CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE, DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE\FREDDE E SNACK PRESSO L’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI VIA MARIO CARUCCI 71 – 00143
Allegato 8
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE, DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE\FREDDE E SNACK PRESSO L’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI XXX XXXXX XXXXXXX 00 – 00143
L’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con sede in Roma, alla Xxx Xxxxx Xxxxxxx 00, C.F. 97210890584 –
P.I. 06409601009, in persona di ………. dott………, Direttore dell’Ufficio Acquisti, domiciliato ai fini del presente atto presso la predetta sede dell’Agenzia medesima, di seguito denominata anche Agenzia,
e
la Società , CF partita IVA con
sede in persona del legale
rappresentante , giusta comunicazione n….. del …………, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Società medesima, di seguito denominata anche Concessionario e/o Affidatario e /o Società,
entrambi nel seguito denominati, singolarmente, Parte e, congiuntamente, Parti.
PREMESSO CHE
a) L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito, anche semplicemente “Agenzia”), con determina del Direttore della Direzione Centrale Pianificazione, Amministrazione e sicurezza del lavoro prot. n……… ha indetto una procedura per l’affidamento in concessione per la durata di 30 mesi dei seguenti servizi:
1. ristorazione aziendale e piccola ristorazione a portar via;
2. distributori automatici di bevande calde/fredde e snack.
(all’uopo, si allegano al presente atto, rispettivamente sub A e B, il disciplinare tecnico e il disciplinare amministrativo);
b) alla predetta gara ha partecipato, tra gli altri, la , la quale, presentando l’offerta tecnica ed economica, allegate al presente atto, rispettivamente, sub C e D, si è classificata al primo posto nella graduatoria stilata dalla apposita commissione di gara istituita dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli.
Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue.
Articolo 1 – Premesse ed allegati
Le premesse e gli atti allegati sub A, B, C, D, E ed F fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente a tutta la documentazione di gara ed alle FAQ (domande e risposte) per la partecipazione alla gara, unitamente all’offerta tecnica ed all’offerta economica.
Articolo 2 – Oggetto
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli affida alla che accetta, i servizi di cui sopra da rendersi in favore dei dipendenti dell’Agenzia, del personale autorizzato a vario titolo (corsi di formazione e/o altro) presso i locali ubicati presso la sede di Roma, alla Xxx Xxxxx Xxxxxxx 00, così come identificati dalle planimetrie allegate.
I servizi saranno svolti presso i locali sublocati dall’Agenzia alla Società dietro corresponsione di un canone complessivo per i 30 mesi pari a €. , incluse le spese per le utenze.
I servizi in prestazione, comprendono, sinteticamente, l’approvvigionamento delle derrate e, la preparazione e somministrazione dei pasti/dei prodotti di piccola ristorazione a portar via, l’allestimento, la pulizia e sanificazione dei locali, delle attrezzature, della stoviglieria e dell’utensileria utilizzati per la distribuzione e per il consumo dei pasti, dei macchinari utilizzati per l’espletamento del servizio, la raccolta dei rifiuti provenienti dai locali di produzione e di consumo dei pasti ed il convogliamento degli stessi presso i punti di raccolta, verrà prestato nel rispetto delle modalità indicate nei documenti di gara e nel rispetto delle specifiche dichiarate nell’offerta di aggiudicazione.
Eventuali ulteriori servizi proposti in gara nell’offerta tecnica sono sin d’ora richiamati e considerati inseriti nel presente contratto.
Articolo 3 – Durata e canone
I servizi in concessione saranno attivati entro il ….. o entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto ed avrà durata di 30 mesi, con facoltà da parte dell’Agenzia di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Dlgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., nella misura strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.
Attesa la rilevanza del servizio non trova applicazione, per il concessionario, nel presente contratto, l’art.1373 comma 2 del codice civile.
Al termine delle concessione, il Concessionario dovrà liberare i xxxxxx xxxxx 00 (xxxxx) giorni, pena l’incameramento della cauzione definitiva. La concessione dei servizi decorrerà dalla data di stipula del contratto.
Si precisa che l’utilizzo dei servizi oggetto della concessione è facoltativo da parte del personale dell’Agenzia, e che, pertanto, la Società Concessionaria non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche del contratto, per l’eventuale mancata fruizione dei servizi da parte degli utenti.
Articolo 4 - Modalità di corresponsione del canone
Il canone annuo che l’Affidatario dovrà corrispondere all’Agenzia per la Concessione dei locali è convenuto come segue:
I anno Euro 36.333,16 .-… ; II anno Euro 36.357,50 … ; III anno Euro 18.190,50 …..
Il pagamento dei suddetti canone sarà corrisposto annualmente in anticipo, attraverso bonifico bancario che il Concessionario effettuerà sul c/c bancario n………, intestato all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Xxx Xxxxx Xxxxxxx 00 00000.
Articolo 5 - Verbale di presa in consegna dei locali
All’atto dell’inizio del servizio dovrà essere redatto un verbale di presa in consegna dei locali in concessione, riportante lo stato dei locali medesimi nonché l’elenco del personale in organico che, a seguito del cambio appalto, il Concessionario utilizzerà nello svolgimento della concessione. Resta inteso che qualsiasi modifica a quanto riportato nel verbale sarà oggetto di un nuovo verbale motivato e concordato con l’Agenzia. Si procederà parimenti nel caso in cui gli elenchi del personale di cui sopra dovessero essere aggiornati o modificati.
Il verbale sarà sottoscritto in contestuale dal Direttore dell’esecuzione, dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Legale Rappresentante della società concessionaria.
Articolo 6 – Obblighi a carico del Concessionario
Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti dell’esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta esecuzione del servizio in affidamento in conformità a quanto dichiarato nell’offerta di aggiudicazione nonché nel rispetto di tutti gli obblighi che qui devono intendersi integralmente riportati previsti a suo carico nei documenti di gara. Il concessionario è, altresì, responsabile dell’operato e del comportamento nonché di eventuali danni causati all’Agenzia o a terzi, per imperizia o negligenza, di tutti i propri dipendenti utilizzati nell’esecuzione del servizio in affidamento, a tale proposito ha presentato regolare polizza assicurativa come meglio delineato all’art.000 del presente contratto.
Articolo 7 – Obblighi a carico dell’Agenzia
L’Agenzia, per l'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato, si impegna a:
• mettere a disposizione i locali forniti di impianto di riscaldamento e condizionamento, di acqua, energia elettrica e di un magazzino interrato per lo stoccaggio
• fornire le attrezzature al momento disponibili, per l'espletamento del servizio affidato in concessione;
• provvedere alla pulizia ordinaria e straordinaria delle vetrate e degli infissi esterni.
• redigere un apposito inventario, contestualmente alla stipula del contratto di concessione e, sottoscritto da entrambe le parti riguardante le attrezzature consegnate corredate di apposita documentazione tecnica e di stato d’uso.
• provvedere alla manutenzione straordinaria dei locali esclusivamente per quegli interventi che non rientrano nella normale gestione dei servizi.
L’Agenzia è esonerata da ogni responsabilità per uso improprio, danneggiamento e/o furto delle attrezzature e degli arredi eventualmente aggiunti dal Concessionario.
L’Agenzia è sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di furti, di incendi o di qualsiasi altro evento che possano danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e macchinari della gestione.
Ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni che, in relazione all’espletamento del servizio, derivassero all’Agenzia o a terzi, cose o persone, si intenderà, senza riserva o eccezioni, a totale carico della gestione.
Articolo 8 - Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
Il Concessionario è obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo. I suddetti obblighi vincolano Il Concessionario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. Il Concessionario è sottoposto, verso i propri dipendenti, a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a proprio carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si impegna inoltre, in applicazione dell’art. 50 del D.lgs. n. 50/2016, recante “Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi”, il Concessionario dovrà assicurare i livelli occupazionali attuali, procedendo all’assunzione in via prioritaria del personale già in forza nell’impresa cessante di cui all’attuale Servizio di ristorazione.
Articolo 9 – Modalità di corresponsione del prezzo da parte dell’utenza
Il Concessionario è tenuto ad accettare in pagamento per il servizio di piccola ristorazione denaro contante e/o buoni pasto forniti ai propri dipendenti dall’Agenzia commutando l’eventuale resto a credito dei dipendenti in denaro o in “residuo del buono pasto” da spendere. E’ obbligo del Concessionario munirsi di registratore di cassa per i pagamenti e rilasciare scontrino e/o se richiesta ricevuta fiscale, in accordo con le disposizioni fiscali previste dalla normativa vigente. L’Amministrazione non risponde dell’insolvenza degli utenti del servizio in prestazione né di perdite finanziarie ed economiche dell’Affidatario né di eventuali inadempienze di carattere fiscale, amministrativo, previdenziale o igienico - sanitario da parte dell’Affidatario medesimo.
Articolo 10 – Direttore dell’esecuzione del contratto
L’Agenzia designa quale Direttore dell’esecuzione del presente contratto , funzionario dell’Agenzia medesimo.
Articolo 11 – Responsabile del servizio
Il Concessionario designa quale responsabile dei servizi il Sig. ,
Articolo 12 –Norme sulla sicurezza
Il Concessionario in accordo al dettato di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., dichiara di avere ricevuto il D.U.V.R.I. e l’informativa sulla sicurezza per la sede oggetto del servizio in prestazione. Nell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, il Concessionario dovrà, inoltre, impegnarsi a cooperare con l’Agenzia nelle attività di coordinamento e di reciproca informazione al fine di eliminare eventuali rischi dovuti alle interferenze con soggetti operanti nei medesimi luoghi, accettando eventuali misure di sicurezza integrative che saranno prescritte dall’Agenzia. Il Concessionario dovrà rispettare tutte le leggi e norme vigenti e cogenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro per i propri dipendenti e le attrezzature utilizzate; s’impegnerà altresì a segnalare all’Agenzia eventuali condizioni pregiudizievoli per la sicurezza che si dovessero determinare nel corso dello svolgimento del servizio in oggetto.
Articolo 13 – Garanzia fideiussoria e copertura assicurativa
A garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, in linea con quanto previsto all’art. 103 del Dlgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. la Società, ha costituito la garanzia fideiussoria definitiva mediante fideiussione rilasciata da della durata di 30 mesi.
Il Concessionario dichiara inoltre di avere stipulato, altresì, una polizza assicurativa R.C. T verso terzi, che si allega al presente atto sub …, della durata del presente contratto a copertura dei rischi e dei danni connessi all’attività descritta nel presente atto, ivi compresi incendi, scoppi e intossicazioni alimentari. Il concessionario si obbliga a rilasciare ogni anno all’Amministrazione copia dell’ultima quietanza per l’anno in corso, attestante l’avvenuto pagamento della rata annuale. L’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità nel caso di furti, incendi e qualsiasi altro evento possa danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e macchinari della gestione, per tutto il periodo della validità della presente contratto.
Articolo 14 – Inadempienze e penali
Ove, per cause imputabili al Concessionario , il servizio oggetto della concessione in prestazione non venga attivato entro il termine di cui al precedente articolo 3, sarà applicata, a valere sulla garanzia fideiussoria di cui al precedente articolo, una penale pari ad euro 200,00 (duecento) per ogni giorno di ritardo.
Qualora, nell’esecuzione dei servizi venissero riscontrate inadempienze, l’Amministrazione, avrà la facoltà di chiedere, oltre all’applicazione delle penali definite all’art. 21 del disciplinare amministrativo, per ognuna delle inadempienze sotto indicate:
Euro 100,00 (cento/00) per:
• ogni controllo dal quale emerga la non conformità relativa agli indumenti di lavoro del personale;
• ogni caso in cui sia riscontrato l’inadempimento da parte del personale alle norme di
comportamento ed al codice deontologico;
• il caso in cui il responsabile del servizio di cui al precedente non sia reperibile nella giornata lavorativa (per ogni giorno di non reperibilità);
• ogni derrata, rinvenuta nei luoghi di stoccaggio, non conforme alla normativa e ai documenti della procedura;
• ogni caso di mancato rispetto delle operazioni di pulizia ordinaria;
• ogni non conformità nella raccolta dei rifiuti;
Euro 500,00 (cinquecento/00), per:
• ogni rilevamento di grave carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e delle attrezzature prese in consegna, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di eseguire direttamente gli interventi di manutenzione non effettuati dal Concessionario, addebitando alla medesima il costo sostenuto aumentato del 30% a titolo di ulteriore penale;
Euro 1500,00 (millecinquecento/00), per:
• ogni mancata applicazione dei contratti collettivi;
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dare luogo all’applicazione delle predette penali verranno contestati al Concessionario, che dovrà comunicare in forma scritta all’Amministrazione le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora le deduzioni presentate non siano ritenute accettabili a insindacabile giudizio dell’Amministrazione o le stesse non pervengano entro il termine sopra indicato, l’Amministrazione stessa procederà a richiedere l’applicazione delle penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’Amministrazione, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, procederà a comunicare le inadempienze del Concessionario per l’escussione della garanzia fideiussoria di cui al precedente articolo 11, senza necessità di diffida o di domanda giudiziale.
Qualora l'ammontare della predetta garanzia si dovesse ridurre per effetto dell’applicazione delle penali di cui al presente articolo o per altra causa, l’Affidatario dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di l0 (dieci) giorni da quello del ricevimento della relativa richiesta dell’Amministrazione. In caso di mancato reintegro nel predetto termine, l’Amministrazione si riserva la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto.
Al termine del presente contratto, qualora l’Affidatario non abbia provveduto agli interventi necessari per riparare eventuali danni o reintegri, l’Amministrazione potrà provvedere direttamente, addebitando al medesimo i relativi costi maggiorati di una penale pari al 30% dei costi stessi, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
Articolo 15 – Cessione
Resta vietata la cessione del presente contratto. Il Concessionario non potrà adibire o utilizzare i locali messi a disposizione dall'Agenzia, nonché i macchinari e le attrezzature, per scopi diversi da quelli previsti dal Disciplinare Tecnico. Inoltre, non potrà mutare la destinazione d’uso dei locali e/o modificare autonomamente la configurazione e l’utilizzo degli stessi e/o la posizione degli impianti e dei macchinari utilizzati, salvo accordi preventivi assunti con l’Amministrazione. E’ vietata la concessione a terzi, sia privati che Enti od Organizzazioni di qualsiasi natura, dell’uso anche saltuario dei locali concessi o di parte di essi, senza il preventivo assenso dell’Agenzia. All’interno dei locali e degli spazi oggetto della concessione il gestore non potrà concedere a terzi spazi a uso pubblicitario. L’inosservanza delle condizioni stabilite nel presente articolo determinerà la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell’ art. 1456 Codice Civile e l’Agenzia potrà richiedere l’immediata restituzione dei locali, oltre al risarcimento del danno.
Articolo 16 – Subappalto
Data la specificità dei servizi oggetto della presente procedura, non è consentito il subappalto, per il servizio di ristorazione e piccola ristorazione a portare via, pena la risoluzione del contratto, la perdita della cauzione e il risarcimento di ogni conseguente danno.
L’eventuale subappalto relativo ai distributori automatici dovrà essere previsto secondo le modalità e le prescrizioni riportate agli artt. 105 e 174 del Dlgs n.50/2016 e s.m.i..
Articolo 17 - Cessazione del servizio
Alla cessazione, per qualsiasi causa, del presente contratto, il Concessionario dovrà riconsegnare i locali concessi in uso, risultanti dal verbale di presa in consegna di cui al precedente articolo 5. Il Concessionario al termine del contratto cederà a titolo di proprietà esclusiva all’Agenzia le attrezzature fisse che sono state oggetto di investimento nel periodo di concessione. Restituirà i locali e le attrezzature già esistenti in perfetto stato, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso. A tal fine verrà redatto, in contraddittorio tre le Parti, un verbale di riconsegna nel quale sarà dato atto della constatazione delle condizioni di quanto oggetto di restituzione. Nel caso in cui venissero constatati danni dipendenti dalla non diligente gestione da parte del Concessionario ovvero all’inadempimento degli obblighi di conservazione e manutenzione previsti, la Società aggiudicataria dovrà provvedere a propria cura e spese agli interventi necessari a riparare i danni e/o reintegrare quanto mancante.
Articolo 18 - Risoluzione
il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile:
• in caso di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Concessionario
• qualora la prestazione venga sospesa o interrotta per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
• qualora non vengano rispettati da parte dal Concessionario le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzione, infortuni;
• in caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
• in caso di mancanza sopravvenuta dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii.;
Inoltre come indicato nel disciplinare tecnico, al paragrafo 2.11 - Qualità dei prodotti, la vendita e la somministrazione di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme d’igiene e sanità e di cibi e prodotti con validità oltre la data di scadenza, darà luogo alla risoluzione immediata del contratto, oltre alle eventuali applicazioni delle sanzioni di legge, come previsti all’Art.21 del Disciplinare Amministrativo.
La risoluzione darà, inoltre, diritto all’Agenzia di rivalersi su eventuali crediti del concessionario fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno.
Articolo 19 – Recesso
Resta salva la facoltà dell’Agenzia di poter recedere in qualsiasi momento dal contratto. In tal caso sarà dovuto al Concessionario il compenso per le attività sino ad allora svolte, documentate e non pagate. E’ escluso qualsiasi ulteriore indennizzo per il mancato guadagno.
Articolo 20 - Spese contrattuali e rimborso
Saranno a carico del Concessionario tutte le eventuali spese contrattuali inerenti la registrazione del presente contratto. Ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Dlgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di procedura saranno rimborsate alla stazione appaltante dal Concessionario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Ai sensi dell’art. 216, comma 11, seconda alinea, e art. 34, comma 35, del D.L. 179/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 221/2012, sono altresì rimborsate alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione sui quotidiani. L’importo complessivo che in via presuntiva, sulla base del costo medio annuo risultante da procedure similari, è circa di €1.800,00. ,
Si ricorda, infine che restano a esclusivo carico del concessionario tutte le spese elencate al paragrafo 12.1 SPESE del disciplinare tecnico.
Articolo 21 - Condizione sospensiva
Il presente contratto mentre vincola il Concessionario fin dall’atto della sua stipula, avrà effetto nei riguardi dell’Agenzia solo dopo la registrazione da parte dei competenti organi e le verifiche antimafia
Articolo 22 – Riservatezza e trattamento dei dati personali
Si richiamano le disposizioni di cui al D.Lgs.n.196/2003 e ss.mm.ii..
Articolo 23- Obblighi di riservatezza
Il Concessionario si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo le informazioni relative ad attività istituzionali o strettamente organizzative dell’Agenzia, di cui venisse a conoscenza, anche casualmente, in occasione dell'esecuzione del servizio in concessione. Il Concessionario è responsabile nei confronti dell’Agenzia per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli obblighi di riservatezza anzidetti. Il Concessionario, a pena di risoluzione del presente atto, è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto.
Articolo 24 - Originali
Il presente contratto consta di n. 2 originali (n. pagine cadauno), sottoscritti in calce da entrambe le Parti
nonché siglati su ciascuna pagina dalle stesse. Roma,
PER Il CONCESSIONARIO PER L’AGENZIA
Con la sottoscrizione qui di seguito apposta, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e segg.cod. civ., le Parti dichiarano di aver preso attenta visione e di aver attentamente riletto i seguenti articoli che vengono così espressamente e specificamente approvati:
(Obblighi a carico dell’Affidatario); (Xxxxxxxx derivanti dai rapporti di lavoro); (Norme sulla sicurezza);
(Inadempienze e penali); (Cessione); (Risoluzione); (Recesso);
(Spese contrattuali); (Condizione sospensiva);
(Riservatezza e trattamento dei dati personali).
Roma,
PER Il CONCESSIONARIO PER L’AGENZIA