Tra le parti
Reg. n. Verona,
CONVENZIONE TRA AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA E COMUNE DI CASALEONE PER LA GESTIONE DI UN AMBULATORIO PER PAZIENTI FRAGILI
Tra le parti
Azienda ULSS n. 9 con sede legale in Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx, 00 – Codice Fiscale e Partita IVA 02573090236 – in persona del Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 822 del 12.12.2019
e
Comune di Casaleone (VR) - Prot. num. 0000995 del 29-01-2020
Comune di Casaleone con sede in Xxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00 - Codice Fiscale 00659900237 e Partita IVA 00659900237 - rappresentato dal Sig. Xxxxxx Xxxxxxx in qualità di Sindaco pro tempore, in nome e per conto del quale agisce. Giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 20.12.2019
SI STABILISCE QUANTO SEGUE
Art. 1 - PREMESSA
1. Nell’ambito del servizio di assistenza infermieristica territoriale organizzato dal Distretto 3 della Pianura Veronese della Azienda Sanitaria U.L.S.S. 9, nel più ampio progetto di Assistenza Domiciliare Integrata, si intende avviare una particolare forma di assistenza in sede unica riguardante la gestione di un Ambulatorio per pazienti fragili in collaborazione con il Comune di Casaleone, il quale, tramite stipula di apposito accordo, affiderà il servizio in parola alla “Società Operaia di Mutuo Soccorso” di Casaleone.
Art. 2 - OBIETTIVO GENERALE
1. Con il presente protocollo le parti intendono assicurare un’adeguata assistenza socio-sanitaria a cittadini definiti “fragili” per condizioni di età o di malattia in situazioni di lieve o media dipendenza ma che conservano un minimo di autosufficienza e di funzionalità deambulatoria.
2. L’Azienda Sanitaria U.L.S.S. 9, da parte sua, attiva il servizio con l’obiettivo di decongestionare le strutture ospedaliere e ridurre la fuga verso altre strutture esterne.
Art. 3 - OBIETTIVO SPECIFICO
L’obiettivo specifico del protocollo è garantire la possibilità di usufruire di prestazioni sanitarie quali cicli di medicazioni, rilevazioni della pressione, misurazione della glicemia, prelievi di sangue per esami ematochimici, iniezioni intramuscolo prioritariamente a persone ultrasessantacinquenni o, comunque, esenti ticket per patologia, in un punto comodo, centrale, di facile accesso del Comune di Casaleone.
Art. 4 - LUOGO, XXXX, TEMPI
1. Le prestazioni sanitarie per pazienti fragili saranno eseguite presso l’edificio Centro Diurno “Arcobaleno” in Casaleone in xxx Xxxxxxxx Xxxxxx x. 00, di proprietà del Comune di Casaleone in idonei locali ubicati al piano terra arredati come da inventario a parte, elencati come segue:
- ambulatorio medico di mq. 20,00;
- sala d’aspetto di mq. 20,00;
- servizio igienico;
- spazio di accesso;
2. L’edificio è censito al catasto fabbricati del Comune di Casaleone. al Foglio n. 7 – mappale n. 257;
3. L’accesso al servizio sarà regolamentato, nel rispetto della privacy come da normativa attuale, da prenotazione richiesta dall’utente o suo familiare o medico prescrittore, con presentazione dell’impegnativa del medico alla persona di riferimento all’ambulatorio, entro il venerdì antecedente il giorno di prelievo, nei seguenti orari: dalle ore 8:30 alle ore 11:00.
4. Fatto salvo diverso e successivo accordo delle parti, i prelievi di sangue verranno effettuati con cadenza quindicinale nel giorno di mercoledì dalle ore 8,00 alle ore 9,00.
Art. 5 - DESTINATARI
1. Potranno usufruire del servizio in parola:
- in via prioritaria le persone anziane ultrasessantacinquenni e persone disabili e/o portatori di handicap esenti ticket;
Comune di Casaleone (VR) - Prot. num. 0000995 del 29-01-2020
- le persone affette da patologie croniche, le persone con particolari motivi di famiglia, di lavoro, di orario, di difficoltà di trasporto che ne vincolano e limitano l’autonomia e comunque, in questa fase di applicazione, solo gli esenti dal pagamento del ticket.
Art. 6 - GESTIONE DELLE ATTIVITA’
1. L’Azienda U.L.S.S. n. 9 affida al comune di Casaleone la responsabilità della gestione dell’Ambulatorio Pazienti Fragili, con assunzione a carico dell’amministrazione comunale di tutti i relativi costi e di ogni responsabilità conseguente alla suddetta gestione.
2. Sono a carico dell’Amministrazione Comunale di Casaleone gli oneri connessi con l’utilizzo dei locali siti presso l’Istituzione Comunale, compresa la verifica del possesso delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione;
3. Il Comune di Casaleone è direttamente responsabile in ordine all’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di rispetto della privacy, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679. Per ogni ulteriore specificazione si rinvia all’allegato “Designazione del Responsabile del Trattamento dei Dati (GDPR)”.
4. Il Comune di Casaleone si impegna a garantire l’attività nel rispetto delle norme vigenti in materia con riferimento sia al personale nonché al trasporto del sangue e dei campioni biologici.
5. Il Comune di Casaleone dovrà inoltre provvedere direttamente alla raccolta, nonché allo smaltimento dei rifiuti sanitari prodotti presso l’ambulatorio stesso ed è direttamente responsabile in ordine all’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di gestione dei rifiuti speciali.
6. Le prestazioni sanitarie effettuate presso l’Ambulatorio pazienti fragili si svolgono tramite personale infermieristico in possesso dell’iscrizione al Collegio IPASVI (Federazione Nazionale Collegi Infermieri professionali, Assistenti sanitari, Vigilatrici d'infanzia) nonché dell’attestato di formazione BLS- D (Basic Life Support - early Defibrillation, supporto di base delle funzioni vitali e defibrillazione precoce) in corso di validità.
7. Il nominativo del medico, degli infermieri e gli orari di apertura dovranno essere comunicati per tempo all’Azienda Sanitaria U.L.S.S. 9 - Distretto 3 della Pianura Veronese prima dell’inizio dell’attività ed in caso di ogni variazione degli orari e dei nominativi degli infermieri e/o del medico.
8. Il Comune di Casaleone si impegna a relazionare al Direttore dell’UOC Cure Primarie sull’attività effettuata con cadenza semestrale.
9. La responsabilità dell’organizzazione, della definizione delle procedure tecnico-operative, della verifica dei requisiti professionali e della formazione del personale addetto ricadono sul Direttore
dell’UOC Cure Primarie del Distretto 3.
10. La responsabilità della definizione delle procedure tecnico-operative dei prelievi ematici ricade sul Direttore della UOC Laboratorio Analisi dell’Ospedale di Legnago.
11. Le procedure tecnico operative fornite dalla Azienda ULSS 9 riguardano:
- prelievo, conservazione, trasporto dei campioni diagnostici;
- prelievi microbiologici;
- linee guida per la corretta esecuzione di prelievi di campioni biologici da sottoporre ad esame culturale;
- guida agli esami di laboratorio analisi;
- trasporto da esterno verso i servizi;
- gestione dell’emergenza sanitaria nell’ambulatorio pazienti fragili.
Comune di Casaleone (VR) - Prot. num. 0000995 del 29-01-2020
Il Comune di Casaleone si impegna, altresì, ad applicare le suddette procedure e ogni modifica od integrazione apportata alle predette, ovvero ogni ulteriore nuova procedura definita e comunicata dalla Azienda ULSS 9.
12. Saranno a carico del Comune di Casaleone tutte le spese necessarie per la realizzazione del servizio di cui trattasi, compreso l’arredamento necessario alla funzionalità del servizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali comprese e il trasporto in sicurezza dei prelievi eseguiti. Le prenotazioni saranno prese in esame da personale del Laboratorio Analisi dell’AULSS 9 per la preparazione delle provette con la relativa etichettatura.
13. Il materiale di consumo (siringhe, provette, disinfettante, cotone, ecc.) è a totale carico dell’AULSS 9.
14. Il Comune di Casaleone garantisce la presenza di una borsa per l’emergenza e di un defibrillatore semiautomatico che dovrà essere periodicamente verificato dal personale che lo ha in uso.
15. Il trasporto dei campioni di sangue da Casaleone al Laboratorio Analisi dell’AULSS 9 avverrà in idonei contenitori entro le ore 9,00 del giorno stesso in cui vengono effettuati i prelievi a cura di personale all’uopo incaricato dal l’Associazione SOMS (Società Operaia di Mutuo Soccorso) Gruppo di Casaleone (VR).
16. I referti saranno consegnati agli utenti con le modalità in essere nell’Azienda ULSS 9 e/o su richiesta degli interessati, presso l’Ambulatorio dei Pazienti Fragili con oneri a carico della SOMS. Il trattamento dei dati personali e sensibili viene autorizzato da liberatoria sottoscritta dall’utente stesso, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, all’atto del prelievo.
17. Il Comune di Casaleone si impegna ad applicare nei confronti del personale sanitario e amministrativo impiegato gli obblighi di condotta di cui al vigente codice di comportamento dell’Azienda
U.L.S.S. 9.
Art. 7 - CONTROLLI
1. Il Direttore dell’UOC Cure Primarie qualora, in sede di controllo e verifica, accerti carenze organizzative o inadempienze procedurali, segnala le stesse al Direttore del Distretto e al Comune di Casaleone definendo un termine per l’adeguamento. In mancanza di rispetto del predetto termine o di inadeguatezza delle azioni correttive, su proposta del Direttore di Distretto, l’Azienda U.L.S.S. n. 9 può recedere dalla presente convenzione con conseguente interruzione dell’attività dell’ambulatorio pazienti fragili.
Art. 8 - VERIFICHE
Le parti concordano che il servizio è soggetto a verifica sul suo andamento e accertamento della sua effettiva utilità e rispondenza alle esigenze della popolazione da effettuarsi dopo sei mesi dall’effettivo inizio dell’attività.
Art. 9 - DECORRENZA E DURATA
1. La presente convenzione ha decorrenza da 1.1.2020 a 31.12.2020
2. Al termine di detto periodo le parti procederanno ad una valutazione congiunta sullo stato di attuazione del presente protocollo, apportando, ove del caso, modifiche o integrazioni ai fini di un nuovo atto di convenzione annuale.
Art. 10 - RINVIO
Comune di Casaleone (VR) - Prot. num. 0000995 del 29-01-2020
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e regolamenti nazionali e regionali in materia.
Art. 11 - REGISTRAZIONE
1. Le parti convengono che la convenzione sarà registrata solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/86.
Per l’Azienda Ulss 9 Scaligera
Il Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx
Il Sindaco del Comune di Casaleone
Xxxxxx Xxxxxxx