SOTTOSCRITTA L’IPOTESI DI ACCORDO TRA L’A.RA.N., LE CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE E LA FNSI PER LA SPECIFICA REGOLAZIONE DI RACCORDO DEL PERSONALE PROFILI INFORMAZIONE
AranSegnalazioni
Newsletter n. 9 del 6/5/2021
Attività istituzionale dell'Agenzia
Attività negoziale
SOTTOSCRITTA L’IPOTESI DI ACCORDO TRA L’A.RA.N., LE CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE E LA FNSI PER LA SPECIFICA REGOLAZIONE DI RACCORDO DEL PERSONALE PROFILI INFORMAZIONE
In data 5 maggio 2021, l’Aran, le confederazioni sindacali e la FNSI hanno sottoscritto l’Ipotesi di Accordo per la specifica regolazione di raccordo del personale profili informazione. L’Ipotesi riguarda il personale dipendente dalle Amministrazioni ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva di cui al CCNQ 13 luglio 2016, che svolge le attività di informazione negli uffici di cui all’art. 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, inquadrato nei profili professionali appositamente istituiti dai CCNL di comparto dell’ultimo triennio 2016/2018.
Con l’Ipotesi di Accordo appena siglata si dà attuazione alle previsioni del comma 5-bis dell’art. 9, Legge 7 giugno 2000, n. 150, il quale stabiliva espressamente che “Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, può essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro”
Ai fini dell’inquadramento, l’Ipotesi individua le confluenze del personale tenendo conto delle qualifiche del “CCNL giornalistico” e delle aree o categorie del “CCNL di riferimento” e, solo laddove necessario, riconosce un assegno ad personam con i relativi criteri di riassorbibilità. Confermata anche la possibilità di aderire alla cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani con il solo contributo a carico del lavoratore interessato.
Orientamenti applicativi
Comparto Istruzione e ricerca
La quota variabile dell’indennità di direzione del DSGA titolare presso la scuola, deve essere corrisposta anche nel caso di congedo per assistenza ad un familiare con handicap in situazione di gravità?
Orientamenti applicativi
Comparto Istruzione e ricerca
Qual è l’esatto computo del periodo di congedo parentale chiesto da un dipendente a tempo determinato in regime di part time verticale? E’ corretto contare tutto il periodo richiesto e non i soli giorni di effettivo servizio, ossia lunedì, mercoledì e venerdì?
Orientamenti applicativi
Area Sanità
A quale fascia superiore di indennità di esclusività si può accedere con il nuovo regime di calcolo dell’anzianità di cui all’art. 89, comma 2, del CCNL del 19.12.2019?
Orientamenti applicativi
Area Sanità
I servizi pregressi utili ai fini del calcolo dell’anzianità per il passaggio alle fasce superiori dell’indennità di esclusività di cui all’art. 89, comma 2, del CCNL del 19.12.2019 devono essere solo quelli svolti in regime esclusivo?
Orientamenti applicativi
Area Funzioni Locali - Dirigenza PTA
Come deve essere applicato il dettato dell’art. 89, comma 5 del CCNL Personale Area Funzioni Locali del 19/12/2020?
Orientamenti applicativi
Area Funzioni Locali - Segretari Comunali e Provinciali
Come si calcola oggi la maggiorazione della retribuzione di posizione di cui all’art. 41, comma 4, del CCNL 16.05.2001? In particolare come si calcola nelle sedi di segreteria convenzionate?
Orientamenti applicativi
Area Funzioni Locali
Come si deve interpretare l’art. 60 del CCNL 17.12.2020 in materia di onnicomprensività retributiva con particolare riferimento alla disposizione del comma 3, in base alla quale deve essere garantita comunque una quota a titolo di retribuzione di risultato al dirigente che ha reso la prestazione?
Orientamenti applicativi
Area Funzioni Locali
Un Ente locale che debba dare l’informazione ed avviare le procedure di confronto e di contrattazione integrativa deve informare e convocare tutti i soggetti sindacali indicati dall’art. 7, comma 2, del CCNL 17.12.2020 relativo all’Area delle Funzioni locali, o può selezionare solo i soggetti sindacali riferibili alla Sezione “Dirigenti” di cui all’art. 43 e ss. dello stesso CCNL?
Sezione Giuridica
Governo
Decreto-Legge n.56 del 30 aprile 2021 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Il Decreto Legge n.56/2021 ha modificato l’art. 263 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 77/2020, relativo alle disposizioni urgenti in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. Il nuovo art. 263 conferma che il lavoro agile, durante la fase di emergenza, sia applicato in deroga agli accordi individuali ed agli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. Conferma altresì che il ricorso a tale modalità di lavoro sia possibile a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza. La nuova disposizione ha, inoltre, prorogato la vigenza delle misure semplificate fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. Infine, quale aspetto di maggiore novità rispetto alla precedente disposizione, la nuova norma non prevede più l’obbligo di applicare il lavoro agile al 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità né alcun’altra percentuale che vincoli le scelte delle amministrazioni.
Corte costituzionale
Sentenza n. 71 del 21/4/2021
Impiego pubblico – Comparto scuola - assistenti amministrativi – mansioni superiori - Criterio di determinazione del trattamento economico - Non fondatezza delle questioni di legittimità
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dei criteri di determinazione del compenso stabilito per gli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per la copertura di posti di direttore dei servizi generali e amministrativi. in base al combinato disposto dei commi 44 e 45 dell’art. 1 della l. 228/2012 in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. Il meccanismo di determinazione del compenso, comporta una progressiva riduzione equivalente all’aumento del trattamento economico correlato all’anzianità maturata dall’assistente incaricato, fino all’azzeramento nel momento in cui raggiunge o supera lo stipendio tabellare iniziale previsto per la qualifica superiore. La Corte rileva che il lavoratore preposto a mansioni superiori anche nell’ipotesi di prestazione volontaria, ha diritto alla differenza di trattamento con la qualifica più elevata in virtù del principio della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, di cui all’art. 36 Cost, principio peraltro assicurato dall’art.145 L 228/2012. La Corte, pertanto, esclude la manifesta irragionevolezza dell’attuale meccanismo, in quanto ancorato al differenziale tra il trattamento complessivo percepito dall’assistente amministrativo che ha ricevuto l’incarico e quello tabellarmente previsto come iniziale per il DSGA, e che comporta, dopo i 21 anni di anzianità, l’azzeramento del compenso per le mansioni superiori. La Consulta ritiene altresì giustificata sia la diversità di trattamento rispetto all’assistente amministrativo dotato di minor anzianità sempre in relazione al criterio di valutazione complessiva della retribuzione goduta, sia la dedotta disparità rispetto al personale docente che pur trovandosi in situazioni identiche è disciplinato in modo giustificatamente diverso.
Ispettorato Nazionale Lavoro
Permessi L. 104/1992 - Fruibilità oraria anche in smart working - Nota n.7152/2021
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
L’ Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 7152/2021, in risposta alle perplessità sollevate dalla CGIL Funzione Pubblica riguardanti la presunta incompatibilità sostenuta dalla PA, chiarisce che i permessi ex L.104/1992 possono essere fruiti a ore anche durante lo smart working, infatti, “se da un lato, con le diverse disposizioni e indicazioni dei competenti organi istituzionali è stata rappresentata la difficile compatibilità della fruizione oraria con il lavoro agile (atteso che il lavoro agile è, per sua definizione, svincolato da vincoli di orario), dall’altro si è al contempo rappresentata la non esclusione della fruibilità frazionata – e dunque la possibilità di fruirne – ove il lavoratore ritenga, secondo le proprie valutazioni, che le proprie esigenze personali per le quali si fruisce del permesso non siano compatibili con la propria organizzazione in modalità agile. Diversamente, ove si ritenga che l’esigenza personale potrà essere soddisfatta durante la propria modulazione organizzativa dell’attività lavorativa, non sarà necessario ricorrere allo strumento del permesso orario. Detta interpretazione è posta a tutela della flessibilità di cui gode il lavoratore durante il lavoro agile, cui è connaturata l’autorganizzazione e dunque la conciliazione vita-lavoro. Ove detta conciliazione non risulti possibile potrà perciò esercitarsi il diritto alla fruizione frazionata del permesso”.
Corte dei conti
Sezione controllo Regione Toscana deliberazione n.34/2021
Enti locali Progressioni verticali - Computo percentuale posti riservati
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Il Collegio interviene relativamente all’applicazione della disciplina che regola l’istituto delle progressioni verticali, così come previsto dall’art. 22, comma 15, del D.Lgs n.75/2017, evidenziando, con riferimento a quale categoria debba intendersi applicato il limite della percentuale del 30% dei posti previsti nei piani dei fabbisogni, che: “il limite del 30% da rispettare debba intendersi riferito al solo numero di posti previsti per i concorsi di pari categoria, e non al numero assoluto dei posti previsti per qualsiasi categoria o area, condividendo l’ampia giurisprudenza contabile formatasi sul punto e dalla quale la Sezione Toscana non intende discostarsi (Sez. reg. contr. Campania, n. 103/2019/PAR, Sez. reg. contr. Puglia, n. 71/2019/PAR, Sez. reg. contr. Basilicata n. 38/2020/PAR); inoltre precisano, i giudici contabili, nel limite del 30%, devono essere ricomprese anche le assunzioni per mobilità in quanto il decreto crescita -D.L. 34/2019,convertito in L. 58/2019 - che consente alle amministrazioni di effettuare tutte le assunzioni a tempo indeterminato entro il volume di spesa di personale attivabile in base al rapporto che essa avrà con la media delle entrate correnti dell’ultimo triennio - si applica a tutte le forme di assunzione ( concorso pubblico, mobilità e scorrimento della graduatoria) che “contribuiscono, a determinare il volume di spesa del personale, rilevante al fine di determinare i limiti assunzionali in rapporto alle entrate correnti”.
Corte dei conti
Sezione giurisdizionale Toscana sentenza n.168/2021
Pubblico Impiego – Licenziamento - Obbligo di restituzione delle retribuzioni percepite per prestazioni illecite
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Il Collegio esamina un caso di licenziamento per avvenuto superamento del periodo massimo di comporto in relazione agli emolumenti percepiti come corrispettivo di una prestazione che trovi fondamento in una causa illecita. In tal caso, a parere dei giudici, “l’ipotesi dannosa “trascina” e “coinvolge” tutte gli esborsi subiti dall’amministrazione in virtù della causa illecita che, come tali, devono essere reintegrati, non potendosi ipotizzare il permanere in piedi di una prestazione fiscale che abbia come corrispettivo l’erogazione di retribuzioni che, a loro volta, trovino fondamento in una causa illecita. In tal senso sull’argomento si sono pronunciate di recente le Sezioni Riunite della Corte dei Conti che, con sentenza n. 24/2020/QM/SEZ, hanno stabilito che, nelle ipotesi di danno erariale derivante da erogazioni retributive non dovute per prestazioni rivelatesi illecite, la restituzione di quanto percepito deve avvenire al lordo e non al netto delle trattenute.
Sezione Economica
Governo
Trasmissione del PNRR al Parlamento e alla Commissione europea
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Il 25 aprile u.s. il Governo ha trasmesso al Parlamento il testo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il Piano si inserisce all’interno del programma Next Generation EU (NGEU), il pacchetto da 750 miliardi di euro concordato dall’Unione Europea in risposta alla crisi pandemica. Il Governo ha quindi trasmesso il PNRR anche alla Commissione europea.
Il Piano italiano prevede investimenti pari a 191,5 miliardi di euro, finanziati attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, lo strumento chiave del NGEU. Ulteriori 30,6 miliardi sono parte di un Fondo complementare, finanziato attraverso lo scostamento pluriennale di bilancio approvato nel Consiglio dei ministri del 15 aprile. Il totale degli investimenti previsti è pertanto di 222,1 miliardi di euro. Il Piano include inoltre un corposo pacchetto di riforme, che toccano, tra gli altri, gli ambiti della pubblica amministrazione, della giustizia, della semplificazione normativa e della concorrenza. Si tratta di un intervento epocale, che intende riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica, contribuire a risolvere le debolezze strutturali dell’economia italiana, e accompagnare il Paese su un percorso di transizione ecologica e ambientale. Il Piano ha come principali beneficiari le donne, i giovani e il Mezzogiorno e contribuisce in modo sostanziale a favorire l’inclusione sociale e a ridurre i divari territoriali.
Corte dei conti
Linee di indirizzo e guida per le relazioni dei revisori dei conti di Regioni ed Enti locali
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Sono state pubblicate, nella GU n. 100 del 2021, quattro delibere della Corte dei Conti recanti:
• Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2021-2023, per l'attuazione dell'articolo 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (Delibera n. 2/SEZAUT/2021/INPR);
• Linee guida per le relazioni del collegio dei revisori dei conti sui bilanci di previsione delle regioni e delle province autonome per gli esercizi 2021-2023, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (Delibera n. 5/SEZAUT/2021/INPR);
• Linee guida per le relazioni del collegio dei revisori dei conti sui rendiconti delle regioni e delle province autonome per l'esercizio 2020, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, richiamato dall'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (Delibera n. 6/SEZAUT/2021/INPR);
• Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2020. (Delibera n. 7/SEZAUT/2021/INPR).
Senato
Notiziario Economico Finanziario - aprile 2021
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Il Notiziario Economico Finanziario fornisce dati e informazioni distinti in cinque sezioni: in prima pagina viene riportato un quadro informativo con i principali indicatori economico-finanziari; la seconda sezione "Servizio Bilancio" dà conto dei più recenti prodotti realizzati dal Servizio del Bilancio; la terza sezione elenca i principali documenti e comunicati pubblicati dalle "Istituzioni nazionali"; la quarta sezione "Istituzioni comunitarie e internazionali" riporta una selezione dei documenti di maggiore interesse pubblicati dalle istituzioni comunitarie e dalle istituzioni internazionali.
ISTAT
Contratti collettivi e retribuzioni contrattuali – I trimestre 2021
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Alla fine di marzo 2021, i contratti collettivi nazionali in vigore per la parte economica (30 contratti) riguardano il 21,5% dei dipendenti – circa 2,7 milioni – e un monte retributivo pari al 22,3% del totale. Nel corso del primo trimestre 2021 sono stati recepiti otto contratti: ceramiche, trasporti marittimi, telecomunicazioni, editoria giornali, lavanderia industriale, conciarie, grafiche editoriali e servizi portuali. I contratti che a fine marzo 2021 sono in attesa di rinnovo ammontano a 43 e interessano circa 9,7 milioni di dipendenti – il 78,5% del totale – con un monte retributivo pari al 77,7%, si tratta di 300 mila lavoratori in meno rispetto al dato di fine dicembre. La retribuzione oraria media, rispetto al primo trimestre del 2020, è cresciuta dello 0,7%. L’indice delle retribuzioni contrattuali orarie è invariato rispetto a febbraio 2021 ed è aumentato dello 0,6% rispetto a marzo 2020. In particolare, l’aumento tendenziale è stato dello 0,9% per i dipendenti dell’industria, dello 0,6% per quelli dei servizi privati ed è stato nullo per quelli della pubblica amministrazione. I settori che presentano gli aumenti tendenziali più elevati sono quelli del credito e delle assicurazioni (+2,0%), del legno, carta e stampa (+1,8%) e dell’edilizia (+1,6%). L’incremento è invece nullo per i settori del tessile, dell’abbigliamento e lavorazione pelli, delle industrie chimiche, del commercio, delle farmacie private, delle telecomunicazioni e della pubblica amministrazione.
Osservatorio Internazionale
OCSE
The OECD Framework for digital talent and skills in the Public Sector
Segnalazione da Direzione Contrattazione 1
Il framework dell'OCSE "The OECD Framework for digital talent and skills in the Public Sector" sottolinea come la rapidità dei progressi tecnologici ed il potenziale associato all'uso dei dati non solo hanno cambiato il modo in cui le persone vivono, ma anche il modo in cui lavorano. Questa rivoluzione digitale riguarda tutti i settori, compreso quello pubblico. Il documento dell'OCSE sottolinea i percorsi di cambiamento che consentono di realizzare una transizione al digitale di successo, garantendo un corretto sviluppo delle competenze per i dipendenti pubblici. Il rapporto dimostra che il punto di partenza è la creazione di un ambiente che incoraggi le persone a guidare la trasformazione digitale. Ogni organizzazione pubblica deve considerare e dare impulso a tutti i fattori organizzativi che possono sostenere la transizione al digitale come la leadership, la struttura organizzativa, la cultura dell'apprendimento, le modalità di lavoro. La transizione al digitale ha inoltre bisogno di nuovi talenti e nuove competenze. Il settore pubblico dovrebbe quindi investire in un approccio globale che copra le seguenti quattro aree aggiuntive di competenze:
- competenze digitali di semplice utilizzo;
- competenze digitali socio-emotive;
- competenze digitali professionali;
- competenze digitali di leadership.
Il rapporto evidenzia anche l'importanza di creare le condizioni per:
- un'adeguata riqualificazione della forza lavoro;
- attrarre, reclutare, trattenere e sviluppare persone con adeguate competenze digitali;
- favorire percorsi di carriera che promuovano l'apprendimento e la cultura del digitale.
Eurofound
Working life in the COVID-19 pandemic 2020
Segnalazione da Direzione Contrattazione 1
La pubblicazione "Working life in the COVID-19 pandemic 2020", è costituita dall’insieme dei rapporti individuali dei singoli paesi membri dell'UE, a cui si aggiungono quelli di Norvegia e Regno Unito.
I rapporti nazionali riassumono l'impatto che la pandemia di COVID-19 ha avuto sulla vita lavorativa dei paesi, sulla base dei risultati di ricerche e indagini nazionali, oltre a presentare le risposte politiche che governi e parti sociali stanno elaborando per attutire gli effetti socioeconomici della pandemia. Questi rapporti includono anche un focus su tutte quelle attività politiche che sono state influenzate dalla crisi sanitaria subendo forti accelerazioni o brusche interruzioni a causa della crisi. Nell’arco di poche settimane, la pandemia causata dal Coronavirus ha trasformato radicalmente la vita delle persone in tutto il mondo. Oltre alle devastanti conseguenze per la salute delle persone direttamente colpite dal virus, la pandemia di Covid- 19 ha avuto importanti ripercussioni sul modo in cui le persone vivono e lavorano. Per quanto riguarda l'Italia, la crisi sanitaria non ha avuto impatti significativi sui salari e sulla loro contrattazione. Infatti l’attività di contrattazione in Italia non ha mai smesso e gli accordi finali si sono mantenuti al di sopra dei parametri di inflazione. Alla fine di marzo 2020 i contratti collettivi che erano in attesa di rinnovo ammontavano a 49 ed interessavano circa 9,9 milioni di dipendenti. Nonostante il tempo medio di attesa di rinnovo, per i lavoratori con contratto scaduto, si sia ridotto, l’attesa media calcolata sul totale dei dipendenti è raddoppiata. La retribuzione oraria media, rispetto al primo trimestre del 2019, è cresciuta dello 0,6%, mentre l’indice delle retribuzioni contrattuali orarie è aumentato dello 0,1% rispetto a febbraio 2020 e dello 0,7% nei confronti di marzo 2019. La crisi sanitaria causata dalla pandemia ha, invece, avuto un forte impatto negativo sull'occupazione italiana, nonostante le misure adottate per garantire il mantenimento dei posti di lavoro (cassa integrazione e blocco dei licenziamenti). Si è registrato, infatti, un calo dell'occupazione e l'aumento dell'inattività e questi due fattori hanno portato ad un deterioramento del mercato del lavoro. I dati relativi a dicembre 2020 mostrano che, da febbraio 2020, l'occupazione è diminuita di 420.000 addetti (pari ad una riduzione di 0,9 punti percentuali del tasso di occupazione); la disoccupazione è diminuita di circa 150.000 persone (pari ad una riduzione di 0,4% del tasso di disoccupazione). Allo stesso tempo, l'inattività è aumentata di oltre 400.000 persone. In aggiunta, Il divieto di licenziamento è stato applicato solo ai contratti a tempo indeterminato e sono stati, quindi, penalizzati i contratti a tempo determinato e lavoratori autonomi. Un'altra caratteristica importante del mercato del lavoro italiano è l'impatto diversificato che ha avuto il COVID sui diversi settori economici. Il settore della ristorazione, insieme a quello del turismo sono stati quelli più colpiti. Le misure di sicurezza ed il bisogno di distanziamento sociale hanno impattato sull'organizzazione del lavoro e hanno richiesto importanti adattamenti negli assetti lavorativi, con una necessaria riduzione della socialità sul posto di lavoro. L'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, insieme alla necessità di sanificazione continua, hanno cambiato i tempi e le routine del lavoro quotidiano. L’uso massiccio del tele lavoro ha richiesto forti adattamenti nell’organizzazione del lavoro e ha impattato, a volte anche negativamente, sulla conciliazione vita-lavoro producendo un aumento di stress, in parte dovuto anche allo spostamento delle attività educative in un formato online. Genitori e figli si sono trovati, dunque, contemporaneamente a casa, con molte esigenze contrastanti, mentre le risorse e i dispositivi informatici erano limitate e talvolta insufficienti. Infine, l’intero settore dell'istruzione è stato drammaticamente influenzato in quanto la maggior parte delle attività didattiche si è tenuta a distanza.
A cura della Direzione Studi, risorse e servizi dell'Aran
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