Delibera del Direttore Generale n. 74 del 09-02-2023
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA XXXXX
Delibera del Direttore Generale n. 74 del 09-02-2023
Proposta n. 134 del 2023
Oggetto: CONVENZIONE CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PEDIATRIA - DR.SSA XXXXXXXXXX XXXXXXXXX.
Dirigente: XXXX XXXXX
Struttura Dirigente: AMM. LEGALE E RAPPORTI CON UNIVERSITA
Delibera del Direttore Generale n. 74 firmata digitalmente il 09-02-2023
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA XXXXX
(Art. 33 L.R.T. 24 febbraio 2005 n. 40)
I.R.C.C.S. Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (Decreto Ministero della Salute del 02.08.2022)
Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXXX
C.F. P.Iva 02175680483
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto | Convenzione con soggetti pubblici |
Contenuto | CONVENZIONE CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PEDIATRIA - DR.SSA XXXXXXXXXX XXXXXXXXX. |
Area Tecnico Xxx.xx | AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
Coord. Area Tecnico Xxx.xx | XXXX XXXXX |
Struttura | AFFARI LEGALI E RAPPORTI CON L’UNIVERSITÀ |
Direttore della Struttura | XXXX XXXXX |
Responsabile del procedimento | XXXX XXXXX |
Immediatamente Esecutiva | SÌ |
Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
€ 23,13 | COSTO SPECIALIZZANDI (INAIL) – AREA SANITARIA | 4202280160 | 2023 |
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | ||
Allegato | N° di pag. | Oggetto |
1 | 7 | Convenzione per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture assistenziali al di fuori della rete formativa. |
“documento firmato digitalmente”
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx (D.P.G.R.T. n. 99 del 30 luglio 2020)
Visto il D. Lgs.vo 30.12.1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24.02.2005 e s.m.i. di disciplina del Servizio Sanitario Regionale;
Dato atto che:
- con deliberazione del Direttore Generale n. 54 del 01.02.2021 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell’A.O.U. Xxxxx, ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’intesa del 22.04.2002 fra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 01.02.2021;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 01.02.2021 sono stati assunti i primi provvedimenti attuativi in relazione alla conferma/riassetto delle strutture complesse e semplici dotate di autonomia ed al conferimento dei relativi incarichi di direzione;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 56 del 01.02.2021 sono state assunte determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in relazione alla conferma/riassetto delle strutture Dipartimentali e/o a valenza dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell’Area Servizi dell’Ospedale, dell’Area dei Diritti del Bambino, dell’Area Tecnico Amministrativa ed al conferimento di relativi incarichi di direzione;
- con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 92 del 15.02.2021 si è provveduto ad assumere ulteriori disposizioni attuative relative all’organizzazione dell’A.O.U. Xxxxx in ordine alle Strutture semplici Intrasoc, Unità Professionali, Uffici e Incarichi professionali;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 443 del 23.09.2022 l'A.O.U. Xxxxx ha disposto la presa d'atto del Decreto del Ministero della Salute del 02.08.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27.08.2022, con cui l’Azienda Ospedaliero Universitaria Xxxxx è stata riconosciuta Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.), per la disciplina di pediatria;
Su proposta del Direttore della S.O.C. Affari legali e Rapporti con l’Università Dr.ssa Xxxxx Xxxx la quale, con riferimento alla presente procedura, attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell’atto;
Premesso:
- che il D.Lgs. 21.12.1999 n. 517 stabilisce che la collaborazione fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, si realizza attraverso le Aziende Ospedaliero – Universitarie che concorrono sia al raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale sia alla realizzazione dei compiti istituzionali dell’Università, in considerazione dell’apporto reciproco tra le funzioni del S.S.N. e quelle svolte dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- che le Università si avvalgono delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale per lo svolgimento delle attività formative sia teoriche che pratiche da parte dei medici in formazione specialistica, al fine di completare la loro esperienza professionale;
- che è interesse delle Aziende Sanitarie acquisire i dati scientifici derivanti dalla collaborazione con le Università, che possono garantire un miglioramento delle prestazioni sanitarie;
Visto il D.Lgs. 17.08.1999 n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni, che al titolo VI regolamenta la formazione specialistica dei medici ammessi alle Scuole di Specializzazione delle Facoltà di Medicina e Chirurgia;
Dato atto che la Prof.ssa Xxxxx Xxxx, Direttore della Scuola di Specializzazione in Pediatria dell’Università degli Studi di Udine, ha chiesto la disponibilità ad accogliere la Dr.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, medico in formazione specialistica presso la citata Scuola, per lo svolgimento di attività di tirocinio presso l’A.O.U. Xxxxx;
Preso atto che la Prof.ssa Xxxxx Xxxxx, Responsabile della SOC Malattie Infettive dell’A.O.U. Xxxxx, ha espresso il proprio parere favorevole ad accogliere la Dr.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx presso la citata Struttura;
Visto lo schema di convenzione che regola nello specifico la frequenza della Dr.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx nel periodo concordato 01.03.2023 – 28.04.2023 (allegato 1 al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale);
Dato atto che ai sensi dell’art. 41, comma 3 del D.Lgs. n. 368/99, l’A.O.U. Xxxxx garantisce con oneri a proprio carico la copertura assicurativa per rischi professionali e infortuni;
Considerato che la quantificazione del premio INAIL per la copertura del rischio infortuni avviene l’anno successivo rispetto all’anno di frequenza dello specializzando e che, pertanto, è necessario procedere alla stima dei costi del corrente anno sulla base dei parametri dell’anno 2022;
Rilevato che il costo derivante dal presente atto, con specifico riferimento al relativo fattore produttivo, è stato previsto dal Responsabile del Procedimento anche con il supporto del Gestore dei Fabbisogni nelle stime contenute nei modelli CE aziendali e recepito in sede di Gruppo Monitoraggio Conto Economico (GMCE) istituito con Deliberazione del Direttore Generale n. 141 del 22.03.2018 ad oggetto "Strumenti di controllo interno sulla gestione aziendale" e nominato con lettera del Direttore Amministrativo prot. n. 4132 del 05.06.2018;
Accertata quindi la necessità ed urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di consentire l’avvio della formazione alla data concordata;
Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona della Dr.ssa Xxxxx Xxxx sottoscrivendo l’atto attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;
Acquisito il parere del Coordinatore dell’Area Tecnico Amministrativa Dr.ssa Xxxxx Xxxx, espresso mediante sottoscrizione nel frontespizio del presente atto;
Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 3 del Decreto legislativo n. 229/99;
DELIBERA
Per quanto esposto in parte narrativa che espressamente si richiama,
1. Di autorizzare la stipula con l’Università degli Studi di Udine della convenzione per attività formativa della Dr.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, medico in formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione in Pediatria, secondo lo schema allegato 1 al presente provvedimento;
2. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 41, comma 3 del D.Lgs. n. 368/99, l’A.O.U. Xxxxx garantisce con oneri a proprio carico la copertura assicurativa per rischi professionali e infortuni il cui costo ammonta alla somma presunta di € 23,13 stimata sulla base dei parametri dell’anno 2022 da imputare al Bilancio 2023 con specifico atto successivo in considerazione dei parametri dell’anno 2023;
3. Di dare atto che l’A.O.U. Xxxxx risponde direttamente per eventuali danni causati a terzi dal medico in formazione specialistica nell’ambito delle attività oggetto della formazione stessa;
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005;
5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R.T.
n. 40/2005 contemporaneamente all’inoltro all’albo di pubblicità degli atti di questa A.O.U. Xxxxx, oltre che sul portale amministrazione trasparente, sezione bandi di gara e contratti.
IL DIRETTORE GENERALE | |
(Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx) | |
IL DIRETTORE SANITARIO | IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
(Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx) | (Dr. Xxxx Xxxxx) |
ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ EXTRA RETE FORMATIVA PER MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA
TRA
L’Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Area medica di seguito denominata “Università”, con sede e domicilio fiscale in Udine, via Palladio n. 8, C.F. 80014550307, rappresentata dal Direttore del Dipartimento Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, nato ad Alghero il 31/07/1958, il quale agisce in nome e per conto dell’Ente che rappresenta
E
L’Azienda Ospedaliero Universitaria Xxxxx di Firenze, di seguito denominata “Azienda”, con sede e domicilio fiscale in Firenze (50139), Xxxxx Xxxxxxxxxx x. 00, C.F.02175680483 rappresentata dal Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Montevarchi (AR) il 26/09/1965, il quale agisce in nome e per conto dell’Ente che rappresenta;
PREMESSO
- che il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 ha definito gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;
- che il MIUR, Direzione generale per lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore, ha accreditato, con Decreto Direttoriale n. 2482 del 25 settembre 2017, le scuole di specializzazione di area sanitaria dell’Università degli Studi di Udine e le relative strutture della rete formativa delle singole scuole;
- che l’articolo 1.2 dell’Allegato “1” al D.I. 13 giugno 2017 n. 402, consente, al fine di perfezionale la formazione dei medici in formazione specialistica di ciascuna Scuola, di avvalersi di ulteriori strutture extra rete formativa, pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale, non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza dello specializzando, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi;
- che il Dipartimento di Area medica, nella seduta del 7 febbraio 2018, ha approvato il presente schema-tipo di convenzione, autorizzando il Direttore del Dipartimento a sottoscrivere l’atto definitivo;
CONSIDERATO CHE
- ai sensi del Decreto Interministeriale n. 402/2017, Allegato 1, per l’attività formativa professionalizzante e per i tirocini, da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali e che qualora la
struttura risulti già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell’Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;
- Il soggetto ospitante dichiara di essere accreditato con decreto ministeriale n. 2508 del 25 settembre 2017 e contrattualizzato con il Servizio Sanitario Nazionale;
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art. 2 – Tirocinante
L’Azienda accoglie presso la propria struttura il medico in formazione specialistica la Dott.ssa Xxxxxxxxxx XXXXXXXXX nata a *** (**) il ***, cod. fiscale ***, residente a *** (**) in piazza *** n. **, cell. *** e-mail ***, iscritta al III anno di corso presso la Scuola di specializzazione in Pediatria dell’Università degli Studi di Udine.
Art. 3 – Durata del tirocinio
Il tirocinante svolgerà attività di tirocinio dal 01.03.2023 al 28.04.2023 eventualmente prorogabile, previo accordo scritto tra le parti ed accettazione del tirocinante, per una durata non superiore a diciotto mesi complessivi nell’arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto, comprensivi di eventuali periodi di frequenza in strutture estere.
Art. 4 – Xxxxxx e tempi di tirocinio
Il soggetto ospitante al fine di raggiungere gli obiettivi formativi del tirocinio, mette a disposizione del tirocinante il personale, le attrezzature e le strutture della SOC Malattie Infettive, tutor aziendale Prof.ssa Xxxxx con orario di accesso da concordare con il Tutor.
Art. 5 – Obiettivi e modalità del tirocinio
Al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolgerà le attività professionalizzanti descritte nel seguente programma formativo individuale:
Approfondimento delle conoscenze relative alla gestione clinico-assistenziale del paziente pediatrico con problematiche legate alle malattie infettive.
Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio
Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. In nessun caso l’attività del tirocinante è sostitutiva del personale di ruolo. La frequenza del tirocinante è finalizzata all’acquisizione delle capacità professionali previste dall’ordinamento della scuola di specializzazione.
Art. 7 – Accertamento della frequenza
L’accertamento e monitoraggio della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutor, il quale provvederà a comunicare mensilmente al Direttore della Scuola di riferimento l’avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti nel progetto. Copia degli orari vistati dal tutore dovranno essere altresì trasmessi a cura del medico in formazione, al seguente indirizzo mail xxxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xx.
Art. 8 – Obblighi del tirocinante
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il medico specialista in formazione è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli art. 3 e 4. Durante l’attività di formazione presso il soggetto ospitante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.
Il medico specialista in formazione è tenuto al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali dei quali viene a conoscenza durante il periodo della attività integrativa presso l’Azienda, secondo quanto previsto dalla citata normativa.
Il medico specialista in formazione è tenuto inoltre al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e delle misure previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, dal Piano nazionale per la prevenzione della corruzione (Legge n. 190/2012 e successivi decreti attuativi).
Art. 9 – Tutela assicurativa
L’Azienda provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione (tirocinante) nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (art. 41, comma 3 D. Lgs. n. 368/99). L’Azienda, inoltre, risponde direttamente per eventuali danni causati a terzi dai medici in formazione specialistica nell’ambito delle attività oggetto della formazione stessa.
Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all’altra parte ogni infortunio e/o incidente capitato al medico in formazione specialistica durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.
Art. 10 - Sicurezza
Ai fini degli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., durante lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo, il medico in formazione specialistica inviato presso la struttura ospitante è equiparato al lavoratore della struttura stessa. In applicazione all’articolo 10 del DM 363/1998, si concorda che il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008, è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante e che le parti si impegnano a garantire l’attuazione degli adempimenti previsti in materia di sicurezza sul lavoro come di seguito specificato:
L’Università degli Studi di Udine garantirà al medico in formazione specialistica inviato presso l’Azienda la formazione “generale” e “specifica” in materia di sicurezza (ex art. 37 - D.Lgs. 81/08), con le modalità definite dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 01/12/2011 e ss.mm.ii ovvero altra formazione che possa essere riconosciuta come credito totale per la formazione generale e specifica lavoratori ai sensi dell’allegato III dell’accordo Stato Regioni del 07.07.2016.
L’Azienda garantirà al medico in formazione specialistica che svolgerà attività presso la propria struttura:
a) informazione in materia di sicurezza (ex art. 36 - D.Lgs. 81/08) relative ai rischi presenti presso la propria struttura e alle misure di sicurezza ed emergenza adottate;
b) messa a disposizione dei dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti in relazione alle attività esercitate e ai relativi rischi;
c) formazione specifica in relazione agli eventuali rischi aggiuntivi, agli aspetti specifici scaturiti della valutazione dei rischi e alle conseguenti misure di prevenzione e procedure di sicurezza rispetto alla formazione già effettuata.
Il medico in formazione specialistica è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti ed alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso la sede di esecuzione delle attività di cui al presente accordo, ad osservare le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in particolare dall’art. 20 del citato decreto, e le indicazioni fornite dai Responsabili della struttura ospitante e/o dal Responsabile delle attività di didattica e ricerca in laboratorio.
Resta inteso che l’attività svolta dal medico specializzando presso il soggetto ospitante si configura come prestazione svolta sotto la responsabilità dei soggetti con posizione di garanzia in materia di sicurezza sul lavoro competenti per le attività effettivamente svolte (Dirigenti e/o Preposti), i quali danno assicurazione di adempimento, per quanto di competenza, delle disposizioni di cui al D.Lgs.
n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ed altri, nonché di quanto disposto dal D.Lgs. n. 241/2000 e dal D.Lgs. n. 101/2020 e ss.mm.ii., in materia di radiazioni ionizzanti, ove applicabili.
Art. 11 – Sorveglianza Sanitaria
L’avvio della frequenza presso il Soggetto ospitante è subordinato all’avvenuta validazione, da parte del medico competente del Soggetto ospitante stesso, della certificazione di idoneità sanitaria dello specializzando conseguita presso la struttura sanitaria di prima assegnazione, da produrre unitamente a certificati vaccinali per epatite B e morbillo-parotite-rosolia-varicella, nonché Ig G per questi agenti virali e Test Mantoux o Quantiferon non antecedente a 3 mesi. Si precisa che qualora dovessero subentrare modifiche/integrazioni al protocollo seguito dall’Azienda per il rilascio del nulla osta in oggetto, lo specializzando potrà essere chiamato a visita medica e/o invitato a presentare ulteriore documentazione medico-sanitaria.
L’Università si impegna a far sì che il medico specialista in formazione esibisca all’ufficio tutela salute della Direzione Medica del soggetto ospitante (xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xx) il certificato di idoneità sanitaria prima dell’avvio della frequenza per le finalità di cui sopra.
Art. 12 – Monitoraggio e verifica dell’attività di tirocinio
Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione è seguita e verificata dal tutore universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l’attività di formazione dello specializzando, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriore strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.
Ogni variazione del calendario di stage (periodo, orario) deve essere tempestivamente comunicata al Servizio didattica DAME - Scuole di Specializzazione.
A conclusione del periodo di attività extra rete formativa, l’Azienda rilascerà certificazione dell’attività formativa svolta dal medico in formazione.
Art. 13 – Trattamento dei dati
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito “GDPR”) e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti delle Autorità di Controllo degli Stati membri dell’Unione Europea ed in particolare del Garante per la protezione dei dati personali.
I dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente accordo in rappresentanza delle parti (qualifica, fonte della rappresentanza, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione del presente accordo e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende. L’Università degli Studi di Udine rende
disponibile l’informativa per tale categoria di interessati, unitamente ai suoi eventuali aggiornamenti, nella sezione “privacy” del sito web xxx.xxxxx.xx.
I dati personali di dipendenti o collaboratori (nominativi, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) coinvolti nelle attività esecutive di cui al presente contratto, sono trattati esclusivamente ai fini dell’esecuzione del rapporto giuridico che ne discende, in conformità all'informativa resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti o collaboratori nell'ambito delle proprie procedure interne.
Resta inteso che i Dati saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate per assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.
Art. 14 - Elezione di domicilio e foro di competenza
Agli effetti della presente convenzione le Parti eleggono il proprio domicilio presso le seguenti sedi:
- Università degli Studi di Udine, Via Palladio n. 8.
- Azienda Ospedaliero Universitaria Xxxxx, in Xxxxx Xxxxxxxxxx 00.
È fatto obbligo alle Parti di comunicare per iscritto con raccomandata A.R., anticipata tramite fax, o con PEC l’eventuale cambio di domicilio.
Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra il soggetto ospitante ed il soggetto promotore in merito all’esistenza, alla validità, all’efficacia, all’interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Firenze, previo esperimento di un tentativo di accordo xxxxxxx fra le Parti a titolo transattivo.
Art. 15 - Durata
La presente convenzione ha durata pari al periodo di formazione dello specializzando medico presso il soggetto ospitante. Le parti potranno convenire di rinnovare la convenzione con scambio di lettera.
Art. 16 – Spese di bollo
Il presente accordo è soggetto all’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 2, parte I del D.P.R. 16/10/1972,
n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale con autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Udine n. 59443/2015 dd. 23/06/15.
Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 della parte 2^ della Tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131, con spese a carico della parte che avrà interesse alla registrazione stessa.
Art. 17 – Norma finale
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell’Università degli Studi di Udine.
Letto e approvato.
La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Firma Firma
Direttore del Dipartimento di Area medica Direttore Generale dell’Azienda Ospitante Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx