ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED
SCUDO
L’assicurazione contro i danni all’autoveicolo
(in applicazione alla polizza collettiva n. ITMD02)
ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED
Set Informativo PSWCVT Edizione:12/2019
Ultimo aggiornamento: 17/12/2019
Contratto di Assicurazione
Danni Auto
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED, impresa di assicurazione con sede legale in Malta e sotto la Vigilanza dell’Autorita’ di Servizi Finanziari Maltesi (‘MFSA’)
Prodotto: CVT (polizza collettiva n. ITMD02)
Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire un sommario delle coperture principali e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite nelle condizioni di assicurazione.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
L’autoveicolo dell’Assicurato
dai seguenti rischi: PROGRAMMA BASE:
✓ Incendio
✓ Furto (totale e parziale)
✓ Rapina
PROGRAMMA COMPLETO (in
aggiunta alle garanzie del Programma Base):
✓ Atti vandalici
✓ Eventi naturali
✓ Rottura cristalli
✓ Garanzie aggiuntive (es. rischio locativo, rifacimento chiavi; spese di dissequestro)
GARANZIE OPZIONALI:
✓ Bonus Fedeltà
✓ Collisione
✓ Kasko
✓ Kasko danno totale
✓ GAP
Che cosa non è assicurato?
🗶 Autoveicoli di valore assicurato superiore a €
100.000 (nuovi) o € 50.000 (usati) su cui non sia
installato antifurto satellitare
🗶 Autoveicoli di aziende di autonoleggio senza conducente, di trasporto pubblico
🗶 Apparecchi fonoaudiovisivi, eccetto quelli costituenti dotazione originale della vettura all’atto della vendita, installati direttamente dalla fabbrica e/o dalla Rete, dettagliati nella fattura di acquisto, nonché incorporati o validamente fissati al veicolo assicurato
🗶 Danni da circolazione fuoristrada
Ci sono limiti di copertura?
!
!
Atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare
Esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni
provocate
dall’accelerazione artificiale di
!
!
!
!
particelle atomiche
Partecipazione a gare/ competizioni sportive e/o alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi (salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’A.C.I. e/o C.S.A.I.), partecipazione ad attività illecite
Rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo
Dolo o colpa grave dell’Assicurato e dei familiari conviventi (colpa grave non si applica alla COLLISIONE e XXXXX)
Danni causati da guida in stato di ebbrezza,
alterazione
da
sostanze
stupefacenti,
psicofarmaci od allucinogeni
! Xxxxx causati da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti
Questa assicurazione è concessa ai proprietari di veicoli (l’Assicurato)che desiderano coprire i rischi che può subire l’autoveicolo entro i limti previsti dalle condizioni di assicurazione.
Dove vale la copertura?
✓ L’assicurazione vale in tutta Europa.
Che obblighi ho?
• L’Assicurato deve denunciare il sinistro entro 3 giorni dalla data dell’evento dannoso o da quando ne ha avuto conoscenza, al Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx XXXXXXX (Xxx Xxx Xxxxxxxx, 00 00000 XXXXXX - Telefono x00 00 00000000, Numero verde 000 000000 – fax x00 00 0000000 – contatti email: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx), tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle ore 17.30, a cui deve fornire precisazioni riguardanti il sinistro e trasmettere la documentazione necessaria.
• L’Assicurato deve presentare – in caso di furto, incendio o atto vandalico – denuncia scritta all’Autorità Giudiziaria competente (Carabinieri, Polizia, ecc.) indicando che il veicolo è assicurato con la Società. In caso di danno parziale, è necessario che vengano dettagliatamente elencati i danni nella denuncia. In caso di sinistro verificatosi all’estero deve presentare la denuncia all’Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità italiane competenti.
• In caso di danno parziale, l’Assicurato non deve far riparare l’autoveicolo prima che il danno
sia stato accertato dalla società, salvo le riparazioni di prima urgenza.
• Per la garanzia Cristalli, l’Assicurato deve contattare GLASSDRIVE, VETROCAR o CARGLASS. Glassdrive al numero verde 800 010606, Vetrocar al numero verde 800 008080, Carglass al numero verde 800 360036 (evidenziando la convenzione PASSWAY).
Quando o come devo pagare?
Il premio è versato in unica soluzione all’inizio dell’assicurazione, e non è frazionabile. In occasione
di ogni eventuale rinnovo il premio da versare è calcolato in ragione di anno. Sono previsti i seguenti mezzi di pagamento dei premi:
1) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati
all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento, bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico,
addebiti su conti correnti o carte di credito dell’assicurato;
3) denaro contante, con il limite di 750,00 € annui.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La garanzia ha effetto dal giorno e ora riportati nel Certificato di assicurazione per la durata ivi indicata. Non è previsto il tacito rinnovo.
Come posso disdire la polizza?
L’Assicurato può recedere dal contratto a seguito di sinistro con preavviso di 30 giorni da trasemttere tramite raccomandata. Il diritto di recesso è esercitabile fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo.
In caso di durata pluriennale l’Assicurato ha la facoltà di recedere, trascorso il quinquennio, senza oneri e con preavviso di 60 giorni.
Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza, l’Assicurato ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 14 giorni decorrenti dal pagamento del premio assicurativo.
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED
Prodotto: SCUDO –
L’Assicurazione contro i danni all’autoveicolo (polizza Collettiva n ITMD02)
Data di realizzazione: 17 dicembre 2019
Il presente DIP Aggiuntivo è l’ultima versione disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
L’Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED con sedi legali e direzione generale in Malta, 000, Xxx Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx XXX 0000 Xxxxx, tel.: x000 0000 0000 sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx e-mail.: xxxx@xxxx.xxx.xx
ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED con sede legale e direzione generale in Malta, 000, Xxx Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx XXX 0000 Xxxxx, tel.: x000 0000 0000 sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx e-mail.: xxxx@xxxx.xxx.xx iscritta nel registro delle imprese di Malta ed ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento IVASS (Elenco II) dal 27/07/2018 al n. II.01525 e soggetta al controllo della Malta Financial Services Authority (MFSA), Notabile Road, BKR3000, Attard, Malta. |
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio della società ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED . il patrimonio netto è pari a 24.616.455 euro di cui per capitale sociale 15.420.159 euro e per riserve 9.196.296 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell’Impresa (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 24,650,000 euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 9,283,000 euro il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari a 49,628,000 euro, ed il valore dell’indice di solvibilità dell’impresa è pari al 131,30%. |
Al contratto si applica la legge italiana |
Si segnala che la Compagnia si impegna nei confronti dell’Assicurato nei limiti delle somme assicurate e dei relativi massimali concordati.
Sono operanti le garanzie di seguito indicate:
Programma Base:
Incendio:
Copre i danni subiti dal veicolo assicurato, a seguito di Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio del carburante contenuto nell’autoveicolo.
Furto e Rapina dell’autoveicolo o di una sua parte.
Garanzie Aggiuntive per il Programma Completo:
Atti vandalici e atti dolosi in genere intendendosi per tali anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione.
Eventi naturali: bufere, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di grandine, neve.
Che cosa è assicurato?
Rottura accidentale dei cristalli dell’autoveicolo limitatamente al costo dei cristalli e alle spese sostenute per la loro riparazione o sostituzione.
Ripristino dei dispositivi di sicurezza. L’assicurazione è operante per il ripristino o la sostituzione, conseguenti a incidente stradale e non altrimenti indennizzabili, delle cinture di sicurezza e degli airbag dell’autoveicolo assicurato.
Ricorso terzi e Rischio locativo. La società rimborsa la perdita economica subita dall’Assicurato per le somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese per danneggiamenti cagionati da incendio, fulmine, esplosione o scoppio dell’autoveicolo assicurato:
• a cose di terzi, quando l’evento dannoso si sia verificato mentre l’autoveicolo non è in circolazione ai sensi del decreto legislativo n. 209 del 07 settembre 2005;
• al locale condotto in locazione dall’assicurato per il rimessaggio dell’autoveicolo.
Danneggiamenti all’autoveicolo conseguenti a furto o a rapina di cose non assicurate poste all’interno dell’autoveicolo.
Danni all’autoveicolo a causa del trasporto di vittime della strada. La società rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati all’interno dell’autoveicolo assicurato dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.
Perdita della tassa di proprietà non usufruita in conseguenza del furto o della rapina dell’autoveicolo o della sua demolizione a seguito di danno risarcibile.
Spese di dissequestro sostenute per il dissequestro e la restituzione dell’autoveicolo sequestrato dall’Autorità a seguito di incidente stradale.
Spese di immatricolazione. Annotazione della perdita di possesso. Procura a vendere. In caso di danno totale senza ritrovamento dell’autoveicolo, la società rimborsa: a) le spese sostenute per l’immatricolazione di un nuovo autoveicolo acquistato presso il dealer venditore dell’autoveicolo assicurato; b) le spese sostenute per ottenere l’annotazione della perdita di possesso sul certificato cronologico e sul certificato di proprietà; nonché c) le spese per la procura a vendere a favore della società.
Spese di parcheggio e custodia sostenute per il parcheggio o la custodia dell’autoveicolo disposti dall’Autorità in caso di ritrovamento a seguito di furto totale o rapina.
Spese per il rifacimento delle chiavi dell’autoveicolo sostenute in conseguenza di smarrimento o sottrazione delle stesse (sono parificati alle chiavi i congegni elettronici di apertura e chiusura delle portiere
Garanzie Aggiuntive Facoltative per il Programma Base e Programma Completo:
Lesioni subite dagli animali domestici trasportati. La Società rimborsa le spese sostenute per curare, in caso di incidente da circolazione, gli animali domestici trasportati sull’autoveicolo.
Danni all’autoveicolo a causa di urto contro animali selvatici avvenuto su strade asfaltate aperte al pubblico.
Sinistro con veicolo non assicurato.
La Società garantisce:
• la riparazione dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con un veicolo a motore identificato non assicurato;
• l’indennizzo (entro i limiti previsti dalle condizioni di Assicurazione operanti limitatamente alla garanzia base) delle spese mediche sostenute a seguito dell’eventuale infortunio subito dal legittimo conducente per il medesimo evento.
La garanzia è operante a condizione che:
• l’assicurato non abbia responsabilità totale nella causa del sinistro e ne fornisca prova attraverso la presentazione del verbale o rapporto delle autorità di pubblica sicurezza e del “Modulo di Constatazione Amichevole d’Incidente” (c.d. Xxxxxx Xxx) se compilato e firmato da entrambe le parti;
• il sinistro sia avvenuto in Italia;
• il veicolo del responsabile sia identificato e immatricolato in Italia;
• il sinistro coinvolga esclusivamente 2 veicoli.
Garanzie Opzionali (in aggiunta al programma base e al programma completo): Bonus fedeltà
In caso di furto totale senza ritrovamento la società rimborsa tutte le spese per la riparazione o l’acquisto di pezzi di
ricambio relativi all’autoveicolo assicurato sostenute nei 12 mesi antecedenti al sinistro, escluse soltanto quelle eventualmente già rimborsate dalla società a seguito di sinistro. Sono rimborsabili soltanto le spese sostenute presso il dealer che ha proposto l’assicurazione comprovate da fattura Kasko La società è tenuta a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dall’autoveicolo in conseguenza di scontro con un altro veicolo, nonché in conseguenza di urto contro ostacoli fissi o mobili, di ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private. Collisione La società è tenuta a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dall’autoveicolo in conseguenza di scontro con un altro veicolo identificato Valore a nuovo In caso di danno totale da incendio e furto, la società corrisponde l’indennizzo in misura pari al valore assicurato senza applicazione del deprezzamento. Questa garanzia è subordinata alla condizione che l’assicurato riacquisti, presso lo stesso dealer che aveva venduto l’autoveicolo perduto o distrutto, un altro autoveicolo di valore uguale o superiore. Garanzia Riacquisto Scoperto e Franchigia Con questa garanzia accessoria vengono annullati gli scoperti e le franchigie previste dal Programma Base o Completo prescelto in caso di riacquisto presso il medesimo dealer di altro autoveicolo di valore pari o superiore a quello perduto, o di riparazione effettuata presso la rete convenzionata. Garanzie principali con effetto differito Se l’assicurato ha dichiarato nel modulo di adesione che per il medesimo autoveicolo è in vigore un’altra polizza per i rischi di incendio, furto e rapina, le GARANZIE PRINCIPALI avranno un periodo di carenza pari al numero di mesi indicati nel modulo stesso. Tuttavia, se la data di scadenza dell’altra polizza è antecedente di non oltre 10 giorni rispetto alla data di effetto della presente assicurazione, le GARANZIE PRINCIPALI decorreranno a partire dalla data di scadenza dell’altra polizza. | |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? L’Assicurato potrà scegliere le seguenti opzioni: A. PROGRAMMA BASE in alternativa al programma Completo, copre le GARANZIE PRINCIPALI come l’incendio, il furto, la rapina; B. PROGRAMMA COMPLETO in alternativa al programma Base; oltre alla copertura della GARANZIE PRINCIPALI comprende le GARANZIE AGGIUNTIVE, tra cui gli atti vandalici, gli eventi naturali e la rottura dei cristalli, C. BONUS FEDELTÀ garanzia opzionale abbinabile ai PROGRAMMI Base o Completo; D. GARANZIA KASKO garanzia opzionale abbinabile ai PROGRAMMI Base o Completo, in alternativa alla garanzia collisione. Non si applica la garanzia Valore a nuovo; X. XXXXXXXX COLLISIONE garanzia opzionale abbinabile ai PROGRAMMI Base o Completo, in alternativa alla garanzia KASKO; non si applica la garanzia Valore a nuovo; F. GARANZIA VALORE A NUOVO abbinabile ai PROGRAMMI Base o Completo, e alla relativa GARANZIA KASKO; G. GARANZIA GAP valida solo per il caso di perdita totale dell’autoveicolo, copre la differenza tra il valore assicurato e quello al momento del sinistro; è abbinabile all’assicurazione incendio, furto e rapina prestata da una polizza stipulata con altra Compagnia di assicurazioni. In caso di danno totale da incendio e furto, la Società corrisponde l’indennizzo in misura pari al valore assicurato senza applicazione del deprezzamento; H. GARANZIA RIACQUISTA SCOPERTO E FRANCHIGIA con questa garanzia accessoria vengono annullati gli scoperti e le franchigie previste dal Programma Base o Completo prescelto in caso di riacquisto presso il medesimo dealer di altro autoveicolo di valore pari o superiore a quello perduto, o di riparazione effettuata presso la rete convenzionata; I. GARANZIE PRINCIPALI CON EFFETTO DIFFERITO Se l’assicurato ha dichiarato nel modulo di adesione che per il medesimo autoveicolo è in vigore un’altra polizza per i rischi di incendio, furto e rapina, le GARANZIE PRINCIPALI avranno un periodo di carenza pari al numero di mesi indicati nel modulo stesso. Tuttavia, se la data di scadenza dell’altra polizza è antecedente di non oltre 10 giorni rispetto alla data di effetto della presente assicurazione, le GARANZIE PRINCIPALI decorreranno a partire dalla data di scadenza dell’altra polizza. | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Garanzia Furto con Installazione di antifurto satellitare | La società presta la garanzia furto alla condizione che l’impianto sia effettivamente installato sull’Autoveicolo, che lo stesso sia attivato in caso di Autoveicolo incustodito e che l’abbonamento alla Centrale Operativa sia attivo. La presenza dell’antifurto, determina uno sconto del premio assicurativo rispetto alla tariffa base. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Non ci sono opzioni con premio aggiuntivo |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Autoveicoli ad uso commerciale di peso a pieno carico superior a 45 x.xx; Autoveicoli di valore inferiore ad euro 5.000,00. Per singole garanzie non sono assicurati: Garanzia Bonus fedeltà: sono escluse: • le spese eventualmente già rimborsate dalla Società a seguito di Sinistro. • le spese sostenute presso un dealer differente da quello che ha proposto l’assicurazione. Garanzia Cristalli sono esclusi: fanaleria e specchi retrovisori. rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli dell’autoveicolo; Garanzia Atti vandalici eventi dolosi sono esclusi: danni derivanti dalla circolazione stradale Garanzia Incendio sono esclusi: semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio. |
Ci sono limiti di copertura?
Limitatamente alla garanzia Ripristino dei dispositivi di sicurezza.
L’assicurazione è operante per il ripristino o la sostituzione, solo se conseguenti a incidente stradale e non altrimenti indennizzabili.
Limitatamente alla garanzia Kasko e Collisione:
• cagionati da cose o da animali trasportati sull’autoveicolo;
• cagionati da operazioni di carico e scarico;
• subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione “fuori strada”;
• alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabili.
Limitatamente alla garanzia sinistro con veicolo non assicurato:
• Nel caso sia presente in contratto la garanzia Kasko o Collisione, la garanzia Sinistro con veicolo non assicurato opera limitatamente all’indennizzo delle eventuali spese mediche sostenute
La Società effettua il pagamento dell’indennizzo al netto dei seguenti scoperti o franchigie che restano a carico dell’assicurato
A) in caso di RIACQUISTO PRESSO IL MEDESIMO DEALER di altro autoveicolo di valore pari o superiore a quello perduto, o di RIPARAZIONE EFFETTUATA PRESSO LA RETE CONVENZIONATA:
a.1.per la garanzia furto e rapina (compreso il tentativo di furto e i danneggiamenti di cose non assicurate)
• franchigia di € 250,00 per sinistro limitatamente agli autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 1, 2 e 3
• 15% col minimo di € 350,00 per sinistro limitatamente agli autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 4;
• 20% col minimo di € 350,00 per sinistro limitatamente agli autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 5;
a.2 per le garanzie atti vandalici, eventi naturali ed urto con animali selvatici: scoperto del 15%:
A. col minimo di € 300,00 per sinistro limitatamente agli autoveicoli di valore assicurato fino a € 40.000,00;
B. col minimo di € 500,00 per sinistro limitatamente agli autoveicoli di valore assicurato superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 80.000,00;
C. col minimo di € 1.000,00 per sinistro limitatamente agli autoveicoli di valore assicurato superiore a € 80.000,00;
qualora la riparazione di danni da grandine venga effettuata con la tecnica “tirabolli” da parte di specialisti i suddetti minimi si intendono ridotti rispettivamente a: A) € 150,00; B) € 300,00; C) € 500,00;
a.3.per la garanzia COLLISIONE: con la franchigia di € 500,00 per sinistro;
a.4.per la garanzia KASKO: 10% col minimo di € 500,00 per sinistro; a.5.le franchigie di cui ai punti a.3. e a.4. si intendono elevati a € 1.000,00 in caso Black box Gaiabox non funzionante per manomissione, dolo, colpa o negligenza dell’Assicurato. B) SENZA RIACQUISTO PRESSO IL MEDESIMO DEALER di altro autoveicolo, o con riparazione NON effettuata presso la rete convenzionata: b.1. per la garanzia furto e rapina (compreso il tentativo di furto e i danneggiamenti di cose non assicurate poste all’interno dell’autoveicolo) • 10% col minimo di € 1.000,00 per sinistro limitatamente agli autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province delle zone territoriali 1 e 2; • 15% col minimo di € 1.000,00 per sinistro limitatamente agli autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 3; • 20% col minimo di € 1.000,00 per sinistro limitatamente agli autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 4; • 30% col minimo di € 1.000,00 per sinistro limitatamente agli autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 5; b.2. per le garanzie atti vandalici, eventi naturali ed urto con animali selvatici: scoperto del 20%: A. col minimo di € 1.000,00 per sinistro limitatamente agli autoveicoli di valore assicurato fino a € 40.000,00; B. col minimo di € 1.250,00 per sinistro limitatamente agli autoveicoli di valore assicurato superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 80.000,00; C. col minimo di € 1.500,00 per sinistro limitatamente agli autoveicoli di valore assicurato superiore a € 80.000,00. qualora la riparazione di danni da grandine venga effettuata con la tecnica “tirabolli” da parte di specialisti i suddetti minimi si intendono ridotti rispettivamente a: A) € 400,00; B) € 600,00; C) 750,00. b.3.per la garanzia COLLISIONE: con la franchigia di € 1.000,00 per sinistro; b.4.per la garanzia KASKO: 15% col minimo di € 1.500,00 per sinistro; b.5.le franchigie di cui ai punti b.3. e b.4. si intendono raddoppiati in caso Black box Gaiabox non funzionante per manomissione, dolo, colpa o negligenza dell’Assicurato. C) per la garanzia rottura cristalli: c.1.senza franchigia limitatamente alle riparazioni effettuate presso Glassdrive, Vetrocar o Carglass o presso il Dealer laddove lo stesso fosse convenzionato per la sostituzione Cristalli con la Società; c.2.con franchigia di € 100,00 per sinistro per le altre riparazioni. D) In caso di furto Totale per il quale emerga in denuncia che una o più chiavi erano custodite all’interno dell’autoveicolo o qualora non siano consegnate alla Società in occasione di furto totale tutte le chiavi originariamente in dotazione dell’autoveicolo, viene applicato uno scoperto del 35% sul danno liquidato a termini di polizza. E) Relativamente agli autoveicoli dotati di antifurto satellitare, la società presta la garanzia furto alla condizione che l’impianto sia effettivamente installato sull’autoveicolo e che lo stesso sia attivato in caso di autoveicolo incustodito. Quando, per qualsiasi motivo, non è operante una delle suddette condizioni, la società effettuerà il pagamento dell’indennizzo con uno scoperto del 35% che assorbe altri scoperti eventualmente applicabili per lo stesso sinistro. Viene concesso all’Assicurato un termine per l’installazione ed attivazione dell’antifurto satellitare pari a 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data di effetto della copertura assicurativa. Le ZONE TERRITORIALI sono le seguenti: | ||
ZONA | PROVINCE per tutte le garanzie eccetto Collisione e Kasko | |
5 | CE, FG; | |
0 | XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX; | |
0 | XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, MT, PA, PZ, RM, SR, TO, VV; | |
2 | AP, AQ, AT, BS, CA, CH, CI, CR, EN, FE, GE, IM, IS, LO, MB, NU, OG, OT, PE, PV, SI, TP, VS; | |
1 | Tutte le restanti province |
ZONA | PROVINCE per le garanzie Collisione e Kasko |
0 | XX, XX, XX, XX, XX, XX; |
0 | XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, KR, LT, ME, MI, MT, OR, NU, PA, PE, PT, RC, RG, RI, SR, SS, TA, TO, TP, VV; |
2 | Tutte le restanti province |
1 | BL, BZ, CN, CR, FE, GO, IM, MN, PD, PN, PS, RA, RO, SO, SP, SV, TN, TV, UD, VB, VC, VE, VI, VR. |
DEGRADO-DEPREZZAMENTO:
DANNO TOTALE:
Si ha danno totale quando il danno è pari o superiore al 75% del valore dell’autoveicolo al momento del sinistro, determinato in base alle tabelle di seguito riportate. In tal caso, il risarcimento viene ridotto del deprezzamento, dipendente dalla vetustà, dall’uso o dall’introduzione sul mercato di nuovi modelli dell’autoveicolo, che viene calcolato in modo forfetario in relazione al tempo trascorso dall’effetto della polizza. In caso di rinnovo, la data di effetto della polizza è quella riportata nel Certificato di assicurazione. Di seguito la tabella:
A. CON RIACQUISTO DI UN ALTRO AUTOVEICOLO PRESSO IL MEDESIMO DEALER | |||||
AUTOVEICOLO VENDUTO NUOVO | AUTOVEICOLO VENDUTO USATO | ||||
Mesi trascorsi dalla data di effetto della polizza | Deprezzamento applicabile sul valore assicurato | Mesi trascorsi dalla data di effetto della polizza | Deprezzamento applicabile sul valore assicurato | ||
PROGRAMMA COMPLETO | PROGRAMMA BASE | PROGRAMMA COMPLETO | PROGRAMMA BASE | ||
fino al 12° mese compreso | Zero | Zero | fino al 12° mese compreso | Zero | Zero |
dal 13° al 24° mese | 20% | 30% | dal 13° al 24° mese | 10% | 15% |
dal 25° al 36° mese | 35% | 40% | dal 25° al 36° mese | 20% | 30% |
dal 37° al 48° mese | 45% | 50% | dal 37° al 48° mese | 30% | 40% |
dal 49° al 60° mese | 55% | 60% | dal 49° al 60° mese | 40% | 50% |
dal 61° al 72° mese | 65% | 70% | dal 61° al 72° mese | 50% | 60% |
B. SENZA RIACQUISTO DI UN ALTRO AUTOVEICOLO PRESSO IL MEDESIMO DEALER | |||||
AUTOVEICOLO VENDUTO NUOVO | AUTOVEICOLO VENDUTO USATO | ||||
Mesi trascorsi dalla data di effetto della polizza | Deprezzamento applicabile sul valore assicurato | Mesi trascorsi dalla data di effetto della polizza | Deprezzamento applicabile sul valore assicurato | ||
PROGRAMMA COMPLETO | PROGRAMMA BASE | PROGRAMMA COMPLETO | PROGRAMMA BASE | ||
fino al 6° mese compreso | Zero | Zero | fino al 6° mese compreso | Zero | Zero |
dal 7° al 12° mese | 15% | 15% | dal 7° al 12° mese | 15% | 15% |
dal 13° al 24° mese | 20% | 30% | dal 13° al 24° mese | 25% | 25% |
dal 25° al 36° mese | 35% | 40% | dal 25° al 36° mese | 35% | 35% |
dal 37° al 48° mese | 45% | 50% | dal 37° al 48° mese | 45% | 45% |
dal 49° al 60° mese | 55% | 60% | dal 49° al 60° mese | 55% | 55% |
dal 61° al 72° mese | 65% | 70% | dal 61° al 72° mese | 65% | 65% |
Trascorsi 6 anni dalla data di effetto della polizza, l’ammontare del danno verrà calcolato applicando un deprezzamento del 10% al valore assicurato dell’anno precedente e così per ogni anno successivo. In ogni caso, la determinazione dell’ammontare del danno viene eseguita in base al valore assicurato che rappresenta il limite massimo di indennizzo.
DANNO PARZIALE.
Il costo delle riparazioni è determinato, per tutti i veicoli, applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all’età e allo stato dell’autoveicolo, indicato per A. “con riacquisto” se le riparazioni sono effettuate presso la rete convenzionata, o per B. “senza riacquisto” in caso contrario. Tuttavia, per le riparazioni effettuate presso la rete convenzionata e se il sinistro si è verificato entro il sesto anno dalla data di prima immatricolazione, la determinazione dell’ammontare dei danni parziali relativi alla carrozzeria, alla selleria e ai cristalli viene eseguita senza tenere conto del deprezzamento delle parti sostituite.
In ogni caso, per i danni alle parti meccaniche e per quelle soggette ad usura, nonché per gli autoveicoli immatricolati da oltre sei anni, il deprezzamento verrà sempre applicato, nella misura indicata nella suddetta tabella B sezione autoveicoli venduti usati, salvo venga provata con fattura la sostituzione di parti danneggiate; in tal caso il deprezzamento per vetustà inizierà ad essere conteggiato dalla data della fattura stessa.
Il deprezzamento non si applica al costo della manodopera. Le spese di smontaggio e montaggio originate dal sinistro sono a carico della società. Le spese per modificazioni o aggiunte apportate all’autoveicolo in occasione della riparazione non sono indennizzabili.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: In caso di sinistro l’assicurato, entro 3 giorni, deve: A) presentare – soltanto in caso di danno da furto, incendio, Atto vandalico o urto contro animali selvatici – denuncia scritta all’Autorità competente (Carabinieri, Polizia, ecc.) indicando che l’autoveicolo è assicurato con la Società. Qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori dell’autoveicolo (Danno parziale), è necessario che questi danni vengano dettagliatamente elencati nella denuncia. B) chiamare il Centro Assistenza Clienti PASSWAY Xxx Xxx Xxxxxxxx, 00 00000 XXXXXX al numero x00 00 00000000 o Numero Verde 000 000000 – fax x00 00 0000000 – contatti email: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx alla quale devono essere denunciati tutti i danni all’autoveicolo assicurato (questo servizio è prestato tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle ore 17.30). C) fornire precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova l’autoveicolo. In caso di danno totale, l’assicurato deve inviare, entro 2 giorni dalla denuncia telefonica, quanto segue: 1. originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta (v. precedente punto A); 2. copia della fattura di acquisto dell’autoveicolo assicurato; 3. copia della carta di circolazione o del foglio di via, se disponibili; 4. tutte le chiavi di dotazione originale dell’autoveicolo; 5. copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità; 6. relativamente agli autoveicoli dotati di impianto di antifurto satellitare, è richiesta la copia del contratto unitamente alla dichiarazione che attesti che al momento del sinistro il servizio era attivo. L’originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti deve essere inviato anche in caso di danno parziale causato da uno degli eventi menzionati al precedente punto A. In caso di sinistro verificatosi all’estero l’assicurato deve presentare la denuncia all’Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità italiane competenti. In caso di Danno, l’Assicurato si obbliga a rendere disponibile l’Autoveicolo per permettere alla Società tutte le verifiche necessarie, anche tramite perizia in loco e/o perizia a distanza a discrezione della Società, al fine di consentire una corretta gestione del sinistro. Nel caso di Danno parziale l’assicurato non deve provvedere a far riparare l’autoveicolo prima che il danno sia stato accertato dalla società, salvo le riparazioni di prima urgenza. DANNO TOTALE CON RIACQUISTO DI ALTRO AUTOVEICOLO. In caso di danno Totale, la procedura prevede la sostituzione diretta, ad opera del dealer, dell’autoveicolo con altro autoveicolo di valore uguale o superiore a quello perduto o distrutto. Ciò comporta che la liquidazione venga effettuata direttamente al dealer che ha venduto l’autoveicolo. Per attivare questa procedura, l’assicurato deve sottoscrivere l’ordine di acquisto di un altro autoveicolo unitamente all’apposito modulo fornitogli dal dealer. Il dealer deve controfirmare il suddetto modulo e deve inviarlo alla società insieme alla copia dell’ordine di acquisto del nuovo autoveicolo, del quale devono essere riportati: il modello, gli equipaggiamenti e gli accessori installati e la data di commissione. Entro 15 giorni dall’immatricolazione del nuovo autoveicolo, il dealer e l’assicurato sono tenuti a trasmettere alla Società la copia della fattura e della carta di circolazione. L’assicurato è tenuto a restituire l’importo liquidato qualora, entro 15 giorni dalla data dell’immatricolazione o di voltura se trattasi di autoveicolo già immatricolato, la società non abbia ricevuto copia della carta di circolazione del nuovo autoveicolo e copia della relativa fattura. A questa documentazione, devono essere allegati i seguenti certificati (la cui spesa, sostenuta per ottenerli, è a carico della società qualora sia prevista questa garanzia): |
1. Estratto Generale Cronologico con annotazione della perdita di possesso dell’autoveicolo, o provvisoriamente la ricevuta dell’avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico; 2. Certificato di proprietà dell’autoveicolo, con annotazione della perdita di possesso o, provvisoriamente, la ricevuta dell’avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico; 3. Procura a vendere a favore della società; 4. Delega alla rottamazione, se richiesta dalla società; 5. Dichiarazione sottoscritta dall’assicurato indicante se è un soggetto in grado di recuperare l’IVA sull’autoveicolo, ai fini del disposto del DPR 633/72; 6. Relativamente agli autoveicoli dotati di impianto di antifurto satellitare, copia del contratto di installazione unitamente alla dichiarazione che attesta che al momento del sinistro il servizio era attivo. DANNO TOTALE SENZA RIACQUISTO DI ALTRO AUTOVEICOLO Nel caso in cui l’assicurato non voglia servirsi della procedura di sostituzione diretta dell’autoveicolo, la società attiverà la normale procedura di liquidazione del danno. Per la liquidazione, oltre ai documenti di cui ai punti da 1 a 6 indicati al punto A che precede, dovrà essere prodotta una dichiarazione in cui l’assicurato comunica alla società la propria volontà di non riacquistare un nuovo autoveicolo. DANNO PARZIALE Non dovranno essere effettuate riparazioni dell'autoveicolo, salvo quelle di prima urgenza (necessarie per portare l'autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), nei 10 giorni lavorativi successivi alla denuncia del sinistro, salvo preventivo consenso della società. Trascorso il termine di 10 giorni, l’assicurato ha facoltà di fare eseguire le riparazioni lasciando a disposizione della società i residui e le tracce del sinistro (fotografie e pezzi sostituiti). Nel caso in cui vengano effettuate riparazioni di prima urgenza dell'autoveicolo (necessarie per portare l'autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), l’assicurato dovrà lasciare a disposizione della società i residui e le tracce del sinistro. L’assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare. La liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui la società sia in possesso dell’intera documentazione tecnica (perizia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le riparazioni l’ammontare del costo delle stesse. In caso di riparazioni effettuate presso la rete convenzionata, la liquidazione verrà effettuata dalla società direttamente alla stessa. L’assicurato, perciò, al momento del ritiro dell’autoveicolo, pagherà direttamente alla rete convenzionata il solo importo dello scoperto o della franchigia e del deprezzamento eventualmente applicabile e rilascerà benestare per il pagamento dell’indennizzo alla Rete. IN CASO DI RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO: l’assicurato deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti PASSWAY appena ne abbia avuto notizia e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L’assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà dell’autoveicolo mettendo a disposizione della società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Qualora invece l’autoveicolo venga recuperato prima del pagamento dell’indennizzo: • se non è pervenuta alla società la proposta di riacquisto di un altro autoveicolo presso lo stesso dealer, la società indennizzerà i danni • parziali, eventualmente subiti dall’autoveicolo in occasione del sinistro; • se è già pervenuta alla società la proposta di riacquisto di un altro autoveicolo presso lo stesso dealer, la società procederà alla liquidazione del danno secondo le condizioni di assicurazione. • Nel caso di mancato riacquisto di un altro autoveicolo l’assicurato ha facoltà di chiedere, e la società di concedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che l’autoveicolo rimanga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo eventualmente riscosso a titolo di indennizzo, dedotti i danni parziali Qualora l’autoveicolo abbia riportato un danno pari o superiore al 75% del suo valore al momento del sinistro, la società ha la facoltà di acquisire i diritti sul relitto. A richiesta della società, l’assicurato dovrà fornire: • una delega alla rottamazione; • produrre il certificato di radiazione dell’autoveicolo dal PRA rilasciato dall’ACI, attestante la cessazione della circolazione dell’autoveicolo assicurato per rottamazione. Limitatamente alle seguenti garanzie l’Assicurato deve consegnare la seguente documentazione: 1. Rispristino dei dispositivi di sicurezza: |
Fattura a seguito di avvenuta riparazione. 2. Sinistro con Xxxxxxx non assicurati: La garanzia è operante se l’Assicurato non ha la responsabilità totale nella causa del sinistro e fornisca prova attraverso la presentazione del verbale o rapporto delle autorità di pubblica sicurezza e del “Modulo di Constatazione Amichevole d’Incidente” (c.d. Xxxxxx Xxx) compilato e firmato da entrambe le parti; 3. Garanzie principali con effetto differito: In caso di Sinistro, l’Assicurato è tenuto a fornire copia dell’altra polizza in vigore. 4. Garanzia Bonus Fedeltà: Sono rimborsabili soltanto le spese comprovate da fattura. | |
Assistenza diretta / in convenzione: L’Assicurato ha la facoltà di rivolgersi alla Rete convenzionata al fine di usufruire di riduzioni di scoperti e/o franchigie. La Rete convenzionata è Il Dealer ed i centri convenzionati con Passway S.r.l. E’ quindi opportuno, prima di effettuare la riparazione, contattare il CENTRO ASSISTENZA CLIENTI PASSWAY per avere l’indicazione del riparatore convenzionato più vicino. GLASSDRIVE, VETROCAR o CARGLASS In caso di rottura dei cristalli l’assicurato che ha sottoscritto questa garanzia e desidera servirsi del servizio potrà chiamare Glassdrive numero verde 800 010 606, Vetrocar al numero verde 800 008080 oppure Carglass al numero verde 800 360036 (evidenziando la convenzione PASSWAY) per conoscere l’indirizzo del centro Glassdrive, Vetrocar o Carglass più vicino e ottenere rapidamente la riparazione o la sostituzione dei cristalli. | |
Gestione da parte di altre imprese: Non ci sono altre Compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri. | |
Prescrizione: i diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, del Codice Civile. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della Copertura, ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile |
Obblighi dell’Impresa | Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni conclusione della gestione del sinistro. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Sono previsti i seguenti mezzi di pagamento dei premi: 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’intermediario, espressamente in tale qualità; 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento, bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, addebiti su conti correnti o carte di credito dell’assicurato, che abbiano quale beneficiario uni dei soggetti di cui al punto 1; 3. denaro contante, con il limite di 750,00 € annui. |
Rimborso | L’Assicurato ha diritto al rimborso del premio nei seguenti casi: - In caso di durata pluriennale l’Assicurato ha la facoltà di recedere, trascorso il quinquennio, senza oneri. - In caso di recesso per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Ivass n. 40/2018 la Società rimborserà all’Assicurato, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di premio proporzionata ai giorni in cui le coperture sono state attive. - In caso di recesso per Sinistro, la Società tiene a disposizione dell’Assicurato la parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. - In caso di cessazione anticipata della polizza per sostituzione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, vendita o furto dell’autoveicolo la Società rimborserà proporzionalmente il premio imponibile corrisposto anticipatamente e non goduto per le |
mensilità successive, restando in ogni caso acquisito dalla società il premio relativo alla mensilità in corso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La garanzia avrà effetto dal giorno e ora riportati nel certificato di assicurazione e per un minimo di 12 mesi. Il contratto non prevede tacito rinnovo Se l’assicurato ha dichiarato nel modulo di adesione che per il medesimo autoveicolo è in vigore un’altra polizza per i rischi di incendio, furto e rapina, le GARANZIE PRINCIPALI avranno un periodo di carenza pari al numero di mesi indicati nel modulo stesso. Tuttavia, se la data di scadenza dell’altra polizza è antecedente di non oltre 10 giorni rispetto alla data di effetto della presente assicurazione, le GARANZIE PRINCIPALI decorreranno a partire dalla data di scadenza dell’altra polizza. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | - Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. IVASS 40/2018 l’Assicurato ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 14 giorni decorrenti dal pagamento del premio assicurativo. |
Risoluzione | - Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le parti, l’assicurato e la società hanno la facoltà di far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni - In caso di durata pluriennale l’Assicurato ha la facoltà di recedere, trascorso il quinquennio con preavviso di sessanta giorni - In caso di sostituzione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, vendita o furto dell’autoveicolo la polizza di durata poliennale cesserà anticipatamente |
Alla persona fisica o giuridica che sia Proprietario (l’intestatario al PRA o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà) di un veicolo di qualsiasi tipo o marca venduto nuovo o usato.
Si considera nuovo l’Autoveicolo immatricolato ed assicurato entro 10 giorni dalla data di acquisto. Possono essere assicurati come veicolo nuovo anche gli autoveicoli “Km zero” con un massimo di 24 mesi dalla prima immatricolazione e le “Auto demo” con un massimo di 6 mesi dalla prima immatricolazione.
Il valore assicurato è quello riportato in fattura d’acquisto. Il massimo valore assicurabile per ogni autoveicolo è € 100.000,00. Il valore assicurato può essere superiore, solo in caso di autorizzazione scritta della Società.
A chi è rivolto questo prodotto?
Il premio viene versato in un’unica soluzione all’inizio dell’assicurazione mediante bonifico non è frazionabile
- costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dall’Intermediario è pari al 49,00% del premio lordo pagato dal cliente.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto Contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o dei sinistri. devono essere inoltrati per iscritto a: ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED Xxxxxxx Xxxxxxxx reclami 000, Xxx Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx XXX 0000, Xxxxx E-mail: xxxxxxx@xxxx.xxx.xx I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell’impresa, dell’Intermediario Assicurativo o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze utilizzando l’apposito modulo La Società risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx oppure Office of the Arbitrer for Financial Services 1st Floor, St Calcedonius Square,Floriana FRN 1530 Malta Telefono numero: 0000 0000 o 21249245 E-mail: xxxxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Arbitrato. La determinazione dell'ammontare del danno ha luogo mediante accordo tra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente dalla società, per il tramite del contraente, e dall’assicurato. I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale l’assicurato, ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza. I Periti devono: 1.verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti; 2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 3.verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro; 4. procedere alla stima del danno e alla valutazione dell’indennizzo sulla base delle norme contrattuali; 5. i risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono vincolanti. Per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della società e dell’assicurato in parti uguali. Risoluzioni delle liti transfrontalieri. L’Assicurato può presentare reclamo all’Ivass chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
SOMMARIO
Glossario
Art. 1 Condizioni relative al contratto… 1
Art. 2 Condizioni relative al veicolo assicurato e sue pertinenze 1
Art. 3 Programma Base (operante in alternativa al programma completo) 1
Art. 4 Programma Completo (operante in alternativa al programma base)… 2
Art. 5 Bonus Fedeltà 3
3
Art. 6 Garanzia Kasko (abbinabile al programma base o al programma completo, in al- ternativa alla garanzia collisione
3
Art. 7 Garanzia Collisione (abbinabile al programma base o al programma completo, in alternativa alla garanzia kasko)…………………………………………………...
3
Art. 8 Garanzia Valore a Nuovo (abbinabile al programma base o al programma com- pleto)…………………………………………………….
Art. 10 | gramma completo)……………………………………………………………….. Garanzie principali con effetto differito | 3 |
Art. 11 | Danni esclusi | 3 |
Art. 12 | Scoperti e franchigie | 4 |
Art. 13 | Limiti di risarcimento | 4 |
Art. 14 | Come si determina il premio | 5 |
Art. 15 | A chi rivolgersi | 5 |
Art. 16 | Obblighi dell’assicurato. | 6 |
Art. 17 | Recupero dell’veicolo rubato | 6 |
Art. 18 | Come si determina l’indennizzo | 6 |
Art. 19 | Come si liquida il danno | 7 |
Informativa sulla protezione dei dati | 9 |
Art. 9 Garanzia Riacquisto Scoperto e franchigia (abbinabile al programma base o al pro- 3
SOMMARIO
GLOSSARIO
Antifurto satellitare: Antifurto dotato di localizzazione satellitare dell’autoveicolo. Sono equiparati ad antifurto satellitare antifurti con radiolocalizzazione dell’autoveicolo.
Assicurato: La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione e che aderisce alla polizza collettiva n. ITMD02.
Assicurazione: Il contratto di assicurazione.
Autoveicolo venduto usato: Autoveicolo acquistato usato, assicurato entro 10 giorni dalla data di acquisto.
Autoveicolo venduto nuovo: Autoveicolo immatricolato ed assicurato entro 10 giorni dalla data di acquisto. Possono essere assicurati come veicolo nuovo anche gli autoveicoli “Km zero” con un massimo di 24 mesi dalla prima immatricolazione e le “Auto demo” con un massimo di 6 mesi dalla prima immatricolazione.
Bufere: tempesta di neve con venti che hanno una velocità media di almeno 50 km/h.
Carenza: Periodo di inefficacia della garanzia che decorre dalla data di stipulazione della polizza.
Certificato di assicurazione: Il documento che riporta:
• i dati contenuti nel modulo di adesione;
• la sottoscrizione per conferma dell’attivazione delle garanzie da parte della società.
Consumatore: La persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro delle proprie attività professionali.
Contraente: Passway S.r.l., Via San Xxxxxxxx, 55 – 00000 Xxxxxx, iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), con numero A000447501, che stipula l’assicurazione.
Crash report: Documento di reportistica che descrive informazioni qualitative e quantitative (ora e luogo dell’evento, tipologia di strada, velocità prima dell’urto, tempo di arresto dopo l’urto ecc.) in caso di Incidente.
Danno totale: Il danno d’importo uguale o superiore al 75% del valore dell’autoveicolo al momento del sinistro ai sensi dell’art. 18.1. Danno previsto dal contratto: Un evento dannoso per il quale la Società presta la garanzia assicurativa e inoltre l’Incendio, il furto e la rapina se per l’autoveicolo assicurato è in vigore altra polizza per i medesimi rischi.
Dealer / Concessionario: L’azienda venditrice dell’autoveicolo assicurato. Sono parificate al dealer anche le altre società del medesimo Gruppo (controllate, collegate o consociate) della azienda venditrice dell’autoveicolo assicurato.
Esplosione: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si auto propaga, con elevata velocità.
Fornitori Convenzionati: Persona fisica o giuridica convenzionata con il Contraente esclusivamente per la riparazione dei danni subiti a seguito di grandine tramite c.d. tecnica a freddo.
Franchigia: La parte dell’ammontare del danno, espressa in cifra assoluta, che resta a carico dell’assicurato.
Furto: L’impossessamento di cose mobili altrui con sottrazione a chi le detiene. Sono parificati ai danni da furto o da rapina i danni arrecati all’autoveicolo nel tentativo di commettere il furto o la rapina, nonché quelli all’autoveicolo rubato, in conseguenza della sua circolazione abusiva. Quando l’autoveicolo è lasciato incustodito deve essere chiuso a chiave e deve essere attivato l’antifurto, se esistente.
Gaiabox: Dispositivo elettronico che raccoglie dati in forma aggregata relaitvi allo stile di guida (km percorsi, tipologia della strada, orari di utilizzo, etc.) e fornisce i Crash report, qualora necessari. Il dispositivo è fornito dalla Gaiago S.r.l.
Gap: Valida solo per il caso di perdita totale dell’autoveicolo, copre la differenza tra il valore assicurato e quello al momento del sinistro; è abbinabile all’assicurazione Incendio, Furto e Rapina prestata da una polizza stipulata con altra Compagnia di Assicurazioni.
Garanzia: La prestazione dovuta in caso di sinistro.
Guasto: il danno subito dall’autoveicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali. Sono equiparati al guasto la mancanza o l’errore di carburante.
Incendio: La combustione, con fiamma che può auto estendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.
Incidente: L’evento occorso all’autoveicolo, fermo o in movimento, dal quale derivino danni all’autoveicolo stesso.
Indennizzo / Risarcimento: La somma dovuta dalla società in caso di sinistro.
Limite di risarcimento (o massimale): La somma massima con la quale può essere risarcito il danno.
Modulo di Adesione: Il documento che riporta: i dati anagrafici dell’Assicurato; i dati identificativi dell’autoveicolo; la data di immatricola- zione dell’autoveicolo; le garanzie prestate; il valore assicurato; la decorrenza e scadenza delle garanzie; l’eventuale installazione di un antifurto; il premio di assicurazione; la sottoscrizione del richiedente.
Parti: L’assicurato e la società.
Polizza: I documenti che comprovano il contratto di assicurazione costituiti da queste condizioni e dal certificato di assicurazione, emessi in applicazione alla polizza collettiva n. ITMD02 stipulata con la società, le cui condizioni sono contenute nel presente Set Informativo. Premio: La somma dovuta dall’assicurato alla società.
Proprietario dell’autoveicolo: L’intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Rapina: La sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene.
Relitto: L’autoveicolo con danni pari o superiori al 75% del suo valore al momento del sinistro.
Residenza: Il luogo in cui il proprietario od il locatario dell’autoveicolo ha stabilito la residenza anagrafica o la sede legale.
Rete convenzionata: Il Dealer ed i centri convenzionati con Passway S.r.l
Scoperto: La parte dell’ammontare del danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell’assicurato.
Scoppio: Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.
Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società: ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED.
Tecnica di comunicazione a distanza: Qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea della Società e dell’Assicurato, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti.
Tempesta: vento con velocità registrata pari o superiore a 50 km/h.
Tromba d'aria: violenti vortici d'aria che giungono a toccare il suolo con velocità dei venti superiori agli 89 km/h.
Uragano: Si intende il vento di forza 12 corrispondente alla velocità di oltre 104 km all'ora.
Valore a nuovo: Garanzia in base alla quale, in caso di perdita totale del veicolo, l’indennizzo dovuto sarà calcolato senza tener conto del degrado/deprezzamento sul valore assicurato (viene esclusa l’IVA eventualmente scaricata).
Valore d’acquisto: Il valore riportato sulla fattura di acquisto.
GLOSSARIO
Polizza collettiva n. ITMD02 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
1. CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
a. La legge applicabile al contratto è la legge italiana. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti in Italia.
b. I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
c. L’assicurazione vale in tutta Europa.
d. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
e. Recesso dal contratto. In caso di durata poliennale della polizza, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto senza oneri dandone comunicazione alla società con preavviso di 60 giorni.
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le parti, l’assicurato e la società hanno la facoltà di far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. In tal caso, la società tiene a disposizione dell’as- sicurato la parte di premio, al netto delle tasse, relativa al periodo di rischio non corso.
Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Ivass n. 40/2018, l’Assicurato ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla società entro 14 giorni decorrenti dal pagamento del premio assicu- rativo In tal caso la società rimborsa all’Assicurato, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di premio proporzionata ai giorni in cui le coperture sono state attive.
f. Modalità per rendere operativa l’assicurazione. L’assicurato, dopo aver preso visione dell’informativa precontrattuale e delle con- dizioni generali di assicurazione e aver scelto il programma assicurativo, potrà aderire ad esso tramite il concessionario che ha venduto l’autoveicolo.
L’assicurato verserà al concessionario l’importo del premio assicurativo e sottoscriverà il modulo di adesione, ricevendo il certificato di assicurazione sottoscritto dalla società. La società accetta che il pagamento dei premi venga fatto tramite il concessionario e riconosce che tale pagamento è liberatorio per l’assicurato.
g. Durata del contratto. La garanzia avrà effetto dal giorno e ora riportati nel certificato di assicurazione per la durata ivi indicata.
h. Cessazione della assicurazione. Nel caso in cui l'assicurazione stipulata per durata poliennale debba cessare anticipatamente (per sostituzione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, vendita o furto dell’autoveicolo), la Società rimborserà proporzional- mente il premio imponibile corrisposto anticipatamente e non goduto per le mensalitè successive, restando in ogni caso acquisito dalla società il premio relativo alla mensilità in corso.
i. Variazione della residenza del proprietario dell’autoveicolo. Poiché il premio è determinato anche in base alla residenza o alla sede legale del proprietario dell’autoveicolo, l’assicurato sono tenuti a dare immediata comunicazione per iscritto alla società del cambiamento di residenza o di sede. In caso di mancata comunicazione si applicano gli scoperti e le franchigie (di cui all’art. 12) previsti per il nuovo luogo di residenza o di sede.
i. Le clausole che indicano decadenze, nullità, limitazioni della garanzia, ovvero oneri a carico dell’assicurato, sono eviden- ziate in grassetto.
j. Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico dell’assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla società.
2. CONDIZIONI RELATIVE ALL’AUTOVEICOLO ASSICURATO E SUE PERTINENZE
L’assicurazione può essere prestata per qualsiasi tipo o marca di autoveicolo venduto nuovo, venduto usato. Entro 10 giorni dalla data di consegna il valore assicurato è pari al prezzo di fattura. Possono essere assicurati anche gli autoveicoli ad uso com- merciale purché di peso a pieno carico non superiore a 45 quintali. Il valore di un autoveicolo non può essere inferiore a 5.000 € o superiore a € 100.000 (per valori superiori a € 100.000 è necessaria l’autorizzazione da parte della Compagnia). Sugli autoveicoli di valore assicurato superiore a € 100.000 (se nuovi) o a € 50.000 (se usati) è obbligatoria l’installazione di un antifurto satellitare (si considerano validi i sistemi di antifurto satellitare e gli apparati di localizzazione LoJack). Sono esclusi gli autoveicoli di aziende di autonoleggio senza conducente. Si considerano parte integrante dell’autoveicolo: le targhe, la ruota di scorta e gli attrezzi di dotazione, gli accessori di normale uso incorporati o fissi, allestimenti incorporati o validamente fissati al’autoveicolo assicurato inclusi nel valore assicurato. Sono compresi gli apparecchi fono audiovisivi costituenti dotazione originale dell’autoveicolo e installati direttamente dalla casa costruttrice o dal dealer, dettagliati nella fattura di acquisto, nonché incorporati o validamente fissati all’autoveicolo assicurato.
Garanzie disponibili
3. PROGRAMMA BASE
(operante in alternativa al PROGRAMMA COMPLETO)
Sono prestate le GARANZIE PRINCIPALI: incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante contenuto nell’autoveicolo, nonché
furto e rapina dell’autoveicolo o di una sua parte.
GARANZIE AGGIUNTIVE FACOLTATIVE (operanti se richiamate nel Certificato di assicurazione):
3.1 Bonus Fedeltà (vedi art. 5).
3.2 Lesioni subite dagli animali domestici trasportati. La società rimborsa le spese sostenute per curare, in caso di incidente da circolazione, gli animali domestici trasportati sull’autoveicolo.
3.3 Danni all’autoveicolo a causa di urto contro animali selvatici avvenuto su strade asfaltate aperte al pubblico.
3.4 Sinistro con veicolo non assicurato.
La società garantisce:
• la riparazione dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con un veicolo a motore identificato non assicurato;
• l’indennizzo, fino ad un massimo di 10.000 Euro, delle spese mediche sostenute a seguito dell’eventuale infortunio subito dal legittimo conducente per il medesimo evento.
La garanzia è operante a condizione che:
• l’assicurato non abbia responsabilità totale nella causa del sinistro e ne fornisca prova attraverso la presentazione del verbale o rapporto delle autorità di pubblica sicurezza e del “Modulo di Constatazione Amichevole d’Incidente” (c.d. Xxxxxx Xxx) se compilato e firmato da entrambe le parti;
• il sinistro sia avvenuto in Italia;
• il veicolo del responsabile sia identificato e immatricolato in Italia;
• il sinistro coinvolga esclusivamente 2 veicoli.
Nel caso sia presente in contratto la garanzia Kasko o Collisione, la garanzia Sinistro con veicolo non assicurato opera limitatamente all’indennizzo delle eventuali spese mediche sostenute.
4. PROGRAMMA COMPLETO
(operante in alternativa al PROGRAMMA BASE)
Congiuntamente alle GARANZIE PRINCIPALI sono prestate le seguenti:
GARANZIE AGGIUNTIVE FACOLTATIVE (operanti se richiamate nel Certificato di assicurazione):
4.1 Bonus Fedeltà (vedi art. 5).
4.2 Lesioni subite dagli animali domestici trasportati. La società rimborsa le spese sostenute per curare, in caso di incidente da circolazione, gli animali domestici trasportati sull’autoveicolo.
4.3 Danni all’autoveicolo a causa di urto contro animali selvatici avvenuto su strade asfaltate aperte al pubblico.
4.4 Sinistro con veicolo non assicurato. La società garantisce:
• la riparazione dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con un veicolo a motore identificato non assicurato;
• l’indennizzo delle spese mediche sostenute a seguito dell’eventuale infortunio subito dal legittimo conducente per il medesimo evento.
La garanzia è operante a condizione che:
• l’assicurato non abbia responsabilità totale nella causa del sinistro e ne fornisca prova attraverso la presentazione del verbale o rapporto delle autorità di pubblica sicurezza e del “Modulo di Constatazione Amichevole d’Incidente” (c.d. Xxxxxx Xxx) se compi- lato e firmato da entrambe le parti;
• il sinistro sia avvenuto in Italia;
• il veicolo del responsabile sia identificato e immatricolato in Italia;
• il sinistro coinvolga esclusivamente 2 veicoli.
Nel caso sia presente in contratto la garanzia Kasko o Collisione, la garanzia Sinistro con veicolo non assicurato opera limitatamente all’indennizzo delle eventuali spese mediche sostenute.
GARANZIE AGGIUNTIVE (sempre presenti nel Programma Completo):
4.5 Atti vandalici e atti dolosi in genere intendendosi per tali anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione.
4.6 Eventi naturali: bufere, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di grandine, neve.
4.7 Rottura accidentale dei cristalli dell’autoveicolo (esclusa fanaleria e specchi retrovisori) limitatamente al costo dei cristalli e alle spese sostenute per la loro riparazione o sostituzione.
4.8 Ripristino dei dispositivi di sicurezza. L’assicurazione è operante per il ripristino o la sostituzione, conseguenti a incidente stradale e non altrimenti indennizzabili, delle cinture di sicurezza e degli airbag dell’autoveicolo assicurato. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato a riparazione avvenuta, dietro presentazione di fattura.
4.9 Ricorso terzi e Rischio locativo. La società rimborsa la perdita economica subita dall’Assicurato per le somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese per danneggiamenti cagionati da incendio, fulmine, esplosione o scoppio dell’autoveicolo assicurato:
• a cose di terzi, quando l’evento dannoso si sia verificato mentre l’autoveicolo non è in circolazione ai sensi del decreto legislativo
n. 209 del 07 settembre 2005;
• al locale condotto in locazione dall’assicurato per il rimessaggio dell’autoveicolo.
4.10 Danneggiamenti all’autoveicolo conseguenti a furto o a rapina di cose non assicurate poste all’interno dell’autoveicolo.
4.11 Danni all’autoveicolo a causa del trasporto di vittime della strada. La società rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati all’interno dell’autoveicolo assicurato dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.
4.12 Perdita della tassa di proprietà non usufruita in conseguenza del furto o della rapina dell’autoveicolo o della sua demolizione a seguito di danno risarcibile.
4.13 Spese di dissequestro, sostenute per il dissequestro e la restituzione dell’autoveicolo sequestrato dall’Autorità a seguito di incidente stradale.
4.14 Spese di immatricolazione. Annotazione della perdita di possesso. Procura a vendere. In caso di danno totale senza ritrova- mento dell’autoveicolo, la società rimborsa: a) le spese sostenute per l’immatricolazione di un nuovo autoveicolo acquistato presso il dealer venditore dell’autoveicolo assicurato; b) le spese sostenute per ottenere l’annotazione della perdita di possesso sul certificato cronologico e sul certificato di proprietà; nonché c) le spese per la procura a vendere a favore della società.
4.15 Spese di parcheggio e custodia, sostenute per il parcheggio o la custodia dell’autoveicolo disposti dall’Autorità in caso di ritro- vamento a seguito di furto totale o rapina.
4.16 Spese per il rifacimento delle chiavi dell’autoveicolo sostenute in conseguenza di smarrimento o sottrazione delle stesse (sono parificati alle chiavi i congegni elettronici di apertura e chiusura delle portiere).
5. BONUS FEDELTÀ
(abbinabile ai PROGRAMMI BASE o COMPLETO se barrata la relativa casella)
In caso di furto totale senza ritrovamento la società rimborsa tutte le spese per la riparazione o l’acquisto di pezzi di ricambio relativi all’autoveicolo assicurato sostenute nei 12 mesi antecedenti al sinistro, escluse soltanto quelle eventualmente già rimborsate dalla società a seguito di sinistro. Sono rimborsabili soltanto le spese sostenute presso il dealer che ha proposto l’assicurazione comprovate da fattura.
6. GARANZIA KASKO
(abbinabile ai PROGRAMMI BASE o COMPLETO, in alternativa alla GARANZIA COLLISIONE)
La società è tenuta a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dall’autoveicolo in conseguenza di scontro con un altro veicolo, nonché in conseguenza di urto contro ostacoli fissi o mobili, di ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.
Laddove barrata la casella relativa alla garanzia KASKO SOLO DANNO TOTALE nel Certificato di assicurazione, la garanzia è limitata a sinistri che comportano un Danno totale.
La durata di questa garanzia è indicata nel certificato di assicurazione. A questa garanzia non si applica la GARANZIA VALORE A NUOVO (art. 8).
7. GARANZIA COLLISIONE
(abbinabile al PROGRAMMA BASE o al PROGRAMMA COMPLETO, in alternativa alla GARANZIA KASKO)
La società è tenuta a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dall’autoveicolo in conseguenza di scontro con un altro veicolo identifi- cato.
La durata di questa garanzia è indicata nel certificato di assicurazione. A questa garanzia non si applica la GARANZIA VALORE A NUOVO (art. 8).
8. GARANZIA VALORE A NUOVO
(abbinabile al PROGRAMMA BASE o al PROGRAMMA COMPLETO)
In caso di danno totale da incendio e furto, la società corrisponde l’indennizzo in misura pari al valore assicurato senza applicazione del deprezzamento previsto dall’art. 18.1 A.
Restano applicabili gli eventuali scoperti previsti dall’art. 12.
Questa garanzia è subordinata alla condizione che l’assicurato riacquisti, presso lo stesso dealer che aveva venduto l’autovei- colo perduto o distrutto, un altro autoveicolo di valore uguale o superiore.
La durata di questa garanzia è indicata nel certificato di assicurazione e non può essere superiore a 84 mesi dalla data di acquisto dell’autoveicolo assicurato.
9. GARANZIA RIACQUISTO SCOPERTO E FRANCHIGIA
(abbinabile al PROGRAMMA BASE o al PROGRAMMA COMPLETO)
Con questa garanzia accessoria vengono annullati gli scoperti e le franchigie previste dal Programma Base o Completo prescelto (artt. 3 e 4) in caso di riacquisto presso il medesimo dealer di altro autoveicolo di valore pari o superiore a quello perduto, o di riparazione effettuata presso la rete convenzionata.
10. GARANZIE PRINCIPALI con effetto differito
Se l’assicurato ha dichiarato nel modulo di adesione che per il medesimo autoveicolo è in vigore un’altra polizza per i rischi di incendio, furto e rapina, le GARANZIE PRINCIPALI avranno un periodo di carenza pari al numero di mesi indicati nel modulo stesso.
Tuttavia, se la data di scadenza dell’altra polizza è antecedente di non oltre 10 giorni rispetto alla data di effetto della presente assicura- zione, le GARANZIE PRINCIPALI decorreranno a partire dalla data di scadenza dell’altra polizza. In caso di sinistro, l’assicurato è tenuto a fornire copia dell’altra polizza in vigore.
Esclusioni e limitazioni
11. DANNI ESCLUSI
La società non indennizza i danni causati all’autoveicolo da:
1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;
2. esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità in- dette dall’A.C.I. e/o C.S.A.I.;
4. semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;
5. rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli dell’autoveicolo;
6. dolo dell’assicurato e dei suoi famigliari conviventi;
7. colpa grave dell’assicurato e dei suoi famigliari conviventi, tranne che per le garanzie COLLISIONE e XXXXX.
Oltre a quanto sopra previsto, la società, limitatamente alle sole garanzie COLLISIONE e KASKO, non indennizza i danni:
8. provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285;
9. provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta o in attesa di xxxxxxxx (avendo superato l’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del sinistro;
10. cagionati da cose o da animali trasportati sull’autoveicolo;
11. cagionati da operazioni di carico e scarico;
12. subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione “fuori strada”;
13. alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabili.
12. SCOPERTI E FRANCHIGIE
La Società effettua il pagamento dell’indennizzo al netto dei seguenti scoperti o franchigie che restano a carico dell’assicurato:
a. in caso di riacquisto presso il medesimo dealer di altro autoveicolo di valore pari o superiore a quello perduto, o di ripara- zione effettuata presso la rete convenzionata:
a.1. per la garanzia furto e rapina (compreso il tentativo di furto e i danneggiamenti di cui all’art. 4.10):
• franchigia di € 250,00 per sinistro limitatamente agli autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 1, 2 e 3 (vedi art. 14);
• 15% col minimo di € 350,00 per sinistro limitatamente agli autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle pro- vince della zona territoriale 4;
• 20% col minimo di € 350,00 per sinistro limitatamente agli autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle pro- vince della zona territoriale 5;
a.2. per le garanzie atti vandalici, eventi naturali ed urto con animali selvatici scoperto del 15%:
A. col minimo di € 300,00 per sinistro limitatamente agli autoveicoli di valore assicurato fino a € 40.000,00;
B. col minimo di € 500,00 per sinistro limitatamente agli autoveicoli di valore assicurato superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 80.000,00;
C. col minimo di € 1.000,00 per sinistro limitatamente agli autoveicoli di valore assicurato superiore a € 80.000,00; qualora la riparazione di danni da grandine venga effettuata con la tecnica “tirabolli” da parte di specialisti i suddetti minimi si intendono ridotti rispettivamente a: A) € 150,00; B) € 300,00; C) € 500,00;
a.3. per la garanzia COLLISIONE: con la franchigia di € 500,00 per sinistro;
a.4. per la garanzia KASKO: 10% col minimo di € 500,00 per sinistro;
a.5. le franchigie di cui ai punti a.3. e a.4. si intendono elevati a € 1.000,00 in caso Black box Gaiabox non funzionante per manomissione, dolo, colpa o negligenza dell’Assicurato.
b. senza riacquisto presso il medesimo dealer di altro autoveicolo, o con riparazione non effettuata presso la rete convenzio- nata:
b.1. per la garanzia furto e rapina (compreso il tentativo di furto e i danneggiamenti di cui all’art. 4.10):
• 10% col minimo di € 1.000,00 per sinistro limitatamente agli autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle pro- vince delle zone territoriali 1 e 2;
• 15% col minimo di € 1.000,00 per sinistro limitatamente agli autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle pro- vince della zona territoriale 3;
• 20% col minimo di € 1.000,00 per sinistro limitatamente agli autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle pro- vince della zona territoriale 4;
• 30% col minimo di € 1.000,00 per sinistro limitatamente agli autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle pro- vince della zona territoriale 5;
b.2. per le garanzie atti vandalici, eventi naturali ed urto con animali selvatici: scoperto del 20%:
A. col minimo di € 1.000,00 per sinistro limitatamente agli autoveicoli di valore assicurato fino a € 40.000,00;
B. col minimo di € 1.250,00 per sinistro limitatamente agli autoveicoli di valore assicurato superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 80.000,00;
C. col minimo di € 1.500,00 per sinistro limitatamente agli autoveicoli di valore assicurato superiore a € 80.000,00; qualora la riparazione di danni da grandine venga effettuata con la tecnica “tirabolli” da parte di specialisti i suddetti minimi si intendono ridotti rispettivamente a: A) € 400,00; B) € 600,00; C) 750,00;
b.3.per la garanzia COLLISIONE: con la franchigia di € 1.000,00 per sinistro; b.4.per la garanzia KASKO: 15% col minimo di € 1.500,00 per sinistro;
b.5.le franchigie di cui ai punti b.3. e b.4. si intendono raddoppati in caso Black box Gaiabox non funzionante per manomis- sione, dolo, colpa o negligenza dell’Assicurato.
c. per la garanzia rottura cristalli:
c.1. senza franchigia limitatamente alle riparazioni effettuate presso Glassdrive, Vetrocar o Carglass o presso il Dealer lad- dove lo stesso fosse convenzionato per la sostituzione Cristalli con la Società;
c.2. con franchigia di € 100,00 per sinistro per le altre riparazioni.
d. In caso di furto Totale per il quale emerga in denuncia che una o più chiavi erano custodite all’interno dell’autoveicolo o qualora non siano conegnate alla Società in occasione di furto totale tutte le chiavi originariamente in dotazione dell’auto- veicolo, viene applicato uno scoperto del 35% sul danno liquidato a termini di polizza.
e. Relativamente agli autoveicoli dotati di antifurto satellitare, la società presta la garanzia furto alla condizione che l’impianto sia effettivamente installato sull’autoveicolo e che lo stesso sia attivato in caso di autoveicolo incustodito. Quando, per qualsiasi motivo, non è operante una delle suddette condizioni, la società effettuerà il pagamento dell’indennizzo con uno scoperto del 35% che assorbe altri scoperti eventualmente applicabili per lo stesso sinistro.
Viene concesso quall’Assicurato un termine per l’installazione ed attivazione dell’antifurto satellitare pari a 10 giorni lavora- tivi decorrenti dalla data di effetto della copertura assicurativa.
13. LIMITI DI RISARCIMENTO
Per ciascun Sinistro, la società non è tenuta a pagare indennizzo superiore a:
a. € 1.000,00 per anno assicurativo per la garanzia Bonus Fedeltà;
b. € 5.000,00 per la garanzia Rottura Cristalli;
c. € 2.000,00 per ciascuna delle seguenti garanzie: Ripristino del dispositivo di sicurezza e Lesioni subite agli animali traspor- tati;
d. € 420,00 per le garanzie Spese di immatricolazione, annotazione della perdita di possesso, procura a vendere;
e. € 500,00 per la garanzia Spese per il rifacimento delle chiavi;
f. € 260,00 per ciascuna delle seguenti garanzie: Danni per il trasporto di vittime della strada; Perdita della tassa di proprietà; Spese di dissequestro; Spese di parcheggio e custodia;
g. € 100.000,00 per la garanzia Ricorso terzi e Rischio locativo;
h. € 10.000,00 per la garanzia Sinistro con veicolo non assicurato;
i. € 3.000,00 per la garanzia Eventi naturali, limitatamente ai danni subiti da grandine, in caso di riparazione presso la Rete convenzionata. In caso di riparazioni tramite Fornitori Convenzionati con la Società non si applicherà alcun massimale. € 1.650 in caso di riparazione fuori la Rete convenzionata.
Calcolo del premio
14. COME SI DETERMINA IL PREMIO
Il premio di assicurazione viene calcolato in base ai seguenti parametri:
1. provincia di residenza o sede legale del proprietario dell’autoveicolo, in relazione ai seguenti Gruppi tariffari.
ZONA | PROVINCE per tutte le garanzie eccetto Collisione e Kasko |
5 | CE, FG; |
0 | XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX; |
0 | XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, MT, PA, PZ, RM, SR, TO, VV; |
2 | AP, AQ, AT, BS, CA, CH, CI, CR, EN, FE, GE, IM, IS, LO, MB, NU, OG, OT, PE, PV, SI, TP, VS; |
1 | Tutte le restanti province |
ZONA | PROVINCE per le garanzie Collisione e Kasko |
0 | XX, XX, XX, XX, XX, XX; |
0 | XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, KR, LT, ME, MI, MT, OR, NU, PA, PE, PT, RC, RG, RI, SR, SS, TA, TO, TP, VV; |
2 | Tutte le restanti province |
1 | BL, BZ, CN, CR, FE, GO, IM, MN, PD, PN, PS, RA, RO, SO, SP, SV, TN, TV, UD, VB, VC, VE, VI, VR. |
2. marca dell’autoveicolo;
3. tipo dell’autoveicolo (venduto nuovo, venduto usato);
4. prezzo di acquisto indicato in fattura in caso di Veicolo nuovo o usato;
5. durata dell’assicurazione, solo in anni interi per un minimo di 12 mesi.
Il premio degli anni successivi al primo, salvo quando è prestata la garanzia VALORE A NUOVO, viene ridotto nella medesima percen- tuale con la quale si riduce di anno in anno il valore dell’autoveicolo, come indicato all’art. 19.
In caso di sinistro
15. A CHI RIVOLGERSI
In caso di sinistro occorre rivolgersi alle seguenti CENTRALI OPERATIVE a disposizione di tutti gli Assicurati:
CENTRO ASSISTENZA CLIENTI PASSWAY – Xxx Xxx Xxxxxxxx, 00 00000 XXXXXX (Telefono x00 00 00000000) Numero verde 800
124884 – fax x00 00 0000000 – contatti email: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx alla quale devono essere denunciati tutti i danni all’auto- veicolo assicurato
(questo servizio è prestato tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle ore 17.30). Il Centro Assistenza Clienti garantisce agli Assicurati:
Servizio di Consulenza on-line per ogni informazione sui contenuti, le modalità e le procedure dei Programmi Assicurativi;
Servizio di Gestione del contratto di assicurazione per ogni comunicazione di variazione (variazione di dati anagrafici, sostituzione di autoveicolo o cambio di residenza); questa comunicazione potrà essere effettuata anche per telefono. Il Centro Assistenza Clienti tra- smetterà direttamente al domicilio dell’assicurato le eventuali appendici contrattuali; Servizio di Gestione dei sinistri per la gestione, la liquidazione e il pagamento dell’indennizzo, con limitazione al minimo indispensabile delle incombenze burocratiche a carico dell’assicu- rato. Va ricordato che la polizza prevede indennizzi più favorevoli qualora la riparazione sia effettuata da una carrozzeria o da una autof- ficina convenzionata con la società. È quindi opportuno, prima di effettuare una riparazione, contattare il CENTRO ASSISTENZA CLIENTI PASSWAY per avere l’indicazione del riparatore convenzionato più vicino.
GLASSDRIVE, VETROCAR o CARGLASS In caso di rottura dei cristalli l’assicurato che ha sottoscritto questa garanzia e desidera servirsi del servizio potrà chiamare Glassdrive numero verde 800 010606, Vetrocar al numero verde 800 008080 oppure Carglass al
numero verde 800 360036 (evidenziando la convenzione PASSWAY) per conoscere l’indirizzo del centro Doctorglass, Vetrocar o Carglass più vicino e ottenere rapidamente la riparazione o la sostituzione dei cristalli.
16. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
In caso di sinistro l’assicurato, entro 3 giorni, deve:
A. presentare – soltanto in caso di danno da furto, incendio, Atto vandalico o urto contro animali selvatici – denuncia scritta all’Autorità competente (Carabinieri, Polizia, ecc.) indicando che l’autoveicolo è assicurato con la Società. Qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori dell’autoveicolo (Danno parziale), è necessario che questi danni vengano dettagliata- mente elencati nella denuncia.
B. chiamare il Centro Assistenza Clienti PASSWAY al numero x00 00 00000000 o Numero Verde 800 124884;
C. fornire precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova l’autoveicolo.
In caso di danno totale, l’assicurato deve inviare, entro 2 giorni dalla denuncia telefonica, quanto segue:
1. originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta (v. precedente punto A);
2. copia della fattura di acquisto dell’autoveicolo assicurato;
3. copia della carta di circolazione o del foglio di via, se disponibili;
4. tutte le chiavi di dotazione originale dell’autoveicolo;
5. copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità;
6. relativamente agli autoveicoli dotati di impianto di antifurto satellitare, è richiesta la copia del contratto unitamente alla di- chiarazione che attesti che al momento del sinistro il servizio era attivo.
L’originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti deve essere inviato anche in caso di danno parziale causato da uno degli eventi menzionati al precedente punto A.
In caso di sinistro verificatosi all’estero l’assicurato deve presentare la denuncia all’Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità italiane competenti.
In caso di Danno, l’Assicurato si obbliga a rendere disponibile l’Autoveicolo per permettere alla Società tutte le verifiche neces- sarie, anche tramite perizia in loco e/o perizia a distanza a discezione della Società, al fine di consentire una corretta gestione del sinistro.
Nel caso di Danno parziale l’assicurato non deve provvedere a far riparare l’autoveicolo prima che il danno sia stato accertato dalla società, salvo le riparazioni di prima urgenza.
17. RECUPERO DELL’AUTOVEICOLO RUBATO
In caso di recupero dell’autoveicolo rubato, l’assicurato deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti PASSWAY appena ne abbia avuto notizia e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L’assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà dell’autoveicolo mettendo a disposizione della società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.
Qualora invece l’autoveicolo venga recuperato prima del pagamento dell’indennizzo:
• se non è pervenuta alla società la proposta di riacquisto di un altro autoveicolo presso lo stesso dealer, la società indennizzerà i danni
• parziali, eventualmente subiti dall’autoveicolo in occasione del sinistro;
• se è già pervenuta alla società la proposta di riacquisto di un altro autoveicolo presso lo stesso dealer, la società procederà alla liquidazione del danno secondo quanto indicato all’art. 18.
Nel caso di mancato riacquisto di un altro autoveicolo l’assicurato ha facoltà di chiedere, e la società di concedere, entro un mese dall’av- venuto recupero, che l’autoveicolo rimanga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo eventualmente riscosso a titolo di indennizzo, dedotti i danni parziali
Calcolo dell’indennizzo
18. COME SI DETERMINA L’INDENNIZZO
18.1 DANNO TOTALE. Si ha danno totale quando il danno è pari o superiore al 75% del valore dell’autoveicolo al momento del sinistro, determinato in base alle tabelle di seguito riportate. In tal caso, il risarcimento viene ridotto del deprezzamento, dipendente dalla vetustà, dall’uso o dall’introduzione sul mercato di nuovi modelli dell’autoveicolo, che viene calcolato in modo forfetario in relazione al tempo trascorso dall’effetto della polizza. In caso di rinnovo, la data di effetto della polizza è quella riportata nel Certificato di assicurazione. Di seguito la tabella:
A. CON RIACQUISTO DI UN ALTRO AUTOVEICOLO PRESSO IL MEDESIMO DEALER | |||||
AUTOVEICOLO VENDUTO NUOVO | AUTOVEICOLO VENDUTO USATO | ||||
Mesi trascorsi dalla data di effetto della polizza | Deprezzamento applicabile sul va- lore assicurato | Mesi trascorsi dalla data di effetto della polizza | Deprezzamento applicabile sul valore assicurato | ||
PROGRAMMA COMPLETO | PROGRAMMA BASE | PROGRAMMA COMPLETO | PROGRAMMA BASE | ||
fino al 12° mese compreso | Zero | Zero | fino al 12° mese compreso | Zero | Zero |
dal 13° al 24° mese | 20% | 30% | dal 13° al 24° mese | 10% | 15% |
dal 25° al 36° mese | 35% | 40% | dal 25° al 36° mese | 20% | 30% |
dal 37° al 48° mese | 45% | 50% | dal 37° al 48° mese | 30% | 40% |
dal 49° al 60° mese | 55% | 60% | dal 49° al 60° mese | 40% | 50% |
dal 61° al 72° mese | 65% | 70% | dal 61° al 72° mese | 50% | 60% |
B. SENZA RIACQUISTO DI UN ALTRO AUTOVEICOLO PRESSO IL MEDESIMO DEALER | |||||
AUTOVEICOLO VENDUTO NUOVO | AUTOVEICOLO VENDUTO |
Mesi trascorsi dalla data di effetto della polizza | Deprezzamento applicabile sul va- lore assicurato | Mesi trascorsi dalla data di effetto della polizza | Deprezzamento applicabile sul valore assicurato | ||
PROGRAMMA COMPLETO | PROGRAMMA BASE | PROGRAMMA COMPLETO | PROGRAMMA BASE | ||
fino al 6° mese compreso | Zero | Zero | fino al 6° mese compreso | Zero | Zero |
dal 7° al 12° mese | 15% | 15% | dal 7° al 12° mese | 15% | 15% |
dal 13° al 24° mese | 20% | 30% | dal 13° al 24° mese | 25% | 25% |
dal 25° al 36° mese | 35% | 40% | dal 25° al 36° mese | 35% | 35% |
dal 37° al 48° mese | 45% | 50% | dal 37° al 48° mese | 45% | 45% |
dal 49° al 60° mese | 55% | 60% | dal 49° al 60° mese | 55% | 55% |
dal 61° al 72° mese | 65% | 70% | dal 61° al 72° mese | 65% | 65% |
Trascorsi 6 anni dalla data di effetto della polizza, l’ammontare del danno verrà calcolato applicando un deprezzamento del 10% al valore assicurato dell’anno precedente e così per ogni anno successivo. In ogni caso, la determinazione dell’ammontare del danno viene eseguita in base al valore assicurato che rappresenta il limite massimo di indennizzo.
L’indennizzo relativo alla garanzia GAP viene calcolato nei termini indicati all’art. 8.
Qualora l’autoveicolo abbia riportato un danno pari o superiore al 75% del suo valore al momento del sinistro, la società ha la facoltà di acquisire i diritti sul relitto. A richiesta della società, l’assicurato dovrà fornire una delega alla rottamazione e produrre il certificato di radiazione dell’autoveicolo dal PRA rilasciato dall’ACI, attestante la cessazione della circolazione dell’autoveicolo assicurato per rottamazione.
18.2 DANNO PARZIALE. Il costo delle riparazioni è determinato, per tutti i veicoli, applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprez- zamento dovuto all’età e allo stato dell’autoveicolo, indicato per A. “con riacquisto” se le riparazioni sono effettuate presso la rete convenzionata, o per B. “senza riacquisto” in caso contrario. Tuttavia, per le riparazioni effettuate presso la rete convenzionata e se il sinistro si è verificato entro il sesto anno dalla data di prima immatricolazione, la determinazione dell’ammontare dei danni parziali relativi alla carrozzeria, alla selleria e ai cristalli viene eseguita senza tenere conto del deprezzamento delle parti sostituite. In ogni caso, per i danni alle parti meccaniche e per quelle soggette ad usura, nonché per gli autoveicoli immatricolati da oltre sei anni, il deprezzamento verrà sempre applicato, nella misura indicata nella suddetta tabella B sezione autoveicoli venduti usati, salvo venga provata con fattura la sostituzione di parti danneggiate; in tal caso il deprezzamento per vetustà inizierà ad essere conteggiato dalla data della fattura stessa.
Il deprezzamento non si applica al costo della manodopera. Le spese di smontaggio e montaggio originate dal sinistro sono a carico della società. Le spese per modificazioni o aggiunte apportate all’autoveicolo in occasione della riparazione non sono indennizzabili.
19. COME SI LIQUIDA IL DANNO
A. DANNO TOTALE CON RIACQUISTO DI ALTRO AUTOVEICOLO.
In caso di danno Totale, la procedura prevede la sostituzione diretta, ad opera del dealer, dell’autoveicolo con altro autoveicolo di valore uguale o superiore a quello perduto o distrutto.
Ciò comporta che la liquidazione venga effettuata direttamente al dealer che ha venduto l’autoveicolo.
Per attivare questa procedura, l’assicurato deve sottoscrivere l’ordine di acquisto di un altro autoveicolo unitamente all’apposito modulo fornitogli dal dealer. Il dealer deve controfirmare il suddetto modulo e deve inviarlo alla società insieme alla copia dell’or- dine di acquisto del nuovo autoveicolo, del quale devono essere riportati: il modello, gli equipaggiamenti e gli accessori installati e la data di commissione. Entro 15 giorni dall’immatricolazione del nuovo autoveicolo, il dealer e l’assicurato sono tenuti a tra- smettere alla società la copia della fattura e della carta di circolazione. L’assicurato è tenuto a restituire l’importo liquidato qualora, entro 15 giorni dalla data dell’immatricolazione o di voltura se trattasi di autoveicolo già immatricolato, la società non abbia ricevuto copia della carta di circolazione del nuovo autoveicolo e copia della relativa fattura.
A questa documentazione, devono essere allegati i seguenti certificati (la cui spesa, sostenuta per ottenerli, è a carico della società ai sensi dell’art. 4 qualora sia prevista questa garanzia):
1. Estratto Generale Cronologico con annotazione della perdita di possesso dell’autoveicolo, o provvisoriamente la ricevuta dell’avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico;
2. Certificato di proprietà dell’autoveicolo, con annotazione della perdita di possesso o, provvisoriamente, la ricevuta dell’avve- nuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico;
3. Procura a vendere a favore della società;
4. Delega alla rottamazione, se richiesta dalla società;
5. Dichiarazione sottoscritta dall’assicurato indicante se è un soggetto in grado di recuperare l’IVA sull’autoveicolo, ai fini del disposto del DPR 633/72;
6. Relativamente agli autoveicoli dotati di impianto di antifurto satellitare, copia del contratto di installazione unitamente alla dichiarazione che attesta che al momento del sinistro il servizio era attivo.
B. DANNO TOTALE SENZA RIACQUISTO DI ALTRO AUTOVEICOLO
Nel caso in cui l’assicurato non voglia servirsi della procedura di sostituzione diretta dell’autoveicolo, la società attiverà la normale procedura di liquidazione del danno.
Per la liquidazione, oltre ai documenti di cui ai punti da 1 a 6 indicati al punto A che precede, dovrà essere prodotta una dichiara- zione in cui l’assicurato comunica alla società la propria volontà di non riacquistare un nuovo autoveicolo.
In ogni caso l’indennizzo verrà calcolato sulla base del valore di cui all’art. 18 decurtato dell’eventuale scoperto di cui all’art. 12.
C. DANNO PARZIALE
Non dovranno essere effettuate riparazioni dell'autoveicolo, salvo quelle di prima urgenza (necessarie per portare l'autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), nei 10 giorni lavorativi successivi alla denuncia del sinistro, salvo preventivo consenso della società. Trascorso il termine di 10 giorni, l’assicurato ha facoltà di fare eseguire le riparazioni lasciando a disposizione della società i residui e le tracce del sinistro (fotografie e pezzi sostituiti).
Nel caso in cui vengano effettuate riparazioni di prima urgenza dell'autoveicolo (necessarie per portare l'autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), l’assicurato dovrà lasciare a disposizione della società i residui e le tracce del sinistro.
L’assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.
In caso di riparazioni effettuate presso la rete convenzionata, la liquidazione verrà effettuata dalla società direttamente alla stessa.
L’assicurato, perciò, al momento del ritiro dell’autoveicolo, pagherà direttamente alla rete convenzionata il solo importo dello scoperto o della franchigia di cui all’art. 12 e del deprezzamento eventualmente applicabile ai sensi dell’art. 18 e rilascerà benestare per il pagamento dell’indennizzo alla Rete.
D. TERMINI DI PAGAMENTO
In caso di Danno Parziale, la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell’intera documentazione tecnica (perizia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le riparazioni l’ammontare del costo delle stesse.
In caso di Xxxxx Totale, la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui ai punti A. B o C.
E LIQUIDAZIONE DEL DANNO A MEZZO ARBITRATO
La determinazione dell'ammontare del danno ha luogo mediante accordo tra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente dalla società, per il tramite del contraente, e dall’assicurato.
I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale l’assicurato, ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.
I Periti devono:
1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’assicurato abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 16;
2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
4. procedere alla stima del danno e alla valutazione dell’indennizzo sulla base delle norme contrattuali;
5. i risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono vincolanti.
Per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrat- tuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della società e dell’assicurato in parti uguali.
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