CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
PER L'IMPRESA ARTIGIANALE O INDUSTRIALE IMPRESA FINO A TRE
Il presente Fascicolo informativo, contenente:
a) Nota informativa, comprensiva del glossario;
b) Condizioni di assicurazione
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx) - xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx
PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
NOTA INFORMATIVA
Prodotto DIFESA PIU' - IMPRESA FINO A TRE
(ai sensi dell’articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi presso l’IVASS al n. 046.
Sede Legale in xxx Xxxxxxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx).
Recapito telefonico 051-5077111 Telefax 051-375349, siti internet: xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx, indirizzo di posta elettronica xxxx-xxxxx@xxxxxxxxx.xx.
E’ autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G. U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00006.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa (dati aggiornati a 04.2014)
In base all’ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2013, il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad € 5.076.312.130,36, con capitale sociale pari ad € 1.977.533.765,65 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 2.765.037.497,82. L’indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 1,52.
Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nella presente Nota sono pubblicati sul sito della società xxx.xxxxxxxxx.xx
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
GLOSSARIO
Le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle contenute nelle condizioni di assicurazione:
Definizioni relative all’Assicurazione in generale
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicurazione
Il contratto con cui la Società, in seguito al pagamento di un Premio, si obbliga a tutelare l’Assicurato.
Contraente
Il soggetto che stipula l’Assicurazione.
Indennizzo/Risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Polizza
Tutti i documenti che costituiscono l’Assicurazione.
Premio
La somma che il Contraente deve alla Società come corrispettivo dell’Assicurazione.
Rischio
La probabilità che si verifichi il Sinistro.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Società
L’impresa assicuratrice
Definizioni per l’Assicurazione DIFESA IMPRESA FINO A TRE
Addetti
Sono i Prestatori di lavoro, i titolari, i soci e i familiari coadiuvanti che partecipano allo svolgimento dell’attività.
Caratteristiche costruttive del Fabbricato
Il Fabbricato deve essere interamente costruito e coperto in pietra, laterizi, cemento, cemento armato, calcestruzzo, fibrocemento, vetrocemento armato, metallo. Solai e struttura portante del Tetto possono essere in qualsiasi materiale.
E’ ammessa la presenza di legno, materia plastica o altri materiali combustibili nelle pareti esterne e nelle coperture del Tetto, in misura rispettivamente non superiore al 25% della superficie totale. I pavimenti, i soffitti e i rivestimenti possono essere interamente in materiali combustibili e il manto esterno di copertura del Tetto in tegole bituminose.
Dipendenze
Sono i depositi di riserva, i magazzini, gli uffici, le cantine, le soffitte, i box, situati in corpi separati o in locali non comunicanti con il Fabbricato principale dell’Impresa, ma nella stessa ubicazione indicata nella scheda di Polizza.
Documenti personali
Patente di guida, carta d’identità, passaporto, porto d’armi, tessere personali per abbonamenti a mezzi di trasporto pubblici, tesserini di codice fiscale e sanitari, carte di credito.
Esplodenti
Sono le sostanze e i prodotti che:
• a contatto con l’aria o con l’acqua, in condizioni normali, danno luogo a Esplosione;
• esplodono per azione meccanica o termica;
• rientrano nella definizione di esplosivo dell’art.83 del R.D. n.635 del 6/5/1940, elencati nel relativo Allegato A.
Esplosione
E’ lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a una reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato
E’ la costruzione edile (o una sua porzione) –unitaria o in più corpi separati siti nella stessa ubicazione indicata nella scheda di Polizza- in cui si esercita l’attività assicurata, escluso il terreno.
Sono compresi nella definizione:
• tutte le opere murarie e di finitura;
• i Fissi e infissi;
• le installazioni e gli impianti fissi al servizio del Fabbricato (compresi contatori di gas, luce e acqua);
• gli ascensori e i montacarichi;
• le centrali termiche, le caldaie per il riscaldamento autonomo, le antenne, le cabine elettriche;
• le recinzioni, le cancellate, le pavimentazioni esterne e le tettoie;
• le Dipendenze;
• le strutture esterne adibite a deposito/laboratorio provviste di copertura e stabilmente fissate al suolo nelle immediate vicinanze del corpo principale del Fabbricato. La presenza di strutture esterne costruite e coperte con qualsiasi materiale che sia di adeguata resistenza e robustezza (es.: legno e materie plastiche) è tollerata purché non rappresenti più del 20% della superficie totale del Fabbricato assicurato;
• le tende esterne, le insegne e altre cose fisse destinate, in modo durevole, al servizio o all’ornamento del Fabbricato assicurato.
Sono comunque esclusi tutti i beni che rientrano nel Contenuto.
Fissi e infissi
Sono i manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l’illuminazione e l’aerazione (ad es. porte, finestre, serramenti, lucernari) e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.
Franchigia
E’ la parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato, espressa in cifra fissa.
Furto
È l’appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione alla persona che lo detiene.
Implosione
E’ l’improvviso cedimento di corpi cavi per un eccesso della pressione esterna rispetto a quella interna.
Impresa
E’ l’azienda finalizzata alla produzione, lavorazione, manutenzione e vendita di beni oppure alla
prestazione di servizi, iscritta alla C.C.I.A.A. e identificata nella scheda di Xxxxxxx.
Incendio
È la combustione con la presenza di fiamma di beni al di fuori di un appropriato focolare, che si può autoestendere e propagare.
Infiammabili
Sono considerati infiammabili:
• gas combustibili, a eccezione di quelli che rientrano nella definizione di Esplodenti;
• sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili;
• liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C, a eccezione delle soluzioni idroalcooliche di gradazione non superiore a 35°centesimali ;
• ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili che generano ossigeno;
• sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, spontaneamente si infiammano. Ai fini delle garanzie prestate, non si considerano:
• gli infiammabili contenuti in serbatoi completamente interrati;
• gli infiammabili contenuti in serbatoi di veicoli.
Merci speciali
Celluloide, espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materia plastica espansa e alveolare, imballaggi e scarti di imballaggi combustibili non racchiusi nelle confezioni delle merci.
Ai fini delle garanzie prestate, non si considerano le Merci speciali entrate a far parte del prodotto finito.
Non combustibili
Sono considerati non combustibili:
• cemento e cemento armato;
• pietre, vetro, laterizi, metalli;
• pannelli sandwich ( a eccezione di quelli rivestiti o coibentati sulla parte esterna con materiali combustibili)
• altri materiali che, alla temperatura di 750° C, no n danno luogo a fiamma né a reazione esotermica, in base al metodo di prova adoperato dal Centro Studi Esperienze del Ministero degli Interni.
Prestatore di lavoro
E’ la persona fisica della cui opera l’Assicurato si avvale -nel rispetto delle norme di legge- per lo svolgimento dell’attività descritta nella scheda di Polizza, e di cui deve rispondere ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile.
Xxxxx Xxxxxxx Assoluto
E’ la forma di Assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni entro la Somma assicurata, indipendentemente dal valore complessivo dei beni assicurati, senza la riduzione proporzionale dell’Indennizzo prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.
Rapina
È l’appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione a chi lo detiene mediante la violenza o la minaccia, dirette sia alla persona stessa sia verso altre persone.
Scoperto
E’ la parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato, espressa in percentuale.
Scoppio
È l’improvviso dirompersi di contenitori a causa dell’eccessiva pressione interna di fluidi.
Ai fini delle garanzie prestate non si considerano Scoppio gli effetti del gelo e dell’onda di pressione che si forma quando un flusso liquido è ostacolato dalla chiusura di una valvola (“colpo d’ariete”).
Somma assicurata/Massimale
È la somma indicata nella scheda di Polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/Risarcimento in caso di Sinistro.
Tetto
E’ l’insieme delle strutture, portanti e non, che coprono e proteggono il Fabbricato dagli agenti atmosferici.
Valore al momento del Sinistro
È il criterio con cui, ai fini della determinazione dell’Indennizzo, si stima il valore deprezzato del bene, cioè tenendo conto del suo grado di vetustà, d’uso, di conservazione e di altri eventuali degradi.
Valore a nuovo
È il criterio con cui, ai fini della determinazione dell’Indennizzo, si stimano le spese necessarie:
• per la totale ricostruzione del Fabbricato distrutto o per riparare quello danneggiato;
• per rimpiazzare i beni del Contenuto con altri nuovi (uguali o equivalenti per utilizzo e qualità) o per riparare quelli danneggiati.
Valori
Denaro, valori bollati, ticket, buoni premio, buoni sconto, titoli di credito e altre carte che rappresentano valori, pertinenti l’Impresa o di uso personale degli Addetti.
Quadro 1 – Incendio e altri danni materiali
Beni
Il Fabbricato e il Contenuto relativi all’ubicazione indicata nella scheda di Polizza.
Contenuto
Sono i beni che si trovano nel Fabbricato dell'Impresa, distinti in:
• macchinari e attrezzature: in genere, compresi mezzi di trasporto e traino non iscritti al P.R.A., distributori automatici anche esterni, impianti non al servizio del Fabbricato; sono inclusi in questa voce gli impianti di prevenzione e di allarme, di condizionamento e le caldaie per il riscaldamento autonomo, se nella Polizza non è assicurato il Fabbricato;
• arredamento: in genere, compreso il mobilio;
• apparecchiature elettroniche: in genere, compresi i programmi in licenza d’uso;
• merci: materie prime, prodotti semilavorati e finiti, imballaggi; è compreso quanto detenuto per riparazione e lavorazione se è oggetto dell’attività assicurata;
• enti particolari: archivi, documenti, registri, supporti magnetici per elaboratori elettronici;
• Valori;
• preziosi: gioielli, pietre preziose, perle, oggetti in tutto o in parte d’oro e di platino;
• oggetti ed effetti personali degli Addetti.
Sono comprese le migliorie, le aggiunte e le trasformazioni apportate al Fabbricato dall’Assicurato locatario, se nella Polizza non è operante la garanzia Fabbricato in locazione.
I veicoli a motore iscritti al P.R.A. sono compresi solo se rientrano fra le merci.
Insegne
Le insegne, inclusi intelaiature e sostegni.
Macchine mordenti
Sono le macchine utensili con potenza superiore a kw 1, i cui scarti di lavorazione sono costituiti da trucioli, segatura, polvere.
Vetri
Gli specchi e le lastre di vetro, cristallo, policarbonato, sia fisse sia mobili su cardini, cerniere e guide (vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole).
Quadro 2 – Furto e Rapina
Contenuto
Sono i beni che si trovano nel Fabbricato dell' Impresa, distinti in:
• macchinari, attrezzature: in genere, compresi mezzi di trasporto e traino non iscritti al P.R.A., distributori automatici anche esterni, gli impianti di prevenzione e di allarme, di condizionamento e le caldaie per il riscaldamento autonomo, gli impianti non al servizio del Fabbricato;
• arredamento: in genere, compreso il mobilio;
• apparecchiature elettroniche: in genere, compresi i programmi in licenza d’uso;
• merci: materie prime, prodotti semilavorati e finiti, imballaggi; è compreso quanto detenuto per riparazione e lavorazione se è oggetto dell’attività assicurata;
• enti particolari: archivi, documenti, registri, supporti magnetici per elaboratori elettronici;
• oggetti ed effetti personali degli Addetti.
I veicoli a motore iscritti al P.R.A. sono compresi solo se rientrano fra le merci. Sono esclusi i Valori e i Preziosi.
Infortunio
E’ l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Mezzo di custodia
E’ la cassaforte o il mobile con pareti e battenti in acciaio; se è di peso inferiore a 200 kg, deve essere ancorato al pavimento o alle pareti.
Preziosi
Gioielli, pietre preziose, perle, oggetti anche parzialmente in oro e platino.
Scippo
E’ il Furto commesso strappando il bene mobile di mano o di dosso alla persona che lo detiene.
Vetri antivandalismo
Sono i vetri stratificati, costituiti da almeno due lastre, con interposto uno strato di materia plastica, di spessore complessivo di almeno 6 mm, o anche quelli costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
Quadro 3 – Elettronica e fenomeno elettrico
Apparecchiature
Le macchine, le attrezzature e gli apparecchi elettrici e elettronici, non al servizio del Fabbricato, compresi gli impianti elettrici ed elettronici al servizio delle apparecchiature stesse.
Le Apparecchiature poste all’esterno sono comprese solo se stabilmente fissate al suolo o al Fabbricato e appositamente progettate/strutturate per il funzionamento all’aperto.
Impianti del Fabbricato
Le macchine, gli apparecchi e gli impianti elettrici ed elettronici di pertinenza e al servizio del Fabbricato.
Supporti
I dispositivi su cui si registrano dati.
Quadro 5 – Tutela legale
Sinistro
La controversia e il procedimento penale di seguito elencati
controversie:
• per danni di natura extracontrattuale provocati ad altri da fatti illeciti dell’Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge;
• per danni di natura extracontrattuale subiti dall’Assicurato e dai Prestatori di lavoro in conseguenza di fatti illeciti altrui;
• relative alla locazione e alla proprietà dei locali dove si esercita l’attività assicurata;
procedimenti penali :
• per reato colposo dell’Assicurato e dei Prestatori di lavoro;
• per fatto doloso dell’Assicurato e dei Prestatori di lavoro, solo se prosciolti in istruttoria o assolti con sentenza passata in giudicato, esclusa ogni altra causa di estinzione del reato.
Quadro 6 – Assistenza
Locali:
Il fabbricato o porzione di esso in cui è dichiarato lo svolgimento dell’attività dell’Impresa indicata in scheda di polizza.
Sinistro
La situazione di difficoltà conseguente a un evento fortuito che:
• provochi danni materiali e diretti ai Locali dell’Impresa;
• renda i Locali dell’Impresa inutilizzabili o indisponibili;
• metta in pericolo la sicurezza dei Locali dell’Impresa o di persone, animali e cose che si trovano al loro interno;
rendendo necessaria l’erogazione di un aiuto immediato.
Struttura organizzativa
Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature e ogni dotazione destinata alla gestione dei Sinistri del ramo Assistenza.
Il contratto viene offerto con tacito rinnovo annuale, con possibilità però per il Contraente e la Società di accordarsi ai fini del non tacito rinnovo.
AVVERTENZA: in caso di stipula con tacito rinnovo la disdetta deve essere comunicata dalla parte recedente all’altra parte con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 7 “Proroga dell’Assicurazione, periodo di Assicurazione e sconto per poliennalità” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto viene offerto con possibilità di scelta delle seguenti coperture assicurative:
- Incendio e altri danni materiali. Garantisce il Fabbricato in cui si svolge l’attività e ciò che contiene contro il rischio di Incendio, fulmine, Implosione, Esplosione, Scoppio e altri numerosi eventi, secondo quanto indicato al Quadro 1 delle condizioni di assicurazione;
- Furto e Rapina. Garantisce i beni (arredamento, attrezzature, macchinari, merci e valori) contenuti nei locali ove si svolge l’attività contro il rischio di Furto e Rapina, secondo quanto indicato al Quadro 2 delle condizioni di assicurazione;
- Elettronica e fenomeno elettrico (acquistabile solo in abbinamento a Incendio e altri danni materiali). Garantisce le Apparecchiature, gli Impianti del Fabbricato e i programmi informatici contro i danni materiali diretti derivanti da fatto accidentale, atto vandalico e fenomeno elettrico, secondo quanto indicato al Quadro 3 delle condizioni di assicurazione;
- Responsabilità civile. Garantisce l’Assicurato, se civilmente responsabile, di quanto tenuto a risarcire a terzi per danni fisici e materiali accidentalmente provocati a persone, animali e cose in relazione allo svolgimento dell’attività assicurata, con la possibilità di estendere la copertura alla responsabilità per infortuni subiti dai propri Prestatori di lavoro e a varie altre ipotesi secondo quanto indicato al Quadro 4 delle condizioni di assicurazione;
- Tutela legale (acquistabile solo in abbinamento a Responsabilità civile). Garantisce le spese legali e peritali, sia giudiziali che stragiudiziali, per controversie civili e procedimenti penali nell’ambito dell’attività assicurata, secondo quanto indicato al Quadro 5 delle condizioni di assicurazione;
- Assistenza (acquistabile solo in abbinamento ad almeno una delle precedenti coperture). Garantisce prestazioni di aiuto immediato all’Assicurato a tutela dei locali in cui svolge l’attività fornendo altresì informazioni necessarie per lo svolgimento della stessa, secondo quanto indicato al Quadro 6 delle condizioni di assicurazione.
AVVERTENZA: le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’Indennizzo/Risarcimento; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all’interno dei suddetti Quadri e delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Segnaliamo che le coperture assicurative restano sospese ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 1901 codice civile in caso di mancato pagamento del Premio e, relativamente alla garanzia Furto, qualora ricorrano le condizioni di locali temporaneamente incustoditi previste dall'articolo “Sospensione dell’assicurazione per i locali incustoditi” del paragrafo 2.3 “Norme che regolano il Quadro” Furto e Rapina; per gli aspetti di maggior dettaglio in materia di sospensione in corso di contratto si rinvia a quanto previsto dal suddetto articolo e dall’art. 2 “Decorrenza della garanzia” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
AVVERTENZA: alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati limiti massimi di Indennizzo, nonché Scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile, con o senza minimi in Euro) e Franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’Indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione all’interno dei suddetti Quadri e nella scheda di Polizza che verrà sottoscritta dal Contraente in caso di stipulazione della Polizza.
Esempio di Franchigia: danno pari a Euro 1.000, Franchigia pari a Euro 500, Indennizzo corrisposto Euro 500.
Esempio di Scoperto senza minimo in Euro: danno pari a Euro 500, Scoperto 20%, Indennizzo corrisposto Euro 400.
Esempio di Scoperto con minimo in Euro: danno pari a Euro 500, Scoperto 20% minimo Euro 200, Indennizzo corrisposto Euro 300.
Esempio di limite di Indennizzo: danno pari a Euro 10.000, limite di Indennizzo pari a Euro 5.000, Indennizzo corrisposto Euro 5.000
Nel Quadro 1 “Incendio e altri danni materiali” può trovare applicazione la regola proporzionale di cui all’art. 1907 Codice Civile in caso di assicurazione parziale dei Beni, con conseguente riduzione dell’Indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto ai punti “Assicurazione parziale” e “Deroga alla regola proporzionale” del paragrafo 1.7 “Gestione del Sinistro” all’interno del suddetto Quadro di garanzia.
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio
AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Assicurato/Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del rischio, pena la possibile perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell’art. 1898 del codice civile. E’ altresì possibile comunicare l’avvenuta diminuzione del rischio: in tal caso la Società si impegna a sostituire e riformulare il contratto sulla base delle nuove esigenze.
Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli articoli 5 “Aggravamento del Rischio” e 6 “Diminuzione del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
A titolo esemplificativo costituisce aggravamento o diminuzione di Rischio una variazione dell’attività svolta dall’Assicurato rispetto a quella dichiarata in polizza che comporti una maggiore o minore pericolosità della stessa per danni cagionabili ad altri (garanzia Responsabilità civile) e/o ai Beni assicurati (garanzia Incendio e altri danni materiali). Ad esempio si dichiara in polizza l’attività di “Officina riparazione veicoli” per poi mutarla in “Distributore di carburante, compresa officina riparazione veicoli”, o viceversa.
6. Premi
La periodicità di pagamento del Premio è annuale.
Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall’art. 47 del Regolamento ISVAP n°5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l’intermediario.
Il Premio può essere frazionato in rate semestrali (con aumento del 2% sul Premio annuo lordo) o in rate quadrimestrali (con aumento del 2,5% sul Premio annuo lordo), a condizione che l’importo di ciascuna rata sia superiore a Euro 50. L’eventuale frazionamento è indicato nella scheda di Polizza.
AVVERTENZA: Qualora siano concedibili sconti di Premio sul singolo contratto l’intermediario illustra al Contraente le condizioni di applicabilità degli stessi.
Se la Polizza è stipulata con durata poliennale il Premio viene calcolato con applicazione di una riduzione, che sarà indicata in scheda di Polizza, rispetto a quello previsto per la durata annuale (art. 1899, 1°comm a, del codice civile).
7. Rivalse
AVVERTENZA: Relativamente agli indennizzi pagati la Società esercita il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei Sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 1916 del codice civile. La Società rinuncia però all’esercizio di tale diritto nelle ipotesi e alle condizioni illustrate nel paragrafo 1.3 del Quadro “Incendio e altri danni materiali”.
8. Diritto di recesso
AVVERTENZA: In caso di Sinistro il Contraente e la Società possono recedere dal contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all’art. 8 “Recesso in caso di Sinistro” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Se il contratto è stato stipulato con durata pluriennale il Contraente ha comunque facoltà di recedere, trascorsi cinque anni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (art. 1899, 1°comma, del codice civile).
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
L’Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, pena la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell’art. 1915 del codice civile.
10. Legge applicabile al contratto
Ai sensi dell'art. 180 del D. Lgs. N. 209/2005 il contratto sarà soggetto alla legge italiana se il rischio è ubicato in Italia.
E’ facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.
11. Regime fiscale
Nel contratto si applicano sul Premio imponibile aliquote fiscali diversificate a seconda della garanzia pattuita nella misura prevista dalla normativa vigente e indicata nella scheda di Polizza.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo
AVVERTENZA: Il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro alla Società o all’intermediario entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Le spese per la ricerca del danno nel Quadro “Incendio e altri danni materiali” sono a carico della Società - entro i limiti previsti - se è stata acquistata la condizione aggiuntiva “Spese di ricerca e ripristino”. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull’intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto al capitolo 7 “Norme comuni per la gestione del Sinistro” delle condizioni di assicurazione.
AVVERTENZA: Relativamente ai Sinistri del ramo Tutela legale la gestione viene affidata dalla Società a Europa Tutela Giudiziaria s.p.a.. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull’intera procedura si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 5.7 “Gestione del Sinistro” delle condizioni di assicurazione.
Relativamente ai Sinistri del ramo Assistenza la gestione viene affidata dalla Società a Pronto Assistance Servizi s.c.r.l.. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull’intera procedura si rinvia a quanto previsto dai paragrafi 6.5 “Modalità per l’erogazione dell’Assistenza” e 6.6 “Gestione del Sinistro” delle condizioni di assicurazione.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Reclami e Assistenza Clienti
Via della Unione Europea, 3/B - 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX) Fax: 00.0000.0000
Indirizzo di Posta Elettronica: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxx, telefono (x00) 00-000000, corredando l’esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa.
Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più
compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’IVASS.
Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l’Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell’IVASS), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all’IVASS oppure direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
14. Arbitrato
Non sono previste procedure arbitrali per la risoluzione di controversie nascenti dal contratto.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il rappresentante legale
N.B.: si precisa che dal 1° gennaio 2013 l'ISVAP - Istituto Nazionale per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ha assunto la nuova denominazione di IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - in virtù di quanto è stato stabilito dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135
Data aggiornamento Nota Informativa (escluso paragrafo A.2): 01.2014
DIFESA PIU'
- IMPRESA FINO A TRE - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Indice
La polizza in sintesi Definizioni
A - Definizioni relative all’Assicurazione in generale
B - Definizioni specifiche per l’Assicurazione DIFESA PIU' IMPRESA FINO A TRE
1. Quadro – Incendio e altri danni materiali
1.1 Definizioni specifiche
1.2 Incendio e altri danni materiali
1.2.1 Garanzie complementari sempre operanti
1.2.2 Atre garanzie
1.3 Norme che regolano il Quadro
1.4 Esclusioni
1.5 Limiti di Indennizzo
1.6 Condizioni aggiuntive
1.7 Gestione del Sinistro
1.8 Sintesi limiti/sottolimiti, Scoperti/Franchigie
2. Quadro – Furto e Rapina
2.1 Definizioni specifiche
2.2 Furto e Rapina
2.2.1 Garanzie complementari sempre operanti
2.3 Norme che regolano il Quadro
2.4 Esclusioni
2.5 Limiti di Indennizzo
2.6 Condizioni particolari
2.7 Gestione del Sinistro
2.8 Sintesi limiti/sottolimiti, Scoperti/Franchigie
3. Quadro – Elettronica e fenomeno elettrico
3.1 Definizioni specifiche
3.2 Fenomeno elettrico
3.3 Elettronica
3.3.1 Garanzie complementari sempre operanti
3.4 Norme che regolano il Quadro
3.5 Esclusioni
3.6 Gestione del Sinistro
3.7 Sintesi limiti/sottolimiti, Scoperti/Franchigie
4. Quadro – Responsabilità civile
4.1 Garanzia RCT (Responsabilità Civile verso Terzi)
4.1.1 Terzietà
4.2 Garanzia RCO (Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro)
4.3 Norme che regolano il Quadro
4.4 Esclusioni
4.5 Estensione territoriale
4.6 Condizioni aggiuntive
4.7 Clausole sempre operanti per attività specifiche
4.8 Gestione del Sinistro
4.9 Franchigia di Quadro e minimo di Scoperto
4.10 Sintesi limiti/sottolimiti, Scoperti/Franchigie
5. Quadro – Tutela Legale
5.1 Definizioni specifiche
5.2 Spese stragiudiziali e giudiziali
5.2.1 Garanzie prestate
5.3 Esclusioni
5.4 Inizio e termine della garanzia
5.5 Estensione territoriale
5.6 Coesistenza con un’Assicurazione di responsabilità civile
5.7 Gestione del Sinistro
6. Quadro - Assistenza
6.1 Definizioni specifiche
6.2 Assistenza
6.3 Esclusioni
6.4 Estensione territoriale
6.5 Modalità per l’erogazione dell’Assistenza
6.6 Gestione del Sinistro
7. Norme comuni per la gestione del Sinistro
7.1 Denuncia e obblighi in caso di Xxxxxxxx
7.2 Esagerazione dolosa del danno
7.3 Procedura per la valutazione del danno
7.4 Mandato dei periti
7.5 Ispezione dei beni assicurati
7.6 Assicurazione presso diversi assicuratori
7.7 Reintegro delle Somme assicurate
8. Condizioni Generali di Assicurazione
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio Art. 2 Decorrenza della garanzia
Art. 3 Pagamento del Premio Art. 4 Adeguamento del Premio Art. 5 Aggravamento di Rischio Art. 6 Diminuzione del Rischio
Art. 7 Proroga dell’Assicurazione, periodo di Assicurazione e sconto per poliennalità Art. 8 Recesso in caso di Sinistro
Art. 9 Pagamento dell’Indennizzo/Risarcimento Art. 10 Beni di proprietà di terzi
Art. 11 Indicizzazione Art. 12 Beni in leasing
Art. 13 Modifiche dell’Assicurazione Art. 14 Rinvio alle norme di legge
La polizza in sintesi
DIFESA PIU' IMPRESA FINO A TRE è il sistema assicurativo studiato per rispondere alle attuali esigenze delle strutture produttive che contano non più di tre addetti nello svolgimento delle loro attività.
Permette all’Assicurato di scegliere fra una gamma di garanzie a protezione dei locali, dei macchinari, delle merci e dei collaboratori, contenute in sei Quadri e riassunte nelle pagine che seguono.
1. Incendio e altri danni materiali
Il fabbricato in cui si svolge l’attività e tutto ciò che contiene - arredamento, attrezzature, macchinari, merci
- sono garantiti dal rischio di:
• incendio e fulmine
• implosione, esplosione e scoppio
• caduta di aerei e urto di veicoli
• fumo, gas e vapori
• caduta di ascensori e montacarichi
incluse le spese sostenute per:
• demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui;
• rifacimento documenti e riacquisto di nuovi programmi informatici;
e la possibilità di tutelarsi da:
• danni provocati dagli eventi assicurati a beni altrui (Ricorso Terzi);
• danni causati da perdite d’acqua e altri liquidi;
• deterioramento di merci in refrigerazione;
• mancato guadagno;
• danni provocati da fenomeni atmosferici;
• atti vandalici e dolosi;
• sostituzione di Vetri ed Insegne.
2. Furto e Rapina
Arredamento, attrezzature, macchinari, merci e valori contenuti nei locali dove si svolge l’attività sono
garantiti dal rischio di:
• furto con scasso
• furto senza scasso
• furto con introduzione clandestina
• rapina
• furto, xxxxxx e rapina durante il trasposto valori
incluse le spese sostenute a causa di:
• rifacimento di documenti rubati;
• riacquisto di programmi informatici;
e la possibilità di tutelarsi per infedeltà dei dipendenti.
3. Fenomeno elettrico ed Elettronica
Le apparecchiature e gli impianti del fabbricato sono tutelati per i danni materiali e diretti derivanti da:
• fenomeno elettrico
con la possibilità di garantire le apparecchiature anche per i danni conseguenti a :
• fatto accidentale, anche se provocato da terzi;
• atto vandalico e doloso;
inclusi:
• rimborso delle spese per il riacquisto dei supporti informatici;
• rimborso delle spese per sostituire temporaneamente le apparecchiature danneggiate.
4. Responsabilità civile
L’assicurato è garantito, se civilmente responsabile, per danni fisici e materiali accidentalmente provocati a persone, animali, cose, in relazione a:
• svolgimento dell’attività principale
• svolgimento di attività complementari all’attività principale
• impiego di macchinari e impianti
• proprietà di insegne pubblicitarie
• responsabilità dei collaboratori
incluse le seguenti garanzie:
• danni a mezzi sotto carico e scarico;
• inquinamento accidentale;
• interruzione dell’attività altrui;
• danni ai veicoli di clienti, fornitori e dipendenti nel parcheggio dell’azienda;
• danni causati dalla sorveglianza.
con la possibilità di tutelarsi per:
• infortuni subiti dai dipendenti (Garanzia RCO);
• conseguenze della proprietà del fabbricato in cui ha sede l’azienda;
• attività svolte presso terzi;
• danni successivi all’esecuzione dei lavori;
• danni alle cose portate ed indossate dai clienti presenti in azienda;
• danni alle cose sollevate, caricate e scaricate dagli addetti;
• danni a condutture.
5. Tutela Legale
Garantisce le spese legali e peritali per controversie nell’ambito dell’attività esercitata, compresi i processi penali per reato colposo e contravvenzioni.
6. Assistenza
La garanzia offre un’ampia gamma di prestazioni utili nella gestione degli eventi imprevisti:
• informazioni per reperire artigiani specializzati;
• invio di artigiani per il ripristino dell’abitabilità;
• invio di personale di xxxxxxxxx nel caso in cui il sinistro abbia compromesso la sicurezza;
• assistenza nel ripristino dei locali danneggiati dal sinistro;
• trasferimento del contenuto in luogo sicuro;
• informazioni amministrative, legali e fiscali;
• informazioni sulle norme relative alla sicurezza degli impianti installati nei locali dell’impresa.
A chi rivolgersi in caso di necessità
Per qualunque dubbio o necessità, soprattutto in caso di sinistro, il primo riferimento è sempre la Sua Agenzia.
Per ulteriori informazioni potrà consultare il sito xxx.xxxxxxxxx.xx, area Servizio Clienti.
Definizioni
Ai seguenti termini -se richiamati nel testo con l’iniziale maiuscola- le parti attribuiscono il significato precisato di seguito, valido agli effetti delle garanzie prestate:
A - Definizioni relative all’Assicurazione in generale
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicurazione
Il contratto con cui la Società, in seguito al pagamento di un Premio, si obbliga a tutelare l’Assicurato.
Contraente
Il soggetto che stipula l’Assicurazione.
Indennizzo/Risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Polizza
Tutti i documenti che costituiscono l’Assicurazione.
Premio
La somma che il Contraente deve alla Società come corrispettivo dell’Assicurazione.
Rischio
La probabilità che si verifichi il Sinistro.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Società
L’impresa assicuratrice.
B - Definizioni specifiche per l’Assicurazione DIFESA PIU' IMPRESA FINO A TRE
Addetti
Sono i Prestatori di lavoro, i titolari, i soci e i familiari coadiuvanti che partecipano allo svolgimento dell’attività.
Caratteristiche costruttive del Fabbricato
Il Fabbricato deve essere interamente costruito e coperto in pietra, laterizi, cemento, cemento armato, calcestruzzo, fibrocemento, vetrocemento armato, metallo. Solai e struttura portante del Tetto possono essere in qualsiasi materiale.
E’ ammessa la presenza di legno, materia plastica o altri materiali combustibili nelle pareti esterne e nelle coperture del Tetto, in misura rispettivamente non superiore al 25% della superficie totale. I pavimenti, i soffitti e i rivestimenti possono essere interamente in materiali combustibili e il manto esterno di copertura del Tetto in tegole bituminose.
Dipendenze
Sono i depositi di riserva, i magazzini, gli uffici, le cantine, le soffitte, i box, situati in corpi separati o in locali non comunicanti con il Fabbricato principale dell’Impresa, ma nella stessa ubicazione indicata nella scheda di Polizza.
Documenti personali
Patente di guida, carta d’identità, passaporto, porto d’armi, tessere personali per abbonamenti a mezzi di trasporto pubblici, tesserini di codice fiscale e sanitari, carte di credito.
Esplodenti
Sono le sostanze e i prodotti che:
• a contatto con l’aria o con l’acqua, in condizioni normali, danno luogo a Esplosione;
• esplodono per azione meccanica o termica;
• rientrano nella definizione di esplosivo dell’art.83 del R.D. n.635 del 6/5/1940, elencati nel relativo Allegato A.
Esplosione
E’ lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a una reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato
E’ la costruzione edile (o una sua porzione) –unitaria o in più corpi separati siti nella stessa ubicazione indicata nella scheda di Polizza- in cui si esercita l’attività assicurata, escluso il terreno.
Sono compresi nella definizione:
• tutte le opere murarie e di finitura;
• i Fissi e infissi;
• le installazioni e gli impianti fissi al servizio del Fabbricato (compresi contatori di gas, luce e acqua);
• gli ascensori e i montacarichi;
• le centrali termiche, le caldaie per il riscaldamento autonomo, le antenne, le cabine elettriche;
• le recinzioni, le cancellate, le pavimentazioni esterne e le tettoie;
• le Dipendenze;
• le strutture esterne adibite a deposito/laboratorio provviste di copertura e stabilmente fissate al suolo nelle immediate vicinanze del corpo principale del Fabbricato. La presenza di strutture esterne costruite e coperte con qualsiasi materiale che sia di adeguata resistenza e robustezza (es.: legno e materie plastiche) è tollerata purché non rappresenti più del 20% della superficie totale del Fabbricato assicurato;
• le tende esterne, le insegne e altre cose fisse destinate, in modo durevole, al servizio o all’ornamento del Fabbricato assicurato.
Sono comunque esclusi tutti i beni che rientrano nel Contenuto.
vFissi e infissi
Sono i manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l’illuminazione e l’aerazione (ad es. porte, finestre, serramenti, lucernari) e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.
Franchigia
E’ la parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato, espressa in cifra fissa.
Furto
È l’appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione alla persona che lo detiene.
Implosione
E’ l’improvviso cedimento di corpi cavi per un eccesso della pressione esterna rispetto a quella interna.
Impresa
E’ l’azienda finalizzata alla produzione, lavorazione, manutenzione e vendita di beni oppure alla prestazione di servizi, iscritta alla C.C.I.A.A. e identificata nella scheda di Xxxxxxx.
Incendio
È la combustione con la presenza di fiamma di beni al di fuori di un appropriato focolare, che si può autoestendere e propagare.
Infiammabili
Sono considerati infiammabili:
• gas combustibili, a eccezione di quelli che rientrano nella definizione di Esplodenti;
• sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili;
• liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C, a eccezione delle soluzioni idroalcooliche di gradazione non superiore a 35°centesimali ;
• ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili che generano ossigeno;
• sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, spontaneamente si infiammano. Ai fini delle garanzie prestate, non si considerano:
• gli infiammabili contenuti in serbatoi completamente interrati;
• gli infiammabili contenuti in serbatoi di veicoli.
Merci speciali
Celluloide, espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materia plastica espansa e alveolare, imballaggi e scarti di imballaggi combustibili non racchiusi nelle confezioni delle merci.
Ai fini delle garanzie prestate, non si considerano le Merci speciali entrate a far parte del prodotto finito.
Non combustibili
Sono considerati non combustibili:
• cemento e cemento armato;
• pietre, vetro, laterizi, metalli;
• pannelli sandwich (ad eccezione di quelli rivestiti o coibentati sulla parte esterna con materiali combustibili);
• altri materiali che, alla temperatura di 750° C, no n danno luogo a fiamma né a reazione esotermica, in base al metodo di prova adoperato dal Centro Studi Esperienze del Ministero degli Interni.
Prestatore di lavoro
E’ la persona fisica della cui opera l’Assicurato si avvale -nel rispetto delle norme di legge- per lo svolgimento dell’attività descritta nella scheda di Polizza, e di cui deve rispondere ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile.
Xxxxx Xxxxxxx Assoluto
E’ la forma di Assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni entro la Somma assicurata, indipendentemente dal valore complessivo dei beni assicurati, senza la riduzione proporzionale dell’Indennizzo prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.
Rapina
È l’appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione a chi lo detiene mediante la violenza o la minaccia, dirette sia alla persona stessa sia verso altre persone.
Scoperto
E’ la parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato, espressa in percentuale.
Scoppio
È l’improvviso dirompersi di contenitori a causa dell’eccessiva pressione interna di fluidi.
Ai fini delle garanzie prestate non si considerano Scoppio gli effetti del gelo e dell’onda di pressione che si forma quando un flusso liquido è ostacolato dalla chiusura di una valvola (“colpo d’ariete”).
Somma assicurata/Massimale
È la somma indicata nella scheda di Polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/Risarcimento in caso di Sinistro.
Tetto
E’ l’insieme delle strutture, portanti e non, che coprono e proteggono il Fabbricato dagli agenti atmosferici.
Valore al momento del Sinistro
È il criterio con cui, ai fini della determinazione dell’Indennizzo, si stima il valore deprezzato del bene, cioè tenendo conto del suo grado di vetustà, d’uso, di conservazione e di altri eventuali degradi.
Valore a nuovo
È il criterio con cui, ai fini della determinazione dell’Indennizzo, si stimano le spese necessarie:
• per la totale ricostruzione del Fabbricato distrutto o per riparare quello danneggiato;
• per rimpiazzare i beni del Contenuto con altri nuovi (uguali o equivalenti per utilizzo e qualità) o per riparare quelli danneggiati.
Valori
Denaro, valori bollati, ticket, buoni premio, buoni sconto, titoli di credito e altre carte che rappresentano valori, pertinenti l’Impresa o di uso personale degli Addetti.
1. Quadro - Incendio e altri danni materiali
1.1 Definizioni specifiche
Ai seguenti termini -se richiamati nel testo con l’iniziale maiuscola- le parti attribuiscono il significato precisato di seguito, vincolante agli effetti delle garanzie del Quadro:
Beni
Il Fabbricato e il Contenuto relativi all’ubicazione indicata nella scheda di Polizza.
Contenuto
Sono i beni che si trovano nel Fabbricato dell'Impresa, distinti in:
• macchinari e attrezzature: in genere, compresi mezzi di trasporto e traino non iscritti al P.R.A., distributori automatici anche esterni, impianti non al servizio del Fabbricato; sono inclusi in questa voce gli impianti di prevenzione e di allarme, di condizionamento e le caldaie per il riscaldamento autonomo, se nella Polizza non è assicurato il Fabbricato;
• arredamento: in genere, compreso il mobilio;
• apparecchiature elettroniche: in genere, compresi i programmi in licenza d’uso;
• merci: materie prime, prodotti semilavorati e finiti, imballaggi; è compreso quanto detenuto per riparazione e lavorazione se è oggetto dell’attività assicurata;
• enti particolari: archivi, documenti, registri, supporti magnetici per elaboratori elettronici;
• Valori;
• preziosi: gioielli, pietre preziose, perle, oggetti in tutto o in parte d’oro e di platino;
• oggetti ed effetti personali degli Addetti.
Sono comprese le migliorie, le aggiunte e le trasformazioni apportate al Fabbricato dall’Assicurato locatario, se nella Polizza non è operante la garanzia Fabbricato in locazione.
I veicoli a motore iscritti al P.R.A. sono compresi solo se rientrano fra le merci.
Insegne
Le insegne, inclusi intelaiature e sostegni.
Macchine mordenti
Sono le macchine utensili con potenza superiore a kw 1, i cui scarti di lavorazione sono costituiti da trucioli, segatura, polvere.
Vetri
Gli specchi e le lastre di vetro, cristallo, policarbonato, sia fisse sia mobili su cardini, cerniere e guide (vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole).
1.2 Incendio e altri danni materiali
La Società indennizza, entro le Somme assicurate e i limiti indicati nella Polizza, i danni materiali e diretti ai Beni assicurati, compresi quelli di proprietà di terzi, causati da:
a) Incendio;
b) fulmine;
c) Implosione, Esplosione e Scoppio, anche esterni, purché non provocati da ordigni esplosivi, tranne quelli riposti in locali adiacenti all’ insaputa dell’Assicurato/Contraente;
d) caduta di meteoriti, aeromobili e satelliti artificiali, parti di essi o cose che essi trasportano;
e) bang sonico provocato da aeromobili che superano il muro del suono;
f) urto di veicoli stradali e natanti, esclusi quelli di proprietà o in uso all’Assicurato/Contraente;
g) fumo, gas e vapori che si siano sviluppati in seguito a eventi previsti dalla garanzia, anche nel caso in cui abbiano colpito enti diversi da quelli assicurati;
h) fumo da guasto accidentale di impianti per la produzione di calore, purché adeguatamente collegati ad appropriati camini;
i) caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche dell’impianto.
L’Assicurazione comprende inoltre:
j) i danni consequenziali, causati da anomalie nella distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, nel funzionamento di apparecchiature elettroniche, impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colata o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi in garanzia, che abbiano colpito i Beni assicurati;
k) i guasti per impedire e contenere il danno causati dalle autorità, da terzi o dall’Assicurato;
l) i danni a macchinari, attrezzature, arredamento e merci all’aperto nelle aree adiacenti o di pertinenza del Fabbricato.
1.2.1 Garanzie complementari sempre operanti
(comuni alle garanzie previste al punto 1.2 Incendio e altri danni materiali e 1.6 Condizioni aggiuntive, se opzionate)
a) Merci
I danni subiti dal Contenuto presso fiere e mostre in Europa, a cui l’Assicurato partecipa come espositore, sono garantiti fino al 10% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di €
20.000 per periodo assicurativo.
b) Spese
In seguito a un danno indennizzato nell’ambito di questo Quadro, è garantito il rimborso:
1. delle spese per demolizione, smaltimento, sgombero e trasporto dei residui del Sinistro alla più vicina discarica idonea; fino al 10% dell’Indennizzo, con il massimo di € 60.000 per periodo assicurativo.
2. delle spese:
• per il rifacimento di Documenti personali o di terzi, se pertinenti l’attività assicurata;
• per il rifacimento degli enti particolari;
• per il riacquisto o la duplicazione dei programmi in licenza d’uso, solo se effettuato entro un anno dal Sinistro;
complessivamente fino a € 2.500 per periodo assicurativo.
1.2.2 Altre garanzie
che operano solo se espressamente indicate nella scheda di Polizza
Fabbricato in locazione
La garanzia opera solo per i danni, previsti nelle garanzie prestate nell’ambito di questo Quadro, dei quali l’Assicurato sia responsabile secondo quanto disposto dagli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile.
Migliorie, aggiunte e trasformazioni
La Somma assicurata per il Fabbricato in locazione comprende le migliorie, le aggiunte e le trasformazioni in genere apportate al Fabbricato dall’Assicurato locatario. Questa estensione opera per tutte le garanzie acquistate in questo Quadro.
Ricorso terzi
La Società, entro il Massimale e i limiti indicati nella Polizza, garantisce l’Assicurato, se civilmente responsabile ai sensi di legge, di quanto deve pagare per i danni materiali e diretti alle cose di terzi a seguito di eventi previsti nell’ambito di questo Quadro.
Sono compresi i danni da interruzioni totali o parziali di attività o di utilizzo di beni, fino al 10% del Massimale.
Sono esclusi i danni:
• conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo;
• alle cose in uso, custodia, possesso o detenute a qualsiasi titolo dall’Assicurato; l’esclusione non è operante per i veicoli dei Prestatori di lavoro e per i mezzi di trasporto sotto carico e scarico comprese le cose sugli stessi trasportate;
• da fuoriuscita di liquidi.
Non sono considerati terzi:
a) l’Assicurato e, solo se conviventi, il coniuge, il convivente more-uxorio, i genitori, i figli dell’Assicurato e/o del coniuge, ogni altro parente e/o affine;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica:
• il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
• le società che siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, e i loro amministratori ;
c) le società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato, o le persone di cui alla lettera a), hanno la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore.
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve far seguire alla denuncia le notizie, i documenti , gli atti giudiziari e ogni altro elemento utile alla difesa. Se la Società lo richiede, deve impegnarsi per una risoluzione amichevole del Sinistro e in ogni caso deve astenersi da qualsiasi riconoscimento della sua responsabilità.
Per le spese di giudizio, la Società applica quanto disposto dall’art.1917 del Codice Civile.
Diaria giornaliera
A deroga di quanto indicato al punto 1.4 Esclusioni lettera f), la Società indennizza, entro la Somma assicurata e i limiti indicati nella Polizza, i danni da interruzione temporanea, totale o parziale, dell’attività assicurata, conseguente a Sinistro indennizzabile nell’ambito di questo Quadro, per un massimo di 90 giorni per periodo assicurativo, esclusi i primi tre. Per i giorni di inattività parziale, l’Indennizzo è ridotto in proporzione.
Sono esclusi i danni conseguenti all’impossibilità di ricostruire il Fabbricato secondo la destinazione originaria a causa di regolamenti urbanistici locali o altre norme di legge, scioperi o serrate che impediscano la fornitura di materiali, procedimenti imposti dall’autorità.
Merci in refrigerazione
A deroga di quanto previsto al punto 1.4 Esclusioni lettera i), la Società indennizza, entro la Somma assicurata e i limiti indicati nella Polizza, i danni materiali e diretti alle merci in refrigerazione, custodite in banchi e celle frigorifere, provocati da:
• anomalie nella produzione o distribuzione del freddo;
• fuoriuscita del fluido frigorigeno; se conseguenti:
• a eventi garantiti in questo Quadro;
• a guasti accidentali nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione dell’energia elettrica.
Sono comprese le spese sostenute e documentate dall’Assicurato per lo smaltimento della merce avariata,
fino al 10% della Somma assicurata.
La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto; in caso di Sinistro, la Società applica uno Scoperto del 20% con il minimo di € 200.
1.3 Norme che regolano il Quadro
Buona fede
Le dichiarazioni inesatte e incomplete, da parte dell’Assicurato o del Contraente, in relazione alle caratteristiche dei Beni assicurati, non comportano la perdita del diritto all’Indennizzo, se sono state rese senza la consapevole intenzione di tacere circostanze aggravanti. La Società ha diritto in questo caso a richiedere la differenza di Premio corrispondente al maggior Rischio, calcolata a partire dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Dolo e colpa grave
Le garanzie previste operano anche in caso di colpa grave dell’Assicurato o del Contraente e di dolo o colpa grave delle persone di cui questi debbano rispondere a norma di legge.
Fabbricato di proprietà di terzi
Se risulta assicurato un Fabbricato di proprietà di terzi, tutte le garanzie operanti in questo Quadro sono prestate per conto del proprietario dell’immobile.
Fabbricati in comproprietà o in condominio
Sono comprese anche le quote delle parti di Fabbricato che costituiscono proprietà comune.
Locali dedicati alla lavorazione di Infiammabili
Se nell’attività dell’Impresa assicurata è previsto l’utilizzo di Infiammabili, la superficie dei locali dedicata a tale attività è tollerata in misura non superiore al 50% della superficie totale del Fabbricato assicurato. In caso di Sinistro causato da Incendio, Implosione, Esplosione o Scoppio, se la percentuale risulta superiore la Società applica uno Scoperto del 20%.
Locali posti all’interno di un centro artigianale/commerciale
Se espressamente indicato nella scheda di Polizza, l’Assicurazione è operativa a condizione che i locali assicurati abbiano gli ingressi per il pubblico:
• dall’interno del centro artigianale/commerciale in uso esclusivo;
• dall’esterno in comune.
Macchine mordenti
Se nell’attività dell’Impresa assicurata è prevista la lavorazione del legno, nel Fabbricato assicurato almeno il 50% delle Macchine mordenti esistenti deve essere collegata a un impianto centralizzato di aspirazione. In caso di Sinistro causato da Incendio, Implosione, Esplosione o Scoppio, se la percentuale risulta inferiore la Società applica uno Scoperto del 20%.
Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia, escluso il caso di dolo, al diritto di rivalsa derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso:
• le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
• le società controllate, consociate e collegate;
• i Prestatori di lavoro;
• i clienti;
• i fornitori;
a condizione che anche l'Assicurato non eserciti l’azione di rivalsa nei confronti del responsabile.
Trasloco delle cose assicurate
In caso di trasferimento dell’attività assicurata, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto alla Società prima del trasloco. Per i 15 giorni successivi alla data di trasferimento, le garanzie prestate per il Contenuto nell’ambito di questo Quadro operano sia nella vecchia sia nella nuova ubicazione, comunque entro le Somme assicurate e i limiti indicati nella Polizza.
Questa estensione non opera se:
• la nuova ubicazione dell’attività è fuori dal territorio italiano;
• il Contraente non ha comunicato il trasferimento.
1.4 Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) conseguenti ad atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, atti vandalici e dolosi;
b) riconducibili a Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, allagamenti, mareggiate, alluvioni, maremoti, frane;
d) di smarrimento o di Furto o di Rapina dei beni mobili assicurati;
e) di fenomeno elettrico a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l’Assicurazione;
f) indiretti;
g) alla macchina e all’impianto nel quale si sia verificato uno Scoppio provocato da usura, corrosione o difetti di materiale;
h) provocati con dolo dell’Assicurato o del Contraente e, nel caso in cui il Contraente non sia una persona fisica, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
i) subiti dalle merci in refrigerazione per anomalie nella produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi in garanzia.
1.5 Limiti di Indennizzo
Relativamente al Contenuto, l’Assicurazione è prestata entro i seguenti limiti:
• arredamento (escluso il mobilio in genere): nell’ambito della Somma assicurata con il limite di €
15.000 per singolo oggetto;
• merci: limitatamente agli oggetti d’arte e d’antiquariato, nell’ambito della Somma assicurata con il limite di € 15.000 per singolo oggetto;
• Valori: 5% della Somma assicurata con il limite di € 15.000;
• preziosi: 50% della Somma assicurata con il limite di € 25.000.
1.6 Condizioni aggiuntive
Ferme le Esclusioni previste al punto 1.4 , se non espressamente derogate, l’Assicurazione è estesa alle seguenti condizioni aggiuntive, solo se opzionate nella scheda di Polizza:
Fuoriuscita liquidi
L’Assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti ai Beni assicurati provocati da:
1) fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi per guasto o rottura accidentale di pluviali e grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici, di condizionamento e di riscaldamento.
L’estensione è prestata fino al 30% delle Somme rispettivamente assicurate per il Fabbricato e il Contenuto, con il massimo di € 100.000 per periodo assicurativo; in caso di Sinistro la Società applica una Franchigia di € 500.
2) fuoriuscita di acqua condotta:
- per occlusione o gelo di impianti idrici, igienici, tecnici, di condizionamento e di riscaldamento; la fuoriuscita di acqua condotta per intasamento di pluviali e grondaie è compresa solo se causata dalla grandine;
- per trabocco e rigurgito dell’impianto fognario;
L’estensione è prestata complessivamente fino al massimo di € 15.000 per periodo assicurativo; in caso di Sinistro la Società applica una Franchigia di € 500.
Sono comunque esclusi i danni:
• derivanti da impianti non stabilmente installati nel Fabbricato o non al servizio dello stesso;
• da corrosione e usura, umidità e stillicidio;
• da gelo degli impianti installati all’esterno del Fabbricato o interrati e da gelo ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non attivo da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro;
• alle merci poste ad altezza inferiore a 10 cm dal suolo, salvo le merci che per natura, volume e peso siano necessariamente riposte a terra; l’esclusione non è operante per i danni derivanti da impianti automatici di estinzione;
• derivanti da impianti automatici di estinzione in occasione di lavori di installazione, riparazione, modifica, collaudi, prove sia dell’impianto che dei locali.
Spese di ricerca e ripristino
L’Assicurazione è estesa alle spese di ricerca e ripristino, conseguenti a un danno rientrante nella garanzia “Fuoriuscita liquidi” -anche se provocato solo a terzi -, necessarie per riparare o sostituire le tubazioni e i raccordi collocati nei muri, nei pavimenti e nei soffitti e per demolire e ricostruire le parti in muratura, le pavimentazioni e i rivestimenti del Fabbricato.
L’estensione è prestata fino a € 1.600 per Sinistro e € 10.000 per periodo assicurativo; in caso di Sinistro la Società applica una Franchigia di € 500.
Fenomeni atmosferici
L’Assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti ai Beni assicurati provocati dall’azione diretta e immediata delle precipitazioni atmosferiche e del vento, compreso l’urto di cose trasportate, crollate e abbattute, purché gli effetti dannosi prodotti si possano riscontrare anche su altri beni, assicurati e non, posti nelle vicinanze.
I danni alle parti interne del Fabbricato e al Contenuto sono compresi solo se avvenuti a seguito di brecce, rotture o lesioni prodotte nel Tetto, nelle pareti o ai serramenti.
I danni subiti dai seguenti enti posti all’esterno:
• tende;
• insegne;
• distributori automatici;
sono indennizzabili fino a € 3.000 per periodo assicurativo. I danni causati da grandine ai seguenti enti posti all’esterno:
• Fissi e infissi,
• vetrate, lucernari, verande,
• pannelli solari e fotovoltaici,
• lastre in cemento amianto o fibrocemento, manufatti in materia plastica,
• tettoie e Fabbricati, se separati dal corpo principale, aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti,
sono indennizzabili fino al 10% della Somma assicurata per il Fabbricato, con il massimo di € 5.000 per periodo assicurativo.
I danni causati da sovraccarico neve sono indennizzabili solo in caso di crollo totale o parziale del Fabbricato, se conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve in vigore all’epoca della costruzione o del più recente rifacimento della struttura del Tetto, fino al 50% delle Somme rispettivamente assicurate per il Fabbricato e il Contenuto, con il massimo di € 100.000 per Sinistro.
Sono sempre esclusi i danni da:
• inondazioni, alluvioni, allagamenti o mareggiate;
• formazione di xxxxxxxx, accumuli esterni di acqua;
• cedimento, smottamento o frana del terreno, valanghe, slavine, gelo;
• rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque, fatta eccezione per i danni da intasamento di pluviali e grondaie causati esclusivamente da grandine;
e subiti da:
• tettoie e Fabbricati, se separati dal corpo principale, aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti e al relativo Contenuto, fatta eccezione per quanto esplicitamente previsto per i danni causati da grandine (esclusi sempre i danni al Contenuto);
• porzioni di Fabbricato con Caratteristiche costruttive diverse da quelle previste (es.: legno e materie plastiche), aperte da uno o più lati o incomplete nelle coperture o nei serramenti e al relativo Contenuto;
• il Contenuto posto all’aperto, ad eccezione di quanto previsto per i distributori automatici esterni. In caso di Sinistro, la Società applica uno Scoperto del 10% con un minimo di € 2.000.
Atti vandalici e dolosi
A parziale deroga di quanto indicato al punto 1.4 Esclusioni lettera a), l’Assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti ai Beni assicurati provocati da atti vandalici e dolosi, di terrorismo e sabotaggio, commessi da persone -inclusi i Prestatori di lavoro- anche durante scioperi, tumulti e sommosse; sono compresi i guasti riconducibili all’intervento delle forze dell’ordine in seguito agli eventi di cui sopra.
Sono esclusi i danni:
• di sottrazione o ammanco di qualsiasi genere;
• da interruzione di processi di lavorazione, da anomalie nella produzione e distribuzione di energia, da omissione di controlli o manovre;
• verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione per ordine delle autorità;
• subiti da vetri, cristalli e insegne.
L’estensione è prestata fino all’80% delle Somme rispettivamente assicurate per il Fabbricato e il Contenuto; in caso di Sinistro, la Società applica uno Scoperto del 10% con un minimo di € 2.000.
Vetri e Insegne
L’assicurazione è estesa alle spese sostenute per la sostituzione di Vetri e Insegne stabilmente installati all’interno e all’esterno dei locali della impresa assicurata, nel raggio di 150 metri dall’ubicazione indicata nella scheda di Polizza, per rotture provocate da:
a) fatto accidentale;
b) fatto di terzi, compresi i Prestatori di lavoro;
c) atti vandalici e dolosi, di terrorismo e sabotaggio, commessi da persone - inclusi i Prestatori di lavoro - anche durante scioperi, tumulti e sommosse, compresi gli interventi delle forze dell'ordine riconducibili a questi eventi;
d) fenomeni atmosferici, per azione diretta e immediata delle precipitazioni atmosferiche e del vento, compreso l’urto di cose trasportate, crollate e abbattute.
L’Assicurazione comprende i danni:
e) da Furto o Rapina, anche se solo tentati;
f) alle cose riposte nei locali dell’Impresa da rottura di Vetri e Insegne assicurati, fino a € 500,
anche in eccedenza al limite della presente estensione.
La garanzia opera se i Vetri e le Insegne assicurati sono integri e privi di difetti evidenti.
Sono esclusi:
• i danni agevolati dal Contraente e/o dall’Assicurato;
• i danni subiti da Vetri e Insegne detenuti dall’Assicurato a scopo di vendita o manutenzione;
• le rotture riconducibili a vizio di costruzione e quelle che si sono verificate in occasione di riparazioni, rimozioni, traslochi, lavori di manutenzione straordinaria e di restauro dei locali;
• rigature, segnature, screpolature, scheggiature;
• le rotture di Vetri e lucernari con valore artistico e dei bordi delle lastre scorrevoli;
• i danni causati da Incendio, fulmine, Scoppio, Esplosione, gelo;
• le rotture dell’apparecchiatura elettrica ed elettronica delle Insegne luminose a seguito di surriscaldamento o corto circuito.
La presente estensione è prestata, a Primo Rischio Assoluto, con il limite di € 1.500 per periodo assicurativo, anche in eccedenza alle Somme assicurate Fabbricato e/o Contenuto.
In caso di Sinistro indennizzabile anche nell’ambito del Quadro “Furto e Rapina”, se acquistato, la Società indennizza per tale garanzia solo la parte di danno eventualmente rimasta a carico dell’Assicurato dopo aver liquidato il danno nell’ambito della presente condizione.
1.7 Gestione del Sinistro
Quantificazione del danno
La quantificazione del danno si effettua separatamente per ogni singola partita in base a questi criteri:
a) Fabbricato
(forma Valore a nuovo) Sono indennizzate:
• in caso di danno parziale, le spese per il ripristino delle parti danneggiate;
• in caso di danno totale, le spese per ricostruire il Fabbricato distrutto.
L’Indennizzo non può superare il triplo del valore che il Fabbricato aveva al momento del
Sinistro, valutando il deprezzamento per epoca di costruzione e stato di conservazione. Dall’importo indennizzabile si sottrae il valore dei residui.
b) Contenuto
macchinari, attrezzature, arredamento e apparecchiature elettroniche
(forma Valore a nuovo) Sono indennizzate:
• in caso di danno parziale, le spese per il ripristino delle cose danneggiate nello stato funzionale in cui si trovavano prima del Sinistro;
• in caso di danno totale, il costo per la sostituzione delle cose distrutte con altre nuove, uguali o equivalenti per rendimento economico.
L’Indennizzo non può superare il triplo del valore che le cose danneggiate avevano al momento del Sinistro, valutando il deprezzamento per data di fabbricazione e stato di conservazione. Dall’importo indennizzabile si sottrae il valore dei residui.
La stima con il criterio del Valore a nuovo non è effettuata per quei beni che hanno oltre 15 anni di età (3 anni per le apparecchiature elettroniche), per i quali si stima il Valore al momento del Sinistro.
c) Merci
(forma Valore al momento del Sinistro)
Si stima il valore entro il limite dei corrispondenti prezzi di mercato, in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Dall’importo indennizzabile si sottraggono il valore dei residui e gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
(forma prezzo di vendita)
Per le merci già vendute e in attesa di consegna, che non siano assicurate dall’acquirente e che non risulti possibile sostituire con merci equivalenti illese, la Società indennizza il prezzo di vendita convenuto, dedotti i costi non sostenuti con la mancata consegna, entro il limite dei corrispondenti prezzi di mercato.
d) per i Documenti personali si quantificano le spese amministrative sostenute per il loro rifacimento;
e) per i Valori, esclusi i titoli di credito, si considera il valore nominale dato dall’importo indicato sugli stessi;
f) per i titoli di credito:
• la Società corrisponde il relativo Indennizzo solo dopo le loro scadenze, se previste;
• l’Assicurato deve restituire alla Società l’Indennizzo percepito se, per effetto della procedura di ammortamento, i titoli sono divenuti inefficaci;
• il loro valore è dato dalla somma dei singoli valori nominali.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, l’Assicurazione è operante soltanto per quelli per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
g) Vetri e Insegne
L’assicurazione è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto.
La quantificazione dei danni subiti da Vetri e Insegne si basa sul costo necessario alla sostituzione con altri nuovi o equivalenti per caratteristiche, incluse le spese di trasporto e installazione.
Assicurazione parziale
Se, al momento del Sinistro, le Somme assicurate alle singole partite, incrementate del 20%, risultano adeguate all’effettivo valore delle cose assicurate, la Società rinuncia ad applicare la riduzione proporzionale dell’Indennizzo prevista dall’art. 1907 del Codice Civile. In caso contrario, la riduzione proporzionale sarà applicata aggiungendo comunque alle Somme assicurate l’incremento del 20%.
Deroga alla regola proporzionale
A parziale deroga di quanto indicato al punto 1.7 Gestione del Sinistro - Assicurazione parziale, la Società non applica la riduzione proporzionale per i danni accertati fino a € 2.500.
Pagamento di anticipi di Indennizzo
Dopo 60 giorni dalla presentazione della denuncia, l’Assicurato può richiedere un acconto del 50% del presumibile Indennizzo, se superiore a € 25.000, a condizione che non ci siano contestazioni sul Sinistro.
La Società pagherà l’anticipo dell’Indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
1.8 Sintesi limiti/sottolimiti, Scoperti/Franchigie
1. Quadro Incendio e altri danni materiali | |||
Garanzie / Norme | Descrizione | Limiti / sottolimiti | Franchigie / Scoperti |
Garanzie complementari sempre operanti | Danni subiti dal Contenuto presso fiere e mostre | 10% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 20.000 per periodo assicurativo | |
Spese per demolizione, smaltimento, sgombero e trasporto | 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 60.000 per periodo assicurativo | ||
Spese per il rifacimento di Documenti personali | € 2.500 per periodo assicurativo | ||
Spese per il rifacimento degli enti particolari | |||
Spese per il riacquisto o la duplicazione dei programmi in licenza d'uso | |||
Altre garanzie | Ricorso terzi | 10% del Massimale per i danni da interruzione attività | |
Diaria giornaliera | 90 gg per periodo assicurativo | 3 gg | |
Merci in refrigerazione | 10% della Somma assicurata per le spese sostenute per lo smaltimento delle merce avariata | 20% con il minimo di € 200 | |
Norme che regolano il Quadro | Locali dedicati alla lavorazione di Infiammabili | non più del 50% della superficie totale del Fabbricato assicurato deve essere dedicata all'utilizzo di Infiammabili | 20% in caso di Sinistro causato da Incendio, Implosione, Esplosione o Scoppio se limite non rispettato |
Macchine mordenti | almeno il 50% delle Macchine mordenti deve essere collegato a impianto centralizzato di aspirazione | 20% in caso di Sinistro causato da Incendio, Implosione, Esplosione o Scoppio se limite non rispettato |
Limiti di | arredamento (escluso il mobilio in genere) | nell'ambito della Somma assicurata con il limite di € 15.000 per singolo oggetto | |
Indennizzo Contenuto | merci: limitatamente agli oggetti d'arte e d'antiquariato | nell'ambito della Somma assicurata con il limite di € 15.000 per singolo oggetto | |
Valori | 5% della Somma assicurata con il limite di € 15.000 | ||
preziosi | 50% della Somma assicurata con il limite di € 25.000 | ||
Condizioni aggiuntive | Fuoriuscita liquidi | fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi da impianti al servizio del Fabbricato: 30% delle Somme rispettivamente assicurate per il Fabbricato e per il Contenuto con il massimo di € 100.000 per periodo assicurativo | € 500 |
fuoriuscita liquidi a seguito di occlusione, gelo, trabocco o rigurgito: massimo di € 15.000 per periodo assicurativo | € 500 | ||
Spese di ricerca e ripristino | € 1.600 per Sinistro e € 10.000 per periodo assicurativo | € 500 | |
Fenomeni atmosferici | tende, insegne e distributori automatici esterni: € 3.000 per periodo assicurativo | 10% con un minimo di € 2.000 | |
grandine su enti all'esterno: 10% della Somma assicurata per il Fabbricato con il massimo di € 5.000 per periodo assicurativo | |||
sovraccarico neve: 50% delle Somme rispettivamente assicurate per il Fabbricato e per il Contenuto con il massimo di € 100.000 per Sinistro | |||
Atti vandalici e dolosi | 80% delle Somme rispettivamente assicurate per il Fabbricato e per il Contenuto | 10% con un minimo di € 2.000 | |
Vetri e Insegne | € 1.500 per periodo assicurativo € 500 per danni alle cose riposte nei locali, anche in eccedenza |
2. Quadro - Furto e Rapina
2.1 Definizioni specifiche
Ai seguenti termini -se richiamati nel testo con l’iniziale maiuscola- le parti attribuiscono il significato precisato di seguito, vincolante agli effetti delle garanzie del Quadro:
Contenuto
Sono i beni che si trovano nel Fabbricato dell' Impresa, distinti in:
• macchinari, attrezzature: in genere, compresi mezzi di trasporto e traino non iscritti al P.R.A., distributori automatici anche esterni, gli impianti di prevenzione e di allarme, di condizionamento e le caldaie per il riscaldamento autonomo, gli impianti non al servizio del Fabbricato;
• arredamento: in genere, compreso il mobilio;
• apparecchiature elettroniche: in genere, compresi i programmi in licenza d’uso;
• merci: materie prime, prodotti semilavorati e finiti, imballaggi; è compreso quanto detenuto per riparazione e lavorazione se è oggetto dell’attività assicurata;
• enti particolari: archivi, documenti, registri, supporti magnetici per elaboratori elettronici;
• oggetti ed effetti personali degli Addetti.
I veicoli a motore iscritti al P.R.A. sono compresi solo se rientrano fra le merci. Sono esclusi i Valori e i Preziosi.
Infortunio
E’ l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Mezzo di custodia
E’ la cassaforte o il mobile con pareti e battenti in acciaio; se è di peso inferiore a 200 kg, deve essere ancorato al pavimento o alle pareti.
Preziosi
Gioielli, pietre preziose, perle, oggetti anche parzialmente in oro e platino.
Scippo
E’ il Furto commesso strappando il bene mobile di mano o di dosso alla persona che lo detiene.
Vetri antivandalismo
Sono i vetri stratificati, costituiti da almeno due lastre, con interposto uno strato di materia plastica, di spessore complessivo di almeno 6 mm, o anche quelli costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
2.2 Furto e Rapina
La Società indennizza, entro la Somma assicurata e i limiti indicati nella Polizza, i danni materiali e diretti ai beni mobili assicurati , compresi quelli di proprietà di terzi, da:
a) Furto, se l’introduzione nei locali del Fabbricato assicurato è avvenuta:
1. con scasso o effrazione dei mezzi posti a chiusura e protezione delle aperture esterne dei locali dell’Impresa, di Tetti, pareti e solai. I mezzi di chiusura e protezione devono essere costituiti almeno da legno, materia plastica rigida, Vetro antivandalismo, metallo o lega metallica e chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili solo dall’interno. Se l’introduzione nei locali è avvenuta con scasso o effrazione di chiusure e protezioni diverse da quelle descritte o con la sola rottura di Vetro non antivandalismo, la Società applica uno Scoperto del 20%.
2. senza scasso per via diversa da quella ordinaria attraverso aperture verso l’esterno situate ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall’esterno;
3. con uso di chiavi false o simili;
4. con uso di chiavi smarrite o sottratte agli Addetti o ai familiari dell’Assicurato; questa garanzia opera dal momento della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi all’autorità competente fino alle ore 24 del secondo giorno lavorativo successivo;
5. con introduzione clandestina di persone rimaste nei locali dell'Impresa all’insaputa degli Addetti per asportare poi la refurtiva a locali chiusi;
6. attraverso saracinesche o inferriate, con rottura dei vetri retrostanti;
7. con effrazione delle vetrine e delle porte vetrate dei locali prive di protezioni, nell’orario di apertura al pubblico e in presenza di Addetti oppure durante i periodi di chiusura dalle 8 alle 24;
b) Rapina avvenuta all’interno dei locali anche se iniziata fuori. L’Assicurazione comprende inoltre:
c) i guasti al Contenuto per commettere il Furto o la Rapina o per tentare di commetterli, anche se causati da atti vandalici;
d) il Furto e la Rapina commessi dai Prestatori di lavoro fuori dall’orario di lavoro.
2.2.1 Garanzie complementari sempre operanti
a) Dipendenze
Il Furto e la Rapina del Contenuto delle Dipendenze è garantito fino al 10% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 5.000 per periodo assicurativo.
b) Valori
Il Furto e la Rapina dei Valori è garantito:
• per i Xxxxxx riposti fuori dai Mezzi di custodia, fino al 10% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 1.500;
• per i Valori riposti nei Mezzi di custodia, fino al 10% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 1.500. La garanzia Furto opera se i Valori sono sottratti con effrazione o asportazione del Mezzo di custodia o con uso di chiavi false.
Su richiesta del Contraente, è possibile incrementare queste somme con apposita integrazione indicata nella scheda di Polizza; restano comunque fermi i limiti di Indennizzo previsti al punto 2.5.”Limiti di indennizzo”.
c) Fissi, infissi e locali
Il Furto e i guasti di Fissi e infissi e i guasti ai locali causati dagli autori del Furto o della Rapina, anche se solo tentati, compresi gli atti vandalici, sono garantiti fino al 10% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 2.500 per Sinistro, anche in eccedenza alle Somme assicurate.
d) Merci
Il Furto del Contenuto presso fiere e mostre in Europa, a cui l’Assicurato partecipa come espositore, è garantito, solo se è commesso con le modalità descritte al punto 2.2 lettera a) punto 1 “con scasso ed effrazione”, fino al 10% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo € 2.500 per il periodo assicurativo.
e) Spese
In seguito a un danno indennizzato nell’ambito di questo Quadro, è garantito il rimborso:
• delle spese per il rifacimento degli enti particolari;
• delle spese per il riacquisto o la duplicazione dei programmi in licenza d’uso, solo se effettuato entro un anno dal Sinistro;
complessivamente fino a € 2.000 per periodo assicurativo.
f) Trasporto Valori
La Società indennizza i danni materiali e diretti da perdita dei Valori di proprietà dell’Assicurato e pertinenti l’Impresa durante il trasporto dai locali dell’Impresa al domicilio dell’Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa, nell’ambito della regione di appartenenza e confinanti, in conseguenza di:
• Scippo;
• Rapina;
• Furto, in seguito a Infortunio o improvviso malore dell’incaricato al trasporto;
• Furto con destrezza, se l’incaricato al trasporto ha i Valori a portata di mano;
subiti dagli Addetti o dai familiari dell’Assicurato mentre svolgono servizio esterno di trasporto. L’Assicurazione opera se le persone incaricate del trasporto sono di età compresa fra 18 e 75 anni.
L’Assicurazione si intende estesa anche allo Scippo e alla Rapina dei Valori avvenuti all’interno dei locali indicati nella scheda di Polizza.
La garanzia è prestata fino al 10% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di
€ 1.500 per periodo assicurativo; la Società, in caso di Sinistro, applica uno Scoperto del 10%.
2.3 Norme che regolano il Quadro
Locali posti all’interno di un centro artigianale/commerciale
Se espressamente indicato in scheda di Polizza, l’Assicurazione è operativa a condizione che i locali assicurati abbiano gli ingressi per il pubblico:
• dall’interno del centro artigianale/commerciale in uso esclusivo;
• dall’esterno in comune.
Scoperto obbligatorio
Se l’Assicurazione si riferisce ad attività identificate nella scheda di Polizza con classe Furto 4, in caso di Sinistro la Società applica uno Scoperto del 10%.
Lo Scoperto non si applica ai danni relativi alle Garanzie sempre operanti di cui al punto 2.2.1 lettera b) “Valori” e lettera c) “Fissi, infissi e locali”.
Limitazione dello Scoperto
In caso di Indennizzo su cui dovrebbero essere applicati più Scoperti, si applica uno Scoperto unificato non superiore al 30% con il massimo di € 2.500.
Sospensione dell’Assicurazione per i locali incustoditi
Se i locali che contengono i beni assicurati rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi, l’Assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del 45° giorno. Per i Xxxxxx la sospensione decorre invece dalle ore 24 del 15°giorno di manca ta custodia.
Trasloco delle cose assicurate
In caso di trasferimento dell’attività assicurata, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto alla Società prima del trasloco. Per i 15 giorni successivi alla data di trasferimento, le garanzie prestate nell’ambito di questo Quadro operano sia nella vecchia sia nella nuova ubicazione, comunque entro le Somme assicurate e i limiti indicati nella Polizza.
Questa estensione non opera se:
• la nuova ubicazione dell’attività è fuori dal territorio italiano;
• il Contraente non ha comunicato il trasferimento.
Furto e Rapina commessi utilizzando veicoli ricoverati nei locali in uso all’Assicurato Qualora il Furto o la Rapina sia commesso utilizzando, per l’asportazione dei beni assicurati, veicoli che si trovano nei locali indicati in Polizza, la Società applicherà uno scoperto del 20%.
2.4 Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) conseguenti ad atti di guerra, anche civile, insurrezione, occupazione militare, invasione;
b) conseguenti a Incendi, Esplosioni anche nucleari, Scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altre catastrofi naturali;
c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
• del Contraente, dell’Assicurato o delle persone con loro conviventi o a loro legate da vincoli di parentela o affinità;
• degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata;
• da persone delle quali l’Assicurato o il Contraente deve rispondere a norma di legge, salvo quanto esplicitamente previsto al punto 2.2 lettera d) “Il Furto e la Rapina commessi dai Prestatori di lavoro”;
• da persone incaricate della sorveglianza delle cose e dei locali assicurati;
d) da Incendio, Esplosione o Scoppio provocati dall’autore del Furto o della Rapina;
e) a beni mobili riposti all’aperto;
f) indiretti.
2.5 Limiti di Indennizzo
La garanzia Furto e Xxxxxx è prestata entro questi limiti:
a) Contenuto:
• arredamento (escluso il mobilio in genere): nell’ambito della Somma assicurata con il limite di €
15.000 per singolo oggetto;
• merci: limitatamente agli oggetti d’arte e d’antiquariato, nell’ambito della Somma assicurata con il limite di € 15.000 per singolo oggetto.
b) Valori:
(Se acquistate le Somme integrative Valori, a parziale deroga del punto 2.2.1 lett. b), valgono i seguenti limiti):
• denaro riposto fuori dai Mezzi di custodia: fino a € 2.500;
• denaro riposto nei Mezzi di custodia: fino a € 5.000.
2.6 Condizioni particolari
che operano solo se opzionate nella scheda di Polizza
Impianti di allarme
Il Contraente dichiara che i locali che contengono le cose assicurate sono protetti da impianto di allarme installato da una ditta specializzata e omologato alle norme vigenti in materia, mantenuto in efficienza e attivato tutte le volte in cui i locali rimangono incustoditi.
In caso di mancata attivazione o di provata inefficienza dell’impianto, la Società applica uno Scoperto del 10% con il massimo di € 2.500.
Lo Scoperto non si applica ai danni relativi alle Garanzie sempre operanti di cui al punto 2.2.1 lettera b) “Valori” e lettera c) “Fissi, infissi e locali”.
Scoperto facoltativo
In caso di Sinistro, la Società applica uno Scoperto del 10% con il massimo di € 2.500.
Lo Scoperto non si applica ai danni relativi alle Garanzie sempre operanti di cui al punto 2.2.1 lettera b) “Valori” e lettera c) “Fissi, infissi e locali”.
Custode
Il Contraente dichiara che nell’ambito dell’area pertinente il Fabbricato assicurato risiede un custode e/o titolare/socio dell’Impresa.
Infedeltà dei Prestatori di lavoro
A parziale deroga di quanto indicato al punto 2.4 Esclusioni lettera c), l’Assicurazione è estesa al Furto, alla Rapina e all’appropriazione indebita commessi dai Prestatori di lavoro durante lo svolgimento delle loro mansioni, a condizione che l’Assicurato ne faccia denuncia alle autorità competenti entro sei mesi dall’evento.
L’estensione è prestata fino al 5% della Somma assicurata per il Contenuto - con il massimo di €
1.000 per il denaro - per periodo assicurativo.
2.7 Gestione del Sinistro
Quantificazione del danno
L’Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto.
La quantificazione del danno si effettua separatamente per ogni singola partita in base a questi criteri:
a) Contenuto
(esclusi i beni rientranti nelle voci specificate ai punti seguenti)
L’Indennizzo è calcolato in base al Valore al momento del Sinistro delle cose sottratte o danneggiate.
b) Merci
(forma Valore al momento del Sinistro)
Si stima il valore entro il limite dei corrispondenti prezzi di mercato, in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Dall’importo indennizzabile si sottraggono il valore dei residui e gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
(forma prezzo di vendita).
Per le merci già vendute e in attesa di consegna, che non siano assicurate dall’acquirente e che non risulti possibile sostituire con merci equivalenti illese, la Società indennizza il prezzo di vendita convenuto, dedotti i costi non sostenuti con la mancata consegna, entro il limite dei corrispondenti prezzi di mercato.
c) per i Documenti personali si quantificano le spese amministrative sostenute per il loro rifacimento;
d) per i Valori, esclusi i titoli di credito, si considera il valore nominale dato dall’importo indicato sugli stessi;
e) per i titoli di credito:
• la Società corrisponde il relativo Indennizzo solo dopo le loro scadenze, se previste;
• l’Assicurato deve restituire alla Società l’Indennizzo percepito se, per effetto della procedura di ammortamento , i titoli sono divenuti inefficaci;
• il loro valore è dato dalla somma dei singoli valori nominali.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, l’Assicurazione è operante soltanto per quelli per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Recupero dei beni
Se i beni sottratti vengono recuperati dopo il pagamento integrale dell’Indennizzo dovuto, diventano di proprietà della Società; in caso di liquidazione parziale, il valore del recupero spetta al Contraente fino al raggiungimento della parte di danno non ancora indennizzata. In ogni caso il Contraente può conservare i beni ritrovati restituendo alla Società l’indennizzo ricevuto. In caso di recupero prima del pagamento dell’Indennizzo, la Società risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente subiti dai beni.
Pagamento di anticipi di Indennizzo
Dopo 60 giorni dalla presentazione della denuncia, l’Assicurato può richiedere un acconto del 50% del presumibile Indennizzo, se superiore a € 10.000, a condizione che non ci siano contestazioni sul Sinistro.
La Società pagherà l’anticipo dell’Indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
2.8 Sintesi limiti/sottolimiti, Scoperti/Franchigie
2. Quadro Furto e Rapina | |||
Garanzie / Norme | Descrizione | Limiti / sottolimiti | Franchigie / Scoperti |
Furto e Rapina | Furto con scasso o effrazione | 20% se mezzi di chiusura e protezioni difformi o rottura di Vetro non antivandalismo | |
Garanzie complementari sempre operanti | Furto e Rapina del Contenuto delle Dipendenze | 10% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 5.000 per periodo assicurativo | |
Furto e Rapina dei Valori | riposti fuori dai Mezzi di custodia:10% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 1.500 | ||
riposti nei Mezzi di custodia: 10% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 1.500 | |||
Furto e guasti di Fissi e infissi e guasti ai locali compresi atti vandalici | 10% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 2.500 per Sinistro, anche in eccedenza alle Somme assicurate | ||
Furto del Contenuto presso fiere e mostre | 10% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 2.500 per periodo assicurativo | ||
Spese per il rifacimento degli enti particolari | € 2.000 per periodo assicurativo | ||
Spese per il riacquisto o la duplicazione dei programmi | |||
Trasporto Valori | 10% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 1.500 per periodo assicurativo, | 10% | |
Furto e Rapina commessi utilizzando veicoli ricoverati nei locali in uso all’Assicurato | 20% | ||
Condizioni particolari | Scoperto facoltativo | 10% con il massimo di € 2.500 | |
Impianto di allarme | Allarme da attivare ogni volta che i locali restano incustoditi | 10% con il massimo di € 2.500 non attivato o inefficiente | |
Infedeltà dei Prestatori di lavoro | 5% della somma assicurata per il Contenuto max € 1.000 per il denaro | ||
Scoperto obbligatorio (per attività identificate in scheda di Polizza con classe Furto 4) | |||
Norme che regolano il Quadro | Contenuto: arredamento (escluso il mobilio in genere) | nell'ambito della Somma assicurata con il limite di € 15.000 per singolo oggetto | |
Limiti di Indennizzo | Contenuto: merci, limitatamente agli oggetti d'arte e d'antiquariato | nell'ambito della Somma assicurata con il limite di € 15.000 per singolo oggetto | |
Valori (se acquistate le Somme integrative Valori) | denaro riposto fuori dai Mezzi di custodia: € 2.500 | ||
denaro riposto nei Mezzi di custodia: € 5.000 |
3. Quadro - Elettronica e fenomeno elettrico
3.1 Definizioni specifiche
Ai seguenti termini -se richiamati nel testo con l’iniziale maiuscola- le parti attribuiscono il significato precisato di seguito, vincolante agli effetti delle garanzie del Quadro:
Apparecchiature
Le macchine, le attrezzature e gli apparecchi elettrici e elettronici, non al servizio del Fabbricato,
compresi gli impianti elettrici ed elettronici al servizio delle apparecchiature stesse.
Le Apparecchiature poste all’esterno sono comprese solo se stabilmente fissate al suolo o al Fabbricato e appositamente progettate/strutturate per il funzionamento all’aperto.
Impianti del Fabbricato
Le macchine, gli apparecchi e gli impianti elettrici ed elettronici di pertinenza e al servizio del Fabbricato.
Supporti
I dispositivi su cui si registrano dati.
3.2 Fenomeno elettrico
La Società indennizza, entro la Somma assicurata e i limiti indicati nella Polizza, i danni materiali e diretti alle Apparecchiature e agli Impianti del Fabbricato, anche se di proprietà di terzi, presenti nell’ ubicazione assicurata e funzionali all’attività dell’Impresa, causati da fenomeni elettrici.
Per ogni Sinistro, la Società applica una Franchigia di € 500.
3.3 Elettronica
La Società indennizza, entro la Somma assicurata e i limiti indicati nella Polizza, i danni materiali e diretti alle Apparecchiature, anche se di proprietà di terzi, presenti nell’ ubicazione assicurata e funzionali all’attività dell’Impresa, causati da:
a) fatto accidentale;
b) fatto di terzi, compresi i Prestatori di lavoro;
c) atti vandalici e dolosi, compresi terrorismo, sabotaggio, scioperi, tumulti, sommosse; Per ogni Sinistro, la Società applica una Franchigia di € 500.
3.3.1 Garanzie complementari sempre operanti
(comuni alle garanzie previste al punto 3.3 Elettronica)
Spese
In seguito a un danno indennizzabile nell’ambito della garanzia Elettronica, è garantito il rimborso:
1. delle spese per il riacquisto dei Supporti distrutti o danneggiati e la ricostruzione dei dati e/o il riacquisto o la duplicazione dei programmi in licenza d’uso in essi contenuti, solo se effettuate entro un anno dal Sinistro, complessivamente fino al 10% della Somma assicurata .
Sono esclusi i costi riconducibili a errata registrazione/cancellazione dei dati.
2. delle spese per la sostituzione provvisoria delle Apparecchiature danneggiate, per il tempo necessario alla loro riparazione; fino a € 500 per periodo assicurativo, dedotto il corrispettivo dei primi tre giorni di sostituzione.
3.4 Norme che regolano il Quadro
Dolo e colpa grave
Le garanzie previste operano anche in caso di colpa grave dell’Assicurato o del Contraente e di dolo o colpa grave delle persone di cui questi debbano rispondere a norma di legge.
3.5 Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
b) subiti da cose detenute dall’Assicurato a scopo di vendita e manutenzione;
c) subiti da telefoni cellulari e navigatori satellitari;
d) che siano conseguenza naturale dell’uso o provocati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici o riconducibili a carenza di manutenzione;
e) in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione;
f) di natura estetica non connessi a danni indennizzabili;
g) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
h) a tubi e valvole elettroniche, a lampade e ad altre fonti di luce, tranne quelli riconducibili a danni indennizzabili subiti da altre parti delle cose assicurate;
i) ai dati registrati su memorie centrali e a qualsiasi altro dato che non sia modificabile dall’Assicurato;
j) causati da Incendio, Esplosione, Scoppio, Furto, Rapina, smarrimenti, ammanchi;
k) causati da atti di guerra, da insurrezione, da occupazione militare, da invasione;
l) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, allagamenti, mareggiate, alluvioni, maremoti, frane;
m) causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
n) provocati da virus informatici;
o) dovuti a guasti verificatisi senza concorso di cause esterne.
3.6 Gestione del Sinistro
Quantificazione del danno
L’Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto.
La quantificazione del danno si effettua separatamente per ogni singola partita in base a questi criteri:
• in caso di danno riparabile, l’Indennizzo si basa sul costo necessario per ripristinare le cose danneggiate nello stato funzionale in cui si trovavano prima del Sinistro;
• in caso di danno non riparabile, l’Indennizzo si basa sul costo necessario per rimpiazzare le cose distrutte con altre nuove, uguali o equivalenti per rendimento economico.
Queste modalità di liquidazione riguardano solo Apparecchiature e Impianti del Fabbricato in attività e operano a condizione che:
• per le Apparecchiature
a) i danni si siano verificati entro tre anni dall’ acquisto a nuovo;
b) le Apparecchiature danneggiate, o i loro pezzi di ricambio, siano ancora in fabbricazione o comunque disponibili.
• per gli Impianti del Fabbricato
c) gli Impianti danneggiati, o i loro pezzi di ricambio, siano ancora in fabbricazione o comunque disponibili.
Se Apparecchiature e Impianti del Fabbricato non sono in stato di attività, o non sono soddisfatte le condizioni specifiche dei punti a) e b) oppure c), la Società liquida il danno applicando il criterio del Valore al momento del Sinistro.
Sinistri relativi a più Quadri
In caso di Sinistro indennizzabile anche nell’ambito dei Quadri “Incendio e altri danni materiali” o “Furto e Rapina”, se acquistati, la Società indennizza per questi Quadri solo la parte di danno eventualmente rimasta a carico dell’Assicurato dopo aver liquidato il danno nell’ambito del Quadro “Elettronica e fenomeno elettrico”.
Esistenza di altre assicurazioni
Se esistono altre polizze a copertura del medesimo Rischio, la Società risponde solo per la parte di danno eccedente tali contratti.
3.7 Sintesi limiti/sottolimiti, Scoperti/Franchigie
3. Quadro Elettronica e fenomeno elettrico | |||
Garanzie / Norme | Descrizione | Limiti / sottolimiti | Franchigie / Scoperti |
Fenomeno elettrico | € 500 | ||
Elettronica | € 500 | ||
Spese | Per il riacquisto dei Supporti e la ricostruzione dei dati e/o il riacquisto o la duplicazione dei programmi in licenza d'uso | 10% della Somma assicurata | |
Per la sostituzione provvisoria delle Apparecchiature | € 500 per periodo assicurativo | 3 gg |
4.Quadro - Responsabilità civile
4.1 Garanzia RCT (Responsabilità Civile verso Terzi)
La Società, entro il Massimale e i limiti indicati nella Polizza, garantisce l’Assicurato, se civilmente responsabile ai sensi di legge, di quanto deve pagare a terzi per morte e lesioni di persone e animali e per distruzione o deterioramento di cose causati involontariamente nello svolgimento dell’attività assicurata.
La garanzia opera anche per la responsabilità civile che può derivare all’Assicurato:
• dalla conduzione dei Fabbricati (di proprietà o in locazione) e dei relativi impianti e pertinenze
–compresi giardini e alberi - in cui si svolge l’attività assicurata, incluso il Rischio della committenza dei lavori di piccola manutenzione, purché l’Assicurato abbia nominato il responsabile dei lavori, se previsto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, e comunque non assuma la direzione dei lavori;
• dalle attività complementari/accessorie come il prelievo, la consegna e il rifornimento della merce oppure i lavori di installazione, manutenzione e riparazione presso terzi delle cose vendute. Restano comunque esclusi i danni alle cose oggetto delle predette attività;
• dalla partecipazione a fiere e mostre compreso l’allestimento e lo smontaggio degli stands;
• dalla detenzione e impiego di veicoli, macchinari e impianti - di proprietà, locati o dati in uso all’Assicurato - purché azionati da Addetti abilitati a norma delle disposizioni di legge vigenti. Restano comunque esclusi i danni da circolazione su strade di uso pubblico, o su aree equiparate, causati da veicoli a motore soggetti all’obbligo assicurativo ai sensi del D.Lgs 209/2005, nonché i danni subiti dalle persone trasportate e quelli causati alla pavimentazione stradale;
• dalla proprietà e uso di insegne e cartelli destinati a individuare e pubblicizzare l’Impresa assicurata, ovunque installati;
• dalla committenza dei veicoli, per i danni provocati a terzi dai Prestatori di lavoro, nello svolgimento delle loro mansioni, alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché non di proprietà, locati, dati in uso o detenuti a qualsiasi titolo dall’Assicurato;
• dalla responsabilità personale dei Prestatori di lavoro nello svolgimento delle loro mansioni:
− per i danni fisici e materiali involontariamente causati a terzi;
− per i danni fisici involontariamente causati a Prestatori di lavoro di altre imprese che abbiano come conseguenza morte o invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base delle tabelle allegate al D.Lgs. n° 38/2000 e successive modifiche e integrazioni.
Il Massimale della Garanzia RCT resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati;
• da fatto doloso di persone di cui debba rispondere, se commesso nell’esercizio delle loro mansioni.
Sono inoltre comprese le seguenti garanzie:
a) Danni a veicoli nel parcheggio
La Garanzia RCT è estesa alla responsabilità civile dell’Assicurato per i danni subiti dai veicoli dei clienti, dei fornitori e dei Prestatori di lavoro, se posteggiati nelle aree in uso esclusivo all’Impresa.
Si intendono comunque esclusi i danni conseguenti a lavori di riparazione o manutenzione nonché quelli derivanti da Furto e Incendio.
b) Xxxxx a mezzi sotto carico e scarico
La Garanzia RCT è estesa alla responsabilità civile dell’Assicurato per danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell’ambito di queste operazioni, e alle cose riposte in essi.
c) Inquinamento accidentale
La Garanzia RCT è estesa alla responsabilità civile dell’Assicurato per danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, provocati da sostanze di qualunque natura fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture e apparecchiature, fino a € 50.000 per periodo assicurativo.
In caso di Sinistro, la Società applica uno Scoperto del 10% con il minimo di € 2.500.
d) Servizi di vigilanza
La Garanzia RCT è estesa alla responsabilità civile dell’Assicurato per danni conseguenti a servizi di vigilanza nell’ambito dell’Impresa svolti da guardiani, anche armati, e da cani da difesa, anche di proprietà dell’Assicurato.
e) Danni da interruzione attività
La Garanzia RCT è estesa alla responsabilità civile dell’Assicurato per i danni da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio di attività e servizi, se conseguenti a Sinistro risarcibile nell’ambito della Garanzia RCT, fino a € 50.000 per periodo assicurativo.
In caso di Sinistro, la Società applica uno Scoperto del 10%.
4.1.1 Terzietà
Nell’ambito della Garanzia RCT non sono considerati terzi:
a) l’Assicurato e, solo se conviventi, il coniuge, il convivente more-uxorio, i genitori, i figli dell’Assicurato e/o del coniuge, ogni altro parente e/o affine;
b) se l’Assicurato non è una persona fisica:
• il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti descritti alla lettera a);
• le società qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, e i loro amministratori;
c) le società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone descritte alla lettera a) rivestono la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore;
d) gli Addetti e tutti coloro che partecipano a vario titolo all’attività assicurata.
4.2 Garanzia RCO (Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro)
La Società, entro il Massimale e i limiti indicati nella Polizza, garantisce l’Assicurato, se civilmente responsabile ai sensi di legge, di quanto deve pagare:
a) per gli infortuni subiti dai Prestatori di lavoro, ai sensi delle disposizioni di legge che disciplinano le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall’INPS;
b) per gli infortuni subiti dai Prestatori di lavoro che abbiano come conseguenza morte o invalidità permanente non inferiore al 6% - calcolata sulla base delle tabelle allegate al D.Lgs. n° 38/2000 e successive modifiche e integrazioni-, ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni che non rientrano al precedente punto a);
purché in regola, al momento del Sinistro, con gli adempimenti dell’assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro.
Limitatamente alla rivalsa INAIL e/o INPS la Garanzia RCO si intende estesa agli infortuni sul lavoro subiti dai soci o dai familiari coadiuvanti.
La Garanzia RCO non comprende:
• le malattie professionali, la silicosi e le malattie da esposizione all’amianto;
• i danni che siano direttamente o indirettamente conseguenza di fissione o radiazione nucleare o contaminazione radioattiva, anche se altre cause hanno contribuito al verificarsi dell’evento;
• i danni conseguenti all’emissione di onde e campi elettromagnetici relativi ad attività inerenti i settori radio / TV e telefonia;
• i danni provocati da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.).
Buona fede
La Garanzia RCO opera anche se l’Assicurato, al momento del Sinistro, non è in regola con gli adempimenti di legge circa l’assicurazione obbligatoria INAIL, purché ciò derivi da interpretazioni inesatte delle norme vigenti e non da dolo o colpa grave dell’Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.
4.3 Norme che regolano il Quadro
Determinazione del Premio e tolleranza circa il numero degli Addetti
Il Premio del Quadro Responsabilità civile è calcolato su n. 3 Addetti. In caso di Sinistro, se il numero degli Addetti effettivi risulta superiore a 4, il Risarcimento sarà ridotto proporzionalmente.
4.4 Esclusioni
La Garanzia RCT non comprende i danni:
a) provocati da persone, non rientranti nella definizione di Xxxxxxx, della cui opera l’Assicurato si avvale nell’esercizio dell’attività;
b) derivanti dalla proprietà di Fabbricati e dei relativi impianti e pertinenze;
c) alle opere o cose in costruzione e manutenzione, a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori, e alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi. Se l’opera è un fabbricato oggetto di lavori di sopraelevazione e manutenzione straordinaria, sono esclusi anche i danni subiti dallo stesso e dal suo contenuto in conseguenza di fenomeni atmosferici;
d) derivanti da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori e, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione e posa in opera, quelli non avvenuti nel corso dell’esecuzione dei lavori. Per le opere a esecuzione frazionata, con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto dell’ultimazione dei lavori di ogni singola parte;
e) da Furto e quelli derivanti a cose e animali altrui da Incendio, Scoppio o Esplosione di cose dell’Assicurato o da lui detenute a qualsiasi titolo;
f) alle cose e agli animali che l’Assicurato detiene a qualsiasi titolo; alle cose e agli animali trasportati, rimorchiati, sollevati, caricati o scaricati dagli Addetti; agli animali e alle cose portati dai clienti o frequentatori nei luoghi dove si svolge l’attività, comprese le cose indossate (salvo quanto previsto al punto a) del paragrafo 4.1);
g) ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell’ambito di queste operazioni, e alle cose riposte in essi (salvo quanto previsto al punto b) del paragrafo 4.1);
h) da inquinamento di aria, acqua e suolo; da interruzione, alterazione, impoverimento o deviazione di sorgenti, corsi d’acqua, falde acquifere, giacimenti minerari e in genere tutto ciò che è sfruttabile nel sottosuolo (salvo quanto previsto al punto c) del paragrafo 4.1);
i) da proprietà, detenzione e uso di armi da fuoco, dalla proprietà e custodia di animali (salvo quanto previsto al punto d) del paragrafo 4.1);
j) da vizio di produzione o difetto originario dei prodotti e delle merci vendute e comunque i danni provocati da merci e prodotti in genere dopo la loro consegna o somministrazione;
k) da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio, di attività di qualsiasi genere e di servizi (salvo quanto previsto al punto e) del paragrafo 4.1);
l) a condutture e impianti sotterranei in genere durante i lavori di scavo, trivellazioni e simili;
m) da circolazione su strade di uso pubblico, o su aree equiparate, causati da veicoli a motore soggetti all’obbligo assicurativo ai sensi del D.Lgs 209/2005, da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto esplicitamente previsto al punto 4.1 “committenza dei veicoli”;
n) a cose da vibrazione, assestamento, franamento o cedimento di terreno;
o) provocati da macchine per il movimento terra, da gru di ogni tipo , da teleferiche e simili;
p) da detenzione e uso di esplosivi;
q) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e prodotti contenenti amianto;
r) direttamente o indirettamente derivanti da fissione e radiazione nucleare, anche se altre cause hanno contribuito al verificarsi dell’evento;
s) conseguenti all’emissione di onde e campi elettromagnetici relativi ad attività inerenti i settori radio / TV e telefonia;
t) provocati da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.).
4.5 Estensione territoriale
La Garanzia RCT opera per i danni che avvengono nel mondo intero escluso U.S.A., Canada e Messico, salvo quanto esplicitamente previsto per la Condizione Aggiuntiva “Danni da generi alimentari”.
La Garanzia RCO opera per i danni che avvengono nel mondo intero.
4.6 Condizioni aggiuntive
Ferme le Esclusioni previste al punto 4.4, se non espressamente derogate, l’Assicurazione è estesa alle seguenti condizioni aggiuntive, solo se opzionate nella scheda di Polizza:
Collaboratori a vario titolo all’attività assicurata
A parziale deroga di quanto previsto al punto 4.1.1 Terzietà lettera d) e al punto 4.4 Esclusioni lettera a), la Garanzia RCT è estesa alla responsabilità civile dell’Assicurato:
• per i danni a terzi provocati da persone che prestano la loro opera per l’Impresa in qualsiasi forma saltuaria e occasionale;
• per gli infortuni sul lavoro subiti dai collaboratori stessi, purché dall’evento derivi all’Assicurato una responsabilità da reato colposo perseguibile d’ufficio e accertato in giudizio, e se questi infortuni hanno comportato la morte o un’ invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base delle tabelle allegate al D.Lgs. n° 38/2 000 e successive modifiche e integrazioni.
In caso di Xxxxxxxx, se il numero di questi collaboratori risulta superiore di una unità al numero degli Addetti dichiarati nella scheda di Polizza, il Risarcimento sarà ridotto proporzionalmente.
Proprietà dei Fabbricati
A deroga di quanto previsto al punto 4.4 Esclusioni lettera b), la Garanzia RCT è estesa alla responsabilità civile dell’Assicurato in qualità di proprietario dei Fabbricati e dei relativi impianti e pertinenze –compresi giardini e alberi- in cui si svolge l’attività assicurata, inclusi:
• il Rischio della committenza dei lavori di manutenzione, purché l’Assicurato abbia nominato il responsabile dei lavori, se previsto, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, e comunque non assuma la direzione dei lavori;
• i danni da fuoriuscita liquidi per guasto o rottura accidentale di pluviali e grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici, di condizionamento e di riscaldamento stabilmente installati e di pertinenza del Fabbricato, esclusi i danni riconducibili a corrosione, usura, umidità e stillicidio.
Sono esclusi i danni riconducibili a insalubrità dei locali.
Attività presso terzi
a) Danni da Incendio
A parziale deroga di quanto previsto al punto 4.4 Esclusioni lettera e), la Garanzia RCT è estesa alla responsabilità civile dell’Assicurato per danni a cose e animali altrui derivanti da Incendio, Esplosione o
Scoppio di beni dell’Assicurato -o da lui detenuti-, al di fuori dei locali e delle pertinenze dell’Impresa,
fino a € 100.000 per periodo assicurativo.
In caso di Sinistro, la Società applica uno Scoperto del 10%.
b) Xxxxx a cose nell’ambito di esecuzione dei lavori
A parziale deroga di quanto previsto al punto 4.4 Esclusioni lettera c), la Garanzia RCT è estesa alla responsabilità civile dell’Assicurato per danni ai locali e alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori presso terzi, fino a € 100.000 per periodo assicurativo.
In caso di Sinistro, la Società applica uno Scoperto del 10%.
Postuma veicoli e natanti
A parziale deroga di quanto previsto al punto 4.4 Esclusioni lettera d), la Garanzia RCT è estesa alla responsabilità civile dell’ Assicurato –che sia in possesso delle previste abilitazioni- per danni verificatisi dopo l’esecuzione dei lavori di installazione, rifornimento, manutenzione e/o riparazione su veicoli e natanti, purché i lavori siano stati effettuati durante il periodo di validità del contratto e il danno si sia verificato entro dodici mesi dall’esecuzione dei lavori stessi, comunque non oltre la data di scadenza della Polizza.
Sono esclusi i danni:
• da vizio di produzione o da difetto originario di prodotti o parti/ricambi da chiunque fabbricati;
• alle parti dei veicoli e natanti interessate dai lavori e qualsiasi spesa per le relative sostituzioni o riparazioni;
• da mancato uso o disponibilità dei veicoli e natanti;
• da Furto.
Per i danni a cose la garanzia opera fino a € 100.000 per periodo assicurativo e con l’applicazione di uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro.
Postuma installatori
A parziale deroga di quanto previsto al punto 4.4 Esclusioni lettera d), la Garanzia RCT è estesa alla responsabilità civile dell’ Assicurato –che svolga un’attività prevista all’art.1 del D.M. 37/2008 e che sia in possesso della relativa abilitazione- per danni verificatisi dopo l’esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione e riparazione di impianti, purché i lavori siano stati effettuati e il danno si sia verificato durante il periodo di validità del contratto e comunque denunciato alla Società non oltre 12 mesi dalla data di scadenza della Polizza.
Sono esclusi i danni:
• da vizio di produzione o da difetto originario di prodotti o parti/ricambi da chiunque fabbricati;
• agli impianti o cose oggetto dei lavori stessi e qualsiasi spesa inerente la loro sostituzione o riparazione;
• da inidoneità o mancata rispondenza all’uso cui gli impianti sono destinati;
• da mancato uso o disponibilità degli impianti o cose oggetto dei lavori;
• da mancato o intempestivo intervento di manutenzione.
Per i danni a cose la garanzia opera fino a € 100.000 per periodo assicurativo e con l’applicazione di uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro.
Postuma generica
A parziale deroga di quanto previsto al punto 4.4 Esclusioni lettera d), la Garanzia RCT è estesa alla responsabilità civile dell’ Assicurato – che svolga un’attività non prevista dal D.M. 37/2008 - per danni verificatisi dopo l’esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione e riparazione di impianti e apparecchiature in genere e di costruzione e manutenzione di fabbricati, purché i lavori siano stati effettuati durante il periodo di validità del contratto e il danno si sia verificato entro dodici mesi dall’esecuzione dei lavori stessi, comunque non oltre la data di scadenza della Polizza.
Sono esclusi i danni:
• da vizio di produzione o da difetto originario di prodotti o parti/ricambi da chiunque fabbricati;
• alle cose oggetto dei lavori e qualsiasi spesa inerente la loro sostituzione o riparazione;
• da inidoneità o mancata rispondenza all’uso cui le cose sono destinate;
• da mancato uso o disponibilità delle cose oggetto dei lavori;
• da mancato o intempestivo intervento di manutenzione;
• derivanti da opere di impermeabilizzazione;
• a veicoli, natanti, aeromobili e loro parti.
Per i danni a cose la garanzia opera fino a € 100.000 per periodo assicurativo e con l’applicazione di uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro.
Danni a cose portate dai clienti
A parziale deroga di quanto previsto al punto 4.4 Esclusioni lettere e) e f), la Garanzia RCT è estesa alla responsabilità civile dell’Assicurato per danni a animali e cose portati da clienti e frequentatori nei locali dell’Impresa, comprese le cose indossate.
Sono esclusi:
• i danni alle cose e agli animali oggetto dell’attività assicurata;
• Valori e preziosi;
• veicoli a motore e cose in essi contenute.
La garanzia opera fino a € 1.000 per ogni cliente o frequentatore e € 10.000 per periodo assicurativo. In caso di Sinistro, la Società applica uno Scoperto del 10%.
Xxxxx a cose sollevate, caricate, scaricate
A parziale deroga di quanto previsto al punto 4.4 Esclusioni lettera f), la Garanzia RCT è estesa alla responsabilità civile dell’Assicurato per danni a cose sollevate, caricate o scaricate dagli Addetti, esclusi veicoli e imbarcazioni di qualsiasi tipo, fino a € 20.000 per periodo assicurativo.
In caso di Sinistro, la Società applica uno Scoperto del 20% con il minimo di € 1.000.
Danni da generi alimentari
A parziale deroga di quanto previsto al punto 4.4 Esclusioni lettera j), la Garanzia RCT è estesa alla responsabilità civile dell’Assicurato per la vendita o somministrazione –diretta e al dettaglio- di generi alimentari; per i generi alimentari di produzione propria è compresa la responsabilità da vizio originario del prodotto.
L'Assicurazione riguarda esclusivamente i danni provocati nell'ambito dell'Europa ed entro il periodo di validità del contratto.
Il Massimale della Garanzia RCT rappresenta il limite di Risarcimento per ogni periodo assicurativo.
Danni a condutture
A deroga di quanto previsto al punto 4.4 Esclusioni lettera l), la Garanzia RCT è estesa alla responsabilità civile dell’Assicurato per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei in genere, fino a € 25.000 per periodo assicurativo.
In caso di Sinistro, la Società applica uno Scoperto del 10%.
4.7 Clausole sempre operanti per attività specifiche
Clausola di raccordo Garanzia RCT Postuma
(valida per le Condizioni aggiuntive “Postuma veicoli e natanti”, “Postuma installatori” e “Postuma generica”, solo se opzionate nella scheda di Polizza)
Se il presente contratto sostituisce, senza soluzione di continuità, una polizza precedentemente stipulata con la Società contenente un’analoga garanzia Postuma, la Condizione aggiuntiva opera anche per danni verificatisi dopo la data di decorrenza del presente contratto ma conseguenti a lavori effettuati durante il periodo di validità della polizza sostituita.
In questo caso l’Assicurazione opera alle condizioni e con i Massimali previsti dal presente contratto.
Servizi ai veicoli
A parziale deroga di quanto previsto al punto 4.4 Esclusioni lettere c) e f), la Garanzia RCT è estesa alla responsabilità civile dell’Assicurato per i danni subiti dai veicoli dei clienti in consegna e/o custodia, durante il rifornimento, lavaggio, riparazione o manutenzione -comprese le operazioni di carico e scarico da ponti elevatori e la sostituzione di pneumatici- purché avvenuti nell’ambito dei locali dell’Impresa o relative aree/pertinenze in uso esclusivo.
Si intendono comunque esclusi i danni:
• alle parti dei veicoli interessate dai lavori e qualsiasi spesa per le relative sostituzioni o riparazioni;
• derivanti da Furto e Incendio;
• da mancato uso o disponibilità dei veicoli;
• alle cose che si trovano sui veicoli.
La garanzia opera fino a € 50.000 per periodo assicurativo.
In caso di Sinistro, la Società applica uno Scoperto del 10% per ogni veicolo danneggiato.
La garanzia è sempre operante solo per le attività identificate nella scheda di Polizza con i codici:
12100-Officina riparazione veicoli, 12110-Elettrauto, 12120-Carrozzeria, 12130-Sostituzione e riparazione pneumatici, 12140-Distributore di carburante, compresa officina di riparazione veicoli, 12150-Autolavaggio, 12170-Concessionaria, compresa officina di riparazione veicoli, 12180-Motociclette e ciclomotori, 00000-Xxxxxxxxxx, 00000-Xxxxxxxxx e campers.
Xxxxxxxxx
La Garanzia RCT è estesa alla responsabilità civile dell’Assicurato per i danni fisici provocati a terzi dall’applicazione di prodotti per la cura e la cosmesi del corpo.
La garanzia è sempre operante solo per l’ attività identificata nella scheda di Polizza con il codice 11100-Xxxxxxxxx esclusi tatuaggi e piercing, subordinata al possesso, da parte degli Addetti, dei requisiti richiesti dalla legge per l’esercizio dell’attività svolta.
4.8 Gestione del Sinistro
Gestione delle vertenze di danno - Spese legali e peritali
La Società assume la gestione delle vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e le azioni che spettano all'Assicurato.
La Società garantisce la prosecuzione dell'assistenza dell'Assicurato in sede penale sino a esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato.
Le spese relative alla difesa sono a carico della Società fino a un importo pari ad un quarto del Massimale a cui si riferisce la domanda risarcitoria.
Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non risponde in ogni caso delle spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non ha designato né di multe o ammende.
4.9 Franchigia di Quadro e minimo di Scoperto.
La Società, per ogni Sinistro indennizzabile nell’ambito del presente Quadro e relativamente ai danni a cose, applica una Franchigia di € 500.
Restano invece invariati gli scoperti previsti nelle singole garanzie, mentre la Franchigia di € 500 si intende quale importo minimo di Scoperto quando non diversamente indicato.
4.10 Sintesi limiti/sottolimiti, Scoperti/Franchigie
4. Quadro Responsabilità civile | |||
Garanzie / Partite / Norme | Descrizione | Limiti / sottolimiti | Franchigie / Scoperti |
Condizioni sempre operanti | Inquinamento accidentale | € 50.000 per periodo assicurativo | 10% con il minimo di € 2.500 |
Danni da interruzione attività | € 50.000 per periodo assicurativo | 10% con il minimo di € 500 | |
Condizioni aggiuntive | Attività presso terzi | danni da incendio: € 100.000 per periodo assicurativo | 10% con il minimo di € 500 |
danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori: € 100.000 per periodo assicurativo | 10% con il minimo di € 500 | ||
Postuma veicoli e natanti | € 100.000 per periodo assicurativo | 10% con il minimo di € 500 | |
Postuma installatori | € 100.000 per periodo assicurativo | 10% con il minimo di € 500 | |
Postuma generica | € 100.000 per periodo assicurativo | 10% con il minimo di € 500 | |
Danni a cose portate dai clienti | € 1.000 per cliente e € 10.000 per periodo assicurativo | 10% con il minimo di € 500 | |
Danni a cose sollevate, caricate, scaricate | € 20.000 per periodo assicurativo | 20% con il minimo di € 1.000 | |
Danni a condutture | € 25.000 per periodo assicurativo | 10% con il minimo di € 500 | |
Clausole sempre operanti per attività specifiche | Servizi ai veicoli | € 50.000 per periodo assicurativo | 10% con il minimo di € 500 per veicolo |
Per tutte le garanzie (Danni a Cose) | € 500 |
5. Quadro - Tutela Legale
5.1 Definizioni specifiche
Ai seguenti termini -se richiamati nel testo con l’iniziale maiuscola- le parti attribuiscono il significato precisato di seguito, vincolante agli effetti delle garanzie del Quadro:
Sinistro
La controversia e il procedimento penale previsti al punto 5.2.1 Garanzie prestate.
5.2 Spese stragiudiziali e giudiziali
In caso di Sinistro relativo all’ambito dell’attività assicurata, se esercitata secondo le leggi che la disciplinano, la Società, entro il Massimale e i limiti indicati nella Polizza, garantisce l’Assicurato per le spese stragiudiziali e giudiziali:
• del legale intervenuto;
• peritali, di parte o d'ufficio;
• di giustizia nel processo penale;
• del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società;
• di soccombenza, in caso di condanna dell’Assicurato.
Sono sempre esclusi gli oneri fiscali e il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.
Se un Sinistro coinvolge più Assicurati, la garanzia opera esclusivamente a favore del Contraente.
5.2.1 Garanzie prestate
Con riferimento a quanto previsto al punto 5.2, le spese stragiudiziali e giudiziali garantite sono relative a:
controversie:
• per danni di natura extracontrattuale provocati ad altri da fatti illeciti dell’Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge;
• per danni di natura extracontrattuale subiti dall’Assicurato e dai Prestatori di lavoro in conseguenza di fatti illeciti altrui;
• relative alla locazione e alla proprietà dei locali dove si esercita l’attività assicurata;
procedimenti penali :
• per reato colposo dell’Assicurato e dei Prestatori di lavoro;
• per fatto doloso dell’Assicurato e dei Prestatori di lavoro, solo se prosciolti in istruttoria o assolti con sentenza passata in giudicato, esclusa ogni altra causa di estinzione del reato.
5.3 Esclusioni
L’Assicurazione non opera per le controversie e i procedimenti penali:
a) derivanti da fatto doloso dell’Assicurato, salvo quanto espressamente previsto al punto 5.2.1 Garanzie prestate;
b) di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
c) derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all’obbligo assicurativo come previsto dal D.Lgs 209/2005 e successive modifiche e integrazioni e dall'uso o proprietà di qualsiasi mezzo di trasporto a motore;
d) nei confronti di Enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria;
e) di natura contrattuale in genere, salvo quanto espressamente previsto al punto 5.2.1 Garanzie prestate;
f) relative all’ inquinamento ambientale non riconducibile a un fatto accidentale;
g) relative a contratti di compravendita o trasformazione di beni immobili e mobili soggetti a Pubblico Registro;
h) relative a inosservanza delle norme previste dal D.Lgs n. 81 del 9/04/2008, dall’art. 3 del D.Lgs n.
193 del 6/11/2007, dall'art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30/6/2003 e loro successive modifiche e integrazioni;
i) relative a vertenze sindacali e procedure di licenziamento collettivo e quelle inerenti all'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori;
j) relative a operazioni finanziarie di qualunque genere;
k) connesse con l’esercizio di funzioni in ruoli associativi o di categoria;
l) relative a rapporti tra soci e/o amministratori e Assicurato, a fusioni, trasformazioni e modifiche societarie;
m) Individuali di lavoro con Prestatori di lavoro dell’Assicurato.
Sono inoltre escluse le controversie relative a procedure arbitrali, ad azioni di recupero crediti, a danni da tumulti popolari e scioperi, da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo e/o dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, in materia di diritto di brevetto, esclusiva e concorrenza sleale e in materia di diritto di famiglia.
5.4 Inizio e termine della garanzia
L’Assicurazione opera per i Xxxxxxxx denunciati entro un anno dalla data di cessazione del contratto e determinati da eventi che si sono verificati :
• dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell’Assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale e per i procedimenti penali;
• dopo 90 giorni dalla decorrenza dell’Assicurazione negli altri casi.
I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; se la violazione della norma, o comunque il fatto che ha dato origine alla controversia, si è protratto per più atti successivi, si considera data del Sinistro il primo atto.
Si considerano come un unico Sinistro:
• le vertenze promosse da o contro più persone che hanno per oggetto domande identiche o collegate fra loro;
• le imputazioni a carico di più Assicurati dovute al medesimo fatto.
5.5 Estensione territoriale
L’Assicurazione opera per i Sinistri avvenuti nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di X. Xxxxxx e trattati processualmente davanti all’Autorità Giudiziaria degli stessi paesi.
Per la responsabilità di natura extracontrattuale o penale, l’Assicurazione è estesa a fatti verificatisi in Europa e trattati processualmente dall'Autorità Giudiziaria competente.
5.6 Coesistenza con un’Assicurazione di responsabilità civile
Se l’Assicurato ha stipulato anche un’Assicurazione di responsabilità civile, la garanzia di Tutela Legale opera a integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’Assicurazione di responsabilità civile, per spese di resistenza e di soccombenza.
5.7 Gestione del Sinistro
La Società affida la gestione dei Sinistri a:
EUROPA TUTELA GIUDIZIARIA Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale e uffici in Xxxxxx - Xxx Xxxxxxxxxx x. 00/0 - C.A.P. 20161 – Tel. 02/64021 - Fax 02/00000000
Ufficio Liquidazione Sinistri – Xxx Xxxxxxxxxx x. 00/0 – Xxxxxx – C.A.P. 20161 – Tel. 02/64021 – Fax 02/00000000
Il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro alla Società entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. L'Assicurato deve far seguire alla denuncia le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro e ogni altro elemento utile alla difesa.
Se la Società lo richiede, deve impegnarsi per una risoluzione amichevole del Sinistro e in ogni caso astenersi da qualsiasi riconoscimento della sua responsabilità.
L'Assicurato ha il diritto di indicare alla Società o a Europa Tutela Giudiziaria un unico legale, scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale dove l’Assicurato ha il suo domicilio abituale o dove hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti a giudicare la controversia.
In assenza di questa indicazione, e se non sussiste conflitto di interessi con la Società o con Europa Tutela Giudiziaria, quest'ultima provvede direttamente alla nomina di un legale, al quale l'Assicurato deve conferire il relativo mandato e consegnare tutta la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.
Le stesse modalità previste per la nomina del legale si applicano per l’eventuale scelta del perito di parte, la cui nomina deve in ogni caso ricevere il preventivo assenso di Europa Tutela Giudiziaria. Ricevuta la denuncia del Sinistro, Europa Tutela Giudiziaria si impegna a definire bonariamente la controversia; se non è possibile arrivare a una composizione amichevole, Europa Tutela Giudiziaria provvede all’incarico formale del legale, nei casi in cui ci sono concrete possibilità per un accoglimento in sede giudiziaria delle pretese dell’Assicurato, e in ogni caso quando è necessaria una difesa penale.
La garanzia opera anche per i gradi di giudizio successivi al primo, sia in sede civile che penale, purché la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete possibilità di un esito favorevole.
L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare di Europa Tutela Giudiziaria, altrimenti deve rimborsare le spese sostenute da quest’ultima.
Europa Tutela Giudiziaria tiene a suo carico anche le eventuali spese per i primi due tentativi di esecuzione forzata.
In caso di disaccordo tra l’Assicurato e Europa Tutela Giudiziaria in merito alla gestione del Sinistro, compreso il caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale, l’Assicurato può:
• demandare la decisione a un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma di legge. Ciascuna delle Parti contribuisce per metà alle spese arbitrali, qualunque sia l’esito dell’arbitrato;
• proseguire a proprie spese la controversia, chiedendo a Europa Tutela Giudiziaria il rimborso delle spese sostenute e non liquidate, se il risultato conseguito sarà più favorevole di quello prospettato dalla Società. L’Assicurato deve in ogni caso tenere informata Europa Tutela Giudiziaria sugli sviluppi delle azioni promosse.
La scelta di una delle due procedure esclude l’applicazione dell’altra.
Le somme recuperate per capitali e interessi spettano integralmente all’Assicurato, onorari e spese liquidate a Europa Tutela Giudiziaria.
6. Quadro - Assistenza
6.1 Definizioni specifiche
Ai seguenti termini -se richiamati nel testo con l’iniziale maiuscola- le parti attribuiscono il significato precisato di seguito, vincolante agli effetti delle garanzie del Quadro:
Locali:
Il fabbricato o porzione di esso in cui è dichiarato lo svolgimento dell’attività dell’Impresa indicata in scheda di polizza.
Sinistro
La situazione di difficoltà conseguente a un evento fortuito che:
• provochi danni materiali e diretti ai Locali dell’Impresa;
• renda i Locali dell’Impresa inutilizzabili o indisponibili;
• metta in pericolo la sicurezza dei Locali dell’Impresa o di persone, animali e cose che si trovano al loro interno;
rendendo necessaria l’erogazione di un aiuto immediato.
Struttura organizzativa
Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature e ogni dotazione destinata alla gestione dei Sinistri del ramo Assistenza.
6.2 Assistenza
In caso di Sinistro, la Società fornisce all’Assicurato, con le modalità e nei limiti indicati nella Polizza, le prestazioni indicate nel seguito:
a) Informazioni artigiani
La Società mette a disposizione la Struttura organizzativa per fornire nominativi e recapiti di idraulici, elettricisti, xxxxxx, falegnami, muratori, serrandisti, frigoristi e vetrai.
b) Invio artigiani
La Società invia presso i Locali dell’Impresa uno o più artigiani, fra quelli sopra elencati, pagando direttamente le spese relative al diritto d’uscita e alla manodopera, fino a € 300 per Sinistro e € 150 per ciascun artigiano.
Sono esclusi gli interventi:
• su impianti e parti comuni del Fabbricato di uso non esclusivo dell’Impresa;
• su impianti non a norma secondo le vigenti disposizioni di legge o non sottoposti alla necessaria manutenzione;
• di manutenzione eventualmente richiesti dalla legge in conseguenza dell’erogazione delle prestazioni previste dalla Polizza;
e le spese per i pezzi di ricambio e i materiali in genere.
c) Invio di personale di vigilanza
La Società, se l’evento ha compromesso l'efficienza e la sicurezza degli accessi dei Locali dell’Impresa, invia addetti ai servizi di vigilanza pagando direttamente le spese fino a € 200.
d) Assistenza al ripristino dei Locali dell’Impresa
La Società, se l’evento ha reso necessario lo sgombero di materiali o il riordino di oggetti ingombranti, invia personale specializzato per ripristinare l'abitabilità dei Locali pagando direttamente le spese fino a
€ 150.
e) Trasferimento del contenuto
La Società, se l’evento ha reso inagibili i Locali, provvede al trasferimento del contenuto presso un luogo di deposito provvisorio indicato dall’Assicurato, pagando direttamente le spese fino a € 150, esclusi i costi di deposito.
f) Informazioni amministrative, fiscali, legali
La Società mette a disposizione la Struttura organizzativa per fornire informazioni:
• relative a pratiche amministrative conseguenti al Sinistro;
• fiscali, relative a imposte dirette e indirette, esclusi i calcoli per ogni caso specifico;
• legali, fornite dall’equipe legale operante presso la Struttura organizzativa.
g) Informazioni in tema di sicurezza degli impianti
La Società mette a disposizione la Struttura organizzativa per fornire informazioni circa le norme vigenti in tema di sicurezza degli impianti stabilmente installati all’interno dei Locali dell’Impresa.
6.3 Esclusioni
L'Assistenza non opera se gli eventi che hanno causato il Sinistro sono conseguenti a:
• dolo dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge;
• trasmutazione del nucleo dell'atomo e/o di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
• inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche e altre calamità naturali;
• atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, aggressioni e atti violenti a cui l'Assicurato abbia partecipato attivamente;
• interruzione della fornitura di elettricità, acqua e gas da parte degli enti erogatori;
• gelo, stillicidio, umidità, infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti causati da incuria o lavori ai xxxxx xxxx.
6.4 Estensione territoriale
La garanzia Assistenza opera per gli eventi occorsi in Italia, Repubblica di X.Xxxxxx e Stato della Città del Vaticano.
6.5 Modalità per l’erogazione dell’Assistenza
L’assistenza è materialmente erogata, per conto della Società, dalla Struttura organizzativa di PRONTO ASSISTANCE SERVIZI S.c.r.l., con sede legale in xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00, 00000 XXXXXX e Sede Operativa in xxxxx Xxxxxxx x'Xxxxxxx, 00, 00000 XXXXXX, presso la quale opera il contact center dell’assistenza disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.
Per ottenere l’Assistenza, l’Assicurato deve telefonare alla Struttura organizzativa, componendo i seguenti numeri di telefono:
• 000 000 000 (con costo della telefonata a carico del destinatario – non valido per chiamate dall’estero);
• x00 000 0000000 (con costo della telefonata a carico del chiamante).
Gli Assicurati possono contattare la Struttura organizzativa anche tramite telefax (000000000) o e-mail xxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
L’Assicurato deve comunicare alla Struttura organizzativa i seguenti dati:
a) sue generalità ed eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono ecc.);
b) tipologia dell’ evento e luogo di accadimento;
c) codice personale di riconoscimento, se non ha fornito le altre indicazioni richieste per identificarlo e per individuare le prestazioni a cui ha diritto;
d) tipo di intervento richiesto.
6.6 Gestione del Sinistro
Tutte le garanzie operano in seguito a un evento fortuito che determina una situazione di difficoltà che, anche a giudizio del contact center della Struttura organizzativa, richieda l’erogazione di un aiuto immediato, e solo se c’è il consenso dell'Assicurato, compatibilmente con la vigente legislazione sulla "Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali".
Quando si verifica uno degli eventi descritti in Polizza, la Società ha diritto di verificare l’esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia e l’Assicurato, su richiesta della Società, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l’effettivo verificarsi dell’evento.
Ogni diritto nei confronti della Società derivante dalla presente Polizza deve essere esercitato dall’Assicurato entro il termine tassativo di due anni dalla data dell'evento costitutivo del diritto stesso.
Si evidenzia inoltre che:
• la Società non riconosce rimborsi per prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura organizzativa e da questa organizzate o comunque autorizzate;
• la Società non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture della Società delle quali l'Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità;
• la Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato;
• per interventi che richiedano l'accesso o che interessino materialmente unità immobiliari adiacenti i locali dell’attività assicurata, sarà necessario il preventivo consenso scritto da parte dei terzi proprietari delle unità immobiliari interessate;
• gli interventi presso i Locali dell’Impresa sono erogati a condizione che sia presente l’Assicurato o persona da lui delegata.
7. Norme comuni per la gestione del Sinistro
(per i Quadri “Tutela Legale” e “Assistenza”, fare riferimento rispettivamente ai punti 5.7 e 6.6)
7.1 Denuncia e obblighi in caso di Xxxxxxxx
Il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro alla Società entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza.
Relativamente al Quadro “Responsabilità civile”, l'Assicurato deve far seguire alla denuncia le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro e ogni altro elemento utile alla difesa.
Se la Società lo richiede, deve impegnarsi per una risoluzione amichevole del Sinistro e in ogni caso astenersi da qualsiasi riconoscimento della sua responsabilità.
Relativamente ai Quadri “Incendio e altri danni materiali”, “Furto e Rapina”, “Elettronica e fenomeno elettrico”, il Contraente o l'Assicurato deve:
a) specificare le circostanze dell'evento, la causa presunta e l’importo approssimativo del danno, e farne denuncia all’autorità giudiziaria o di polizia del luogo quando prevista ;
b) fornire alla Società, nei 5 giorni successivi, copia della denuncia fatta all’Autorità ;
c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione o distruzione di titoli di credito anche al debitore e avviare, se possibile, la procedura di ammortamento;
d) impegnarsi per il recupero dei beni rubati o danneggiati e per la conservazione di quelli rimasti, anche se danneggiati, fino alla liquidazione del danno.
Le spese sostenute per adempiere a questi obblighi sono a carico della Società, secondo quanto disposto dall’art. 1914 del Codice Civile. L’inadempimento degli obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo/Risarcimento, secondo quanto disposto dall’art. 1915 del Codice Civile.
7.2 Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno perde il diritto all’Indennizzo/Risarcimento.
7.3 Procedura per la valutazione del danno
Relativamente ai Quadri “Incendio e altri danni materiali”, “Furto e Rapina”, “Elettronica e fenomeno elettrico”, l’ammontare del danno è concordato:
• direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o con un delegato del Contraente;
• oppure, a richiesta di una delle parti:
fra due periti, uno nominato dalla Società e uno dal Contraente. In mancanza di accordo, i due periti devono nominarne un terzo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, le nomine, anche su richiesta di una sola delle parti, spettano al Presidente del Tribunale della giurisdizione dove è avvenuto il Sinistro. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale redatto in due copie, una per ognuna delle parti: questa perizia collegiale è valida anche se uno dei periti non la sottoscrive. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo.
7.4 Mandato dei periti
I periti devono:
• indagare su circostanze e modalità del Sinistro;
• verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni riportate nel contratto e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il Rischio ;
• verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti dall’art. 1 delle Norme comuni per la gestione del Sinistro;
• verificare l’esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinandone il valore;
• procedere alla stima e alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
I risultati delle operazioni di verifica e stima dei danni sono vincolanti per le parti, che rinunciano preventivamente a opporsi, salvo il caso di dolo, errore e violazione dei patti contrattuali; in ogni caso Società e Contraente possono intraprendere ogni azione legale circa l’indennizzabilità del danno.
7.5 Ispezione dei beni assicurati
La Società ha il diritto di visitare i beni assicurati.
7.6 Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sugli stessi beni e per gli stessi rischi coesistono più Assicurazioni, in caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato, come disposto dell’art. 1910 del Codice Civile, deve avvisare tutti gli assicuratori e richiedere a ciascuno l’Indennizzo/Risarcimento secondo il rispettivo contratto.
Relativamente ai Quadri “Incendio e altri danni materiali”, “Furto e Rapina”, “Elettronica e fenomeno elettrico”, se la somma degli indennizzi – escluso dal conteggio l’Indennizzo/Risarcimento dovuto dall’assicuratore insolvente – supera l’ammontare del danno, la Società paga solo la sua quota calcolata secondo le modalità del contratto, escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri assicuratori.
7.7 Reintegro delle Somme assicurate
Relativamente ai Quadri “Furto e Rapina”, “Elettronica e fenomeno elettrico”, in caso di Sinistro le Somme assicurate e i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali Franchigie e Scoperti, senza corrispondente rimborso di Premio.
Una sola volta per periodo assicurativo, le Somme assicurate sono automaticamente reintegrate nei valori originari, per il periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la scadenza del periodo assicurativo, a condizione che il Contraente versi il relativo Premio entro 30 giorni dal pagamento dell’Indennizzo. Resta fermo quanto previsto dall’art. 8 “Recesso in caso di Sinistro” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
8. Condizioni Generali di Assicurazione
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
Se l’Assicurato/Contraente non comunica, o comunica in modo inesatto, circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, può perdere totalmente o in parte il diritto all’Indennizzo/Risarcimento e l’Assicurazione stessa può cessare, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 2 Decorrenza della garanzia
L’Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di Polizza se il Premio è stato pagato; altrimenti decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga il Premio successivo, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e fermo il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Art. 3 Pagamento del Premio
I Premi devono essere pagati presso l’intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente.
Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall’art. 47 del Regolamento ISVAP n° 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l’intermediario.
Art. 4 Adeguamento del Premio
La Società, alla scadenza del contratto con tacito rinnovo, ha facoltà di modificare, in aumento o in diminuzione, il Premio precedentemente convenuto. In tal caso comunica al Contraente almeno sessanta (60) giorni prima della suddetta scadenza le nuove condizioni di Premio, che comunque saranno rese disponibili anche presso l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto.
Il pagamento da parte del Contraente del nuovo Premio proposto, nei termini previsti dall’art.3 “Pagamento del Premio”, equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto che viene variato solo in tale elemento.
Nel caso in cui il Contraente non intenda accettare il nuovo Premio e quindi non corrisponda l’importo dovuto, il contratto a parziale deroga dell’art. 7 “Proroga dell’Assicurazione, periodo di Assicurazione e sconto per poliennalità”, si intenderà risolto alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza.
Art. 5 Aggravamento del Rischio
L’Assicurato/Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti del Rischio non comunicati o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo/Risarcimento e l’Assicurazione stessa può cessare, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Art. 6 Diminuzione del Rischio
Nel caso di diminuzione del Rischio, la Società si impegna a sostituire e riformulare il contratto sulla base delle nuove esigenze dell’Assicurato/Contraente (fermo quanto stabilito dall’art.1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 Proroga dell’Assicurazione, periodo di Assicurazione e sconto per poliennalità Qualora il contratto venga stipulato con tacito rinnovo e fatto salvo quanto previsto all’art. 4 “Adeguamento del Premio”, in mancanza di disdetta inviata da una delle parti con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’Assicurazione viene prorogata per un anno e così successivamente.
Il periodo di Assicurazione è stabilito nella durata di un anno; se l’Assicurazione è stipulata per una durata inferiore, il periodo di Assicurazione coincide con la durata stessa del contratto.
Se l’Assicurazione è stipulata - ai sensi dell’art. 1899 del Codice Civile - per una durata poliennale (quindi pari ad almeno 2 anni) il Premio viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale indicata in scheda di Polizza. Il Premio esposto nella scheda di Polizza è già comprensivo della suddetta riduzione.
Art. 8 Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’Indennizzo/Risarcimento, il Contraente e la Società possono recedere dal contratto.
La relativa comunicazione (disdetta) deve essere data tramite lettera raccomandata e diventa efficace:
• dopo 30 giorni dalla data di invio se spedita dalla Società;
• dalla data del timbro di spedizione se inviata dal Contraente.
Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa la parte di Premio (al netto delle imposte) relativa al periodo di Rischio non corso.
Il pagamento di Premi che siano scaduti dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di recesso.
Art. 9 Pagamento dell’Indennizzo/Risarcimento
Verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell’Indennizzo/Risarcimento entro 30 giorni, a condizione che non sia stata fatta opposizione o non si evidenzino casi previsti dalle esclusioni della Polizza.
Art. 10 Beni di proprietà di terzi
Soltanto il Contraente e la Società possono esercitare azioni, ragioni e diritti derivanti dalla Polizza. Inoltre, il Contraente ha il dovere di compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di opporsi.
In ogni caso l’Indennizzo che è stato liquidato secondo quanto descritto dalla Xxxxxxx può essere pagato solo nei confronti dei titolari dell’interesse assicurato o con il loro consenso.
Art. 11 Indicizzazione
Solo se espressamente opzionato nella scheda di Polizza le Somme assicurate, i Massimali, i limiti di Indennizzo e i Premi espressi in cifra assoluta sono collegati all’ “Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” pubblicato dall’ISTAT.
L’adeguamento del contratto per indicizzazione avviene con le seguenti modalità:
a) alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l’indice del mese di giugno dell’anno solare antecedente a quello della sua data di decorrenza (Indice di riferimento iniziale);
b) se tra l’indice del mese di giugno dell’anno precedente la scadenza di una rata annuale e l’indice di riferimento iniziale si è verificata una variazione, le Somme assicurate, i Massimali, i limiti di Indennizzo/Risarcimento e i Premi espressi in cifra assoluta vengono aumentati o ridotti in uguale misura a partire dalla scadenza stessa.
Non sono soggetti ad adeguamento le Franchigie e gli Scoperti.
Nel caso di eventuale ritardo della pubblicazione dell’indice, la Società effettuerà l’adeguamento sulla base dell’ultimo indice disponibile su base annuale; nel momento in cui l’ISTAT riprenderà la regolare pubblicazione dell’indice, i successivi adeguamenti del contratto avverranno secondo le modalità previste ai punti a) e b).
Art. 12 Beni in leasing
I beni detenuti in leasing sono compresi nell’Assicurazione solo se espressamente indicato nella scheda di Polizza. In questo caso si applicano le disposizioni previste all’art. 10 ”Beni di proprietà di terzi” delle Condizioni Generali di Assicurazione. Se esistono altre polizze a copertura dello stesso Xxxxxxx, la Società risponde solo per la parte di danno eccedente.
Art. 13 Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere richieste con una comunicazione scritta e risultare da un apposito documento firmato dal Contraente e dalla Società.
Art. 14 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
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