Associazione Antonio Pastore
Associazione Xxxxxxx Xxxxxxx
Polizza “Tutela Legale”
Riservata a Dirigenti, Prosecutori Volontari della Convenzione Xxxxxxx Xxxxxxx, Quadri Manageritalia e loro nuclei familiari
POLIZZA UBI ASSICURAZIONI - N° 2000062114
“Contratto di Tutela Legale”
Documenti contrattuali per l’Affiliato all’Associazione Xxxxxxx Xxxxxxx
NOTA INFORMATIVA PER L’AFFILIATO ALL’ASSOCIAZIONE XXXXXXX XXXXXXX
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DEFINIZIONI
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CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
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CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE
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SOMMARIO
NOTA INFORMATIVA PER L’AFFILIATO ALL’ASSOCIAZIONE XXXXXXX XXXXXXX
La presente nota è redatta in conformità alle disposizioni dell’art. 30, comma 8 del Regolamento ISVAP n.35/2010 e deve essere consegnata a tutti gli assicurati dalla Contraente.
Le informazioni contenute sono aggiornate al 01/01/2012.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA COMPAGNIA
UBI Assicurazioni S.p.A. - Impresa assicurativa soggetta alla attività di direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V. - ha sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx 00 - 00000, Xxx. 00000000, Fax 00.00000000, sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, indirizzo di posta elettronica certificata:
xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xx ed è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16 marzo 1987 n. 62); il numero di Iscrizione all’Albo delle Imprese di assicurazione è 1.00064
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
Legislazione
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. E’ data facoltà alle parti di scegliere la legislazione applicabile, salve in ogni caso le norme imperative del diritto italiano. UBI Assicurazioni
S.p.A. propone comunque, per i propri prodotti, la legislazione italiana.
Reclami in merito al contratto
Qualora l’esponente ritenga la risposta della Compagnia non soddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà inviare all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, un nuovo reclamo che contenga:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell’eventuale riscontro della stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.
In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’ISVAP, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente.
Termini di prescrizione
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.
DEFINIZIONI
Affiliato: i Dirigenti per i quali trova applicazione uno dei CCNL che prevede l’obbligatorietà dei versa- menti alla contraente, Quadri iscritti a Manageritalia, gli ex Dirigenti che proseguono volontariamente i versamenti alla Contraente.
Appello: opposizione ad una sentenza/decreto sfavorevole da parte di una delle parti in causa che mira ad un nuovo esame della controversia.
Assicurato: la persona nell’interesse della quale è stipulato il Contratto nonché titolare del diritto all’e- ventuale indennizzo.
Attività stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell’inizio dell’azione giudiziaria.
Carenza: Spazio temporale che decorre dal momento dell’affiliazione alla contraente fino al momento in cui entra in vigore la copertura.
Colpa: consiste nell’atteggiamento psicologico di chi commette un Reato perché agisce con imprudenza, negligenza o imperizia, oppure nell’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Contravvenzione: violazione di una norma penale per la quale la legge prevede come pena l’arresto o l’ammenda.
Contraente: Associazione Xxxxxxx Xxxxxxx.
Delitto Colposo: il delitto è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se previsto, non è voluto dal soggetto agente come conseguenza della sua condotta e si verifica a causa di negligenza, imperizia, imprudenza, ovvero per inosservanza di leggi, ordini o discipline.
Delitto Doloso: il delitto è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso è previ- sto dal soggetto agente ed è dallo stesso voluto come conseguenza della sua condotta.
Fatto illecito: qualunque fatto o atto, contrario a norme previste dall’ordinamento giuridico, arrecante un danno ingiusto o persone e/o a cose.
Impresa: UBI Assicurazioni spa.
Imputazione penale: è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all’imputato mediante “informazione di garanzia”. Tale comunicazione deve contenere l’indicazione delle norme penali violate e il titolo del Reato contestato.
Indennizzo: La somma dovuta dall’Impresa all’Assicurato in caso di Sinistro.
ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.
Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.
Massimale: Somma massima liquidabile dall’Impresa a titolo di Indennizzo.
Nucleo familiare: come risultante dallo stato di famiglia
Polizza: Il documento che prova l’esistenza del Contratto di Assicurazione.
Prescrizione: Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
Procedimento penale: è il complesso degli atti concreti, regolati dal diritto processuale penale per ottenere dal giudice l’accertamento della pretesa punitiva fatta valere dal Pubblico Ministero ed eventual- mente per realizzarla in modo coatto.
Procura alle liti: è il mandato che la parte che sta in giudizio conferisce al difensore perché costui possa rappresentarla ed assisterla.
Reato: si considerano reati i fatti illeciti configurati come tali dalle norme di legge penali. A seconda della pena prevista il Reato si distingue in Delitto o Contravvenzione.
Responsabilità contrattuale: è la responsabilità che presuppone l’inadempimento di un’obbligazione assunta in un Contratto.
Responsabilità extracontrattuale: è quella che presuppone l’obbligo generico di non ledere l’integrità od i beni altrui.
Responsabilità penale: consiste nell’obbligo di sottostare alla pena in conseguenza dell’accertata impu- tabilità di un Reato.
Sinistro: Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Spese di soccombenza: tutte le spese del processo civile che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa.
Spese Legali: onorari e diritti del patrocinatore previsti per Xxxxx.
Spese di giustizia: le spese del processo penale che il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato.
Spese peritali: Spese spettanti ai Periti nominati dal Giudice (Consulente Tecnico d’Ufficio - CTU) o dalla parte (Consulente Tecnico di Parte – CTP).
Tutela Legale: L’assicurazione di Tutela Legale di cui all’art. 173 Codice Assicurazioni private (D.Lgs. n. 209/2005).
Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
Unico Sinistro: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati (come meglio specificato all’Art. 7 delle Condizioni Specifiche dell’assicurazione Tutela Legale - Sinistri).
Valore della controversia: il valore del contendere.
CONDIZIONI PARTICOLARI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1. ALTRE ASSICURAZIONI
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1910 del Codice Civile all’Assicurato che godesse di Xxxxxxxx analoghe a quelle della presente polizza, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazio- ne, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad UBI Assicurazioni S.p.A. nel termine di tre giorni come disposto dall’articolo 1915 del codice civile.
Art. 2. LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE
La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
Art. 3. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge. La forma del Contratto è quella scritta. Ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti.
Art. 4. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più garanzie, UBI Assicurazioni non è tenuta a fornire Indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.
Art. 5. TERMINI DI PRESCRIZIONE
Ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda , ai sensi dell’art. 2952 Codice Civile. Nell’Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
Art. 6. VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Pae- si non appartenenti all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l’Euro
come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al gior- no in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese.
Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:
• per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarci- mento;
• per tutte le restanti ipotesi: il “momento” in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. Verrà preso come “momento” di riferimento il fatto storico più risalente nel tempo e in qualsiasi modo eccepito.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.
CONDIZIONI SPECIFICHE DELL’ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE - SINISTRI
Art. 7. INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA
La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in polizza siano presenti le rispettive garan- zie, che siano insorti:
• durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di respon- sabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
• trascorsi 3 (tre) mesi (carenza) dall’affiliazione alla Contraente, per le controversie contrattuali. Questa condizione non opera rispetto ai soggetti già assicurati al 31.12.2011 con la precedente poliz- za Tutela Legale n. 25826 stipulata dalla contraente con la Europ Assistance Italia spa.
La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della presente Polizza e che siano stati denunciati all’Impresa nei modi e nei termini ivi previsti, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione della polizza medesima.
La presente garanzia opera altresì per i sinistri insorti nel periodo compreso tra il 30.06.2009 ed il 31.12.2011 ed indennizzabili ai sensi delle condizioni contrattuali della precedente polizza Tutela Legale
n. 25826 stipulata dalla contraente con la Spett.le con Europ Assistance Italia spa, se denunciati dopo il 31.12.2013 in vigenza della presente polizza.
La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da contratti già disdettati al momento della stipulazione dell’assicurazione, o la cui rescissione, risoluzione o modificazione era già stata domandata sempre a quel momento.
Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro anche ai fini dell’insorgenza del sinistro stesso:
• vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse. Detto principio prevale sull’individuazione della domanda principale sia dal punto di vista economico che nel merito;
• indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più perso- ne assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;
• le imputazioni penali per reato continuato.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopporta- ti.
• In ogni caso deve trasmettere ad UBI Assicurazioni copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
• Entro quindici giorni dal materiale conferimento d’incarico al legale, l’assicurato dovrà far pervenire ad UBI Assicurazioni il contratto unitamente ad un dettagliato preventivo suddiviso fra le principali fasi del relativo grado di giudizio. Il preventivo dovrà indicare ogni possibile voce ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: iva, cpa, marche e bolli, spese di notifica, contributo unificato, tasse di registro, oneri per la mediazione obbligatoria, onorari, diritti e borsuali ecc…..
Art. 8. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
Art. 9. FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA
L’Assicurato che richiede la prestazione è tenuto a:
• informare immediatamente UBI Assicurazioni in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sini- stro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
• conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo com- pleto e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
Art. 10. GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE
A) Tentativo di componimento amichevole
Ricevuta la denuncia di sinistro, UBI Assicurazioni esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento con esclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di UBI Assicu- razioni. In caso di inadempimento di questi oneri l’Assicurato può decadere dal diritto all’indennizzo del sinistro ai sensi dell’art. 1915 Codice Civile.
Qualora il predetto tentativo non riuscisse e l’Impresa concordasse sull’opportunità di un’azione a tutela degli interessi dell’Assicurato, la controversia verrà affidata all’Avvocato nominato dallo stesso secondo quanto previsto dal successivo punto B
B) Scelta del legale o del perito
L’Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d’appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a UBI Assicu- razioni, congiuntamente all’invio del preventivo di cui all’articolo 8 punto 3. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d’appello diverso da quello di resi- denza dell’Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d’ap- pello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a UBI Assicurazioni; in questo caso, UBI Assicurazioni rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza.
L’Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a UBI Assicurazioni di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi.
La procura al legale designato deve essere rilasciata dall’Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la do- cumentazione necessaria. UBI Assicurazioni conferma per iscritto l’incarico professionale in tal modo conferito.
Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente con- cordata con UBI Assicurazioni.
UBI Assicurazioni rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l’Assicurato abbia conferito l’incarico a diversi legali/periti.
UBI Assicurazioni non è responsabile dell’operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
C) Revoca dell’incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso
In caso di revoca dell’incarico professionale da parte dell’Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, UBI Assicurazioni rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell’Assicurato.
Se la revoca dell’incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, UBI Assicurazioni rim- borsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.
In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, UBI Assicurazioni rimborsa sia le spese del legale origi- nariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determi- nata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.
D) Obblighi dell’Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all’Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza.
UBI Assicurazioni, alla definizione della controversia, rimborsa all’Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte. Sono considerate irrecuperabili dopo due tentativi di pignoramento o sopravvenuta dichiarazione di fallimento.
E) Disaccordo fra Assicurato e Società
In caso di disaccordo fra l’Assicurato e UBI Assicurazioni in merito all’interpretazione della polizza e/o all’opportunità del giudizio e/o alla gestione del sinistro, UBI Assicurazioni si impegna ad avvertire l’As- sicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L’arbitro provvede secondo equità.
Le spese dell’arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:
• in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per UBI Assicurazioni, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;
• in caso di esito totalmente favorevole per l’Assicurato, devono essere pagate integralmente da UBI Assicurazioni.
Nel caso in cui l’Assicurato intenda adire le vie giudiziali, prima dell’instaurazione della causa civile, come condizione di procedibilità della stessa, dovrà essere attivato il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni.
Spettano a UBI Assicurazioni, ove le abbia sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spe- se liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.
Art. 11. RECUPERO DI SOMME
Art. 12. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
UBI Assicurazioni alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale di euro 15.000,00, comprensivi di IVA se dovuta, per sinistro senza limite annuo, assicura la Tutela Legale, compresi i rela- tivi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’ Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
In tale ambito gli oneri e gli onorari indennizzabili comprendono:
A. le spese per l’intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro.
Non sono indennizzabili gli oneri pattuiti tra l’Assicurato ed il Legale ritenuti in contrasto con il codice deontologico forense. Ferma la facoltà della compagnia di richiedere la liquidazione della parcella al competente ordine professionale.
B. le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del sinistro, anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione
C. le indennità a carico dell’Assicurato spettanti all’Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico.
Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista ob- bligatoriamente per legge;
D. le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
E. le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da UBI Assicurazioni ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B);
F. le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con UBI Assicurazioni ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBE- RA SCELTA DEL LEGALE” lettera B);
G. le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
H. le spese di giustizia;
I. Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
L. gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di euro 500,00=.
In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell’assicurazione, l’assicurato può ottenere infor- mazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denunzia dei sinistri e sull’evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde UBI Assicura- zioni.
Il Massimale di € 15.000, compreso di IVA se dovuto, di cui all’articolo precedente prevede i seguenti sottolimiti:
• Il 20 % del valore della controversia in relazione ai punti 1-2-5-7-8 dell’articolo 15
• Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due pignora- menti con esito negativo.
• Gli onorari tutti relativi alla mediazione obbligatoria, da calcolarsi come al precedente punto “A”, sono comunque limitati ad € 2.000,00=;
• le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a euro 2.500,00 nel limite del massimale sopra riportato. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato;
• gli onorari tutti relativi all’ammissione al passivo, da calcolarsi come al precedente punto “A” fino ad un limite di € 1.000,00=.
Art. 13. DELIMITAZIONI DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Art. 14. SOGGETTI ASSICURATI
Sono assicurati: Gli Affiliati, nonché il coniuge o il convivente more uxorio e i figli dell’Affiliato come risultante dallo stato di famiglia.
In caso di controversie fra più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, la garanzia si intende prestata a favore dell’Affiliato.
Art. 15. PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente articolo “Oggetto dell’Assicurazione” valgono nell’ambi- to della vita privata per le seguenti garanzie:
1. l’azione stragiudiziale e giudiziale in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
2. l’azione in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali, ivi compresi quelli in itinere, nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. le controversie di lavoro subordinato in sola sede giudiziale delle persone assicurate con il proprio datore di lavoro (la garanzia opera anche in sede amministrativa TAR);
5. le controversie di lavoro con i collaboratori familiari regolarmente assunti;
6. le vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali anche nell’ambito dell’atti- vità di lavoro subordinato;
7. sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte; la presente garanzia si intende prestata, per le controversie che insorgono e devono essere trattate nei Paesi dell’Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein, limitatamente alle controversie con valore in lite superiore ad euro € 1.000,00 ed inferiore a euro € 30.000,00.
8. le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali di residenza e relative per- tinenze dell’Assicurato.
Art. 16. ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.
Per Europa si intende:
Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorus- sia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’articolo 15 “Prestazioni garantite”, l’assicurazione non è prestata nei seguenti casi:
Art. 17. ESCLUSIONI
a. vertenze collegate ad insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione militare, rivoluzioni, vandali- smo o terrorismo, terremoti, maremoti, mareggiate inondazioni, eruzioni vulcaniche, scioperi e serra- te, detenzione o impiego di sostanze radioattive, eventi atomici e comunque derivanti da trasmutazio- ne del nucleo o da attacco chimico e/o biologico;
b. controversie derivanti da fatto doloso dell’Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall’ Artico- lo 15 “Prestazioni garantite”;
c. controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
d. controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dall’Articolo 15 - “Prestazio- ni garantite” in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
e. le vertenze verso gli Istituti contrattuali: Fondo Xxxxx Xxxxx, Fasdac, CMFT, Associazione Xxxxxxx Xxxxxxx;
f. controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa salvo quanto previsto dall’ Articolo 15 - “Prestazioni garantite”;
g. controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immo- bili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
x. controversie relative o comunque connesse ad immobili ove l’Assicurato non risulti anagraficamente residente nel momento dell’insorgenza del sinistro;
i. per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessa- ria una autorizzazione amministrativa ivi compresa l’ipotesi in cui non sia stata richiesta benché previ- sta a norma di legge;
j. controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l’uso di veicoli a motore o dalla navigazio- ne e giacenza in acqua di natanti soggetti all’assicurazione obbligatoria;
k. fatti originati dalla proprietà o l’uso di aerei a motore;
l. controversie relative a cariche sociali rivestite dall’Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pub- blici o privati;
m. controversie derivanti dall’attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, fatto salvo per quest’ultimo caso quanto previsto dall’Articolo 15 - “Prestazioni garantite”;
n. controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali proprie o di controparte relative a beni o servizi di uso promiscuo (attinenti contestualmente alla vita lavorativa e privata);
o. controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;
p. controversie di valore inferiore o uguale ad euro 1.000,00;
q. controversie contrattuali con UBI Assicurazioni;
r. controversie non espressamente richiamate tra le voci dell’Articolo 15 - “Prestazioni garantite”.
s. le spese di ogni genere e tipo derivanti da controversie rimesse alle decisioni assunte in ambito di procedure arbitrali.
t. controversie riguardanti giochi di fortuna (lotterie varie sia pubbliche che private), scommesse.
u. multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
v. le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
z. le spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Fermo quanto previsto all’art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la presente garanzia decorre dalle ore 00:00 del 01.01.2012 o dalle ore 24.00 della data di affiliazione alla Contraente se successiva al 1° gennaio 2012;
e scadrà alle ore 24:00 del 31 Dicembre 2012. In seguito si rinnoverà di un anno e così successivamente di anno in anno. L’Assicurazione cessa nel momento in cui viene meno il rapporto di Xxxxxxxxx in essere con il Contraente.
Art. 18. DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA
Mod. UBI ss. 1465 ed 01/01/2012
PER INFORMAZIONI
Consultare il sito xxx.xxxxxxx.xx – Sezione Tutela Legale per:
• introduzione generale alle coperture;
• consultazione delle condizioni di assicurazione;
• informazioni sulla denuncia di sinistro.
Per parlare con Assidir è possibile telefonare al numero verde 800.401345
o inviare una email a:
xxxxxxxx@xxxxxxx.xx: per la denuncia di un sinistro
Ed. 06/2012
xxxx@xxxxxxx.xx: per altri tipi di informazioni
Associazione Xxxxxxx Xxxxxxx
POLIZZA UBI ASSICURAZIONI N° 2000062114
Polizza “Tutela Legale”
PER CHI?
La garanzia è a titolo gratuito e riservata ai dirigenti, ex dirigenti prosecutori volontari, quadri ed ex quadri iscritti a Manageritalia, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare come da stato di famiglia.
QUALI SONO LE COPERTURE?
Ed. 06/2012
UBI Assicurazioni rimborsa le seguenti spese legali all’Assicurato, fino all’importo di € 15.000,00, sia in sede stragiu- diziale sia in sede giudiziale, nei casi specificati.
Spese per l’intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro | L’Assicurato ha il diritto di nominare un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d’appello in cui hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nome a UBI Assicurazioni. Se non intende avvalersi di tale diritto, l’Assicurato chiede a UBI Assicurazioni di indicare il nome del legale . |
Spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a € 2.500,00 | Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato. |
Spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa | Riconosciute se sono preventivamente concordate con la Compagnia che ne riconosce la necessità. |
Eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soc- combenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da UBI Assicurazioni | Se l’Assicurato perde la causa, UBI Assicurazioni paga anche le spese di soccombenza o di transazione (accordo tra le parti con reciproche concessioni) purché autorizzata |
Spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con UBI Assicurazioni | |
Spese processuali nel processo penale (art. 535 CPP) e spese di giustizia | |
Spese relative all’ammissione al passivo fallimentare | Riconosciute a titolo di contributo fino alla concorrenza di € 1.000,00 |
Spese relative alla mediazione obbligatoria | Sono riconosciute le indennità spettanti agli organi di mediazione, gli onorari dei legali sono rimborsati sino ad un massimo di € 2.000,00 |
Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima | Sono coperti anche i cosiddetti oneri amministrativi, sempre che non siano a carico della controparte se questa perde la causa |
Oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di € 500,00 |
La presente scheda ha un valore puramente indicativo e non può essere intesa quale documento contrattuale.
Per conoscere l’esatta operatività delle coperture si raccomanda di fare riferimento al testo integrale delle condizioni di polizza contenuto nell’opuscolo recapitato al domicilio e disponibili sul sito xxx.xxxxxxx.xx.
IN QUALI CASI SONO RIMBORSATE LE SPESE? | |
L’azione in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti penali) per ottenere il 1 risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi; | Se l’Assicurato o un suo familiare subiscono dei danni, possono avvalersi di un legale per ottenerne il risarcimento. Inizialmente si tenta di trovare un accordo, se non si riesce si passa alla fase giudiziale. |
L’azione in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come 2 conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante; | Se l’Assicurato o un suo familiare subiscono un danno da sinistro stradale, in cui sono coinvolti come pedoni, passeggeri o ciclisti, vale quanto detto sopra. |
La difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi 3 della formulazione ufficiale della notizia di reato; e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima | Se involontariamente l’Assicurato reca danno a qualcuno (ad esempio lo ferisce) e deve difendersi penalmente, UBI Assicurazioni paga il legale, i periti, le spese processuali ecc. |
Le controversie di lavoro subordinato in sola sede giudiziale 4 garanzia opera anche in sede amministrativa TAR); delle persone assicurate con il proprio datore di lavoro (la | Se l’Assicurato ha controversie di lavoro (dipendente pubblico o privato) UBI Assicurazioni lo assiste ma solo nella fase giudiziale. |
5 regolarmente assunti; Le controversie di lavoro con i collaboratori familiari | Se l’Assicurato, per esempio, ha controversie con la colf, UBI Assicurazioni lo assiste e paga le spese sostenute. |
Le vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni 6 Previdenziali o Sociali anche nell’ambito dell’attività di lavoro subordinato; | L’assicurato fa causa all’ente previdenziale ad esempio perché la liquidazione della pensione ha decorrenza errata. |
Sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte (Estensione territoriale: UE, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, 7 valore lite inferiore a € 30.000,00; nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein) con | L’assicurato acquista un elettrodomestico che dopo qualche tempo smette di funzionare. |
Le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla 8 proprietà dei locali di residenza, abitazione e relative pertinenze dell’Assicurato. | Un’infiltrazione proveniente dall’appartamento soprastante danneggia il soffitto, le pareti ed i mobili nuovi dell’assicurato che deve avvalersi di un legale per il risarcimento. |
Le presenti garanzie sono limitate alle controversie con valore in lite superiore a € 1.000,00.
Fermo restando il massimale di € 15.000,00, per questa casistica è previsto un sottolimite di rimborso pari al 20% del valore della controversia.
DA QUANDO SONO ASSICURATO?
La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese di risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale oppure trascorsi 3 (tre) mesi dall’affiliazione, per le controversie contrattuali.
ALCUNE ESCLUSIONI
a. controversie derivanti da fatto doloso, anche presunto, dell’Assicurato;
b. controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
c. le vertenze verso gli Istituti contrattuali: Fondo Xxxxx Xxxxx, Fasdac, Associazione Xxxxxxx Xxxxxxx, CFMT;
d. controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le
controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
e. controversie relative o comunque connesse ad immobili ove l’Assicurato non risieda;
f. per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria una
autorizzazione amministrativa ivi compresa l’ipotesi in cui non sia stata richiesta benché prevista a norma di legge;
g. controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l’uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all’assicurazione obbligatoria;
h. fatti originati dalla proprietà o l’uso di aerei a motore;
i. controversie derivanti dall’attività imprenditoriale, di lavoro autonomo;
l. controversie riguardanti giochi di fortuna, lotterie, casinò virtuali, scommesse, etc.
m. multe, ammende e sanzioni in genere.
ALTRE INFORMAZIONI UTILI
PER LE DENUNCE DI SINISTRO rifarsi alle indicazioni presenti sul sito xxx.xxxxxxx.xx.
ESTENSIONE TERRITORIALE. Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa. Per Europa si intende: Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Europea ed altri Paesi del Bacino del Mediterraneo (vedi condizioni di polizza). Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri
di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in
Ed. 06/2012
atto fatti bellici o rivoluzioni.
La presente scheda ha un valore puramente indicativo e non può essere intesa quale documento contrattuale.
Per conoscere l’esatta operatività delle coperture si raccomanda di fare riferimento al testo integrale delle condizioni di polizza contenuto nell’opuscolo recapitato al domicilio e disponibili sul sito xxx.xxxxxxx.xx.