Contratto di allacciamento
Marca da bollo da Euro 16,00
Contratto di allacciamento
e fornitura del servizio di calore N. ……………….
tra
Teleriscaldamento Termo-Elettrico Dobbiaco-San Candido Soc. Coop., con sede in 39034 Dobbiaco, Via Stazione n. 8, codice fiscale e partita IVA 01549910212, in personale del legale rappresentante Signora Fuchs Hanspeter, di seguito denominato “Fornitore”,
e
Cliente ………………………………………………., nato/a il …………………………………… a ,
codice fiscale ………………………………………………., residente in via
………………………………………………… di seguito denominato „Cliente“;
Si premette quanto segue:
- il Cliente ha richiesto con apposita richiesta n. ……………..... datata , l’esecuzione
delle opere di allacciamento e l’invio di un relativo preventivo nonchè la fornitura di calore;
- il Fornitore ha trasmesso al Cliente in data……………………………. il preventivo n. ………………………..
comprensivo degli allegati per l’esecuzione delle opere di allacciamento e la fornitura di calore (di
seguito denominato “Preventivo”).
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 Definizioni
a) Allacciamento è il complesso di opere, tubazioni ed elementi accessori funzionali all’erogazione dell’energia termica a uno o più utenti; ha inizio con una diramazione dalla Condotta stradale della rete e si estende fino al Punto di fornitura;
b) Attivazione della fornitura è l’avvio dell’alimentazione del Punto di fornitura, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali, o di subentro ad una fornitura preesistente disattivata, attraverso interventi limitati alla Sottostazione d’utenza, inclusa l’eventuale installazione del Misuratore o sua sostituzione;
c) Autorità o ARERA è l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
d) Codice del Consumo è il D.Lgs. 206/2005 e s.m.i.;
e) Condizioni economiche risp. Tariffario includono la tariffa di fornitura dell’energia termica o la formula per la determinazione in modo univoco della stessa e ogni altro corrispettivo applicato al Cliente per l’erogazione del servizio, inclusi i relativi criteri di aggiornamento;
f) Condotta stradale è l’insieme di tubazioni, curve, raccordi ed accessori uniti tra loro, interrati lungo un percorso stradale e funzionali alla distribuzione dell’energia termica;
g) Contratto è il contratto di fornitura di energia termica concluso tra Cliente e Fornitore sulla base del Preventivo del Fornitore;
h) Data di ricevimento è:
a. per le richieste e le conferme scritte inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna da parte del vettore incaricato dell’inoltro a fronte del rilascio di una ricevuta; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del Fornitore;
b. per le richieste e le conferme scritte trasmesse per via telefonica o telematica, la data di ricevimento della comunicazione;
i) Disattivazione della fornitura o Disattivazione è la sospensione dell’erogazione del servizio al Punto di fornitura a seguito della richiesta del cliente, senza che sia prevista la rimozione di elementi della Sottostazione di utenza;
j) Documentazione contrattuale è l’insieme dei documenti che formano parte integrante del Contratto e consta delle presenti condizioni e di: modulistica per la conclusione dell’offerta del Fornitore; modulistica recante le condizioni economiche; informazioni su livelli specifici e generali di qualità commerciale, qualora applicabili; informativa sul trattamento per i dati personali; ogni ulteriore modulo o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente ovvero ogni ulteriore modulo o informazione utile alla conclusione del contratto;
k) Fattura è costituita dai documenti di fatturazione emessi dal Fornitore nei confronti del Cliente;
l) Fattura di chiusura è la Fattura emessa a seguito della risoluzione del contratto di fornitura tra Fornitore e Cliente e contenente la restituzione del deposito cauzionale eventualmente corrisposto dal Cliente;
m) Fattura di periodo è la Fattura, diversa dalla Fattura di chiusura, emessa regolarmente dal Fornitore nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e Cliente;
n) Fornitore è il soggetto che svolge l’insieme delle attività necessarie all’erogazione del Servizio di teleriscaldamento, in questo caso Teleriscaldamento Termo-Elettrico Dobbiaco-San Candido Soc. Coop., con sede legale in 39034 Dobbiaco, Via Stazione n. 8
o) Gruppo di misura o Misuratore è l’insieme delle apparecchiature necessarie preposte alla rilevazione e misura dell’energia termica prelevata presso il Punto di fornitura;
p) Impianto di Allacciamento è l’insieme delle componenti di impianto tecnico tra la Rete e l’Impianto del Cliente;
q) Impianto del Cliente è l’impianto tecnologico che consente l’utilizzo dell’energia termica prelevata dalla Rete; ha inizio dal Punto di fornitura e si estende fino ai sistemi di erogazione del calore per la climatizzazione degli ambienti, per la fornitura di acqua calda igienico sanitaria o per l’esecuzione di processi industriali;
r) Lettura è la rilevazione da parte del Fornitore dei dati di misura di energia termica riportati dal totalizzatore numerico del Misuratore;
s) Lettura di cessazione è la rilevazione del dato di consumo al momento della cessazione del contratto di fornitura tra Fornitore e Cliente;
t) Parametri tecnici di fornitura sono i parametri che caratterizzano il fluido termovettore al Punto di fornitura;
u) Parti sono il Fornitore e il Cliente definiti congiuntamente;
v) Periodo di fornitura è il periodo dell’anno in cui in cui è garantita l’erogazione del servizio;
w) Periodo estivo è il periodo che non rientra nella definizione di periodo invernale;
x) Periodo invernale è il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 15 aprile e tra il 15 ottobre e il 31 dicembre di ogni anno;
y) Potenza impegnata è il Parametro tecnico di fornitura che indica il valore minimo di potenza termica resa disponibile dal Fornitore, in condizioni di normale esercizio della rete, al prelievo nella Sottostazione d’utenza [kW];
z) Punto di fornitura è la parte terminale dell’Allacciamento in cui il Fornitore consegna l’energia termica al Cliente; coincide con il disaccoppiamento idraulico tra la Rete e l’Impianto del Cliente; in assenza di circuiti idraulici distinti tra la Rete e l’Impianto del Cliente, si identifica con il Misuratore di energia termica;
aa) Rete è qualsiasi infrastruttura di trasporto dell’energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall’estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l’approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria;
bb) RQCT è il testo integrato di regolazione della qualità commerciale del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento, approvato con deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2018, 661/2018/R/tlr e s.m.i.;
cc) RQTT è il testo integrato di regolazione della qualità tecnica del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento, approvato con deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 548/2019/R/tlr e s.m.i.;
dd) Scollegamento dalla rete o Scollegamento è la sospensione dell’erogazione del servizio al Punto di fornitura che, in aggiunta alla Disattivazione, comprende la rimozione del Misuratore di energia termica e di eventuali altre parti di impianto;
ee) Servizio di teleriscaldamento o Servizio di telecalore è il servizio relativo all’attività di distribuzione, di misura e di vendita di energia termica a mezzo di Reti, o anche relativo a più di una di queste attività;
ff) Sottostazione d’utenza è l’apparato, composto da scambiatore di calore, Misuratore di energia termica e strumenti di controllo e regolazione, che costituisce l’interfaccia tra la Rete e l’Impianto del Cliente;
gg) Temperatura di fornitura è il Parametro tecnico di fornitura che indica la temperatura minima garantita al Cliente per il servizio offerto [˚C];
hh) Tipologia di fornitura è la tipologia di fornitura definita sulla base della destinazione d’uso dell’energia termica; comprende il riscaldamento, la fornitura di acqua calda igienico sanitaria e gli usi di processo;
ii) Tipologia di utilizzo è la tipologia di utilizzo dell’energia termica fornita, definita sulla base del segmento di mercato di appartenenza; sono previste le seguenti tipologie di utilizzo: i. residenziale; ii. terziario; iii. industriale;
jj) TUAR è il Testo unico della regolazione dei criteri di determinazione dei corrispettivi di allacciamento e delle modalità di esercizio da parte dell’utente del diritto di recesso per il periodo di regolazione 2018-2021, approvato con la deliberazione dell’Autorità 24/2018/R/tlr e s.m.i.;
kk) Utente o Cliente è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di allacciamento e/o un contratto di fornitura per uso proprio, ivi incluse le utenze condominiali;
ll) Utente residenziale domestico è:
a. l’utente che utilizza l’energia termica per locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all’abitazione, adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage, purché:
i. l’utilizzo sia effettuato con un unico Punto di fornitura per l’abitazione e i locali annessi o pertinenti;
ii. il titolare del Punto di fornitura sia una persona fisica;
b. un condominio con uso domestico, diviso in più unità catastali, in cui sia presente almeno una unità abitativa con utilizzi analoghi a quelli di cui al punto a., purché:
i. il titolare del Punto di fornitura non sia una persona giuridica, salvo il caso in cui esso svolga le funzioni di amministratore del condominio;
ii. l’energia termica fornita non sia utilizzata in attività produttive, ivi incluse la
commercializzazione di servizi energetici quali, ad esempio, il servizio energia;
mm) Utente residenziale non domestico è un Utente con Tipologia di utilizzo “residenziale” diverso
dall’Utente residenziale domestico.
Art. 2 Oggetto del contratto
1. Il Contratto ha per oggetto la fornitura di energia termica al Cliente da parte del Fornitore, presso il Punto di fornitura indicato dal Cliente, secondo le modalità ivi indicate e alle condizioni pattuite.
Il Fornitore si impegna a fornire al Cliente il Servizio di telecalore fino al Punto di fornitura presso il seguente immobile:
p.ed. | p.f. | CC | Indirizzo | n. |
per la seguente Tipologia di utilizzo: ☐ residenziale ☐ terziario ☐ industriale
La Potenza impegnata della fornitura è pari a kW.
2. Il Fornitore mette a disposizione la necessaria potenza termica, fornendo le seguenti Tipologie di fornitura: riscaldamento e acqua calda igienico-sanitaria.
I seguenti Parametri tecnici di fornitura sono gli stessi per ogni Tipologia di fornitura. Il vettore energetico è l’acqua calda in tubazioni sotterranee a una Temperatura di fornitura, dipendente da quella esterna, compresa tra un massimo di 95 °C ed un minimo di 70 °C. La fornitura è effettuata nel Periodo di fornitura dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, al prezzo indicato nel Tariffario allegato.
3. Il Cliente si impegna per l’intera durata del contratto a prelevare l’energia termica occorrente per il suo edificio esclusivamente dalla rete di teleriscaldamento del Fornitore. Resta escluso l’utilizzo occasionale di riscaldamenti accessori rigenerativi.
Il Cliente ha l’obbligo di utilizzare il calore messo a disposizione dal Fornitore per alimentare unicamente il Punto di fornitura di cui al Contratto. Al Cliente è fatto divieto di utilizzare il calore per usi differenti da quelli dichiarati e in luoghi diversi da quelli indicati nel Contratto. È inoltre fatto divieto al Cliente di cedere il calore a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna.
4. Il Fornitore è autorizzato a prescrivere un prelievo minimo di energia termica per ogni KW di allacciato ed a fatturare il relativo controvalore al Cliente in caso di non raggiungimento.
Art. 3 Impianti e responsabilità
1. Per l’allacciamento alla Rete del Fornitore e, pertanto, per la consegna del calore termico al Cliente è necessario un Impianto di Allacciamento, di proprietà del Fornitore. Tale Impianto di Allacciamento comprende le linee di mandata e ritorno dal punto di erogazione alla Sottostazione d’utenza, nonché la Sottostazione d’utenza stessa. Il confine di proprietà tra Impianto di Allacciamento e Impianto del Cliente, al tempo stesso punto finale dell’Impianto di Allacciamento del Fornitore, si colloca direttamente dopo i connettori filettati o le flange sul lato secondario dello scambiatore di calore della sottostazione, a valle del Punto di fornitura.
Le Parti definiscono consensualmente il punto di posa o montaggio dell’Impianto di Allacciamento e della Sottostazione d’utenza del calore, in base al principio del minor costo.
2. Poiché per le linee di mandata e ritorno e per la conduzione di fornitura è ineludibile l’occupazione di terreni, il Cliente è tenuto a mettere gratuitamente a disposizione del Fornitore, per tramite suo o di terzi, qualunque diritto necessario alla posa e al mantenimento degli elementi e delle tubature necessarie per la fornitura di calore, per tutta la durata del Contratto. Il Cliente si obbliga a tollerare senza alcun corrispettivo, dopo un eventuale scioglimento del contratto di fornitura di energia termica per qualsiasi causa, l’allontanamento dell’impianto (tubazioni, energia termica, ecc.) dalla sua proprietà.
Il Cliente concede al Fornitore gratuitamente la servitù di passaggio con le tubazioni attraverso i terreni di sua proprietà ed acconsente, a semplice richiesta, all’intavolazione della stessa a cura e spese del Fornitore. Il Fornitore provvederà a suo carico ad un eventuale spostamento delle tubazioni attraversanti il terreno del Cliente, nel caso questo fosse necessario a causa di futuri lavori di ristrutturazione del Cliente.
3. L’Impianto di Allacciamento sarà mantenuto e gestito dal Fornitore di calore. Il Fornitore di calore si fa quindi carico della manutenzione e riparazione dell’Impianto di Allacciamento e se ne assume i costi per l’installazione e il montaggio dello stesso. Il Cliente s’impegna ad astenersi da qualunque intervento a tale impianto, nonché a informare tempestivamente il Fornitore in presenza di vizi, danni o malfunzionamenti dell’Impianto di Allacciamento nonché del Misuratore o altri componenti dell’impianto. Con riferimento a tale impianto, il Cliente risponde pienamente nei confronti del Fornitore per eventuali danneggiamenti dovuti a incendio, furto o interventi arbitrari.
Il Fornitore dispone liberamente dei propri apparecchi e di ogni altro materiale installato presso il Cliente.
4. Il Fornitore effettua tutti gli investimenti e prestazioni necessari per la gestione destinata dell’impianto di collegamento. Richieste speciali e installazioni straordinarie non vengono considerate dal Fornitore e sono a carico del Cliente.
5. I costi per la realizzazione degli allacciamenti del circuito secondario a valle della Sottostazione d’utenza, gli impianti termosanitari e le opere per l’allacciamento elettrico, inclusi i costi per l’installazione e manutenzione di tutte le parti dell’Impianto del Cliente, si intendono a carico di quest’ultimo. I costi per la corrente d’esercizio dell’Impianto di Allacciamento sono a carico del Cliente.
Il Cliente si impegna a tenere i suoi impianti in uno stato d’uso tale da poter adempiere agli
obblighi derivanti dal presente contratto. In caso contrario è tenuto al risarcimento del danno.
6. Il Cliente è responsabile per la qualità dell’acqua sanitaria. Un’eventuale pulizia oppure sostituzione dello scambiatore a causa di acqua sanitaria sporca è a carico del Cliente.
7. Per la pulizia del filtro sulla parte secondaria è responsabile il Cliente.
8. Il Fornitore è responsabile solo per il circuito primario del riscaldamento, ma non per il circuito dell’acqua calda per uso igienico-sanitario e/o circuiti di riscaldamento secondari.
9. Il Misuratore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente.
10. Luogo della consegna dell’energia termica è il seguente locale: vano caldaia
Il luogo di consegna viene messo a disposizione dal Cliente e deve soddisfare i seguenti requisiti:
- Il luogo di consegna dev’essere protetto contro il gelo.
- Deve predisporre di allacciamenti come canale di drenaggio, corrente elettrica, messa a terra.
- Il luogo di consegna dovrebbe essere posizionato in un locale dove un’eventuale perdita di acque può causare meno danni. L’installazione di una stazione di scambio calore in vani superiori all’ambiente residenziale non è ammessa.
11. Il Cliente dichiara di avere la legittima disponibilità dell’immobile di allacciamento e garantisce in ogni momento al Fornitore l’accesso agli impianti. Il Cliente è in ogni caso responsabile nei confronti del Fornitore per qualunque danno o costo causato da dichiarazioni errate o parziali.
12. L’impianto ed eventuali altri dispositivi del Cliente devono possedere le caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni in materia, al fine da evitare danni materiali all’impianto stesso, nonché guasti alla Rete del Fornitore. Il Fornitore risponde solo per danni causati con dolo o colpa grave, che derivano dall’impianto dello stesso. Il Fornitore non si assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi tipo che possono verificarsi da guasti o da irregolare funzionamento dell’Impianto del Cliente. Il Fornitore non si assume alcuna responsabilità per danni alle persone o cose che si verifichino oltre alla linea di consegna (confine di proprietà).
13. Il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare il Fornitore da ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare al Fornitore nell’ambito di esecuzione del presente Contratto che dipendano da fatto o comportamenti imputabili al Cliente.
Art. 4 Attivazione della fornitura
1. L’Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente, ha luogo la prima data utile e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dalla Data di ricevimento da parte del Fornitore della domanda di attivazione della fornitura del Cliente ovvero, se la richiesta di attivazione della fornitura sia contestuale all’accettazione del preventivo di allacciamento da parte del Cliente, dal termine ultimo per il completamento di lavori di allacciamento concordato tra Fornitore e Cliente. L’attivazione ha luogo nel termine indicato nel Preventivo.
2. La data di Attivazione della fornitura viene in ogni caso evidenziata nella Fattura di periodo.
Art. 5 Misurazione del calore
1. Il Fornitore stabilisce il quantitativo di calore consumato attraverso un Misuratore tarato e installato dal Fornitore stesso nel Punto di fornitura concordato tra le Parti.
Per eseguire la Lettura, il Fornitore si procurerà a proprie spese dispositivi idonei, conformi alle norme sulla taratura, di cui curerà la manutenzione.
2. In caso di contestazioni sulla misurazione dei consumi, il Cliente può chiedere al Fornitore una verifica del Misuratore. Il Misuratore sarà considerato difettoso nel caso si riscontrino errori superiori al 2%. Il costo della verifica sarà a carico del Cliente nel caso in cui l’errore rientri nei predetti limiti di tolleranza, in caso contrario sarà a carico del Fornitore.
3. Eventuali manomissioni del Misuratore e il prelievo di calore eludendo i sistemi di misurazione saranno punibili e autorizzano il Fornitore a una stima dei consumi nonché alla sospensione della fornitura, ovvero alla risoluzione del Contratto.
4. In caso di malfunzionamento del Misuratore o comunque in caso di indisponibilità dei dati di misura reali, il Fornitore ricostruirà il consumo potenziale per il periodo intercorrente dall’ultima Lettura corretta mediante stima basata sul consumo medio del periodo di lettura precedente e di quello successivo alla rilevazione dell’errore ovvero sulla base del consumo dell’anno precedente, ove disponibile. In tal caso, si dovrà tenere adeguatamente conto delle circostanze effettive nell’erogazione di calore, in particolare delle condizioni meteorologiche.
Art. 6 Prezzi e adeguamenti
1. I prezzi in vigore della fornitura risulteranno dal Tariffario in vigore del Fornitore, come dall’allegato A del Preventivo. Tutti i prezzi sono da intendersi al netto dell’IVA nella misura prevista dalla legge e di ogni altro onere e imposta, salvo se diversamente indicato nel Tariffario. La base per il calcolo del corrispettivo è costituita dalla Lettura del Misuratore.
2. Il prezzo viene calcolato dal Fornitore e verrà rideterminato a necessità dal Consiglio di Amministrazione del Fornitore nel senso della Cooperativa e tenuto conto di tutti i costi, di qualsiasi natura essi siano. La variazione dei prezzi sarà in ogni caso comunicata preventivamente per iscritto al Cliente.
Art. 7 Fatturazione e pagamenti
1. L’energia consumata sarà fatturata in base al consumo effettivo registrato dal Misuratore. La Fattura di periodo è emessa con frequenza bimestrale.
Per la fatturazione è possibile adottare anche un periodo diverso, specificando che con 31 dicembre di ogni anno verrà emessa una fattura in ogni caso.
2. La Fattura di chiusura è recapitata al Cliente entro 30 giorni decorrenti dal giorno di cessazione della fornitura.
3. Il pagamento dovrà essere eseguito entro 20 giorni dalla data di emissione fattura attraverso le seguenti modalità di pagamento: addebito automatico SEPA oppure bonifico bancario.
Art. 8 Inadempimento del Cliente
1. In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del Contratto, trascorsi almeno 10 (dieci) giorni dalla scadenza della Fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente a mezzo di raccomandata oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora). Il Fornitore, trascorsi inutilmente 20 (venti) giorni dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, sospendere la fornitura. La riattivazione del servizio è subordinata alla dimostrazione del pagamento di quanto dovuto al Fornitore.
2. In ogni caso restano a carico del Cliente, oltre alle somme dovute per gli importi fatturati, i relativi interessi e le spese sostenute per il recupero del credito, nonché tutti gli oneri relativi alle procedure di sospensione e di eventuale riattivazione della fornitura di telecalore, salvo il maggior danno.
3. Il mancato pagamento di un importo dovuto da parte del Cliente nei termini stabiliti comporta dal giorno della scadenza fino a quello del pagamento effettivo l’obbligo per il Cliente non qualificabile consumatore ai sensi del Codice del consumo di corrispondere al Fornitore gli
interessi moratori automatici calcolati sulla somma ancora dovuta in base al D.Lgs. n. 231 del 2002, mentre per il Cliente qualificabile come consumatore saranno invece addebitati i relativi interessi di mora calcolati nella misura del Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) della Banca Centrale Europea (disponibile presso il sito www.euribor.it), maggiorato di 3,5 punti percentuali. È fatto in ogni caso salvo ogni maggior danno e ogni ulteriore diritto scaturente dal ritardo nel pagamento del Cliente.
Art. 9 Rateizzazione
1. Il Cliente ha la facoltà di richiedere la rateizzazione dei pagamenti entro 10 (dieci) giorni solari successivi al termine fissato per il pagamento della Fattura, qualora l’importo fatturato sia superiore a 3 (tre) volte l’importo medio fatturato nelle Fatture emesse nei 12 (dodici) mesi precedenti all’emissione della Fattura. La rateizzazione può essere richiesta per e-mail al seguente indirizzo del Fornitore: office@fti.bz. In tal caso saranno applicati al Cliente gli interessi di mora pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) fissato dalla Banca Centrale Europea, disponibile presso il sito www.euribor.it, e calcolati dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della Fattura.
2. Le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari al massimo al numero di Fatture emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi, salvo diverso accordo scritto tra le Parti. Le rate, non cumulabili, hanno una frequenza pari alla periodicità di fatturazione, fatta salva la facoltà per il Fornitore di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dalla Fattura. In caso di cessazione del Contratto, il Fornitore ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento immediato dell’importo relativo alle rate non ancora scadute.
Art. 10 Interruzione
1. Qualora il Fornitore, in caso di forza maggiore o di altre circostanze che non è ragionevolmente in grado di scongiurare, fosse parzialmente o totalmente impedito nella produzione, distribuzione o erogazione di calore, i suoi obblighi saranno sospesi fino a quando tali impedimenti o guasti saranno rimossi.
Il Fornitore non si assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti riconducibili a interruzioni o erogazioni discontinue del calore dovute a casi di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.
2. Il Fornitore è autorizzato a sospendere temporaneamente l’erogazione di calore per l’esecuzione di lavori necessari al funzionamento del servizio ovvero per altri casi di interruzione programmata. In tal caso, il Fornitore darà un preavviso dell’interruzione al Cliente di almeno 48 ore nel Periodo invernale e di almeno 24 ore nel Periodo estivo.
Il Fornitore è in ogni caso tenuto a porre rimedio il più rapidamente possibile a qualunque guasto o interruzione dell’erogazione.
Art. 11 Durata del contratto e diritto di recesso
1. Il Contratto è a tempo indeterminato.
2. Il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento con un periodo di preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Il Cliente esercita tale diritto presentando al Fornitore una richiesta di Disattivazione della fornitura oppure presentando una richiesta di Scollegamento dalla rete. Il Cliente può esercitare il diritto di recesso utilizzando il modulo di recesso predisposto a tale scopo dal Fornitore. Il modulo opportunamente compilato può essere trasmesso per posta o e-mail
ovvero consegnato a mano presso l’ufficio assistenza clienti del Fornitore. È inoltre prevista la possibilità di trasmettere il modulo al Fornitore in modalità telematica tramite il sito www.fti.bz.
3. Nel caso in cui il recesso del Cliente avvenga prima della naturale scadenza del Contratto, allo stesso sarà addebitato un corrispettivo di salvaguardia a copertura dei costi di allacciamento. Il corrispettivo di salvaguardia è calcolato secondo i criteri di cui all’art. 9.2 del TUAR.
L’importo iniziale del suddetto corrispettivo di salvaguardia ammonta a € …………………………
L’ammontare del corrispettivo di salvaguardia applicabile è determinato in funzione del momento in cui avviene il recesso. Il corrispettivo di salvaguardia applicabile al Cliente è pari: a) nel caso di Utente residenziale domestico, diverso da un utente socio di una società cooperativa che gli fornisce l’energia termica, alla differenza tra il costo di realizzazione dell’allacciamento, al netto di eventuali contributi pubblici e il corrispettivo applicato all’utente per la realizzazione dello stesso; b) in tutti i casi diversi dalla precedente lettera a), alla differenza tra il costo di realizzazione dell’allacciamento, di estensione e/o potenziamento della rete e di ogni altra opera necessaria per fornire l’energia termica all’utente, al netto di eventuali contributi pubblici e il corrispettivo totale applicato all’utente. Il corrispettivo di salvaguardia viene applicato per: a) 5 anni per Utenti residenziali domestici e Utenti residenziali non domestici; b) 10 anni, per gli utenti diversi da quelli di cui alla precedente lettera a) ovvero per utenti soci della società cooperativa che fornisce energia termica a questi ultimi. Ulteriori informazioni sul corrispettivo di salvaguardia sono disponibili sul sito web del Fornitore (www.fti.bz).
4. Ai sensi dell’art. 12.1 del TUAR, il Fornitore richiama l’attenzione del Cliente sulle seguenti attività previste ai fini della Disattivazione della fornitura di calore e allo Scollegamento dalla rete: per la Disattivazione della fornitura sono previste le seguenti attività:
a) chiusura delle valvole di intercettazione della Sottostazione di utenza e loro piombatura;
b) effettuazione della Lettura di cessazione;
c) emissione della Fattura di chiusura del rapporto contrattuale, sulla base della Lettura di cessazione lettera b)
Per lo Scollegamento dalla rete sono previste, oltre alle attività previste per la Disattivazione della fornitura, le seguenti attività:
a) rimozione della Sottostazione d’utenza e delle altre componenti della stessa nonchè del Gruppo di misura nei casi in cui queste siano di proprietà del Fornitore;
b) smontaggio e svuotamento della tubazione risp. montaggio di un bypass;
c) presentazione di un’offerta per la rimozione delle ulteriori componenti della Sottostazione
d’utenza, qualora queste siano di proprietà del Cliente;
d) disalimentazione di apparecchiature elettriche facenti parte dell’Impianto di Allacciamento;
e) intercettazione del circuito idraulico di Allacciamento a monte della proprietà privata del Cliente, ove tale circuito non serva altri utenti.
f) rimborso della quota sociale versata (senza l’agio).
Si precisa che, fatto salvo il corrispettivo di salvaguardia convenuto, non sono previsti ulteriori corrispettivi o altri oneri per la Disattivazione della fornitura e per lo Scollegamento dalla rete. Ai fini del recesso non sono previsti altri vincoli temporali oltre al periodo di preavviso di cui all’art.
8.1 del TUAR.
5. In caso di richiesta di Disattivazione della fornitura nel Periodo invernale, il Fornitore si riserva la facoltà di chiudere parzialmente le valvole di intercettazione della Sottostazione di utenza, con riduzione della portata tale da assicurare la sicurezza degli impianti (funzione antigelo), senza alcun onere aggiuntivo per il Cliente.
6. L’utente si obbliga a tollerare senza alcun corrispettivo, dopo un eventuale scioglimento del contratto di fornitura di energia termica per qualsiasi causa, l’allontanamento dell’impianto (tubazioni, energia termica, ecc.) dalla sua proprietà
7. Nel caso si verificassero i casi come dal seguente Art. 12, il Fornitore può recedere dal Contratto nel rispetto di un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.
8. Il presente contratto e gli obblighi ivi contenuti passano ai successori di ambo le parti. In caso di trasferimento della proprietà degli immobili da parte dell’utente (ad es. tramite compravendita o donazione), il nuovo proprietario è obbligato all’assunzione del presente contratto di fornitura di energia termica, tramite un’apposita clausola contrattuale.
Art. 12 Sospensione della fornitura
1. Il Fornitore è autorizzato a sospendere immediatamente, anche in via definitiva, l’erogazione di calore, qualora il Cliente non rispetti le condizioni della fornitura nonostante i solleciti, in particolare,
- in caso di mancato pagamento delle Fatture scadute,
- in caso di prelievo, derivazione o utilizzo di calore in modo non conforme ai termini del Contratto,
- in caso di modifica, danneggiamento o rimozione degli impianti del Fornitore in assenza di preventivo assenso scritto, tra cui sono ricompresi anche tutti i danni o la rimozione di parti delle apparecchiature,
- in caso di compromissione del regolare funzionamento del Misuratore,
- in caso di mancata esecuzione di una modifica dell’impianto richiesta dal Fornitore per ovviare a una situazione non conforme ai termini del Contratto
- in caso di rifiuto a concedere al personale incaricato dal Fornitore l’accesso alla Sottostazione
d’utenza.
2. Il Fornitore è autorizzato a riprendere l’erogazione di calore, sospesa per uno dei suddetti motivi, previa eliminazione della causa alla base della sospensione, al risarcimento dei costi sostenuti oltre che al pagamento di tutti gli eventuali arretrati da parte del Cliente.
3. Il contratto si ritiene infine risolto di diritto anche in caso di forza maggiore che comporta l’impossibilità totale e definitiva dell’attività di fornitura del Fornitore o del prelievo da parte del Cliente.
Art. 13 Clausola risolutiva espressa
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civile, il Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, previa comunicazione scritta al Cliente, nei seguenti casi:
a) vi sia prelievo fraudolento, manomissione e/o rottura dei sigilli del Misuratore da parte del Cliente;
b) il Cliente non ottemperi all’obbligo di pagamento di due o più Fatture di periodo anche non consecutive;
Art. 14 Modifica e integrazione del contratto
1. Il Fornitore informa il Cliente di eventuali modifiche unilaterali alle condizioni contrattuali tempestivamente, e comunque almeno sessanta (60) giorni solari prima dalla loro applicazione, tramite comunicazione scritta.
2. Sono recepite di diritto nel Contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l’ARERA, che comportino modifiche o integrazioni alle presenti condizioni di fornitura.
3. Il Fornitore provvede alle modifiche e alle integrazioni imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l’ARERA, che non siano suscettibili di inserimento automatico, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, fermo restando il diritto di recesso di quest’ultimo.
Art. 15 Standard di qualità
1. Il Fornitore si impegna al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità commerciale e tecnica come fissati dall’ARERA nei propri provvedimenti (RQCT per i Clienti che NON sono soci della Cooperativa e RQTT) e a corrispondere gli indennizzi automatici eventualmente previsti, così come riportato nella informativa disponibile sul sito del Fornitore al seguente indirizzo: www.fti.bz.
2. L’applicazione delle disposizioni dal RCQT ai Clienti che sono soci della Cooperativa è facoltativa per il Fornitore, con eccezione delle disposizioni agli artt. 4, 19.1 e 33.2
Art. 16 Protezione dei dati
1. Il Cliente dichiara di aver ricevuto dal Fornitore l’informativa sul trattamento dei dati personali al momento della raccolta di tali dati e di essere stato quindi edotto, in particolare, sui suoi diritti, sul nome e sui dati del titolare, nonché sugli scopi e sulla base giuridica del trattamento.
L’invio di una richiesta, nonché l’accettazione del Contratto da parte del Cliente, presuppongono pertanto la sua piena conoscenza dell’informativa sulla privacy e il suo espresso consenso al trattamento dei propri dati personali.
Art. 17 Disposizioni generali
1. Le presenti condizioni, incluse le premesse, il Preventivo già consegnato al Cliente comprensivo degli allegati, nonché in ogni caso le Condizioni economiche (Tariffario) costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. La Documentazione contrattuale si intende integrata da qualsiasi ulteriore documento o informazione che divenga obbligatorio ai sensi della normativa vigente.
2. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nel Contratto si rimanda alle vigenti disposizioni di legge, nonché ai provvedimenti emanati dalle autorità competenti e alle norme giuridiche.
3. Il Cliente autorizza il Fornitore a incaricare a costi del Fornitore terzi dell’adempimento dei propri
obblighi contrattuali.
4. Per l’esecuzione del Contratto e le sue conseguenze giuridiche, le Parti eleggono il seguente domicilio (art. 47 c.c. e art. 30 c.p.c.): il Fornitore di calore elegge il proprio domicilio nella propria sede legale, il Cliente all’indirizzo indicato nel presente documento ovvero a quello comunicato a mezzo lettera raccomandata. Per qualunque controversia derivante dalla fornitura di calore, è competente il foro nella cui circoscrizione ha sede il Fornitore, fatti salvi i diritti di tutela dei consumatori previsti dal Codice del Consumo.
5. Tutti i riferimenti a norme legislative o regolamentari includono le successive integrazioni e modifiche delle norme medesime. Tutte le delibere dell’ARERA citate nel presente Contratto sono pubblicate sul sito www.arera.it.
6. Il Contratto costituisce l’intero accordo intervenuto tra il Fornitore e il Cliente circa le prestazioni oggetto dello stesso e sostituisce ogni precedente intesa, scritta o verbale, eventualmente intervenuta in merito alle stesse. Salvo quanto previsto dagli artt. 6 e 14, nessuna modifica o
aggiunta al Contratto sarà valida o efficace se non effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.
7. Il Cliente acconsente fin d’ora all’eventuale cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra impresa abilitata alla fornitura di energia termica.
8. Tutte le spese di competenza del Cliente e derivanti da questa fornitura di calore, incluse eventuali spese giuridiche per l’incasso di arretrati da parte dell’utente nonché tutte le tasse e i contributi attuali e futuri, sono a carico del Cliente.
9. Il presente contratto è sottoposto all’obbligo di registrazione soltanto in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2 del DPR n. 131/1986.
Letto, confermato e sottoscritto Dobbiaco, li ………………………..…….
Teleriscaldamento Termo-Elettrico Il Cliente Dobbiaco-San Candido Soc. Coop.
………………………………………………………………. ………………………………………………………….
Presidente Fuchs Hanspeter
* * * * * * * *
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Cliente dichiara di aver attentamente letto e di approvare espressamente le seguenti clausole del contratto:
Art. 2 Oggetto del contratto; Art. 4 Impianti e responsabilità; Art. 5 Misurazione del calore; Art. 6 Prezzi e adeguamenti; Art. 8 Inadempimento del Cliente; Art. 10 Interruzione; Art. 11 Durata del contratto e diritto di recesso; Art. 12 Sospensione della fornitura; Art. 13 Clausola risolutiva espressa; Art. 14 Modifica e integrazione del contratto; Art. 17 Disposizioni generali.
Dobbiaco, li ………………………..…….
Il Cliente
…………………………………………………………….
Allegati: Allegato A Tariffario UP FB 3.3.022
Allegato A
UP FB 3.3.028 Tariffario | Redatto da: Waltraud Jud Esaminato da: Enes Hamidovic Approvato da: Hanspeter Fuchs Revisione: 3 Data prima edizione: 11.12.2018 Data Revisione: 18.09.2020 |
Tariffario
a decorrere dal 1° gennaio 2019
Secondo lo statuto della Cooperativa, il prezzo per la fornitura dell’energia termica viene deliberato dal Consiglio di amministrazione e aggiornato in base alle esigienze economiche. I prezzi indicati vengono applicati per le forniture di energia termica per riscaldamento e acqua calda igienico sanitaria per tutte le tipologie di utilizzo (residenziale, terziario, industriale) nei Comuni di Dobbiaco e San Candido.
Tipologia prezzo: tariffa monomia
Viene fatturato il consumo effettivo rilevato dal contatore installato, considerando le seguenti due categorie:
- prezzo per soci della Cooperativa: 0,092 Euro/kWh + IVA
- prezzo per utenti che non sono soci della Cooperativa 0,097 Euro/kWh + IVA
L’agevolazione fiscale attualmente valida per Carbon Tax nell’importo di 0,02194 Euro/kWh viene defalcata direttamente in fattura dall’importo totale.
Per ogni contatore è dovuto un canone di base annuale:
- Canone di base per contatore principale 90,00 Euro più IVA
- Canone di base per sottocontatore 90,00 Euro più IVA
Il canone di base viene addebitato nelle bollette bimestrali in misura proporzionale.
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato nella seduta del 6 giugno 2018 l’introduzione di un consumo annuale minimo che dovrà essere raggiunto a partire dal 1° gennaio 2019. Viene calcolato come segue: potenza dell’allacciamento in kW moltiplicata per le ore a pieno carico (kWh) secondo i seguenti scaglioni:
- potenza allacciamento fino a 50 KW 400 ore a pieno carico (kWh)
- potenza allacciamento 51 - 100 KW 500 ore a pieno carico (kWh)
- potenza allacciamento 101 – 150 KW 600 ore a pieno carico (kWh)
- potenza allacciamento oltre 150 KW 750 ore a pieno carico (kWh)
Il consumo annuale minimo calcolato dev’essere raggiunto, altrimenti verrà addebitata la differenza nell’ultima bolletta dell’anno.