L’(in)adempimento del contratto di appalto tra rimedi sostanziali e profili processuali
L’(in)adempimento del contratto di appalto tra rimedi sostanziali e profili processuali
di XXXXXX XXXXXXXX
Assegnista di ricerca di diritto privato presso l’Università di Bologna
[CORTE DI CASSAZIONE, sezione seconda civile, ord. 25 gennaio 2022, n. 2223; Pres. Xx Xxxxxxxx – Est. Penta]
Abstract
Il caso in esame offre spunti di riflessione sulla corretta esecuzione del contratto di appalto e sui rimedi generali applicabili alla fattispecie negoziale nell’ipotesi dell’adempimento solo parziale dell’obbligazione dell’appaltatore. La Cassazione ha qui anche occasione di esprimersi sulla differenza fra eccezioni e mere difese e sull’operatività del principio di non contestazione nel processo civile.
The current case offers food for thought about the correct execution of the procurement contract and about the general contractual legal remedies for the partial performance of the contractor’s obligation. The Court of Cassation has also been given the opportunity to express its opinion on the difference between exceptions and mere defenses and on the application of the principle of non contestation in civil trials.
Sommario: 1. Il caso; 2. La distinzione tra consegna e accettazione dell’opera e le implicazioni sul piano probatorio; 3. I rimedi generali e speciali per l’inadempimento del contratto di appalto; 4. I profili processuali rilevanti: le eccezioni, le mere difese e il principio di non contestazione.
1. Il caso
La controversia decisa dalla Suprema Corte trae origine dal ricorso per decreto ingiuntivo, con cui la Tizia S.r.l. (appaltatrice) faceva valere il proprio diritto al pagamento del corrispettivo per l’esecuzione di un contratto di appalto concluso con la Caia S.r.l. (committente). Il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della committente veniva da questa opposto e l’opposizione, accolta dal giudice di Pace di Verona, era poi confermata dal Tribunale scaligero. In sede d’appello, peraltro, la Caia S.r.l. chiedeva (in via
incidentale) e otteneva la condanna della Tizia S.r.l. al risarcimento del danno in proprio favore nella misura di Euro 1.620,00. Dalla lettura della motivazione della pronuncia di secondo grado risultava altresì la risoluzione del contratto di appalto per l’inadempimento della società appaltatrice. E ciò, benché la risoluzione non fosse stata riportata nel dispositivo della sentenza.
La Tizia S.r.l., originaria opponente, proponeva, dunque, ricorso per cassazione, articolandolo in più censure che meritano un approfondimento.
2. La distinzione tra consegna e accettazione dell’opera e le implicazioni sul piano probatorio
A norma dell’art. 1655 c.c., «l’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro». La definizione codicistica, nella sua sinteticità, ne delinea chiaramente gli elementi identitari e funzionali: l’appalto configura un’operazione economica che prende avvio dall’incarico, conferito dal committente a un’impresa, dietro la promessa di un corrispettivo preordinato alla realizzazione di un’opera o di un servizio [x. XXXXXXXX, Appalto, in PERLINGERI (diretto da), Tratt. dir. div. del Consiglio Nazionale del Notariato, Edizioni Scientifiche Italiane, 2015, 6-7].
La conclusione del contratto di appalto produce effetti obbligatori, importando, per l’appaltatore, la prestazione che ha per oggetto il compimento di un’opera o di un servizio, e per il committente, quella che ha per oggetto il pagamento di un corrispettivo in denaro [cfr. XXXXXXXXXXXX, L’appalto, in Tratt. Cicu-Messineo, Xxxxxxx Editore, 1977, 12]. A simili obbligazioni, principali, si aggiungono quelle di carattere accessorio, fra cui – per quanto qui più interessa – l’obbligazione dell’appaltatore di consegnare l’opera finita al committente.
La Suprema Corte, nella sentenza in esame, ribadisce un principio ormai pacifico in giurisprudenza, ossia la distinzione tra l’«atto puramente materiale» della consegna e l’atto «negoziale» di accettazione dell’opera. Mentre «la consegna si compie mediante la [mera] messa a disposizione del bene a favore del committente, l’accettazione esige, al contrario, che il committente esprima (anche per facta concludentia) il gradimento dell’opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale (…)».
Ecco, dunque, che l’accettazione è qualificata come negozio unilaterale recettizio e produce effetti assai rilevanti sul piano del rapporto e, a mo’ di conseguenza, sul piano probatorio. Segnatamente, tale atto esonera l’appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell’opera stessa; inoltre, a norma dell’art. 1665, comma 4, c.c., egli ha
diritto al pagamento del corrispettivo, salvo diversa pattuizione o uso contrario [x. Xxxx. 31 luglio 2017, n. 19019, in DeJure].
In tema di garanzia per difformità e vizi nell’appalto, l’accettazione segna il discrimine, ai fini della distribuzione dell’onere della prova, nel senso che, sino a quando l’opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell’esistenza dei vizi, gravando sull’appaltatore l’onere di provare di aver eseguito l’opera conformemente al contratto e alle regole dell’arte; diversamente, una volta che l’opera sia stata positivamente verificata, spetta al committente, che l’ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l’esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate. A norma dell’art. 1667, comma 2, c.c., il committente è la parte gravata dall’onere di dimostrare la tempestiva denuncia dei vizi dell’opera. E, come pure la stessa Xxxxx aveva precedentemente chiarito, siffatto risultato ermeneutico appare in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova [x. Xxxx. 9 agosto 2013, n. 19146, in Giust. civ. Mass. 2013].
Nel caso di specie, a fronte della mera consegna dell’opera (solo parzialmente completata) dall’appaltatore al committente, spettava al primo provare l’avvenuto adempimento delle prestazioni a suo carico o l’eventuale causa di oggettiva impossibilità di adempierle. Per contro, la Caia S.r.l. (parte committente) era tenuta solo ad allegare e non certo a dimostrare i difetti lamentati.
Sennonché – e tale profilo appare particolarmente interessante per l’interprete –, la Corte di Cassazione non ha rigettato de plano il motivo di ricorso della società appaltatrice. Ciò, in ragione del fatto che questa aveva denunciato un error in procedendo del giudizio d’appello, poi rivelatosi fondato: il Tribunale di Verona aveva omesso del tutto di pronunciarsi sul motivo di gravame, sollevato in quella sede dalla Tizia S.r.l., e costituito dalla (asserita) mancata prova, ad opera della Caia S.r.l., del vizio lamentato dalla stessa. Purtuttavia, i giudici di legittimità, in applicazione – invero poco frequente nella prassi – dell’art. 384 c.p.c., letto anche alla luce dei principi costituzionali di economia processuale e di ragionevole durata dei processi ex art 111 Cost., hanno omesso la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, decidendo la causa nel merito. Un’eventualità, questa, riconosciuta espressamente dalla legge, laddove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto [fra le applicazioni giurisprudenziali dell’art. 384 c.p.c., così come riformulato dall’art. 66 della l. 26 novembre 1990, n. 353, che lo ha integrato prevedendo la facoltà in esame, si vedano: Cass. 28 giugno 2017, n. 16171, in Giust. Civ. Mass. 2017; Cass. 19 aprile 2018, n. 9693 in DeJure; Cass. 19 ottobre 2020, n. 22633, in DeJure].
Una simile decisione di merito – lo si è visto – è stata fondata sulla distinzione tra consegna e accettazione dell’opera nel contratto di appalto, la quale implicava l’assenza di un onere probatorio di parte committente sui vizi che la stessa lamentava sull’opera. In definitiva, la questione di diritto posta con questo motivo di ricorso per Cassazione è risultata infondata e «la statuizione da rendere v[eniva] a confermare il dispositivo della
sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito)» [così Xxxx. 25 gennaio 2022, n. 2223, in commento].
3. I rimedi generali e speciali per l’inadempimento del contratto di appalto
La pronuncia in esame offre, quindi, importanti chiarimenti sulla corretta applicazione delle norme generali in tema di adempimento parziale e di risoluzione del contratto nella fattispecie negoziale dell’appalto.
È bene rilevare che il legislatore ha dettato disposizioni specifiche per l’inadempimento del contratto di appalto (artt. 1667, 1668, 1669 c.c.) e ha previsto due fattispecie speciali di risoluzione: l’una segue automaticamente all’esito negativo della diffida effettuata dal committente, nel corso di esecuzione dell’opera, a norma dell’art. 1662, comma 2, c.c.; l’altra riguarda il caso in cui l’opera sia stata completata, ma presenti vizi, difformità o difetti tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, ex art. 1668, comma 2, c.c.
A seconda dell’obbligazione violata e della forma dell’inadempimento, l’appaltatore potrà incorrere in una responsabilità ordinaria o in una responsabilità speciale verso il committente [così XXXXXX, L’appalto, MOSCATI (a cura di), in VASSALLI (diretto da), Tratt. dir. civ., Utet, 1980, 473]. Come la giurisprudenza ha più volte precisato, infatti, le previsioni specifiche sull’(in)adempimento del contratto di appalto integrano, senza escluderli, i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, i quali sono applicabili quando non ricorrano i presupposti della normativa speciale [v., ex multis, Cass. 24 giugno 2011, n. 13983, in Contr., 2012, 3, 139 ss. con nota di AMARILLIDE GENOVESE, Adempimento inesatto del contratto di appalto: norme generali e speciali; Cass. 17 maggio 2004, n. 9333, in Nuova giur. civ. comm., 2005, 1, 856 ss., con nota di XXXXX, In tema di difformità e vizi dell’opera nel contratto di appalto]. Quest’ultima rimane circoscritta a una sola forma di inesatto adempimento dell’obbligazione gravante sull’appaltatore: cioè al caso in cui l’opera sia stata realizzata (di regola, per intero), ma presenti vizi o difformità. Tutti gli altri inadempimenti danno luogo (anche) alla responsabilità contrattuale ordinaria [x. XXXXXX, op. cit., 474].
Nel caso di specie, la Cassazione ha ribadito un principio già espresso dalla medesima Corte: l’accettazione dell’esecuzione parziale dell’opera da parte del committente, a norma dell’art. 1181 c.c., non estingue il debito, ma lo riduce, non precludendo, dunque, al committente stesso di agire per la risoluzione del contratto di appalto, «ove la parte residuale del credito rimasta scoperta sia tale da comportare ugualmente la gravità dell’inadempimento». E ciò, in ragione del fatto che «gli artt. 1181 e 1455 c.c. si riferiscono a due distinte sfere di applicabilità: il primo attiene alla facoltà del creditore di rifiutare la prestazione parziale e di agire per il conseguimento dell’intero,
donde la legittimità del rifiuto di un adempimento inesatto; l’art. 1455 riguarda, invece, il potere del contraente di risolvere il contratto a prestazioni corrispettive nel caso di inadempimento di non lieve entità dell’altra parte» [così Xxxx. 25 gennaio 2022, n. 2223, in commento].
Simili principi generali, se applicati al contratto di appalto, attribuiscono diverse facoltà al committente: questi è libero di rifiutare l’adempimento parziale o di accettarlo; e, quand’anche la parziale o inesatta esecuzione del contratto sia tale da giustificarne la risoluzione, egli potrà trattenere la parte di manufatto realizzata e provvedere direttamente al suo completamento. In aggiunta, il committente può chiedere e ottenere dal giudice la riduzione proporzionale del prezzo pattuito e il risarcimento degli (ulteriori) danni [x. Xxxx. 17 febbraio 2010, n. 3786, in Riv. giur. edilizia, I, 2010, 849 (s.m.) e Xxxx. 12 aprile 1983, n. 2573, in DeJure]. Infine, tale parte contraente potrà decidere di dare comunque esecuzione al contratto, nonostante l’inadempienza dell’appaltatore. Un simile comportamento attribuisce, però, scarsa importanza, nell’economia del negozio, all’inadempimento della controparte, facendo venire meno il presupposto richiesto dall’art. 1455 c.c. per la risoluzione del contratto [x. Xxxx. 12 maggio 1994, n. 4630, in DeJure].
Ad ogni modo – conclude la Suprema Corte sul punto –, nella fattispecie sottoposta al suo giudizio, «la risoluzione del contratto si pone sullo sfondo, laddove la domanda principale della originaria opponente accolta dalla corte di merito [era] quella di risarcimento dei danni, che può anche essere sganciata dalla prima».
4. I profili processuali rilevanti: le eccezioni, le mere difese e il principio di non contestazione
In chiusura, appare opportuno analizzare i rilievi di carattere processuale che la Cassazione ha avuto qui occasione di formulare.
La Tizia S.r.l., per la prima volta in appello, si doleva della mancata prova, da parte della Caia S.r.l., di alcuni profili fattuali rilevanti per la decisione di merito. Tale doglianza, rigettata dal Tribunale scaligero perché nuova, ha offerto ai giudici di legittimità lo spunto per chiarire la differenza fra eccezioni e mere difese, oltre che per definire i contorni applicativi del principio di non contestazione.
L’art. 345 c.p.c. prescrive il divieto di ius novorum in appello, che include anche le eccezioni sollevate per la prima volta nel secondo grado di giudizio. Purtuttavia, la norma non vieta indistintamente tutte le difese: sono precluse le sole eccezioni in senso proprio, ossia quelle riservate alla mera iniziativa di parte. Come la giurisprudenza ha più volte precisato, sono, invece, consentite le eccezioni rilevabili d’ufficio, sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove
ritualmente acquisite al processo [x. Xxxx. 6 maggio 2020, n. 8525, in DeJure; Cass. 11 giugno 2021, n. 16560, in DeJure]. Sono altresì consentite le mere difese. Di qui la necessità di una corretta distinzione fra le fattispecie.
Le eccezioni consistono nella allegazione (se fatta dalla parte) o nella rilevazione (se fatta d’ufficio) di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio, ai sensi dell’art. 2697 c.c. [così Cass. 6 maggio 2020, n. 8525, cit.]. In altri termini, la parte o il giudice oppongono nuovi fatti o temi d’indagine che non sono compresi fra quelli indicati dall’attore, né risultano dagli atti di causa. Diversamente, le mere difese sono volte a contrastare genericamente le pretese avversarie, senza tradursi nell’allegazione di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo delle stesse. Esse – precisa la Cassazione nella pronuncia in commento – vanno coordinate con il principio di non contestazione.
Tale principio, di origine giurisprudenziale e poi consacrato nel codice di rito dalla riforma del 2009, appare oggi fondante del processo civile, unitamente al sistema di preclusioni progressive sulle quali lo stesso si fonda [cfr. XXXXXXX, Il principio di non contestazione nel processo civile, Xxxxxxx Editore, 2015, 111]. A norma dell’art. 115, comma 1, c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. La formulazione della previsione supera ogni distinzione (di creazione giurisprudenziale) tra fatti principali o secondari: pertanto, il principio è riferibile sia ai fatti principali (costitutivi, modificativi, estintivi, impeditivi), sia a quelli c.d. secondari (vale a dire dedotti con funzione probatoria) [x. Xxxx. 25 gennaio 2022, n. 2223, in commento].
I giudici di legittimità hanno precisato che «la non contestazione espunge il fatto da quelli bisognosi di essere provati, soggiacendo inevitabilmente ad un termine decadenziale immediatamente precedente a quello in cui maturano le preclusioni istruttorie». È chiaro, infatti, che «la controparte deve essere posta nelle condizioni di valutare se il fatto sia o meno, alla luce del comportamento processuale avverso, necessitante di essere provato, e quindi, se occorra o meno articolare mezzi istruttori sul punto, nel rispetto delle preclusioni sancite dall’art. 183, comma 6» [così Cass. 25 gennaio 2022, n. 2223, in commento].
Al proposito, la Suprema Corte propone qui una «summa divisio» dei fatti, a seconda che essi siano riferibili anche alla controparte e siano stati specificamente allegati o meno. Come pure la dottrina sostiene da tempo, la relevatio ab onere probandi non riguarda tutti i fatti che l’attore allega a proprio favore, ma esclusivamente quelli che tale parte processuale ha l’onere specifico di provare e che siano specificamente indicati; al contempo, il convenuto sarà tenuto a contestare i soli eventi (allegati, compiutamente raffigurati e) che possa ragionevolmente conoscere. Il silenzio tenuto rispetto a fatti, su cui la parte non è in grado di prendere una posizione univoca, non può caricarsi di alcun significato [così SASSANI, L’onere della contestazione, in xxx.xxxxxxxx.xx, 2010, 10-11; v. anche XXXXXXX, op. cit., 272].
Pertanto, la contestazione da parte del convenuto, sotto forma di mera difesa, di un fatto genericamente dedotto dall’attore e/o estraneo alla sua sfera di conoscibilità «può essere formulata per la prima volta in appello, non giustificandosi per questo una riapertura dei termini per articolare i mezzi istruttori (essendo, comunque, onerata la parte che aveva allegato il fatto di provarlo in primo grado)» [così Cass. 25 gennaio 2022,
n. 2223, in commento]. Al contrario – conclude la sentenza sul punto –, l’assenza di contestazioni in primo grado di un fatto riferibile anche alla controparte e specificamente allegato impedirà al convenuto di eccepirlo in sede di gravame.
Bibliografia essenziale
XXXXXXX, Il principio di non contestazione nel processo civile, Xxxxxxx Editore, 2015
GENOVESE AMARILLIDE, Adempimento inesatto del contratto di appalto: norme generali e speciali, in Contr., 2012, 3, 139 ss.
XXXXXXXXXXXX, L’appalto, in Tratt. Cicu-Messineo, Xxxxxxx Editore, 1977
XXXXX, In tema di difformità e vizi dell’opera nel contratto di appalto, in Nuova giur. civ. comm., 2005, 1, 856 ss.
POLIDORI, Appalto, in PERLINGERI (diretto da), Tratt. dir. div. del Consiglio Nazionale del Notariato, Edizioni Scientifiche Italiane, 2015
XXXXXX, L’appalto, in VASSALLI (diretto da), Tratt. dir. civ., Utet, 4° ed., MOSCATI (con note di), 1980
XXXXXXX, L’onere della contestazione, in xxx.xxxxxxxx.xx, 2010