CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER GLI ADDETTI DELLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
DI ESCAVAZIONE E
LAVORAZIONE
DEI MATERIALI LAPIDEI
26 MAGGIO 2004
COSTITUZIONE DELLE PARTI
in Roma, il 26 Maggio 2004 tra
L’ANIEM - Associazione Nazionale Imprese Edili aderente alla CONFAPI, rappresentata dal Presidente Nazionale Xxxxxxx Xxxxxxxx; dal Presidente del settore Lapideo/Estrattivo Xxxxxxxx Xxxxxxx assistiti dal Direttore Generale Xxxxxxxxxx X’Xxxxxxx e dalla delegazione composta dai Sigg. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx.
La FeNEAL - Federazione Nazionale Lavoratori Xxxxx - Xxxxxx e del Legno - aderente alla UIL, rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx; dai componenti la Segreteria Nazionale: Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx; dai componenti la Direzione Nazionale: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx D’Xxxxxxx, Xxxxxxxxx De Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx; dai componenti la delegazione trattante: Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx X.Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx;
La FILCA – Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini – aderente alla CISL – rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxxxxx , dal Segretario Generale Aggiunto Xxxxxxxx Xxxxxxxx, dai Segretari Nazionali Xxxxx Xxxxxx , Xxxxxxx Xxxxx , Xxxxxxxx Xxxxxxxx , Xxxxxx Xxxxx , dal Responsabile del settore Xxxxx Xxxxxx , dal Comitato Esecutivo: Xxxxxxx Xxxxxxx , Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx X.Xxxxxxxx, Xxxxxx Xx Xxxxxx, Xxxxxxx Xx Xxxxxx, Xxxxxx Xx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx,
Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx e dalla Delegazione Trattante: Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx.
La Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed estrattive - FILLEA Costruzioni e Xxxxx – aderente alla CGIL, rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxxx Xxxxxxx e dai Segretari Nazionali: Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx; dal Responsabile di Settore Sig. Xxxxx Xxxxxxxxx; dai componenti il Comitato Direttivo Nazionale: Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx X’Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xx Xxxxxx, Xxxxx Xx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Di Xxxxxxx, Xxxxxxx Xx Xxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxci, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx’ Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx
Xxxxxxx, Xxxxx X’Xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx e dai componenti la Delegazione Trattante Xxxx.: Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx.
CAPITOLO I
RELAZIONI INDUSTRIALISFERA DI APPLICAZIONE
1) escavazione del marmo; escavazione dell'alabastro;
escavazione del granito, sienite, diorite, quarzite, serizzi, porfidi, ecc.; escavazione delle ardesie
escavazione del travertino; escavazione delle pietre silicee; escavazione delle pietre calcaree; escavazione dei tufi;
escavazione della pomice; escavazione dell'argilla; escavazione delle altre pietre affini;
2) segatura, lavorazione dei sopradetti materiali;
3) produzione dei granulati, cubetti, polveri, ecc.;
4) produzione di pietrame e pietrisco;
5) lavorazione delle selci;
6) produzione di sabbia e ghiaia;
7) lavorazione di marmi composti.
COMITATO PARITETICO NAZIONALE
Le parti, ferme restando l’autonomia e le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli Imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e nella consapevolezza dell’importanza di relazioni industriali partecipate, convengono sull’opportunità di confrontarsi su conoscenze e su autonome valutazioni per tematiche suscettibili di incidere sulla situazione complessiva dei settori cui si applica il presente contratto sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità dei settori stessi.
A tal fine le parti stipulanti convengono di istituire il Comitato Paritetico Nazionale permanente (C.P.N.) con sede presso gli uffici dell’ANIEM Nazionale – Roma, Via delle Sette Chiese, 146 – il quale potrà dotarsi di un proprio regolamento operativo.
Il C.P.N. potrà avere strutture territoriali, dipendenti dal Nazionale, che procederanno alla raccolta delle informazioni a livello provinciale per poi trasmetterle al Comitato Nazionale. Il CNP diventerà, pertanto, la sede naturale e strutturata in cui le parti individueranno percorsi condivisi in funzione della necessità di favorire progetti che rispondano alle esigenze specifiche delle aziende, dei lavoratori e del settore in generale, nonché di coordinamento dei piani formativi e di aggiornamento professionale.
Il CNP raccoglierà i dati e le informazioni provenienti da Unioncamere, Camere di Commercio distrettuali, ICE, ISTAT, INAIL, INPS, dall’Osservatorio Paritetico e dagli Enti bilaterali territoriali di settore (fin qui operanti).
Entro n. 6 mesi dalla firma del C.C.N.L., le parti, rappresentate pariteticamente nel Comitato, ne definiranno la composizione nonché il regolamento per lo svolgimento dell’attività. I temi oggetto dei lavori del Comitato, saranno, in particolare:
− l’andamento congiunturale dei settori anche con riferimento alle importazioni e alle esportazioni dei prodotti;
− le eventuali problematiche di approvvigionamento della materia prima con riferimento alle norme di legge sull’attività estrattiva e alla loro applicazione in sede amministrativa;
− le iniziative di politica legislativa e regolamentare concernenti il mercato del lavoro;
− l’utilizzo dei combustibili non convenzionali e il risparmio energetico con riguardo alla stima degli effetti indotti sull’occupazione;
− la formazione professionale sulla base di quanto convenuto all’art.9;
− le tematiche della sicurezza sul lavoro e della tutela dell’ambiente esterno, anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni, nonché le
problematiche eventualmente poste dal recepimento in legge delle direttive dell’Unione europea in materia.
Il Comitato Paritetico Nazionale, per la sua attività, si avvarrà di dati forniti dalle parti stipulanti o provenienti da istituzioni o enti pubblici ovvero da organismi specializzati sulle specifiche materie, concordemente individuati e potrà esprimere indirizzi ed orientamenti sulle materie oggetto di esame.
Ai fini dell’espletamento delle attività in materia di sicurezza, formazione professionale nonché di elaborazioni progettuali finalizzate all’incremento dei livelli occupazionali nel settore, il C.P.N. potrà presentare specifici programmi allo scopo di acquisire risorse finanziarie stanziate dall’Unione Europea.
Alle riunioni del Comitato, in relazione alle materie all’esame, potranno prendere parte tecnici esterni.
1. I risultati dei lavori del Comitato Paritetico Nazionale saranno oggetto di esame delle parti stipulanti in apposito incontro a livello nazionale nel corso del quale saranno altresì fornite, e costituiranno oggetto di specifico esame e di autonome valutazioni delle parti, informazioni complessive riguardanti:
− i dati di aggiornamento annuale sulla struttura del settore e i loro riflessi sull’occupazione, nonché sul costo del lavoro e dinamiche delle retribuzioni;
− le previsioni annuali degli investimenti nel settore, classificati secondo le principali finalità perseguite e le loro localizzazioni per grandi aree geografiche nonché le eventuali ricadute occupazionali prevedibili;
− gli andamenti annuali dell’occupazione complessiva, ripartita per categoria, con specifico riferimento a quella giovanile e a quella femminile e ai problemi di inserimento dei lavoratori extracomunitari in applicazione delle norme di legge che li riguardano;
− le previsioni sui fabbisogni e sugli indirizzi di formazione professionale: l’elaborazione dei programmi di formazione e qualificazione della manodopera in relazione alle necessità di un più stretto rapporto tra la politica di programmazione e la formazione professionale;
− i dati Istat sulla dinamica delle retribuzioni e del costo del lavoro;
− i dati anche comparativi sulla produttività e competitività del settore nonché i relativi investimenti complessivi;
− gli andamenti aggregati a livello nazionale delle prestazioni di lavoro rese oltre l’orario ordinario, nonché delle assenze per malattia, infortunio sul lavoro, cassa integrazione guadagni e altre causali.
A richiesta di una delle parti, di comune accordo, allo scopo di ricercare posizioni comuni, potrà essere deciso di svolgere, approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione. Per specifici temi le parti potranno convenire di condurre approfondimenti alla presenza di rappresentanze pubbliche aventi competenza istituzionale e potestà decisoria.
2. In presenza di specifiche situazioni concernenti il settore e l’occupazione a livello regionale, su richiesta di una delle parti, l’Associazione imprenditoriale stipulante e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti promuoveranno apposito incontro, da svolgersi presso l’Associazione imprenditoriale, per valutazioni autonome delle parti sulle specifiche situazioni convenute come oggetto dell’incontro.
Le parti in tali occasioni potranno ricercare posizioni comuni da far valere, ove occorra, nelle sedi istituzionali territorialmente competenti.
In tale occasione saranno in particolare valutate situazioni di crisi, di eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva e di mobilità.
Di norma, annualmente, ove possibile in occasione degli incontri di cui al 1° comma del presente punto 2), a richiesta delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti saranno fornite dall’Associazione imprenditoriale stipulante, per il livello regionale, le previsioni degli investimenti riguardanti significativi ampliamenti e/o trasformazione degli impianti esistenti e/o nuovi insediamenti industriali e illustrate le eventuali implicazioni degli investimenti predetti sull’occupazione, sulla qualificazione professionale, sulle prospettive produttive e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Con riferimento alle indicazioni del C.P.N. e al recepimento, da parte dello stesso delle informazioni atte allo svolgimento del proprio compito, le parti si riuniranno semestralmente per esaminare i dati relativi a:
➢ numero e entità delle imprese nel territorio e loro dislocazione;
➢ numero e qualifica degli addetti, suddiviso per sesso ed età;
➢ programmi e prospettive di lavoro;
➢ previsioni di mercato inerenti l’acquisizione di nuove commesse (pubbliche e private);
➢ programmi di investimento tanto produttivi quanto relativi all’acquisizione strutturazione degli impianti;
➢ previsioni sugli strumenti regolatori pubblici (P.A.E., autorizzazioni, etc.)
Nel suddetto quadro di riferimento occorre inserire una serie di iniziative a cura delle organizzazioni contraenti nell’ambito delle rispettive autonomie
affinché siano resi possibili interscambi fra le istituzioni territoriali ed il mondo economico.
Tali interscambio avranno anche la finalità di ampliare l’orizzonte delle conoscenze per quanto attiene il tipo, i tempi e le modalità dei programmi di approntamento degli strumenti urbanistici che consentano una programmazione delle attività estrattive.
SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI E CONTRATTUALI
Premessa
1) Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, nell’assumere come proprio lo spirito del “Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo” del 23 luglio 1993 e il "Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione" del 22 dicembre 1998, ne realizza, per quanto di competenza del contratto collettivo nazionale di categoria, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali:
–attribuendo alla autonomia collettiva delle parti una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo del metodo partecipativo, ai diversi livelli e con diversi strumenti, al quale le parti riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto;
–regolando l’assetto della contrattazione collettiva in funzione di una dinamica delle relazioni di lavoro medesime tale da consentire ai lavoratori benefici economici con contenuti non inflazionistici ed alle imprese una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro nonché di sviluppare e valorizzare pienamente le opportunità offerte dalle risorse umane.
2) A questi fini le parti si impegnano in nome proprio e per conto degli organismi territoriali a loro collegati, nonché delle imprese aderenti e delle R.S.U., a che il funzionamento del sistema di relazioni industriali e contrattuali più avanti descritto, si svolga secondo i termini e le procedure specificamente indicate, dandosi nel contempo atto che la loro puntuale applicazione è condizione indispensabile per mantenere le relazioni sindacali nelle sedi previste dal presente contratto, entro le regole fissate.
3) Al sistema contrattuale cosi disciplinato corrisponde l’impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità il contratto generale, le norme integrative di settore o quelle aziendali da esso previste. A tal fine le Associazioni territoriali aderenti all’ANIEM- CONFAPI sono impegnate ad adoperarsi per l’osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere ed a intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
4) Le parti, avendo assunto quale regola dei propri comportamenti la coerenza con gli obiettivi di competitività delle imprese e di valorizzazione del lavoro industriale, realizzano con il presente contratto
gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo del 23 luglio 1993 e del Patto Sociale del 22 dicembre 1998.
5) La contrattazione di secondo livello riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli regolati dal CCNL e avrà per oggetto le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del contratto collettivo nazionale di lavoro in conformità ai criteri ed alle procedure ivi indicati. Le materie rimesse alla contrattazione di secondo livello possono essere disciplinate, in luogo della normale contrattazione aziendale, con accordi provinciali o territoriali, in base alla prassi vigente in applicazione del CCNL 19 Novembre 1990.
Nelle aree territoriali nelle quali si svolgerà la contrattazione territoriale, non potrà avere luogo quella aziendale.
6) La contrattazione di secondo livello è prevista secondo quanto disposto dal Protocollo 23 luglio 1993 e del Patto sociale del 22 dicembre 1998 nello spirito dell’attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese.
Nota a verbale
Nei territori in cui venga istituita per la prima volta la contrattazione provinciale o territoriale, in presenza di aziende con contrattazione consolidata, le parti possono decidere di derogare dalla contrattazione territoriale e, in alternativa, proseguire con quella aziendale.
Procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro
Il contratto nazionale ha durata quadriennale per la materia normativa e biennale per quella retributiva.
La parte che ha dato disdetta del contratto presenterà le proposte per un nuovo accordo in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto.
La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Le parti si danno atto che in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenze del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del contratto, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato “indennità di vacanza contrattuale” secondo le modalità e i criteri specificatamente previsti nel
Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993 e del Patto Sociale del 22 dicembre 1998.
La violazione del periodo di raffreddamento come definito al secondo comma del presente articolo comporta come conseguenza a carico della parte che vi ha dato causa l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la suddetta indennità di vacanza contrattuale, secondo quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993 e dal Patto Sociale del 22 Dicembre 1998.
Al fine di rendere effettivamente esigibile la contrattazione di secondo livello, le parti convengono che qualora non dovessero svolgersi le procedure della contrattazione stessa, si attiveranno, su richiesta di una delle parti, o entrambi, le organizzazioni firmatarie il presente CCNL per una valutazione di merito.
Procedure di rinnovo degli accordi di secondo livello
Le parti si danno atto che la contrattazione di secondo Xxxxxxx avrà per oggetto le materie per le quali sia prevista una specifica clausola di rinvio nei singoli istituti del contratto nazionale di lavoro.
Gli accordi di secondo livello, secondo quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993 e dal Patto Sociale del 22 dicembre 1998 hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale.
Le richieste di rinnovo degli accordi di secondo livello dovranno essere presentate in tempo utile al fine di consentire l’apertura delle trattative due mesi prima della scadenza dell’accordo. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento della stessa.
Durante due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dell’accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette, sempre che al riscontro segua la fissazione della data di apertura della trattativa.
Nel caso di controversia interpretativa sull’applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione di II livello, ciascuna delle parti può chiedere l’intervento delle Associazioni nazionali contraenti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa.
Inoltre le Organizzazioni stipulanti a livello nazionale sono impegnate a garantire a tutti i livelli il rispetto delle regole di cui sopra, intervenendo
anche nel caso di impedimento per l'esercizio della contrattazione di secondo livello.
A tale scopo (per agevolare la contrattazione e i suoi contenuti) potranno essere concordati a livello territoriale degli indicatori utili in particolare per la definizione del premio di risultato per i quali uno schema indicativo è riportato in allegato al presente CCNL (Allegato B).
OSSERVATORIO
L’Osservatorio Nazionale, costituito dall’Aniem-Confapi e da Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL in attuazione a quanto disposto dal CCNL del settore Lapideo/Estrattivo 19.11.1990 e di quanto stabilito dall’accordo del 7.7.1993, si articolerà a livello nazionale e territoriale (regionale o provinciale) anche attraverso l’attività di Commissioni Paritetiche Referenti. L’Osservatorio Nazionale per il suo funzionamento utilizzerà dati forniti dalle parti contraenti e da enti pubblici specializzati.
L’Osservatorio Nazionale sarà composto da 6 rappresentanti designati dalle parti in materia paritetica e si riunirà in relazione al programma dei lavori prestabiliti di norma quadrimestralmente.
L’Osservatorio Nazionale sarà indirizzato alla conoscenza e all’esame delle specifiche problematiche con compiti permanenti di monitoraggio relativi agli andamenti produttivi e di mercato nazionale ed internazionale del settore con particolare riferimento a:
− Tecnologie e innovazioni di prodotti;
− Qualità dei prodotti;
− Innovazioni organizzative;
− Mercato e dinamiche occupazionali;
− Costo del lavoro e dinamiche delle retribuzioni;
− Elaborazione dei programmi di formazione e qualificazione della manodopera in relazione alle necessità di un più stretto rapporto tra la politica di programmazione e la formazione professionale;
− Le previsioni di mercato inerenti l’acquisizione di nuove commesse (private e pubbliche);
− L’andamento degli investimenti complessivi del settore;
− Previsioni di mercato inerenti l’acquisizione di nuove commesse (private e pubbliche);
− L’andamento degli investimenti complessivi del settore;
− Previsioni degli strumenti regolatori (PAE, autorizzazioni, ecc.);
− Attività estrattive e legislazioni relative.
L’Osservatorio Nazionale potrà avvalersi di indagini conoscitive, finalizzate in particolare ad acquisire elementi relativi alle tecnologie di produzione, all’organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro, all’igiene nei luoghi di lavoro, al regime idrogeologico e all’inquinamento delle acque, alla gestione degli scarti e dei residui di lavorazione, ai piani paesaggistici e al recupero delle aree.
Le indagini conoscitive presso le imprese saranno svolte direttamente dall’ANIEM che fornirà all’Osservatorio Nazionale risultati globali.
All’interno dell’Osservatorio Nazionale verranno realizzate iniziative atte alla sensibilizzazione degli organi preposti in materia di formazione professionale e ambiente di lavoro.
L’ANIEM e la Feneal-UIL, la Filca-CISL e la Fillea-CGIL definiranno il regolamento di attuazione, entro 3 mesi dalla data di stipula del CCNL, dell’Osservatorio Nazionale che potrà prevedere in relazione ai progetti unanimemente e concordemente definiti dalle parti, l’utilizzo di finanziamenti idonei allo sviluppo dei progetti stessi.
L’Osservatorio Nazionale avrà sede in Xxx xxxxx Xxxxx Xxxxxx, 000 – Roma – c/o L’ANIEM.
La partecipazione all’Osservatorio Nazionale è gratuita.
L’attività delle Commissioni Paritetiche Referenti a livello territoriale (regionali o provinciali) sarà orientata all’esame delle principali problematiche presenti sul territorio con particolare riferimento a:
− Andamenti di produttività, competitività e qualità prodotti;
− Ambiente di lavoro, sicurezza, piani di risanamento di comparto;
− Impatti ambientali esterni: uso e salvaguardia del territorio: riuso materiali di risulta;
− Piani regionali attività estrattive (PRAE);
− Formazione professionale.
La partecipazione alle Commissioni Paritetiche Referenti a livello territoriale è gratuita.
In attuazione del protocollo 23.07.1993 ed al fine di consolidare una politica industriale e sindacale nazionale del settore, le parti concordano di avviare un sistema di relazioni industriali avanzato e fondato su maggiori livelli di confronto e partecipazione.
Le parti verificheranno in appositi incontri semestrali, utilizzando i dati dell’Osservatorio Nazionale, le linee di sviluppo del settore nelle sue articolazioni ed in tutti i suoi aspetti, al fine di definire posizioni comuni e di favorire quelle iniziative, anche pubbliche, idonee allo sviluppo del settore. Su richiesta di una delle parti, medesimi incontri si svolgeranno a livello territoriale sulle tematiche attinenti l’area di riferimento.
CAPITLO II
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art.1 Assunzioni
L'assunzione dei lavoratori verrà effettuata in conformità alle norme di legge. All'atto dell'assunzione l'azienda comunicherà per iscritto:
1) la data di assunzione;
2) la categoria attribuita;
3) il trattamento economico;
4) la località dove potrà prestare servizio.
All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti:
1) carta d'identità o documento equipollente;
2) stato di famiglia, per il lavoratore capo famiglia, agli effetti degli assegni familiari;
3) eventuale titolo di studio, se richiesto;
4) altri documenti richiesti da eventuali disposizioni contrattuali e di legge. Inoltre è facoltà dell'azienda richiedere al lavoratore il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.
Il lavoratore dovrà dichiarare la sua residenza e comunicare al datore di lavoro gli eventuali cambiamenti.
L'azienda rilascerà al lavoratore ricevuta dei documenti che essa trattiene e che dovranno essergli restituiti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Inoltre il lavoratore, prima dell'assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica del medico di fiducia dell'azienda.
Art. 2 Periodo di prova
Operai
L'assunzione al lavoro è sempre fatta per un periodo di prova fissato nelle seguenti misure:
livello 8° - 10 giorni di effettiva prestazione lavorativa livello 7° - 15 giorni di effettiva prestazione lavorativa livello 6° - 20 giorni di effettiva prestazione lavorativa livello 5° - 25 giorni di effettiva prestazione lavorativa livello 4° - 30 giorni di effettiva prestazione lavorativa livello 3° - 30 giorni di effettiva prestazione lavorativa
Durante il periodo di prova, la retribuzione non può essere inferiore al minimo stabilito per la categoria per la quale l'operaio è stato assunto.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può risolvere il rapporto senza l'obbligo di preavviso e di indennità.
L'operaio che non viene confermato o che non creda di accettare le condizioni offertegli, lascerà senz’altro l'azienda ed avrà diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute.
Terminato il periodo di prova, l'anzianità dell'operaio decorrerà dal primo giorno dell'assunzione in prova, a tutti gli effetti del presente contratto.
Potranno essere esentati dal periodo di prova gli operai che lo abbiano già superato, presso la stessa azienda e per le stesse mansioni, nel biennio precedente.
L'eventuale periodo di prova per gli intermedi di 3° livello non può essere superiore a 60 giorni di effettiva prestazione lavorativa.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti tutti i diritti e gli obblighi della presente regolamentazione.
La risoluzione del rapporto può aver luogo ad iniziativa di ciascuna delle parti in qualunque momento del periodo di prova senza preavviso né indennità.
Qualora il licenziamento avvenga oltre il 45° giorno deve essere corrisposta al lavoratore l'intera retribuzione afferenti al periodo di prova prestabilito; qualora il licenziamento avvenga prima del 45° giorno devono essere corrisposte al lavoratore tante giornate di retribuzione per quanti sono i giorni di effettivo lavoro.
Qualora alla scadenza del periodo di prova, l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.
Per il lavoratore che con analoghe mansioni abbia prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende che esercitano la stessa attività, i periodi di tempi di cui sopra vengono ridotti rispettivamente ad un mese ed a 15 giorni.
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 90 giorni di effettiva prestazione lavorativa; tuttavia tale periodo potrà essere prorogato fino a sei mesi per i quadri e gli impiegati di 1° e 2° livello.
Il periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di impiego potrà aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso.
Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
Se il licenziamento avviene oltre il termine predetto, all'impiegato sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
Nei casi di licenziamento o di dimissioni che avvengano dopo il primo mese del periodo di prova, saranno corrisposti i ratei della 13a mensilità, ovviamente commisurati, nel caso di dimissioni, all'effettivo periodo di servizio prestato.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato si intenderà confermato in servizio.
L'impiegato in prova avrà diritto in ogni caso al trattamento economico minimo contrattuale della categoria alla quale viene assegnato.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dalla presente regolamentazione, salvo che non sia diversamente disposto, e comunque ad eccezione dei diritti e obblighi relativi alle norme sulla previdenza, le quali però, dopo il superamento del periodo stesso, devono essere applicate a decorrere dal giorno di assunzione.
Art. 3 Apprendistato
a) Norme generali
La disciplina dell’apprendistato è regolata dalle norme di legge e dal presente articolo. Per quanto non espressamente contemplato nelle disposizioni di cui sopra all’apprendista si applicano le norme previste dal presente contratto.
E’ possibile l’assunzione di apprendista part-time; in tal caso tutti gli istituti contrattuali e di legge saranno riparametrati in percentuale rispetto all’orario svolto.
b) Periodo di prova
Il periodo di prova non potrà superare le 4 settimane di effettiva prestazione.
Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal contratto senza obbligo di preavviso e di indennità sostitutiva, con il solo pagamento delle ore effettivamente prestate.
Il periodo di prova sarà computato sia agli effetti della durata dell’apprendistato sia agli effetti dell’anzianità di servizio.
c) Durata
Il periodo di apprendistato avrà la durata massima di 4 anni.
Nel caso di apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale o laurea, NON IDONEI rispetto alle mansioni ed all’attività da svolgere, la durata dell’apprendistato non potrà superare i 36 mesi.
Nel caso di apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale o laurea, IDONEI rispetto alle mansioni ed all’attività da svolgere, la durata dell’apprendistato non potrà superare i 24 mesi.
Ai fini della durata dell’apprendistato i periodi di servizio prestati presso altri datori di lavoro vengono cumulati a tutti gli effetti purchè essi non siano separati l’uno dall’altro da interruzioni superiori ad un anno e purchè i precedenti periodi siano stati prestati presso altra azienda lapidea in mansioni analoghe e debitamente certificati all’atto di assunzione.
La durata massima per il 7° livello è di 36 mesi.
Non è ammesso la stipula di contratti per il livello 8°.
d) Retribuzione
La paga base e la contingenza dell’apprendista sono calcolate in percentuale ed in relazione alla durata dell’apprendistato, come da allegata tabella, in riferimento ai livelli di inquadramento finali.
Il premio di risultato e/o gli altri premi aziendali o provinciali, comunque denominati, verranno erogati sulla base degli accordi stessi.
Nell’ambito della stessa azienda, l’imponibile fiscale dell’apprendista non potrà comunque superare l’imponibile fiscale di un lavoratore di pari livello.
e) Malattia ed infortunio
All’apprendista non in prova verrà corrisposto un trattamento economico pari all’onere che le aziende sopportano in caso di malattia e infortunio, per gli operai ed impiegati.
f) Formazione
Gli apprendisti sono tenuti a partecipare alle iniziative formative predisposte dall’azienda secondo le normative di legge.
L’attività formativa complementare è pari a 120 ore annue, strutturata in forma modulare, i cui contenuti saranno a carattere trasversale, professionalizzante ed operativo:
1. MODULO - ENTRATA – VERIFICA ANNUALE
Attività interna. Accoglienza, valutazione del livello di ingresso dell’apprendista, valutazione delle competenze possedute dall’apprendista, valutazione dei processi di lavorazione riferiti alla professionalità da acquisire in termini di conoscenze tecnico-operative e di competenze relazionali nell’ambiente di lavoro, individuazione dei fabbisogni formativi.
Definizione del patto formativo tra apprendista e struttura formativa con conseguente costruzione del percorso formativo individuale.
Annualmente viene effettuata una verifica dell’andamento formativo in termini di competenze raggiunte e di obiettivi formativi conseguiti.
Allo scopo di verificare l’andamento del percorso formativo e di mettere in atto eventuali modifiche per una migliore taratura del corso, il percorso formativo sarà monitorato periodicamente dal coordinatore del corso con particolare riferimento ai contenuti svolti, alla metologia, agli aspetti organizzativi, al clima del corso.
2. MODULO - SVILUPPO COMPETENZE DI BASE
Attività esterna. Il modulo a carattere propedeutico ed ha la funzione di presentare le logiche di funzionamento dell’azienda come organizzazione complessa e di informare sugli aspetti relativi alla legislazione sul lavoro ed alla sicurezza. In particolare, verranno trattati argomenti su:
Competenze Relazionali
– Comunicazione interna ed esterna; la comunicazione nell’ambito del lavoro.
– Analizzare e risolvere situazioni problematiche.
Organizzazione ed Economia
– Conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell’impresa.
– Conoscere i principali elementi economici e commerciali dell’impresa:
a) le condizioni e i fattori di redditività dell’impresa (produttività, efficacia ed efficienza);
b) il contesto di riferimento di un’impresa (forniture, reti, mercato, EURO,
..);
– Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità ed alla soddisfazione del cliente.
– Sviluppare competenze imprenditive e di autoimprenditorialità anche in forma associata.
Disciplina Del Rapporto Di Lavoro
– Conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali.
– Conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori.
– Conoscere gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del lavoro.
Sicurezza Sul Lavoro
– Conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro.
– Conoscere i principali fattori di rischio.
– Conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.
Particolare aspetto verrà inoltre dedicato al consolidamento e eventuale recupero di conoscenze linguistico-matematiche. Le conoscenze matematiche verranno recuperate e approfondite all’interno dei moduli inerenti le competenze tecnico-professionali e a carattere operativo. Il recupero delle conoscenze linguistiche avverrà attraverso l’elaborazione di semplici documenti di memorizzazione degli argomenti trattati utilizzando i supporti informatici.
3. MODULO. SVILUPPO COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
Attività esterna. Le competenze di tipo tecnico devono tendere ai seguenti obiettivi:
– Conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale.
– Conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità.
– Conoscere e saper utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale.
– Conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
4. MODULO – CONTENUTI A CARATTERE OPERATIVO
Attività interna. Obiettivo è stabilire un collegamento tra formazione teorico- pratica e l’addestramento al lavoro per affiancamento. Le competenze da conseguire mediante l’esperienza di lavoro pratica tenderanno principalmente all’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro), le tecniche e i metodi di lavoro.
Apprendisti
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | TOTALE |
1° modulo:.... | 1° modulo:... | 1° modulo:... | 1° modulo:... | |
2° modulo:.... | 2° modulo:.... | 2° modulo:.... | 2° modulo:.... | |
3° modulo:.... | 3° modulo:.... | 3° modulo:.... | 3° modulo:.... | |
4° modulo:.... | 4° modulo:.... | 4° modulo:.... | 4° modulo:.... | |
TOTALE: 120 | TOTALE 120 | TOTALE 120 | TOTALE 120 | 480 |
Apprendisti con titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale o laurea non idonei rispetto all’attività da svolgere.
1° anno | 2° anno | 3° anno | TOTALE |
1° modulo:.... 2° modulo:.... 3° modulo:.... 4° modulo:.... | 1° modulo:... 2° modulo:.... 3° modulo:.... 4° modulo:.... | 1° modulo:... 2° modulo:.... 3° modulo:.... 4° modulo:.... | |
TOTALE: 100 | TOTALE 100 | TOTALE 100 | 300 |
Apprendisti con titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale o laurea idonei rispetto all’attività da svolgere.
1° anno | 2° anno | TOTALE |
1° modulo:.... | 1° modulo:... | |
2° modulo:.... | 2° modulo:.... | |
3° modulo:.... | 3° modulo:.... | |
4° modulo:.... | 4° modulo:.... | |
TOTALE: 120 | TOTALE 120 | 240 |
Nota a Verbale
Considerato l’assoluta novità introdotta dalla legge sull’apprendistato, la specifica della quantità delle ore nei singoli moduli verrà congiuntamente determinata sulla base delle esperienze che si andranno a costruire nelle singole realtà.
All’apprendista che avesse intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato, anche in mansioni non analoghe, sarà obbligato esclusivamente alla formazione tecnico-professionale mentre sarà esonerato
dall’attività formativa con contenuti a carattere trasversale qualora già effettuata presso altri datori di lavoro.
All’atto di assunzione l’azienda richiederà all’apprendista di documentare l’eventuale attività formativa precedentemente svolta presso altra azienda ai fini del riconoscimento del credito formativo e comunque dell’esenzione della frequenza dei moduli formativi già completati.
Il tutore nelle iniziative formative può essere identificato in lavoratori dell’azienda, di livello non inferiore all’apprendista ovvero consulenti esterni, aventi le esperienze professionali previste dalla normativa vigente.
Nelle imprese con meno di 15 dipendenti e comunque nelle imprese artigiane la funzione di tutore può essere svolta dal titolare dell’impresa.
Il percorso formativo sarà seguito da un tutor aziendale e da un tutor della struttura formativa esterna. Queste figure supporteranno l’apprendista nel percorso formativo collaborando tra loro allo scopo di favorire una migliore contestualizzazione dell’azione formativa. E’ prevista la figura di un coordinatore del corso con compiti di responsabilità rispetto al progetto formativo e operativi rispetto agli adempimenti amministrativi.
Potranno essere costituite delle Commissioni Paritetiche Territoriali per la gestione della formazione professionale. Compiti di tali commissioni sono:
A. individuare i centri di formazione professionali;
B. predisporre eventuali moduli formativi specifici per il territorio,
C. monitorare le esperienze formative svolte nel territorio;
D. validare la formazione effettuata
Dichiarazione comune
Xxxxx restando quanto in essere, con riferimento agli art. 3, art. 10, art. 11 del ccnl 5 novembre 1999, le parti, preso atto dell’emanazione del D.L.vo 10 settembre 2003 n. 276, convengono di incontrarsi ad esito degli incontri in corso tra Confapi e CGIL, CISL e UIL per la definizione di accordi interconfederali sulla materia e comunque non oltre il 31.12.2004, per definire quanto rinviato dal succitato decreto legislativo alla contrattazione collettiva.
In occasione del predetto incontro le parti con riferimento all’accordo interconfederale 11.02.2004 sui contratti di inserimento valuteranno se e
come adeguare la predetta disciplina alle esigenze dei settori cui si applica il presente ccnl.
CAPITOLO III
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALEArt. 4 Classificazione del personale
I lavoratori sono inquadrati in un unica scala classificatoria articolata in 5 Aree alle quali corrispondono 8 livelli retributivi.
L'inquadramento nelle singole Aree verrà effettuato sulla base dei profili indicati di seguito, con esemplificazioni, e delle relative declaratorie.
La declaratoria, definisce per ciascuna Area requisiti e caratteristiche di una determinata figura professionale.
I profili e le relative esemplificazioni esprimono il contenuto professionale delle funzioni tipiche ricomprese in ogni singola Area; per mansioni non rappresentate nei profili o non rilevabili nelle esemplificazioni l'inquadramento viene effettuato sulla base delle declaratorie o utilizzando per analogia i profili esistenti.
I Area direzione Livello 1°Super (quadri) Livello 1°
Livello 2°
II Area coordinamento Livello 3° Livello 4°
III Area specialistica Livello 5°
IV Area Qualificata Livello 6°
V Area esecutiva Livello 7° Livello 8°
Declaratorie e profili
I AREA PROFESSIONALE
Declaratorie
Appartengono a questa Area i lavoratori del 1° e 2° Livello che svolgono funzioni direttive.
1° Livello
Profili
Lavoratori che dipendono unicamente dalla direzione aziendale e potendo loro essere affidata la rappresentanza dell'azienda con poteri decisionali mediante deleghe speciali, partecipando con carattere di continuità ai processi di definizione degli obiettivi, delle strategie aziendali, alla gestione delle risorse aziendali in condizioni di autonomia decisionale.
NOTA A VERBALE
Ai lavoratori appartenenti a tale livello può essere riconosciuta la qualifica di Quadro (L. 190/85).
2° Livello
Profili
Lavoratori che, in attuazione delle disposizioni generali aziendali, svolgono funzioni che implicano la responsabilità, il controllo di unità organizzativa di notevole importanza nonché lavoratori con mansioni specialistiche di alto livello per ampiezza e natura:
– responsabile dell'amministrazione;
– responsabile della produzione. II AREA PROFESSIONALE
Declaratorie
Appartengono a questa Area i lavoratori, impiegati ed operai, del 3° e 4° livello in grado di svolgere funzioni di concetto e di coordinameto.
3° Livello
Profili
Lavoratori amministrativi e tecnici che autonomamente svolgono mansioni di concetto nell'attività affidata:
– responsabile ufficio acquisti;
– responsabile ufficio contabile;
– responsabile ufficio personale;
– responsabile ufficio commerciale;
– responsabile di laboratorio e sala prove.
Lavoratori che esplichino mansioni di guida e controllo di un gruppo di operai con apporto di competenza tecnico pratica e con l'esercizio di un certo potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione:
– capo impianto;
– capo reparto. 4° Livello Profili
Lavoratori che svolgono in piena autonomia e/o con specifica collaborazione mansioni per le quali è richiesta una rilevante preparazione tecnico amministrativa acquisita con prolungata e comprovata esperienza:
– traduttore simultaneo.
Lavoratori che esplichino mansioni di fiducia e responsabilità che non siano normalmente attribuite agli operai o che siano preposti alla guida o al controllo di un gruppo di operai, con apporto di competenza tecnico pratica ma con iniziativa per la condotta e i risultati della lavorazione:
– responsabile di linea di produzione.
Lavoratori che, in piena autonomia, svolgono mansioni per le quali siano richieste una personale e rilevante competenza tecnico-pratica, una conoscenza specifica ed approfondita del lavoro, della tecnologia e del funzionamento degli impianti lavorativi, nonché una prolungata e comprovata esperienza:
– elettricista e/o meccanico "altamente" specializzato;
– programmatore di macchine a guida computerizzata;
– riproduttore modellista;
– sorvegliante di cava (DPR 128/59);
– operatore di mezzo semovente che sia provvisto di adeguata patente e provveda alla manutenzione del mezzo (solo per il comparto delle pietre ornamentali).
III AREA PROFESSIONALE
Declaratorie
Appartengono a questa Area i lavoratori inquadrati nel 5° livello sia impiegati, che hanno acquisito una propria autonomia nell'ambito delle mansioni affidate, che operai che per esperienza acquisita siano in grado di svolgere e completare, anche sulla base di disegni, ogni operazione inerente la produzione.
5° Livello
Profili
Lavoratori che svolgono mansioni per le quali è richiesta una particolare preparazione tecnico-amministrativa specialmente rilevante rispetto a quelle previste per i livelli successivi.
Lavoratori che oltre a possedere tutte le caratterristiche indicate nella IV Area compiono con l'apporto di personale competente lavori che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati produttivi:
– operaio caposquadra-sottocapo;
– autista di autoarticolati e di cava di montagna;
– fuochino minatore;
– escavatorista e ruspista provetti di macchine di tipo idraulico e drag-line;
– scalpellino per lavorazioni artistiche ed ornamentali;
– miscelatore blocchi agglomerato;
– meccanico e/o elettricista;
– fresatore sagomatore per le lavorazioni ornamentali. IV AREA PROFESSIONALE
Declaratorie
Appartengono a questa Area i lavoratori inquadrati nel 6° livello sia impiegati esecutivi sia operai in grado di svolgere funzioni qualificate.
Profili
Lavoratori sia tecnici che amministrativi che svolgono mansioni esecutive:
– disegnatore;
– contabile;
– impiegato con conoscenza lingue straniere.
Lavoratori che compiono a regola d'arte lavori ed operazioni la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio:
– minatore;
– scalpellino;
– conduttore di telaio granito;
– fresatore;
– lucidatore a mano a regola d'arte;
– conduttore di impianto di selezione e frantumazione;
– addetto controllo qualità;
– gruista;
– autista (minimo patente C);
– palista;
– mulettista spedizioniere;
– stuccatore, riparatore a regola d'arte. V AREA PROFESSIONALE
Declaratorie
Appartengono a questa Area i lavoratori impiegati ed operai inquadrati nel 7° e 8° livello che svolgono funzioni di supporto o di aiuto ad altre unità.
7° Livello
Profili
Lavoratori amministrativi che svolgono mansioni d'ordine per le quali siano richieste una generica conoscenza professionale e pratica d'ufficio;
– mansioni di segreteria;
– controllo fatture;
– inserimento dati in computer;
– centralino.
Lavoratori che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di normali capacità conseguite con adeguato tirocinio;
– cavatore;
– operaio di cantiere - piazzalista - addetto al carico e scarico telai sul piazzale;
– addetto ai tagliablocchi;
– addetto alla lucidatrice;
– imballatore;
– addetto alle linee di produzione;
– addetto alla instestatrice;
– bocciardore - stuccatore;
– addetti al magazzino;
– addetti alle casseformi degli impianti di miscelazione agglomerati;
– addetto frantumazione sassi;
– fattorino.
8° Livello
Profili
Lavoratori che compioni lavori ed operazioni nelle quali può prevalere lo sforzo fisico e che non richiedono specifiche capacità:
– addetto alle pulizie;
– addetto carico-scarico materiali con mansioni di manovalanza.
Lavoratori di prima assunzione nel settore che non abbiano ancora acquisito pratica di mestiere; trascorsi 12 mesi di addestramento accederanno al livello corrispondente alle mansioni svolte.
Nota a verbale
Le parti, in relazione agli aumenti contrattuali sopra riportati, convengono di costituire una commissione paritetica per la riforma del sistema dell’inquadramento e della scala parametrale, entro il primo biennio della vigenza contrattuale. Tale riforma anche al fine della armonizzazione dell’attuale scala parametrale rispetto ai minimi contrattuali.
Art. 5 Regolamentazione per i quadri
Qualifica di Quadro
In ottemperanza al disposto della L. 190 del 13.05.1985 la qualifica di Quadro potrà essere attribuita ai lavoratori inquadrati nel livello 1 Super.
L'assunzione del Quadro può avvenire con un periodo di prova non superiore a 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa.
L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1 e non è ammessa né la protrazione, né la rinnovazione.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto d'impiego può avere luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso né relativa indennità sostitutiva.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione del Quadro diviene definitiva e l'anziantà di servizio decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti gli obblighi e i diritti previsti dalla presente regolamentazione. Per quanto concerne il compenso afferente al periodo di prova interrotto o non seguito da conferma, l'azienda è tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissione o qualora essa sia avvenuta per il licenziamento durante i primi due mesi. In tutti gli altri casi l'azienda è tenuta a corrispondere la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che il licenziamento o le dimissioni avvengano entro la prima o entro la seconda quindicina del mese stesso.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio non sul lavoro e di malattia professionale o di infortunio sul lavoro il Quadro sarà ammesso a completare il periodo di prova qualora sia in grado di riprendere il servizio entro quaranta giorni dall'inizio dell'assenza.
In caso di passaggio nella stessa azienda nell'operaio intermedio-impiegato al livello di Quadro, decorrerà nuovamente l'anzianità ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità.
Agli effetti del preavviso di dimissioni l'anzianità di servizo maturata come operaio sarà computata per il 50%
Preavviso di licenziamento e dimissioni
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità:
Anni di servizio | Preavviso |
Fino a 5 anni Oltre i 5 anni e fino a 10 anni Oltre i 10 anni | 3 mesi di calendario 4 mesi di calendario 5 mesi di calendario |
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della normale retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Tanto il licenziamento, quanto le dimissioni saranno normalmente comunicati per iscritto.
In applicazione della legge n. 190 del 13.05.1985 le aziende stipuleranno, a favore dei lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri, una polizza assicurativa che preveda una copertura contro il rischio della responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali con esclusione del caso di colpa gravo o di dolo.
Salvo quanto previsto nella presente parte troveranno applicazione per i lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri le norme contrattuali e di legge previste per gli impiegati.
Art. 6 Passaggi di qualifica
Il passaggio dalla qualifica operaia a quella intermedia o a quella impiegatizia non costituisce motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro. L'anzianità di servizio prestata come operaio o intermedio è utile agli effetti dei singoli istituti della presente regolamentazione, secondo le norme previste per ciascuno degli istituti stessi.
Ai fini degli aumenti periodici di anzianità, ferme restando le situazioni già regolate sulla base delle norme dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro, per i passaggi che interverranno successivamente al 19 luglio 1979, dalla qualifica operaia a quella intermedia il lavoratore manterrà in cifra gli aumenti di anzianità già maturati. Il lavoratore avrà, quindi, diritto a maturare ulteriori aumenti periodici nella misura fissata per la categoria di acquisizione fino al raggiungimento della percentuale massima del 70% di cui all'Art. 24 lettera B.
Dichiarazione a verbale
Il riconoscimento di cui sopra avrà luogo soltanto per i passaggi alla qualifica impiegatizia che interverranno dopo il 1.1.1973.
Per i passaggi intervenuti precedentemente a tale data restano ferme le situazioni già regolate in base all'art. 6 del CCNL 15.11.1969 che qui di seguito si riportano: in caso di passaggio dell'operaio intermedio alla categoria impiegatizia nella stessa azienda, il lavoratore avrà diritto all'indennità, che, come tale, gli sarebbe spettata in caso di licenziamento e si considererà assunto ex novo con la nuova qualifica, con il riconoscimento
inoltre, agli effetti delle ferie, del preavviso e dell'indennità di anzianità, e sempreché abbia un'anzianità come operaio od intermedio superiore ai 6 anni compiuti, di un'anzianità convenzioanle nella nuova qualifica, pari a 8 mesi ogni due anni di anzianità con la qualifica di operaio o di intermedio.
Art. 7
Percorsi professionali formativi
I percosi professionali formativi possono essere realizzati attraverso gli strumenti di legge quali il Contratto di Formazione, l'Apprendistato; su di essi avverrà un preventivo confronto fra le parti.
Art. 8 Polifunzionalità
Nell'ottica delle piccole e medie aziende cui il contratto si riferisce, è ammessa la mobilità interna per normali sostituzioni di assenti e per coprire le differenti esigenze di lavorazioni di reparto.
Per polifunzionalità si intende l'utilizzo di lavoratori in mansioni tecnicamente diverse svolte su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente in azienda; in tale ipotesi l'inquadramento verrà determinato sulla base delle mansioni prevalenti, tenendo conto delle maggiori responsabilità. Ai lavoratori che sono assegnati con carattere di continuità alla esplicazione di mansioni di diverse categorie, saranno attribuite la categoria e la retribuzione corrispondenti alla mansione superiore, sempre che quest'ultima abbia carattere di prevalenza o almeno di equivalenza di tempo. Di casi particolari fra quelli che non rientrano nei sopraindicati si terrà conto nella retribuzione.
Art. 9 Formazione professionale
La formazione professionale, quale elemento di arricchimento delle risorse umane e produttive, deve costituire un impegno di costante attenzione anche in riferimento al processo di qualificazione nel settore, sia per i sistemi produttivi che per quanto riguarda la strutturazione/ristrutturazione e riconversione delle aziende in questo settore.
Pertanto le parti convengono, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità ad esse derivanti dalle norme di legge, di accordi
interconfederali e del presente contratto, che la formazione debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
➢ consentire ai lavoratori l’acquisizione di professionalità specifiche in grado di meglio rispondere alle esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative;
➢ cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro nell’intento di facilitare l’incontro tra domanda e offerta;
➢ rispondere a necessità di aggiornamento dei lavoratori per addivenire ad una crescita professionale.
Le parti, in riferimento al costituendo Comitato Paritetico Nazionale, (C.P.N.) affidano allo stesso il compito, previo opportuni coordinamenti, di monitoraggio della normativa vigente in materia di formazione professionale, sia a livello comunitario che nazionale al fine di informare i propri rappresentanti sulle opportunità di finanziamento utilizzabili.
Di instaurare e intrattenere rapporti con il fondo FAPI con riguardo alla presentazione ed all’approvazione dei piani di formazione delle imprese a livello territoriale, alla certificazione dei crediti formativi acquisiti dai lavoratori, compresi quelli in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, concordati tra le parti sociali.
Le imprese comunicheranno al C.P.N. i piani di formazione realizzati all’interno del FAPI .
Al momento della istituzione del Comitato Paritetico Nazionale le parti stipulanti definiranno le modalità per l’attività da svolgere in materia di formazione professionale.
I piani aziendali di formazione concordati, oltre ai percorsi formativi e alle metodologie didattiche funzionali agli obiettivi, dovranno prevedere le modalità di svolgimento della formazione nonché quelle di partecipazione alla stessa.
Nota a verbale
Le parti, con riferimento anche a quanto previsto nel "Patto Sociale del 22 dicembre 1998", rilevano l’importanza della formazione e riqualificazione professionale, elemento centrale ai fini dell’arricchimento delle risorse umane e produttive, nell’ottica di:
➢ innalzamento della professionalità dei lavoratori e quindi miglior qualità del lavoro,
➢ opportunità di inserimento di nuova forza lavoro nell’azienda
➢ riqualificazione di figure professionali in relazione all’introduzione di nuove tecnologie e lavorazioni.
Le parti concordano di intraprendere, laddove possibile congiuntamente e comunque, ognuna nella propria sfera di autonomia e competenza, le più
opportune iniziative in merito a quanto sopra, anche utilizzando le strutture formative, pubbliche e/o contrattuali esistenti nel settore delle costruzioni.
Art. 10
Contratto a tempo determinato - Lavoro temporaneo
Le parti, in attuazione del rinvio disposto dall’art. 23 della Legge 56/87, hanno individuato le fattispecie per le quali in aggiunta a quanto previsto dalla legge 18.04.1962 n. 230, dall’art. 8 bis Legge 25.03.1983 n. 79 e dalI’art.8 della legge 223/91, dagli A.I. Confapi 13.05.1993 e 31.03.1995, è consentita la stipula di contratti a termine nonché, per i disposti della Legge 196/97 art.1- 11, è possibile la stipula dei contratti di lavoro temporaneo o interinale:
➢ incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
➢ esigenze di attività amministrativa, tecnica e commerciale per le quali non siano presenti professionalità specifiche nell' organigramma aziendale;
➢ punte di più intensa attività derivanti da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per le quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
➢ esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
➢ assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per aspettative, ferie, congedi, corsi di formazione , con indicazione del nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione;
➢ sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate;
➢ sperimentazione di nuovi moduli di orario di lavoro sia per esigenze tecnico-produttive sia come gestione di eventuali riduzioni dell’orario stesso;
➢ inserimento di figure professionali non esistenti nell'organico aziendale, di cui si voglia sperimentare la necessità;
➢ assistenze specifiche nel campo della prevenzione, della sicurezza sul lavoro e dell'ambiente;
➢ esigenze per partecipazione a fiere, mostre e mercati, per la pubblicizzazione di prodotti o direct-marketing.
Le parti convengono che il numero dei lavoratori che possono essere contemporaneamente in servizio, per ogni unità produttiva, con contratto a termine e con contratto di lavoro temporaneo, rispetto al numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, non possono essere superiore al:
➢ 20% per lo scaglione fino a 100 dipendenti; l’applicazione di tale percentuale non può determinare un numero di lavoratori assumibili inferiore alle 7 unità e comunque non superiore ai lavoratori a tempo indeterminato;
➢ 12 % per lo scaglione oltre i 100 dipendenti.
Le frazioni saranno arrotondate all' unità superiore.
I lavoratori assunti a tempo determinato hanno diritto di precedenza all'assunzione, qualora l’azienda assuma a tempo indeterminato per la medesima qualifica
Non possono essere stipulati contratti di lavoro temporaneo per le qualifiche inquadrate nel livello 8°, di esiguo contenuto professionale.
I contratti di lavoro temporaneo possono essere prorogati, con il consenso scritto del lavoratore temporaneo, per un periodo non superiore alla durata del primo contratto.
In relazione al rinvio disposto dall’art.4, comma 2, della Legge 24.06.1997
n.196. le parti hanno concordato che per i lavoratori assunti con contratto di lavoro temporaneo, il premio di risultato matura nella misura, con le modalità e criteri previsti dai contratti collettivi aziendali e/o provinciali, istitutivi o di rinnovo di tale premio.
Le parti convengono sulla opportunità che i contratti di lavoro temporaneo siano indirizzati a rispondere a esigenze di breve durata. Convengono comunque di procedere ad una verifica sulle modalità di utilizzo dei due strumenti dopo il primo biennio di applicazione della presente normativa.
La Direzione Aziendale, in apposito incontro di norma annuale, informerà le
R.S.U. dell'andamento delle assunzioni effettuate con contratto di lavoro temporaneo utilizzato nell'arco del periodo considerato.
Per quanto concerne l'utilizzo del lavoro temporaneo vengono confermate inoltre le procedure informative previste dall'art.7, co. 4 della Legge 196/97.
Xxxxx restando quanto in essere, con riferimento agli art. 3, art. 10, art. 11 del ccnl 5 novembre 1999, le parti, preso atto dell’emanazione del D.L.vo 10 settembre 2003 n. 276, convengono di incontrarsi ad esito degli incontri in corso tra Confapi e CGIL, CISL e UIL per la definizione di accordi interconfederali sulla materia e comunque non oltre il 31.12.2004, per definire quanto rinviato dal succitato decreto legislativo alla contrattazione collettiva.
In occasione del predetto incontro le parti con riferimento all’accordo interconfederale 11.02.2004 sui contratti di inserimento valuteranno se e come adeguare la predetta disciplina alle esigenze dei settori cui si applica il presente ccnl.
Art. 11
Rapporto di lavoro a tempo parziale
In attuazione del rinvio disposto dall'art. 5 comma 3 e 4 legge 863/84 le parti convengono di regolare come di seguito il rapporto di lavoro a tempo parziale.
A) L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell'azienda e del lavoratore; tale requisito è necessario anche per il passaggio del rapporto di lavoro a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
B) Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che nuovi assunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concordate tra le parti all'atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l'eventuale rientro al tempo pieno.
C) Il contratto di lavoro a tempo parziale o di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni, l'orario di lavoro e la sua distribuzione anche articolata nel corso dell'anno.
D) Tutti gli istituti contrattuali e di legge di carattere economico e retributivo saranno applicati in proporzione all'orario stabilito. Anche gli Istituti non di carattere economico e retributivo saranno riproporzionati. In particolare, il lavoratore a tempo parziale maturerà il periodo feriale ed i permessi retributivi relativi alle festività abolite per periodi di durata pari a quelli spettanti al lavoratore a tempo pieno, ma per essi verrà retribuito secondo l'orario di lavoro per lui sabilito. In ogni caso, anche gli altri istituti contrattuali, extra-contrattuali e di legge per i quali sia prevista una normativa che si riferisca alla temporalità saranno riproporzionati solo per la parte economica e salariale, non per la durata. La prestazione part-time dovrà comunque confermarsi proporzionalmente all'effettuazione aziendale di lavoro flessibile.
E) In applicazione della deroga all'art. 5 comma 2 legge 863/84, le aziende previo accordo fra le parti potranno attuare particolari modalità temporali di svolgimento delle prestazioni anche per reparti, uffici o gruppi di lavoratori, che permettano l'utilizzo nell'arco di periodi plurisettimanali e plurimensili anche con concentrazione in determinati periodi dell'anno.
F) Le modalità definite in fase di stipulazione o di successiva modifica del contratto individuale di lavoro, verranno comunicate all'Ispettorato del Lavoro.
G) Il periodo di prova per i lavoratori a tempo parziale viene prolungato di un numero di giorni tali da consentire una durata della loro prestazione lavorativa in prova equivalente a quella lei lavoratori a tempo pieno.
H) In caso di assunzione di personale a tempo pieno il diritto di precedenza di cui al comma 3bis art. 5 legge 863/84 si intende applicabile qualora
l'assunzione avvenga per le medesime qualifiche e mansioni fungibili per le quali è in corso un rapporto di lavoro a tempo parziale.
I) Previo esame congiunto a livello aziendale, in considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore, è consentita la prestazione da parte dei lavoratori a tempo parziale di lavoro aggiunto rispetto all'orario ridotto concordato in attuazione dell'art. 5 comma 3, lett. C) e comma 4, legge 19.12.1984 n. 863.
Xxxxx restando quanto in essere, con riferimento agli art. 3, art. 10, art. 11 del ccnl 5 novembre 1999, le parti, preso atto dell’emanazione del D.L.vo 10 settembre 2003 n. 276, convengono di incontrarsi ad esito degli incontri in corso tra Confai e CGIL, CISL e UIL per la definizione di accordi interconfederali sulla materia e comunque non oltre il 31.12.2004, per definire quanto rinviato dal succitato decreto legislativo alla contrattazione collettiva.
In occasione del predetto incontro le parti con riferimento all’accordo interconfederale 11.02.2004 sui contratti di inserimento valuteranno se e come adeguare la predetta disciplina alle esigenze dei settori cui si applica il presente ccnl.
Art. 12
Azioni positive per le pari opportunità
Le parti convengono sulla opportunità di dare realizzazione alle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile.
In relazione a quanto sopra, le parti costituiranno un gruppo di lavoro paritetico a livello nazionale che, verificati i presupposti di fattibilità, potrà predisporre schemi di progetti di azioni positive a favore del personale femminile con l'obiettivo di valorizzarne l'impiego.
Art. 13
Qualifiche escluse dalla quota di riserva
di cui all'art. 25, comma secondo, legge 23.7.1991, n. 223
1) In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 25, legge 23 luglio 1991, n. 223, le parti convengono che al fine del calcolo della percentuale di cui al comma 1 dell'art. 25, legge citata, non si tiene conto dei lavoratori assunti nella I, II e III area.
2) Sono comunque esclusi i lavoratori assunti per essere adibiti a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza.
3) I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal quinto comma, dell'art. 25, legge 223/91, saranno computati ai fini della copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 25, citato, anche quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate.
4) Il presente articolo sarà trasmesso a cura delle parti stipulanti al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale affinché provveda agli adempimenti conseguenti.
CAPITOLO IV
ORARIO DI LAVORO – RIPOSI – FESTIVITA’
Art. 14 Orario di lavoro
1. La durata settimanale del lavoro ordinario viene fissato in 40 ore.
2. Ai sensi dell’art.4, comma4 del D.lgs.66/2003 l’orario di lavoro medio prestato sarà riferito ad un periodo di 4 mesi.
3. Qualora a livello Aziendale e/o territoriale si manifestassero esigenze tecniche, organizzative e produttive legate anche a problemi stagionali, previo accordo tra le parti, il periodo di cui al comma precedente potrà essere modificato in riferimento a quanto previsto all’art.4,comma 4, del D.Lgs. n.66/2003
4. L'orario giornaliero di lavoro sarà esposto su apposita tabella da affiggersi secondo norme di legge. Le ore di lavoro sono contate con l'orologio di stabilimento o reparto o regolari segnalatori.
5. La ripartizione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale contrattuale viene stabilita dalla direzione aziendale anche in modo non uniforme, previo esame con le rappresentanze sindacali unitarie.
6. L'orario settimanale di lavoro è normalmente distribuito su cinque giornate, con riposo cadente di norma di sabato, o in un giorno diverso della settimana, da individuare in accordo con le R.S.U.
7. Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 6 giorni il lavoro cessa di massimo alle ore 13,00 del sabato.
8. Le parti non hanno inteso, con il presente articolo, modificare o comunque alterare nella lettera e nella portata eventuali consuetudini o accordi regionali, provinciali o locali. In presenza di particolari esigenze produttive connesse alla utilizzazione maggiore di impianti, l'Azienda e le R.S.U. potranno concordare particolari forme di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale con scorrimento dei giorni di riposo, in deroga a quanto stabilito dai precedenti commi.
B. Applicazione della riduzione dell'orario di lavoro
1. Fermo restando la durata dell'orario normale di 40 ore settimanali, la riduzione dell'orario di lavoro è pari a complessive 64 ore retribuite, su base annua, così determinate:
a. 40 ore di riduzione concordate con il CCNL 1983;
b. 16 ore di riduzione concordate con il CCNL 1987;
c. 4 ore di riduzione concordate con il CCNL a decorrere dall'1.6.1991 e ulteriori 4 ore a decorrere dall'1.6.1992.
2. Il regime di utilizzo della riduzione dell'orario di lavoro è stabilito dalla direzione aziendale che lo sceglie, anche in modo non uniforme, tra
quelli di seguito previsti. Tale scelta sarà preceduta da un esame con le rappresentanze sindacali unitarie.
2. I regimi di cui sopra sono:
a. riduzione giornaliera pari a 10 minuti, che potrà essere elevata a 15, da collocarsi, di norma, all'inizio o alla fine del turno;
b. riduzione settimanale pari a 60 minuti, collocata, di norma, al termine della settimana;
c. gruppi di ore individuali e/o collettivi per un totale di 64 ore annue.
3. Ai fini della maturazione delle ore di riduzione dell'orario di lavoro la frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata mese intero, mentre la frazione di mese inferiore a 16 giorni non sarà tenuta in alcun conto.
4. Le modalità di cui ai due primi alinea del precedente comma 2 potranno essere applicate anche ai turnisti non a ciclo continuo. Le ore di riduzione di orario di lavoro che residueranno dall'applicazione dei primi due alinea del precedente comma 2 verranno fruite in forma individuale o collettiva, secondo le disposizioni aziendali, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive.
5. Fermo restando quanto definito nei punti precedenti le parti, in sede aziendale, procederanno di norma nel mese di settembre di ciascun anno, ad una verifica dell'attuazione delle suddette fruizioni finalizzate al raggiungimento delle 39 ore settimanali in base media annua anche mediante cicli plurisettimanali.
C. Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
A fronte di esigenze aziendali comportanti variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda o di parti di essa o per corrispondere a specifiche esigenze produttive, l'orario normale di lavoro del presente articolo può essere realizzato come media nell'arco temporale annuo.
In questi casi la direzione aziendale, nel corso di un apposito incontro, prospetterà alla R.S.U. le necessità obiettive che giustificano l'eventuale ricorso ai regimi di orario flessibile, concordando in tempo utile le modalità di attuazione di regimi di orario comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiore all'orario settimanale contrattuale e settimane con prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale di corrispondente entità.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Le prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale potranno dar luogo, una volta esaurito il periodo di ferie spettante,
all'attribuzione entro il predetto arco temporale annuo, di corrispondenti giornate di riposo retribuito ai singoli lavoratori che ne abbiano maturato il diritto.
Dichiarazione a verbale
Sono comunque fatti salvi i diversi regimi flessibili di orario di lavoro previsti da accordi aziendali o territoriali.
Dichiarazione a verbale
Premesso che la regolazione dell'orario di lavoro è di pertinenza delle Parti Sociali, le parti stipulanti concordano che, in caso di approvazione di legge sulla riduzione dell'orario di lavoro contrattuale, si incontreranno per convenire gli eventuali adattamenti di tale disciplina alle caratteristiche del settore, anche al fine di evitare alterazioni agli equilibri complessivi determinati con il presente accordo.
Nota a verbale
In relazione alle caratteristiche tecniche dell'attività lavorativa e del materiale lavorato nelle segherie di granito e attività collegate potranno essere effettuate prestazioni lavorative a ciclo continuo di sette giorni settimanali a turni.
Art. 15 Banca ore
Ferma restando l’operatività della clausola contrattuale relativa al godimento delle 64 ore dei permessi per Riduzione dell’Orario di Lavoro, di cui al punto B dell’art. 14 del CCNL 10.11.1994, si conviene la istituzione di una Banca ore individuale operante dal 1.1.2000 in cui confluiscono, al 1° gennaio di ogni anno:
a) i permessi di R.O.L. eventualmente non fruiti entro l’anno di maturazione;
b) le ore a fronte delle ex festività (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS Xxxxxx e Xxxxx);
I permessi confluiti nella Banca ore individuale saranno fruiti da parte del lavoratore entro l’anno successivo previo preavviso di 5 giorni e compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali.
Al 31 dicembre dell’anno come sopra indicato le eventuali ore che risultassero ancora accantonate saranno pagate con la retribuzione in atto a quel momento.
L’attivazione del conto ore individuale avverrà previo accertamento presso gli Enti previdenziali competenti della legittimità ad assoggettare a prelievo
contributivo la retribuzione relativa ai permessi accantonati al momento della loro effettiva liquidazione.
Nel mese di dicembre del 2005 le parti procederanno ad una verifica dei risultati dell’iniziativa anche per valutarne il prosieguo.
Art. 16
Lavoro straordinario, festivo e notturno
Ai fini della corresponsione delle maggiorazioni contrattuali è considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 8 ore giornaliere, salvo deroghe ed eccezioni previste dalla legge.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti da eventuali consuetudini o accordi locali. È considerato lavoro notturno, ai soli fini delle maggiorazioni contrattuali, quello effettuato tra le ore 22,00 e le ore 6,00 del mattino.
In riferimento al D.Lgs n. 66/2003 si considera lavoro notturno ai fini legali quello effettivamente prestato nel periodo intercorrente fra le ore 22 e le ore
5 alle condizioni richiamate dal decreto stesso, ferme restando le esclusioni indicate dall’art. 11, 2° comma, del citato Decreto (donne dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino), la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente di età stessa, la lavoratrice o il lavoratore che sia affidataria di un figlio convivente di età inferiore ai dodici anni; la lavoratrice che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 05 Febbraio 1992, n. 104, e successive.
È considerato lavoro festivo quello compiuto nei giorni di domenica o nei giorni compensativi di riposo settimanale o nelle ricorrenze festive previste dalle lettere b), c), e d), dell'art. 18.
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e dovrà essere motivato da esigenze indifferibili, di durata contemporanea e tali da non consentire un correlativo ampliamento degli organici.
Al di là dei casi previsti dal comma precedente, eventuali ipotesi di lavoro straordinario saranno concordate preventivamente tra l'azienda e la R.S.U. L'azienda comunicherà periodicamente e comunque non oltre il semetre alla
R.S.U. i dati consuntivi del complesso delle ore di lavoro straordinario effettuate. Il lavoro straordinario, il lavoro notturno e il lavoro festivo si effettuano nei limiti previsti dalla legge.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo, è compensato con la retribuzione oraria di fatto maggiorata a secondo le percentuali seguenti da calcolarsi su paga base, eventualmente superminimi, contingenza eventuale terzo elemento ed eventuale minimo di cottimo:
1) lavoro straordinario | 30% |
2) lavoro straordinario effettuato nel 6° giorno | 40% |
3) lavoro festivo, lavoro straordinario festivo | 50% |
4) lavoro notturno in turni avvicendati | 20% |
5) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati | 50% |
6) lavoro straordinario notturno | 50% |
7) lavoro festivo con riposo compensativo | 12% |
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore
La retribuzione oraria si determina secondo il disposto art. 25.
Qualora la retribuzione sia composta in tutto o in parte di elementi variabili (provvigioni, interessenza, ecc.) si prenderà per base la parte fissa.
Nota a Verbale
I riferimenti nei diversi articoli contrattuali alla qualificazione della prestazione oltre le 8 ore giornaliere come straordinario sono mantenuti in contratto solo ai fini della corresponsione delle relative maggiorazioni.
Art. 17 Riposo settimanale
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni derivanti dall'applicazione dell'art. 14 in materia di orario di lavoro e delle vigenti norme di legge.
Il giorno di riposo settimanale compensativo deve essere in ogni caso prefissato con un congruo anticipo: dell'eventuale spostamento di esso deve essere data comunicazione al lavoratore almeno 24 ore prima, in di difetto di che, il lavoratore avrà diritto alla maggiorazione stabilita per il il lavoro festivo.
Art. 18 Giorni festivi
Sono considerati giorni festivi:
a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;
b) le ricorrenze del 25 aprile, del 1° maggio e 2 giugno;
c) le seguenti festività:
1) 1° giorno dell'anno (Capodanno);
2) Epifania (6 gennaio);
3) il lunedì successivo alla Pasqua;
4) il giorno dell'Assunzione (15 agosto);
5) il giorno di Ognissanti (1° novembre);
6) il giorno dell'Immacolata Concezione (8 dicembre);
7) il giorno di Natale (25 dicembre);
8) il giorno di X. Xxxxxxx (26 dicembre);
d) il giorno del S. Patrono del luogo dove il lavoratore presta normalmente servizio.
Qualora una delle festività indicate alle lettere b), c) e d) cada di domenica o nel giorno di riposo compensativo ai sensi dell'art. 17, al lavoratore deve essere corrisposto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l’importo di una quota giornaliera della retribuzione globale di fatto, pari ad 1/25 della retribuzione mensile.
Trattamento festività soppresse/abolite
In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge 57/1977 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) spettano a tutti i lavoratori 4 gruppi di 8 ore di permesso individuali retribuito.
Per i lavoratori discontinui o di semplice attesa e custodia con orario settimanale superiore a 40 ore, detti permessi individuali retribuiti si intendono riferiti all'orario giornaliero contrattuale ad essi assegnato.
I permessi in parola saranno goduti individualmente e mediante rotazione e che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività produttiva e comunque compatibilmente con le esigenze tecnico- produttive e organizzative delle aziende.
Le aziende potranno eventualmente stabilire, previo esame congiunto con la R.S.U., diverse modalità di utilizzazione compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al primo comma del presente punto per ogni mese intero di anzianità. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questo effetto come mese intero.
I permessi non usufruiti entro l'anno di maturazione, decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza.
Per quanto riguarda la festività del 4 novembre la cui celebrazione è spostata alla domenica successiva, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.
Il trattamento stabilito nel presente articolo non sarà corrisposto qualora il lavoratore risulti assente dal lavoro per chiamata e richiamo alle armi, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, aspettativa per motivi privati.
Art. 19
Riduzione orario di lavoro turnisti
Per i lavoratori che prestano la propria opera in turni avvicendati, in aggiunta alla riduzione in atto dell'orario di lavoro annuo, saranno riconosciute, in misura proporzionale al periodo lavorato nell’anno, le seguenti ulteriori misure, computabili e godibili secondo le modalità di cui al punto B dell'art. 14 del CCNL:
Lavoratori che operano su tre turni avvicendati per 5 o 6 giorni settimanali: h 4 dal 01 .01 .2001
h 4 dal 01 .01 .2002
Lavoratori che operano su tre turni avvicendati per 7 giorni: h 4 dal 01 .01 .2001
h 4 dal 01 .01 .2002
h 4 dal 01 .07.2003
Tali ulteriori riduzioni di orario, se non fruite entro l'anno con le modalità di cui al menzionato art. 14 punto B del contratto, confluiscono nella Banca ore individuale alle condizioni previste dall'art. 15 (Banca ore).
Le riduzioni di cui sopra saranno assorbite da eventuali riduzioni definite da accordi aziendali in atto.
Art. 20 Ferie
Operai
Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie nella misura di 4 settimane.
Non è ammessa la rinuncia, sia tacita che esplicita, al godimento delle ferie; tuttavia, se per inderogabili esigenze aziendali il lavoratore non potesse fruire in parte del periodo feriale, avrà diritto di usufruirne nell’anno successivo.
Il periodo feriale avrà normalmente carattere continuativo e la retribuzione relativa potrà essere effettuata in via anticipata.
Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione non inferiore a:
– quattro settimane per anzianità di servizio sino a 15 anni compiuti;
– quattro settimane e un giorno per anzianità di servizio oltre 15 e fino a 19 anni compiuti;
– quattro settimane e 4 giorni per anzianità di servizio oltre i 19 anni compiuti.
L'anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla categoria intermedia, è considerata utile agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entità, fermo restando che in ogni caso dovrà essere garantito al lavoratore un periodo di ferie non inferiore a quello previsto per i lavoratori di pari anziantià della categoria di provenienza.
Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione, non inferiore a:
– quattro settimane per anzianità di servizio fino a 5 anni compiuti;
– quattro settimane e un giorno per anzianità di servizio oltre i 5 anni e fino ai 15 anni compiuti;
– quattro settimane e quattro giorni per anzianità di servizio oltre i 15 anni e fino ai 18 anni compiuti;
– cinque settimane per anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti.
Per i passaggi dalla qualifica operaia ed intermedia a quella impiegatizia si applicheranno le disposizioni seguenti:
a) per il passaggio da intermedio ad impiegato l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza sarà considerata utile agli effetti di quanto stabilito nel presente articolo;
b) per il passaggio da operaio ad impiegato l'anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla categoria impiegatizia, è considerata utile, agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entità, fermo restando che in ogni caso dovrà essere garantito al lavoratore un periodo di ferie non inferiore a quello previsto per i lavoratori di pari anzianità della categoria di provenienza.
In caso di ferie frazionate 5 giorni lavorativi goduti come ferie equivalgono ad una settimana.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; nel fissare l'epoca sarà tenuto conto, da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri del lavoratore.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'annata il lavoratore non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato.
L'assegnazione delle ferie non potrà avere luogo durante il periodo di preavviso.
Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei lavoratori stranieri di Paesi non aderenti alla UE, le aziende accoglieranno, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo delle ferie e dei permessi retribuiti previsti dal vigente contratto.
CAPITOLO V
Art. 21 Corresponsione della retribuzione
La corresponsione della retribuzione sarà effettuata a periodo mensile. Al lavoratore verrà rilasciata, all'atto del pagamento, una busta o prospetto contenente l'indicazione degli elementi che compongono la retribuzione e delle trattenute effettuate su di essa.
Eventuali reclami sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata sulla busta o sul prospetto di cui al comma precedente saranno ammessi solo all'atto del pagamento. Nel caso di errori contabili, essi dovranno essere contestati dal lavoratore all'azienda entro cinque giorni da quello della paga, in modo che l'azienda possa ovviare immediatamente l'errore regolando le eventuali differenze. Trascorso tale periodo le differenze segnalate in ritardo saranno regolate all'atto della corresponsione della retribuzione del mese successivo.
Resta fermo in ogni caso l'obbligo per l'azienda, in caso di contestazione su alcuno degli elementi costitutivi della retribuzione, di corrispondere la parte di retribuzione non contestata.
Nel caso che l'azienda ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 5 per cento, a partire dalla scadenza dei 10 giorni di ritardo; inoltre, il lavoratore avrà facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione dell'indennità di anzianità e di mancato preavviso.
Per l'eventuale corresponsione di acconti restano ferme le consuetudini in atto nelle singole aziende.
Art. 22 Minimi contrattuali
Gli importi e le tranches di aumento retributivo fissato alla data dell’01.05.2004, dell’01.01.2005 e dell’01.07.2005 sono riportate nella tabella allegata A.
Tabella A) – Aumenti retributivi
Livelli | Dall’1/5/2004 Euro/mese | Dall’1/1/2005 Euro/mese | Dall’1/7/2005 Euro/mese | Totale aumenti Euro/mese |
1 – 1Super | 46,27 | 38,81 | 37,31 | 122,39 |
2 | 42,57 | 35,70 | 34,33 | 112,60 |
3 | 36,00 | 30,00 | 26,00 | 92,00 |
4 | 34,00 | 28,00 | 25,50 | 87,50 |
5 | 31,00 | 26,00 | 25,00 | 82,00 |
6 | 29,15 | 24,44 | 23,51 | 77,10 |
7 | 26,84 | 22,51 | 21,64 | 70,99 |
8 | 23,13 | 19,40 | 18,66 | 61,19 |
Tabella B) – Nuovi minimi contrattuali
Livelli | Dall’1/5/2004 Euro/mese | Dall’1/1/2005 Euro/mese | Dall’1/7/2005 Euro/mese |
1- 1 super | 1.044,28 | 1.083,09 | 1.120,40 |
2 | 950,80 | 986,50 | 1.020,83 |
3 | 778,67 | 808,67 | 834,67 |
4 | 721,60 | 749,60 | 775,10 |
5 | 683,95 | 709,95 | 734,95 |
6 | 645,28 | 669,72 | 693,23 |
7 | 593,88 | 616,39 | 638,03 |
8 (*) | 511,91 | 531,31 | 549,97 |
(*) Per gli appartenenti al livello 8° dovranno essere corrisposti € 7,75 mensili lordi da valere a tutti gli effetti contrattuali conte paga base, a titolo di superminimo collettivo di categoria.
TABELLA C) Nuovi minimi contrattuali (comprensivi dell’indennità di contingenza di cui all’art.24)
Llivelli | Parametri | Contingenza | Minimi contrattuali | Dall’01.05.2004 Nuovi minimi + contingenza | Dall’01.01.2005 Nuovi minimi + contingenza | Dall’01.07.2005 Nuovi minimi + contingenza |
1-1S | 210 | 531,45 | 1.044,28 | 1.575,73 | 1.614,54 | 1.651.85 |
2 | 189 | 528,25 | 950,80 | 1.479,05 | 1.514,75 | 1.549,08 |
3 | 154 | 521,53 | 778,67 | 1.300,20 | 1.330,20 | 1.356,20 |
4 | 146 | 518,48 | 721,60 | 1.240,08 | 1.268,08 | 1.293,58 |
5 | 134 | 518,39 | 683,95 | 1.202,34 | 1.228,34 | 1.253,34 |
6 | 126 | 516,77 | 645,28 | 1.162,05 | 1.186,49 | 1.210,00 |
7 | 116 | 514,82 | 593,88 | 1.108,70 | 1.131,21 | 1.152,85 |
8(*) | 100 | 512,39 | 511,91 | 1.024,30 | 1.043,70 | 1.062,36 |
(*) Per gli appartenenti al livello 8° dovranno essere corrisposti € 7,75 mensili lordi da valere a tutti gli effetti contrattuali conte paga base, a titolo di superminimo collettivo di categoria.
I Parametri dei livelli 5,6,7 vengono incrementati di un punto dal 1° Agosto 2005 e di un ulteriore punto dal 1°Marzo 2006.
TABELLA D)
Livelli | 01.08.2005 Nuovi Parametri | 01.08.2005 Nuovi minimi + contingenza | 01.03.2006 Nuovi Parametri | 01.03.2006 Nuovi minimi + contingenza |
1-1S | 210 | 1.651,85 | 210 | 1.651.85 |
2 | 189 | 1.549,08 | 189 | 1.549,08 |
3 | 154 | 1.356,20 | 154 | 1.356,20 |
4 | 146 | 1.293,58 | 146 | 1.293,58 |
5 | 135 | 1.260,85 | 136 | 1.266,35 |
6 | 127 | 1.215,23 | 128 | 1.220,73 |
7 | 117 | 1.158,28 | 118 | 1.163,78 |
8 | 100 | 1.062,36 | 100 | 1.062,36 |
Art. 23 Una tantum
Ai lavoratori in forza alla data del 26 maggio 2004 è corrisposto un importo forfetario di €.190,00 lordi, suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1/10/2003-30/4/2004. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
L’importo dell’Una Tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione, diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell’art. 2120 cod. civ., l’Una Tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Il suddetto importo verrà erogato in due tranche, €.90,00 con la retribuzione del mese di maggio 2004, ed €. 100,00 con la retribuzione del mese di giugno 2004, ovvero, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, all’atto della liquidazione delle competenze.
Le giornate di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio e quelle per malattia, infortunio e congedo matrimoniale con pagamento di indennità a carico dell’Istituto competente e di integrazione a carico delle Aziende, intervenute nel periodo 1/10/2003-30/4/2004, saranno considerate utili ai fini dell’importo di cui sopra.
Ai lavoratori che nel periodo 1/10/2003-30/4/2004 abbiano fruito di trattamenti di CIG, di riduzione di orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l’importo dell’Una Tantum sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.
Art. 24 Indennità di contingenza
L'indennità di contingenza, già conglobata nei minimi previsti alla tabella C) dell’art.22, rimane congelata nelle seguenti misure:
Livelli | Contingenza | Protocollo d’intesa Governo /XX.XX: 31.07.1992 | Accordo interconfederale 25.01.1975 |
1-1super | 531,45 | 10,33 | |
2 | 528,25 | 10,33 | 2,07 |
3 | 521,53 | 10,33 | 11,62 |
4 | 518,48 | 10,33 | 8,52 |
5 | 518,39 | 10,33 | 8,52 |
6 | 516,77 | 10,33 | 5,73 |
7 | 514,82 | 10,33 | 3,10 |
8 | 512,39 | 10,33 |
Art. 25 Retribuzione oraria
Le quote orarie degli elementi mensilizzati della retribuzione si ottengono dividendo gli elementi stessi per 174.
Laddove sono in atto, per accordi provinciali o locali aziendali, orari di lavoro inferiori alle 40 ore settimanali, il divisore verrà determinato secondo la seguente formula:
174 x orario settimanale in atto
40
Art. 26 Aumenti periodici
Tutti i lavoratori (apprendisti - operai - intermedi - impiegati) assunti a decorrere dal 1° gennaio 1980 usufruiranno di 5 scatti biennali di anzianità del valore del 5% da calcolarsi sui minimi tabellari conglobati, riparametrati e trasformati in cifra fissa al 1° gennaio 1980 come da tabella sottoindicata:
1 liv. | €. | 12,76 |
2 liv. | €. | 11,83 |
3 liv. | €. | 10,14 |
4 liv. | €. | 9,60 |
5 liv. | €. | 8,99 |
6 liv. | €. | 8,31 |
7 liv. | €. | 7,57 |
8 liv. | €. | 6,76 |
Gli aumenti periodici decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di servizio.
Gli aumenti periodici di anzianità non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici di anzianità agli apprendisti verranno corrisposti in percentuale.
Ai fini del calcolo degli aumenti periodici si computa un massimo di 5 bienni e per i rapporti di lavoro in corso si considera utile, per la maturazione del diritto agli aumenti periodici, il servizio prestato successivamente al 1° gennaio 1963.
Ai fini della corresponsione agli operai in forza del primo dei cinque aumenti biennali, derivanti dall'introduzione del nuovo sistema, verrà calcolata l'anzianità in corso di maturazione secondo quanto previsto dal CCNL 3.5.1976.
Per gli operai già in forza alla data del 1° gennaio 1980 e che abbiano già maturato scatti di anzianità, gli aumenti periodici maturati saranno calcolati in cifra fissa e costutuiranno elemento retributivo ad personam. Inoltre gli importi così ottenuti saranno maggiorati, per effetto dell'introduzione del nuovo sistema, di €.1.29 mensili per ogni scatto già maturato.
Restano in vigore gli scatti biennali di anzianità previsti dal CCNL 3.5.1976 fino alla percentuale massima del 70% calcolata su paga base ÷ contingenza maturata al 31 dicembre 1979.
I successivi scatti maturati dal 1 gennaio 1980 dovranno calcolarsi sul minimo tabellarre riferito a ciascun livello retributivo, né saranno soggetti a ricalcoli per effetto della variazione della contingenza.
L'importo degli aumenti periodici di anzianità maturati dopo il 1 gennaio 1980 verrà aumentato di €.2,06 per ogni scatto.
Per i passaggi dalla qualifica operaia o intemedia a quella impiegatizia che sono intervenuti successivamente al 1 gennaio 1973, ex. art. 89, gli aumenti periodici maturati nelle categorie di provenienze (operai o intermedi) verranno riportati in cifra fissa, fino al raggiungimento della percentuale massima del 70% di cui al terzo comma.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
Nota a verbale
Per gli aumenti di anzianità degli intermedi-impiegati, maturati anteriormente al 31 maggio 1952, restano ferme le situazioni già regolate dagli artt. 77/92 del CCNL 3 maggio 1976.
Art. 27 Premio di risultato
Nelle aziende e nei territori di cui a punti 5 e 6 del sistema di relazioni sindacali la contrattazione di secondo livello con contenuti economici è consentita per l'istituzione di un Premio di norma annuale calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.
Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni territoriali aderenti all’ANIEM-CONFAPI nonché le Aziende stipulanti esamineranno preventivamente, in un incontro in sede aziendale, le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell'andamento della competititivà e delle condizioni essenziali di redditività dell'azienda.
Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell'erogazione connessa al Premio di risultato saranno definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale, in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al comma precedente, assumendo quali criteri di riferimento uno o più di uno tra quelli indicati al primo comma.
Gli importi eventualmente erogabili saranno calcolati con riferimento ai risultati conseguiti e comunicati alle R.S.U. di norma entro il mese di luglio (per il settore degli inerti di norma entro il mese di settembre) dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i risultati; avranno diritto alla corresponsione del Premio i lavoratori in forza in tale data.
L'erogazione del Premio avrà le caratteristiche di non determinabilità a priori e, a seconda dell'assunzione di uno o più criteri di riferimento di cui al primo comma, di variabilità in funzione dei risultati conseguiti ed avverrà secondo criteri e modalità aziendalmente definiti dalle parti.
Ove l'ergoazione del Premio avente le caratteristiche di cui sopra sia concordabile a livello territoriale, fermo restando quanto sopra premesso, gli obiettivi e i programmi di cui al primo capoverso, gli importi, i parametri ed i meccanismi di cui al terzo capoverso, i criteri e le modalità di cui al quinto capoverso saranno individuati a livello territoriale tra le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni Territoriali aderenti all’ANIEM-CONFAPI; sempre a tale livello si svolgerà l'incontro preventivo di cui al secondo capoverso.
Il premio come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione, in quanto il riferimento ai risultati conseguiti è assunto alle parti quali parametro di definizione per individuarne l'ammontare.
Dall'entrata in vigore del presente CCNL non trova più l'applicazione la disciplina per l'istituzione del "Premio di Produzione" di cui all'art. 17 del CCNL 19 novembre 1990 e l'indennità sostitutiva ivi citata resta definitivamente fissata negli importi in essere al 31 agosto 1994 ai fini della retribuzione dei lavoratori.
I premi di produzione di cui sopra, gli altri premi ed istituti retributivi di analoga natura comunque denominati, eventualmente già presenti in azienda o territorialmente, non saranno più oggetto di successiva contrattazione; in riferimento ai loro importi già concordati e consolidati alla data del 31 agosto 1994 le parti, all'atto dell'istituzione del Premio di risultato di cui al presente articolo, procederanno alla loro armonizzazione, fermo restando che da tale operazione non dovranno derivare né oneri per le aziende né perdite per i lavoratori.
Nelle imprese che non abbiano in passato erogato premi di produzione contrattati, è in facoltà dell'azienda di sostituire il premio di risultato con il premio di cui alla tabella allegata al presente contratto.
Nota a verbale
1. Le parti prendono atto che, in ragione della funzione specifica ed innovativa degli istituti della contrattazione di II livello e dei vantaggi che da essi possono derivare all'intero sistema produttivo attraverso il miglioramento dell'efficienza aziendale e dei risultati di gestione, ne saranno definite le caratteristiche ed il regime contributivo-previdenziale mediante un apposito provvedimento legislativo promosso dal Governo, tenuto conto dei vincoli di finanza pubblica e della salvaguardia della prestazione previdenziale dei lavoratori. Le parti auspicano una rapida emanazione di tale provvedimento e si impegnano ad agire affinché le rispettive Confederazioni intervengano in tal senso nei confronti del Governo e degli Organi istituzionali.
Le parti altresì convengono che qualora detta normativa dovesse essere emanata successivamente alla istituzione del Premio le parti contraenti in sede aziendale o territoriale si incontraranno per adattare l'accordo al modificato contesto normativo garantendo l'invarianza dell'importo lordo del Premio spettante al lavoratore nel passaggio dalla vecchia alla nuova normativa.
Ove il provvedimento di cui sopra non sia applicabile agli accordi conclusi a livello territoriale, le parti si incontreranno per valutare le relative conseguenze anche al fine di una modifica del sistema di contrattazione stabilito e per individuare in ogni caso interventi che attenuino i pregiudizi per le imprese.
2. Il presente contratto definisce le procedure della contrattazione con caratteristiche innovative rispondenti allo spirito del Protocollo del 23 luglio 1993.
In questo quadro, qualora si verifichino contenziosi sull'applicazione della procedura definita, le Organizzazioni sindacali territoriali delle parti, le
R.S.U. e le imprese, anche disgiuntamente, potranno chiedere l'intervento delle parti stipulanti il presente CCNL, che terranno un apposito incontro nel quale formuleranno le loro valutazioni in oggetto.
Premio applicabile alle imprese di cui all'ultimo comma dell'Art. 17 del CCNL 19 novembre 1990
(Rivalutazione del premio di produzione 6% congelato) da erogare dal mese di giugno 2004
Categorie | Euro |
1 – 1 super | 13,34 |
2 | 12,27 |
3 | 10,00 |
4 | 9,50 |
5 | 8,94 |
6 | 8,40 |
7 | 7,74 |
8 | 6,67 |
Art. 28 13a mensilità
L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile percepita dal lavoratore; la corresponsione di tale mensilità avverrà alla Vigilia di Natale. A tale effetto la retribuzione mensile sarà costituita da: minimo di paga (comprensivo dell’ex indennità di contingenza) eventuali aumenti di merito, aumenti periodici di anzianità, altre eventuali eccedenze sul minimo contrattuale, eventuale terzo elemento.
Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, l'impiegato avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestato presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero. Il periodo di prova seguita da conferma, è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
Art. 29 Lavoro a cottimo
Allo scopo di consentire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire con gli interessi e nell'osservanza delle seguenti norme.
Le tariffe di cottimo devono essere fissate dall'Azienda in modo da consentire alla generalità degli operai di normale capacità ed operosità lavoranti a cottimo in un medesimo reparto, nei periodi di paga normalmente considerati, un guadagno che sia di almeno il 15% superiore al minimo della paga tabellare della categoria di appartenenza del lavoratore. Le tariffe di cottimo, con i relativi criteri adottati, debbono essere comunicate per iscritto al lavoratore o, nel caso di cottimo collettivo, a tutti i componenti il gruppo interessato, prima dell'inizio delle lavorazioni a cottimo. Copia di tale comunicazione deve essere contestualmente consegnata anche alle R.S.U.
Alle comunicazioni di cui sopra, potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra Direzione aziendale e R.S.U.
Le tariffe di cottimo non divengono definite se non dopo superato un periodo di assestamento. Per periodo di assestamento si intende il tempo strettamente necessario perché le condizioni di lavoro possano ritenersi sufficientemente stabilizzate.
Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto al 2° comma, per cause indipendenti dalla sua capacità e volontà, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento di detto minimo.
Eventuali contestazioni circa la valutazione delle cause di cui al comma precedente saranno esaminate dalla Direzione aziendale e dalle R.S.U.. Nel caso di variazione delle tariffe di cottimo comportanti modifiche tecniche od organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro, la Direzione osserverà la procedura sopra richiamata. Anche in questo caso la variazione della tariffa diverrà definitiva, una volta superato il periodo di assestamento sopra richiamato.
Art. 30 Lavoro a turni
Potranno essere organizzate lavorazioni in più turni giornalieri.
Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti.
In apposito incontro l'azienda prospetterà alle R.S.U. le cause che richiedono il ricorso al lavoro e turno e verificheranno le motivazioni e si concorderanno le modalità di attuazione.
In tale caso ai lavoratori addetti a turni avvicendati, tenuto contro delle particolari caratteristiche delle prestazioni, è riconosciuta una pausa retribuita per la refezione di 30 minuti per 8 ore di lavoro. Sono fatte salve le condizioni di migliore favore.
La mezza ora di pausa, se non goduta, sarà retribuita in aggiunta alla retribuzione giornaliera.
I lavoratori partecipanti ai turni dovranno essere alternati nei diversi turni allo scopo di evitare che una parte abbia a prestare la sua opera esclusiva nelle ore notturne.
20% per le ore lavorate di notte;
2% per le ore lavorate di giorno (sia su due che su tre turni); 20% per le ore lavorate nei giorni festivi.
Art. 31
Lavori speciali e disagiati
Per i lavori che presentano condizioni di particolare difficoltà quali lavori su scale aeree, con funi in tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su bilance o zattere, saranno corrisposti particolari compensi la cui misura verrà determinata con accordi territoriali o in mancanza aziendali.
Ai lavoratori richiesti di prestazioni di lavoro disagiato quali, ad es., i lavori sotto la pioggia o la neve, in presenza di condizioni di disagio continuo o con i piedi nell'acqua anche per spurgo di canali e pozzi di scolo delle acque delle lavorazioni, sarà corrisposto per tutto il tempo della prestazione nelle condizioni predette un compenso la cui misura verrà determinata con accordi territoriali o in mancanza aziendali.
Per quanto concerne altre particolari situazioni di disagio, dipendenti dall'ambiente di lavoro, le parti, ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, confermano l'obiettivo di operare per un miglioramento delle condizioni generali ambientali, con la gradualità che potrà essere imposta dalla natura tecnica degli interventi che potranno rendersi necessari.
Art. 32 Indennità speciale cavatori
Agli operai addetti alle cave, in considerazione del fatto che gli stessi nel ciclo annuale sono soggetti a perdite di giornate lavorative in conseguenza di condizioni metereologiche, verrà corrisposta una speciale indennità pari al 3% della retribuzione globale di fatto, in aggiunta al trattamento ad essi eventualmente spettante a carico della Cassa integrazione guadagni.
In considerazione delle finalità della indennità speciale, della stessa non sarà tenuto conto del computo della tredicesima mensilità.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo non è considerata attività di escavazione la frantumazione anche se svolta nell'ambito della cava.
Art. 33 Indennità di cassa
Agli impiegati che hanno normalmente maneggio di denaro con responsabilità, verrà corrisposta un'indennità del 10 per cento da calcolarsi sul minimo di stipendio (comprensivo dell’ex indennità di contingenza) della categoria alla quale sono assegnati.
Art. 34 Mensa
Le parti convengono di promuovere le opportune iniziative a livello territoriale, con incontri da tenersi tra le rispettive Associazioni, atte a consentire la costituzione di mense per i lavoratori a livello aziendale, interaziendale o territoriale.
Nota a verbale
Xxxxx restando che con la realizzazione delle mense o delle forniture dei pasti caldi non potrà aversi corresponsione di alcuna indennità sostitutiva, le parti si danno atto che la realizzazione di mense per i lavoratori comunque organizzate comporterà l'assorbimento fino a concorrenza delle somme comunque fino ad allora corrisposte a questo titolo ai lavoratori.
Art. 35 Trasferimenti
Fermo restando quanto previsto in meteria di trasferimenti dall'art. 13 della legge 20.05.1970 n. 300, il lavoratore trasferito da uno stabilimento all'altro, posto in località diversa, della stessa azienda conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni effettuate presso la cava o lo stabilimento di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. Presso la cava o lo stabilimento di nuova destinazione il lavoratore acquisisce naturalmente quelle indennità e compotenze che siano in atto per la categoria di appartenenza o siano inerenti alle sue specifiche prestazioni.
Al lavoratore trasferito, e purché il trasferimento porti come conseguenze l'effettivo cambio di residenza e di stabile dimora, verrà rimborsato l'importo delle spese di viaggio per sé e per i familiari conviventi e per i
quali percepisce gli assegni familiari, e delle spese di trasporto per gli effetti familiari, previi opportuni accordi da prendere con l'azienda.
Al lavoratore trasferito verrà inoltre corrisposto:
➢ se celibe, una diaria commisurata a mezza mensilità di retribuzione;
➢ se capo famiglia una diaria commisurata ad una mensilità di retribuzione. Qualora il lavoratore, a causa di trasferimento, debba corrispondere indennizzi per anticipata risoluzione del contratto di affitto - regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento - e dei singoli contratti di fornitura domestica (energia elettrica, gas, ecc.) questi restano a carico dell'azienda.
Il trasferimento verrà comunicato per iscritto al lavoratore interessato, osservandosi, nei casi normali, un congruo preavviso.
Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto, se licenziato, al normale trattamento previsto dal presente contratto in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Al lavoratore che venga trasferito su sua domanda compete solo il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto di cui al secondo comma del presente articolo.
Art. 36
Missioni temporanee e trasferte
Il lavoratore può essere inviato in missione temporanea, per esigenza di servizio.
Al lavoratore in missione spetta:
a) il rimborso delle spese di viaggio effettuate su mezzi normali di trasporto. Il rimborso delle spese pagate per trasporti su mezzi di noleggio sarà ammesso nei casi in cui la missione in zone sprovviste di comunicazioni normali o in giorni in cui i mezzi normali non risultino fare servizio, o altri casi di forza maggiore o di urgenza nell'interesse dell'azienda;
b) il rimborso delle spese di vitto e alloggio e di tutte le altre spese sostenute dal lavoratore per l'espletamento della missione. In sostituzione delle spese di vitto e alloggio potrà essere concordata direttamente tra l'azienda e il lavoratore una diaria giornaliera.
Al lavoratore in missione, qualora questa superi le 24 ore, deve essere corrisposta una indennità pari al 20% della retribuzione giornaliera per tutto il periodo della trasferta.
Tale indennità, che non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro, serve a compensare il maggior disagio e gli eventuali prolungamenti o anticipazioni di orario.
Tuttavia, se il lavoratore, nella sede dove si svolge la sua missione espleta un'attività controllabile dall'azienda e che comporti la effettuazione di lavoro
straordinario, questo sarà compensato a parte con l'aggiunta della maggiorazioni di cui all'art. 15.
Le ore trascorse in viaggio saranno considerato alla stregua di ore di effettiva prestazione fino a un massimo di otto ore giornaliere.
Nei casi di trasferte di lunga durata norme diverse e particolari potranno essere concordate direttamente tra l'azienda e il lavoratore.
Art. 37 Previdenza complementare
L’ANIEM e la FeNEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL, con accordo sottoscritto in data 5 Maggio 2004 (Allegato A), hanno indiviudato in EDILPRE il Fondo di Previdenza Complementare per i lavoratori del settore. EDILPRE è stato autorizzato dalla COVIP (organo di controllo dei Fondi di Previdenza) il 9 luglio 2003 e iscritto all'Albo dei Fondi Pensione in data 15 settembre 2003 al n.141.
Il Fondo può accogliere le domande di adesione dei lavoratori dipendenti delle imprese ANIEM ai quali si applica il presente CCNL
CONTRIBUZIONE A CARICO DELL’AZIENDA
A favore dei lavoratori iscritti al Fondo EDILPRE le aziende contribuiranno con un’aliquota ragguagliata al valore del minimo tabellare, contingenza ed E.D.R del:
1,2% a decorrere dal 01.05.2004
CONTRIBUZIONE A CARICO DEL LAVORATORE
I lavoratori iscritti al Fondo contribuiranno con un’aliquota ragguagliata al valore del minimo tabellare,contingenza ed E.D.R del:
1,2% a decorrere dal 01.05.2004
IL lavoratore iscritto al Fondo di previdenza, potrà elevare volontariamente la quota a proprio carico, in misura superiore ai valori sopra individuati, entro i termini di esenzione previsti dai parametri di Legge.
QUOTA TFR
A partire dalla data del 01.05.2004 per i lavoratori di prima occupazione antecedente alla data del 28/04/1993, la quota del TFR maturando da versare al Fondo viene concordata in misura pari al 40% dello stesso e l’Azienda opererà un equivalente minor accantonamento nel fondo aziendale.
A favore dei lavoratori con prima occupazione successiva alla data del 28/04/93 e privi di qualsiasi anzianità contributiva a forme pensionistiche obbligatorie a tale data, la quota di TFR da versare al Fondo sarà pari al 100% e cioè l’intero importo maturato.
Tale obbligo da parte delle imprese deve intendersi valevole solo nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo.
Per ogni altro aspetto qui non esplicitamente richiamato si fa riferimento alle disposizioni di Xxxxx in materia e/o agli accordi interconfederali.
Le parti confermano che l’obbligo dell’azienda al versamento della contribuzione prevista dal C.c.n.l. è previsto esclusivamente a favore dei lavoratori iscritti al Fondo di previdenza complementare.
Per i lavoratori che aderiranno entro il 31 Dicembre 2004 dalla data del presente accordo, l’Azienda riconoscerà un contributo aggiuntivo al Fondo, con una aliquota mensile di 0,8% punti percentuale rispetto a quanto previsto nel presente articolo (al capoverso: contribuzione a carico dell’azienda) da calcolarsi sul minimo tabellare, contingenza ed E.D.R.
Tali contributi aggiuntivi saranno versati al Fondo per un numero di mensilità pari al totale delle quote mensili che l’Azienda avrebbe dovuto versare nel periodo intercorrente dal 1/10/2001 alla data di stipula del presente accordo con le seguenti modalità:
a) dal 1/10/2001 per gli assunti antecedentemente a tale data
b) dal mese successivo all’entrata in servizio per gli assunti successivamente al 1/10/2001
Sono da considerare come valevoli le frazioni di mese superiori al 16° giorno dello stesso e con decorrenza dal mese successivo a quello di adesione.
CAPITLO VI
DISPOSIZIONE PER PARICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI
Art. 38 Lavori usuranti
In relazione all’entrata in vigore della normativa sui lavori usuranti, le parti convengono di costituire una Commissione che, con operatività immediata, approfondisca, di concerto con le Confederazioni e con i competenti Organi della Pubblica Amministrazione i contenuti dei compiti attribuiti alle parti dalla legislazione vigente e fornisca alle parti medesime indicazioni e proposte per l’attuazione dei compiti stessi.
Art. 39
Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia
L’orario normale contrattuale di lavoro per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia per la cui individuazione si fa riferimento ai criteri fissati dal X.X. 00 marzo 1923, n. 692 e successivi provvedimenti aggiuntivi o modifiche come richiamati dal D. Lgs. n. 66/2003 ed alle vigenti disposizioni degli accordi interconfederali disciplinanti la materia, non può superare le 50 ore settimanali, con un massimo di 10 ore giornaliere.
Ai soli fini retributivi è considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 50 ore e sino alle 60 ore settimanali quello effettuato oltre le 10 ore giornaliere.
Per i discontinui assunti per un orario settimanale di 50 ore, la retribuzione mensile sarà rapportata a 217,5/174 della paga tabellare e dell'indennità di contingenza previste per le corrispondenti categorie degli operai di produzione.
Per i discontinui assunti invece per orari inferiori alle 50 ore il valore 217,5 verrà ridotto in misura proporzionale.
Per il personale discontinuo, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D. Lgs. n. 66/2003, la durata media dell’orario di lavoro effettivamente prestato, ai fini del D. Lgs. citato, viene calcolata con riferimento ad un periodo di 12 mesi.
La media in questione è calcolata sulla base delle ore effettivamente lavorate, escludendosi, ai soli fini del computo medio e non anche della retribuzione e di altri trattamenti, tutte le ore non effettivamente prestate a qualsiasi titolo (ferie, festività, permessi per ex festività e riduzione orario, che devono essere effettivamente goduti nell’anno di riferimento, ecc.).
A decorrere dal 1° gennaio 1984, agli autisti, appartenenti al settore degli inerti, che, svolgendo mansioni discontinue, siano adibiti al trasporto per la consegna di tutti i prodotti, sarà corrisposta, in aggiunta alle relative quote orarie di cui sopra, per le ore comprese tra le quaranta e le cinquanta ore settimanali, una maggiorazione del 4%, calcolata sulla paga globale di fatto.
Tale maggioranza assorbirà, sino a concorrenza, l'indennità cavatori eventualmente corrisposta.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le parti si danno atto che gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa e custodia sono considerati alla stregua degli operai addetti a mansioni continue, ai fini della determinazione del limite dell'orario normale settimanale di lavoro, qualora il cumulo delle mansioni da essi normalmente espletate tolga di fatto il carattere della discontinuità del lavoro.
Le parti si incontreranno alla luce di eventuali nuove disposizioni legislative.
Art. 40
Tutela dei tossicodipendenti e loro familiari
Le parti, in attuazione di quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990 n. 162, convengono quanto segue:
➢ i lavoratori di cui viene accertato, secondo le previsioni di legge, lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi sanitari delle Unità Sanitarie Locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro, in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di legge e di contratto, per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni. Il lavoratore che intende avvalersi della facoltà di cui sopra dovrà avanzare la relativa richiesa alla Direzione aziendale almeno 15 giorni prima dell'inizio del programma cui intende partecipare, fornendo adeguata documentazione circa il programma stesso e la sua presumibile durata;
➢ i lavoratori familiari di un tossicodipendente possono, a loro volta, essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di legge e di contratto per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente, qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità. Gli interessati dovranno avanzare la relativa richiesta alla Direzione aziendale almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'aspettativa, fornendo adeguata documentazione circa lo stato di tossicodipendenza del familiare, il programma cui questi partecipa, nonché l'attestazione di cui sopra.
I lavoratori in aspettativa dovranno fornire periodica attestazione circa la prosecuzione della loro partecipazione al trattamento riabilitativo.
Le aspettative di cui sopra possono essere concesse una sola volta e non sono frazionabili.
Per la sostituzione dei lavoratori in aspettativa, l'azienda potrà ricorrere ad assunzioni a tempo determinato.
Art. 41
Categorie dello svantaggio sociale
Le parti, nella premessa delle particolari tipologie di lavorazioni esistenti nelle aziende del settore, nell'ambito degli incontri territoriali previsti dal sistema di relazioni industriali, rilevati i fabbisogni occupazionali e formativi, potranno promuovere e/o sostenere specifiche iniziative finalizzate all'inserimento lavorativo mirato, in particolare per il collocamento obbligatorio (492/68) e l'inserimento dei disabili (104/92).
Le parti inoltre verificheranno nel caso di processi di ristrutturazione, il rispetto della quota per i lavoratori invalidi.
Le aziende riconosceranno ai lavoratori donatori d'organi, in particolare di midollo osseo, dei periodi non retribuiti per le fasi documentate di cura collegata alla donazione.
Art. 42 Lavoratori immigrati
Nell'ambito degli incontri territoriali previsti dal sistema di relazioni industriali le parti procederanno a verifiche periodiche sul flusso nel territorio di lavoratori immigrati, con particolare attenzione all'eventuale diffondersi del lavoro irregolare, sulle loro condizioni di lavoro e d'accoglienza e su eventuali specifiche esigenze formative.
Le aziende, nel rispetto delle esigenze tecniche e produttive, faciliteranno il ritorno in patria periodico e per gravi e/o documentati motivi familiari, anche attraverso la concessione di permessi non retribuiti.
Art. 43
Lavoro delle donne e dei minori
L'ammissione e le condizioni di lavoro delle donne e dei minori sono regolate dalle disposizioni di legge vigenti.
Art. 44 Volontariato
Le imprese consentiranno, compatibilmente con le esigenze organizzative, ai lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte ai registri di cui all'art.
6 della Legge 11.08.1991, n. 266 e svolgano documentata attività di volontariato in Italia di usufruire delle forme di flessibilità di orario e delle eventuali turnazioni concordate ed attuate nelle rispettive imprese.
Ai lavoratori aderenti alle Organizzazioni non governative per la cooperazione internazionale all'estero sarà conservato il posto di lavoro per periodi di documentata e comprovata assenza.
Art. 45 Diritto allo studio
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. In attuazione dell'art, 10 della legge 20.5.1970, n. 300, si conviene:
a) lavoratori studenti universitari
A tali lavoratori sarà concesso un giorno di permesso retribuito per ogni esame sostenuto.
Per gli esami di diploma universitario e di laurea i giorni di permesso retribuito sono elevati a quattro.
Ai lavoratori che nel corso dell'anno debbono sostenere esami potranno essere concessi a richiesta permessi non retribuiti sino a un massimo di 20 gg. l'anno.
b) lavoratori studenti di scuole medie superiori e di scuole professionali.
A tali lavoratori saranno concessi tanti giorni di permesso retribuito quanti sono i giorni degli esami di diploma.
Ai lavoratori predetti possono essere concessi permessi non retribuiti fino ad un massimo di 15 gg. nel corso dell'anno.
Ai lavoratori che nel corso dell'anno debbano sostenere gli esami di diploma, potranno essere concessi a richiesta permessi non retribuiti fino ad un massimo di 30 giorni.
Le aziende potranno richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo.
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, le aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai comma successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico e svolti presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, permessi, comunque, non cumulabili con quelli non retribuiti di cui ai precedenti comma.
I corsi di cui al comma precedente non potranno comunque avere una durata inferiore a 300 ore di insegnamento effettivo.
Il lavoratore potrà richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore in un triennio, usufruibili anche in un solo anno.
Nell’arco di ogni anno potrà usufruire dei permessi retribuiti il 3% dei lavoratori occupati dall’azienda nell’unità produttiva, compatibilmente con l’esigenza del regolare svolgimento dell’attività produttiva. Potrà, comunque, usufruire dei permessi retribuiti almeno un lavoratore nelle unità produttive che occupano fino a 25 dipendenti.
Potranno beneficiare dei permessi retribuiti di cui al precedente comma, ferme restando tutte le altre disposizioni, anche i lavoratori che frequentino corsi di recupero della scuola d'obbligo ivi compresi i corsi di livello elementare, nonché i lavoratori extracomunitari per i corsi di alfabetizzazione. Per tali lavoratori le ore di permesso retribuite sono elevate fino ad un massimo di 200 in un triennio, usufruibili anche in un solo anno.
Il lavoratore dovrà presentare domanda scritta all'azienda almeno un mese prima dell'inizio del corso, specificando il tipo di corso, la durata, l'istituto organizzatore.
Il lavoratore dovrà fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con l'indicazione delle ore relative.
Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopraindicato, sarà seguito l'ordine di precedenza delle domande ferma restando la valutazione delle esigenze di cui al comma 4° del presente protocollo.
Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.
CAPITOLO VII
INTERRUZIONI – SOSPENSIONI – RIDUZIONE DEL LAVOROArt. 46
Interruzione e sospensione di lavoro
In caso di brevi interruzioni di lavoro dovute a cause di forza maggiore (mancanza di energia elettrica, frane, venuta d'acqua o simili), nel conteggio della paga non si terrà conto delle interruzioni stesse, quando queste, nel loro complesso, non superino i 60 minuti nella giornata.
In caso di interruzione di lavoro che superino nel loro complesso i 60 minuti nella giornata, all'operaio che venga trattenuto verrà corrisposta la paga per tutte le ore di presenza, sia esso restato inoperoso, o sia adibito a lavori vari. Nel caso di sospensione o riduzione di orario dovute a cause metereologiche, le aziende provvederanno a presentare all'Inps le domande di ricorso alla Cassa integrazione guadagni, Sezione Lipidei, di norma nella settimana successsiva a quelli in cui si è verificato l'evento che ha dato origine al ricorso stesso.
Qualora la Cassa integrazione guadagni non possa operare per mancato o ritardo inoltro o inesatta compilazione della domanda, il datore di lavoro è tenuto a sostituirsi alla Cassa nella corresponsione della integrazione salariale.
In caso di reiezione della domanda da parte della competente Commissione Provinciale o Centrale dell'Inps, l'Azienda procederà al conguaglio delle somme, erogate a titolo di acconto, sui trattamenti retributivi a qualsiasi titolo spettanti all'operaio.
In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 14 giorni, salvo eventuale accordo fra le Organizzazioni sindacali territoriali per il prolungamento di tale termine, l'operaio può richiedere il licenziamento con diritto a tutte le indennità compreso il preavviso.
Art. 47
Permessi di entrata e di uscita
Durante il lavoro nessun operaio può allontanarsi dal proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, e non può lasciare lo stabilimento o cava se non debitamente autorizzato. Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare nello stabilimento o cava. Salvo speciale permesso del proprio superiore, non è consentito all'operaio sia di entrare, sia di trattenersi nello stabilimento o cava in ore fuori dal suo turno. Il permesso di uscita deve essere richiesto dall'operaio al proprio superiore diretto nella prima ora di lavoro, salvo casi eccezionali.
Art. 48 Permessi
Ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi possono essere accordati brevi permessi con facoltà per l'azienda di non corrispondere la retribuzione per il tempo di assenza dal lavoro.
Art. 49 Congedi
A) Permessi per eventi e cause particolari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 2000,
n. 53 e degli artt. 1 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000 n. 278, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.
Per fruire del permesso il lavoratore è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali sarà utilizzato. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.
Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore deve presentare, entro il termine massimo di cinque giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa, idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.
Nel caso di richiesta del permesso per decesso, il lavoratore è tenuto a documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.
I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
Nel caso di documentata grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore ed il datore di lavoro possono concordare, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa comportanti una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.
L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore ed in esso sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità concordate e la cadenza temporale di produzione da parte del lavoratore della idonea certificazione atta a documentare la permanenza della grave infermità. Dal momento in cui venga accertato il venire meno della grave infermità il lavoratore è tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie.
Il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell’anno alle condizioni previste dalle presenti disposizioni.
La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici.
I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate dall’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
B) Congedi per gravi motivi familiari
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 4, secondo comma, della legge n. 53 del 2000 e degli artt. 2 e 3 del regolamento di attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000 n. 278, il lavoratore ha diritto ad un periodo di congedo per i gravi motivi familiari espressamente indicati dalle richiamate disposizioni di legge, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all’art. 433 cod. civ. anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.
Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa.
Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di congedo precisando, di norma, la durata minima dello stesso e documentare, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il legame di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati.
Il lavoratore deve altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall’art. 3 del medesimo regolamento di attuazione.
Il datore di lavoro è tenuto, entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi sulla stessa e a comunicare l’esito al dipendente. L’eventuale non accoglimento, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo ed alle ragioni organizzative
e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni. Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la richiesta dei congedo può essere in ogni caso negata per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto di lavoro a termine nonché quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della presente norma.
Il congedo di cui alla presente lettera B) può essere altresì richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui all’art. 1 D.M. 21.7.2000 n. 278, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni. Nel caso in cui la richiesta del congedo per questo motivo sia riferita a periodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l’eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni.
Il lavoratore, una volta superata la durata minima del congedo specificata nella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del periodo di congedo previo preavviso non inferiore a sette giorni. Durante il periodo di congedo di cui al presente articolo, il lavoratore conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione né alla decorrenza dell’anzianità per nessun istituto e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, legge 8 marzo 2000, n. 53, i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi formativi per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa, al fine di completare la scuola dell’obbligo, conseguire il titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ovvero per partecipare ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta al datore di lavoro almeno 30 giorni prima per i congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a 10 giorni, specificando i motivi della richiesta ed allegando la relativa documentazione.
L’azienda valuterà la richiesta sulla base delle comprovate esigenze tecnico organizzative e in caso di diniego o differimento del congedo informerà l’interessato dei motivi che hanno determinato la decisione.
Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività produttiva, i lavoratori che potranno contemporaneamente assentarsi dall’unità produttiva a questo titolo non dovranno superare l’1% del totale della forza occupata. I valori frazionari risultanti dall’applicazione della suddetta percentuale pari o superiore a 0,50 saranno arrotondati all’unità superiore.
Durante il periodo di congedo il lavoratore conserva il posto di lavoro e le mansioni e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi.
1. Le parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni contrattuali di cui alle lettere A), B) e C) del presente articolo non si cumulano con diversi trattamenti già previsti allo stesso titolo a livello aziendale ferme restando, ove esistenti, condizioni di miglior favore.
2. Con riferimento alla lett. C) del presente articolo e alla misura dell’1% ivi definita per la contemporanea fruibilità dei congedi, le parti convengono di assumere le detta percentuale in via sperimentale riservandosi di verificarne l’adeguatezza in occasione degli incontri per il rinnovo del biennio economico del presente contratto.
Art. 50 Assenze
Le assenze devono essere giustificate dall'operaio alla Direzione della Cava o dello stabilimento entro il mattino successivo al primo giorno di assenza, salvo giustificati motivi di impedimento.
Art. 51 Recuperi
È ammesso il recupero, a regime normale, di ore perdute per la sospensione di lavoro, purché concordato tra l'azienda e la R.S.U. o tra le Organizzazioni Sindacali competenti e purché sia contenuto nel limite di un'ora al giorno oltre le 8 ore e si effettui entro 15 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.
Art. 52
Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denuncie di legge.
Quando l'infortunio accade all'operaio comandato al lavoro fuori stabilimento o cava, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
Nel caso di assenza per malattia professionale, l'operaio dovrà attenersi alle disposizioni dell'art. 53.
All'operaio sarà conservato il posto per un periodo pari a quello durante il quale percepisce l'indennità di inabilità temporanea prevista dalla legge.
L'operaio infortunato ha diritto, a termine di legge, all'intera retribuzione per la giornata nella quale abbandona il lavoro.
Inoltre, gli operai assenti dal lavoro per infortunio o malattia professionale, le aziende corrisponderanno un'integrazione di quanto il lavoratore percepisce in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento dell'intera retribuzione globale netta di fatto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse normalmente lavorato, per un periodo massimo di assenza dal lavoro di 12 mesi; operando a tal fine i relativi conguagli al termine del periodo in parola.
Xxx xxxxxxxx saranno erogati proporzionali acconti.
Il trattamento di cui sopra non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali o, comunque, derivanti da norme generali in atto o future con conseguente assorbimento fino a concorrenza.
L'integrazione di cui trattasi verrà erogata soltanto in quanto l'infortunio sul lavoro o malattia professionale sarà stato riconosciuto dall'Inail.
Qualora, per postumi invalidanti, l'operaio non sia in grado di assolvere le mansioni precedentemente svolte, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatta alla nuova capacità lavorativa, compatibilmente con le necessità dell'azienda.
L'assenza per infortunio sul lavoro o per malattia professionale nei limiti della conservazione del posto di lavoro, non interrompe l'anzianità a tutti gli effetti (tredicesima mensilità, ferie, indennità di anzianità, ecc.).
I ratei della tredicesima mensilità corrisposti dall'Istituto assicuratore saranno considerati utili ai fini del raggiungimento delle misure del trattamento economico di cui al presente articolo. Pertanto, dalla tredicesima
mensilità, di cui all'art. 28 non saranno effettuate detrazioni per i periodi di assenza del lavoro per infortunio o malattia professionale.
Art. 53 Malattia
L'assenza per malattia, anche se dovuta ad infortunio non sul lavoro, deve essere comunicata dal lavoratore all'azienda entro in normale orario di lavoro del giorno in cui si verifica l'assenza, salvo i casi di giustificato impedimento. Inoltre, il lavoratore deve inviare all'Azienda stessa, entro tre giorni dall'inizio e dalla data prosecuzione dell'assenza, il certificato medico attestante l'effettivo stato di infermità comportante incapacità lavorativa, redatto dal medico delle competenti strutture sanitarie su specifico modulo. Al fine di regolarizzare la situazione relativa ai controlli sullo stato di infermità e le relative conseguenze economiche, fermo restando quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 300 si concorda quanto segue:
1) Il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, per consentire l'effettuazione di eventuali visite di controllo.
2) Nel caso in cui a livello territoriale, le visite di controllo siano effettuate, su decisione dell'Ente preposto ai controllo di malattia, in orari diversi, le fascie orario di cui sopra saranno adeguate previa verifica condotta dalle rispettive organizzazioni territoriali, ai criteri organizzativi locali.
3) Sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per motivi inerenti la malattia, di norma preventivamente comunicate all'azienda o in casi di forza maggiore.
4) Il mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi di cui ai paragrafi precedenti costituisce inadempienza contrattuale a tutti gli effetti, decadendo inoltre il diritto a percepire trattamenti economici di malattia a carico dell'azienda limitatamente al periodo di infermità indicato nell'ultima certificazione medica. (Sono fatte salve disposizioni di legge che intervengono successivamente).
La presente regolamentazione si applica anche nei confronti del lavoratore che non si presenti alle visite collegiali previste da norme di legge o da regolamenti.
Per il periodo di assenza per malattia, sempreché non sia causata da eventi gravemente colposi a lui imputabili, il lavoratore non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo pari a 12 mesi.
In caso di più eventi morbosi, il periodo massimo di conservazione del posto viene fissato in complessivi 14 mesi e s'intende riferito ad un arco temporale pari a trenta mesi immediatamente precedenti l'evento morboso.
Per quanto concerne il trattamento di malattia valgono le norme di carattere generale. Inoltre le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia un'integrazione di quanto il lavoratore percepisce in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme fino a raggiungere i seguenti limiti:
a) operai ed intermedi
Al lavoratore, non in prova, assente per malattia o infortunio non sul lavoro, sarà corrisposta una indennità del 100% della retribuzione globale di fatto percepita per i primi tre giorni di assenza; dal 4° al 180° giorno il 100% della retribuzione di fatto percepita, comprendenti nella retribuzione anche la quota parte a carico dell'Istituto preposto; dal 181° giorno e fino al 365° di malattia il trattamento economico di cui sopra sarà pari al 50% della retribuzione.
b) impiegati
100% della retribuzione per i primi 6 mesi di malattia; 50% della retribuzione per i successivi 6 mesi di malattia.
Si precisa che per retribuzione si intende quella globale netta di fatto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse normalmente lavorato.
Il trattamento economico di cui al capoverso precedente non potrà, comunque, superare, in caso di più eventi morbosi 180 giorni di calendario con retribuzione globale e 180 giorni di calendario a metà retribuzione globale, in un arco di 18 mesi.
Ai fini di cui sopra, la cumulabilità degli eventi morbosi è esclusa nel caso di malattia intervenuta dopo un periodo di 5 mesi di effettivo lavoro, nel qual caso il trattamento economico su indicato ricomincia ex novo.
L'integrazione di cui trattasi verrà riconosciuta soltanto in quanto il lavoratore ammalato certifichi la propria assenza nei termini e nei modi previsti dalle disposizioni di legge vigenti e subordinatamente al riconoscimento della malattia da parte delle competenti strutture pubbliche. Il trattamento di cui sopra non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali o, comunque, derivanti da norme generali in atto o future o da risarcimento danni derivanti da fatto di terzi.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro corrisponderà al lavoratore, oltre al trattamento di fine rapporto, l'indennità sostitutiva del preavviso.
Uguale trattamento, esclusa l'indennità sostitutiva di preavviso, competerà al lavoratore che risolva il rapporto di lavoro allorché la prosecuzione della malattia, oltre i termini di conservazione del posto, non gli consenta di riprendere servizio.
Ove superato il periodo di conservazione del posto il rapporto non sia risolto, né ad iniziativa dell'azienda, né ad iniziativa del lavoratore, il rapporto di lavoro stesso rimarrà sospeso a tutti gli effetti. Nel caso di preavviso di licenziamento o di dimissioni, il lavoratore usufruirà del trattamento economico a carico dell'Azienda per i casi di malattia fino alla scadenza del periodo di preavviso stesso.
Art. 54 Maternità
Per quanto attiene alla tutela della mternità, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
Art. 55 Congedo matrimoniale
In caso di matrimonio il lavoratore non in prova fruirà di un periodo di congedo di 15 giorni consecutivi con decorrenza del trattamento economico che avrebbe percepito se avesse normalmente lavorato.
Tale congedo non potrà essere computato nel periodo di ferie annuali, né potrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.
La richiesta di congedo dovrà essere avanzata dall'avente diritto con un preavviso di almeno 15 giorni dal suo inizio salvo casi eccezionali.
Per gli operai e gli intermedi il trattamento economico di cui sopra è corrisposto dall'azienda con deduzione di tutte le somme che il lavoratore ha diritto di riscuotere ha parte dell'Inps ed è subordinato al riconoscimento del diritto da parte dell'Istituto stesso.
Le norme di cui sopra si considerano senz'altro integrate o sostituite da eventuali future norme interconfederali o legislative.
Art. 56
Chiamata e richiamo alle armi - Cooperazione internazionale
In caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, è disciplinato dal D.L. del capo Provvisorio dello Stato in data 13 settembre 1946, n. 303, per il quale il rapporto di lavoro rimane
sospeso durante tutto il periodo di servizio militare, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.
Detto periodo è considerato utile come anzianità di servizio presso l'azienda ai soli effetti dell'indennità di anzianità, per il lavoratore che abbia un'anzianità oltre tre mesi e sempreché egli non si dimetta prima dello scadere di seimesi dal giorno in cui ha ripreso il lavoro.
Per il richiamo alle armi si fa riferimento alle disposizioni di legge.
Tanto nel caso di chiamata di leva, quanto in quello di richiamo il lavoratore è tenuto a presentarsi all'azienda entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare, in difetto di che può essere considerato dimissionario. Ai lavoratori cui, ai sensi della L. n. 38, del 9.2.1979, sia riconosciuta la qualifica di volontari in servizio civile, spetta la conservazione del proprio posto di lavoro, secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13.9.46, n. 303, e successive norme integrative qualora beneficino del rinvio del servizio militare di leva, ai sensi dell'art. 40 della citata L. n. 38 del 1979.
Nota a verbale
Le parti si incontreranno per adeguare il presente articolo alle nuove disposizioni legislative
CAPITOLO VIII
AMBIENTE DI LAVORO, IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
Art. 57 Ambiente
Le parti nel ribadire l'esigenza del rispetto delle norme di legge in materia di ambiente e sicurezza del lavoro, esamineranno nell'ambito delle attività del Comitato Paritetico Nazionale (C.P.N.) previsto dal vigente CCNL, le proposte di legge e le iniziative di carattere normativo di interesse per il settore lapideo che venissero avanzate in Italia e nell'ambito della UE.
Ciò con particolare riguardo alla possibilità di individuare linee di indirizzo comune che servano da orientamento per gli organismi legislativi o amministrativi, sia per l'attività di escavazione sia per quella di lavorazione dei materiali lapidei. Analoghe linee di indirizzo comune saranno ricercate nei confronti degli Enti Locali (Regioni, Provincie, ecc.).
Il Comitato Paritetico Nazionale seguirà le problematiche relative all'ambiente, alla salute e sicurezza. Le regolamentazioni e le procedure di sicurezza dovranno coinvolgere tutti i lavoratori operanti nell’unità produttiva. Particolare attenzione dovrà essere posta nella fase di inserimento dei lavoratori di prima assunzione e per quelli dipendenti da ditte esterne, attraverso specifici interventi formativi preventivi.
Il Comitato avrà il compito:
▪ di raccogliere ed esaminare i dati sull'andamento infortunistico e sulla tipologia degli stessi ed ogni altro elemento utile, proveniente direttamente dalle parti o dalle fonti istituzionali (INAIL, ASL, Enti di ricerca, comitati paritetici territoriali)
▪ promuovere il miglioramento dei livelli di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro orientando le imprese, le RLS, e le RSU sull'adozione dei modelli di gestione della sicurezza e relative procedure di lavoro sicuro;
▪ monitorare le iniziative di formazione in materia di sicurezza realizzate dalle imprese sia con riferimento ai RLS che ai lavoratori neo assunti al fine di costituire una banca dati settoriale sulla cui base poter esprimere eventuali indirizzi;
▪ seguire l'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria sui temi della sicurezza dei settore rappresentati nel presente CCNL prendendo a confronto i reciproci orientamenti sull'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria;
▪ esaminare eventuali problematiche di particolare rilievo che dovessero essere portate all'attenzione delle parti stipulanti;
▪ esaminare specifiche tematiche connesse alla sicurezza sul lavoro anche per le attività affidate in appalto;
▪ implementazione delle procedure di pronto soccorso;
▪ raccolta dati dagli Enti Paritetici esistenti.
In presenza di modifiche dell'assetto produttivo ed entro 15 giorni dall'inizio di ogni nuovo rapporto di lavoro, la direzione aziendale procederà ad una informativa sui temi di ambiente e sicurezza con iniziative anche di tipo formativo.
Il CPN studierà opportune indicazioni in materia di nuove nocività, con particolare riferimento ai rischi chimici ed elaborerà progetti formativi e informativi sulla sicurezza.
Il CPN avrà anche il compito di raccogliere ed esaminare dati sull’andamento degli infortuni, malattie professionali, e relative tipologie, nonchè su ogni altro elemento utile disponibile, provenienti direttamente dalle parti (ivi compresi i Comitati paritetici territoriali) o dalle varie fonti istituzionalmente preposte a tali compiti (Inail, Asl, Enti di ricerca o studio operanti a livello nazionale o nei territori)
Il CPN potrà inoltre valutare sistemi di soccorso studiati o adottati a livello territoriale o aziendale al fine di una loro diffusione.
Tali dati saranno successivamente elaborati e formeranno oggetto di esame in apposito incontro tra le parti a livello nazionale nel quale verranno individuate ed elaborate eventuali proposte da proporre sul piano normativo.
Inoltre per quanto riguarda l'impatto ambientale in presenza di problematiche di particolare rilevanza che dovessero emergere a livello territoriale e comprensoriale, le parti si danno reciprocamente atto della necessità che tali problematiche vengano rappresentate al Comitato Paritetico Nazionale, per attivare le indicazioni ed i suggerimenti che possano essere utilizzati nelle singole sedi periferiche quali basi di supporto nei confronti delle Istituzioni.
In caso di innovazioni tecnologiche che comportino modifiche ambientali o l'impiego di nuove sostanza suscettibili di esporre a rischio i lavoratori , le aziende si atterranno alle acquisizioni scientifiche (tecnico mediche) esistenti dando in tal caso al R.L.S. preventiva informazione delle sostanze stesse, dei rischi potenziali, dei mezzi e delle procedure di prevenzione che l'Azienda intende adottare.
Per i casi sopra citati, così come per i cambiamenti normativi e legislativi, inerenti la gestione della sicurezza in azienda e sul ruolo del RLS, verranno realizzate delle azioni formative integrative alla formazione del singolo RLS da realizzarsi nei tempi adeguati.
In aree territoriali caratterizzate da una significativa concentrazione di aziende del settore, potranno essere costituiti Comitati Paritetici i quali studieranno i problemi inerenti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza nei luoghi di lavoro ,la formazione antinfortunistica e suggeriranno eventuali misure utili ad abbattere i fattori di rischio e di nocività.
Il Comitato sarà composto pariteticamente da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali contraenti e da rappresentanti designati dalle
Associazioni territoriali aderenti a Confapi; la partecipazione al Comitato è gratuita.
Le parti, a livello territoriale, effettueranno confronti periodici al fine di analizzare e monitorare la presenza di R.L.S. nelle singole unità produttive con l'obiettivo della loro diffusione.
Art. 58 Visite mediche
I lavoratori saranno sottoposti alle visite mediche preventive e periodiche previste dalle leggi, nonché a quelle altre che si ritenessero obiettivamente necessarie a seguito dei risultati delle indagini sull’ambiente di lavoro effettuate che individuino oggettive situazioni di particolare nocività.
Nell’effettuazione delle visite mediche si procederà come segue:
1. ai lavoratori verrà data adeguata informazione e preavviso in merito all’effettuazione delle visite mediche (luogo e calendario), da effettuarsi di norma ad inizio turno di lavoro,
2. il tempo delle stesse , qualora non siano effettuate durante il normale orario di lavoro, verrà retribuito con la retribuzione oraria senza maggiorazione alcuna.
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle leggi in materia.
Art. 59
Rappresentante lavoratori alla sicurezza
In applicazione del Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, e considerato quanto previsto dall’Accordo Interconfederale 27 ottobre 1995 stipulato tra Confapi e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori CGIL, CISL, UIL, si disciplina:
1) ORGANISMI PARITETICI PROVINCIALI
Laddove a livello provinciale, ovvero a livello territoriale definito di comune accordo, siano stati costituiti e siano operanti gli organismi partitetici provinciali, le parti concordano di fare riferimento agli stessi per le problematiche e gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 19.09.1994 n. 626;
2) COORDINAMENTO TRA C.P. E O.P.P.
Nei territori in cui siano stati costituiti e siano operanti i comitati paritetici di cui al tredicesimo comma dell’art. 57 del vigente CCNL, i compiti propri dell’OPP saranno svolti da tali organismi.
Al riguardo resta inteso che all’OPP si farà riferimento, quale seconda istanza di composizione delle controversie, in tutti i casi in cui all’interno dei
C.P. insorgano difficoltà nella definizione di situazioni di competenza che, anche a giudizio di una sola parte, rivestano rilevanza generale.
3) RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI:
AZIENDE O UNITÀ PRODUTTIVE FINO A 15 DIPENDENTI
Ai fini dell’applicazione delle classi dimensionali previste dal punto 3) e 4) del presente accordo, sono conteggiati tutti i lavoratori dipendenti iscritti a libro matricola che prestano la loro attività nelle sedi aziendali; i lavoratori part-time vengono conteggiati pro-quota.
Il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
Per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19 del D.Lgs. 626/94, al rappresentante vengono concessi permessi retribuiti pari ad 12 ore all’anno per dipendente nelle aziende o unità produttive fino a 5 dipendenti a 30 ore all’anno nelle aziende o unità produttive da 6 a 15 dipendenti.
L’utilizzo dei permessi deve essere comunicato alla direzione aziendale con almeno 48 ore di anticipo, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttive-organizzative dell’azienda; sono fatti salvi i casi di forza maggiore.
Non vengono imputati ai permessi suddetti le ore utilizzate per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 19 D.Lgs. 626/94 punti b), c), d), g), i), l).
4) RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI:
AZIENDE O UNITÀ PRODUTTIVE CON PIÙ DI 15 DIPENDENTI
Il numero minimo dei rappresentanti è quello previsto dal comma 6 dell’art. 18 del D.Lgs. 626/94;
– n. 1 rappresentante nelle unità produttive fino a 200 dipendenti;
– n. 2 rappresentanti nelle unità produttive da 201 a 1000 dipendenti.
L’individuazione del rappresentante per la sicurezza avviene con le modalità di seguito indicate:
– nelle aziende in cui siano elette le RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) il rappresentante verrà designato dalle stesse al proprio interno e proposto ai lavoratori in apposita assemblea da tenersi entro 15 giorni da tale
designazione, per la ratifica; l’assemblea sarà valida purchè voti la maggioranza degli aventi diritto presenti in azienda;
– nelle aziende in cui le RSU non siano state ancora costituite, pur essendo prevista dai CCNL, il rappresentante è eletto nell’ambito delle stesse in occasione della loro elezione e con le medesime modalità di elezione;
– nelle aziende in cui esistano rappresentanze sindacali diverse dalle rappresentanze sindacali unitarie e nelle aziende in cui non esista alcuna rappresentanza sindacale, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno con le modalità e le procedure previste per le aziende fino a 15 dipendenti, di norma su iniziativa delle organizzazioni sindacali stipulanti.
Per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19 del D.Lgs. 19.09.1994, n. 626, ad ogni rappresentante per la sicurezza vengono concessi permessi retribuiti pari a 40 ore per anno.
L’utilizzo dei permessi deve essere comunicato alla direzione aziendale con almeno 48 ore di anticipo, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttive-organizzative dell’azienda; sono fatti salvi i casi di forza maggiore.
Non vengono imputate a tale monte ore le ore autorizzate per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 19 del D.Lgs. 626/94 lettere b), c), d), g), i), l).
5) ELEZIONI
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori dipendenti a libro matricola che prestino la loro attività nelle sedi aziendali.
Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio.
L’elezione si svolgerà a suffragio universale diretto, a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Le elezioni si svolgeranno in orario di lavoro con tempo predeterminato con la direzione aziendale.
Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi purchè abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice dei lavoratori dipendenti a libro matricola che prestano la loro attività nelle sedi aziendali, conteggiandosi pro-quota i lavoratori a tempo parziale.
Prima dell’elezione i lavoratori nomineranno al loro interno il segretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvederà a redigere il verbale di elezione.
Copia del verbale sarà immediatamente consegnata alla direzione aziendale ed inviata all’organismo paritetico provinciale.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza resta in carica per 3 anni ovvero sino alla durata in carica della rappresentanza sindacale unitaria e comunque non oltre la elezione della rappresentanza sindacale unitaria stessa; il rappresentante è rieleggibile.
Nel caso di dimissioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni.
In tal caso al rappresentante spettano le ore di permesso per l’esercizio della sua funzione per la quota relativa al periodo di durata nelle funzioni.
Su iniziativa dei lavoratori, il rappresentante per la sicurezza può essere revocato con una maggioranza del 50% + 1 degli aventi diritto al voto, risultante da atto scritto da consegnare alla direzione aziendale.
In entrambi i casi, nei 30 giorni successivi, saranno indette nuove elezioni con le modalità sopra descritte in quanto applicabili.
Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono comunque applicabili in conformità al punto 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 626/94 le tutele previste dalla legge 300/70.
Strumenti e modalità per l’espletamento dell’incarico
In applicazione dell’art. 19, comma 1, lettere e), ed f) del D.Lgs. 19.09.1994 n. 626 al rappresentante verranno fornite, anche su sua richiesta, le informazioni e la documentazione aziendale ivi prevista per il più proficuo espletamento dell’incarico.
Il rappresentante può consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all’art. 4 comma 2 custodito presso l’azienda o lo stabilimento ai sensi dell’art. 4 comma 3.
Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga a conoscenza, il rappresentante è tenuto a farne un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto industriale.
Il datore di lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
La consultazione preventiva di cui all’art. 19, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 19.09.1994 n. 626 verrà effettuata dall’azienda in modo da consentire al
rappresentante di fornire il proprio contributo anche attraverso la consulenza di esperti, qualora questa sia comunemente valutata necessaria tra la direzione aziendale e il rappresentante.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza, a conferma dell’avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa.
Le riunioni periodiche di cui all’art. 11 del D.Lgs. 19.09.1994 n. 626 saranno convocate con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, su ordine del giorno scritto predisposto dall’azienda.
Il rappresentante potrà richiederne un’integrazione purchè riferita agli argomenti previsti dallo stesso art. 11.
Nelle aziende ovvero unità produttive che occupano più di 15 dipendenti la riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori; nelle aziende ovvero unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, nelle stesse ipotesi del presente comma, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può richiedere la convocazione di una apposita riunione. Della riunione viene redatto apposito verbale che verrà sottoscritto dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dal rappresentante della direzione aziendale.
6) RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI: FORMAZIONE
Il rappresentante riceve, con oneri a carico del datore di lavoro, la formazione prevista dall’art. 22, comma 4 del D.Lgs. n. 626, semprechè non l’abbia già ricevuta.
Il tutto in sintonia con quanto disposto dagli OPP laddove costituiti e funzionanti.
Tale formazione sarà svolta con un programma di 32 ore, con l’utilizzo di permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente accordo e riguarderà:
– conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa;
– conoscenze fondamentali sui rischi e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
– metodologie sulla valutazione del rischio;
– metodologie minime di comunicazione.
7) ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO E PREVENZIONE INCENDI
I lavoratori addetti all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e comunque, di gestione dell’emergenza riceveranno una formazione ed informazione specifica in sintonia con le disposizioni di legge.
8) ABROGAZIONI
L’introduzione del D.Lgs. 626/96 ha determinato nuove modalità comportamentali e di approccio alle tematiche della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro: le parti pertanto convengono di abrogare le disposizioni contenute nel CCNL laddove queste non siano più attuali o comunque superati dalla legislazione.
Nota a Verbale
Per le aziende strutturate con organizzazione aziendale complessa o con più cantieri produttivi fra loro distanti, le parti dovranno definire, al proprio livello contrattuale, le modalità per l'effettivo esercizio della rappresentanza alla sicurezza più idonee a garantire la tutela dei lavoratori nel rispetto delle leggi vigenti.
Art. 60
Formazione e informazione dei lavoratori
Le aziende favoriranno la partecipazione dei propri addetti ed eventuali corsi sulla prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro organizzati dai competenti Enti pubblici o concordemente individuati dalle parti, concedendo permessi compatibili con la forza lavoro e le proprie esigenze tecnico-produttive e concorrendo con quattro ore di retribuzione a corso, per ciascun dipendente frequentante il corso.
Le parti hanno definito dei percorsi formativi in relazione alle varie tipologie e casistiche presenti nelle aziende, secondo lo schema allegato.
L’informazione può essere completata ai lavoratori anche con l’ausilio di opuscoli, eventualmente monografici e mirati.
Art. 61
Prevenzione infortuni - mezzi protettivi
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere per l'azienda e per i lavoratori.
Per quanto riguarda l'igiene sul lavoro e gli ambienti di lavoro si fa riferimento alla norme di legge. Nei casi previsti dalla legge l'azienda fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi (ad es.: guanti, zoccoli, maschere, occhiali, grembiuli) osservando tutte le precauzioni igieniche.
Il lavoratore dovrà utilizzare sulla base delle disposizioni aziendali, curandone altresì la conservazione, i mezzi protettivi consegnatigli.
Art. 62 Indumenti di lavoro
A tutti i lavoratori, sarà annualmente consegnato gratuitamente un paio di scarpe da lavoro.
I lavoratori sono tenute ad utilizzare gli indumenti di lavoro loro consegnati. Inoltre a tutti i lavoratori, salvo quelli che usufruiscono di analoga concessione aziendale, verrà concesso in dotazione individuale, annualmente, dalle rispettive aziende, un paio di pantaloni da lavoro.
Il presente articolo non trova applicazione nei confronti del personale che svolge normalmente lavori di ufficio.
Art. 63 Inizio e fine lavori
L'inizio dei lavori potrà essere regolato come segue:
a) il primo segnale è dato 20 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro e significherà l'apertura dell'accesso allo stabilimento;
b) il secondo segnale è dato 5 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro;
c) il terzo segnale è dato all'ora precisa dell'inizio del lavoro ed in tale momento il lavoratore deve trovarsi al suo posto di lavoro.
La cessazione del lavoro è annunciata da un unico segnale.
Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire da 15 minuti dopo l'orario normale di ingresso nello stabilmento,sempreché il ritardo non superi il quarto d'ora stessa. Aziendalmente potranno essere concordate tra Direzione e R.S.U. normative diverse.
Art. 64 Rapporti in azienda
1) L'azienda impronterà i rapporti con i dipendenti ai sensi di educazione e di rispetto della dignità personale del lavoratore.
2) Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti l'esplicazione delle mansioni affidategli mantenendo rapporti di educazione sia verso i compagni di lavoro che nei confronti dei superiori e dei subordinati.
Xxxxxx fra l'altro essere evitati:
a) qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che, rientrando nella propria sfera personale, risultino pregiudizievoli dell'attività lavorativa e della convivenza nei luoghi di lavoro;
b) comportamenti offensivi a connotazione sessuale che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente o implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale.
c) fermo restando il rispetto della persona come diritto individuale inalienabile già garantito dalle normative contrattuali e dalle leggi vigenti, le parti riconoscono che eventuali situazioni di disagio personale (esempio: mobbing discriminazioni, molestie ecc.) possono creare condizioni di difficile gestione ed inserimento all’interno dei posti di lavoro e pertanto si danno reciproco impegno a ricercare, azioni positive che, nel totale rispetto della privacy, determinino l’individuazione di strumenti idonei alla soluzione del problema, partendo dal coinvolgimento delle strutture aziendali esistenti (medico aziendale) e rapportandosi con le realtà istituzionali preposte (ASL).
Nell'esecuzione del lavoro il lavoratore risponde ai rispettivi superiori come previsto dall'organizzazione interna che l'azienda avrà cura di illustrare al dipendente.
In particolare ogni lavoratore è tenuto al rispetto di quanto segue:
1) osservare le disposizioni del presente contratto e delle regole aziendali nonché quelle impartite dai superiori;
2) osservare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
3) dedicare attività diligente al disbrigo delle mansioni assegnate;
4) non prestare attività presso altre aziende direttamente concorrenti, anche al di fuori dell'orario di lavoro;
5) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzature, utensili, strumenti e quanto altro a lui affidato;
6) osservare le disposizioni aziendali e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni;
7) comunicare tempestivamente ogni variazione del proprio domicilio;
8) non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, né svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale.
Art. 65 Conservazione degli utensili
L'operaio deve conservare in buono stato macchine, attrezzi, arnesi e tutto quanto viene messi a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione, se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dai diretti superiori.
Per provvedersi degli utensili e dei materiali occorrenti, ogni operaio deve farne richiesta al suo superiore diretto.
In caso di risoluzione di rapporto, l'operaio deve restituire al personale incaricato tutto quello che ha ricevuto in consegna temporanea.
Art. 66
Danni alla lavorazione
Le trattenute per risarcimento dei danni saranno fissate in relazione al danno arrecato ed alle circostanze in cui si è verificato e saranno contestate agli operai prima che le trattenute stesse vengano effettuate.
I danni che comportino trattenute per risarcimento devono essere contestati al lavoratore non appena l'azienda ne sia venuta a conoscenza.
Le trattenute per risarcimento danni devono essere rateizzate in modo che la retribuzione mensile non subisca riduzione superiore al 10% della retribuzione stessa.
Art. 67
Visite di inventario e personali
Nessun operaio può rifiutarsi a qualunque visita di inventario che per ordine superiore venisse fatta agli oggetti affidategli, o a visita personale all'uscita dello stabilimento, da effettuarsi secondo le modalità previsto dall'art. 6 della legge 20 maggio 1970, n. 300.