recante disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni)
Xxxxxxx xx xxxxxxx x.xxx. x. 00/0000
(xxxxxxx disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni)
Legenda
CCL: Contratti collettivi*
*Ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. n. 81/2015, per contratti collettivi (CCL) si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU).
Contratto a T.I.: Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti ai sensi del d.lgs. n. 23/2015.
TIPOLOGIA CONTRATTUALE | ISTITUTO | DISCIPLINA d.lgs. n. 81/2015 |
Collaborazioni organizzate dal committente (art. 2, comma 1) | Definizione: prestazioni di lavoro - esclusivamente personali - continuative - con modalità di esecuzione (es. tempo e luogo di lavoro) organizzate dal committente L’assenza di tutti gli elementi è certificabile davanti alle commissioni di certificazione di cui agli artt. 75 ss. del d.lgs. n. 276/2003 | Dal 1° gennaio 2016 si applica disciplina rapporto di lavoro subordinato a tutele crescenti. Fino al riordino della disciplina dell’utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni (PA), questo tipo di collaborazioni sarà limitato al lavoro privato. Dal 1° gennaio 2017 le PA però non potranno stipulare contratti di collaborazione con le caratteristiche delle collaborazioni organizzate dal committente |
Collaborazioni con disciplina specifica CCNL su trattamento economico-normativo (art. 2, comma 2, lett. a) | Definizione: collaborazioni coordinate e continuative, prevalentemente a carattere personale ex art. 409, punto 3), c.p.c. | Si applica la disciplina di cui agli artt. 2222 ss. c.c. integrate dalle previsioni della contrattazione collettiva |
Collaborazioni rese nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria la iscrizione in appositi albi professionali (art. 2 comma 2, lett. b) | Definizione: collaborazioni coordinate e continuative, prevalentemente a carattere personale ex art. 409, punto 3), c.p.c. | Si applica la disciplina di cui agli artt. 2229 ss. c.c. |
Attività dei componenti degli organi di amministrazione e controllo di società e dai | Definizione: collaborazioni coordinate e continuative, prevalentemente a carattere personale ex art. 409, punto 3), | Si applica la disciplina di cui agli artt. 2222 ss. c.c. |
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partecipanti a collegi/commissioni (art. 2 co. 2, lett. c) | c.p.c. | |
Attività per fini istituzionali rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali/discipline sportive associate/enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (art. 2 comma 2, lett. d) | Definizione: collaborazioni coordinate e continuative, prevalentemente a carattere personale ex art. 409, punto 3), c.p.c. | Si applica la disciplina di cui agli artt. 2222 ss. c.c. |
Contratto a progetto (art. 52; 54) | /// | Abrogato a partire dal 25 giugno 2015, ai rapporti già in essere prima di tale data si continuano ad applicare le disposizioni di cui agli artt. da 61 a 69-bis del d.lgs. n. 276/2003 A decorrere dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a T.I. di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono dell’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione, a condizione che: - i lavoratori interessati sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi c.d. protette o avanti alle commissioni di certificazione di cui agli artt. 75 xx. xxx x.xxx. x. 000/0000 - nei dodici mesi successivi alle assunzioni i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo |
Lavoro a tempo parziale (artt. 4-12) | Definizione: modalità di lavoro subordinato, a tempo indeterminato/a tempo | Requisiti: ! forma scritta ai fini della prova ! indicazione puntuale di durata prestazione e |
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Lavoratore computato nell’organico datoriale in proporzione ad orario svolto | determinato da trattarsi alla stessa maniera del lavoro a tempo pieno riproporzionando i trattamenti economici e normativi spettanti ai lavoratori a tempo pieno in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa | collocazione temporale di giorno/settimana/mese/anno |
Lavoro supplementare (x.xx.): ore svolte oltre orario concordato tra parti entro limiti orario a tempo pieno | Nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi di Lavoro (CCL), datore può chiedere x.xx. entro i limiti dell’orario normale di lavoro. Se CCL applicato non disciplina il x.xx. datore può chiedere fino a 25% di ore settimanali di lavoro concordate, con maggiorazione del 15% retribuzione oraria globale di fatto. Rifiuto di lavoratore per comprovate esigenze lavorative, familiari, di salute/formazione professionale non costituisce giustificato motivo licenziamento | |
Lavoro straordinario: lavoro prestato oltre l’orario normale (40h settimanali) | Requisiti: ! rispetto previsioni CCL ! accordo scritto ! preavviso di 2 gg lavorativi, salvo diversa pattuizione parti ! specifiche compensazioni stabilite da CCL | |
Clausole elastiche: variazione collocazione temporale prestazione lavorativa/aumento sua durata | Se non sono disciplinate dal CCL possono essere pattuite davanti alle commissioni di certificazione di cui agli artt. 75 ss. d.lgs. n. 276/2003 (eventualmente con l’assistenza di un rappresentante sindacale, un avvocato o un consulente del lavoro), prevedendo, a pena di nullità: - condizioni e modalità di modifica del tempo/durata prestazione - preavviso di 2 gg lavorativi - limite massimo di aumento del 25% normale prestazione annua - maggiorazione del 15% retribuzione oraria globale di fatto. Il Lavoratore in particolari condizioni fisiche/familiari può revocare il consenso prestato | |
Trasformazione da tempo pieno a parziale e viceversa | Requisiti/condizioni: ! atto scritto |
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! rifiuto di lavoratore a trasformazione non è giustificato motivo di licenziamento ! diritto di lavoratore con ridotta capacità lavorativa per patologie oncologiche o croniche- degenerative alla trasformazione rapporto in parziale (e viceversa) ! priorità a trasformazione in tempo parziale al lavoratore per assistere familiare con malattie oncologiche o cronico-degenerative o con grave inabilità lavorativa ex l. n. 104/1992, ovvero per figlio convivente infra13enne o con handicap ! lavoratore il cui rapporto sia stato trasformato ha diritto di precedenza in assunzioni a tempo pieno per stesse mansioni/pari livello/categoria ! lavoratore può chiedere, per una volta, trasformazione in tempo parziale con riduzione orario fino al 50% in luogo di congedo parentale Vale anche per PA, con esclusione di: - lavoro supplementare - clausole elastiche - sanzioni | ||
Sanzioni | Se manca: - prova scritta: su istanza lavoratore, rapporto a tempo pieno e per periodo precedente la sentenza, retribuzione e contribuzione dovute per prestazioni effettivamente rese - determinazione di durata prestazione: su istanza lavoratore, rapporto a tempo pieno a partire dalla pronuncia. Per periodo antecedente la sentenza, lavoratore ha diritto a retribuzione per prestazioni effettivamente rese più risarcimento danno - collocazione temporale di orario: giudice determina modalità, considerando le esigenze del lavoratore e di azienda. Per periodo antecedente la sentenza, lavoratore ha diritto a retribuzione per prestazioni effettivamente rese più risarcimento danno - rispetto condizioni, modalità e limiti di clausole elastiche: diritto di lavoratore a retribuzione dovuta più risarcimento danno | |
Lavoro intermittente (artt. 13-18) | Definizione: contratto, anche a tempo determinato, con cui lavoratore è a disposizione di | Condizioni di utilizzo, esclusa PA: - secondo esigenze individuate da CCL o, in mancanza, da Decreto del Ministro del lavoro e |
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Lavoratore computato nell’organico datoriale in proporzione ad orario effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre | datore che ne utilizza la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente garantendogli il trattamento economico e normativo a cui hanno diritto i lavoratori a tempo pieno di pari livello, riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita | delle politiche sociali (D.M.) - sempre se il lavoratore ha meno di 24 e svolge le attività entro il 25° anno o più di 55 anni - per ciascun lavoratore con medesimo datore fino a 400 giornate di lavoro effettivo in 3 anni solari (eccetto turismo, pubblici esercizi, spettacolo) |
Divieti | - Per sostituzione lavoratori in sciopero - presso unità produttive interessate nei 6 mesi precedenti da licenziamenti collettivi o da sospensione/riduzione orario lavoro in regime di cassa integrazione guadagni relativi a lavoratori con stesse mansioni - non effettuata la valutazione dei rischi | |
Forma, contenuto ed obblighi | - Atto scritto ai fini probatori - indicazione di durata e ipotesi di utilizzo - luogo e modalità disponibilità eventualmente garantita dal lavoratore con preavviso di chiamata non < 1 giorno lavorativo - precisazione di trattamento economico e normativo ed indennità di disponibilità (ove prevista) - forme e modalità di richiesta prestazione e di rilevazione prestazione - tempi e modalità pagamento - misure di sicurezza - prima di ogni prestazione/ciclo integrato di prestazioni di massimo 30 gg, comunicare a dtl durata prestazione mediante sms o e-mail (xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxx.xx) | |
Indennità di disponibilità | Indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, stabilita in CCL e comunque non inferiore all’importo fissato con DM. Assoggettata a contribuzione in base ad effettivo ammontare. Se il lavoratore non può temporaneamente rispondere alla chiamata ha l’obbligo di comunicare al datore causa e durata dell’impedimento. Durante quel periodo non matura il diritto alla indennità di disponibilità | |
Informazioni alle rappresentanze | Datore tenuto ad informare le RSA o la RSU |
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sindacali | sull’andamento del ricorso al lavoro intermittente con cadenza annuale (i CCL possono prevedere disposizioni più favorevoli) | |
Sanzioni | Per datore di lavoro: - superamento limite giornate: trasformazione rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato a tutele crescenti - omessa comunicazione a DTL: sanzione amministrativa (S.A.) da € 400 a € 2.400 per ciascun lavoratore, il personale ispettivo non può diffidare il trasgressore alla regolarizzazione entro 30 giorni dalla notificazione del verbale per lavoratore: - omessa comunicazione a datore dell’impossibilità di rispondere alla chiamata: perdita indennità disponibilità per 15 gg, salva diversa pattuizione nel contratto individuale - rifiuto ingiustificato a rispondere a chiamata: può costituire motivo di licenziamento e comportare restituzione di indennità disponibilità riferita al periodo successivo al rifiuto |
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Lavoro a tempo determinato (artt. 19-29) Computo nell’organico datoriale considerando numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, negli ultimi due anni sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. Esclusi dal campo di applicazione, in quanto già disciplinati da specifiche normative: - lavoratori in mobilità - rapporti di lavoro in agricoltura - per richiami in servizio per personale volontario vigili del fuoco - contratti con dirigenti - esecuzione di speciali servizi con durata < 3 gg in turismo e pubblici esercizi nei casi previsti da CCL - personale docente ed ATA nella scuola - contratti a T.D. stipulati nell’ambito del personale accademico. Resta fermo quanto previsto in materia di pubblico impiego. | Definizione: rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (T.D.) | Requisiti di validità [e relative eccezioni]: ! atto scritto [eccetto per rapporti di lavoro < 12 gg] da consegnare, in copia, al lavoratore entro 5 giorni dall’inizio della prestazione ! no > 36 mesi per mansioni di pari livello o categoria legale, da calcolarsi tenendo conto anche per effetto di proroghe e successione di contratti, indipendentemente dai periodi di interruzione, oltre che dei periodi svolti in somministrazione tra le stesse parti [sono possibili diverse disposizioni nei CCL e fanno eccezione le attività stagionali individuate in D.M. ed in sua assenza d.P.R. n. 1525/1963]* ! dopo 36 mesi possibile la stipulazione di un ulteriore contratto della durata massima di 12 mesi presso la DTL* *Non si applica al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale Casi di trasformazione in contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti per [decorrenza]: - superamento termine di 36 mesi [da data di superamento] - inosservanza procedura o superamento termine ulteriori 12 mesi del contratto assistito in DTL [da data di stipulazione] |
Divieti | - Per sostituzione lavoratori in sciopero - presso unità produttive interessate nei 6 mesi precedenti da licenziamenti collettivi relativi a lavoratori con stesse mansioni, salvo che contratto preveda sostituzione lavoratori assenti, assunzione lavoratori in mobilità, o con durata iniziale ≤ 3 mesi - presso unità produttive interessate nei 6 mesi precedenti da sospensione-riduzione orario lavoro in regime di cassa integrazione guadagni relativi a lavoratori con stesse mansioni - non effettuata la valutazione dei rischi Trasformazione in contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti per: violazione divieti di uso contratto T.D. | |
Proroghe* | Requisiti [e relative eccezioni]: ! consenso lavoratore |
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*Non si applica al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale | ! durata iniziale contratto < 36 mesi ! massimo 5 in 36 mesi [in caso di start-up innovative, per i primi 4 anni dalla costituzione società, per 4 anni se la start-up innovativa è stata costituita entro i 2 anni precedenti, per 3 anni se è stata costituita entro i 3 anni precedenti e per 2 anni se è stata costituita entro i 4 anni precedenti] | |
Xxxxxxx | Requisiti [e relative eccezioni]: riassunzione lavoratore a T.D. entro 10 giorni da scadenza contratto ≤ 6 mesi 20 giorni da scadenza contratto ≥ 6 mesi: trasformazione secondo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti [attività stagionali individuate in D.M. ed in sua assenza d.P.R. n. 1525/1963, per ipotesi previste da CCL, in caso di start-up innovative, per i primi 4 anni dalla costituzione società, per 4 anni se la start-up innovativa è stata costituita entro i 2 anni precedenti, per 3 anni se è stata costituita entro i 3 anni precedenti e per 2 anni se è stata costituita entro i 4 anni precedenti] | |
Continuazione rapporto | Se il rapporto di lavoro continua: - oltre termine/proroga stabilita: maggiorazione retributiva per ogni giorno di continuazione - del 20% fino al 10° giorno successivo - del 40% per ciascun giorno ulteriore oltre 30° giorno per contratto ≤ 6 mesi / oltre 50° giorno per contratto ≥ 6 mesi - trasformazione contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti da scadenza dei predetti termini | |
Limiti contratti a tempo determinato | Numero complessivo: - salva diversa disposizione CCL, non possono essere assunti lavoratori a T.D. in misura > 20% forza lavoro a tempo indeterminato al 1° gennaio di anno assunzione / presente al momento di assunzione - datore con fino a 5 dipendenti può sempre assumere a tempo determinato | |
Conseguenze in caso di inosservanza | Sanzione amministrativa di importo pari a: - se riguarda 1 lavoratore: 20% retribuzione, per |
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ciascun mese/frazione di mese > 15 gg di durata del rapporto - se più di 1 lavoratore: 50% retribuzione, per ciascun mese/frazione di mese > 15 gg di durata del rapporto No limiti per contratti a T.D. conclusi: - nella fase di avvio nuova attività per periodi definiti da CCL, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici - da imprese start-up innovative per i primi 4 anni dalla costituzione società, per 4 anni se la start- up innovativa è stata costituita entro i 2 anni precedenti, per 3 anni se è stata costituita entro i 3 anni precedenti e per 2 anni se è stata costituita entro i 4 anni precedenti - svolgimento di attività stagionali individuate in D.M. ed in sua assenza d.P.R. n. 1525/1963 - specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi - sostituzione lavoratori assenti - con lavoratori > 50 anni. Ulteriori esenzioni per: - università private / istituti ed enti di ricerca per attività di ricerca scientifica o attività funzionali alla stessa (se i contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di un progetto di ricerca scientifico possono avere durata pari alla durata dello stesso) istituti della cultura o enti escluse le fondazioni di produzione musicale e lavoratori per realizzare mostre, eventi, manifestazioni | ||
Diritti di precedenza | Beneficiari: - lavoratore che ha prestato attività lavorativa, con uno/più contratti a termine per > 6 mesi: precedenza per assunzioni a tempo indeterminato (T.I.) entro successivi 12 mesi per mansioni già svolte - lavoratrici madri: congedo maternità usufruito nell’esecuzione del T.D. è computato in periodo di attività ai fini di precedenza per assunzione a T.I. Tali lavoratrici hanno diritto di precedenza |
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anche per assunzioni a T.D. per mansioni già svolte effettuate entro successivi 12 mesi - lavoratore stagionale: precedenza per assunzioni a T.D. per mansioni già svolte Condizioni: - va espressamente richiamato per iscritto nel contratto - lavoratore deve manifestare per iscritto la volontà di esercitarlo entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto o entro 3 se si tratta di attività stagionale - termine di decadenza di 1 anno da cessazione rapporto - CCL può disporre diversamente da quanto previsto dalla legge | ||
Informazioni alle rappresentanze sindacali | CCL definiscono le modalità in cui il datore deve informare RSA o RSU sull’utilizzo del lavoro a T.D. Datore informa i lavoratori a tempo determinato, le RSA o la RSU sui posti vacanti disponibili nell’impresa secondo le modalità definite nel CCL | |
Principio di non discriminazione: al lavoratore a termine spetta lo stesso trattamento economico e normativo previsto per dipendenti a T.I. a parità di inquadramento ed in proporzione a tempo lavorato | Sanzione amministrativa: - se violazione riguarda fino a 5 lavoratori: da € 25,82 ad € 154,94 - se violazione riguarda più di 5 lavoratori: da € 154,94 ad € 1.032,91 | |
Decadenze e tutele | - Impugnazione entro 120 gg da cessazione singolo contratto e con modalità stabilite da art. 6 della l. n. 604/1966 (impugnazione più deposito ricorso o richiesta tentativo conciliazione) - trasformazione a T.I. più risarcimento danno con indennità tra 2,5 e 12 mensilità di ultima retribuzione di riferimento per calcolo t.f.r. (da determinarsi tenendo conto di: numero dipendenti, dimensione aziendale, anzianità servizio del lavoratore, comportamento e condizioni parti). Se CCL prevedono assunzione anche a T.I. di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità è 6 |
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mensilità | ||
Somministrazione di lavoro (artt. 30-40) Lavoratore non computato nell’organico utilizzatore, fatta eccezione per salute e sicurezza e per la quota di riserva in caso di lavoratore disabile somministrato per missione > 12 mesi | Definizione: contratto, a tempo determinato/indeterminato, con cui agenzia di somministrazione autorizzata mette a disposizione di utilizzatore uno o più lavoratori, suoi dipendenti, svolgenti la propria attività nell’interesse e sotto direzione e controllo di utilizzatore | Condizioni di utilizzo: Somministrazione a T.I.: - il numero dei lavoratori somministrati a T.I. non può eccedere 20% forza lavoro a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio di anno stipula del contratto / presente al momento di della stipula del contratto per attività iniziate in corso d’anno (arrotondamento decimale ad unità superiore se ≥ a 0,5) - sono somministrabili a T.I. solo lavoratori assunti a T.I. - CCL utilizzatore può prevedere diversamente - non si applica alla PA |
Somministrazione a T.D.: - limiti quantitativi stabiliti da CCL utilizzatore - esenzione dai limiti quantitativi per: - lavoratori in mobilità; - soggetti disoccupati beneficiari da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o ammortizzatori sociali, - «lavoratori svantaggiati» e «molto svantaggiati» individuati in D.M. (nn. 4 e 99 art. 2 Reg. UE n. 651/2014) | ||
In caso di violazione (per solo utilizzatore): S.A. da € 250 ad € 1.250 | ||
Divieti | - Per sostituzione lavoratori in sciopero - presso unità produttive interessate nei 6 mesi precedenti da licenziamenti collettivi relativi a lavoratori con stesse mansioni, salvo che contratto preveda sostituzione lavoratori assenti o con durata iniziale ≤ 3 mesi - presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro / riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni relativi a lavoratori con stesse mansioni - non effettuata la valutazione dei rischi | |
In caso di violazione (per solo utilizzatore): |
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S. A. da € 250 ad € 1.250 | ||
Forma e contenuto | Forma scritta, con i seguenti elementi: - estremi di autorizzazione somministratore - numero lavoratori da somministrare - indicazione eventuali rischi - salute/sicurezza lavoratore e misure preventive adottate - data di inizio e durata prevista della somministrazione - mansioni cui verranno adibiti lavoratori ed inquadramento - luogo, orario di lavoro e trattamento economico-normativo di lavoratori Tali informazioni, oltre alla data di inizio ed alla durata prevedibile della missione, devono essere comunicate per iscritto al lavoratore, da parte del somministratore, all’atto della stipulazione del contratto di lavoro o all’atto dell’invio in missione Con contratto, utilizzatore assume obbligo di: - comunicare ad agenzia di somministrazione trattamento economico-normativo dei suoi dipendenti svolgenti uguali mansioni lavoratori da somministrare - rimborsare oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti da somministratore in favore dei lavoratori In caso di violazione: - per inosservanza forma e contenuto contratto (per entrambi): S.A. da € 250 ad € 1.250 - per omesse informazioni a lavoratore (solo per somministratore): S.A. da € 250 ad € 1.250 | |
Disciplina rapporti di lavoro | Assunzione T.I.: il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il lavoro a T.I. Per i periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di essere inviato in missione percepisce dal somministratore una indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, prevista da CCL/D.M e assoggettata a contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare. In caso di cessazione si applica il periodo di |
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preavviso previsto dal CCL e non si applicano le norme sui licenziamenti collettivi Assunzione T.D.: rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina per il lavoro a T.D. descritta sopra per quanto compatibile, con esclusione del limite massimo di durata di 36 mesi, del limite massimo di 5 proroghe, del rispetto degli intervalli tra i rinnovi, dei limiti percentuali di utilizzo in rapporto ai lavoratori a T.I. e dei diritti di precedenza per le nuove assunzioni. Se c’è il consenso del lavoratore è possibile proroga termine contratto di lavoro: - tramite atto scritto - nei casi e per la durata previsti da CCL somministratore Lavoratori del somministratore, per tutta la durata della missione, hanno diritto a condizioni economiche e normative non inferiori a quelle dei lavoratori di pari livello dell’utilizzatore (comprensive di erogazioni economiche correlate ai risultati; servizi sociali e assistenziali esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio) oltre che alla applicazione dei diritti sindacali Utilizzatore obbligato in solido con somministratore per trattamenti retributivi e contributivi, ma con diritto di rivalsa verso il somministratore Somministratore informa lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Le parti però possono prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore che comunque deve osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei |
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propri dipendenti Ove l’utilizzatore adibisca il lavoratore somministrato a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto, deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo, altrimenti risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l’eventuale risarcimento del danno derivante dall’assegnazione a mansioni inferiori L’esercizio del potere disciplinare spetta al somministratore, a cui l’utilizzatore comunica le infrazioni disciplinari commesse dal lavoratore L’utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni È nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell’utilizzatore di assumere il lavoratore al termine della sua missione, fatta salva l’ipotesi in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennità, secondo quanto stabilito dal CCL applicabile al somministratore In caso di violazione dell’obbligo: - di parità di trattamento S.A. da € 250 ad € 1.250 sia per somministratore sia per utilizzatore; - di erogare servizi sociali e assistenziali S.A. da € 250 ad € 1.250 per utilizzatore | ||
Somministrazione irregolare | Ipotesi: - mancanza di forma scritta: nullità contratto e lavoratori somministrati alle dipendenze dell’utilizzatore - somministrazione fuori limiti/condizioni T.I./T.D., dei divieti e con riferimento a contenuti contratto: lavoratore può chiedere costituzione rapporto lavoro con utilizzatore da inizio somministrazione [non vale per PA]. Nel caso tutti i pagamenti effettuati dal somministratore valgono a liberare l’utilizzatore dal debito |
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corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata | ||
Decadenze e tutele | - Se il lavoratore intende chiedere la costituzione del rapporto di lavoro con l’utilizzatore deve procedere alla impugnazione del contratto entro 60 gg da cessazione missione e con modalità stabilite da art. 6 della l. n. 604/1966 (impugnazione più deposito ricorso/richiesta tentativo conciliazione) - se il giudice accoglie la domanda del lavoratore, dichiara la costituzione del rapporto con l’utilizzatore più risarcimento danno con indennità onnicomprensiva tra 2,5 e 12 mensilità di ultima retribuzione di riferimento per calcolo t.f.r. (da determinarsi tenendo conto di: numero dipendenti, dimensione aziendale, anzianità servizio di lavoratore, comportamento e condizioni parti) che ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l’utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro | |
Informazione | Utilizzatore informa i lavoratori somministrati dei posti vacanti nella propria impresa (anche tramite avviso generale affisso in bacheca) Ogni 12 mesi utilizzatore, anche tramite la associazione dei datori alla quale aderisce o conferisce mandato, comunica alle RSA o alla RSU o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati In caso di violazione dell’obbligo: - di informazione sull’uso della somministrazione S.A. da € 250 ad € 1.250 per l’utilizzatore | |
Apprendistato | Definizione: contratto a T.I. | Tipologie |
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(artt. 41-47) Lavoratore non computato nell’organico utilizzatore, salva diversa previsione di legge o di ccl | finalizzato alla formazione ed alla occupazione dei giovani | - Apprendistato per qualifica e diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore: In tutti i settori di attività, dal compimento dei 15 anni fino al compimento dei 25 anni, con durata determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire, in ogni caso non > 3 anni [4 per diploma professionale quadriennale]; regolamentazione rimessa alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, in mancanza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ne disciplina l’esercizio con propri decreti; prorogabile fino ad 1 anno per il consolidamento e l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico- professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale nonché per il caso in cui al termine dei percorsi di formazione l’apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo; possono essere stipulati contratti di durata non superiore a 4 anni con studenti iscritti a partire dal II anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore per acquisire diploma e ulteriori competenze tecnico-professionali. Possono essere, inoltre, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a 2 anni, per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l’esame di Stato. Nel protocollo sottoscritto tra azienda ed istituzione formativa a cui lo studente è iscritto sono definiti contenuto e durata obblighi formativi del datore di lavoro. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Salva diversa previsione CCL, per le ore di formazione in azienda è riconosciuta al lavoratore una retribuzione |
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superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali è trasformabile in apprendistato professionalizzante con durata massima complessiva fissata da CCL; nelle regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano in cui è stato regolato un sistema di alternanza scuola/lavoro, CCL stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a T.D. per lo svolgimento di attività stagionali). - Apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali: in tutti i settori di attività, pubblici o privati, possono essere assunti soggetti tra i 18 anni ed i 29 anni (per i soggetti in possesso di una qualifica professionale il contratto può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età), la qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento, la durata, non > 3 anni [5 per profilo artigiano individuato da CCL], con monte ore formazione non > 120h nel triennio, è stabilita dagli accordi interconfederali e dai CCNL stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, così come le modalità di erogazione della formazione; per quanto riguarda la formazione effettuata per il conseguimento della qualificazione professionale ai fini contrattuali la registrazione nel libretto formativo del cittadino è di competenza del datore di lavoro; per datori svolgenti attività stagionali, CCNL stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento apprendistato, anche a T.D.). Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di |
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un trattamento di disoccupazione. Per essi trovano applicazione le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché i regimi contributivi e gli incentivi per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità. - Apprendistato di alta formazione e di ricerca: in tutti i settori di attività, pubblici o privati, possono essere assunti soggetti tra i 18 anni ed i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo, con durata e modalità della formazione a carico del datore stabilite dal protocollo o dalla convenzione tra datore di lavoro ed istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l’ente di ricerca. Il suddetto protocollo stabilisce, altresì, il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro. La formazione esterna all’azienda è svolta nell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può, di norma, essere superiore al 60 % dell’orario ordinamentale. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Salva diversa previsione CCL, per le ore di formazione in azienda è riconosciuta al lavoratore una retribuzione |
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formazione e di ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca. | ||
Disciplina generale comune | Requisiti, natura, contenuto e durata: ! forma scritta a fini probatori ! deve contenere il Piano Formativo Individuale (PFI) in forma sintetica (per apprendistato di tipo a) da predisporre dalla istituzione formativa con il coinvolgimento dell’impresa) ! ha durata minima non < 6 mesi, salvi i contratti per attività stagionali ! durante rapporto si applicano sanzioni per licenziamento illegittimo (in apprendistato di tipo a) costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi) ! al termine del periodo di apprendistato recedibilità con preavviso, se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue a T.I. Salvo quanto precede, la disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto di alcuni principi stabiliti dalla legge, tra cui: - divieto di retribuzione a cottimo - possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto, o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio - presenza di un tutore o referente aziendale - possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali, anche attraverso accordi con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano - possibilità del riconoscimento della qualificazione professionale ai fini contrattuali e |
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delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi - registrazione formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini contrattuali nel libretto formativo del cittadino - possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni; - possibilità di definire forme e modalità per la conferma in servizio al termine del percorso formativo Con esclusione dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, i benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato | ||
Limiti di utilizzo (si computano anche gli apprendisti assunti indirettamente tramite le agenzie di somministrazione), con esenzione per imprese artigiane | Il numero degli apprendisti non può superare il rapporto di 3 a 2 (150%) rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio Se il datore di lavoro: - occupa un numero di lavoratori inferiore alle 10 unità il numero degli apprendisti non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio - non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati/ha meno di 3 lavoratori qualificati o specializzati può assumere non più di 3 apprendisti | |
Divieto generale | NON si possono utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. | |
Clausola di stabilizzazione | Requisiti, salva diversa previsione CCNL stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che possono individuare limiti diversi [conseguenze in caso di inosservanza]: ! datori con almeno 50 dipendenti ! per nuove assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante |
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! subordinata alla prosecuzione a T.I. del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti (dal computo rimangono escluse cessazioni per recesso durante periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa) [pur essendo sempre consentita assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante, rapporti di apprendistato in violazione limite subordinati a T.I. a tutele crescenti sin da costituzione rapporto] | ||
Inadempimenti e sanzioni | Ipotesi/conseguenze - per mancata erogazione formazione di cui è responsabile solo datore che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità a cui tende il contratto: versamento differenza tra contribuzione versata e quella dovuta in ragione del livello di inquadramento contrattuale da raggiungere a seguito di apprendistato, maggiorata del 100% con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione - per violazione su contenuto contratto e per violazione previsioni attuative dei principi su divieto retribuzione a cottimo: inquadrabilità fino a due livelli inferiori, presenza di tutor): S.A. da € 100 ad € 600 (con recidiva € 300 ad € 1.500) | |
Lavoro accessorio (artt. 48-50) | Definizione: attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile | Ambito applicativo, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali: - compensi non > di € 7.000 [o € 2.000 per ciascun singolo committente imprenditore/professionista] per anno civile - compensi non > € 3.000 per anno civile da parte di percettori di prestazioni di sostegno al reddito o di integrazione salario - in favore di PA nel rispetto di vincoli di bilancio In agricoltura per: - attività occasionali per attività agricole stagionali svolte da giovani con meno di 25 anni iscritti a ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici [in qualunque periodo dell’anno se iscritti all’università] o da pensionati |
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- attività agricole svolte in favore di soggetti che non prevedono di superare volume di affari di € 7.000 annui che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Compensi percepiti dal lavoratore computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno Compenso esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio | ||
Divieti | No per esecuzione appalti di opere e servizi, salve specifiche ipotesi individuate da D.M. | |
Obblighi del committente imprenditore/professionista | Committente acquista esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari. Committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate Committenti imprenditori o professionisti sono tenuti alla comunicazione preventiva alla dtl attraverso modalità telematiche, contenente: - dati anagrafici e C.F. lavoratore - luogo di prestazione riferita ad un arco temporale non > 30 gg successivi | |
Disciplina transitoria | Fino al 31 dicembre 2015 vale la disciplina previgente | |
Associazione in partecipazione con apporto di lavoro (art. 53) | /// | Nel caso in cui l’associato sia una persona fisica dal 25 giugno 2015 non può più stipulare contratti che prevedono l’apporto della prestazione di lavoro in cambio della partecipazione agli utili della impresa dell’associante I contratti di associazione in partecipazione in atto al 25 giugno 2015, nei quali l’apporto dell’associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione |
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ISTITUTO | DISCIPLINA d.lgs. n. 81/2015 | |
Mansioni (art. 3) | Il lavoratore deve essere adibito: - alle mansioni per le quali è stato assunto - o alle mansioni corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito - a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte | |
Demansionamento | - In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. - ulteriori ipotesi possono essere previste dai CCL Al di là di tali ipotesi ogni patto contrario è nullo Requisiti: ! mutamento di mansioni comunicato per iscritto a pena di nullità ! lavoratore ha diritto a conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento (eccetto elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione) | |
Accordi individuali di modifica delle mansioni | Nelle sedi c.d. protette o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita Lavoratore può farsi assistere da: - rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato - da un avvocato - o da un consulente del lavoro | |
Oneri per il datore di lavoro | Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo Mancato adempimento non determina la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni | |
Assegnazione a | Lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività |
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mansioni superiori | svolta. Assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi | |
Trasferimento | Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive |
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