ACCORDO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE TESSILE TRA
ALLEGATO I
ACCORDO
PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE TESSILE TRA
con sede in
P. Iva nato a
rappresentata dal
il e
residente (qui di seguito per brevità OPERATORE)
E
Il Comune di , o il Soggetto da esso delegato (i Gestori pubblici o gli altri soggetti) con sede codice fiscale
rappresentato da quale (qui di seguito per brevità COMUNE)
PREMESSO
• Che in data è stato sottoscritto tra ANCI e CONAU (Consorzio Nazionale Abiti ed Accessori Usati) un PROTOCOLLO D'INTESA.
• Che il suddetto PROTOCOLLO D'INTESA è volto ad incentivare la raccolta differenziata della frazione tessile, ad assicurare una maggiore omogeneità sul territorio nazionale delle condizioni di raccolta della frazione tessile ed incentivarla attraverso la promozione della quantità e della qualità dei materiali raccolti, della corretta gestione e tracciabilità dei rifiuti tessili e della professionalità e qualificazione degli operatori coinvolti.
• Che fra le finalità istituzionali dei Comuni rientra l'incentivazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, riducendo in siffatta maniera il conferimento indifferenziato di materiale che può essere più convenientemente conferito in forma separata.
• Che con apposito ALLEGATO TECNICO, allegato al presente ACCORDO, è stato stabilito di dare attuazione al citato PROTOCOLLO D’INTESA e di fissare le condizioni minime per lo svolgimento del servizio raccolta, avvio a recupero e recupero della frazione tessile presente nei rifiuti urbani.
TUTTO CIO' PREMESSO
Tra le parti come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1-- Definizioni
Ai fini del presente ACCORDO i seguenti termini assumeranno, tanto espressi al singolare quanto al plurale, i significati di seguito riportati:
a) ALLEGATO TECNICO: l'Allegato Tecnico relativo alla raccolta differenziata dei rifiuti da frazione tessile sottoscritto dalle PARTI, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente ACCORDO;
b) PARTE: il Comune o il Soggetto Gestore da esso delegato, quali ad esempio Consorzi di Bacino o Autorità d'Ambito muniti di DELEGA;
c) ACCORDO: il presente sottoscritto tra le PARTI;
d) DECRETO: il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, così come successivamente modificato ed integrato;
e) DELEGA: l'atto redatto secondo lo schema tipo allegato all’ACCORDO, con il quale il Comune autorizza il gestore del servizio, o altro soggetto terzo, alla stipula dello stesso;
f) FRAZIONI ESTRANEE: i rifiuti costituiti da materiali non ricompresi nelle tipologie di cui al CER 200110-200111 tessile come definiti nell'ALLEGATO TECNICO
g) FRAZIONE TESSILE: i rifiuti identificati dai codici CER 20.01.10 e 20.01.11;
h) OPERATORI: aziende specializzate nell'ambito della raccolta dei rifiuti provenienti da frazione tessile del presente ACCORDO in grado di rispettare condizioni e requisiti dell'ALLEGATO TECNICO;
i) PARTI: l'OPERATORE e il COMUNE
j) PROTOCOLLO D'INTESA: il Protocollo d'Intesa sottoscritto tra ANCI e CONAU di cui alle premesse;
k) RACCOLTA DIFFERENZIATA: la raccolta differenziata, come definita dall'art. comma 1, lett. p) del DECRETO;
I) RECUPERO: le attività previste dal DECRETO;
183,
m) RICICLAGGIO: le attività di recupero di materia;
Articolo 2 - Finalità ed ambito di applicazione
2.1. Finalità dell’ACCORDO è regolamentare i reciproci obblighi e diritti delle parti, nei limiti delle rispettive funzioni istituzionali in attuazione di quanto definito dal PROTOCOLLO D'INTESA e dall'ALLEGATO TECNICO.
Articolo 3 - Oggetto dell’accordo
3.1. Le PARTI intendono disciplinare la RACCOLTA DIFFERENZIATA da parte dell'OPERATORE, dei rifiuti derivanti dalla FRAZIONE TESSILE, ai sensi di quanto previsto dal PROTOCOLLO D'INTESA e dal relativo ALLEGATO TECNICO.
3.2. L'ALLEGATO TECNICO descrive le modalità tecniche di esecuzione del PROTOCOLLO D'INTESA e del presente ACCORDO.
Articolo 4 - Soggetti aderenti al presente ACCORDO
4.1. L'elenco dei soggetti aderenti al presente ACCORDO verrà pubblicato sui siti istituzionali di ANCI e di CONAU e tenuto costantemente aggiornato dalle due associazioni.
4.2. Il presente ACCORDO è aperto alla sottoscrizione di tutti i soggetti interessati che rispondono alle definizioni di operatore e del Comune di cui all'art. l e presentino i requisiti previsti dall'ALLEGATO TECNICO.
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Articolo 5 - Obblighi a carico del COMUNE
5.1. Il COMUNE si impegna a svolgere le attività di propria competenza così come indicate nell'ALLEGATO TECNICO..
5.2. Il COMUNE si impegna a mettere a disposizione i siti necessari e idonei al posizionamento dei contenitori per la RACCOLTA DIFFERENZIATA della FRAZIONE TESSILE, secondo quanto indicato nell'ALLEGATO TECNICO.
5.3. Il COMUNE promuoverà forme di informazione e controllo al fine di evitare conferimenti impropri di rifiuti diversi dalla frazione tessile .
Articolo 6 - Obblighi a carico dell'OPERATORE
6.1. L'OPERATORE si impegna alla presa in carico della FRAZIONE TESSILE raccolta in maniera differenziata, ed al conferimento della stessa frazione presso l'impianto (Nome:...; Indirizzo:...; ecc) debitamente autorizzato e rispondente ai requisiti indicati nell'ALLEGATO TECNICO utilizzando gli stessi mezzi adibiti alla raccolta.
6.2 L'OPERATORE si obbliga espressamente ad effettuare la comunicazione dei dati ottenuti dall'espletamento del servizio oggetto del presente ACCORDO, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 dell'ALLEGATO TECNICO.
Articolo 7 - Contributi e fatturazione
7.1 Il contributo che l'OPERATORE potrà riconoscere al COMUNE, come riportato nell'ALLEGATO TECNICO, e le modalità di fatturazione sono definite all'atto della stipula del presente ACCORDO alla quale verranno allegati per farne parte integrante.
Articolo 8 - Campagna di Comunicazione
8.1. Al fine di perseguire obbiettivi di efficacia, efficienza e qualità delle attività di raccolta, CONAU realizza a livello locale, provinciale e regionale, in collaborazione con il COMUNE, attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata dei rifiuti della frazione tessile. Tali interventi saranno finalizzati all'ottimizzazione dei livelli di qualità e quantità ed al contenimento dei costi del servizio di raccolta. Qualora il COMUNE intendesse intraprendere di propria iniziativa campagne di comunicazione, i relativi contenuti saranno comunicati all'OPERATORE.
Articolo 9 - Durata
9.1 Il presente ACCORDO acquista efficacia a far data dalla sua sottoscrizione ad opera di entrambe le PARTI e resterà in vigore per 24 mesi.
9.2 Alla scadenza di tale termine il presente ACCORDO si intenderà automaticamente rinnovato, fatta salva la disdetta di una delle PARTI comunicata secondo le modalità indicate ai punti 9.4 e 9.5. A decorrere dalla data di recesso l'OPERATORE sarà sollevato da qualsiasi obbligo di ritiro.
9.3 Nel caso in cui il COMUNE abbia sottoscritto l’ACCORDO sulla base di una DELEGA, la durata dello stesso coincide con quella prevista per la DELEGA.
9.4 Il COMUNE e l'OPERATORE possono recedere dall’ACCORDO dandone preavviso scritto di almeno 90 giorni. Considerate le esigenze di programmazione delle attività di riciclo, il recesso può comunque essere esercitato non prima di sei mesi dalla sottoscrizione dello stesso.
9.5 Il COMUNE che ha esercitato il recesso ha facoltà di sottoscrivere nuovamente l’ACCORDO a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla disdetta e alle condizioni in vigore a tale data.
Articolo 10 - Cessioni, modifiche, comunicazioni
10.1 Nessuna delle PARTI potrà cedere il presente ACCORDO o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da essa derivanti senza il previo consenso dell'altra PARTE;
10.2 Qualsiasi modifica o integrazione al presente ACCORDO non avrà efficacia alcuna se non redatta per iscritto e debitamente sottoscritta dai rispettivi Rappresentanti delle PARTI a ciò autorizzati;
10.3 Qualsiasi richiesta, domanda o comunicazione tra le PARTI in merito al presente ACCORDO dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata personalmente o spedita mediante fax, telegramma o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai seguenti indirizzi:
OPERATORE: XXXXX COMUNE: XXXXX
Articolo 11 - Controversie
11.1 In caso di contrasto tra le obbligazioni contenute nel presente ACCORDO e quanto previsto nell'ALLEGATO TECNICO, varranno le pattuizioni e i principi stabiliti in questo ultimo atto.
Articolo 12 - Pattuizioni tra le PARTI
12.1 Il presente ACCORDO, unitamente all'ALLEGATO TECNICO, costituisce gli accordi intercorsi tra le PARTI in merito alle attività in oggetto e sostituisce ogni eventuale precedente accordo, orale o scritto, eventualmente stipulato tra le PARTI.
12.2 Sono fatti salvi ulteriori o differenti accordi o intese tra le PARTI che comportino condizioni di miglior favore rispetto a quanto contenuto nel presente ACCORDO.
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Articolo 13 - Tutela della Privacy
13.1 Ai sensi dell'art 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" (da qui in avanti il "Codice Privacy"), le PARTI danno atto che il trattamento dei dati personali è effettuato per le seguenti finalità:
- acquisizione di informazioni preliminari all'instaurazione del rapporto;
- rispetto di obblighi derivanti dal presente ACCORDO o previsti da leggi (es. obblighi contabili e fiscali), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo;
- gestione del contenzioso.
Il rifiuto a fornire i dati o l'opposizione ai trattamenti per le legittime finalità sopra dichiarate preclude od ostacola la corretta gestione del rapporto.
Con la sottoscrizione del presente atto le parti acconsentono al trattamento dei propri dati personali e riconoscono reciprocamente il diritto di accesso agli stessi, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la correzione, se incompleti o erronei, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, ai sensi degli art. 7-10 del Codice Privacy approvato con il D.lgs. n.196/2003.
OPERATORE
(Timbro e firma)
COMUNE
(Timbro e firma)