ACCORDO PER L'ISTITUZIONE DEL FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
ACCORDO PER L'ISTITUZIONE DEL FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
E PER I LAVORATORI DEI SETTORI AFFINI
(Testo dell’accordo nazionale 23 aprile 1998, coordinato con le modifiche apportate con i verbali di accordo 29 luglio 1998, 3 novembre 1998, 16 maggio 2000)(1)
In data 23 Aprile 1998
Tra
Federtrasporti, FENIT ed ANAC e
FILT- CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI
preso atto che:
− gli interventi realizzati per la ricerca del riequilibrio del sistema pensionistico obbligatorio rendono opportuna l'introduzione di forme di previdenza complementari rispetto a quelle contemplate dal regime pubblico;
− l'attuale assetto legislativo definito dal DIgs. 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari evidenzia complessivamente un quadro di condizioni favorevoli per la costituzione di fondi pensione complementari attraverso strumenti di natura negoziale; le parti hanno espresso valutazione positiva sulla diffusione di forme di previdenza complementare;
− vista la legge 8 agosto, n. 335/95, e successive modificazioni ed integrazioni, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
− in relazione a quanto previsto dagli accordi nazionali del 11/04/95, del 28/03/96 e del 25/07/97, i cui contenuti ed obblighi si intendono compiutamente adempiuti mediante il presente accordo;
si concorda
di istituire una forma pensionistica complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale da attuare mediante costituzione di un Fondo nazionale di categoria denominato 'Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini al fine di contribuire a realizzare un più elevato livello di copertura previdenziale. Pertanto si conviene che i contenuti del presente accordo istitutivo siano recepiti nello statuto
(1) Si allegano i predetti verbali di accordo modificativi ed integrativi unitamente al verbale di riunione 18 dicembre 2000.
dell'istituendo Fondo, la cui stesura sarà, altresì, integrata facendo riferimento alla disciplina contenuta del D.Lgs. n. 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni, alle disposizioni del codice civile ed agli orientamenti dell'Organo di vigilanza per i fondi pensione.
1. Costituzione
1. Il Fondo è costituito ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile, nonché delle disposizioni del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Destinatari
1. Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali e datoriali stipulanti il presente accordo.
2. Con esclusione dei dirigenti, sono, inoltre, destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore, impegnati in attività complementari e/o ausiliarie ai servizi di trasporto pubblico, ancorché al predetto personale non si applichi il c.c.n.l. degli autoferrotranvieri, secondo quanto specificato nello statuto del Fondo.
3. Sono, altresì, destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori ai quali si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle medesime organizzazioni datoriali o sindacali dei lavoratori (settori affini), secondo quanto specificato nello statuto del Fondo.
3. Associati
1. Sono associati al Fondo:
a) I lavoratori dipendenti, destinatari della forma pensionistica complementare, ai sensi del punto 2, commi 1 e 2, i quali abbiano manifestato la volontà di adesione al Fondo con le modalità stabilite nello Statuto, purchè abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità di servizio, in ciascuna forma, presente e futura di accensione di rapporto di lavoro dipendente.
La facoltà per i lavoratori di cui al comma 2 del punto 2 di divenire associati al Fondo deve essere preventivamente definita tramite apposito accordo aziendale.
La facoltà per i lavoratori dei settori cosiddetti affini di divenire associati al Fondo deve essere preventivamente concordata dalle rispettive organizzazioni datoriali e sindacali di settore, per ciascun settore affine.
Gli accordi sindacali (aziendali o nazionali) di cui sopra dovranno essere accordi di adesione al Fondo, salva la possibilità di modifica della misura della contribuzione di cui al punto 12 del presente accordo, dei requisiti di accesso e dei relativi tempi di adesione.
b) Le imprese che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo;
c) I lavoratori pensionati che percepiscono le prestazioni pensionistiche complementari erogate dal Fondo.
2. L'adesione al Fondo comporta la piena accettazione dello statuto.
3. Possono divenire associati al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende esercenti servizi di trasporto pubblico già iscritti. a fondi o casse eventualmente preesistenti alla data di costituzione del Fondo a condizione che un nuovo atto della stessa natura della fonte istitutiva stabilisca la confluenza di tale fondo nel Fondo nazionale di categoria e tale confluenza sia deliberata dai competenti organi del fondo di provenienza ed autorizzata dal Consiglio di amministrazione del Fondo nazionale di categoria, seguendo gli orientamenti che al riguardo ha espresso l'Organo di vigilanza.
4. In mancanza dell'atto che stabilisce la confluenza, i lavoratori dipendenti da aziende esercenti servizi di trasporto pubblico già associati a fondi o casse aziendali eventualmente preesistenti alla data di costituzione del Fondo diventano associati del Fondo nazionale di categoria se si avvalgono della facoltà di trasferimento della posizione pensionistica individuale nel rispetto della regolamentazione vigente pro-tempore nel fondo di provenienza, con le modalità stabilite dallo statuto del Fondo.
4. Organi del Fondo
1. Sono organi del Fondo:
− l'Assemblea dei rappresentanti eletti dagli associati
− il Consiglio di amministrazione
− il Presidente e il Vice presidente
− il Collegio dei revisori
2. Quanto ai poteri degli stessi si fa rinvio alla legge ed alla normativa civile sulle società, nonché agli indirizzi dell'Organo di vigilanza.
3. Negli organi collegiali la rappresentanza delle imprese e dei lavoratori è paritetica.
5. Assemblea dei rappresentanti eletti dagli associati
l. Le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea dei rappresentanti eletti dagli associati sono indette al raggiungimento del numero di 5.000 adesioni al Fondo e comunque entro sei mesi dall'inizio della raccolta delle adesioni.
2. L'assemblea dei rappresentanti eletti dagli associati è costituita da un numero di 60 delegati - che potrà essere aumentato, in relazione alla adesione dei settori affini di cui al punto 2, fino ad un massimo di 90 membri - per metà eletti dai lavoratori associati al Fondo e per metà eletti dalle imprese associate, sulla base di liste presentate separatamente dalle organizzazioni sindacali e datoriali stipulanti i contratti collettivi nazionali e secondo le modalità stabilite nel regolamento elettorale definito dalle parti istitutive ed allegato allo statuto.
6. Il Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione è costituito da un minimo di 12 ad un massimo di 16 componenti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge.
2. In attuazione del principio di pariteticità i rappresentanti eletti in numero pari dai lavoratori e dalle imprese in seno all'Assemblea provvederanno, disgiuntamente, alle elezione dei propri componenti il Consiglio di amministrazione, con il sistema maggioritario secondo le modalità stabilite nello Statuto , sulla base di liste sia predisposte dalla parti che hanno stipulato il presente accordo, sia sottoscritte da almeno un decimo dei rappresentanti rispettivamente dei lavoratori e delle imprese.
3. Ciascun rappresentante può sottoscrivere e votare una sola lista.
4. Il Consiglio di amministrazione elegge il Presidente e il Vice Presidente rispettivamente ed alternativamente tra i membri del Consiglio rappresentanti le imprese ed i membri del Consiglio rappresentanti i lavoratori associati al Fondo.
5. 1 componenti del Consiglio eletti tra i rappresentanti costituenti l'assemblea decadono dalla stessa al momento della loro nomina.
7. Collegio dei Revisori
1. Il Collegio dei revisori è composto da 4 revisori effettivi e 2 supplenti nominati dall'assemblea, per metà in rappresentanza delle imprese e per metà in rappresentanza dei lavoratori associati al Fondo. Per la nomina-dei revisori di ciascuna componente vengono presentate liste di tre candidati sottoscritte da almeno un terzo dei rappresentanti della relativa componente.
2. Ciascun rappresentante può sottoscrivere e votare una sola lista.
3. 1 revisori indicati nelle due liste votate ciascuna dalla maggioranza dei rappresentanti della relativa componente costituiscono il Collegio dei revisori .
4. 1 componenti del Collegio eletti tra i rappresentanti costituenti l'assemblea decadono dalla stessa al momento della loro nomina.
5. Tutti i componenti il Collegio, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 4 del decreto del Ministro del lavoro n. 211/97, devono essere iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il ministero di grazia e giustizia. Il venire meno dei requisiti appena richiamati comporta la decadenza dal Collegio, con le modalità previste dallo statuto.
6. Il Collegio nomina al proprio interno il presidente nell'ambito della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Consiglio di amministrazione del Fondo.
8. Consulta dei sottoscrittori della fonte istitutiva
1. La consulta delle Organizzazioni fondatrici è costituita su base paritetica da 6 rappresentanti delle organizzazioni delle imprese e da 6 rappresentanti delle organizzazioni sindacali che hanno costituito il Fondo. Xxxxx restando il principio della paritetiticità e l'esigenza di assicurare la maggioranza alle parti istitutive faranno altresì parte della Consulta un rappresentante per ciascuna delle altre organizzazioni datoriali e dei lavoratori stipulanti cc.cc.nn.11. applicati a lavoratori ed imprese associate al Fondo.
2. La Consulta ha funzioni consultive che esercita mediante l'emanazione di pareri al Consiglio di amministrazione ed alla Assemblea dei rappresentanti.
3. I pareri sono emanati su iniziativa della Consulta, su qualunque materia attinente allo statuto ed al regolamento del Fondo, ivi compreso il regolamento elettorale.
4. I pareri sono altresì emanati su richiesta del Consiglio di amministrazione o dell'Assemblea dei rappresentanti e sono rilasciati entro 30 giorni dalla richiesta.
5. I pareri sono richiesti dei Consiglio di amministrazione o dell'Assemblea dei rappresentanti in particolare sulle seguenti materie:
− modifica dei regolamenti;
− scioglimento del Fondo;
− grave crisi economica del Fondo ed utilizzo del fondo riserva.
6. I pareri sono approvati a maggioranza semplice dai membri della Consulta presenti alla riunione che si tiene con le modalità previste dal regolamento.
9. Impiego delle risorse
1. Il patrimonio dei Fondo è integralmente affidato in gestione finanziaria, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti abilitati a svolgere tale attività così come disciplinata dall'art. 6, D.Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le convenzioni di gestione ed i relativi capitolati indicano le linee di indirizzo dell'attività, le modalità con le quali esse possono essere modificate, nonché i termini e le modalità con le quali è esercitata la facoltà di recesso dalla convenzione medesima, qualora se ne ravvisi la necessità.
3. Nella fase di avvio dei Fondo (primi tre esercizi) gli investimenti affidati a gestori finanziari concorrono ad una unica gestione patrimoniale (fondo monocomparto) e devono essere opportunamente bilanciati in modo da soddisfare le esigenze, di riduzione del rischio degli investimenti, connesse all'utilizzo del T.F.R..
4. Dopo la prima fase di avvio, il Consiglio di amministrazione potrà proporre all'Assemblea un diverso assetto gestionale (fondo pluricomparto)
10. Affidamento dei servizi
1. I servizi amministrativi, bancari, assicurativi e finanziari sono affidati mediante apposita procedura di gara.
11. Conflitti d'interesse
1. Ai sensi dell'art 6, comma 4 quinquies, lettera c) dei D.Lgs. 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni lo statuto del Fondo definisce le norme da osservare in materia di conflitti di interesse avuto riguardo alle fattispecie individuate come rilevanti dal decreto del Ministro del tesoro n. 703/96 emanato in attuazione della norma di cui sopra.
12. Contribuzione
1. La contribuzione al Fondo, a decorrere dalla data della sua effettiva operatività è così stabilita, sul valore dei seguenti istituti retributivi: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di anzianità e trattamento distinto della retribuzione (T.D.R.):
1 % a carico dell'impresa 1 % a carico del lavoratore.
2. Con riferimento agli istituti retributivi di cui al comma precedente nonché all'indennità di mensa, nei limiti del valore determinato della contrattazione nazionale, dalla decorrenza di cui sopra costituiscono altresì contribuzione le seguenti quote di T.F.R., da maturare nell'anno:
− 25% per il lavoratore con almeno 18 anni di contribuzione previdenziale al 31/12/95, pari allo 1,73% (25% di 7,41% - 0,50%).
− 33% per il lavoratore con contribuzione previdenziale inferiore a 18 anni al 31/12/95, pari al 2,28% (33% di 7,41% - 0,50%).
3. Per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28/4/1993 costituisce, altresì, contribuzione il 100% della quota di T.F.R. da maturare nell'anno, pari al 6,91% della retribuzione utile per il TFR, così come aziendalmente calcolata (100% di 7,41% - 0,50%).
4. Le parti si danno atto che l'individuazione degli istituti retributivi per la determinazione delle quote di T.F.R., prevista nei precedenti commi 2 e 3, è effettuata ai soli ed esclusivi fini del computo della contribuzione al Fondo e non intende, quindi, modificare la retribuzione utile per il T.F.R., così come aziendalmente calcolata.
5. Il versamento al Fondo delle quote di T.F.R. determina una corrispondente riduzione delle quote di accantonamento annuale di tale istituto.
6. E' fatta salva la facoltà del lavoratore associato al Fondo di effettuare versamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente articolo nei limiti della normativa vigente pro-tempore ed alle condizioni stabili statuto del Fondo.
7. La contribuzione di cui al presente articolo decorre dalla data di operatività del Fondo.
8. In caso di mancato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente stabiliti, il soggetto di cui al punto 13, comma 3, è tenuto al versamento dei contributi dovuti, maggiorati, a titolo di indennizzo, di una percentuale corrispondente al tasso di riferimento fissato dal 1° gennaio 1999 dalla Banca centrale europea, incrementato, al più, di 2 punti.
13. Adesione e permanenza neI Fondo
l. I lavoratori aderiscono al Fondo per libera scelta individuale con le modalità previste dallo statuto.
2. L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla legge ed approvata dall'Organo di vigilanza sui fondi pensione.
3. A seguito dell'adesione. il lavoratore, per il tramite dell'impresa, e l'impresa dalla quale dipende assumono l'obbligo di versare i contributi nella misura determinata dagli accordi vigenti.
4. In caso di sospensione della prestazione lavorativa per qualsiasi causa, permane la condizione di associato e l'obbligo contributivo a carico dell'impresa e dei lavoratore è rapportato alla retribuzione effettiva prevista per ciascuna causa.
14. Prestazioni
l. Il Fondo eroga, quando ne ricorrano i presupposti, prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità.
2. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di associazione effettiva al Fondo.
3. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità, risolto il rapporto di lavoro, si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni di associazione al Fondo.
4. Il presente articolo trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione venga acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando, ai fini della sussistenza dei requisiti minimi di permanenza, anche l'anzianità maturata presso il fondo di provenienza.
5. Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni con imprese di assicurazione abilitate dalla legge per l'erogazione dei vitalizi.
Nella stipula delle convenzioni per l'erogazione delle prestazioni, il Consiglio di amministrazione terrà conto dell'esigenza di superare le attuali diversità di trattamento che vi sono per quanto riguarda i lavoratori e le lavoratrici.
6. Il lavoratore associato che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma di capitale della prestazione pensionistica cui ha diritto entro la misura massima prevista dalla normativa vigente pro-tempore.
7. Il lavoratore associato che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro implicante il venire meno dei requisiti di partecipazione al Fondo non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare la propria posizione individuale.
8. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta dei riscatto.
9. Agli associati che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti di legge, non si applicano le norme di cui ai commi 2, 3 e 6 dei presente articolo.
Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica.
10. In caso di morte del lavoratore associato al Fondo prima del pensionamento per vecchiaia, la posizione individuale dello stesso, è riscattata dal coniuge, ovvero dai figli ovvero se gia viventi e a carico, dai genitori. In mancanza di tali soggetti, o di diverse disposizioni del lavoratore associato iscritto al Fondo,la posizione resta acquisita al Fondo.
11. L'associato per il quale da almeno 8 anni siano accumulati contributi consistenti in quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della sua posizione pensionistica derivante dalle quote di trattamento di fine rapporto versato al Fondo.
Il Consiglio di amministrazione, con delibera adottata con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, determina l'ammontare percentuale massimo nell'anno delle anticipazioni complessivamente erogabili in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo. Della delibera sarà data comunicazione all'Assemblea in occasione della sua prima riunione successiva all'adozione della delibera medesima.
12. Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni.
13. Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.
15. Cessazione dell'obbligo di contribuzione
l. La contribuzione al Fondo, a carico sia del lavoratore che dell'azienda, cessa al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, con o senza riscatto della posizione individuale.
2. Nel caso in cui il lavoratore faccia richiesta di trasferimento della posizione individuale presso altro fondo, secondo quanto previsto in tema di mobilità del lavoratore associato, l'obbligo contributivo cessa secondo le previsioni di cui al successivo punto 16.
3. In costanza del rapporto di lavoro, il lavoratore associato, mediante comunicazione scritta all'impresa che la trasmetterà al Fondo, può sospendere l'obbligazione contributiva entro il 30 novembre di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio successivo. Tale facoltà non può essere esercitata prima che siano trascorsi cinque anni di permanenza presso il Fondo, fermo restando che la liquidazione della posizione individuale, comprensiva del capitale maturato e dei relativi rendimenti, avrà luogo solo al raggiungimento dei requisiti temporali e delle condizioni previste dallo statuto, in conformità a quanto disposto dalla legge. Il ripristino dell'obbligazione contributiva è consentito, in qualsiasi momento, per una sola volta.
4. Durante il periodo di sospensione dell'obbligazione contributiva il lavoratore resta associato a tutti gli effetti.
5. Il lavoratore associato che in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo non si avvalga delle facoltà di cui al successivo punto 16, ha la facoltà di mantenere la posizione accumulata presso il Fondo, alle condizioni previste dal regolamento di attuazione.
16. Trasferimenti
1. Il lavoratore associato può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale maturata presso il Fondo a:
a) altro fondo pensione complementare cui il lavoratore acceda in relazione a nuova attività (nuovo rapporto di lavoro o promozione a dirigente).
b) ad un fondo pensione complementare non istituito con accordi sindacali. Il trasferimento della posizione non potrà aver luogo durante i primi cinque anni di vita del Fondo e, comunque, non prima che siano trascorsi cinque anni di associazione al Fondo.
2. L'obbligo contributivo sia a carico del lavoratore che dell'impresa cessa con il mese successivo alla richiesta di trasferimento nel caso di cui alla lettera a); nella ipotesi di cui alle lettera b) le richieste di trasferimento potranno effettuarsi entro il mese di maggio ovvero entro il mese di novembre di ciascun anno e la relativa contribuzione cesserà a decorrere, rispettivamente, dal 1° luglio dei medesimo anno e dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. Il trasferimento della posizione individuale comporta il trasferimento dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il trasferimento stesso ed avviene entro sei mesi dalla richiesta nei casi di cui alla lettera a) ed entro sei mesi dalla cessazione dell'obbligo contributivo nei casi indicati alla lettera
b) .
17. Spese per la gestione del Fondo
1. All'atto dell'associazione del singolo lavoratore si procederà, al versamento Di una quota d’iscrizione una tantum il cui importo per ciascun lavoratore iscritto è pari a L. 20.000, di cui L. 10.000 a carico dell’azienda e L. 10.000 a carico del lavoratore.
2. Al finanziamento delle spese per la gestione, il Fondo provvede, in via prioritaria, con la quota di Avvio di cui al comma 7 del punto 18, con la suddetta quota d’iscrizione nonché con le contribuzioni versate dalle aziende ai sensi del comma 3 del presente punto.
3. Le aziende provvederanno a versare per ciascun lavoratore un contributo artricolato in tre rate, ciascuna di L. 40.000, la prima alla data di autorizzazione all’esercizio dell’attività del Fondo, la seconda dopo 12 mesi dalla predetta data. La terza dopo 24 mesi dalla stessa data. Il contributo è dovuto per i lavoratori di ruolo al 31.12.1995 e in forza alla fine del mese precedente alla data di scadenza delle suddette rate. Tali contributi sono prioritariamente destinati alla copertura degli oneri amministrativi del Fondo.
18. Fase transitoria
1. Le parti si impegnano a predisporre, entro e non oltre il 30 giugno 1998, i regolamenti elettorale e di attuazione, nonché il protocollo di gestione delle spese e lo statuto del Fondo i cui contenuti dovranno essere conformi al presente accordo istitutivo.
Le parti convengono, altresì, di verificare, entro il 31 ottobre 1998, lo stato di attuazione delle procedure per la costituzione del Fondo, impegnandosi a rimuovere gli eventuali
ostacoli e, in relazione all'esito di tale verifica, a modificare la data di decorrenza della contribuzione.
2. All'atto dell'avvio della procedura di costituzione del Fondo le parti designeranno i componenti del Consiglio di amministrazione provvisorio e del Collegio dei revisori contabili provvisorio che resteranno in carica fino a quando la prima Assemblea insediata nel rispetto di quanto previsto dal punto 5 del presente accordo non abbia proceduto alla elezione dei nuovo Consiglio di amministrazione e del nuovo Collegio dei revisori contabili.
3. E Consiglio di amministrazione provvisorio è composto da 12 membri, di cui 6 in rappresentanza delle imprese e 6 in rappresentanza dei lavoratori.
4. Il Collegio dei revisori contabili provvisorio è composto da 4 membri di cui 2 in rappresentanza delle imprese e 2 in rappresentanza dei lavoratori.
5. Il Consiglio di amministrazione provvisorio dovrà attuare tutti gli adempimenti necessari ed espletare tutte le 'formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo.
6. Spetta al Consiglio di amministrazione provvisorio, nel rispetto di quanto previsto dal punto 5 del presente accordo, indire le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea.
7. Durante tale fase transitoria il Consiglio di amministrazione provvisorio gestirà l'attività di promozione potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di costituzione e di avvio del Fondo, previste nella misura di £ 20.000 a carico dell'azienda per ciascun lavoratore di ruolo al 31/12/95 ed in forza alla fine del mese di nomina del Consiglio di amministrazione provvisorio. Tali quote saranno versate entro il mese successivo a quello di nomina del Consiglio di amministrazione provvisorio.
8. Il Consiglio di amministrazione provvisorio dopo aver acquisito informazioni da parte dei competenti organi di vigilanza, definisce le modalità di adesione al Fondo che saranno considerate adesioni condizionate al rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti.
9. Gli organi provvisori, inoltre, sono tenuti a tutte le incombenze previste dalla procedura per la presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo all'Organo di vigilanza, nonché all'approvazione del regolamento di attuazione.
10. Le parti convengono di rinviare ad un successivo confronto dopo gli opportuni approfondimenti, le problematiche inerenti all'ingresso nel Fondo dei settori affini e dei fondi preesistenti a livello locale.
FILT CGIL FEDERTRASPORTI
FIT CISL ANAC
UILTRASPORTI FENIT
VERBALE DI ACCORDO(2)
(2) Le previsioni del presente verbale non sono state inserite nel testo coordinato e ne integrano, pertanto, il contenuto.
In data 29 luglio 1998
tra Federtrasporti, Fenit e Anac e Filt-CGIL, Fit-CISL e UILTRASPORTI
− visto l'accordo nazionale 23 aprile 1998 in materia di istituzione del Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini;
− considerato in particolare quanto previsto dal punto 18, comma 10, dell'accordo predetto;
si precisa quanto segue:
− le obbligazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del punto 12 e al comma 1 del punto 17 trovano applicazione solo nei confronti del costituendo Fondo nazionale di previdenza complementare richiamato in premessa;
− l'obbligazione di cui al comma 7 del punto 18 trova applicazione anche nei confronti delle aziende autoferrotranviarie che già concorrono alla contribuzione relativa a fondi o casse preesistenti alla data di costituzione del Fondo nazionale di previdenza complementare richiamato in premessa;
− nei confronti delle aziende di cui al periodo precedente trova, altresì, applicazione l'obbligo di cui al comma 4(3) del punto 17, salvo che presso le stesse non sia istituito un apposito Fondo di previdenza complementare costituito prima del 15 novembre 1992 e le organizzazioni stipulanti il presente verbale non concordino di destinare l'importo di che trattasi alla forma previdenziale aziendale.
FEDERTRSPORTI Filt-CGIL
FENIT Fit-CISL
ANAC UILTRASPORTI
VERBALE DI ACCORDO(4)
(3) Nel testo coordinato: comma 3.
(4) Alcune precisazioni del presente verbale ( segnalate con (*)), non sono state inserite nel testo coordinato e ne integrano pertanto il contenuto.
In data 3 novembre 1998,
tra
FEDERTRASPORTI, ANAC E FENIT
e
FILT-CIGIL, FIT-CISL E UILTRASPORTI
si concordano le seguenti modificazioni ed integrazioni all’accordo nazionale 23 aprile 1998 sulla istituzione del Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto e per i lavoratori dei settori affini.
Le parti istitutive si riservano la competenza esclusiva sui seguenti punti afferenti le vicende del Fondo (*):
1. la definizione del regolamento elettorale afferente tutti gli organi del Fondo. Tale definizione avviene separatamente per ciascuna delle parti, fermo il diritto di un rappresentante dell’altra parte di assistere agli scrutini e di verificare la validità dello spoglio (*);
2. la definizione e le variazioni dei contributi al Fondo e del limite previsto dal punto 17, comma 3, dell’accordo nazionale 23 aprile 1998(5).
3. la soluzione dei problemi afferenti ad ogni decisione sul fondo di riserva di cui al punto 17, comma 4(6), dell’accordo nazionale 23 aprile 1998 (*).
Le parti, inoltre, concordano di:
a) procedere alla denominazione in forma abbreviata del Fondo prima della stipulazione dell’atto costitutivo del medesimo (1);
b) determinare la sua sede provvisoria in Roma piazza Xxxx xx Xxxxxx, 80/A (*);
c) designare per il consiglio di amministrazione provvisorio n° 6 membri di nomina datoriale e n. 6 membri di nomina sindacale, all’interno delle quali, in prima applicazione, si concorda di avere rappresentanze paritetiche fra le parti (3);
d) designare per il collegio dei revisori un membro di nomina datoriale ed un membro di nomina sindacale (3);
e) dare le consegne a tutti gli effetti di legge all’atto dell’avvicendamento fra gli organi provvisori e quelli definitivi (*);
f) destinare ai fondi preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, le quote di cui al comma 4 del punto 17 dell’accordo nazionale 23 aprile 1998, fatto comunque salvo l’obbligo per tali fondi di indicare separatamente quest’ultimo importo nel momento dell’eventuale trasferimento delle posizioni individuali al Fondo;
g) abrogare il seguente periodo dell’accordo nazionale 23 aprile 1998:
al punto 18, comma 5: “ivi compresa la redazione del regolamento elettorale e del protocollo di autonomia gestionale di cui all’art.16, comma 4, del Dlgs n.124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni” (3);
h) modificare il seguente periodo dell’accordo nazionale 23 aprile 1998:
(5) Disposizione abrogata o superata.
(6) Nel testo coordinato: comma 3.
al punto 12, comma 8, sostituire le parole “al TUS più due punti” con le parole “al tasso di riferimento fissato dal’1 gennaio 1999 dalla banca centrale Europea incrementato, al più, di due punti” (3);
i) sostituire il comma 3 del punto 17 dell’accordo nazionale 23 aprile 1998 con il seguente comma:
“il CdA, in conformità a quanto disposto dalle parti istitutive, provvede annualmente a sottoporre all’Assemblea, sulla base del relativo preventivo, le risorse necessarie alla gestione del Fondo nonché all’individuazione della quota parte di contribuzione di cui al comma 2 del presente punto nel limite preventivamente fissato dalle parti istitutive” (1).
Le parti concordano, infine, sulla bozza di statuto allegata al presente verbale di accordo che sostituisce la bozza di statuto del 29 luglio 1998.
FEDERTRASPORTI FILT CGIL
ANAC FIT CISL
FENIT UILTRASPORTI
(*) Alcune precisazioni del presente verbale ( segnalate con (*)), non sono state inserite nel testo coordinato e ne integrano pertanto il contenuto.
(1) Disposizione abrogata o superata.
(2) Nel testo coordinato : comma 3.
(3) Disposizione inserita nel testo coordinato.
VERBALE DI ACCORDO (*)
In data 16 maggio 2000
Tra Federtrasporti, Fenit e Anac
e Filt-CGIL, Fit-CISL e Uiltrasporti
si concordano le seguenti modificazioni ed integrazioni all’accordo nazionale 23 aprile 1998 sulla istituzione del Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto e per i lavoratori dei settori affini:
• Il comma 1, lettera a , del punto 3 dell’accordo nazionale del 23 aprile 1998, è sostituito dal seguente: a) “al Fondo i lavoratori dipendenti, destinatari della forma pensionistica complementare, ai sensi del punto 2,commi 1 e 2, i quali abbiano manifestato la volontà di adesione al Fondo con le modalità stabilite nello Statuto, purché abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità di servizio, in ciascuna forma, presente e futura di accensione di rapporto di lavoro dipendente.
La facoltà per i lavoratori di cui al comma 2 del punto 2 di divenire associati del Fondo deve essere preventivamente definita tramite apposito accordo aziendale.
La facoltà per i lavoratori dei settori cosiddetti affini di divenire associati al Fondo deve essere preventivamente concordata dalle rispettive organizzazioni datoriali e sindacali di settore, per ciascun settore affine.
Gli accordi sindacali (aziendali o nazionali) di cui sopra, dovranno essere accordi di adesione al Fondo, salva la possibilità di modifica della misura della contribuzione, di cui al punto 12 del presente accordo dei requisiti di accesso e dei relativi tempi di adesione.”
• Al comma 1 del punto 5 , le parole “10.000 adesioni al Fondo e comunque entro sei mesi dall’inizio della raccolta delle adesioni”, sono sostituite da “5.000 adesioni.”
• Ai commi 1 del punto 4 e 1 e 3 del punto 7, è abrogata la parola “contabili.”
• Al comma 2 del punto 6, le parole “regolamento elettorale” sono sostituite da “Statuto.”
• Il comma 10 del punto 14, è sostituito dal seguente: “ 10. In caso di morte del lavoratore associato al Fondo prima del pensionamento per vecchiaia, la posizione individuale dello stesso, è riscattata dal coniuge, ovvero dai figli, ovvero se già viventi e a carico dell’iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti, o di diverse disposizioni del lavoratore associato iscritto al Fondo, la posizione resta acquisita al Fondo.”
Xxxxx restando le note stabilite, dai verbali di accordo del 29 luglio 1998 e del 3 novembre 1998, il punto 17 viene sostituito come segue:
VERBALE DI RIUNIONE (*)
Addì 18 dicembre 2000, presso la sede sociale del Fondo “Priamo”, Federtrasporti, Fenit ed Anav e le Segreterie Nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti si sono incontrate per adeguare l’art. 12 della Fonte istitutiva, in materia di contribuzioni al Fondo, alla previsione di cui all’art. 10 dell’ipotesi di accordo 27 novembre 2000 di rinnovo del C.C.N.L. degli autoferrotranvieri - internavigatori 2000 - 2003.
Conseguentemente, ferma restando la decorrenza prevista nell’art. 12 dell’accordo nazionale 23 aprile 1998 (Fonte istitutiva), a partire dalla retribuzione relativa al mese di luglio 2001, relativamente agli aderenti al Fondo “Priamo”, la misura della contribuzione, sempre sulla base retributiva prevista dall’art.12 della Fonte istitutiva, rispettivamente a carico delle aziende e dei lavoratori, sarà incrementata come segue:
• 2% a carico azienda
• 2% a carico del lavoratore
Le Parti istitutive, infine, prendono atto che, con riferimento ai lavoratori aderenti al Fondo con almeno 18 anni di contributi alla data del 31/12/95, le nuove percentuali di contribuzione sopra indicate, a partire dalla medesima data, comportano alla luce delle normative di legge decorrenti dal 1° gennaio 2001 e concernenti il nuovo regime fiscale dei fondi pensione, un adeguamento della quota di TFR da destinare al Fondo riferita a tali lavoratori, la quale sarà, pertanto, incrementata di una percentuale pari allo 0,27 con conseguente diminuzione dell’accantonamento annuale. Il costo di tale operazione, per quest’ultimi lavoratori sarà, in linea con quanto previsto dall’art. 10 dell’ipotesi di accordo 27 novembre 2000, a carico delle risorse che saranno rese disponibili per il biennio 2002- 2003.
Letto confermato e sottoscritto.
FILT-CGIL FEDERTRASPORTI
FIT-CISL ANAC
UILTRASPORTI FENIT
(*) Il presente verbale non è inserito nel testo coordinato e ne modifica, pertanto, il contenuto.
Addì, 10 aprile 2003, presso la sede di ASSTRA si sono incontrati i rappresentanti delle OO.DD. ASSTRA (Associazione Trasporti) ed ANAV e delle OO.SS.LL. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti per affrontare le problematiche inerenti alla contribuzione del Fondo Priamo.
Premesso:
- che in sede di accordo istitutivo del Fondo le parti sopra richiamate hanno evidenziato la comune volontà che i periodi soggetti alla contribuzione per la previdenza complementare fossero limitati a quelli in cui è erogata la retribuzione;
- che tale indicazione è stata trasfusa nell’art. 26, comma 8, dello statuto del Fondo Priamo;
Considerato:
- che la disciplina predetta potrebbe dar luogo ad un rilevante contenzioso per presunte difformità rispetto alla normativa legale;
- che anche in altri Fondi le istruzioni operative riguardo al versamento dei contributi si sono attenute ad una valutazione di prudente apprezzamento delle rilevate incertezze interpretative;
Al fine di
- evitare che si dia origine ad una difficile e costosa vertenza anche giudiziaria che accrescerebbe le difficoltà delle aziende e del Fondo in questa fase di avvio;
Convengono
- di interpretare l’accordo istitutivo nel senso che, ai fini della contribuzione al Fondo Priamo, sono da considerare tutti i periodi retributivi o indennizzati, ad esclusione, quindi, delle assenze non coperte da retribuzione o da erogazioni economiche a carico di Enti obbligatori previdenziali e/o assistenziali come i permessi e le aspettative non retribuite, gli scioperi, il servizio di leva, etc..
ASSTRA FILT-CGIL
ANAV FIT-CISL
UILTRASPORTI