COMUNE DI NAPOLI
COMUNE DI NAPOLI
AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO
Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 005 del 21.05.2020
Appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di edilizia sostitutiva per la realizzazione di 90 alloggi in xxx Xxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxxx. Affidamento, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a), del servizio di progettazione perizia suppletiva e di variante x.xx 3 all’affidataria originaria impresa Lavori Generali S.r.l. con sede in Napoli – via Duomo 290/C 80138, P.IVA e C.F.05417090635.
CUP: B69E01000010002 SmartCIG: Z862C26A66
Oggetto:
Il Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità, arch. Xxxxx Xxxxxxx
Premesso
che con deliberazione di G.C. n. 481 del 26 gennaio 2006 veniva approvato, in linea tecnica ed economica, il progetto definitivo relativo alla realizzazione di 90 alloggi in via Croce di Piperno e via Palazziello – ambito territoriale Soccavo, per l’importo di € 14.136.876,51 nell’ambito del programma degli interventi di edilizia abitativa sostitutiva degli alloggi realizzati in prefabbricazione pesante nel comune di Napoli con i fondi delle leggi 25/80 e 219/81;
che con determinazione n.14 del 5 marzo 2008 registrata all’indice generale il 19 marzo 2008 col
n. 416, i lavori di che trattasi, previa progettazione esecutiva, venivano aggiudicati per l’importo di euro 6.989.717,59 al netto del ribasso del 28,00 %, oltre euro 318.007,09 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro 191.971,41 per spese di progettazione, oltre I.V.A.;
che il contratto per detta esecuzione, previa progettazione esecutiva, veniva stipulato in data 21 ottobre 2008 con repertorio n.78972;
che con deliberazione di G.C. n. 894 del 30 giugno 2008 veniva rideterminato il quadro economico approvato con deliberazione di G.C. n.481 del 26 gennaio 2006, in quanto si è ritenuto, per l'urgenza, di dover procedere alla demolizione dei fabbricati Antares e Pegaso, da affidare ad un appaltatore appositamente selezionato con una evidenza pubblica il cui costo complessivo, compreso di una variante resasi necessaria in corso d'opera, è stato pari a euro 530.474,75;
che con determinazione n. 81 del 30 novembre 2009, successivamente alla conclusione degli interventi di demolizione dei fabbricati Antares e Pegaso, nonché ad alcuni interventi connessi al trasferimento degli assegnatari negli alloggi, veniva rideterminato il quadro economico relativo all’intervento di Soccavo già approvato con deliberazione di G.C. n. 894 del 30 giugno 2008, senza modifica dell’importo del contratto in essere (6.989.717,59 oltre euro 318.007,09 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 191.971,41 per spese di progettazione, oltre I.V.A.);
che con determinazione dirigenziale n. 7 del 6 aprile 2009 veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di che trattasi;
che in data 20 aprile 2009, giusto verbale di consegna, i lavori relativi alla realizzazione di n. 90 alloggi in xxx Xxxxx xx Xxxxxxx ebbero inizio;
che in data 3 aprile 2012, la affidataria trasmetteva la perizia di variante definitiva che recepiva tutte le indicazioni in merito alla presenza della palificata dei fabbricati demoliti;
che con determinazione dirigenziale n. 29 del 24 maggio 2012 registrata all'indice generale al n.1528 il 31 ottobre 2012, veniva approvata, ai sensi dell’art. 161 comma 9 del D.P.R. 207/2010, la perizia di variante tecnica con maggiore impegno di spesa, relativa alla realizzazione di n. 90 alloggi di edilizia sostitutiva in Soccavo, via Croce di Piperno – via Palazziello;
che tale perizia di variante si era resa necessaria per l'eliminazione delle interferenze tra le fondazioni dei nuovi edifici (90 alloggi) e le fondazioni dei fabbricati (vecchie fondazioni dei fabbricati “Antares” e “Pegaso” precedentemente demoliti) per un maggior costo delle demolizioni delle fondazioni di euro 543.324,07;
che con la citata determinazione dirigenziale 29/2012 veniva, altresì, previsto l'importo di euro 504.166,32 da rimborsare a fattura per gli oneri di smaltimento dei residui delle demolizioni e veniva rideterminato il quadro economico con un importo complessivo di € 14.136.876,51;
che con D.G.C. n. 897 del 29.12.2015 si prendeva, altresì, atto della proposta di transazione ex
art. 239 D.lgs. n. 163/2006 per la risoluzione di tutto il contenzioso in corso e si approvava la perizia di variante, ai sensi del comma 1, lettera a), dell’art.132 del D.lgs. n. 163/06, per sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari che imponevano di utilizzare nuovi materiali e componenti sia per i lavori delle strutture che per quelli dell'isolamento termico degli edifici, il tutto per un complessivo importo di € 2.633.940,40 (compresi gli oneri di sicurezza per un importo pari ad euro 108.481,89) oltre IVA e, pertanto, il Q.T.E. dell'intervento veniva rideterminato il quadro economico con un importo complessivo di € 14.581.325,06;
che in conclusione del lungo contenzioso la Lavori Generali S.r.l. con atto Rep. n. 85694 del 10 febbraio 2016 sottoscriveva con il Comune di Napoli un accordo transattivo che prevedeva il riconoscimento in favore dell’impresa appaltatrice della somma complessiva di € 960.000,00, a stralcio delle riserve e pretese economiche riguardanti i danni per anomalo andamento dei lavori, a fronte della rinuncia, da parte della medesima impresa a qualsiasi pretesa di interessi legali e xxxxxxxx, nonché alla rivalutazione monetaria, rispetto alle riserve, ad avanzare qualsivoglia ulteriore pretesa in relazione a tali riserve, a proporre qualsivoglia azione, anche giudiziale, in relazione alle suddette riserve ed all’immediata ripresa dei lavori a seguito dell’approvazione del suddetto atto transattivo, per quanto concernente la messa in sicurezza del cantiere e le attività propedeutiche all’effettiva ripresa dei lavori che andava effettuata al pagamento della somma di € 960.000,00;
che in data 13 aprile 2017 veniva sottoscritto il verbale di ripresa dei lavori;
che insorgeva nuova controversia tra le parti, tanto da indurre l’impresa appaltatrice a minacciare la proposizione di un’azione giudiziaria avente ad oggetto la risoluzione del citato accordo transattivo, avendo rigettato le contestazioni relative ai tempi di esecuzione dei lavori avanzate dalla Stazione Appaltante lamentando, fra l'altro, le condizioni climatologiche estremamente sfavorevoli verificatesi a partire dalla disposta ripresa dei lavori;
che l’impresa avanzava la proposta di definire transattivamente l’insorgenda controversia;
che con atto Rep. n. 2075 del 16.07.2019 la L.G. S.r.l. sottoscriveva con il Comune di Napoli un secondo accordo transattivo che prevedeva, fra l'altro, nuovi termini di ultimazione dei lavori, (24.04.2020 – fase 1 e 0.05.2021 – fase 2), il pagamento della 2° tranche relativa al primo atto transattivo (€ 480.000,00) ed il pagamento del SAL n. 5 entro gg. 15 dalla sottoscrizione dello stipulando contratto aggiuntivo;
che con atto rep. n. 86325 del 04.09.2019 venivano contrattualizzati i maggiori lavori di cui alle perizie approvate con la Determina Dirigenziale n. 29 del 24.05.2012, con la D.G.C. n. 897 del 29.12.2015 e con la Determina Dirigenziale n. 28 del 30.12.2015;
Premesso, altresì,
che con nota PG/2019/578389 del 03.07.2019 il D.L. p.t. ha evidenziato, ex art. 161 c. 3 del d.P.R. 207/2010, la necessità di procedere alla redazione di una perizia suppletiva e di variante, evidenziando altresì alcuni altri aspetti progettuali da sottoporre a doverosi approfondimenti e verifiche;
che con nota PG/2019/986843 del 06.12.2019 il D.L. p.t., a seguito dei successivi approfondimenti e interlocuzioni avute con il RUP e il Dirigente del Servizio, ha nuovamente proposto la redazione e la conseguente adozione di una perizia suppletiva e di variante atteso che occorre introdurre in corso d’opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 161 comma 3 del d.P.R. 207/2010 (adeguamento degli
impianti elettrici, adeguamento degli impianti ascensori, adeguamento degli infissi alla normativa in merito all’impiego di vetro antinfortunio, installazione di linee vita permanenti in copertura in conformità alla Legge regionale Campania n.31 del 20 novembre 2017, adeguamento degli impianti elettrici, idrici, gas e Telecom alle prescrizioni degli enti gestori);
che tali varianti, così come precisato dal D.L. p.t. medesimo, attengono essenzialmente alle fattispecie di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell’art.132 del D.lgs. 163/2006 (per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari e per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili in fase progettuale);
che il D.L. p.t. medesimo con la già citata nota suggeriva, altresì, ulteriori interventi aggiuntivi e migliorativi delle opere in progetto, ai sensi del secondo periodo del comma 3 dell’art.132 del D.Lgs.163/2006 che consente, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto fermo restando il limite del 5 per cento dell'importo originario del contratto e purché trovi copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti;
che il R.U.P. p.t. con nota PG/2019/994562 del 10.12.2019 riferiva che, a seguito di approfondita istruttoria ed esame dei fatti, sussistono le cause, così come previsto dall’articolo 132, comma 1, del D.lgs. n. 163/2006, in funzione delle quali è consentito disporre varianti in corso d’opera nonché che per quanto attiene gli ulteriori interventi aggiuntivi e migliorativi proposti dal Direttore dei Lavori, trattasi di lavorazioni che rappresentano un miglioramento del progetto nell’interesse esclusivo dell’Amministrazione e nel rispetto delle condizioni poste dal comma 3, art.132 del D.lgs. n. 163/2006, nello specifico veniva proposto il rifacimento della fognatura del fabbricato innesco A e la modifica delle griglie di areazione del medesimo fabbricato;
che con la nota medesima, il R.U.P. provvedeva a rinviare alle valutazioni del dirigente in merito all'opportunità dell’assunzione degli oneri derivanti dalla realizzazione, nell’ambito dei lavori in oggetto, del rifacimento della fognatura del fabbricato innesco A riprogettando la fognatura dei fabbricati A1 e A2 così da recepire con il nuovo condotto fognario anche le acque nere del fabbricato innesco A, già in esercizio, la cui competenza atterrebbe al Servizio Tecnico Patrimonio;
che con la medesima sopra citata nota il R.U.P. faceva presente che l'importo presuntivo stimato del costo della variante e delle relative spese di progettazione non trovano copertura adeguata nel
Q.T.E. dell'intervento (di cui alla determinazione n.28 del 30.12.2015);
che con nota PG/2020/11261 in data 08.01.2020 il dirigente del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità, nel prendere atto di quanto riferito dal R.U.P., interessava il competente Assessore ai Beni Comuni e all'Urbanistica, condividendo l'impostazione proposta attinente alla perizia suppletiva e di variante, ivi compresa l'opportunità di procedere al rifacimento del condotto fognario del fabbricato innesco A;
che con la medesima nota, in relazione alla problematica evidenziata dal R.U.P. in merito ai costi della variante e della relativa progettazione, considerata l'impossibilità di integrare le risorse finanziarie a valere sul finanziamento regionale cui fa capo l'opera in oggetto, proponeva di rimodulare l'affidamento mediante la diminuzione dei lavori in appalto nel limite di un quinto dell'importo contrattuale (ex art.162/D.P.R.207/2010); nello specifico, a valle degli approfondimenti
tecnici effettuati, si è ritenuto che tale rimodulazione potesse essere conseguita mediante lo stralcio della realizzazione del fabbricato denominato D (da realizzarsi nella seconda fase per un totale di 15 alloggi);
che in ragione di detta rimodulazione, con la nota dirigenziale sopra citata, proponeva di integrare la perizia di variante di cui sopra con la sistemazione esterna dell'area di sedime del fabbricato D nonché di rivisitare il layout distributivo interno dei fabbricati denominati C1 e C2 riducendo il taglio massimo degli alloggi (mq.110) anche in accordo al Regolamento Regionale n.11/28.10.2019 recuperando, in tal modo, parte degli alloggi di cui al fabbricato D da stralciare;
che con nota PG/2020/23744 del 10.01.2020 l'Assessore ai Beni Comuni e all'Urbanistica concordava con le proposte di cui alla già citata nota dirigenziale PG/2020/11261;
Tenuto conto
che occorre procedere alla progettazione della variante, così come sopra definita;
che trattandosi di appalto integrato, anche al fine di conseguire in tempi il più possibile ristretti la variante, si ritiene possibile e opportuno affidare la redazione di tale perizia all’impresa appaltatrice stessa, quale servizio complementare ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a) del D.lgs. n. 163/2006;
che applicando gli stessi patti e condizioni del servizio principale, il corrispettivo per l’attività di progettazione può essere determinato ai sensi del D.M. Grazia e Giustizia del 04.04.2001 senza applicazione del ribasso offerto dall’impresa appaltatrice in sede di gara per la sola componente lavori, come da comunicazione del RUP p.t. all’impresa appaltatrice con nota PG/2020/59045 del 22.01.2020;
che allo stato è possibile procedere alla determinazione del corrispettivo di cui sopra esclusivamente sulla base di una stima di larga massima dell’importo della variante in parola;
che la stima dell’importo del corrispettivo è stata rideterminata, anche in considerazione delle interlocuzioni avute con l’impresa appaltatrice, in € 22.695,86, come da schema di parcella allegato;
che l’importo a consuntivo del corrispettivo dovuto sarà determinato in funzione dell’importo effettivo della variante, come risultante dal relativo atto di formale approvazione, applicando le voci di tariffa di cui allo schema di parcella allegato redatto ai sensi del già richiamato D.M. 04.04.2001, senza applicazione del ribasso;
Considerato
che a tale costo può farsi fronte ricorrendo alle somme a disposizione dell’intervento, in particolare alla voce “Spese tecniche generali su lavori costruzione 90 alloggi realizzati con i fondi L. 219/81 e 25/80 in prefabbricazione pesante in via Croce di Piperno – Soccavo Napoli” di cui all’impegno fin. FPV n. 5304 del 28.12.2018 sul capitolo di uscita 247721 art. 17 – codice di bilancio 08.02-2.02.01.09.001 Esercizio provvisorio 2020;
Xxxxxx, altresì, conto
che con nota PG/2020/200626 del 05.03.2020, facendo seguito alle precedenti comunicazioni in merito ed alle interlocuzioni intercorse, la Stazione Appaltante ha richiesto all’impresa appaltatrice di indicare i nominativi dei professionisti cui intende affidare le singole prestazioni specialistiche, integrando le dichiarazioni in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale e speciali nonché delle ulteriori dichiarazioni integrative di rito;
che l’impresa appaltatrice, con successive PEC del 27 e 29 aprile 2020, ha comunicato i
nominativi dei professionisti che hanno rilasciato le richieste dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e speciali nonché delle ulteriori dichiarazioni integrative di rito;
Lette le dichiarazioni rese;
Visti gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000, in base ai quali è stabilita la competenza gestionale dei dirigenti;
Ritenuto, di procedere ad affidare, trattandosi di appalto integrato e per le motivazioni sopra espresse, la redazione della perizia suppletiva e di variante x.xx 3 al progetto in parola, secondo i contenuti di cui alla narrativa del presente atto, quale servizio complementare ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a) del D.lgs. 163/2006, all’impresa appaltatrice Lavori Generali s.r.l. con sede in Napoli
– via Duomo 290/C 80138, P.IVA e C.F.05417090635.
Dato atto
che il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) per il presente affidamento di servizi è il seguente: Smart CIG n. Z862C26A66;
che la sottoscrizione del contratto relativo all’affidamento del servizio in oggetto è subordinata all’intervenuta efficacia del presente provvedimento, all’esito delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, nonché della regolarità contributiva e della regolarità tributaria;
che considerata la necessità di procedere con ogni consentita urgenza alla redazione ed approvazione della perizia di variante in oggetto, la Stazione Appaltante si riserva sin d’ora di procedere all’avvio delle attività sotto riserva di legge, nelle more della sottoscrizione del contratto;
che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale è prevista la risoluzione del contratto ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta dall’Ente e l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto, considerato che per l’affidamento in parola non viene prevista la cauzione definitiva;
Attestata
che ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. 190/2012, degli artt. 6 e 7 del regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. 16.04.2013 n. 62 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento del Comune di Napoli, adottato con deliberazione G.C. n. 254/2014, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l’adozione del presente provvedimento;
la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs. 267/2000 e degli artt.13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del vigente Regolamento del Sistema dei Controlli Interni del Comune di Napoli, approvato con deliberazione del C.C. n.4 del 28/02/2013;
l’osservanza delle prescrizioni, di competenza di questa struttura, previste dall’art. 27 del regolamento di contabilità del Comune di Napoli;
Visti:
il D.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii., come modificato e integrato dal D.lgs. 118/2011, in particolare gli artt. 107 e 183;
il D.lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici” e il relativo regolamento d.P.R. 207/2010;
l'art.1, comma 450 della legge n. 296 del 2006, così come modificato dall’art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2018 n. 145, G.U. 31 dicembre 2018);
il Regolamento Comunale di contabilità;
le “linee guida per la stipula dei contratti pubblici”, approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 10 marzo 2016;
il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, concernente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito in Legge n. 27 del 24/04/2020, ha disposto il differimento dei termini per l’approvazione, da parte degli enti locali, di atti amministrativo – contabili. Nello specifico, l’art. 107, comma 2 rinvia al 31 luglio 2020, il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione, di cui all'art. 151, comma 1, del d. lgs.
n. 267/2000, per l'esercizio 2020;
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di individuare gli elementi essenziali del contratto, come sotto specificato:
il fine che si intende perseguire con il contratto è l’acquisto di beni, servizi e lavori di importo inferiore a 40.000 €, funzionali alla redazione della perizia di variante x.xx 3 al progetto esecutivo dell’intervento di edilizia sostitutiva per la realizzazione di 90 alloggi in via Croce di Piperno, Soccavo;
l’oggetto è costituito dal servizio di progettazione per la redazione della perizia di variante x.xx 3 al progetto esecutivo dell’intervento di edilizia sostitutiva per la realizzazione di 90 alloggi in via Croce di Piperno, Soccavo, in accordo con quanto indicato in narrativa;
la forma del contratto sarà la scrittura privata, da stipularsi mediante sottoscrizione con firma digitale;
3. di approvare lo schema di contratto allegato;
4. di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a) del D.lgs. 163/2006, all’impresa appaltatrice Lavori Generali s.r.l. con sede in Napoli – via Duomo 290/C 80138, P.IVA e C.F.05417090635, del servizio complementare di redazione della perizia di variante x.xx 3 al progetto esecutivo dell’intervento di edilizia sostitutiva per la realizzazione di 90 alloggi in xxx Xxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxxx, da articolarsi secondo i contenuti indicati in narrativa;
5. di stabilire che il termine per l’espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento è fissato in 45 giorni naturali e consecutivi;
6. di impegnare la somma complessiva di € 22.695,86 oltre oneri come per legge (CNPAIA al 4% ed IVA al 22%), per un importo totale di € 28.796,51 nei confronti dell’impresa appaltatrice Lavori Generali s.r.l. con sede in Napoli – via Duomo 290/C 80138, P.IVA e C.F.05417090635;
7. di dare atto che il predetto impegno viene assunto nel rispetto dell’art. 163 comma 3 e 5 del Dlgs. 267/2000;
8. di imputare la spesa di € 28.796,51 sul capitolo di uscita 247721 art. 17 – codice di bilancio 08.02-2.02.01.09.001 - Esercizio provvisorio 2020 – impegno Fin. FPV n. 5304/18, assunto giusta determina di reimputazione n. 14 del 21.12.2018 (IG 2355 del 31.12.2018);
9. di dare atto dell’accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D.lgs. 267/2000 così
come coordinato con D.lgs. 118/2011, coordinato e integrato dal D.lgs. 126/2004, in quanto trattasi di fondi introitati in quota parte dal Comune di Napoli;
Si allegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti documenti costituiti da n. 24 pagine:
● Schema di parcella;
● Schema di contratto.
Sottoscritta digitalmente
Il Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità
Arch. Xxxxx Xxxxxxx
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005,
n.82 e s.m.i. (CAD). La presente Determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
Data: 01/06/2020, IG/2020/0000632
Perizia di variante per adeguamento normativo
Oggetto Importo
presuntivo
Cat.
Impianto elettrico | € 110 000.00 | XXXx |
Xxxxxxxxx | x 00 000.00 | XXXx |
Xxxxxxx | € 28 000.00 | Ib |
Linee vita | € 83 000.00 | Ib |
Impianti esterni (allacci) | € 138 000.00 | IIIa |
Muro di contenimento | € 45 000.00 | Ig |
€ 40 000.00 | Ib | |
Fognatura | € 83 000.00 | IIIa |
Bocche di lupo | € 40 000.00 | Ib |
Modifica layout edificio C | € 140 000.00 | Ib |
Sistemazioni esterne edificio D | € 10 000.00 | Ib |
€ 800 000.00 | ||
Riepilogo per categorie | ||
Ib | € 341 000.00 | |
Ig | € 45 000.00 | |
IIIa | € 414 000.00 | |
€ 800 000.00 |
Comune di Napoli
Data: 01/06/2020, IG/2020/0000632
Calcolo Taritfa Architetti ed Ingegneri per Opere Pubbliche (D.M. 04/04/2001)
Taritfa professionale per Costruzioni edilizie ed Impianti (Tabella A classi da I a IX) calcolata in base al Decreto Ministeriale 4 aprile 2001 (nuovatar.pdf).
Corrispettivi per le attività di progettazione e delle altre attività ai sensi dell’articolo 17, comma 14 bis, della legge 11 febbraio 1994 n.109 e successive modifiche ed integrazioni.
Corrispettivi per le attività di progettazione e delle altre attività ai sensi dell’articolo 17, comma 14 bis, della legge 11 febbraio 1994 n.109 e successive modifiche ed integrazioni.
XXXx
000000
Xxxxxxx lavori Classe e categoria dei lavori (Javascript:)
Spese
29,88
%
Progetto preliminare Progetto definitivo Progetto Esecutivo
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo definitivo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Direzione dei lavori
Progetto preliminare Progetto definitivo Progetto Esecutivo
Piano di manutenzione dell'opera
Direzione dei lavori
Prestazioni: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi, Particolari costruttivi e decorativi, Computo metrico estimativo definitivo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera, Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma, Piano di manutenzione dell'opera,
Percentuale di tariffa sull'importo delle opere (Tabella A) = 6.8566%
8,515.92
Compenso al netto di spese ed oneri
Aliquota di applicazione
prestazioni parziali (Tabella B) = 30.00%
Comune di Napoli
Data: 01/06/2020, IG/2020/0000632
2,544.56
spese (29.88%)
Ib
341000
Importo lavori Classe e categoria dei lavori (Javascript:)
Spese
29,9
%
Progetto preliminare Progetto definitivo Progetto Esecutivo
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo definitivo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Direzione dei lavori
Progetto preliminare Progetto definitivo Progetto Esecutivo
Piano di manutenzione dell'opera
Direzione dei lavori
Prestazioni: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi, Particolari costruttivi e decorativi, Computo metrico estimativo definitivo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera, Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma, Piano di manutenzione dell'opera,
Percentuale di tariffa sull'importo delle opere (Tabella A) = 7.6552%
Aliquota di applicazione prestazioni parziali (Tabella B) = 26.00%
Compenso al netto di spese ed oneri
6,787.09
2,029.34
spese (29.90%)
Ig
45000
Importo lavori Classe e categoria dei lavori (Javascript:)
Spese
29,99
%
Progetto preliminare Progetto definitivo Progetto Esecutivo
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo definitivo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Direzione dei lavori
Progetto preliminare Progetto definitivo Progetto Esecutivo
Piano di manutenzione dell'opera
Direzione dei lavori
Prestazioni: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi, Particolari costruttivi e decorativi, Computo metrico estimativo definitivo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera, Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma, Piano di manutenzione dell'opera,
Percentuale di tariffa sull'importo delle opere (Tabella A) = 16.6615%
Aliquota di applicazione prestazioni parziali (Tabella B) = 28.00%
Compenso al netto di spese ed oneri
2,099.35
629.60
spese (29.99%)
importi parziali: 8,515.92 + 2,544.56 + 6,787.09 + 2,029.34 + 2,099.35 + 629.60
importo totale: 22,605.86
COMUNE DI NAPOLI (C.F.: 80014890638)
OGGETTO: Convenzione di incarico e disciplinare prestazionale per affidamento del servizio di ingegneria e architettura per la redazione della perizia suppletiva e di variante x.xx 3 relativa all’appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di edilizia sostitutiva per la realizzazione di 90 alloggi in via Croce di Piperno, Soccavo.
CUP: B69E01000010002
CIG: Z862C26A66
TRA
Il Comune di Napoli con sede legale in piazza Municipio, palazzo San Xxxxxxx (C.F.: 80014890638), di seguito denominato “Stazione Appaltante” in persona
, Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità, come tale abilitato alla sottoscrizione dei contratti per il Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 107, comma 3 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e in esecuzione dell’art. 48, comma 2, dello Statuto comunale, nonché dell’art. 10 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, domiciliato per la carica presso l’Ente che rappresenta,
E
, di seguito denominato “Appaltatore”, con sede in
P.IVA – rappresentata
nato il CF: ,
PREMESSO
che con deliberazione di G.C. n. 481 del 26.01.2006 è stato approvato, in linea tecnica ed economica il progetto definitivo relativo alla realizzazione di 90 alloggi in via
Croce di Piperno e via Palazziello - ambito territoriale Soccavo, per l’importo di € 14.136.876,51 nell’ambito del programma degli interventi di edilizia abitativa sostitutiva degli alloggi realizzati in prefabbricazione pesante nel Comune di Napoli con i fondi delle leggi 25/80 e 219/81;
che con decreto della Regione Campania n. 8264 del 27 dicembre 2006 è stato finanziato l'intervento di che trattasi;
che con determinazione dirigenziale n. 14 del 5.03.2008 (I.G. n. 416 del 19.03.2008) i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla Soc. EDIL GEST S.p.A., con sede in Napoli in via Icaro n.9 – C.F. 022165806 - P.IVA 03051830960, per l’importo di € 6.989.717,59 al netto del ribasso del 28,00%, oltre € 318.007,09 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 191.971,41 per spese di progettazione non soggette a ribasso, oltre IVA;
che il contratto è stato stipulato in data 21.10.2008 con repertorio n. 78972;
che con disposizione dirigenziale n. 12 del 09.06.2009 l’Amministrazione Comunale ha preso atto della scissione del ramo d’azienda tra la società EDIL GEST
S.p.A. e la società Lavori Generali S.p.A.;
che con determinazione dirigenziale n. 10 del 19.04.2011 l’Amministrazione Comunale ha preso atto della cessione del fitto del ramo d’azienda da parte della società Lavori Generali S.p.A. in favore della LGF Costruzioni s.c.a.r.l.;
che con determinazione n. 29 del 24.05.2012 (I.G. n. 1528 del 31.10.2012) sono stati affidati alla medesima società i lavori di cui alla perizia di variante tecnica con incremento di spesa per l’importo lavori di € 577.659,12 compreso oneri di sicurezza per € 34.335,05, per oneri di discarica di € 504.166,32 e per spese di progettazione per € 15.174,90, il tutto oltre IVA;
che con disposizione dirigenziale n. 17 del 27.07.2015 l’Amministrazione Comunale ha preso atto della cessazione del fitto di ramo d’azienda tra la società LGF Costruzioni s.c.a.r.l. e la società Lavori Generali S.p.A., rientrata nella titolarità del contratto di appalto dei lavori in oggetto;
che con deliberazione di G.C. n. 897 del 29.12.2015 è stata approvata la variante per un maggiore importo dei lavori pari a € 2.633.940,40 derivante dall’utilizzo di nuovi materiali e componenti edilizi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 132, comma 1, lettera a), del D.lgs. 163/2006 e si è preso atto dello schema di atto di transazione per la risoluzione dell’insorgenda controversia con l’impresa appaltatrice;
che con determinazione n. 28 del 30.12.2015 (I.G. n. 2915 del 31.1.12.2015) sono stati affidati all’impresa affidataria i lavori di cui alla perizia di variante approvata con deliberazione di G.C. n.897 del 29/12/2015;
che con disposizione n. 4 del 03.02.2016 l'Amministrazione Comunale ha preso atto della trasformazione della forma societaria dell'affidataria da società "Lavori Generali S.p.A." in società "Lavori Generali s.r.l.”;
che con atto repertorio n. 85694 del 10.02.2016 è stato sottoscritto l'atto transattivo tra l’Amministrazione Comunale e la società Lavori Generali s.r.l.;
che con deliberazione di G.C. n. 274 del 14.06.2019 il Dirigente del Servizio edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità è stato autorizzato alla sottoscrizione di un atto di transazione ex art. 239 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. tra il Comune di Napoli e la ditta affidataria Lavori Generali s.r.l.;
che con atto repertorio n, 2075 del 10.07.2019 è stato sottoscritto l’atto transattivo tra l’Amministrazione Comunale e la società Lavori Generali s.r.l.;
che il contratto relativo ai maggiori lavori in variante è stato sottoscritto in data
04.09.2019 con repertorio n. 86325;
che entrambe le summenzionate perizie di variante sono state redatte a cura dell’Appaltatore;
che per il regolare proseguimento dei lavori in oggetto si rende necessaria la redazione e l’approvazione di una perizia suppletiva e di variante, con i contenuti di cui alla nota PG/2020/59045 del 22.01.2020;
che con determinazione dirigenziale n.
del
/ /2020, si è provveduto
all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 57, co. 5, lett. a) del D.lgs. 163/2006, del servizio di ingegneria e architettura per la redazione della perizia di variante x.xx 3 dell’intervento denominato “appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di edilizia sostitutiva per la realizzazione di 90 alloggi in via Croce di Piperno, Soccavo”, all’affidataria originaria impresa Lavori Generali S.r.l. con sede in Napoli – via Duomo 290/C 80138, P.IVA e C.F.05417090635;
che l’atto di affidamento dell’incarico è stato pubblicato on-line sul sito dell’Amministrazione ai sensi del D.lgs. 33/2013;
che con Disposizione Dirigenziale n.
del
/ /2020 si è preso atto
dell’intervenuta efficacia della determina di affidamento di cui sopra, all’esito delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, nonché della regolarità contributiva e della regolarità tributaria;
che pertanto si rende necessario procedere alla stipula della presente convenzione al fine di formalizzare il predetto incarico.
TUTTO CIO’ PREMESSO
volendosi ora determinare norme e condizioni che debbono regolare la convenzione di che trattasi, le parti previa ratifica e conferma della narrativa che precede, i cui atti
richiamati, sebbene non allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO
1. Il Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che accetta, il Servizio di ingegneria e architettura per la redazione della progettazione esecutiva della perizia suppletiva e di variante x.xx 3 relativa all’intervento denominato “appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di edilizia sostitutiva per la realizzazione di 90 alloggi in via Croce di Piperno, Soccavo”.
2. Costituiscono oggetto della predetta variante i seguenti aspetti:
a) Adeguamento degli impianti elettrici alla normativa CEI 64-8, giunta alla variante V5 del 01.02.2019, ed in particolare alla variante V4 che ha recepito gli effetti della Direttiva UE 305/2011 in materia di cavi CPR;
b) Adeguamento degli impianti ascensori al nuovo regolamento ascensori, di cui al decreto 10 gennaio 2017 n. 23 “Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori”, in vigore dal 17 marzo 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 52 del 15 marzo 2017);
c) Adeguamento degli infissi alla normativa in merito all’impiego di vetro antinfortunio, obbligatorio per legge sul territorio nazionale, di cui alla norma UNI 7697:2015, resa cogente dal decreto legislativo 6 settembre 205, n. 206 “Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 Luglio 2003, n. 229”;
d) Installazione linee vita in copertura in conformità alla Legge regionale Campania n.
31 del 20 novembre 2017 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di prevenzione e protezione dei rischi di cadute dall’alto nelle attività in quota su edifici. Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania)” e del relativo regolamento attuativo;
e) Adeguamento degli impianti elettrici, idrici, gas e telefonici alle prescrizioni da acquisire da parte degli enti gestori per le modalità di allaccio, con particolare riferimento alle soluzioni da adottare per il posizionamento ed eventuale delocalizzazione della cabina ENEL;
f) Realizzazione opere di contenimento e delimitazione tra il lotto oggetto di intervento e il lotto su cui insiste la chiesa Evangelica;
g) Rifacimento della fognatura del fabbricato innesco A, mediante riprogettazione della fognatura dei fabbricati A1 e A2 in modo da poter recepire anche le acque nere del fabbricato innesco A;
h) Modifica delle griglie di areazione del garage interrato del fabbricato innesco A, mediante la realizzazione di griglie di ventilazione soprassuolo da integrare con le sistemazioni esterne della piazza, realizzando delle panchine;
i) Rimodulazione del layout distributivo degli 8 alloggi da 110 mq previsti nei fabbricati C1 e C2, in modo da realizzare 16 unità abitative, delle quali 8 dovranno essere di circa 45 mq e le restanti 8 di circa 65 mq, garantendo le relative cantinole pertinenziali.
j) Rivisitazione delle sistemazioni esterne per la porzione relativa all’area di sedime del fabbricato “D” che non sarà più realizzato;
3. Nel corso della redazione della variante dovranno in ogni caso essere integrati gli ulteriori elementi e/o aspetti progettuali eventualmente individuati dal Direttore dei Lavori e approvati dal Responsabile Unico del Procedimento.
ART. 2 – NORME PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore incaricato espleterà l’incarico in questione alle condizioni tutte previste nella presente convenzione/disciplinare, negli atti a questo allegati o da questo richiamati, nella documentazione di affidamento nonché nel rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti in materia, tra cui, in particolare:
- decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni;
- d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- norme di legge, di regolamento, ecc. vigenti per le specifiche categorie di opere oggetto del servizio.
2. L’Appaltatore per l’espletamento dell’incarico si avvarrà, oltre che della propria struttura tecnica, dei professionisti appresso elencati, preventivamente comunicati alla Stazione Appaltante e nominativamente responsabili delle singole prestazioni effettuate:
- Professionista x.xx 1;
- Professionista x.xx 2.
3. L’Appaltatore deve provvedere ad organizzare la propria attività secondo il cronoprogramma definito con il RUP, al fine di garantire il regolare espletamento del servizio, mettendo in atto le eventuali azioni correttive dagli stessi indicate nel corso delle fasi di realizzazione dell’incarico.
4. L’Appaltatore è responsabile della qualità dei risultati richiestigli, dell'adeguato livello professionale della sua attività e dei tempi d'ultimazione degli incarichi.
5. Il progetto esecutivo dovrà essere completo di ogni elaborato, e sarà fornito alla Stazione Appaltante in 5 copie su carta normale ed una su supporto informatico sia in
formato editabile (doc e dwg) che in formato pdf firmato digitalmente.
6. A richiesta della Stazione Appaltante ulteriori copie devono essere fornite a terzi (controinteressati, Autorità Giudiziaria, Organi di Vigilanza, ecc.).
7. L’Appaltatore incaricato espleterà l’incarico rapportandosi con il Direttore dei Lavori e il Responsabile Unico del Procedimento, per le necessarie verifiche in contraddittorio e per acquisire eventuali informazioni o chiarimenti utili allo svolgimento dell’incarico. In ogni caso l’Appaltatore è tenuto ad attenersi nell’esercizio della propria prestazione alle disposizioni di cui al d.P.R. 207/2010 nonché alle disposizioni impartite dal RUP.
8. Sono comprese tutte le prestazioni normali relative all’incarico ed in particolare la predisposizione della documentazione necessaria per l’ottenimento di tutti i nullaosta, autorizzazioni, pareri e certificazioni che le autorità centrali i locali siano tenute a rilasciare prima dell’inizio dei lavori.
9. La progettazione redatta sarà sottoposta a verifica preventiva ai fini della validazione. Qualora dall’attività di verifica si riscontrasse la necessità di apportare variazioni agli elaborati, queste verranno eseguite senza che all’Appaltatore spettino ulteriori compensi.
10. L’Appaltatore nell’espletamento dell’incarico ha l’obbligo di informare il RUP in merito:
- ad ogni problema di carattere procedurale;
- ad ogni problema di carattere tecnico/amministrativo che possa incidere sul buon esito del progetto per il quale è incaricato.
11. L’Appaltatore incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a:
- relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta della Stazione Appaltante;
- far presente alla Stazione Appaltante, con la massima tempestività, evenienze od emergenze che si verificano nell’esecuzione delle prestazioni;
- partecipare, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, alle riunioni collegiali indette per l’illustrazione dell’attività svolta.
ART. 3 - TEMPI DI ESECUZIONE
1. Le attività di cui al presente affidamento devono essere svolte dall’Appaltatore incaricato entro 45 giorni, naturali e consecutivi, dalla data del verbale di avvio delle attività.
2. All’atto dell’avvio del servizio sarà definito un cronoprogramma dell’attività, con espressa previsione di almeno 3 step intermedi di verifica dello stato della progettazione.
3. L’Appaltatore incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l’espletamento del servizio.
4. Eventuale proroga potrà essere concessa dal Responsabile del Procedimento solo per cause non imputabili al soggetto incaricato, previa motivata richiesta scritta formulata con congruo anticipo.
5. In ogni caso, qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicata tempestivamente, per iscritto, al Responsabile Unico del Procedimento.
ART. 4 - PENALI
1. Per eventuali ritardi nell’espletamento dell’incarico, senza giusta causa, è applicata a carico dell’affidatario una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo, per un massimo di 20 giorni, superati i quali la Stazione Appaltante ha la facoltà insindacabile di risolvere il contratto senza che il soggetto
inadempiente possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.
2. Le penali non possono comunque superare il 10% dell’imposto contrattuale complessivo. Il superamento di detto importo è ritenuto grave inadempienza e può determinare, senza obbligo di messa in mora, la risoluzione del contratto.
3. L’applicazione della penale non esclude la responsabilità dell’Appaltatore incaricato per eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione Appaltante.
ART. 5 - DIVIETO DI CESSIONE
1. Resta espressamente convenuto che il credito derivante dalle prestazioni a fronte del presente contratto, non può essere oggetto di cessione o di delegazione sotto qualsiasi forma.
2. L’Appaltatore non può cedere questo contratto né alcuno dei propri diritti ed obblighi derivanti dallo stesso a chicchessia salvo espressa autorizzazione del Stazione Appaltante.
ART. 6 - GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA
1. A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali, del pagamento di eventuali penali e del risarcimento dei danni e degli oneri che la Stazione Appaltante dovesse sostenere per fatto dell’Appaltatore incaricato a causa dell’inadempimento o inesatto adempimento dei suoi obblighi, il soggetto incaricato ha presentato in originale garanzia definitiva emessa da n. , avente durata fino alla validazione del progetto esecutivo e costituita in conformità delle previsioni dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016.
2. I professionisti indicati dall’Appaltatore hanno altresì presentato le seguenti polizze di generale di responsabilità civile:
- Professionista x.xx 1 – polizza di responsabilità civile rilasciata da , compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, per un massimale pari a € 1.500.000,00.
- Professionista x.xx 2 – polizza di responsabilità civile rilasciata da , compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, per un massimale pari a € 1.500.000,00.
3. Le spese relative alla garanzia definitiva e alla polizza assicurativa sono comprese nel corrispettivo pattuito.
ART. 7 - CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
1. L’importo complessivo del corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente contratto è valutato in Euro € 22.695,86 (ventiduemilaseicentonovantacinque/86), oltre oneri come per legge (CNPAIA al 4% ed IVA al 22%);
2. Il corrispettivo come sopra indicato, comprensivo di tutte le prestazioni indicate nella presente convenzione/disciplinare, corrisponde all’importo risultante dallo schema di parcella riassuntivo calcolato con applicazione dei parametri di cui al D.M. Grazia e Giustizia del 04.04.2001 con riferimento all’importo stimato della perizia suppletiva e di variante, senza applicazione del ribasso offerto dall’impresa appaltatrice in sede di gara per la sola componente lavori, ai medesimi patti e condizioni dell’affidamento principale;
3. L’importo a consuntivo del corrispettivo dovuto sarà determinato in funzione dell’importo effettivo della variante, come risultante dal relativo atto di formale approvazione, applicando le voci di tariffa di cui allo schema di parcella allegato redatto ai sensi del già richiamato D.M. 04.04.2001, senza applicazione del ribasso;
4. Il corrispettivo dovuto al professionista per le prestazioni di cui alla presente
convenzione, comprende tutto quanto dovuto per lo svolgimento dell’incarico fino al suo completo esaurimento.
5. Tutte le spese necessarie allo svolgimento dell’incarico (rimborso spese, compensi accessori, ecc.) restano a completo carico dell’appaltatore.
6. Il pagamento del corrispettivo avverrà in un’unica soluzione all’atto dell’approvazione in linea tecnica della perizia suppletiva e di variante con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale, all’esito del processo di verifica e validazione del progetto.
7. Ad emissione di regolare fattura, nei 30 giorni naturali e consecutivi successivi, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento del compenso che sarà effettuato in un’unica soluzione.
8. I corrispettivi assunti sono immodificabili e non è prevista alcuna revisione dei prezzi. Anche gli eventuali aumenti delle tariffe professionali successivi all’affidamento non avranno alcuna efficacia.
ART. 8 - DIVIETO DI CESSIONE
1. Resta espressamente convenuto che il credito derivante dalle prestazioni a fronte del presente contratto, non può essere oggetto di cessione o di delegazione sotto qualsiasi forma.
2. L’Appaltatore non può cedere questo contratto né alcuno dei propri diritti ed obblighi derivanti dallo stesso a chicchessia salvo espressa autorizzazione del Stazione Appaltante.
ART. 9 - RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO
1. Le parti convengono espressamente che qualora l’Appaltatore incaricato non esegua esattamente le prestazioni dovute secondo le modalità stabilite dal presente
contratto o nella documentazione di xxxx, o ritardi per negligenza l’adempimento delle proprie obbligazioni, il presente contratto si risolverà ai sensi dell’articolo 136 del D.lgs. 163/2006, fatta salva la risarcibilità di danni ulteriori.
2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere motivatamente dal presente contratto di prestazione professionale, in ragione di esigenze sopravvenute o di mutate necessità d’intervento sul territorio per pubblico interesse, ai sensi dell’art. 21 sexies della L. 241/1990, nei termini e modi previsti dall’art. 134 del D.lgs. 163/2006.
3. Nel caso in cui la Stazione Appaltante, di sua iniziativa e senza giusta causa, proceda alla revoca del presente incarico, all’Appaltatore dovrà essere corrisposto l’onorario e il rimborso spese per il lavoro fatto o predisposto sino alla data di comunicazione della revoca, senza maggiorazioni, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni, di cui dovrà essere data dimostrazione, da valutarsi forfettariamente per un importo comunque non superiore al 25% degli onorari.
4. Nel caso in cui sia l’Appaltatore a recedere dall'incarico senza giusta causa, la Stazione Appaltante avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, previa dimostrazione, tenuto conto della natura dell'incarico.
ART. 10 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L’Appaltatore nonché ogni altro operatore economico a qualsiasi titolo interessato dalla presente Convenzione (cd. Filiera), a pena di nullità assoluta del presente atto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. I soggetti di cui ai commi che precedono sono obbligati a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Pertanto, dovrà procedere alla comunicazione dei conti correnti dedicati, con indicazione delle persone delegate ad operare sugli stessi. Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane S.p.A.) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010.
ART. 11 – PATTO D’INTEGRITA’, CODICE DI COMPORTAMENTO E RISERVATEZZA
1. L’Appaltatore, come la Stazione Appaltante, è tenuto a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e ad osservare il rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto di integrità adottato con Delibera di
G.C. n. 797 del 03.12.2015, sottoscritto dalle parti e agli atti di questo servizio;
2. Il Appaltatore incaricato prende atto dell’esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.P.R. n.62 del 16/04/2013 e del codice di comportamento ad osservare il Codice di Comportamento adottato dal Comune di Napoli con deliberazione di G.C. n. 254 del 24.4.204, con particolare riferimento a quanto ivi previsto all’art. 2, comma 3, e all’art. 20, comma 7, di cui dichiara di aver
preso piena conoscenza sul sito internet dell’Ente — sezione amministrazione trasparente sottosezione documenti generali - e si obbliga ad osservarlo pienamente. Le clausole sanzionatorie in caso di inosservanza di dette disposizioni sono quelle previste nel Patto di Integrità adottato dall’Ente.
3. L’Appaltatore è tenuto ad osservare il segreto d’ufficio nei confronti di qualsiasi persona non espressamente autorizzata dalla Stazione Appaltante per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui venga a conoscenza o che gli siano comunicati in virtù del presente incarico.
ART. 12 - PROTOCOLLO DI LEGALITA’
1. Il Appaltatore incaricato, dichiara di conoscere in tutto il loro contenuto e di accettare le clausole di cui all’art. 8 del protocollo di legalità che qui di seguito si riportano: Clausola n. 1 – Dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto nell’anno 2007 dalla Stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, consultabili al 9 sito xxx.xxxxxxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Clausola n. 2 – Si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere). Clausola
n. 3 – Si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola n. 2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola n. 4 – Dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto sarà applicata, a carico del Soggetto affidatario, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte del Comune di Napoli, del relativo importo dalle somme dovute al Soggetto affidatario in relazione alla prima erogazione utile. Clausola n. 5 – Dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del 10 Responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. Clausola n. 6 – Dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto, per il Comune di Napoli, di autorizzare subappalti a favore dei soggetti partecipanti alla gara e non risultati aggiudicatari. Clausola di cui al comma 2, dell’art. 3 – Dichiara di essere a conoscenza e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di
interrompere gli stessi se già sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1, dell’art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 252/1998 a carico del subfornitore.
ART. 13 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI E DOMICILIO
1. Tutte le comunicazioni o notifiche dalle quali decorrano termini ovvero riguardino l’esercizio di facoltà o doveri disciplinati dal presente contratto, sono effettuate da entrambe le parti esclusivamente per iscritto, a mezzo PEC all'indirizzo comunicato all'atto della sottoscrizione del presente atto.
2. L’avviso di ricevimento o la ricevuta di consegna fanno piena fede ad ogni effetto contrattuale.
3. L’Appaltatore elegge domicilio, ai fini dell’esecuzione del presente contratto, presso sede.
ART. 14 – INCOMPATIBILITA'
1. L’Appaltatore dichiara di non trovarsi, per l’espletamento dell’incarico, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.
2. Ai sensi dell'art. 53, comma 16 – ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, così come introdotto dall’art. 1, comma 42, della X. 000/0000 (xxxxxxxx ex art. 17, co. 5 del Codice di Comportamento dell’Ente approvato con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e modificato con D.G.C. n. 217 del 29 aprile 2017), il Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto dell'Ente nei confronti dell'appaltatore medesimo.
ART. 15 - OBBLIGHI IN MATERIA DI LAVORO
1. Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese operanti nel settore, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi anzidetti.
2. L’Appaltatore si obbliga, altresì, di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel Dlgs. 81/2008 e s.m.i.
3. Non si rilevano per il servizio in oggetto rischi interferenti.
ART. 16 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI
1. L’Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
ART. 17 - SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE
1. Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono poste a carico dell’Appaltatore.
2. Il presente contratto non è soggetto a registrazione, salvo in caso d'uso.
ART. 18 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
1. Limitatamente a quanto non previsto nella convenzione si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici); nel d.P.R. n. 207/2010 (Regolamento); nel D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. (Codice Antimafia), e Codice di comportamento dei dipendenti del Comune Di Napoli
approvato con delibera di G.C. n. 254 del 24.04.2014, in quanto applicabili.
ART. 19 - DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI
1. Per espressa volontà dei contraenti tutti gli atti e documenti, richiamati nella presente convenzione sono conosciuti e considerati parti integranti, formali e sostanziali del presente atto ed accettati in ogni loro parte
ART. 20 - CONTROVERSIE
1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite al Foro di Napoli. È esclusa pertanto la clausola arbitrale.
ART. 21 - TUTELA DELLE PERSONE-TRATTAMENTO DATI PERSONALI
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs.196/2003, con la sottoscrizione del presente contratto entrambe le parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a fare sì che tutti i rispettivi dati personali forniti direttamente dalle parti e comunque connessi con il presente atto saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti all’adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi.
2. Il conferimento dei dati è necessario per l’assolvimento delle predette finalità ed in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.
3. I dati saranno utilizzati dalle parti solo con le modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate.
4. Tali dati personali potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati in Italia e all’estero, competenti e titolati rispetto a quanto oggetto dell’incarico per le medesime finalità.
5. La comunicazione può avvenire solo ai sensi del D.lgs.196/2003.
6. Entrambe le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto, che in relazione al trattamento dei dati personali di cui al presente articolo, le stesse hanno diritto di riconoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei propri dati personali, nonché tutti gli altri diritti riconosciuti dal D.lgs.196/2003. Per i trattamenti effettuati dal Stazione Appaltante titolare è il Dirigente del Servizio quest’ultimo con domicilio in Napoli.
ART. 22 - LIMITAZIONI PARTICOLARI AI POTERI DEL APPALTATORE
1. Resta generalmente inteso che l’Appaltatore non può assumere impegni scritti o verbali a nome e/o per conto del Stazione Appaltante senza il preventivo specifico consenso scritto dello stesso.
ART. 23 - CLAUSOLA DI ACCETTAZIONE ESPRESSA
1. L’Appaltatore approva ed accetta espressamente tutte le suddette clausole, avendo preso visione delle disposizioni nelle stesse richiamate.
Per accettazione, Firma
Napoli, lì
Per il Comune di Napoli: Il Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità
( )
Per l’Appaltatore:
( )
Area Trasformazione del Territorio
Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove centralità
Determinazione n. 005 del 21.05.2020
PROG. 5668/20
Ai sensi dell’art. 147bis, comma 1 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e come modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 7.12.2012 n. 213
Ai sensi dell'art.183 comma 7 del TUEL 267/2000 vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa:
Cod. Bil. 08.02-2.02.01.09.001 E.P. 2020 CAP. 247721/17 FPV (IMP. 2827/20)
Data, 28/05/2020
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE BILANCIO IL RAGIONIERE GENERALE
sottoscritto digitalmente
DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE
Determinazione I.G. n. del
La presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 124 comma 1, del D.L.vo 267/2000 il
IL SEGRETARIO GENERALE