INDICE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Le presenti Condizioni di Assicurazione MOD. CTLEG 2 - ED. 12/2010
sono parte integrante della Nota Informativa MOD. CTLEG 5
INDICE
DEFINIZIONI. 3
PREMESSA. 4
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE. 5
FORMULA DI GARANZIA A - AZIENDE E PROFESSIONISTI. 10
APPENDICE 81/2008. 11
FORMULA DI GARANZIA B - AZIENDA AGRICOLA. 13
FORMULA DI GARANZIA C - MEDICO. 15
FORMULA DI GARANZIA D - QUADRI E DIRIGENTI. 17
FORMULA DI GARANZIA E - CONDOMINIO. 18
DEFINIZIONI
Definizioni valide per l'assicurazione in generale
Nel testo si intende per:
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Assicurato
La persona il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.
Società
La Compagnia Assicuratrice.
Contraente
Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.
Tutela legale
L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/2005 – art. 173 e correlati.
Società Gestionaria
ARAG SE.
Sinistro o caso assicurato
Evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
PREMESSA
Gestione dei sinistri
La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:
ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, in Xxxxx xxx Xxxxxxxxx xx 00 - 00000 Xxxxxx, in seguito denominata Società Gestionaria, alla quale l'assicurato può rivolgersi direttamente. Principali riferimenti:
Telefono centralino: 000.0000000,
fax per invio nuove denunce di sinistro: 000.0000000,
fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.
L'assicurato ha facoltà di prendere contatto direttamente con ARAG per tutto quanto attiene alla gestione dei sinistri.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione
Con il presente contratto la Società assicura la Tutela Legale a difesa degli interessi dell'assicurato in sede giudiziale e stragiudiziale.
I casi assicurati per cui viene prestata l'assicurazione sono quelli previsti dalla formula di garanzia prescelta dal contraente al momento della conclusione del contratto ed indicata nella scheda di polizza. La garanzia di Tutela Legale consiste nel tenere indenne l'assicurato, entro i limiti del massimale convenuto, dei seguenti oneri relativi ai casi assicurati con la formula di garanzia prescelta:
· le spese per l'intervento del legale territorialmente competente a conoscere la controversia ed incaricato della gestione del caso assicurato, compresi gli eventuali procedimenti esecutivi;
· le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società Gestionaria ai sensi del successivo art. 18 “Gestione del caso assicurato”, comma 4;
· le spese per l'intervento del consulente tecnico d'Xxxxxxx, del consulente tecnico di parte e di periti in genere;
· le spese processuali nel processo penale di cui al 1 ° comma dell'art. 535 cod. proc. pen..
Art. 2 – Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione
I. Non sono comprese in garanzia:
· le spese per regolarizzare, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurato;
· ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa;
· il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
· le spese processuali liquidate in favore delle parti civili che, nell'ambito del procedimento penale, si siano costituite nei confronti dell'assicurato (art. 541 cod. di proc. pen.);
· i procedimenti esecutivi che, a seguito di due esiti negativi vengano nuovamente intentati.
II. Nell'ipotesi di un unico caso assicurato la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati con il medesimo contratto e che siano coinvolti nel sinistro stesso,a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Art. 3 – Esclusioni
Salvo le esclusioni di garanzia indicate con riferimento alle diverse formule assicurative, per tutte le formule sono escluse dalla garanzia le spese relative a:
1) controversie concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
2) controversie in materia fiscale ed amministrativa;
3) controversie per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
4) controversie concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
5) controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
6) controversie relative a fatti dolosi delle persone assicurate;
7) controversie per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
8) controversie nei confronti della Società.
Art. 4 – Conclusione del contratto
Il contratto viene concluso nel momento in cui il contraente firma la scheda di polizza.
Art. 5 – Insorgenza del caso assicurato
Per insorgenza del caso assicurato si intende:
· il momento del verificarsi del primo evento che ha dato origine al diritto di risarcimento per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali;
· il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto per tutte le restanti ipotesi.
Art. 6 – Decorrenza della garanzia
I. La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, sempre che siano stati pagati il primo premio o la prima rata di premio. In caso di mancato pagamento del premio, la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento dello stesso.
Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive ai primi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza prevista per il pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 cod. civ..
II. Xxxxx restando quanto previsto al punto I che precede, la garanzia assicurativa viene in ogni caso prestata per i casi assicurati che siano insorti dopo la conclusione del contratto, salvo quanto previsto al successivo art. 7 “Periodo di carenza”.
III. In ogni caso la garanzia non opera per i casi assicurati relativi a contratti che, nel momento della stipulazione del presente contratto di assicurazione, fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata richiesta da uno dei contraenti.
Art. 7 – Periodo di carenza
Il presente contratto prevede un periodo di carenza della garanzia pari a 3 mesi. Pertanto la garanzia assicurativa viene prestata trascorsi 3 mesi dalla data di conclusione del contratto stesso per tutti i casi assicurati ad eccezione dell'esercizio delle pretese volte ad ottenere il risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative.
Art. 8 – Estensione del periodo di garanzia
La garanzia si estende ai sinistri che, pur essendo iniziati durante il periodo di validità del presente contratto, siano stati denunciati alla Società Gestionaria e/o alla Società entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.
Art. 9 – Pagamento del premio
Il contraente è tenuto a versare il premio alle scadenze pattuite.
Il premio deve essere pagato all'agenzia cui è assegnata la polizza oppure direttamente alla Società
in conformità alle disposizioni di legge in vigore al momento del pagamento.
Il mancato pagamento del premio determina gli effetti di cui al precedente art. 6 “Decorrenza della Garanzia”.
Art. 10 – Durata del contratto – Disdetta – Proroga
I. La durata del contratto viene stabilita concordemente tra le parti al momento della conclusione del contratto stesso e viene indicata nella scheda di polizza.
II. In mancanza di disdetta, pervenuta all'altra parte mediante lettera raccomandata a.r. almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto di assicurazione di durata non inferiore ad un
anno è prorogato per un altro anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto non si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che il contratto di assicurazione sia stipulato per una minor durata, nel qual caso la proroga coincide con la durata del contratto. In ogni caso il contratto non può essere prorogato per un periodo superiore ai due anni, conformemente a quanto previsto dall'art. 1899 cod. civ..
Art. 11 – Recesso in caso di sinistro
La Società ed il contraente possono recedere dal contratto entro il 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell'indennizzo conseguenti all'avviso di un sinistro.
Il recesso deve essere comunicato all'altra parte tramite lettera raccomandata a.r. ed ha effetto dopo il 30° giorno dal ricevimento della suddetta comunicazione. A partire da tale momento, il contratto si intende risolto.
In caso di recesso, la Società restituirà al contraente, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio corrispondente al periodo di garanzia non goduto dal contraente stesso.
Art. 12 – Dichiarazioni e reticenze relative al rischio
1) Dichiarazioni e reticenze rese con dolo o colpa grave.
Le dichiarazioni relative al rischio assicurato che si rivelino inesatte o le reticenze rese dal contraente con dolo o colpa grave possono comportare l'annullamento del contratto, a norma di quanto previsto dall'art. 1892 cod. civ. fermo restando il diritto della Società a percepire i premi relativi al periodo di tempo trascorso sino al momento dell'eventuale richiesta di annullamento del contratto.
Tuttavia, il contratto non può essere impugnato se l'assicuratore non dichiara al contraente la sua volontà di impugnazione entro 3 mesi dal momento in cui è venuto a conoscenza dell'inesattezza o della reticenza nelle dichiarazioni.
In ogni caso, qualora si verifichi un sinistro prima della scadenza dei 3 mesi suddetti, l'assicuratore non è tenuto a pagare la somma assicurata.
2) Dichiarazioni e reticenze rese senza dolo o colpa grave.
Se il contraente, agendo senza dolo o colpa grave, ha reso dichiarazioni inesatte o reticenti in merito alle circostanze di rischio, la Società può recedere dal contratto comunicando tale sua decisione al contraente entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, nei casi o con le modalità previste dall'art. 1893 cod. civ..
Tuttavia, se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che la stessa abbia dichiarato di recedere dal contratto, l'indennizzo dovuto è ridotto in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato, se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, a norma di quanto stabilito dallo stesso art. 1893 cod. civ..
Art. 13 – Aggravamento del rischio
Il contraente deve dare immediata comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio tale per cui, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto o fosse esistito al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato ad un premio più elevato.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, nei casi e con le modalità previste dall'art. 1898 cod. civ..
Art. 14 – Diminuzione del rischio
Il contraente è tenuto a comunicare alla Società le eventuali diminuzioni del rischio assicurato.
In tale evenienza la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alle suddette
comunicazioni, ai sensi dell'art. 1897 cod. civ..
La Società dichiara altresì di rinunciare allo specifico diritto di recesso espressamente attribuitole dall'art. 1897, 1° comma cod. civ. per il caso di diminuzione del rischio.
Art. 15 – Estensione territoriale
I. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali per fatti illeciti di terzi oppure a procedimenti penali in cui l'assicurato rivesta la posizione di indagato o imputato, la garanzia comprende le controversie che insorgono in Europa nonché nei seguenti Stati che si affacciano sul bacino mediterraneo: Tunisia, Marocco, Algeria, Egitto, Malta, Siria e Turchia.
II. In tutte le altre ipotesi la garanzia comprende le controversie che insorgono in Italia, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e sono sottoposte alle giurisdizioni di tali Stati.
Art. 16 – Denuncia del caso assicurato e libera scelta del legale
L'assicurato deve immediatamente denunciare alla Società Gestionaria o alla Società il verificarsi di ogni sinistro non appena questo si verifichi e/o egli ne abbia avuto conoscenza.
In ogni caso deve fare pervenire immediatamente alla Società Gestionaria notizia di ogni atto giudiziale o stragiudiziale a lui notificato.
L'assicurato deve inoltre indicare alla Società Gestionaria il nome di un avvocato di fiducia che risiede nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia.
Nel caso in cui l'assicurato non fornisca tale indicazione la Società Gestionaria, tramite lettera raccomandata a.r. rinnova all'assicurato l'invito ad esercitare la facoltà di scelta del legale.
Qualora tuttavia l'assicurato non comunichi alla Società Gestionaria il nome del legale da lui prescelto nel termine di 15 giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata, la Società Gestionaria provvederà direttamente alla nomina del legale, a cui dovrà essere conferito mandato.
L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere un proprio legale qualora vi sia conflitto di interessi con la Società o con la Società Gestionaria.
Art. 17 – Avviso di insorgenza del caso assicurato e mezzi di prova per l'erogazione della prestazione della garanzia
Al verificarsi di un sinistro e comunque in ogni occasione di insorgenza di un caso assicurato
l'assicurato deve:
· informare immediatamente la Società Gestionaria in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurato, nonché indicare i mezzi di prova e documenti di cui dispone e, su richiesta, metterli a disposizione;
· conferire delega al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova di cui viene a conoscenza e fornire ogni possibile informazione utile alla risoluzione della controversia, collaborando inoltre nella raccolta e preparazione dei documenti necessari.
Art. 18 – Gestione del caso assicurato
1) Ricevuta la denuncia del caso assicurato, la Società Gestionaria si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2) Ove ciò non riesca, se le pretese dell'assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'art. 16 “Denuncia del caso assicurato e libera scelta del legale”.
3) La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.
4) L'assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società Gestionaria.
5) L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con la Società Gestionaria.
6) La Società Gestionaria così come la Società, non è responsabile dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti in genere.
7) In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'assicurato e la Società e/o la Società Gestionaria, la decisione può venire demandata, con esclusione delle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del cod. proc. civ..
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Società Gestionaria avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Art. 19 – Recupero somme
1) Spettano integralmente all'assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2) Spettano invece alla Società Gestionaria, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate in via transattiva e/o stragiudiziale.
Art. 20 – Risoluzione del contratto per fallimento – Concordato preventivo – Inabilitazione o interdizione del contraente o dell'assicurato
Il presente contratto si risolve di diritto nel caso di fallimento, inabilitazione o interdizione del contraente o dell'assicurato, sottoposizione a concordato preventivo.
Nel caso di risoluzione del contratto, la Società non sarà tenuta alla garanzia per i sinistri insorti successivamente alla data di risoluzione stessa.
Art. 21 – Alienazione, liquidazione dell'azienda o cessazione di attività
Il contraente è tenuto a comunicare alla Società l'alienazione o la liquidazione dell'azienda o la cessazione dell'attività indicata in polizza. Nel caso in cui il contraente non dia comunicazione alla Società degli eventi sopra indicati, egli rimane comunque obbligato al pagamento del premio sino alla scadenza del contratto.
I diritti e gli obblighi del contraente si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, entro 10 giorni dalla scadenza del premio successivo alla alienazione o alla trasformazione non dichiara alla Società, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano, in tal caso, alla Società i premi relativi al periodo dell'assicurazione in corso.
Art. 22 – Oneri fiscali
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società Gestionaria.
FORMULA DI GARANZIA A - AZIENDE E PROFESSIONISTI
Art. 23 – Casi assicurati
Le garanzie vengono prestate a tutela dei diritti dell'assicurato per fatti inerenti all'esercizio dell'attività professionale indicata in polizza e per gli oneri indicati all'articolo 1 “Oggetto dell'assicurazione”, delle condizioni generali di assicurazione con riferimento ai seguenti casi assicurati:
1) esercizio di pretese volte ad ottenere il risarcimento dei danni alla persona e/o a cose per fatti illeciti di terzi. La garanzia viene estesa ai dipendenti, ai familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'attività ed al legale rappresentante;
2) difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. La garanzia viene estesa ai dipendenti, ai familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'attività ed al legale rappresentante;
3) controversie individuali relative a rapporti di lavoro che il contraente deve sostenere con i propri dipendenti iscritti regolarmente nel Libro Unico del Lavoro;
4) controversie relative alla proprietà/locazione degli immobili dove il contraente esercita l'attività indicata in polizza;
5) controversie per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal contraente, sempre che il valore in lite sia superiore a euro 250,00.
Limitatamente alle forniture di servizi assicurativi, sono compresi gli arbitrati per la decisione di controversie e sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'assicurato nel limite di euro 2.580,00 per caso assicurato.
Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del contraente/assicurato.
Art. 24 – Massimale
La garanzia prevista del presente contratto opera con riferimento ai casi assicurati sopra indicati fino al massimale indicato in polizza per ogni caso assicurato, senza limite per anno assicurativo.
Art. 25 – Esclusioni
Le garanzie non sono valide:
1) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
2) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
3) controversie per inadempienze contrattuali proprie o di controparte relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dall'assicurato nell'esercizio della sua attività;
4) per contratti di compravendita di beni immobili;
5) per operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia;
6) per controversie relative all'affitto d'azienda;
7) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare.
Art. 26 – Rinvio normativo
Per tutto quanto non espressamente qui previsto si applicano le condizioni generali di assicurazione.
Appendice 81/2008
Oggetto dell'assicurazione
I. Ad integrazione e parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione, con la presente appendice si conviene che le garanzie previste dall'art. 1 “Oggetto dell'assicurazione” delle condizioni generali di assicurazione vengono prestate per le controversie relative ai casi di cui al punto II che segue, gravanti sul contraente e sui suoi dipendenti conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 nella loro qualità di:
· responsabili dei lavori;
· coordinatori per la progettazione;
· coordinatori per l'esecuzione dei lavori;
· legali rappresentanti;
· dirigenti;
· preposti;
· responsabili dei servizi di prevenzione;
· lavoratori dipendenti;
II. Le garanzie di cui all'art. 1 “Oggetto dell'assicurazione” delle condizioni generali di assicurazione vengono prestate per le controversie relative a contestazioni per inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai D.Lgs 81/2008 e delle ulteriori disposizioni normative e regolamenti in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro per i seguenti casi assicurati:
1) difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
2) difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 cod. pen.);
3) opposizioni e/o impugnazioni contro provvedimenti amministrativi, sanzioni amministrative pecuniarie per importi superiori a euro 250,00 e in ogni caso sanzioni amministrative non pecuniarie.
Nei casi assicurati previsti dal presente punto 3) ed ai fini del corretto svolgimento della prestazioni da parte della Società Gestionaria, l'assicurato è tenuto a far pervenire alla Società o direttamente alla Società Gestionaria il testo originale del provvedimento notificato all'assicurato da parte dell'organo amministrativo, e ciò entro 5 giorni dalla data di notifica.
Estensioni della garanzia in caso di committenza dei lavori
Le garanzie valgono anche qualora il contraente in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di committente dei lavori ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.
Insorgenza del caso assicurato ambito di operatività della garanzia
A parziale deroga dell'art. 5 “Insorgenza del caso assicurato” delle condizioni generali di assicurazione, si conviene che:
1) ai fini delle garanzie previste dalla presente appendice, per insorgenza del caso assicurato si intende:
· il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
· il momento in cui l'assicurato abbia cominciato a violare le norme di legge, nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose;
2) la garanzia viene prestata per i casi assicurati che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto;
3) la garanzia si estende ai casi assicurati conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 mesi dalla cessazione dalle qualifiche indicate nella presente appendice, o dalle dimissioni dell'assicurato dall'impresa assicurata. Per la validità della estensione di garanzia al D.Lgs. 81/2008 il contraente deve aver provveduto alla valutazione dei rischi ed alla individuazione delle idonee misure di prevenzione nonché alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione.
FORMULA DI GARANZIA B - AZIENDA AGRICOLA
Art. 27 – Casi assicurati
I. Le garanzie vengono prestate a favore dell'assicurato e del suo nucleo familiare per gli oneri indicati all'art. 1 “Oggetto dell'assicurazione” delle condizioni generali di assicurazione, nei casi assicurati indicati al successivo punto II ed in riferimento a:
· fatti inerenti all'esercizio dell'attività agricola, compreso l'agriturismo;
· controversie nell'ambito della vita privata extralavorativa;
· controversie in cui l'assicurato rivesta la qualità di lavoratore dipendente;
· controversie in qualità di conduttore o proprietario di un immobile o parte di esso, adibito a propria abitazione principale e/o all'esercizio dell'attività assicurata;
· controversie in cui l'assicurato rivesta la qualità di proprietario, locatario in base a un contratto di leasing, conducente, trasportato di veicoli a motore adibiti ad uso privato e di macchine agricole.
L'assicurazione vale altresì quando gli assicurati, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.
I casi assicurati di cui al successivo punto II numeri 1) – 2) – 9) valgono inoltre, in favore dei dipendenti dell'assicurato, regolarmente assunti a norma di legge, nell'ambito della attività lavorativa svolta per il contraente/assicurato.
Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore del contraente/assicurato.
II. Fermo restando quanto previsto al precedente punto I, i casi assicurati sono i seguenti:
1) l'esercizio di pretese volte ad ottenere il risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
2) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Per la circolazione di veicoli la garanzia opera nei casi connessi ad incidente stradale;
3) controversie individuali relative a rapporti di lavoro con i propri dipendenti;
4) controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 3 “Esclusioni”, delle condizioni generali di assicurazione – punto 2), la garanzia opera, per i pubblici dipendenti, anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR);
5) controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali per prestazioni vantate dall'assicurato relativamente alla propria posizione previdenziale/assistenziale;
6) controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, sempre che il valore della lite sia superiore a euro 250,00;
7) controversie relative a diritti reali;
8) l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale;
9) l'opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida e altre sanzioni amministrative irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso. La Società Gestionaria provvederà, su richiesta dell'assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'assicurato faccia pervenire alla direzione generale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso;
10) l'anticipo da parte della Società Gestionaria, fino ad un importo massimo pari al massimale indicato sulla scheda di polizza, della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.
L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della
somma anticipata, da rimborsarsi alla Società Gestionaria entro un mese dalla data di erogazione;
11) le spese per l'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero;
12) arbitrati, arbitraggi e perizie contrattuali in genere. sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'assicurato.
in deroga agli artt. 6 “decorrenza della garanzia”, punto ii e 7 “periodo di carenza”, delle condizioni generali di assicurazione, le garanzie di cui ai punti 8) – 9) – 10) – 11) operano per i casi assicurati che iniziano durante il contratto.
Art. 28 – massimale
la garanzia prevista dal presente contratto opera con riferimento ai casi assicurati sopra indicati fino al massimale indicato in polizza per ogni caso assicurato, senza limite per anno assicurativo.
Art. 29 – Esclusioni
Le garanzie non sono valide:
1) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie e rapporti associativi in genere;
2) per contratti di compravendita di immobili e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali difetti la necessaria concessione edilizia;
3) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.lgs. 07.09.2005 n. 209 e successive modifiche;
4) nei casi di guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 N.C.d.S.), guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 N.C.d.S.) o per violazione dell'art. 189, comma 1, N.C.d.S. (comportamento in caso d'incidente);
5) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive con veicoli a motore e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.
Art. 30 – Rinvio normativo
per tutto quanto non espressamente qui previsto si applicano le condizioni generali di assicurazione.
FORMULA DI GARANZIA C - MEDICO
Art. 31 – Casi assicurati
Le garanzie vengono prestate a tutela dei diritti dell'assicurato in qualità di medico, sia lavoratore dipendente che libero professionista.
i casi assicurati dalla presente formula di garanzia sono prescelti dal contraente al momento della conclusione del contratto e vengono indicati sulla scheda di xxxxxxx in relazione ad una delle seguenti combinazioni: ABc – AB – Ac – A.
A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 3 “esclusioni”, delle condizioni generali di assicurazione – punto 3), le garanzie operano anche per l'impiego di apparecchi diagnostici e terapeutici in genere.
A – attività.
L'assicurazione vale per i casi assicurati relativi all'esercizio della professione medica indicata in polizza, e precisamente per le seguenti fattispecie:
1) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
2) la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi conclusisi con proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. La società Gestionaria provvederà pertanto al rimborso delle spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;
3) l'esercizio di pretese volte ad ottenere il risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi.
Si conviene che nel solo caso in cui sia operante una assicurazione della responsabilità civile, la garanzia prevista dal presente contratto opererà anche per resistere a pretese risarcitorie avanzate da terzi per danni extracontrattuali.
in tale evenienza, la presente garanzia opererà in cosiddetto secondo rischio e cioè ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore della responsabilità civile a norma di quanto previsto dall'art. 1917 cod. civ..
B – rapporti contrattuali.
L'assicurazione vale anche per controversie attinenti al rapporto di lavoro dell'assicurato nei seguenti casi:
1) per sostenere controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente o in convenzione con enti del servizio sanitario nazionale o con privati. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 3 “esclusioni”, delle condizioni generali di assicurazione – punto 2), la garanzia opera, per i pubblici dipendenti, anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR);
2) per controversie con istituti o enti pubblici di Assicurazioni previdenziali o sociali per prestazioni vantate dall'assicurato relativamente alla propria posizione previdenziale/assistenziale.
C – studio medico.
L'assicurazione vale anche per le seguenti controversie relative alla titolarità dello studio professionale ed in particolare in caso di:
1) difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. La garanzia viene estesa ai dipendenti ed ai familiari del contraente/assicurato che collaborano nell'esercizio dell'attività;
2) l'esercizio di pretese volte ad ottenere il risarcimento dei danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi. La garanzia viene estesa ai dipendenti ed ai familiari del contraente/ assicurato che collaborano nell'esercizio dell'attività;
3) sostenere controversie individuali relative a rapporti di lavoro con i propri dipendenti iscritti regolarmente Libro unico del Lavoro;
4) sostenere controversie relative a proprietà/locazione dell'immobile ove si svolge l'attività professionale dell'assicurato.
Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del contraente/assicurato.
Art. 32 – Sospensione/radiazione dall'albo – Inabilitazione o interdizione del contraente
in caso di sospensione dell'assicurato dall'albo professionale la garanzia viene sospesa per i casi insorti e denunciati successivamente dalla data di sospensione dall'albo fino alla cessazione della sospensione stessa.
Il contratto si risolve di diritto in caso di radiazione dall'albo professionale, inabilitazione o interdizione dell'assicurato. Nel caso di risoluzione del contratto, la Società non sarà tenuta alla garanzia per i sinistri insorti successivamente alla data di risoluzione. qualora tuttavia la radiazione sia conseguenza di un fatto ricompreso tra i casi assicurati dal presente contratto, la garanzia opera con riferimento alla gestione di tale caso assicurato, fermi gli ulteriori limiti stabiliti contrattualmente.
Art. 33 – Esclusioni
Le garanzie non sono valide:
1) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie e rapporti associativi in genere;
2) per controversie di natura contrattuale diverse dalle fattispecie di cui al precedente art. 31 “Casi assicurati”, lettera B;
3) per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi nei quali non venga esercitata l'attività professionale assicurata;
4) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
5) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli.
Art. 34 – massimale
La garanzia prevista dal presente contratto opera con riferimento ai casi assicurati sopra indicati fino al massimale indicato in polizza per ogni caso assicurato, senza limite per anno assicurativo.
Art. 35 – rinvio normativo
per tutto quanto non espressamente qui previsto si applicano le condizioni generali di assicurazione.
FORMULA DI GARANZIA D - QUADRI E DIRIGENTI
Art. 36 – Casi assicurati
Le garanzie vengono prestate a favore dell'impresa contraente per i dipendenti della stessa che rivestono la qualifica di quadri e/o dirigenti e che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite nell'ambito dell'attività lavorativa svolta.
Le garanzie offerte dal presente contratto così come espressamente indicate nell'art. 1 “oggetto dell'assicurazione”, delle condizioni generali di assicurazione vengono prestate per i seguenti casi assicurati:
1) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
2) l'esercizio di pretese volte ad ottenere il risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
3) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni per eventi connessi alla circolazione stradale;
4) l'esercizio di azioni per il risarcimento danni alla persona o a cose subiti per fatti illeciti di terzi in conseguenza di qualsiasi evento connesso alla circolazione stradale con mezzi dell'impresa contraente o di proprietà privata, sempre che in occasione all'espletamento di servizi autorizzati dalla contraente stessa.
Si conviene che, nel solo caso in cui sia operante una assicurazione della responsabilità civile, la garanzia prevista dal presente contratto opererà anche per resistere a pretese risarcitorie avanzate da terzi per danni extracontrattuali.
in tale evenienza la presente garanzia opererà in cosiddetto secondo rischio, e cioè ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'Assicuratore della responsabilità civile a norma di quanto previsto dall'art. 1917 cod. civ..
Art. 37 – Massimale
La garanzia prevista dal presente contratto opera con riferimento ai casi assicurati sopra indicati fino al massimale indicato sulla scheda di polizza per ogni caso assicurato, senza limite per anno assicurativo.
Art. 38 – Esclusioni
Le garanzie non sono valide:
1) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui D.lgs. 07.09.2005 n. 209 e successive modifiche;
2) nei casi di guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 N.C.d.S.), guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 N.C.d.S.) o per violazione dell'art. 189, comma 1, N.C.d.S. (comportamento in caso d'incidente);
3) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.
Art. 39 – Rinvio normativo
per tutto quanto non espressamente qui previsto si applicano le condizioni generali di assicurazione.
FORMULA DI GARANZIA E - CONDOMINIO
Art. 40 – Casi assicurati
Le garanzie offerte dal presente contratto vengono prestate a tutela dei diritti del condominio (art. 1117 e segg. cod. civ.) indicato in polizza nei seguenti casi assicurati:
1) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. La garanzia viene prestata all'amministratore ed ai condomini per le responsabilità connesse alle singole unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso;
2) l'esercizio di pretese volte ad ottenere il risarcimento di danni a cose subiti per fatti illeciti di terzi. La garanzia viene estesa all'amministratore ed ai condomini per i casi che riguardano le rispettive unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso;
3) controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o da controparte, relative al condominio indicato in polizza, sempre che il valore della lite sia superiore a euro 250,00 ed inferiore a euro 52.000,00;
4) controversie individuali relative a rapporti di lavoro che il condominio deve sostenere con i propri dipendenti addetti alla custodia, manutenzione e/o gestione del condominio;
5) controversie per il recupero delle quote condominiali nei confronti dei condomini morosi sempre che, il valore della lite sia superiore a euro 250,00 ed inferiore a euro 52.000,00;
6) sostenere controversie nascenti da violazioni, da parte dei condomini o conduttori, delle disposizioni del regolamento condominiale o norme di legge;
7) sostenere controversie relative a diritti reali. La garanzia viene estesa anche ai singoli condomini. Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore del contraente/assicurato.
Art. 41 – Massimale
La garanzia prevista dal presente contratto opera con riferimento ai casi assicurati sopra elencati e fino al massimale indicato in polizza per ogni caso assicurato, senza limite per anno assicurativo.
Art. 43 – Esclusioni
Le garanzie non sono valide:
1) per contratti di compravendita di immobili e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare nel caso in cui difetti la necessaria concessione edilizia;
2) per controversie tra condomini.
Art. 44 – Rinvio normativo
per tutto quanto non espressamente qui previsto si applicano le condizioni generali di assicurazione.
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE:
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