DECISIONE n. 1/2020 DEL COMITATO MISTO PER IL TRASPORTO AEREO UNIONE EUROPEA/SVIZZERA ISTITUITO IN VIRTÙ DELL’ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL TRASPORTO AEREO
aDOTTaTI Da ORGaNISMI CREaTI Da aCCORDI
INTERNaZIONaLI
DECISIONE n. 1/2020 DEL COMITATO MISTO PER IL TRASPORTO AEREO UNIONE EUROPEA/SVIZZERA ISTITUITO IN VIRTÙ DELL’ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL TRASPORTO AEREO
del 15 giugno 2020
che sostituisce l’allegato dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo [2020/799]
Il COMITaTO PER IL TRaSPORTO aEREO UNIONE EUROPEa/SVIZZERa,
visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 23, paragrafo 4,
DECIDE:
Articolo unico
L’allegato della presente decisione sostituisce l’allegato dell’accordo a decorrere dal 1o luglio 2020. Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2020
Il capo della delegazione dell’Unione europea
Xxxxx XXXXXXXX
Per il comitato misto
Il capo della delegazione svizzera
Xxxxxxxxx XXXXXX
«ALLEGATO
ai fini del presente accordo:
— in virtù del trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1o dicembre 2009, l’Unione europea sostituisce e succede alla Comunità europea;
— in tutti i casi in cui gli atti richiamati nel presente allegato contengano riferimenti agli Stati membri della Comunità europea, quale sostituita dall’Unione europea, o prevedano la necessità di un collegamento con questi ultimi, tali riferimenti si intendono estesi, ai fini del presente accordo, anche alla Svizzera o alla necessità di un collegamento identico con tale paese;
— i riferimenti ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2407/92 e (CEE) n. 2408/92, di cui agli articoli 4, 15, 18, 27 e 35 dell’accordo, si intendono fatti al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
— fatto salvo l’articolo 15 del presente accordo, il termine “vettore aereo comunitario”, utilizzato nei seguenti regolamenti e direttive comunitari, comprende un vettore aereo detentore di una licenza di esercizio e avente il proprio centro principale di attività ed, eventualmente, la propria sede sociale in Svizzera, a norma del regolamento (CE)
n. 1008/2008. Qualsiasi riferimento al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio si intende fatto al regolamento (CE) n. 1008/2008;
— nei testi che seguono gli eventuali riferimenti agli articoli 81 e 82 del trattato o agli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea si intendono fatti agli articoli 8 e 9 del presente accordo.
1. Liberalizzazione e altre norme in materia di aviazione civile
Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3), modificato da:
— regolamento (UE) 2018/1139 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).
— regolamento (UE) 2020/696 (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 1).
Direttiva 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all’attuazione dell’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volo nell’aviazione civile concluso da association of European airlines (aEa), European Transport Workers’ Federation (ETF), European Cockpit association (ECa), European Regions airline association (ERa) e International air Carrier association (IaCa) (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 302 dell’1.12.2000, pag. 57).
Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9).
Regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta (GU L 66 dell’11.3.2003, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione, del 31 luglio 2003, recante attuazione del regolamento (CE)
n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello stesso (GU L 194 dell’1.8.2003, pag. 9), modificato da:
— regolamento (CE) n. 158/2007 della Commissione (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 9).
Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 1), modificato da:
— regolamento (UE) n. 285/2010 della Commissione (GU L 87 del 7.4.2010, pag. 19).
Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1) (articoli da 1 a 12), modificato da:
— regolamento (CE) n. 793/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 50).
— regolamento (UE) 2020/459 (GU L 99 del 31.3.2020, pag. 1).
Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 70 del 14.3.2009, pag. 11).
Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36).
(articoli da 1 a 9, da 11 a 23 e articolo 25).
Regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 35 del 4.2.2009, pag. 47).
2. Regole di concorrenza
Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1) (testo rilevante ai fini del SEE) (articoli da 1 a 13 e da 15 a 45)
(nella misura in cui questo regolamento è pertinente per l’applicazione del presente accordo. L’aggiunta di questo regolamento non incide sulla ripartizione dei compiti prevista dal presente accordo).
Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18), modificato da:
— regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).
— regolamento (CE) n. 622/2008 della Commissione (GU L 171 dell’1.7.2008, pag. 3).
Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (“Regolamento comunitario sulle concentrazioni”) (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).
(articoli da 1 a 18, articolo 19, paragrafi 1 e 2, e articoli da 20 a 23).
Con riferimento all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni, tra la Comunità europea e la Svizzera si applica quanto segue:
1) con riferimento a una concentrazione, quale definita all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004, che non ha dimensione comunitaria ai sensi dell’articolo 1 del medesimo regolamento e che può essere esaminata a norma delle legislazioni nazionali sulla concorrenza di almeno tre Stati membri della CE e della Confederazione svizzera, le persone o le imprese di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del citato regolamento possono, prima di qualsiasi notificazione alle autorità competenti, informare la Commissione CE, presentando una richiesta motivata, affinché la concentrazione sia esaminata dalla Commissione;
2) la Commissione europea trasmette senza indugio alla Confederazione svizzera tutte le richieste presentate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 e del precedente paragrafo;
3) qualora la Confederazione svizzera esprima parere negativo in merito alla richiesta di rinvio del caso, l’autorità svizzera della concorrenza mantiene la propria competenza e il caso non è rinviato dalla Confederazione svizzera ai sensi del presente paragrafo.
Nel rispetto dei termini di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, all’articolo 9, paragrafi 2 e 6, e all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni:
1) la Commissione europea trasmette senza indugio all’autorità svizzera della concorrenza tutti i documenti pertinenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 4 e 5, dell’articolo 9, paragrafi 2 e 6, e dell’articolo 22, paragrafo 2;
2) il calcolo dei termini di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, all’articolo 9, paragrafi 2 e 6, e all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 decorre, per la Confederazione svizzera, dal ricevimento dei documenti pertinenti da parte dell’autorità svizzera della concorrenza.
Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE)
n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1) (articoli da 1 a 24), modificato da:
— regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).
— regolamento (CE) n. 1033/2008 della Commissione (GU L 279 del 22.10.2008, pag. 3).
— regolamento di esecuzione (UE) n. 1269/2013 della Commissione (GU L 336 del 14.12.2013, pag. 1).
Direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all’interno di talune imprese (versione codificata) (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17).
Regolamento (CE) n. 487/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei (versione codificata) (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 148 dell’11.6.2009, pag. 1).
3. Sicurezza aerea (safety)
Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).
L’agenzia esercita, anche in Svizzera, i poteri che le sono stati conferiti in conformità delle disposizioni del regolamento.
La Commissione esercita, anche in Svizzera, i poteri decisori che le sono stati conferiti ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 6 e 7, dell’articolo 41, paragrafo 6, dell’articolo 62, paragrafo 5, dell’articolo 67, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 70, paragrafo
4, dell’articolo 71, paragrafo 2, dell’articolo 76, paragrafo 4, dell’articolo 84, paragrafo 1, dell’articolo 85, paragrafo 9,
dell’articolo 104, paragrafo 3, lettera i), dell’articolo 105, paragrafo 1, e dell’articolo 106, paragrafi 1 e 6.
Nonostante l’adattamento orizzontale previsto al secondo trattino dell’allegato dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, i riferimenti agli “Stati membri” contenuti nelle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 citate all’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139 non si intendono estesi alla Svizzera.
Nessuna disposizione del regolamento in questione deve essere interpretata nel senso di un trasferimento all’aESa del potere di agire a nome della Svizzera nell’ambito di accordi internazionali per scopi diversi dall’assistenza nell’adempimento degli obblighi che ad essa incombono ai sensi di tali accordi.
ai fini del presente accordo il testo del regolamento si intende adattato come segue:
a) l’articolo 68 è così modificato:
i) al paragrafo 1, lettera a), dopo le parole “l’Unione” sono inserite le parole “o la Svizzera”;
ii) è aggiunto il paragrafo seguente:
“4. L’Unione, ogni volta che negozia con un paese terzo la conclusione di un accordo che preveda la possibilità per uno Stato membro o per l’agenzia di rilasciare certificati sulla base dei certificati rilasciati dalle autorità aeronautiche del paese terzo in questione, cerca di ottenere con lo stesso paese l’offerta di un accordo analogo anche per la Svizzera. a sua volta la Svizzera cerca di concludere con i paesi terzi accordi corrispondenti a quelli dell’Unione.”;
b) all’articolo 95 è aggiunto il paragrafo seguente:
“3. In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, i cittadini svizzeri che godono pienamente dei loro diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo dell’agenzia.”;
c) all’articolo 96 è aggiunto il paragrafo seguente:
“La Svizzera applica all’agenzia il Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, riportato nell’allegato a del presente allegato, in conformità dell’appendice dell’allegato a.”;
d) all’articolo 102 è aggiunto il paragrafo seguente:
“5. La Svizzera partecipa pienamente al consiglio di amministrazione e all’interno di esso ha gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell’Unione europea, eccetto il diritto di voto.”;
e) all’articolo 120 è aggiunto il paragrafo seguente:
“13. La Svizzera partecipa al contributo finanziario di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo la formula seguente: S (0,2/100) + S [1 – (a + b) 0,2/100] c/C
dove:
S = la parte del bilancio dell’agenzia non coperta dai diritti e dagli oneri di cui al paragrafo 1, lettere c) e d) a = il numero di Stati associati
b = il numero di Stati membri dell’UE
c = il contributo della Svizzera al bilancio dell’ICaO
C = il contributo totale degli Stati membri dell’UE e degli Stati associati al bilancio dell’ICaO.”;
f) all’articolo 122 è aggiunto il paragrafo seguente:
“6. Le disposizioni relative al controllo finanziario esercitato dall’Unione in Svizzera nei riguardi dei partecipanti alle attività dell’agenzia sono stabilite nell’allegato B del presente allegato.”;
a/c - [HB-JES] – tipo Gulfstream G-V a/c - [HB-ZDF] – tipo MD900;
h) all’articolo 132, paragrafo 1, il riferimento al regolamento (UE) 2016/679 si intende fatto, per quanto riguarda la Svizzera, alla pertinente legislazione nazionale.
i) l’articolo 140, paragrafo 6, non si applica alla Svizzera.
Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1), modificato da:
— regolamento (UE) n. 290/2012 della Commissione (GU L 100 del 5.4.2012, pag. 1);
— regolamento (UE) n. 70/2014 della Commissione (GU L 23 del 28.1.2014, pag. 25);
— regolamento (UE) n. 245/2014 della Commissione (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 33);
— regolamento (UE) 2015/445 della Commissione (GU L 74 del 18.3.2015, pag. 1);
— regolamento (UE) 2016/539 della Commissione (GU L 91 del 7.4.2016, pag. 1);
— regolamento (UE) 2018/1065 della Commissione (GU L 192 del 30.7.2018, pag. 21);
— regolamento (UE) 2018/1119 della Commissione (GU L 204 del 13.8.2018, pag. 13);
— regolamento (UE) 2018/1974 della Commissione (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 1);
— regolamento (UE) 2019/27 della Commissione (GU L 8 del 10.1.2019, pag. 1);
— regolamento di esecuzione (UE) 2019/430 della Commissione (GU L 75 del 19.3.2019, pag. 66);
— regolamento di esecuzione (UE) 2019/1747 della Commissione (GU L 268 del 22.10.2019, pag. 23). Il regolamento (UE) 2019/1747 si applica in Svizzera a decorrere dall’8 aprile 2020;
— regolamento di esecuzione (UE) 2020/359 della Commissione (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 82).
Il regolamento (UE) 2020/359 si applica in Svizzera a decorrere dall’8 aprile 2020, salvo quanto altrimenti disposto all’articolo 2, paragrafi 3 e 4, del medesimo.
Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4) (articoli da 1 a 3, articolo 4, paragrafo 2, articoli da 5 a 11 e articolo 13), modificato da:
— regolamento (CE) n. 1899/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 377 del 27.12.2006, pag. 1).
(1) Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).
— regolamento (CE) n. 1900/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 377 del 27.12.2006, pag. 176).
— regolamento (CE) n. 8/2008 della Commissione (GU L 10 del 12.1.2008, pag. 1).
— regolamento (CE) n. 859/2008 della Commissione (GU L 254 del 20.9.2008, pag. 1).
Conformemente all’articolo 139 del regolamento (UE) 2018/1139, il regolamento (CEE) n. 3922/91 è abrogato a decorrere dalla data di applicazione delle norme dettagliate, adottate a norma dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1139, sui limiti dei tempi di volo e di servizio nonché sui requisiti relativi ai tempi di riposo per quanto riguarda gli aerotaxi, i servizi medici di emergenza e le operazioni di trasporto aereo commerciale a pilotaggio singolo.
Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile e che abroga la direttiva 00/00/XX (xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx XXX) (XX L 295 del 12.11.2010, pag. 35), modificato da:
— regolamento (UE) n. 376/2014 (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18);
— regolamento (UE) 2018/1139 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 104/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, recante norme sull’organizzazione e sulla composizione della commissione di ricorso dell’agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 20).
Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 0000/00/XX (xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx XXX) (XX L 344 del 27.12.2005, pag. 15), modificato da:
— regolamento (UE) 2018/1139 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 8).
Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE)
n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14), modificato da ultimo da:
— regolamento di esecuzione (UE) 2019/2105 della Commissione (GU L 318 del 10.12.2019, pag. 79).
Regolamento (UE) n. 1332/2011 della Commissione, del 16 dicembre 2011, che stabilisce requisiti comuni per l’utilizzo dello spazio aereo e procedure operative comuni per prevenire le collisioni in volo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 336 del 20.12.2011, pag. 20), modificato da:
— regolamento (UE) 2016/583 della Commissione (GU L 101 del 16.4.2016, pag. 7).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 646/2012 della Commissione, del 16 luglio 2012, che stabilisce norme attuative concernenti le multe e le sanzioni pecuniarie periodiche irrogate per violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 187 del 17.7.2012, pag. 29).
Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1), modificato da:
— regolamento (UE) n. 7/2013 della Commissione (GU L 4 del 9.1.2013, pag. 36);
— regolamento (UE) n. 69/2014 della Commissione (GU L 23 del 28.1.2014, pag. 12);
— regolamento (UE) 2015/1039 della Commissione (GU L 167 dell’1.7.2015, pag. 1);
— regolamento (UE) 2016/5 della Commissione (GU L 3 del 6.1.2016, pag. 3);
— regolamento delegato (UE) 2019/897 della Commissione (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 1).
Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1), modificato da:
— regolamento (UE) n. 800/2013 della Commissione (GU L 227 del 24.8.2013, pag. 1);
— regolamento (UE) n. 71/2014 della Commissione (GU L 23 del 28.1.2014, pag. 27);
— regolamento (UE) n. 83/2014 della Commissione (GU L 28 del 31.1.2014, pag. 17);
— regolamento (UE) n. 379/2014 della Commissione (GU L 123 del 24.4.2014, pag. 1);
— regolamento (UE) 2015/140 della Commissione (GU L 24 del 30.1.2015, pag. 5);
— regolamento (UE) 2015/1329 della Commissione (GU L 206 dell’1.8.2015, pag. 21);
— regolamento (UE) 2015/640 della Commissione (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 18);
— regolamento (UE) 2015/2338 della Commissione (GU L 330 del 16.12.2015, pag. 1);
— regolamento (UE) 2016/1199 della Commissione (GU L 198 del 23.7.2016, pag. 13);
— regolamento (UE) 2017/363 della Commissione (GU L 55 del 2.3.2017, pag. 1);
— regolamento (UE) 2018/394 della Commissione (GU L 71 del 14.3.2018, pag. 1);
— regolamento (UE) 2018/1042 della Commissione (GU L 188 del 25.7.2018, pag. 3), ad eccezione del nuovo articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 965/2012, quale introdotto dall’articolo 1, punto 1, del regolamento (UE) 2018/1042
(qualora la Commissione adotti un regolamento di esecuzione che modifichi le date previste all’articolo 2 del regolamento (UE) 2018/1042 della Commissione, la Svizzera applicherà le date modificate dalla data in cui esse saranno applicabili nell’Unione europea.);
— regolamento di esecuzione (UE) 2018/1975 della Commissione (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 53);
— regolamento di esecuzione (UE) 2019/1387 della Commissione (GU L 229 del 5.9.2019, pag. 1)
(qualora la Commissione adotti un regolamento di esecuzione che modifichi le date previste all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1387 della Commissione, la Svizzera applicherà le date modificate dalla data in cui esse saranno applicabili nell’Unione europea.);
— regolamento di esecuzione (UE) 2019/1384 della Commissione (GU L 228 del 4.9.2019, pag. 106).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, concernente i metodi di lavoro dell’agenzia europea per la sicurezza aerea per quanto riguarda l’esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione e il controllo dell’applicazione delle norme del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 46).
Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 44 del 14.2.2014, pag. 1), modificato da:
— regolamento (UE) 2017/161 della Commissione (GU L 27 dell’1.2.2017, pag. 99);
— regolamento (UE) 2018/401 della Commissione (GU L 72 del 15.3.2018, pag. 17).
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2153 della Commissione, del 16 dicembre 2019, relativo ai diritti e agli oneri riscossi dall’agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che abroga il xxxxxxxxxxx (XX) x. 000/0000 (XX L 327 del 17.12.2019, pag. 36).
Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE)
n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18), modificato da:
— regolamento (UE) 2018/1139 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).
Regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo di operatori di paesi terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 12), modificato da:
— regolamento (UE) 2016/1158 della Commissione (GU L 192 del 16.7.2016, pag. 21).
Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1), modificato da:
— regolamento (UE) 2015/1088 della Commissione (GU L 176 del 7.7.2015, pag. 4);
— regolamento (UE) 2015/1536 della Commissione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 16);
— regolamento (UE) 2017/334 della Commissione (GU L 50 del 28.2.2017, pag. 13);
— regolamento (UE) 2018/1142 della Commissione (GU L 207 del 16.8.2018, pag. 2);
— regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383 della Commissione (GU L 228 del 4.9.2019, pag. 1);
— regolamento di esecuzione (UE) 2019/1384 della Commissione (GU L 228 del 4.9.2019, pag. 106);
— regolamento di esecuzione (UE) 2020/270 della Commissione (GU L 56 del 27.2.2020, pag. 20).
Regolamento (UE) 2015/340 della Commissione, del 20 febbraio 2015, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE)
n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 63 del 6.3.2015, pag. 1).
Regolamento (UE) 2015/640 della Commissione, del 23 aprile 2015, relativo a specifiche di aeronavigabilità supplementari per determinati tipi di operazioni e che modifica il xxxxxxxxxxx (XX) x. 000/0000 (XX L 106 del 24.4.2015, pag. 18), modificato da:
— regolamento di esecuzione (UE) 2019/133 della Commissione (GU L 25 del 29.1.2019, pag. 14).
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1018 della Commissione, del 29 giugno 2015, che stabilisce un elenco per la classificazione di eventi nel settore dell’aviazione civile che devono essere obbligatoriamente segnalati a norma del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 163 del 30.6.2015, pag. 1).
Decisione (UE) 2016/2357 della Commissione, del 19 dicembre 2016, concernente la mancanza di effettiva conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e alle relative norme di attuazione per quanto riguarda gli attestati emessi dall’Hellenic aviation Training academy (HaTa) e le licenze di cui alla parte 66 rilasciate in base a tale regolamento [notificata con il numero C(2016) 8645] (GU L 348 del 21.12.2016, pag. 72).
Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione, del 13 marzo 2018, che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di palloni e per il rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta per palloni a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 71 del 14.3.2018, pag. 10), modificato da:
— regolamento di esecuzione (UE) 2020/357 della Commissione (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 34). Il regolamento (UE) 2020/357 si applica in Svizzera a decorrere dall’8 aprile 2020.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di alianti e per il rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta per alianti a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 64), modificato da:
— regolamento di esecuzione (UE) 2020/358 della Commissione (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 57). Il regolamento (UE) 2020/358 si applica in Svizzera a decorrere dall’8 aprile 2020.
Regolamento (UE) 2019/494 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, relativo a determinati aspetti della sicurezza aerea in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 11).
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1128 della Commissione, del 1o luglio 2019, relativa ai diritti d’accesso alle raccomandazioni di sicurezza e alle risposte registrate nel repertorio centrale europeo e che abroga la decisione 0000/000/XX (xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx XXX) (XX L 177 del 2.7.2019, pag. 112).
4. Sicurezza aerea (security)
Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72).
Regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7), modificato da:
— regolamento (UE) n. 297/2010 della Commissione (GU L 90 del 10.4.2010, pag. 1);
— regolamento (UE) n. 720/2011 della Commissione (GU L 193 del 23.7.2011, pag. 19);
— regolamento (UE) n. 1141/2011 della Commissione (GU L 293 dell’11.11.2011, pag. 22);
— regolamento (UE) n. 245/2013 della Commissione (GU L 77 del 20.3.2013, pag. 5).
Regolamento (UE) n. 1254/2009 della Commissione, del 18 dicembre 2009, che definisce i criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alternative (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 338 del 19.12.2009, pag. 17), modificato da:
— regolamento (UE) 2016/2096 della Commissione (GU L 326 dell’1.12.2016, pag. 7).
Regolamento (UE) n. 18/2010 della Commissione, dell’8 gennaio 2010, che modifica il regolamento (CE)
n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle specifiche dei programmi nazionali per il controllo della qualità nel settore della sicurezza dell’aviazione civile (GU L 7 del 12.1.2010, pag. 3).
Regolamento (UE) n. 72/2010 della Commissione, del 26 gennaio 2010, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell’aviazione civile (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 1), modificato da:
— regolamento di esecuzione (UE) 2016/472 della Commissione (GU L 85 dell’1.4.2016, pag. 28).
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1), modificato da:
— regolamento di esecuzione (UE) 2015/2426 della Commissione (GU L 334 del 22.12.2015, pag. 5);
— regolamento di esecuzione (UE) 2017/815 della Commissione (GU L 122 del 13.5.2017, pag. 1);
— regolamento di esecuzione (UE) 2018/55 della Commissione (GU L 10 del 13.1.2018, pag. 5);
— regolamento di esecuzione (UE) 2019/103 della Commissione (GU L 21 del 24.1.2019, pag. 13);
— regolamento di esecuzione (UE) 2019/413 della Commissione (GU L 73 del 15.3.2019, pag. 98);
— regolamento di esecuzione (UE) 2019/1583 della Commissione (GU L 246 del 26.9.2019, pag. 15);
— regolamento di esecuzione (UE) 2020/111 della Commissione (GU L 21 del 27.1.2020, pag. 1).
Decisione di esecuzione C(2015) 8005 della Commissione, del 16 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile contenenti le informazioni di cui all’articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008 (non pubblicata nella GU), modificata da:
— decisione di esecuzione C(2017)3030 della Commissione
— decisione di esecuzione C(2018)4857 della Commissione
— decisione di esecuzione C(2019)132 della Commissione.
5. Gestione del traffico aereo
Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo (“regolamento quadro”) (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1), modificato da:
— xxxxxxxxxxx (XX) x. 0000/0000 (XX L 300 del 14.11.2009, pag. 34).
La Commissione gode in Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi degli articoli 6, 8, 10, 11 e 12. L’articolo 10 è così modificato:
al paragrafo 2, le parole “a livello comunitario” sono sostituite dalle parole “a livello comunitario, includendo la Svizzera”.
Nonostante l’adattamento orizzontale previsto al secondo trattino dell’allegato dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, i riferimenti agli “Stati membri” contenuti nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004 o nelle disposizioni della decisione 1999/468/CE menzionate in detta disposizione non si intendono estesi alla Svizzera.
Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (“regolamento sulla fornitura di servizi”) (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10), modificato da:
— xxxxxxxxxxx (XX) x. 0000/0000 (XX L 300 del 14.11.2009, pag. 34).
La Commissione gode nei confronti della Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi degli articoli 9 bis, 9 ter, 15, 15 bis, 16 e 17.
ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono così modificate:
a) l’articolo 3 è così modificato:
al paragrafo 2, dopo le parole “nell’intera Comunità”, sono inserite le parole “e in Svizzera”;
b) l’articolo 7 è così modificato:
ai paragrafi 1 e 6, dopo le parole “all’interno della Comunità”, sono inserite le parole “e in Svizzera”;
c) l’articolo 8 è così modificato:
al paragrafo 1, dopo le parole “nella Comunità”, sono inserite le parole “e in Svizzera”;
d) l’articolo 10 è così modificato:
al paragrafo 1, dopo le parole “nella Comunità”, sono inserite le parole “e in Svizzera”;
e) all’articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
“3. La Commissione trasmette la decisione agli Stati membri e ne informa il fornitore di servizi, nella misura in cui quest’ultimo sia giuridicamente interessato.”.
Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’organizzazione e l’uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo (“regolamento sullo spazio aereo”) (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20), modificato da:
— xxxxxxxxxxx (XX) x. 0000/0000 (XX L 300 del 14.11.2009, pag. 34).
La Commissione gode in Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi degli articoli 3 bis, 6 e 10.
Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo (“regolamento sull’interoperabilità”) (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26), modificato da:
— xxxxxxxxxxx (XX) x. 0000/0000 (XX L 300 del 14.11.2009, pag. 34).
La Commissione gode in Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi degli articoli 4 e 7 e dell’articolo 10, paragrafo 3. ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono così modificate:
a) l’articolo 5 è così modificato:
al paragrafo 2, dopo le parole “nella Comunità” sono inserite le parole “o in Svizzera”;
b) l’articolo 7 è così modificato:
al paragrafo 4, dopo le parole “nella Comunità” sono inserite le parole “o in Svizzera”;
c) l’allegato III è così modificato:
alla sezione 3, secondo e ultimo trattino, dopo le parole “nella Comunità” sono inserite le parole “o in Svizzera”.
Conformemente all’articolo 139 del regolamento (UE) 2018/1139, il regolamento (CE) n. 552/2004 è abrogato con effetto a decorrere dall’11 settembre 2018. Tuttavia, gli articoli 4, 5, 6, 6 bis e 7 di tale regolamento e i suoi allegati III e IV continuano ad applicarsi fino alla data di applicazione degli atti delegati di cui all’articolo 47 del regolamento (UE) 2018/1139 e a condizione che tali atti disciplinino la materia oggetto delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE)
n. 552/2004 e, in qualsiasi caso, non più tardi del 12 settembre 2023.
Regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l’uso flessibile dello spazio aereo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 342 del 24.12.2005, pag. 20).
Regolamento (CE) n. 1033/2006 della Commissione, del 4 luglio 2006, recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 186 del 7.7.2006, pag. 46), modificato da:
— regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1);
— regolamento di esecuzione (UE) n. 428/2013 della Commissione (GU L 127 del 9.5.2013, pag. 23);
— regolamento di esecuzione (UE) 2016/2120 della Commissione (GU L 329 del 3.12.2016, pag. 70);
— regolamento di esecuzione (UE) 2018/139 della Commissione (GU L 25 del 30.1.2018, pag. 4).
Regolamento (CE) n. 1032/2006 della Commissione, del 6 luglio 2006, che stabilisce i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 186 del 7.7.2006, pag. 27), modificato da:
— regolamento (CE) n. 30/2009 della Commissione (GU L 13 del 17.1.2009, pag. 20).
Regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un’impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESaR) (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1), modificato da:
— regolamento (CE) n. 1361/2008 del Consiglio (GU L 352 del 31.12.2008, pag. 12);
— regolamento (UE) n. 721/2014 del Consiglio (GU L 192 dell’1.7.2014, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 633/2007 della Commissione, del 7 giugno 2007, che stabilisce i requisiti per l’applicazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico aereo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 146 dell’8.6.2007, pag. 7), modificato da:
— regolamento (UE) n. 283/2011 della Commissione (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 23).
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1o marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE)
n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 62 dell’8.3.2017, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 13 del 17.1.2009, pag. 3), modificato da:
— regolamento di esecuzione (UE) 2015/310 della Commissione (GU L 56 del 27.2.2015, pag. 30);
— regolamento di esecuzione (UE) 2019/1170 della Commissione (GU L 183 del 9.7.2019, pag. 6);
— regolamento di esecuzione (UE) 2020/208 della Commissione (GU L 43 del 17.2.2020, pag. 72). ai fini del presente accordo, il testo del regolamento si intende adattato come segue:
all’allegato I, parte a, è aggiunta la voce “Switzerland UIR”.
Regolamento (CE) n. 262/2009 della Commissione, del 30 marzo 2009, che fissa i requisiti per l’assegnazione e l’uso coordinati dei codici dell’interrogatore modo S per il cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 20), modificato da:
— regolamento di esecuzione (UE) 2016/2345 della Commissione (GU L 348 del 21.12.2016, pag. 11).
Regolamento (UE) n. 73/2010 della Commissione, del 26 gennaio 2010, che stabilisce i requisiti relativi alla qualità dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche per il cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 6), modificato da:
— regolamento di esecuzione (UE) n. 1029/2014 della Commissione (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 9).
Regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 10), modificato da:
— regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1);
— regolamento di esecuzione (UE) 2016/1006 della Commissione (GU L 165 del 23.6.2016, pag. 8);
— regolamento di esecuzione (UE) 2017/2159 della Commissione (GU L 304 del 21.11.2017, pag. 45).
Decisione C(2010)5134 della Commissione, del 29 luglio 2010, sulla designazione dell’organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo (non pubblicata nella GU).
Regolamento (UE) n. 176/2011 della Commissione, del 24 febbraio 2011, concernente le informazioni da fornire prima della creazione e della modifica di un blocco funzionale di spazio aereo (GU L 51 del 25.2.2011, pag. 2).
Decisione C(2011) 4130 della Commissione, del 7 luglio 2011, sulla nomina del gestore di rete per la gestione del traffico aereo (aTM) e le funzioni di rete del Cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (non pubblicata nella GU).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce i requisiti relativi all’identificazione degli aeromobili ai fini della sorveglianza nel cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 305 del 23.11.2011, pag. 23).
ai fini del presente accordo, il testo del regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2011 si intende adattato come segue: all’allegato I è aggiunta la voce “Switzerland UIR”.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce requisiti di prestazione e interoperabilità per la sorveglianza del cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 305 del 23.11.2011, pag. 35), modificato da:
— regolamento di esecuzione (UE) n. 1028/2014 della Commissione (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 7) ;
— regolamento di esecuzione (UE) 2017/386 della Commissione (GU L 59 del 7.3.2017, pag. 34).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell’aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1), modificato da:
— regolamento (UE) 2015/340 della Commissione (GU L 63 del 6.3.2015, pag. 1);
— regolamento di esecuzione (UE) 2016/1185 della Commissione (GU L 196 del 21.7.2016, pag. 3).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, che stabilisce norme sulla spaziatura dei canali di comunicazione vocale nel cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 320 del 17.11.2012, pag. 14), modificato da:
— regolamento di esecuzione (UE) n. 657/2013 della Commissione (GU L 190 dell’11.7.2013, pag. 37);
— regolamento di esecuzione (UE) 2016/2345 della Commissione (GU L 348 del 21.12.2016, pag. 11);
— regolamento di esecuzione (UE) 2017/2160 della Commissione (GU L 304 del 21.11.2017, pag. 47).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, relativo alla definizione di progetti comuni, all’assetto di governance e all’indicazione di incentivi a sostegno dell’attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 123 del 4.5.2013, pag. 1).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’istituzione del progetto comune pilota a sostegno dell’attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 19).
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1048 della Commissione, del 18 luglio 2018, che stabilisce requisiti per l’utilizzo dello spazio aereo e procedure operative per la navigazione basata sulle prestazioni (GU L 189 del 26.7.2018, pag. 3).
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che reca norme dettagliate per l’attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (aTM) e abroga il regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 28 del 31.1.2019, pag. 1).
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE)
n. 391/2013 (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1).
Decisione di esecuzione (UE) 2019/709 della Commissione, del 6 maggio 2019, relativa alla nomina del gestore della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo (aTM) del cielo unico europeo [notificata con il numero C(2019) 3228] (GU L 120 dell’8.5.2019, pag. 27).
Decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 49).
Decisione di esecuzione (UE) 2019/2167 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che approva il piano strategico della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo del cielo unico europeo per il periodo 2020- 2029 (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 89).
Decisione di esecuzione (UE) 2019/2168 della Commissione, del 17 dicembre 2019, relativa alla nomina del presidente e dei membri del consiglio di gestione della rete, nonché dei loro supplenti, e dei membri della cellula europea di coordinamento dell’aviazione in caso di crisi, nonché dei loro supplenti, per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento 2020-2024 (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 90).
Decisione di esecuzione (UE) 2019/2012 della Commissione, del 29 novembre 2019, sulle deroghe ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 29/2009 che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 312 del 3.12.2019, pag. 95).
6. Ambiente e inquinamento acustico
Direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità (articoli da 1 a 12 e da 14 a 18) (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 85 del 28.3.2002, pag. 40).
[Si applicano le modifiche dell’allegato I, derivanti dall’allegato II, capitolo 8 (Politica dei trasporti), sezione G (Trasporto aereo), punto 2, dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea].
Direttiva 89/629/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1989, sulla limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione (GU L 363 del 13.12.1989, pag. 27).
(articoli da 1 a 8).
Direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell’utilizzazione degli aerei di cui all’allegato 16 della convenzione sull’aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988) (versione codificata) (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 374 del 27.12.2006, pag. 1).
7. Protezione dei consumatori
Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”) (GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59) (articoli da 1 a 10).
Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29) (articoli da 1 a 11), modificata da:
— direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli (GU L 285 del 17.10.1997, pag. 1) (articoli da 1 a 8), modificato da:
— regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 2).
Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e che abroga il regolamento (CEE) n. 000/00 (xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx XXX) (XX L 46 del 17.2.2004, pag. 1).
(articoli da 1 a 18).
Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).
8. Varie
Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).
[articolo 14, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2].
9. Allegati
a: Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea
B: Disposizioni in materia di controllo finanziario esercitato dall’Unione europea per quanto riguarda i partecipanti svizzeri alle attività dell’aESa.
ALLEGATO A
Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea
LE aLTE PaRTI CONTRaENTI,
CONSIDERaNDO che, ai termini dell’articolo 343 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (CEEa), l’Unione europea e la CEEa godono sul territorio degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari all’assolvimento della loro missione,
HaNNO
CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea, al trattato sul
funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica:
CaPO I
BENI, FONDI, AVERI E OPERAZIONI DELL’UNIONE EUROPEA
Articolo 1
I locali e gli edifici dell’Unione sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi dell’Unione non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.
Articolo 2
Gli archivi dell’Unione sono inviolabili.
Articolo 3
L’Unione, i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.
I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l’abbuono o il rimborso dell’importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando l’Unione effettui, per proprio uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l’applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all’interno dell’Unione.
Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, le tasse e i diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.
Articolo 4
L’Unione è esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all’importazione e all’esportazione, in ordine agli oggetti destinati al proprio uso ufficiale; gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo di tale paese.
Essa è del pari esente da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all’importazione e all’esportazione in ordine alle proprie pubblicazioni.
CaPO II
COMUNICAZIONI E LASCIAPASSARE
Articolo 5
Le istituzioni dell’Unione beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.
La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni dell’Unione non possono essere censurate.
Articolo 6
I presidenti delle istituzioni dell’Unione possono rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Xxxx lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione.
La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.
CaPO III
MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
Articolo 7
Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.
ai membri del Parlamento europeo sono concessi in materia di dogana e di controllo dei cambi:
a) dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all’estero in missione ufficiale temporanea,
b) dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.
Articolo 8
I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni.
Articolo 9
Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i suoi membri beneficiano:
a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese,
b) sul territorio di ogni altro Stato membro, dell’esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.
L’immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.
L’immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l’immunità ad uno dei suoi membri.
CaPO IV
RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI CHE PARTECIPANO AI LAVORI DELLE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA
Articolo 10
I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni dell’Unione, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l’esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d’uso.
Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi dell’Unione.
CaPO V
FUNZIONARI E AGENTI DELL’UNIONE EUROPEA
Articolo 11
Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti dell’Unione:
a) godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell’applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti dell’Unione e, dall’altro, alla competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea per deliberare in merito ai litigi tra l’Unione ed i propri funzionari ed altri agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;
b) né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico sono sottoposti alle disposizioni che limitano l’immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;
c) godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali;
d) godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell’uno e nell’altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese in cui il diritto è esercitato;
e) godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell’uno e nell’altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato.
Articolo 12
alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, i funzionari e gli altri agenti dell’Unione saranno soggetti, a profitto di quest’ultima, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalla stessa versati.
Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall’Unione.
Articolo 13
ai fini dell’applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri dell’Unione al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti dell’Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell’esercizio delle loro funzioni al servizio dell’Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio presso l’Unione, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tutt’ora domiciliati in quest’ultimo paese qualora esso sia membro dell’Unione. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.
I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza sono esenti dall’imposta di successione in tale Stato; ai fini dell’applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l’eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.
ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell’esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.
Articolo 14
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, stabiliscono il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione.
Articolo 15
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determinano le categorie di funzionari ed altri agenti dell’Unione cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 11, 12, secondo comma, e 13.
I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.
CaPO VI
PRIVILEGI E IMMUNITÀ DELLE MISSIONI DI STATI TERZI ACCREDITATE PRESSO L’UNIONE EUROPEA
Articolo 16
Lo Stato membro, sul cui territorio è situata la sede dell’Unione, riconosce alle missioni dei paesi terzi accreditate presso l’Unione le immunità e i privilegi diplomatici d’uso.
CaPO VII
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 17
I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione esclusivamente nell’interesse di quest’ultima.
Ciascuna istituzione dell’Unione ha l’obbligo di togliere l’immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi dell’Unione.
Articolo 18
ai fini dell’applicazione del presente protocollo, le istituzioni dell’Unione agiranno d’intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.
Articolo 19
Gli articoli da 11 a 14 inclusi e l’articolo 17 sono applicabili ai membri della Commissione.
Articolo 20
Gli articoli da 11 a 14 e l’articolo 17 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, ai cancellieri e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia dell’Unione europea, senza pregiudizio delle disposizioni dell’articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, relative all’immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.
Articolo 21
Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca.
La Banca europea per gli investimenti sarà, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l’attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non darà luogo all’applicazione di tasse sulla cifra di affari.
Articolo 22
Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.
La Banca centrale europea sarà, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L’attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non darà luogo all’applicazione di tasse sulla cifra d’affari.
Appendice
Modalità di applicazione in Svizzera del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea
1. Estensione dell’applicazione alla Svizzera
Qualsiasi riferimento agli Stati membri contenuto nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea (di seguito “il protocollo”) si intende esteso anche alla Svizzera, salvo ove diversamente previsto dalle disposizioni che seguono.
2. Esenzione dell’agenzia dalle imposte indirette (compresa l’IVa)
I beni ed i servizi esportati al di fuori della Svizzera non sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto svizzera (IVa). In caso di beni e servizi forniti in territorio svizzero all’agenzia per il suo uso ufficiale, l’esenzione dall’IVa avviene mediante rimborso, in conformità dell’articolo 3, secondo comma, del protocollo. L’esenzione è concessa se il prezzo di acquisto effettivo dei beni e delle prestazioni di servizi indicato nella fattura o nel documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi svizzeri (imposta inclusa).
Il rimborso dell’IVa è concesso su presentazione all’amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto, degli appositi moduli predisposti dall’amministrazione svizzera. Le domande di rimborso, accompagnate dai documenti giustificativi necessari, sono di norma evase entro tre mesi dalla data della presentazione.
3. Modalità di applicazione delle regole relative al personale dell’agenzia
n. 549/69 del Consiglio (1) dalle imposte federali, cantonali e comunali sugli stipendi, sui salari e sugli emolumenti versati dall’Unione europea e soggetti ad un’imposta interna a profitto di quest’ultima.
ai fini dell’applicazione dell’articolo 13 del protocollo, la Svizzera non è considerata uno Stato membro ai sensi del punto 1 della presente appendice.
I funzionari e gli agenti dell’agenzia, nonché i loro familiari affiliati al sistema di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli agenti dell’Unione europea, non sono obbligatoriamente soggetti al sistema di previdenza sociale svizzero.
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha competenza esclusiva per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra l’agenzia o la Commissione e il suo personale per quanto concerne l’applicazione del regolamento (CEE/Euratom/CECa) n. 259/68 (2) del Consiglio e le altre disposizioni di diritto dell’Unione europea che stabiliscono le condizioni di lavoro.
(1) Regolamento (Euratom, CECa, CEE) n. 549/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità (GU L 74 del 27.3.1969, pag. 1).
(2) Regolamento (CEE, Xxxxxxx, CECa) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (regime applicabile agli altri agenti) (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).
ALLEGATO B
Controllo finanziario relativo ai partecipanti svizzeri alle attività dell’agenzia europea per la sicurezza aerea
Articolo 1
Comunicazione diretta
L’agenzia e la Commissione comunicano direttamente con tutte le persone o gli enti stabiliti in Svizzera che partecipano alle attività dell’agenzia in qualità di contraenti, partecipanti a un programma dell’agenzia, destinatari di un pagamento a carico del bilancio dell’agenzia o della Comunità o subfornitori. Tali soggetti possono trasmettere direttamente alla Commissione e all’agenzia qualsiasi informazione o documentazione pertinente per la quale sussista un obbligo di comunicazione in base agli strumenti menzionati nella presente decisione, ai contratti o alle convenzioni conclusi e alle decisioni adottate in virtù di tali strumenti.
Articolo 2
Audit
1. In conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (1) e al regolamento finanziario adottato dal consiglio di amministrazione dell’agenzia il 26 marzo 2003, al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione (2), nonché agli altri strumenti menzionati nella presente decisione, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l’esecuzione in qualsiasi momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, ad opera di agenti dell’agenzia e della Commissione o di altre persone da queste debitamente autorizzate.
2. Gli agenti dell’agenzia e della Commissione e le altre persone da queste autorizzate devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a termine efficacemente tali audit. Il diritto di accesso deve essere esplicitamente sancito nei contratti o nelle convenzioni conclusi in virtù degli strumenti menzionati nella presente decisione.
3. La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della Commissione.
4. Gli audit possono aver luogo entro cinque anni dalla scadenza della presente decisione o nel rispetto delle disposizioni all’uopo previste dai contratti o dalle convenzioni o dalle decisioni adottate.
5. Il Controllo federale delle finanze svizzero è preventivamente informato degli audit da effettuare in territorio svizzero. Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione.
Articolo 3
Controlli sul posto
2. I controlli e le verifiche sul posto sono preparati ed eseguiti dalla Commissione in stretta collaborazione con il Controllo federale delle finanze svizzero o con le altre autorità svizzere competenti da quest’ultimo designate; tali autorità sono informate in tempo utile dell’oggetto, dello scopo e della base giuridica dei controlli e delle verifiche, in modo da poter fornire tutto l’aiuto necessario. a tal fine, gli agenti delle autorità svizzere competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.
(1) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).
(2) Regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72).
(3) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
3. Se le autorità competenti svizzere interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche sul posto sono effettuati congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.
4. Se i partecipanti al programma si oppongono a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità svizzere prestano ai controllori della Commissione, in conformità della normativa nazionale, l’assistenza necessaria per consentire l’adempimento della missione di controllo e di verifica sul posto dei controllori della Commissione.
5. La Commissione comunica quanto prima al Controllo federale delle finanze svizzero qualsiasi fatto o sospetto relativo ad una irregolarità di cui sia venuta a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto. La Commissione è comunque tenuta a informare l’autorità sopra citata dei risultati dei controlli e delle verifiche.
Articolo 4
Informazione e consultazione
1. ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e comunitarie procedono, a
intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su domanda di una delle parti, procedono a consultazioni.
2. Le autorità svizzere competenti informano tempestivamente l’agenzia e la Commissione di qualsiasi fatto o sospetto relativo ad una irregolarità, di cui siano venute a conoscenza, inerente alla conclusione e all’esecuzione dei contratti o delle convenzioni stipulati in applicazione degli strumenti menzionati nella presente decisione.
Articolo 5
Trattamento riservato
Le informazioni comunicate o acquisite in virtù del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d’ufficio e beneficiano della stessa protezione concessa ad informazioni analoghe dalla legislazione svizzera e dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle istituzioni comunitarie. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell’ambito delle istituzioni comunitarie, negli Stati membri o in Svizzera, debbano averne conoscenza in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall’efficace tutela degli interessi finanziari delle parti contraenti.
Articolo 6
Misure e sanzioni amministrative
n. 2342/2002 della Commissione (4) nonché del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (5).
Articolo 7
Riscossione ed esecuzione
Le decisioni adottate dall’agenzia o dalla Commissione nell’ambito di applicazione della presente decisione che impongano un’obbligazione pecuniaria a carico di soggetti diversi dagli Stati costituiscono titolo esecutivo in Svizzera.
La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell’autenticità del titolo, dall’autorità designata dal governo svizzero, che ne informa l’agenzia o la Commissione. L’esecuzione forzata ha luogo nell’osservanza delle disposizioni procedurali svizzere. La legittimità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.».
(4) Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1).
(5) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).