Società del Gruppo Sara
Società del Gruppo Sara
Saradanaio
Contratto di Assicurazione a Capitale Differito Rivalutabile con controassicurazione potenziata a premi unici ricorrenti, con possibilità di versamenti aggiuntivi, bonus di fedeltà
e prestazione invalidità (tariffa 507)
Fascicolo Informativo
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
a) Scheda Sintetica
b) Nota Informativa
c) Condizioni di Assicurazione, comprensive dei Regolamenti delle Gestioni Separate
d) Glossario
e) Privacy
f) Modulo di Proposta
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Modulo di Proposta.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.
Modello V388 edizione 03/12
Xxxx Xxxx Spa - Sede legale: Xxx Xx, 00 - 00000 Xxxx - Capitale Sociale Euro 26.000.000 i.v. Registro Imprese Roma e C.F. 07103240581- REA Roma n.556742 P.IVA 01687941003
Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita, infortuni e malattia con DMICA n.16724 del 20/06/86 e provvedimento ISVAP n.594 del 18/06/97. Iscritta al numero 1.00063 nell'Albo delle imprese assicurative Società del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 001
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa
La presente Scheda Sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa.
1. Informazioni generali
1.a Impresa di assicurazione
L'Impresa che offre l'assicurazione è denominata Sara Vita Spa (di seguito Impresa). Il gruppo di appartenenza è il Gruppo Sara.
L'Impresa è soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice Ufficiale dell'Automobile Club d'Italia.
1.b Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa
•
La situazione patrimoniale dell'Impresa, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, è la seguente: ammontare del patrimonio netto: 43,1 milioni di euro
•
di cui:
•
capitale sociale: 26 milioni di euro
totale delle riserve patrimoniali: 17,1 milioni di euro.
L'indice di solvibilità dell'Impresa relativo alla gestione vita della stessa - intendendo con esso il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente - è pari a 1,4140.
1.c Denominazione del contratto
Il presente contratto è denominato Saradanaio (tariffa 507).
1.d Tipologia del contratto
Xxxxxxxxxx appartiene alla tipologia di contratti di Assicurazione a Capitale Differito.
La prestazione assicurata dal presente contratto è contrattualmente garantita dall'Impresa e si rivaluta annualmente in base al rendimento di una Gestione Separata di attivi.
1.e Durata
La durata del contratto è definita come arco temporale che intercorre tra la data di decorrenza e la data di scadenza della garanzia assicurativa.
Il presente contratto prevede la facoltà del Contraente di scegliere, compatibilmente con l'età dell'Assicurato, tre durate di contratto prefissate: 10, 15 e 20 anni.
Non sono ammesse in alcun caso durate diverse.
È possibile, in ogni caso, esercitare il diritto di riscatto a condizione che siano trascorsi interamente 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto.
1.f Pagamento dei premi
Il contratto prevede il pagamento di premi unici ricorrenti da corrispondere ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto - data di ricorrenza.
È prevista la possibilità per il Contraente di corrispondere il premio ricorrente con periodicità annuale, semestrale, trimestrale o mensile.
Dal giorno successivo la data di perfezionamento del contratto il Contraente ha facoltà di richiedere di effettuare ulteriori versamenti aggiuntivi. L'Impresa, a seguito di ogni richiesta, si riserva il diritto di accettare o meno il versamento.
Relativamente all’importo da corrispondere vale quanto segue:
• premio unico ricorrente: l'importo minimo - su base annuale - è pari ad Euro 900
• versamento aggiuntivo: l'importo minimo è pari ad Euro 150.
2. Caratteristiche del contratto
Saradanaio - contratto di Assicurazione in forma di Capitale Differito Rivalutabile con controassicurazione potenziata a premi unici ricorrenti, con possibilità di versamenti aggiuntivi, bonus di fedeltà e prestazione di invalidità (tariffa 507) - permette al Contraente di realizzare il proprio risparmio al fine di costituire nel tempo - attraverso la corresponsione di versamenti liberi di importo e frequenza e determinati in base alle proprie esigente e disponibilità - un programma di risparmio flessibile di durata prefissata - definito capitale assicurato - per il quale viene garantito un rendimento minimo e il consolidamento annuale delle rivalutazioni.
Xxxxxxxxxx è corredato da una prestazione potenziata caso morte e una prestazione invalidità totale e permanente da malattia e infortunio, inoltre, se viene rispettato in corso di contratto il piano di versamento programmato, vengono riconosciuti dei bonus di fedeltà in determinate date di ricorrenza annua del contratto.
•
A fronte di ciascun versamento - premi unici ricorrenti ed eventuali versamenti aggiuntivi - viene trattenuta dall'Impresa una quota parte del premio per far fronte:
ai rischi demografici previsti dal contratto ed in particolare per far fronte alla prestazione prevista per il
•
caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale ai costi del contratto.
Entrambe queste quote non concorrono alla formazione del capitale assicurato liquidabile a scadenza.
Si rinvia, per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili, al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e dei valori di riscatto, contenuti nella sezione E della Nota Informativa.
L'Impresa è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso
3. Prestazioni assicurative e garanzia offerta
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
Prestazione in caso di vita dell’Assicurato a scadenza
L’Impresa garantisce ai Beneficiari designati la liquidazione di un importo pari al capitale assicurato quale risulta rivalutato - nella misura e le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione, parte integrante delle Condizioni di Assicurazione alle quali si rimanda - alla data di scadenza del contratto.
La prestazione caso vita può essere maggiorata dei bonus di fedeltà, di cui di seguito.
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato
•
L’Impresa garantisce ai Beneficiari designati - in caso di decesso dell’Assicurato in corso di contratto:
la liquidazione di un importo pari alla somma dei versamenti corrisposti fino alla data del decesso - al netto della spesa di emissione e della quota parte di premio unico ricorrente afferente alle prestazioni potenziata caso morte e invalidità, per le quali si rimanda al punto 2. della sezione B) Nota Informativa - rivalutato alla data di ricorrenza annuale del contratto precedente la data del decesso, secondo la misura
•
e le modalità previste dalla Xxxxxxxx di Rivalutazione
la liquidazione di un ulteriore importo - definito prestazione potenziata caso morte che va ad integrare l’importo di cui sopra ed è da riconoscere se e solo se il contratto risulti essere in regola con il pagamento dei premi unici ricorrenti.
Prestazione in caso di invalidità dell’Assicurato
L’Impresa riconosce - in caso di invalidità totale e permanente riconosciuta all’Assicurato in corso di contratto - un importo pari alla somma dei premi unici ricorrenti aventi ricorrenza successiva alla data di denuncia dello stato di invalidità, per il periodo compreso tra la data di denuncia e quella di scadenza del contratto.
Bonus di fedeltà
Alla 10°, 15° e/o 20° data di ricorrenza annua - a seconda della durata prescelta - solo nel caso in cui il Contraente abbia rispettato il piano di versamento programmato, illustrato al punto 2. della sezione B) in Nota Informativa, l’Impresa riconosce al contratto i bonus di fedeltà.
Opzioni contrattuali
Il Contraente, con richiesta scritta da inviare all'Impresa, può richiedere che l'importo liquidato alla scadenza contrattuale - pari al capitale assicurato rivalutato - al netto degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente, venga convertito in una delle seguenti forme di rendita:
a) una rendita annua vitalizia immediata rivalutabile, erogabile ai Beneficiari finché l'Assicurato sia in vita
b) una rendita annua vitalizia immediata rivalutabile, erogabile ai Beneficiari in modo certo (vale a dire anche in caso di decesso dell'Assicurato) nei primi 5 o 10 anni e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita
c) una rendita annua vitalizia immediata rivalutabile su 2 teste - quella dell'Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), erogabile ai Beneficiari fino al decesso dell'Assicurato (prima testa) e, successivamente, in misura totale o parziale, finché sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).
È importante sottolineare che le prestazioni illustrate, sono il risultato della somma delle prestazioni relative a ciascun singolo versamento - premi ricorrenti ed eventuali versamenti aggiuntivi - che il Contraente di volta in volta corrisponde.
Il contratto prevede il riconoscimento anticipato di un tasso di interesse annuo (tasso tecnico) pari al 2%, già conteggiato nel capitale assicurato.
La misura annua di rivalutazione minima garantita è pari a zero e si consolida annualmente, per cui ciascuna rivalutazione viene applicata al capitale assicurato in essere, comprensivo di quello derivante dalle precedenti rivalutazioni.
In ogni caso una volta dichiarata al Contraente, ad ogni ricorrenza annuale, la misura annua di rivalutazione - funzione del tasso di rendimento medio annuo lordo realizzato dalla Gestione Separata - che eccede la misura annua di rivalutazione minima garantita, viene riconosciuta al contratto e acquisita in via definitiva.
In caso di riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati (premio unico ricorrente ed eventuali versamenti aggiuntivi).
Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso la copertura assicurativa e i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli Artt. 14, 15 e 16 delle Condizioni di Assicurazione.
4. Costi
L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa, alla sezione C.
I costi gravanti sia dal premio unico ricorrente che dagli eventuali versamenti aggiuntivi e quelli prelevati dal rendimento della Gestione Separata, riducono l'ammontare delle prestazioni.
Si riporta di seguito l'indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” (CPMA) - elaborato in base ai criteri stabiliti dall'ISVAP - che fornisce un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto.
L'indicatore sintetico indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.
Tale indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati ed è stato inoltre elaborato non tenendo conto di alcuna ipotesi di corresponsione, nel xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx aggiuntivi.
Il “Costo percentuale medio annuo” è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale.
Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.
Ipotesi adottate: • premio unico ricorrente: Euro 1.500 • sesso dell'Assicurato: ininfluente
• età dell'Assicurato: 45 in corrispondenza delle durate sotto definite
• tasso di rendimento degli attivi: 4%
anni trascorsi dalla data di decorrenza costo percentuale medio annuo
durata anni: 10
Gestione Separata 5 6,19%
FONDO PIÙ 10 2,40% e FONDO SOCI
anni trascorsi dalla data di decorrenza | costo percentuale medio annuo | |
durata anni: 15 | ||
Gestione Separata | 5 | 8,40% |
FONDO PIÙ | 10 | 3,80% |
e FONDO SOCI | 15 | 1,96% |
anni trascorsi dalla data di decorrenza | costo percentuale medio annuo | |
durata anni: 20 | ||
Gestione Separata | 5 | 10,04% |
FONDO PIÙ | 10 | 4,87% |
e FONDO SOCI | 15 | 2,80% |
20 | 1,64% |
5. Illustrazione dei dati storici di rendimento delle Gestioni Separate
In questa sezione sono rappresentati i tassi di rendimento realizzati dalle Gestioni Separate FONDO PIÙ e FONDO SOCI negli ultimi 5 anni e i corrispondenti tassi di rendimento riconosciuti al contratto - misure annue di rivalutazione.
Gestione Separata FONDO PIÙ
anno
tasso di rendimento
tasso di rendimento
medio annuo lordo medio annuo riconosciuto realizzato dalla Gestione al contratto (***)
tasso di rendimento medio lordo
dei titoli di Stato
tasso
di Inflazione
I dati sono confrontati con il tasso di rendimento medio lordo dei titoli di Stato (*) e con il tasso di inflazione (**).
2007 | 4,62% | 3,32% | 4,41 % | 1,71 % |
2008 | 4,32% | 3,02% | 4,46 % | 3,23 % |
2009 | 4,33% | 3,03% | 3,54 % | 0,75 % |
2010 | 4,23% | 2,93% | 3,35 % | 1,55 % |
2011 | 4,05% | 2,75% | 4,89 % | 2,73 % |
SCHEDA SINTETICA
Gestione Separata FONDO SOCI
2007 | 5,01% | 3,71% | 4,41 % | 1,71 % |
2008 | 4,26% | 2,96% | 4,46 % | 3,23 % |
2009 | 4,58% | 3,28% | 3,54 % | 0,75 % |
2010 | 4,38% | 3,08% | 3,35 % | 1,55 % |
2011 | 4,21% | 2,91% | 4,89 % | 2,73 % |
anno
xxxxx di rendimento tasso di rendimento medio annuo lordo medio annuo riconosciuto
realizzato dalla Gestione al contratto (***)
tasso di rendimento medio lordo
dei titoli di Stato
tasso
di Inflazione
(*) Fonte Banca d’Italia: media del Rendistato
(**) Fonte ISTAT: il valore del tasso di inflazione indicato è determinato sull’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi.
(***) Xxxxxxxxxx viene distribuito dal marzo 2012: per gli anni dal 2006 al 2011 si indicano i tassi di rendimento medio annuo riconosciuti al contratto considerando la modalità di rivalutazione prevista per il prodotto
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
6. Diritto di ripensamento
Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota Informativa.
Xxxx Xxxx Xxx è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.
il Direttore Generale Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
A) INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) Xxxx Xxxx Spa - Società per azioni (di seguito Impresa) fa parte del Gruppo Sara - iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al numero 001 - ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice Ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
b) la sede legale e la direzione generale dell'Impresa è in Xxxxxx, Xxxx, Xxx Xx 00 - 00000
c) i riferimenti sono: tel. 00.00.000 - sito internet: xxxx@xxxx.xx
ed e-mail:
xxxxxxxx@xxxx.xx e
d) l'Impresa è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita, infortuni e malattia con DMICA n.16724 del 20/06/86 e provvedimento ISVAP n.594 del 18/06/97 e risulta iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00063.
B) INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
DURATA
Per durata si intende l'arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza e la data di scadenza del contratto, durante il quale sono in vigore le prestazioni previste dallo stesso.
Il presente contratto prevede, compatibilmente con l'età dell'Assicurato, durate prefissate, stabilite in 10, 15 e 20 anni.
Non sono ammesse in alcun caso durate diverse.
Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:
•
PRESTAZIONE IN CASO DI VITA DELL'ASSICURATO A SCADENZA
alla data di scadenza del contratto l’Impresa garantisce ai Beneficiari designati, se e solo se l’Assicurato è in vita a tale data, il capitale assicurato - definito prestazione caso vita - risultato della somma di ogni singola prestazione, ciascuna determinata in funzione dei singoli versamenti effettuati in corso di contratto e rivalutata secondo la misura e le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione, parte integrante delle Condizioni di Assicurazione alle quali si rimanda.
La prestazione caso vita può essere maggiorata dei bonus di fedeltà, di cui di seguito.
PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO
•
l’Impresa garantisce ai Beneficiari designati - in caso di decesso dell’Assicurato in corso di contratto:
•
la liquidazione di un importo - definito controassicurazione - ottenuto come somma dei versamenti corrisposti fino alla data del decesso - al netto della spesa di emissione e della quota parte di premio unico ricorrente afferente alle prestazioni potenziata caso morte e invalidità, di cui di seguito - e rivalutati secondo la misura e le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione
la liquidazione di un ulteriore importo - funzione del premio unico ricorrente stabilito alla data di sottoscrizione del contratto, del valore corrispondente alla periodicità di pagamento prescelta, di cui al successivo punto 3, e della durata complessiva del contratto, di cui sopra.
Tale prestazione - definita prestazione potenziate caso morte - va ad integrare l’importo della controassicurazione di cui sopra e è da riconoscere se e solo se il contratto risulti essere in regola con il pagamento dei premi unici ricorrenti.
•
PRESTAZIONE IN CASO DI INVALIDITÀ DELL’ASSICURATO
nel caso di invalidità totale e permanente riconosciuta all’Assicurato in corso di contratto, l’Impresa riconosce alla scadenza un importo pari alla somma dei premi unici ricorrenti aventi ricorrenza successiva alla data di denuncia dello stato di invalidità, per il periodo che intercorre dalla data di denuncia alla data di scadenza del contratto.
Di seguito questa prestazione viene definita prestazione invalidità.
Per la definizione e le condizioni relative all’invalidità totale e permanente si rimanda all’Allegato 3 delle Condizioni di Assicurazione.
BONUS DI FEDELTÀ
L’impresa riconosce al contratto dei bonus di fedeltà - a determinate date di ricorrenza annua - solo nel caso in cui il Contraente abbia rispettato il piano di versamento programmato, di seguito definito, alle ricorrenze stabilite e dunque abbia corrisposto i premi unici ricorrenti con regolarità, non abbia mai diminuito - in corso di contratto - l’importo del premio unico ricorrente e non abbia richiesto riscatti parziali nei periodi precedenti la data di ricorrenza annua di riconoscimento del bonus.
•
Il piano di versamento programmato viene rispettato dal Contraente qualora l’importo complessivamente versato alla data di ricorrenza annua di riconoscimento di ciascun bonus è pari al prodotto tra:
•
il premio unico ricorrente stabilito dal Contraente
•
il valore corrispondente alla periodicità di pagamento prescelta - di cui al successivo punto 3
il numero di anni che intercorrono dalla data di decorrenza del contratto e la data di ricorrenza annua in cui viene riconosciuto il bonus.
•
•
I bonus di fedeltà vengono riconosciuti alle seguenti ricorrenze: se la durata del contratto è 10 anni: alla 10° data di ricorrenza
•
se la durata del contratto è 15 anni: alla 10° e alla 15° data di ricorrenza
se la durata del contratto è 20 anni: alla 10°, alla 15° e alla 20° data di ricorrenza.
Ciascun bonus di fedeltà si ottiene come percentuale dell’importo complessivamente versato, di cui sopra, le percentuali da applicare sono: 2%, 3% e 4% rispettivamente alle date di ricorrenza annuale 10°, 15° e 20°.
OPZIONI CONTRATTUALI
Alla scadenza del contratto il Contraente può decidere che l’importo da liquidare, riferito alla prestazione caso vita, sia convertita in una rendita annua vitalizia immediata rivalutabile.
Si rimanda all’Art.17 delle Condizioni di Assicurazione per un maggior dettaglio sulle tipologie di rendite da scegliere e sulla modalità di determinazione e di richiesta delle stesse.
In termini generali, le prestazioni potenziata caso morte e invalidità e l’eventuale diritto di riconoscimento del bonus di fedeltà sono attive - secondo quanto stabilito nelle Condizioni di Assicurazione, alle quali si rimanda - se e solo se risulta attiva la prestazione caso vita comprensiva della controassicurazione.
Si rimanda agli Artt.2 e 3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio sulle singole prestazioni e sul bonus di fedeltà e all’Art.17 sulle opzioni a scadenza.
ATTENZIONE: relativamente alla prestazione caso vita il contratto non prevede eventuali periodi di sospensione o limitazione della copertura del rischio. Diversamente, questi vengono previsti per le prestazioni potenziata caso morte e invalidità.
Infatti, viene individuato un periodo di limitazione della copertura di rischio di 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto - definito carenza: di conseguenza entrambe le prestazioni sono pienamente operanti a partire dal 6° mese successivo alla data di entrata in vigore del contratto.
Inoltre, per le sole prestazioni potenziata caso morte e invalidità, sono previste specifiche esclusioni di eventi che potrebbero causare il decesso, ovvero l’invalidità, dell'Assicurato.
Si rinvia rispettivamente agli Artt. 4 e 5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio sulle esclusioni e sulla limitazione della copertura assicurativa - carenza.
È necessario, prima di sottoscrivere il contratto, leggere attentamente le raccomandazioni e le avvertenze contenute in proposta, relative in particolare alla dichiarazione di buono stato di salute e abitudini di vita dell'Assicurato.
•
In termini generali, il capitale assicurato corrisposto alla data di scadenza del contratto - in caso di vita dell'Assicurato a tale data - è funzione della capitalizzazione dei versamenti - premi unici ricorrenti ed eventuali versamenti aggiuntivi, riproporzionati al netto di eventuali riscatti parziali - al netto delle quote parti di premio trattenute dall'Impresa per far fronte:
•
ai rischi demografici previsti
ai costi del contratto, per i quali si rimanda al punto 5 della successiva sezione C)
Ciascun capitale assicurato rivalutato va a costituire la prestazione complessiva a scadenza ed è il risultato della somma dei singoli capitali assicurati riconducibili a ciascun versamento.
•
Al momento della sua determinazione ciascun capitale assicurato costituisce il valore minimo della prestazione garantita dall'Impresa in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, e vale per esso quanto segue:
si calcola in base ad un tasso di interesse annuo anticipatamente riconosciuto al contratto, definito xxxxx
•
tecnico, pari al 2%
si rivaluta annualmente in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione Separata - il cui Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione e per la quale si rimanda al successivo punto 4 - in misura e secondo le modalità descritte nella Clausola di Rivalutazione, all'Art.16 delle Condizioni di Assicurazione.
I rendimenti finanziari realizzati dalla Gestione Separata sono annualmente riconosciuti al contratto, a titolo di partecipazione agli utili, sotto forma di rivalutazione del capitale assicurato e si consolidano annualmente in via definitiva nella misura e secondo le modalità descritte nella Clausola di Rivalutazione.
Di conseguenza, il capitale assicurato rivalutato risulta essere comprensivo di tutte le precedenti rivalutazioni e alle ricorrenze annuali successive - in occasione delle ulteriori rivalutazioni - non può mai risultare inferiore al capitale assicurato rivalutato dell'anno precedente, tranne nel caso in cui, in corso di contratto, siano state effettuate delle liquidazioni a seguito di richieste di riscatto parziale.
Avendo riconosciuto anticipatamente al contratto - nella fase di determinazione del capitale assicurato e per l’intero periodo di durata contrattuale - il tasso tecnico del 2%, la misura annua di rivalutazione minima garantita risulta essere pari a zero.
3. Premi
Il premio unico ricorrente viene determinato dal Contraente sia in base ai suoi obiettivi in termini di prestazioni che in relazione alle garanzie prestate, al loro ammontare, alla durata prescelta, alla componente demografica e alle altre caratteristiche prettamente assicurative del contratto (età, stato di salute dell’Assicurato e attività professionali/extra professionali svolte dallo stesso).
A condizione che siano trascorsi interamente 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente ha il diritto di richiedere l'anticipata risoluzione del contratto e la conseguente liquidazione del valore di riscatto, determinato nei termini e secondo le modalità descritte al punto 10 della successiva sezione D).
Il Contraente ha, inoltre, la facoltà di sospendere il pagamento del premio unico ricorrente in qualsiasi momento, ma non quella di riduzione e riattivazione delle prestazioni.
•
Il presente contratto prevede:
•
premi unici ricorrenti, da corrispondere in corso di contratto
eventuali versamenti aggiuntivi, da corrispondere fin dal giorno successivo la data di perfezionamento del contratto.
Relativamente ai premi unici ricorrenti il Contraente - in fase di sottoscrizione del contratto - stabilisce il
piano di versamento programmato: il pieno rispetto del piano è condizione necessaria affinché resti valido il diritto di riconoscimento dei bonus di fedeltà.
La regolarità del versamento del premio unico ricorrente è condizione necessaria affinché restino valide anche le prestazioni potenziata caso morte e invalidità: il premio unico ricorrente si intende corrisposto con regolarità se viene effettuato non oltre il 60° giorno dalla data di ricorrenza in cui sarebbe dovuto essere corrisposto. Si rimanda all’Art.13 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
In termini generali, il Contraente ha la facoltà di corrispondere il premio unico ricorrente scegliendo tra la periodicità mensile, trimestrale, semestrale o annuale.
Il valore corrispondente alla periodicità di pagamento prescelta - indicata al precedente punto 2 - è pari a 12 in caso di periodicità mensile, a 4 in caso di quella trimestrale, a 2 in caso di semestrale e ad 1 in caso di annuale.
È prevista la facoltà di richiedere all’Impresa di poter variare la periodicità di pagamento, rispettando in ogni caso gli importi minimi, come di seguito: è sufficiente che il Contraente comunichi la sua decisione almeno 3 mesi prima della data di ricorrenza annua del contratto.
periodicità di versamento prescelta
Il presente contratto prevede, in funzione della periodicità prescelta, i seguenti importi minimi del premio unico ricorrente:
mensile | trimestrale | semestrale | annuale | |
importo minimo | Euro 75 | Euro 225 | Euro 450 | Euro 900 |
Il Contraente ha la facoltà, in corso di contratto, di chiedere all’Impresa di modificare l’importo del premio unico ricorrente inizialmente stabilito, si rimanda all’Art. 13 delle Condizioni di Assicurazione per i termini e le modalità di modifica del premio.
Relativamente ai versamenti aggiuntivi l’Impresa, a seguito di ogni richiesta, si riserva il diritto di accettare o meno il versamento.
L’importo minimo del versamento aggiuntivo è pari a Euro 150.
Si rinvia al punto 5.1.1 del successivo punto C) per il dettaglio sui relativi costi gravanti sul premio.
•
Il Contraente corrisponde all'Impresa il premio unico ricorrente e gli eventuali versamenti aggiuntivi, con le modalità di seguito indicate:
premio unico ricorrente:
- alla data di perfezionamento del contratto: viene corrisposto con una delle seguenti modalità:
- assegno bancario, postale o circolare, munito della clausola di non trasferibilità, intestato
all’Impresa, oppure intestato all'Intermediario espressamente in tale qualità
- ordine di bonifico che abbia come beneficiario l’Impresa, ovvero l’Intermediario espressamente in
tale qualità
- altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbia come beneficiario l’Impresa, ovvero l’Intermediario espressamente in tale qualità
- sistema di pagamento elettronico, che abbia come beneficiario l’Impresa, ovvero l’Intermediario
espressamente in tale qualità.
Nel caso in cui il Contraente abbia scelto la periodicità mensile, alla data di perfezionamento devono essere corrisposte le prime 3 mensilità del premio unico ricorrente.
- alle successive date di ricorrenza del contratto, nel caso in cui la periodicità prescelta sia
mensile, trimestrale o semestrale: pagamento tramite addebito automatico sul conto corrente del Contraente - RID
- alle successive date di ricorrenza del contratto, nel caso in cui la periodicità prescelta sia
annuale: il Contraente decide - alla data di sottoscrizione del contratto - di corrispondere il premio unico ricorrente scegliendo il pagamento tramite:
- una delle modalità previste per il versamento del premio unico ricorrente alla data di
perfezionamento del contratto
- addebito automatico sul conto corrente del Contraente - RID
• versamento aggiuntivo: viene corrisposto con una delle modalità previste per il versamento del
premio unico ricorrente alla data di perfezionamento del contratto.
Le spese relative ai mezzi di pagamento gravano sul Contraente.
Non è ammesso in alcun caso il pagamento del premio in contanti.
In termini generali, a giustificazione del mancato pagamento, il Contraente non può, in alcun caso, opporre l'eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o la riscossione di premi precedentemente avvenuta al suo domicilio.
4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
Relativamente alla prestazione caso vita, la presente forma assicurativa è collegata ad una delle Gestioni patrimoniali denominate FONDO PIÙ e FONDO SOCI, separate dalle altre attività dell’Impresa e disciplinate ciascuna da apposito Regolamento, che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.
Ad ogni data di ricorrenza annua del contratto il rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata viene riconosciuto al contratto, a titolo di partecipazione agli utili, sotto forma di rivalutazione del capitale assicurato.
La misura annua di rivalutazione - risultato dell'operazione di rivalutazione - viene applicata al capitale assicurato in essere, comprensivo di quello derivante da precedenti rivalutazioni e al netto di eventuali liquidazioni di riscatti parziali effettuati nel corso dell'anno assicurativo.
Il meccanismo di rivalutazione del capitale assicurato garantisce il consolidamento annuale delle rivalutazioni, in quanto queste, una volta accreditate al contratto, restano definitivamente acquisite.
Di conseguenza, negli anni successivi, il capitale assicurato non può mai diminuire; è possibile una diminuzione del capitale assicurato solo nel caso in cui vengano effettuate - nel corso di validità del contratto - delle liquidazioni per riscatto parziale.
La tabella che segue illustra la modalità di calcolo della misura annua di rivalutazione, attribuita e consolidata al contratto, al variare del tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata:
tasso medio di rendimento
rendimento attribuito al contratto
misura annua di rivalutazione attribuita al contratto
se maggiore o uguale al 6,5%
se minore del 6,5% ma maggiore del 3,3%
risulta essere il prodotto tra:
• tasso medio di rendimento
• aliquota di retrocessione
dell’80%
risulta essere la differenza tra:
• tasso medio di
rendimento
• rendimento trattenuto
risulta essere la differenza tra:
• rendimento attribuito al contratto
• tasso tecnico pari al 2%
tale differenza viene scontata, per un anno, in forma composta, al tasso tecnico pari al 2% risulta essere la differenza tra:
• rendimento attribuito al contratto
• tasso tecnico pari al 2%
tale differenza viene scontata, per un anno, in forma composta, al tasso tecnico pari al 2%
dall’Impresa, pari all’1,3% modalità attualmente utilizzata in base ai recenti tassi di rendimento
se uguale
o minore di 3,3%
risulta essere pari al tasso tecnico pari al 2%
risulta essere uguale alla misura annua di rivalutazione minima garantita, pari a zero.
Per un maggior dettaglio sulle modalità di rivalutazione del capitale assicurato si rinvia agli Artt.15 e 16 delle Condizioni di Assicurazione e al Regolamento della Gestione Separata, parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.
Per la descrizione degli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rinvia al Progetto
esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni, dei valori di riscatto e degli importi riferiti sia alla prestazione potenziata caso morte che ai bonus di fedeltà, riportato nella successiva sezione E).
L’Impresa si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.
Relativamente alle prestazioni potenziata caso morte e invalidità non viene prevista alcuna partecipazione agli utili.
C) INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
5. Costi
5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente
5.1.1 Costi gravanti sul premio
tipologia di costo
importo
periodicità di pagamento
modalità di prelievo
Sull’importo versato - premio unico ricorrente ed eventuali versamenti aggiuntivi - il contratto prevede i seguenti costi, già compresi negli importi corrisposti dal Contraente:
spesa
di emissione
Euro 2,50
variabile in funzione della durata residua del contratto, come illustrato nella seguente tabella:
in unica soluzione, alla corresponsione del premio unico ricorrente e del versamento aggiuntivo
da sottrarre all’importo
da prelevare al premio unico
durata
(anni %
durata
(anni
durata
% (anni %
in unica soluzione,
ricorrente al netto della spesa di
caricamento
%
caricamento
% per le prestazioni potenziata caso morte e invalidità
residui) residui) residui)
1 4,20% 8 9,10% 15 11,25%
2 | 4,90% | 9 | 9,80% | 16 | 11,40% |
3 | 5,60% | 10 | 10,50% | 17 | 11,55% |
4 | 6,30% | 11 | 10,65% | 18 | 11,70% |
5 | 7,00% | 12 | 10,80% | 19 | 11,85% |
6 | 7,70% | 13 | 10,95% | 20 | 12,00% |
7 8,40% 14 11,10%
15% della quota parte del premio afferente ad entrambe le prestazioni
alla corresponsione del premio unico ricorrente e versamento aggiuntivo
in unica soluzione, alla corresponsione del premio unico ricorrente
emissione e della quota parte del premio per le prestazioni potenziata caso morte e invalidità e al versamento aggiuntivo al netto della spesa di emissione
da prelevare alla quota parte del premio
5.1.2 Costi per riscatto
Per la determinazione del valore di riscatto totale si riportano, nella tabella che segue, le percentuali di riduzione da applicare al capitale assicurato - alla data della richiesta di liquidazione per riscatto - per la cui definizione si rimanda all’Art.19 delle Condizioni di Assicurazione.
•
Tali percentuali sono state determinate dall’Impresa in funzione:
delle diverse durate residue in anni interi tra la data della richiesta di liquidazione per riscatto e la data di
•
scadenza del contratto
del tasso tecnico pari al 2%
durata residua
%
durata residua
%
durata residua
%
durata residua
%
e
• di una maggiorazione percentuale del tasso tecnico pari all’1%.
(in anni interi) | di riduzione | (in anni interi) | di riduzione | (in anni interi) | di riduzione | (in anni interi) | di riduzion |
1 | 0,95% | 6 | 5,05% | 11 | 8,18% | 16 | 10,53% |
2 | 1,86% | 7 | 5,75% | 12 | 8,71% | 17 | 10,91% |
3 | 2,72% | 8 | 6,41% | 13 | 9,21% | 18 | 11,28% |
4 | 3,54% | 9 | 7,03% | 14 | 9,68% | 19 | 11,61% |
5 | 4,31% | 10 | 7,63% | 15 | 10,12% |
5.1.3 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili
Per entrambe le Gestioni Separate la modalità di determinazione del costo applicato mediante prelievo sul rendimento della Gestione, ad ogni rivalutazione del contratto - definito rendimento trattenuto dall'Impresa
- viene illustrato nella tabella che segue:
tasso medio di rendimento
rendimento trattenuto dall’Impresa
se maggiore
o uguale al 6,5%
se minore del 6,5% ma maggiore al 3,3%
se uguale o minore del 3,3% ma maggiore al 2%
risulta essere pari al 20% del tasso medio di rendimento
risulta essere pari all’1,3%
modalità attualmente utilizzata in base ai recenti tassi di rendimento
risulta essere pari alla differenza tra:
• tasso medio di rendimento
• tasso tecnico pari al 2%
se uguale o minore di 2% risulta essere pari a zero
*****
Alla data di redazione della presente Nota Informativa, sulla base dei valori medi desunti dall'analisi delle convenzioni di collocamento, la quota parte dei costi percepita dall'Intermediario - con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto - risulta essere pari a circa il 23,65%.
6. Sconti
AVVERTENZA: per il presente contratto possono essere previsti sconti ai costi sopra indicati. Vengono previste delle condizioni di maggior favore nel caso in cui il Contraente risulti essere un dipendente attivo o in quiescenza del Gruppo Sara.
7. Regime fiscale
Le informazioni di seguito fornite sono riferibili alla normativa fiscale in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa e in particolare alle norme applicabili alla tipologia di contratto di Assicurazione sulla Vita cui il presente Fascicolo Informativo si riferisce.
Imposta sui premi
I premi corrisposti per le Assicurazioni sulla Vita non sono soggetti ad alcuna imposta.
Detraibilità fiscale dei premi
Ad eccezione della quota parte di premio afferente alla prestazione caso vita, per la quale non si prevede alcuna detrazione fiscale, per la quota parte di premio afferente alle prestazioni potenziata caso morte e invalidità e all’importo riferito alla controassicurazione - intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%) o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana - viene riconosciuta annualmente al Contraente una detrazione d'imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% della quota parte del premio stesso, fino a un massimo di Euro 1.291,14.
In virtù della detrazione di imposta il costo effettivo del contratto risulta pertanto inferiore al premio versato.
•
La detrazione fiscale spetta al soggetto che sopporta l'onere economico del pagamento del premio. Di conseguenza:
•
se il soggetto che sopporta l'onere è il Contraente: la detrazione spetta se e solo se l'Assicurato - se persona diversa - risulta essere fiscalmente a carico del Contraente stesso
se il soggetto che sopporta l'onere è persona diversa dal Contraente: la detrazione spetta se e solo se il Contraente e l'Assicurato - se persona diversa - risultino essere fiscalmente a carico della persona che sopporta tale onere.
Tassazione delle somme assicurate
Le somme corrisposte dall'Impresa in dipendenza di contratti di Assicurazione sulla Vita:
se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato non costituiscono reddito imponibile e pertanto sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta sulle successioni (ai sensi dell'Art.34
•
del D.P.R. 601/73, del comma 2 Art.6 del D.P.R. 917/86 e successive modifiche e integrazioni)
•
se corrisposte in caso di vita a scadenza o a seguito di riscatto - sia totale che parziale - costituiscono reddito imponibile per la sola quota ottenuta come differenza, se positiva - definibile come rendimento - tra la prestazione maturata e l'ammontare dei premi corrisposti - afferenti alle prestazioni di cui alla lettera a) e all’eventuale diritto di riconoscimento del bonus di fedeltà - (questi ultimi eventualmente riproporzionati in caso di precedenti riscatti parziali) e pertanto sono soggette ad un'imposta sostitutiva, la cui aliquota è attualmente pari al 20%, su tale differenza
se corrisposte a titolo di rendita annua vitalizia immediata rivalutabile, sono tassate come segue:
- la rendita iniziale è ottenuta convertendo il valore finale al netto dell'imposta, la cui aliquota è del
20%, applicata sulla differenza, se positiva, tra il capitale assicurato maturato e l'ammontare dei premi versati, entrambi afferenti a tali prestazioni
- sulla differenza tra ciascuna rata di rendita annua vitalizia rivalutata e la corrispondente rendita,
calcolata senza tenere conto di alcun rendimento finanziario, si applica un'imposta la cui aliquota è pari al 20%.
Il reddito imponibile di cui sopra viene ridotto nel caso in cui tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi titoli pubblici ed equivalenti. Di conseguenza il Contraente beneficia indirettamente della minore tassazione dei proventi di tali titoli pubblici ed equivalenti, con effetto sostanzialmente analogo a quello che si produrrebbe in caso di investimento diretto negli stessi titoli.
La quota di titoli pubblici ed equivalenti presenti negli attivi a copertura delle riserve matematiche viene determinato ogni anno dall’Impresa.
L'Impresa non applica la ritenuta dell'imposta sostitutiva sui proventi - rendimento - corrisposti a soggetti che esercitano attività d'impresa.
L'impresa non applica l'imposta sostitutiva anche nel caso in cui i proventi siano corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali che abbiano stipulato il contratto di Assicurazione sulla Vita nell'ambito di un'attività commerciale; in tal caso è necessario che gli interessati presentino all'Impresa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito.
D) ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
8. Modalità di perfezionamento del contratto
Si rinvia all'Art.10 delle Condizioni di Assicurazione per la descrizione delle modalità di perfezionamento del contratto e decorrenza.
9. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi
Per il Contraente è assolutamente libera la corresponsione della quota parte del premio afferente alla prestazione caso vita comprensiva della controassicurazione e pertanto è possibile interrompere e riprendere il pagamento in qualsiasi momento.
In ogni caso il contratto rimane in vigore per le garanzie assicurative acquisite a fronte di tali importi corrisposti.
Diversamente, per le prestazioni potenziata caso morte e invalidità non è possibile in alcun modo né sospendere il pagamento del premio né, eventualmente, richiederne la riattivazione.
Si rimanda all’Art.18 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
10. Riscatto totale e parziale
Relativamente alla prestazione caso vita, trascorsi interamente 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può richiedere l'anticipata risoluzione dello stesso e la conseguente liquidazione del valore di riscatto totale.
Non si prevede la facoltà di riduzione e il riconoscimento del relativo valore.
Si rimanda sia all'Art.19 delle Condizioni di Assicurazione, per la descrizione delle modalità di determinazione del valore di riscatto e dei termini previsti per la liquidazione dell'importo, che alla tabella di cui al punto 5.1.2 della precedente sezione C), per l’indicazione dei costi di riscatto.
Con le medesime modalità, condizioni economiche e termini previsti per la liquidazione del riscatto totale il Contraente può richiedere anche il riscatto del contratto in misura parziale.
Anche in questo caso si rimanda all'Art.19 delle Condizioni di Assicurazione.
Potrebbe accadere che, in relazione alla durata del contratto, all'epoca in cui viene esercitata la facoltà di riscatto e all’importo dei premi corrisposti, il valore di riscatto risulti inferiore a quanto corrisposto fino a quel momento.
Per maggiori informazioni sul valore di riscatto il Contraente può rivolgersi a:
Sara Vita Spa
Gestione Portafoglio Vita Individuali Xxx Xx 00, 00000 Xxxx
telefono 06/0000000 fax 06/0000000
indirizzo e-mail: supporto portafoglio ramo xxxx@xxxx.xx.
Si rinvia al Progetto esemplificativo contenuto nella successiva sezione E) per l'illustrazione della evoluzione dei valori di riscatto sulla base di un'ipotetica combinazione di importo di premio unico ricorrente, anno di richiesta della liquidazione e tasso medio di rendimento.
Il Progetto elaborato in forma personalizzata, che viene consegnato al Contraente al più tardi al momento in cui ha avuto informazione che il contratto è concluso, riporta i valori riferiti alle caratteristiche fornite dal Contraente stesso (per questa tipologia di contratto rileva l’importo del premio unico ricorrente, la durata contrattuale e l’età dell’Assicurato).
11. Revoca della proposta
Ai sensi dell'Art.176 del D.Lgs 209/05, nella fase che precede la data di conclusione del contratto, così come definita all'Art.10 delle Condizioni di Assicurazione, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, ottenendo la restituzione della somma eventualmente corrisposta.
La revoca deve essere esercitata mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata alla sede dell'Impresa e così intestata:
Sara Vita Spa
Xxx Xx 00, 00000 Xxxx.
L'Impresa è tenuta a restituire le eventuali somme corrisposte entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
12. Diritto di recesso
Ai sensi dell'Art.177 del D.Lgs 209/05 il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui ha avuto conferma che il contratto è concluso.
Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata alla sede dell'Impresa e così intestata:
Sara Vita Spa
Xxx Xx 00, 00000 Xxxx.
A decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione - quale risulta dal timbro postale di invio - il recesso libera entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione l'Impresa rimborsa al Contraente un importo pari ai
versamenti effettuati - premio unico ricorrente (3 mensilità nel caso in cui sia stata scelta la periodicità mensile) ed eventuali versamenti aggiuntivi al netto della parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, relativamente al rischio corso, e della spesa sostenuta per l’emissione del contratto, pari a Euro 2,5.
13. Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione della prestazione e termini di prescrizione
All'Art.22 delle Condizioni di Assicurazione viene elencata la documentazione che gli aventi diritto - Contraente, Beneficiari designati, vincolatario - sono tenuti a presentare all'Impresa distintamente per le
•ipotesi di richiesta di liquidazione riferite a:
•
capitale caso morte (Beneficiari designati e vincolatario, se il contratto presenta un vincolo) valore di riscatto - totale o parziale (Contraente e vincolatario, se il contratto presenta un vincolo)
• recesso (Contraente e vincolatario, se il contratto presenta un vincolo).
In ogni caso l'Impresa si riserva di richiedere eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini della liquidazione.
L'Impresa, una volta accertata l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e individuati con esattezza gli aventi diritto, mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e della documentazione completa.
Decorso tale termine e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.
Gli Intermediari rendono disponibile il “Modulo di richiesta di liquidazione” che reca l'elenco completo dei documenti da consegnare all'Impresa, distintamente per tipologia di richiesta.
•
Il modulo - a cui devono essere allegati tutti i documenti necessari - deve essere compilato e sottoscritto dagli aventi diritto e:
consegnato all'Intermediario, presso cui è collocato il proprio contratto
•
ovvero
inviato direttamente all'Impresa allegando ad esso tutti i documenti necessari con lettera raccomandata
A.R. indirizzata a:
Sara Vita Spa
Xxx Xx 00, 00000 Xxxx.
Si ricorda che i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art.2952 del Codice Civile).
Trascorsi i 2 anni l'Impresa è obbligata a versare la prestazione in un apposito Fondo di cui all'Art.1, comma 343 della Legge n.266/2005 e successive modifiche e integrazioni.
14. Legge applicabile al contratto
Al presente contratto si applica la legge italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione, sulla quale comunque prevalgono le norme imperative di diritto italiano.
In tal caso è l'Impresa a proporre quella da applicare
•
Di seguito alcune delle principali norme:
l'Assicurato, qualora sia persona diversa dal Contraente, esprime il consenso alla stipula
•
dell'Assicurazione sulla propria vita (Art.1919 del Codice Civile)
•
il Beneficiario, per effetto della designazione da parte del Contraente, è titolare di un diritto proprio delle prestazioni assicurate, che, in caso di decesso dell'Assicurato, non rientrano nell'asse ereditario di quest'ultimo (Art.1920 del Codice Civile)
•
ad eccezione di alcuni specifici casi, la designazione del Beneficiario da parte del Contraente è revocabile in qualsiasi momento con dichiarazione scritta all'Impresa o attraverso testamento (Art.1921 del Codice Civile)
le somme dovute in dipendenza del presente contratto non sono pignorabili né sequestrabili (Art.1923 del Codice Civile)
• il Contraente è tenuto a comunicare all'Impresa eventuali modifiche di professione dell'Assicurato
intervenute in xxxxx xx xxxxxxxxx (Xxx.0000 del Codice Civile).
15. Lingua in cui è redatto il contratto
Il presente contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana, salvo che le Parti non ne concordino la redazione in un'altra lingua.
16. Reclami
Ai sensi dell'Art.7 del D.Lgs 209/05, le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facoltà di presentare reclamo all'ISVAP.
I•reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto:
•
a mezzo posta: Xxxx Xxxx Spa - Gestione Reclami - Xxx Xx 00, 00000 Xxxx
a mezzo fax: Xxxx Xxxx Spa - Gestione Reclami - fax 00.0000000/25 1 (tel. 06.847530.1)
• via e-mail: xxxx.xxxxxxx@xxxx-xxxx.xx.
L'Impresa deve fornire una risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
•
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni può inviare all'ISVAP - quale organo preposto ad esaminare i reclami - una comunicazione per iscritto che contenga la copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo eventuale riscontro:
•
a mezzo posta: ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx
a mezzo fax: ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000 (tel.06.42. 133.1). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.
•Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali:
•
nome, cognome e indirizzo di colui che espone il reclamo indicazione dell'Impresa o dell'Intermediario causa del reclamo
• breve descrizione delle motivazioni che hanno comportato il reclamo
• ogni documentazione ritenuta utile.
Sul sito dell'ISVAP è possibile reperire il fac-simile della lettera di reclamo.
Anche sul sito dell'Impresa: xxx.xxxxxxxx.xx sono riportate le informazioni utili per la presentazione di un reclamo.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.
17. Informativa in corso di contratto
Entro 60 giorni dalla data di ricorrenza annua del contratto l'Impresa si impegna a trasmettere al
•Contraente l'estratto conto annuale della posizione assicurativa, con l'indicazione:
•
dei versamenti effettuati (premio unico ricorrente e versamenti aggiuntivi) nel periodo di riferimento del capitale assicurato rivalutato
• della misura annua di rivalutazione.
•
•
Sul sito internet dell'Impresa xxx.xxxxxxxx.xx sono pubblicati dall'Impresa stessa: l'ultimo rendiconto annuale delle Gestioni Separate
l'ultimo prospetto riportante la composizione delle Gestioni.
In generale l'Impresa comunica tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto, con riferimento alle informazioni contenute nella presente Nota Informativa.
L' Impresa si impegna ad inviare risposte ad eventuali richieste scritte del Contraente in merito al contratto entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento delle stesse; per una maggior efficienza si raccomanda al
Contraente l'invio delle richieste all'Intermediario con cui si intrattiene il rapporto.
18. Comunicazioni del Contraente all'Impresa
Relativamente alle prestazioni potenziata caso morte e invalidità si richiama l'attenzione del Contraente sulla circostanza che, ai sensi dell'Art.1926 del Codice Civile, lo stesso è tenuto a comunicare all'Impresa eventuali modifiche di professione o di attività dell'Assicurato intervenute in corso di contratto che ne modifichino il rischio.
19. Conflitto di interessi
L'Impresa colloca i propri prodotti per il tramite della rete agenziale di Xxxx.
Sara Vita Spa fa parte del Gruppo Sara ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa: tale circostanza configura una situazione per la quale possono sussistere conflitti di interesse.
L'Impresa si riserva di affidare la gestione patrimoniale e/o depositare gli attivi compresi nelle Gestioni Separate a Società facenti parte del Gruppo Sara a normali condizioni di mercato e nel rispetto delle disposizioni in tema di operazioni con parti correlate.
Nella gestione degli attivi sopra richiamati il gestore può compiere operazioni su strumenti finanziari, ivi compresi parti di OICR, emessi da Società appartenenti al Gruppo Sara.
Attualmente tra l'Impresa e gli emittenti degli strumenti finanziari sottostanti ai prodotti distribuiti, non sono in vigore accordi di retrocessione di commissioni ovvero di altra utilità.
In caso di eventuali accordi futuri le commissioni retrocesse all'Impresa, ovvero il valore monetario delle diverse utilità concesse, saranno poste a beneficio dei contratti - oltre ad essere illustrati, in fase pre- contrattuale, nei documenti d'offerta dei prodotti - nel rendiconto annuale della Gestione Separata, nella quale saranno indicati gli importi delle utilità ricevute e retrocesse ai Contraenti (e nel caso di utilità rappresentate da servizi, il valore monetario dei medesimi).
L'Impresa, pur in presenza di conflitti di interesse opera in ogni caso in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e si impegna ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dagli accordi di cui sopra.
E) PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI
La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio unico ricorrente, durata, periodicità di pagamento ed età dell'Assicurato.
Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:
a) il tasso medio di rendimento annuo minimo garantito contrattualmente (misura annua di rivalutazione minima garantita)
b) un’ipotesi di tasso di rendimento medio annuo costante stabilito dall'ISVAP (tasso medio di rendimento costante) e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4%. Ai fini della determinazione della misura annua di rivalutazione, misura effettivamente riconosciuta al contratto, si deve tener conto del rendimento trattenuto dall'Impresa, pari all'1,3% - data l’ipotesi adottata del tasso medio di rendimento del 4% - e si deve scorporare il tasso tecnico, pari al 2%, già riconosciuto nel calcolo del capitale assicurato.
I valori sviluppati in base alla misura annua di rivalutazione minima garantita rappresentano le prestazioni certe che l’Impresa è tenuta a corrispondere in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.
I valori sviluppati in base alla tasso medio di rendimento stabilito dall’ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l’Impresa.
Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo della prestazione applicate si realizzeranno effettivamente.
I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.
I•potesi per determinazione progetto
Età dell’Assicurato: 45 anni • Periodicità di pagamento: annuale
•
Sesso dell’Assicurato: ininfluente • Premio unico ricorrente: Euro 1.500 Durata del contratto: 15 anni
•
Prestazione potenziata caso morte
Euro 22.500, il capitale caso morte, di cui al punto precedente, decresce - ad ogni data di ricorrenza annua - di un importo pari a Euro 1.500
Prestazione invalidità
in caso di invalidità totale e permanente riconosciuta all’Assicurato in corso di contratto - se e solo se il Contraente risulta essere in regola con il pagamento dei premi unici ricorrenti - l’Impresa riconosce al contratto i premi unici ricorrenti aventi ricorrenza successiva alla data di denuncia dello stato di invalidità.
R•iconoscimento dei bonus di fedeltà
•
alla 10° data di ricorrenza annua del contratto: Euro 300 alla scadenza: Euro 675
I bonus di fedeltà vengono riconosciuti al contratto solo nel caso in cui il Contraente rispetti il piano di versamento programmato e non abbia richiesto riscatti parziali nel periodo precedente il riconoscimento.
Le prestazioni del presente progetto sono state sviluppate nell’ipotesi in cui l’Assicurato possa sottoscrivere la dichiarazione specifica - presente sia in proposta che in polizza - relativa al suo buono stato di salute, al non esercitare professioni considerate a rischio e a non praticare attività sportive (amatoriali e professionali) considerate a rischio.
SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:
X. Xxxxxx annua di rivalutazione minima garantita:
• Misura annua di rivalutazione minima garantita: zero
Anni trascorsi
Premio unico ricorrente
Cumulo Capitale premio unico assicurato alla ricorrente fine dell’anno
Capitale liquidabile in caso di decesso dell’Assicurato alla fine
Valore di riscatto alla fine dell’anno
• Tasso tecnico: 2%
dell’anno | |||||
1 | 1.500 | 1.500 | 1.730,50 | 22.444,22 | 1.144,06 |
2 | 1.500 | 3.000 | 3.428,77 | 22.388,44 | 2.334,83 |
3 | 1.500 | 4.500 | 5.095,46 | 22.332,66 | 3.573,85 |
4 | 1.500 | 6.000 | 6.731,23 | 22.276,88 | 4.862,79 |
5 | 1.500 | 7.500 | 8.336,71 | 22.221,10 | 6.203,29 |
6 | 1.500 | 9.000 | 9.912,55 | 22.165,32 | 7.597,14 |
7 | 1.500 | 10.500 | 11.469,25 | 22.109,54 | 9.053,92 |
8 | 1.500 | 12.000 | 13.007,02 | 22.053,76 | 10.575,89 |
9 | 1.500 | 13.500 | 14.526,04 | 21.997,98 | 12.165,33 |
10 | 1.500 | 15.000 | 16.326,53 | 21.942,20 | 14.083,40 |
11 | 1.500 | 16.500 | 17.808,68 | 21.886,42 | 15.822,78 |
12 | 1.500 | 18.000 | 19.272,70 | 21.830,64 | 17.637,27 |
13 | 1.500 | 19.500 | 20.718,80 | 21.774,86 | 19.529,47 |
14 | 1.500 | 21.000 | 22.147,20 | 21.719,08 | 21.502,16 |
15 | 1.500 | 22.500 | 21.663,30 |
Capitale assicurato in caso di vita a scadenza: Euro 24.233,13.
L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica.
Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati può avvenire, sulla base della misura annua di rivalutazione minima garantita, dopo il pagamento di 13 annualità di premio.
SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:
B. Ipotesi di rendimento finanziario - tasso medio di rendimento costante
• Tasso medio di rendimento costante: 4% • Tasso tecnico: 2%
• Tasso di rendimento trattenuto dall’Impresa: 1,3% • Misura annua di rivalutazione: 0,69%
Anni trascorsi
Premio unico ricorrente
Cumulo premio unico ricorrente
Capitale assicurato alla fine dell’anno
Capitale liquidabile in caso di decesso dell’Assicurato
Valore di riscatto alla fine dell’anno
• Tasso di rendimento attribuito al contratto: 2,7%
alla fine dell’anno | |||||
1 | 1.500 | 1.500 | 1.742,44 | 22.454,19 | 1.151,96 |
2 | 1.500 | 3.000 | 3.464,45 | 22.418,41 | 2.359,12 |
3 | 1.500 | 4.500 | 5.166,55 | 22.392,74 | 3.623,72 |
4 | 1.500 | 6.000 | 6.849,26 | 22.377,24 | 4.948,05 |
5 | 1.500 | 7.500 | 8.513,07 | 22.371,98 | 6.334,51 |
6 | 1.500 | 9.000 | 10.158,51 | 22.377,04 | 7.785,65 |
7 | 1.500 | 10.500 | 11.796,04 | 22.392,48 | 9.311,90 |
8 | 1.500 | 12.000 | 13.425,81 | 22.418,38 | 10.916,40 |
9 | 1.500 | 13.500 | 15.047,95 | 22.454,81 | 12.602,43 |
10 | 1.500 | 15.000 | 16.962,63 | 22.501,84 | 14.632,11 |
11 | 1.500 | 16.500 | 18.572,04 | 22.559,54 | 16.501,02 |
12 | 1.500 | 18.000 | 20.174,30 | 22.627,99 | 18.462,34 |
13 | 1.500 | 19.500 | 21.769,58 | 22.707,26 | 20.519,93 |
14 | 1.500 | 21.000 | 23.358,05 | 22.797,43 | 22.677,71 |
15 | 1.500 | 22.500 | 22.898,57 |
Capitale assicurato in caso di vita a scadenza: Euro 25.614,88.
Xxxx Xxxx Xxx è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
La prestazione e i valori di riscatto indicati in entrambe le tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.
il Direttore Generale Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
PREMESSA
Le presenti Condizioni di Assicurazione disciplinano il contratto di Assicurazione in forma di Capitale Differito Rivalutabile, con controassicurazione potenziata a premi unici ricorrenti, con possibilità di versamenti aggiuntivi, bonus di fedeltà e prestazione invalidità (tariffa 507).
Art. 1 Obblighi dell’Impresa
Gli obblighi dell'Impresa risultano esclusivamente:
•
dalle presenti Condizioni di Assicurazione
dalla polizza e dalle eventuali appendici rilasciate dall'Impresa.
Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di legge applicabili.
Art. 2 Prestazioni assicurative e garanzie offerte
A fronte del pagamento dei premi unici ricorrenti e degli eventuali versamenti aggiuntivi - di seguito, definiti versamenti, se non espressamente indicato - di cui al successivo Art. 13, il presente contratto garantisce le seguenti prestazioni:
•
Prestazione in caso di vita dell’Assicurato a scadenza
in caso di vita dell’Assicurato alla data di scadenza del contratto, e a fronte di ogni versamento effettuato, l’Impresa garantisce ai Beneficiari designati la liquidazione della prestazione caso vita, pari al capitale assicurato, definito al successivo Art.14, calcolato in base ad un tasso tecnico anticipatamente riconosciuto - pari al 2% - e rivalutato secondo la misura e le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione, parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione, alla quale si rimanda.
La prestazione complessiva a scadenza è ottenuta come somma di ogni singolo capitale assicurato a scadenza, determinato in funzione di ciascun versamento effettuato.
Tale prestazione caso vita viene eventualmente maggiorata dei bonus di fedeltà di cui al successivo Art.3.
•
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato
in caso di decesso dell’Assicurato in corso di contratto, l’Impresa garantisce ai Beneficiari designati la liquidazione di un importo - definito controassicurazione - pari alla somma dei versamenti corrisposti fino alla data del decesso - al netto della spesa di emissione e della quota parte di premio unico ricorrente afferente alle prestazioni potenziata caso morte e invalidità di cui ai successivi punti - rivalutati secondo la misura e le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione.
•
La rivalutazione è riferita alla data di ricorrenza annuale del contratto immediatamente precedente la data del decesso
ad integrazione di quanto definito al precedente punto, a condizione che il contratto sia in regola con il pagamento dei premi unici ricorrenti, così come disciplinato al successivo Art.13, in caso di decesso dell’Assicurato in corso di contratto, l’Impresa garantisce ai Beneficiari designati la liquidazione di un ulteriore importo - definito prestazione potenziata caso morte - che si ottiene come segue:
- si moltiplica il premio unico ricorrente stabilito dal Contraente alla data di sottoscrizione del
contratto, per il valore corrispondente alla periodicità di pagamento prescelta, di cui al successivo Art.13, e per la durata complessiva del contratto, di cui al successivo Art.8.
- ad ogni data di ricorrenza annua l’importo così ottenuto viene fatto diminuire di una quota
pari a 1/n della prestazione potenziata caso morte alla data di emissione del contratto, dove “n” indica la durata del contratto.
Si rimanda al successivo Art. 5 per il dettaglio sui limiti previsti per tale prestazione potenziata.
•
Prestazione in caso di invalidità dell’Assicurato
in caso di invalidità totale e permanente riconosciuta all’Assicurato in corso di contratto - per la cui definizione e condizioni si rimanda all’Allegato 3 delle presenti Condizioni di Assicurazione -
l’Impresa riconosce alla scadenza del contratto un importo - definito prestazione invalidità - corrispondente alla somma dei premi unici ricorrenti aventi ricorrenza successiva alla data di denuncia dello stato di invalidità, per il periodo che intercorre dalla data di denuncia alla data di scadenza del contratto.
•
Di conseguenza, in caso di vita dell’Assicurato alla data di scadenza del contratto, l’importo che l’Impresa corrisponde ai Beneficiari designati è ottenuto come somma di:
•
ogni singolo capitale assicurato, comprensivo degli eventuali bonus riconosciuti - corrispondente a ciascun versamento effettuato dal Contraente fino alla data di denuncia alla data di denuncia dello stato di invalidità - rivalutato fino alla data di scadenza
un importo, riconosciuto dall’Impresa a scadenza, ottenuto come somma dei premi unici ricorrenti aventi ricorrenza successiva alla data di denuncia dello stato di invalidità - salvo quanto indicato all’Art.8 dell’Allegato 3 - per il periodo che intercorre dalla data di denuncia
•
alla data di scadenza
gli eventuali bonus di fedeltà riconosciuti al contratto successivamente alla data di denuncia dello stato di invalidità, rivalutati dalla data di riconoscimento del bonus alla data di scadenza.
•
Mentre, in caso di decesso dell’Assicurato in corso di contratto, ma successivamente alla data di denuncia dello stato di invalidità, l’importo che l’Impresa corrisponde ai Beneficiari designati è ottenuto come somma di:
•
un importo dato dalla somma dei versamenti aventi ricorrenza precedente la data di denuncia dell’invalidità - al netto della spesa di emissione e della quota parte dei versamenti afferente alle prestazioni potenziata caso morte e invalidità - rivalutati fino alla data del decesso, secondo la misura e le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione
•
un importo, riconosciuto dall’Impresa, ottenuto come somma dei premi unici ricorrenti aventi ricorrenza successiva alla data di denuncia dello stato di invalidità - salvo quanto indicato all’Art.8 dell’Allegato 3 - per il periodo che intercorre dalla data di denuncia alla data del decesso.
la prestazione potenziata caso morte, determinata alla data di ricorrenza annuale immediatamente precedente la data del decesso
Art. 3 Bonus di fedeltà
•
L’Impresa, alle condizioni di seguito illustrate, riconosce al contratto dei bonus di fedeltà alle seguenti date di ricorrenza annua:
•
se la durata del contratto è 10 anni: alla 10° data di ricorrenza
•
se la durata del contratto è 15 anni: alla 10° e alla 15° data di ricorrenza
se la durata del contratto è 20 anni: alla 10°, alla 15° e alla 20° data di ricorrenza.
•
Il riconoscimento del bonus è previsto se e solo se il Contraente - alle date di ricorrenza riferite alla periodicità di pagamento prescelta, di cui al successivo Art.13 - abbia rispettato il piano di versamento programmato, di seguito definito, e dunque:
•
abbia corrisposto i premi unici ricorrenti con regolarità, per la cui definizione si rimanda al successivo Art. 13
•
non abbia mai diminuito, in corso di contratto, l’importo del premio unico ricorrente
non abbia richiesto riscatti parziali nei periodi precedenti la data di ricorrenza annua di riconoscimento del bonus.
•
Il piano di versamento programmato è da intendersi rispettato se e solo se l’importo complessivamente versato alla data di ricorrenza annua di riconoscimento di ciascun bonus risulti essere pari al prodotto tra:
•
il premio unico ricorrente stabilito dal Contraente
•
il valore corrispondente alla periodicità di pagamento prescelta - di cui al successivo Art.13
il numero di anni che intercorrono dalla data di decorrenza del contratto e la data di ricorrenza annua in cui viene riconosciuto il bonus.
•
Ciascun bonus di fedeltà:
viene ottenuto come percentuale dell’importo complessivamente versato, di cui sopra, coerente con il piano di versamento programmato. Le percentuali da applicare sono le seguenti:
- 2%: alla 10° data di ricorrenza
- 3%: alla 15° data di ricorrenza
- 4%: alla 20° data di ricorrenza
• è indipendente dagli eventuali versamenti aggiuntivi, che non concorrono al suo ammontare
•
• viene riconosciuto integralmente al contratto e, a partire dalla data di ricorrenza annua successiva al riconoscimento, viene rivalutato secondo la misura e le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione e consolidato al contratto
viene riconosciuto al contratto anche successivamente al riconoscimento dello stato di invalidità
•
totale e permanente dell’Assicurato, sempre che sia attiva la prestazione invalidità. non varia in caso di eventuale incremento dell’importo del premio unico ricorrente
• alla data di scadenza del contratto viene liquidato insieme al valore della prestazione a
scadenza.
Art. 4 Esclusioni e assunzione del rischio
Relativamente alle prestazioni potenziata caso morte e invalidità, vale quanto segue:
Esclusioni
Il rischio di morte, ovvero di invalidità, dell'Assicurato - secondo quanto indicato, per l’invalidità, all’Allegato 3 delle presenti Condizioni di Assicurazione - sono coperti qualunque possa esserne la causa e senza limiti territoriali.
•
È escluso dalle garanzie il solo decesso, ovvero invalidità, causati da:
•
•
dolo del Contraente e/o del Beneficiario partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi
•
partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano
•
incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio
•
suicidio, ovvero tentativo di suicidio, se avviene nei primi 2 anni dall'entrata in vigore del contratto
•
stato di ubriachezza qualora il decesso, ovvero l’invalidità, dell’Assicurato avvengano come conseguenza diretta del suo comportamento alla guida e gli venga accertato un tasso alcolemico superiore a quello previsto dalla normativa vigente al momento dell’evento
uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili qualora il decesso
•
dell'Assicurato, ovvero l’invalidità, siano conseguenza diretta del suo comportamento
decesso, ovvero invalidità, avvenuti in un qualunque Paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell'Assicurato; in questo caso le garanzie sono estese per il periodo massimo, previsto dalle Autorità Italiane, necessario per l'evacuazione.
In questi casi - eccetto che per il caso di morte, ovvero di invalidità, causati da dolo del Beneficiario e/o del Contraente - l'Impresa corrisponde il solo importo della riserva matematica calcolata alla data del decesso dell'Assicurato e afferente alla prestazione potenziata caso morte.
Relativamente alla prestazione invalidità, questa viene a cessare.
Nel caso di morte, ovvero di invalidità, causate da dolo del Beneficiario e/o del Contraente l'Impresa, non riconosce alcuna prestazione.
Accertamento delle condizioni sanitarie/professionali/sportive dell’Assicurato
•
L'Impresa, per il presente contratto, non prevede alcun accertamento:
•
delle condizioni di salute dell'Assicurato, né attraverso visita di un medico fiduciario dell'Impresa, né attraverso la sottoscrizione di un questionario medico
delle attività professionali e sportive svolte dall'Assicurato.
È sufficiente che l’Assicurato sottoscriva sia in proposta, parte integrante della documentazione precontrattuale, che in polizza, una dichiarazione relativa al:
•
buono stato di salute
•
non esercitare professioni considerate a rischio
non praticare attività sportive (amatoriali e professionali) considerate a rischio.
•
Le prestazioni potenziata caso morte e invalidità, infatti, sono valide esclusivamente per le persone fisiche che, al momento della sottoscrizione del contratto, possano dichiarare di:
•
non soffrire e non aver mai sofferto di malattie gravi o comunque significative
•
non essere mai stato ricoverato in case di cura, sanatori o ospedali per malattie gravi o comunque significative
•
non aver subito interventi chirurgici significativi
•
non aver mai fatto uso di sostanze stupefacenti e di non essere affetto da tossicodipendenza o alcolismo
•
•
non esercitare nessuna delle attività professionali considerate a rischio non praticare nessuna delle attività sportive considerate a rischio
non intraprendere viaggi in paesi extraeuropei di durata superiore a 6 mesi.
L'elenco delle malattie gravi o comunque significative, degli interventi chirurgici definiti come significativi, delle attività professionali e sportive considerate a rischio è dettagliatamente riportato all'Allegato 1 delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Si precisa che le attività professionali e sportive non espressamente elencate sono da considerarsi incluse nella garanzia.
L'Assicurato o il Contraente sono tenuti a comunicare all'Impresa mediante lettera A.R. - anche per il tramite dell’Intermediario cui è assegnato il contratto - ogni cambiamento di professione e/o attività sportive dell'Assicurato, intervenute in corso di contratto, che modifichino il rischio.
L’Impresa si riserva di applicare quanto previsto all'articolo 1926 del Codice Civile.
Viene previsto in ogni caso un periodo di limitazione della copertura di rischio - carenza di 6 mesi, per il quale si rimanda al successivo Art. 5.
Art. 5 Limitazione della copertura di rischio - carenza
Relativamente alle prestazioni potenziata caso morte e invalidità, qualora il decesso, ovvero l’invalidità dell'Assicurato - per l’invalidità si rimanda a quanto indicato all’Allegato 3 delle presenti Condizioni di Assicurazione - avvengano entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto e lo stesso risulti in regola con il piano di versamento programmato, l'Impresa corrisponde - in luogo della prestazione potenziale caso morte prevista - un importo pari alla somma delle quote parti dei premi unici ricorrenti corrisposti, afferenti a tale prestazione, al netto della corrispondente quota parte della spesa di emissione.
Relativamente alla prestazione invalidità, questa viene a cessare.
•
L'Impresa non applica, entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto, la limitazione sopraindicata - e pertanto quanto da essa dovuto è pari alla prestazione potenziata caso morte, ovvero resta pienamente attiva la prestazione invalidità - qualora il decesso, ovvero l’invalidità, siano conseguenza diretta di:
una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragico, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite
•
epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto
• infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio (fermo
quanto disposto al precedente Art.4) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte.
•
Rimane convenuto che qualora il decesso, ovvero l’invalidità, dell'Assicurato avvengano entro i primi 5 anni dall'entrata in vigore del contratto e siano dovuti alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, vale quanto segue:
•
la prestazione potenziata caso morte non viene corrisposta e in suo luogo, qualora il contratto risulti in regola con il piano di versamento programmato, l'Impresa corrisponde un importo pari alla somma delle quote parti dei premi unici ricorrenti corrisposti - afferenti alla prestazione - al netto delle corrispondenti quote parti della spesa di emissione, sempre afferente alla prestazione
la prestazione invalidità viene a cessare.
Art. 6 Limite della prestazione potenziata
•
Relativamente alla prestazione potenziata caso morte determinata alla data di emissione del contratto, di cui al precedente Art.2, questa deve risultare:
•
non superiore a Euro 100.000 nei casi in cui l’età dell’Assicurato, alla data di scadenza del contratto, risulti non superiore a 65 anni
non superiore a Euro 50.000 nei casi in cui l’età dell’Assicurato, alla data di scadenza del contratto, risulti superiore a 65 anni e non superiore a 70 anni.
Nel caso in cui le variabili che determinano la prestazione - premio unico ricorrente, valore corrispondente alla periodicità di pagamento e durata - siano tali da far superare questi limiti, questa viene posta pari a Euro 100.000 o Euro 50.000, a seconda dei limiti di età dell’Assicurato sopra illustrati.
Per una corretta definizione dell’età dell’Assicurato si rimanda al successivo Art. 9.
Art. 7 Rischio comune
Relativamente alle prestazioni potenziata caso morte e invalidità, entrambe non sono assumibili nel caso in cui l’Assicurato risulti essere, con Xxxx Xxxx Xxx, Assicurato di altri contratti attivi quali Assicurazioni Temporanee Caso Morte e/o in forma di Mista, tali per cui l’importo massimo di capitale caso morte complessivo, comprensivo dunque dell’importo riferito alla controassicurazione e della prestazione potenziata caso morte, risulti superiore a Euro 200.000.
Art. 8 Durata
Il contratto prevede 3 durate fisse - pari a 10, 15 e 20 anni - che il Contraente sceglie anche compatibilmente con l'età dell'Assicurato.
I•l contratto si estingue solo nei seguenti casi:
•
esercizio del diritto di recesso
decesso dell'Assicurato in corso di contratto
• richiesta di riscatto totale
• scadenza del contratto.
Art. 9 Limiti di età
Il contratto prevede determinati limiti di età dell’Assicurato sia alla data di sottoscrizione che alla data di scadenza del contratto.
Per età dell'Assicurato è da intendersi l'età assicurativa, ottenuta ipotizzando che l'Assicurato mantenga la medesima età nei 6 mesi che precedono e seguono la data del suo compleanno.
Di seguito si illustrano i limiti di età dell’Assicurato previsti a seconda delle diverse prestazioni:
prestazioni
limiti di età dell’Assicurato
prestazione caso vita
alla data di sottoscrizione: età minima
alla data di sottoscrizione: età massima
alla data di scadenza: età massima
comprensiva di 1 anno 75 anni 85 anni
controassicurazione prestazione
potenziata caso
18 anni 60 anni 70 anni
morte e invalidità
Nella tabella che segue, come quadro riassuntivo, si illustrano le diverse combinazioni delle prestazioni per le quali il contratto può essere o meno assunto al variare delle durate e degli intervalli di età.
limiti di età dell’Assicurato
Garanzie assumibili per durata contratto
L’ipotesi è che l’Assicurato possa sempre dichiarare un buono stato di salute e la pratica di professioni e/o sport non a rischio:
10 15 20
da 1 a 17
prestazione vita, comprensiva della controassicurazione
prestazione vita, comprensiva della controassicurazione
prestazione vita, comprensiva della controassicurazione
da 18 a 50 tutte le prestazioni tutte le prestazioni tutte le prestazioni
prestazione vita,
da 51 a 55 tutte le prestazioni tutte le prestazioni
prestazione vita,
comprensiva della controassicurazione prestazione vita,
da 56 a 60 tutte le prestazioni
prestazione vita,
comprensiva della controassicurazione prestazione vita,
comprensiva della controassicurazione prestazione vita,
da 61 a 65
da 66 a 70
comprensiva della controassicurazione prestazione vita, comprensiva della contro assicurazione
prestazione vita,
comprensiva della controassicurazione prestazione vita, comprensiva della controassicurazione
comprensiva della controassicurazione
nessuna prestazione
da 71 a 75
comprensiva della controassicurazione
nessuna prestazione nessuna prestazione
Nel caso in cui le prestazioni potenziata caso morte e invalidità non siano assumibili o decadano in corso di contratto, resta pienamente valida la prestazione caso vita comprensiva della controassicurazione.
Art.10 Entrata in vigore e conclusione del contratto
Il contratto si intende perfezionato e concluso nel momento in cui avviene il pagamento del premio unico ricorrente di perfezionamento e la sottoscrizione della polizza da parte del Contraente e dell'Assicurato, se persona diversa.
L'entrata in vigore del contratto coincide con la data di conclusione dello stesso.
Qualora sul documento di polizza fosse indicata una data di decorrenza successiva al giorno di conclusione, il contratto entra in vigore dalle ore 24 della data di decorrenza.
•
Nel caso si verifichi il decesso, ovvero l’invalidità, dell'Assicurato, nel periodo che intercorre tra la data di perfezionamento e la data di decorrenza del contratto, l’Impresa restituisce al Contraente l’importo corrisposto - i versamenti comprensivi della spesa di emissione - dietro consegna di:
documento di polizza
• certificato di morte
• documento che attesta l’invalidità.
L’Impresa fissa, come data di decorrenza del contratto, il 28 del mese in cui la polizza viene
emessa.
Art. 11 Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita del diritto alle prestazioni assicurate e la cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 12 Revoca della proposta e diritto di recesso
Il Contraente, nella fase che precede la conclusione del contratto, ha sempre la facoltà di revocare la proposta, ottenendo dall’Impresa la restituzione della somma eventualmente corrisposta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, che deve essere esercitata mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata alla sede dell’Impresa e così intestata: Xxxx Xxxx Spa - Xxx Xx 00, 00000 Xxxx.
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso, così come definita al precedente Art.10, dandone comunicazione all'Impresa con lettera raccomandata A.R., contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata a: Xxxx Xxxx Spa - Xxx Xx 00, 00000 Xxxx.
Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, l'Impresa rimborsa al Contraente i versamenti da questi corrisposti, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. L’Impresa, infatti, ha il diritto di recuperare, oltre alla parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto - relativamente al rischio corso - anche la spesa sostenuta per l’emissione del contratto, pari a Euro 2,5.
Art. 13 Premio unico ricorrente e versamenti aggiuntivi
A fronte di ciascun versamento effettuato dal Contraente l’Impresa determina il relativo capitale assicurato secondo quanto riportato al successivo Art.14.
Il premio unico ricorrente corrisposto alla data di perfezionamento del contratto viene definito premio unico ricorrente di perfezionamento, mentre quello corrisposto alle date di ricorrenza successive viene definito premio unico ricorrente successivo.
In termini generali entrambe le tipologie di premio unico ricorrente sono anticipate, dovute cioè all'inizio del periodo assicurativo al quale si riferiscono.
Di seguito si illustrano le caratteristiche e le condizioni riguardanti ciascun versamento.
•
Premio unico ricorrente
•
deve essere corrisposto con regolarità e per tutta la durata del contratto affinché restino valide le prestazioni potenziata caso morte e invalidità e l’eventuale diritto di riconoscimento dei bonus di fedeltà, illustrati ai precedenti Artt.2 e 3
•
si intende corrisposto con regolarità se e solo se - indipendentemente dalla periodicità e dalla modalità di pagamento prescelte - il versamento viene effettuato non oltre il 60° giorno dalla data di ricorrenza in cui sarebbe dovuto essere corrisposto
in caso di decesso dell’Assicurato non deve essere corrisposto per le ricorrenze successive alla
•
data del decesso
in fase di sottoscrizione del contratto il Contraente ha la facoltà di scegliere tra le seguenti periodicità di pagamento: mensile, trimestrale, semestrale o annuale
• il valore corrispondente alla periodicità di pagamento prescelta è pari a 12 in caso di periodicità
•
mensile, a 4 in caso di quella trimestrale, a 2 in caso di quella semestrale e ad 1 in caso di quella annuale
-in funzione della periodicità prescelta gli importi minimi sono i seguenti:
-
-
-
Euro 75: periodicità mensile Euro 225: periodicità trimestrale Euro 450: periodicità semestrale
• Euro 900: periodicità annuale
•
con il pieno rispetto degli importi minimi, è prevista la facoltà di richiedere all’Impresa di variare la periodicità di pagamento: è sufficiente che - almeno 3 mesi prima della data di ricorrenza annua del contratto - il Contraente comunichi all’Impresa, anche per il tramite dell’Intermediario, cui è assegnato il contratto, la decisione di variare la periodicità
•
è possibile in qualsiasi momento sospendere e riprendere il versamento del premio: in caso di sospensione - se non vengono rispettati i termini di regolarità del pagamento entro i 60 giorni - a partire dalla data di ricorrenza in cui non è stato corrisposto il premio vengono a cessare sia le prestazioni potenziata caso morte e invalidità che l’eventuale diritto di riconoscimento dei bonus di fedeltà; in caso di ripresa del pagamento - trascorsi i 60 giorni sopra indicata - sia le prestazioni che il diritto di riconoscimento dei bonus di fedeltà non vengono in alcun modo ripristinate
-
è possibile richiedere all’Impresa, anche per il tramite dell’Intermediario, cui è assegnato il contratto, di modificare l’importo del premio unico ricorrente inizialmente stabilito, senza alcuna spesa, alle condizioni di seguito dettagliate:
in caso di scelta di diminuzione del premio unico ricorrente almeno 3 mesi prima la data di ricorrenza annua del contratto - a condizione che gli importi minimi vengano rispettati - il Contraente comunica all’Impresa la decisione di ridurre l’importo
Ad avvenuta diminuzione del premio le eventuali prestazioni potenziata caso morte e invalidità restano valide e invariate e non vengono più riconosciuti gli eventuali successivi
-
bonus di fedeltà
in caso di scelta di incremento del premio unico ricorrente almeno 3 mesi prima la data di ricorrenza annua del contratto il Contraente comunica all’Impresa la decisione di incrementare l’importo; l’incremento è da riferirsi alla sola prestazione caso vita comprensiva della controassicurazione.
Ad avvenuto incremento del premio restano invariate le eventuali prestazioni potenziata caso morte e invalidità e continuano ad essere riconosciuti e restano invariati - rispetto a quanto stabilito in fase di sottoscrizione del contratto - gli eventuali successivi bonus di fedeltà.
•
Versamento aggiuntivo
•
è possibile corrisponderlo fin dal giorno successivo la data di perfezionamento del contratto
•
•
si riferisce integralmente alla sola prestazione caso vita comprensiva della controassicurazione non concorre in alcun modo all’eventuale diritto di riconoscimento dei bonus di fedeltà
•
non deve risultare inferiore a Euro 150
•
l’Impresa, a seguito di ogni richiesta, si riserva il diritto di accettare o meno il versamento
ai fini del calcolo del corrispondente capitale assicurato la data di decorrenza è fissata al 28 del mese in cui viene emesso il versamento.
•
Distintamente per tipologia di versamento, l’Impresa emette i seguenti documenti a conferma del versamento effettuato:
•
polizza di assicurazione: a fronte del versamento del premio unico ricorrente di perfezionamento. La polizza risulta essere parte integrante del contratto ed viene consegnata al Contraente alla data di perfezionamento del contratto.
quietanza: attestante l’operazione, e rilasciata dall’Intermediario cui è assegnato il contratto, a fronte del versamento di ciascun premio unico ricorrente successivo. La quietanza viene consegnata al Contraente nel solo caso in cui la modalità di pagamento prescelta dal Contraente è diversa dall’addebito automatico su conto corrente del Contraente - RID
• certificato di assicurazione/conferma di versamento, attestante l'operazione, e rilasciata dall’Intermediario cui è assegnato il contratto, in caso di ogni eventuale versamento aggiuntivo.
In tutti i documenti sopra descritti viene indicato, tra l’altro, il capitale assicurato corrispondente a ciascun versamento effettuato e la data di decorrenza del contratto, ovvero del versamento.
Nel documento di polizza, inoltre, vengono indicate sia le date di ricorrenza annua nelle quali si riconoscono i bonus, che l’importo degli stessi.
Annualmente l’Impresa invia al Contraente un documento con il dettaglio dei versamenti effettuati nel corso dell’anno precedente l’invio e l’indicazione dell’ammontare complessivo dei premi detraibili.
Art. 14 Determinazione del capitale assicurato
A fronte di ciascun versamento effettuato viene determinato il corrispondente capitale assicurato, con le modalità illustrate nelle tabelle A) e B) dell’Allegato 2 alle presenti Condizioni di Assicurazione, alle quali si rimanda.
Il capitale assicurato costituisce il valore minimo della prestazione garantita dall'Impresa in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale.
Ciascun capitale assicurato viene rivalutato alle ricorrenze annuali successive nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione riportata al successivo Art.16, andando in tal modo a costituire, via xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx, la prestazione rivalutata complessiva risultato della somma dei singoli capitali assicurati riconducibili a ciascun versamento.
Si rimanda al successivo Art. 15 per le modalità di determinazione della rivalutazione annua.
Art. 15 Rivalutazione annua del capitale assicurato
Ad ogni data di ricorrenza annua del contratto sono soggetti a rivalutazione - nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione, riportata al successivo Art.16 - sia i capitali assicurati relativi ai versamenti effettuati nel corso dell’anno assicurativo, che i capitali assicurati relativi ai versamenti effettuati negli anni assicurativi precedenti e già consolidati al contratto.
La modalità di rivalutazione è la seguente:
• i capitali assicurati, relativi ai versamenti effettuati nel corso dell'anno assicurativo, vengono rivalutati applicando ad essi il pro-rata della misura annua di rivalutazione - di cui al successivo punto A) dell’Art.16 - calcolata in base al numero di giorni trascorsi tra:
- la successiva tra la data di versamento e la data di decorrenza del versamento stesso
e
- la data di ricorrenza annua immediatamente successiva
• i capitali assicurati relativi ai versamenti effettuati negli anni assicurativi precedenti - e dunque già
consolidati al contratto - vengono rivalutati applicando la misura annua di rivalutazione di cui al
successivo punto A) dell’Art.16.
Art. 16 Clausola di Rivalutazione
Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di Assicurazioni sulla vita alle quali l'Impresa riconosce una rivalutazione annua del capitale assicurato in base alle condizioni di seguito indicate.
A tal fine l'Impresa gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Separata, richiamato in polizza e riportato di seguito, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.
A) misura della rivalutazione
Il tasso medio di rendimento - calcolato ai sensi del punto 3. del Regolamento della Gestione Separata - viene determinato dall’Impresa con riferimento al periodo relativo ai 12 mesi precedenti il 3° mese antecedente la data di ricorrenza annua del contratto.
•
Il rendimento attribuito al contratto si ottiene dal tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata in base alle seguenti modalità:
se il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata è maggiore o uguale del 6,5%, il rendimento attribuito al contratto è pari al tasso medio di rendimento moltiplicato per l'aliquota di
•
retrocessione fissata dall'Impresa in misura pari all’80%
•
se il tasso di tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata è minore del 6,5% ed è maggiore al 3,3%, il rendimento attribuito al contratto è pari a tale tasso medio di rendimento diminuito del rendimento trattenuto dall'Impresa pari all'1,3%
se il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata è uguale o minore del 3,3%, il rendimento attribuito al contratto è pari al tasso tecnico del 2%.
La corrispondente misura annua di rivalutazione da riconoscere al contratto si ottiene sottraendo al rendimento attribuito al contratto il tasso tecnico pari al 2% e scontando per un anno il valore così ottenuto ad un tasso pari al tasso tecnico stesso.
La misura annua di rivalutazione minima garantita è pari a zero.
B) rivalutazione del capitale assicurato
Ad ogni data di ricorrenza annua il contratto viene rivalutato mediante aumento, a totale carico dell'Impresa, della riserva matematica costituitasi a tale epoca e relative alle prestazioni potenziata caso morte e invalidità.
Tale aumento viene determinato secondo la misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A).
La misura annua di rivalutazione - risultato dell'operazione di rivalutazione - viene applicata al capitale assicurato in essere, comprensivo di quello derivante da precedenti rivalutazioni e degli eventuali capitali assicurati, funzione dei versamenti effettuati nel corso dell’anno assicurativo, al netto di eventuali liquidazioni di riscatti parziali effettuate nel corso del medesimo anno cui si riferisce la rivalutazione.
Il meccanismo di rivalutazione del capitale assicurato garantisce il consolidamento delle rivalutazioni annuali, in quanto queste, una volta accreditate al contratto, restano definitivamente acquisite; di conseguenza, negli anni successivi, il capitale assicurato non può mai diminuire.
È possibile una diminuzione del capitale assicurato solo nel caso in cui vengano effettuate - nel corso di validità del contratto - delle liquidazioni di riscatto parziale.
Gli aumenti del capitale assicurato vengono comunicati di volta in volta al Contraente.
Art. 17 Opzioni a scadenza
•
Il Contraente entro la data di scadenza del contratto, con richiesta scritta da inviare all'Impresa, anche per il tramite dell’Intermediario, cui è assegnato il contratto, può richiedere che la prestazione caso vita, liquidabile alla scadenza del contratto, al netto delle eventuali imposte previste dalla legge, venga convertita in una delle seguenti tipologie di rendita:
•
una rendita annua vitalizia immediata rivalutabile, erogabile ai Beneficiari designati finché l'Assicurato sia in vita
•
una rendita annua vitalizia immediata rivalutabile, erogabile ai Beneficiari designati in modo certo (vale a dire anche in caso di decesso dell'Assicurato) nei primi 5 anni e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita
•
una rendita annua vitalizia immediata rivalutabile, erogabile ai Beneficiari designati in modo certo (vale a dire anche in caso di decesso dell'Assicurato) nei primi 10 anni e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita
una rendita annua vitalizia immediata rivalutabile su 2 teste - quella dell'Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa) - erogabile ai Beneficiari designati fino al
decesso dell'Assicurato (prima testa) e, successivamente, in misura totale o parziale, finché sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).
La rendita annua vitalizia immediata di opzione è determinata e corrisposta - al netto delle ritenute fiscali previste dalla legge e in rate posticipate secondo il frazionamento prescelto - alle condizioni della tariffa, corrispondente all'opzione prescelta, in vigore al momento della richiesta e a condizione che l'Assicurato risulti in vita alla data di scadenza di ciascuna rata.
L'Impresa si impegna a fornire per iscritto al Contraente, entro il termine massimo di 60 giorni prima della data prevista per l'esercizio dell'opzione, una descrizione sintetica di tutte le tipologie di rendita esercitabili, di cui sopra, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche.
L'Impresa si impegna, infatti, a trasmettere, prima dell'esercizio dell'opzione: la Scheda Sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione relativamente alla tipologia di rendita annua vitalizia immediata rivalutabile per la quale il Contraente ha manifestato il proprio interesse.
Art. 18 Mancato pagamento del premio
•
Il Contraente ha la facoltà, in corso di contratto, di interrompere il pagamento dei premi unici ricorrenti; in tal caso vale quanto segue:
•
decade il diritto ai successivi bonus di fedeltà
•
decadono le prestazioni potenziata caso morte e invalidità
•
rimane in ogni caso valida e invariata la prestazione caso vita comprensiva della controassicurazione
rimane attiva la facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi.
•
In ogni caso il Contraente ha la facoltà, in corso di contratto, di riprendere il pagamento dei premi unici ricorrenti; nel caso, vale quanto segue:
se e solo se egli riprende il pagamento:
- entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricorrenza in cui non si è corrisposto il premio:
continuano ad essere valide sia le prestazioni potenziata caso morte e invalidità che il diritto ai successivi bonus di fedeltà
- trascorsi 60 giorni dalla data di ricorrenza in cui non si è corrisposto il premio: decadono sia le
prestazioni potenziata caso morte e invalidità che il diritto ai successivi bonus di fedeltà.
Art. 19 Liquidazione per riscatto
Su esplicita richiesta del Contraente il contratto può essere riscattato - in misura totale o parziale - a condizione che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto.
Il valore di riscatto si ottiene scontando - per il numero di giorni che intercorrono tra la data di richiesta di liquidazione per riscatto e la data di scadenza del contratto - il capitale assicurato definito alla data di richiesta, al tasso annuo di sconto, di seguito definiti.
Per capitale assicurato definito alla data della richiesta si intende il capitale rivalutato alla data di ricorrenza annua precedente tale data di richiesta, a cui vengono sommati gli eventuali capitali assicurati relativi ai versamenti corrisposti dalla medesima data di ricorrenza annua alla data di richiesta e vengono sottratti gli eventuali importi relativi alle liquidazioni effettuate nel medesimo periodo a seguito di richieste di riscatto parziale.
Per tasso annuo di sconto si intende il tasso tecnico maggiorato di un punto percentuale, dunque un tasso annuo pari al 3%.
La liquidazione del riscatto totale determina la cessazione di tutte le prestazioni previste dal contratto
Il Contraente può chiedere il riscatto del contratto anche in misura parziale, in tal caso il contratto rimane in vigore per un capitale assicurato residuo, liquidabile alla scadenza del contratto, ottenuto applicando al capitale assicurato calcolato alla data della richiesta, come sopra definito, un coefficiente ottenuto rapportando l’importo del valore del riscatto parziale da effettuare e il valore del riscatto totale maturato alla data di richiesta.
Della medesima proporzione viene ridotto anche l'importo da liquidare come prestazione in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale residua.
Il valore del riscatto parziale non deve risultare inferiore ad Euro 1.000.
Qualora il capitale residuo risulti inferiore a Euro 2.500, si procede al riscatto totale del contratto. L'importo del capitale residuo viene comunicato al momento della liquidazione.
Successivamente alla liquidazione del riscatto parziale, il Contraente può continuare a corrispondere i versamenti, ma decade il diritto al riconoscimento degli eventuali successivi bonus di fedeltà illustrato al precedente Art.3.
•
Se, successivamente al riconoscimento dell’invalidità totale e permanente, il Contraente chiede la liquidazione per riscatto totale - e sono valide tutte le prestazioni - il capitale assicurato sopra definito viene determinato come somma tra i seguenti importi:
•
capitale assicurato afferente ai versamenti effettuati dal Contraente in corso di contratto, rivalutato fino alla data di ricorrenza annua precedente la data di richiesta di liquidazione per riscatto
un importo ottenuto come somma dei premi unici ricorrenti aventi ricorrenza successiva la data di denuncia dello stato di invalidità, fino alla data di richiesta di liquidazione per riscatto, riconosciuti dall’Impresa - salvo quanto indicato all’Art.8 dell’Allegato 3
Anche in questo caso il valore di riscatto si ottiene scontando - per il numero di giorni che intercorrono tra la data di richiesta di liquidazione per riscatto e la data di scadenza del contratto - il capitale sopra definito, al tasso annuo di sconto del 3%.
Successivamente al riconoscimento dell’invalidità totale e permanente non è più possibile richiedere il riscatto parziale.
Art. 20 Cessione - Pegno - Vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci soltanto quando l'Impresa, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.
In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
Art. 21 Beneficiario
•
Il Contraente designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente,
•
la rinuncia al potere di xxxxxx e l'accettazione del beneficio dopo la morte del Contraente
• dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto all'Impresa di
volersi avvalere del beneficio.
Nei primi due casi le operazioni di riscatto, di pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.
La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto all'Impresa o contenute in un valido testamento.
Art. 22 Pagamenti dell'Impresa
Verificatosi uno degli eventi previsti, prima di procedere al pagamento, unitamente alla richiesta di liquidazione dovranno essere consegnati all’Intermediario, con cui si intrattiene il rapporto, ovvero inviati direttamente all’Impresa, tutti i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto.
In particolare vengono richiesti:
•
indipendentemente dalla tipologia di liquidazione:
•
certificato di nascita dell'Assicurato quando questi sia persona diversa dal Contraente; tale certificato o documento identificativo equivalente può essere consegnato fin dal momento della sottoscrizione del contratto
•
originale di polizza
originali delle eventuali appendici - atti di variazione contrattuale
•
•
nei casi di richiesta di liquidazione per sinistro: certificato di morte dell'Assicurato
•
copia del testamento ovvero atto notorio attestante la mancanza
•
decreto del giudice tutelare per la riscossione del capitale se tra i Beneficiari ci sono minori o incapaci
•
•
atto notorio attestante l'identità dei Beneficiari; se i Beneficiari sono gli eredi legittimi relazione medica sulle cause del decesso, redatta su apposito modulo fornito dall'Impresa
eventuale documentazione di carattere sanitario necessaria per verificare l'esattezza e completezza delle dichiarazioni dell'Assicurato, prima della stipulazione del contratto, circa il suo stato di salute
•
nei casi di richiesta di liquidazione per invalidità
documentazione che attesta l’invalidità
•
nei casi di richiesta di liquidazione per riscatto e scadenza:
dichiarazione del Contraente e/o del Beneficiario designato in merito all'esistenza in vita dell'Assicurato, se persona diversa dal Contraente, alla data della richiesta di liquidazione per riscatto e scadenza.
•
nei casi di richiesta di opzione in rendita:
certificato di esistenza in vita, ad ogni data di scadenza di rata di rendita.
Le spese relative all'acquisizione della documentazione richiesta gravano sugli aventi diritto.
Nel caso di contratti gravati da vincolo o pegno, è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio.
Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori, nella misura prevista dalla legge, a favore degli aventi diritto: Beneficiari, Contraente, vincolatari.
Ogni pagamento viene effettuato mediante accredito su conto corrente dell’avente diritto.
Art. 23 Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto, Foro competente è quello del luogo di residenza (situato in Italia) del Contraente, del Beneficiario o del vincolatario avente diritto alla prestazione.
Art. 24 Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso è l'Impresa a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevalgono le norme imperative di diritto italiano.
Regolamento della Gestione Separata FONDO PIÙ
1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Xxxx Xxxx Xxx (di seguito Impresa), che viene contraddistinta con il nome FONDO PIÙ (di seguito Gestione Separata).
La valuta di denominazione della Gestione Separata è l’Euro.
Ai fini della redazione del Rendiconto riepilogativo della Gestione Separata, di cui all’All. a) del Regolamento ISVAP 38 del 3 giugno 2011 e successive modificazioni, l’Impresa individua come periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento quello che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
L’Impresa, ogni mese, determina ed utilizza un tasso medio di rendimento il cui periodo di osservazione è ottenuto traslando, di mese in mese, il periodo di osservazione individuato per la redazione del Rendiconto riepilogativo.
Nella Condizioni di Assicurazione dei prodotti collegati alla presente Gestione Separata viene indicato l’effettivo periodo di osservazione rilevante ai fini della rivalutazione.
Relativamente agli obiettivi e alle politiche di investimento, si precisa:
i) la Gestione Separata investe prevalentemente in titoli Governativi e Sovranazionali, titoli emessi o garantiti da Stati e/o da Agenzie Governative, titoli obbligazionari di emittenti nazionali ed esteri con elevato rating (investment grade) emessi da emittenti di Paesi membri dell’Unione Europea o appartenenti all’OCSE ed, in minor misura, in titoli azionari quotati su mercati regolamentati, in quote di OICR, in investimenti diretti in immobili ed in liquidità e strumenti monetari. L’investimento residuale in titoli azionari viene realizzato attraverso OICR armonizzati e non, titoli di Società italiane e straniere, quotati in mercati ufficiali, regolarmente riconosciuti anche diversi dall’area Euro.
Nel complesso l’investimento viene fatto in strumenti finanziari appartenenti a mercati regolamentati, regolarmente riconosciuti e regolarmente funzionanti.
Lo stile di gestione adottato individua i titoli guardando agli aspetti di solidità dell’emittente e privilegiando la stabilità del flusso cedolare nel tempo. La gestione adotta uno stile di investimento caratterizzato dal contenimento dei rischi finanziari, anche attraverso un’attenta diversificazione del portafoglio e una durata finanziaria dello stesso coerente con la durata degli impegni
ii) qualora l’Impresa ritenesse opportuno inserire nella Gestione Separata strumenti o altri attivi gestiti da soggetti appartenenti al Gruppo SARA il peso percentuale degli stessi rispetto al totale sarà mantenuto ad un livello inferiore al 10%
iii) l’Impresa non esclude l’eventuale utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato o assimilabile a scopo non speculativo, con l’esclusiva finalità di ridurre il rischio di investimento o conseguire una gestione efficace del portafoglio secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riverse tecniche.
Per tutti gli investimenti in valute diverse dall’Euro l’Impresa mette in atto tutte le azioni necessarie alla copertura del rischio divisa.
Alla Gestione Separata affluiscono le attività relative ai contratti di assicurazione sulla vita a prestazioni rivalutabili.
Il segmento di clientela a cui è dedicata la Gestione Separata può essere individuato in tutti gli investitori e risparmiatori che intendano investire nelle attività relative ai contratti di cui sopra.
Il valore delle attività della Gestione Separata non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dall’Impresa per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.
La gestione è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con il Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011 e successive modificazioni, e si attiene ad eventuali successive disposizioni.
Il presente Regolamento può subire modifiche derivanti dall’adeguamento dello stesso:
• alla normativa primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (Regolamenti ISVAP) vigente
• a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tal caso, di quelle modifiche meno favorevoli per il Contraente e l’Assicurato.
In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate al Contraente.
Inoltre, l’Impresa si riserva di apportare, al successivo punto 3., le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.
Sulla Gestione Separata gravano unicamente le spese:
• relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla Società di Revisione
• effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall’Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
2. La Gestione Separata è sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui all’art.161 del D.lgs n.58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni, la quale ne attesta la rispondenza al presente Regolamento.
3. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione di cui al punto
1. è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione stessa.
Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall’Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vengono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività, per l’attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale.
Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.
La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.
Ai fini della determinazione del tasso medio di rendimento della Gestione Separata l'esercizio relativo alla certificazione è quello indicato al precedente punto 1.
Distintamente per ciascun contratto collegato alla Gestione Separata, la modalità di determinazione della rivalutazione annuale viene descritta nella Clausola di Rivalutazione, parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.
4. Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione di ciascun contratto di assicurazione sulla vita a prestazione rivalutabile, collegato alla Gestione Separata.
Regolamento della Gestione Separata FONDO SOCI
1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Xxxx Xxxx Xxx (di seguito Impresa), che viene contraddistinta con il nome FONDO SOCI (di seguito Gestione Separata).
La valuta di denominazione della Gestione Separata è l’Euro.
Ai fini della redazione del Rendiconto riepilogativo della Gestione Separata, di cui all’All. a) del Regolamento ISVAP 38 del 3 giugno 2011 e successive modificazioni, l’Impresa individua come periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento quello che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
L’Impresa, ogni mese, determina ed utilizza un tasso medio di rendimento il cui periodo di osservazione è ottenuto traslando, di mese in mese, il periodo di osservazione individuato per la redazione del Rendiconto riepilogativo.
Nella Condizioni di Assicurazione dei prodotti collegati alla presente Gestione Separata viene indicato l’effettivo periodo di osservazione rilevante ai fini della rivalutazione.
Relativamente agli obiettivi e alle politiche di investimento, si precisa:
i) la Gestione Separata investe prevalentemente in titoli Governativi e Sovranazionali, titoli emessi o garantiti da Stati e/o da Agenzie Governative, titoli obbligazionari di emittenti nazionali ed esteri con elevato rating (investment grade) emessi da emittenti di Paesi membri dell’Unione Europea o appartenenti all’OCSE ed, in minor misura, in titoli azionari quotati su mercati regolamentati, in quote di OICR, in investimenti diretti in immobili ed in liquidità e strumenti monetari. L’investimento residuale in titoli azionari viene realizzato attraverso OICR armonizzati e non, titoli di Società italiane e straniere, quotati in mercati ufficiali, regolarmente riconosciuti anche diversi dall’area Euro.
Nel complesso l’investimento viene fatto in strumenti finanziari appartenenti a mercati regolamentati, regolarmente riconosciuti e regolarmente funzionanti.
Lo stile di gestione adottato individua i titoli guardando agli aspetti di solidità dell’emittente e privilegiando la stabilità del flusso cedolare nel tempo. La gestione adotta uno stile di investimento caratterizzato dal contenimento dei rischi finanziari, anche attraverso un’attenta diversificazione del portafoglio e una durata finanziaria dello stesso coerente con la durata degli impegni
ii) qualora l’Impresa ritenesse opportuno inserire nella Gestione Separata strumenti o altri attivi gestiti da soggetti appartenenti al Gruppo SARA il peso percentuale degli stessi rispetto al totale sarà mantenuto ad un livello inferiore al 10%
iii) l’Impresa non esclude l’eventuale utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato o assimilabile a scopo non speculativo, con l’esclusiva finalità di ridurre il rischio di investimento o conseguire una gestione efficace del portafoglio secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riverse tecniche.
Per tutti gli investimenti in valute diverse dall’Euro l’Impresa mette in atto tutte le azioni necessarie alla copertura del rischio divisa.
Alla Gestione Separata affluiscono le attività relative ai contratti di assicurazione sulla vita a prestazioni rivalutabili.
Il segmento di clientela a cui è dedicata la Gestione Separata può essere individuato in tutti gli investitori e risparmiatori che intendano investire nelle attività relative ai contratti di cui sopra.
Il valore delle attività della Gestione Separata non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dall’Impresa per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.
La gestione è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con il Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011 e successive modificazioni, e si attiene ad eventuali successive disposizioni.
Il presente Regolamento può subire modifiche derivanti dall’adeguamento dello stesso:
• alla normativa primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (Regolamenti ISVAP) vigente
• a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tal caso, di quelle modifiche meno favorevoli per il Contraente e l’Assicurato.
In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate al Contraente.
Inoltre, l’Impresa si riserva di apportare, al successivo punto 3., le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.
Sulla Gestione Separata gravano unicamente le spese:
• relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla Società di Revisione
• effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall’Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
2. La Gestione Separata è sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui all’art.161 del D.lgs n.58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni, la quale ne attesta la rispondenza al presente Regolamento.
3. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione di cui al punto 1., è determinato rapportando alla giacenza media delle attività della Gestione stessa, un importo pari alla somma algebrica tra il risultato finanziario della Gestione Separata e il risultato tecnico attribuito al periodo di osservazione stesso.
La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.
Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall’Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vengono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività, per l’attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale.
Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.
Il risultato tecnico di esercizio è inteso come il valore risultante dalla somma delle due quantità seguenti:
a) la differenza tra i premi di rischio relativi alle garanzie caso morte e le somme liquidate e/o riservate a causa di decesso di competenza dell'esercizio; i premi di rischio di competenza sono calcolati come semisomma dei premi di rischio relativi alle polizze ed alle prestazioni in vigore al termine dell'esercizio e quelli delle polizze e delle prestazioni in vigore al termine dell'esercizio precedente; i premi di rischio sono calcolati in base alle stesse tavole di mortalità utilizzate per il calcolo dei tassi di premio di tariffa
b) la differenza tra l'ammontare dei caricamenti relativi ai premi di competenza e le spese di competenza della gestione, per l'esercizio; le spese di competenza, al netto dei costi diretti considerati nella determinazione dei rendimenti finanziari, sono attribuite in forma diretta per quanto concerne gli oneri di acquisizione, di incasso ed eventuali altre spese direttamente riconducibili alla Gestione Separata, mentre gli oneri generali di amministrazione ed altri eventuali oneri comuni saranno attribuiti nella stessa proporzione in cui i premi di competenza della Gestione Separata stanno al totale dei premi dell’Impresa per l'esercizio interessato; i caricamenti, relativi ai premi di competenza della Gestione Separata che concorrono alla formazione dei premi del bilancio dell'esercizio interessato, sono rilevati analiticamente in base alle funzioni di caricamento utilizzate per il calcolo dei tassi di premio di tariffa;
la rilevazione dei caricamenti sarà effettuata con criteri omogenei rispetto all'imputazione delle corrispondenti voci di spesa, con particolare riguardo agli oneri di acquisizione e includerà anche l'importo degli accessori di polizza incassati nell'esercizio.
Ove la somma tra le quantità di cui ai punti a) e b) risultasse non positiva, la stessa, per il periodo interessato, potrà essere convenzionalmente posta pari a zero, previa decisione del Consiglio di Amministrazione.
Qualora il periodo di osservazione sia diverso dall'anno solare (1/1 - 31/12) non si dà luogo alla rilevazione del risultato tecnico del periodo di osservazione, e per risultato tecnico si intende il valore rilevato e certificato per l'anno solare immediatamente precedente il periodo.
Ai fini della determinazione del tasso medio di rendimento della Gestione Separata l'esercizio relativo alla certificazione è quello indicato al precedente punto 1.
Distintamente per ciascun contratto collegato alla Gestione Separata, la modalità di determinazione della rivalutazione annuale del contratto viene descritta nella Clausola di Rivalutazione, parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.
4. Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione di ciascun contratto di assicurazione sulla vita a prestazione rivalutabile, collegato alla Gestione Separata.
Allegato 1: Elenco delle malattie gravi o significative, degli interventi chirurgici significativi, delle attività professionali e/o sportive considerate a rischio.
Profilo sanitario
Displasie
P•er malattie gravi o comunque significative s'intendono:
• Leucemie
• Linfomi
• Mielomi
• Neoplasie maligne di qualsiasi tipo
• Lesioni precancerose
• Malattie della pelle: pemfigo, micosi fungoide, psoriasi
• Malattie immunopatologiche: immunodeficienze primitive e/o acquisite (HIV), lupus
eritematoso sistemico, poliartrite nodosa, porpore, sclerodermia, artrite reumatoide, connettiviti
•
sistemiche e vasculiti
Malattie delle ossa e delle articolazioni: artrosi severa deformante, morbo di Pott, morbo
•
di Xxxxxx, osteomielite
Malattie dismetaboliche: diabete tipo II, diabete tipo I insorto da oltre 5 anni, glicogenosi, lipoidosi, emocromatosi, colesterolemia superiore a 250 mg, trigliceridemia superiore a 240 mg,
grave obesità, sindrome dismetabolica consistente nell'associazione di obesità, ipercolesterolemia ed ipertensione arteriosa
• Malattie dell'apparato respiratorio: insufficienza respiratoria di grado moderato o
superiore, bronchite cronica con enfisema, asma bronchiale e/o allergico in terapia continuativa
•
o che abbia comportato ricoveri, malattia fibrocistica, sarcoidosi, mucoviscidosi, pneumotorace spontaneo, asportazione di polmone o parte di esso, ipertensione polmonare
•
Malattie dell'apparato cardiovascolare: ipertensione arteriosa con valori superiori a 140/90 (nonostante trattamento), fibrillazione atriale permanente, tachicardia parossistica ventricolare, blocco atrio/ventricolare di qualsiasi tipo, blocco completo di branca sx, endo-mio-pericardite, cardiopatia ischemica e/o dilatativa, scompenso cardiaco, infarto, valvulopatie con stenosi e/o insufficienza (anche se di grado moderato), arteriopatie sistemiche, aneurismi
•
Malattie dell'apparato digerente: esofagite cronica da reflusso, rettocolite ulcerosa, epatopatia cronica HBV e/o HCV correlata, sieropositività HBV e/o HCV, cirrosi epatica, fegato policistico, pancreatite cronica, malattia fibrocistica
Malattie dell'apparato uro-genitale: insufficienza renale cronica (anche di grado lieve),
•
malformazioni renali, ipertrofia prostatica
Malattie del sistema nervoso centrale e periferico: vasculopatia cerebrale, aneurismi, ictus con o senza residue paralisi, morbo di Parkinson, malattia del motoneurone, miastenia grave, sclerosi a placche, malattie demielinizzanti in genere, distrofie muscolari di ogni tipo, epilessia parziale o generalizzata, morbo di Alzheimer o altre demenze, postumi di
meningo/encefalite, malattie psichiatriche di qualsiasi tipo, Sindrome di Down
• Malattie degli organi di senso: cecità completa, emicecità, glaucoma, nevrite ottica retrobulbare, edema papillare, retinopatie, qualunque sia la causa, riduzione severa dell'acuità visiva da qualsiasi causa, otomastoidite cronica complicata, malattia di Meniere, colesteatoma,
•
sordità completa o insufficientemente corretta da protesi acustiche
Malattie delle ghiandole endocrine: adenoma ipofisario di qualsiasi tipo, patologie tiroidee, iper o ipoparatiroidismo, affezioni surrenaliche
• Malattie del sangue e degli organi emolinfopoietici: talassemia maior, anemia aplastica o
sferocitica o autoimmune, emoglobinuria parossistica, policitemia vera, piastrinosi semplice,
trombocitopenia essenziale, gammopatia monoclonale, amiloidosi, ipersplenismo, malattie che
•
abbiano comportato asportazione di milza, emofilie
Malattie rare e genetiche.
Per interventi chirurgici significativi s'intendono quegli interventi atti a curare le suddette malattie gravi o significative, oppure eseguiti a scopo di trapianto.
Profilo professionale
Acrobata
•Le attività professionali considerate a rischio sono le seguenti:
• Aeronautica militare
• Agente di custodia
• Agente/Piazzista/Rappresentante di commercio/industria che provvede alla consegna di prodotti
•
pericolosi (esplodenti, corrosivi, infiammabili e tossici)
•
•
Attore/Artista esposto anche a rischi speciali Autista di autocarri di oltre 35 quintali
Autista di autocarri e/o motocarri che trasporta esplosivi o merci pericolose, con o senza carico
•
e scarico Aviazione civile
• Carabiniere
• Chimico/Fisico occupato in fabbrica di esplosivi o nel campo dell'energia nucleare
• Circo equestre
• Collaudatore di auto e moto
• Commerciante all'ingrosso, in articoli pericolosi (esplodenti, corrosivi, infiammabili e tossici)
• Esercito
• Guardia del corpo
• Guardia doganale, portuale, di finanza e di pubblica sicurezza
• Guardia municipale, giurata, notturna (anche armata)
• Guida alpina
• Marina mercantile
• Marina militare
• Operaio o altro personale a contatto con materiale esplosivo o venefico (compreso pesticida e
•
amianto)
Operaio o altro personale addetto agli impianti per la produzione di energia nucleare
• Operaio o altro personale occupato nell'industria petrolifera
• Operaio di cementifici
• Polizia
• Professionista sportivo
• Sommozzatore/Palombaro
• Speleologo
• Titolare o dipendente con lavoro manuale in cava e uso di esplodenti
• Titolare o dipendente in cantieri edili con accesso alle impalcature
• Titolare o dipendente in miniera con lavoro manuale
• Vigile del fuoco
Si precisa che le attività professionali non espressamente elencate sono da considerarsi incluse nella garanzia assicurativa.
Profilo sportivo
•
Le attività sportive considerate a rischio sono le seguenti: Alpinismo con scalate oltre il terzo grado effettuate isolatamente
•
•
Alpinismo con scalate isolate oltre il terzo grado effettuate non isolatamente Arrampicata libera (free climbing)
•
•
Arti marziali (in genere) Atletica pesante
•
Bob
•
•
•
•
•
•
Bungee jumping Canoa fluviale Football americano Guida alpina Guidoslitta Hydrospeed
•
•
Immersioni subacquee non in apnea Kayak
•
Kitesurf
•
•
Lotta (nelle sue varie forme) Paracadutismo
•
Parapendio
•
Pilota o passeggero di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e relative prove
•
•
Pugilato dilettantistico Rafting
•
Rugby
•
•
Salto dal trampolino con sci e idroscì Sci acrobatico
•
•
•
Sci alpinismo Sci estremo Torrentismo
•
•
Snowboard acrobatico Sport aerei (in genere) Vela di altura.
Si precisa che le attività sportive di tipo ricreativo e professionale non espressamente elencate sono da considerarsi incluse nella garanzia assicurativa.
Allegato 2: Prospetto dei capitali assicurati
Tabella A) - determinazione di ciascun capitale assicurato, sia alla data di decorrenza del contratto che, nel caso sia stata scelta la periodicità annuale, in corrispondenza di ciascuna data di ricorrenza annua del contratto
Nella tabella A) che segue sono elencati i coefficienti da applicare a ciascun premio unico ricorrente corrisposto - al netto della spesa di emissione e della quota parte di premio unico ricorrente afferente alle prestazioni potenziata caso morte e invalidità - per determinare il capitale assicurato corrispondente.
I coefficienti sono determinati in funzione di indicatori riconducibili, oltre che alla durata del contratto, anche alle variabili demografiche e finanziarie, quali, rispettivamente, l’età dell’Assicurato e il tasso tecnico.
•
•
Ad esempio, alla data di decorrenza del contratto - ipotesi: giugno 2012 - nel caso si preveda: età dell’Assicurato: 45 anni (anni assicurativi)
•
durata contrattuale prescelta: 10 anni
premio unico ricorrente, al netto degli elementi sopra indicati: Euro 5.000
il coefficiente da utilizzare è pari a 1,091060 e il corrispondente capitale assicurato è pari a Euro 5.000 x 1,091060 = Euro 5.455,30.
Alla prima data di ricorrenza annua - ipotesi: giugno 2013 - nel caso il Contraente abbia prescelto
•la periodicità annuale, il contratto prevede:
•
età dell’Assicurato: 46 anni (anni assicurativi) durata contrattuale prescelta: 9 anni
• premio unico ricorrente, da corrispondere alla data di ricorrenza annua, al netto degli elementi
sopra indicati: Euro 5.000
il coefficiente da utilizzare è pari a 1,077911 e il corrispondente capitale assicurato è pari a Euro 5.000 x 1,077911 = Euro 5.389,56.
Alle successive date di ricorrenza annua, sempre in caso di periodicità annuale, per individuare il coefficiente si procede nel medesimo modo descritto: incrementando di un’unità l’età dell’Assicurato e diminuendo di un anno la durata del contratto.
Tabella B) - determinazione di ciascun capitale assicurato nel caso di corresponsione sia di ciascun premio unico ricorrente in date diverse dalle date di ricorrenza annua: periodicità semestrale, trimestrale e mensile, che di eventuali versamenti aggiuntivi
Nella tabella B) che segue sono elencati gli ulteriori coefficienti da applicare al capitale assicurato, determinato come descritto in precedenza, per determinare il capitale assicurato corrispondente sia a ciascun premio unico ricorrente versato alle date di ricorrenza diverse da quella annua, che a eventuali versamenti aggiuntivi - al netto, rispettivamente, della spesa di emissione e della quota parte di premio afferente alle prestazioni potenziata caso morte e invalidità e della spesa di emissione.
Infatti, ciascun capitale assicurato si determina moltiplicando il capitale assicurato ottenuto, secondo le modalità illustrate nella sezione relativa alla tabella A), alla data di ricorrenza annua precedente a quella del versamento, con il coefficiente presente nella successiva tabella B), corrispondente al numero intero di mesi interamente trascorsi tra la data di ricorrenza annua precedente a quella del versamento e la data di versamento riconducibile, a seconda della periodicità prescelta dal Contraente - alla data di ricorrenza semestrale, trimestrale o mensile.
Questi coefficienti sono determinati in base alla sola variabile finanziaria e in funzione dei mesi interamente trascorsi tra la data di ricorrenza annua del contratto precedente a quella del versamento e la data del versamento stesso.
•
Ad esempio, alla prima data di ricorrenza semestrale del contratto - ipotesi: dicembre 2012 - nel caso si preveda:
•
periodicità di pagamento: semestrale
•
•
età dell’Assicurato: 45 anni (anni assicurativi) durata contrattuale prescelta: 9 anni e 6 mesi
•
premio unico ricorrente con periodicità semestrale immediatamente successiva a quella di perfezionamento, al netto degli elementi sopra indicati: Euro 2.500
capitale assicurato calcolato alla data di ricorrenza annua immediatamente precedente quella del versamento e ottenuto come illustrato nella sezione relativa alla tabella A): Euro 2.727,65 (ottenuto moltiplicando Euro 2.500 per il coefficiente pari a 1,091060)
il coefficiente della tabella B) da utilizzare è pari a 0,990 e il corrispondente capitale assicurato, riferito al premio unico ricorrente versato alla prima ricorrenza semestrale del contratto, è pari a Euro 2.727,65 x 0,990 = Euro 2.700,37.
Sempre in caso di periodicità semestrale, come da esempio, ma similmente anche per le altre possibili periodicità, si procede nel medesimo modo sopra descritto per individuare il coefficiente alle successive date - corrispondenti al numero intero di mesi interamente trascorsi tra la precedente data di ricorrenza annuale del contratto e la data di ricorrenza semestrale non coincidente con quella annuale.
Infine, nel caso di eventuali versamenti aggiuntivi - che di norma possono essere corrisposti in qualsiasi momento, alle condizioni stabilite all’Art.13 delle Condizioni di Assicurazione - si procede similarmente al caso illustrato nella sezione relativa alla tabella B), andando ad utilizzare il coefficiente corrispondente al numero intero di mesi interamente trascorsi tra la data di ricorrenza annua precedente e la data del pagamento del versamento aggiuntivo.
età
Tabella A) sono di seguito elencati i coefficienti da applicare al versamento per la determinazione di ciascun capitale assicurato, nel caso di corresponsione di ciascun premio unico ricorrente - al netto della spesa di emissione e della quota parte di premio unico ricorrente afferente alle prestazioni potenziata caso morte e invalidità - sia alla data di decorrenza del contratto che, nel caso sia stata scelta la periodicità annuale, in corrispondenza di ciascuna data di ricorrenza annua dello stesso
durata: da 1 a 10 anni
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
0 | 0,977049 | 0,989276 | 1,001603 | 1,014024 | 1,026546 | 1,039166 | 1,051879 | 1,064679 | 1,077586 | 1,090572 |
1 | 0,977154 | 0,989403 | 1,001763 | 1,014219 | 1,026768 | 1,039415 | 1,052166 | 1,065008 | 1,077935 | 1,090965 |
2 | 0,977154 | 0,989413 | 1,001763 | 1,014219 | 1,026778 | 1,039425 | 1,052177 | 1,065019 | 1,077946 | 1,090977 |
3 | 0,977154 | 0,989413 | 1,001773 | 1,014230 | 1,026778 | 1,039436 | 1,052177 | 1,065019 | 1,077958 | 1,090977 |
4 | 0,977154 | 0,989413 | 1,001773 | 1,014230 | 1,026778 | 1,039436 | 1,052177 | 1,065019 | 1,077958 | 1,090988 |
5 | 0,977154 | 0,989413 | 1,001773 | 1,014230 | 1,026778 | 1,039436 | 1,052177 | 1,065019 | 1,077958 | 1,091000 |
6 | 0,977154 | 0,989413 | 1,001773 | 1,014230 | 1,026778 | 1,039436 | 1,052177 | 1,065031 | 1,077970 | 1,091012 |
7 | 0,977154 | 0,989413 | 1,001773 | 1,014230 | 1,026778 | 1,039436 | 1,052177 | 1,065031 | 1,077981 | 1,091024 |
8 | 0,977154 | 0,989413 | 1,001773 | 1,014230 | 1,026778 | 1,039436 | 1,052189 | 1,065042 | 1,077993 | 1,091036 |
9 | 0,977154 | 0,989413 | 1,001773 | 1,014230 | 1,026778 | 1,039436 | 1,052189 | 1,065042 | 1,078004 | 1,091060 |
10 | 0,977154 | 0,989413 | 1,001773 | 1,014230 | 1,026789 | 1,039436 | 1,052200 | 1,065053 | 1,078004 | 1,091060 |
11 | 0,977154 | 0,989413 | 1,001773 | 1,014230 | 1,026789 | 1,039436 | 1,052200 | 1,065053 | 1,078016 | 1,091072 |
12 | 0,977154 | 0,989413 | 1,001773 | 1,014230 | 1,026778 | 1,039436 | 1,052200 | 1,065053 | 1,078004 | 1,091060 |
13 | 0,977154 | 0,989413 | 1,001763 | 1,014219 | 1,026778 | 1,039436 | 1,052189 | 1,065042 | 1,077993 | 1,091048 |
14 | 0,977154 | 0,989403 | 1,001763 | 1,014209 | 1,026768 | 1,039425 | 1,052177 | 1,065031 | 1,077981 | 1,091024 |
15 | 0,977154 | 0,989403 | 1,001753 | 1,014209 | 1,026757 | 1,039415 | 1,052166 | 1,065008 | 1,077958 | 1,091000 |
16 | 0,977145 | 0,989394 | 1,001743 | 1,014199 | 1,026747 | 1,039393 | 1,052144 | 1,064997 | 1,077935 | 1,090977 |
17 | 0,977145 | 0,989394 | 1,001743 | 1,014188 | 1,026736 | 1,039382 | 1,052133 | 1,064974 | 1,077911 | 1,090953 |
18 | 0,977145 | 0,989384 | 1,001733 | 1,014178 | 1,026726 | 1,039371 | 1,052122 | 1,064963 | 1,077900 | 1,090929 |
19 | 0,977145 | 0,989384 | 1,001733 | 1,014178 | 1,026726 | 1,039371 | 1,052111 | 1,064951 | 1,077888 | 1,090917 |
20 | 0,977135 | 0,989384 | 1,001723 | 1,014168 | 1,026715 | 1,039361 | 1,052111 | 1,064940 | 1,077877 | 1,090905 |
21 | 0,977135 | 0,989384 | 1,001723 | 1,014168 | 1,026715 | 1,039361 | 1,052100 | 1,064940 | 1,077865 | 1,090893 |
22 | 0,977135 | 0,989384 | 1,001723 | 1,014168 | 1,026715 | 1,039361 | 1,052100 | 1,064940 | 1,077865 | 1,090893 |
23 | 0,977135 | 0,989374 | 1,001723 | 1,014168 | 1,026715 | 1,039350 | 1,052100 | 1,064929 | 1,077865 | 1,090893 |
24 | 0,977135 | 0,989374 | 1,001723 | 1,014168 | 1,026715 | 1,039350 | 1,052100 | 1,064929 | 1,077865 | 1,090893 |
25 | 0,977135 | 0,989374 | 1,001723 | 1,014168 | 1,026715 | 1,039350 | 1,052100 | 1,064940 | 1,077877 | 1,090905 |
26 | 0,977135 | 0,989374 | 1,001723 | 1,014168 | 1,026715 | 1,039361 | 1,052100 | 1,064940 | 1,077877 | 1,090917 |
27 | 0,977135 | 0,989374 | 1,001723 | 1,014168 | 1,026715 | 1,039361 | 1,052100 | 1,064951 | 1,077888 | 1,090929 |
28 | 0,977135 | 0,989384 | 1,001723 | 1,014168 | 1,026715 | 1,039361 | 1,052111 | 1,064951 | 1,077888 | 1,090929 |
29 | 0,977135 | 0,989384 | 1,001723 | 1,014168 | 1,026715 | 1,039361 | 1,052111 | 1,064951 | 1,077900 | 1,090941 |
30 | 0,977135 | 0,989384 | 1,001723 | 1,014168 | 1,026715 | 1,039361 | 1,052111 | 1,064951 | 1,077900 | 1,090941 |
31 | 0,977135 | 0,989374 | 1,001723 | 1,014168 | 1,026715 | 1,039361 | 1,052111 | 1,064951 | 1,077900 | 1,090953 |
32 | 0,977135 | 0,989374 | 1,001723 | 1,014168 | 1,026705 | 1,039361 | 1,052100 | 1,064951 | 1,077900 | 1,090953 |
33 | 0,977135 | 0,989374 | 1,001713 | 1,014158 | 1,026705 | 1,039350 | 1,052100 | 1,064951 | 1,077900 | 1,090953 |
34 | 0,977135 | 0,989374 | 1,001713 | 1,014158 | 1,026705 | 1,039350 | 1,052100 | 1,064951 | 1,077900 | 1,090965 |
35 | 0,977135 | 0,989374 | 1,001713 | 1,014158 | 1,026694 | 1,039350 | 1,052100 | 1,064951 | 1,077900 | 1,090965 |
36 | 0,977135 | 0,989364 | 1,001703 | 1,014147 | 1,026694 | 1,039339 | 1,052089 | 1,064951 | 1,077911 | 1,090977 |
37 | 0,977135 | 0,989364 | 1,001703 | 1,014147 | 1,026684 | 1,039339 | 1,052089 | 1,064940 | 1,077911 | 1,090988 |
38 | 0,977125 | 0,989364 | 1,001703 | 1,014137 | 1,026684 | 1,039328 | 1,052078 | 1,064940 | 1,077911 | 1,090988 |
39 | 0,977125 | 0,989355 | 1,001693 | 1,014127 | 1,026673 | 1,039317 | 1,052078 | 1,064940 | 1,077911 | 1,091000 |
40 | 0,977125 | 0,989355 | 1,001683 | 1,014127 | 1,026662 | 1,039307 | 1,052067 | 1,064940 | 1,077911 | 1,091012 |
41 | 0,977125 | 0,989345 | 1,001683 | 1,014117 | 1,026652 | 1,039307 | 1,052056 | 1,064929 | 1,077911 | 1,091012 |
42 | 0,977116 | 0,989345 | 1,001673 | 1,014106 | 1,026641 | 1,039296 | 1,052045 | 1,064917 | 1,077911 | 1,091024 |
43 | 0,977116 | 0,989335 | 1,001663 | 1,014096 | 1,026631 | 1,039274 | 1,052034 | 1,064917 | 1,077911 | 1,091036 |
44 | 0,977116 | 0,989325 | 1,001653 | 1,014075 | 1,026610 | 1,039263 | 1,052023 | 1,064906 | 1,077911 | 1,091048 |
45 | 0,977106 | 0,989315 | 1,001633 | 1,014065 | 1,026599 | 1,039242 | 1,052000 | 1,064895 | 1,077911 | 1,091060 |
46 | 0,977106 | 0,989306 | 1,001623 | 1,014045 | 1,026578 | 1,039220 | 1,051989 | 1,064883 | 1,077911 | 1,091060 |
47 | 0,977097 | 0,989296 | 1,001603 | 1,014024 | 1,026557 | 1,039199 | 1,051978 | 1,064872 | 1,077900 | 1,091060 |
48 | 0,977087 | 0,989286 | 1,001593 | 1,014003 | 1,026536 | 1,039188 | 1,051956 | 1,064849 | 1,077888 | 1,091084 |
49 | 0,977087 | 0,989276 | 1,001572 | 1,013983 | 1,026504 | 1,039155 | 1,051923 | 1,064827 | 1,077888 | 1,091107 |
50 | 0,977078 | 0,989257 | 1,001552 | 1,013952 | 1,026473 | 1,039112 | 1,051890 | 1,064804 | 1,077877 | 1,091131 |
51 | 0,977068 | 0,989247 | 1,001522 | 1,013921 | 1,026441 | 1,039080 | 1,051857 | 1,064781 | 1,077877 | 1,091143 |
52 | 0,977059 | 0,989218 | 1,001492 | 1,013880 | 1,026399 | 1,039037 | 1,051823 | 1,064770 | 1,077865 | 1,091143 |
53 | 0,977040 | 0,989198 | 1,001462 | 1,013849 | 1,026357 | 1,038993 | 1,051790 | 1,064736 | 1,077842 | 1,091119 |
54 | 0,977040 | 0,989178 | 1,001432 | 1,013808 | 1,026315 | 1,038961 | 1,051757 | 1,064702 | 1,077818 | 1,091107 |
55 | 0,977020 | 0,989159 | 1,001402 | 1,013767 | 1,026262 | 1,038907 | 1,051691 | 1,064645 | 1,077760 | 1,091084 |
56 | 0,977011 | 0,989120 | 1,001352 | 1,013705 | 1,026199 | 1,038832 | 1,051613 | 1,064555 | 1,077691 | 1,091048 |
57 | 0,976992 | 0,989081 | 1,001302 | 1,013644 | 1,026115 | 1,038734 | 1,051514 | 1,064464 | 1,077633 | 1,091036 |
58 | 0,976973 | 0,989041 | 1,001242 | 1,013572 | 1,026030 | 1,038648 | 1,051425 | 1,064396 | 1,077598 | 1,091048 |
59 | 0,976944 | 0,989002 | 1,001181 | 1,013490 | 1,025946 | 1,038551 | 1,051337 | 1,064339 | 1,077563 | 1,091048 |
60 | 0,976925 | 0,988963 | 1,001131 | 1,013428 | 1,025873 | 1,038476 | 1,051282 | 1,064294 | 1,077551 | 1,091107 |
61 | 0,976906 | 0,988924 | 1,001071 | 1,013356 | 1,025788 | 1,038400 | 1,051204 | 1,064237 | 1,077540 | 1,091167 |
62 | 0,976877 | 0,988875 | 1,001001 | 1,013274 | 1,025694 | 1,038303 | 1,051116 | 1,064181 | 1,077528 | 1,091203 |
63 | 0,976858 | 0,988836 | 1,000931 | 1,013181 | 1,025588 | 1,038195 | 1,051016 | 1,064101 | 1,077482 | 1,091227 |
64 | 0,976830 | 0,988768 | 1,000841 | 1,013058 | 1,025452 | 1,038044 | 1,050873 | 1,063966 | 1,077389 | 1,091179 |
65 | 0,976791 | 0,988689 | 1,000731 | 1,012915 | 1,025283 | 1,037861 | 1,050685 | 1,063807 | 1,077250 | 1,091096 |
66 | 0,976744 | 0,988601 | 1,000600 | 1,012761 | 1,025105 | 1,037667 | 1,050486 | 1,063603 | 1,077076 | 1,091000 |
67 | 0,976696 | 0,988513 | 1,000470 | 1,012586 | 1,024895 | 1,037441 | 1,050244 | 1,063366 | 1,076890 | 1,090881 |
68 | 0,976648 | 0,988416 | 1,000320 | 1,012392 | 1,024674 | 1,037183 | 1,049979 | 1,063117 | 1,076670 | 1,090715 |
69 | 0,976591 | 0,988289 | 1,000140 | 1,012166 | 1,024391 | 1,036871 | 1,049648 | 1,062801 | 1,076368 | 1,090489 |
70 | 0,976515 | 0,988162 | 0,999950 | 1,011910 | 1,024097 | 1,036538 | 1,049296 | 1,062417 | 1,076021 | 1,090180 |
71 | 0,976448 | 0,988015 | 0,999740 | 1,011644 | 1,023772 | 1,036162 | 1,048889 | 1,062011 | 1,075616 | 1,089752 |
72 | 0,976362 | 0,987859 | 0,999500 | 1,011337 | 1,023395 | 1,035733 | 1,048416 | 1,061504 | 1,075049 | 1,089016 |
73 | 0,976286 | 0,987693 | 0,999251 | 1,011000 | 1,022976 | 1,035250 | 1,047867 | 1,060873 | 1,074241 | 1,088104 |
74 | 0,976191 | 0,987489 | 0,998951 | 1,010601 | 1,022484 | 1,034661 | 1,047164 | 1,059985 | 1,073215 | 1,087193 |
75 | 0,976076 | 0,987264 | 0,998612 | 1,010142 | 1,021920 | 1,033955 | 1,046277 | 1,058941 | 1,072202 | 1,086567 |
76 | 0,975953 | 0,987021 | 0,998243 | 1,009642 | 1,021263 | 1,033122 | 1,045271 | 1,057910 | 1,071432 | |
77 | 0,975829 | 0,986748 | 0,997825 | 1,009072 | 1,020523 | 1,032205 | 1,044277 | 1,057038 | ||
78 | 0,975667 | 0,986436 | 0,997347 | 1,008430 | 1,019711 | 1,031268 | 1,043351 | |||
79 | 0,975505 | 0,986115 | 0,996880 | 1,007800 | 1,018911 | 1,030386 | ||||
80 | 0,975353 | 0,985834 | 0,996433 | 1,007161 | 1,018102 | |||||
81 | 0,975229 | 0,985552 | 0,995927 | 1,006380 | ||||||
82 | 0,975049 | 0,985096 | 0,995094 | |||||||
83 | 0,974744 | 0,984329 | ||||||||
84 | 0,974241 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
0 | 1,110519 | 1,130825 | 1,151517 | 1,172580 | 1,194030 | 1,215909 | 1,238191 | 1,260923 | 1,284076 | 1,307685 |
1 | 1,110926 | 1,131247 | 1,151954 | 1,173034 | 1,194529 | 1,216441 | 1,238758 | 1,261527 | 1,284720 | 1,308370 |
2 | 1,110938 | 1,131273 | 1,151981 | 1,173076 | 1,194586 | 1,216515 | 1,238850 | 1,261639 | 1,284835 | 1,308489 |
3 | 1,110951 | 1,131286 | 1,152007 | 1,173131 | 1,194657 | 1,216589 | 1,238942 | 1,261734 | 1,284951 | 1,308609 |
4 | 1,110963 | 1,131311 | 1,152047 | 1,173172 | 1,194715 | 1,216663 | 1,239035 | 1,261830 | 1,285050 | 1,308712 |
5 | 1,110975 | 1,131337 | 1,152087 | 1,173227 | 1,194772 | 1,216737 | 1,239111 | 1,261909 | 1,285132 | 1,308815 |
6 | 1,111000 | 1,131362 | 1,152127 | 1,173282 | 1,194829 | 1,216797 | 1,239173 | 1,261973 | 1,285215 | 1,308883 |
7 | 1,111025 | 1,131401 | 1,152167 | 1,173323 | 1,194886 | 1,216856 | 1,239234 | 1,262037 | 1,285264 | 1,308935 |
8 | 1,111049 | 1,131427 | 1,152206 | 1,173365 | 1,194929 | 1,216900 | 1,239280 | 1,262084 | 1,285314 | 1,308986 |
9 | 1,111062 | 1,131452 | 1,152233 | 1,173392 | 1,194957 | 1,216930 | 1,239311 | 1,262116 | 1,285347 | 1,309003 |
10 | 1,111074 | 1,131465 | 1,152246 | 1,173420 | 1,194986 | 1,216945 | 1,239342 | 1,262132 | 1,285364 | 1,309003 |
11 | 1,111086 | 1,131478 | 1,152260 | 1,173420 | 1,194986 | 1,216960 | 1,239342 | 1,262132 | 1,285347 | 1,309003 |
12 | 1,111074 | 1,131478 | 1,152246 | 1,173420 | 1,194986 | 1,216945 | 1,239326 | 1,262116 | 1,285331 | 1,308986 |
13 | 1,111062 | 1,131452 | 1,152233 | 1,173392 | 1,194957 | 1,216915 | 1,239280 | 1,262084 | 1,285297 | 1,308952 |
14 | 1,111037 | 1,131427 | 1,152206 | 1,173365 | 1,194929 | 1,216886 | 1,239250 | 1,262037 | 1,285264 | 1,308935 |
15 | 1,111012 | 1,131401 | 1,152167 | 1,173337 | 1,194886 | 1,216841 | 1,239203 | 1,262005 | 1,285231 | 1,308918 |
16 | 1,110988 | 1,131375 | 1,152140 | 1,173296 | 1,194843 | 1,216811 | 1,239173 | 1,261973 | 1,285215 | 1,308901 |
17 | 1,110963 | 1,131350 | 1,152114 | 1,173268 | 1,194815 | 1,216782 | 1,239157 | 1,261973 | 1,285215 | 1,308901 |
18 | 1,110938 | 1,131324 | 1,152087 | 1,173241 | 1,194800 | 1,216767 | 1,239157 | 1,261973 | 1,285215 | 1,308935 |
19 | 1,110926 | 1,131311 | 1,152074 | 1,173227 | 1,194786 | 1,216767 | 1,239157 | 1,261989 | 1,285248 | 1,308969 |
20 | 1,110914 | 1,131299 | 1,152060 | 1,173227 | 1,194800 | 1,216767 | 1,239173 | 1,262005 | 1,285281 | 1,309038 |
21 | 1,110901 | 1,131286 | 1,152060 | 1,173227 | 1,194800 | 1,216797 | 1,239203 | 1,262053 | 1,285347 | 1,309123 |
22 | 1,110901 | 1,131299 | 1,152074 | 1,173241 | 1,194829 | 1,216826 | 1,239250 | 1,262100 | 1,285430 | 1,309209 |
23 | 1,110914 | 1,131299 | 1,152087 | 1,173268 | 1,194843 | 1,216856 | 1,239296 | 1,262180 | 1,285512 | 1,309329 |
24 | 1,110914 | 1,131311 | 1,152100 | 1,173282 | 1,194886 | 1,216900 | 1,239357 | 1,262260 | 1,285628 | 1,309466 |
25 | 1,110926 | 1,131324 | 1,152127 | 1,173323 | 1,194929 | 1,216960 | 1,239434 | 1,262355 | 1,285744 | 1,309638 |
26 | 1,110938 | 1,131350 | 1,152140 | 1,173351 | 1,194972 | 1,217019 | 1,239526 | 1,262467 | 1,285892 | 1,309826 |
27 | 1,110951 | 1,131362 | 1,152180 | 1,173392 | 1,195029 | 1,217093 | 1,239618 | 1,262594 | 1,286074 | 1,310032 |
28 | 1,110963 | 1,131388 | 1,152206 | 1,173433 | 1,195086 | 1,217182 | 1,239726 | 1,262738 | 1,286256 | 1,310290 |
29 | 1,110975 | 1,131414 | 1,152233 | 1,173489 | 1,195157 | 1,217271 | 1,239849 | 1,262897 | 1,286471 | 1,310547 |
30 | 1,110988 | 1,131427 | 1,152273 | 1,173530 | 1,195229 | 1,217374 | 1,239972 | 1,263089 | 1,286703 | 1,310839 |
31 | 1,111000 | 1,131452 | 1,152299 | 1,173585 | 1,195300 | 1,217478 | 1,240141 | 1,263280 | 1,286952 | 1,311166 |
32 | 1,111012 | 1,131478 | 1,152339 | 1,173654 | 1,195386 | 1,217612 | 1,240295 | 1,263504 | 1,287233 | 1,311544 |
33 | 1,111025 | 1,131503 | 1,152392 | 1,173709 | 1,195500 | 1,217745 | 1,240479 | 1,263743 | 1,287548 | 1,311957 |
34 | 1,111049 | 1,131529 | 1,152445 | 1,173805 | 1,195614 | 1,217908 | 1,240695 | 1,264031 | 1,287930 | 1,312457 |
35 | 1,111062 | 1,131567 | 1,152512 | 1,173888 | 1,195743 | 1,218071 | 1,240926 | 1,264334 | 1,288378 | 1,312991 |
36 | 1,111086 | 1,131619 | 1,152578 | 1,173985 | 1,195872 | 1,218264 | 1,241203 | 1,264734 | 1,288826 | 1,313543 |
37 | 1,111111 | 1,131657 | 1,152645 | 1,174095 | 1,196029 | 1,218487 | 1,241527 | 1,265118 | 1,289308 | 1,314181 |
38 | 1,111136 | 1,131708 | 1,152724 | 1,174219 | 1,196215 | 1,218769 | 1,241850 | 1,265534 | 1,289857 | 1,314924 |
39 | 1,111160 | 1,131759 | 1,152804 | 1,174357 | 1,196430 | 1,219036 | 1,242205 | 1,265999 | 1,290522 | 1,315755 |
40 | 1,111185 | 1,131811 | 1,152911 | 1,174536 | 1,196645 | 1,219319 | 1,242606 | 1,266576 | 1,291239 | 1,316742 |
41 | 1,111222 | 1,131888 | 1,153043 | 1,174702 | 1,196888 | 1,219646 | 1,243085 | 1,267186 | 1,292090 | 1,317783 |
42 | 1,111259 | 1,131977 | 1,153163 | 1,174867 | 1,197146 | 1,220048 | 1,243595 | 1,267925 | 1,292992 | 1,318878 |
43 | 1,111309 | 1,132054 | 1,153283 | 1,175074 | 1,197461 | 1,220480 | 1,244230 | 1,268697 | 1,293946 | 1,320080 |
44 | 1,111346 | 1,132131 | 1,153429 | 1,175309 | 1,197806 | 1,220986 | 1,244865 | 1,269519 | 1,294985 | 1,321318 |
45 | 1,111383 | 1,132221 | 1,153602 | 1,175572 | 1,198222 | 1,221523 | 1,245563 | 1,270390 | 1,296059 | 1,322699 |
46 | 1,111432 | 1,132336 | 1,153802 | 1,175903 | 1,198638 | 1,222091 | 1,246292 | 1,271294 | 1,297252 | 1,324275 |
47 | 1,111494 | 1,132464 | 1,154041 | 1,176222 | 1,199084 | 1,222673 | 1,247038 | 1,272313 | 1,298600 | 1,326066 |
48 | 1,111568 | 1,132631 | 1,154281 | 1,176567 | 1,199559 | 1,223286 | 1,247894 | 1,273464 | 1,300153 | 1,328109 |
49 | 1,111655 | 1,132772 | 1,154521 | 1,176928 | 1,200034 | 1,223975 | 1,248845 | 1,274779 | 1,301914 | 1,330371 |
50 | 1,111729 | 1,132926 | 1,154761 | 1,177274 | 1,200567 | 1,224740 | 1,249938 | 1,276275 | 1,303849 | 1,332925 |
51 | 1,111803 | 1,133067 | 1,154988 | 1,177662 | 1,201158 | 1,225625 | 1,251189 | 1,277923 | 1,306063 | 1,335845 |
52 | 1,111865 | 1,133209 | 1,155255 | 1,178106 | 1,201865 | 1,226648 | 1,252552 | 1,279787 | 1,308592 | 1,339118 |
53 | 1,111902 | 1,133350 | 1,155562 | 1,178634 | 1,202660 | 1,227762 | 1,254123 | 1,281953 | 1,311424 | 1,342823 |
54 | 1,111976 | 1,133556 | 1,155949 | 1,179259 | 1,203572 | 1,229075 | 1,255950 | 1,284390 | 1,314648 | 1,346946 |
55 | 1,112050 | 1,133787 | 1,156377 | 1,179927 | 1,204587 | 1,230542 | 1,257957 | 1,287101 | 1,318183 | 1,351571 |
56 | 1,112137 | 1,134044 | 1,156832 | 1,180679 | 1,205734 | 1,232164 | 1,260224 | 1,290090 | 1,322139 | 1,356815 |
57 | 1,112260 | 1,134314 | 1,157367 | 1,181544 | 1,207030 | 1,234019 | 1,262706 | 1,293460 | 1,326665 | 1,362751 |
58 | 1,112397 | 1,134662 | 1,158011 | 1,182550 | 1,208503 | 1,236063 | 1,265534 | 1,297303 | 1,331788 | 1,369450 |
59 | 1,112570 | 1,135087 | 1,158708 | 1,183670 | 1,210112 | 1,238359 | 1,268730 | 1,301660 | 1,337524 | 1,377088 |
60 | 1,112817 | 1,135564 | 1,159555 | 1,184918 | 1,211960 | 1,241003 | 1,272394 | 1,306558 | 1,344140 | 1,385790 |
61 | 1,113065 | 1,136093 | 1,160429 | 1,186310 | 1,214034 | 1,243951 | 1,276438 | 1,312129 | 1,351571 | 1,395323 |
62 | 1,113325 | 1,136648 | 1,161386 | 1,187860 | 1,216338 | 1,247209 | 1,281033 | 1,318357 | 1,359675 | 1,405264 |
63 | 1,113561 | 1,137217 | 1,162453 | 1,189556 | 1,218858 | 1,250876 | 1,286141 | 1,325100 | 1,368026 | 1,416170 |
64 | 1,113772 | 1,137812 | 1,163575 | 1,191356 | 1,221643 | 1,254894 | 1,291572 | 1,331930 | 1,377088 | 1,429429 |
65 | 1,113995 | 1,138459 | 1,164768 | 1,193374 | 1,224710 | 1,259176 | 1,297034 | 1,339334 | 1,388195 | 1,447471 |
66 | 1,114219 | 1,139121 | 1,166099 | 1,195572 | 1,227928 | 1,263392 | 1,302932 | 1,348454 | 1,403469 | |
67 | 1,114430 | 1,139861 | 1,167556 | 1,197863 | 1,231027 | 1,267909 | 1,310238 | 1,361155 | ||
68 | 1,114666 | 1,140641 | 1,169003 | 1,199976 | 1,234309 | 1,273577 | 1,320585 | |||
69 | 1,114840 | 1,141331 | 1,170193 | 1,202096 | 1,238436 | 1,281690 | ||||
70 | 1,114902 | 1,141748 | 1,171344 | 1,204892 | 1,244586 | |||||
71 | 1,114703 | 1,142100 | 1,172993 | 1,209307 | ||||||
72 | 1,114343 | 1,142727 | 1,175848 | |||||||
73 | 1,114144 | 1,144243 | ||||||||
74 | 1,114467 |
età
durata: da 11 a 20 anni
75
Tabella B) sono di seguito elencati i coefficienti da applicare al versamento per la determinazione di ciascun capitale assicurato nel caso di corresponsione - in date diverse da quelle di ricorrenza annua - di ciascun premio unico ricorrente o di eventuali versamenti aggiuntivi - al netto, rispettivamente, della spesa di emissione e della quota parte di premio afferente alle prestazioni potenziata caso morte e invalidità e della spesa di emissione
mesi interamente trascorsi | coefficienti | mesi interamente trascorsi | coefficienti |
1 | 0,998 | 7 | 0,989 |
2 | 0,997 | 8 | 0,987 |
3 | 0,995 | 9 | 0,985 |
4 | 0,993 | 10 | 0,984 |
5 | 0,992 | 11 | 0,982 |
6 | 0,990 |
ALLEGATI ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Allegato 3: Condizioni speciali per la prestazione invalidità, di cui all’Art.2 delle Condizioni di Assicurazione
Art. 1 Oggetto
Se l'Assicurato, durante il periodo contrattuale - non oltre il compimento del 70° anno di età e a condizione che la prestazione Invalidità sia attiva e pienamente in vigore, diviene invalido in modo totale e permanente, secondo quanto di seguito specificato, l’Impresa riconosce alla scadenza del contratto un importo pari alla somma dei premi unici ricorrenti aventi ricorrenza successiva alla data di denuncia dello stato di invalidità.
Art. 2 Definizione di invalidità
Ai sensi e per gli effetti della presente prestazione Invalidità, si intende colpito da invalidità totale e permanente colui che, per sopravvenutagli malattia organica o lesione fisica qualsiasi, purché l'una come l'altra indipendenti dalla sua volontà ed oggettivamente accertabili, abbia perduto in modo presumibilmente permanente e totale, la capacità all'esercizio della professione o mestiere dichiarati all’Impresa e abbia perduto altresì la capacità ad ogni lavoro confacente alle sue attitudini ed abitudini.
Art. 3 Rischi esclusi
La garanzia di cui alla presente prestazione Invalidità non è operativa per i casi di invalidità conseguenti alle esclusioni di cui all'Art.4 delle Condizioni di Assicurazione.
Art. 4 Denuncia dell'invalidità e obblighi relativi
Verificatasi l'invalidità dell'Assicurato, il Contraente o l’Assicurato sono tenuti a farne denuncia all’Impresa, anche per il tramite dell’Intermediario cui è assegnato il contratto, a mezzo di lettera raccomandata A.R., accludendo un particolareggiato certificato del medico curante sulle cause e sul decorso della malattia o della lesione che ha prodotto l'invalidità.
•
A richiesta dell’Impresa il Contraente o l'Assicurato, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente prestazione Invalidità, hanno l'obbligo:
•
di rendere in modo veritiero, completo ed esatto ogni dichiarazione richiesta dall’Impresa per l'accertamento dello stato di invalidità
•
di fornire tutte le prove che l’Impresa ritenga opportune per determinare le cause e le conseguenze della malattia o della lesione che hanno prodotto l'invalidità
di consentire all’Impresa tutte le indagini e visite mediche che essa ritenga necessarie.
Art. 5 Effetti dell'invalidità
•
L'invalidità totale e permanente, quando riconosciuta, produce i suoi effetti dalla data del timbro postale della lettera raccomandata A.R. di cui al precedente articolo. In caso di riconosciuta invalidità dell'Assicurato, questi o il Contraente, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente prestazione Invalidità hanno l'obbligo:
•
di ragguagliare l’Impresa circa il cambio del luogo di residenza dell'Assicurato
di fornire ogni notizia richiesta per accertare il permanere dell'invalidità e di comunicare in ogni
•
caso l'intervenuta cessazione o le mutate condizioni dell'invalidità stessa
di consentire che l’Impresa accerti, con medici di sua fiducia, a sue spese, e non più di una volta all'anno, la persistenza dell'invalidità.
Art. 6 Controversie e Collegio Arbitrale
L’Impresa si impegna a esprimersi entro 180 giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione richiesta.
Qualora l'invalidità non venga riconosciuta dall’Impresa, oppure quando ne venga da questa accertata la cessazione - entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione avutane e sempre che il contratto sia regolarmente in vigore - il Contraente ha facoltà di chiedere all’Impresa, anche per il tramite dell’Intermediario cui è assegnato il contratto, a mezzo di lettera raccomandata A.R. la constatazione dello stato d'invalidità dell'Assicurato a mezzo di un Collegio di tre medici i quali giudicheranno il merito inappellabilmente e senza formalità di procedura.
ALLEGATI ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Dei tre medici anzidetti uno è nominato dall’Impresa, il secondo dal Contraente ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.
Il Collegio Medico risiede, a scelta dell’Impresa, presso la sede dell’Impresa stessa o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnato il contratto. Ciascuna delle Parti sopporta le spese del proprio medico e la metà di quelle del terzo arbitro.
Art. 7 Obblighi fino all'accertamento dell'invalidità
Finché lo stato di invalidità non sia stato definitivamente accertato, il Contraente deve continuare il pagamento dei premi unici ricorrenti, altrimenti verranno applicate le disposizioni di cui all’Art.18 delle Condizioni di Assicurazione relative al mancato pagamento dei premi.
Accertata l'invalidità, o la persistenza di essa, viene invece restituito l'importo dei premi unici ricorrenti corrisposti successivamente la data di denuncia dell'invalidità.
Art. 8 Cessazione dell'invalidità
Qualora venga accertata la cessazione dell'invalidità totale e permanente dell'Assicurato l’Impresa notifica - con lettera raccomandata A.R. al Contraente - la revoca del riconoscimento, da parte dell’Impresa, del pagamento dei premi unici ricorrenti dalla data di cessazione dell'invalidità.
In questo caso il Contraente, anche se ricorre alla decisione del Collegio arbitrale previsto dall'Art.6, è nuovamente tenuto al pagamento dei premi unici ricorrenti, altrimenti diventano di nuovo applicabili le disposizioni di cui all’Art.18 delle Condizioni di Assicurazione relative al mancato pagamento dei premi.
Art. 9 Norme di coordinamento con le Condizioni di Assicurazione
Qualora il pagamento dei premi unici ricorrenti venga a cessare per qualsiasi motivo, la prestazione Invalidità cessa in tutti i suoi effetti, qualunque sia il numero dei premi pagati; questi ultimi rimangono acquisiti dall’Impresa.
Per quanto non previsto dalla presenti Condizioni speciali valgono, purché non contrastanti, le Condizioni di Assicurazione di cui le presenti Condizioni sono allegate.
Art. 10 Limiti di età
•
È possibile scegliere tale prestazione Invalidità solo nel caso in cui l'età dell'Assicurato:
•
alla data di decorrenza del contratto sia non inferiore a 18 anni e non superiore a 60 anni alla data di scadenza del contratto sia non superiore a 70 anni.
Aliquota di retrocessione (o di partecipazione): la percentuale del rendimento medio annuo lordo conseguito dalla Gestione Separata degli investimenti, che l'Impresa riconosce al contratto.
Anno assicurativo: periodo calcolato in anni interi a partire dalla data di decorrenza.
Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo, per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra l'Impresa ed il Contraente. Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o meno con il Contraente e con il Beneficiario. La prestazione prevista dal contratto è determinata in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Beneficiario: persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o meno con il Contraente stesso ovvero con l'Assicurato per i contratti che prevedono un Beneficiario caso vita, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
Capitale in caso di morte (prestazione in caso di morte): importo che l'Impresa corrisponde al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.
Carenza: periodo durante il quale la garanzia del contratto non è efficace; qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo l'Impresa non riconosce la prestazione assicurata.
Caricamenti: parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Impresa.
Composizione della Gestione Separata: informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Separata.
Conclusione del contratto: fase in cui il premio è stato corrisposto ed è stata sottoscritta la polizza Condizioni di assicurazione (o di polizza): insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Consolidamento: meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (nel caso di specie, annualmente) e quindi la rivalutazione della prestazione assicurata, rimane definitivamente acquisito al contratto e conseguentemente la prestazione stessa può solo aumentare e mai diminuire.
Contraente: persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi all'Impresa.
Contratto (di assicurazione sulla vita): contratto di assicurazione con il quale l'Impresa si impegna a riconoscere al Beneficiario la prestazione prevista dal contratto quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data.
Contratto (o Polizza) rivalutabile: contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che l'Impresa ottiene investendo i premi raccolti in una particolare Gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività dell'Impresa stessa. Per il presente contratto soltanto la prestazione varia, senza mai decrescere, in funzione del rendimento.
Controassicurazione dei premi: clausola contrattuale che prevede la restituzione dei premi pagati in caso di decesso dell'Assicurato, secondo le modalità precisate nelle Condizioni di Assicurazione.
Costi (o spese): oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziare gestite dall'Impresa.
Costi accessori (o costi fissi o spesa di emissione): oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.
Costo percentuale medio annuo: indicatore sintetico che illustra di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati eventualmente dai premi e dalle risorse gestite dall'Impresa, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.
Decorrenza della garanzia: momento in cui la garanzia diventa efficace ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Detraibilità fiscale (del premio versato): misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che, secondo la normativa vigente, può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.
Dichiarazioni precontrattuali: informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono all'Impresa di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti o omette di informare l'Impresa su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, l'Impresa stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.
Differimento (periodo di): nei contratti che prevedono una prestazione liquidabile a scadenza, periodo che intercorre tra la conclusione del contratto e il riconoscimento della prestazione.
Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace. Per il presente contratto è possibile scegliere una delle tre durate disponibili.
Durata del pagamento premi: periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso. Per il presente contratto la durata pagamento premi coincide con il periodo di differimento, anche se i premi ricorrenti sono liberi per importo e frequenza.
Entrata in vigore: momento in cui il contratto acquista piena efficacia.
Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dall'Impresa, elencati in apposite clausole del Contratto di Assicurazione.
Età assicurativa: modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei 6 mesi che precedono e seguono il suo compleanno.
Fascicolo Informativo: l'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale
•cliente, composto da:
•
•
Scheda Sintetica Nota Informativa
•
•
Condizioni di Assicurazione Glossario
•
Privacy
Modulo di proposta.
Garanzia principale: garanzia prevista dal contratto in base alla quale l'Impresa si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario.
Gestione Separata (o Speciale): Fondo appositamente creato dall'Impresa e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi, al netto degli eventuali costi, versati dai Contraenti che hanno sottoscritto contratti di tipo rivalutabile. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione Separata e dal meccanismo di rivalutazione previsto per ciascuna tipologia di prodotto deriva la rivalutazione da attribuire alla prestazione assicurata.
Impignorabilità e insequestrabilità: principio secondo cui le somme dovute dall'Impresa al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Imposta sostitutiva: imposta applicata alla prestazione che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.
Impresa (o Società) di assicurazione: Sara Vita Spa, Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Società di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.
Ipotesi di rendimento: rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte dell'Impresa.
ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Intermediario: soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.
Liquidazione: pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato, ovvero al Contraente a seguito di richiesta di riscatto.
Nota Informativa: documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che l'Impresa deve consegnare al Contraente prima della conclusione del contratto e che contiene informazioni relative all'Impresa, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie.
Opzione: clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in unica soluzione.
Perfezionamento del contratto: momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito e la sottoscrizione della polizza da parte del Contraente.
Periodo di copertura (o di efficacia): periodo durante il quale il contratto è efficace e la garanzia operante.
Polizza: documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.
Premio complessivo o lordo: importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare all'Impresa quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto.
Premio di tariffa: somma del premio puro e dei caricamenti.
Premio puro: importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata dall'Impresa con il contratto di assicurazione. È la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulla probabilità di morte o di sopravvivenza dell'Assicurato, o ipotesi finanziarie come il rendimento che si può garantire in base all'andamento dei mercati finanziari.
Premio unico ricorrente: importo da versare all'Impresa quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto, secondo la periodicità stabilità dal Contraente.
Premorienza: morte dell'Assicurato prima della scadenza del contratto.
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di 2 anni.
Prestazione assicurata: somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che l'Impresa garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
Prestazione minima garantita: valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.
Principio di adeguatezza: principio in base al quale l'Impresa è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza del contratto offerto in relazione alle sue esigenze ed alla sua propensione al rischio.
Progetto personalizzato: ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, della prestazione assicurata e dei valori di riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale Contraente.
Proposta di assicurazione (o modulo di proposta): documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta all'Impresa la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Quietanza: documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata dell'Impresa in caso di pagamento con assegno (bancario, circolare o di traenza), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.
Recesso (o ripensamento): diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Regolamento della Gestione Separata: l'insieme delle norme, riportate nelle Condizioni di Assicurazione, che regolano la Gestione Separata.
Rendiconto annuale della Gestione Separata: riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata ed all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dall'Impresa al contratto.
Rendimento finanziario: risultato finanziario realizzato dalla Gestione Separata nel periodo previsto dal relativo Regolamento.
Rendimento minimo trattenuto: rendimento finanziario che l'Impresa può trattenere dal rendimento finanziario della Gestione Separata.
Revoca: diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
Ricorrenza annuale: l'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
Riscatto totale: facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore di riscatto maturato sul contratto al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione.
Riscatto parziale: facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sul contratto alla data della richiesta.
Rischio demografico: rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita. Infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato che si ricollega l'impegno dell'Impresa di erogare la prestazione assicurata.
Riserva matematica: importo che deve essere accantonato dall'Impresa per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli aventi diritto. La legge impone alle Imprese di assicurazione particolari obblighi relativi a tale riserva ed alle attività finanziarie in cui essa viene investita.
Rivalutazione: maggiorazione della prestazione assicurata attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della Gestione Separata secondo la periodicità stabilita dalle Condizioni di Assicurazione. Per il presente contratto la periodicità è annuale.
Rivalutazione minima garantita: garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione della prestazione assicurata ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto in base alla misura annua di rivalutazione minima garantita prevista dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alla prestazione assicurata.
Scadenza: data in cui cessano gli effetti del contratto.
Scheda Sintetica: documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che l'Impresa deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento
semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento ed i costi.
Sconto di premio: operazione descritta nella Nota Informativa attraverso la quale l'Impresa riconosce al Contraente una riduzione del premio di tariffa applicato, e quindi di fatto una maggiorazione delle prestazioni assicurate, in dipendenza di determinate condizioni.
Sinistro: verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.
Sostituto di imposta: soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.
Tasso tecnico: rendimento finanziario, annuo e composto, che l'Impresa riconosce nel calcolare le prestazioni assicurate iniziali.
Valuta di denominazione: valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali. Versamento aggiuntivo: importo che il Contraente - dietro esplicita richiesta all'Impresa e sua accettazione - può corrispondere in corso di validità del contratto, andando a confluire anch'essi, al netto degli eventuali costi - nella Gestione Separata.
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003
N. 196 RECANTE IL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. (Area industriale assicurativa)
Ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.
1. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento:
a) è diretto all'espletamento da parte dell'Impresa delle finalità assicurative quali, a titolo esemplificativo, conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui l'Impresa è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
b) può anche essere diretto all'espletamento da parte dell'Impresa delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti dell'Impresa stessa
c) può riguardare la rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela e lo svolgimento di ricerche di mercato ed indagini statistiche.
2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento:
a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art.1, comma 2. lett. b), della Legge: raccolta, registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/intercones- sione; utilizzo, consultazione, comunicazione e conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/prote- zione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela
b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; è previsto l'utilizzo del telefono, del fax e della posta elettronica
c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, nonché da società di servizi, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento. Si tratta in particolare di soggetti quali: mediatori di assicurazione e riassicurazione, promotori finanziari, produttori e canali di acquisizione di assicurazione, altri soggetti inerenti lo specifico rapporto, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliare per conto dell'Impresa quali legali, periti, medici, società di servizi per il quietanzamento, centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi amministrativi, società di servizi assicurativi, società di servizi postali, società di revisione, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.
3. Conferimento dei dati
Ferma restando l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile)
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.
4. Rifiuto di conferimento dei dati
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:
a) nei casi di cui al punto 3. lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri
b) nel caso di cui al punto 3. lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.
5. Ambito di comunicazione dei dati
a) i dati personali potranno essere comunicati - sia per le finalità di cui al punto 1, lett. a), sia per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, promotori finanziari, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM), legali, nonché società di servizi informatici o di archiviazione, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, Ministeri competenti, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione COVIP, CONSOB ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni)
b) inoltre, in caso di Suo consenso, i dati personali potranno essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1. lett. b) e c), a Società di servizi di cui Sara Vita si avvale (quali agenti, promotori finanziari, società di servizi postali, società specializzate nelle attività di informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato, rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela) ed alle altre Società del Gruppo (Società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), che provvederanno al loro trattamento nella qualità di autonomi Titolari per il perseguimento delle stesse finalità di:
⚫ rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela e svolgimento di ricerche di mercato e indagini statistiche
⚫ promozione di propri prodotti o servizi.
L'elenco dei destinatari della comunicazione, ivi compreso l'elenco delle Società del Gruppo, costantemente aggiornato, può essere agevolmente conosciuto scrivendo a Xxxx Xxxx Xxx, presso la sede dell'Impresa.
5 Bis. Conoscenza all'interno dell'azienda
I dati possono essere trattati da parte dei responsabili e degli incaricati dei trattamenti delle Aree industriale assicurativa ed amministrativa, nonché dall'Area commerciale e marketing, in caso di prestazione del consenso per le finalità promozionali e di rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela.
6. Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. Trasferimento dei dati all'estero
I dati personali possono essere trasferiti all'estero a società terze che - nell'ambito delle finalità sopra indicate - prendono parte ai processi aziendali dell'Impresa.
8. Diritti dell'interessato
L'art.7 del codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
9. Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali
TITOLARE del trattamento dei dati è: Xxxx Xxxx Spa - sede e Direzione Generale: Xxx Xx 00, 00000 Xxxx - Xxxxxx tel. 06.8475.1.
L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile nel sito: xxx.xxxxxxxx.xx.
Modulo Proposta di assicurazione Numero:
Nome commerciale
Money Up
Capitale differito Capitale differito a Capitale differito a
a premio annuo premi unici ricorrenti premi unici ricorrenti
Tariffa
Fascicolo Informativo Rete distributiva: Agenzia
Codice Produttore
V388 ed 03/12
507
Barrare le caselle corrispondenti alle risposte
105 | 504 | 505 |
V386 ed 12/11 | V374 ed 12/11 | V375 ed 12/11 |
Contraente - persona fisica persona giuridica (se persona giuridica i dati sotto riportati sono riferiti al legale rappresentante)
FAC-SIMILE
Nota Bene: il titolare della tessera ACI deve essere il Contraente
Socio ACI: SÌ
NO se sì indicare il numero della tessera ACI
e la data di iscrizione/rinnovo
Cognome e Nome Sesso Codice Fiscale
Data di nascita Luogo di nascita Prov. Nazione
Indirizzo di residenza CAP Località | Prov. | |
Indirizzo di domicilio (se diverso da residenza, per inoltro corrispondenza) CAP Località | Prov. | |
Tipo di documento di riconoscimento Numero documento | Ente di rilascio | |
Luogo di rilascio Prov. Datarilascio/rinnovo Data scadenza Telefono | ||
Professione Sottogruppo attività ATECO | ||
cod. descr. cod. | descr. |
Nel solo caso in cui il Contraente sia una persona giuridica inserire di seguito i dati della Ditta Contraente:
Ragione sociale della Ditta Contraente Telefono e-mail
Partita IVA Sottogruppo attività ATECO
Indirizzo della sede Legale
cod.
descr.
CAP
cod.
Località
descr.
Prov.
Assicurato (da compilare se diverso da Contraente)
Cognome e Nome
Sesso
Codice Fiscale
Data di nascita
Luogo di nascita
Prov.
Nazione
Indirizzo di residenza CAP Località | Prov. | |
Indirizzo di domicilio (se diverso da residenza, per inoltro corrispondenza) CAP Località | Prov. | |
Tipo di documento di riconoscimento Numero documento | Ente di rilascio | |
Luogo di rilascio Prov. Datarilascio/rinnovo Data scadenza Telefono | ||
Professione Sottogruppo attività ATECO | ||
cod. descr. cod. | descr. |
Beneficiari in caso di vita (tariffe 504, 505 e 507)
Beneficiari in caso di morte
Assicurato
Eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi dell'Assicurato
Coniuge o, in mancanza, i figli dell'Assicurato
Pagina 1 di 3 - Modulo di Proposta mod. V104 ed.03/12
Xxxx Xxxx Spa - Sede legale: Xxx Xx, 00 - 00000 Xxxx - Capitale Sociale Euro 26.000.000 i.v. Registro Imprese Roma e C.F. 07103240581- REA Roma n.556742 P.IVA 01687941003
Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita, infortuni e malattia con DMICA n.16724 del 20/06/86 e provvedimento ISVAP n.594 del 18/06/97. Iscritta al numero 1.00063 nell'Albo delle imprese assicurative Società del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 001
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa
Gestione Separata:
FONDO PIÙ
FONDO SOCI
(la Gestione Separata FONDO SOCI può essere collegata al contratto nel solo caso in cui il Contraente sia socio ACI e scelga espressamente questa Gestione)
CORRESPONSIONE DELLA CEDOLA ANNUA (tariffa 105): SÌ NO
DATA DI DECORRENZA: DURATA ANNI (tariffe 504, 505 e 507):
FAC-SIMILE
Il Contraente dichiara, in base alla scelta effettuata sull'avvalersi o meno della facoltà di corresponsione della cedola annua, di essere consapevole che la sua decisione è IRREVOCABILE e non può essere modificata in alcun modo in corso di contratto.
Nel caso il Contraente abbia dichiarato di VOLER AVVALERSI di tale facoltà, la liquidazione della cedola annua viene effettuata esclusivamente con bonifico bancario o postale su conto corrente indicato dal Contraente:
(indicare solo se NON COINCIDE con l’IBAN presente nella successiva sezione Modalità di pagamento del premio)
Codice IBAN del Contraente
Il Contraente dichiara di essere consapevole che, relativamente alla tariffa 507, i bonus di fedeltà sono riconosciuti se e solo se egli abbia rispettato il Piano di versamento programmato, non abbia diminuito i premi unici ricorrenti e non abbia richiesto riscatti parziali in corso di contratto
Adeguamento volontario del premio (tariffa 504): SÌ NO (si rimanda alle Condizioni Speciali, parte integrante delle Condizioni di Assicurazione)
PREMIO UNICO (tariffa 105) €
PREMIO ANNUO (tariffa 504) € PREMIO UNICO RICORRENTE (tariffe 505 e 507) €
(indicare l'importo annuo)
(comprensivo del caricamento % indicato nelle Condizioni di Assicurazione) (comprensivo dei costi indicati nelle Condizioni di Assicurazione) (comprensivo dei costi indicati nelle Condizioni di Assicurazione)
FRAZIONAMENTO/PERIODICITÀ DEL PREMIO (tariffe 504, 505 e 507):
annuale
semestrale
trimestrale
mensile
(solo per la Tariffa 507)
INTERESSI DI FRAZIONAMENTO (tariffa 504): pari rispettivamente al 2% - SEMESTRALE - ed al 3% - TRIMESTRALE - da applicare su ciascuna rata di premio corrisposta (al netto di spesa di emissione e diritti di quietanza)
Nel caso di versamento del premio annuo ovvero del premio unico ricorrente con cadenza frazionata/periodica, l'importo da corrispondere è determinato come illustrato nel prospetto sottostante:
SEMESTRALE
al 50% del premio annuo / ricorrente sopra indicato
TRIMESTRALE al 25% del premio annuo / ricorrente sopra indicato
MENSILE all’8,33% del premio unico ricorrente
Modalità di pagamento del premio - ATTENZIONE: non è previsto pagamento in contanti
Il premio unico (tariffa 105), il premio annuo (tariffa 504) e il premio unico ricorrente (tariffa 505) vengono corrisposti con una delle seguenti modalità: assegno bancario, postale o circolare, munito della clausola di non trasferibilità, intestato all’Impresa, oppure intestato all’Intermediario espressamente in tale qualità; ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistema di pagamento elettronico, che abbia come beneficiario l’Impresa, ovvero l’Intremediario espressamente in tale qualità.
Il premio unico ricorrente (tariffa 507):
⚫ alla data di perfezionamento del contratto viene corrisposto con una delle modalità sopra indicate
⚫ alle succesive scadenze, in caso di periodicità annuale, viene corrisposto con una delle modalità sopra indicate oppure con addebito automatico sul conto corrente bancario del Contraente (RID)
⚫ alle successive scadenze, in caso di periodicità semestrale, trimestrale o mensile, viene corrisposto con addebito automatico sul conto corrente bancario del Contraente (RID)
⚫ nel caso in cui il Contraente abbia scelto la periodicità mensile, alla data di perfezionamento devono essere corrisposte le prime 3 mensilità del premio unico ricorrente.
Codice IBAN del Contraente
Il Contraente autorizza l’Impresa ad addebitare il premio unico ricorrente sul conto corrente sopra indicato. Le spese relative a ciascuna modalità di pagamento prescelta sono a carico del Contraente
Contraente
Dichiarazioni dell'Assicurato
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall'Assicurato, richieste per la conclusione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione. Prima della sottoscrizione l'Assicurato deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni rilasciate.
L'Assicurato dichiara di:
⚫ non soffrire e non aver mai sofferto di malattie gravi o comunque significative, quali elencate nell'ALLEGATO 1 delle Condizioni di Assicurazione
⚫ non essere mai stato ricoverato in case di cura, sanatori o ospedali per malattie gravi o comunque significative, quali elencate nell'ALLEGATO 1 delle Condizioni di Assicurazione
⚫ non aver subìto interventi chirurgici significativi, quali definiti nell'ALLEGATO 1 delle Condizioni di Assicurazione
⚫ non aver mai fatto uso di sostanze stupefacenti e di non essere affetto da tossicodipendenza o alcolismo
⚫ non esercitare nessuna delle attività professionali considerate a rischio, quali elencate nell'ALLEGATO 1 delle Condizioni di Assicurazione
⚫ non praticare nessuna delle attività sportive considerate a rischio, quali elencate nell'ALLEGATO 1 delle Condizioni di Assicurazione
⚫ non intraprendere viaggi in paesi extraeuropei di durata superiore a 6 mesi.
L'Assicurato conferma che le dichiarazioni rese sopra sono veritiere ed esatte e che non ha taciuto, omesso od alterato alcuna circostanza; ne assume la responsabilità e riconosce che le stesse sono elementi fondamentali e necessari alla valutazione del rischio da parte dell’Impresa e costituiscono parte integrante del contratto.
Assicurato
Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Modulo di Proposta, il Fascicolo Informativo relativo al prodotto prescelto - codice tariffa, modello ed edizione sopra indicati - redatto secondo lo schema predisposto da ISVAP, contenente le distinte sezioni della Scheda Sintetica, della Nota Informativa, delle Condizioni di Assicurazione - comprensiva del Regolamento della Gestione Separata - del Glossario, dell'Informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza e del presente Modulo di Proposta in fac-simile. Il Contraente dichiara di aver preso atto e accettato in ogni loro parte le condizioni contrattuali contenute nelle Condizioni di Assicurazione.
FAC-SIMILE
Il Contraente dichiara di aver ricevuto copia del presente Xxxxxx di Proposta e copia del Progetto Esemplificativo personalizzato relativo al presente contratto.
Relativamente alla tariffa 507 - prestazione potenziata in caso di decesso dell’Assicurato e prestazione in caso di invalidità dell’Assicurato - il Contraente dichiara, inoltre, di approvare specificatamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile gli articoli delle Condizioni di Assicurazione statuenti, rispettivamente, le esclusioni e l’assunzione del rischio e le limitazioni - carenza.
Relativamente alla tariffa 507 - prestazione potenziata in caso di decesso dell’Assicurato e prestazione in casi di invalidità dell’Assicurato - ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente e l’Assicurato dichiarano di essere consapevoli che le informazioni ed i dati forniti nel presente Modulo di Proposta costituiscono elemento essenziale per la validità ed efficacia del contratto e che l’Impresa presta il suo cosenso all’assicurazione in base alle dichiarazioni stesse.
Contraente
Il Contraente dichiara, infine, di avere ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Modulo di Proposta, i documenti informativi precontrattuali previsti ai sensi dell'art. 49, Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e inerenti a:
1. obblighi di comportamento cui gli Intermediari sono tenuti nei confronti dei Contraenti (7A); 2. informazioni generali sull'Intermediario che entra in contatto con il Contraente (7B); 3. informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi (7B); 4. informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente (7B).
Ai sensi dell'articolo 1924 del Codice Civile, il Contraente, in caso di premio annuo (tariffa 504) ha l'obbligo di versare interamente la prima annualità di premio, anche se viene scelta la corresponsione del premio con cadenza semestrale o trimestrale.
Ai sensi dell'articolo 1919 del Codice Civile l'Assicurato, qualora sia persona diversa dal Contraente, esprime il consenso alla stipula dell'Assicurazione sulla propria vita.
Revocabilità della proposta e recesso dal contratto
Il Contraente dichiara di essere stato informato che può revocare il presente Xxxxxx di Proposta fino alla data di conclusione del contratto e che, entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, egli può recedere dallo stesso, secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.
Si precisa a tal fine che entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l’Impresa rimborsa al Contraente un importo pari al premio versato al netto della parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e della spesa di emissione pari a € 2,5 (tariffe 504, 505 e 507).
Consenso al trattamento dei dati personali
I sottoscritti Contraente ed Assicurato dichiarano di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 - contenuta nel Fascicolo Informativo - recante il Codice in materia di protezione dei dati personali ed, ai sensi degli articoli 23, 26 e 43 del Codice, acconsentono al trattamento dei dati sensibili che li riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con l’Impresa assicuratrice e, inoltre, acconsentono:
⚫ al trattamento, dei dati personali comuni che li riguardano, per la rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela effettuata dall’Impresa o, per suo conto, da società specializzate cui, a tale scopo, l’Impresa stessa può comunicare i dati, anche con uso di telefono o posta elettronica
⚫ al trattamento, dei dati personali comuni che li riguardano, per finalità d'informazione e promozione commerciale di prodotti o servizi delle società del Gruppo effettuate dall’Impresa o, per suo conto, da società specializzate cui, a tale scopo, l’Impresa stessa può comunicare i dati, anche con uso di telefono o posta elettronica
⚫ alla comunicazione a Società del Gruppo che utilizzano i dati per rilevare la qualità o i bisogni della clientela e/o effettuare attività promozionali relative a prodotti o servizi della Società del Gruppo anche con uso di telefono o posta elettronica.
SÌ NO
SÌ NO
SÌ NO
Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.
Il sottoscritto Contraente dichiara di NON avere legami di parentela o rapporti partecipativi con altri soggetti (ad esempio, fattispecie di controllo societario, diretto e indiretto o collegamento societario, ai sensi dell’articolo 2359 c.c.), che hanno in essere contratti abbinati alla Gestione Separata collegata al presente contratto, sui quali, nell’ultimo anno, sono stati versati premi che, sommati al presente versamento, superano complessivamente l’importo di € 2.000.000,00.
Luogo e data
Assicurato
Contraente
Dati dell’Intermediario
Generalità dell'Intermediario (acquisitore) che ha effettuato la rilevazione dei dati del Contraente ai sensi del D.Lgs. 231 del 21 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni (disposizioni urgenti per la lotta al riciclaggio).
Nome e Cognome dell'Intermediario (stampatello)
Firma dell'Intermediario (*)
Firma e timbro dell’Agenzia
(*) Firma dell'Intermediario che ha ricevuto la richiesta, facente fede della corretta compilazione del modulo e dell'identificazione personale del firmatario.
sara vita
xxx Xx, 00 - 00000 Xxxx xxx.xxxxxxxx.xx
I dati contenuti nel presente Fascicolo Informativo sono aggiornati alla data del 13 marzo 2012.