CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA
CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA
(ARTT. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche)
TRA
- L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (P.IVA 80007010376) , rappresentata dal Dott. Xxxxxxxx Piano nella sua qualità di Dirigente del Service Area Medica - SAM, delegato alla firma con Decreto Rettorale n. 960 del 28.06.2018;
- La Regione Xxxxxx Xxxxxxx , rappresentata dal Direttore Generale pro tempore dell' <AZIENDA> (P.IVA <PARTITA_IVA>), delegato alla firma con Decreto del Presidente della Regione n. 240 del 5.11.2007
E
<TITOLO_SPECIALIZZANDO> <NOME> <COGNOME> (C.F.
<CODICE_FISCALE>), ammess<VOCALE_SESSO> alla scuola di specializzazione in <SCUOLA>, nell’a.a. <ANNO_ACCADAMICO_INGRESSO>, iscritt<VOCALE_SESSO> al <ISCRIZIONE_ANNO_CORSO>° anno di corso.
A seguito di utile inserimento nella graduatoria del concorso a n. <NUM_POSTI> posti di formazione specialistica presso la suddetta scuola dell’ Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 368/1999 e
successive modifiche.
SI STIPULA
il presente contratto, finalizzato esclusivamente all’apprendimento delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall’ordinamento didattico della scuola in conformità alle indicazioni dell’Unione Europea.
Il contratto non dà in alcun modo diritto all’accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell’Università e non determina l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro.
ART.1
1. Il contratto ha la durata di un anno, a decorrere dal <DATA_CONTRATTO> ed è automaticamente rinnovato di anno in anno per tutta la durata del corso di specializzazione, previa verifica delle condizioni legittimanti.
2. La durata del corso di specializzazione è determinata con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e pertanto può modificarsi anche in costanza di rapporto in recepimento di quanto stabilito dalla normativa nazionale.
3. Il rapporto instaurato con il presente contratto cessa comunque alla data di scadenza del corso di specializzazione, come determinato ai sensi del comma precedente, salvo quanto previsto dai successivi commi 4 e 6.
4. Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per maternità, per la quale restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, e malattia sospendono il periodo di formazione con obbligo per il medico in formazione specialistica di recupero delle assenze effettuate. Durante la sospensione per i predetti impedimenti al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico di cui all’articolo 6, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso. L'obbligo di recupero delle assenze effettuate di cui al presente comma comporta una variazione delle decorrenze del contratto, che verranno puntualizzate con separato atto a cura dell'Università.
5. Non determinano interruzione della formazione, né sospensione del trattamento economico, le assenze per motivi personali preventivamente autorizzate, che non superino i trenta giorni lavorativi complessivi nell’anno di pertinenza del presente contratto e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi.
6. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:
1 a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica; 2 b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità, come definite dal successivo art. 5;
3 c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o, in caso di malattia, il superamento del periodo di un anno, nell’ambito della durata del corso di specializzazione;
4 d) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi della scuola
di specializzazione frequentata.
Si applicano al presente contratto, per quanto non espressamente previsto, le cause di risoluzione previste dal Codice civile, in quanto compatibili.
ART. 2
1. Il medico in formazione specialistica si impegna a seguire con profitto il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dall’ordinamento didattico della scuola determinato secondo la normativa vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell’Unione Europea.
2. Il medico in formazione specialistica si impegna a svolgere le attività previste dal programma di formazione nel rispetto del Regolamento Scuole di Specializzazione dell’Università di Bologna, nonché delle norme ed accordi, regionali e locali, in materia.
3. Il medico in formazione specialistica si impegna a svolgere le attività previste dal programma di formazione con diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta e comunque nel rispetto del Codice di Comportamento dell’Università di Bologna e degli analoghi codici delle Aziende dove si svolge la formazione.
4. L’Università e la Regione si impegnano a far seguire il medico in formazione specialistica da un tutore, designato annualmente dal Consiglio della scuola, che non potrà seguire più di tre medici in formazione.
5. Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche del medico in formazione specialistica, la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia di interventi pratici da eseguire personalmente sono quelli determinati all’inizio di ogni anno accademico dal Consiglio della scuola in conformità agli ordinamenti didattici ed agli accordi tra Università e Azienda sanitaria coinvolta. Tale programma sarà portato a conoscenza del medico in formazione specialistica all’inizio di ogni anno accademico. Egualmente saranno portati a conoscenza gli aggiornamenti annuali resisi indispensabili in relazione alle mutate necessità didattiche e alle specifiche esigenze del programma di formazione.
ART. 3
1. L’Università e la Regione garantiscono al medico in formazione specialistica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell’unità operativa presso la quale è assegnato, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l’esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore,
in coerenza al processo formativo. L’attività del medico in formazione specialistica deve essere comunque coerente con il percorso formativo. In nessun caso l’attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo.
2. L’Università fornisce al medico in formazione specialistica un apposito libretto personale di formazione in cui attività e interventi, concordati dal Consiglio della scuola con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie interessate, sono illustrati e certificati a cura del dirigente responsabile dell’unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica espleta volta per volta le attività assistenziali del programma formativo e controfirmati dal medico stesso.
ART. 4
1. Il medico in formazione specialistica si impegna ad assolvere un programma settimanale complessivo da ripartirsi tra attività teoriche e pratiche, secondo quanto stabilito dall’ordinamento didattico della scuola.
2. L’impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno.
ART. 5
1. Il medico in formazione specialistica si impegna a non svolgere alcuna attività libero professionale all’esterno delle strutture assistenziali in cui effettua la formazione, né ad accedere a rapporti convenzionali o precari con il Servizio sanitario nazionale o con enti e istituzioni pubbliche e private.
2. Il medico in formazione specialistica fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno può, ai sensi dell’art. 19, comma 11, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 , sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica, ma occupato solo in caso di carente disponibilità dei medici già iscritti nei predetti elenchi .
3. E’ assicurata al medico in formazione specialistica la facoltà dell’esercizio della libera professione intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti.
4. Nel caso sussista un rapporto di pubblico impiego il medico in formazione specialistica per poter frequentare la scuola di specializzazione deve essere
collocato in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative e contrattuali previste per l’Amministrazione di appartenenza.
ART. 6
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, al medico in formazione specialistica compete il trattamento economico annuo onnicomprensivo – parte fissa e parte variabile – previsto, con riferimento alla specializzazione in <SCUOLA> e al <ISCR_ANNO_CORSO>° anno di corso, dal D.P.C.M. vigente. Tale trattamento viene corrisposto dall’Università in 12 ratei mensili posticipati ed è comprensivo di tutti gli oneri contributivi a carico dei contraenti e, pertanto, sia della quota dei due terzi a carico dell’Università che della quota di un terzo a carico del medico in formazione specialistica. Il trattamento economico per le successive annualità è automaticamente determinato in base alla normativa nel tempo vigente.
2. Il medico in formazione specialistica ai fini previdenziali è iscritto alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Il trattamento economico spettante al medico in formazione specialistica è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.
4. L’azienda sanitaria, presso la quale il medico in formazione specialistica svolge attività formativa, provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico medesimo nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.
Le tutele per rischi professionali e per la responsabilità civile contro terzi possono essere assicurate dalle Aziende sanitarie anche sulla base di norme regionali che disciplinino diverse modalità di copertura del rischio.
ART.7
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 37, 38, 39, 40 e 41, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 e successive modificazioni, nonché le specifiche disposizioni regionali in materia, in quanto compatibili con la normativa vigente e con quanto contenuto nel presente contratto.
2. Eventuali controversie sono devolute all’Autorità giudiziaria ordinaria presso il Foro competente. La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell’Amministrazione digitale – Decreto
Legislativo 7 marzo 2005 n. 82. L'imposta di bollo sarà ripartita in uguale misura tra tutte le parti contraenti e versata a cura dell'Università di Bologna. L’importo a carico dello specializzando verrà trattenuto direttamente da UNIBO all’atto del pagamento del compenso. L’importo a carico della Regione verrà richiesto con nota, previa rendicontazione da parte di UNIBO dei contratti stipulati. L’imposta di bollo è assolta in modalità virtuale - Autorizzazione n. 140328 del 13 dicembre 2018.
I Contraenti1:
per l’Università il Dott. Xxxxxxxx Piano
per la Regione Xxxxxx Xxxxxxx il Direttore Generale pro tempore
<TITOLO_SPECIALIZZANDO> <NOME> <COGNOME>
1Questo documento elettronico è rappresentato in formato PDFA-1a (ISO 19005-1) ed è sottoscritto con firma digitale dai contraenti. La versione informatica del documento è conservata dall'Università di Bologna.