INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE
INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE
Premessa per il Cliente
La disciplina dei mercati degli strumenti finanziari, contenuta nelle norme europee e nazionali di recepimento della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e nel Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR), successive modifiche ed integrazioni nonché relative norme di attuazione, , prescrive che le imprese di investimento forniscano al Cliente o potenziale Cliente, in tempo utile prima che questi sia vincolato da un accordo per la prestazione di servizi di investimento o servizi accessori o prima della prestazione di tali servizi, qualora sia precedente, le informazioni relative a:
• l’impresa di investimento e i suoi servizi;
• gli strumenti finanziari (caratteristiche, natura e rischi);
• la salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi dei clienti;
• i costi e oneri connessi agli strumenti finanziari e alla prestazione dei servizi di investimento o accessori.
Nel rispetto di quanto previsto da tale normativa, Vi forniamo le seguenti informazioni.
1. Informazioni sull’intermediario e i suoi servizi
a) La Banca fornisce ai Clienti o potenziali Clienti le informazioni che seguono per consentire all’investitore di acquisire informazioni sull’intermediario e le attività svolte.
Dati della Banca
Ragione sociale: BANCA DI IMOLA S.P.A. Sede: Xxx Xxxxxx, 000
XXX/Xxxxxxxx: 00000 XXXXX XX
C.F./Registro delle imprese di Bologna: 00293070371
Partita IVA Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna 02620360392 Telefono: 0000-000000
Fax: 0000-00000
Posta elettronica: xxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx Sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
b) La Banca, nelle comunicazioni da e verso il Cliente utilizza come lingua quella italiana.
c) La Banca, nelle comunicazioni indirizzate personalmente al Cliente utilizza come supporto standard quello cartaceo o altro supporto durevole, se diversamente concordato con il Cliente, ai recapiti da Questi forniti. La Banca inoltre utilizza, per fornire informativa non indirizzata personalmente al Cliente, il proprio sito internet, nonché i supporti presenti in filiale (fogli di trasparenza, ecc.).
Con riferimento alle modalità di conferimento degli ordini, la Banca prevede le seguenti modalità:
• Conferimento per iscritto: all'atto del ricevimento degli ordini presso la propria sede o dipendenza, la Banca rilascia al Cliente una attestazione cartacea contenente il nome del Cliente stesso, l'ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell'ordine e le eventuali istruzioni accessorie. Il medesimo obbligo di attestazione sussiste a carico del Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede nel caso di ordine conferito fuori sede.
• Conferimento telefonico: qualora gli ordini siano impartiti a mezzo telefono, essi sono registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Le registrazioni costituiscono piena prova dell'oggetto, del contenuto, dei termini e delle condizioni degli ordini.
• Conferimento tramite Trading on line: il Cliente, nell’ambito di un rapporto negoziale già concluso con la Banca, ha la possibilità di effettuare in via telematica operazioni di compravendita di strumenti finanziari attraverso un sistema di interconnessione ai mercati.
d) La Banca è abilitata è autorizzata allo svolgimento dei servizi di investimento, ai sensi del D.Lgs. n. 58/98
(Testo Unico della Finanza), di seguito indicati e brevemente descritti:
Consulenza, il servizio è effettuato in connessione al servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari e al servizio di sottoscrizione, collocamento e distribuzione di prodotti finanziari e consiste nella prestazione da parte della Banca a favore del Cliente di consigli e raccomandazioni personalizzate in merito a operazioni relative ad un determinato strumento finanziario o servizio di investimento.
Ai sensi delle disposizioni normative vigenti il servizio di consulenza in materia di investimenti prestato dalla
Banca è classificato come “consulenza non indipendente” e consente alla Banca di percepire degli incentivi a fronte del servizio prestato.
La Banca ha previsto due modelli di consulenza, come di seguito sinteticamente descritti, che prevedono livelli di servizio più sofisticati per soddisfare i bisogni della clientela:
Consulenza BASE
È il servizio di consulenza non indipendente della Banca cui sono associati i seguenti livelli di servizio:
• Vastità della gamma dei prodotti oggetto di consulenza;
• Valutazione di adeguatezza sul patrimonio del cliente presso la Banca;
• Rendicontazione annuale al cliente sull’adeguatezza degli investimenti rispetto al profilo di rischio.
ELENCO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI NEL MODELLO DI SERVIZIO CONSULENZA DI BASE
La Banca fornisce al Cliente le proprie raccomandazioni personalizzate esclusivamente sugli Strumenti Finanziari sottoindicati:
- Titoli dello Stato Italiano espressi in Euro
- Titoli emessi da Organismi Sovranazionali non strutturati espressi in Euro (Bei, Birs);
- Prodotti Assicurativi di terzi, ramo III e ramo V, collocati dal Gruppo Bancario;
- Certificati di Deposito emessi dal Gruppo Bancario1;
- Prestiti Obbligazionari emessi dalla Banca e/o da Società del Gruppo Bancario;
- Fondi Comuni Italiani e Sicav Estere collocati dalla Banca; sul sito internet della Banca è disponibile l’indicazione dei fornitori con i quali la Banca ha instaurato accordi di distribuzione.
- Gestioni Patrimoniali nelle varie tipologie (GPM, GPF, GPS, ecc..) gestite da terzi e/o dalla Banca;
- Contratti di Pronti c/termine.
Consulenza AVANZATA
È il servizio di consulenza non indipendente della Banca cui sono associati i seguenti livelli di servizio:
• Costruzione di un portafoglio modello coerente lo scenario macro economico di medio periodo e con il profilo del Cliente in termini esperienza e conoscenza, situazione finanziaria e obiettivi di investimento;
• Elaborazione di proposte di consulenza periodiche per garantire il perseguimento degli obiettivi di rendimento e di rischio del portafoglio modello;
• Monitoraggio e rendicontazione (trimestrale) del servizio di consulenza;
• Vastità della gamma dei prodotti oggetto di consulenza;
• Valutazione di adeguatezza sul patrimonio del cliente presso la Banca.
La raccomandazione è personalizzata, in quanto basata sulle caratteristiche personali del Cliente e adeguata al profilo finanziario di quest’ultimo, come tracciato sulla base delle informazioni che lo stesso fornisce alla Banca circa le sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio, la sua situazione finanziaria, tra cui la sua capacità di sostenere perdite e i suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio.
Il servizio di Consulenza, se svolto, ha ad oggetto esclusivamente gli strumenti finanziari espressamente indicati nel riquadro sotto riportato:
ELENCO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI NEL MODELLO DI SERVIZIO DI CONSULENZA AVANZATA
La Banca fornisce al Cliente le proprie raccomandazioni personalizzate esclusivamente sugli Strumenti Finanziari sottoindicati:
- Sicav di diritto estero collocati dalla Banca (via Allfunds Bank);
- ETF (compresi ETC).
***
Negoziazione in conto proprio, servizio attraverso il quale la Banca negozia gli strumenti finanziari in relazione a ordini dei Clienti, in contropartita diretta con gli stessi e movimentando il proprio portafoglio titoli.
Ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione, consiste nella ricezione da parte della Banca degli ordini di investimento / disinvestimento del Cliente al fine della loro esecuzione ovvero della trasmissione a un altro intermediario per l’esecuzione.
1 Sono soggetti alla presente disciplina esclusivamente i Certificati di Deposito normalmente negoziati sul mercato monetario. All’opposto, resta soggetta a TUB la tipologia di Certificati di Deposito consistenti in titoli individuali che NON vengono negoziati nel mercato monetario.
Collocamento, con o senza assunzione a fermo e/o impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente. Il servizio consiste:
o nell’offerta di vendita, per proprio conto, di strumenti finanziari che l’intermediario ha sottoscritto oppure acquistati a fermo (la quantità di strumenti finanziariacquistati entra nel portafoglio della Banca e viene scaricata man mano che viene collocata);
o nell’offerta in sottoscrizione o in vendita di strumenti finanziari per conto dell’emittente o del proprietario, con eventuale prestazione di garanzia di buon fine dell’operazione;
o nell’offerta in sottoscrizione anche in modo continuativo di prodotti finanziari (a titolo esemplificativo collocamento di OICR, certificati, gestioni patrimoniali o prodotti assicurativi).
Gestione di portafogli, servizio attraverso il quale la Banca gestisce, su base discrezionale e individualizzata, i portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell’ambito di un mandato conferito dai clienti.
Esecuzione degli ordini per conto dei Clienti (già negoziazione in conto terzi), servizio che consiste nell'esecuzione di ordini di acquisto o di vendita di strumenti finanziari per conto della Clientela. Operativamente la Banca, per lo svolgimento di detta attività, va direttamente sul mercato in nome proprio ma per conto di terzi (diversamente dalla negoziazione in conto proprio non viene quindi movimentato il portafoglio titoli di proprietà della Banca).
Il recapito dell’Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni è il seguente: Banca d’Italia - xxx Xxxxxxxxx 00, Xxxx
La Banca è autorizzata all’attività di intermediazione assicurativa ed è iscritta nel registro degli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, tenuto da IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) – xxx xxx Xxxxxxxxx 00, Xxxx.
e) Per l'offerta fuori sede, la Banca si avvale di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, come consentito dall’art.31 del Testo Unico della Finanza. I consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede sono equiparati, ai fini dell’applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica. E' consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede (di seguito, semplicemente, consulente finanziario) la persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva XxXXX XX esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. L'attività di consulente finanziario è svolta esclusivamente nell'interesse della Banca. Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
I consulenti finanziari, che operano per la Banca, sono iscritti in Italia nell’albo unico dei consulenti finanziari, articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei consulenti finanziari e dei soggetti abilitati.
f) La Banca fornisce all’investitore i rendiconti dell’attività svolta nei tempi e nei modi richiesti dalla normativa. Nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini nonché collocamento, ivi inclusa l’offerta fuori sede, la Banca fornisce prontamente al Cliente su supporto duraturo le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine.
La Banca invia/consegna al Cliente un avviso che conferma l’esecuzione dell’ordine quanto prima, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. L’avviso contiene tutte le informazioni previste dalla normativa di tempo in tempo vigente.
Per quanto riguarda il servizio di collocamento tale informativa viene fornita dalla società prodotto.
Di seguito si riepilogano, per servizio di investimento, la frequenza e le date di invio dei rendiconti periodici.
Servizio di investimento | Frequenza |
Ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione | - Almeno annuale |
Gestione di portafogli | - Trimestrale; - Annuale, in caso di richieste di invio di comunicazione delle singole operazioni effettuate - Mensile, per il Cliente che ha autorizzato un portafoglio caratterizzato dall’effetto leva |
- Comunicazione, per il Cliente, nel caso in cui il valore complessivo del portafoglio, valutato all'inizio di qualsiasi periodo oggetto della comunicazione, subisca un deprezzamento del 10 % e successivamente di multipli del 10 %, non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo. | |
Collocamento, con o senza assunzione a fermo, e/o impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente | - Almeno annuale [se non già effettuata dalla società prodotto] |
Depositi a custodia ed amministrazione di titoli e strumenti finanziari | - Trimestrale - Comunicazione, per il Cliente al dettaglio, in caso di posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall’effetto leva o in operazioni con passività potenziali, qualora il valore iniziale di ciascuno strumento subisca un deprezzamento del 10 % e successivamente di multipli del 10 %, non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo. La comunicazione è effettuata strumento per strumento, se non diversamente concordato con il Cliente. |
Esecuzione degli ordini per conto dei Clienti (già negoziazione in conto terzi) | - Almeno annuale |
Consulenza in materia di investimenti | - Base: Almeno annuale - Avanzata: Almeno annuale |
g) La Banca adotta soluzioni organizzative e procedurali adeguate in relazione al tipo e all’entità delle attività svolte e alla natura della Clientela e, più in generale, idonee a salvaguardare i diritti dei Clienti sui beni affidati e la separazione patrimoniale (tra i patrimoni dei singoli Clienti e tra questi e il patrimonio dell’intermediario). A tal fine, la Banca adotta soluzioni in linea con le disposizioni nazionali e gli standard internazionali in materia di custodia e amministrazione titoli e di gestione accentrata di strumenti finanziari.
Per una descrizione delle misure adottate per assicurare la tutela e la salvaguardia degli strumenti finanziari
e/o delle somme di denaro dei Clienti, si rimanda alla sezione 5 del presente documento.
h) La Banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia istituito dall’art. 15 della L. 2 gennaio 1991 n. 1, dotato di personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale e riconosciuto come “sistema di indennizzo” dall’art. 62, comma 1, del D.Lgs. 415/1996.
Il Fondo Nazionale di Garanzia è stato istituito per la tutela dei crediti vantati dai Clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività, in conseguenza dello svolgimento delle attività di intermediazione in valori mobiliari.
L’organizzazione e il funzionamento del Fondo Nazionale di Garanzia sono disciplinati dal proprio Statuto e informazioni di dettaglio sulle modalità di copertura dello stesso possono essere ritrovate nel sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/.
La Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi istituito dal D.Lgs. 659/1996. Il Fondo è un consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d’Italia, il cui scopo è quello di garantire i depositanti delle Banche consorziate. Queste ultime si impegnano a fornire le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento delle finalità del Fondo. L’organizzazione e il funzionamento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi sono disciplinati dal proprio Statuto e Regolamento che possono essere consultati sul sito internet xxxx://xxx.xxxx.xx .
Reclami, ricorsi e conciliazione
Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca con lettera indirizzata per posta ordinaria a
BANCA DI IMOLA S.P.A.
Ufficio Reclami c/o Ufficio Compliance di Gruppo Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0
00000 Xxxxxxx XX
In alternativa i reclami possono essere inviati via fax al numero 0544/480495, via e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx, via pec: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, o consegnata allo sportello dove è intrattenuto il rapporto.
La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento ai reclami relativi ad operazioni e servizi bancari e finanziari; entro 60 giorni dal ricevimento ai reclami relativi alla prestazione di servizi e attività di investimento, compresi i prodotti di investimento assicurativi di Ramo III e di Ramo V, 45 giorni se il reclamo riguarda i prodotti di investimento assicurativi di Ramo I e Multiramo.
Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro i termini previsti può rivolgersi, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, a:
A) in caso di controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari:
all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Dipendenze della Banca d'Italia, oppure chiedere alle Dipendenze della Banca o delle Filiali e Agenzie d’Italcredi, nonché sul sito internet dell’Istituto.
B) in caso di controversie relative alla prestazione di servizi e attività di investimento:
all’Arbitro per le controversie finanziarie (di seguito denominato ACF), ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie in merito all’osservanza da parte della Banca degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori, il Cliente – esclusi i clienti professionali di cui all’art. 6, commi 2 quinquies e 2 sexies del D.Lgs. 58/98. Per sapere come rivolgersi all’ACF e l’ambito della sua competenza si può consultare la “Guida pratica ACF” sul sito xxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxx- pubblica/arbitro-per-le-controversie-finanziarie e sul sito internet dell’Istituto.
Nel caso in cui il Cliente abbia esperito il suddetto procedimento presso l’ABF o l’ACF, si intende assolta la condizioni di procedibilità previsto dalla normativa. La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria.
In alternativa, il Cliente e la Banca possono attivare la procedura di mediazione ai sensi dell’articolo 5 del D. Lgs 4 marzo 2010 n. 28 ricorrendo:
• all’Organismo di conciliazione bancaria presso Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia). Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo Regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.;
• oppure ad un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
C) in caso di controversie relative all’attività di intermediazione assicurativa
• all’IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all’IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito xxx.xxxxx.xx;
• a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.
2. Informazioni sulle modalità di classificazione della clientela
Come previsto dalla normativa in materia di servizi di investimento, la Banca ha classificato la propria Clientela in tre distinte categorie, di seguito descritte, ed ha provveduto, sulla base delle informazioni in suo possesso, ad assegnare alla clientela la relativa classificazione e ad inviare comunicazione ai singoli clienticome previsto dalla Policy di classificazione della Clientela, disponibile sia sul proprio sito internet che, a richiesta, presso le Filiali.
2.1 Clientela professionale
Un cliente professionale è un cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume.
La clientela professionale viene distinta in:
2.1.1 Clienti professionali di diritto
Sono considerati clienti professionali di diritto i soggetti di cui al sotto riportato elenco (qualora non rientrino nella categoria delle controparti qualificate – v. infra punto 2.2) che soddisfano i requisiti indicati dalla normativa:
a) I soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi
italiani o esteri quali:
- enti creditizi;
- imprese di investimento;
- altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
- imprese di assicurazione;
- organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
- fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
- i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
- singoli membri di borsa;
- altri investitori istituzionali.
b) Le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
- totale di bilancio: Euro 20.000.000;
- fatturato netto: Euro 40.000.000;
- fondi propri: Euro 2.000.000.
c) i governi nazionali e regionali, compresi gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico a livello nazionale o regionale, le banche centrali, le istituzioni internazionali e sovranazionali come la Banca mondiale, l’FMI, la BCE, la BEI e altre organizzazioni internazionali analoghe;
d) altri investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre transazioni finanziarie.
e) I soggetti e gli Enti classificabili come professionali sulla base di quanto previsto da Ministero dell’Economia e delle Finanze con apposita regolamentazione.
2.1.2 Clienti professionali su richiesta
E’ previsto che soggetti diversi da quelli classificati come professionali di diritto possano essere trattati come professionali qualora ne facciano espressa richiesta scritta.
Tale possibilità è concessa solo dopo che la Banca abbia effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell’esperienza e delle conoscenze del cliente e possa ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.
Nel corso di tale valutazione, sono soddisfatti almeno due dei seguenti criteri:
— il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
— il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante e gli strumenti finanziari, supera 500 000 EUR;
— il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.
2.2 Controparti Qualificate
Sono controparti qualificate, quando ad essi siano prestati i servizi di ricezione e trasmissione di ordini; negoziazione in conto proprio; esecuzione ordini per conto dei Clienti, i seguenti clienti professionali:
- le SIM, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di assicurazioni, gli OICR, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del Testo Unico Bancario, le società di cui all’articolo 18 del T.U. bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sopranazionali a carattere pubblico:
- le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziariderivati su merci;
- le altre categorie di soggetti privati individuati con Regolamento della Consob, sentita Banca d’Italia, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa;
- le corrispondenti categorie di soggetti di Paesi non appartenenti all’Unione Europea.
La classificazione come Controparte Qualificata non pregiudica la facoltà del cliente di chiedere in via generale di essere trattato come un cliente professionale ovvero come un cliente al dettaglio.
Tale richiesta è comunque soggetta al consenso della Banca.
2.3 Clienti al dettaglio
I clienti al dettaglio vengono individuati in maniera residuale, essendo i soggetti che non è possibile classificare in alcune delle due precedenti categorie. Ad essi, in quanto non in possesso dell’esperienza e della competenza in materia di investimenti proprie della clientela professionale e delle controparti qualificate, è associato il maggior livello di tutela previsto dalla normativa.
3. Informazioni relative al servizio di gestione di portafogli
Oggetto di gestione, a seconda della tipologia della linea prescelta o della combinazione di linee di gestione, è l'investimento in:
- strumenti finanziari (azioni di società e altri titoli equivalenti, obbligazioni ed altri titoli di debito,
qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquistare o di vendere i valori mobiliari indicati in precedenza);
- strumenti del mercato monetario (tra i quali i buoni ordinari del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali);
- quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti e/o gestiti sia da SGR o SICAV con le quali la Banca ha rapporti d’affari o di Gruppo, sia istituiti e/o gestiti da SGR o SICAV terze. La Banca si impegna a mettere a disposizione, su richiesta del Cliente, copia del prospetto semplificato degli OICR oggetto della gestione di portafogli;
- strumenti finanziari derivati con finalità di copertura nel rispetto del valore massimo della leva finanziaria indicato successivamente;
- quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) quotati sul mercato: ETF (Exchange Traded Fund), ETC (Exchange Traded Commodity), Fondi Comuni e SICAV.
Le caratteristiche di gestione, entro le quali la Banca è tenuta ad operare, il conferimento minimo iniziale, i tipi di strumenti finanziari, i tipi di operazioni che possono essere realizzate, il livello di rischio entro il quale la Banca può esercitare la propria discrezionalità, il parametro di riferimento (benchmark) o, in alternativa, l’indicatore sintetico di rischio adottato nonché il parametro di riferimento per il calcolo delle commissioni di performance (quando previste), la leva finanziaria, l’obiettivo d’investimento, nonché altri parametri significativi atti a delineare le caratteristiche proprie della linea di gestione o della combinazione di linee di gestione sono specificatamente descritti nel contratto di gestione di portafogli.
La Banca, nell'esecuzione del contratto, compatibilmente con le caratteristiche di gestione della linea di investimento o della combinazione di linee di gestione prescelta, ha piena discrezionalità ed autonomia operativa e può compiere tutti gli atti relativi alla gestione senza necessità del preventivo assenso da parte del Cliente.
Gli atti di gestione possono eccedere il limite del patrimonio amministrato, nella misura massima della leva finanziaria, come definita nel contratto di gestione di portafogli.
Il Cliente ha facoltà di impartire in ogni tempo istruzioni specifiche per l’esecuzione di particolari operazioni, ivi comprese quelle fuori dai mercati regolamentati, purché compatibili con le caratteristiche della gestione prescelta, dandone comunicazione secondo le modalità indicate nel contratto di gestione di portafogli (ovvero per iscritto, telefonicamente, o tramite consulenti finanziari) alla Banca, la quale vi darà attuazione nei tempi tecnici necessari, fatto salvo il diritto di recesso ai sensi dell’art. 1727 cod. civ., ove le istruzioni siano incompatibili con le caratteristiche della gestione. La Banca si riserva, in ogni caso, il diritto di non eseguire operazioni che non rispondano ai requisiti di adeguatezza disciplinati dalla normativa CONSOB di tempo in tempo vigente.
a) Il metodo e la frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del Cliente sono rispondenti alle normative del settore e sono esplicitate nel contratto relativo alla gestione di portafogli.
La valorizzazione degli strumenti finanziari è effettuata secondo i seguenti criteri:
1) per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati (mercati di Stati appartenenti all'OCSE istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede), il prezzo è quello ivi rilevato nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento. Nel caso di strumenti finanziarinegoziati presso più mercati, il prezzo da prendere a riferimento è quello del mercato su cui i titoli risultano maggiormente trattati. Nel caso in cui nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento non sia rilevato alcun prezzo, sono adottati i criteri di valutazione di cui alla lettera a2);
2) per gli strumenti finanziari non negoziati nei mercati di cui alla lettera a), il prezzo è determinato con riferimento al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dall'intermediario autorizzato, concernenti sia la situazione dell'emittente sia quella del mercato; per gli strumenti finanziari derivat i non negoziati nei mercati (c.d. O.T.C.) la valutazione deve essere effettuata con riferimento alle condizioni di mercato (c.d. "mark to market");
3) per i titoli trattati al "corso secco" il prezzo è espresso al "corso secco" con separata evidenziazione del rateo di interesse maturato;
4) per i titoli zero coupon il prezzo è comprensivo dei ratei di interesse maturati;
5) per i titoli negoziati sui mercati di cui al punto a) del presente comma e sospesi dalle negoziazioni in data successiva all'acquisto, l'ultimo prezzo rilevato è rettificato sulla base del minore tra tale prezzo e quello di presunto realizzo, calcolato secondo il motivato e prudente apprezzamento dell'intermediario autorizzato. Trascorso un anno dal provvedimento di sospensione i titoli sospesi sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non negoziati in mercati regolamentati; analoga valutazione deve essere effettuata per i titoli sospesi acquisiti dopo la data di sospensione;
6) per le quote e le azioni emesse da organismi di investimento collettivo il valore coincide con l'ultima valorizzazione rilevata nel periodo di riferimento;
7) per gli strumenti finanziari denominati in valuta estera il prezzo, individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati, è espresso in Euro applicando i relativi cambi rilevati nello stesso giorno di chiusura del rendiconto. Per i titoli espressi in valute diverse da quelle di conto valutario, il controvalore è determinato arbitrando sui cambi accertati in mercati aventi rilevanza e significatività internazionale;
8) nel caso di operazioni in strumenti finanziari con regolamento differito, il prezzo deve essere attualizzato al tasso d'interesse di mercato, privo di rischio, corrispondente alla stessa scadenza di quella di regolamento.
b) La Banca può conferire delega di gestione ad altro intermediario autorizzato. La delega integrale conferita non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità della Banca. Il conferimento di delega di gestione deve essere portato a conoscenza del cliente.
Le principali caratteristiche della delega sono di seguito sintetizzate:
• la delega può essere revocata con effetto immediato dalla Banca;
• la delega prevede che, ove l'esecuzione delle operazioni non sia subordinata al preventivo assenso della Banca, il delegato debba attenersi, nelle scelte degli investimenti, alle indicazioni impartite periodicamente dalla Banca;
• la delega rispetta le disposizioni in materia di conflitto di interessi;
• la delega prevede un flusso costante di informazioni sulle operazioni effettuate dall’intermediario delegato al delegante che consenta l’esatta ricostruzione dei patrimoni gestiti dei singoli investitori.
c) Parametro di riferimento
Per il raffronto del rendimento del portafoglio del Cliente, ad ogni linea di gestione può essere collegato un benchmark, composto da uno o più degli indici di mercato di seguito riportati:
- Liquidità:
• Citigroup EUR 3 Month EUR Deposit Local Currency
• Eonia Capitalization 7 day
• Mts Bot Lordo
- Obbligazionari:
• Mts BOT
• JPMorgan Emu Gov 1/3 y
• JPMorgan Emu Gov 3/5 y
• Iboxx Euro Corporate Overall
• JPM GBI EMU Unhedged in LOC
• JPMorgan Glob. Gov. Bond EMU LC
• Exane Europe Convertible Bond
• JPMorgan High Yield Bond Index
• JPMorgan EMBI Global Core
• JPMorgan Glob. Gov. Bond Index Broad
• Barclays EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR
• Mts Cct Lordo
• Mts Btp Lordo
- Azionari:
• Msci World local
• Msci Euro Eur
• Msci Europe Eur
• Msci World Eur
• Msci Emerging Markets
• Msci World Usd
• Euro Stoxx 50 Index
In alternativa al parametro di riferimento (benchmark), la Banca può adottare un indicatore sintetico di rischio appropriato per la valutazione e comparazione dei risultati della gestione.
d) Tipi di strumenti finanziari inclusi nel portafoglio del Cliente
I tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del Cliente sono:
• titoli di debito;
• titoli rappresentativi del capitale di rischio, o comunque convertibili in capitale di rischio;
• quote o azioni di organismi di investimento collettivo, Etf, Etc;
• strumenti finanziari derivati;
• titoli di debito con una componente derivativa (c.d. titoli strutturati).
Nell’ambito delle suddette categorie, costituiscono parametri generali di differenziazione degli strumenti finanziari:
• la valuta di denominazione;
• la negoziazione in mercati regolamentati;
• le aree geografiche di riferimento;
• le categorie di emittenti (emittenti sovrani, Enti Sopranazionali, emittenti societari);
• i settori industriali.
Per il dettaglio dei pesi con cui tali strumenti finanziari sono inseriti nelle linee di gestione, si rimanda all’informativa sulle singole linee di gestione.
e) Tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti
Ai fini della definizione delle caratteristiche della gestione, formano tipologie distinte di operazioni:
• le compravendite a pronti;
• le compravendite a termine;
• le compravendite a premio;
• le operazioni di prestito titoli e di riporto;
• i pronti contro termine.
Per il dettaglio delle operazioni che possono essere realizzate sugli strumenti finanziari, si rimandata alla singola linea di gestione.
- Limiti di investimento
a livello generale la Banca ha definito dei limiti di investimento alle seguenti t ipologie di operazioni:
• operazioni di finanziamento tramite titoli o qualsiasi operazione che implichi pagamenti di margini, deposito di garanzie o rischio di cambio.
- Per quanto riguarda la definizione puntuale dei limiti di investimento, si rimanda alla singola linea di gestione.
- Gli obiettivi principali delle linee, diversificati in base al grado di rischio, sono:
- la salvaguardia del capitale con ritorni moderati nel tempo;
- un adeguato reddito, pur accettando una modesta variabilità dei risultati e moderata presenza di minusvalenze
- un extra rendimento nel medio periodo, accettando una discreta variabilità dei risultati e possibile presenza di minusvalenze
- una crescita sostanziale del capitale nel lungo periodo, con significativa variabilità dei risultati e possibili minusvalenze
f) Informativa sulla sostenibilità
Nel caso in cui la linea di gestione promuova, tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali, le informazioni relative a dette caratteristichesono riportate in allegato B alla presente informativa. Le informazioni di dettaglio relative agli obiettivi di gestione, il livello del rischio entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità sono inseriti nei singoli mandati di gestione - Sezione
n. 2 – Allegato B, del contratto di gestione di portafogli.
Per maggiori informazioni sulle linee classificate come ESG, può consultare la sezione Sostenibilità nel sito della Banca.
4. Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della Clientela
La Banca fornisce ai Clienti, le informazioni che seguono per consentire all’investitore di acquisire informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi della Clientela, ai sensi della normativa vigente.
La Banca in relazione alla prestazione di servizi e attività di investimento riceve in deposito i beni della Clientela ovvero li deposita (disponibilità liquide) o sub-deposita (strumenti finanziari) ovvero è abilitata a disporre dei conti di deposito intestati alla Clientela.
Nel caso in cui i beni della Clientela siano depositati (o sub-depositati) presso soggetti terzi, la Banca seleziona i depositari delle disponibilità liquide e i sub-depositari degli strumenti finanziari della Clientela sulla base delle competenze e della reputazione di mercato degli stessi, tenendo anche conto delle disposizioni legislative o regolamentari ovvero di prassi esistenti nei mercati in cui gli stessi operano. L’attività svolta dai depositari e sub-depositari è periodicamente monitorata, al fine di riesaminare l’efficienza e l’affidabilità del servizio.
La Banca è autorizzata a sub-depositare in tutto o in parte i titoli presso depositari abilitati. Al riguardo la Banca è sin d’ora espressamente autorizzata dal Cliente a procedere col sub-deposito dei titoli presso gli intermediari, corrispondenti esteri o altri organismi che effettuano servizi di gestione accentrata o di custodia di strumenti finanziari e, se la Banca lo ritiene opportuno, presso altre banche e/o organismi, italiani ed esteri, che ne consentano la custodia e l’amministrazione accentrata ed indicati nelle apposite comunicazioni e rendicontazioni periodicamente inviate al Cliente. Il Cliente prende altresì atto ed acconsente affinché i depositari si avvalgano a loro volta, e per particolari esigenze, dei servizi di altri depositari.
Il Cliente prende atto che la titolarità delle Parti di alcuni OICR può risultare da registrazioni extra-contabili tenute da agenti incaricati dell’OICR interessato che non rivestono la qualifica di intermediario depositario.
Ferma restando la responsabilità della Banca nei confronti del Cliente gli strumenti finanziari possono essere sub-depositati presso:
• organismi di deposito centralizzato;
• altri depositari abilitati.
Nel caso in cui la Banca effettui il sub-deposito degli strumenti finanziari presso soggetti insediati in un paese il cui ordinamento disciplina la detenzione e custodia di strumenti finanziari e prevede forme di vigilanza dei soggetti che prestano l’attività, il sub-deposito dei beni sarà effettuato presso soggetti regolamentati e vigilati. Nel caso in cui la Banca sub-depositi gli strumenti finanziari presso soggetti insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, ciò può essere effettuato solo ove sia rispettata una delle seguenti condizioni:
a) gli strumenti finanziari sono detenuti per conto di investitori professionali e questi chiedano per iscritto all’intermediario di depositarli presso quel soggetto; ovvero
b) la natura degli strumenti finanziari ovvero dei servizi o attività di investimento connessi agli stessi impone che essi siano sub-depositati presso un determinato soggetto.
Nelle evidenze presso la Banca relative a ciascun Cliente sono indicati i soggetti presso i quali sono sub- depositati gli strumenti finanziari, nonché l’eventuale appartenenza degli stessi al medesimo gruppo dell’intermediario e la loro nazionalità. Presso il sub-depositario gli strumenti finanziari della Clientela sono tenuti in conti intestati all’intermediario depositante, con l’indicazione che si tratta di beni di terzi.
Tali conti sono tenuti distinti da quelli dell’intermediario depositante accesi presso il medesimo sub-depositario. I contratti stipulati con i sub-depositari sono conservati presso la Banca.
Presso la Banca sono istituite e conservate apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e del denaro dei Clienti detenuti.
Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente e suddivise per tipologia di servizio e attività prestati e ne viene indicato il depositario delle disponibilità liquide e i sub-depositari degli strumenti finanziari. Sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo tale da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun Cliente.
Inoltre sono regolarmente riconciliate – anche tenendo conto della frequenza e del volume delle transazioni concluse nel periodo - con gli estratti conto prodotti dai depositari e sub-depositari ovvero con i beni depositati presso la Banca.
Nelle evidenze della Banca sono indicate, con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza
della Clientela, la data dell’operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell’effettivo regolamento.
La Banca evita compensazioni tra le posizioni (sia in denaro sia in titoli) dei singoli Clienti. Nelle ipotesi in cui le operazioni effettuate per conto della Clientela prevedano la costituzione e il regolamento di margini presso terze parti, particolare cura verrà prestata affinché le posizioni di ciascun Cliente relative a tali margini siano mantenute costantemente distinte in modo tale da evitare compensazioni tra i margini incassatie dovuti relativi ad operazioni poste in essere per conto dei differenti Clienti o per conto della Banca stessa.
La Banca, ove le disponibilità sui conti dei singoli Clienti siano insufficienti, non può in nessun caso utilizzare le disponibilità di altri Clienti. Resta ferma la possibilità per la Banca di concedere al Cliente l’eventuale finanziamento – che sarà prontamente rilevato nella contabilità aziendale – necessario per la conclusione delle operazioni.
La Banca non può utilizzare nell’interesse proprio o di terzi le somme e gli strumenti finanziari di pertinenza dei Clienti, a qualsiasi titolo detenuti, salvo consenso dei medesimi. Quest’ultimo, in caso di clienti al dettaglio dovrà essere espresso in forma scritta.
5. Informazioni sugli strumenti finanziari
La Banca fornisce ai Clienti o potenziali Clienti le informazioni relative ai rischi connessi agli strumenti finanziari offerti alla propria clientela, suddivise per categoria. In tale contesto, assumono specifico rilievo i rischi di sostenibilità, intesi come un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento.
Inoltre, al paragrafo seguente, sono indicati gli altri fattori, fonte di rischi generali e trasversali a tutte le categorie di strumenti finanziari.
Le informazioni che seguono hanno la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari e al servizio di gestione patrimoniale, personalizzata, fermo restando che tali informazioni non pretendono di illustrare tutti i rischi e gli altri aspettisignificativi riguardanti tali investimenti. Ai fini di pervenire ad una scelta consapevole è opportuno che il Cliente, prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari, si informi presso la Banca sullanatura e i rischi della specifica operazione che si accinge a compiere e deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.
Il Cliente prima di effettuare un investimento in uno strumento finanziario oggetto di un’offerta al pubblico e per il quale è stato pubblicato un prospetto (conformemente agli articoli 94 e seguenti del T.U.F.), deve leggere il prospetto informativo che deve essere obbligatoriamente consegnato al potenziale Cliente prima di sottoscrivere lo strumento finanziario.
Inoltre la Banca, prima dell’erogazione di un servizio di investimento, ha l’obbligo di chiedere al Cliente di fornire informazioni inerenti al suo grado di conoscenze ed esperienze in materia di investimenti, alla sua situazione finanziaria, ai suoi obbiettivi dell’investimento, ivi compresa la sua tolleranza al rischio e capacità di sostenere le perdite.
Con riferimento più specifico agli obbiettivi dell’investimento, la Banca ha altresì l’obbligo di richiedere al Cliente di fornire informazioni inerenti alle sue preferenze in tema di sostenibilità, intendendosi per tali la volontà di integrare o meno, e se sì in che misura, nel suo investimento – nel rispetto delle definizioni previste dalla regolamentazione europea- uno o più dei seguenti strumenti finanziari: a) strumento finanziario con una quota minima in investimenti ecosostenibili; b) strumento finanziario con una quota minima in investimenti sostenibili dal punto di vista ambientale o sociale; c) strumento finanziario che considera i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità.
Tali informazioni sono raccolte con il supporto di un “Questionario per la valutazione dell’adeguatezza e appropriatezza”.
Tutte le informazioni richieste sono necessarie al fine di valutare l’adeguatezza delle operazioni nel caso di
erogazione del servizio di consulenza o di gestione di patrimoniali.
Nella valutazione di adeguatezza, le preferenze di sostenibilità sono prese in considerazione dalla Banca solo dopo aver definito l’obbiettivo di investimento del Cliente, tenendo conto delle sue conoscenze ed esperienze degli strumenti finanziari, della sua situazione finanziaria e gli altri obbiettivi di investimento. Ove gli strumenti finanziari individuati dalla Banca non soddisfino le preferenze di sostenibilità del Cliente, lo stesso potrà adattare le informazioni sulle sue preferenze in modo da rendere possibile la presentazione di ulteriori raccomandazioni, nell’ambito delle quali la Banca darà evidenza di dette variazioni e relative motivazioni.
La valutazione di adeguatezza è eseguita con un approccio di portafoglio. In tal senso la valutazione di adeguatezza, deriva da un confronto di più variabili che riguardano le caratteristiche del cliente, del suo patrimonio, e del prodotto.
In tale contesto, la Banca è tenuta:
• a classificare in anticipo i prodotti finanziari offerti, al fine di individuare le soluzioni di investimento più idonee alle caratteristiche del Cliente, in base al loro grado di complessità, di rischio e di sostenibilità. La classificazione dei medesimi secondo criteri di sostenibilità, effettuata solo ove le pertinenti informazioni siano messe a disposizione dagli emittenti e/o dagli info-provider di riferimento, favorisce e rafforza l'obiettivo strategico di ridurre il fenomeno del greenwashing e della vendita impropria nonché incoraggia le imprese oggetto dell’investimento nel loro percorso di transizione volto alla trasformazione dell'economia europea in un sistema più verde, più resiliente e circolare;
• a prendere in considerazione, nel processo di selezione degli strumenti finanziari, i fattori di sostenibilità intesi come le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva ad essi relativi;
• a fornire una relazione che comprende una descrizione generale della consulenza prestata e del modo in cui la raccomandazione fornita sia adeguata per il Cliente, inclusa una spiegazione di come risponda agli
obiettivi e alle circostanze personali del Cliente in riferimento alla durata dell'investimento richiesta, alle conoscenze ed esperienze del cliente, alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere perdite e alle sue preferenze di sostenibilità.
La Banca non raccomanda né decide di acquistare strumenti finanziari per conto del Cliente come rispondenti alle sue preferenze di sostenibilità se essi non soddisfano tali preferenze, avendo cura di spiegare le ragioni per cui non lo fa e conservando la relativa documentazione.
Se nessuno strumento finanziario soddisfa le preferenze di sostenibilità del Cliente o potenziale cliente, e se il Cliente decide di adattare le proprie preferenze di sostenibilità, la Banca conserva traccia della decisione del Cliente, compresi i relativi motivi.
Qualora il Cliente non fornisca le informazioni richieste, ciò impedirà alla Banca di erogare i servizi di
consulenza o di gestione di patrimoni e potrebbero non consentire di valutare l’appropriatezza degli strumenti finanziari, nell’ambito dell’erogazione dei serviz i di ricezione e trasmissione ordini, negoziazione per conto proprio, esecuzione degli ordini per conto della clientela e collocamento.
Si evidenzia che l’elencazione di seguito riportata può essere suscettibile di modifiche ed inoltre non rappresenta una descrizione puntuale di tutti i rischi e di tutti gli altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in specifici strumenti finanziari ed i servizi di gestione di portafogli, ma ha comunque la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali investimenti e servizi.
• Pronti contro Xxxxxxx
L’operazione si realizza attraverso l’acquisto da parte del Cliente, in una certa data (a pronti), di strumenti finanziari di proprietà della Banca (sottostante); contestualmente la Banc a riacquista dal Cliente, alla scadenza convenuta (a termine), i medesimi strumenti finanziari. Il Cliente concordando preventivamente con la Banca il controvalore da versare a pronti ed il controvalore che incasserà a termine, si assicura un rendimento predeterminato (Tasso PCTconcordato) svincolato dall’andamento dell’attività finanziaria sottostante.
Rischio controparte: il rischio dipende dall’affidabilità dell’intermediario che effettua l’operazione di pronti contro termine.
• Certificati di deposito (di seguito CD)
Si tratta di un deposito vincolato mediante il quale la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal Cliente, obbligandosi a restituirle alla scadenza del termine pattuito. Il rapporto è documentato da un certificato, nominativo o al portatore, che contiene, tra l’altro, l’indicazione della scadenza e, per i certificati a tasso fisso con liquidazione degli interessi al termine del rapporto, della complessiva somma rimborsabile. Il rimborso viene effettuato: per i certificati di deposito nominativi, all’intestatario o a chi sia stato da questi espressamente delegato; per i certificati di deposito al portatore, a qualsiasi possessore del titolo, anche se questo è intestato ad una persona o diversamente contrassegnato.
I principali rischi connessi ai Certificati di deposito sono:
Rischio di controparte: l’eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al depositante, in tutto o in parte, il proprio saldo disponibile. La banca aderisce al sistema di garanzia “Fondo Interbancario di tutela dei Depositi”, che assicura a ciascun depositante (per i soli Certificati Nominativi) una copertura di rimborso fino alla somma di 100.000,00 euro.
Rischio di fluttuazione del tasso di interesse: nei Certificati di Deposito a tasso variabile, l’importo delle cedole dipende dall’andamento nel tempo del parametro di riferimento a cui è legato il certificato.
Rischio di liquidità: i Certificati di Deposito non sono liquidi in quanto è esclusa, la possibilità per il Cliente di chiedere il rimborso totale o parziale, della somma depositata prima della scadenza.
– Rischio di tasso: in caso di oscillazione dei tassi di mercato, può variare il controvalore della cedola in corso e di tutte le cedole previste dal piano per i CD a tasso variabile, mentre tutte le cedole dei CD a tasso fisso rimangono costanti.
– Rischio di cambio: determinato dalle variazioni del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (euro) e la divisa estera in cui è denominato l’investimento.
– Rischio di liquidità: legato alla impossibilità per l’investitore di liquidare parzialmente o totalmente l’investimento prima della scadenza stabilita.
– Rischio di controparte: è rappresentato dalla possibilità che l'Emittente non sia in grado di fare fronte alle obbligazioni assunte relativamente al pagamento delle cedole e/o del capitale. A fronte di questo rischio è prevista la copertura per ciascun depositante con un tetto massimo di importo, delle disponibilità risultanti dal certificato nominativo per effetto dell'adesione della Banca al Fondo Interbancario di Tutela del Deposito.
– Rischio connesso all’applicazione delle norme sul salvataggio interno delle banche (bail-in): vedi oltre, n. 7.1.
• Obbligazioni e Titoli di Stato (titoli di debito)
Si tratta di titoli a reddito predeterminato (titoli di stato, obbligazioni private emesse da banche o altre società). Acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato. La data di regolamento delle operazioni di sottoscrizione, di acquisto e di vendita dei titoli di debito corrisponde a quella cui le parti fanno riferimento per il calcolo dei dietimi relativi alla cedola o agli interessi in corso di maturazione al momento dell’operazione.
I principali rischi connessi ai titoli di debito sono:
– Rischio di prezzo: il detentore di titoli di debito rischierà di non essere remunerato in caso di dissesto finanziario della società emittente. In caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.
– Rischio specifico e rischio generico: il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.
– Rischio di controparte: per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.
- Rischio di tasso: l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza. Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxx x xxxxx xxxxx), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%. E' dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l’appropriatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.
– Rischio di cambio: Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l’euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l’euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.
– Rischio di liquidità: è la difficoltà di liquidare sul mercato lo strumento finanziario nei tempi o alle condizioni desiderate. A parità di altre condizioni, i titoli negoziati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non negoziati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia
considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.
– Rischio connesso all’applicazione delle norme sul salvataggio interno delle banche
(bail-in): sulle obbligazioni emesse da banche vedi oltre, n. 7.1.
• Obbligazioni strutturate (titoli di debito con componente derivativa)
I titoli strutturati sono titoli di debito che combinano diversi strumenti finanziari. Sono costituiti infatti da una obbligazione e da una o più componenti definite “derivative”, cioè contratti di acquisto e/o vendita di strumenti finanziari (come indici, azioni, valute… ). Tali titoli differiscono dai normali titoli di debito nelle modalità di calcolo del rendimento, sia esso previsto nella forma di pagamenti periodici (c.d. “cedole”) che in quella di pagamento unico a scadenza (“rendimento a scadenza”). I titoli strutturati, infatti, potrebbero presentare un duplice rendimento, ossia quello derivante dalla parte “fissa” e quello derivante dalla parte “variabile”.
Il rendimento dovuto alla parte fissa è spesso pari a zero (o comunque più basso dei tassi applicati sul mercato dei capitali), garantendo all’investitore il solo rimborso del capitale inizialmente investito o, in alcuni casi, un rendimento minimo garantito a prescindere dall’andamento della variabile collegata al titolo stesso.
Il rendimento variabile può essere strutturato anche in forme molto complesse, ed è collegato o all’andamento di uno strumento/indice finanziario sottostante (ad es. un paniere di azioni, un indice azionario o un paniere di fondi), oppure al verificarsi di un determinato evento collegato allo strumento/indice finanziario sottostante (ad es. il superamento di un dato valore di un indice azionario o di una valuta, piuttosto che la differenza tra due tassi di interesse).
I titoli strutturati presentano comunque tutte le caratteristiche e i rischi propri di un titolo di debito. Durante la vita del titolo però, le oscillazioni del prezzo possono essere maggiori rispetto ai titoli di debito non strutturati, con rischi di perdite accentuate in caso di smobilizzo prima della scadenza. A scadenza, il rischio principale è rappresentato dal rendimento che può essere superiore ma anche inferiore rispetto ai c.d. titoli plain vanilla.
Particolare categoria di obbligazioni strutturate sono le obbligazioni convertibili in capitale di ris chio, che attribuiscono ai titolari, oltre ai diritti tradizionali garantiti dalle obbligazioni “ordinarie”, anche la facoltà al possessore, se lo desidera, di convertire le obbligazioni di cui è titolare in azioni, secondo un predefinito rapporto di cambio. Per la valutazione complessiva dei rischi, quindi, si deve tenere in considerazione anche quelli specifici delle azioni.
• Azioni e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio
Si tratta di titoli di capitale che occorre sottoscrivere per assumere la qualità di socio di una società. Acquistando titoli di capitale si diviene infatti soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l’assemblea dei soci deciderà di distribuire. L’assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo.
– Rischio di prezzo: il detentore di titoli di capitale rischierà la mancata remunerazione dell’investimento che è legata all'andamento economico della società emittente.
– Rischio specifico e rischio generico: il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.
– Rischio di controparte: per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.
– Rischio di cambio: Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l’euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l’euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti
paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.
– Rischio di liquidità: difficoltà di liquidare sul mercato lo strumento finanziario nei tempi o alle condizioni desiderate. A parità di altre condizioni, i titoli negoziati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non negoziatisu detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.
– Rischio connesso all’applicazione delle norme sul salvataggio interno delle banche (bail-in): sulle azioni emesse da banche vedi oltre, n. 7.1.
• Quote o azioni di organismi di investimento collettivo quali Fondi comuni di investimento e SICAV
Il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere attenuato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.
Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (ultimo valore di mercato noto, maggiorato o diminuito delle eventuali commissioni).
Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.
Rischio connesso all’applicazione delle norme sul salvataggio interno delle banche (bail -in): una parte del patrimonio del fondo o della Sicav potrebbe essere investita in strumenti finanziari soggetti al bail-in (vedi oltre, n. 7.1).
• Strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.
E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non appropriate.
Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è appropriata per molti investitori.
Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se
l'investimento è appropriato per l'investitore, con particolare riferimento all’esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo.
Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.
- I futures
1) L'effetto «leva»
Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore risulterà debitore di ogni altra passività prodottasi.
2) Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio
Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazionidi posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".
- Opzioni
Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).
1) L'acquisto di un'opzione
L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.
A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.
L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.
Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.
2) La vendita di un'opzione
La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.
Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta.
Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.
L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante(titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.
- Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni
In aggiunta ai rischi precedentemente esposti in caso di titoli di debito e titoli di capitale, il Cliente deve considerare i seguenti ulteriori elementi.
1) Termini e condizioni contrattuali
L'investitore deve informarsi presso la Banca circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.
In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell’organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti. Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.
Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.
2) Rischio di cambio
I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l’euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.
- Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swaps
Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare
difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio.
Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati . Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore.
Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti
sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.
1) I contratti di swaps
I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.
Alla stipula del contratto, il valore di uno swaps è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto. Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere.
In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.
Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.
Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.
Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.
• Prodotti finanziari emessi da compagnie di assicurazione (Unit e Index Linked e contratti di capitalizzazione).
Il rischio derivante da un investimento in prodotti finanziari-assicurativi differisce in base al sottostante collegato al prodotto. Esistono tre tipologie di prodotti finanziari-assicurativi:
- polizze unit linked, collegate a fondi interni assicurativi/OICR;
- polizze index linked, collegate ad un parametro di riferimento, generalmente uno o più indici, oppure ad un paniere di titoli, solitamente azionari;
- polizze di capitalizzazione, generalmente collegate ad una gestione interna separata.
Il grado di rischiosità del prodotto finanziario-assicurativo dipende, oltre che dalla tipologia di sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell’investimento; tali garanzie possono essere prestate direttamente dall’Impresa di Assicurazione o da un soggetto terzo con il quale l’Impresa di Assicurazione ha preso accordi in tal senso.
Di seguito si riporta una descrizione dei principali rischi di ciascuna tipologia di prodotto finanziario- assicurativo.
- Prodotti finanziari-assicurativi di tipo “unit linked”
Questi prodotti prevedono l’acquisizione, tramite i premi versati dall’Investitore-contraente, di quote di fondi interni assicurativi/OICR e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse, che risentono a loro volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse di tali fondi. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento della liquidazione, la restituzionedel capitaleinvestito. Il rischio derivante dall’investimento del patrimonio del fondo interno assicurativo/OICR in strumenti finanziari è dato da più elementi:
- la variabilità del prezzo delle tipologie di strumenti finanziari nel quale investe il singolo fondo (ad esempio azioni, obbligazioni o strumenti del mercato monetario); nello specifico l’investimento in fondi interni assicurativi/OICR permette di attenuare i rischi collegati alla situazione specifica degli emittenti degli strumenti finanziari (il rischio emittente e il rischio specifico), grazie alla diversificazione permessa dalla natura stessa dei fondi interni assicurativi/OICR.
- l’eventuale presenza di una garanzia collegata al singolo fondo interno assicurativo /OICR o al prodotto in generale, che attenua i rischi dell’investimento: nel caso in cui il fondo interno assicurativo/OICR sia classificato come ”protetto” e/o “garantito”, i rischi a carico dell’Investitore - contraente, legati alla variabilità di prezzo diminuiscono notevolmente, poiché il fondo adotta tecniche gestionali di protezione che hanno lo scopo di minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito (fondo protetto), ovvero garantire un rendimento minimo o la restituzione del capitale investito a scadenza (fondo garantito).
- la liquidità del fondo interno assicurativo/OICR. Il valore unitario delle quote del fondo, è calcolato di regola giornalmente e viene pubblicato su quotidiani nazionali. La liquidazione delle somme richieste dall’Investitore-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione.
- la divisa nella quale è denominato il fondo interno assicurativo/OICR, per apprezzare i rischi di cambio ad esso collegati; anche nel caso sia valorizzato in Euro e il prodotto preveda la liquidazione delle prestazioni in Euro, il rischio cambio permane in maniera parziale qualora il fondo interno assicurativo/OICR investa in strumenti finanziari denominati in valute diverse.
- l’utilizzo di strumenti finanziari derivati nella gestione del portafoglio del fondo interno assicurativo/OICR. Alcuni fondi, infatti, prevedono nella gestione del portafoglio l’utilizzo di strumenti derivati che consentono di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (rischio legato all’effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccolaha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva. I fondi interni assicurativi/OICR possono investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa ISVAP; possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. Il loro impiego non può comunque alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del fondo esplicitati nel regolamento dello stesso.
- l’investimento in strumenti finanziari-assicurativi emessi in paesi in via di sviluppo, comportano un rischio maggiore degli equivalenti strumenti emessi in paesi sviluppati. Le operazioni sui mercati emergenti espongono l'investitore-contraente a rischi aggiuntivi, in quanto tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione. Sono anche da valutare i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.
- Prodotti finanziari-assicurativi di tipo “index linked”
I prodotti index linked hanno la caratteristica di collegare l’investimento al val ore di un parametro di riferimento. Pertanto, l’investitore-contraente assume il rischio connesso all’andamento di tale parametro. Per quanto riguarda la variabilità di prezzo legato al parametro di riferimento, un prodotto finanziario-assicurativo di tipo index linked comporta per l’Investitore-contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario.
Spesso le index linked prevedono la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza; in questi casi il rischio di prezzo a carico dell’investitore-contraente si concretizza solo nel corso della durata dell’investimento e non a scadenza. Le index linked potrebbero avere un rischio liquidità superiore alle unit linked, nel caso in cui il mercato di trattazione degli scambi dove è quotato il titolo non esprima un prezzo attendibile a causa dell’irrilevanza dei volumi trattati.
- Prodotti finanziari-assicurativi di capitalizzazione
I prodotti di capitalizzazione non presentano rischi specifici per l’investitore-contraente laddove siano collegati ad una gestione separata (che prevede l’iscrizione degli attivi a costo storico). Nel caso in cui, invece, il prodotto di capitalizzazione sia collegato ad un fondo interno ass icurativo o ad un parametro di riferimento, sono presenti i rischi descritti, rispettivamente, per le unit linked o per le index linked.
• Linea di gestione
Il servizio di gestione di portafogli consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni. L’investitore ha facoltà di impartire in ogni tempo istruzioni specifiche per l’esecuzione di particolari operazioni ivi comprese quelle fuori dai mercati regolamentati, purché compatibili con le caratteristiche della gestione prescelta.
La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore.
L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto.
La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni.
L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione. L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.
Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione finanziaria, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.
- La rischiosità di una linea di gestione
L'investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione: a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dei limiti previsti per ciascuna categoria; b) dell’indicatore sintetico di rischio utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.
1) Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione
Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda alla parte del presente documento sullavalutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito.
Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio similari; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.
2) La leva finanziaria
Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità.
Si premette che per molti investitori deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione.
La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l'intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del Cliente stesso.
L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale.
L'intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione, si rimanda alla descrizione delle peculiarità degli “strumenti finanziari derivati”).
L'investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:
a) comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;
b) comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l'investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.
- Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione patrimoniale
1) Richiamo alle categorie di strumenti finanziari
Nell'ambito del servizio di gestione patrimoniale vengono effettuate dall'intermediario per conto del Cliente operazioni su strumenti finanziari. E' quindi opportuno che l'investitore prenda conoscenza di quanto riportato con riferimento alle singole categorie di strumenti finanziari.
2) Commissioni ed altri oneri
Prima di concludere il contratto di gestione, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. Nel valutare la congruità delle commissioni di gestione patrimoniale, l'investitore deve considerare che modalità di applicazione delle commissioni collegate, direttamente o indirettamente, al numero delle operazioni eseguite potrebbero aumentare il rischio che l'intermediario esegua operazioni non necessarie.
Rischio connesso all’applicazione delle norme sul salvataggio interno delle banche (bail-in): una parte del portafoglio di investimento potrebbe essere investita in strumenti finanziari soggetti al bail-in (vedi oltre, n. 6.1).
6. Gli altri fattori fonte di rischi generali
1) Norme sul salvataggio interno (bail-in) delle banche
Dal 16 novembre 2015 in considerazione di quanto previsto dai Decreti Legislativi nn. 180 e 181 pubblicati il
16 novembre 2015, di recepimento della Direttiva 2014/59/UE Banking Resolution Recovery Directive (“BRRD”), consultabili sul sito della banca, sono state introdotte limitazioni all’intervento pubblico al sostegno degli intermediari che versano in una situazione di crisi.
Pertanto, in caso di avvio di eventuali procedure di gestione delle crisi, anche gli strumenti finanziari emessi dalle banche potranno essere assoggettati (in linea con la gerarchia fallimentare), a prescindere dalla loro data di emissione:
- dal 16 novembre 2015, data di entrata in vigore dei citati Decreti Legislativi, a riduzione, fino all’eventuale azzeramento, o conversione degli strumenti di capitale, quindi con possibilità di perdita totale del capitale investito
e/o
- successivamente al 1° gennaio 2016 a bail- in (“salvataggio interno”).
Nel caso in cui nei confronti di una banca sia disposto il bail-in, partecipano alla copertura delle perdite, nell’ordine di seguito indicato:
1. azionisti e titolari di altri strumenti di capitale (ad esempio, obbligazioni convertibili in azioni emesse dalla banca);
2. creditori subordinati (ad esempio, titolari di obbligazioni subordinate emesse dalla banca);
3. creditori chirografari (ad esempio, titolari di obbligazioni senior emesse dalla banca e, fino al 31 dicembre 2018, titolari di depositi bancari diversi dalle persone fisiche e dalle piccole e medie imprese2);
4. persone fisiche e piccole e medie imprese (p.m.i.) titolari di depositi per l’importo eccedente i 100.00,00 Euro;
5. fondo interbancario di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti (persone fisiche e piccole e medie imprese per importi fino a 100.000,00 Euro).
Pertanto, in caso di bail-in:
- il valore nominale delle azioni e degli altri strumenti di capitale emessi dalla banca, a prescindere dalla data di emissione, potrebbe ridursi o azzerarsi, quindi con possibilità di perdita totale del capitale investito;
- il valore nominale delle obbligazioni subordinate emesse dalla banca, a prescindere dalla data di emissione, potrebbe ridursi o azzerarsi, nel caso in cui l’azzeramento del valore nominale delle azioni e degli altri strumenti di capitale emessi dalla banca non sia stato sufficiente a coprire le perdite;
- il valore nominale delle obbligazioni senior emesse dalla banca, a prescindere dalla data di emissione, nonché l'ammontare dei depositi aperti da soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle piccole e medie imprese3, potrebbe ridursi o azzerarsi, nel caso in cui l'azzeramento del valore nominale delle azioni, degli altri strumenti di capitale e delle obbligazioni subordinate emesse dalla banca non sia stato sufficiente a coprire le perdite;
- l’importo eccedente i 100.000,00 Euro dei depositi aperti da persone fisiche e piccole e medie imprese potrebbe ridursi o azzerarsi, nel caso in cui l’azzeramento del valore nominale delle azioni, degli altri strumenti di capitale, delle obbligazioni subordinate e delle obbligazioni senior emesse dalla banca, nonché dei depositi aperti da soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle piccole e medie imprese, non sia stato sufficiente a coprire le perdite;
- nel caso in cui l’azzeramento del valore nominale delle azioni, degli altri strumenti di capitale, delle obbligazioni subordinate e delle obbligazioni senior emesse dalla banca, nonché dei depositi aperti da soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle piccole e medie imprese e dell’importo eccedente i 100.000,00 Euro dei depositi aperti da persone fisiche e piccole e medie imprese, non sia stato sufficiente a coprire le perdite, interverrebbe il fondo interbancario di garanzia dei depositi, assicurando la salvaguardia dei depositi aperti da persone fisiche e piccole e medie impresedi importo fino a 100.000,00 Euro.
2 Dal 1° gennaio 2019 le obbligazioni bancarie non garantite parteciperanno alle perdite in via prioritaria rispetto ai depositi non garantiti diversi da quelli di persone fisiche e piccole e medie imprese (cfr. art. 3, comma 9, del decreto legislativo n. 181 del 16 novembre 2015, recante modifiche del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del Decreto legislativ o 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio).
Più in particolare, sono completamente esclusi dall’ambito di applicazione e non possono quindi essere né svalutati né convertiti in capitale:
i. i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli di importo fino a 100.000 euro;
ii. le passività garantite, inclusi i covered bonds e altri strumenti garantiti;
iii. le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito;
iv. le passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni;
v. le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemidi pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni;
vi. i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare. Le passività non espressamente escluse possono essere sottoposte a bail-in. Tuttavia, in circostanze eccezionali, quando l’applicazione dello strumento comporti, ad esempio, un rischio per la stabilità finanziaria o comprometta la continuità di funzioni essenziali, le autorità possono discrezionalmente escludere ulteriori passività; tali esclusioni sono soggette a limiti e condizioni e devono essere approvate dalla Commissione europea. Le perdite non assorbite dai creditori esclusi in via discrezionale possono essere trasferite al fondo di risoluzione, che può intervenire nella misura massima del 5 % del totale del passivo, a condizione che sia stato applicato un bail-in minimo pari all’8 % delle passività totali.
2) Denaro e valori depositati
L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilit à di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.
3) Commissioni ed altri oneri
Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.
4) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni
Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.
5) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni
Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.
La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi
sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.
6) Sistemi elettronici di negoziazione
I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.
7) Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati
Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.
Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.
Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.
7. Informazioni sui costi e oneri
La Banca fornisce ai Clienti o potenziali Clienti le informazioni relative ai costi e oneri connessi ai servizi di investimento.
I costi e gli oneri applicati al Cliente in relazione alla prestazione dei servizi di investimento o accessori sono
riportati all’interno del Contratto.
La Banca comunica altresì nei modi e nelle forme previste dalla normativa:
a. tutti i costi e gli oneri connessi applicati dalla Banca o da altre parti, qualora il cliente sia stato indirizzato a tali altre parti, per il servizio o i servizi di investimento e/o servizi accessori prestati al cliente;
b. tutti i costi e gli oneri connessi associati alla realizzazione e gestione degli strumenti finanziari.
Ai fini della lettera a) i pagamenti di terzi ricevuti dalla Banca in connessione con il servizio di investimento fornito a un cliente sono dettagliati separatamente e i costi e gli oneri aggregati sono sommati ed espressi sia come importo in denaro che come percentuale.
Le informazioni sono fornite sia ex ante (con informativa ad hoc) che ex post (nell’ambito della rendicontazione
periodica).
Gli eventuali incentivi percepiti dalla Banca nella prestazione dei servizi di investimento sono messi in evidenza in occasione di ogni singola operazione disposta a favore del cliente.
La Banca, con riferimento al servizio di gestione di portafogli, non accetta benefici non monetari, ad eccezione di quelli di minore entità, che risultano ammissibili in quanto rientrino nelle categorie previste dalla normativa vigente, siano ragionevoli e proporzionati e tali da non incidere sul comportamento della Banca in alcun modo pregiudizievole per gli interessi de Cliente. I benefici non monetari di minore entità ammissibili eventualmente percepiti dalla Banca sono comunicati al Cliente prima della prestazione del servizio, anche fornendone una descrizione generica.
Presso le filiali della Banca e sul sito internet della stessa è disponibile la documentazione sui costi relativi alla prestazione dei servizi di investimento o accessori; la Banca, inoltre, pubblica sul proprio sito internet la ‘Policy di gestione degli incentivi’, disponibile su richiesta anche presso le Filiali.
In caso di OICR armonizzati si rimanda ai prospetti di dettaglio.
Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente, le Banca ha facoltà di concordare con i clienti professionali ai quali presta servizi di investimento un’applicazione limitata dei requisiti sui costi e oneri. Non è permesso di concordare tali limitazioni quando i servizi prestati sono di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio o quando, indipendentemente dal servizio di investimento prestato, gli strumenti finanziari interessati incorporano uno strumento derivato. Con riferimento alle controparti qualificate, la Banca ha facoltà di concordare un'applicazione limitata dei requisiti sui costi e oneri, ad eccezione del caso in cui,
indipendentemente dal servizio di investimento prestato, gli strumenti finanziari interessati incorporano uno strumento derivato e la controparte qualificata intende offrirli ai suoi clienti.
8. Documento di sintesi sulla trasmissione ed esecuzione degli ordini
La normativa vigente richiede alla Banca di predisporre una strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini che definisca in quale modo essa intende intraprendere – nell’esecuzione degli ordini e nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione degli ordini – tutte le azioni necessarie per ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per i Clienti, secondo il principio della “Best Execution”. La Banca è altresì tenuta, prima della prestazione dei servizi e delle attività di investimento, ad (i) acquisire il consenso dai Clienti sulla propria strategia di esecuzione degli ordini e ad (ii) informare quest’ultimi circa la propria strategia di trasmissione degli ordini, specificando se la stessa prevede che gli ordini possano essere eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione e, se del caso, ottenendo dal Cliente il consenso preliminare. Nello svolgimento di servizi ed attività di investimento quali la “ricezione e trasmissione ordini” e la “gestione di portafogli”, la Banca agisce in qualità di raccoglitore e/o trasmettitore di ordini ai soggetti negoziatori, i quali provvederanno ad eseguirli direttamente. Al riguardo, la Banca ha provveduto a selezionare i soggetti negoziatori in possesso di requisiti di esperienza e professionalità tali da consentire, ragionevolmente, di ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente in modo duraturo. Nello svolgimento di servizi di investimento quali la “negoziazione per conto proprio” e "l'esecuzione degli ordini per conto dei clienti”, la Banca agisce in qualità di soggetto negoziatore. In questi casi è la Banca stessa ad analizzare i fattori di esecuzione rilevanti e a definire la loro gerarchizzazione in funzione delle caratteristiche del Cliente, delle caratteristiche dell’ordine, delle caratteristiche dello strumento finanziario e delle caratteristiche delle sedi di esecuzione.
I Fattori di Esecuzione presi in considerazione dalla Banca al fine di garantire la Best Execution sono:
- prezzo dello strumento finanziario;
- costi di esecuzione (che includono tutte le spese sostenute dal Cliente direttamente collegate all’esecuzione dell’ordine);
- rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento;
- natura e dimensione dell’ordine;
- ogni altra considerazione rilevante all’esecuzione dell’ordine.
In aggiunta a quanto sopra, qualora vi sia più di una sede concorrente per l’esecuzione di un ordine relativo ad uno strumento finanziario, la Direttiva XxXXX XX dispone che le banche prendano altresì in considerazione:
- le commissioni proprie delle medesime banche;
- i costi per l’esecuzione dell’ordine in ciascuna delle sedi di esecuzione ammissibili.
La Banca al fine di stabilire l’importanza relativa dei suddetti Fattori di Esecuzione, tiene conto dei seguenti Criteri di Esecuzione:
• caratteristiche del Cliente compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale;
• caratteristiche dell’ordine del cliente, incluso quando l’ordine include operazionidi finanziamento tramite titoli;
• caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell’ordine;
• caratteristiche delle sedi di esecuzione alla quali l’ordine può essere diretto.
Quando il cliente sia un cliente al dettaglio o un cliente professionale, il miglior risultato possibile è determinato considerando quali Fattori di Esecuzione prevalenti il prezzo dello strumento finanziario ed i costi relativi all’esecuzione (c.d. Corrispettivo Totale).
In via subordinata rispetto al Corrispettivo Totale, la Banca attribuisce rilevanza ai seguenti ulteriori Fattori di
Esecuzione di seguito ordinati ed elencati secondo rilevanza decrescente:
- rapidità di esecuzione;
- natura e dimensione dell’ordine;
- probabilità di esecuzione e di regolamento;
- qualunque altra considerazione rilevante per l’esecuzione dell’ordine.
Se viene conferito un ordine con una istruzione specifica impartita dal Cliente, la Banca esegue l’ordine in accordo con tale istruzione. Se l’istruzione specifica si riferisce solo ad una parte dell’ordine, la Banca applicherà la propria strategia di trasmissione ed esecuzione agli aspetti non coperti dall’istruzione specifica impartita dal Cliente, al fine di assicurare la Best Execution.
La Banca rappresenta la sede di esecuzione degli ordini aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di propria emissione durante la fase di collocamento del prestito (mercato primario). Concluso la fase di collocamento, la sede di esecuzione degli ordini delle obbligazioni di propria emissione è il mercato Vorvel – segmento Order Driven (mercato secondario).
La Banca esegue gli ordini operando in negoziazione conto proprio in contropartita diretta esclusivamente in
riferimento ai seguenti strumenti finanziari:
- Pronti contro Xxxxxxx;
- Derivati OTC.
Nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini e di gestione di portafogli la Banca adotta tutte le misure sufficienti per ottenere il miglior risultato possibile per i propri Clienti in funzione dei diversi strumenti finanziari.
La Banca nello svolgimento della propria attività di raccolta ordini, affida l’esecuzione ed il rispetto della normativa per il raggiungimento del miglior risultato possibile a primari intermediari del mercato.
L’individuazione delle controparti a cui trasmettere gli ordini per la realizzazione della Best Execution è stata
effettuata tra quelle in possesso dei seguenti requisiti:
- elevati standard tecnologici e organizzativi;
- adeguati dispositivi di esecuzione;
- significativo numero di sedi di esecuzione raggiunte;
- efficienza nel settlement;
- comprovata affidabilità, competenza, professionalità e onorabilità.
La Banca sulla base dei fattori suespostied in considerazione delle verifiche effettuate sull’attività sin qui svolta nel servizio di ricezione e trasmissione di ordini, ha selezionato le seguent i controparti, di cui ha preventivamente vagliato ed accettato come conformi le relative policies di esecuzione.
In particolare i soggetti negoziatori selezionati dalla Banca sono attualmente:
Banca IMI S.p.A. prevalentemente e Banca Akros S.p.A. per l’operatività in:
- Azioni (Italia / Estero)
- ETF/ETC
- Derivati (Italia/Estero)
(privilegiando le sedi di esecuzione italiane).
Banca Akros S.p.A. prevalentemente e Banca IMI S.p.A. per l’operatività in:
- Titoli di Stato
- Obbligazioni (Italia/Estero)
- Obbligazioni ordinarie (senior) e subordinate del Gruppo Bancario qualora negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione.
Le strategie di ricezione e trasmissione di ordini e gestione di portafogli adottate dai suddetti soggetti negoziatori, all’interno delle quali vengono individuate le misure adottate da quest’ultimi al fine di garantire la Best Execution, sono state comunicate alla Banca e sono a disposizione della Clientela presso l’Area Finanza della Capogruppo.
Qualora i soggetti negoziatori selezionati dalla Banca non fossero in grado di negoziare lo strumento finanziario richiesto dal Cliente, la Banca potrà, dietro istruzioni specifiche del Cliente stesso, trasmettere l’ordine anche ad altro intermediario affinché lo stesso sia poi inoltrato ai mercati dove lo strumento finanziario è negoziato alle condizioni specificatamente richieste dal Cliente, manlevando la Banca da qualsiasi danno che eventualmente potrebbe sorgere nella mancanza del rispetto dei fattori di esecuzione così come sopra specificati.
La Banca in qualità di intermediario che eroga i servizi di "negoziazione per conto proprio" e di "esecuzione
degli ordini per conto dei clienti" informa i Clienti della propria “strategia di trasmissione e di esecuzione", mediante pubblicazione sul proprio sito internet, disponibile su richiesta anche presso le Filiali.
La Banca revisiona le strategie di trasmissione ed esecuzione con periodicità almeno annuale, nonché al
verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per il Cliente. La Banca comunica ai Clienti qualsiasi modifica rilevante apportata alla strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini, pubblicando la versione aggiornata sul sito web. Una copia delle Strategie di Esecuzione e di Trasmissione degli ordini aggiornata è disponibile presso ogni filiale.
La Banca riepiloga e pubblica, con frequenza annuale e per ciascuna classe di s trumenti finanziari, le prime
cinque imprese di investimento per volume di contrattazioni alle quali ha trasmesso ordini dei Clienti a fini di esecuzione nell'anno precedente.
9. Informazioni sull’attività di negoziazione di azioni emesse dalla Banca
È disponibile sul sito internet della Banca e, su richiesta, presso le Filiali della stessa, una specifica informativa sulla trattazione delle azioni emesse dalla Banca, che riporta, tra l’altro, l’indicazione degli specifici fattori di rischio legati alle stesse.
10. Documento di sintesi della politica di gestione dei Conflitti di interesse.
Per un’impresa di investimento che fornisce alla propria Clientela una pluralità di servizi che variano dall’intermediazione, alla negoziazione per conto proprio, all’attività creditizia i conflitti di interessi possono essere talvolta inevitabili.
La presente descrizione sintetica ha l’obiettivo di illustrare le linee guida che la Banca ha adottato con riferimento ai conflitti di interesse nella prestazione dei servizi ed attività di investimento, dei servizi accessori o di una combinazione di tali servizi, la cui esistenza può ledere gli interessi di un cliente, comprese le sue preferenze di sostenibilità.
Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento ed accessori, o di una combinazione di tali servizi, la Banca:
- individua le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti;
- definisce le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti;
- quando le misure adottate non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano;
- istituisce e aggiorna in modo regolare un registro nel quale riporta, annotando i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento interessati, le situazioni nelle quali sia sorto, o nel caso di un servizio
o di un’attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.
Si è in presenza di un conflitto di interesse, in relazione alla prestazione dei servizi di investimenti o accessori, quando le Banche:
- possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;
- siano portatrici di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;
- abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- svolgano la medesima attività del cliente;
- ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.
Conflitti di interesse possono quindi sorgere tra i Clienti e la Banca, altre società del gruppo, i propri dirigenti
o dipendenti, altre persone aventi uno stretto legame con la Banca ovvero tra i Clienti della Banca. Nello specifico si possono verificare situazioni di conflitto quali:
- tra le diverse attività di business della Banca, in particolare in relazione all’attività di gestione del proprio
portafoglio di proprietà e di erogazione di finanziamenti;
- nell’ambito delle relazioni con le società del gruppo di appartenenza come nel caso di finanziamenti o partecipazione in operazioni di emissioni di obbligazioni in qualità di collocatori;
- nell’ambito della produzione e divulgazione di ricerche e studi riguardanti strumenti finanziari intermediati;
- per disponibilità di informazioni non pubbliche;
- a causa di relazioni personali dei dirigenti della Banca;
- in conseguenza della partecipazione di tali persone a consigli o comitati.
Al fine di evitare che tali conflitti di interesse influenzino l’erogazione dei servizi di investimento ai Clienti, con particolare riferimento alla negoziazione in conto proprio, alla gestione di portafogli e al collocamento, la Banca ed i suoi dipendenti si sono impegnati a rispettare principi etici dotandosi di codici di autodisciplina che garantiscono in ogni situazione comportamenti legittimi, appropriati, corretti e professionali in accordo con gli standard di mercato e soprattutto con gli interessi della Clientela.
Nella Banca è presente una funzione interna che ha la responsabilità di identificare, e gestire i conflitti di interesse.
Alcune delle misure specifiche che la Banca ha adottato prevedono:
• la rilevazione puntuale di tutti i conflitti di interesse, anche potenziali, secondo quanto richiesto dalla normativa;
• le modalità relative alla gestione degli incentivi ed alla relativa informativa (disclosure) al Cliente;
• che la prestazione dei singoli servizi di investimento è affidata a strutture separate e tra loro indipendenti, garantendo la ripartizione delle responsabilità e la separazione fisica tra i vari servizi;
• la formazione del personale con riferimento alla tematica del conflitto di interesse e delle operazioni personali.
Nel caso in cui i conflitti di interesse non possano essere evitati, la Banca renderà manifesti gli stessi alla Clientela prima di eseguire ogni operazione.
Allo scopo di mantenere un’efficace gestione dei conflitti, aggiornata nel tempo al variare delle fattispecie di conflitto, ovvero di circostanze in grado di inficiare l’efficacia delle misure adottate per evitare il pregiudizio ai clienti, la mappatura dei conflitti di interesse ( e la relativa policy interna della Banca) viene sottoposta a
revisione semestrale e comunque ogni qualvolta si verifichi un cambiamento rilevante nell’operatività di una delle Società del Gruppo Bancario.
La Banca fornirà al Cliente che lo richieda maggiori dettagli circa la politica in materia di conflitti di interesse disponibile sul sito internet nonché, su richiesta, presso le filiali.