltante, in relazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
INADEMPIENZA | PENALE |
Mancato reintegro del personale assente e/o ritardi superiori ai 15 minuti della presenza del personale sul luogo di assegnazione del servizio (per ciascuna unità) | € 200,00 |
Mancato o negligente svolgimento del servizio da parte del personale incaricato (per ciascuna unità); mancato o negligente ripristino del corretto funzionamento di tutte le strumentazioni poste e implementate per lo svolgimento del servizio | € 200,00 per ogni evento, per ogni unità, per ogni giorno di ritardo |
Impiego di personale non in possesso di tutti i requisiti stabiliti nel presente bando di gara e/o nell’offerta tecnica migliorativa (anzianità di servizio, livello di inquadramento, formazione ed informazione adeguata sotto il profilo delle gestioni di emergenze e rischio di incendio elevato, obbligatorio per tutto il personale impiegato indipendentemente dalle qualifiche | 20% (ventipercento) del canone mensile |
Irreperibilità del Gestore del Servizio o del suo sostituto | € 500,00 |
Indisponibilità da parte del Gestore del Servizio o del suo sostituto, a partecipare ai sopralluoghi, richiesti dall’Amministrazione Contraente, per eventuali verifiche e controlli che si rendessero necessari per il corretto espletamento del servizio | € 500,00 per ogni giorno solare di indisponibilità |
Rilevazione di disservizi rilevati durante i controlli | € 500,00 per ogni giorno di disservizio, decorrenti dalla comunicazione dello stesso, fino al reintegro delle condizioni ottimali |
Mancata comunicazione di uno sciopero del personale | € 300,00 per ogni giorno di ritardo |
Mancata sostituzione degli addetti da parte del Fornitore entro i termini definiti nel capitolato | € 200,00 per ogni giorno di ritardo |
Mancata comunicazione del rapporto di servizio quotidiano entro i termini definiti nel capitolato | € 50,00 per ogni giorno di ritardo |
Mancata risposta alle richieste di rapporto dell’Amministrazione entro i termini definiti dalla stessa | € 100,00 per ogni giorno di ritardo |
Mancata verbalizzazione e conseguente invio all’Amministrazione di ogni e qualunque infrazione nei termini del Capitolato o di quelli indicati dall’Amministrazione | € 100,00 per ogni giorno di ritardo |
Prima recidiva di ogni inadempienza di cui al presente articolo | 30%(trentapercento) del corrispettivo mensile lordo |
Seconda recidiva e successive di ogni inadempienza di cui al presente articolo | 35 % (trentacinquepercento) del corrispettivo mensile lordo |
3. Nei casi di inadempimenti reiterati e/o più gravi, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere, anche parzialmente, il contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Le detrazioni per il mancato servizio, il rimborso per le maggiori spese sostenute e il pagamento delle penalità saranno automaticamente trattenute dalla Stazione Appaltante sulle fatture relative alle rate di successiva scadenza, previa notificazione scritta con raccomandata A.R.; ove queste non siano sufficienti, il responsabile procederà all’incameramento, parziale o integrale, della cauzione.
5. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile.
Articolo 8
Recesso unilaterale dal contratto
1. L’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all’esecutore del contratto delle prestazioni ritenute correttamente e pienamente eseguite dall’Amministrazione stessa, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. (Art. 109 co. 1, D.lgs. 50/2016).
2. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. (Art. 109 co. 2, D.lgs. 50/2016).
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o le forniture e ne verifica la regolarità (art. 109 co. 3 del D.lgs. 50/2016).
Articolo 9 Risoluzione del contratto
1. L’amministrazione, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 D.Lgs. 50/2016, può risolvere il
contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) D.Lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 dell’art 106 D.Lgs. 50/2016; o siano sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, D.Lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 D.Lgs. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, (per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo D.Lgs. 50/2016);
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/2016 (art. 108 comma 1 D.Lgs. 50/2016).
2. La stazione appaltante deve risolvere il contratto (art. 108, comma 2, D.Lgs. 50/2016), durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:
a) nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016.
3. Si applicano le disposizioni di cui all’art.108 del D.lgs. 50/2016, commi 3 e seguenti, qualora l’Amministrazione
accerti che i comportamenti dell’esecutore del contratto concretino grave o reiterato inadempimento delle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l’esatta esecuzione del contratto, ovvero che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni contrattuali;
4. L’Amministrazione ha diritto di risolvere il contratto anche nei seguenti casi:
a) Qualora a suo insindacabile giudizio accerti che il soggetto giuridico aggiudicatario non sia in grado di espletare l’accordo quadro o lo esegua con negligenza;
b) Qualora il soggetto giuridico aggiudicatario incorra in più inadempienze, anche se riferite a diverse singole prestazioni
Articolo 10
Vicende soggettive dell’esecutore del contratto
1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l’Amministrazione
potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.
2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.
3. Nei sessanta giorni successivi l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell’Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Articolo 11 Proroga tecnica
1 Al termine del periodo di validità dell’accordo, prima della scadenza del relativo contratto l’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare lo stesso nelle more della conclusione di una nuova procedura ad evidenza pubblica, in regime di “proroga tecnica”, agli stessi xxxxx xxxxxxxx e condizioni della presente gara (art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016).
Articolo 12 Cessione dei crediti
1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso l’Amministrazione derivante dall’accordo quadro. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini della sua opponibilità all’Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’Amministrazione medesima.
3. La cessione di crediti è efficace e opponibile all’Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
4. In ogni caso, l’Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni
opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
Articolo 13
Divieto di cessione del contratto e subappalto
1. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’articolo 9 del presente Capitolato.
2. Tutte le prestazioni sono subappaltabili in misura comunque non superiore al 40% dell’importo complessivo
del contratto.
3. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto i servizi e le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) tale facoltà sia prevista dal bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni (art.105, comma 4, lettera a) D.Lgs. 50/2016);
b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare (art.105, comma 4, lettera b) D.Lgs. 50/2016);
c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art 80 D.Lgs.
50/2016 (art. 105 comma 4 lettera c) D.Lgs. 50/2016).
4. Si applicano le disposizioni di cui all’art.105, cit., commi 7 e seguenti.
Articolo 14
Variazioni del servizio introdotte dalla Stazione Appaltante
1.L’Amministrazione, può richiedere, nel corso dell’esecuzione del servizio, variazioni al contratto stipulato nei soli casi espressamente previsti dall’art. 106 del D. lgs. 50/2016.
2. L’Amministrazione ha la facoltà di stabilire – d’intesa con l’impresa aggiudicataria della presente gara d’appalto
– tutte quelle disposizioni relative alle modalità d’espletamento del servizio (rientranti nell’oggetto dell’appalto) non espressamente previste nel contratto: ciò al fine di garantire una migliore esecuzione del servizio e far fronte ad eventuali necessità momentanee e improcrastinabili.
Tali variazioni potranno riguardare anche il calendario degli interventi programmato dall’impresa aggiudicataria, nei casi in cui l’Amministrazione lo ritenga più funzionale e di maggiore efficacia per l’utenza.
3.Nel caso si renda necessario, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione dell’importo del servizio nel suo complesso, l’appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale alle medesime condizioni previste nel contratto.
4. Ad ogni buon conto, nulla sarà dovuto all’impresa aggiudicataria della presente gara d’appalto per eventuali servizi effettuati autonomamente senza preventiva autorizzazione e non espressamente previsti nel contratto di appalto.
Articolo 15
Ulteriori obbligazioni contrattuali
1. Oltre a quanto indicato nell’art. 4 del Capitolato, il soggetto giuridico aggiudicatario del presente accordo
quadro dovrà effettuare il servizio di vigilanza con perfetta regolarità, prudenza, diligenza ed efficienza e sotto la
direzione del legale rappresentante dell’Istituto aggiudicatario dell’appalto o di persona all’uopo delegata.
2. Sono a carico del soggetto giuridico aggiudicatario dell’accordo quadro tutte le spese relative alla corretta esecuzione dell’appalto, nonché la fornitura e la manutenzione di tutte le dotazioni – ivi comprese le lampade portatili, gli orologi a punzonatura e relativi dischetti (laddove prevista tale forma di controllo del servizio espletato), ecc. – comunque necessarie per l’espletamento del servizio.
3. Il soggetto giuridico aggiudicatario del presente accordo quadro sarà responsabile di tutti gli atti e i fatti, civilmente e penalmente rilevanti, colposi o dolosi, compiuti dal proprio personale dipendente.
4. Nell’eventualità in cui si dovessero verificarsi ammanchi di materiali o danni agli impianti (elettrici, igienico- sanitari, ecc.) e si accertasse la responsabilità del personale dell’appaltatore, quest’ultimo risponderà direttamente nella misura che sarà accertata dall’Amministrazione, fatto salvo il diritto ad adire le vie legali per il risarcimento di ogni danno subito.
5. Se nel corso dell’esecuzione del servizio, o per cause a questo afferenti, dovessero verificarsi danni a persone, siano essi dipendenti dell’Amministrazione o terzi, o a cose di proprietà dell’Ente o di qualsivoglia altro soggetto, l’appaltatore si obbliga ed impegna, incondizionatamente, all’integrale risarcimento di tutti i danni cagionati, con esonero di ogni responsabilità da parte dell’Amministrazione.
6. Il servizio di vigilanza dovrà essere idoneo a tutelare la nuova Sede Unica della Città metropolitana di Roma Capitale e dovrà tenere conto delle peculiarità dello stabile, valutando le effettive necessità di sorveglianza al fine di garantire un adeguato servizio di tutela sia del personale che dell’ immobile (e relative accessioni e pertinenze) oltrechè degli arredi, dei materiali e dei beni strumentali in esso collocati, e di evitare possibili intrusioni, furti, prevenire episodi penalmente rilevanti, scoraggiare eventuali atti vandalici, controllare i varchi di accesso (per pedoni ed autoveicoli/automezzi).
7. L’inosservanza, da parte del Contraente, delle obbligazioni giuridiche nascenti dalla stipulazione del contratto, comporterà la risoluzione del contratto intercorso, con conseguente risarcimento di tutti i danni cagionati all’Amministrazione.
Articolo 16
Contratti di Lavoro e Clausola sociale
1. L’Appaltatore deve applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente capitolato, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria. L’Appaltatore è tenuto altresì a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo.
2. La ditta aggiudicataria si obbliga, prioritariamente, all’assunzione del personale attualmente operante (come da tabella allegata - Allegato n. 1) nei servizi di cui al presente appalto con i medesimi livelli occupazionali nel rispetto delle norme contenute nel C.C.N.L. previo accertamento dell’effettivo utilizzo dei lavoratori da parte dell’impresa cessante attraverso il libro unico del lavoro, ovvero altra idonea documentazione.
Articolo 17 Obblighi assicurativi
L’aggiudicatario risponderà direttamente in ogni caso dei danni alle persone e/o alle cose causati dal servizio oggetto dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa, e sarà a suo carico il completo risarcimento dei danni, senza diritto a eventuale rivalsa.
L’aggiudicatario sarà tenuto a sottoscrivere una polizza assicurativa con istituti assicurativi autorizzati ai sensi di legge che assicuri la copertura del rischio di responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto dell’appalto per qualsiasi danno che possa essere arrecato alla Citta Metropolitana di Roma Capitale, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonchè a terzi, anche con riferimento ai relativi servizi.
Il massimale della polizza assicurativa non dovrà essere inferiore a € 5.000.000,00 e si intenderà per ogni evento dannoso o sinistro. Resta ferma l’intera responsabilità dell’aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti, ovvero per danni eccedenti il massimale assicurato.
Articolo 18 Foro competente
1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.
Articolo 19 Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 si fornisce l’informativa riguardante il trattamento dei dati personali che sarà effettuato da questa Amministrazione relativamente alle attività di espletamento della procedura di indizione gara, aggiudicazione, stipula ed esecuzione del contratto incluse eventuali attività di contenzioso derivanti dallo stesso, ai sensi D.lgs. 50/2016.
1. Il Titolare del Trattamento è la Città Metropolitana di Roma Capitale - Xxx XX Xxxxxxxx, 000/X
- 00000 Xxxx;
2. Il Responsabile della Protezione Dati sarà raggiungibile mediante i propri dati di contatto che saranno riportati sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Roma Capitale, nella Sezione Amministrazione Trasparente;
3. Il Responsabile interno del Trattamento è il Direttore del Dipartimento II pro-tempore, domiciliato in Roma Viale Xxxxxxx Xxxxxxx, 41/43.
4. Il Responsabile esterno del trattamento è …….., domiciliato a….in via …….(sede legale). ( nel caso in cui una attività sia affidata ad un soggetto esterno, che si troverà a trattare dati personali per conto dell’Ente, questo dovrà essere appositamente designato responsabile esterno e dovrà essere citato nell’informativa);
5. Gli Incaricati-autorizzati del trattamento sono i dipendenti del Servizio 3 - Dipartimento II con sede in xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00/00 e i dipendenti degli altri Uffici dell’Amministrazione a ciò preposti, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Responsabile interno in ordine a finalità e modalità del trattamento;
6. Il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato alla valutazione degli atti relativi alla gara per l’aggiudicazione della stessa e conseguente gestione amministrativa e fiscale, fino alla cessazione dell’attività contrattuale;
7. Le informazioni trattate sono dati sono dati comuni e/o sensibili e giudiziari;
8. I dati forniti saranno trattati mediante raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, utilizzo, raffronto, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati con supporti cartacei e con l’ausilio di mezzi elettronici dal personale dell’Amministrazione; il trattamento sarà effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e secondo le istruzioni impartite dal Responsabile del Trattamento ai propri incaricati. In particolare i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
9. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata conclusione del procedimento (o la mancata o parziale esecuzione del contratto o delle attività oppure la mancata prosecuzione del rapporto);
10. I dati conferiti saranno trattati e conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti. (il regolamento prevede l’ indicazione del periodo di conservazione dei dati o i criteri seguiti per stabilire tale periodo di conservazione); (5 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale se non vi è contenzioso?)
11. I dati forniti saranno comunicati all’ANAC e agli altri soggetti individuati ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e delle altre norme di settore;
12. I dati forniti saranno diffusi – sezione trasparenza, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 oppure tramite albo pretorio ai sensi del D.lgs. n. 267/2000;
13. I dati forniti non saranno trasferiti in Paesi terzi ;
14. I dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti nell’utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti);
15. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 15 e seguenti del Regolamento n.679/2016 (diritto di accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli stessi/diritto all’oblio o diritto di limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento) ivi compreso il diritto di reclamo ad una Autorità di Controllo.
Articolo 20
Designazione Responsabile Esterno ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 e del Codice della Privacy D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.
Designazione come Responsabile esterno del trattamento dei dati personali nell’espletamento delle attività inerenti al servizio oggetto di questo capitolato e del relativo contratto per conto della Città Metropolitana di Roma titolare del trattamento (ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 e dell’art. 2-quaterdecies del Codice della Privacy e xx.xx. e ii.)
La Città Metropolitana di Roma Capitale, Titolare del trattamento, nella persona del Direttore del Dipartimento II pro-tempore, a ciò delegato, come da ordinanza presidenziale n. 274/2005, designa la società aggiudicataria come Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 e dell’art. 2-quaterdecies del Codice della Privacy d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.e ii. e, nella misura necessaria e per il tempo stabilito dal contratto, per l’espletamento delle attività inerenti al servizio oggetto di questo capitolato e del relativo contratto.
In relazione a tale designazione e con specifico riferimento al trattamento di dati personali inerente le attività
oggetto di questo capitolato …….(descrivere l’oggetto del contratto) il Titolare definisce quanto segue:
1) Ambito e descrizione dei trattamenti
Per l’espletamento delle attività oggetto di questo capitolato …….(descrivere l’oggetto del contratto) il Titolare affida alla società aggiudicataria il trattamento di dati personali per conto dell’Ente per le finalità legate all’esecuzione del servizio, ai sensi del Codice dei Contratti, dell’art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 e del Codice della Privacy D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.
Il trattamento in questione concerne tutti i dati personali (nome, cognome, qualifica, recapiti) relativi al personale dipendente degli uffici incaricati di gestire l’espletamento del servizio oggetto del contratto, così come previsto nel presente Capitolato utilizzando supporti cartacei e/o informatici.
I tipi di informazioni trattate sono dati comuni e/o personali e/o giuridici, così come definiti dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal Codice della Privacy D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.
Valutare con la massima attenzione tutti i soggetti interessati, tutti i dati trattati dalla società aggiudicataria e le
modalità di trattamento in quanto c’è anche la videosorveglianza
I tipi di informazioni trattate sono dati …..( es. comuni, sensibili e giudiziari), così come definiti dal Regolamento UE
n. 679/2016 articoli 4, 9 e 10 e dal Codice della Privacy d.lgs. n. 196/2003 e xx.xx. e ii. articoli 2-sexies, 2-septies e 2-octies.
2) Istruzione operative ed istruzioni di sicurezza
Tutte le attività di trattamento dati connesse all’oggetto del contratto di cui trattasi potranno essere svolte anche presso le sedi dell’Amministrazione secondo le modalità tecniche ed organizzative stabilite negli atti di gara, nell’offerta e nel contratto. La società aggiudicataria si impegna ad adottare misure di sicurezza adeguate incluso il divieto di diffusione dei dati e ad osservare le istruzioni operative impartite dall’Ente, nella persona del Direttore del Dipartimento II - Responsabile interno del trattamento che provvederà a comunicare contestualmente anche le misure di sicurezza informatiche individuate e aggiornate periodicamente dal Servizio dei Sistemi informativi dell’Amministrazione. Alla scadenza del contratto i dati personali trattati per conto dell’Ente e per l’esecuzione del contratto in questione dovranno esseredistrutti.
La società aggiudicataria si impegna ad osservare quali misure di sicurezza informatica le istruzioni operative del direttore di dipartimento per la protezione dei dati personali non destinati alla diffusione e le misure di sicurezza informatiche predisposte ed emanate dal Servizio 4 del Dipartimento II di questo Ente, dallo stesso aggiornate periodicamente.
La società aggiudicataria ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE n. 679/2016 si impegna a individuare e adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto, fra l’altro, della tipologia di trattamento, delle finalità perseguite, del contesto e delle specifiche circostanze in cui avviene il trattamento, nonché della tecnologia applicabile e dei costi di attuazione. Tali misure comprendono, fra l’altro:
a) su eventuale richiesta del Titolare, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
d) una procedura (messa a disposizione del Titolare su sua richiesta) per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
La società aggiudicataria si impegna, a decorrere dall’inizio di esecuzione del contratto, ad informare tempestivamente il Titolare (inviando una comunicazione a mezzo PEC all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx) di ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, e a prestare ogni necessaria collaborazione al Titolare in relazione all’adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti di notifica delle suddette violazioni all’Autorità ai sensi dell’art. 33 del Regolamento UE n. 679/2016 o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell’art. 34 dello stesso Regolamento.
La comunicazione al Titolare conterrà almeno le seguenti informazioni:
1) la natura della violazione dei dati personali
2) la categoria degli interessati
3) contatto presso cui ottenere più informazioni
4) interventi attuati o che si prevede di attuare.
Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le stesse possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.
La società aggiudicataria s’impegna fin da ora a fornire al Titolare, a far data dalla data di inizio di esecuzione del contratto, ogni elemento utile all’effettuazione, da parte di quest’ultimo, della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, qualora lo stesso sia tenuto ad effettuarla ai sensi dell’art. 35 del Regolamento, nonché ogni collaborazione nell’effettuazione della eventuale consultazione preventiva al Garante ai sensi dell’art. 36 del Regolamento stesso.
Nel caso in cui eroghi i servizi oggetto del presente appalto nel proprio Data Center, la società aggiudicataria si impegna a conformarsi al Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”, così come modificato dal Provvedimento del Garante del 25 giugno 2009 “Modifiche del provvedimento del 27 novembre 2008 recante prescrizioni ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni di amministratore di sistema e proroga dei termini per il loro adempimento”, così come eventualmente modificato o sostituito dallo stesso Xxxxxxx, e ad ogni altro pertinente provvedimento dell’Autorità.
In tal caso la società aggiudicataria si impegna, in particolare, a:
I) designare quali amministratori di sistema le figure professionali dedicate alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione o di loro componenti con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali;
II) predisporre e conservare l’elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche qualificate quali
amministratori di sistema e le funzioni ad essi attribuite;
III) comunicare, ove richiesto dal Titolare, l’elenco aggiornato degli amministratori dei sistemi;
IV) verificare annualmente l'operato degli amministratori di sistema;
V) mantenere i file di log previsti in conformità a quanto previsto nel suddetto provvedimento.
3) Obblighi specifici della società aggiudicataria
La società aggiudicataria si obbliga a:
a) trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento UE e dalla normativa nazionale rilevante in materia di trattamento di dati personali;
b) effettuare, con particolare attenzione, le sole operazioni di trattamento dei dati necessarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’erogazione del servizio sopra richiamato, con divieto esplicito di utilizzare tali dati per scopi o finalità diversi da quelli sopraindicati;
c) attenersi alle istruzioni documentate di volta in volta ricevute dal Titolare in merito alle finalità del trattamento e alle modalità di utilizzo dei dati personali trattati, al fine di limitarne il trattamento per un tempo non eccedente a quello necessario all’espletamento del servizio suindicato;
d) ricorrere ad altri Responsabili del trattamento solo nei limiti e in relazione all’autorizzazione generale o speciale da parte del titolare del trattamento e comunque nel pieno rispetto delle condizioni specificamente previste nei paragrafi 2 e 4 dell’art. 28 del Regolamento;
e) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (compresi gli amministratori di software/banche dati, come definiti dai Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali di cui sopra, per i quali la società aggiudicataria è tenuta a rispettare gli stessi obblighi previsti per gli amministratori di sistema suindicati);
f) adottare le misure organizzative e tecniche adeguate per garantire un livello di sicurezza commisurato al rischio legato al trattamento, ai sensi dell’art 32 del Regolamento UE n. 679/2016, atte a prevenire e/o evitare, tra l’altro, la comunicazione o diffusione illecita dei dati personali, il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, degli stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato o non conforme alle finalità di trattamento, nonché ad applicare le misure di sicurezza obbligatorie previste dalle disposizioni normative nazionali in materia di trattamento di dati personali, provvedendo altresì al loro costante aggiornamento e alla verifica periodica;
g) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui all’articolo 12 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016;
h) tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione, assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 679/2016, dall’art. 32 all’art. 36, relativi alle misure di sicurezza, alla notifica di una violazione di dati personali (c.d. data breach) all’Autorità di controllo o alla comunicazione agli interessati, alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati, alla consultazione;
i) conservare i dati personali, trattati per conto del Titolare, fino alla cessazione degli effetti del contratto per l’erogazione dei servizi a cui è riferita la presente designazione, provvedendo, alla scadenza, alla cancellazione di tutti i dati o, a richiesta, alla cancellazione di tutte le copie esistenti e alla consegna di tutti i dati trattati al Titolare o ad altro soggetto da questo designato, ove non diversamente imposto per disposizione di legge o per atto dell’Autorità giudiziaria;
j) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all’art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016, nonché consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, poste in essere dal Titolare del trattamento o da altro soggetto da questi incaricato; a tale riguardo, informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un’istruzione violi le norme del Regolamento UE n. 679/2016 o altre norme nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati personali;
k) designare per iscritto gli incaricati/soggetti autorizzati al trattamento per l’erogazione del servizio, impartendo loro precise disposizioni e vigilando sulla loro attività nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dalle altre norme relative alla protezione dei dati personali;
l) comunicare immediatamente al Titolare, e comunque non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, ogni richiesta, ordine o attività di controllo da parte dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali o dell’Autorità Giudiziaria.
La società aggiudicataria si impegna, altresì, ad operarsi affinché i dati personali relativi alle attività di trattamento
poste in essere in virtù dell’atto di nomina siano:
- esatti e, se necessario, aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- archiviati in una forma che ne consenta la cancellazione, la rettifica (nonché la conseguente notificazione agli eventuali destinatari a cui sono stati trasmessi i dati personali oggetti di richiesta di rettifica o cancellazione), nonché la limitazione o l’opposizione al relativo trattamento;
- conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati.
La società aggiudicataria dichiara di essere consapevole che, fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 del Regolamento UE
n. 679/2016, se viola il predetto Regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerata titolare del trattamento stesso con le responsabilità che ne conseguono.
Istruzioni operative per la protezione dei dati personali non destinati alla diffusione e sulle relative misure di sicurezza informatiche. Riferimento normativo: D.lgs. 30/06/03 n. 196 Codice in materia di Protezione dei Dati Personali e ss.mm.ii. e Regolamento UE n. 679/2016
Misure di sicurezza - trattamento dati personali con strumenti elettronici
I dati personali oggetto del trattamento dovranno essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta”.
A tal fine dovranno essere adottate le procedure operative elaborate dal Servizio dei Sistemi informativi dell’Ente
per il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici.
La società aggiudicataria è tenuta al rispetto, mediante i propri dipendenti incaricati/autorizzati al trattamento specifico, delle istruzioni operative che si riportano di seguito.
L’Amministrazione provvederà periodicamente ad effettuare le opportune verifiche sul rispetto della normativa
vigente e delle istruzioni impartite.
Misure di sicurezza - trattamento dati senza l’ausilio di strumenti elettronici
Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, si indicano, di seguito, le misure
di sicurezza da seguire nel caso di “trattamento di dati personali senza l’ausilio di strumenti elettronici”.
Tutti gli incaricati al trattamento dei dati con strumenti diversi da quelli elettronici sono tenuti, per tutto il periodo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, secondo le modalità previste nel disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza, ad un corretto comportamento circa il controllo e la custodia degli atti e dei documenti contenenti dati personali.
Nella fattispecie, dovrà essere cura di ogni incaricato, al trattamento specifico, di non lasciare incustodita la propria postazione di lavoro senza aver prima deposto i documenti e/o gli atti in un luogo inaccessibile al personale non autorizzato al trattamento (cassettiere o armadietti chiusi a chiave).
Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento, per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione, in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione e vengono restituiti al termine delle operazioni affidate.
L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari deve essere controllato.
L’Amministrazione si riserva di dare ulteriori indicazioni e/o istruzioni operative in conformità alla normativa
vigente.
Articolo 21 Protocollo di legalità
1. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditori, degli organi sociali o dirigenti di impresa.
2. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.
3. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 –bis c.p., 319-ter c.p.,319 – quater c.p., 320 c.p. ,322 c.p., 322- bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353- bis c.p.
Articolo 22 Patto d’Integrità
1. Ciascun partecipante alla gara deve obbligatoriamente sottoscrivere, in ogni sua pagina, il “patto di integrità”
allegato alla procedura in oggetto e prodotto unitamente ai documenti di partecipazione alla stessa.
2. Il “Patto di Integrità” costituirà parte integrante del contratto, la cui stipula sarà effettuata in esito alla suddetta procedura di gara. La mancata consegna del presente documento o la mancata accettazione dei suoi contenuti costituiscono irregolarità che incidono su elementi “essenziali” ai fini della partecipazione alla gara. Tali irregolarità sono sanabili attraverso la procedura del soccorso istruttorio, disciplinata dall’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016.
Articolo 23 Norma di rinvio
1. Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
IL DIRIGENTE
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
Ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e.s.m.i, si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso il
competente Servizio “Servizi e beni mobili e strumentali - Economato” del Dipartimento “Risorse strumental
Sommario
Articolo 1 Durata del servizio 1
Articolo 1bis Attività minima garantita 1
Articolo 2 Disciplina normativa dell’accordo quadro 2
Articolo 3 Specifiche tecniche 3
Articolo 4 Obblighi del personale e qualifiche professionali 4
Articolo 5 Responsabilità dell’esecutore del contratto 7
Articolo 6 Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento 8
Articolo 8 Recesso unilaterale dal contratto 10
Articolo 9 Risoluzione del contratto 10
Articolo 10 Vicende soggettive dell’esecutore del contratto 11
Articolo 12 Cessione dei crediti 11
Articolo 13 Divieto di cessione del contratto e subappalto 12
Articolo 14 Varianti del servizio introdotte dalla Stazione Appaltante 12
Articolo 15 Ulteriori obbligazioni contrattuali 12
Articolo 16 Contratti di Lavoro e Clausola sociale INSERIRE TABELLA 13
Articolo 17 Obblighi Assicurativi
Articolo 18 Foro competente 14
Articolo 19 Trattamento dei dati personali 14
Articolo 20 Designazione Responsabile Esterno ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016
e del Codice della Privacy D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. 15
Articolo 21 Protocollo di legalità 19
Articolo 22 Patto d’Integrità 19
Articolo 23 Norma di rinvio 20
Allegato PATTO DI INTEGRITÀ1
tra
la Città Metropolitana di Roma Capitale
e
la Società (Impresa / Consorzio / Raggruppamento temporaneo di Imprese):
con sede legale in indirizzo:
C.F. /P.IVA Rappresentata da: In qualità di:
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LA SEDE UNICA DI VIALE XXXXXXX XXXXXXX N. 41 (E RELATIVE ACCESSIONI E PERTINENZE) DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE –
VISTI
la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici;
il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, con il quale è stato adottato il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), adottato a suo tempo con deliberazione C.I.V.I.T. n. 72/2013, ed i
relativi aggiornamenti, approvati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (X.X.XX.) con successivi atti;
il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) di questa Città Metropolitana, revisionato ed aggiornato, per il triennio 2018-2020, con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 1 del 31 gennaio 2018; il Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Roma (ora Città Metropolitana di Roma Capitale), adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 20142;
1 Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto, in ogni sua pagina, da ciascun partecipante alla procedura in oggetto e prodotto unitamente ai documenti di partecipazione alla stessa. Nel caso in cui alla procedura partecipino Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese il Patto dovrà essere sottoscritto dal rappresentante legale del Consorzio nonché dai rappresentanti legali di ciascuna delle imprese consorziate o raggruppate. In caso di Subappalto, laddove consentito, e di ricorso all’Avvalimento ex art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, il Patto dovrà essere sottoscritto anche dai rappresentanti legali, rispettivamente, dell’impresa affidataria del subappalto e dell’impresa ausiliaria. Il “Patto di Integrità” costituirà parte integrante del contratto, la cui stipula sarà effettuata in esito alla suddetta procedura di gara. La mancata consegna del presente documento o la mancata accettazione dei suoi contenuti costituiscono irregolarità che incidono su elementi
“essenziali” ai fini della partecipazione alla gara. Tali irregolarità sono sanabili attraverso la procedura del soccorso istruttorio, disciplinata dall’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016.
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxx-
generali/
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1
Finalità e obblighi generali
1. Il presente Patto di Integrità costituisce uno degli strumenti adottati dalla Città metropolitana di Roma Capitale per la prevenzione di condotte corruttive, concussive o, comunque, dirette a sviare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa nell’espletamento delle procedure di affidamento di commesse pubbliche e nella fase esecutiva delle stesse. Conseguentemente, esso disciplina sia i comportamenti del personale - nei ruoli dell’Amministrazione - che a qualsiasi titolo prende parte e gestisce le suddette procedure, sia le condotte degli operatori economici partecipanti alle medesime e dei loro collaboratori.
2. Con il presente Patto di Integrità le parti firmatarie assumono il reciproco obbligo generale di conformare i propri comportamenti ai princìpi di lealtà, trasparenza e correttezza e, in particolare, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di conseguire l’aggiudicazione della gara, l’assegnazione del relativo contratto o, comunque, di distorcerne la corretta esecuzione.
3. Le pattuizioni definite nel presente documento si applicano sia agli affidamenti sopra la soglia comunitaria sia a quelli sotto soglia, come definiti dagli artt. 35 e 36 del D. Lgs. n. 50/2016, fatti salvi i casi in cui sussista già un apposito Patto di Integrità predisposto da altro soggetto giuridico (es. Consip). Nelle procedure sotto soglia si intendono ricompresi anche gli affidamenti effettuati sotto il limite dei 40.000,00 euro (quarantamilaeuro).
Art. 2
Obblighi dell’operatore economico
1. Con l’accettazione del presente Patto di Integrità la Società (Impresa/Consorzio/Raggruppamento temporaneo di Imprese) si impegna:
a) in relazione alle prestazioni dedotte nel capitolato e nel successivo contratto, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo coinvolti, gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con D.P.R. n. 62/2013, e dal Codice di comportamento dei dipendenti di questo Ente, adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014. A tale riguardo la Società dichiara di essere consapevole e di accettare che, ai fini della piena conoscenza dei Codici sopra citati, vale la pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale, nella sottosezione dell’area “Amministrazione trasparente” all’uopo preposta3;
b) a divulgare e/o a trasmettere copia dei Codici ai propri collaboratori implicati, a qualsiasi titolo, nella gestione della partecipazione alla procedura e nella fase esecutiva della stessa, nonché a fornire prova dell’avvenuta informazione;
c) ad informare tutto il personale e i collaboratori di cui si avvale circa il presente Patto di Integrità e gli obblighi che esso prevede, vigilando scrupolosamente sulla loro osservanza.
3 I codici richiamati sono consultabili e scaricabili dai link indicati nella precedente nota 2.
d) a segnalare tempestivamente all’Amministrazione - fermi restando, in ogni caso, gli obblighi di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria - qualsiasi fatto o circostanza di cui sia venuta a conoscenza, che abbiano determinato irregolarità, turbative o distorsioni, sia nella fase di svolgimento della gara sia in di quella di esecuzione della prestazione contrattuale;
e) a segnalare qualsiasi pressione (intimidazione, estorsione) ricevuta da parte di chiunque possa influire sull’esito della procedura di affidamento o dell’esecuzione del contratto. La Società è tenuta a segnalare, altresì, qualsiasi illecita richiesta da parte dei dipendenti dell’Amministrazione (richieste di denaro o altre utilità per sé o per terzi) finalizzata a sviare il regolare esito delle procedure mediante l’esercizio abusivo della propria qualità o dei propri poteri. Il suddetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dei pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.4
f) a segnalare la sussistenza, in capo a dipendenti dell’Amministrazione, di eventuali situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui sia venuta a conoscenza, che potrebbero inficiare l’imparzialità delle valutazioni nelle varie fasi in cui si articola la procedura di affidamento e di esecuzione della prestazione.
2. Inoltre, la Società (Impresa/Consorzio/Raggruppamento temporaneo di Imprese) dichiara:
a) di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo propedeutico alla definizione del contenuto del bando di gara e della documentazione tecnica e normativa ad esso allegata, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d’asta ed i criteri di scelta del contraente, ivi inclusi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali e finanziari nonché i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell’appalto, richiesti per la partecipazione;
b) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri operatori e che non ha concluso accordi né li concluderà con altri partecipanti alla gara allo scopo di restringere, impedire o falsare la libera concorrenza, in contrasto con le disposizioni normative vigenti anche di rango comunitario;
c) di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all’art. 53, c. 16-ter, del D. Lgs. n. 165/20015 (così come integrato dall’art. 21 del D. Lgs. n. 39/2013), e di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti; dichiara, inoltre, di essere consapevole che, in caso di accertamento della violazione del divieto previsto dal richiamato art. 53, comma 16-ter, verrà disposta l’immediata esclusione della Società dalla partecipazione alla procedura d’affidamento.
d) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a rendere noti - su richiesta dell’Amministrazione - tutti i pagamenti eseguiti connessi con il relativo contratto.
4 Cfr. le “Linee Guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC Prefetture-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”, adottate il 15 luglio 2014 con Protocollo di intesa tra Ministero dell’Interno e Autorità Nazionale Anticorruzione.
5 L’art. 53, c. 16-ter, del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 dispone che: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
Art. 3
Obblighi dell’Amministrazione appaltante
1. L’Amministrazione si impegna:
a) a far conoscere al proprio personale e a tutti i soggetti in essa operanti che a qualsiasi titolo sono coinvolti nella procedura di gara sopra indicata e nelle successive fasi di vigilanza, controllo e gestione dell’esecuzione del relativo contratto, il presente Patto di Integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza;
b) ad avviare un procedimento istruttorio per la verifica delle segnalazioni su eventuali condotte anomale tenute dal proprio personale in occasione dello svolgimento delle attività relative al procedimento di gara e/o all’esecuzione del contratto. L’accertamento delle violazioni del presente Patto di Integrità sarà formalizzato nel rispetto del principio del contraddittorio, a norma delle disposizioni normative vigenti;
c) ad attivare i procedimenti previsti dalla legge nei confronti del personale - a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e nella gestione della fase esecutiva del relativo contratto - che abbia agito in violazione degli obblighi previsti dal presente Patto di Integrità, dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013 n.62), nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti di questa Amministrazione;
d) ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa sia stata disposta una misura cautelare o sia intervenuto un rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319 ter c.p., 319- quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.6.
Art. 4
Violazioni del Patto di integrità Sanzioni
1. L’accertamento del mancato rispetto da parte della Società (Impresa/Consorzio/Raggruppamento temporaneo di Imprese) - sia in qualità di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni assunti con l’accettazione del presente Patto di Integrità potrà comportare, ferma restando la segnalazione agli Organi competenti, l’applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:
✓ esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria versata a garanzia della
serietà dell’offerta, in caso di accertamento della violazione nella fase precedente all’aggiudicazione dell’appalto;
✓ revoca dell’aggiudicazione e escussione della cauzione, in caso di accertamento della violazione nella fase
successiva all’aggiudicazione dell’appalto ma antecedente la stipula del contratto;
✓ escussione della cauzione definitiva versata a garanzia dell’adempimento del contratto se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell’appalto;
✓ revoca dell’aggiudicazione e risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei casi previsti dall’art. 2 e dall’art. 3 del presente Patto di Integrità, previa intesa con l’Autorità Nazionale anticorruzione, per il tramite della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma.
6 Cfr. precedente nota 4
2. In ogni caso, l’accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione della Società (Impresa/ Consorzio/Raggruppamento temporaneo di Imprese) dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture bandite dalla Città metropolitana di Roma Capitale per i successivi tre anni.
3. L’accertamento sarà formalizzato nel rispetto del principio del contraddittorio.
4. Ai fini dell’esercizio della potestà risolutoria da parte dell’Amministrazione, in caso di violazione degli obblighi di cui all’art. 2, si procederà alla relativa segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione per il tramite della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma e, alla luce della posizione espressa dall’X.X.XX., saranno adottati gli atti conseguenti. Ove l’Autorità non dovesse fornire riscontro nel termine di trenta giorni, l’Amministrazione si riserva di procedere direttamente all’adozione dei necessari provvedimenti.
Art. 5
Efficacia del Patto di integrità Controversie
1. Il presente Patto di Integrità dispiega i suoi effetti dall'inizio della procedura di affidamento fino alla regolare ed integrale esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, qualora la Società (Impresa/Consorzio/Raggruppamento temporaneo di Imprese) ne risulti aggiudicataria.
2. La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di Integrità è demandata all’Autorità Giudiziaria competente.