Accordo per la definizione delle modalità di elezione, delle attribuzioni e del funzionamento dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Accordo per la definizione delle modalità di elezione, delle attribuzioni e del funzionamento dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
dell’Università degli Studi di Siena
Premesse
⮚ Considerato il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, specificamente gli articoli 47 e ss., e s.m.i.,
⮚ Considerato che il citato X.Xxx. n. 81/2008 per quanto riguarda le Università fa salve le disposizioni attuative dell’art. 1 comma 2, D.Lgs. n. 626/1994, fino all’emanazione di successivi decreti ministeriali di cui all’art. 3 comma 2 dello stesso X.Xxx. n. 81/2008;
⮚ visto il Contratto Collettivo Quadro sottoscritto tra ARAN e le Organizzazioni Sindacali in data 10 luglio 1996, in merito agli aspetti applicativi del D.Lgs. n. 626/1994 riguardanti il Rappresentante per la sicurezza, ai fini dell’identificazione in tutte le amministrazioni pubbliche della rappresentanza in materia;
⮚ visto il D.M. n. 363/1998 “Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni;
⮚ visto il CCNL – Comparto Università quadriennio normativo 2002/2005, sottoscritto il 27 gennaio 2005 e in particolare l’art. 21 (“Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”);
⮚ visto il D.Lgs. n. 81/2008, ed in particolare l’art. 3 “Campo di applicazione” e l’art. 47 “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”;
⮚ visto il CCNL – Comparto Università quadriennio normativo 2006/2009, sottoscritto il 16 ottobre 2008 ed in particolare l’art. 52 (“Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”);
⮚ viste le precisazioni fornite dalla circolare ARAN n. 1 del 2015 in merito all’individualizzazione dei R.L.S.;
Art. 1 – Finalità e indizione
1. Il presente regolamento disciplina le elezioni, la nomina e il funzionamento dei rappresentanti del personale per la sicurezza nell’Ateneo (R.L.S.).
2. Le elezioni dei rappresentanti suddetti sono indette dal Direttore Generale, con proprio provvedimento, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei rappresentanti in carica, salvo quanto previsto dall’art. 23.
Art. 2 – Componenti elettive
1. I rappresentanti per la sicurezza sono così ripartiti:
a) 4 rappresentanti del personale docente;
b) 6 rappresentanti del personale tecnico amministrativo e Collaboratori ed esperti linguistici;
c) 2 studenti designati dal Consiglio studentesco.
Art. 3 – Sistema e modalità di voto
I RLS nell'Ateneo sono individuati fra il personale (docente, ricercatore, tecnico amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici) mediante elezioni. Per l’espressione del voto ciascun elettore ha a disposizione una scheda e può esprimere fino a due preferenze di cui una appartenente al genere maschile e una al genere femminile, con l’indicazione del nome e del cognome.
Art. 4 – Elettorato attivo
Ha diritto al voto:
- per la categoria del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici: il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato in servizio alla data delle votazioni.
- per il personale docente e ricercatore: il personale docente, ricercatore, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca in servizio alla data delle votazioni.
Gli aventi diritto al voto sono resi pubblici mediante pubblicazione sulla pagina web dell’Ateneo almeno 10 giorni prima della data della votazione.
Art. 5 – Elettorato passivo
Sono eleggibili tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato che abbiano presentato la propria candidatura ai sensi del successivo art. 6. In particolare:
- per la categoria del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici: il personale tecnico-amministrativo con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Al personale con contratto a tempo determinato, ferme le esclusioni di cui sopra, spetta l’elettorato passivo purché la durata del contratto consenta lo svolgimento del mandato.
- per la categoria del personale docente e ricercatore: professori, ricercatori, assegnisti e dottorandi di ricerca (anche a tempo determinato a condizione che la durata del contratto consenta lo svolgimento del mandato).
Le condizioni di eleggibilità devono sussistere alla data della nomina. E’ escluso il personale che raggiunti i limiti di età cessi il servizio nel triennio interessato alla nomina.
Art. 6 – Candidature
Le singole candidature dovranno essere depositate presso l’Ufficio indicato dall’Amministrazione entro il giorno e le ore stabiliti. Le candidature, sottoscritte dai candidati, saranno presentate alla Commissione Elettorale; dovranno pervenire almeno 20 giorni prima delle elezioni ed essere pubblicate nell’apposita sezione del sito almeno 10 giorni lavorativi prima della data concordata per l’inizio delle votazioni. L’Amministrazione provvederà a redigere e a pubblicizzare l’elenco di tutte le candidature che siano state ritenute ammissibili dalla Commissione Elettorale.
Art. 7 – Commissione Elettorale
Le elezioni dovranno essere indette almeno tre mesi prima della scadenza del mandato, con eccezione di quanto previsto dall’art. 23.
La Commissione elettorale è composta da un membro designato da ciascuna delle XX.XX. maggiormente rappresentative a livello nazionale e da due rappresentante dalla RSU; sono esclusi i candidati alle elezioni. La Commissione dovrà essere nominata almeno 30 giorni prima della data di avvio delle elezioni. L’Amministrazione provvederà a effettuare la prima convocazione. La Commissione elettorale nella prima
seduta elegge il Presidente, indice le elezioni con apposita comunicazione e provvede a tutte le operazioni necessarie alle votazioni.
Art. 8 – Operazioni di scrutinio
Le operazioni di scrutinio inizieranno e si concluderanno immediatamente dopo la chiusura dei seggi. La Commissione Elettorale provvederà allo scrutinio verificando:
• il numero dei votanti effettivi (non è previsto un quorum);
• il numero delle schede scrutinate;
• il numero dei voti riportati da ciascun candidato;
• il numero delle schede bianche o nulle.
Delle operazioni di scrutinio verrà redatto verbale, validato dalla Commissione, che sarà consegnato dall’Amministrazione ai candidati eletti ed alle RSU e XX.XX
Art. 9 – Proclamazione degli eletti
Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, indipendentemente dal numero dei votanti. In caso di parità di voti tra fra due o più candidati, risulta eletto colui che ha la maggior anzianità di servizio presso l’Università di Siena, a parità anche di anzianità di servizio, il più giovane di età.
Art. 10 – Mandato
Gli eletti sono nominati con provvedimento del Direttore Generale e rimangono in carica per tre anni.
Art. 11 – Rinuncia cessazione sostituzioni
In caso di rinuncia alla nomina, o di dimissioni dalla carica, o di trasferimento in altra sede, o di dimissioni dal servizio, o per qualsiasi altra causa di decadenza, l’eletto viene sostituito con il primo dei non eletti.
Art. 12 – Incompatibilità con incarico ricoperto
La figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro è incompatibile con:
• l’appartenenza al Servizio di Prevenzione e Protezione;
• la carica di Medico Competente;
• la responsabilità della direzione di una struttura o i relativi delegati per la sicurezza;
• la rappresentanza della delegazione di parte pubblica nella contrattazione integrativa, ovvero la partecipazione in qualità di membro negli organi statuari sindacali;
• la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico.
Art. 13 - Permessi retribuiti orari
Ai RLS, per l'espletamento delle attività previste dalla normativa vigente in materia, sono riconosciuti appositi permessi retribuiti orari pari a un monte ore individuale di 40 ore annue.
I RLS, nell’esercizio delle loro prerogative, sono tenuti a inserire lo specifico giustificativo nell’applicativo Web relativo alle timbrature e a comunicare preventivamente al Responsabile della struttura di propria afferenza l’assenza dal servizio in ragione dei compiti del mandato.
In caso di attività non programmabili di cui al successivo punto, la comunicazione avverrà il giorno successivo all’evento.
Art. 14 - Attribuzioni dei RLS.
La disciplina legale è contenuta all'art. 50 del D. lgs. n. 81/2008. In particolare, il RLS:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’Ateneo;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al Servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37 del D. lgs. n. 81/2008;
e) riceve le informazioni e la documentazione, anche su supporto informatico tramite accredito protetto da password, inerente alla valutazione dei rischi (DVR) e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37 delD. Lgs. n. 81/2008;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
j) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35 del D. lgs. n. 81/2008, convocata con preavviso di almeno cinque giorni lavorativi e con un ordine del giorno scritto e di cui viene redatto entro trenta giorni il relativo verbale;
k) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
l) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
m) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Art. 15 - Accesso ai luoghi di lavoro
I RLS esercitano il diritto di accesso ai luoghi di lavoro segnalando, qualora lo ritengano opportuno, al Servizio Prevenzione e Protezione le visite che intendono effettuare presso le strutture dell'Ateneo, tranne nel caso di sopralluoghi urgenti non rinviabili e che comportino rischio immediato o la possibilità che non siano ripetibili le condizioni del momento.
Le visite possono svolgersi congiuntamente al Medico Competente e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o loro delegati.
Attività programmata, o programmabile: i RLS comunicano formalmente al Servizio Prevenzione e Protezione e per conoscenza al Responsabile di struttura, con almeno 48 ore di anticipo, l’intenzione di accedere ai luoghi di lavoro; tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al RSPP o suo delegato. Attività non programmabili: in caso di situazioni di emergenza occorse a seguito di incidenti, di pericolo imminente o di situazioni anomale, RLS e RSPP o suo delegato, procederanno a un tempestivo sopralluogo congiunto. Al termine del sopralluogo dovrà essere redatto a cura del Servizio Prevenzione e Protezione il “verbale di constatazione irripetibile” che dovrà essere sottoscritto da tutte le figure partecipanti al sopralluogo.
Attività con richiesta di accesso a documentazione: qualora l’attività dei RLS richieda l’accesso a documenti dell’Ateneo, essendo indispensabile la presenza e la collaborazione del personale della struttura che detiene i documenti, è necessario un accordo preventivo in merito alla data ed alle modalità di accesso alla struttura.
L'Amministrazione è tenuta a rispondere alle specifiche richieste effettuate in forma scritta dai RLS, il più sollecitamente possibile, e comunque entro 30 gg.
I RLS hanno la facoltà di reperire anche dai lavoratori tutte le informazioni utili all'espletamento della propria attività, nel rispetto delle leggi vigenti.
Art. 16 - Mezzi e strumenti per l'esercizio delle funzioni
L'Amministrazione consente l'uso del servizio di posta interna e del servizio delle liste di distribuzione (indirizzi di posta elettronica).
Art. 17 – Consultazione
I RLS sono consultati preventivamente e tempestivamente sulle materie indicate all’art. 50 del D. lgs. n. 81/2008.
Art. 18 – Informazione
L'Amministrazione si impegna a fornire ai RLS tutte le informazioni e la documentazione di cui all’art. 50 del D. lgs. n. 81/2008.
Art. 19 - Formazione e aggiornamento RLS
A carico dell’amministrazione sussiste l’obbligo di assicurare la formazione ai sensi dell’art. 37, commi 10, 11, 12 del D. lgs. n. 81/2008.
A tal fine l’Amministrazione garantisce ai RLS una adeguata formazione avente per oggetto:
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
I corsi di formazione potranno essere promossi dall'Ateneo oppure da Associazioni, Enti, di comprovata serietà e competenza professionale nel campo.
Art. 20 - Obblighi dei RLS
I RLS esercitano le attribuzioni di legge, con le seguenti modalità:
a) formulano per iscritto le osservazioni, le relazioni, gli interventi, le richieste, le denunce;
b) pianificano e coordinano le visite ai vari luoghi di lavoro nel rispetto di quanto indicato al precedente art. 14;
c) rendono possibile, anche a mezzo di apposito cartellino rilasciato dall'Amministrazione, il proprio riconoscimento durante tutte le attività relative al mandato;
d) contribuiscono a divulgare quanto ritenuto utile circa la sicurezza, la salute, la prevenzione e l'igiene sul lavoro; poiché l'opera di divulgazione è compito dell'Amministrazione, la collaborazione in tali attività avviene previo accordo e con l'avallo del Servizio di Prevenzione e Protezione;
e) informano l'Amministrazione ed i lavoratori degli eventuali rischi individuati nel corso delle visite ai luoghi di lavoro;
f) collaborano, nell'ambito delle proprie competenze, con il Servizio di Prevenzione e Protezione per il raggiungimento degli scopi previsti dalla normativa vigente in materia;
g) garantiscono il segreto in ordine ai processi lavorativi ed ai programmi di ricerca di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del mandato;
h) garantiscono discrezione e riservatezza nei confronti di chiunque ad essi si rivolga nell'esercizio del mandato;
i) ricorrono alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate ed i mezzi impiegati per ottenerle non siano idonei a garantire la sicurezza, la salute e l’igiene durante il lavoro;
l) formulano eventuali osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti,
m) partecipano alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi, nonché a quelle, in materia di salute e sicurezza, indette dall'Amministrazione e dalle Rappresentanze sindacali (OOSS e RSU);
n) si organizzano al proprio interno circa l'utilizzo del monte ore attribuito al fine di garantire ai lavoratori presenza e reperibilità e di rendere il servizio efficiente ed efficace;
o) frequentano i corsi, gli aggiornamenti, i convegni ed i congressi relativi alla loro formazione.
Art. 21 - Garanzie e tutela dei RLS
I RLS non possono subire alcun pregiudizio, discriminazione, pressione a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
Art. 22 - Norma di rinvio
Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente Accordo, si rimanda alla normativa vigente in materia e al Contratto collettivo nazionale di lavoro sugli aspetti applicativi riguardanti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
Art. 23 - Norma transitoria.
Le elezioni saranno indette entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo e sarà immediatamente seguita dalla costituzione della Commissione elettorale.
Fino all’insediamento degli RLS secondo quanto stabilito dalla presente ipotesi di accordo, rimangono in carica gli attuali XXX.
Xxxxx, 00 ottobre 2017
PER L’AMMINISTRAZIONE:
IL RETTORE Firmato
IL DIRETTORE GENERALE Xxxxxxx
PER LE XX.XX.:
F.L.C.-X.X.X.X Xxxxxxx
C.I.S.L. Università Firmato
U.I.L. – RUA Scuola Firmato
C.O.N.F.S.A.L. – S.N.A.L.S. Università C.I.S.A.P.U.N.I. Firmato
C.I.S.A.L. Università Siena Firmato
U.S.B. Pubblico Impiego Firmato
PER LA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA: Firmato